Set Informativo
Set Informativo
Edizione Giugno 2021
Questo documento rappresenta l’ultima versione aggiornata
Zurich Connect Casa e Famiglia
Il presente Set Informativo deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione e contiene:
• DIP - Documento Informativo Precontrattuale - edizione 06.2021
• DIP Aggiuntivo - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo - edizione 06.2021
• Condizioni Contrattuali redatte secondo le Linee Guida del Tavolo tecnico ANIA-Associazioni Consumatori- Associazioni intermediari per i Contratti Semplici e Xxxxxx (ed. febbraio 2018) - edizione 06.2021
• Informativa privacy - edizione 07.2019
Zurich Connect è un marchio di proprietà di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia
Polizza per la protezione della casa e della famiglia
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo Online, da 150 anni
Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia Zurich Connect Casa e Famiglia che opera con il marchio Zurich Connect
Zurich Insurance Company Ltd - Sede a Zurigo, Mythenquai 2 - Registro Commercio Zurigo n. CHE-105.833.114 - Sottoposta alla vigilanza dell’Autorità Svizzera preposta alla regolamentazione sui mercati finanziari - Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l’Italia: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - Iscritta all’Albo Imprese IVASS il 01.12.15 al n. 2.00004
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Zurich Connect Casa e Famiglia è un prodotto multirischio rivolto ai proprietari e agli inquilini, che assicura l’abitazione e la famiglia per i rischi di danni ai beni, danni ai terzi, furto, infortuni, tutela legale e assistenza.
Che cosa è assicurato?
Zurich Connect Casa e famiglia prevede 10 differenti moduli, mirati a rispondere alle esigenze e ai bisogni assicurativi di un proprietario o di un inquilino di un’abitazione:
Modulo Responsabilità Civile della famiglia e degli animali domestici: copre i danni involontariamente causati a terzi (persone o cose) dal contraente/assicurato e dai componenti del suo nucleo familiare per:
• responsabilità relativa al danneggiamento di cose di altri in custodia presso l’abitazione,
• responsabilità derivante da azioni effettuate all’interno dell’abitazione (o da eventuali collaboratori che lavorano nell’abitazione),
• responsabilità dei componenti del nucleo familiare nella vita privata, anche durante la guida di veicoli quali bici o monopattini, anche elettrici.
Moduloinquilinoprotetto: copre i danni all’abitazione e alle cose di terzi causati da incendio e da altri eventi coperti e quelli involontariamente causati a terzi e alle cose di terzi dal contraente/assicurato in qualità di inquilino.
Modulo proprietario protetto: copre i danni all’abitazione causati da incendio e altri eventi coperti e quelli involontariamente causati a terzi e alle cose di terzi dal contraente/assicurato in qualità di proprietario. Infine, risarcisce i danni provocati involontariamente ai vicini di casa o ad altre persone da eventi avvenuti accidentalmente legati alla proprietà.
Xxxxxx Xxxxxxxxx: copre i danni materiali e diretti subiti dall’abitazione per effetto del terremoto, compresi i danni provocati da incendio, esplosione, scoppio avvenuti come diretta conseguenza del terremoto stesso.
Modulo danni al contenuto: copre i danni da incendio ed altri eventi subiti dal contenuto dell’abitazione.
Modulo furto: copre i danni materiali e diretti causati dalla sottrazione o danneggiamento dei beni assicurati custoditi nell’abitazione, a seguito di furto o tentato furto.
Modulo preziosi, gioielli, rapina e scippo:
• copre i danni materiali e diretti causati dalla perdita o danneggiamento di gioielli, preziosi, pellicce, quadri, arazzi, tappeti, servizi di argenteria, collezioni e valori custoditi nell’abitazione a seguito di furto o tentato furto, e
• copre i danni subiti da scippo e rapina di capi di vestiario e oggetti personali subiti dal contraente/ assicurato e dai componenti del suo nucleo familiare all’esterno dell’abitazione.
Che cosa non è assicurato?
Gli immobili non adibiti ad abitazione, dimora abituale o saltuaria dell’assicurato o ad abitazione locata a terzi.
Le abitazioni che non sono costruite in calcestruzzo armato, laterizi, pietra, conglomerati artificiali incombustibili, metallo, elementi prefabbricati cementizi, vetrocemento e con strutture portanti verticali in muratura o acciaio o calcestruzzo armato; sono ammessi materiali diversi nei solai, nelle strutture portanti del tetto, nei rivestimenti e nelle coibentazioni.
Le abitazioni costruite in legno ma non posizionate ed ancorate ad una fondazione a platea in calcestruzzo o conglomerato cementizio e armature in acciaio dotata di adeguata aerazione, oppure ad un solaio (piano in cemento) realizzato a copertura di eventuali locali interrati e sempre in cemento armato o conglomerato cementizio.
Le abitazioni non ubicate nel territorio italiano.
Le abitazioni che non hanno i requisiti legali di abitabilità e che non sono in buono stato di manutenzione.
Le abitazioni che fanno parte di un maggiore immobile e l’intero immobile non è adibito per almeno 2/3 della superficie complessiva ad abitazioni civili, uffici, studi professionali.
Le persone giuridiche.
Le persone fisiche non residenti nel territorio italiano.
Con riferimento alla garanzia “Infortuni domestici e del tempo libero”: le persone affette da alcoolismo, insulinodipendenza, tossicodipendenza, sieropositività HIV, A.I.D.S., sindromi organico cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive, stati paranoidi e le persone che hanno una età superiore a 80 anni compiuti.
