CONDIZIONI GENERALI APPALTO
CONDIZIONI GENERALI APPALTO
PARTE GENERALE
ARTICOLO 1
DEFINIZIONI - CONDIZIONI REGOLATRICI DELL’APPALTO - GERARCHIA DELLE FONTI
1.1. Nel proseguo le espressioni utilizzate nelle presenti Condizioni Generali hanno il significato qui di seguito indicato:
• Condizioni Generali: indica il presente documento contenente la disciplina - generale e specifica
- per dell’affidamento di lavori, di servizi e di forniture.
• ABD AIRPORT S.P.A./AG (nel seguito indicata per brevità “ABD”) indica il committente dell’appalto.
• Ordine: indica l’atto con il quale viene richiesta la prestazione ed indica il documento immodificabile inviato dall’ABD all'operatore economico individuato, contenente il richiamo alle presenti Condizioni Generali e, in forma sintetica, i dati economici, amministrativi, tecnici e di progetto, che regolano l’appalto e che ne costituisce il Contratto di Appalto con l’accettazione dello stesso Ordine. Resta salva la facoltà dell’ABD di procedere, comunque, alla stipula del contratto di appalto, ove ritenuto necessario, in relazione alla particolare natura dell’oggetto del contratto, con riferimento alla natura del lavoro, del bene oggetto della fornitura o della prestazione del servizio da effettuare; in tale ipotesi ogni riferimento effettuato all’Ordine dalle presenti Condizioni Generali deve essere riferito al Contratto.
• Accettazione Ordine: indica l’accettazione integrale e incondizionata dell'Ordine e dei suoi allegati da parte dell’operatore economico che ha ricevuto l’Ordine, che deve pervenire all'indirizzo PEC ed entro il termine indicati nell'Ordine stesso.
• Attività: indica il lavoro, il bene o la prestazione di servizio, come dettagliate e disciplinate nell’Ordine che ne costituisce l’oggetto. Nel proseguo verrà indicato anche quale “lavoro”, “bene” o “servizio” da intendersi anche al plurale. Per i lavori con “opera” si intende il risultato materiale dell’Attività.
• Documentazione Tecnica: ove presente, indica il documento contenente le prescrizioni tecniche, le condizioni e le modalità di realizzazione dell’Attività, che è parte integrante e sostanziale dell’Ordine.
• Progetto: ove presente, indica tutti gli elaborati tecnici di dettaglio dell’opera da realizzare.
• Cronoprogramma: ove presente, indica il documento che contiene la pianificazione delle Attività finalizzata al compimento della stessa o prevede il termine di consegna del lavoro o del bene o della durata del servizio.
• Appaltatore: indica l’operatore economico prescelto che, con organizzazione di mezzi necessari ed organizzazione a proprio rischio, assume, con l’Accettazione Ordine, l'obbligo di compiere l’Attività per la realizzazione dell’opera o dei lavori previsti nella progettazione o per la consegna del bene oggetto della fornitura o per l’esecuzione del servizio.
• Verbale Inizio: indica il documento che determina l’inizio dell’Attività.
• Direttore Lavori: indica il soggetto che l’ABD ha nominato quale proprio rappresentante in relazione alla sorveglianza del lavoro e alla gestione del rapporto con l’Appaltatore.
ABD AIRPORT AG / SPA | alleiniger Aktionär – unterliegt der Führungs- und Koordinierungstätigkeit der ABD Holding S.R.L. lt. Art. 2497 ff. ZGB / azionista unico – società soggetta a direzione e coordinamento della ABD Holding S.R.L. di Bolzano ai sensi dell’art. 2497 ss.c.c. | Ges.kap.v.e. / Soc. i.v. € 38.040.000,00 | Handelsreg. Bozen / iscr. Registro imprese Bolzano Steuernr. U. XxXx.xx. / C.F. e P.IVA IT 01460810219
• Direttore Esecuzione: indica il soggetto che l’ABD ha nominato quale proprio rappresentante in relazione alla sorveglianza dell’esecuzione della fornitura o del servizio.
• PARTE e/o PARTI: indica l’ABD e/o l'Appaltatore, qualora indicate singolarmente; entrambe le parti contrattuali, qualora indicate congiuntamente.
1.2. Le modalità di esecuzione dell’Attività e le condizioni dell’appalto sono esclusivamente quelle previste:
• dalle presenti Condizioni Generali;
• dall’Ordine, compresi i relativi allegati;
• dalle eventuali norme tecniche contenute nella Documentazione Tecnica, allegato allo stesso Ordine;
• dall’Accettazione Ordine da parte dell’Appaltatore, con allegata a dichiarazione di accettazione delle clausole (allegato A) e, ove richiesto dallo stesso Ordine o dalle presenti Condizioni Generali, delle altre dichiarazioni, tutte sottoscritte dal rappresentante legale o da procuratore speciale;
che costituiscono nel complesso il contratto di appalto da valere ad ogni effetto di legge.
1.3. L’esecuzione del presente contratto è regolata, inoltre:
• dal Codice Civile – libro IV, titolo III, capo VII “dell’appalto”, artt. 1655-1677 e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato o derogato dall’Ordine o dalle disposizioni delle presenti Condizioni Generali;
• da tutte le disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili per la tipologia dell’oggetto contrattuale;
• dalle norme contenute nel Testo unico della sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento al DUVRI e al Piano di Sicurezza e di Coordinamento per le prestazioni relative all’esecuzione dell’Attività;
• dalle leggi in materia di prevenzione e di lotta contro la delinquenza mafiosa;
• dalle norme sulla verifica preventiva al pagamento in merito alla regolarità contributiva e assicurativa e alla regolarità fiscale;
• ove previste dalle norme tecniche del C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I. e tutte le norme modificati e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dell’Attività e sino al completamento della stessa attestato dall’ABD ai sensi delle presenti Condizioni Generali.
1.4 Le clausole dell’Ordine sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi che entreranno in vigore successivamente all’Accettazione Ordine, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative migliorative per l’ABD, l’Appaltatore rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere l’Ordine.
1.5 Nel caso di qualsiasi controversia o incongruenza nell’interpretazione della documentazione contrattuale dovrà essere osservato il seguente ordine di prevalenza:
a) Ordine;
b) le presenti Condizioni Generali;
c) eventuali Norme Tecniche contenute nella documentazione tecnica;
d) codice civile.
1.6 Nell’ipotesi che, nonostante quanto previsto nel precedente comma 1.5, dovesse risultare che le norme che disciplinano l’Attività risultino tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione:
• in primo luogo, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali;
• in secondo luogo, quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico italiano;
• in terzo luogo, quelle di maggior dettaglio;
• Infine, quelle di carattere ordinario.
1.7 Le eventuali deroghe contenute in un documento afferente l’Attività, rispetto ad un altro che lo precede nell'elenco di cui al comma 1.6 - fatta salva ovviamente la cogenza delle disposizioni normative
- sono efficaci nella sola ipotesi in cui siano enunciate espressamente, con specifico riferimento alla prescrizione derogata e siano approvate espressamente dall’ABD.
1.8 Resta inteso che eventuali deroghe alle condizioni contrattuali, indicate dall'Appaltatore nell'Accettazione Ordine, non saranno efficaci o, comunque, non saranno opponibili all’ABD, anche ove l'Appaltatore abbia dato inizio all'esecuzione dell’Attività.
1.9 In presenza di prescrizioni di conformità riferite a disposizioni nazionali e comunitarie e/o a norme tecniche di prodotto, tali riferimenti si intendono recepiti con riguardo all'edizione vigente all'atto dell’Accettazione Ordine.
1.10 La sottoscrizione dell’Accettazione Ordine da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti, delle presenti Condizioni Generali e di tutte le norme richiamate nell’Ordine nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano l’Attività.
1.11 La normativa prevista dall’Ordine e dalle presenti Condizioni Generali si applica anche alle Imprese cui siano affidati subappalti autorizzati dall’ABD. Quindi, l'Appaltatore dovrà provvedere a che siano osservate le norme anche da parte degli eventuali subappaltatori, con particolare riferimento alla disciplina prevista a favore del loro personale dipendente con le modalità descritte dall’Ordine e dalle presenti Condizioni Generali. L'Appaltatore è responsabile in solido della osservanza da parte delle Imprese subappaltatrici nei confronti dei loro dipendenti, assumendone in difetto in proprio la completa responsabilità ed impegnandosi a far estromettere l’ABD da eventuali giudizi o in difetto a rimborsare alla stessa ABD ogni importo che dovesse pagare, ivi compreso le spese legali che dovesse sostenere.
ARTICOLO 2
CODICE ETICO – MODELLO 231
2.1. L’Attività è regolata, inoltre, anche dalla disciplina contenuta nel Codice Etico e nel MODELLO 231 adottati dall’ABD e, questi ultimi resi noti all’Appaltatore con l’Ordine e, comunque, reperibili dallo stesso sul sito della stessa ABD all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx e l’Appaltatore con la sottoscrizione dell’Accettazione Ordine dovrà dichiarare di averne preso visione e conoscenza.
2.2. L’Appaltatore si obbliga a svolgere, e a garantire che il proprio personale o quello dell’eventuale sub appaltatore svolga l’attività oggetto dell’Ordine in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato dall’ABD.
2.3. La violazione da parte dell’Appaltatore, o del suo personale o del sub appaltatore autorizzato o del personale di quest’ultimo, anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice Etico, darà facoltà all’ABD di risolvere di diritto e con effetto immediato l’Ordine, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 codice civile, fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patiendi.
2.4. Qualora l’Appaltatore sia soggetto alla disciplina di cui al decreto legislativo n. 231/01, lo stesso dovrà dichiarare con l’Accettazione Ordine di aver posto in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali, inclusi nell’ambito di applicazione dello stesso decreto legislativo, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti.
ARTICOLO 3 SONDAGGIO
3.1 Ove ritenuto necessario, l’ABD procederà ad effettuare un sondaggio di mercato per individuare uno o più operatori economici ritenuti idonei a partecipare alla procedura di affidamento, il tutto nel rispetto del Regolamento negoziale.
3.2 Ove ritenuto necessario, l’ABD procederà ad effettuare un sondaggio di mercato per individuare caratteristiche e qualità di prodotti, beni o servizi tali da soddisfare l’esigenza della stessa ABD al fine di definire l’oggetto dell’Ordine.
ARTICOLO 4
OBBLIGHI - RESPONSABILITA’ - MANLEVA
4.1 L'Appaltatore si obbliga ad adempiere puntualmente a tutte le obbligazioni assunte con l’Ordine nonché ad eseguire l’Attività con la massima diligenza, così come previsto dall’articolo 1176 del codice civile. Con l’Accettazione Ordine, l'Appaltatore garantisce che l'Attività oggetto dello stesso Ordine costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale e che lo stesso è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore oggetto dell’Ordine, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature e a proprio rischio; in particolare, garantisce che ha svolto, svolge e continuerà a svolgere la predetta attività in via non esclusiva per l’ABD, senza commistione e/o sovrapposizione alcuna con le attività espletate dall’ABD medesima.
4.2 L'Appaltatore garantisce che l'Attività risponderà allo scopo per cui è stata prevista e sarà eseguita a perfetta regola d'arte, in conformità alle specifiche dell’Ordine, e che l’Attività stessa sarà esente da vizi e difetti, anche occulti.
4.3 L'Appaltatore garantisce, inoltre, che i materiali utilizzati nell'esecuzione dell'Attività, saranno di prima qualità ed idonei per le loro caratteristiche alla realizzazione dell'Attività stessa.
4.4 L’esecuzione dell’Attività da parte dell’Appaltatore non dovrà provocare alterazioni nell’organizzazione e nell’attività dell’ABD, nel senso che non dovrà causare ritardi o rallentamenti nell’organizzazione del lavoro dell’ABD al di là di quelli strettamente connessi al tipo di Attività da prestare, tenuto conto, in particolare, dello specifico interesse dell’ABD medesima e, comunque, con le modalità che saranno concordate con l’ABD.
4.5 L'Appaltatore con l’Accettazione Ordine dovrà dichiarare e garantire di essere proprietario e/o licenziatario e/o concessionario di ogni brevetto, licenza, disegno, modello, marchio di fabbrica ed altro, adottato per l'espletamento delle Attività, nonché per i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati per l'esecuzione dell’Ordine e che tale adozione/utilizzo non costituisce violazione dei diritti di privativa di terzi.
4.6 L'Appaltatore con la sottoscrizione dell’Accettazione Ordine dovrà dichiarare che gli eventuali elaborati e/o progetti, studi, ricerche, software e/o qualsiasi opera dell'ingegno sviluppata in esecuzione dell’Ordine, non coperta da alcun titolo di privativa intellettuale si intende trasferita in proprietà esclusiva all’ABD, la quale potrà disporne per qualsiasi scopo, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun compenso, a qualsivoglia titolo, e, in particolare rivendicare diritti di autore, proprietà industriale ed artistica etc. Restano esclusi dalla titolarità dell’ABD tutti i marchi brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
4.7 Tutti gli elaborati e la documentazione di progetto relativi alle Attività, non potranno essere né riprodotti né utilizzati dall'Appaltatore in tutto e/o in parte per altre commesse, anche se con caratteristiche analoghe senza specifica autorizzazione scritta dell’ABD.
4.8 L’Appaltatore con l’Accettazione Ordine si obbliga a manlevare l’ABD da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d’autore) e a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d’autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione. Conseguentemente, nell’ipotesi che dovesse essere avanzata una qualsiasi pretesa da parte di terzi sia giudiziale che stragiudiziale, che rivendichino diritti di qualsiasi genere o natura, l’Appaltatore si obbliga a consentire l’utilizzo da parte dell’ABD, definendo direttamente la controversia, raggiungendo l’accordo necessario per consentire l’utilizzo all’ABD. Nell’ipotesi di condanna, l’Appaltatore si obbliga a pagare qualsiasi somma che l’autorità giudiziaria dovesse prevedere per la violazione di diritti di terzi, esonerando l’ABD da qualsiasi responsabilità e manlevando la stessa, ivi comprese eventuali condanne alle spese.
4.9 L’Appaltatore manleva l’ABD da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto dell’Ordine, tenendolo indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali ad esse derivanti.
4.10 L’Appaltatore è tenuto, ove richiesto e pena la nullità assoluta del contratto, al rispetto degli obblighi di tracciabilità disciplinati dalla legge n.136 del 2010 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia", fornendo tutte le notizie e/o informazioni richieste
dal legislatore con dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 445 del 2000, la quale debitamente sottoscritto dovrà essere allegato all’Accettazione Ordine.
4.11 L’Appaltatore è tenuto, inoltre e ove richiesto, a fornire ogni notizia o dichiarazione necessaria per consentire all’ABD di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa antimafia in ragione del valore dell’appalto o, comunque, da qualsiasi normativa che ponga in capo all’ABD obblighi nei confronti degli appaltatori.
4.12 L’Appaltatore manleva l’ABD da qualsiasi ragione, azione o pretesa che dovesse essere avanzata da chiunque avrà collaborato, anche a titolo di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, con la stessa per la realizzazione dell’Attività. Analoga manleva sussiste in ragione di eventuale contenzioso tra l’Appaltatore e i suoi subappaltatori, sub affidatari e fornitori. Nell’ipotesi di coinvolgimento dell’ABD nel giudizio, l’Appaltatore si impegna a far estromettere dal giudizio l’ABD o in difetto di rimborsare eventuali somme che l’ABD dovesse versare in virtù della sentenza nonché a rimborsare le spese legali sostenute per la propria difesa in giudizio. In tali ipotesi, l’ABD tratterrà le somme disponibile ed esigibili dall’Appaltatore o incamererà la cauzione definitiva, le quali non saranno svincolate sino all’esito del giudicato e sempre che sussista capienza.
4.13 In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l’ABD avrà facoltà di dichiarare la risoluzione dell’Ordine, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, fermo restando l'integrale risarcimento del danno subito.
ARTICOLO 5 PERSONALE
5.1 L'Appaltatore garantisce che il proprio personale che verrà preposto all'esecuzione dell’Ordine dipenderà solo ed esclusivamente dall'Appaltatore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell’ABD, la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima all'Appaltatore per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato l’Ordine, mediante comunicazioni che saranno indirizzate esclusivamente all’Appaltatore. In nessun modo l’ABD coordinerà o impartirà direttive e ordini al personale dell'Appaltatore o dei subappaltatori; tutte le esigenze che dovessero sopraggiungere dovranno essere rappresentate all’Appaltatore, il quale ha il titolo esclusivo a coordinare il personale impiegato per l'esecuzione dell’Attività.
5.2 L'Appaltatore riconosce l'importanza della tempestività e della diligenza nello svolgimento dell’Attività e garantisce espressamente l’ABD che le proprie capacità e disponibilità in termini di risorse industriali, umane e professionali saranno in linea con le obbligazioni assunte con l’Ordine. In particolare, ove richiesto, per ciò che riguarda il Personale, l'Appaltatore fornirà all’ABD - almeno 10 giorni lavorativi prima dell'avvio dell’Attività - apposita documentazione contenente i nominativi del personale ed i relativi livelli di SENIORITY.
5.3 L'Appaltatore dovrà impiegare nell'esecuzione dell’Attività solo personale dipendente o con il quale abbia in essere un rapporto contrattuale para subordinato previsto dalla normativa pro tempore vigente.
