Capitolo II
Capitolo II
PRODOTTI DELL’AGRICOLTURA
A) CEREALI – B) CEREALI MINORI – C) LEGUMINOSE – D) SEMI
156. Conclusione del contratto.
In caso di vendita di merce visitata “in monte” nel granaio o nei magazzini del venditore, il compratore, qualora non comunichi l’accettazione sul posto, deve far conoscere la sua decisione al ven- ditore non più tardi del giorno successivo alla visita.
A contrattazione avvenuta il mediatore, in quanto sia intervenuto, rilascia alle parti uno scritto con le indicazioni della qualità, del prez- zo e delle condizioni contrattuali.
In mancanza di tale scritto, che devesi ritenere come contratto definitivo anche se mancante delle firme dei contraenti, purché de- bitamente firmato dal mediatore, ha valore il contratto verbale sti- pulato per tramite del mediatore stesso o direttamente tra le parti.
157. Clausole speciali.
Se la merce è stata venduta con la clausola “salvo visita” e il compratore non vista la merce entro il termine consuetudinario di tre giorni o entro quello stabilito dal contratto, questo si intende risolto.
Se le parti contraenti hanno espressamente indicato nel contratto il paese e la località di produzione, il venditore è tenuto a fornire merce del luogo di produzione e qualità pattuita.
Se la merce è venduta in piedi in campo, si intende che la vendita riguarda solo quella specificatamente trattata.
158. Specie di vendita.
I cereali, i legumi, i semi oleosi, sono contrattati sia in base a campioni reali delle derrate, sia in base a campione tipo, sia in base a semplice denominazione.
159. Unità di base di contrattazione.
E’ di norma il quintale.
160. Campioni e analisi.
In caso di vendita su campione, questo, quando su contratto si faccia riferimento all’umidità di stagione, viene conservato in reci- pienti di vetro e/o di plastica ermeticamente chiusi e sigillati e di cui sia provato il prelievo in contraddittorio.
Lo stesso campione, qualora la vendita venga conclusa su cam- pione reale o su campione tipo, viene diviso in due parti, una delle quali viene consegnata al compratore, mentre l’altra viene trattenuta dal venditore o, in caso di intervento del mediatore, da questi.
Se una delle parti richieda l’analisi del prodotto trattato, la con- troparte non può opporsi: l’analisi stessa, salvo pattuizione contra- ria, viene di regola eseguita presso il gabinetto chimico dell’Associazione Granaria di Milano.
161. Classificazione e requisiti della merce.
Il commercio dei cereali, dei cereali minori e dei legumi, si suddi- vide nelle categorie principali sotto elencate:
a) Cereali
Frumento nazionale ed estero; Risoni nazionali;
Granoturco nazionale ed estero.
b) Cereali minori
Segale nazionale ed estera; Avena nazionale ed estera; Triticale e sorgo;
Orzo nazionale ed estero; Miglio nazionale ed estero.
c) Leguminose
Fagioli nazionali ed esteri in tutte le loro varietà;
Fave e favette nazionali ed estere, anche per uso zootecnico; Lupini, ceci, piselli, lenticchie, carrube, ecc.
d) Semi oleosi
Semi e frutti oleosi in tutte le specie, sia nazionali che esteri, comprese mandorle e nocciole;
Vinaccioli.
In casi di vendita su campione reale, la merce consegnata deve corrispondere sempre al campione reale sul quale è stata effettuata la vendita.
Se la vendita è stata fatta su campione tipo, la merce deve corri- spondere ad esso.
La merce venduta su denominazione (ossia senza campione) de- ve essere conforme alla qualità espressa nella dicitura e rappresen-
tare la buona media dell’annata del prodotto del luogo di provenien- za e nell’epoca della consegna.
La merce visitata e accettata “in monte” nel granaio o nei magaz- zini del venditore, si ritiene senz’altro conforme a quella contrattata dal compratore.
La merce si intende “sana”, quando non abbia odori sgradevoli e impropri al cereale contrattato, non sia riscaldata, fermentata o germogliata e non abbia macchie di muffa, sia esente da granelle carbonate, cotte o tarlate e da difetti nascosti; si intende “mercantile”, quando non ha difetti particolari, i quali non consento- no di classificarla nella qualità media prodotta nell’annata rispetto alla sua provenienza; si intende “leale”, quando non abbia subito trattamenti tendenti a occultarne in tutto o in parte vizi o difetti.
