Assicurazione per i fabbricati civili
Assicurazione per i fabbricati civili
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
HDI Italia S.p.A. Società per azioni a socio unico appartenente al Gruppo Assicurativo «HDI Assicurazioni». Numero di iscrizione nell’Albo delle Imprese tenuto dall’IVASS: 1.00031.
Compagnia: HDI Italia S.p.A.
Impresa soggetta al controllo dell'organo italiano di vigilanza IVASS
Prodotto: "MY BUILDING"
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura i fabbricati destinati a civili abitazioni o ad uffici per incendio, responsabilità civile, cristalli, tutela legale, energia alternativa, assistenza e danno all’ambiente.
Che cosa è assicurato? ✓ La Sezione Incendio risarcisce i danni causati ai beni assicurati da qualsiasi evento improvviso ed accidentale non espressamente escluso come ad esempio incendio, fulmine, esplosione e scoppio. ✓ La Sezione Responsabilità Civile verso Terzi e Operai tutela il patrimonio dell’Assicurato da quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, in conseguenza di un fatto accidentale sia nei confronti di terzi (R.C.T.) che verso prestatori di lavoro (R.C.O.). ✓ La Sezione Cristalli garantisce il risarcimento delle spese sostenute per la sostituzione di lastre a seguito di rottura dovuta a qualsiasi causa. ✓ La Sezione Tutela Legale opera a copertura delle spese giudiziali o stragiudiziali necessarie a tutela dei diritti dell’Assicurato in relazione al fabbricato indicato in polizza: per i casi di delitto colposo o contravvenzione; per i casi di delitto doloso, purché l’Assicurato sia prosciolto o con sentenza passata in giudicato; in caso di opposizione a sanzione amministrativa; in caso di danni extracontrattuali per fatto illecito di terzi; per richieste di risarcimento per danni extracontrattuali avanzate da terzi; per controversie di diritto civile legate a controversie contrattuali con fornitori, controversie di lavoro, controversie inerenti diritti reali sul fabbricato. ✓ La Sezione Energia Alternativa assicura i danni diretti e materiali a pannelli solari e fotovoltaici, causati da evento improvviso e accidentale, qualunque ne sia la causa. ✓ La Sezione Assistenza prevede invio di personale specializzato H 24 in caso di interventi d’emergenza. Le prestazioni riguardano sia condominio che singoli condomini. ✓ La Sezione Danno all’ambiente assicura contro la c.d. “RC da inquinamento graduale” mediante tutela della Responsabilità Civile nonché interventi di emergenza e di ripristino, ad es. monitoraggi, analisi, redazione di documenti. | Che cosa non è assicurato? Per quanto riguarda le coperture Incendio e Cristalli, sono esclusi i danni: 🗶 verificatisi in occasione di guerre, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità od operazioni belliche, guerre civili, ammutinamenti, tumulti popolari che sfocino in sommosse popolari, sommosse militari, insurrezioni, salvo che il sinistro non sia in alcun rapporto con tali eventi; 🗶 verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione di particelle atomiche, salvo che il sinistro non sia in alcun rapporto con tali eventi; 🗶 causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente; 🗶 causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, alluvioni, allagamenti; 🗶 agli apparecchi od agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto ad usura, corrosione o difetti di materiale; 🗶 di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione; 🗶 da gelo; 🗶 causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali; 🗶 ad affreschi e statue che abbiano valore artistico; 🗶 a pannelli solari ed impianti fotovoltaici. Sono altresì escluse le spese per demolizione, sgombero e ripristino di parte del fabbricato e di impianti sostenute al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua. Per la copertura RCT/O, sono esclusi i danni: 🗶 da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione; 🗶 a cose da spargimenti d’acqua o rigurgito fogne; |
🗶 da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali; 🗶 da esercizio, da parte dell’Assicurato o di Terzi, di industrie, commerci, arti o professioni; attività personale dell’Assicurato, degli inquilini e condomini o loro familiari; 🗶 da furto ed a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute; 🗶 alle cose ed agli animali che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; 🗶 derivanti da responsabilità civile dei conduttori; 🗶 da inquinamento comunque avvenuto; 🗶 legati a responsabilità derivante direttamente o indirettamente da nanotecnologie e/o lavorazioni che comportino l’utilizzo di nanotecnologie dei settori auto, vernici e tessile; 🗶 da asbesto o da quasiasi sostanza o materiale contenente asbesto; 🗶 causati con dolo, salvo quelli provocati da figli minorenni dell’Assicurato; 🗶 ai locali in uso o locazione; 🗶 connessi alla proprietà di immobili se non risulti l’effettivo stato di proprietà. Per quanto riguarda la copertura Tutela Legale, sono esclusi: 🗶 danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; 🗶 fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate; 🗶 controversie di diritto civile di natura contrattuale ed extracontrattuale per le quali il valore in lite sia pari o inferiore ad Euro 500,00; 🗶 procedimenti e controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o natanti e aerei. Per quanto riguarda la copertura Energia Alternativa, sono esclusi i danni: 🗶 da ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, appropriazione indebita, atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione, atti di nemici stranieri, ostilità od operazioni belliche, guerra civile, ammutinamento, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione, confisca, requisizione, nazionalizzazione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, serrate, occupazione di fabbricati ed edifici in genere; 🗶 da esplosione od emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; 🗶 da mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina; | 🗶 causati con dolo e colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, del Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata. Per quanto riguarda la copertura Assistenza, sono esclusi: 🗶 guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; 🗶 scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; 🗶 dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; 🗶 abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Per quanto riguarda la copertura Danno all’ambiente, sono esclusi i danni: 🗶 non causati da attività svolte direttamente dall’Assicurato; 🗶 causati da fatti non riconducibili ai Rischi Assicurati; 🗶 causati da beni prodotti dall’assicurato dopo la loro consegna a terzi; 🗶 causati dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, nonché di veicoli a trazione meccanica durante la circolazione e di qualsivoglia mezzo di trasporto di proprietà del Contraente o comunque da questi posseduti e/o detenuto a qualsiasi titolo; 🗶 causati dal trasporto di Merci; 🗶 causati dalla mancata consapevole osservanza, da parte dell’Assicurato, delle disposizioni di legge, regolamenti, provvedimenti, direttive o prescrizioni amministrative e giudiziarie o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell’esercizio dei Rischi Assicurati; 🗶 derivanti da atti di guerra (dichiarata o non), occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, Cyber crime, scioperi, tumulti, sommosse, sabotaggio, Atti di Terrorismo, atti vandalici e dolosi compresi furto e rapina; 🗶 derivanti da Eventi Naturali Eccezionali; 🗶 derivanti da fatti o circostanze noti all'Assicurato o al Contraente alla data di decorrenza dell’Assicurazione; 🗶 causati da emissioni o scarichi regolarmente autorizzati. |
Ci sono limiti di copertura? Si, sono previsti i seguenti limiti; non sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione R.C.T. e Danno all’ambiente: ! il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente; ! quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente e quelle la cui responsabilità sia copertura dall’assicurazione; | ! le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza o in occasione di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione e pulizia del fabbricato e dei relativi impianti, nonché alla conduzione di questi ultimi; ! le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’Art. 2359 c.c., nonché gli amministratori delle medesime, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile ovvero le società facenti parte la stessa Associazione Temporanea d’Impresa (“ATI”). |
Dove vale la copertura?
L’assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino.
Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l’esercizio, da parte della compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.
Quando e come devo pagare?
Devi pagare al rilascio della polizza, ha durata annuale ed è comprensivo di imposte.
Puoi pagare tramite assegno bancario, postale o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (750 euro). Alla scadenza annua potranno essere previsti adeguamenti legati all’età del fabbricato assicurato. Nel caso in cui tu non voglia accettare, devi comunicarlo entro la data di scadenza di polizza altrimenti il contratto si intende rinnovato alle nuove condizioni.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura dura un anno dalla data di decorrenza della polizza oppure dalla data del pagamento e si rinnova automaticamente di anno in anno in assenza di disdetta del contraente che deve manifestare tale volontà con disdetta a mezzo raccomandata A/R alla Compagnia o all’agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure a mezzo P.E.C. all’indirizzo xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx almeno trenta giorni prima della scadenza. Se non paghi i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell’Art. 1901 c.c. È inoltre prevista la possibilità di emettere un contratto poliennale con le seguenti modalità: 2 anni – sconto poliennalità 2%, 3 anni – sconto poliennalità 3%, 4 anni – sconto poliennalità 4%, 5 anni – sconto poliennalità 5%. Non è prevista la possibilità di sospendere il contratto.
Come posso disdire la polizza?
Puoi disdire il contratto ad ogni scadenza inviando una raccomandata A/R alla Compagnia o all’agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a mezzo P.E.C. all’indirizzo xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx almeno trenta giorni prima della scadenza.
Assicurazione per i fabbricati civili
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)
HDI Italia S.p.A.
Prodotto MY BUILDING
Edizione 02/2022
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali del prodotto e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
HDI Italia S.p.A. Viale Certosa, n. civico 222; CAP 20156; città Milano; tel. x00 00 00000; sito internet: xxx.xxxxxxxxx.xx; e-mail: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx.
HDI Italia S.p.A. Società per azioni a socio unico appartenente al Gruppo Assicurativo «HDI Assicurazioni» iscritto con il
n. 015 all'Albo dei Gruppi Assicurativi istituito presso l'IVASS. Società con Unico Socio, soggetta a direzione e coordinamento da parte di HDI Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxxxxx 000, 00000 Xxxxxx, Xxxxxx Tel. x00 00 00000 - Fax x00 00 0000000 - sito: xxx.xxxxxxxxx.xx – email: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx – indirizzo di Posta Elettronica Certificata: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx. Numero di iscrizione nell’Albo delle Imprese tenuto dall’IVASS: 1.00031 - Impresa autorizzata con Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 27.3.63 (G.U. del 6.4.63 n. 93).
Con riferimento all’ultimo bilancio approvato al 31 dicembre 2020, redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, l’ammontare del Patrimonio Netto di HDI Italia S.p.A. è pari ad Euro 230.698.868 la parte relativa al Capitale Sociale è pari ad Euro 209.652.480 e le Riserve Patrimoniali sono pari ad Euro 157.411.700.
Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR), disponibile sul sito internet dell’impresa (xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/XXXX), dove è rappresentato al 31 dicembre 2020 l’indice di solvibilità (solvency ratio) pari al 160%, il requisito patrimoniale di solvibilità di Euro 116.095.389 ed i Fondi propri ammissibili alla sua copertura di Euro 185.556.726, ed il requisito patrimoniale minimo di Euro 38.685.206 ed i Fondi propri ammissibili alla sua copertura di Euro 149.548.540.
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? |
Ad integrazione di quanto indicato nel DIP, le garanzie assicurano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: - Incendio: implosione, caduta aeromobili, onda sonica, intervento da parte della Società Benpower entro 12 ore per limitare il danno e mettere in sicurezza il bene assicurato a seguito di sinistro; - Responsabilità Civile: danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti, a sinistro risarcibile; - Cristalli: costi per rimpiazzare le lastre di vetro in genere pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune del fabbricato assicurato distrutte o danneggiate per cause accidentali, anche per fatto di Terzi ed in occasione di furto o tentativo di furto, di tumulti popolari, di dimostrazioni di folla, di scioperi, serrate o grandine; - Tutela Legale: spese ed onorari spettanti al legale, spese relative all’intervento di periti e consulenti tecnici, quando le esigenze della difesa lo richiedano; - Energia Alternativa: guasti causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità e quelli volontariamente arrecati dall’assicurato e da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile; - Assistenza: interventi di emergenza per danni da acqua, organizzazione del trasloco e del deposito del contenuto dei locali comuni, invio impresa di pulizia; - Danno all’ambiente: progettazione ed esecuzione degli Interventi di Emergenza e degli Interventi di Ripristino; cose, persone e interruzione di esercizio di terzi. L’ampiezza dell’impegno dell’impresa è rapportata ai massimali ed alle somme assicurate concordate con il Contraente. |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Non sono previste opzioni con riduzione del premio | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
CONDIZIONI INCENDIO | |
Acqua condotta | Copertura per i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da acqua condotta a seguito di rottura accidentale di pluviali e grondaie, di impianti idrici, igienici o di riscaldamento installati nel fabbricato. |
Spese per la ricerca del guasto e la riparazione dei danni da acqua condotta | Copertura delle spese necessarie per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua. |
Spese per la ricerca e la riparazione dei danni da acqua condotta - esteso | Copertura delle spese necessarie per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua, estesa anche alle tubature interrate. |
Aumento Spese per la ricerca e la riparazione dei danni da acqua condotta | Copertura in aumento delle spese necessarie per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua. |
Rigurgito e occlusione di fognature | Copertura per i danni materiali verificatisi all’interno del fabbricato, causati alle cose assicurate dalle acque di scarico, dal rigurgito o dall’occlusione di fognature o condutture di raccolta e deflusso delle acque meteoriche di pertinenza del fabbricato. |
Fenomeno elettrico | Copertura per i danni materiali e diretti causati da correnti, scariche e fenomeni elettrici a macchine ed impianti elettrici od elettronici di pertinenza del fabbricato. |
Fenomeno elettrico esteso | La copertura viene estesa ai danni elettrici ed elettronici provocati agli impianti termici autonomi e di condizionamento d’aria condotti da singoli condomini. |
Aumento fenomeno elettrico | Copertura in aumento per i danni materiali e diretti causati da correnti, scariche e fenomeni elettrici a macchine ed impianti elettrici od elettronici di pertinenza del fabbricato. |
Gelo | Copertura per i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da spargimento d’acqua, conseguente a rotture di condutture del fabbricato causate dal gelo. |
Dispersione gas | Copertura delle spese, in caso di dispersione di gas relativa agli impianti posti al servizio del fabbricato, accertata dall’azienda erogatrice e comportante da parte della stessa il blocco della erogazione, sostenute per: - riparare o sostituire le tubazioni o relativi raccordi, che hanno dato origine alla dispersione di gas, facenti parte del fabbricato; - demolire e ripristinare il fabbricato allo scopo di cui sopra. |
Eventi atmosferici | Copertura per i danni causati agli enti assicurati da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, grandine e trombe d’aria, nonché i danni di bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza di detti eventi. |
Grandine su fragili | Copertura per i danni causati a serramenti, vetrate, lucernari, lastre e manufatti di materia plastica, da grandine. |
Eventi socio-politici | Copertura per: - i danni materiali e diretti al fabbricato assicurato da incendio, esplosione e scoppio, in conseguenza di scioperi, tumulti popolari e sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio; - gli altri danni materiali e diretti arrecati al fabbricato assicurato, da scioperanti o persone che prendano parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente o associazione, atti vandalici o dolosi. |
Sovraccarico neve | Copertura per i danni materiali e diretti arrecati al fabbricato da sovraccarico di neve sul tetto. |
Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxx per i danni materiali subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, cioè un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. |
Inondazioni, alluvioni, allagamenti | Copertura per i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere. |
CONDIZIONI RCT/O | |
Spargimento d’acqua e rigurgito di fogna | Copertura per i danni a cose di terzi da spargimento d’acqua conseguenti a rotture accidentali di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, o di riscaldamento oppure rigurgito di fogna. |
Spargimento d’acqua e rigurgito di fogna esteso | Copertura per i danni a cose di terzi da spargimento d’acqua conseguenti a rotture accidentali di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, o di riscaldamento oppure rigurgito di fogna anche provocati da gelo o da condutture interrate. |
Aumento Spargimento d’acqua e rigurgito di fogna (Euro 15.000) | Copertura in aumento per i danni a cose di terzi da spargimento d’acqua conseguenti a rotture accidentali di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, o di riscaldamento oppure rigurgito di fogna. |
Aumento Spargimento d’acqua e rigurgito di fogna (Euro 20.000) | Copertura in aumento per i danni a cose di terzi da spargimento d’acqua conseguenti a rotture accidentali di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, o di riscaldamento oppure rigurgito di fogna. |
Responsabilità Civile dei conduttori | Copertura per la Responsabilità Civile dei conduttori (condomini o inquilini) dei locali adibiti ad appartamenti del fabbricato, derivanti: - dalla conduzione degli appartamenti occupati dagli Assicurati e loro familiari; - dall’uso di apparecchi domestici in genere; - da azioni di animali da cortile, gatti, cani appartenenti o in custodia all’Assicurato; - da lavori di ordinaria manutenzione, eseguiti in economia, nei locali abitati dagli Assicurati e loro familiari conviventi; - da incendio od esplosione di gas, scoppio di apparecchi a vapore o degli impianti di termosifone, limitatamente alle lesioni personali dei terzi; - da intossicazione/avvelenamento da cibi/bevande consumati in casa degli Assicurati; E’ compresa inoltre la responsabilità per danni ad impianti di proprietà di aziende erogatrici di servizi quali ad esempio luce, gas, etc. |
Committenza lavori di straordinaria manutenzione | Copertura per la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato in qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento del fabbricato assicurato, dati in appalto in base a regolare contratto. |
Danni da inquinamento accidentale | Copertura per i danni conseguenti a contaminazione dell’acqua, aria, suolo, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture del fabbricato. |
Responsabilità civile professionale dell’amministratore | Copertura per la Responsabilità Civile derivante all’amministratore del condominio per danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi (compreso il condominio assicurato), nell’esercizio dell’attività professionale. |
CONDIZIONI TUTELA LEGALE | |
Vertenze con condomini e/o conduttori e recupero quote condominiali | Copertura per le vertenze con condomini e/o conduttori per l’inosservanza di norme di legge o del regolamento condominiale, comprese quelle volte al recupero delle quote condominiali, con il limite di 4 denunce per anno assicurativo. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | In aggiunta a quanto indicato nel DIP si hanno le seguenti esclusioni: Incendio – sono esclusi i danni: - causati direttamente o indirettamente da, occorsi tramite o conseguenti a ribellioni, rivoluzioni, usurpazione o presa militare del potere, legge marziale, confische, requisizioni o nazionalizzazioni o distruzione o danno alla proprietà (privata) in virtù o per ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale; - verificatisi in occasione di produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive, salvo che il sinistro non sia in alcun rapporto con tali eventi; - causati o agevolati con dolo del Contraente, dell’Assicurato, dei componenti dei loro nuclei familiari e, se il Contraente è identificato come Persona Giuridica, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata; - verificatisi in occasione di cedimenti o franamento del terreno, maremoti, mareggiate, maree, salvo quanto previsto in polizza; - derivanti dal c.d. “rischio informatico” o “cyber risk”, come ad esempio distruzione di server, cancellazione di database clienti o ordini per azione erronea – anche colposa – da parte di un dipendente addetto alla gestione informatica, l’azione di un virus o malware; - rischi nucleari e – qualsiasi altro obbligo, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente ovvero risultanti o derivanti da reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazioni radioattive, a prescindere da qualsiasi altra concausa di sinistro – concomitante o in altra sequenza; - danni da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche (inquinamento, o non utilizzo o utilizzo limitato di beni a causa della presenza di sostanze chimiche o biologiche) anche se a seguito di atti terroristici di qualsiasi genere; - causati da eventi atmosferici, uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d’aria, salvo quanto previsto dalle garanzie AT e GF se richiamate in polizza ed operanti; - indiretti o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, ad eccezione di quelli espressamente previsti in polizza; - da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma, salvo quelli determinati da azione del fulmine; - da tumulti popolari, scioperi, sommosse, salvo che il sinistro non sia in alcun rapporto con tali eventi, nonché i danni causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o sabotaggio, salvo quanto previsto dalla garanzia AV se richiamata in polizza ed operante; |
- derivanti da risarcimento o prestazione che possa esporre la responsabilità della Società nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti dell’Unione Europea, o degli USA, a patto che non violino regolamentazioni o leggi nazionali applicabili al Riassicuratore. Responsabilità civile – sono esclusi i danni: - da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi di acqua; - da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto; - derivanti dall’emissione di onde e campi elettromagnetici; - derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; - in occasione di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione con conseguente confisca, sequestro e requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità di diritto o di fatto; - verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche nonché la produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive, salvo che il sinistro non sia in alcun rapporto con tali eventi; - inerenti i rischi di energia nucleare ed ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa – di qualsiasi natura – causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro; - derivanti dal c.d. “rischio informatico” o “cyber risk”. Indipendentemente da qualsiasi altra clausola presente nel Contratto, si intende esclusa qualsiasi responsabilità per qualsiasi tipo di pretesa conseguente a danni direttamente o indirettamente derivanti da, relativi a, causati da o in conseguenza o in qualsiasi modo connessi con: 1) L'uso o l’operazione, da parte di qualsiasi parte, per negligenza, imprudenza o intenzionalità, come mezzo per infliggere danni, di qualsiasi computer, sistema informatico, software, codice malevolo o scritto in modo improprio, virus o trojan, o qualsiasi altro sistema elettronico, ottico, o optoelettronico; 2) L’intenzionale, negligente o accidentale diffusione da parte dell'assicurato originario o di qualsiasi altra entità di informazioni, sia in formato elettronico che non, per il quale ogni entità ha l'obbligo legale o contrattuale di mantenere la riservatezza; o 3) La violazione di qualsiasi obbligo legale o contrattuale da parte di qualsiasi persona o entità di prevenire, migliorare o agire in altro modo in riferimento a qualsiasi attività di cui ai precedenti paragrafi 1 o 2. - derivanti da risarcimento o prestazione che possa esporre la responsabilità della Società nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti dell’Unione Europea, o degli USA, a patto che non violino regolamentazioni o leggi nazionali applicabili al Riassicuratore. Cristalli – sono esclusi i danni: - ai lucernari; - conseguenti a uragani, bufere, tempeste, trombe d’aria, vento e cose da esso trascinate, in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori che richiedano la presenza di operai; - causati direttamente o indirettamente da, occorsi tramite o conseguenti a ribellioni, rivoluzioni, usurpazione o presa militare del potere, legge marziale, confische, requisizioni o nazionalizzazioni o distruzione o danno alla proprietà (privata) in virtù o per ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale; - verificatisi in occasione di produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive, salvo che il sinistro non sia in alcun rapporto con tali eventi; - causati o agevolati con dolo del Contraente, dell’Assicurato, dei componenti dei loro nuclei familiari e, se il Contraente è identificato come Persona Giuridica, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata; - verificatisi in occasione di cedimenti o franamento del terreno, maremoti, mareggiate, maree, salvo quanto previsto dalle garanzie TER e ALL se richiamate in polizza ed operanti; |