Ci sono limiti di copertura?
L’assicurazione presenta le seguenti principali limitazioni e quindi non copre i danni:
Per i moduli di Responsabilità civile:
causati con dolo del contraente/assicurato
Per il modulo Danni al contenuto, Modulo Furto, Modulo Preziosi, gioielli, rapina e scippo:
verificatisi in conseguenza di trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, o di accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.)
Per le limitazioni relative ai singoli moduli si faccia riferimento al DIP aggiuntivo Danni.
Infortuni domestici e del tempo libero: copre gli infortuni subiti dall’assicurato e dai componenti del suo nucleo familiare nello svolgimento di attività domestiche ed extraprofessionali che abbiano causato un’invalidità permanente determinata secondo le modalità indicate in polizza o che abbiano causato la rottura di tendini.
Xxxxxx assistenza: offre assistenza presso l’abitazione dell’assicurato a seguito di un sinistro rientrante in garanzia.
Modulo tutela legale: offre assistenza stragiudiziale e giudiziale all’assicurato a seguito di un sinistro rientrante in garanzia. La Compagnia offre inoltre all’assicurato un servizio di consulenza legale telefonica.
Dove vale la copertura?
Le garanzie sono valide per il territorio della Repubblica Italiana
Le garanzie dei moduli“Responsabilità civile della famiglia”e“Infortuni domestici e del tempo libero”sono valide per il mondo intero.
In riferimento al modulo “Tutela legale”, le garanzie riguardano i sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:
a) Di tutti gli Stati d’Europa, in caso di diritto al risarcimento dei danni extracontrattuali o di procedimento penale;
b) Negli Stati Membri dell’Unione Europea e in Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano in caso di controversie contrattuali;
c) Nel Territorio italiano e nello Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, nei casi di consulenza legale.
Che obblighi ho?
Alla sottoscrizione del contratto il contraente/assicurato deve fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare.
Se in corso di contratto si verificano cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato, il contraente/assicurato deve immediatamente comunicarli per iscritto alla Compagnia. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli art. 1892, 1893, 1894, 1898 del Codice civile.
Il contraente/assicurato non è tenuto, alla data di stipulazione del presente contratto, a comunicare alla Compagnia l’esistenza di eventuali altre assicurazioni per lo stesso rischio. Al momento del sinistro il contraente/assicurato è comunque tenuto ad avvisare tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri. Il contraente/assicurato è tenuto a richiedere a ciascun Assicuratore l’Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse a titolo di Indennizzo non superino l’ammontare del danno. Se il contraente/assicurato omette di dare l’avviso di cui sopra, la Compagnia non è tenuta a corrispondere l’indennizzo.
Il rischio è il medesimo se l’interesse assicurato, la cosa assicurata e l’assicurato sono gli stessi e il sinistro avviene nel periodo di tempo nel quale opera la garanzia assicurativa di tutti gli assicuratori.
Se il contraente/assicurato vuole variare l’indirizzo dell’abitazione indicato al momento della sottoscrizione del contratto, dovrà comunicarlo alla Compagnia e la copertura assicurativa sarà operante presso l’indirizzo della nuova abitazione, per tutti i beni censiti.
Quando e come devo pagare?
Il premio annuale deve essere pagato esclusivamente tramite una delle seguenti modalità: carta di credito, bonifico bancario, bonifico on line, MyBank, Apple Pay, presso i punti Sisal Pay e LIS PAGA di Lottomatica.
Il pagamento del premio, qualora concesso, può essere frazionato in quote mensili, senza alcuna maggiorazione, esclusivamente tramite il servizio APPpago, subordinato all’approvazione di Sella Personal Credit. S.p.A.. In caso di mancata approvazione da parte di Sella Personal Credit S.p.A., il pagamento del premio non può essere effettuato in quote mensili. In tal caso il contraente può scegliere di effettuare il pagamento del premio per intero con un metodo di pagamento diverso.
Il premio è interamente dovuto anche se è previsto il suo frazionamento in più rate.
In caso di contratto sottoscritto per il tramite di un intermediario, i metodi di pagamento potrebbero variare rispetto a quelli descritti, pertanto il contraente e/o l’assicurato possono richiedere al proprio intermediario la specifica o le specifiche modalità di pagamento disponibili.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura assicurativa è efficace dalle ore 24 del giorno di conclusione del contratto indicato nel modulo di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio. Il contratto ha durata annuale e termina alle ore 24 del giorno di scadenza indicato in polizza.
Come posso disdire la polizza?
Il contraente/assicurato, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, può esercitare il diritto di ripensamento senza doverne indicare il motivo, cioè può chiedere alla Compagnia che cessino gli effetti del contratto (recesso).
Per esercitare il diritto di ripensamento il contraente/assicurato deve inviare una richiesta scritta alla Compagnia tramite una delle seguenti modalità:
• via mail all’indirizzo xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx,
• tramite raccomandata con ricevuta di ritorno a Zurich Insurance Company Ltd Rappresentanza Generale per l’Italia, Xxx Xxxxxxx Xxxxxx 00 00000 Xxxxxx,
• tramite posta elettronica certificata all’indirizzo xxxxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx.
