CONTRATTO DI AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA A DISTANZA DELLE
CONTRATTO DI AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA A DISTANZA DELLE
LOTTERIE TELEMATICHE
Tra
LOTTERIE NAZIONALI S.r.l. con sede in Xxxx, Xxxxx xxx Xxxxx Xxxxxx, 00/x, Codice Fiscale
n. 10969001006, Partita I.V.A. n. 02611940038, in persona dell’Amministratore Delegato Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, (di seguito denominata “LOTTERIE NAZIONALI” o “Concessionario ”)
e
.……………………….…………………………………………………….., con sede legale in
………………………………………………..………. comune ……………………………….., e avente codice Fiscale e Partita Iva ………………………………………….., telefono
…………………………...……, fax …………………………indirizzo email
………………………………… - in persona del sig. …………..……………….., titolare della concessione per l’esercizio a distanza dei giochi pubblici …………………………… n. ………..
(di seguito denominato il “Punto Vendita a Distanza”)
Di seguito separatamente e/o congiuntamente Parte e/o Parti
Premesso che
a) il Concessionario è titolare della concessione per l’affidamento dell’esercizio, anche con partecipazione a distanza, dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea, giusto atto di convenzione stipulato in data 5 agosto 2010 ed efficace a far data dal 1° ottobre 2010, con il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (ora Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, d’ora innanzi “ADM”); in data 2 dicembre 2011 il Concessionario ha sottoscritto con l’ADM l’atto integrativo della predetta concessione ai fini dell’adeguamento della stessa alle disposizioni di cui all’articolo 24, commi da 1 a 26 della legge 7 luglio 2009, n. 88, relative alla raccolta a distanza dei giochi pubblici;
b) la concessione di cui alla precedente lettera a) (d’ora innanzi “Concessione”), avente durata iniziale sino al 30 settembre 2019 e rinnovabile per ulteriori nove anni, così come previsto dall’articolo 4 della Concessione medesima, ha scadenza al 30 settembre 2028: ciò come disposto dall’ADM in attuazione di quanto stabilito dall’articolo 20, comma 1, del decreto legge 16 ottobre 2017, n.148;
c) il Punto Vendita a Distanza è titolare della concessione per l’esercizio a distanza dei giochi pubblici indicata in epigrafe;
d) in virtù di quanto previsto dagli articoli 2 e 4 del decreto direttoriale ADM del 17 maggio 2011 prot. 2011/17476/Giochi (recante “Caratteristiche tecniche per la raccolta delle lotterie con partecipazione a distanza”, di seguito il “Decreto”) ed in esito ad apposita istanza presentata all’ADM in data……………., il Punto Vendita è stato autorizzato dall’ADM stessa, con nota del ……………….n……….., alla raccolta delle lotterie ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza;
e) il Punto Vendita a Distanza ha interesse a svolgere la raccolta delle lotterie ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza gestite dal Concessionario in virtù della Concessione;
f) sono state effettuate con esito positivo le verifiche di funzionalità relative all’integrazione tra Sistema del Punto Vendita a Distanza ed il Sistema di Elaborazione del Concessionario realizzata dal Punto Vendita secondo quanto previsto dal Decreto;
g) il Concessionario ed il Punto Vendita a Distanza intendono con il presente contratto (di seguito “Contratto”) disciplinare i reciproci rapporti in ordine all’espletamento delle attività di raccolta delle lotterie ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza;
Tutto ciò premesso tra le Parti si stipula e si conviene quanto segue.
Articolo 1. VALORE DELLE PREMESSE - DEFINIZIONI
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
I termini utilizzati nel presente contratto, indicati nel prosieguo con lettere maiuscole avranno il medesimo significato attribuito dall’articolo 1comma 2 del Decreto.
Articolo 2. OGGETTO
Con il presente Contratto LOTTERIE NAZIONALI autorizza il Punto Vendita a Distanza a svolgere l’attività di raccolta a distanza delle Lotterie Telematiche (di seguito l’”Attività di Raccolta”), nel rispetto dei termini, condizioni e modalità di seguito indicati, della normativa vigente in materia di esercizio e raccolta del gioco a distanza e dei provvedimenti in materia di Lotterie Telematiche.
L’Attività di Raccolta di cui al presente Contratto, potrà essere effettuata dal Punto Vendita a Distanza esclusivamente attraverso i seguenti canali (tutti di seguito, anche congiuntamente, denominati “Canali di Raccolta”):
i) il/i proprio/i sito/i Internet (web) registrato/i con dominio
…………………………………………….., preventivamente comunicati ad ADM tramite apposita funzionalità dell’area riservata del sito istituzionale di ADM;
ii) il/i proprio/i sito mobile registrato/i con dominio ;
iii) le apposite applicazioni software per apparati mobile compatibili, scaricabili sul Sistema del Giocatore ed utilizzabili dal Giocatore per la partecipazione alle Lotterie Telematiche.
Le parti si danno atto che ove i Canali di Raccolta di cui ai precedenti punti ii) e iii) non siano attivati all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, l’Attività di Raccolta che il Punto Vendita a Distanza intenda effettuare mediante i predetti canali si intenderà autorizzata all’esito positivo delle necessarie verifiche di funzionalità.