- derivanti dal c.d. “rischio informatico” o “cyber risk”, come ad esempio distruzione di server, cancellazione di database clienti o ordini per azione erronea – anche colposa – da parte di un dipendente addetto alla gestione informatica, l’azione di un virus o malware; - rischi nucleari e – qualsiasi altro obbligo, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente ovvero risultanti o derivanti da reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazioni radioattive, a prescindere da qualsiasi altra concausa di sinistro – concomitante o in altra sequenza; - danni da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche (inquinamento, o non utilizzo o utilizzo limitato di beni a causa della presenza di sostanze chimiche o biologiche) anche se a seguito di atti terroristici di qualsiasi genere; - causati da eventi atmosferici, uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d’aria, salvo quanto previsto dalle garanzie AT e GF se richiamate in polizza ed operanti; - indiretti o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, ad eccezione di quelli espressamente previsti in polizza; - da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma, salvo quelli determinati da azione del fulmine; - da tumulti popolari, scioperi, sommosse, salvo che il sinistro non sia in alcun rapporto con tali eventi, nonché i danni causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o sabotaggio, salvo quanto previsto dalla garanzia AV se richiamata in polizza ed operante; - derivanti da risarcimento o prestazione che possa esporre la responsabilità della Società nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti dell’Unione Europea, o degli USA, a patto che non violino regolamentazioni o leggi nazionali applicabili al Riassicuratore. Tutela Legale: - materia fiscale e tributaria ad eccezione dei procedimenti penali derivanti da violazioni di legge in tali materie; - materia amministrativa ad eccezione di quando deve essere presentata opposizione contro una sanzione amministrativa; - se il valore economico oggetto della sanzione amministrativa è inferiore ad Euro 1.000,00; - controversie e procedimenti riferibili ad un fabbricato diverso da quello indicato in polizza; - operazioni di acquisto, vendita o costruzione di beni immobili; - operazioni di compravendita di beni mobili registrati; - vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali; - fatti dolosi dell’Assicurato. Se l’Assicurato è imputato per Delitto Doloso o Contravvenzione di natura dolosa, la garanzia è esclusa a meno che non vi sia assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile o vi sia derubricazione del reato da doloso a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia di reato; - vertenze con condomini o conduttori, se non è stata sottoscritta la relativa estensione facoltativa; - tutti gli eventi non previsti nell’oggetto dell’assicurazione. Energia Alternativa - sono esclusi i danni: - derivanti da terrorismo; - da inquinamento e/o contaminazione (biologica e/o chimica) in genere sia graduale che accidentale e relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate, delle acque, dell’aria e del terreno; - da contaminazione da sostanze radioattive; - di penalità, garanzie di esecuzione, garanzia di prodotto diverse da quelle previste dall’art. 1669 c.c.; - derivanti da: presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, smaltimento, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto; - per ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione dell’impianto; inoltre concernenti costruzioni, riparazioni, rimpiazzi, demolizioni di cose non danneggiate nonché confische o requisizioni in genere; - da qualsiasi tipo di danno indiretto; - da mancata produzione e/o fornitura di energia in genere a qualsivoglia titolo; |
- per difetti di cui il Contraente, l’Assicurato o il preposto all’esercizio dell’impianto erano a conoscenza, ovvero ne sarebbero dovuti venire a conoscenza con l’uso della normale diligenza, al momento della stipula della polizza; - per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, costruttore e/o manutentore; - da guasti meccanici, elettrici ed elettronici dell’impianto; - da urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del Contraente o dell’Assicurato; - da montaggio, smontaggio e manutenzione dell’impianto; - da errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione; - da deperimento o logoramento o usura che siano conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, ossidazione, corrosione, incrostazione, deterioramento, depositi, rottura graduale, erosione, incrostazioni, danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate; - da assestamenti, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni dell’impianto; - da difetti di rendimento; - a cose in leasing o noleggiate di cui il locatore sia responsabile per contratto o a termini di legge o se assicurate da altre polizze; - da lavori di scavo, sminamento, bonifica, serramento, livellamento; - da franamento, smottamento, assestamento del terreno; - da inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l’esercizio, l’uso e la manutenzione; - da impiego di esplodenti in genere; - da umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, batteri, funghi, animali e vegetali in genere, infiltrazione; - da eruzione vulcanica maremoto, terremoto, inondazioni, alluvioni allagamenti, salvo quanto previsto dalle garanzie TER e ALL se richiamate in polizza ed operanti; - da sovraccarico da neve; - a tubazioni e cavi interrati; - a cavi sottomarini e dighe; - derivanti da tutti i tipi di virus per rischi Elettronica/Informatica; - derivanti dal c.d. “rischio informatico” o “cyber risk”, come ad esempio distruzione di server, cancellazione di database clienti o ordini per azione erronea – anche colposa – da parte di un dipendente addetto alla gestione informatica, l’azione di un virus o malware; - derivanti da risarcimento o prestazione che possa esporre la responsabilità della Società nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti dell’Unione Europea, o degli USA, a patto che non violino regolamentazioni o leggi nazionali applicabili al Riassicuratore. Danno all’ambiente - sono esclusi i danni: - causati da sostanze radioattive o da apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo od a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; - causati da - o connessi - in qualsiasi modo a amianto o a materiali contenenti amianto/asbesto, e relative fibre e/o polveri; - derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili; - derivanti da Organismi Geneticamente Modificati (OGM); - derivanti dalle obbligazioni volontariamente assunte dall’Assicurato ed altrimenti non imposte dalla legge; - causati da incendi provenienti dall’esterno; - rilevati o sostenuti in seguito ad attività di analisi o di investigazione e ricerca di sorgenti di Danno all’Ambiente all’interno dei Siti Assicurati in ragione o in occasione della dismissione o cessione degli stessi, se il Danno all’Ambiente è riferibile ad attività poste in essere da precedenti gestori o proprietari; - rilevati o sostenuti per Sinistri verificatisi in occasione della chiusura, cessione od alienazione del sito o alla sospensione dell’attività; - relativi a incremento dei costi in conseguenza della variazione della destinazione d’uso dell’area su cui insiste il Sito Assicurato, salvo diversa pattuizione con la Società; - relativi a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o che si trovino, a qualunque titolo, all’interno dei Siti Assicurati; |
- relativi a rimozione, sgombero e/o smaltimento di rifiuti, merci/beni danneggiati e macerie derivanti da incendio o Evento Naturale Eccezionale, nonché i danni derivanti dal loro danneggiamento e/o dal mancato, parziale e/o ritardato smaltimento degli stessi. |
Ci sono limiti di copertura? |
Sì, sono presenti i seguenti limiti di copertura: Tolleranza civili abitazioni e uffici: È tollerato che il fabbricato (o quello di cui la porzione fa parte) sia adibito ad abitazione civile e/o uffici per almeno 1/2 della superficie complessiva dei piani coperti e, nella rimanente porzione di 1/2 non esistono cinematografi, teatri, grandi empori, supermercati di superficie occupata superiore a 400 mq, autorimesse pubbliche, stazioni di servizio, industrie, depositi di infiammabili o ad uso commercio, sedi di partiti politici, discoteche, night club. Limitazione dell’assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni: Se esistono altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, l’assicurazione ha effetto solo per il danno eccedente l’ammontare coperto da tali altre assicurazioni. Garanzie Incendio: - incendio: franchigia assoluta Euro 200,00; - caduta di aeromobili: sono esclusi ordigni esplosivi; - furto di fissi ed infissi: massimo indennizzo Euro 500,00 per sinistro ed Euro 1.500,00 per anno assicurativo; - fumo, gas e vapori fuoriusciti per guasto improvviso negli impianti per la produzione di calore: per singolo sinistro franchigia di Euro 200,00, massimo risarcimento non superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di Euro 5.200,00; - oneri di urbanizzazione da pagare al Comune: fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto per i danni materiali al fabbricato con il massimo di Euro 12.500,00 per sinistro e per anno assicurativo; - spese per il rimpiazzo di combustibili: fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo; - spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare i residui del sinistro: sino al 10% dell’indennizzo pagabile con massimo Euro 26.000,00; - spese del perito nominato dal Contraente: per singolo sinistro non sarà rimborsata somma superiore al 5% dell’ammontare dell’indennizzo liquidato, con massimo Euro 5.200,00; - danni occorsi ai beni di proprietà condominiale di uso comune: per ogni sinistro e per anno assicurativo non sarà risarcita somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato con massimo Euro 5.200,00; - anticipo indennizzi: acconto del 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, con massimo Euro 500.000,00, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro e che l’indennizzo presumibile non sia inferiore al 20% della somma assicurata; - escluso il valore dell’area per l’integrale ricostruzione a nuovo; - acqua condotta: per singolo sinistro si applica la franchigia indicata in polizza; - acqua condotta: per ogni anno assicurativo, non sarà indennizzata somma superiore al 3% del valore assicurato per il fabbricato con il massimo di Euro 100.000,00; - acqua condotta: sono escluse le spese per demolizione, sgombero e ripristino di parte del fabbricato e di impianti sostenute al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua; - spese per la ricerca e la riparazione dei danni da acqua condotta: sono escluse le tubature interrate; - spese per la ricerca e la riparazione dei danni da acqua condotta: per singolo sinistro si applica la franchigia indicata in polizza; - spese per la ricerca e la riparazione dei danni da acqua condotta: per ogni anno assicurativo, non sarà indennizzata somma superiore al 3% del valore assicurato per il fabbricato con il massimo di Euro 5.200,00 e con il limite di Euro 2.500,00 per gli impianti di riscaldamento a pannelli radianti a pavimento; - Spese per la ricerca e la riparazione dei danni da acqua condotta – esteso: sono esclusi i danni derivanti da impianti idrici di irrigazione; - Spese per la ricerca e la riparazione dei danni da acqua condotta – esteso: sono previsti una franchigia di Euro 250,00 per sinistro ed un limite di indennizzo pari ad Euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo; - Spese per la ricerca e la riparazione dei danni da acqua condotta (aumento Euro 10.000,00): indennizzo non superiore al 3% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo con il massimo di Euro 10.000,00 e con il limite di Euro 2.500,00 per gli impianti di riscaldamento a pannelli radianti a pavimento. - rigurgito e occlusione di fognature: sono esclusi i danni da gelo, rigurgito di fogne comunali, subiti da beni posti in locali seminterrati e/o interrati, conseguenti ad errori di manovra o mancata attivazione dei congegni di chiusura, da mancata o cattiva manutenzione degli impianti idrici, da umidità o stillicidio, alle cose la cui base è posta ad altezza inferiore a cm. 12 sul pavimento, le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione; - rigurgito e occlusione di fognature: franchigia per singolo sinistro di Euro 350,00; - rigurgito e occlusione di fognature: per ogni sinistro e anno assicurativo non sarà indennizzata somma superiore a Euro 5.000,00 e somma superiore a Euro 2.500,00 per occlusioni condutture di raccolta e deflusso acque meteoriche; - fenomeno elettrico: sono esclusi i danni a lampade elettriche, tubi catodici, resistenze elettriche scoperte, dovuti ad usura o manomissione, causati da imperizia e negligenza degli addetti e durante le fasi di montaggio, prova e manutenzione, causati da difetti di materiali e di costruzione; - fenomeno elettrico: per singolo sinistro franchigia di Euro 200,00; |
- fenomeno elettrico: per ogni sinistro e per anno assicurativo non sarà indennizzata somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato con il massimo di Euro 10.000,00;
- fenomeno elettrico esteso: sono esclusi i danni:
- dovuti a difetti di fabbricazione e/o di materiale;
- per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, il fornitore o il venditore delle cose assicurate;
- dovuti all’inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l’esercizio, l’uso e la manutenzione e a funzionamento improprio dell’impianto;
- di deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento;
- verificatesi in occasione di montaggio o smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché quelli verificatesi durante le operazioni di collaudo o prova.
- fenomeno elettrico esteso: sono previsti una franchigia di Euro 250,00 per sinistro ed un limite di indennizzo pari ad Euro 3.000,00 per sinistro e per anno assicurativo; se impianto non a norma, previsti scoperto 25% con minimo di Euro 500,00;
- Aumento Fenomeno Elettrico: indennizzo non superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo con il massimo di Euro 20.000,00;
- gelo: sono esclusi i danni da spargimento d’acqua causato da condutture installate all’esterno del fabbricato o interrate, da spargimento d’acqua causato da condutture installate in locali sprovvisti di impianto di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro;
- gelo: per singolo sinistro scoperto del 10% con minimo Euro 200,00;
- gelo: per singolo sinistro non sarà indennizzata somma superiore a Euro 1.100,00 con massimo Euro 5.200,00 per anno assicurativo;
- dispersione gas: per singolo sinistro scoperto 10% con minimo Euro 200,00;
- dispersione gas: per ogni anno assicurativo non sarà indennizzata somma superiore al 3‰ del valore assicurato per il fabbricato con il massimo di Euro 5.200,00 per anno assicurativo;
- eventi atmosferici: il risarcimento per i danni materiali e diretti causati a recinti e cancelli ha il limite di Euro 1.200,00 per sinistro/anno;
- eventi atmosferici: sono esclusi i danni al contenuto da bagnamento, causati da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, formazione di ruscelli, accumuli esterni d’acqua, rottura o rigurgito di sistemi di scarico, gelo, sovraccarico di neve, cedimento o franamento del terreno, bagnamento diverso dal precedente; anche se verificatosi a seguito di eventi atmosferici, provocati a alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere, grues, cavi aerei, insegne od antenne o consimili installazioni esterne, enti all’aperto, compresi serbatoi, impianti fotovoltaici, impianti solari ed impianti in genere, tettoie aperte da uno o più lati e fabbricati in corso di costruzione, incompleti, baracche in legno o plastica e quanto contenuto, serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti, lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica per effetto di grandine;
- eventi atmosferici: per singolo sinistro franchigia di Euro 250,00;
- eventi atmosferici: per singolo sinistro non sarà indennizzata somma superiore all’80% del valore assicurato;
- grandine su fragili: sono esclusi lastre e manufatti non integri ed esenti da difetti;
- grandine su fragili: sono escluse le rigature, le segnature, le screpolature e le scheggiature;
- grandine su fragili: sono esclusi i danni a pannelli solari e pannelli fotovoltaici;
- grandine su fragili: per singolo sinistro franchigia di Euro 250,00;
- grandine su fragili: per sinistro e per anno assicurativo non sarà indennizzata somma superiore al 2‰ del valore assicurato per il Fabbricato con il minimo di Euro 2.500,00 ed il massimo di Euro 25.000,00;
- eventi socio-politici: sono esclusi i danni da contaminazione biologica e/o chimica;
- eventi socio-politici: per singolo sinistro franchigia di Euro 300,00;
- eventi socio-politici: per singolo sinistro non sarà indennizzata somma superiore all’80% del valore assicurato;
- sovraccarico neve: sono esclusi i danni causati da valanghe e slavine, da gelo, ai fabbricati non conformi alle norme;
- sovraccarico neve: per singolo sinistro franchigia di Euro 500,00;
- sovraccarico neve: per singolo sinistro non sarà indennizzata somma superiore al 50% del valore assicurato;
- terremoto: sono esclusi i danni causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni risultassero originati da terremoto, causati da eruzione vulcanica, da inondazioni, alluvioni, allagamenti, da maremoto, causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati, da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere, indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati;
- terremoto: per singolo sinistro scoperto con il minimo indicato nella scheda di polizza;
- terremoto: per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione non sarà indennizzata somma superiore a quella indicata in scheda di polizza;
- inondazioni – alluvioni – allagamenti: sono esclusi i danni causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione, causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’inondazione, alluvione, allagamento sulle cose assicurate, da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere, indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi
danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati, di franamento, cedimento o smottamento del terreno, a enti mobili all’aperto, alle merci e/o contenuto posti in locali interrati o seminterrati, alle merci e/o contenuto la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento;
- inondazioni – alluvioni – allagamenti: per singolo sinistro scoperto con il minimo indicato nella scheda di polizza;
- inondazioni – alluvioni – allagamenti: per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione non sarà indennizzata somma superiore a quella indicata in scheda di polizza;
Garanzie Responsabilità Civile:
- Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.): sono indennizzate le lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un’invalidità permanente non inferiore al 5%;
- Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.): sono escluse le malattie professionali;
- fabbricati in condominio: per assicurazione stipulata da singolo condomino per la sua parte di proprietà è escluso il maggior onere derivante da obblighi solidali con gli altri condomini;
- gestione delle vertenze di danno e spese legali: spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato assicurate entro un quarto del massimale stabilito per il danno cui si riferisce la domanda, non sono riconosciute le spese dell’Assicurato per i legali o tecnici che non siano designati dalla Società e non si risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale;
- spargimento d’acqua e rigurgito di fogna: sono esclusi i danni derivanti da rigurgito di fogne comunali, da gelo, da condutture interrate, conseguenti ad errori di manovra o da mancata attivazione dei congegni di chiusura, da mancata o cattiva manutenzione degli impianti idrici, arrecati da umidità o stillicidio, alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm. 12 sul pavimento, al fabbricato assicurato, le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;
- spargimento d’acqua e rigurgito di fogna: per singolo sinistro si applica la franchigia indicata in polizza;
- spargimento d’acqua e rigurgito di fogna: per ogni anno assicurativo, non sarà indennizzata somma superiore ad Euro 10.000,00;
- spargimento d’acqua e rigurgito di fogna – esteso: sono previsti una franchigia di Euro 200,00 per sinistro ed un limite di risarcimento pari ad Euro 3.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
- Aumento Spargimento d’acqua e rigurgito di fogne (aumento Euro 15.000,00): indennizzo non superiore ad Euro 15.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo;
- Aumento Spargimento d’acqua e rigurgito di fogne (aumento Euro 20.000,00): indennizzo non superiore ad Euro 20.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo.
- responsabilità civile dei conduttori: sono esclusi i rischi derivanti dalla proprietà, guida ed uso di mezzi di locomozione a motore, dalla proprietà, detenzione od uso di armi a fuoco, i rischi inerenti alle attività professionali (salvo che per i domestici), i danni derivanti da fatto doloso delle persone delle quali deve rispondere;
- responsabilità civile dei conduttori: limitatamente ai danni da spargimento di acqua, il risarcimento viene corrisposto con una franchigia assoluta di Euro 200,00 per ogni sinistro;
- responsabilità civile dei conduttori: per ogni anno assicurativo, non sarà indennizzata somma superiore a quella indicata in polizza;
- committenza lavori di straordinaria manutenzione: franchigia per singolo sinistro di Euro 500,00;
- committenza lavori di straordinaria manutenzione: per ogni anno assicurativo, non sarà indennizzata somma superiore a quella indicata in polizza;
- danni da inquinamento accidentale: limite di indennizzo sino alla concorrenza del 10% del massimale per danni a cose con massimo Euro 150.000,00 per sinistro;
- responsabilità civile professionale dell’Amministratore: la garanzia non vale per il pagamento di multe e/o ammende e/o sanzioni di natura fiscale, anche se a carico dell’Assicurato, del Contraente, del Condominio e/o dei Condomini, per i danni conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di titoli al portatore o di denaro ed in genere per quelli di natura contabile-amministrativa, per i danni al fabbricato;
- responsabilità civile professionale dell’Amministratore: per singolo sinistro franchigia di Euro 500,00;
- responsabilità civile professionale dell’Amministratore: limite di indennizzo sino ad Euro 75.000,00;
- danni da interruzione di esercizio o sospensione di attività: per singolo sinistro scoperto 10% dell’indennizzo con minimo Euro 5.000,00 e per ogni anno assicurativo massimo risarcimento pari ad Euro 150.000,00.
Garanzie Cristalli:
- franchigia assoluta Euro 200,00;
- per ogni singola xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx non superiore a Euro 1.200,00 fermo restando il massimo indennizzabile;
- escluso il valore dell’area per l’integrale ricostruzione a nuovo.
RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei condomini del fabbricato, dell’amministratore e addetti alla pulizia e conduzione degli impianti di pertinenza dello stesso responsabili del sinistro (Art. 1916 c.c.) a condizione che l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo.
Garanzie Tutela Legale:
la Società non si farà carico delle seguenti spese:
- spese, anche preventivate, non concordate con DAS;
- spese per la gestione di una controversia prima dell’azione in giudizio, per incarichi conferiti dall’Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
- spese del legale per attività che non siano state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- spese di viaggio e di soggiorno dovute all’avvocato che, per l’esecuzione dell’incarico ricevuto, debba trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate dalla Società, l’Assicurato dovrà restituirle alla Società entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
- onorari per l’intervento di ulteriori legali nell’ambito dello stesso grado di giudizio. Se per gestire la causa è necessario incaricare un avvocato domiciliatario, la Società si farà carico di tali spese fino ad un massimo di Euro 3.000,00 per sinistro, escludendo ogni duplicazione di onorari;
- spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell’Assicurato secondo il principio di solidarietà (Art. 1292 c.c.);
- costi relativi all’esecuzione forzata del titolo esecutivo oltre il secondo tentativo, in ogni caso vengono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (come ad esempio gli oneri per il reperimento di documentazione per l’istanza di vendita le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per le attività di pignoramento);
- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- gli oneri fiscali, ad eccezione dell’IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo.
Garanzie Energia Alternativa:
- per ciascun sinistro operante uno scoperto 10% col minimo di Euro 500,00.
- valore dell’impianto e assicurazione parziale: se al momento del sinistro il valore determinato supera di oltre il 20% il valore dichiarato in polizza, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro e in ogni caso nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione.
Garanzie Assistenza:
- Condominio
- assistenza - invio di un idraulico per interventi di emergenza: uscita e manodopera di un artigiano fino al massimale di Euro 350,00 per sinistro;
- assistenza - invio di un idraulico per interventi di emergenza: sono esclusi i costi relativi al materiale;
- assistenza - invio di un idraulico per interventi di emergenza: la prestazione non è dovuta:
- (per i casi di allagamento o infiltrazione nelle parti comuni del fabbricato provocato da una rottura, un’otturazione o un guasto di tubature fisse dell’impianto idraulico e mancanza d’acqua nelle parti comuni del fabbricato, che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell’ente erogatore) relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), i sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del fabbricato e i sinistri dovuti a negligenza dell’Assicurato;
- per il caso di mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico sanitari delle parti comuni del fabbricato, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell’impianto idraulico, relativamente ai danni di tracimazione dovuti a rigurgito di fogna, otturazione di tubature mobili dei servizi igienico sanitari;
- per i guasti alle parti elettriche dei motori degli impianti centralizzati di riscaldamento, di produzione dell’acqua calda e delle pompe di spinta dell’acqua;
- le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali quando indispensabili per la risoluzione del sinistro.
- assistenza – interventi di emergenza per danni da acqua: costo dell’intervento fino ad un massimale di Euro 500,00 per sinistro.
- assistenza - invio di un elettricista in caso di emergenza: uscita e manodopera di un artigiano fino al massimale di Euro 350,00 per sinistro;
- assistenza - invio di un elettricista in caso di emergenza: sono esclusi i costi relativi al materiale;
- assistenza - invio di un elettricista in caso di emergenza: la prestazione non è dovuta per:
- corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell’Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell’ente erogatore;
- guasti ai cavi di alimentazione dei locali del fabbricato a monte del contatore;
- guasti elettrici agli ascensori condominiali;
- guasti alle parti elettriche dei motori degli impianti centralizzati di riscaldamento e distribuzione acqua calda;
- guasti alle parti elettriche dei motori di porte e/o cancelli.
- assistenza - invio di un fabbro per interventi di emergenza: uscita e manodopera di un artigiano fino al massimale di Euro 350,00 per sinistro;
- assistenza - invio di un fabbro per interventi di emergenza: la prestazione non è dovuta per guasti alle parti elettriche dei motori di porte e/o cancelli. Sono esclusi i costi relativi al materiale;
- assistenza - invio di un artigiano per interventi ordinari: resta a carico dell’Assicurato il costo come ad esempio uscita, manodopera, materiali, etc.;
- assistenza - invio di un sorvegliante: sono a carico della Società le spese fino ad un massimo di 72 ore per sinistro;
- rientro immediato - organizzazione del trasloco e del deposito del contenuto dei locali comuni: Sono a totale carico dell’Assicurato i costi di trasloco e deposito. Qualora sia necessaria la presenza dell’Assicurato in loco e questi si trovi in viaggio al di fuori della regione in cui ha sede il fabbricato, la Struttura organizzativa provvede ad organizzarne l’immediato rientro col mezzo di trasporto ritenuto più idoneo a tale scopo, tenendo a proprio carico i relativi costi fino alla concorrenza del massimale di Euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
- assistenza - invio impresa di pulizia: l’uscita e la manodopera sono comprese fino ad un massimo di Euro 500,00 per sinistro e per anno assicurativo;
- assistenza - informazioni legali: non sono forniti pareri o valutazioni su quesiti che riguardano procedure legali già affidate dall’Assicurato ad un proprio legale;
- assistenza - recupero dati informatici (solo per Amministratore di Condominio o, in sua mancanza, Rappresentante di condominio identificato): sono a carico dell’Assicurato i costi della prestazione dello specialista a tariffe agevolate;
- esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni:
- tutte le prestazioni sono fornite fino ad un massimo di 3 volte ciascuna per ogni anno di validità della polizza;
- ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione;
- la Struttura organizzativa non assume responsabilità per ritardi conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito o da causa di forza maggiore;
- il diritto alle assistenze fornite dalla Struttura organizzativa decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura organizzativa stessa al verificarsi del sinistro;
- all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni altra Impresa Assicuratrice e specificatamente alla Società nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni di assistenza saranno operanti esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall’Impresa Assicuratrice che ha erogato la prestazione di assistenza;
- la Società è esente da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alle prestazioni dell’assicurazione.