5.4 L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il proprio personale derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L’Appaltatore si obbliga, quindi, ad assumere in proprio ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecati - per fatto proprio o di proprio personale, dei subappaltatori, o da persone da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo - a personale o cose dell’ABD o di terzi, comunque, presenti o, comunque, pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi e derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni impartite dall’ABD stessa.
5.5 L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti del personale utilizzato nell’Attività, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro via via applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento dell’Attività nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e da ogni Contratto Collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località o comunque ritenuto applicabile dall’Appaltatore. L’Appaltatore è obbligato a continuare ad applicare dette condizioni anche dopo la scadenza dei Contratti Collettivi e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi di cui sopra vincolano l’Appaltatore anche se non aderisce alle associazioni stipulanti i Contratti Collettivi di lavoro o abbia receduto dalle stesse.
5.6 Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale utilizzato dall'Appaltatore o dal subappaltatore nell'esecuzione dell’Ordine, l’ABD inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’ABD si riserva di pagare, anche durante l’esecuzione o il completamento dell’Attività, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore, ovvero - nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore - dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. L’ABD predisporrà delle quietanze che l’Appaltatore dovrà far sottoscrivere direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al presente comma, l’ABD provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti, trattenendo, nel contempo, i relativi importi. L’ABD, inoltre, è autorizzato a trattenere le somme che dovessero essere richieste dai lavoratori ex articolo 1676 codice civile, sia giudizialmente che stragiudizialmente, sia direttamente o a mezzo delle organizzazioni sindacali, e mettere a disposizione le stesse solo alla definizione della controversia al soggetto che risulterà legittimato, senza necessità di provvedimento dell’autorità giudiziaria o amministrativa.
5.7 Con riferimento alla responsabilità solidale di cui all’articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003 e successive modificazioni ed integrazioni o da altra normativa che dovesse entrare in vigore con le stesse o analoghe finalità, l’Appaltatore manleva l’ABD da ogni e qualsiasi pretesa o azione nell’ipotesi che, a titolo di pagamento delle spettanze dovute non corrisposte anche con riferimento ai subappaltatori, i lavoratori dovessero proporre azione diretta nei confronti dell’ABD, in relazione alle prestazioni effettuate con riferimento all’oggetto dell’Ordine, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali ad esse derivanti ed impegnandosi, comunque, a far estromettere dal giudizio l’ABD. In difetto, l’ABD tratterà ogni somma che dovesse essere condannata a corrispondere direttamente. Al fine di consentire all’ABD di adempiere ai propri obblighi di solidarietà, l’Appaltatore dovrà trasmettere contestualmente all’invio delle fatture, con riferimento al personale
utilizzato e comunicato, copia dei cedolini di stipendio e copia del bonifico effettuato a favore del singolo lavoratore, sia con riferimento ai propri lavoratori che a quelli dei sub appaltatori autorizzati.
5.8 L’ABD a valle della verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione dell’Ordine, ivi compreso ai dipendenti del subappaltatore qualora presente ed autorizzato, provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza e a predisporre il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di DURC negativo per due volte consecutive l’ABD si riserva la facoltà di risolvere l’Ordine, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile. Qualora l'ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive riguardi l'eventuale subappaltatore, previa contestazione degli addebiti al medesimo subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, si riserva la facoltà di pronunciare la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.
5.9 L’ABD, qualora ragionevolmente dovesse ritenere che una o più risorse non garantiscano la professionalità richiesta con riferimento all’Attività, avrà diritto di ottenere - previo preavviso di almeno 15 (quindici) giorni - che tali risorse vengano sostituite, a totale carico dell'Appaltatore, con altre che garantiscano quanto richiesto. La mancata sostituzione, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione, darà facoltà all’ABD di risolvere l’Ordine, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.
5.10 L’Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici sono tenuti a trasmettere all’ABD prima dell’inizio dell’Attività la documentazione comprovante l’avvenuta denunzia agli enti previdenziali.
ARTICOLO 6 SICUREZZA LAVORO
6.1 L’Appaltatore dovrà osservare la normativa vigente in materia sicurezza ed antinfortunistica sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
6.2 In attuazione degli obblighi derivanti dall’Accettazione Ordine, l’Appaltatore dovrà dichiarare di essere in regola con gli adempimenti di cui al predetto decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni. Nello specifico si renderanno necessari tutti gli adempimenti in tema di sicurezza del lavoro, ai sensi del al decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, sui rischi specifici presenti nell’ambiente di lavoro, su eventuali rischi individuati per l’esecuzione dell’Attività o di quelli derivanti dalle interferenze tra le diverse attività nelle sedi dell’ABD e il coordinamento delle procedure di emergenza ed evacuazione, ai sensi della normativa vigente. Ove necessario e/o previsto dalla normativa, la documentazione tecnica conterrà anche eventuali prescrizioni sulla sicurezza sul lavoro in ragione della specificità del lavoro, della fornitura con posa in opera o del servizio.
ARTICOLO 7 ACCESSO LOCALI
7.1 L’accesso dell’Appaltatore e di suo personale o di quello del subappaltatore ai locali dell’ABD o di altre diverse sedi necessarie per svolgere l’Attività, potrà essere consentito ai soli fini dello svolgimento delle prestazioni oggetto dell’Ordine.
7.2 Il personale dell’Appaltatore, anche in quest’ipotesi, continuerà ad essere gestito e diretto unicamente dall’Appaltatore medesimo con esclusione di qualsiasi ingerenza e/o responsabilità dell’ABD.
7.3 L’Appaltatore dovrà munire tutto il personale, che a qualunque titolo acceda presso i vari siti in cui si svolgeranno l’Attività, di Tessera di riconoscimento conformemente a quanto disposto dagli art. 18, comma 1 lettera u) e 26, comma 8 del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, con evidenza della data di assunzione.
ARTICOLO 8
MODALITÀ DI FATTURAZIONE - PAGAMENTO
8.1 La fatturazione delle prestazioni rese avverrà secondo la cadenza indicata nell'Ordine. In fattura dovrà essere indicato, ove previsto, il CIG, il numero dell'Ordine; ogni fattura dovrà essere riferita ad un solo Ordine. La fattura dovrà essere intestata all’ABD ed inviata con le modalità previste dalla normativa vigente. Sulla fattura che l'Appaltatore emetterà, a valere su ciascun Ordine, dovranno essere necessariamente riportati gli estremi dell'Ordine stesso e gli estremi della "Autorizzazione alla Fatturazione", che in ogni caso interverrà entro 30 giorni dalla verifica della corretta esecuzione delle prestazioni, salvo quanto diversamente disposto dall'Ordine. La fattura dovrà essere compilata in conformità alle norme vigenti al momento dell’emissione e dovrà contenere i riferimenti al codice fiscale e la partita IVA.
8.2 Qualora siano rispettati tutti gli adempimenti previsti nell'Ordine, relativamente alla fatturazione e all'autorizzazione alla fatturazione, il pagamento sarà effettuato a 30 giorni fine mese dalla data di presentazione della fattura, salvo diverso termine previsto dall’Ordine, nel rispetto della normativa vigente.
8.3 Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato nella comunicazione di conto corrente dedicato che dovrà essere sottoscritta dall’Appaltatore ai sensi della legge n. 136 del 2010 ed allegata all’Accettazione Ordine.
8.4 Nel caso in cui l'Appaltatore abbia diritto alla corresponsione di interessi moratori per ritardo di pagamento, gli stessi saranno riconosciuti in conformità al decreto legislativo n. 231/2002.
8.5 L’ABD provvederà al pagamento a condizione che sia positivo l’accertamento sulla regolarità previdenziale ed assistenziale e fiscale e che l’Appaltatore abbia fornito la documentazione comprovante il regolare pagamento delle retribuzioni al lavoratori interessati all’esecuzione dell’Attività oggetto di affidamento e cioè: cedolini stipendio e bonifico bancario effettuato a favore del dipendente e al Fondo scelto dal lavoratore o altra documentazione idonea a provare l’accantonamento del TFR presso INPS o datore di lavoro e, comunque, ogni altra documentazione richiesta; pertanto il credito indicato in fattura non sarà esigibile sino all’avvenuto accertamento e alla consegna della documentazione. Nell’ipotesi di affidamento in subappalto, autorizzato dall’ABD, l’Appaltatore, come previsto dal precedente articolo 5 (PERSONALE) dovrà far pervenire anche le fatture quietanzate dal subappaltatore nonché la prova del pagamento di ogni spettanza ai lavoratori del subappaltatore, allegando la stessa documentazione di cui sopra prevista per l’Appaltatore. Conseguentemente, viene riconosciuto all’ABD il potere di sospensione dei pagamenti sino all’accertamento positivo in merito alle predette regolarità e consegna documentazione. Qualora, alla data di emissione della fattura, non sussista, in capo all’Appaltatore, la regolarità contributiva e previdenziale, o altre regolarità previste dalla normativa vigente al momento del
pagamento, l’ABD inviterà il medesimo a regolarizzare la propria posizione, in difetto l’ABD metterà a disposizione le somme agli enti preposti, con riserva di risolvere il contratto.
8.6 In caso di subappalto, i subappaltatori - tramite l’Appaltatore - trasmettono all’ABD, il DURC aggiornato rispetto all’emissione della fattura il quale verrà verificato dall’ABD. La disposizione prevista dal precedente comma 8.5 troverà applicazione anche per i sub appaltatori autorizzati dall’ABD.
8.7 È facoltà dell’ABD procedere al pagamento diretto dei subappaltatori qualora previsto dall’Ordine, fermo restando, comunque, il diritto dell’ABD di adottare tale decisione nel corso dell’Attività, nell’ipotesi che al momento dell’Ordine non sia stato previsto. In mancanza l’Appaltatore dovrà far pervenire la dichiarazione del sub appaltatore che attesti di aver ricevuto il pagamento della fattura emessa nei confronti dello stesso Appaltatore per le prestazioni eseguite nell’ambito delle prestazioni dell’Attività. Anche il subappaltatore è obbligato a far pervenire, per il personale utilizzato nell’Attività, i cedolini di stipendio e la prova dell’avvenuto bonifico del pagamento.
8.8 Resta inteso che la documentazione che verrà rilasciata dall’Istituto di credito a conferma dell’avvenuto bonifico a favore dell’Appaltatore o del subappaltatore costituisce quietanza liberatoria per l’ABD, da valere ad ogni effetto a prova dell’avvenuto adempimento dell’Ordine e, comunque, di legge.
ARTICOLO 9 COMPENSO
9.1 Salva diversa indicazione nell'Ordine, il compenso si intende fisso ed invariabile e formulato al netto di IVA e di eventuali sconti, in euro, in deroga all’articolo 1664, comma 1, del codice civile. L’affidamento dell’Attività deve intendersi con la modalità “a corpo” e “chiavi in mano”; quindi, il compenso previsto nell’Ordine deve considerarsi aleatorio e comprensivo di tutti gli oneri, spese, mano d'opera, materiali e quant'altro dovesse essere necessario per eseguire a regola d’arte l’Attività. Il corrispettivo previsto nell’Ordine comprenderà tutte le spese e gli oneri comunque correlati all'esecuzione delle prestazioni necessarie per l'espletamento dell'Attività.
9.2 L'Appaltatore con l’Accettazione Ordine dovrà dichiarare:
• che il compenso e/o comunque i prezzi proposti devono intendersi comprensivi di ogni possibile aumento e quindi con assunzione del relativo rischio;
• che è stato dal medesimo attentamente valutato secondo la propria esperienza, sia in relazione all’Attività affidata, che alle possibili evoluzioni degli stessi e che, pertanto, la remunerazione prevista ed offerta è stata considerata congrua, ragionevole e idonea a remunerare l'Attività da prestare.
L'Appaltatore, pertanto, non potrà chiedere alcuna revisione dei prezzi ed espressamente rinuncia alle facoltà e ai diritti di cui agli articoli 1467 e 1664 del Codice Civile.
9.3 Se prevista dall’Ordine, a partire dal secondo anno di vigenza, la revisione periodica dei prezzi verrà applicata sulla base delle disposizioni previste dallo stesso Ordine; in mancanza di indicazioni, la revisione viene operata sulla base dell’indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati (cd FOI) mensilmente pubblicato dall’ISTAT (Nazionale).
ARTICOLO 10
QUINTO D’OBBLIGO - PRESTAZIONI COMPLEMENTARI
10.1 L’Appaltatore, nel corso dell’esecuzione dell’Ordine, ha l’obbligo di accettare, alle condizioni tutte del medesimo Ordine, comprese quelle economiche, a fronte:
• di un aumento o diminuzione dell’Attività,
• di un aumento o una diminuzione dell’importo stabilito
fino alla concorrenza di un 1/5 (un quinto) del valore iniziale dello stesso.
10.2 Qualora nel corso dell’Attività si rendesse assolutamente necessario ed indispensabile eseguire prestazioni complementari, l’Appaltatore è tenuto ad eseguire le stesse alle medesime condizioni dell’Ordine
ARTICOLO 11
REFERENTE - GESTORE DEL CONTRATTO
11.1 L'Appaltatore dovrà nominare un referente unico per i rapporti con l’ABD (denominato il Referente), che avrà la responsabilità di dirigere, assistere e coordinare l’Attività svolta dal proprio personale e di quello di eventuali subappaltatori. La designazione del Referente, ove non designato direttamente con l’Accettazione Ordine, dovrà essere comunicata all’ABD entro il giorno successivo alla data di Accettazione Ordine e tale comunicazione dovrà contenere i recapiti dello stesso Referente (telefono e indirizzo PEC da utilizzare per le comunicazioni). Il Referente dovrà essere reperibile nei giorni in cui vengono compiute le Attività e negli orari che saranno comunicati dall’ABD. Tutte le eventuali contestazioni di inadempienza indirizzate al Referente avranno valore come se fossero fatte direttamente al legale rappresentante dell’Appaltatore. In caso di impedimento personale, il Referente dovrà comunicare, per iscritto, all’ABD il nominativo di un sostituto e consegnare la relativa dichiarazione di accettazione dell’incarico. Si intende, in ogni caso, mantenuto il domicilio legale dell’Appaltatore. Resta salva la facoltà dell’ABD chiedere all’Appaltatore la sostituzione del Referente.
11.2 L’ABD provvederà a nominare un proprio dipendente quale gestore dell’Ordine (denominato il Gestore), che sarà indicato nell'Ordine stesso, il quale espleterà tutti i compiti e le funzioni connessi alla fase di esecuzione dell’Attività e al quale dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni all’indirizzo PEC che verrà indicato sull’Ordine.
11.3 Tutte le comunicazioni, avvisi, notifiche che ciascuna Parte ha obbligo o onere di trasmettere all'altra, dovranno essere fatte, a pena di nullità, per iscritto e saranno efficaci solo se indirizzati ai soggetti indicati dall’Ordine e dalle presenti Condizioni Generali ed inviate alle rispettive PEC, comunicate ai sensi delle presenti Condizioni Generali.
ARTICOLO 12 FIDEIUSSIONE - POLIZZA ASSICURATIVA
12.1 A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con l’Ordine, ove espressamente richiesto dall’ABD, dovrà essere prodotta dall'Appaltatore una garanzia fideiussoria, nella misura indicata nell’Ordine stesso e, comunque, non superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. La garanzia fideiussoria dovrà essere versata con fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58/1998.
12.2 La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, di cui all’articolo 1944 del codice civile e all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile nonché l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’ABD ed essere munita di autentica di firma del fideiussore, effettuata da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato. L’ABD potrà incamerare, senza necessità di diffida o di provvedimento giudiziario e senza che l’Appaltatore o l'istituto fideiussore possa opporre eccezioni, in tutto o in parte la garanzia suddetta, onde rivalersi dei danni subiti o nell’ipotesi previste dalle presenti Condizioni Generali o dall’Ordine per il recupero di somme dovute a qualsiasi titolo o ragione o in caso di risoluzione nonché per il recupero delle somme dovute a titolo di penalità e ciò senza pregiudizio dell'eventuale danno eccedente la somma incamerata o il risarcimento del danno ulteriore.
12.3 L’appaltatore è obbligata, pena la risoluzione, ad integrare la garanzia fideiussoria qualora l’ABD se ne sia avvalsa, in tutto o in parte, nel corso dell'esecuzione dell’Attività.
12.4 Ogni garanzia fideiussoria prevista dalle Condizioni Generali o dall’Ordine sarà svincolata previa deduzione di eventuali crediti che l’ABD affermi di vantare verso l’appaltatore e, comunque, successivamente all’attestazione dell’ABD del rispetto dell’Ordine o alla scadenza della durata nell’ipotesi di efficacia anche successiva al completamento dell’Attività di obblighi posti dall’Ordine o dalle presenti Condizioni Generali o dalla normativa vigente in capo all’ABD quale committente (come nell’ipotesi responsabilità solidale pagamento retribuzione, ecc.).