Il contraente/assicurato non dovrà più pagare le rate mancanti di premio salvo il caso in cui si sia verificato un sinistro nel periodo di copertura. In questo caso il premio annuale dovrà essere pagato per intero.
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento dell’indennizzo o dal rifiuto dello stesso da parte della Compagnia, il contraente/assicurato e la Compagnia possono far cessare gli effetti del contratto con preavviso di 30 giorni.
Per esercitare il diritto di recesso in caso di sinistro, il contraente/assicurato deve inviare una richiesta alla Compagnia, tramite una delle seguenti modalità:
• via mail all’indirizzo xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx,
• tramite raccomandata con ricevuta di ritorno a Zurich Insurance Company Ltd Rappresentanza Generale per l’Italia, Xxx Xxxxxxx Xxxxxx 00 00000 Xxxxxx,
• tramite posta elettronica certificata all’indirizzo xxxxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx.
Assicurazione per la protezione della casa e della famiglia
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia Zurich Connect Casa e Famiglia
Data di realizzazione: giugno 2021 - Ultimo Aggiornamento: giugno 2021
Questo documento rappresenta l’ultima versione aggiornata.
Online, da 150 anni
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le principali caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Società: Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia, avente sede a Zurigo, Mythenquai 2 - Iscritta nel Registro Commercio Zurigo n. CHE-105.833.114 e sottoposta alla vigilanza dell’Autorità Svizzera preposta alla regolamentazione sui mercati finanziari - Capitale sociale fr. sv. 825.000.000 i.v. - Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento nei rami danni attraverso la propria Rappresentanza Generale per l’Italia avente sede in Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - Tel. +39.0259661 - Fax +39.0259662603 - Iscritta all’Albo Imprese IVASS il 01.12.15 al
n. 2.00004 – Patrimonio netto di 765,2 milioni di euro, formato da un fondo di dotazione di 463,3 milioni di euro e riserve patrimoniali per
301,9 milioni di euro.
Capogruppo del Gruppo Zurich Italia, iscritto all’Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n. 2 - C.F./P.IVA/R.I. Milano 01627980152 - Imp. aut. con Provvedimento IVASS n. 0054457/15 del 10.6.15 - Rappresentante Generale per l’Italia: X. Xxxxxxxxxx – Sito internet: xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx - Indirizzo PEC: xxxxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx.
Zurich Connect è un marchio di proprietà di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia.
Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia non è tenuta alla determinazione dell’indice di solvibilità conforme alla normativa Solvency II.
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
L’ampiezza dell’impegno dell’impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. | |
MODULO RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA FAMIGLIA E DEGLI ANIMALI DOMESTICI | |
Modulo Responsabilità Civile della famiglia e degli animali domestici (se acquistato) | Responsabilità civile del soggetto che vive nell’abitazione Se il contraente/assicurato e gli altri componenti del suo nucleo familiare, causano involontariamente a terzi danni per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali a seguito di: • responsabilità da cose in custodia di cui all’art. 2055 c.c., o • responsabilità derivante da azioni di chi vive nell’abitazione di cui all’art. 2055 c.c. la Compagnia pagherà direttamente al terzo danneggiato una somma pari a quanto dovuto dal contraente/ assicurato stesso al terzo per capitale, interessi e spese. Se per motivi di studio, i figli del contraente/assicurato, di età non superiore a 26 anni, abitano in luogo diverso da quello in cui si trova l’abitazione, anche l’abitazione dei figli è compresa nella copertura. Responsabilità civile della vita privata Se il contraente/assicurato e gli altri componenti del suo nucleo familiare (compresi gli Animali Domestici) a seguito degli eventi inerenti la vita privata, causano involontariamente a terzi danni per: • morte • lesioni personali • danneggiamenti a cose ed animali la Compagnia si fa carico di quanto devono pagare ai sensi di legge: • il contraente/assicurato • gli altri componenti del suo nucleo familiare • i familiari fino al quarto grado, quali ad esempio i nonni, in caso di fatti commessi da figli minorenni dell’Assicurato in temporanea cura (anche quotidiana). |
Responsabilità civile verso addetti ai servizi domestici (R.C.O.) (garanzia non attiva in caso di proprietario che non risiede nell’abitazione) Se i danni riportati dagli addetti ai servizi domestici, badanti, baby sitter e persone “alla pari”: • derivano da infortuni sul lavoro e • causano morte o lesioni personali e • in caso di lesioni personali, comportano una invalidità permanente non inferiore al 5% la Compagnia pagherà una somma pari a quanto dovuto dal contraente/assicurato, a titolo di risarcimento dei danni. Interruzione attività di terzi • danni causati dal contraente/assicurato e dai componenti del suo nucleo familiare all’attività di terzi derivanti da interruzioni di attività artigianali, commerciali, industriali o di servizi; • danni causati dal contraente/assicurato e dai componenti del suo nucleo familiare all’attività di terzi derivanti da sospensioni totali o parziali di attività artigianali, commerciali, industriali o di servizi. Responsabilità civile del contraente/assicurato per danni da conduzione causati ai locali di villeggiatura Danni causati da incendio a locali di villeggiatura presi in temporanea locazione, compreso il relativo contenuto. SOMMA ASSICURATA • Per tutte le coperture possibilità di scelta del massimale € 500.000,00 - € 1.000.000,00 - € 2.000.