- Singoli condomini
- assistenza - invio di un idraulico in caso di emergenza: uscita e manodopera di un idraulico fino al massimale di Euro 160,00 per sinistro;
- assistenza - invio di un idraulico in caso di emergenza: sono esclusi costi relativi al materiale;
- assistenza - invio di un idraulico in caso di emergenza: la prestazione non è dovuta:
- (per i casi di allagamento o infiltrazione nell’abitazione propria o in quella dei vicini provocato da una rottura, un’otturazione, un guasto di tubature fisse dell’impianto idraulico e allagamento o mancanza d’acqua che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell’ente erogatore) i sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.) o i sinistri dovuti da negligenza dell’Assicurato, sinistri dovuti da rottura delle tubature esterne dell’edificio;
- per il caso di mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell’impianto idraulico, la tracimazione dovuta a rigurgito di fogna, otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari;
- assistenza - interventi di emergenza per danni da acqua: costo dell’intervento fino ad un massimale di Euro 260,00 per sinistro;
- assistenza - interventi di emergenza per danni da acqua: la prestazione non è dovuta per:
- per il caso di allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi del fabbricato, provocato da una rottura, un’otturazione o un guasto, di tubature fisse dell’impianto idraulico, relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.);
- per il caso di mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari del fabbricato, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell’impianto idraulico, relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari;
- assistenza - invio di un elettricista in caso di emergenza: uscita e manodopera di un elettricista fino al massimale di Euro 160,00 per sinistro;
- assistenza - invio di un elettricista in caso di emergenza: sono esclusi i costi relativi al materiale;
- assistenza - invio di un elettricista in caso di emergenza: la prestazione non è dovuta per:
- corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell’Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell’ente erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione dei locali dell’abitazione a monte del contatore;
- assistenza - invio di un fabbro in caso di emergenza: uscita e manodopera di un fabbro fino al massimale di Euro 160,00 per sinistro;
- assistenza - invio di un fabbro in caso di emergenza: sono esclusi i costi relativi al materiale;
- assistenza - invio di un artigiano per interventi ordinari: resta a carico dell’Assicurato il costo come ad esempio uscita, manodopera, materiali, etc.;
- assistenza - spese di albergo: fino ad un massimo per sinistro di Euro 260,00;
- rientro anticipato: Qualora l’Assicurato si trovi in viaggio in Italia o all’estero e, a causa di uno dei sinistri tra “invio di un artigiano per interventi ordinari”, “rientro immediato - organizzazione del trasloco e deposito del contenuto dei locali comuni”, “invio imprese di pulizia”, o in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, debba rientrare immediatamente alla propria abitazione, la Struttura organizzativa fornirà, all’Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata, tenendo la Società a proprio carico le relative spese, fino ad un massimo complessivo per sinistro di Euro 260,00. La prestazione non è operante in assenza di adeguata documentazione sui sinistri che danno luogo alle prestazioni;
- assistenza - invio di un sorvegliante: sono a carico della Società le spese fino a massimo 72 ore per sinistro;
- assistenza – trasloco: per sinistro che renda inabitabile l’abitazione dell’Assicurato per un periodo non inferiore a 30 giorni dalla data del sinistro stesso. Resta a carico dell’Assicurato il costo dell’eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco;
- assistenza - informazioni fiscali immobiliari: sono esclusi i calcoli per Imposte dirette ed indirette;
- assistenza - informazioni legali: non sono forniti pareri, valutazioni su procedure legali affidate al proprio legale;
- esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni:
- tutte le prestazioni (tranne per informazioni fiscali immobiliari, legali, burocratiche) sono fornite fino ad un massimo di 3 volte ciascuna entro il periodo di durata annuale della garanzia;
- la Società non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile;
- all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni altra Impresa Assicuratrice e specificatamente alla Società nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni di assistenza saranno operanti esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall’Impresa Assicuratrice che ha erogato la prestazione di assistenza;
- il diritto alle assistenze fornite dalla Struttura organizzativa decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura organizzativa stessa al verificarsi del sinistro;
la Società è esente da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alle prestazioni dell’assicurazione.
Garanzie Danno all’ambiente:
- per danni o spese causati da Elementi Interrati, è previsto un sottolimite pari al 10% del massimale di polizza;
- sono escluse le sanzioni e le penali di qualunque natura, incluso ogni tipo di penale contrattuale.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: in caso di sinistro, l’Assicurato o il Contraente deve darne avviso scritto, anche mediante P.E.C. all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx, all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell’Art. 1913 c.c. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’Art. 1915 c.c. |
Assistenza diretta/in convenzione: • limitatamente alla garanzia facoltativa Tutela Legale, la Società ha affidato la fornitura delle prestazioni a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., denominata D.A.S., con sede in Xxxxxx - Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X. • limitatamente alla garanzia facoltativa Assistenza, la Società ha affidato la fornitura delle prestazioni a EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. – Via del Mulino,4 – 20057 – Assago (MI). • Limitatamente alla garanzia facoltativa Danno all’ambiente, la Società ha affidato la fornitura delle prestazioni al Pool Ambiente – Via X. Xxxxxxxxxx, 70 – 20146 – Milano (MI). | |
Gestione da parte di altre imprese: • limitatamente alla garanzia Tutela Legale, la Società ha affidato la gestione dei sinistri di Tutela Legale a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., denominata D.A.S., con sede in Xxxxxx - Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X; a D.A.S., in via preferenziale, dovranno pertanto essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai sinistri di Tutela Legale. L’Assicurato deve telefonare al numero verde 000.00.00.00 fornendo le informazioni relative all’evento accaduto. • limitatamente alla garanzia Assistenza, la Società ha affidato la gestione dei sinistri di Assistenza a EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. – Xxx xxx Xxxxxx, 0 – 20057 – Assago (MI), l’Assicurato può telefonare alla Struttura organizzativa in funzione 24 ore su 24 al numero verde 800370166 o 00.00000000, inviare un fax al n. 00.00000000 o un telegramma. In ogni caso dovrà comunicare: 1. Tipo di assistenza di cui necessita 2. Nome e cognome 3. Numero di polizza 4. Indirizzo del luogo in cui si trova 5. Recapito telefonico • limitatamente alla garanzia facoltativa Danno all’ambiente, la Società ha affidato la gestione dei sinistri al Pool Ambiente – Via X. Xxxxxxxxxx, 70 – 20146 – Milano (MI). L’Assicurato deve contattare l’Agenzia di riferimento o, in alternativa, la Società all’indirizzo mail | |
Prescrizione: fatto salvo quanto previsto dal primo comma dell’Art. 2952 c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi del medesimo Art. 2952 c.c. Per le assicurazioni di responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione (Art. 2952, comma terzo, c.c.). | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza. |
Obblighi dell’impresa | Pagamento dell’indennizzo: espletata l’attività istruttoria necessaria alla verifica della copertura di polizza e alla quantificazione del danno, l’indennizzo o il risarcimento – se dovuto – verrà liquidato da HDI Italia entro 30 giorni dal compimento dell’ultimo atto istruttorio necessario. In caso di contenzioso civile, l’indennizzo o risarcimento verrà erogato negli stessi termini temporali, in ossequio a quanto disposto dal giudice in sentenza e nel rispetto dei termini previsti dal Codice di Procedura Civile. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Per il pagamento del premio possono essere concordate forme di frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale o trimestrale. Il frazionamento semestrale comporta un aumento del premio imponibile pari al 3%, il frazionamento quadrimestrale comporta un aumento del premio imponibile pari al 4%, il frazionamento trimestrale comporta un aumento del premio imponibile pari al 5%. |
Rimborso | In caso di recesso per sinistro esercitato dalla Società, quest’ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione del Contraente la parte di premio al netto delle imposte relative al periodo di rischio non corso. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Per contratti di durata annuale (con tacito rinnovo) Le Parti possono recedere alla scadenza annuale indicata in polizza mediante disdetta inviata con lettera raccomandata, fax o P.E.C. Per contratti di durata poliennale con riduzione del premio Le Parti, nel caso di polizza poliennale di durata non superiore a cinque anni con riduzione del premio, possono recedere alla scadenza indicata in polizza, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni, con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Per sinistro In caso di sinistro, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le Parti possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata, fax o P.E.C. Se il Contraente/Assicurato non riveste la qualifica di “consumatore”, solo la Società può recedere dall’assicurazione, ma tale facoltà viene estesa anche al Contraente se trattasi di persona fisica. Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto delle parti non potranno essere interpretati come rinuncia delle Parti stesse ad avvalersi della facoltà di recesso. |
Risoluzione | Non sono previsti altri casi, oltre quelli disciplinati dalla Legge. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Il prodotto è rivolto a condomini o ville unifamiliari, adibiti ad abitazioni civili e/o uffici per almeno 2/3 (o 1/2 se previsto), della superficie complessiva dei piani. |
Quali costi devo sostenere? |
costi di intermediazione: il contratto prevede costi di intermediazione pari al 27% del premio imponibile. Per la Sezione 7 – Danno all’ambiente, sono previsti costi di intermediazione pari al 12% del premio imponibile. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Le modalità di presentazione dei reclami all’impresa sono: • A mezzo raccomandata al seguente indirizzo: HDI Xxxxxx X.x.X. - Xxxxxxx Xxxxxxx - Xxxxx Xxxxxxx, 000 – 00000 Xxxxxx • A mezzo fax 02/00000000 • A mezzo mail: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx Info su: xxx.xxxxx.xx. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | La procedura di mediazione è obbligatoria, ovverosia condizione di procedibilità per la successiva (ed eventuale) domanda giudiziale. È possibile interpellare un Organismo di |
Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). | |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Conciliazione paritetica gratuita per l’Assicurato: tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: xxx.xxxxx.xx - xxx.xxxx.xx. Arbitrato Irrituale: in caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e la Società sulla gestione del sinistro, sia l’Assicurato sia la Società possono chiedere di demandare la questione a un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. L’Assicurato e la Società contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le parti. L’arbitro decide secondo equità. Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l’Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società, in linea di fatto o di diritto, può richiedere alla Società stessa il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del massimale previsto. Qualora l’Assicurato intenda in alternativa adire le vie giudiziarie, l’azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010. In caso di liti transfrontaliere infine, il reclamante avente domicilio in Italia potrà presentare reclamo direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, oppure all’IVASS, che provvederà all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
MY BUILDING
Contratto di Assicurazione a tutela dei fabbricati civili
Il presente documento (Edizione 02/2022), contenente:
• Glossario
• Condizioni di assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Tale documento è stato redatto secondo le linee guida del Tavolo tecnico ANIA – ASSOCIAZIONI CONSUMATORI – ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI per contratti semplici e chiari
Gruppo Assicurativo «HDI Assicurazioni»
AVVERTENZA: per effetto di quanto disposto dall’Art. 166, 2° comma del Codice delle Assicurazioni Private, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato sono evidenziate su sfondo grigio.
Glossario
Nella presente polizza, i termini di seguito definiti hanno il seguente significato:
ADDETTI:
prestatori di lavoro addetti ai servizi ed attività per le quali è prestata l’assicurazione, tutti regolarmente assunti (a titolo esemplificativo: addetto alla pulizia, portierato, giardinaggio).
ANNO DI COSTRUZIONE:
anno di costruzione determinato da almeno uno dei seguenti documenti:
• dichiarazione del direttore dei lavori per l’iscrizione dell’immobile al registro catastale;
• certificato di agibilità;
• certificato di abitabilità e/o certificazioni equivalenti.
ANNO DI RISTRUTTURAZIONE INTEGRALE DEGLI IMPIANTI:
anno di ristrutturazione con riferimento al momento in cui sono state realizzate le opere e le modifiche necessarie per sostituire integralmente gli impianti idrici, igienico-sanitari e di riscaldamento presenti nel fabbricato, come risultante dalla documentazione tecnica e fiscale prevista per Legge riferita agli interventi di manutenzione straordinaria effettuati.
ASSICURATO:
il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
ASSICURAZIONE:
il contratto di assicurazione.
CONDUTTURA/TUBATURA INTERRATA:
la conduttura collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetta da strutture murarie.
CONSUMATORE:
la persona fisica che, anche se svolge attività imprenditoriale o professionale, conclude un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio di dette attività.
CONTRAENTE:
il soggetto che stipula l’assicurazione.
COSE:
sia gli oggetti materiali sia, limitatamente alla Sezione 2 - Responsabilità Civile verso Terzi e Operai, gli animali.
ENERGIA ALTERNATIVA:
la produzione di energia effettuata tramite l’utilizzo di impianti fotovoltaici o solari, stabilmente fissati a terra, su tetti o terrazze, su muri o posti in sostituzione di vetrate, comprensivi di staffe di ancoraggio, moduli fotovoltaici o solari, inverter, cavi di collegamento, sistemi di controllo e rilevazione; come impianti sono considerati esclusivamente quelli situati all’ interno dell’area perimetrale del fabbricato stesso.
ETÀ DEL FABBRICATO:
età del fabbricato assicurato con riferimento al momento della stipulazione del contratto, rispetto all’anno di costruzione.
FABBRICATO:
l’intera costruzione edile, compresi fissi, infissi ed opere di fondazioni o interrate nonché le sue pertinenze (quali: centrale termica, box, autorimesse condominiali, garage privati, muri di cinta e cancelli anche elettrici, recinzioni e simili, parco giochi, piscina privata scoperta, campo da tennis scoperto, giardini, cortili, piante, strade private), purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti e, in particolare, gli impianti idrici, igienici, elettrici, d’allarme, di riscaldamento e di condizionamento d’aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna radio televisiva centralizzata, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione, ivi compresi tappezzerie, tinteggiature e moquettes, affreschi e statue che non abbiano valore artistico.
Nel caso di condominio costituito da un complesso di fabbricati, ai fini assicurativi si ritiene opportuno indicare i fattori come di seguito:
• anno di costruzione = anno di costruzione del fabbricato la cui realizzazione è stata completata per prima
• anno di ristrutturazione = anno in cui è terminata la prima ristrutturazione dei fabbricati
• N° piani fuori terra = numero piani fuori terra del fabbricato con maggior numero di piani
• N° appartamenti = numero appartamenti dell’intero complesso di fabbricati Il fabbricato deve avere le seguenti caratteristiche costruttive:
• strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili;
• solai ed armature del tetto comunque costruiti.
Le sopraindicate caratteristiche costruttive del fabbricato influiscono sulla valutazione del rischio. Le dichiarazioni ad esse relative hanno carattere essenziale a tutti gli effetti contrattuali, con particolare riguardo a quanto disposto sulle dichiarazioni inesatte e sull’aggravamento del rischio (Artt. 8.1 e 8.4).
Non hanno influenza nella valutazione del rischio, sono cioè tollerati:
1. le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato la cui area coperta non superi 1/10 dell’area coperta dal fabbricato stesso:
2. i materiali nelle porzioni di pareti esterne, quando la loro superficie non supera 1/10 rispettivamente della superficie totale delle pareti esterne;
3. le materie plastiche non espanse né alveolari impiegate nelle porzioni di pareti esterne quando la loro superficie non supera 1/3 rispettivamente della superficie totale delle pareti esterne;
4. i materiali impiegati per impermeabilizzazioni o rivestimenti se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo;
5. i materiali combustibili, rivestiti da ogni lato per uno spessore minimo di 3 cm. da materiali incombustibili, purché non usati per strutture portanti.
FISSI ED INFISSI:
manufatti per la chiusura dei vani (tali aperture si intendono praticate in strutture murarie) di transito, illuminazione ed areazione, delle costruzioni, nonché quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.
FRANCHIGIA:
l’importo prestabilito espresso in cifra o in percentuale che rimane a carico dell’Assicurato e per il quale la Società non riconosce indennizzo.
INCENDIO:
la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.
INDENNIZZO:
la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
IVASS:
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
OCCLUSIONE:
l’ostruzione che comporta l’interruzione o la riduzione di un flusso determinata da corpi estranei, escluse incrostazioni e sedimentazioni.
POLIZZA:
il documento che prova l’assicurazione.
PREMIO:
la somma dovuta alla Società.
RISCHIO:
la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
SCOPERTO:
la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato.
SINISTRO:
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
SOCIETÀ:
HDI Italia S.p.A.
RELATIVAMENTE ALLA SEZIONE 4 – TUTELA LEGALE:
ARBITRATO:
Procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l’insorgenza.
DANNO EXTRACONTRATTUALE:
Danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale; oppure il danno subito alla propria abitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l’evento dannoso.
DELITTO:
Reato (vedi alla voce Reati) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:
• delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia;
• delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
• xxxxxxx doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto. Il delitto è punito con la multa o la reclusione.
DIRITTO CIVILE:
Complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.
DIRITTO PENALE:
Complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza di quella derivante dalla violazione della legge civile (vedi alla voce Diritto civile) che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell’interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l’imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato.
FASE STRAGIUDIZIALE:
Attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, l’arbitrato, la conciliazione paritetica.
FATTO ILLECITO:
Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell’ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L’illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.
PROCEDIMENTO PENALE:
Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l’indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).
REATO:
Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.
SPESE DI GIUSTIZIA:
Spese del processo penale che vengono poste a carico dell’imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto penale).
SPESE DI SOCCOMBENZA:
Spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla Voce Diritto civile).
SPESE PERITALI:
Spese relative all’opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte).
TRANSAZIONE:
Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.
RELATIVAMENTE ALLA SEZIONE 6 - ASSISTENZA:
ABITAZIONE:
fabbricato o porzione di fabbricato che deve essere situata in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
FURTO:
è il reato, previsto dall’Art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
IN VIAGGIO:
qualunque località ad oltre 50 km. dal comune in cui è insediato il fabbricato assicurato.
PARTI COMUNI:
sono le proprietà comuni così come previste dall’Art. 1117 c.c.
PRESTAZIONI:
sono le assistenze prestate dalla Struttura organizzativa all’Assicurato.
STRUTTURA ORGANIZZATIVA:
la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. – Xxx xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx (XX), costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della Società al contatto con l‘Assicurato, all’organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza, con costi a carico della medesima Società.
RELATIVAMENTE ALLA SEZIONE 7 - DANNO ALL’AMBIENTE:
ACQUE:
le acque superficiali, sotterranee, costiere e territoriali.
AGENTI INQUINANTI:
sostanze, preparati, organismi o microrganismi in grado di causare un deterioramento delle Risorse Naturali e costituire un rischio per la salute umana e l’ambiente.
ASSICURATO:
il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
ASSICURAZIONE:
il contratto di assicurazione.
ATTI DI TERRORISMO:
atti, che includono ma non si limitano all’uso della forza o della violenza e/o alla Minaccia della stessa, da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone, sia che agisca da solo o per conto e/o in connessione con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o etnici, includendo l’intenzione di influenzare governi e/o di causare terrore tra la popolazione o ad una parte di essa.
BENEFICIARIO:
la persona, o il soggetto giuridico al quale deve essere corrisposta la prestazione della Società qualora si verifichi l’evento assicurato.
CONDIZIONI ORIGINARIE:
le condizioni delle Risorse Naturali e dei Servizi naturali esistenti prima che si sia verificato il Danno all’Ambiente.
CONTRAENTE:
il soggetto che stipula l'Assicurazione e ne assume i relativi oneri.
DANNO ALL’AMBIENTE:
il deterioramento delle Risorse Naturali da cui si origina notifica o ordinanza da parte degli enti preposti o da cui insorge l’obbligo di autodenuncia ai sensi dell’Art. 304, con riferimento alla Parte Quarta Titolo V e alla Parte Sesta del D. Lgs. 152/2006.
DISDETTA:
la comunicazione che il Contraente o la Società deve inviare all’altra parte, entro i termini previsti dal contratto, per manifestare la propria volontà di recedere da esso.
ELEMENTO INTERRATO:
elemento il cui accesso ad una o più pareti esterne necessita di lavori di sterro o di cui non sia direttamente e visivamente ispezionabile parte della superficie esterna.
EVENTO NATURALE ECCEZIONALE:
evento determinato da fattori naturali non antropici quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: sisma, alluvione, frana, maremoto, eventi eccezionali atmosferici, e in genere gli eventi naturali per i quali sia stato dichiarato dall'autorità competente lo stato di emergenza o di calamità naturale.
FATTURATO:
l’importo riscontrabile sui registri delle fatture, al lordo di tutte le Spese addebitate ai clienti (trasporti, imballaggi, assicurazioni e simili) e di tutte le imposte indirette (fabbricazione, consumo, ecc.) ad eccezione dell’IVA fatturata ai clienti, realizzato nell’esercizio finanziario immediatamente precedente la data di inizio della presente Polizza (o di rinnovo se si tratta di annualità successiva alla prima).
FRANCHIGIA:
parte del danno risarcibile che rimane a carico dell’Assicurato.
INDENNIZZO:
la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
INTERVENTI DI EMERGENZA:
si intendono le misure urgenti e temporanee prese per reagire a un evento che ha determinato una Minaccia imminente di Xxxxx all’Ambiente, al fine di impedirne o minimizzarne le possibili conseguenze.
INTERVENTI DI RIPRISTINO:
si intende l’insieme degli Interventi di:
o Ripristino Primario e Riqualificazione Ambientale su Terreno, Acque, Specie e Habitat Naturali protetti,
o Ripristino Compensativo e Complementare su Acque, Specie e Habitat Naturali protetti.
MASSIMALE:
la somma indicata nella Scheda di Polizza che rappresenta la massima esposizione complessiva della Società per l’insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza per uno o più Sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione per l’insieme dei Xxxxxx assicurati.
MINACCIA IMMINENTE:
si intende il pericolo concreto e attuale che stia per verificarsi uno specifico Danno all’Ambiente.
PERIODO DI ASSICURAZIONE:
il periodo di tempo corrente tra la data di decorrenza indicata nella Scheda di Polizza e la data di scadenza, ovvero quella diversa data in cui l’Assicurazione ha altrimenti cessato di produrre effetti.
POLIZZA:
il documento che prova l'Assicurazione.
POOL AMBIENTE:
ente specializzato nella valutazione dei rischi ambientali e gestione dei sinistri di danno all’ambiente che opera a livello nazionale e sul territorio europeo.
PREMIO:
la somma dovuta dal Contraente alla Società.
PRESTATORI DI LAVORO:
tutte le persone fisiche di cui l’Assicurato si avvale per l’esercizio dell’attività assicurata, nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di legge, inclusi corsisti, stagisti, borsisti e tirocinanti. Non sono pertanto compresi nella presente definizione i subappaltatori ed i loro dipendenti nonché i prestatori di opera e servizi.
PRINCIPIO DI PRECAUZIONE:
il principio sancito dal Trattato CE in base al quale gli obblighi previsti dalla normativa ambientale si attuano anche in caso di pericolo, anche solo potenziale, per la salute umana e per l’ambiente.
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO:
forma di assicurazione in base alla quale l’indennizzo viene corrisposto fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della Regola proporzionale prevista dall’Art. 1907 c.c., qualunque sia al momento del Sinistro il valore complessivo dei Beni assicurati.
RIPRISTINO PRIMARIO:
ogni intervento eseguito in forza di un obbligo normativo ed in conformità alle disposizioni in tema di materia ambientale, volto, a seguito di un Danno all’Ambiente:
o alle Acque, alle Specie e agli Habitat naturali protetti, al ritorno alle Condizioni originarie;
o al Terreno, all’eliminazione, alla riduzione, al confinamento temporaneo o definitivo degli Agenti Inquinanti, in modo che non costituiscano più Minaccia per la salute umana e per l’ambiente.
RIPRISTINO COMPENSATIVO:
relativamente alle Acque e alle Specie e Habitat naturali protetti, ogni intervento imposto dagli enti per compensare, la Perdita temporanea di risorse e/o servizi naturali, dalla data del verificarsi del danno fino a quando il Ripristino primario non abbia prodotto un effetto completo.
RIPRISTINO COMPLEMENTARE:
relativamente alle Acque e alle Specie e Habitat naturali protetti, ogni intervento imposto dagli enti per compensare il mancato ripristino completo delle risorse e/o dei servizi naturali danneggiati.
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE:
ogni intervento eseguito in forza di un obbligo normativo ed in conformità alle disposizioni in tema di materia ambientale, a completamento del Ripristino Primario, volto a restituire all’area la sua fruibilità.
RISCHI ASSICURATI:
quei siti o attività per le quali è fornita copertura. Il dettaglio dei siti o attività assicurate è riportato nella Scheda di Polizza.
RISORSE NATURALI:
le risorse naturali comprendono:
o le Specie e agli habitat naturali protetti,
o le Acque,
o il Terreno,
o l’Aria.
SCHEDA DI POLIZZA:
è il documento di sintesi delle condizioni di copertura.
SCOPERTO:
parte del danno risarcibile espresso in percentuale che rimane a carico dell’Assicurato.
SERVIZI DELLE RISORSE NATURALI:
le funzioni svolte da una Risorsa Naturale a favore di altre Risorse Naturali e/o della collettività.
SINISTRO:
è considerato Sinistro l’Autodenuncia agli enti preposti o la Ricezione di notifica/ordinanza da parte dei medesimi enti, per il verificarsi o la scoperta di un Danno all’Ambiente - o sua Minaccia imminente, anche in virtù del Principio di Precauzione.
SITI DISMESSI:
xxxx nei quali non vengono più svolte regolarmente le attività Assicurate.
SITI IN ATTIVITÀ:
siti in esercizio nei quali vengono svolte regolarmente le attività Assicurate.
XXXX IN DISMISSIONE:
xxxx nei quali vengono effettuate attività propedeutiche all’interruzione della regolare esecuzione dell’attività assicurata.
SOCIETÀ:
l'impresa assicuratrice.
SOSTANZE PERICOLOSE:
sostanze classificate come pericolose in base al Regolamento CLP (Regolamento CE n. 1272/2008) e s.m.i.
SOTTOLIMITE:
la somma indicata nella Scheda di Polizza che rappresenta la massima esposizione della Società per la voce cui è riferita. Può essere relativo a un rischio assicurato o a una garanzia specifica ed è compreso nel Massimale/Massimale Aggregato.