Le Parti si danno atto che, ove in conformità ai provvedimenti di regolamentazione della raccolta del gioco a distanza, il Concessionario implementi il proprio sistema al fine di attivare ulteriori canali di raccolta delle Lotterie Telematiche, ed il Punto Vendita a Distanza intenda effettuare le
Attività di Raccolta anche tramite tali canali, la relativa autorizzazione da parte del Concessionario sarà subordinata all’esito positivo delle necessarie verifiche aventi ad oggetto le implementazioni apportate alle funzionalità relative al Sistema di Elaborazione del Concessionario, al Sistema del Punto Vendita a Distanza, alle modalità di connessione tra il Sistema del Punto Vendita a Distanza ed il Sistema del Concessionario ed ai processi di interscambio di entrambi i Sistemi con il Sistema del Giocatore.
Eventuali variazioni dei Canali di Raccolta sopra indicati dovranno essere comunicate per iscritto al Concessionario.
Articolo 3. OBBLIGHI DEL PUNTO VENDITA A DISTANZA
Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Punto Vendita a Distanza si impegna a:
a) rispettare gli obblighi previsti da Leggi, Decreti, regolamenti, atti amministrativi, emanati ed emanandi, e da ogni altro provvedimento in materia di esercizio della raccolta di gioco a distanza e di Lotterie Telematiche; attenersi alle disposizioni impartite dal Concessionario e/o previste nei regolamenti; a tale riguardo il Punto Vendita a Distanza si impegna, tra l’altro, a: (i) garantire il rispetto delle prescrizioni della normativa pro tempore vigente relativa al divieto di gioco per i minori di età ed alla pubblicità relativa al gioco; (ii) porre in essere e garantire, sulla base di indicazioni che saranno fornite dal Concessionario e/o da ADM, un’adeguata attività di informazione ai Giocatori relativamente sia alle regole di gioco che alle prescrizioni e disposizioni vigenti per la tutela del gioco lecito e per la promozione del gioco responsabile; (iii) mettere a disposizione dei Giocatori, attraverso i Canali di Raccolta, ogni materiale informativo ed istituzionale richiesto dal Concessionario o da ADM;
b) autorizzare ad addebitare sul proprio conto corrente bancario o postale le richieste di incasso del Concessionario, o del soggetto da esso designato, emesse a fronte dell'estratto conto di cui all'art. 5; a tal fine il Punto Vendita a Distanza si impegna ad attivare apposito mandato per addebito diretto SEPA tra imprese (SDD B2B), a favore del Concessionario o del soggetto da esso designato; conseguentemente il conto corrente di appoggio del predetto mandato SDD B2B dovrà possedere le caratteristiche previste per tale tipologia di mandato (tipo conto pari a “non consumer” o “micro impresa”, con rinucia alla facoltà di storno);
c) autorizzare ad accreditare sul proprio conto corrente bancario o postale l'eventuale importo a credito risultante dall'estratto conto prodotto secondo quanto previsto all'art. 5;
d) produrre apposita garanzia, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa ovvero sotto forma di deposito cauzionale in numerario, valida per tutta la durata del Contratto, secondo le modalità indicate al successivo art. 9;
e) comunicare per iscritto al Concessionario qualsiasi variazione relativa ai Canali di Raccolta, ivi incluse quelle relative all’indirizzo del sito o dei siti utilizzati per lo svolgimento dell’Attività di Raccolta ed eventuali variazioni agli stessi e garantire che tutti i predetti siti siano geolocalizzati nel territorio italiano;
f) garantire, per tutta la durata del Contratto, la conduzione ed il corretto funzionamento del proprio Sistema, degli apparati di frontiera e dei circuiti, dedicati o virtuali, per la connessione con il Sistema di Elaborazione del Concessionario e degli apparati di frontiera per la connessione ai canali telematici utilizzati dai Giocatori per la partecipazione alle Lotterie Telematiche;
g) assicurare l’efficiente e tempestiva manutenzione del proprio Sistema e dei relativi apparati;
h) assicurare l’efficiente e tempestiva manutenzione del Sistema dei Conti di Gioco e dei relativi apparati;
i) garantire l’osservanza nelle operazioni di gestione Conto di Gioco della normativa vigente in materia di Contratto di Conto di Gioco;
j) trasmettere al Concessionario, in forma criptata, secondo le disposizioni dell’art. 6 del Decreto, le Anagrafiche dei Giocatori e le eventuali variazioni relative ai dati delle suddette Anagrafiche;
k) trasmettere al Concessionario, unitamente ai dati di cui alla precedente lettera j), il codice della propria concessione valido ai fini della raccolta a distanza, il Codice di Identificazione, il codice che identifica la provincia di residenza dei Giocatori; ed il Codice di Rete assegnato dall’ADM; a tale riguardo il Punto Vendita a Distanza prende atto che la trasmissione dei predetti dati, dovrà essere garantita per tutta la durata del Contratto;