12.5 La garanzia fideiussoria, sia la stessa a garanzia degli obblighi contrattuali o separatamente con il rilascio di apposita ulteriore garanzia fideiussoria, dovrà prevedere espressamente la clausola che la stessa copre anche la eventuale responsabilità solidale nell’ipotesi di cui all’art. 29 della Legge Biagi o altra successiva legge che dovesse prevedere analoga responsabilità, con riferimento ai lavoratori dell’appaltatore ed eventuali subappaltatori, nonché per gli obblighi retributivi posti in capo agli stessi, tenuto conto della possibilità dei lavoratori di avanzare richiesta diretta all’ABD, quale Committente, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1676 c.c. (“Coloro che, alle dipendenze dell’appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l’opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l’appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda”.). Resta salva, comunque, la possibilità dell’ABD di trattenere gli importi richiesti dai lavoratori utilizzati nell’Attività, anche tramite atto stragiudiziale, su compensi dovuti in attesa della definizione della controversia o mediante incameramento parziale o totale della garanzia fideiussoria. L’ammontare dovrà della garanzia fideiussoria prevista dal presente comma, dovrà essere corrispondente al costo del personale indicato dall’Appaltatore e dovrà avere la scadenza prevista dalla normativa in ragione della durata della responsabilità solidale.
12.6 È facoltà dell’ABD chiedere la garanzia anche per la presentazione dell’offerta, a garanzia della serietà della stessa, con le condizioni previste dal presente articolo o non richiedere la garanzia fideiussoria prevista dal presente articolo per gli operatori economici di comprovata solidità nonché per l’Attività che deve essere eseguita da società specializzate del settore o per quella di lieve entità. L’esonero della prestazione della garanzia dev’essere adeguatamente motivato.
12.7 L’esonero alla presentazione della garanzia di cui al precedente comma non potrà riguardare eventuali anticipazioni previste dall’Ordine ed in tale ipotesi l’Appaltatore è comunque tenuto a fornire una garanzia fideiussoria corrispondente all’importo anticipato con le condizioni previste dal presente articolo.
12.8 La garanzia fideiussoria verrà incamerata dall’ABD nell’ipotesi di risoluzione per fatto o colpa dell’Appaltatore e per ogni ipotesi di recupero di somme dovute all’ABD o a terzi ai sensi delle presenti Condizioni Generali o dall’Ordine o dalla normativa vigente.
12.9 L'Appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia fideiussoria, mediante rinnovi e/o proroghe, per tutta la durata prevista dall’Ordine e, comunque, sino al perfetto adempimento di tutte le obbligazioni assunte in virtù dell’Ordine stesso.
12.10 Qualora l'istituto emittente la garanzia fideiussoria receda dal contratto di garanzia ovvero non sia più in grado di onorarlo, ponendo l’ABD nell'impossibilità di esigerlo, l'Appaltatore dovrà far rilasciare a favore dell’ABD, entro 15 gg. dalla ricezione della disdetta, o dalla richiesta dell’ABD, una nuova fideiussione bancaria/assicurativa di pari importo e della medesima tipologia.
12.11 Nessun interesse è dovuto all'Appaltatore sulle somme costituenti la garanzia fideiussoria.
12.12 Qualora previsto dall’Ordine, sussiste l’obbligo dell’Appaltatore di consegnare una polizza assicurativa che copra i danni subiti dall’ABD e terzi a causa dell’Attività, il cui massimale sarà indicata sull’Ordine. La polizza dovrà essere a primo rischio e prevedere espressamente la copertura di danni a persone, cose o animali che dovessero derivare dall’Attività. In difetto della consegna della polizza assicurativa a copertura dei danni, l’ABD può discrezionalmente decidere di non procedere alla risoluzione e di stipulare apposita polizza per conto dell’Appaltatore, trattenendo l’importo del premio direttamente sul compenso dovuto. In tale ipotesi l’Appaltatore è tenuto a collaborare fornendo ogni notizia del documento necessaria per la stipula della polizza assicurativa. La mancata collaborazione e quindi l’impossibilità per l’ABD di stipulare la polizza assicurativa, costituisce causa di risoluzione. Resta salva, comunque, la facoltà dell’ABD di comunicare all’Appaltatore la possibilità di utilizzare la copertura assicurativa della stessa addebitando l’importo forfettario del premio indicato dall’Ordine.
ARTICOLO 13 RISERVATEZZA
13.1 L’Appaltatore si impegna, per sé e per i propri dipendenti ed ausiliari e subappaltatori, ove autorizzato, a mantenere la massima riservatezza, a non utilizzare e comunque divulgare in qualsiasi modo l’oggetto e le prestazioni oggetto della documentazione ricevuta dall’ABD, nonché materiali, dati o fatti inerenti all’ABD e relativi ai criteri di produzione, al know-how, alle procedure e ai sistemi messi eventualmente a disposizione all’Appaltatore da parte dell’ABD o, comunque, da esso conosciuti nel corso dell’esecuzione della prestazione. L’Appaltatore potrà utilizzare gli stessi solo ai fini dell’adempimento delle obbligazioni assunte, con esclusione tassativa di qualsiasi utilizzazione per sé o a favore di terzi, anche per il periodo successivo alla scadenza dell’Ordine. L’Appaltatore è tenuto ad assumere le misure di sicurezza necessarie, sia all’interno della propria organizzazione sia nello svolgimento di ogni attività in cui egli abbia titolo per ottenere analoghe misure da terze parti con cui egli organizza l’Attività. L’Appaltatore deve assicurare che tali dati e tali materiali riceveranno lo stesso grado
di cura e di protezione che lo stesso usa relativamente a dati, informazioni, software e documentazione inerente alla sua impresa.
13.2 L’obbligo di riservatezza non sussiste nel caso di dati di pubblico dominio o divenuti tali o nel caso gli stessi siano già in possesso dell’Appaltatore.
13.3 L'eventuale inadempimento da parte dell'Appaltatore di tali obblighi darà diritto all’ABD di risolvere con effetto immediato l’Ordine e di pretendere il risarcimento dell’eventuale danno. In ogni caso, qualora la violazione sia di gravità tale da non consentire l’ulteriore prosecuzione delle obbligazioni assunte con l’Accettazione dell’ordine, l’ABD risolverà il contratto ai sensi dell’articolo 1456 codice civile.
13.4 In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo l’ABD, fatta salva l’eventuale risoluzione del contratto, ha diritto a richiedere all’Appaltatore il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni conseguenti.
ARTICOLO 14 RITARDI IMPUTABILI ABD
14.1 Eventuali ritardi nell'esecuzione dell'Attività o di parte di essa, per cause imputabili all’ABD e pregiudizievoli al rispetto dei termini di consegna definita dall’Ordine o dal Cronoprogramma approvato, daranno diritto all'Appaltatore ad una proroga dei termini di consegna di un numero di giorni pari a quello dei ritardi imputabili all’ABD stessa, senza mai computare gli effetti indotti.
14.2 Qualora si verificassero, a giudizio dell'Appaltatore, le condizioni per l'applicazione di quanto sopra, lo stesso dovrà entro otto giorni dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza da ogni suo diritto, darne comunicazione scritta all’ABD, la quale esprimerà pure per iscritto, il proprio giudizio al riguardo.
14.3 In caso di accoglimento, totale o parziale, da parte dell’ABD, dei motivi addotti dall'Appaltatore, i nuovi termini di consegna verranno fissati per iscritto.
14.4 Per quanto previsto dal presente articolo, l'Appaltatore non avrà diritto né ad indennizzi né a compensi aggiuntivi.
ARTICOLO 15 CESSIONE – SUBAPPALTO
15.1 Salvi gli effetti di vicende soggettive dell'Appaltatore che determinino il trasferimento delle posizioni giuridiche dello stesso a titolo universale, quali a titolo esemplificativo: rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni, trasformazioni societarie, cessioni o affitti di azienda o di un ramo della stessa, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere, anche parzialmente, l’Ordine, a pena di nullità della cessione stessa.
15.2 L’Appaltatore non potrà subappaltare, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto dell’Ordine, salvo preventiva autorizzazione scritta dell’ABD. In caso di violazione del divieto di subappalto, l’ABD avrà diritto di risolvere l’Ordine, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, salvo il risarcimento del danno.
15.3 L’Appaltatore è tenuto a indicare nell’Accettazione dell’Ordine le parti dell’Attività che intende eventualmente subappaltare a terzi o, in caso contrario, a dichiarare che non intende avvalersi del subappalto. Al fine di procedere al subappalto, l’Appaltatore deve presentare all’ABD almeno 20 (venti)
giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni da subappaltare, pena la sospensione delle attività a spese e a rischio dell’Appaltatore stesso, apposita istanza di autorizzazione. Resta inteso che non costituisce subappalto, la subfornitura eventualmente concordata con l’ABD.
15.4 Anche ove l’ABD autorizzi l'esecuzione in tutto o in parte delle Attività in subappalto, l'Appaltatore rimarrà, nei confronti dell’ABD stessa, l'unico responsabile per l'esecuzione dell'Attività, secondo quanto previsto dall’Ordine e garantisce il rispetto di ogni obbligo posto a carico dello stesso dalle presenti Condizioni Generali e dall’Ordine.
15.5 Qualora durante l'esecuzione delle attività ed in qualsiasi momento, l’ABD accerti che il subappaltatore risulti inadempiente con le attività affidate in subappalto, ne darà comunicazione scritta all'Appaltatore, il quale dovrà porre in essere tutto quanto necessario per eliminare l'inadempimento, ivi inclusa la risoluzione immediata del subappalto e l'allontanamento del subappaltatore dal luogo di esecuzione delle attività. In caso di violazione dell’Appaltatore, l’ABD avrà diritto di risolvere l’Ordine, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, salvo il risarcimento del danno.
15.6 La risoluzione del subappalto comporta da parte dell'Appaltatore l'assunzione diretta delle relative attività senza alcun onere aggiuntivo per l’ABD e non dà alcun diritto all'Appaltatore ad indennizzi, risarcimento di danni o spostamento dei termini contrattualmente previsti.
15.7 L'Appaltatore deve preventivamente trasmettere all’ABD copia delle fatture quietanzate emesse dai suoi subappaltatori ovvero, in caso di pagamento diretto al subappaltatore, deve comunicare all’ABD la parte dell’Attività eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
15.8 Ove l'Appaltatore non adempia alla trasmissione anche di una sola delle fatture previste dal presente articolo o della documentazione prevista dalle presenti Condizioni Generali a prova del puntuale adempimento degli obblighi nei confronti dei lavoratori, l’ABD si riserva di sospendere in tutto o in parte il pagamento degli importi dovuti, fino a quando non sia sanata l'inadempienza, senza che l'Appaltatore possa pretendere dall’ABD indennizzi, risarcimento di danni o interessi e salva la facoltà dell’ABD di procedere direttamente al pagamento dei subappaltatori o dei lavoratori dello stesso, utilizzando gli importi dovuti e non ancora corrisposti o mediante incameramento della garanzia fideiussoria prevista dalle presenti Condizioni Generali; in tale ipotesi l’Appaltatore non potrà sospendere l’Attività.
15.9 L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’ABD o a terzi per fatti imputabili ai subappaltatori e si obbliga a manlevare e tenere indenne la stessa ABD da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari, impegnandosi a far estromettere l’ABD da eventuali giudizi e, comunque, a rimborsare le somme che dovesse essere costretta a corrispondere, ivi compreso il rimborso delle spese legali sostenute.
15.10 In nessun caso le prestazioni oggetto di subappalto possono formare oggetto di ulteriore subappalto.
15.11 L’Appaltatore garantisce e manleva espressamente l’ABD che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’Attività, ove richiesto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, ove richiesto, un’apposita clausola con la quale ciascuno
di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge del 13 agosto 2010 n. 136. Nell’ ipotesi di violazione dell’Appaltatore, del subappaltatore o del subcontraente dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al citato articolo 3 della legge n. 136 del 2010, l’ABD provvede come per legge.
15.12 È vietata qualsiasi cessione del credito in parte o tutto del corrispettivo contrattuale, con la conseguente responsabilità dell'Appaltatore nei confronti dell’ABD e dei rispettivi cessionari, salvo quanto previsto dalla normativa vigente; ove previsto dalla normativa le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’ABD ed utilizzare conti correnti dedicati.
15.13 È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore o al sub appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure e mandati all'incasso.
ARTICOLO 16 CONTROLLI
16.1 L’ABD si riserva il diritto di controllare con saltuarietà o con continuità l’Attività nelle diverse fasi di esecuzione. Eventuali interventi del personale ABD non potranno mai ed in alcun modo comportare responsabilità a carico della stessa ABD, né sollevare l'Appaltatore da qualsiasi responsabilità per quanto concerne la buona riuscita dell’Attività e per i danni di qualsiasi natura che possono insorgere nel corso ed in conseguenza della esecuzione dell’Attività.
16.2 La presenza sul luogo di esecuzione dell’Attività del personale dell’ABD di direzione e sorveglianza, l'eventuale approvazione di lavori, servizi o forniture, disegni, calcoli per l'accettazione dei materiali non limitano, né riducono, la piena incondizionata responsabilità dell'Appaltatore.
ARTICOLO 17 VARIAZIONI
17.1 È fatto assoluto divieto all’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile, di apportare variazioni, anche irrilevanti, alle caratteristiche indicate nell’Ordine.
17.2 Nell’ipotesi che l’ABD dovesse autorizzare le variazioni richieste dall’Appaltatore, l’Appaltatore stesso non ha diritto a compenso per le variazioni o aggiunte e, comunque, la variazione o l’aggiunta non potrà essere invocata quale giustificazione nell’ipotesi di accertato esito negativo dell’Attività.
17.3 L’ABD si riserva, comunque, l'insindacabile facoltà di introdurre quelle variazioni o aggiunte alle modalità di esecuzione dell’Attività, qualora si dovessero rendere necessarie per la migliore esecuzione dell’Attività o per garantirne la regola d’arte.
17.4 Una volta concordate con l’Appaltatore, per le variazioni o le aggiunte richieste dall’ABD, l’Appaltatore non ha diritto a compenso per le variazioni o aggiunte e, comunque, la variazione o l’aggiunta non potrà essere invocata quale giustificazione nell’ipotesi di esito negativo della verifica della corrispondenza dell’Attività all’Ordine.
ARTICOLO 18 SCIOPERI
18.1 L’Appaltatore si impegna a tenere un comportamento corretto con i lavoratori e con le XX.XX. onde evitare scioperi.
18.2 Nell’ipotesi di scioperi di qualsiasi natura o rilevanza (nazionali o locali, generali o di settore) l’Appaltatore si impegna a recuperare, nei limiti del rispetto della normativa vigente in materia di orario di lavoro, il tempo perduto onde rispettare la durata prevista dall’Ordine.
ARTICOLO 19 RECESSO
19.1 L’ABD, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, ha il diritto di recedere unilateralmente dall’Ordine dandone preavviso all'Appaltatore, con comunicazione da inviarsi almeno 10 (dieci) giorni solari prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.
19.2 Nella comunicazione l’ABD renderà note le istruzioni operative da effettuare entro il termine di tempo prescritto nella stessa comunicazione e la parte del compenso dovuto con riferimento all'Ordine, senza possibilità per l’Appaltatore di poter domandare altro ulteriore compenso o indennizzo per qualsiasi causa o titolo o chiedere la revisione dell’Ordine stesso.
19.3 Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare l’Attività assicurandosi che tale cessazione non comporti danno alcuno all’ABD, concordando con la medesima, qualora necessario, un piano di trasferimento e/o restituzione dell’Attività svolta.
19.4 Nel caso in cui l’ABD eserciti il diritto di recesso, in deroga all’articolo 1671 del codice civile, all'Appaltatore sarà corrisposto il compenso definito dall’Ordine delle sole parti dell'Attività realizzata sino alla data di efficacia del recesso, rinunciando il medesimo, con la sottoscrizione dell’Accettazione dell’Ordine, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
19.5 È espressamente esclusa la facoltà di recesso a favore dell’Appaltatore.
19.6 L’Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e/o subcontraenti stipulati in esecuzione dell’Ordine, idonee clausole che prevedano a carico dei subappaltatori e/o subcontraenti obblighi speculari a quelli indicati nel presente articolo, restando l’Appaltatore medesimo responsabile, in caso di mancato adempimento, di tutti i danni eventualmente subiti dall’ABD.
ARTICOLO 20
RECESSO PER FALLIMENTO DELL’APPALTATORE
20.1 In caso di fallimento dell'Appaltatore e/o della sottoposizione del medesimo a procedure concorsuali, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, l’ABD potrà comunicare il recesso con gli effetti di cui al precedente articolo 19 (RECESSO), salvo diversa disposizione nella normativa di riferimento.
ARTICOLO 21 PENALITA'
21.1 L’ABD si riserva il diritto di applicare una penale nella misura indicata nell’Ordine nell’ipotesi:
a) di ritardo per ogni giorno calendariale di mancato rispetto della durata;
b) mancata consegna dei documenti previsti dall’Ordine a carico dell’Appaltatore, qualora dovessero essere presentati in modo incompleto e con riferimento ad ogni documento, indipendentemente dall’incompletezza, fermo restando l’obbligo di completare il documento stesso, pena la risoluzione;
c) in caso di accertata inosservanza da parte dell’Appaltatore degli obblighi del personale previsti dalle presenti Condizioni Generali da calcolare sull’importo dell’inadempimento;
d) in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi a quanto indicato nell’Ordine, verrà applicata una penale variabile tra lo 0,05‰ (zero virgola zero cinque per mille) e il 5% (cinque percento) dell’importo contrattuale, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo definita dall’Ordine stesso.