Per il grano (frumento), il granoturco, l’avena e la segale, si usa- no normalmente le formule:
“sano e secco”, per quel prodotto che, in aggiunta alle caratteristiche dianzi specificate per la dizione “sano”, sia scorrevole alla mano e dia la risonanza tipica della propria specie (il grado di umidità non deve superare quello stabilito dai contratti tipo nazionali che regola- no le contrattazioni);
“sano e stagionato” (o “sano e di stagione”), per quel prodotto che, oltre alle caratteristiche di merce “sana”, abbia un grado di essica- zione o di umidità giustificate dalla stagione in cui si contratta o si consegna, avuto riguardo alla buona media dell’annata e all’epoca del raccolto;
“sano e mercantile”, per quel prodotto che, oltre alle caratteristiche di merce “sana”, possa essere classificato tra le quantità della buona media dell’annata;
“sano, secco e mercantile”, per quel prodotto che riassuma in sé le caratteristiche di “sano”, di “secco” e di “mercantile”;
“sano, leale e mercantile”, per la merce che possieda le caratteristi- che di “sano”, di “leale” e di “mercantile”.
162. Imballaggio.
I cereali e gli altri prodotti di cui al presente capitolo, lettere a),
b) c) e d), vengono contrattati alla rinfusa.
Quando vengono contrattati in sacchi devono portare un cartelli- no con l’indicazione delle caratteristiche della merce, nonché il piom- bo o sigillo della ditta fornitrice, fatte salve le disposizioni di legge vigenti.
Le contrattazioni per merce in sacchi possono avvenire a “peso netto” o “tela da rendere”, nel qual caso la tara (o peso reale delle tele adoperate per l’insacco) viene dedotta dal peso totale della par- tita, e le tele o i sacchi possono essere forniti:
• dal compratore (il che avviene di norma, in mancanza di speciale indicazione), che deve allora spedire detti imballi in buono stato e in tempo utile per l’esecuzione del contratto; nei contratti stipulati tra industriali, commercianti e agricoltori della provincia, se viene convenuto che a fornire i sacchi sia il compratore, questi deve, se richiesto dal venditore, dare anche lo spago;
• ovvero dal venditore, con l’obbligo a carico del compratore di re- stituire a suo rischio e spese, gli imballi entro 15 giorni dal rice- vimento e in porto franco. Decorso tale termine senza che la re- stituzione abbia avuto luogo, il compratore è tenuto a corrispon- dere al venditore una somma a titolo di noleggio degli imballi stessi ed eventualmente a rimborsare il valore di quelli che non restituisce. Per le tele fornite a nolo dal venditore, o da chi per esso, il noleggio decorre dal giorno della spedizione fino a quello del ritorno delle tele stesse nelle mani del venditore o del noleg- giatore: l’importo del relativo canone dovrà essere reso noto in fattura.
163. Consegna.
Il quantitativo di merce compravenduta è consegnato integral- mente quando nel contratto sia espressa la parola “tassativo” o “bloccato”.
Il luogo della consegna è quello stabilito nel contratto: in difetto di altra indicazione si intende per luogo della consegna il domicilio del venditore.
La merce può comunque essere consegnata dal venditore nei se- guenti modi:
• “xxxxxx xxxxxxx”, con che si intende insaccata a spese del vendi- tore, ricevuta dal compratore in qualità e peso sul solaio e tra- sportata da questo al carro o autocarro a spese del compratore;
• “franca partenza su mezzo di trasporto ivi compreso vagone sta- zione”, tale essendo la merce ricevuta dal compratore in qualità come in peso sul mezzo di trasporto scelto e ivi trasportata a ca- rico del venditore;
• “franca a destinazione”, quando la merce è trasportata nel luogo di destinazione a spese del venditore e scaricata a spese del compratore: in tal caso il ricevimento della merce in qualità e quantità avverrà nel luogo di destinazione;
• l’epoca della consegna della merce è convenuta all’atto della contrattazione: essa può essere “prontissima”, “pronta” oppure “differita” entro un termine determinato, oppure “ripartita” nel corso di più periodi di tempo successivi; in mancanza di diversa designazione la consegna si intende sempre “pronta”; la conse- gna “prontissima” deve essere fatta entro 3 giorni e quella “pronta” entro 8 giorni (esclusi i giorni festivi e il sabato) dalla data del contratto e nel luogo da esso stabilito.
164. Consegna ripartita.
Il patto di consegna “differita” oppure “ripartita” si fa normal- mente risultare o da scritto dal mediatore o dal contratto scambiato fra le parti; la consegna della merce viene in questi casi effettuata entro i termini stabiliti, salvo sempre i casi di forza maggiore, com- presa la provata mancanza di mezzi di trasporto (vagoni e autocar- ri).
Se la merce venduta per consegna differita è già disponibile, es- sa, pur essendo di proprietà del compratore, deve rimanere nei gra-
nai o magazzini del venditore, il quale assume l’obbligo di conser- varla e consegnarla in conformità alle condizioni di contratto.
Le quantità vendute per consegna ripartite mensilmente sono considerate separatamente anche agli effetti del peso consegnato in più o in meno.
165. Verifica della merce.
Qualora all’arrivo della merce il compratore constati avarie o ammanchi, siano essi imputabili al venditore o al vettore, deve farle constatare ufficialmente in contraddittorio con quest’ultimo, facendo redigere apposito verbale.