l) comunicare al Sistema di Elaborazione del Concessionario l’autorizzazione della Richiesta di Gioco o il diniego della stessa;
m) provvedere ad addebitare il Prezzo della Giocata sul Conto di Gioco del Giocatore, a seguito del ricevimento della comunicazione, da parte del Sistema di Elaborazione del Concessionario, dell’esito della Giocata;
n) provvedere, a seguito del ricevimento della comunicazione dell’esito della Giocata inviata dal Sistema di Elaborazione del Concessionario, al pagamento delle vincite di importo non superiore ad euro 10.000, 00 (diecimila/00) mediante accredito dell’importo della vincita sul Conto di Gioco del Giocatore e comunicare al Sistema di Elaborazione del Concessionario l’avvenuto pagamento della vincita; l’accredito delle vincite dovrà essere effettuato al netto della ritenuta del 20% prevista dalla Legge 27 dicembre 2019 n. 160, da applicare alle vincite di importo superiore ad Euro 500,00 (cinquecento/00) per la parte di importo eccedente i 500,00 (cinquecento/00) Euro (di seguito la “Ritenuta di Legge”);
o) garantire, a seguito della richiesta del Giocatore, la corretta e tempestiva liquidazione degli importi del Credito di Gioco corrispondenti alle vincite accreditate dal Punto Vendita a Distanza stesso;
p) non utilizzare i marchi e/o loghi del Concessionario e/o comunque relativi alle Lotterie Telematiche senza la preventiva autorizzazione del Concessionario;
q) versare al Concessionario gli importi relativi alle Giocate erogate dal Sistema di Elaborazione del Concessionario, al netto dell’aggio spettante al Punto Vendita a Distanza nonché al netto delle vincite di importo non superiore ad euro 10.000,00 (diecimila/00) in conformità alla precedente lettera n) e secondo quanto indicato al successivo art. 5;
r) garantire la raccolta, attraverso il proprio Sistema, delle Lotterie Telematiche messe a disposizione dal Concessionario in virtù della Concessione; resta inteso che il Punto Vendita a Distanza sarà tenuto a garantire, per tutta la durata del Contratto, l’esercizio dell’Attività di Raccolta tramite il/i sito/i Internet di cui al punto i) del precedente articolo 2 - ovvero il diverso/i sito/i comunicato al Concessionario nel rispetto di quanto previsto alla lettera e) del presente articolo - restando invece facoltativo l’utilizzo degli ulteriori Canali di Raccolta di cui ai punti ii) e iii) del predetto articolo 2.
s) riservare un apposito spazio (banner) o un apposito menù nella home page del proprio sito web/mobile, tale da consentire il collegamento (link) alla vetrina dedicata alle Lotterie Telematiche; all’interno della pagina che ospita la vetrina non dovranno essere presenti contenuti informativi e/o promo - pubblicitari relativi a giochi diversi dalle Lotterie Telematiche; nel caso in cui il Punto Vendita a Distanza - all’esito delle necessarie verifiche di funzionalità - sia stato autorizzato dal Concessionario ad offrire le Lotterie
Telematiche anche sulle pagine del proprio sito Internet dedicate ad altri giochi offerti dal Punto Vendita a Distanza stesso (c.d. “Modalità Side Game”), il Punto Vendita a Distanza si impegna a riservare, sulle predette pagine, lo spazio necessario alla erogazione da parte del Concessionario delle interfacce delle Lotterie Telematiche messe a disposizione dal Concessionario stesso in Modalità Side Game;
t) osservare ed attenersi alle indicazioni fornite dal Concessionario per la presentazione delle Lotterie Telematiche sui propri Canali di Raccolta, concordando preventivamente con il Concessionario qualsiasi adattamento degli elementi grafici inseriti nelle pagine e/o negli spazi all’interno dei Canali di Raccolta del Punto Vendita a Distanza dedicati alle Lotterie Telematiche e qualsiasi iniziativa di carattere commerciale, ivi comprese le iniziative promo-pubblicitarie;
u) provvedere agli aggiornamenti e/o adeguamenti del proprio Sistema necessari allo svolgimento dell’Attività di Raccolta ed approvati da ADM;
v) dare tempestiva comunicazione al Giocatore delle eventuali momentanee interruzioni del servizio di erogazione delle Lotterie Telematiche, dovute a manutenzioni del Sistema di Elaborazione del Concessionario;
w) assicurare l’assistenza ai Giocatori in merito alla gestione dei Conti di Gioco ed agli eventuali problemi tecnici relativamente alla connessione telematica tra il proprio Sistema ed il Sistema del Giocatore;
x) consentire al Concessionario e ad ADM di esercitare i poteri di vigilanza e controllo di cui al successivo articolo 10.