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione • Interruzione o sospensione dell’attività di terzi: € 50.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione (fermo restando il massimale di polizza scelto per periodo di assicurazione) • Responsabilità civile del contraente/assicurato per danni da conduzione causati ai locali di villeggiatura: € 20.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione (fermo restando il massimale di polizza scelto per periodo di assicurazione) • Responsabilità civile verso addetti ai servizi domestici (R.C.O.): € 150.000,00 per infortunato e periodo di assicurazione (fermo restando il massimale di polizza scelto per periodo di assicurazione) | |
MODULO PROPRIETARIO PROTETTO | |
Responsabilità civile del proprietario Se si verificano tutte le seguenti condizioni: a) Il contraente/assicurato è proprietario dell’abitazione (esclusi comunque muri di sostegno o di contenimento di altezza superiore a due metri); b) Il contraente/assicurato è civilmente responsabile a sensi di legge, in quanto proprietario, per danni materiali e diretti involontariamente cagionati a terzi; allora la Compagnia pagherà direttamente al terzo danneggiato una somma pari a quanto dovuto dal contraente/ assicurato stesso al terzo. | |
Responsabilità del committente di lavori di manutenzione straordinaria: È compresa la responsabilità del contraente/assicurato quale committente di lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni dell’abitazione. La garanzia opera anche nei casi di applicazione del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro (Decreto Legislativo n°81/2008) e successive modifiche, purché il contraente/ assicurato abbia adempiuto agli obblighi del decreto stesso. | |
Modulo Proprietario Protetto | Responsabilità del committente di lavori di manutenzione ordinaria È compresa la responsabilità del contraente/assicurato quale committente di lavori di manutenzione ordinaria presso l’abitazione. Se l’impresa che effettua i lavori ha una propria assicurazione, la garanzia sarà prestata a secondo rischio, cioè per l’eventuale parte di danno non coperta dall’assicurazione dell’impresa, eventuali franchigie o scoperti previsti da quest’ultima polizza non sono coperti dalla presente garanzia. |
(se acquistato) | |
Abitazione parte di un condominio Se l’abitazione fa parte di un condominio, è compresa nella garanzia la responsabilità per i danni di cui il contraente/ assicurato deve rispondere come condomino, ma solo per quanto riguarda la propria quota di responsabilità, proporzionale ai millesimi posseduti nel condominio, restando esclusa la copertura della responsabilità solidale (ossia l’obbligo a carico dell’assicurato di corrispondere al terzo somme dovute a quest’ultimo dagli altri condomini). | |
Responsabilità civile del proprietario verso i terzi da incendio Se si verificano tutte le seguenti condizioni: a) Il contraente/assicurato è proprietario dell’abitazione; b) Nell’abitazione si verificano un incendio, un’esplosione o uno scoppio, che abbiano avuto origine anche da cose di proprietà del contraente/assicurato compreso il conseguente sviluppo di gas vapori e fumo, che provocano direttamente danni a cose di terzi (inclusi gli inquilini); c) L’incendio, l’esplosione o lo scoppio costituiscono un sinistro indennizzabile ai sensi di uno dei Moduli acquistati; d) Il Contraente/Assicurato è responsabile civile ai sensi di legge dei danni materiali così causati; allora la Compagnia pagherà direttamente al terzo danneggiato una somma pari a quanto dovuto dal contraente/ assicurato stesso al terzo per capitale, interessi e spese. |
Danno da interruzione di attività Danno ai terzi che deriva da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – nell’utilizzo di beni e di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi. Danni alla proprietà La Compagnia indennizza al contraente/assicurato i danni all’abitazione di cui è proprietario, anche se riconducibili ad Attacchi Cyber, causati direttamente da: a) incendio; b) esplosione; c) implosione; d) scoppio; e) fulmine; f) caduta di aeromobili, corpi volanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti; g) onda sonica; h) caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura congegni; i) urto di veicoli stradali, purché avvenuto sulla pubblica via, ma esclusi i veicoli di proprietà o in uso al contraente/ assicurato; j) fumo, gas, vapori: i. fuoriusciti a seguito di guasto accidentale degli impianti termici dell’abitazione; ii. sviluppatisi anche da cose diverse da quelle assicurate, purché riconducibili ad uno degli eventi elencati in questo Modulo; k) danni causati da interventi per impedire che si verifichi l’evento assicurato o per limitarne i danni; l) atti vandalici o dolosi in genere verificatisi anche in occasione di scioperi, tumulti e sommosse; m) uragani, bufere, tempeste, grandine, vento oltre gli 80 km/h, trombe d’aria e cose da essi trasportate, ma solo quando questi eventi abbiano avuto una violenza tale da danneggiare più immobili nella zona. Sono compresi i danni da bagnamento se 1. causati all’interno dell’abitazione direttamente dall’evento atmosferico attraverso rotture, brecce o lesioni al tetto, alle pareti o ai serramenti, a loro volta provocate dall’evento atmosferico