Anche la verifica del peso specifico viene fatta in contraddittorio.
Gli abbuoni percentuali a favore del compratore per deficienza di peso specifico sono regolati da contratti tipo dell’Associazione Gra- naria di Milano.
166. Ricevimento.
Nessuna partita di cereale può essere rifiutata se è di qualità mi- gliore di quella contrattata, purché essa corrisponda agli estremi stabiliti nel contratto nelle sue condizioni essenziali.
Il compratore è tenuto, in ogni caso, a ricevere in consegna la merce, e ciò per evitare la deperibilità e le spese di giacenza, salvo l’accertamento di cui all’art. 165 e salvo il suo diritto di reclamo o di rifiuto per eventuale differenza di qualità, come previsto al successi- vo art. 171; se però la merce non è sana e presenta difetti o avarie tale da superare il 5% del prezzo stipulato, il compratore non è te- nuto a ritirare o a prendere in consegna la merce e ha diritto di ri- fiutarla e lasciarla dove si trova per conto, rischio e pericolo del ven- ditore.
167. Xxxxxxx nella consegna.
I termini di consegna sono essenziali.
Il ritardo nei termini di consegna è causa di risoluzione del con- tratto: il compratore può rifiutare la merce, salvo che lo stesso abbia posto “in mora” il venditore, concedendogli una proroga di 48 ore per la consegna.
Il ritardo della consegna causato da deficienza di vagoni, o da al- tre cause di forza maggiore, non può dare motivo al compratore di rifiutare la merce; in ogni caso il venditore, a richiesta del compra- tore, è tenuto a mettere a disposizione la merce venduta nel luogo del carico o dove essa trovasi, salvo rimborso delle spese normali di trasporto dal magazzino del venditore alla stazione ferroviaria.
168. Trasporto.
Salvo patto contrario e salvo il caso di trasporto per ferrovia, la merce viaggia per conto, rischio e pericolo del compratore, se acqui- stata franco partenza; viaggia per conto, rischio e pericolo del ven- ditore, se acquistata franco arrivo.
169. Pagamento.
Il pagamento si fa abitualmente nella mani del venditore al suo domicilio, oppure al mercato.
Xxxxx xxxxx speciali il pagamento è eseguito “per cassa” o “per contanti”, oppure con assegno, senza sconto, a consegna effettuata, oppure al mercato immediatamente successivo al giorno della con- segna o del ricevimento della merce.
170. Difetti e adulterazioni della merce.
La merce si intende difettosa, avariata o adulterata, quando non corrisponde, salvo i limiti di tolleranza stabiliti, alle diciture in base alle quali è stata venduta o al campione sulla scorta del quale il con- tratto è stato concluso.
171. Reclami.
Qualora tra la merce contrattata e quella ricevuta, il compratore riscontri una differenza di qualità a suo danno, egli deve darne co- municazione al venditore, o all’incaricato della consegna o al media- tore, appena ricevuta la merce, a mezzo telegramma o raccoman- data da spedirsi entro 24 ore; se la differenza viene riconosciuta dal venditore, le parti concordano fra esse, con o senza il concorso del mediatore, l’abbuono del prezzo.
In difetto di accordo fra le parti l’abbuono stesso è stabilito a mezzo di un arbitro amichevole (vedasi anche quanto contenuto nell’art. 173): gli arbitrati per differenza di qualità devono essere chiesti entro 8 giorni dalla data di comunicazione del compratore al venditore.
172. Risoluzione del contratto.
Valgono le norme dei contratti tipo adottati dall’Associazione Gra- naria di Milano, sia per le merci di origine nazionale, sia per quelle di provenienza estera.
173. Arbitrato.
Qualsiasi contestazione insorta sull’interpretazione o sull’esecuzione delle contrattazioni riflettenti cereali, legumi e semi, quando non sia amichevolmente risolta tra le parti direttamente o
con il concorso del mediatore è di regola deferita al giudizio di arbitri amichevoli compositori.
Gli arbitri giudicano “de bono et aequo” senza alcuna formalità di legge, a norma del Regolamento arbitrale vigente presso l’Associazione Granaria di Milano.
174. Mediazione
I compensi di mediazione in uso sono i seguenti:
Cereali | dal venditore | compratore | ||||||
Frumento triticale e gra- none, avena, segale e orzo di produzione nazio- nale e di provenienza estera Miglio e sorbo | al al | q.le q.le | L. L. | 100 150 | ( 0,05) ( 0,08) | L. L. | 100 150 | ( 0,05) ( 0,08) |
Vinaccioli | ||||||||
Vinaccioli secchi | al | q.le | L. | 200 | ( 0,10) | L. | 200 | ( 0,10) |
Vinaccioli verdi | al | q.le | L. | 200 | ( 0,10) | L. | 200 | ( 0,10) |