SPECIE E HABITAT NATURALI PROTETTI:
le specie e agli habitat naturali protetti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.
SPESE:
le Spese effettivamente sostenute.
TERRENO:
la parte insatura del suolo, ovvero quella non a contatto con le acque sotterranee.
MY BUILDING
Condizioni di Assicurazione
• Sezione 1 - Incendio
• Sezione 2 - Responsabilità Civile verso Terzi e Operai
• Sezione 3 - Cristalli
• Sezione 4 - Tutela Legale
• Sezione 5 - Energia Alternativa
• Sezione 6 - Assistenza
• Sezione 7 - Danno all’ambiente
• Sezione 8 - Norme comuni a tutte le Sezioni
Indice
Sezione 1 – Incendio………………………………..………………....………………………...……..….……. | pag. 9 |
• Che cosa posso assicurare………………………………………………..…….................................... | pag. 9 |
• Contro quali danni posso assicurarmi……………………………………………............................. | pag. 9 |
• Come e con quali condizioni operative mi assicuro……………………………........................ | pag. 14 |
• Che cosa fare in caso di sinistro………………………………………………………………………………… | pag. 15 |
• Tabella esemplificativa di limiti, franchigie e/o scoperti……………………….………………….. | pag. 17 |
Sezione 2 – Responsabilità Civile verso Terzi e Operai………………...…………………….……. | pag. 19 |
• Chi è assicurato………………………………………………………………..…….................................... | pag. 19 |
• Contro quali danni posso assicurarmi……………………………………………............................. | pag. 19 |
• Come e con quali condizioni operative mi assicuro……………………………........................ | pag. 22 |
• Che cosa fare in caso di sinistro………………………………………………………………………………… | pag. 22 |
• Tabella esemplificativa di limiti, franchigie e/o scoperti……………………….………………….. | pag. 22 |
Sezione 3 – Cristalli………………...………………………………………………………..………….……..…. | pag. 24 |
• Che cosa posso assicurare ……………………………………………………………….......................... | pag. 24 |
• Contro quali danni posso assicurarmi……………………………………………............................. | pag. 24 |
• Come e con quali condizioni operative mi assicuro……………………………........................ | pag. 25 |
• Che cosa fare in caso di sinistro………………………………………………………………………………… | pag. 25 |
• Tabella esemplificativa di limiti, franchigie e/o scoperti……………………….………………….. | pag. 26 |
Sezione 4 – Tutela Legale…………………..…………………………………………………..………….……. | pag. 27 |
• Chi è assicurato………………………………………………………………..…….................................... | pag. 27 |
• Contro quali danni posso assicurarmi……………………………………………............................. | pag. 27 |
• Come e con quali condizioni operative mi assicuro……………………………........................ | pag. 28 |
• Che cosa fare in caso di sinistro………………………………………………………………………………… | pag. 29 |
• Tabella esemplificativa di limiti, franchigie e/o scoperti……………………….………………….. | pag. 30 |
Sezione 5 – Energia Alternativa.………………………………………………………..………….……..…. | pag. 31 |
• Che cosa posso assicurare ……………………………………………………………….......................... | pag. 31 |
• Contro quali danni posso assicurarmi……………………………………………............................. | pag. 31 |
• Come e con quali condizioni operative mi assicuro……………………………........................ | pag. 32 |
• Che cosa fare in caso di sinistro………………………………………………………………………………… | pag. 32 |
• Tabella esemplificativa di limiti, franchigie e/o scoperti……………………….………………….. | pag. 33 |
Sezione 6 – Assistenza………………………………………….…………………………………………………. | pag. 34 |
• Contro quali danni posso assicurarmi……………………………………………............................. | pag. 34 |
• Che cosa fare in caso di sinistro………………………………………………………………………………… | pag. 39 |
• Tabella esemplificativa di limiti, franchigie e/o scoperti……………………….………………….. | pag. 39 |
Sezione 7 – Xxxxx all’ambiente………………………………………………………..………….……..…. | pag. 41 |
• Che cosa posso assicurare ……………………………………………………………….......................... | pag. 41 |
• Contro quali danni posso assicurarmi……………………………………………............................. | pag. 41 |
• Come e con quali condizioni operative mi assicuro……………………………........................ | pag. 42 |
• Che cosa fare in caso di sinistro………………………………………………………………………………… | pag. 44 |
• Tabella esemplificativa di limiti, franchigie e/o scoperti……………………….………………….. | pag. 45 |
Sezione 8 – Norme comuni a tutte le Sezioni……………………..……………………..………….…. | pag. 46 |
SEZIONE 1 - INCENDIO
Che cosa posso assicurare
Art. 1.1 - COSE ASSICURABILI
Con le garanzie previste in questa sezione possono essere assicurate le seguenti cose:
1. Il fabbricato sia inteso sia come condominio che come villa unifamiliare;
2. Il contenuto delle parti comuni.
Per le cose assicurate è necessario indicare nella scheda di polizza l’indirizzo di ubicazione.
Contro quali danni posso assicurarmi
Art. 1.2 - INCENDIO
La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali diretti causati al fabbricato da:
1. incendio;
2. fulmine;
3. scoppio, esplosione non causata da ordigni esplosivi e implosione;
4. caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate da essi, esclusi gli ordigni esplosivi;
5. onda sonica determinata da superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
6. urto di veicoli stradali non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via;
7. caduta di ascensori e montacarichi compresi i danni all’impianto;
8. furto di fissi ed infissi di proprietà ed uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladri, comprese le porte di accesso alle singole unità immobiliari, abitative e non, le porte di box e delle cantine.
La presente copertura si intende esclusa per fabbricati disabitati, in corso di costruzione o di manutenzione straordinaria. La garanzia è prestata col massimo indennizzo di 1.500,00 per sinistro e di Euro 3.000,00 per anno assicurativo;
9. fumo, gas e vapori fuoriusciti per guasto improvviso negli impianti per la produzione di calore, purché collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini, oppure sviluppatisi in conseguenza degli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate o altri enti posti nell’ambito di 20 metri da esse.
Resta convenuto ai fini della presente garanzia che:
• il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa deduzione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 200,00;
• in nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di Euro 5.200,00.
La Società indennizza altresì:
10. gli oneri di urbanizzazione da pagare al Comune, fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto per i danni materiali al fabbricato con il massimo di Euro 12.500,00 per sinistro e per anno assicurativo;
11. le spese per il rimpiazzo di combustibili fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo, in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato;
12. guasti allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità, nonché quelli prodotti dall’Assicurato o dal Contraente o da Terzi, compresi quelli prodotti dagli impianti fissi di estinzione;
13. le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile ai termini di polizza e comunque con il limite massimo di Euro 26.000,00, fermo quanto previsto dall’Art. 1.29 - Limite massimo dell’indennizzo - franchigia minima;
14. i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato od abitato dall’Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino. I locali abitati dall’Assicurato vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essa relativa.
La garanzia è prestata per un periodo non superiore ad un anno e l’indennizzo relativo non potrà comunque superare il
10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate;
15. le spese del perito che il Contraente avrà nominato conformemente al disposto dell’Art. 1.26 - Procedura per la valutazione del danno - nonché la quota parte di spesa a carico del Contraente stesso a seguito di eventuale nomina del terzo Perito. Resta convenuto che l’Assicurato è tenuto a dare alla Società la dimostrazione esauriente della o delle somme pagate al od ai Periti anzidetti. In nessun caso la Società rimborserà per singolo sinistro somma superiore al 5% dell’ammontare dell’indennizzo liquidato, con il massimo di Euro 5.200,00;
16. i danni occorsi ai beni di proprietà condominiale di uso comune, posti in locali rispoglio condominiali.
In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di Euro 5.200,00.
Gli eventi sopraindicati sono da intendersi in garanzia anche se causati:
- da colpa grave dell’Assicurato o del Contraente e/o dei familiari con loro conviventi, del convivente more uxorio;
- da colpa grave delle persone di cui l’Assicurato deve rispondere a norma di legge o dei locatari.
Art. 1.3 - AC – ACQUA CONDOTTA (operante se richiamata nella scheda di polizza)
La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da acqua condotta a seguito di rottura accidentale di pluviali e di grondaie, di impianti idrici, igienici o di riscaldamento installati nel fabbricato.
Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di quanto indicato in polizza.
In nessun caso la Società pagherà, per ogni anno assicurativo, somma superiore al 3% del valore assicurato per il fabbricato con il massimo di Euro 100.000,00.
Per i danni derivanti da un’unica causa la franchigia si applica una sola volta qualunque sia il numero dei danneggiati. L’Assicurato deve curare, per quanto è in suo potere, la buona manutenzione degli impianti idraulici, delle grondaie e dei condotti di scarico e provvedere alle riparazioni o sostituzioni necessarie; nel caso in cui non vi provveda, egli deve sopportare in proprio, in caso di sinistro, quelle conseguenze che sarebbero state evitate se egli si fosse conformato alle prescrizioni precedenti.
Sono escluse le spese per demolizione, sgombero e ripristino di parte del fabbricato e di impianti sostenute al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua, salvo quanto previsto dalla garanzia RG se richiamata in polizza ed operante.
Art. 1.4 - RG – SPESE PER LA RICERCA E LA RIPARAZIONE DEI DANNI DA ACQUA CONDOTTA (operante se richiamata nella
scheda di polizza)
A parziale deroga di quanto disposto dall’ultimo comma dell’Art. 1.20 - Esclusioni, la Società risponde, in caso di danni arrecati dalla fuoriuscita di acqua dagli impianti idrici, igienico-sanitari o di riscaldamento indennizzabili ai sensi della garanzia AC - Acqua Condotta se richiamata in polizza ed operante, delle seguenti spese sostenute per:
- ricercare, riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua;
- la demolizione od il ripristino di parti del fabbricato assicurato, conseguenti al danno di cui al punto precedente. Sono esclusi i danni provocati da tubature interrate esterne al perimetro del fabbricato e le relative spese per ricercare e riparare il guasto.
Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di quanto indicato in polizza.
In nessun caso la Società pagherà, per ogni anno assicurativo, somma superiore al 3% del valore assicurato per il fabbricato con il massimo di Euro 5.200,00 e con il limite di Euro 2.500,00 per gli impianti di riscaldamento a pannelli radianti a pavimento.
L’Assicurato deve curare, per quanto è in suo potere, la buona manutenzione degli impianti idraulici, delle grondaie e dei condotti di scarico e provvedere alle riparazioni o sostituzioni necessarie; nel caso in cui non vi provveda, egli deve sopportare in proprio, in caso di sinistro, quelle conseguenze che sarebbero state evitate se egli si fosse conformato alle prescrizioni precedenti.
Art. 1.5 - RE – SPESE PER LA RICERCA E LA RIPARAZIONE DEI DANNI DA ACQUA CONDOTTA - ESTESO (operante se richiamata
nella scheda di polizza)
A parziale deroga di quanto previsto dalla garanzia RG, si intendono comprese in garanzia anche le tubature interrate esterne al perimetro del fabbricato; restano in ogni modo escluse le spese relative alla ricerca e riparazione degli impianti idrici per irrigazione.
Per tale garanzia si intende operante una franchigia per sinistro pari ad Euro 250,00. In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore ad Euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 1.6 - AR – AUMENTO SPESE PER LA RICERCA E RIPARAZIONE DEI DANNI DA ACQUA CONDOTTA (Aumento Euro 10.000,00)
(operante se richiamata nella scheda di polizza)
A parziale deroga di quanto previsto dalla garanzia RG resta convenuto che in nessun caso la Società indennizzerà somma superiore al 3% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo con il massimo di Euro 10.000,00 e con il limite di Euro 2.500,00 per gli impianti di riscaldamento a pannelli radianti a pavimento.
Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di quanto indicato in polizza.
Art. 1.7 - RF – RIGURGITO E OCCLUSIONE DI FOGNATURE (operante se richiamata nella scheda di polizza)
La Società indennizza i danni materiali verificatisi all’interno del fabbricato, direttamente causati alle cose assicurate dalle acque di scarico, causati dal rigurgito o dall’occlusione di fognature o delle condutture di raccolta e deflusso delle acque meteoriche, purché di pertinenza del fabbricato assicurato.
Sono esclusi dalla presente estensione di garanzia:
• i danni derivanti da gelo;
• i danni derivanti da rigurgito di fogne comunali;
• i danni subiti da beni posti in locali seminterrati e/o interrati;
• i danni conseguenti ad errori di manovra o da mancata attivazione dei congegni di chiusura, da mancata o cattiva manutenzione degli impianti idrici;
• i danni arrecati da umidità o stillicidio;
• i danni alle cose la cui base è posta ad altezza inferiore a cm. 12 sul pavimento;
• le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.
Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, salvo sia diversamente concordato tra le Parti, che:
• il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 350,00;
• in nessun caso la Società indennizzerà somma superiore a Euro 5.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo;
• in nessun caso la Società indennizzerà somma superiore a Euro 2.500,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo riferito ad occlusioni delle condutture di raccolta e deflusso delle acque meteoriche.
Art. 1.8 - FE – FENOMENO ELETTRICO (operante se richiamata nella scheda di polizza)
A parziale deroga dell’Art. 1.20 lett. f), la Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da correnti, scariche e fenomeni elettrici in genere a macchine ed impianti elettrici od elettronici di pertinenza del fabbricato.
Sono esclusi in ogni caso i danni a lampade elettriche, a tubi catodici, a resistenze elettriche scoperte, quelli dovuti ad usura o manomissione, quelli causati da imperizia e negligenza degli addetti e durante le fasi di montaggio, prova e manutenzione nonché quelli causati da difetti di materiali e di costruzione.
Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, salvo sia diversamente concordato tra le Parti e pertanto diversamente indicato in polizza, che:
• il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 200,00;
• in nessun caso la Società indennizzerà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo con il massimo di Euro 10.000,00.
Art. 1.9 - FS – FENOMENO ELETTRICO ESTESO (operante se richiamata nella scheda di polizza)
Ad integrazione di quanto previsto dalla garanzia FE, la garanzia Fenomeno Elettrico si intende operante anche per i danni elettrici ed elettronici agli impianti termici autonomi e di condizionamento d’aria condotti da singoli condomini.
Restano esclusi i danni:
- dovuti a difetti di fabbricazione e/o di materiale;
- per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, il fornitore o il venditore delle cose assicurate;
- dovuti all’inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l’esercizio, l’uso e la manutenzione e a funzionamento improprio dell’impianto;
- di deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento;
- verificatisi in occasione di montaggio o smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché quelli verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova.
La presente garanzia viene prestata con il limite di indennizzo di Euro 3.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, con franchigia di Euro 250,00.
Qualora l’impianto elettrico del singolo condomino, interessato dal danno, non sia a norma di legge si applica uno scoperto del
25% ed il minimo è elevato ad Euro 500,00.
Art. 1.10 - AE – AUMENTO FENOMENO ELETTRICO (operante se richiamata nella scheda di polizza)
A parziale deroga di quanto previsto dalla garanzia FE resta convenuto che in nessun caso la Società indennizzerà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo con il massimo di Euro 20.000,00.
Art. 1.11 - GE – GELO (operante se richiamata nella scheda di xxxxxxx)
A parziale deroga dell’Art. 1.20 lett. g), la Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da spargimento d’acqua, conseguente a rotture di condutture del fabbricato causate dal gelo.
Sono esclusi i danni:
• da spargimento d’acqua causato da condutture installate all’esterno del fabbricato o interrate;
• da spargimento d’acqua causato da condutture installate in locali sprovvisti di impianto di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.
Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, salvo sia diversamente concordato tra le Parti, che:
• il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 200,00;
• in nessun caso la Società indennizzerà somma superiore a Euro 1.100,00 per singolo sinistro con il massimo Euro 5.200,00
per anno assicurativo.
Art. 1.12 - DG – DISPERSIONE GAS (operante se richiamata nella scheda di polizza)
La Società indennizza le spese, in caso di dispersione di gas relativa agli impianti posti al servizio del fabbricato assicurato, accertata dall’azienda erogatrice e comportante da parte dell’azienda stessa il blocco della erogazione, sostenute per:
• riparare o sostituire le tubazioni o relativi raccordi, che hanno dato origine alla dispersione di gas, facenti parte del fabbricato;
• demolire e ripristinare il fabbricato allo scopo di cui al comma precedente.
Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, salvo sia diversamente concordato tra le Parti, che:
• il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 200,00;
• in nessun caso la Società pagherà, per ogni anno assicurativo, somma superiore al 3‰ del valore assicurato per il fabbricato con il massimo di Euro 5.200,00;
L’Assicurato deve curare, per quanto è in suo potere, la buona manutenzione degli impianti, e provvedere alle riparazioni o sostituzioni necessarie; nel caso in cui non vi provveda, egli deve sopportare in proprio, in caso di sinistro, quelle conseguenze che sarebbero state evitate se egli si fosse conformato alle prescrizioni precedenti.
Art. 1.13 - AT – EVENTI ATMOSFERICI (operante se richiamata nella scheda di polizza)
La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati (compresi recinti e cancelli nel limite di Euro 1.200,00 per sinistro/anno) da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, grandine e trombe d’aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti in zona, nonché i danni di bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato - escluso il contenuto - purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi anzidetti. La Società non risponde dei danni:
a) causati da:
• fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali;
• mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
• formazione di ruscelli, accumuli esterni d’acqua, rottura o rigurgito di sistemi di scarico;
• gelo, sovraccarico di neve;
• cedimento o franamento del terreno;
• bagnamento diverso da quello sopra precisato; anche se verificatosi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra.
b) provocati a:
• alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
• grues, cavi aerei, insegne od antenne o consimili installazioni esterne;
• enti all’aperto, compresi serbatoi, impianti fotovoltaici, impianti solari ed impianti in genere;
• tettoie aperte da uno o più lati e fabbricati in corso di costruzione o di manutenzione straordinaria, incompleti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
• serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
• lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica per effetto di grandine.
Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, salvo sia diversamente concordato tra le Parti e pertanto diversamente indicato in polizza, che:
• il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 250,00;
• in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma superiore all’80% del valore assicurato.
Art. 1.14 - GF - GRANDINE SU FRAGILI (operante se richiamata nella scheda di polizza e solo se presente la copertura per Eventi Atmosferici)
A parziale deroga di quanto previsto dalla garanzia AT, la Società risponde dei danni materiali e diretti causati dalla grandine su fragili, quali:
- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di vetro o cristallo di ogni tipo, di cemento-amianto e manufatti di materia plastica, esclusi quelli non integri ed esenti da difetti oppure che alla data del sinistro, per effetto di invecchiamento, avevano perso le caratteristiche di resistenza originaria.
Si precisa altresì che, salvo sia diversamente concordato tra le Parti:
- le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili;
- sono esclusi i danni a pannelli solari e pannelli fotovoltaici;
- sono esclusi i danni a fabbricati in corso di costruzione o di manutenzione straordinaria;
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di Euro 250,00;
- in nessun caso la Società pagherà somma maggiore al 2‰ del capitale assicurato per il Fabbricato con il minimo di Euro 2.500,00 ed il massimo di Euro 25.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 1.15 - AV – EVENTI SOCIO-POLITICI (operante se richiamata nella scheda di polizza)
A parziale deroga dell’Art. 1.20 lett. a) la Società si obbliga a risarcire:
• i danni materiali e diretti al fabbricato assicurato da incendio, esplosione e scoppio, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato (esclusi i danni da contaminazione biologica e/o chimica);
• gli altri danni materiali e diretti arrecati al fabbricato assicurato, anche a mezzo di ordigni esplosivi da scioperanti o persone (dipendenti o non dell’Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi.
Resta convenuto ai fini della presente garanzia, salvo sia diversamente concordato tra le Parti, che:
• il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 300,00;
• in nessun caso la Società risarcirà per singolo sinistro, somma superiore all’80% del valore assicurato.
Art. 1.16 - SN – SOVRACCARICO NEVE (operante se richiamata nella scheda di polizza)
La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati al fabbricato descritto in polizza da sovraccarico di neve sul tetto.
Sono esclusi i danni:
• causati da valanghe e slavine;
• causati da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
• a fabbricati in corso di costruzione o di manutenzione straordinaria;
ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve (D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici dei 12
•
febbraio 1982 - G.U. n. 56 del 26/2/82 Aggiornamento delle Norme Tecniche relative ai “Criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi” e successive modifiche nonché eventuali disposizioni locali).
Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, salvo sia diversamente concordato tra le Parti, che:
• il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 500,00;
• in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma superiore al 50% del valore assicurato.
Art. 1.17 – TER – TERREMOTO (operante se richiamata nella scheda di polizza)
A parziale deroga dell’Art. 1.20 lett. d) e fermo quanto disposto dall’Art. 1.29, la Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Esclusioni – Ai soli effetti della presente garanzia, a parziale deroga di quanto previsto in polizza, la Società non risponde dei danni:
a. causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
b. causati da eruzione vulcanica, da inondazioni, alluvioni, allagamenti, da maremoto;
c. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
x. xx xxxxx, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
e. indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.
Agli effetti della presente estensione di garanzia:
• le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”;
• il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto con il minimo indicato nella scheda di polizza;
• in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima, somma maggiore di quanto indicato nella scheda di polizza.
Art. 1.18 – ALL – INONDAZIONI – ALLUVIONI – ALLAGAMENTI (operante se richiamata nella scheda di polizza)
A parziale deroga dell’Art 1.20 lett. d) e fermo quanto disposto dall’Art. 1.29, la Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dalle cose assicurate per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.
Esclusioni – Ai soli effetti della presente garanzia, a parziale deroga di quanto previsto in polizza, la Società non risponde dei danni:
a. causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
b. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’inondazione, alluvione, allagamento sulle cose assicurate;
c. da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
d. indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati;
e. di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
f. a enti mobili all’aperto;
g. alle merci e/o contenuto posti in locali interrati o seminterrati;
h. alle merci e/o contenuto la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. Dal pavimento. Agli effetti della presente estensione di garanzia:
• il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto con il minimo indicato nella scheda di polizza;
in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima, somma maggiore di quanto indicato nella scheda di polizza.
Art. 1.19 – T.A. – TOLLERANZA CIVILI ABITAZIONI E UFFICI (operante se richiamata nella scheda di polizza)
A parziale deroga di quanto previsto alla lettera e) della Dichiarazione del Contraente, è tollerato che il fabbricato (o quello di cui la porzione fa parte) è adibito ad abitazione civile e/o uffici per almeno 1/2 della superficie complessiva dei piani coperti e, nella rimanente porzione di 1/2 non esistono cinematografi, teatri, grandi empori, supermercati di superficie occupata superiore a 400 mq, autorimesse pubbliche, stazioni di servizio, industrie, depositi di infiammabili o ad uso commercio, sedi di partiti politici, discoteche, night club.
Art. 1.20 – ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
a) causati direttamente o indirettamente da, occorsi tramite o conseguenti a guerre, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità od operazioni belliche e simili (indipendentemente dal fatto che la guerra sia stata dichiarata o meno), guerre civili, ammutinamenti, tumulti popolari che assumano le dimensioni di o sfocino in sommosse popolari, sommosse militari,
insurrezioni, ribellioni, rivoluzioni, usurpazione o presa militare del potere, legge marziale, confische, requisizioni o
nazionalizzazioni o distruzione o danno alla proprietà (privata) in virtù o per ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica
o locale;
b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione di particelle atomiche nonché la produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive, salvo che il sinistro non sia in alcun rapporto con tali eventi;
c) causati o agevolati con dolo del Contraente, dell’Assicurato, dei componenti dei loro nuclei familiari e, se il Contraente è identificato come Persona Giuridica, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
d) verificatisi in occasione di movimenti tellurici, cedimenti o franamento del terreno, da alluvioni, inondazioni, allagamenti, eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate, maree, salvo quanto previsto dalle garanzie TER e ALL se richiamate in polizza ed operanti;
e) agli apparecchi od agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto ad usura, corrosione o difetti di materiale;
f) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione, salvo quanto previsto dalla garanzia FE se richiamata in polizza ed operante;
g) da gelo, salvo quanto previsto dalla garanzia GE se richiamata in polizza ed operante;
h) causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali;
i) ad affreschi e statue che abbiano valore artistico;
j) a pannelli solari ed impianti fotovoltaici;
k) derivanti dal c.d. “rischio informatico” o “cyber risk”, come ad esempio distruzione di server, cancellazione di database clienti o ordini per azione erronea – anche colposa – da parte di un dipendente addetto alla gestione informatica, l’azione di un virus o malware;
l) rischi nucleari e – qualsiasi altro obbligo, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente ovvero risultanti o derivanti da reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazioni radioattive, a prescindere da qualsiasi altra concausa di sinistro – concomitante o in altra sequenza;
m) danni da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche (inquinamento, o non utilizzo o utilizzo limitato di beni a causa della presenza di sostanze chimiche o biologiche) anche se a seguito di atti terroristici di qualsiasi genere;
n) causati da eventi atmosferici, uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d’aria, salvo quanto previsto dalle garanzie AT e GF se richiamate in polizza ed operanti;
o) indiretti o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, ad eccezione di quelli espressamente previsti in polizza;
p) da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma, salvo quelli determinati da azione del fulmine;
q) da tumulti popolari, scioperi, sommosse, salvo che il sinistro non sia in alcun rapporto con tali eventi, nonché i danni causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o sabotaggio, salvo quanto previsto dalla garanzia AV se richiamata in polizza ed operante;
r) derivanti da risarcimento o prestazione che possa esporre la responsabilità della Società nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti dell’Unione Europea, o degli USA, a patto che non violino regolamentazioni
o leggi nazionali applicabili al Riassicuratore.