Articolo 4. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Con la sottoscrizione del presente contratto, il Concessionario si impegna a:
a) garantire la corretta gestione, produzione ed erogazione delle Lotterie Telematiche;
b) garantire la conduzione ed il corretto funzionamento del proprio Sistema di Elaborazione, degli apparati di frontiera per la connessione telematica ai circuiti, dedicati o virtuali, adottati dal Punto Vendita a Distanza e degli apparati di frontiera per la connessione ai canali telematici e telefonici utilizzati dai Giocatori per la partecipazione alle Lotterie Telematiche;
c) assicurare l’efficiente e tempestiva manutenzione del Sistema di Elaborazione e degli apparati;
d) comunicare tempestivamente al Punto Vendita a Distanza eventuali malfunzionamenti del proprio Sistema di Elaborazione che compromettono l’attività di commercializzazione del Punto Vendita a Distanza, nonché l’avvenuta risoluzione dei suddetti malfunzionamenti;
e) garantire la corretta gestione delle Anagrafiche e dei Conti di Gioco in conformità a quanto previsto dal Decreto;
f) garantire il pagamento delle vincite di importo superiore ad euro 10.000,00 (diecimila/00), al netto delle Ritenute di Legge;
g) comunicare al Punto Vendita a Distanza l’avvenuto pagamento delle vincite di importo superiore ad euro 10.000,00 (diecimila/00);
h) fornire al Punto Vendita a Distanza assistenza tecnica relativa alla connessione con il Sistema di Elaborazione del Concessionario;
i) inviare settimanalmente al Punto Vendita a Distanza l’estratto conto di cui al successivo articolo 5 e fornire al Punto Vendita a Distanza la connessa assistenza eventualmente necessaria;
l) fornire al Punto Vendita a Distanza gli elementi grafici necessari per la presentazione delle Lotterie Telematiche sui Canali di Raccolta del Punto Vendita a Distanza stesso;
Articolo 5. RENDICONTAZIONE E PAGAMENTI
Il versamento delle somme dovute dal Punto Vendita a Distanza al Concessionario è regolato secondo le modalità di seguito indicate, prendendo come riferimento per la contabilizzazione delle operazioni di incasso/ pagamento dal/al Punto Vendita a Distanza il periodo compreso tra le ore
00.00 del lunedì e le ore 23.59 della domenica della medesima settimana (di seguito la “Settimana Contabile”).
Il Concessionario invierà - in formato PDF - all’indirizzo e-mail …….…………………………….
settimanalmente, ogni lunedì successivo alla Settimana Contabile di riferimento, un estratto conto, riportante, per ciascuna Lotteria Telematica in esercizio:
a) Il numero e l’ammontare delle Giocate erogate e contabilizzate nella Settimana Contabile di riferimento;
b) l'aggio spettante al Punto Vendita a Distanza;
c) le vincite di importo non superiore ad euro 10.000,00 (diecimila/00) relative alle Giocate erogate, al netto delle Ritenute di Legge;
d) l’importo netto a debito da versare al Concessionario ovvero a credito da conguagliare nell’estratto conto successivo. Gli eventuali importi a credito del Punto Vendita a Distanza di importo superiore ad euro 200,00 (duecento/00), possono essere accreditati dal Concessionario sul conto corrente indicato dal Punto Vendita a Distanza.
Il Concessionario, o soggetto da esso designato, provvederà ad addebitare/accreditare, sul conto corrente del Punto Vendita a Distanza, l’importo di cui al punto d), con valuta successiva al giorno di emissione dell’estratto conto.
In caso di insoluti, il Concessionario, o soggetto da esso designato, fatto salvo quanto previsto ai successivi artt. 9 e 12, provvederà a richiedere gli importi dovuti, applicando, per il ritardato pagamento, le spese amministrative, dirette o indirette sostenute, più gli interessi pari all'Euribor medio relativo al mese di scadenza degli importi dovuti, maggiorato di 5 (cinque) punti.
Il Concessionario avrà facoltà di sospendere l’erogazione delle Giocate qualora il Punto Vendita a Distanza non sia in regola con i pagamenti.
In conformità alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari previste dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche ed integrazioni, il Punto Vendita a Distanza:
- prende atto che il Concessionario provvederà ad indicare nell’estratto conto il codice CIG relativo alla propria concessione (CIG n. 03604550E0);
- si impegna ad utilizzare, per la regolazione delle operazioni di incasso e pagamento relative alle attività di cui al presente Contratto, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in esclusiva; a tale riguardo il Punto Vendita a Distanza dichiara che i conti correnti dedicati sono quelli che saranno comunicati al Concessionario ai sensi dell’art. 3 lettere b) e c) del presente Contratto;
- si impegna ad inserire nella causale degli eventuali bonifici che dovessero essere effettuati in favore del Concessionario il codice CIG n. 03604550E0.
Articolo 6. PAGAMENTO DELLE VINCITE
Il pagamento delle vincite assegnate dalle Lotterie Telematiche di importo non superiore ad euro 10.000,00 (diecimila/00) viene effettuato dal Punto Vendita a Distanza.
Il Punto Vendita a Distanza, a seguito del ricevimento della comunicazione - da parte del Sistema di Elaborazione del Concessionario - dell’esito della Giocata, provvederà all’accredito dell’importo della vincita sul Conto di Gioco del Giocatore, al netto della Ritenuta di Legge.
A tal fine il Sistema di Elaborazione del Concessionario trasmetterà al Punto Vendita a Distanza l’importo della vincita, l’importo della Ritenuta di Legge ove applicabile, e l’importo, al netto di detta ritenuta, da accreditare sul Conto di Gioco del Giocatore.