La penale non può superare complessivamente il dieci per cento dell’importo contrattuale; i relativi danni dovranno essere risarciti in ragione del loro importo.
21.2 L’importo della penale sarà detratto sul corrispettivo o in alternativa mediante incameramento della garanzia fideiussoria rilasciata ai sensi delle presenti Condizioni Generali.
21.3 Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che daranno luogo all’applicazione delle penali previste dal presente articolo, verranno contestati all’Appaltatore per iscritto. L’Appaltatore potrà comunicare le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Nei casi in cui le predette deduzioni siano state acquisite, ma valutate negativamente dall’ABD, ovvero siano pervenute oltre il termine assegnato, o ancora non siano pervenute affatto, potranno essere applicate le penali.
21.4 L’applicazione della penale non esclude il diritto dell’ABD di chiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi e/o la risoluzione.
ARTICOLO 22 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
22.1 RISOLUZIONE PER FATTO DELL'APPALTATORE
22.1.1. Oltre che, nei casi previsti dalle presenti Condizioni Generali e in quelli eventualmente espressamente indicati nell’Ordine e dal codice civile, dal codice appalti, ove applicabile in quanto richiamato dall’Ordine, l’ABD previa comunicazione scritta all’Appaltatore, avrà la facoltà di risolvere l’Ordine, ai sensi dell’articolo 1456 codice civile, nei seguenti casi:
a) l'Appaltatore non esegua l’Attività in conformità alle condizioni previste nell’Ordine ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, malfunzionanti;
b) l'Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza l'approvazione e/o l'autorizzazione scritta dell’ABD, modifiche e/o variazioni all’Attività;
c) l'Appaltatore ometta di stipulare le polizze assicurative e/o le garanzie fideiussorie previste dall’Ordine e dalle presenti condizioni Generali e con il contenuto previsto dalle presenti Condizioni Generali o non provveda al loro rinnovo;
d) sospensione arbitraria, da parte dell'Appaltatore dell’Attività oggetto dell’Ordine e/o rifiuto di riprendere l'esecuzione dell’Attività, qualora sospesa, per qualsivoglia ragione da parte dell’ABD;
e) venir meno di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze richieste dalla normativa pro tempore vigente;
f) venir meno dei requisiti generali e/o speciali dell'Appaltatore richiesti prima di emettere l’Ordine;
g) inadempimento alle disposizioni in materia antimafia, ove applicabile;
h) mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale;
i) mancato adempimento delle disposizioni in materia di subappalto previste dalle presenti Condizioni Generali;
j) compimento di reiterati atti lesivi dell'immagine dell’ABD;
k) qualora le penali maturate dall'Appaltatore superino il limite massimo indicato nell’Ordine;
l) qualora venga promossa nei confronti dell’ABD azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di privativa connessi all’Attività;
m) l'Appaltatore violi gli obblighi a suo carico inerenti la corretta gestione dei rifiuti, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 183, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 152/06;
n) l'Appaltatore violi gli obblighi posti a suo carico in tema di Privacy e riservatezza ai sensi delle presenti Condizioni Generali e della legge di riferimento;
o) l'Appaltatore violi le disposizioni contenute nel Codice Etico adottato dall’ABD;
p) nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’Appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
q) nel caso di ingiustificata sospensione dell’Attività;
r) nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
s) nel caso di gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro ai sensi delle vigenti disposizioni normative;
t) nel caso di artifizi o raggiri posti in essere dall’Appaltatore o dai suoi collaboratori o subappaltatori al fine di ottenere indebitamente i compensi previsti dall’Ordine;
u) in ogni caso di reiterati o gravi inadempimenti all’Attività;
v) nel caso di inadempienze gravi o ripetute o nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere;
w) in tutti gli altri casi di cui alle presenti Condizioni Generali, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.
L’ABD ha la facoltà di risolvere l’Ordine, previa comunicazione scritta, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l’esecuzione dell’Attività a terzi in danno dell’Appaltatore, fatta salva l’applicazione delle eventuali penali già contestate.
22.1.2 Al verificarsi di una ipotesi di risoluzione previste dal presente comma 22.1, l’ABD procederà ad inviare la contestazione per iscritto all’Appaltatore, il quale dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Nei casi in cui le predette deduzioni siano state acquisite ma valutate negativamente; ovvero siano pervenute oltre il termine assegnato, o ancora non siano pervenute affatto, si procederà alla risoluzione.
22.1.3 Comunicata la risoluzione si fa luogo, in contraddittorio con l’Appaltatore ovvero, in mancanza, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dell’Attività svolta.
22.1.4 In caso di risoluzione l'Appaltatore sarà tenuto a proseguire le Attività ai prezzi e alle condizioni contenute nell’Ordine fino a quando l’ABD non abbia incaricato un diverso appaltatore nell'esecuzione dell'Attività. Resta fermo l'obbligo dell'Appaltatore di svolgere il passaggio di consegne al nuovo appaltatore in maniera tale da escludere ulteriori ritardi nell'esecuzione dell'Attività.
22.1.5 Nell’ipotesi che l’ABD dovesse dare esecuzione all’Attività in attesa di acquisire il nulla osta antimafia e quindi sul presupposto dell’urgenza e gli accertamenti antimafia dovessero essere negativi, l’Ordine si risolve di diritto, con gli effetti di cui all’articolo 94 del decreto legislativo n. 159 del 2011 e l’ABD non corrisponderà nulla neanche a titolo di rimborso spese.
22.2 RISOLUZIONE PER FATTO DELL’ABD
22.2.1. In caso di mancato adempimento delle obbligazioni di pagamento a carico dell’ABD, l'Appaltatore rinuncia con la sottoscrizione dell’Accettazione Ordine a far valere rimedi risolutori e a sospendere l'esecuzione dell’Attività e si impegna ad agire esclusivamente al fine di ottenere l'adempimento delle prestazioni contrattuali da parte dell’ABD, con esclusione di qualsivoglia diritto al risarcimento del danno.
22.2.2 Fermo ed impregiudicato quanto previsto al comma che precede 22.2.1, l'Appaltatore potrà agire per ottenere l'adempimento delle prestazioni contrattuali solo qualora, al verificarsi dell'inadempimento protrattosi per oltre 30 (trenta) giorni dalla scadenza del relativo termine e notificato formale atto di messa in mora non sia seguita una bonaria composizione della contestazione.
22.3 Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi delle clausole del presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali l’ABD non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’Appaltatore di qualsivoglia natura.
22.4 Nel caso di risoluzione, l’ABD si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi ed in particolare si riserva di esigere dall’Appaltatore il rimborso di eventuali spese ulteriori rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto nonché di incamerare la garanzia fideiussoria consegnata e, se del caso, interessare le autorità competenti, ivi compresa quella penale.
22.5 L’ABD avrà anche facoltà di differire il pagamento del corrispettivo eventualmente dovuto, sino alla quantificazione del danno che l’Appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare le conseguenti operazioni contabili di compensazione, detraendo gli importi dovuti a favore dell’Appaltatore dal compenso previsto dall’Ordine.
ARTICOLO 23
DIFFIDA AD ADEMPIERE – ESECUZIONE IN DANNO
23.1 Nel caso di difformità dell’Attività rispetto alle caratteristiche richieste ed esplicitate nell’Ordine, l’ABD ha il diritto di rifiutare la prestazione/prestazioni e di intimare, con lettera da inviare alla PEC indicata nell’Accettazione dell’Ordine di adempiere alle prestazioni pattuite, fissando un termine perentorio non superiore a 30 (trenta) giorni o altro termine inferiore ritenuto necessario, in ragione della natura della prestazione, entro il quale l’Appaltatore si deve conformare alle indicazioni ricevute. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.
23.2 In ogni caso, l’ABD non corrisponderà alcun compenso per le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite.
23.3 Eccettuati i casi di forza maggiore, in caso di omissione, ovvero di sospensione anche parziale, da parte dell’Appaltatore, dell’esecuzione dell’Attività oggetto dell’Ordine, l’ABD, dandone opportuna comunicazione scritta, potrà sostituirsi all’Appaltatore nell’esecuzione dell’Attività, ovvero potrà avvalersi di soggetto terzo, in danno e spese dell’Appaltatore, oltre ad applicare le eventuali previste penali o richiedere il risarcimento del danno o procedere alla risoluzione ai sensi delle presenti Condizioni Generali.
ARTICOLO 24 RISARCIMENTO DEL DANNO
24.1 L’ABD si riserva il diritto di richiedere il risarcimento di qualsiasi danno in conseguenza della violazione delle disposizioni alle presenti Condizioni Generali e a quelle specifiche dell’Ordine, ovvero di violazione di norme di legge e/o regolamentari e/o prescrizioni e disposizioni e/o procedure applicabili all’Attività oggetto dell’Ordine da parte dell'Appaltatore e/o dei suoi rappresentanti, ausiliari, dipendenti, amministratori, subappaltatori e fornitori; laddove le presenti Condizioni Generali e l’Ordine prevedano le penali o la garanzia fideiussoria, il pagamento o l’escussione deve intendersi fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.
ARTICOLO 25 PRIVACY
25.1 Nell’ipotesi in cui l’esecuzione dell’Ordine comporti il trattamento di dati personali dell’Appaltatore, così come definiti dall’articolo 4, comma 1, del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito “GDPR”), l’ABD fornisce la seguente informativa:
a) il trattamento dei suoi dati personali è finalizzato a dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi previsti dall’Ordine e dalle presenti Condizioni Generali;
b) i dati sono registrati su supporti elettronici o trattati con sistemi non automatizzati nel rispetto delle modalità previste dal GDPR;
c) la raccolta dei dati è indispensabile per adempiere agli obblighi legali, fiscali e contabili;
d) i dati personali non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dei casi consentiti dal GDPR e delle modalità previste;
e) Il Titolare di tale trattamento è l’ABD.
f) il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è DPO Italia S.r.l. (P.I. 03055640217) con sede in Xxx X. Xxxxxxxxx, x. 00 00000 Xxxxxxx (XX), tel. 0000000000
g) L’informativa è reperibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx
25.2 L’Appaltatore può esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679. L’appaltatore ha anche il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo qualora ritenesse che i diritti qui indicati non le siano stati riconosciuti. Per esercitare i diritti suesposti può rivolgersi al titolare del trattamento, inviando una raccomandata A/R all’indirizzo indicato sopra o una email all’indirizzo xxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx oppure inviando una email all’RPD xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xxx.
25.3 Qualora l’Attività affidata comporta da parte dell'Appaltatore il trattamento di dati personali di cui l’ABD sia titolare, quest'ultima procederà con separato atto alla nomina dell'Appaltatore quale Responsabile Privacy, ai sensi della normativa vigente.
ARTICOLO 26 COMUNICAZIONI
26.1 Tutte le comunicazioni riguardanti l’Ordine e/o l’Attività o comunque per le ipotesi previste dalle presenti Condizioni Generali, ivi comprese diffide ad adempiere, risoluzione del contratto e recesso, dovranno avvenire per iscritto e trasmesse a mezzo PEC:
• per l’ABD all’indirizzo indicato nell’Ordine;
• per l’Appaltatore a quello indicato nell’Accettazione Ordine;
restando inteso che la ricevuta di avvenuta consegna produrrà ogni effetto di legge.
26.2 Eventuali contestazioni che l’Appaltatore intendesse avanzare in merito ad una comunicazione ricevuta devono essere presentate all’ABD entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della
comunicazione per via PEC, intendendosi, in mancanza di comunicazioni, che essa è stata accettata integralmente e senza alcuna eccezione.
ARTICOLO 27 MISCELLANEA
27.1 L'eventuale tolleranza da parte dell’ABD dell'Inadempimento dell'Appaltatore ad una o più disposizioni dell’Ordine o alle presenti Condizioni Generali non costituirà, né potrà essere interpretata, come rinunzia dell’ABD ai diritti alla medesima spettanti in conseguenza di detto inadempimento, che la stessa ABD si riserva comunque di far valere.
27.2 L’ABD con la sottoscrizione dell’Ordine e l’Appaltatore con la sottoscrizione dell’Accettazione Ordine accettano che l'eventuale nullità, annullabilità o altra causa di invalidità di una o più clausole dell’Ordine non comporterà l'invalidità dell'intero Ordine a patto che l’ABD e l'Appaltatore, con buona fede e diligenza, provvedano, tempestivamente - e comunque entro 30 (trenta) giorni dall'accertamento delle cause di nullità, annullabilità o altra causa di invalidità - a sostituire le clausole che ne sono affette con altre che replichino, per quanto possibile, gli effetti economico-giuridici e siano pienamente valide e vincolanti.
27.3 È fatto divieto all'Appaltatore e a tutte le persone comunque interessate alla esecuzione dell’Attività, di effettuare qualsiasi attività a carattere pubblicitario in relazione agli spazi o edifici interessati o alle installazioni ad esse contigue, senza espressa autorizzazione scritta dell’ABD.
ARTICOLO 28
CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE - SOLVE ET REPETE
28.1 In caso di controversia, derivante dall’esecuzione dell’Attività, le Parti s’impegnano a definire in contradditorio la controversia, senza rispetto di forma. Qualora l’esito fosse positivo, le Parti sottoscriveranno la transazione. Nelle more della risoluzione delle controversie, anche giudiziarie, l’Appaltatore non potrà comunque rallentare o sospendere o interrompere l’Attività oggetto dell’Ordine.
28.2 Le controversie non definite positivamente in contraddittorio, saranno devolute in modo esclusivo ed inderogabile all’autorità giudiziaria del Foro di Bolzano.
28.3 L’appaltatore non potrà attivare azione giudiziaria se non successivamente alla completa esecuzione dell’Attività.
ARTICOLO 29 FACILITAZIONI – PATTO D’INTEGRITA’
29.1 L’Appaltatore si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme o a riconoscere altri vantaggi finalizzati a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione dell’Ordine rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni, comunque, rivolte agli stessi fini.
29.2 L’Appaltatore si impegna a segnalare all’ABD qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione dell’Attività, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni dell’Ordine. L’Appaltatore si impegna a segnalare i possibili conflitti di interesse alla stessa noti relativi ai funzionari incaricati dei procedimenti. L’Appaltatore dichiara, altresì, che non si
è accordata e non si accorderà con altri soggetti interessati all’esecuzione dell’Ordine. L’Appaltatore si impegna a rendere noti tutti i pagamenti eseguiti riguardanti l’Ordine, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il "congruo ammontare dovuto per servizi legittimi". L’Appaltatore accetta irrevocabilmente le penali che in caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con questo Patto di Integrità, potranno esserle applicate:
• risoluzione del contratto;
• incameramento della garanzia fideiussoria, al fine dell’applicazione delle penali sotto riportate;
• penale contrattuale a favore dell’ABD nella misura del 0,50% del valore dell’Ordine, oltre al rimborso dei danni per la violazione del patto anche di una sola fattispecie;
• penale a favore degli eventuali altri concorrenti della trattativa nella misura dell'1% del valore dell’Ordine per ogni partecipante, oltre al rimborso dei danni;
• esclusione dell’Appaltatore dalle trattative indette dall’ABD per 5 (cinque) anni.
Il presente Patto di Integrità e le relative penali applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione dell’Ordine.
Ogni controversia relativa alla interpretazione, esecuzione o in esecuzione del presente Patto di Integrità fra l’ABD e gli interessati all’attività, e tra i gli interessati stessi, sarà risolta mediante arbitrato. Due arbitri verranno nominati mediante accordo tra le parti entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'inizio della procedura arbitrale, ovvero, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Bolzano; lo stesso Presidente del Tribunale nominerà il presidente del Collegio arbitrale. Il collegio deciderà secondo equità ed avrà sede presso l’ABD. Il Collegio arbitrale agisce indipendentemente da eventuali giudizi amministrativi o penali. Il Collegio arbitrale avrà competenza anche su eventuali penali a carico dell’Appaltatore, ai sensi del presente articolo e per il recupero del danno subito dall’ABD in caso di mancato rispetto del presente articolo.
ARTICOLO 30 NORME FINALI
30.1 L’Appaltatore con la sottoscrizione dell’Accettazione dell’Ordine autorizza l’ABD ad effettuare la compensazione di qualsiasi importo dovuto in virtù del rapporto contrattuale e delle presenti Condizioni Generali con il compenso dovuto per l’Attività
30.2 Con la sottoscrizione dell’Accettazione dell’Ordine, l’Appaltatore deve dichiarare che tutti gli oneri e obblighi derivanti dall’Ordine e dalle presenti Condizioni Generali sono stati considerati nel corrispettivo indicato nell’Ordine e, quindi, senza possibilità di chiedere compensi alcuno o rimborsi spese o indennità ulteriori.
30.3 Sono a totale carico dell’Appaltatore tutte le spese inerenti alla stipula, all’eventuale registrazione e alle imposte e tasse, ad esclusione dell’IVA.
30.4 Resta inteso che l’ABD si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo, ove ritenuto necessario, anche la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e delle presenti Condizioni Generali.
30.5 Ogni dichiarazione prevista dalle presenti Condizioni Generali dovrà essere rilasciata dall’Appaltatore ai sensi del D.P.R. 445 del 2000. La dichiarazione potrà essere rilasciata anche cumulativamente, con esclusione di quella di cui al successivo comma 30.6.