Sono altresì escluse le spese per demolizione, sgombero e ripristino di parte del fabbricato e di impianti sostenute al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua, salvo quanto previsto dalla garanzia RG se richiamata in polizza ed operante.
Come e con quali condizioni operative mi assicuro
Art. 1.21 – SOMME ASSICURATE
Le somme assicurate devono corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell’area. Se l’assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di fabbricato in condominio essa copre anche le relative quote di proprietà comune.
Art. 1.22 – FABBRICATO UNIFAMILIARE
Se l’assicurazione riguarda un singolo fabbricato adibito a dimora unifamiliare la garanzia furto fissi ed infissi e quella rotture lastre – se prestata – riguarda la globalità di tali enti.
Art. 1.23 – ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente – superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Che cosa fare in caso di sinistro
Art. 1.24 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l’Assicurato od il Contraente deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’Art. 1914 c.c.;
b) darne avviso per iscritto, anche mediante P.E.C. all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx, all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’Art. 1913 c.c.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’Art. 1915 c.c.
L’Assicurato od il Contraente deve altresì:
a) fare, nei cinque giorni successivi dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare: il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
b) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
c) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture, e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
Art. 1.25 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
L’Assicurato od il Contraente che esagera dolosamente l’ammontare del danno e dichiara distrutte cose che non esistono al
momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate od adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri
o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 1.26 – PROCEDURA PER VALUTAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 1.27 – MANDATO DEI PERITI
I Periti devono:
1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2. verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 1.24 – Obblighi in caso di sinistro;
3. stimare il valore a nuovo del fabbricato ed il valore del medesimo al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui all’Art. 1.28 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;
4. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3 e 4 sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Art. 1.28 – VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO
Premesso che:
1. il valore a nuovo del fabbricato si ottiene stimando la spesa necessaria per l’integrale ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato, escludendo soltanto il valore dell’area;
2. il valore del fabbricato al momento del sinistro si ottiene applicando alla stima di cui al precedente punto 1 un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso e ad ogni altra circostanza concomitante;
l’ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.
Per danni alle lastre di vetro si stima la spesa necessaria per l’integrale sostituzione al momento del sinistro di tutte le lastre e l’ammontare del danno si determina deducendo dalla spesa necessaria per il rimpiazzo delle lastre danneggiate il valore dei residui.
Per i danni derivanti dalla perdita di pigione l’ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati.
Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell’Art. 8.14 – Assicurazione parziale.
Art. 1.29 – LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO – FRANCHIGIA MINIMA
L’Assicurato acquista il diritto al pagamento dell’intero indennizzo solo se dà garanzia della riparazione o ricostruzione del fabbricato entro 6 mesi dalla data di liquidazione; se ciò non avviene la Società limita l’indennizzo al valore del fabbricato al momento del sinistro determinato come stabilito al punto 2 dell’Art. 1.28 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno.
Salvo il caso previsto dall’Art. 1914 c.c. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Ove non previste superiori, le garanzie di polizza verranno prestate sotto deduzione di una franchigia fissa di Euro 200,00.
Art. 1.30 – ANTICIPO INDENNIZZI
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, con il massimo di Euro 500.000,00, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo presumibile non sia inferiore al 20% della somma assicurata.
L’obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo. Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell’indennizzo.
Art. 1.31 – SERVIZIO DI EMERGENZA
Premesso che:
• la rilevazione, la determinazione, l’entità e le cause all’origine del Sinistro rimangono di esclusiva competenza del Perito nominato dalla Società in base alle condizioni di Polizza;
• esiste una convenzione tra la Società HDI Italia Spa in seguito chiamata “Società” e la Società Benpower Srl, in seguito chiamata “Benpower”, specializzata nella limitazione ed eliminazione del danno materiale attraverso la realizzazione di piani di pronto intervento, attività di risanamento, salvataggio, ripristino e bonifica dei beni danneggiati;
in caso di Sinistro al Fabbricato, l’Assicurato ha facoltà di richiedere direttamente l’intervento di Benpower, che si impegna a prendere contatto con l’Assicurato entro 4 ore dal ricevimento della chiamata e ad intervenire entro 12 (dodici) ore dal ricevimento della chiamata, al fine di svolgere le attività di limitazione del danno e messa in sicurezza in seguito a:
a. Incendio, esplosione, scoppio, sviluppo di fumo, gas e vapori,
b. Xxxxxxxxxxx di acqua condotta con conseguenti bagnamenti
c. Eventi naturali
d. Atti vandalici e dolosi
e. Deterioramento di merci in refrigerazione
Benpower non interverrà, invece, in occasione di Sinistri di Responsabilità Civile con danni a persone e/o cose.
Le spese relative allo svolgimento delle attività sopra indicate sono a carico della Società se il sinistro risulta indennizzabile a termini di polizza secondo quanto stabilito dall’Art. 1914 c.c. (obbligo di salvataggio); viceversa, dette spese saranno interamente a carico dell’Assicurato.
In ogni caso è facoltà dell’Assicurato concordare direttamente con Benpower eventuali ulteriori interventi i cui costi restano a carico dell’Assicurato stesso.
Benpower si impegna ad effettuare gli interventi di propria competenza senza alterare lo stato dei luoghi o, in ogni caso, preservando gli elementi e le tracce utili per verificare, da parte della Società, le effettive cause del Sinistro.
In caso di Xxxxxxxx l’Assicurato, fermi gli obblighi a lui derivanti in base alle condizioni contrattuali in merito alle modalità di denuncia di Xxxxxxxx, può contattare direttamente Benpower al numero verde 800-328960 in funzione 24 ore su 24 inclusi i festivi.
Benpower si impegna a dare comunicazione alla Società della richiesta di intervento ricevuta e delle conseguenti azioni effettuate di limitazione del danno e messa in sicurezza, al termine dei quali si relazionerà con il perito della Società incaricato per il Sinistro, per concordare un sopralluogo unitamente all’intermediario al quale è affidata la gestione del Contratto. In occasione di detto sopralluogo ed unicamente con l’accordo del perito verranno definiti eventuali ulteriori interventi di bonifica e ripristino dei beni colpiti.
Per poter avviare l’intervento di bonifica e ripristino l’Assicurato dovrà sottoscrivere il modulo di incarico che verrà fornito da Benpower.
Al termine dell’intervento Benpower farà sottoscrivere all’Assicurato il verbale di fine lavori attestante l’esecuzione delle opere. La Società si impegna a dare comunicazione a Benpower delle polizze che hanno attivato il servizio di emergenza, al fine di permettere la presentazione del servizio medesimo e dell’invio del kit di pronto intervento.
La Società non risponde dell’operato di Benpower né di quello di sub fornitori che Benpower dovesse incaricare.
La Società ha facoltà di recedere dal presente servizio al termine di ciascun periodo di assicurazione dandone comunicazione al Contraente/Assicurato con un preavviso di 30 (trenta) giorni.
Art. 1.32 – PRIVACY
Ad integrazione dell’informativa fornita all’Assicurato ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, la Società informa che, al solo scopo di fornire i servizi sopra indicati, comunica alcuni dati personali e di polizza a Benpower, che agisce in qualità di autonomo titolare del trattamento. Ai fini dell’esecuzione del contratto di assicurazione, inoltre, la Società viene informata da Benpower in merito agli interventi da questa resi all’Assicurato avvalendosi, quindi, dei dati raccolti da Benpower in caso di intervento.
Tabella esemplificativa di limiti, franchigie e/o scoperti
GARANZIA | Art. | Limite di indennizzo | Franchigia/scoperto |
Incendio | 1.2 | • Euro 1.500,00 per sinistro ed Euro 3.000,00 per anno assicurativo per furto di fissi ed infissi e guasti provocati dai ladri; • 2% del valore assicurato per il fabbricato per sinistro ed anno assicurativo con massimo Euro 5.200,00 per fumo, gas e vapori fuoriusciti dagli impianti di calore; • 5% dell’indennizzo per i danni materiali al fabbricato con massimo Euro 12.500,00 per sinistro ed anno assicurativo per oneri di urbanizzazione; • Euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo per rimpiazzo combustibili; • 10% dell’indennizzo con massimo Euro 26.000,00 per spese di demolizione e sgombero; • massimo 1 anno ed indennizzo massimo il 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate per perdita di pigione; • 5% dell’indennizzo con massimo Euro 5.200,00 per sinistro per spese del perito; • 2% del valore assicurato per il fabbricato per sinistro e per anno assicurativo, con massimo Euro 5.200,00 per danni ai beni di proprietà condominiale di uso comune. | Euro 200,00 per fumo, gas e vapori fuoriusciti dagli impianti di calore. |
AC – Acqua condotta | 1.3 | Valore del Fabbricato (3% del valore assicurato fabbricato con massimo Euro 100.000,00) | La somma indicata in polizza |
RG – Spese per la ricerca e la riparazione dei danni da acqua condotta | 1.4 | 3% del valore assicurato per il fabbricato con massimo Euro 5.200,00 e con il limite di Euro 2.500,00 per gli impianti di riscaldamento a pannelli radianti a pavimento | La somma indicata in polizza |
RE – Spese per la ricerca e la riparazione dei danni da acqua condotta – esteso | 1.5 | Euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | Euro 250,00 per sinistro |
AR – Aumento spese per la ricerca e la riparazione dei danni da acqua condotta | 1.6 | 3% del valore assicurato per il fabbricato con massimo Euro 10.000,00 e con il limite di Euro 2.500,00 per gli impianti di riscaldamento a pannelli radianti a pavimento | La stessa prevista per la garanzia RG |
RF – Rigurgito e occlusione di fognature | 1.7 | Euro 5.000,00 per sinistro ed anno assicurativo con massimo Euro 2.500,00 per sinistro ed anno assicurativo per occlusioni condutture di raccolta e deflusso delle acque meteoriche | Euro 350,00 per sinistro |
FE – Fenomeno elettrico | 1.8 | 2% del valore assicurato per il fabbricato con massimo Euro 10.000,00 per sinistro ed anno assicurativo | Euro 200,00 per sinistro salvo diversamente indicato in polizza |
FS – Fenomeno elettrico esteso | 1.9 | Euro 3.000,00 per sinistro ed anno assicurativo | Euro 250,00 Se impianto non a norma scoperto 25% e minimo di Euro 500,00 |
GARANZIA | Art. | Limite di indennizzo | Franchigia/scoperto |
AE – Aumento fenomeno elettrico | 1.10 | 2% del valore assicurato per il fabbricato per sinistro ed anno assicurativo con il massimo di Euro 20.000,00 | Euro 200,00 per sinistro salvo diversamente indicato in polizza |
GE – Gelo | 1.11 | Euro 1.100,00 per sinistro con massimo Euro 5.200,00 per anno assicurativo | scoperto 10% con minimo Euro 200,00 |
DG – Dispersione gas | 1.12 | 3‰ del valore assicurato per il fabbricato con il massimo di Euro 5.200,00 per anno assicurativo | scoperto 10% con minimo Euro 200,00 |
AT – Eventi atmosferici | 1.13 | 80% del valore assicurato con limite Euro 1.200,00 per sinistro ed anno assicurativo per recinti e cancelli | Euro 250,00 salvo diversamente indicato in polizza |
GF – Grandine su fragili | 1.14 | 10% del valore assicurato con massimo di Euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo | Euro 250,00 |
AV – Eventi socio-politici | 1.15 | 80% del valore assicurato | Euro 300,00 |
SN – Sovraccarico neve | 1.16 | 50% del valore assicurato | Euro 500,00 |
TER – Terremoto | 1.17 | La somma indicata in polizza | La somma indicata in polizza |
ALL – Inondazioni – Alluvioni – Allagamenti | 1.18 | La somma indicata in polizza | La somma indicata in polizza |
Limite massimo dell’indennizzo – franchigia minima | 1.29 | === | Franchigia fissa Euro 200,00 ove non previste superiori |
Anticipo indennizzi | 1.30 | Per indennizzo presumibile non inferiore al 20% della somma assicurata si potrà avere un acconto pari al 50% dell’importo minimo con massimo Euro 500.000,00 | === |
SEZIONE 2 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E OPERAI
Chi è assicurato
Art. 2.1 - ASSICURATO
I soggetti assicurati sono:
• il condominio o la villa unifamiliare assicurata;
• l’amministratore.
Contro quali danni posso assicurarmi
Art. 2.2 – RISCHI ASSICURATI
Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione al rischio della proprietà del fabbricato e degli impianti fissi per i quali è stipulata l’assicurazione.
L’assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all’Assicurato per danni cagionati a Terzi:
- da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
- dagli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, compresi parchi, alberi, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in genere, compresi cancelli anche automatici;
- provocati dalla caduta di neve o ghiaccio non rimossi tempestivamente dal tetto del fabbricato, compresi i danni ai veicoli in genere;
- provocati all’amministratore del fabbricato, purché non condomino, per morte o lesioni gravi o gravissime come definite dall’Art. 583 del Codice Penale;
- causati da incendio, esplosione e scoppio.
Assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell’assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a) ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell’Art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs. ed addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione;
b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto a) per morte o per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un’invalidità permanente non inferiore al 5%.
Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.
La garanzia R.C.O. vale anche per azioni di rivalsa esperita dall’INPS ai sensi dell’Art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.
Art. 2.3 – SR – SPARGIMENTO D’ACQUA E RIGURGITO DI FOGNA (operante se richiamata nella scheda di polizza)
A parziale deroga di quanto previsto all’Art 2.11 punto 2, sono compresi i danni a cose di Terzi da spargimento d’acqua che siano conseguenti a rotture accidentali di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, o di riscaldamento, oppure rigurgito di fogna. Si comprendono i danni a cose contenute in locali interrati o seminterrati posti nelle parti comuni, purché posti ad almeno cm. 12 dal suolo.
Sono esclusi dalla presente estensione di garanzia:
• i danni derivanti da rigurgito di fogne comunali;
• i danni derivanti da gelo;
• i danni derivanti da condutture interrate;
• i danni conseguenti ad errori di manovra o da mancata attivazione dei congegni di chiusura, da mancata o cattiva manutenzione degli impianti idrici; dei danni arrecati da umidità o stillicidio;
• i danni alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm. 12 sul pavimento;
• i danni al fabbricato assicurato;
• le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.
Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di quanto indicato in polizza.
In nessun caso la Società pagherà, per ogni sinistro e per anno assicurativo, somma superiore al Euro 10.000,00 salvo sia diversamente concordato fra le Parti.
L’Assicurato deve curare, per quanto è in suo potere, la buona manutenzione degli impianti idraulici, delle grondaie e dei condotti di scarico e provvedere alle riparazioni o sostituzioni necessarie; nel caso in cui non vi provveda, egli deve sopportare in proprio, in caso di sinistro, quelle conseguenze che sarebbero state evitate se egli si fosse conformato alle prescrizioni precedenti.
Art. 2.4 – SE – SPARGIMENTO D’ACQUA E RIGURGITO DI FOGNA ESTESO (operante se richiamata nella scheda di polizza)
A parziale deroga di quanto previsto dalla garanzia SR, la copertura per Spargimento d’acqua e rigurgito di fogna si intende estesa anche a:
• danni derivanti da gelo;
• i danni derivanti da condutture interrate.
Per tale garanzia si intende operante una franchigia di Euro 200,00. In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore ad
Euro 3.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo.
Art. 2.5 - AS – AUMENTO SPARGIMENTO D’ACQUA E RIGURGITO DI FOGNA (Aumento Euro 15.000,00) (operante se
richiamata nella scheda di polizza)
A parziale deroga di quanto previsto dalla garanzia SR resta convenuto che in nessun caso la Società indennizzerà somma superiore a Euro 15.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo.
Art. 2.6 - AF – AUMENTO SPARGIMENTO D’ACQUA E RIGURGITO DI FOGNA (Aumento Euro 20.000,00) (operante se
richiamata nella scheda di polizza)
A parziale deroga di quanto previsto dalla garanzia SR resta convenuto che in nessun caso la Società indennizzerà somma superiore a Euro 20.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo.
Art. 2.7 – CO – RESPONSABILITÀ CIVILE DEI CONDUTTORI (operante se richiamata nella scheda di polizza)
A parziale deroga di quanto previsto all’Art. 2.11 punto 6, la garanzia è prestata, fino alla concorrenza di quanto indicato in polizza per la responsabilità civile dei conduttori (condomini o inquilini) - che assumono la figura di Assicurati - dei locali adibiti ad appartamenti e/o studi professionali, esclusi quelli adibiti ad uso diverso, esistenti nel fabbricato, condominio o singola villa. La garanzia è prestata esclusivamente per la Responsabilità Civile verso Terzi dell’Assicurato e dei Familiari conviventi, derivanti:
• dalla conduzione degli appartamenti occupati dagli Assicurati stessi e dai loro familiari di cui sopra;
• dall’uso di apparecchi domestici in genere;
• da azioni di animali da cortile, gatti, cani appartenenti all’Assicurato o di cui quest’ultimo avesse assunto custodia;
• da lavori di ordinaria manutenzione, eseguiti in economia, nei locali abitati dagli Assicurati stessi o dai loro familiari, purché conviventi;
• da incendio od esplosione di gas, scoppio di apparecchi a vapore o degli impianti di termosifone, limitatamente alle lesioni personali dei terzi;
• da intossicazione o avvelenamento causati da cibi o bevande consumati in casa degli Assicurati.
La garanzia comprende inoltre la responsabilità per danni ad impianti di proprietà di aziende erogatrici di servizi (luce, gas, ecc.). Sono esclusi dall’Assicurazione:
• i rischi derivanti dalla proprietà, guida ed uso di mezzi di locomozione a motore;
• i rischi derivanti dalla proprietà, detenzione od uso di armi a fuoco;
• i rischi inerenti alle attività professionali (salvo che per i domestici);
• i danni derivanti da fatto doloso delle persone delle quali deve rispondere.
Limitatamente ai danni da spargimento di acqua, il risarcimento viene corrisposto con una franchigia assoluta di Euro 200,00
per ogni sinistro.
Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l’ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.
Art. 2.8 – LS – COMMITTENZA LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE (operante se richiamata nella scheda di polizza) A parziale deroga di quanto previsto all’Art. 2.11 punto 1, l’assicurazione vale per la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento del fabbricato assicurato, a condizione che tali lavori siano dati in appalto in base a regolare contratto.
Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, salvo sia diversamente concordato fra le Parti, dell’importo di Euro 500,00.
Art. 2.9 – IA – DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE (operante se richiamata nella scheda di polizza)
A parziale deroga di quanto previsto all’Art. 2.11 punto 7, limitatamente ai danni a cose, la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture del fabbricato assicurato sino a concorrenza del 10% del massimale per danni a cose e con un massimo per sinistro di Euro 150.000,00.
Art. 2.10 – RA – RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DELL’AMMINISTRATORE (operante se richiamata nella scheda di polizza)
La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante all’amministratore del condominio, a sensi di legge, fino alla concorrenza di Euro 75.000,00, per danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi (compreso il condominio assicurato), nell’esercizio dell’attività professionale di amministratore del condominio stesso in conseguenza di violazioni non dolose dei doveri professionali previste dell’Art. 1130 c.c.
La garanzia non vale:
a) per il pagamento di multe e/o ammende e/o sanzioni di natura fiscale, anche se a carico dell’Assicurato, del Contraente, del Condominio e/o dei Condomini;
b) per i danni conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di titoli al portatore o di denaro ed in genere per quelli di natura contabile-amministrativa;
c) per i danni al fabbricato.
L’Assicurazione vale per i danni derivanti da comportamento colposo posto in essere durante il periodo di efficacia del contratto. La garanzia non sarà tuttavia operante per le denunce di sinistro pervenute alla Società dopo un anno dalla cessazione del contratto.
La presente condizione è valida unicamente se l’assicurazione è prestata per l’intero condominio.
Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l’ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.
Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 500,00.
Art. 2.11 – ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
1. da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, salvo quanto previsto dalla garanzia LS se richiamata in polizza ed operante;
2. prodotti da spargimento di acque o da rigurgito di fogne nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali, salvo quanto previsto dalla garanzia SR se richiamata in polizza ed operante;
3. derivanti dall’esercizio, nel fabbricato indicato in polizza, da parte dell’Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni o dall’attività personale dell’Assicurato, degli inquilini o condomini e loro familiari;
4. da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute;
5. a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
6. derivanti da responsabilità civile dei conduttori, salvo quanto previsto dalla garanzia CO se richiamata in polizza ed operante;
7. da inquinamento comunque avvenuto, salvo quanto previsto dalla garanzia IA se richiamata in polizza ed operante;
8. derivanti da asbesto o da qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto;
9. causati con xxxx, salvo quelli provocati da figli minorenni dell’Assicurato;
10. ai locali in uso o locazione;
11. connessi alla proprietà di immobili se non risulti l’effettivo stato di proprietà dell’immobile assicurato;
12. da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi di acqua;
13. da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
14. derivanti dall’emissione di onde e campi elettromagnetici;
15. derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
16. in occasione di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione con conseguente confisca, sequestro e requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità di diritto o di fatto;
17. verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche nonché la produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive, salvo che il sinistro non sia in alcun rapporto con tali eventi;
18. inerenti i rischi di energia nucleare ed ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa – di qualsiasi natura – causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro;
19. legati a responsabilità derivante direttamente o indirettamente da nanotecnologie e/o lavorazioni che comportino l’utilizzo di nanotecnologie dei settori auto, vernici e tessile.
Per nanotecnologie si intende (US National Nanotechnology Initiative 2007): ricerca e sviluppo di tecnologie su scala atomica, molecolare o macromolecolare dell’ordine da 1 a 100 nanometri(nm) approssimativamente; creazione e utilizzo di strutture, dispositivi e sistemi con nuove proprietà e funzioni come risultato delle loro dimensioni piccole e/o intermedie; capacità di controllare o manipolare su scala atomica.
20. derivanti dal c.d. “rischio informatico” o “cyber risk”. Indipendentemente da qualsiasi altra clausola presente nel Contratto, si intende esclusa qualsiasi responsabilità per qualsiasi tipo di pretesa conseguente a danni direttamente o indirettamente derivanti da, relativi a, causati da o in conseguenza o in qualsiasi modo connessi con:
1) L'uso o l’operazione, da parte di qualsiasi parte, per negligenza, imprudenza o intenzionalità, come mezzo per infliggere danni, di qualsiasi computer, sistema informatico, software, codice malevolo o scritto in modo improprio, virus o trojan, o qualsiasi altro sistema elettronico, ottico, o optoelettronico;
2) L’intenzionale, negligente o accidentale diffusione da parte dell'assicurato originario o di qualsiasi altra entità di informazioni, sia in formato elettronico che non, per il quale ogni entità ha l'obbligo legale o contrattuale di mantenere la riservatezza;
3) La violazione di qualsiasi obbligo legale o contrattuale da parte di qualsiasi persona o entità di prevenire, migliorare o agire in altro modo in riferimento a qualsiasi attività di cui ai precedenti paragrafi 1 o 2.
21. derivanti da risarcimento o prestazione che possa esporre la responsabilità della Società nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti dell’Unione Europea, o degli USA, a patto che non violino regolamentazioni o leggi nazionali applicabili al Riassicuratore.
Art. 2.12 – PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
Non sono considerate Terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione e pulizia del fabbricato e dei relativi impianti, nonché alla conduzione di questi ultimi.
Come e con quali condizioni operative mi assicuro
Art. 2.13 – FABBRICATI IN CONDOMINIO
Se l’assicurazione è stipulata da un condominio per l’intera proprietà sono considerati Terzi i singoli condomini ed i loro familiari e dipendenti ed è compresa nell’assicurazione la responsabilità di ciascun condomino come tale verso gli altri condomini e verso la proprietà comune.
Se l’assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la sua parte di proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condominio debba rispondere in proprio, quanto la responsabilità per i danni di cui debba rispondere pro-quota, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.