Il Punto Vendita a Distanza è tenuto a garantire, a seguito della richiesta del Giocatore, la liquidazione degli importi del Credito di Gioco corrispondenti alle vincite accreditate dal Punto Vendita a Distanza stesso.
Qualora il Punto Vendita a Distanza non renda disponibile sul Conto di Gioco o non consenta al Giocatore la riscossione degli importi delle vincite di cui è tenuto ad effettuare il pagamento e, comunque, qualora, per qualunque causa, il Concessionario in conformità alle disposizioni vigenti debba provvedere alla liquidazione al Giocatore di tali importi, il Concessionario medesimo addebiterà i predetti importi al Punto Vendita a Distanza nel primo estratto conto utile, ferma restando la facoltà del Concessionario di escutere, per l’importo corrispondente, la garanzia di cui al successivo articolo 9, e procedere alla risoluzione (ai sensi dell’articolo 1456 cc. con le modalità di cui al successivo articolo 12) del presente Contratto.
Il pagamento delle vincite attribuite dalle Lotterie Telematiche di importo superiore ad euro 10.000,00 (diecimila/00), è effettuato dal Concessionario, al netto della Ritenuta di Legge.
Articolo 7. CONDIZIONI ECONOMICHE
Per l’Attività di Raccolta, di cui al presente contratto, al Punto Vendita a Distanza è riconosciuto un aggio pari all’8% del Prezzo della Giocata.
L'aggio sopra indicato è esente da IVA ai sensi dell'articolo 10, comma 6 del DPR 633/72 e sarà liquidato al Punto Vendita a Distanza secondo le modalità descritte all’articolo 5.
Resta inteso che, qualora a seguito di provvedimento normativo, detto aggio venisse modificato, il Concessionario riconoscerà al Punto Vendita a Distanza l'aggio fissato da detto provvedimento.
Le Parti si danno reciprocamente atto che:
1) i costi delle transazioni informatiche dal Sistema di Elaborazione del Concessionario al Sistema del Punto Vendita a Distanza saranno a carico del Concessionario;
2) i costi delle transazioni informatiche dal Sistema del Punto Vendita a Distanza al Sistema di Elaborazione del Concessionario saranno a carico del Punto Vendita a Distanza;
3) i costi delle attività di manutenzione del Sistema del Punto Vendita a Distanza sono a carico del Punto Vendita a Distanza medesimo.
Articolo 8. FIRMA DIGITALE DELLE COMUNICAZIONI
Le Parti si danno atto che il flusso dei dati relativi al processo di gioco delle Lotterie Telematiche viene trasmesso con le modalità di firma digitale, secondo la procedura definita dal Concessionario ed approvata da ADM.
Articolo 9 GARANZIA
Il Punto Vendita a Distanza si impegna a costituire, entro 20 giorni successivi alla data di sottoscrizione del Contratto, apposita garanzia a copertura degli obblighi derivanti dal presente Contratto, come meglio di seguito precisato.
La predetta garanzia dovrà essere costituita sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa, da consegnare al Concessionario entro il suddetto termine di 20 giorni successivi alla data di sottoscrizione del Contratto, rilasciata da primario istituto di credito o primaria compagnia assicurativa, in favore del Concessionario medesimo o di soggetto da esso designato, a prima richiesta, senza eccezioni e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, ex art. 1944, secondo comma, x.x., xxxx'xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxx 00.000,00 (xxxxxxxxx/00), fatti salvi gli obblighi di reintegro e di adeguamento come di seguito previsti.
In alternativa, la suddetta garanzia potrà essere costituita, nel rispetto del predetto termine sopra indicato e per il medesimo importo di Euro 10.000,00 (diecimila/00), sotto forma di deposito cauzionale in numerario, fermi gli obblighi di reintegro e di adeguamento di cui in prosieguo.
Tale garanzia è a copertura di tutti gli obblighi derivanti dal presente Contratto, ivi inclusi l’obbligo di garantire la regolarità e continuità dell’Attività di Raccolta e gli obblighi di cui alle lettere n), o) dell’art. 3, nonché l’obbligo di provvedere al versamento degli importi dovuti al Concessionario ai sensi degli articoli 3, lett. q), e 5.
Sino all’effettivo rilascio della fideiussione o alla costituzione del deposito cauzionale di cui sopra, il Concessionario, ferma restando la facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi del successivo art. 12, avrà, in ogni caso, facoltà di non avviare e/o di sospendere le attività oggetto del presente Contratto.
Qualora il su indicato importo si riduca in esito ad escussione per qualsiasi causa avvenuta, il Punto Vendita a Distanza si impegna al reintegro della garanzia o del deposito cauzionale, entro i 20 (venti) gg. successivi al verificarsi della riduzione.
Il Concessionario si riserva inoltre di richiedere, in qualsiasi momento, l'adeguamento della fideiussione o del deposito cauzionale sulla base del reale andamento dell’Attività di Raccolta in modo da rendere disponibile una garanzia pari ad almeno il 50% per cento della raccolta media mensile calcolata sui 6 mesi antecedenti alla data di riferimento. Il Punto Vendita a Distanza si impegna, ora per allora, a provvedere al suddetto adeguamento entro e non oltre i 30 (trenta) gg. dalla data di ricezione della suddetta richiesta.