oppure 2. causati dalla caduta di alberi provocata dagli stessi eventi; n) fenomeno elettrico; o) fuoriuscita d’acqua conseguente a rottura accidentale di impianti idrici, igienico sanitari o di condizionamento a servizio dell’abitazione, allacciamenti di apparecchi elettrodomestici, pluviali e grondaie; p) rotture di lastre dell’abitazione, ad esclusione delle scheggiature e rigature; q) danni da spargimento d’acqua dovuti a rottura di condutture dell’abitazione causata da gelo; r) sovraccarico di neve sul tetto e conseguente collasso strutturale. Spese di ricerca e riparazione in caso di rottura di tubazioni d’acqua o di gas La Compagnia indennizza, in caso di rottura o guasto accidentali che abbiano provocato la fuoriuscita di acqua condotta o la dispersione di gas dalle relative tubazioni, le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto, per la sostituzione della tubazione danneggiata e dei relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua o alla dispersione di gas, nonché per il ripristino delle parti di abitazione danneggiate. Danni indiretti Se si è verificato un sinistro indennizzabile ai sensi del presente modulo, la Compagnia indennizza anche: a) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica, o a quella imposta dalle Autorità, i residui del sinistro; b) gli onorari per periti, consulenti, ingegneri, architetti, incaricati per la ricostruzione o il rimpiazzo dei beni assicurati; c) gli oneri di urbanizzazione dovuti al Comune; d) le spese di ricostruzione di documenti, attestati, diplomi, titoli di credito (procedura di ammortamento); e) le spese per rimozione e ricollocamento del contenuto; f) il mancato godimento dell’abitazione, o perdita della relativa pigione, a causa di obiettiva inagibilità dell’abitazione stessa; g) le spese di trasferimento e soggiorno in albergo sostenute dal contraente/assicurato per sé e per i suoi familiari conviventi a causa di obiettiva inagibilità dell’abitazione. SOMMA ASSICURATA • Per tutte le coperture: massimale indicato nel modulo di polizza per sinistro e anno di assicurazione. • Danno da interruzione di attività: 10% del massimale indicato nel modulo di polizza per sinistro e anno di assicurazione. • Spese di ricerca e riparazione in caso di rottura di tubazioni d’acqua o di gas: € 3.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione • Danni indiretti: 10% del massimale indicato nel modulo di polizza per sinistro e anno di assicurazione. • Danni alla proprietà: indicato nel modulo di polizza e variabile in base alla causa del sinistro |
MODULO INQUILINO PROTETTO | |
Modulo Inquilino Protetto (se acquistato) | Responsabilità civile dell’inquilino verso il proprietario Se si verificano tutte le seguenti condizioni: a) Il contraente/assicurato è inquilino dell’abitazione; b) Si verificano danni all’abitazione causati da: 1. Incendio; 2. Esplosione; 3. Implosione; 4. Scoppio; 5. Fumo, gas, vapori: i. fuoriusciti a seguito di guasto accidentale degli impianti termici dell’abitazione in gestione all’inquilino e contrattualmente autorizzati; ii. sviluppatisi anche da cose diverse da quelle assicurate, purché riconducibili ad uno degli eventi elencati in questo modulo; 6. Danni causati per impedire che si verifichi l’evento assicurato o per limitarne i danni; 7. Fenomeno elettrico; 8. Rottura di lastre dell’abitazione. c) Il contraente/assicurato è responsabile civile dei danni materiali così causati ai sensi degli artt. 1588 (perdita e deterioramento della cosa locata), 1589 (incendio di cosa assicurata) e 1611 (incendio di casa abitata da più inquilini) del Codice Civile; allora la Compagnia pagherà direttamente al terzo danneggiato una somma pari a quanto dovuto dal contraente/ assicurato stesso per capitale, interessi e spese. Responsabilità civile dell’inquilino verso i terzi da incendio Se si verificano tutte le seguenti condizioni: a) Il contraente/assicurato è inquilino dell’abitazione; b) Nell’abitazione si verificano un incendio, un’esplosione o uno scoppio, che abbiano avuto origine da cose di proprietà del contraente/assicurato o da lui detenute, compreso il conseguente sviluppo di gas, vapori e fumo, che provocano direttamente danni a cose di terzi escluse quelle del proprietario; c) Il contraente/assicurato è responsabile civile ai sensi di legge dei danni materiali così causati; allora la Compagnia pagherà direttamente al terzo danneggiato una somma pari a quanto dovuto dal contraente/ assicurato stesso al terzo per capitale, interessi e spese. Danno da interruzione di attività Danno ai terzi che deriva da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – nell’utilizzo di beni e di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi. SOMMA ASSICURATA • Responsabilità civile dell’inquilino verso il proprietario e responsabilità civile dell’inquilino verso i terzi da incendio e cose di proprietà: massimale indicato nel modulo di polizza per sinistro e anno di assicurazione. • Danno da interruzione di attività: 10% del massimale indicato nel modulo di polizza per sinistro e anno di assicurazione. • Danni da fenomeno elettrico: € 1.500,00 per sinistro e per periodo di assicurazione. • Rottura di lastre dell’abitazione: € 1.500,00 per sinistro e per periodo di assicurazione. |
MODULO TERREMOTO | |