In entrambi i casi sono esclusi dall’assicurazione i danni per i quali siano operanti le garanzie di cui alle Sezioni 1 - Incendio e 3 - Cristalli.
Art. 2.14 – DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ
La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti, a sinistro risarcibile a termine di polizza.
Resta convenuto, ai fini della presente garanzia che:
• il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% dell’indennizzo stesso con il minimo di Euro 5.000,00 che resterà a carico dell’Assicurato;
• in nessun caso la Società risarcirà, per ogni anno assicurativo, somma superiore a Euro 150.000,00.
Che cosa fare in caso di sinistro
Art. 2.15 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l’Assicurato od il Contraente devono darne avviso per iscritto, anche mediante P.E.C. all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx, all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza ai sensi dell’Art. 1913 c.c.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’Art. 1915 c.c.
Art. 2.16 – GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Tabella esemplificativa di limiti, franchigie e/o scoperti
GARANZIA | Art. | Limite di indennizzo | Franchigia/scoperto |
Rischi assicurati – R.C.O. | 2.2 | === | Invalidità permanente non inferiore al 5% |
SR – Spargimento d’acqua e rigurgito di fogna | 2.3 | Euro 10.000,00 per sinistro ed anno assicurativo | La somma indicata in polizza |
SE - Spargimento d’acqua e rigurgito di fogna esteso | 2.4 | Euro 3.000,00 per sinistro ed anno assicurativo | Euro 200,00 per sinistro |
AS – Aumento spargimento d’acqua e rigurgito di fogna (Aumento Euro 15.000,00) | 2.5 | Euro 15.000,00 per sinistro ed anno assicurativo | La stessa prevista per la garanzia SR |
AF – Aumento spargimento d’acqua e rigurgito di fogna (Aumento Euro 20.000,00) | 2.6 | Euro 20.000,00 per sinistro ed anno assicurativo | La stessa prevista per la garanzia SR |
GARANZIA | Art. | Limite di indennizzo | Franchigia/scoperto |
CO – Responsabilità civile dei conduttori | 2.7 | Il massimale indicato in polizza | Euro 200,00 per sinistro |
LS – Committenza lavori di straordinaria manutenzione | 2.8 | Il massimale indicato in polizza | Euro 500,00 per sinistro |
IA – Danni da inquinamento accidentale | 2.9 | 10% del massimale per danni a cose con un massimo per sinistro di Euro 150.000,00 | === |
RA – Responsabilità civile professionale dell’Amministratore | 2.10 | Euro 75.000,00 | Euro 500,00 per sinistro |
Danni da interruzione di esercizio o sospensione di attività | 2.14 | Euro 150.000,00 per anno assicurativo | Scoperto 10% con minimo Euro 5.000,00 |
SEZIONE 3 - CRISTALLI
Che cosa posso assicurare
Art. 3.1 - COSE ASSICURABILI
Con le garanzie previste in questa sezione posso essere assicurate lastre e cristalli del condominio o villa unifamiliare assicurata. Per le cose assicurate è necessario indicare nella scheda di polizza l’indirizzo di ubicazione.
Contro quali danni posso assicurarmi
Art. 3.2 – CRISTALLI
La Società si obbliga a indennizzare l’Assicurato dei costi necessari per rimpiazzare le lastre di vetro in genere pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune del fabbricato assicurato - esclusi i lucernari - distrutte o danneggiate per cause accidentali, anche per fatto di Terzi ed in occasione di furto o tentativo di furto, di tumulti popolari, di dimostrazioni di folla, di scioperi, serrate o grandine.
Fermo quanto previsto dall’Art. 3.3 sono inoltre esclusi i danni:
1. conseguenti a uragani, bufere, tempeste, trombe d’aria, vento e cose da esso trascinate;
2. verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedano la presenza di operai.
Fermo restando il massimo indennizzabile dato dalla somma assicurata, la Società non pagherà per ogni singola lastra somma superiore a Euro 1.200,00.
In caso di sinistro, la Società corrisponde all’Assicurato la somma liquidata ai termini di polizza, sotto deduzione della franchigia assoluta di Euro 200,00.
Nel caso di rottura di lastre la Società, a sua scelta, ha la facoltà di provvedere direttamente alla sostituzione della lastra ed in tal caso gli eventuali residui delle lastre rotte resteranno di sua proprietà. In caso di sinistro che risulti indennizzabile in base alle garanzie di cui alla Sezione 1 - Incendio, la Società risponderà solo per la parte di danno non coperta dalla suddetta garanzia. La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei condomini del fabbricato, dell’amministratore e addetti alla pulizia e conduzione degli impianti di pertinenza dello stesso responsabili del sinistro (Art. 1916 c.c.) a condizione che l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo.
L’assicurazione è prestata a “Primo Rischio Assoluto”, cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 c.c.
Art. 3.3 – ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
a) causati direttamente o indirettamente da, occorsi tramite o conseguenti a guerre, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità od operazioni belliche e simili (indipendentemente dal fatto che la guerra sia stata dichiarata o meno), guerre civili, ammutinamenti, tumulti popolari che assumano le dimensioni di o sfocino in sommosse popolari, sommosse militari, insurrezioni, ribellioni, rivoluzioni, usurpazione o presa militare del potere, legge marziale, confische, requisizioni o nazionalizzazioni o distruzione o danno alla proprietà (privata) in virtù o per ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale;
b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione di particelle atomiche nonché la produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive, salvo che il sinistro non sia in alcun rapporto con tali eventi;
c) causati o agevolati con dolo del Contraente, dell’Assicurato, dei componenti dei loro nuclei familiari e, se il Contraente è identificato come Persona Giuridica, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
d) verificatisi in occasione di movimenti tellurici, cedimenti o franamento del terreno, da alluvioni, inondazioni, allagamenti, eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate, maree, salvo quanto previsto dalle garanzie TER e ALL se richiamate in polizza ed operanti;
e) agli apparecchi od agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto ad usura, corrosione o difetti di materiale;
f) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione, salvo quanto previsto dalla garanzia FE se richiamata in polizza ed operante;
g) da gelo, salvo quanto previsto dalla garanzia GE se richiamata in polizza ed operante;
h) causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali;
i) ad affreschi e statue che abbiano valore artistico;
j) a pannelli solari ed impianti fotovoltaici;
k) derivanti dal c.d. “rischio informatico” o “cyber risk”, come ad esempio distruzione di server, cancellazione di database clienti o ordini per azione erronea – anche colposa – da parte di un dipendente addetto alla gestione informatica, l’azione di un virus o malware;
l) rischi nucleari e – qualsiasi altro obbligo, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente ovvero risultanti o derivanti da reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazioni radioattive, a prescindere da qualsiasi altra concausa di sinistro – concomitante o in altra sequenza;
m) danni da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche (inquinamento, o non utilizzo o utilizzo limitato di beni a causa della presenza di sostanze chimiche o biologiche) anche se a seguito di atti terroristici di qualsiasi genere;
n) causati da eventi atmosferici, uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d’aria, salvo quanto previsto dalle garanzie AT e GF se richiamate in polizza ed operanti;
o) indiretti o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, ad eccezione di quelli espressamente previsti in polizza;
p) da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma, salvo quelli determinati da azione del fulmine;
q) da tumulti popolari, scioperi, sommosse, salvo che il sinistro non sia in alcun rapporto con tali eventi, nonché i danni causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o sabotaggio, salvo quanto previsto dalla garanzia AV se richiamata in polizza ed operante;
r) derivanti da risarcimento o prestazione che possa esporre la responsabilità della Società nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti dell’Unione Europea, o degli USA, a patto che non violino regolamentazioni o leggi nazionali applicabili al Riassicuratore.
Sono altresì escluse le spese per demolizione, sgombero e ripristino di parte del fabbricato e di impianti sostenute al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua, salvo quanto previsto dalla garanzia RG se richiamata in polizza ed operante.
Come e con quali condizioni operative mi assicuro
Art. 3.4 – FABBRICATO UNIFAMILIARE
Se l’assicurazione riguarda un singolo fabbricato adibito a dimora unifamiliare la garanzia furto fissi ed infissi e quella rotture lastre - se prestata - riguarda la globalità di tali enti.
Art. 3.5 – ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente - superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Che cosa fare in caso di sinistro
Art. 3.6 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l’Assicurato od il Contraente deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’Art. 1914 c.c.;
b) darne avviso per iscritto, anche mediante P.E.C. all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx, all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’Art. 1913 c.c.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’Art. 1915 c.c.
L’Assicurato od il Contraente deve altresì:
a) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
b) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate.
Art. 3.7 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
L’Assicurato od il Contraente che esagera dolosamente l’ammontare del danno e dichiara distrutte cose che non esistono al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate od adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 3.8 – PROCEDURA PER VALUTAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 3.9 – MANDATO DEI PERITI
I Periti devono:
1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2. verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 3.6 - Obblighi in caso di sinistro;
3. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono
essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle
Parti.
I risultati delle valutazioni di cui al punto 3) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Art. 3.10 – VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO
Per danni alle lastre di vetro si stima la spesa necessaria per l’integrale sostituzione al momento del sinistro di tutte le lastre e l’ammontare del danno si determina deducendo dalla spesa necessaria per il rimpiazzo delle lastre danneggiate il valore dei residui.
Tabella esemplificativa di limiti, franchigie e/o scoperti
GARANZIA | Art. | Limite di indennizzo | Franchigia/scoperto |
Cristalli | 3.2 | Euro 1.200,00 per ogni singola lastra fermo il massimo indennizzabile della somma assicurata indicata in polizza | Franchigia assoluta Euro 200,00 |
SEZIONE 4 - TUTELA LEGALE
Art. 4.1 - PREMESSA
In virtù delle opzioni consentite dal D. Lgs. n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, la Società ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a:
D.A.S.
Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.
con sede in Verona – Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – Numero verde 800.272.323 – in seguito denominata DAS. Per quanto riguarda le modalità di denuncia dei sinistri si rinvia all’Art. 4.9 della presente Sezione.
Chi è assicurato
Art. 4.2 - ASSICURATI
Le garanzie operano a favore del Contraente, dell’Amministratore e degli eventuali dipendenti per fatti ed eventi connessi allo svolgimento dei loro incarichi.
Contro quali danni posso assicurarmi
Art. 4.3 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società assume a proprio carico, nei limiti del Massimale e delle condizioni previste in Polizza e negli articoli successivi, il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti dell’Assicurato in relazione al Fabbricato indicato in polizza.
La garanzia vale esclusivamente nel caso in cui l’Assicurato:
a) sia sottoposto a procedimento penale per Delitto colposo o per contravvenzione;
b) sia sottoposto a procedimento penale per Delitto doloso, compreso quello derivante da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato, ai sensi dell’Art. 408 del Codice di Procedura Penale, o in caso di derubricazione del reato da doloso a colposo. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.
c) xxxxx presentare opposizione davanti all’Autorità competente contro una Sanzione Amministrativa. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale purché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore ad Euro 1.000,00.
A titolo esemplificativo, la garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti stabiliti dalle seguenti normative:
i. Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni;
ii. Decreto Legislativo n. 196/03 (Codice della Privacy) e Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679) e Decreto Legislativo 101/2018 in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati personali, norme analoghe e successive integrazioni e modificazioni;
iii. Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell’ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale, norme analoghe e successive integrazioni;
d) subisca Danni extracontrattuali per Xxxxx Illecito di terzi;
e) debba sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di Xxxxx extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un presunto comportamento illecito dell’Assicurato. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il Sinistro sia coperto da una apposita Assicurazione di Responsabilità Civile e a seguito dell’intervento dell’Assicuratore della Responsabilità Civile e dopo l’esaurimento dell’intero massimale, per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell’Art. 1917 c.c.
f) debba sostenere controversie di Diritto civile, per le quali il valore in lite sia superiore ad Euro 500,00, relative a:
• controversie contrattuali con i fornitori per inadempienze, proprie o di controparte, relative a forniture ricevute di beni o prestazioni di servizi;
• controversie individuali di lavoro con soggetti dipendenti del Contraente, regolarmente assunti a norma di legge;
• controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà e altri diritti reali, riguardante il fabbricato identificato in polizza.
Per gli eventi e le garanzie sopra indicati, la Società offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per la risoluzione amichevole delle controversie e per l’azione in giudizio in ogni sua fase, fino all’importo del Massimale indicato in Polizza.
Per i medesimi eventi la Società provvede inoltre, su richiesta dell’Assicurato ad erogare consulenza legale telefonica, al fine di affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.
Art. 4.4 - VERTENZE CON CONDOMINI E/O CONDUTTORI E RECUPERO QUOTE CONDOMINIALI (operante se richiamata nella scheda di polizza)
La garanzia viene estesa alle vertenze con condomini e/o conduttori per l’inosservanza di norme di legge o del regolamento condominiale, comprese quelle volte al recupero delle quote condominiali, con il limite di 4 denunce per anno assicurativo.
Art. 4.5 - COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA
La garanzia è esclusa per:
a) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
b) fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
c) controversie di diritto civile di natura contrattuale ed extracontrattuale per le quali il valore in lite sia pari o inferiore ad Euro 500,00;
d) procedimenti e controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o natanti e aerei;
e) materia fiscale e tributaria ad eccezione dei procedimenti penali derivanti da violazioni di legge in tali materie;
f) materia amministrativa ad eccezione di quando deve essere presentata opposizione contro una sanzione amministrativa;
g) se il valore economico oggetto della sanzione amministrativa è inferiore ad Euro 1.000,00;
h) controversie e procedimenti riferibili ad un fabbricato diverso da quello indicato in polizza;
i) operazioni di acquisto, vendita o costruzione di beni immobili;
j) operazioni di compravendita di beni mobili registrati;
k) vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
l) per fatti dolosi dell’Assicurato. Se l’Assicurato è imputato per Delitto Doloso o Contravvenzione di natura dolosa, la garanzia è esclusa a meno che non vi sia assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile o vi sia derubricazione del reato da doloso a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia di reato;
m) vertenze con condomini o conduttori, se non è stata sottoscritta la relativa estensione facoltativa;
n) per tutti gli eventi non previsti nell’oggetto dell’assicurazione.
Art. 4.6 - QUALI SPESE NON VENGONO SOSTENUTE O RIMBORSATE DALLA SOCIETÀ
La Società non si farà carico delle seguenti spese:
a) spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste ai successivi Artt. 4.9 e 4.10;
b) spese per la gestione di una controversia prima dell’azione in giudizio, per incarichi conferiti dall’Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
c) spese del legale per attività che non siano state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
d) spese di viaggio e di soggiorno dovute all’avvocato che, per l’esecuzione dell’incarico ricevuto, xxxxx trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
e) spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate dalla Società, l’Assicurato dovrà restituirle alla Società entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
f) onorari per l’intervento di ulteriori legali nell’ambito dello stesso grado di giudizio. Se per gestire la causa è necessario incaricare un avvocato domiciliatario, la Società si farà carico di tali spese fino ad un massimo di Euro 3.000,00 per sinistro, escludendo ogni duplicazione di onorari;
g) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell’Assicurato secondo il principio di solidarietà (Art. 1292 c.c.);
h) costi relativi all’esecuzione forzata del titolo esecutivo oltre il secondo tentativo, in ogni caso vengono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (come ad esempio gli oneri per il reperimento di documentazione per l’istanza di vendita le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per le attività di pignoramento);
i) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
j) gli oneri fiscali, ad eccezione dell’IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo.
Come e con quali condizioni operative mi assicuro
Art. 4.7 - DOVE VALE LA COPERTURA
Le garanzie riguardano i Sinistri che insorgano e debbano essere processualmente in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
Art. 4.8 - DECORRENZA DELLA GARANZIA
Un sinistro è considerato in garanzia se avviene trascorsi 90 giorni dal giorno di decorrenza dell’Assicurazione nel caso di controversie contrattuali e dalle ore 24 del giorno di decorrenza dell’Assicurazione, negli altri casi.
La garanzia si estende agli eventi avvenuti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi entro 360 giorni dalla cessazione del contratto.
Per determinare la data in cui avviene un evento, la Società considera:
a) la data del primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento di Danni Extracontrattuali;
b) la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a Sanzioni Amministrative;
c) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell’Assicurato, della controparte o di un terzo, nelle restanti ipotesi.
La garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea, Invito a presentarsi e Accompagnamento coattivo (Artt. 374-376 del Codice di Procedura Penale);
Se l’evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, la Società prenderà in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.
Che cosa fare in caso di sinistro
Art. 4.9 - DENUNCIA DEL SINISTRO
Per richiedere le prestazioni previste, l’Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l’accaduto a DAS chiamando il numero verde 800. 27.23.23 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
DAS raccoglierà la richiesta (denuncia di Xxxxxxxx), indicherà i documenti necessari per l’attivazione della garanzia in funzione della tipologia di evento accaduto, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso e rilascerà un numero identificativo della pratica.
Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell’Assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.
Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, l’Assicurato dovrà far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.
In caso di procedimento penale l’Assicurato è tenuto a denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio l’azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell’indagine penale.
Per richiedere una consulenza legale telefonica l’Assicurato dovrà chiamare il numero verde 800. 27.23.23, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00, fornendo il numero di Polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattati.
Art. 4.10 - MODALITÀ DI GESTIONE DEL SINISTRO
Prima dell’eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS, secondo le seguenti disposizioni:
a) ricevuta la denuncia del sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l’ausilio di professionisti da essa individuati (secondo quanto previsto dall’Art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D. Lgs. 209/05). A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare, ove richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della controversia;
b) per la risoluzione della controversia, DAS valuterà l’opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie;
c) l’Assicurato potrà scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.
DAS autorizzerà l’eventuale azione in giudizio:
a) sempre, quando è necessaria la difesa dell’Assicurato in un procedimento penale o amministrativo o per resistere ad un’azione civile promossa da terzi;
b) se la composizione amichevole non riesce, e le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo, negli altri casi. L’Assicurato comunica a DAS le informazioni e argomentazioni su cui fondare l’azione o la resistenza in giudizio al fine di consentire a DAS di valutare le possibilità di successo;
Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:
a) l’Assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia;
b) se l’Assicurato non fornisce il nominativo di un avvocato, DAS può individuare direttamente il legale;
c) l’Assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendo allo stesso tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;
d) qualora nel corso dello stesso grado di giudizio l’Assicurato decida di revocare l’incarico professionale conferito ad un legale e di dare incarico a un nuovo legale, DAS non rimborserà le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all’incarico da parte del legale.
DAS si impegna ad effettuare al beneficiario il pagamento delle spese in copertura, sempre entro i limiti del massimale, entro 30 giorni dalla definizione dell’importo dovuto.
DAS gestirà a tutti gli effetti un unico sinistro:
a) in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
b) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolti uno o più Assicurati;
c) qualora l’evento che dà diritto alle prestazioni si protragga attraverso più violazioni successive della stessa natura.
Art. 4.11 - QUALI REGOLE OCCORRE RISPETTARE PER AVERE DIRITTO ALLE PRESTAZIONI: I CASI DI DECADENZA
Per avere diritto alle prestazioni previste, l’Assicurato è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni:
a) deve denunciare il Sinistro tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;
b) deve aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste;
c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;
d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS. Si precisa che, anche una volta ottenuta la conferma a procedere, DAS non sosterrà né rimborserà spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di DAS, alcuna transazione o accordo a
e)
definizione della controversia che preveda a carico della Società spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell’Assicurato. Se l’Assicurato procede senza autorizzazione, DAS garantirà il rimborso degli oneri a suo carico solo a seguito di verifica di un’effettiva urgenza nel concludere l’operazione e se la stessa è conveniente.
Art. 4.12 - ESONERO DI RESPONSABILITÀ
La Società e DAS non sono responsabili dell’operato di legali e periti.
La Società e DAS non sono responsabili di eventuali ritardi nell’erogazione delle prestazioni che sono stati determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell’Assicurato.
Art. 4.13 - ARBITRATO PER CONFLITTO DI INTERESSE O DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO
In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione del sinistro, sia l’Assicurato sia DAS possono chiedere di demandare la questione a un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.
L’Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le parti.
L’arbitro decide secondo equità. Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l’Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere alla Società il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del massimale previsto.
Qualora l’Assicurato intenda in alternativa adire le vie giudiziarie, l’azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.
Tabella esemplificativa di limiti, franchigie e/o scoperti
GARANZIA | Art. | Limite di indennizzo | Franchigia/scoperto |
Oggetto dell’assicurazione – controversie di diritto civile | 4.3 | === | valore di lite superiore ad Euro 500,00 |
Oggetto dell’assicurazione – sanzione amministrativa | 4.3 | === | Valore economico pari o superiore ad Euro 1.000,00 |
SEZIONE 5 – ENERGIA ALTERNATIVA
Che cosa posso assicurare
Art. 5.1 - COSE ASSICURABILI
Con le garanzie previste in questa sezione può essere assicurato l’impianto presente sul fabbricato o villa unifamiliare assicurata. Per le cose assicurate è necessario indicare sulla scheda di polizza l’indirizzo di ubicazione.
Contro quali danni posso assicurarmi
Art. 5.2 – ENERGIA ALTERNATIVA
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati all’impianto assicurato (fissato agli appositi sostegni, collaudato e pronto all’uso cui è destinato) da qualsiasi evento improvviso ed accidentale, qualunque ne sia la causa, salvo quanto stabilito dall’Art.
5.3 – Esclusioni e dall’Art. 5.4 – Delimitazioni.
Sono parificati ai danni materiali e diretti i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità e quelli volontariamente arrecati dall’Assicurato e da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.
Art. 5.3 – ESCLUSIONI
L’assicurazione non comprende i danni:
1. da ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, appropriazione indebita;
2. determinati da guerra (dichiarata o non), occupazione, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità od operazioni belliche (sia la guerra dichiarata o non), guerra civile, ammutinamento, ribellione, rivoluzione, insurrezione o eventi similari, usurpazione, confisca, requisizione, nazionalizzazione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbricati ed edifici in genere;
3. derivanti da terrorismo;
4. da esplosione od emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
5. da mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina;
6. causati con dolo e colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, del Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
7. da inquinamento e/o contaminazione (biologica e/o chimica) in genere sia graduale che accidentale e relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate, delle acque, dell’aria e del terreno;
8. da contaminazione da sostanze radioattive;
9. di penalità, garanzie di esecuzione, garanzia di prodotto diverse da quelle previste dall’art. 1669 c.c.;
10. derivanti da: presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, smaltimento, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
11. per ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione dell’impianto; inoltre concernenti costruzioni, riparazioni, rimpiazzi, demolizioni di cose non danneggiate nonché confische o requisizioni in genere;
12. da qualsiasi tipo di danno indiretto;
13. da mancata produzione e/o fornitura di energia in genere a qualsivoglia titolo;
14. per difetti di cui il Contraente, l’Assicurato o il preposto all’esercizio dell’impianto erano a conoscenza, ovvero ne sarebbero dovuti venire a conoscenza con l’uso della normale diligenza, al momento della stipula della polizza;
15. per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, costruttore e/o manutentore;
16. da guasti meccanici, elettrici ed elettronici dell’impianto;
17. da urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del Contraente o dell’Assicurato;
18. da montaggio, smontaggio e manutenzione dell’impianto;
19. da errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione;
20. da deperimento o logoramento o usura che siano conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, ossidazione, corrosione, incrostazione, deterioramento, depositi, rottura graduale, erosione, incrostazioni, danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
21. da assestamenti, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni dell’impianto;
22. da difetti di rendimento;
23. a cose in leasing o noleggiate di cui il locatore sia responsabile per contratto o a termini di legge o se assicurate da altre polizze;
24. da lavori di scavo, sminamento, bonifica, serramento, livellamento;
25. da franamento, smottamento, assestamento del terreno;
26. da inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l’esercizio, l’uso e la manutenzione;
27. da impiego di esplodenti in genere;
28. da umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, batteri, funghi, animali e vegetali in genere, infiltrazione;
29. da eruzione vulcanica maremoto, terremoto, inondazioni, alluvioni allagamenti, salvo quanto previsto dalle garanzie TER e ALL se richiamate in polizza ed operanti;
30. da sovraccarico da neve;
31. a tubazioni e cavi interrati;
32. a cavi sottomarini e dighe;
33. derivanti da tutti i tipi di virus per rischi Elettronica/Informatica;
34. derivanti dal c.d. “rischio informatico” o “cyber risk”, come ad esempio distruzione di server, cancellazione di database clienti o ordini per azione erronea – anche colposa – da parte di un dipendente addetto alla gestione informatica, l’azione di un virus o malware;
35. derivanti da risarcimento o prestazione che possa esporre la responsabilità della Società nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti dell’Unione Europea, o degli USA, a patto che non violino regolamentazioni o leggi nazionali applicabili al Riassicuratore.