Ferma restando la facoltà del Concessionario di risolvere di diritto il presente contratto ai sensi del successivo art. 12, ove il Punto Vendita a Distanza non provveda al reintegro e all’adeguamento della fideiussione o del deposito cauzionale nei termini sopra indicati, sarà, altresì, facoltà del Concessionario stesso sospendere l’erogazione delle Giocate in pendenza dei suddetti termini e sino all’effettivo adempimento da parte del Punto Vendita a Distanza.
Articolo 10 IDONEITA’ - VERIFICHE E CONTROLLI
Con la sottoscrizione del Contratto il Punto Vendita a Distanza dichiara e garantisce di essere in regola con tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente e di essere in possesso di tutte le licenze e le autorizzazioni amministrative previste per l'Attività di Raccolta, garantendo altresì che le suddette condizioni saranno mantenute per tutta la durata del Contratto. In particolare, il Punto Vendita a Distanza dichiara e garantisce di essere titolare della concessione indicata in epigrafe e di aver ottenuto dall’ADM l’autorizzazione di cui agli articoli 2 e 4 del Decreto.
Il Punto Vendita a Distanza prende atto ed accetta che il presente contratto dovrà considerarsi automaticamente risolto qualora il Punto Vendita a Distanza perda per qualsiasi causa, anche uno solo dei requisiti sopra indicati, o subisca la revoca della concessione e/o dell’autorizzazione di ADM.
Fermo restando l’obbligo del Punto Vendita a Distanza di comunicare al Concessionario qualsiasi fatto connesso alla sussistenza dei predetti requisiti, il Concessionario ed ADM hanno comunque facoltà di verificare in qualsiasi momento l'esistenza e la permanenza in capo al Punto Vendita a Distanza dei predetti requisiti, e la corretta gestione dell'Attività di Raccolta secondo quanto previsto nel presente Contratto.
Le Parti si danno reciprocamente atto che ADM ha facoltà di esercitare, in qualsiasi momento, i poteri di vigilanza e di controllo sul Concessionario e sul Punto Vendita a Distanza, inclusi i sistemi informatici, anche mediante controlli ed ispezioni con accesso.
Articolo 11. DURATA
Il presente Contratto avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione ed avrà durata sino alla scadenza della Concessione inclusi eventuali rinnovi. In attuazione di quanto stabilito dall’articolo 20, comma 1, del decreto legge 16 ottobre 2017, n.148 ed in virtù di quanto disposto dall’ articolo 4 della Concessione, che prevede la rinnovabilità della stessa per non più di una volta, ADM ha provveduto a rideterminare il termine ultimo di scadenza della Concessione, fissandola al 30 settembre 2028.
In caso di proroga della Concessione, il presente contratto si intenderà prorogato per un ugual periodo.
In caso di annullamento, nullità, decadenza, revoca, cessazione per qualsiasi causa o sospensione della Concessione, il Contratto, fatta salva la facoltà di subentro di cui in prosieguo, cesserà di avere efficacia o sarà sospeso con pari decorrenza.
In tal caso il Punto Vendita a Distanza avrà il diritto di percepire esclusivamente gli importi maturati per le attività effettivamente eseguite alla data di riferimento. Fermo restando quanto sopra, il Punto Vendita a Distanza accetta sin da ora che, al termine della Concessione o in caso di revoca o decadenza della stessa, sarà facoltà di ADM o di altro soggetto da quest’ultima individuato subentrare nel presente Contratto.
Sarà facoltà delle Parti recedere in qualsiasi momento dal contratto a mezzo comunicazione scritta inviata mediate raccomandata a/r con 60 giorni di preavviso.
Nelle predette ipotesi di recesso, al Punto Vendita a Distanza non sarà dovuta alcuna somma in aggiunta a quanto ad esso spettante per l’Attività di Vendita effettuata fino al momento di efficacia del recesso.
Il Punto Vendita a Distanza sarà comunque tenuto a corrispondere al Concessionario l’importo relativo alle Giocate erogate dal Concessionario sino al momento di efficacia del recesso
Articolo 12. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
In aggiunta a quanto già espressamente previsto nel Contratto il Concessionario può dichiarare il Contratto risolto di diritto, a mezzo di lettera raccomandata A/R indirizzata al Punto Vendita a Distanza, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nel caso del verificarsi di anche uno dei seguenti inadempimenti:
a) violazione di anche uno soltanto degli obblighi di cui all’art. 3 (“Obblighi del Punto Vendita a Distanza”) lettere a), b), c), e), f) i), j) k), l), n), o), p), q), r), s), t), u), x);
b) mancato o ritardato pagamento degli importi dovuti al Concessionario ai sensi dell'art. 5: “Rendicontazione e Pagamenti”;
c) violazione degli obblighi relativi al pagamento delle vincite di cui all’art. 6: “Pagamento Vincite”;
d) qualora il Punto Vendita a Distanza non produca la garanzia, sotto forma di fideiussione o deposito cauzionale, di cui all'art. 9 nel termine di 20 (venti) gg. dalla sottoscrizione del contratto;
e) qualora il Punto Vendita a Distanza non provveda al reintegro e/o all’adeguamento della garanzia, sotto forma di fideiussione o deposito cauzionale di cui all’art. 9 nei termini ivi previsti;
f) cessione del contratto effettuata in violazione di quanto disposto al successivo art. 15.