30.6 Costituisce parte integrante delle seguenti Condizioni Generali l’Allegato A “Dichiarazione di conoscenza ed accettazione delle Condizioni Generali” che l’Appaltatore deve sottoscrivere ed allegare all’Accettazione Ordine.
PARTE SPECIALE
PREMESSA
Le norme contenute nella PARTE SPECIALE – PARTE PRIMA e PARTE SECONDA – integrano e non si sostituiscono a quelle della PARTE GENERALE, salvo apposita previsione dell’Ordine.
PARTE PRIMA LAVORI
ARTICOLO 31 OGGETTO
31.1 All’Ordine viene allegato Il progetto e la documentazione tecnica che costituiscono la descrizione dettagliata dei lavori, che costituisce anche la finalità dell’affidamento. Le indicazioni di cui al progetto e alla documentazione tecnica debbono ritenersi unicamente come norma di massima, per rendersi ragione delle opere da costruire con i lavori indicati nell’Ordine. Le forme e le dimensioni da assegnare alle varie strutture dovranno corrispondere ai disegni di cui al progetto ed alla documentazione tecnica ed alle disposizioni impartite dal Direttore dei lavori. In particolare, la forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell’Ordine risultano dalle relazioni tecniche, dalla descrizione delle opere indicate nell’elenco prezzi e nel computo metrico estimativo e dagli elaborati grafici allegati allo stesso Ordine, salvo quanto verrà meglio precisato durante l’esecuzione dalla Direzione dei lavori. L'ABD si riserva, comunque, la insindacabile facoltà di introdurre, all'atto esecutivo, quelle variazioni ai tracciati planimetrici ed altimetrici ed alle quantità delle varie specie di lavori, che riterrà opportuno, nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che l’Appaltatore possa trarne motivi di avanzare pretese di compensi o indennizzi. I lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle regole d’arte e con i migliori accorgimenti tecnici per la loro perfetta esecuzione. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto, vale la soluzione più aderente alle finalità per il quale il lavoro è stato progettato e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva. Per la specifica della categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili si rinvia alla documentazione tecnica.
31.2 Con l’Accettazione dell’Ordine, anche con riferimento al richiamo al progetto e alla documentazione tecnica, l’Appaltatore dovrà dichiarare.
• la perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni indicate nell’Ordine, che assumono carattere di essenzialità del motivo nonché, come precisato nella Parte Prima delle presenti Condizioni Generali, di accettazione incondizionata, anche di tutte le norme di legge richiamate;
• esplicitamente di aver preso visione di tutta la documentazione tecnica ed in particolare del progetto allegati all’Ordine e non sollevare nel merito eccezione o riserva alcuna, si dichiara pienamente all'altezza di realizzare l’Attività oggetto di affidamento.
• che tutta la documentazione e le notizie ricevute consentono di effettuare l’Attività e di non sollevare eccezioni o riserva alcuna.
• di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’esecuzione dell’Attività;
• di aver disponibile l’attrezzatura tecnica e la mano d’opera necessari per l’esecuzione dell’Attività e di aver effettuato una verifica della disponibilità numerica della mano d’opera necessaria per l’esecuzione della stessa Attività;
• di essere a conoscenza della eventuale contemporaneità del funzionamento dell’impianto interessato all’Attività, di eventuali ulteriori lavori in corso presso l’impianto stesso e diversi da quelli oggetto di affidamento;
• di aver preso conoscenza delle condizioni locali, delle cave, dei campioni e dei mercati di approvvigionamento dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni poste dall’Ordine e dalle presenti Condizioni Generali e che possano influire sull’esecuzione dell’Attività;
• di avere accertato le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere, dell’esistenza di discariche autorizzate e le condizioni del suolo su cui dovrà sorgere l’opera da realizzare con l’Attività;
• di aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente il progetto sotto il profilo tecnico e delle regole dell’arte, anche in merito al terreno interessato alla realizzazione di fondazioni ed ai particolari costruttivi, riconoscendo a norma di legge e a regola d’arte, e di conseguenza perfettamente eseguibile senza che si possono verificare vizi successivi alla ultimazione dell’Attività;
• di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e le clausole dell’Ordine e quelle delle presenti Condizioni Generali, in modo particolare quelle riguardanti gli obblighi e responsabilità posti in capo all’Appaltatore.
Con la predetta dichiarazione l’Appaltatore attesta, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione allegata all’Ordine, della disponibilità a prendere possesso del luogo ove devono essere eseguiti i lavori, dello stato dei luoghi e ogni altra circostanza che interessi l’Attività oggetto dell’Ordine. Per effetto della dichiarazione, l’esecuzione dell’Attività non potrà in alcun modo essere condizionata dalla richiesta di ulteriore documentazione o di ulteriori specifiche.
31.3 Nell’appalto sono compresi tutte le somministrazioni e le prestazioni sussidiarie, anche non previste dall’Ordine, occorrenti per dare l’opera compiuta in ogni sua parte nonché la fornitura di tutti i materiali, grezzi, lavorati o semilavorati necessari per realizzare i lavori oggetto dell’Attività.
31.4 L’Appaltatore, nell’eseguire l’Attività dovrà uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli saranno comunicate per iscritto dal Direttore dei lavori, fatte salve le sue riserve nel registro di contabilità da iscrivere o comunicare a mezzo PEC entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento dell’ordine di servizio o dalle istruzioni o prescrizione.
31.5 L’Appaltatore si obbliga ad eseguire l’Attività nonché a montare il cantiere in modo tale da non impedire il regolare utilizzo della struttura interessata alla stessa Attività da parte del personale dell’ABD, il tutto secondo modalità da concordare con il Direttore dei lavori.
31.6 In ragione di tutto quanto previsto dal presente articolo, l’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dell’Attività, la mancata conoscenza di condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, almeno che tali nuovi elementi appartengono alla categoria delle cause di forza maggiore.
ARTICOLO 32 OBBLIGHI
32.1 Oltre a quanto già previsto nella PARTE PRIMA, nel precedente articolo 31 e nei successivi articoli, nell’Ordine ed in ogni altro allegato allo stesso Ordine, a titolo esemplificativo, ma non limitativo, l’Appaltatore si obbliga ad eseguire quanto in appresso specificato e, in merito a tali obblighi, ha dichiarato espressamente con l’Accettazione Ordine di averne tenuto conto e, quindi, senza possibilità di chiedere compensi ulteriori o richiedere rimborsi spese o indennità alcuna, il tutto a qualsiasi titolo o ragione, restando inteso che tali obblighi non esonerano, comunque, l’Appaltatore dalla esclusiva responsabilità per la propria attività, per quanto riguarda l’esattezza realizzazione dell’Attività come richiesta dall’ordine ed entro i termini fissati:
a) a consegnare tutta la eventuale documentazione grafica e tecnica richiesta dall’Ordine o dal Direttore dei lavori in corso di esecuzione;
b) a consegnare al Direttore dei lavori i seguenti documenti cartacei in lingua tedesca e italiana, in duplice copia e, inoltre, su supporto elettronico (CD-ROM) in formato PDF risp. DWG:
c) entro il termine di ultimazione dell’Attività: tutti i certificati, dichiarazioni di conformità, certificazioni relative all’avvenuto controllo e dell’avvenuta omologazione e tutti gli altri documenti che sono prescritti dalla legge;
d) entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta del Direttore dei lavori, i disegni contabili (su base informatica) sulla base di misurazioni prese in contraddittorio con il Direttore dei lavori o con l’assistente in cantiere;
e) entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dell’Attività tutti i documenti necessari per aggiornamento dei progetti esecutivi allo stato d’effettiva realizzazione;
f) a compiere tutte quelle prestazioni ritenute necessarie dallo stesso per eseguire i lavori a regola d’arte;
g) ad eseguire le prestazioni a regola d'arte;
h) ad utilizzare i materiali, le attrezzature, gli strumenti e i mezzi d’opera necessari per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Attività nonché a norma di legge e di prima qualità;
i) alla messa a disposizione di tutti gli operai e tecnici necessari ed alla fornitura di attrezzi e strumenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, redazione contabilità e collaudo dei lavori;
j) ad eseguire tutte le prove di carico non prescritte dall’Ordine, ma ritenute necessarie dal Direttore dei lavori o dal collaudatore;
k) a fornire, ove previsto dalla legislazione vigente, le specifiche nonché le relative dichiarazioni del produttore per i prodotti utilizzati;
l) ad ottenere, ove richiesto e necessario, tutte le autorizzazioni amministrative;
m) a collaborare in occasione dei controlli nonché al collaudo finale;
n) a comunicare tempestivamente eventuali assestamenti, lesioni o altri inconvenienti che dovessero emergere nel corso dell’esecuzione dell’Attività e, comunque, ad eseguire le
prestazioni per tutti gli accertamenti sperimentali, anche presso strutture e/o laboratori di terzi, ove ritenuto necessario dal Direttore dei lavori. In particolare, all'esecuzione, presso un laboratorio autorizzato ed indicato dall’ABD, di tutti gli accertamenti, prove, analisi di laboratorio e verifiche tecniche non previste dall’Ordine, ma ritenute necessarie dalla Direzione lavori o dal collaudatore per stabilire l’idoneità dei materiali o dei componenti. All’ABD è riservata la facoltà di far eseguire, a proprie spese, le prove in parallelo o di ripeterle;
o) a presentare un piano di allestimento del cantiere entro 15 (quindici) giorni dopo l’Accettazione Ordine per la verifica e l’approvazione. Nel piano di allestimento del cantiere vanno inseriti in scala e contrassegnati in entrambe le lingue (italiano e tedesco) tutte le aree e gli impianti necessari. Il piano di allestimento del cantiere deve essere continuamente aggiornato e approvato dal coordinatore di sicurezza in fase esecutiva;
p) alla collocazione in cantiere di tabelle bilingue, (lingua tedesca, italiana), indicante l’Attività, secondo il modello approvato dall’ABD nonché ad apportare tutte le modifiche richieste a queste tabelle dalla stessa ABD;
q) a segnalare di notte e di giorno la presenza dell’Attività in corso mediante appositi cartelli e fanali;
r) all'apprestamento nel cantiere di locali dotati di serrature ad uso ufficio del personale di direzione ed assistenza lavori, idoneamente arredati, illuminati, riscaldati e dotati di linea telefonica su motivata richiesta del Direttore dei lavori;
s) alla costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi, canali e, comunque, di tutte le opere provvisionali occorrenti per mantenere i passaggi e la continuità dei corsi d'acqua;
t) a garantire, a sue spese, l'uso anticipato, anche parziale, dell'opera eseguita con l’Attività;
u) all'osservanza delle norme in applicazione delle leggi vigenti in materia di tutela del territorio;
v) alla conservazione e consegna all'ABD degli oggetti di valore intrinseco, archeologico e storico, che eventualmente si rinvenissero durante l'esecuzione dell’Attività;
w) a sottostare nell'esecuzione dell’Attività alle norme che impartiscono al riguardo gli uffici pubblici o autorità nelle funzioni di loro specifica competenza circa l’Attività medesima o i luoghi in cui si svolgono anche eventualmente per quanto concerne il rinverdimento e rimboschimento dei terreni danneggiati dallo scarico di materiali;
x) a non utilizzare nei cantieri camion della classe EURO 0 (immatricolazione prima del 1.10.1993) e classe EURO 1 (immatricolazione prima del 1.10.1996);
y) a realizzare qualsiasi disegno completo di dettaglio e di montaggio relativi alle opere oggetto di affidamento nei formati richiesti dal Direttore dei lavori; tali progetti devono essere sottoposti al Direttore dei lavori per verifica;
z) a compilare la modulistica che verrà fornita dall’ABD, onde consentire alla stessa di accertare l'esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto nonché a tenere tutte le scritture richieste dal Direttore dei lavori;
aa) ad acquisire, per quanto riguarda la nomina del direttore di cantiere, il gradimento del Direttore dei lavori;
bb) a corrispondere l’eventuale tassa per l’occupazione dello spazio pubblico necessario per l’esecuzione dei lavori e a sostenere tutti gli oneri per l’occupazione temporanea di dette aree;
cc) alla verifica del calcolo statico delle opere anche in legno, ferro e cemento armato, nonché all'elaborazione dei calcoli statici delle strutture. Il tutto anche in fase esecutiva in base agli effettivi carichi transitanti o ad eventuali indicazioni del Direttore dei lavori. Tutti gli oneri relativi ai collaudi statici con eccezione dell’onorario per il collaudatore sono a carico dell’Appaltatore sia che si tratti di collaudi richiesti a norma di legge, sia che vengano richiesti in casi particolari dal Direttore dei lavori;
dd) alla fornitura di fotografie o all’esecuzione di riprese con droni dell’Attività in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e nelle dimensioni che saranno di volta in volta indicati dal Direttore dei lavori;
ee) a presenziare alle visite periodiche di cantiere programmate dal Direttore dei lavori;
ff) ove richiesto, a sorvegliare e custodire giorno e notte il cantiere, ivi compresi i materiali istallati, al fine di impedire l’accesso di estranei;
gg) ad assicurare l'accesso al cantiere ed alle opere costruite o in costruzione alle persone addette a qualunque altro appaltatore al quale siano stati affidati eventualmente lavori non compresi nel presente appalto ed alle persone che eseguono dei lavori per conto diretto dell’ABD nonché ad assicurare, a richiesta del Direttore dei lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette imprese o persone, dei ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, fino alla data di ultimazione dei propri lavori. Da queste ditte come dall’ABD, l’Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta;
hh) allo sgombero, alla conclusione dell’Attività o nell’ipotesi di recesso o risoluzione previsti dall’Ordine o dalle presenti Condizioni Generali, delle attrezzature, dei detriti, dei materiali residuati e di quant’altro utilizzato nei lavori oggetto di appalto;
ii) a provvedere alla raccolta e al trasporto presso la pubblica discarica o discarica autorizzata dei detriti e/o rifiuti di qualunque genere derivanti dall’esecuzione dell’Attività, attenendosi scrupolosamente alle vigenti normative in materia ed avvalendosi di operatori in possesso delle prescritte autorizzazioni di legge. L’Appaltatore è tenuto, altresì, al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell’interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni del Direttore dei lavori, dei sopraccitati materiali, forniture ed opere nonché alla loro buona conservazione e custodia. Inoltre, vale per l’Appaltatore, il divieto assoluto di scaricare materiali e detriti di qualunque genere nel greto di torrenti o comunque fuori dalle piazze di deposito approvate dagli enti competenti;
xx) a provvedere alla gratuita manutenzione di tutte le opere fino al collaudo finale ed a ripristinare quanto fosse stato danneggiato per colpa dell’Appaltatore;
kk) a garantire l’eliminazione di eventuali difformità e vizi dell’opera denunziati dal Direttore dei lavori;
ll) a non dar corso all’esecuzione di opere in contrasto alle istruzioni del Direttore dei lavori;
mm) a dare comunicazione alla Direzione lavori nei tempi e modalità stabiliti dallo stesso, nei riguardi di notizie sul numero di operai per giorno, con nominativo e qualifica, ore lavorative e livello retributivo, giorni in cui non si è lavorato e motivo e i lavori eseguiti; la mancata ottemperanza, o il ritardo di oltre 10 giorni, da parte dell’Appaltatore a quanto suddetto sarà considerata grave inadempienza contrattuale, tale da giustificare la risoluzione;
nn) all’eventuale conservazione, dei campioni muniti di sigilli e firme della Direzione lavori e dell’Appaltatore, nei modi più adatti a garantire l’autenticità;
oo) all’atto della consegna dei lavori l’Appaltatore dovrà fornire la prova dell’avvenuta assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per tutta la durata dell’Attività. Inoltre, dovrà dare prova dell’avvenuta comunicazione dell’apertura del cantiere alla Cassa Edile, enti previdenziali e assicurativi quali: I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Ispettorato del lavoro;
pp) a garantire l’iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;
qq) a richiedere l’autorizzazione dell’ABD per effettuare interventi su alberi o, comunque, su qualsiasi pianta o verde in genere;
rr) ad usare tutte le cautele e assicurazioni possibili nell’eseguire opere di sbancamento, allargamenti o di altre lavorazioni che possano interferire o arrecare danno ai servizi sotterranei e/o aerei, quali: cavi della linea elettrica, cavi della telefonia, tubi per condotte di acqua, tubi per l’erogazione del gas e quanto altro. Pertanto, l’Appaltatore dovrà preventivamente rivolgersi ai diversi Enti erogatori di servizi, affinché questi segnalino (ubicazione e profondità) all’interno dell’area di cantiere, il passaggio e la posizione esatta delle condotte, cavi e servizi presenti, affinché si possano eseguire i lavori con quelle cautele opportune per evitare qualsiasi tipo di danno ai servizi stessi. Qualora nonostante le cautele usate si dovessero manifestare danni alle condotte, cavi o altri servizi, l’Appaltatore dovrà provvedere a darne immediato avviso alla Direzione dei lavori. In caso di eventuali danneggiamenti prodotti in esecuzione agli adempimenti agli obblighi sopra indicati, l’ABD rimarrà, comunque, sollevata da ogni risarcimento danni e da ogni responsabilità sia civile che penale che ne consegua.
ARTICOLO 33 VARIAZIONI
33.1 Nell’ipotesi che, con riferimento all’articolo 1659 del codice civile, l’ABD dovesse autorizzare le variazioni richieste dall’Appaltatore, l’Appaltatore stesso non ha diritto a compenso per le variazioni o aggiunte, sia con riferimento ai lavori a “corpo” e “chiavi in mano” che a quelli “a misura”.