Come e con quali condizioni operative mi assicuro
Art. 5.4 – DELIMITAZIONI
In nessun caso la Società pagherà importo superiore a quello specificatamente stabilito nella presente Sezione.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, previa detrazione dello scoperto del 10% col minimo di Euro 500,00.
Art. 5.5 – ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE O DI RIMPIAZZO
Premesso che per “valore a nuovo” si intende convenzionalmente il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali, a parziale deroga dell’Art. 5.11 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno, le Parti convengono di stipulare l’assicurazione in base al suddetto “valore a nuovo” alle seguenti condizioni:
1. In caso di sinistro si determina:
a) L’ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione “valore a nuovo” non esistesse;
b) Il supplemento d’indennità che, aggiunto all’importo di cui alla lettera a), determina l’indennità complessiva calcolata in base al “valore a nuovo”.
2. Agli effetti degli Artt. 5.6 - Valore dell’Impianto e Assicurazione parziale e 1907 c.c., il supplemento di indennità, qualora la somma assicurata risulti:
a) Superiore od uguale al rispettivo “valore a nuovo”, è dato dall’intero ammontare del supplemento medesimo;
b) Inferiore al rispettivo “valore a nuovo” ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell’intera differenza occorrente per l’integrale “assicurazione a nuovo”, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l’intera differenza;
c) Eguale o inferiore al momento del sinistro diventa nullo.
3. In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
4. Agli effetti dell’indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun impianto, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui all’Art. 5.11 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;
5. Il pagamento del supplemento d’indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite dal sinistro o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga. Xxxxx comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
6. L’assicurazione in base al “valore a nuovo” riguarda soltanto impianti in stato di attività;
7. Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.
Art. 5.6 – VALORE DELL’IMPIANTO E ASSICURAZIONE PARZIALE
Il valore risultante in polizza deve corrispondere al valore a nuovo dell’impianto (costo di ricostruzione), senza tener conto del degrado per età, uso ed ogni altra circostanza influente.
Se al momento del sinistro il valore determinato a norma del precedente comma supera di oltre il 20% il valore dichiarato in polizza dal Contraente, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro e in ogni caso nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione.
Che cosa fare in caso di sinistro
Art. 5.7 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l’Assicurato od il Contraente deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’Art. 1914 c.c.;
b) darne avviso per iscritto, anche mediante P.E.C. all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx, all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’Art. 1913 c.c.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’Art. 1915 c.c.
L’Assicurato od il Contraente deve altresì:
a) fare, nei cinque giorni successivi dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare: il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
b) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
c) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture, e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
Art. 5.8 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
L’Assicurato od il Contraente che esagera dolosamente l’ammontare del danno e dichiara distrutte cose che non esistono al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate od adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 5.9 – PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 5.10 – MANDATO DEI PERITI
I Periti devono:
1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2. verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 5.7 - Obblighi in caso di sinistro;
3. stimare il valore a nuovo del fabbricato ed il valore del medesimo al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui all’Art. 5.11 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;
4. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Art. 5.11 – VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO
L’attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta stimando il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
L’ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese e il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario.
Tabella esemplificativa di limiti, franchigie e/o scoperti
GARANZIA | Art. | Limite di indennizzo | Franchigia/scoperto |
Delimitazioni | 5.4 | === | scoperto 10% con minimo Euro 500,00 |
SEZIONE 6 – ASSISTENZA
Art. 6.1 - PREMESSA
Le garanzie ed i servizi di Assistenza di seguito precisati sono prestate dalla Società tramite la struttura organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. – Xxx xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx (XX), costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della Società al contatto con l‘Assicurato, all’organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza, con costi a carico della medesima Società.
Contro quali danni posso assicurarmi
CONDOMINIO
Art. 6.2 - INVIO DI UN IDRAULICO IN CASO DI EMERGENZA
Qualora presso il fabbricato, limitatamente alle parti comuni, sia necessario un idraulico per un intervento di emergenza, la Struttura organizzativa provvede all’invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico l’uscita e la manodopera fino ad un massimale di Euro 350,00 per sinistro.
Restano comunque a carico dell’assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione. La prestazione è dovuta per i seguenti casi:
a) allagamento o infiltrazione nelle parti comuni del fabbricato provocato da una rottura, un’otturazione o un guasto di tubature fisse dell’impianto idraulico;
b) mancanza d’acqua nelle parti comuni del fabbricato, che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell’ente erogatore;
c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico sanitari delle parti comuni del fabbricato, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell’impianto idraulico.
La prestazione non è dovuta:
• per i casi a) e b) relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), i sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del fabbricato e i sinistri dovuti a negligenza dell’Assicurato;
• per il caso c) relativamente ai danni di tracimazione dovuti a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico sanitari;
• per i guasti alle parti elettriche dei motori degli impianti centralizzati di riscaldamento, di produzione dell’acqua calda e delle pompe di spinta dell’acqua;
• Sono altresì escluse le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali (autospurghi) quando questi ultimi siano indispensabili per la risoluzione del sinistro.
Art. 6.3 - INTERVENTI DI EMERGENZA PER DANNI DA ACQUA
Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d’acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio delle parti comuni del fabbricato, la Struttura organizzativa provvede all’invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo la Società a proprio carico il costo dell’intervento fino ad un massimale di Euro 500,00 per sinistro.
La prestazione è dovuta per i seguenti casi:
a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi delle parti comuni del fabbricato, provocato da una rottura, un’otturazione o un guasto, di tubature fisse dell’impianto idraulico;
b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico sanitari delle parti comuni del fabbricato, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell’impianto idraulico.
La prestazione è dovuta:
• per il caso a), relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), a sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del fabbricato e a sinistri dovuti a negligenza dell’Assicurato;
• per il caso b), relativamente ai danni di tracimazione dovuti al rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.
Art. 6.4 - INVIO DI UN ELETTRICISTA IN CASO DI EMERGENZA
Qualora presso il fabbricato, limitatamente alle parti comuni, sia necessario un elettricista per un intervento di emergenza a causa di mancanza di corrente elettrica nelle parti comuni del fabbricato stesso, per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura organizzativa provvede all’invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di Euro 350,00 per sinistro.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione. Sono esclusi gli interventi dovuti a:
• corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell’Assicurato;
• interruzione della fornitura elettrica da parte dell’ente erogatore;
• guasti ai cavi di alimentazione dei locali del fabbricato a monte del contatore;
• guasti elettrici agli ascensori condominiali;
• guasti alle parti elettriche dei motori degli impianti centralizzati di riscaldamento e di distribuzione dell’acqua calda;
• guasti alle parti elettriche dei motori di porte e/o cancelli.
Art. 6.5 - INVIO DI UN FABBRO PER INTERVENTI DI EMERGENZA
Qualora presso il fabbricato, limitatamente alle parti comuni, sia necessario un fabbro per un intervento di emergenza, la Struttura organizzativa provvede all’invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di Euro 350,00 per sinistro.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione. La prestazione è dovuta per i seguenti casi:
• guasto o scasso delle serrature che rendano impossibile l’accesso alle parti comuni del fabbricato;
• scasso di fissi ed infissi, a seguito di furto o di tentato furto, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza delle parti comuni del fabbricato.
La prestazione non è dovuta per i guasti alle parti elettriche dei motori di porte e/o cancelli.
Art. 6.6 - INVIO DI UN ARTIGIANO PER INTERVENTI ORDINARI
Qualora presso il fabbricato sia necessario un artigiano, per un intervento di riparazione o di manutenzione dell’impianto idraulico, elettrico o degli infissi, la Struttura organizzativa provvede all’invio dello stesso.
Resta a totale carico dell’Assicurato il relativo costo (uscita, manodopera, materiali, ecc.).
Art. 6.7 - INVIO DI UN SORVEGLIANTE
Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall’acqua, atti vandalici, furto o tentato furto che abbiano colpito le parti comuni del fabbricato, la sicurezza dello stesso sia compromessa, la Struttura organizzativa provvederà, dietro richiesta dell’Assicurato, a contattare una società di vigilanza che invierà una persona per poter garantire la sicurezza nelle parti comuni del fabbricato.
La Società terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di 72 ore per sinistro.
Qualora per ragioni obiettive non fosse possibile reperire una guardia giurata o l’amministratore avesse già contattato un proprio Istituto di vigilanza di fiducia, specifiche istruzioni verranno fornite telefonando alla Struttura organizzativa.
Art. 6.8 - RIENTRO IMMEDIATO - ORGANIZZAZIONE DEL TRASLOCO E DEL DEPOSITO DEL CONTENUTO DEI LOCALI COMUNI
Qualora, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di Polizza, risulti accertata l’inagibilità dei locali comuni del fabbricato e sia necessario lo svuotamento del contenuto degli stessi per lavori di ripristino, la Struttura organizzativa provvede ad organizzare un contatto tra l’Assicurato ed una società di traslochi convenzionata nonché a ricercare un deposito idoneo dove portare il contenuto per il periodo necessario. Restano a totale carico dell’Assicurato i relativi costi di trasloco e deposito.
Qualora sia necessaria la presenza dell’Assicurato in loco e questi si trovi in viaggio al di fuori della regione in cui ha sede il fabbricato, la Struttura organizzativa provvede ad organizzarne l’immediato rientro col mezzo di trasporto ritenuto più idoneo a tale scopo, tenendo a proprio carico i relativi costi fino alla concorrenza del massimale di Euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 6.9 – INVIO IMPRESA DI PULIZIA
Qualora, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di Polizza, i locali ad uso comune del fabbricato necessitassero di pulizia straordinaria, la Struttura organizzativa provvederà al reperimento e all’invio di un’impresa di pulizia specializzata, tenendo la Società a proprio carico l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di Euro 500,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 6.10 – INFORMAZIONI LEGALI (Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali)
Qualora l’Assicurato necessiti di informazioni legali relativamente a:
• fabbricato: amministratore (compiti, nomina, provvedimenti, impugnazione, delibere, revoca), rapporti di portierato, diritti dei partecipanti alle cose comuni, dissensi dei condomini alle liti, innovazioni, opere sulle parti comuni dell’edificio, perimetro dell’edificio, regolamento del fabbricato, ripartizione spese;
• equo canone: durata delle locazioni, adeguamento, aggiornamento, rinnovo contratto, perdita avviamento, risoluzione contratto;
• normative legali di locazione: diritti del locatore, doveri del locatore, cessione del contratto, successione del contratto, rilascio dell’immobile, procedure di sfratto; telefonando alla Struttura organizzativa potrà ricevere le informazioni desiderate.
La Struttura organizzativa non fornirà pareri o valutazioni su quesiti che riguardano procedure legali già affidate dall’Assicurato ad un proprio legale.
Art. 6.11 – RECUPERO DATI INFORMATICI (prestazione valida solo per l’Amministratore di Condominio o, in sua mancanza, per un Rappresentante di condominio identificato)
La prestazione opera qualora l’Assicurato non sia in grado di accedere ai propri dati informatici posti sui seguenti supporti:
• hard disk - non raid e di sistema operativo Microsoft, Unix, Linux e MAC non server;
• flash/stick memory presenti esclusivamente all’interno di Laptop (Computer portatili);
• attrezzatura digitale cine/foto/ottica destinata all’uso professionale;
• lettori di mp3 destinati all’uso professionale.
La Struttura organizzativa organizza, entro 10 giorni lavorativi dalla data della richiesta, il recupero dei dati informatici contenuti in tali supporti per il tramite di propri specialisti convenzionati in Data Recovery, con le seguenti modalità:
• organizzazione del contatto tra l’Assicurato e lo specialista;
• organizzazione della presa in consegna presso il domicilio dell’Assicurato del supporto informatico da parte di un corriere per il recapito presso lo specialista;
• organizzazione del recapito presso l’Assicurato tramite corriere del supporto danneggiato e dei dati recuperati (su altro supporto o con altra modalità concordata con l’Assicurato).
Date le specificità altamente tecnologiche connaturate alla prestazione, in caso di mancato o parziale recupero dei dati, lo specialista incaricato rilascerà all’Assicurato una dichiarazione di servizio attestante l’attività professionale svolta.
I costi relativi alla prestazione sono a carico dell’Assicurato, anche in riferimento alle attività di presa, trasporto e riconsegna del supporto informatico.
Nel caso di eventi non coperti dalla precedente garanzia, la Struttura organizzativa provvede ad indicare all’Assicurato lo specialista informatico in Data Recovery con essa convenzionato e, su richiesta dell’Assicurato stesso, organizza il contatto telefonico diretto. L’Assicurato può richiedere allo specialista la prestazione necessaria, definendo con questo i termini economici di servizio e le modalità di esecuzione del lavoro.
I costi della prestazione erogata dallo specialista a tariffe agevolate restano integralmente a carico dell’Assicurato.
Art. 6.12 – ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI
1. Tutte le prestazioni sono fornite fino ad un massimo di 3 volte ciascuna per ogni anno di validità della polizza.
2. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b) dolo dell’assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio.
3. Qualora l’assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
4. Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all’Art. 2952 c.c.
5. La Struttura organizzativa non assume responsabilità per ritardi conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito o da causa di forza maggiore.
6. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge.
7. Il diritto alle assistenze fornite dalla Struttura organizzativa decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura organizzativa stessa al verificarsi del sinistro.
8. A parziale deroga di quanto previsto all’Art. 1910 c.c. all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni altra Impresa Assicuratrice e specificatamente alla Società nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni di assistenza saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall’Impresa Assicuratrice che ha erogato la prestazione di assistenza.
9. Per qualsiasi richiesta di informazione, lamentela, contestazione, l’Assicurato deve rivolgersi direttamente alla Struttura organizzativa restando inteso che la Società è esente da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alle prestazioni dell’assicurazione.
10. La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.
SINGOLI CONDOMINI
Art. 6.13 – INVIO DI UN IDRAULICO IN CASO DI EMERGENZA
Qualora presso l’abitazione dell’Assicurato sia necessario un idraulico per un intervento di emergenza, la Struttura organizzativa provvede all’invio di un idraulico, tenendo la Società a proprio carico l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di Euro 160,00 per sinistro.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione. La prestazione è dovuta per i seguenti casi:
a) allagamento o infiltrazione nell’abitazione propria o in quella dei vicini provocato da una rottura, un’otturazione, un guasto di tubature fisse dell’impianto idraulico;
b) mancanza d’acqua che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell’ente erogatore;
c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell’impianto idraulico.
Sono esclusi:
• per i casi a) e b) i sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.) o i sinistri dovuti da negligenza dell’Assicurato, sinistri dovuti da rottura delle tubature esterne dell’edificio;
• per il caso c) la tracimazione dovuta a rigurgito di fogna, otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.
Art. 6.14 – INTERVENTI DI EMERGENZA PER DANNI DA ACQUA
Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d’acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dell’abitazione e del relativo contenuto, la Struttura organizzativa provvede all’invio di personale specializzato in
tecniche di asciugatura, tenendo Società a proprio carico il costo dell’intervento fino ad un massimale di Euro 260,00 per sinistro.
La prestazione è dovuta per i seguenti casi:
a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi del fabbricato, provocato da una rottura, un’otturazione o un guasto, di tubature fisse dell’impianto idraulico;
b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari del fabbricato, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell’impianto idraulico.
La prestazione non è dovuta:
• per il caso a), relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.);
• a sinistri dovuti a rotture delle tubature esterne del fabbricato e a sinistri dovuti a negligenza dell’Assicurato;
• per il caso b), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.
Art. 6.15 – INVIO DI UN ELETTRICISTA IN CASO DI EMERGENZA
Qualora presso l’abitazione dell’Assicurato sia necessario un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell’abitazione, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura organizzativa provvede all’invio di un elettricista, tenendo la Società a proprio carico l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di Euro 160,00 per sinistro.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione. Sono esclusi gli interventi dovuti a:
• corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell’Assicurato;
• interruzione della fornitura elettrica da parte dell’ente erogatore;
• guasti al cavo di alimentazione dei locali dell’abitazione a monte del contatore.
Art. 6.16 – INVIO DI UN FABBRO IN CASO DI EMERGENZA
Qualora presso l’abitazione dell’Assicurato sia necessario un fabbro per un intervento di emergenza, la Struttura organizzativa provvede all’invio di un fabbro, tenendo la Società a proprio carico l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di Euro 160,00 per sinistro.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione. La prestazione è operante per i seguenti casi:
• smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura che rendano impossibile l’accesso ai locali dell’abitazione;
• scasso di fissi ed infissi, a seguito di furto o di tentato furto, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell’abitazione.
Art. 6.17 – INVIO DI UN ARTIGIANO PER INTERVENTI ORDINARI
Qualora presso l’abitazione dell’Assicurato sia necessario un artigiano, per un intervento di riparazione o di manutenzione dell’impianto idraulico, elettrico o degli infissi, la Struttura organizzativa provvede all’invio dello stesso.
Resta a totale carico dell’Assicurato il relativo costo (uscita, manodopera, materiali, ecc.).
Art. 6.18 – SPESE DI ALBERGO
Qualora l’abitazione sia inagibile, in conseguenza di uno dei sinistri descritti agli Artt. 6.6 - Invio di un artigiano per interventi ordinari, 6.8 - Rientro immediato - organizzazione del trasloco e deposito del contenuto dei locali comuni, 6.9 - Invio impresa di pulizia, oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, la Struttura organizzativa provvede alla prenotazione di un albergo per l’Assicurato, tenendo la Società a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione, fino ad un massimo per sinistro di Euro 260,00.
Non sono comprese spese d’albergo diverse da quelle indicate.
Art. 6.19 – RIENTRO ANTICIPATO
Qualora l’Assicurato si trovi in viaggio in Italia o all’estero e, a causa di uno dei sinistri descritti ai precedenti Artt. 6.6 - Invio di un artigiano per interventi ordinari, 6.8 - Rientro immediato - organizzazione del trasloco e deposito del contenuto dei locali comuni, 6.9 - Invio impresa di pulizia, oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, debba rientrare immediatamente alla propria abitazione, la Struttura organizzativa fornirà, all’Assicurato stesso, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata, tenendo la Società a proprio carico le relative spese, fino ad un massimo complessivo per sinistro di Euro 260,00.
Nei casi in cui l’Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, la Struttura organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa.
La prestazione non è operante se l’Assicurato non presenta alla Struttura organizzativa un’adeguata documentazione sui sinistri che danno luogo alle prestazioni.
Art. 6.20 – INVIO DI UN SORVEGLIANTE
Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall’acqua, atti vandalici, furto o tentato furto che abbiano colpito l’abitazione dell’Assicurato, la sicurezza della stessa sia compromessa, la Struttura organizzativa provvederà, dietro
richiesta dell’Assicurato, a contattare una società di vigilanza che invierà una persona per poter garantire la sicurezza dell’abitazione dell’Assicurato.
La Società terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di 72 ore ed in ogni caso garantirà le tariffe concordate con l’Istituto di vigilanza.
Qualora per ragioni obiettive non fosse possibile reperire una guardia giurata o l’amministratore avesse già contattato un proprio Istituto di vigilanza di fiducia, specifiche istruzioni verranno fornite telefonando alla Struttura organizzativa.
Le seguenti prestazioni/informazioni saranno fornite dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali.
Art. 6.21 – TRASLOCO
Qualora si verifichi un sinistro che renda inabitabile l’abitazione dell’Assicurato per un periodo non inferiore a 30 giorni dalla data del sinistro stesso, la Struttura organizzativa organizzerà il trasloco della mobilia dell’Assicurato fino alla nuova abitazione o deposito in Italia, tenendo la Società a proprio carico il costo relativo al trasloco stesso.
Resta a carico dell’Assicurato il costo dell’eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco. L’Assicurato dovrà richiedere l’effettuazione della presente prestazione entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data del sinistro.
Nel caso in cui, in seguito al sinistro che ha reso inabitabile la sua abitazione, l’Assicurato abbia già provveduto a trasportare una parte o la totalità degli oggetti ivi presenti presso altri luoghi, la Società effettuerà il trasloco dei soli oggetti rimasti nell’abitazione.
Art. 6.22 – INFORMAZIONI FISCALI IMMOBILIARI
Qualora l’Assicurato desideri avere informazioni fiscali relative a:
• Imposte dirette
- IRPEF: le informazioni fiscali immobiliari riguardanti il Quadro beni immobili del modello UNICO;
- IMU: le informazioni riguardanti tutte le categorie di imposte relative agli immobili;
• Imposte indirette
- IVA: le informazioni riguardanti le imposte sul valore aggiunto nell’ambito della compravendita di beni immobili;
- INVIM: le informazioni riguardanti l’imposta sull’incremento del valore immobiliare;
- le informazioni fiscali riguardanti le imposte di registro;
telefonando alla Struttura organizzativa potrà ricevere le informazioni desiderate.
Verranno fornite tutte le informazioni riguardanti le imposte, con esclusione dei calcoli per ogni caso specifico. Nel caso in cui vengano istituite dallo Stato nuove imposte, la Struttura organizzativa erogherà la prestazione solo a seguito della pubblicazione della normativa ufficiale.
Art. 6.23 – INFORMAZIONI LEGALI
Qualora l’Assicurato desideri avere informazioni legali relative a:
• famiglia: adozione, affidamento, comunione dei beni, divorzio, eredità, interdizione, matrimonio, paternità/maternità, separazione dei beni, separazione personale, successione, testamento, tutela;
• casa: compravendita appartamenti, compravendita beni e servizi, condominio, equo canone, lavoro domestico; telefonando alla Struttura organizzativa potrà ricevere le informazioni desiderate.
La Struttura organizzativa non fornirà pareri o valutazioni su quesiti che riguardano procedure legali già affidate dall’Assicurato a un proprio legale.
Art. 6.24 – INFORMAZIONI BUROCRATICHE
Qualora l’Assicurato desideri avere informazioni burocratiche relative a:
• certificati: cittadinanza, matrimonio, morte, nascita, penale, residenza, stato di famiglia, ecc.;
• documenti personali: carta d’identità, codice fiscale, libretto di lavoro, libretto di pensione, passaporto, patente di guida;
• varie: carta di circolazione, revisione auto, ecc.;
• rilascio e variazione dei suddetti documenti;
telefonando alla Struttura organizzativa potrà ricevere le informazioni desiderate.
Art. 6.25 – INFORMAZIONI POSTALI
Qualora l’Assicurato desideri avere informazioni postali relative a:
• corrispondenza, pacchi, telegrammi, uffici postali, vaglia, invii urgenti di corrispondenza;
• tariffe e modalità di spedizione;
telefonando alla Struttura organizzativa potrà ricevere le informazioni desiderate.
Art. 6.26 – ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI
1. Ogni prestazione, fatta eccezione per quelle agli Artt. 6.23, 6.24, 6.25, viene fornita fino a tre volte per ciascun tipo, entro il periodo di durata annuale della garanzia.
2. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
c) dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;
d) abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.
3. Sono a carico dell’Assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti dell’abitazione interessate dall’intervento di assistenza.
4. Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative al servizio, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
5. la Società non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
6. Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all’Art. 2952 c.c.
7. A parziale deroga di quanto previsto all’Art. 1910 c.c., all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni altra Impresa Assicuratrice e specificatamente alla Società nel termine di tre giorni a pena di decadenza.
Nel caso in cui attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni di assistenza saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall’Impresa Assicuratrice che ha erogato la prestazione di assistenza.
8. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge.
9. Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura organizzativa al verificarsi del sinistro.
10. Per qualsiasi richiesta di informazione, lamentela, contestazione, l’Assicurato deve rivolgersi direttamente alla Struttura organizzativa restando inteso che la Società è esente da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alle prestazioni dell’assicurazione.
11. La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.
Che cosa fare in caso di sinistro
Art. 6.27 – ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato potrà telefonare alla Struttura organizzativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde
800370166
oppure
02 / 58286723
oppure se non può telefonare può inviare un fax al n. 02 / 00000000 o un telegramma a:
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. – Xxx xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx (XX)
In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
1. Il tipo di assistenza di cui necessita.
2. Nome e cognome.
3. Numero di polizza.
4. Indirizzo del luogo in cui si trova.
5. Il recapito telefonico dove la Struttura organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza. Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della Struttura Organizzativa.
La Società potrà richiedere all’Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese.
In ogni caso l’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione.