È fatta salva l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 13, nonché il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Il Punto Vendita a Distanza può dichiarare il Contratto risolto di diritto, a mezzo di lettera raccomandata A/R indirizzata al Concessionario, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nel caso del verificarsi di anche uno degli inadempimenti degli “Obblighi del Concessionario”, previsti all’articolo 4 lettere a), b), c), e), f), g).
Articolo 13 PENALI
Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 12, il Concessionario avrà facoltà di applicare e richiedere al Punto vendita a Distanza, a titolo di penale, i seguenti importi
▪ € 3.000,00 (tremila/00 euro), per la mancata pubblicazione del banner o del menù dedicato in home page così come previsto dall’articolo 3 lettera s);
▪ € 3.000,00 (tremila/00 euro), per la mancata osservanza delle indicazioni fornite dal Concessionario per la presentazione delle Lotterie Telematiche sui Canali di Raccolta o per la mancata richiesta di autorizzazione per iniziative promo-pubblicitarie così come previsto dall’articolo 3 lettera t);
▪ € 5.000,00 (cinquemila/00 euro) nel caso di mancata disponibilità alle ispezioni e verifiche da parte di ADM e del Concessionario, di cui all’articolo 10;
▪ € 10.000,00 (diecimila/00 euro) nel caso di mancato pagamento delle vincite di importo non superiore ad euro 10.000 (diecimila/00 euro), così come previsto dall’articolo 3 lettera n);
▪ € 10.000,00 (diecimila/00 euro), per la comunicazione di nominativi e/o di dati dei giocatori errati e/o differenti rispetto a quelli risultanti dalla documentazione attestante l’identità degli stessi giocatori, presentati al Concessionario ai fini del pagamento delle vincite di importo superiore a 10.000 (diecimila/00) Euro (ad es. documento di d’identità, codice fiscale);
Le penali di cui sopra saranno contabilizzate nel primo estratto conto utile e verranno compensate con gli importi eventualmente dovuti dal Concessionario al Punto Vendita a Distanza in relazione all’Attività di Raccolta.
È comunque fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Articolo 14. MEDIAZIONE E FORO COMPETENTE
Ogni controversia nascente da o collegata al presente Contratto dovrà essere preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione ai sensi del D.Lgs 28/2010 in base al Regolamento di Mediazione di ADR Center, società iscritta presso il Ministero della giustizia al n. 1 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione. Il regolamento, la modulistica e la tabelle delle indennità in vigore al momento dell’attivazione della procedura sono consultabili all’indirizzo internet xxx.xxxxxxxxx.xxx. La procedura di mediazione si svolgerà nella sede di Roma del predetto organismo. Le spese di mediazione sono divise a metà tra le parti, come previsto per legge.
Qualsiasi controversia nascente da o collegata al presente Xxxxxxxxx, e che non venga risolta in esito al tentativo di conciliazione di cui sopra, sarà di competenza esclusiva del Foro di Roma.
E’ esclusa qualunque forma di risoluzione arbitrale delle controversie.
Articolo 15. DICHIARAZIONI RECIPROCHE E DISPOSIZIONI FINALI
Il Punto Vendita a Distanza prende atto che in conformità a quanto previsto dall’art. 6, comma 1 lettera h) del Decreto, in presenza di ragionevoli motivi, l’Attività di Raccolta di cui al presente Contratto potrà essere sospesa su iniziativa del Concessionario, previo necessario e formale assenso di ADM, nonché su richiesta di ADM stessa.
Il Contratto non può essere ceduto in alcun modo, salvo espressa autorizzazione scritta del Concessionario e di ADM.
Il Punto Vendita a Distanza dovrà inoltre comunicare al Concessionario, in forma scritta ed a mezzo raccomanda a/r, con almeno 60 giorni di preavviso, ogni modifica riguardante il proprio assetto societario e/o la composizione dei propri organi societari e/o la ragione e denominazione sociale, la nomina di nuovi procuratori, il trasferimento di quote di partecipazione al proprio capitale sociale. In tali ipotesi, il Concessionario avrà facoltà di recedere con effetto immediato dal Contratto.
Il contenuto del presente contratto è stato sottoposto alla preventiva approvazione di ADM.
Sarà facoltà del Concessionario modificare una o più clausole del presente Contratto a seguito di modifiche intervenute nella Concessione e/o nella normativa di riferimento. Conseguentemente il contenuto del presente contratto dovrà intendersi automaticamente integrato e/o modificato in conformità alle eventuali indicazioni fornite dal Concessionario e/o dall’ADM. Tali modifiche saranno comunicate dal Concessionario al Punto Vendita a Distanza a mezzo fax, raccomandata a/r o e-mail indirizzati ai recapiti indicati in epigrafe o agli eventuali diversi recapiti comunicati per iscritto dal Punto Vendita a Distanza successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto.