33.2 Fermo restando quanto già precedentemente previsto nella PARTE GENERALE, l’ABD si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre all'atto esecutivo dell’Attività quelle varianti all’opera e quindi di aumentare alcuni lavori o introdurre nuovi lavori e di stralciare alcuni lavori e di chiedere, tramite il Direttore dei lavori, variazioni o aggiunte ai sensi dell´articolo 1661 codice civile e per le variazioni necessarie, ai sensi dell´articolo 1660 codice civile o, comunque, qualora si dovessero rendere necessarie per la migliore esecuzione dell’Attività o per garantire la esecuzione a regola d’arte. Conseguentemente, le variazioni potranno comportare sia un aumento e/o una diminuzione dell’Attività, fino a concorrenza del quinto dell'importo dell’Ordine o anche in misura superiore. Lo stralcio dei lavori o le variazioni con diminuzione dell’Attività o aumento dell’Attività, impedisce all’Appaltatore di sollevare eccezioni o riserva alcuna o di far valere il diritto alla risoluzione dell’Ordine e nell’ipotesi:
• di diminuzione dell’Attività, con relativa diminuzione del compenso, non potrà chiedere utile, rimborso spese o indennità a qualsiasi titolo o ragione;
• di aumento avrà diritto all’ulteriore compenso per i lavori “a misura” esclusivamente per quelli superiore al quinto dell’importo; mentre per quelli “a corpo” e “chiavi in mano”, non potrà chiedere utile, rimborso spese o indennità a qualsiasi titolo;
per la determinazione verranno utilizzando i prezzi indicati con l’Ordine - sia per quelli riferiti ai lavori “a corpo” che per quelli a “misura” – con riferimento alle quantità di cui all’Ordine e alla documentazione tecnica e per l’importo; le quantità effettive verranno determinate dal Direttore dei lavori. Tutte le variazioni o aggiunte dovranno essere sempre ordinate per iscritto tramite il Direttore dei lavori. L’ABD si riserva, in ogni modo, il diritto:
• di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio;
• di disporre l'ordine di esecuzione di opere particolari nel modo che riterrà più conveniente, in relazione alla buona esecuzione, alla esecuzione di lavori esclusi dall'appalto, ma dovuto ai sensi del presente articolo nonché per esigenze manutentive;
• alla consegna delle forniture escluse dall'Ordine;
senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere speciali compensi.
ARTICOLO 34 MATERIALI - PRODOTTI
34.1 Ad integrazione dell’obbligo previsto dalla PARTE PRIMA, l’Appaltatore dichiara che i materiali, prodotti ed i manufatti che utilizzerà saranno conformi alle norme vigenti e di migliore qualità nonché idonei a non creare pregiudizio alla funzionalità a cui è destinato il progetto di cui all’Attività affidata nonché corrispondenti alle prescrizioni della documentazione tecnica e del progetto, che potranno essere messi in opera solo dopo l'accettazione del Direttore dei lavori.
34.2 L’Appaltatore resta sempre l'unico responsabile della conservazione dei suddetti materiali e prodotti fino al loro impiego ed anche nell’ipotesi dell’accettazione prevista dal precedente comma, la Direzione dei lavori avrà la facoltà insindacabile di rifiutare la loro posa in opera e di ordinarne l'allontanamento dal cantiere qualora all'atto dell'impiego stesso, risultassero comunque, deteriorati o resi inservibili.
34.3 L’Appaltatore è tenuto, ai sensi dell’articolo 1663 del codice civile, a dare pronto avviso all’ABD dei difetti della materia eventualmente fornita dalla stessa ABD, se si scoprono nel corso dei lavori e possono compromettere la regolare esecuzione.
34.4 I materiali provenienti da scavi o demolizioni resteranno di proprietà dell’ABD; il Direttore dei lavori potrà ordinare all’Appaltatore la selezione, l’accatastamento e lo stoccaggio in aree idonee del cantiere, intendendosi di ciò compensato con i prezzi degli scavi e delle demolizioni relative, prendendo a riferimento le quantità indicate dalla documentazione tecnica e il compenso indicato nell’Ordine.
34.5 Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati, per i quali dalla documentazione tecnica è prevista la concessione del Marchio dell'Istituto Italiano del Marchio di Qualità, dovranno essere provvisti di questo Marchio o di altro Marchio equivalente previsto negli Stati Comunitari.
ARTICOLO 35
CONSEGNA – INIZIO E DURATA – ANDAMENTO - SOSPENSIONE
35.1 L’inizio dell’esecuzione dell’Attività dovrà risultare da apposito verbale (verbale di consegna), da effettuarsi alla data che verrà comunicata, previa convocazione dell’Appaltatore. Se nel giorno fissato e comunicato, l’Appaltatore non si dovesse presentare a ricevere la consegna, viene fissato un termine perentorio dal Direttore dei lavori, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici); i termini per l’esecuzione decorrono, comunque, dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà dell’ABD di risolvere il contratto, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria, al fine del risarcimento del danno, senza necessità di fornire prova sull’effettivo danno e senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta alcuna. Si precisa che la consegna delle aree di cantiere avverrà nelle dimensioni indicate nelle planimetrie di cui al progetto e alla documentazione tecnica. Subito dopo la consegna, l’Appaltatore darà inizio alle opere e, previo controllo del Direttore dei lavori, dovranno essere condotte alacremente e senza interruzione, salvo quanto previsto successivamente in merito alla sospensione. Al completamento dell’Attività, il Direttore dei lavori e l’Appaltatore sottoscriveranno apposito verbale (verbale di fine lavori).
35.2 Le disposizioni sulla consegna previste dal presente articolo si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede
ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo, anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati dall’Ordine. La consegna d’urgenza si applica limitatamente alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.
35.3 Eventuali differenze riscontrate fra le condizioni locali ed il progetto, all’atto della consegna, dovranno essere evidenziate nel verbale di consegna ed eventuali problematiche saranno definite dal Direttore dei lavori; l’Appaltatore dovrà eseguire l’ordine del Direttore dei lavori, salva la possibilità di iscrivere riserva.
35.4 Nel calcolo del tempo occorrente per il completamento dell’Attività si dovrà tenere conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole. Tali periodi di andamento stagionale sfavorevole dovranno essere evidenziati, quali ipotetiche sospensioni dei lavori, nell’Ordine e sono da considerarsi puramente presuntivi. Lo scostamento di tale previsione rispetto alle effettive condizioni climatiche che si verifichino nel corso dell’Attività non legittima l’Appaltatore alla richiesta di risarcimento del danno.
35.5 L’Attività dovrà essere completata improrogabilmente entro e non oltre i termini previsti dall’Ordine. Il termine potrà essere modificato o integrato dall’ABD, previo ordine di servizio della Direzione lavori, al verificarsi delle seguenti condizioni:
a. per il coordinamento con le prestazioni e/o le forniture di imprese e/o con le prestazioni di altre ditte estranee all’Ordine;
b. per l’intervento di società concessionarie di pubblici servizi, le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l’andamento dell’Attività, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi dell’Appaltatore;
c. per l’intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dall’ABD, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi i soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale dell’ABD;
d. per la necessità o l’opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento dei lavori e materiali utilizzati per eseguire gli stessi nonché collaudi parziali o specifici, disposti dal Direttore dei lavori.
Il superamento dei termini contrattuali per fatto dell’Appaltatore costituisce titolo per l’applicazione delle penali, la risoluzione del contratto e per la relativa richiesta di risarcimento danni, il tutto come disciplinato nei relativi articoli delle presenti Condizioni Generali.
35.6 Durante l’esecuzione dell’Attività, in ogni caso, il Direttore dei lavori potrà discrezionalmente sospendere i lavori nei seguenti casi:
a) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l’Attività proceda utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento dell’emissione dell’Ordine. Il Direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione, compilando, se possibile con l'intervento dell’Appaltatore apposito verbale (verbale di sospensione), con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione nonché dello stato di avanzamento dell’Attività, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi
oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione;
b) 2. la sospensione può, altresì, essere disposta per ragioni di necessità o di interesse sociale dell’ABD, tra cui per esigenze sopravvenute di finanza societaria. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dell’Attività prevista dall’Ordine o, comunque, quando superino sei mesi complessivi, l’Appaltatore può chiedere la risoluzione senza indennità; se l’ABD si oppone, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione, oltre i termini suddetti. In ogni caso nessun indennizzo è dovuto all’Appaltatore in ogni ipotesi di sospensione diversa dalle ipotesi di cui sopra previste e disposta dal Direttore dei lavori o, comunque, si ribadisce per la richiesta di risoluzione connessa alla sospensione.
35.7 Ove successivamente alla consegna insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dell’Attività, l’Appaltatore è tenuta a proseguire le parti dell’Attività eseguibile, mentre si provvede alla sospensione parziale della parte non eseguibile, dandone atto in apposito verbale di sospensione.
35.8 Le contestazioni dell’Appaltatore, in merito alle sospensioni dei lavori, sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa, salvo che per le sospensioni in contrasto con le presenti Condizioni Generali, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l’Appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
35.9 Cessate le cause della sospensione la Direzione dei lavori ordina la ripresa dell’Attività redigendo l’apposito verbale (verbale di ripresa). I verbali di sospensione e ripresa dei lavori saranno firmati dal Direttore dei lavori e dall’Appaltatore.
35.10 L’Appaltatore che ritenga essere cessate le cause che hanno determinato la sospensione dell’Attività senza che sia stata disposta la loro ripresa, può diffidare per iscritto l’ABD a dare le necessarie disposizioni alla Direzione dei lavori perché provveda alla ripresa dell’Attività stessa; nessun diritto per compensi od indennizzi spetterà all’Appaltatore in conseguenza delle ordinate sospensioni, la cui durata, peraltro, sarà aggiunta al tempo utile per l’ultimazione dell’Attività.
35.11 Nell’interesse dell’ABD, previo accordo con la Direzione lavori, sono ammesse, oltre alle ipotesi tutte di cui sopra, ulteriori sospensioni, anche parziali, dell’Attività per i motivi che verranno indicati nel relativo verbale; nello stesso verbale dovranno essere riportate le opere o le lavorazioni per cui si intendono interrotti i tempi di esecuzione.
35.12 Qualora l’Appaltatore, per cause ad essa non imputabili, ovvero da comprovate circostanze eccezionali e imprevedibili, prevedesse di non potere compiere l’Attività entro il termine pattuito, potrà chiedere la proroga, da presentare prima della scadenza dei termini di ultimazione dell’Attività; la risposta in merito all’istanza di proroga, sentito il Direttore dei lavori, è resa entro 30 giorni dal suo ricevimento. La concessione della proroga, che costituisce atto discrezionale dell’ABD, annulla l’applicazione della penale, fino allo scadere della proroga stessa.
35.13 A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dell’Attività o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale contenuto nell’Ordine, l’Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se l’Appaltatore stesso non abbia tempestivamente per iscritto denunciato all’ABD il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
35.14 Qualora, anche con riferimento alla possibilità di introdurre variazioni, ai sensi delle presenti Condizioni Generali, l’ABD intenda richiedere l’esecuzione di ulteriore Attività o lavori non previsti nel progetto e nei restanti elaborati progettuali della documentazione tecnica e per l’esecuzione degli stessi sono necessari tempi di esecuzione più lunghi di quelli previsti nel contratto, l’ABD, a proprio insindacabile giudizio, procederà a stabilire una nuova ultimazione dell’Attività fissandone i termini con apposita comunicazione.
35.15 In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, l’ABD, potrà ordinare la sospensione dell’Attività, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.
35.16 Per le sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente, l’ABD non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all’Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell’Appaltatore alle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dall’Ordine.
ARTICOLO 36 COMPENSO - MODALITA'
36.1 Il compenso previsto nell’Ordine potrà essere “a corpo” e “a misura” o “misto corpo/misura”.
Resta sempre escluso dal compenso, l’IVA e gli oneri della sicurezza che saranno sempre a carico dell’ABD.
in particolare:
a) per la lista dei lavori dell’Attività “a corpo”, il compenso resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità; è da considerarsi, quindi, a “corpo” e “chiavi in mano”, senza che possa essere invocata dalla stessa alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità indicata alla documentazione tecnica.
b) per la parte di lavori “a misura”, la lista dei lavori dell’Attività, il compenso può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità dal Direttore dei lavori;
c) per lavori “misto corpo/misura” gli stessi saranno regolati dalla relativa disciplina di cui alla lettera a) o
b) in ragione della tipologia del lavoro attribuita dall’Ordine.
Per i lavori “a corpo” le quantità indicate nella documentazione tecnica non hanno alcuna efficacia negoziale, fatto eccezioni per le limitate ipotesi in cui vengono richiamati e limitatamente alle finalità specificate dall’Ordine e l´importo complessivo indicato dall’Ordine, anche se determinata attraverso l´applicazione dei prezzi unitari, resta fisso ed invariabile, essendo obbligo esclusivo dell’Appaltatore il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dall´ABD e la formulazione dell´offerta deve intendersi imputabile alle valutazioni qualitative e quantitative dell’Appaltatore, il quale ne assume tutti i rischi. Quindi, il compenso indicato dall’Ordine per i lavori “a corpo” o quello previsto per le singole lavorazione “a misura” deve considerarsi per patto
espresso convenzionalmente aleatorio e comprensivo di tutti gli oneri, spese, mano d'opera, materiali e quant'altro dovesse essere necessario per ultimazione dell’Attività, eseguita a regola d’arte, secondo le condizioni fissate dall’Ordine collocato in opera ed al posto previsto nonché per tutte le opere di correzione, di riparazione e per qualsiasi intervento previsto nell’Ordine e nelle presenti Condizioni Generali nonché per quelle opere di carattere straordinario che, dietro richiesta della Direttore dei lavori.
36.2 Misurazione e valutazione dell’Attività:
A. [Valutazione dei lavori a misura] La misura sarà effettuate secondo le specificazioni date nell’Ordine e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sarà utilizzata per la valutazione dei lavori, le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera. Non sono, comunque, riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei lavori. Si ribadisce che nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dalla documentazione tecnica e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali del progetto. Per i lavori “a misura” l’importo degli stessi sarà desunto dai registri contabili che dovranno indicare qualità, quantità, prezzo unitario e prezzo globale. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti dell’Ordine riportati sulla “lista”, che costituiscono i prezzi contrattuali o dai prezzi dell’elenco posto a base di gara al netto del ribasso di aggiudicazione. Gli oneri per la sicurezza vengono sempre individuati mediante l’importo complessivo indicato all’Ordine, riferito al totale delle lavorazioni effettuate a misura.
B. [Valutazione dei lavori a corpo] La valutazione del lavoro “a corpo” è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro “a corpo”, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro “a corpo” resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori “a corpo” s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dalla documentazione tecnica e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali del progetto. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori “a corpo”, siano rilevabili dagli elaborati grafici del progetto o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell’opera appaltata secondo le regole dell’arte. La contabilizzazione dei lavori “a corpo” è effettuata applicando all’importo netto dell’Ordine, la percentuale di avanzamento lavori degli stessi stabilita su giudizio insindacabile dal Direttore dei lavori e la relativa contabilizzazione verrà attestata con il documento di stato avanzamento lavori (SAL). La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori “a corpo” ha validità ai soli fini della determinazione del prezzo complessivo in base al quale è stata emesso l’Ordine, in quanto l’Appaltatore è tenuto, in sede di Accettazione dell’Ordine, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati. La relativa quota degli oneri per la sicurezza verrà corrisposta con il progressivo stato di esecuzione delle lavorazioni.
36.3 Ricevuto l'assenso, l’Appaltatore emetterà le relative fatture, allegando la documentazione richiesta dallo stesso (certificato di pagamento). Soltanto dopo l’esito positivo dei controlli previsti dalle presenti Condizioni Generali l’avvenuto adempimento dei suddetti obblighi, l’ABD provvederà al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) e alla liquidazione dello stato finale risultante dal conto finale.
36.4 L’Appaltatore sarà tenuta, a richiesta della Direttore dei lavori, ad eseguire anticipazioni in denaro per pagamento di fatture per materiali, trasporti e lavori e su tali somme non sarà riconosciuto alcun interesse.
36.5 Qualora l’Attività venisse sospesa per cause non imputabili all’Appaltatore, l’ABD potrà emettere discrezionalmente un certificato di pagamento su richiesta dello stesso Appaltatore, anche se l'importo indicato dal Direttore dei lavori per il relativo stato di avanzamento dei lavori (SAL) non fosse raggiunto.
36.6 I materiali approvvigionati nel cantiere verranno compresi negli stati di avanzamento dei lavori (SAL), fermo restando che l’Appaltatore resta sempre l’unico responsabile della loro conservazione fino al loro impiego e il Direttore dei lavori avrà la facoltà insindacabile di rifiutare la loro posa in opera e di ordinarne l’allontanamento dal cantiere qualora all’atto dell’impiego stesso, risultassero comunque deteriorati o resi inservibili.