Xxxxxx Xxxxxxxxx (se acquistato) | La Compagnia indennizza al contraente/assicurato i danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio subiti dall’abitazione per effetto del terremoto. Danni indiretti Se si è verificato un sinistro indennizzabile ai sensi del presente Xxxxxx, la Compagnia indennizza anche: a) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica, o a quella imposta dalle Autorità, i residui dei beni assicurati; b) gli onorari per periti, consulenti, ingegneri, architetti incaricati per la ricostruzione o il rimpiazzo dei beni assicurati; c) gli oneri di urbanizzazione dovuti al Comune; d) le spese di ricostruzione di documenti, attestati, diplomi, titoli di credito (procedura di ammortamento); e) le spese per rimozione e ricollocamento del contenuto; f) il mancato godimento dell’abitazione, o perdita della relativa pigione, a causa di obiettiva inagibilità dell’abitazione stessa; g) le spese di trasferimento e soggiorno in albergo sostenute dal Contraente/Assicurato per sé e per i suoi familiari conviventi a causa di obiettiva inagibilità dell’abitazione. SOMMA ASSICURATA • Danni materiale e diretti: massimale indicato nel modulo di polizza per sinistro e periodo di assicurazione • Danni indiretti: 10% del massimale indicato nel modulo di polizza per sinistro e periodo di assicurazione. |
MODULO DANNI AL CONTENUTO | |
Modulo Danni al contenuto (se acquistato) | Danni al contenuto La Compagnia indennizza al contraente/assicurato i danni al contenuto dell’abitazione, esclusa l’abitazione, causati dai seguenti eventi, anche se riconducibili ad Attacchi Cyber: a) incendio; b) esplosione; c) implosione; d) scoppio; e) fulmine; f) caduta di aeromobili, corpi volanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti; g) onda sonica; h) caduta di ascensori e montacarichi, urto di veicoli stradali, purché avvenuto sulla pubblica via, ma esclusi i veicoli di proprietà o in uso al contraente/assicurato; i) fumo, gas, vapori: I. fuoriusciti a seguito di guasto accidentale degli impianti termici dell’abitazione; II. sviluppatisi anche da cose diverse da quelle assicurate, purché riconducibili ad uno degli eventi elencati in questo Modulo; j) danni causati da interventi per impedire che si verifichi l’evento assicurato o per limitarne i danni; k) atti vandalici o dolosi in genere verificatisi anche in occasione di scioperi, tumulti e sommosse; l) danni causati da acqua, neve o grandine penetrati all’interno dell’abitazione attraverso rotture, brecce o lesioni al tetto, alle pareti o ai serramenti provocati da uragani, bufere, tempeste, nubifragi, trombe d’aria, grandine, vento oltre gli 80 km/h, e cose da essi trasportate, quando questi eventi sia riscontrabile in zona su una pluralità di enti; m) fenomeno elettrico; n) fuoriuscita d’acqua conseguente a rottura accidentale di impianti idrici, igienico sanitari o di condizionamento a servizio dell’abitazione, allacciamenti di apparecchi elettrodomestici, pluviali e grondaie, inclusi i danni da spargimento d’acqua conseguente a rottura accidentale di elettrodomestici; o) rotture di lastre del contenuto, ad esclusione delle scheggiature e rigature. Danni indiretti Se si è verificato un sinistro indennizzabile ai sensi del presente Xxxxxx, la Compagnia indennizza anche: a) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica, od a quella imposta dalle Autorità, i residui del sinistro; b) gli onorari per periti, consulenti, ingegneri, architetti incaricati per la ricostruzione o il rimpiazzo dei beni assicurati; c) le spese di ricostruzione di documenti, attestati, diplomi, titoli di credito (procedura di ammortamento); d) le spese per rimozione e ricollocamento del contenuto; e) oneri di urbanizzazione dovuti al Comune; f) mancato godimento del fabbricato, o perdita della relativa pigione, a causa di obiettiva inagibilità del fabbricato stesso; g) spese di trasferimento e soggiorno in albergo sostenute dal contraente/assicurato per sé e per i suoi familiari conviventi a causa di obiettiva inagibilità dell’abitazione. |
MODULO FURTO | |
Modulo Furto (se acquistato) | Garanzia Furto La Compagnia indennizza al contraente/assicurato i danni materiali e diretti, anche se riconducibili ad Attacchi Cyber, causati dalla sottrazione o danneggiamento dei beni assicurati custoditi nell’abitazione, se la sottrazione o danneggiamento avvengono a seguito di furto (consumato o tentato). Danni indiretti In caso di sinistro indennizzabile, oltre ai danni materiali e diretti, la Compagnia riconoscerà l’indennizzo delle seguenti spese, se sostenute e documentate: a) Costi sostenuti per la documentazione del danno; b) Costi per rifare o duplicare documenti sottratti; c) Costi sostenuti per rifare la serratura dell’abitazione, se sono state sottratte le chiavi. Addetti ai servizi domestici La garanzia comprende anche il furto commesso dagli addetti ai servizi domestici, in servizio anche continuativo, purché il contraente/assicurato denunci l’infedeltà del collaboratore regolarmente assunto dall’Autorità competente ed esibisca alla Compagnia copia di tale denuncia vistata dall’Autorità medesima. SOMMA ASSICURATA • Garanzia furto: massimale indicato nel modulo di polizza per sinistro e periodo di assicurazione • Danni indiretti:10% del massimale indicato nel modulo di polizza • Addetti ai servizi domestici: massimale di € 1.000,00 per sinistro. |
MODULO PREZIOSI, GIOIELLI, RAPINA E XXXXXX | |