Tabella esemplificativa di limiti, franchigie e/o scoperti
GARANZIA | Art. | Limite di indennizzo | Franchigia/scoperto |
Invio di un idraulico in caso di emergenza | 6.2 | Euro 350,00 per sinistro per l’uscita e la manodopera | === |
Interventi di emergenza per danni da acqua | 6.3 | Euro 500,00 per sinistro per il costo dell’intervento | === |
Invio di un elettricista in caso di emergenza | 6.4 | Euro 350,00 per sinistro per l’uscita e la manodopera | === |
Invio di un fabbro per interventi di emergenza | 6.5 | Euro 350,00 per sinistro per l’uscita e la manodopera | === |
Invio di un sorvegliante | 6.7 | spese fino ad un massimo di 72 ore per sinistro | === |
Rientro immediato - organizzazione del trasloco e del deposito del contenuto dei locali comuni | 6.8 | Euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | === |
GARANZIA | Art. | Limite di indennizzo | Franchigia/scoperto |
Invio impresa di pulizia | 6.9 | Euro 500,00 per sinistro ed anno assicurativo per l’uscita e la manodopera | === |
Invio di un idraulico in caso di emergenza | 6.13 | Euro 160,00 per sinistro per l’uscita e la manodopera | === |
Interventi di emergenza per danni da acqua | 6.14 | Euro 260,00 per sinistro per il costo dell’intervento | === |
Invio di un elettricista in caso di emergenza | 6.15 | Euro 160,00 per sinistro per l’uscita e la manodopera | === |
Invio di un fabbro per interventi di emergenza | 6.16 | Euro 160,00 per sinistro per l’uscita e la manodopera | === |
Spese di albergo | 6.18 | Euro 260,00 per sinistro | === |
Rientro anticipato | 6.19 | Euro 260,00 per sinistro | === |
Invio di un sorvegliante | 6.20 | spese fino ad un massimo di 72 ore | === |
SEZIONE 7 – DANNO ALL’AMBIENTE
Chi è assicurato
Art. 7.1 – SITI ASSICURATI IN ATTIVITÀ
Nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla presente Polizza, l’Assicurazione opera per i danni originati dai Siti Assicurati in conseguenza dell’attività ivi svolta e assicurata.
La garanzia opera per il Danno all’Ambiente provocato sia all’interno che all’esterno dei Siti assicurati.
Il massimale indicato in polizza rappresenta la massima esposizione della Società per tutte le garanzie prestate per i Siti Assicurati per periodo assicurativo.
Per quali controversie posso assicurarmi
Art. 7.2 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
A) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza del Massimale indicato in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, in conseguenza di un Danno all’Ambiente o di una sua Minaccia imminente, anche in virtù del Principio di Precauzione, secondo i termini e nei limiti previsti nella presente polizza.
Il Danno all’Ambiente - o la sua Minaccia imminente - deve rispettare tutte le seguenti condizioni, ovvero essere:
o Causato dai Rischi Assicurati indicati in polizza;
o Originato da un evento verificatosi dopo la Decorrenza della polizza ed entro il Periodo di Assicurazione;
o Scoperto e comunicato agli enti preposti (autodenuncia) o notificato dagli stessi per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione.
B) In conseguenza di un Danno all’Ambiente o della sua Minaccia imminente, sono comprese nella garanzia base le Spese, come previste dalla normativa vigente, per gli:
o Interventi di Emergenza;
o Interventi di Ripristino.
Con riferimento agli interventi di cui sopra, tali Spese comprendono:
o Analisi e monitoraggi;
o Redazione di documenti richiesti dagli enti;
o Progettazione ed esecuzione degli Interventi di Emergenza e degli Interventi di Ripristino; Sono da intendersi sempre esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
C) Il rimborso delle Spese avverrà al definitivo compimento degli Interventi previsti in virtù di autocertificazione agli enti preposti o comunicazione da parte degli stessi, come previsto dalla normativa vigente.
La Società ha la facoltà, ma non l’obbligo, previa richiesta dell’Assicurato, di concedere anticipi sulle Spese.
In caso di denuncia di Xxxxxxxx, la Società sostiene le Spese per lo svolgimento dell’attività istruttoria necessaria all’accertamento del danno finché ne ha interesse ai sensi dell’Art. 1917 c.c.
I Rischi Assicurati sono quelli riportati nella Scheda di Polizza per cui è stata regolarmente compilata la relativa sezione con la precisazione di Massimale e Franchigia applicabile.
Art. 7.3 – ELEMENTI INTERRATI
Relativamente ai danni o le spese causati da Elementi Interrati, di età superiore a 10 anni, per i quali non vengano eseguite prove di tenuta ogni due anni o che non siano sottoposti a verifica strutturale ed eventuale vetrificazione ogni 10 anni, la polizza opera con un Sottolimite pari al 10% del massimale.
Art. 7.4 - COSE, PERSONE E INTERRUZIONE DI ESERCIZIO DI TERZI
La Società terrà indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, Spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi, con esclusione della Pubblica Amministrazione quale rappresentante della collettività, in diretta conseguenza di un Sinistro risarcibile ai sensi di Polizza per:
- Morte e lesioni personali;
- Distruzione e deterioramento materiale di cose che si trovino all’esterno del Sito Assicurato;
- Interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino all’esterno del Sito Assicurato, nell’area interessata dal Danno all’Ambiente non in consegna o custodia all’Assicurato ovvero dallo stesso detenuti a qualsiasi titolo.
L'Assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta nel periodo intercorrente tra la data di inizio e di termine della garanzia indicata in polizza.
In caso di più richieste di risarcimento derivanti da una medesima causa di Danno all’Ambiente, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione del Periodo di assicurazione.
Art. 7.5 – DENUNCIA CUMULATIVA
Qualora l’autodenuncia dell’assicurato o la notifica/ordinanza degli enti preposti riguardino più fatti accaduti in tempi diversi e/o relativi a differenti cause di Danno all’Ambiente, si originano tanti sinistri quante sono le cause del Danno all’Ambiente
denunciato/notificato. In questi casi la garanzia non risulterà operante per i sinistri relativi a fatti accaduti prima della Data di decorrenza della polizza o che comunque non rispettino le condizioni di operatività della garanzia previste dalla presente polizza.
Art. 7.6 – ESCLUSIONI RELATIVE AI RISCHI ASSICURATI
Relativamente a tutti i Rischi Assicurati, l’assicurazione non comprende i danni:
a) non causati da attività svolte direttamente dall’Assicurato;
b) causati da fatti non riconducibili ai Rischi Assicurati;
c) causati da beni prodotti dall’assicurato dopo la loro consegna a terzi;
d) causati dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, nonché di veicoli a trazione meccanica durante la circolazione e di qualsivoglia mezzo di trasporto di proprietà del Contraente o comunque da questi posseduti e/o detenuto a qualsiasi titolo;
e) causati dal trasporto di Merci;
f) causati dalla mancata consapevole osservanza, da parte dell’Assicurato, delle disposizioni di legge, regolamenti, provvedimenti, direttive o prescrizioni amministrative e giudiziarie o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell’esercizio dei Rischi Assicurati;
g) derivanti da atti di guerra (dichiarata o non), occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, Cyber crime, scioperi, tumulti, sommosse, sabotaggio, Atti di Terrorismo, atti vandalici e dolosi compresi furto e rapina;
h) derivanti da Eventi Naturali Eccezionali;
i) derivanti da fatti o circostanze noti all'Assicurato o al Contraente alla data di decorrenza dell’Assicurazione;
j) causati da emissioni o scarichi regolarmente autorizzati;
k) causati da sostanze radioattive o da apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo od a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
l) causati da - o connessi - in qualsiasi modo a amianto o a materiali contenenti amianto/asbesto, e relative fibre e/o polveri;
m) derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili;
n) derivanti da Organismi Geneticamente Modificati (OGM);
o) derivanti dalle obbligazioni volontariamente assunte dall’Assicurato ed altrimenti non imposte dalla legge;
p) causati da incendi provenienti dall’esterno;
q) rilevati o sostenuti in seguito ad attività di analisi o di investigazione e ricerca di sorgenti di Danno all’Ambiente all’interno dei Siti Assicurati in ragione o in occasione della dismissione o cessione degli stessi, se il Danno all’Ambiente è riferibile ad attività poste in essere da precedenti gestori o proprietari;
r) rilevati o sostenuti per Sinistri verificatisi in occasione della chiusura, cessione od alienazione del sito o alla sospensione dell’attività, se l’assicurato non ha provveduto alla comunicazione prevista dall’Art. 7.24;
s) relativi a incremento dei costi in conseguenza della variazione della destinazione d’uso dell’area su cui insiste il Sito Assicurato, salvo diversa pattuizione con la Società;
t) relativi a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o che si trovino, a qualunque titolo, all’interno dei Siti Assicurati;
u) relativi a rimozione, sgombero e/o smaltimento di rifiuti, merci/beni danneggiati e macerie derivanti da incendio o Evento Naturale Eccezionale, nonché i danni derivanti dal loro danneggiamento e/o dal mancato, parziale e/o ritardato smaltimento degli stessi.
Art 7.7 - SANZIONI E PENALI
L’Assicurazione non comprende le sanzioni e le penali di qualunque natura, incluso ogni tipo di penale contrattuale, inflitte all’Assicurato.
Art 7.8 - DELIMITAZIONI
Non sono considerati terzi, né assicurati, se non espressamente previsti in polizza:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine o convivente;
b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) e quelle la cui responsabilità sia coperta dall’Assicurazione;
c) i Prestatori di lavoro che subiscano il danno in conseguenza ovvero in occasione della loro partecipazione materiale alle attività cui si riferisce l'Assicurazione;
d) le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’Art. 2359 c.c., nonché gli amministratori delle medesime, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile ovvero le società facenti parte la stessa Associazione Temporanea d’Impresa (“ATI”).
Come e con quali condizioni operative mi assicuro
Art 7.9 - REGIME TEMPORALE
La garanzia opera per i Sinistri verificatisi durante la vigenza della Polizza, alle condizioni specificate. Nel caso di modifiche ai Rischi Assicurati e in particolare in caso d’inserimento di uno o più Siti in corso di Polizza, in assenza di diversa pattuizione, la garanzia per tale/i Xxxx/i opererà dalla data di effetto dell’appendice d’inserimento.
Art. 7.10 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione
del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione
dell'Assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.).
Le dichiarazioni e le informazioni fornite dal Contraente e/o dall’Assicurato per iscritto nell’Allegato Questionario formano la base del presente contratto e ne fanno parte integrante a tutti gli effetti.
Il contratto di assicurazione è nullo nei seguenti casi:
• se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto, ai sensi dell’Art. 1895 c.c.;
• se al momento in cui l’assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell’Assicurato al risarcimento del danno, come previsto dall’Art. 1904 c.c.;
• nei casi previsti dall’Art. 1418 c.c.
Art. 7.11 - CONDIZIONE DI ASSICURAZIONE
L’Assicurazione è prestata a condizione, da ritenersi essenziale, che l’Assicurato abbia dato, entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge, comunicazione del Danno all’Ambiente o della sua Minaccia imminente alle autorità competenti o che abbia ricevuto notifica o ordinanza a procedere dalle stesse.
Art. 7.12 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sulla Scheda di Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Il Premio è sempre interamente dovuto, anche se ne sia stato concesso il frazionamento. Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo (30°) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell’Art. 1901 c.c.
I Premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
Art. 7.13 - LIMITI DI INDENNIZZO
Il Massimale indicato nella Scheda di Polizza rappresenta la massima esposizione della Società per capitale, interessi e Spese, per ogni Sinistro.
In nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto Massimale per più Sinistri, anche se occorsi in tempi diversi, che traggano origine dal medesimo evento che cagiona il Danno all’Ambiente.
Tale Xxxxxxxxx rappresenta altresì la massima esposizione della Società per l’insieme delle garanzie prestate dalla presente polizza e ciò indipendentemente dal numero di Sinistri complessivamente denunciati in uno stesso Periodo di assicurazione.
Art. 7.14 - SCOPERTO – FRANCHIGIA
Rimane a carico dell'Assicurato uno Scoperto o una Franchigia fissa ed assoluta per Sinistro come indicato in polizza.
Art. 7.15 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 7.16 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L'Assicurazione vale per Danni all’Ambiente verificatisi nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.
Art. 7.17 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE
La presente Assicurazione è soggetta a tacito rinnovo, nel caso in cui non venga data disdetta, con lettera raccomandata, fax o P.E.C. (xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx) almeno 30 giorni prima della data di scadenza della Polizza.
Art. 7.18 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, in nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le Spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto importo, le Spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Società non riconosce Spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende e ogni tipo di penale contrattuale né delle Spese di giustizia penale.
Art. 7.19 – ISTRUTTORIA DEL SINISTRO
L’Assicurato prende atto che i Periti incaricati dalla Società di accertare le cause e l’entità dei danni non hanno la rappresentanza legale della stessa ma sono meri ausiliari nella determinazione degli obblighi contrattuali, con la conseguenza che tutte le comunicazioni di legge o previste dalla presente Polizza, comprese quindi anche le denunce di sinistro e le comunicazioni di cui agli Artt. 7.25, 7.26 e 7.29, debbono essere inviate direttamente alla Società medesima, non potendosene altrimenti presumere in alcun modo la conoscenza.
Art. 7.20 - NUOVE ACQUISIZIONI
Non sono da considerarsi assicurati siti, attività o imprese qualora non siano comunicati alla Società e regolarmente inseriti in Polizza.
Art. 7.21 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio: la Società ha la facoltà di modificare il Premio dalla data di ricevimento della comunicazione.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (Art. 1898 c.c.).
Art. 7.22 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
La presente Assicurazione è governata dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.
Qualora una o più clausole siano ritenute nulle, annullabili o invalide dalla competente Autorità Giudiziaria, le predette clausole devono intendersi modificate nella misura e secondo il senso necessari affinché la competente Autorità Giudiziaria le possa ritenere perfettamente valide ed efficaci.
Art. 7.23 - FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente Assicurazione, suoi atti modificativi ed esecutivi, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, è competente in via esclusiva, a scelta della parte attrice, il Foro del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la Polizza.
Art. 7.24 – COMUNICAZIONI ALLA SOCIETÀ
Tutte le comunicazioni alla Società, di cui agli Art. 7.25, 7.26, 7.27 e 7.29, vanno trasmesse con la seguente modalità: RACCOMANDATA A/R ALL’INDIRIZZO xxxxx Xxxxxxx 000, 00000, Xxxxxx – MI, o in alternativa con EMAIL P.E.C. ALL’INDIRIZZO xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx.
Art. 7.25 - MODIFICHE AI RISCHI ASSICURATI
L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni variazione del rischio. Sono da considerarsi elementi di variazioni del rischio:
a. Modifica dell’attività svolta nel sito e/o della tipologia di sostanze presenti con incremento della pericolosità;
b. Realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria svolti nel sito in cui sono coinvolte Sostanze Pericolose;
c. Svolgimento di audit volontari, realizzazione di scavi e trincee, campionamenti e analisi del terreno e della falda.
Art. 7.26 - DISMISSIONE SITI ASSICURATI E SOSPENSIONE ATTIVITÀ
L'Assicurato è tenuto a comunicare alla Società, a mezzo lettera raccomandata o PEC:
a) Se uno o più dei Siti Assicurati è oggetto di una cessione di proprietà, entro 5 giorni dalla firma dell’Accordo Preliminare;
b) Se interrompe a titolo provvisorio o definitivo l’attività, entro 5 giorni dall’interruzione stessa;
c) Se l’Assicurato ha in corso una procedura concorsuale, entro 5 giorni dall’avvio del procedimento.
Nel caso di cui alla precedente lettera c), la comunicazione alla Società, potrà essere trasmessa dal soggetto che, nell’ambito della procedura concorsuale, abbia assunto i diritti e gli oneri dell’Assicurato.
L’eventuale inadempimento della presente disposizione comporterà, salvo specifica pattuizione di deroga, l’inoperatività delle garanzie prestate dalla Polizza.
Art. 7.27 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (Art. 1897 c.c.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Sono considerati elementi di riduzione del rischio la modifica delle attività svolte nel sito, in particolare la diminuzione della pericolosità delle sostanze presenti nel sito.
Che cosa fare in caso di sinistro
Art. 7.28 - INTERVENTI DI EMERGENZA
L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire le conseguenze del Danno all’Ambiente o della sua Minaccia imminente, anche in virtù del Principio di Precauzione, e di tutti gli ulteriori danni conseguenti, diretti e indiretti.
Art. 7.29 – DENUNCIA DEL SINISTRO
In caso di Xxxxxxxx, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza e direttamente all'ufficio sinistri presso la Direzione della Società anche mediante P.E.C. all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx entro tre (3) giorni da quando ne ha avuto conoscenza (Art. 1913 c.c.). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (Art. 1915 c.c.). In ogni caso la decorrenza del termine di prescrizione, pari a due (2) anni, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 2952 III comma c.c., coinciderà con la data dell’autodenuncia agli enti o della prima notifica da parte degli stessi per il verificarsi o la scoperta di un Danno all’Ambiente -
o sua Minaccia imminente. Il Contraente o l’Assicurato dovrà informare la Società delle iniziative stragiudiziali e giudiziali del
terzo danneggiato ed astenersi, pena l’inoperatività della presente copertura, dal riconoscere con terzi la propria responsabilità,
ovvero di raggiungere accordi con i reclamanti e/o definire transazioni senza il consenso scritto della Società.
Art. 7.30 – COOPERAZIONE NELLA GESTIONE DEL SINISTRO
L’Assicurato dovrà:
a. cooperare con la Società in ogni fase della gestione del Sinistro fornendo ogni informazione utile;
b. cooperare per lo svolgimento delle attività di perizia garantendo accesso ai Siti Assicurati o comunque alle aree interessate dal Sinistro;
c. Richiedere il consenso della Società per tutti gli interventi da effettuare;
d. Trasmettere, appena ne ha disponibilità, alla Società o al perito da questa incaricato:
1. le domande, le notifiche e gli altri documenti che siano in suo possesso e che siano stati presentati per qualsiasi finalità presso un organo giurisdizionale o amministrativo;
2. nel caso fossero già iniziati gli Interventi di Emergenza, il nominativo ed i recapiti della ditta incaricata;
3. i rapporti tecnici, le analisi, le eventuali comunicazioni delle autorità competenti o degli enti di controllo e l’ulteriore documentazione relativa al Sinistro in suo possesso, precedente e successiva alla data del Sinistro;
4. i documenti, le analisi ed i progetti tecnici funzionali agli Interventi di Ripristino del Danno all’Ambiente richiesti dalla legge;
5. la corrispondenza tra l’Assicurato e qualsiasi terzo che avanzi pretese risarcitorie anche se astrattamente idonee a rientrare nella garanzia.
Tabella esemplificativa di limiti, franchigie e/o scoperti
GARANZIA | Art. | Limite di indennizzo | Franchigia/scoperto |
Elementi interrati | 7.3 | 10% del massimale di polizza | La somma indicata in polizza |
Limiti di indennizzo | 7.13 | La somma indicata in polizza | === |
Scoperto – franchigia | 7.14 | === | La somma indicata in polizza |
SEZIONE 8 - NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
Art. 8.1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – CAUSE DI NULLITÀ
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione
del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione
dell’assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 c.c. Il contratto di assicurazione è nullo nei seguenti casi:
• se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto, ai sensi dell’Art. 1895 c.c.;
• se al momento in cui l’assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell’Assicurato al risarcimento del danno, come previsto dall’Art. 1904 c.c.;
• nei casi previsti dall’Art. 1418 c.c.
Art. 8.2 – PAGAMENTO DEL PREMIO
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ai sensi dell’Art. 1901 c.c.
I premi devono essere pagati all’Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
Il Contraente, fermo restando quanto disposto dal codice civile in tema di adempimenti alle obbligazioni, può pagare il premio, in ossequio a quanto previsto dall’Art. 47 del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 del 16/10/2006, secondo le seguenti forme:
a) per mezzo di assegno bancario, postale o circolare munito della clausola di non trasferibilità intestato all’intermediario espressamente in qualità di rappresentante dell’impresa o all’impresa medesima;
b) per mezzo di ordine di bonifico bancario o altra disposizione di pagamento automatico laddove il beneficiario è l’intermediario espressamente identificato in qualità di rappresentante dell’impresa o all’impresa medesima;
c) il pagamento in contanti è ammesso soltanto nei limiti delle vigenti disposizioni in materia di antiriciclaggio e per le polizze aventi premio annuo non superiore ad Euro 750,00 (settecentocinquanta).
Alla scadenza annua, il premio potrà subire adeguamenti legati all’età del fabbricato assicurato; tali adeguamenti verranno comunicati almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.
La variazione si intende accettata dal Contraente in caso di proroga tacita del contratto.
Art. 8.3 – MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 8.4 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 c.c.
Art. 8.5 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’Art. 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 8.6 – ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di X. Xxxxxx.
Art. 8.7 – PROROGA DELL’ASSICURAZIONE
Se la polizza è stata emessa senza deroga al patto di tacita proroga, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata, fax o P.E.C. della Società (xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx) spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
Nel caso di polizza poliennale di durata non superiore a cinque anni con riduzione del premio, le Parti possono recedere alla scadenza indicata in polizza, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni.
Art. 8.8 – FACOLTÀ DI RECESSO
Per contratti di durata annuale (con tacito rinnovo)
Le Parti possono recedere alla scadenza annuale indicata in polizza mediante disdetta inviata con lettera raccomandata, fax o
P.E.C. (per disdette inviate dal Contraente alla Società la P.E.C. dedicata è: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx) come previsto dall’Art. 8.7
– Proroga dell’assicurazione.
Per contratti di durata poliennale con riduzione del premio (sconto per poliennalità di durata massima 5 anni)
Le Parti, nel caso di polizza poliennale di durata non superiore a cinque anni con riduzione del premio, possono recedere alla scadenza indicata in polizza, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni, con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata, come previsto dall’Art. 8.7 – Proroga dell’assicurazione.
Per sinistro
a) nel caso in cui Il Contraente/Assicurato “è un consumatore”:
dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le Parti possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata, fax o P.E.C.;
b) nel caso in cui il Contraente/Assicurato “non è un consumatore”:
dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata, fax o P.E.C.
Tale facoltà viene estesa anche al Contraente, se trattasi di persona fisica.
In caso di recesso per sinistro esercitato dalla Società, quest’ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione del Contraente la parte di premio al netto delle imposte relative al periodo di rischio non corso.
Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto delle parti non potranno essere interpretati come rinuncia delle Parti stesse ad avvalersi della facoltà di recesso.
Art. 8.9 – ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 8.10 – FORO COMPETENTE
Foro competente è quello del luogo di residenza o sede del Contraente o Assicurato.
Art. 8.11 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.
Art. 8.12 – PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Espletata l’attività istruttoria necessaria alla verifica della copertura di polizza e alla quantificazione del danno, l’indennizzo o il risarcimento – se dovuto – verrà liquidato da HDI Italia entro 30 giorni dal compimento dell’ultimo atto istruttorio necessario. In caso di contenzioso civile, l’indennizzo o risarcimento verrà erogato negli stessi termini temporali, in ossequio a quanto disposto dal giudice in sentenza e nel rispetto dei termini previsti dal Codice di Procedura Civile.
Art. 8.13 - LA – LIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE IN CASO DI ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI (operante se richiamata
nella scheda di polizza)
Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l’ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.
Art. 8.14 – ASSICURAZIONE PARZIALE
Se dalle stime fatte risulta che il valore delle cose assicurate eccedeva al momento del sinistro di oltre il 20% la relativa somma assicurata, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Per la Sezione 2 - Responsabilità Civile verso Terzi e Operai, fermo restando quanto disposto dal comma precedente, la Società risponde in ogni caso nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione.
Art. 8.15 – ADEGUAMENTO AUTOMATICO (valida solo se espressamente richiamata in polizza)
I capitali assicurati ed il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione delle variazioni percentuali del numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già “costo della vita”) elaborato dall’Istituto Centrale di Statistica.
L’adeguamento si effettua, per la prima volta, ponendo a raffronto l’indice corrispondente a quello del mese di giugno dell’anno precedente a quello di stipulazione, con quello del mese di giugno successivo.
Gli aumenti sono applicati a decorrere dalla prima scadenza annuale successiva al 31 dicembre dell’anno in cui si è verificata la variazione.
Ai successivi adeguamenti si procede analogamente prendendo per base l’ultimo indice che ha dato luogo a variazioni di massimali e di premio.
Qualora la variazione sia inferiore al 2%, la variazione stessa viene arrotondata al 2%. Qualora la variazione fosse negativa non si procederà ad alcun adeguamento.
Qualora in conseguenza delle variazioni dell’indice i capitali ed il premio vengano a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, è facoltà del Contraente rinunciare all’adeguamento della polizza ed i capitali ed il premio rimangono quelli risultanti dall’ultimo adeguamento effettuato. Nell’ipotesi in cui il Contraente si sia avvalso della suddetta facoltà, la Società può recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni e con rimborso del rateo di premio pagato e non goduto. Sono soggetti ad adeguamento anche tutti gli importi previsti in polizza espressi in moneta, esclusi scoperti e franchigie e relativi minimi.
Si richiama l’attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.