36.7 L’ABD potrà concedere l'anticipazione sull’importo contrattuale nella misura prevista dall’Ordine, a condizione che venga presentata la relativa garanzia fideiussoria o assicurativa con l’importo corrispondente all’anticipazione stessa; la garanzia fideiussoria o assicurativa dovrà essere consegnata all’ABD con le clausole prevista dalla PARTE PRIMA. Soltanto dopo l’avvenuto adempimento della consegna della cauzione con i contenuti di cui al suddetto obbligo, l’ABD provvederà alla erogazione dell’anticipazione, il cui importo verrà detratto, in proporzione dai successivi certificati di pagamento degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) e dalla liquidazione dello stato finale.
36.8 Nell’ipotesi:
• che l’Ordine dovesse prevedere il pagamento degli stati avanzamento (SAL) dopo la verifica dell’esecuzione dell’Attività;
• che sia stata rilasciata una garanzia fideiussoria a garanzia dell’obbligo di solidarietà nei confronti degli adempimenti previdenziali ed assistenziali e retributivi nei confronti dei lavoratori utilizzati all’esecuzione dell’Attività;
• che sia rilasciata una garanzia fideiussoria a garanzia degli obblighi posti in capo all’Appaltatore dall’Ordine e dalle presenti Condizioni Generali;
• che sia rilasciata una cauzione a garanzia del pagamento del conto finale;
l’ABD non procederà ad adottare alcuna detrazione sui pagamenti in acconto se l’Attività è in corso di esecuzione o alla detrazione dei pagamenti del saldo se l’Attività è ultimata.
36.9 Il Direttore dei lavori ha la facoltà di subordinare il rilascio del certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati.
36.10 Ad Attività completata, debitamente riscontrati con la redazione del certificato di ultimazione dei lavori, l’ultimo stato di avanzamento (SAL) potrà essere di qualsiasi ammontare, previo benestare del Direttore dei lavori e ferma restando la verifica prevista dalle Condizioni Generali per accertare
inadempienze all’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori e fiscale.
36.11 Entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori l’ABD provvederà alla compilazione del conto finale corredato da tutti i documenti contabili necessari a provare l’esecuzione degli stessi ed alla loro presentazione all’Appaltatore. Il conto finale dovrà essere accettato dall’Xxxxxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni, dalla messa a disposizione, salva la facoltà da parte dello stesso di presentare osservazioni entro lo stesso periodo.
36.12 Il pagamento della rata di saldo avverrà a collaudo finale con esito positivo e sempre che non sussistano pendenze in ragione degli obblighi previsti dall’Ordine e dalle presenti Condizioni Generali. Il pagamento della rata di saldo verrà disposto previa consegna all’ABD di ulteriore garanzia fideiussoria di importo corrispondente al conto finale e con i contenuti previsti dalle presenti Condizioni Generali per la cauzione.
36.13 L’emissione del conto finale, ovvero del certificato di regolare esecuzione, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’articolo 1666, comma 2, del codice civile. La cauzione a garanzia del conto finale verrà svincolata al momento in cui il certificato di collaudo assumerà carattere definitivo e sempre che non sussistano pendenze in merito agli obblighi assunti con l’Ordine; nell’ipotesi di accertamento di pendenze, l’ABD diffiderà l’Appaltatore ad eliminare l’inadempimento entro il termine tecnico ritenuto idoneo dal Direttore dei lavori ed in difetto ad incamerare la garanzia fideiussoria a titolo di penale, indipendentemente dall’effettivo danno e dalla prova dello stesso, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
36.14 Il certificato di regolare esecuzione avverrà mediante il rilascio di apposita dichiarazione dell’ABD, il quale attesterà la sola regolare esecuzione specificando le categorie di lavorazione e i relativi importi.
36.15 Nell'ipotesi in cui l’ABD richiedesse all'Appaltatore di darle a nolo macchinari e/o mezzi d'opera, questi saranno compensati in base alle tariffe pattuite per prestazioni eseguite in orario normale e straordinario, diurno e notturno, feriale e festivo, e saranno comprensive di ogni spesa necessaria per dare i macchinari e/o mezzi disponibili a piè d'opera, pronti all'uso, con gli accessori e quanto occorre per la loro manutenzione ed il regolare funzionamento (lubrificanti, carburanti, parti di ricambio, ecc.), nonché, ove previsto nell'Ordine, dell’opera dei meccanici, dei conducenti e degli eventuali aiuti per il funzionamento, e costituiranno completo compenso delle prestazioni dell'Appaltatore.
36.16 L’Attività verrà contabilizzate mediante stati di avanzamento (SAL) e stato finale dell'Attività. La valutazione avverrà mediante contabilità per i lavori a misura e mediante definizione percentuale dei lavori a corpo, eseguiti sino al momento dell'emissione dello stato avanzamento lavori. Per le prestazioni ad unità di tempo/noli, le stesse verranno contabilizzate mediante appositi elenchi riportanti la descrizione dell’Attività richieste ed autorizzate, i nominativi e relative qualifiche ed ore eseguite delle singole persone impiegate, e/o il dettaglio delle attrezzature a nolo impiegate. I suddetti documenti dovranno essere approvati dall’ABD. In caso di risoluzione saranno contabilizzati solo quelle parti dell'Attività sfruttabili dall’ABD.
ARTICOLO 37 DIREZIONE LAVORI - CONTROLLI
37.1 L’ABD nomina il Direttore dei lavori, con il compito di rappresentarla e sollevare, in nome e per conto della stessa, tutte le contestazioni ed eccezioni nell'ipotesi di mancato rispetto dell’Ordine o degli obblighi previsti dalle Condizioni Generali o di lavori non eseguiti a regola d'arte o utilizzo di materiale scadente o non idoneo alla buona esecuzione dell’Attività o dell’inosservanza delle disposizioni emesse dallo stesso. Il Direttore dei lavori svolge ogni attività di coordinamento ed in particolare la titolo esemplificativo e non esaustivo:
a. di controllo anche mediante la nomina di propri sostituti in possesso delle capacità tecniche e professionali necessarie per la tipologia dell’Attività da realizzare;
b. di alta sorveglianza con visite personali o dei suoi sostituti, con facoltà di impartire le disposizioni necessarie perché l'attuazione dell’Attività avvenga in conformità ai patti e documenti contrattuali ed in osservanza a tutte le norme di legge e di regolamento;
c. di provvedere al riscontro dell’Attività;
d. di procede ai controlli in corso d'opera ed assistere a quello finale;
e. di verificare il puntuale adempimento agli obblighi e comunque alle disposizioni previste dall’Ordine e dalle Condizioni Generali;
f. di assistere l’ABD nello svolgimento della propria attività di committente dell’appalto.
Il Direttore dei lavori, inoltre, ha il compito di accettare o rifiutare i lavori esecutivi dell’Attività, anche se eseguiti sotto la sua sorveglianza ove gli stessi, a suo insindacabile giudizio, non risultassero realizzati, secondo l’Ordine o, comunque, non fossero rispondenti alle buone regole della tecnica e dell'arte. Il Direttore dei lavori, sentito l’ABD, ha la facoltà di introdurre con criterio discrezionale quelle variazioni ritenute necessarie ed opportune per ragioni esecutive e/o funzionali, e/o architettoniche, ai sensi dell’Ordine e del presente Capitolato Generale.
37.2 Il Direttore dei lavori è tenuto ad acquisire, prima dell’inizio dell’Attività di copia della documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici e di ogni altra documentazione prevista dal presente Capitolato Generale. Il Direttore dei lavori dovrà annotare nel verbale di consegna dei lavori l’avvenuta predisposizione e consegna dei piani di sicurezza previsti dall’Ordine e dalle presenti Condizioni Generali e dalla normativa di riferimento, verificando nel contempo la sottoscrizione degli stessi. Il Direttore dei lavori ha l’obbligo di procedere, in sede di emissione dei certificati di pagamento, alla verifica dell’acquisizione da parte dell’ABD di tutta la documentazione prevista dall’Ordine e dalle presenti Condizioni Generali per procedere al pagamento del compenso all’Appaltatore.
37.3 Il Direttore dei lavori dovrà, inoltre, comunicare tempestivamente all’ABD l’eventuale esecuzione dell’Attività da parte di imprese non autorizzate o l’inosservanza dei piani di sicurezza o la accertata violazione delle norme contrattuali o delle leggi sulla tutela dei lavoratori.
37.4 L’Appaltatore dovrò dichiarare con Accettazione Ordine di riconoscere l'operato ed i poteri del Direttore dei lavori e, in particolare, di osservare e riconoscere, sia in linea tecnica che amministrativa, gli ordini e le decisioni scritte del Direttore dei lavori, fatti salvi i suoi diritti ad elevare eventuali riserve. Le comunicazioni del Direttore dei lavori avverranno a mezzo di apposite disposizioni (ordine di servizio).
37.5 Qualora dovessero essere accertate difformità all’Ordine, il Direttore dei lavori comunicherà all’Appaltatore le eventuali anormalità con invito a provvedere alla loro eliminazione entro il termine tecnico che riterrà necessario; in difetto l’ABD applicherà la penale prevista dall’Ordine, fatto salvo la risoluzione dello stesso.
37.6 L’ABD procederà, a mezzo del Direttore dei lavori al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone lo stato ed il Direttore dei lavori potrà effettuare tutti quei sopralluoghi, verifiche e controlli in corso d'opera per valutare l'andamento operativo dei lavori oggetto dell’Ordine siano eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali. Il Direttore dei lavori potrà procedere, in qualunque momento, all’accertamento e alla misurazione delle opere compiute; ove l’Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l’Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di pagamento. Sempre nel caso in cui l’Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio le misurazioni delle opere compiute, per il Direttore dei lavori sono sufficienti due testimoni per l’accertamento delle lavorazioni compiute da inserire nelle contabilità dell’appalto.
37.7 Qualora l’Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, l’ABD avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi. In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le Parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per l’esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla costituzione delle prove, saranno a carico dell’Appaltatore.
37.8 Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei lavori o sulla interpretazione delle clausole contrattuali, l’Appaltatore potrà formulare riserva entro 15 (quindici) giorni da quando i fatti che la motivano si siano verificati o siano venuti a sua conoscenza. La formulazione delle riserve dovrà effettuarsi mediante invio alla PEC indicata nell’Ordine. Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico. Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle riserve il Direttore dei lavori farà le sue controdeduzioni. Le riserve dell’Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei lavori non avranno effetto interruttivo o sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali. L’ABD deciderà sulle riserve, tenuto conto delle controdeduzioni del Direttore dei lavori.
ARTICOLO 38 RESPONSABILE
38.1 Oltre ai compiti previsti in capo al Responsabile dalla PARTE PRIMA, lo stesso deve mantenere la disciplina del cantiere ed è tenuto ad allontanare dal cantiere stesso coloro che si rendessero colpevoli di insubordinazione, negligenza, imprudenza, imperizia oppure disonestà, per incapacità o per grave negligenza; in caso di mancata sostituzione i lavori sono sospesi ma il periodo di sospensione non modifica il termine di ultimazione dei lavori stessi. Il Responsabile è, inoltre, tenuto a vietare l’ingresso al cantiere alle persone non addette ai lavori o non autorizzate dal Direttore dei lavori. Al Responsabile spettano le responsabilità inerenti tutte le operazioni di cantiere (impianto ed esercizio, funzionamento ed uso di macchinari e attrezzature, sorveglianza e guida delle maestranze e all’esecuzione dei lavori).
ARTICOLO 39 COLLAUDO FINALE
39.1 L’ABD si riserva di nominare il collaudatore all’inizio dell’Attività o in corso d’opera o alla data di ultimazione dell’Attività. Detto collaudo finale sarà volto ad accertare il perfetto e regolare adempimento di tutte le prescrizioni dell’Ordine. Il collaudo finale dell’Attività verrà eseguito mediante certificato di collaudo e le operazioni di collaudo devono essere concluse entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dell’Attività, attestato dal verbale di ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo ha carattere
provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo: decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro ulteriori due mesi. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione e la decorrenza decennale di cui all’articolo 1669 codice civile; il periodo di gratuita manutenzione cessa con l’approvazione del collaudo definitivo finale da parte dell’ABD o dall’avvenuta tacita approvazione ai sensi del presente comma.
39.2 Nel caso in cui siano disposte indagini ispettive, l’Appaltatore o un suo rappresentante ed il delegato di cantiere dovranno presenziare alle indagini mettendo a disposizione il cantiere, nonché le attrezzature, gli strumenti e il personale necessario per l’esecuzione di verifiche, saggi e prove; rientra fra gli oneri dell’Appaltatore il ripristino delle opere assoggettate a prove o a saggi, compreso quanto necessario al collaudo statico.
39.3 Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’Appaltatore risponde per la difformità e vizi dell’opera ancorché riconoscibili, purché denunciati dall’ABD, prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
39.4 Le verifiche, i sopralluoghi, i controlli in corso d’opera effettuati dal Direttore dei lavori, gli ordini di lavori emessi dal Direttore dei lavori e la mancata contestazione non possono essere invocati dall’Appaltatore per contestare l’esito negativo del collaudo, essendo l’attività del Direttore dei lavori autonoma e non condizionante del collaudo finale.
39.5 Il rilascio del certificato definitivo del collaudo con esito positivo o nell’ipotesi di tacita approvazione prevista dal presente articolo, costituiscono accettazione dell’Attività; detta accettazione non esime l’Appaltatore alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera realizzata con i lavori oggetto dell’Attività da far valere, comunque, successivamente al collaudo, anche ai sensi dell’articolo 1669 codice civile, salvo per quelli riconoscibili.
39.6 Nell’ipotesi che nel corso del collaudo sia accertato un qualche inadempimento o lavori non effettuati a regola d’arte, l’Appaltatore è obbligata a effettuare tutti quegli interventi necessari per rendere l’Attività stessa conforme agli obblighi. Durante il periodo necessario per eseguire le opere il termine per le operazioni di collaudo è interrotto. Nel caso di difetti o mancanze di lievi entità riparabili in breve tempo riscontrati nei lavori all’atto della visita di collaudo, l’Appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o di completamento ad esso prescritti dal collaudatore nei termini stabiliti dal medesimo. Le operazioni di collaudo non potranno essere considerate concluse prima che l’Appaltatore abbia accuratamente riparato o completato quanto indicato dal collaudatore con esito positivo. Il periodo necessario alla predetta operazione non potrà essere considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per ritardato pagamento della rata del saldo.
39.7 L’Appaltatore è obbligato alla custodia e manutenzione delle opere fino all’approvazione espressa o tacita del collaudo finale. L’accettazione delle opere realizzate con l’Attività e collaudate da parte dell’ABD non esonera l’Appaltatore dalle responsabilità derivategli per effetto dell’Ordine e dalle vigenti leggi ed in particolare dall’articolo 1669 del codice civile. Per tutto il tempo intercorrente tra l'esecuzione e l’approvazione espressa o tacita del collaudo finale, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'articolo 1669 del codice civile, l’Appaltatore, quindi, è garante delle opere e delle forniture eseguite ed è tenuta alle sostituzioni ed ai ripristini che si rendessero necessari. Durante il periodo in cui
la manutenzione è a carico dell’Attività, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, provvedendo di volta in volta alle riparazioni resesi necessarie senza interrompere l'uso dell'opera eseguita e senza che occorrano particolari inviti da parte del Direttore dei lavori. Ove però l’Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti del Direttore dei lavori con invito scritto, si procederà d'ufficio come previsto dalle presenti Condizioni Generali e la spesa andrà a debito dell’Appaltatore stesso, la quale verrà detratta dal primo pagamento utile o mediante incameramento della garanzia fideiussoria o quella specifica rilasciata a garanzia del pagamento del conto finale.
ARTICOLO 40 PERSONALE
40.1 L’Appaltatore ed i relativi subappaltatori devono munire i propri operai impiegati nel cantiere, di tessera di riconoscimento, corredata da fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
40.2 Al fine di una agevole e rapida verifica della corretta posizione contributiva ed assicurativa degli operai impiegati in cantiere, l’Appaltatore dovrà farsi carico di tenere e conservare in cantiere un libro giornale delle presenze della mano d’opera, nel quale dovrà tempestivamente registrare sia il nominativo che i dati anagrafici di ogni operaio con fotocopia leggibile di documento di riconoscimento valido, nel momento stesso in cui questi pone piede per la prima volta in cantiere. Tale onere è esteso anche alla tempestiva registrazione degli operai di tutte le ditte incaricate dall’Appaltatore, con sola esclusione dei semplici fornitori.
40.3 Su semplice richiesta del Direttore dei lavori o del coordinatore della sicurezza o dell’ABD, l’Appaltatore dovrà essere in grado di documentare la corretta posizione contributiva ed assicurativa di tutti gli operai riportati nel registro di cui al presente articolo e alle presenti Condizioni Generali; dovrà inoltre garantire che ogni operaio agevoli le operazioni di verifica che il Direttore dei lavori o il coordinatore della sicurezza o all’ABD intendessero effettuare nei limiti delle proprie competenze, esibendo anche, ai fini di una univoca identificazione, un documento di riconoscimento valido.
ARTICOLO 41 DANNI
41.1 Non sarà accordato all’Appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso dell’Attività, fatta eccezione soltanto per i danni derivanti da cause di forza maggiore alle opere, qualora tali opere siano state eseguite a regola d'arte in conformità agli ordini e alle prescrizioni date dal Direttore dei lavori, sempre che tali danni siano stati denunciati per iscritto al Direttore dei lavori entro 3 (tre) giorni dall‘evento, in modo che si possa procedere alle constatazioni opportune.