Xxxxxx Preziosi, Gioielli, Rapina, Scippo (se acquistato) | Preziosi e gioielli La Compagnia indennizza al contraente/assicurato i danni materiali e diretti, anche se riconducibili ad Attacchi Cyber, causati dalla perdita o danneggiamento di gioielli, preziosi, pellicce, quadri, arazzi, tappeti, servizi di argenteria, collezioni e valori custoditi nell’abitazione, se la perdita o danneggiamento avvengono a seguito di furto (consumato o tentato). Rapina e scippo La Compagnia indennizza l’assicurato e i componenti del suo nucleo familiare per i danni subiti da scippo e rapina di capi di vestiario ed oggetti personali, compresi gioielli, preziosi e valori, gli uni e gli altri per uso personale, portati indosso secondo le rispettive destinazioni, commessi all’esterno dell’abitazione ma comunque entro i confini dell’Unione Europea. La Compagnia rimborsa le spese effettivamente sostenute per moduli, bolli e diritti per il rifacimento di documenti personali, rese necessarie a seguito della loro sottrazione. Addetti ai servizi domestici Il furto commesso dagli addetti ai servizi domestici, in servizio anche continuativo, è coperto solo se il contraente/ assicurato: • denuncia l’infedeltà dell’addetto ai servizi domestici all’Autorità competente, e • esibisce alla Compagnia copia di tale denuncia SOMMA ASSICURATA • Preziosi e gioielli: • Preziosi, gioielli, pellicce, quadri, arazzi, tappeti, servizi di argenteria e collezioni: massimale di € 5.000,00 per singolo oggetto; • Valori: 20% del massimale indicato nel modulo di polizza. • Rapina e scippo: • Capi di vestiario e oggetti personali, compresi gioielli, preziosi e valori: massimale di € 800,00 per sinistro e anno di assicurazione; • Addetti ai servizi domestici: massimale di € 1.000,00 per sinistro. |
MODULO INFORTUNI DOMESTICI E DEL TEMPO LIBERO | |
Modulo Infortuni domestici e del tempo libero (se acquistato) | GARANZIE La Compagnia indennizza l’Assicurato ed i componenti del suo nucleo familiare nell’ambito domestico ed extraprofessionale per gli infortuni avvenuti nello svolgimento di attività ordinarie, che abbiano causato una invalidità permanente, anche se riconducibili ad Attacchi Cyber. Diaria da degenza da ricovero ospedaliero Nel caso di ricovero in ospedale o in casa di cura pubblica o privata, reso necessario da Infortunio liquidabile a termini di polizza, la Compagnia paga, una indennità giornaliera. Xxxxx traumatiche La garanzia è estesa alle ernie traumatiche a condizione che, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico. Rotture tendine e sottocutanee Relativamente alla rottura sottocutanea di: • tendine di Xxxxxxx (trattata chirurgicamente o non); • tendine del bicipite brachiale (prossimale o distale); • tendine dell’estensore del pollice; • tendine del quadricipite femorale; • cuffia dei rotatori; la Compagnia liquida una somma “una tantum”, senza l’applicazione delle franchigie eventualmente previste. Ulteriori rimborsi Se è stata acquistata la Garanzia Assistenza, ma non fosse operante per qualsiasi motivo, in caso di Infortunio liquidabile a termini delle Condizioni di assicurazione, la Compagnia riconosce un ulteriore rimborso per evento e per Assicurato, per le spese documentate e sostenute, relativamente a: • trasporto dal luogo dell’infortunio alla struttura ospedaliera pubblica o privata, per il pronto soccorso; • rimpatrio se l’infortunio è avvenuto all’estero; • azioni di salvataggio o di ricerca dell’Assicurato stesso. |
SOMMA ASSICURATA • Garanzia Infortuni domestici e del tempo libero: massimale pari a € 50.000,00 per nucleo familiare, sinistro e anno di assicurazione. • Diaria da degenza da ricovero ospedaliero: € 52,00 per un massimo di 30 giorni, a partire dal 4° giorno. • Ernie traumatiche: massimale pari al 10% del massimale indicato nel modulo di polizza. • Rotture tendine e sottocutanee: massimale di € 1.500,00 “una tantum” per nucleo familiare, sinistro e anno di assicurazione. • Ulteriori rimborsi: massimale di € 2.500,00 per evento e per Assicurato. | |
MODULO ASSISTENZA | |
Modulo Assistenza (se acquistato) | GARANZIE La Compagnia indennizza l’assicurato per i seguenti casi con i limiti e le modalità previste dal contratto: a) Invio di un idraulico per interventi di emergenza: massimale di 150,00 euro per sinistro. b) Invio di un elettricista per interventi di emergenza: massimale di 150,00 euro per sinistro. c) Invio di un fabbro per interventi di emergenza: massimale di 150,00euro per sinistro. d) Invio di un termoidraulico nelle 24 ore: massimale di 150,00euro per sinistro. e) Interventi d’emergenza per danni da acqua: massimale di 150,00 euro per sinistro. f) Invio di un tecnico riparatore di elettrodomestici nelle 24 ore: massimale di 100,00 euro per sinistro. g) Spese di albergo: massimale per sinistro di 100,00 euro al giorno per un massimo di 3 giorni. h) Invio di un sorvegliante: massimale di 150,00 per sinistro. i) Rientro anticipato: massimale di 250,00 euro per sinistro. j) Consulenza medica: massimale non previsto. k) Invio di un medico al domicilio di notte o nei giorni festivi: la Compagnia terrà a proprio carico la relativa spesa. |
MODULO TUTELA LEGALE | |