Il Punto Vendita a Distanza prende atto che il Concessionario ha facoltà di cedere, ai sensi degli art. 1260 e seguenti del Codice Civile, a soggetti terzi ivi incluse le società controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo del Concessionario, in forma sia parziale che totale, i crediti vantati, in virtù del presente Contratto, nei confronti del Punto Vendita a Distanza medesimo.
Il Concessionario ha, inoltre, la facoltà di apportare modifiche e/o integrazioni al presente Contratto dandone comunicazione al Punto Vendita a Distanza a mezzo fax, raccomandata a/r o e-mail indirizzati ai recapiti indicati in epigrafe o agli eventuali diversi recapiti comunicati per iscritto dal Punto Vendita a Distanza successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto; qualora le suddette modifiche ed integrazioni comportino variazioni in senso sfavorevole al Punto Vendita a Distanza le stesse saranno comunicate con almeno 30 giorni di preavviso e si intenderanno accettate ove il Punto Vendita a Distanza non comunichi, a mezzo raccomandata a/r, la propria volontà di recedere dal Contratto, in espressa deroga a quanto previsto al precedente art.
11 entro i 15 giorni successivi al ricevimento della suddetta comunicazione trasmessa dal Concessionario nelle modalità di cui sopra.
Qualora le suddette modifiche non comportino alcun aggravio per il Punto Vendita a Distanza o comunque siano frutto di modifiche intervenute nella normativa di riferimento, potranno essergli comunicate dal Concessionario senza alcun preavviso con una delle modalità sopra indicate.
Il Contratto non determina né da luogo ad alcuna società, neanche di fatto, associazione, joint venture o partnership o rapporti di agenzia o di dipendenza tra le Parti.
Il Punto Vendita a Distanza dichiara di aver preso visione del Codice di condotta adottato dal Concessionario - consultabile all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - e si impegna, pertanto, a rispettare i principi e le regole in esso contenuti.
Ogni comunicazione del Punto Vendita a Distanza al Concessionario relativa al presente Contratto sarà indirizzata al seguente indirizzo: Concessionario Lotterie Nazionali S.r.l.- Xxxxx xxx Xxxxx Xxxxxx 00/x, 00000 Xxxx o al diverso recapito comunicato dal Concessionario.
Articolo 16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, il “Regolamento”) e dal D. Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”) come novellato dal D. Lgs. 101/2018, nonché da ogni altra norma di legge o di regolamento in materia di privacy e protezione dei dati (congiuntamente, la “Normativa Privacy”) con la sottoscrizione del presente Contratto, le Parti si impegnano, informandosi reciprocamente, a:
a) fare sì che tutti i rispettivi dati personali forniti direttamente dalle stesse e comunque connessi con il presente Contratto, inclusi i dati di contatto (e-mail e numero di telefono) dei referenti contrattuali, saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti l’adempimento degli obblighi contrattuali e legislativi e per le comunicazioni necessarie ai fini dell’esecuzione del presente Contratto. Il conferimento dei dati è necessario per l’assolvimento delle predette finalità ed in difetto non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte;
b) non diffondere i rispettivi dati personali e a custodirli - in attuazione degli obblighi di riservatezza e di sicurezza imposti dalla Normativa Privacy - in modo da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti terzi non autorizzati. Tali dati potranno essere comunicati ad enti pubblici e/o privati, con sede in Italia e all’estero, competenti e titolati rispetto a quanto oggetto del presente Contratto per le medesime finalità di cui alla precedente lettera a).
Le Parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che in relazione al trattamento dei dati personali di cui alla precedente lettera a) esse agiscono in qualità di autonomi titolari in piena conformità alle disposizioni della Normativa Privacy e hanno il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei propri dati personali, nonché tutti gli altri diritti riconosciuti dal Regolamento. Per i trattamenti effettuati dal Concessionario, Lotterie Nazionali S.r.l. agirà in qualità di titolare del trattamento. Per i trattamenti effettuati dal Punto Vendita a Distanza, la titolarità del trattamento sarà di quest’ultimo.
Il trattamento dei dati personali dei Giocatori connesso al pagamento delle vincite conseguite dai Giocatori medesimi di importo superiore ad euro 10.000,00 (diecimila/00) ed il trattamento dei dati trasmessi dal Punto Vendita a Distanza al Concessionario ai sensi dell’ articolo 3 lett. j) e k) del presente Contratto viene effettuato dal Concessionario per conto di ADM, in qualità di Responsabile del Trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento.
Luogo e data:
Il Concessionario | Il Punto Vendita a Distanza |
√ |
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Punto Vendita a Distanza dichiara di aver preso visione e di approvare specificamente gli artt.:
Art. 3“Obblighi del Punto Vendita a Distanza”; Art. 10 “Idoneità Verifiche e controlli”; Art. 5“Rendicontazione e pagamenti”; Art. 11 “Durata”;
Art. 6“Pagamento delle vincite”; Art. 9 “Garanzia”;
Art. 13 “Penali”; Art. 14 “ Mediazione e Foro Competente”
Art. 15 “Dichiarazioni reciproche e disposizioni finali”
Luogo e Data | Il Punto Vendita a Distanza (firma) |