41.2 I danni derivanti da forza maggiore saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei lavori che redigerà apposito verbale; l’Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all’accertamento di cui sopra. Il compenso per la riparazione dei danni per forza maggiore sarà limitato all’importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi indicati con l’Ordine (sia per i lavori “a corpo” che “a misura”) e per le quantità prevista dalla documentazione tecnica, anche se dovessero risultare diverse per i lavori “a misura” e alle condizioni dell’Ordine e delle presenti Condizioni Generali, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell’Appaltatore. Nessun compenso sarà dovuto per i danni di forza maggiore
quando siano imputabili di negligenza o comunque colpa lieve dei soggetti tutti utilizzati dall’Appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere (quindi anche l’attività dei dipendenti o collaboratori del subappaltatore/i), che non abbiano osservato le regole d'arte e le prescrizioni del Direttore dei lavori. Se il comportamento colposo dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere ha concorso a cagionare il danno, il compenso è ridotto in proporzione al grado della colpa. Non saranno considerati come danni di forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature ed altri guasti che venissero prodotti dalle acque superficiali alle scarpate ai limiti degli scavi o dei rilevati, o agli interramenti delle cunette e tombini, l’allagamento dei cavi di fondazione. dovendo l’Appaltatore provvedere a riparare tali danni a sua cura e spese.
41.3 L’Appaltatore con l’Accettazione dell’Ordine dovrà consegnare una polizza assicurativa a primo rischio che tenga indenne l’ABD da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dell’Attività e, quindi, di copertura, senza alcuna riserva, anche per i danni causati dalle imprese subappaltatrici e/o subfornitrici. La polizza assicurativa dovrà essere consegnata in originale o copia autentica con un massimale pari all’importo dell’Ordine maggiorato del 50% (cinquanta per cento). La garanzia assicurativa copre contro tutti i rischi di esecuzione dell’Attività, da qualsiasi causa determinati, la copertura di danni a persone, cose o animali che dovessero derivare dall’Attività oggetto di affidamento nonché tutti i danni subiti dall’ABD a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «CONTRACTORS ALL RISKS» (C.A.R). La polizza
C.A.R. dovrà espressamente prevedere che l’ABD, i propri amministratori, dirigenti, funzionari e dipendenti, il Direttore dei lavori ed i loro famigliari, sono considerati terzi e deve prevedere che tra le "persone" si intendono compresi anche i rappresentanti della stessa ABD autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di Direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza ed i collaudatori. La copertura della predetta garanzia assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato definitivo di collaudo o di quello tacito ai sensi delle presenti Condizioni Generali e, comunque, decorsi 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dell’Attività risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio parziale o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate.
41.4 Ove richiesto dall’Ordine, l’Appaltatore, sempre con l’Accettazione dell’Ordine, dovrà consegnare una polizza assicurativa, in originale o copia autentica, con un massimale pari al compenso previsto dallo stesso Ordine maggiorato del 50% (cinquanta per cento) a garanzia dei vizi e rovina di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 codice civile così come previsto dalla documentazione tecnica, con una copertura corrispondente al periodo indicato dall’articolo 1669 del codice civile; la data di decorrenza della decennale dovrà essere quella di emissione del certificato definitivo di collaudo o di quello tacito, ai sensi delle presenti Condizioni Generali e la data di cessazione dovrà essere prevista alle ore 24 del giorno solare corrispondente all’ultimo giorno dei dieci anni solari consecutivi.
41.5 Le polizze assicurative dovranno essere prestate da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione e prevedere la validità a semplice richiesta e a primo rischio con il massimale corrispondente a quello previsto dal presente articolo. Il premio dovrà essere stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi precedenti. In ogni caso, la garanzia assicurativa dovrà prevedere l’efficacia anche in caso di omesso o ritardato
pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’Appaltatore. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili all’ABD se le polizze dovessero contenere tali precisazioni.
41.6 Allorché si verifichi, comunque in connessione con l'esecuzione dei lavori, un danno a terzi o ai beni di proprietà dell’ABD, derivante, dipendente o connesso con l’Attività, l’Appaltatore si obbliga a comunicare immediatamente il sinistro alla compagnia di assicurazione ed a collaborare per la definizione dello stesso.
ARTICOLO 42
CODICE DI COMPORTAMENTO CANTIERI
42.1 All’Appaltatore, in forza del contratto che gli “consegna” l’area di cantiere per le finalità di appalto, sono attribuite le massime responsabilità per quanto accade in tale contesto lavorativo. Nel POS deve riportare “espressamente” i nominativi di tutte le persone, intese come tecnici di cantiere, dipendenti, lavoratori autonomi, professionisti, subappaltatori, fornitori ecc. che possono accedere nel cantiere e le attività che ivi essi effettuano. Attraverso strumenti come il PSC, il proprio POS e l’attività di vigilanza del coordinatore della sicurezza, l’Appaltatore governa le attività di cantiere dal punto di vista della sicurezza rispondendo personalmente di ogni eventuale inadempimento. Per questo motivo ad esso è demandata la discrezionale scelta di chi ammettere all’interno del cantiere, con la sola eccezione:
a) del Direttore dei Lavori ha il diritto/dovere di accedere al cantiere con propria autonoma discrezionalità;
b) del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione potrà essere in cantiere ogniqualvolta lo ritenga opportuno;
c) dei direttori tecnici, gli assistenti del direttore dei lavori e gli ispettori di cantiere possono sempre accedere, nel rispetto delle prescrizioni del PSC e se in rappresentanza “espressa” del Direttore dei Lavori.
42.2 Gli organi di vigilanza possono accedere solo in virtù delle finalità istituzionali ad essi demandati, durante gli orari di attività del cantiere ed esclusivamente se autorizzati dall’Ente preposto al controllo. Il controllo dei cantieri in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro è demandato per legge agli “Ispettori” delle XX.XX. e gli Ispettori della Provincia Autonoma di Bolzano (Ispettori del lavoro); essi sono a tutti gli effetti ufficiali di polizia giudiziaria e a loro compete l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle conseguenti sanzioni. Ne consegue, ovviamente, che la polizia giudiziaria deve poter accedere ad un cantiere edile all’interno del quale si presuppone realizzato o in corso di realizzazione un illecito. Analogamente anche gli altri organi di vigilanza possono accedere nel cantiere quando assumono la veste di agenti di polizia giudiziaria. Qualora il cantiere si prefiguri come “privata dimora”, ovvero per quelle opere eseguite su immobili già esistenti, parzialmente abitati o temporaneamente non abitati, anche gli agenti di Polizia giudiziaria sono soggetti ad alcune limitazioni. Infatti, gli articoli 352 (Perquisizioni) e 354 (Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro) del C.P.P. disciplinano anche i casi di accesso in un cantiere edilizio che sia privata dimora laddove vi sia il sospetto di reato in corso e il timore che vengano cancellate o distrutte le prove di un reato. In tali casi gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere in via d’urgenza. Certamente l’accesso non è consentito per la verifica dell’esistenza di atti autorizzativi il cui accertamento può ben essere svolto senza l’ingresso nel cantiere alla cui eventuale mancanza conseguano sanzioni amministrative.
42.3 L’Appaltatore ed i relativi subappaltatori devono munire i propri operai impiegati nel cantiere, di tessera di riconoscimento, corredata da fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Al fine di una agevole e rapida verifica della corretta posizione contributiva ed assicurativa degli operai impiegati in cantiere, l’Appaltatore dovrà farsi carico di tenere e conservare in cantiere un libro giornale delle presenze della mano d’opera, nel quale dovrà tempestivamente registrare sia il nominativo che i dati anagrafici di ogni operaio con fotocopia leggibile di documento di riconoscimento valido, nel momento stesso in cui questi pone piede per la prima volta in cantiere. Tale onere è esteso anche alla tempestiva registrazione degli operai di tutte le ditte incaricate dall’Appaltatore, con sola esclusione dei semplici fornitori. Su semplice richiesta del Direttore dei lavori o del Coordinatore della Sicurezza o del Responsabile del procedimento (RUP), l’Appaltatore dovrà essere in grado di documentare la corretta posizione contributiva ed assicurativa di tutti gli operai riportati nel registro di cui al presente articolo; dovrà inoltre garantire che ogni operaio agevoli le operazioni di verifica che il Direttore dei lavori o il Coordinatore della Sicurezza intendessero effettuare nell’esercizio delle proprie competenze, esibendo anche, ai fini di una univoca identificazione, un documento di riconoscimento valido.
42.4 L’eventuale richiesta di ingresso in cantiere di imprese esecutrici o di lavoratori autonomi non autorizzati o di terzi deve essere comunicata all’Appaltatore e al Direttore dei Lavori e quest’ultimo rilascerà discrezionalmente il nulla osta, che in questo modo ne attesta la formale “autorizzazione”.
42.5 L'Appaltatore è obbligato ad istruire il personale, a qualsiasi livello impiegato in cantiere, sul contenuto del presente articolo, rimanendo, comunque, unico responsabile nei confronti dell’ABD per tutto quanto possa accadere per inosservanza da parte di chiunque, a qualsiasi titolo, operi alle dipendenze o per conto dell’Appaltatore stesso.
ARTICOLO 43 SICUREZZA
43.1 L’Appaltatore dovrà osservare il piano di sicurezza previsto nella documentazione tecnica, tenuto conto eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza redatti ai sensi delle disposizioni previste nel decreto legislativo n.81 del 2008, del piano operativo di sicurezza (POS), allegate con l’Accettazione dell’Ordine, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell’eventuale piano generale di sicurezza previsto dalla documentazione tecnica.
43.2 Con l’Accettazione dell’Ordine, l’Appaltatore dovrà dichiarare che le caratteristiche dell’Attività non impediscono allo stesso di predisporre durante la lavorazione dei propri lavoratori tutte le cautele imposte dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro e dalla documentazione di cui al precedente comma e che gli oneri della sicurezza riconosciuti dall’ABD sono idonei e di aver verificato la congruità con i propri responsabili della sicurezza.
ARTICOLO 44 GESTIONE RIFIUTI
44.1 Qualora, nello svolgimento delle prestazioni dedotte nell’Attività, l'Appaltatore produca o detenga sostanze o oggetti definiti "rifiuti", ai sensi e per gli effetti della normativa vigente al momento dell’esecuzione delle Attività, questi dovrà provvedere a proprie spese alla corretta gestione degli stessi,
ponendo in essere tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa pro tempore vigente in materia ambientale.
44.2 Nel caso in cui l'Appaltatore provveda direttamente alla gestione del rifiuto - raccolta, trasporto e recupero/smaltimento - ovvero ad una o più fasi della gestione, dovrà possedere i requisiti, le autorizzazioni e le iscrizioni richieste dalla normativa tempo per tempo vigente in materia ambientale, e produrne, prima di intraprendere l'esecuzione delle prestazioni affidate, idonea documentazione in corso di validità.
44.3 Parimenti, qualora l'Appaltatore si avvalga di soggetti terzi per gestire, in tutto o in parte, il rifiuto, dovrà documentare il possesso dei requisiti, autorizzazioni o iscrizioni prescritti dalla vigente normativa in capo all'impresa o alle imprese cui è affidata l'attività ed esibire in copia conforme il relativo titolo contrattuale.
44.4 È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente all’ABD eventuali variazioni intervenute con riferimento alle autorizzazioni/iscrizioni in possesso dell'impresa cui è demandata la gestione.
44.5 L’ABD, pur declinando qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto della normativa citata, si riserva la facoltà di verificare l'assolvimento degli obblighi inerenti la corretta gestione dei rifiuti che gravano sull'Appaltatore, riservandosi la facoltà di procedere alla risoluzione dell’Ordine, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.
PARTE SECONDA SERVIZI E FORNITURE
ARTICOLO 45 DECORRENZA
45.1 La decorrenza del servizio ed il termine per la consegna dei beni, sono indicati nell’Ordine
ARTICOLO 46
LUOGO DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE
46.1 L’esecuzione del servizio e/o la consegna dei beni deve avvenire presso la sede indicata nell’Ordine.
ARTICOLO 47 TRASPORTO E CONSEGNA DEI BENI
47.1 I beni oggetto della fornitura dovranno essere sempre accompagnati da una distinta di consegna o documento di trasporto merci. L’imballo dovrà essere appropriato al bene fornito ed al mezzo di trasporto previsto per la consegna.
47.2 Sono a carico dell’Appaltatore le spese della consegna, nonché i rischi di perdite e i danni ai beni oggetto della fornitura derivanti dall’imballaggio, dal trasporto (qualunque siano le modalità convenute per la spedizione), fino alla consegna presso la sede indicata dall’Ordine.
47.3 In seguito alla consegna, resta in carico all’ABD la responsabilità per le perdite o i danni che siano ad esso imputabili. Il trasferimento della proprietà dei beni avverrà all’esito positivo della verifica dell’ottemperanza agli obblighi previsti dall’ordine risultanti dal certificato di regolare esecuzione di cui al successivo articolo 48.
ARTICOLO 48
PRESA IN CARICO, COLLAUDO/VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE
48.1 L’ABD prenderà in carico i beni/servizi consegnati/eseguiti ed effettuerà la verifica degli stessi entro un congruo termine dalla consegna/esecuzione, con le modalità e con i controlli di qualità riferiti alla tipologia merceologica dei beni/servizi, in considerazione della natura degli stessi, nel rispetto delle modalità e tempistiche specificate eventualmente nella documentazione tecnica.
48.2 In caso di beni/servizi soggetti a collaudo/verifica di regolare esecuzione, l’ABD procederà alla verifica delle condizioni di funzionamento/corretta esecuzione degli stessi – in caso di beni che richiedono il montaggio/installazione - entro un congruo termine dalla presa in carico, alla presenza di persona incaricata dell’Appaltatore. In caso di assenza dell’incaricato dell’Appaltatore, il verbale di collaudo/regolare esecuzione farà egualmente stato nei confronti del medesimo. L’incaricato alla verifica di regolare esecuzione o il collaudatore, sulla base degli accertamenti e delle prove effettuate, può accettare la fornitura o rifiutarla - in tal caso sarà assegnato un nuovo termine per il successivo collaudo/verifica di regolare esecuzione. Xxxxxxx rifiutate le forniture difettose, non conformi o non rispondenti alle prescrizioni tecniche, alle regole dell’arte o agli eventuali campioni presentati in sede di invio dell’Offerta. In questi casi, l’Appaltatore ha l’obbligo di provvedere, a proprie spese, all’eliminazione dei difetti e di uniformarsi ai requisiti richiesti, nei tempi concordati con l'ABD seguirà nuova verifica della fornitura.
48.3 I beni rifiutati a seguito di collaudo con esito negativo, o a seguito di denuncia da parte dell’ABD per vizi, mancanza di qualità, cattivo funzionamento, saranno tenuti a disposizione dell’Appaltatore per il ritiro per un periodo massimo di 10 (dieci) giorni e dalle presenti Condizioni Generali dalla data di ricezione della denuncia o della comunicazione di rifiuto. Trascorso tale termine, è facoltà dell’ABD depositare, anche in luogo diverso da quello in cui è avvenuta la consegna, i beni non conformi o viziati a spese e a rischio dell’Appaltatore. Il tempo decorso tra la rilevazione e l’eliminazione dei difetti dei beni/ripristino del servizio sarà considerato ritardo imputabile all’Appaltatore e darà diritto all’ABD di applicare le penali previste dall’Ordine. Nel caso in cui l’Appaltatore non provveda all’eliminazione dei difetti e/o non si uniformi ai requisiti richiesti nei tempi concordati con l’ABD, quest’ultimo si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi ed in generale di adottare tutti i provvedimenti atti alla tutela dei propri interessi.
48.4 A seguito del verbale di collaudo/regolare esecuzione con esito positivo, l’ABD provvederà ad emettere certificazione di ultimazione dei lavori relativi a forniture e posa in opera o per i servizi (ove applicabile) decorso il termine di 60 (sessanta) giorni consentendo alla stessa in tale periodo di verificare l’esatto adempimento degli obblighi contrattuali.
48.5 Con l’emissione del certificato ultimazione lavori e/o servizi, si considera accettata la fornitura dei beni/servizi. Il trasferimento di proprietà avrà luogo a far data dal verbale di collaudo/regolare esecuzione della fornitura sopra citati; analogamente, per la mera fornitura di beni, verrà emessa certificazione di regolare esecuzione della fornitura nei tempi previsti.
ARTICOLO 49
PRESA IN CARICO, COLLAUDO/VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE
49.1 Il collaudo/verifica di regolare esecuzione, avvenuto/a positivamente ai sensi delle presenti Condizioni Generali, non esonera comunque l’Appaltatore dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o rilevabili in tale momento.
49.2 Tutti i beni oggetto della fornitura devono essere garantiti per il buon funzionamento per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data riportata sul verbale attestante l’esito positivo del collaudo/verifica del servizio medesimo, salvo diversa pattuizione espressamente indicata nell’Ordine. Pertanto, l’Appaltatore si impegna a correggere, a titolo gratuito, ogni errore e/o mal funzionamento che dovessero verificarsi in tale periodo.
49.3 Resta inteso che per la posa in opera di forniture valgono le norme dettate dalle presenti
Condizioni Generali per l’appalto di lavori.