Modulo Tutela legale (se acquistato) | GARANZIA La Compagnia tutela i diritti dell’assicurato (incluso i componenti del suo nucleo familiare) nell’ambito della vita privata, in relazione alla proprietà dell’abitazione e ai rapporti con propri collaboratori domestici, anche se riconducibili ad Attacchi Cyber. La garanzia opera per: a) Difendersi in un procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione, anche derivante da violazioni in materia fiscale e amministrativa; b) Ottenere assistenza legale per un danno extracontrattuale, subito dall’assicurato a causa di un fatto illecito di terzi; sono compresi i danni alle persone e alle cose di loro appartenenza; c) sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un presunto comportamento illecito dell’assicurato. Tale garanzia opera per le spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell’Art. 1917 del Codice Civile e soltanto se il sinistro è coperto da una assicurazione di responsabilità civile e l’assicuratore di responsabilità civile è intervenuto e ha corrisposto l’intero massimale. Se l’assicurazione di responsabilità civile esiste, ma non copre il rischio (perché c’è un’esclusione o l’evento non è previsto tra i rischi assicurati) questa garanzia opera in primo rischio. L’assicurato deve dichiarare al momento della denuncia di sinistro se l’assicurazione di responsabilità civile esiste e se è operativa e deve esibire una copia della polizza a semplice richiesta; d) Affrontare una controversia di lavoro con i propri collaboratori domestici, purché assunti a norma di legge; e) Sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale; f) Sostenere controversie relative al diritto di proprietà relativi all’abitazione; g) Esercitare un’azione per il recupero dei canoni arretrati quando l’abitazione è stata data in locazione ad un inquilino per uso abitativo. La garanzia di cui alla lettera g) è operante limitatamente ad 1 caso per anno assicurativo e alla sola fase stragiudiziale gestita da DAS direttamente o tramite professionisti da essa incaricati. Per gli eventi e le garanzie sopra indicati, la Compagnia offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per la risoluzione amichevole delle controversie e per l’azione in giudizio in ogni sua fase. Per le garanzie sopra indicate la Compagnia, su richiesta dell’assicurato, provvede inoltre ad erogare, per il tramite di DAS, consulenza legale telefonica, al fine di affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide), per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti e per ottenere informazioni sul contenuto delle garanzie e sulle modalità per accedere efficacemente alle prestazioni previste nel modulo di polizza. La garanzia copre gli eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto ma manifestatisi entro 2 anni dalla sua cessazione. |
Per determinare la data in cui avviene un evento si considera: a) La data del primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento di danni extracontrattuali subiti; b) La data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell’assicurato, della controparte o di un terzo, nelle restanti ipotesi. SOMMA ASSICURATA La garanzia è prestata fino all’importo del massimale indicato nel modulo di polizza. |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Modulo | |
Responsabilità | Qualora contemporaneamente all’acquisto del Modulo Responsabilità civile della famiglia e degli animali |
civile della famiglia | domestici sia acquistato il Modulo Proprietario Protetto o il Modulo Inquilino Protetto, il premio relativo al Modulo |
e degli animali | Responsabilità civile della famiglia e degli animali domestici verrà ridotto. |
domestici |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Ci sono limiti di copertura? | |
MODULO RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA FAMIGLIA E DEGLI ANIMALI DOMESTICI | |
Esclusioni Responsabilità civile del soggetto che vive nell’abitazione Sono esclusi i danni derivanti da incendio, esplosione o scoppio, compreso il conseguente sviluppo di gas vapori e fumo, di cose del contraente/assicurato o da lui detenute. | |
Esclusione Responsabilità civile della vita privata Sono esclusi dalla copertura i danni causati ad un componente del nucleo familiare del contraente/assicurato da figli minorenni loro affidati, anche se in temporanea cura. | |
Esclusioni Responsabilità civile verso addetti ai servizi domestici (R.C.O.) Sono escluse dalla garanzia le malattie professionali. | |
Modulo Responsabilità civile della famiglia e degli animali domestici (se acquistato) | Esclusioni comuni a tutte le coperture del modulo Sono esclusi i danni: a) derivanti da esercizio nell’abitazione di attività commerciali, artigianali, industriali, agricole o di servizi, professionali o comunque retribuite o a beni relativi ad attività commerciali, artigianali o professionali; b) causati da amianto; c) verificatisi in conseguenza di alluvioni, inondazioni, nubifragi, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, franamenti, cedimento o smottamento del terreno, valanghe, slavine e spostamenti d’aria da questi provocati, fatti di guerra, insurrezione, invasione, occupazione militare, rivoluzione, confisca o requisizione; d) derivanti da: • lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione; • umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali; • detenzione o uso di esplosivi; • abbattimento o potatura di alberi ad alto fusto di pertinenza dell’abitazione effettuate direttamente dal contraente/assicurato; • esercizio della caccia; • proprietà, uso o detenzione di animali non domestici o di armi da fuoco non regolarmente denunciate alle autorità competenti; • circolazione di veicoli a motore, natanti a motore, natanti a vela o remi con lunghezza “fuori tutto” superiore a 7,5 metri, uso di velivoli di qualsiasi genere; |
e) alle cose ed agli animali che il contraente/assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione; f) alle cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio, compreso il conseguente sviluppo di gas vapori e fumo, di cose del contraente/assicurato o da lui detenute. L’esclusione non si applica se l’assicurato si trova al di fuori da immobili di proprietà del contraente/assicurato o dei familiari conviventi e per quanto stabilito dalla garanzia “Responsabilità civile del Contraente/Assicurato per danni da conduzione causati ai Locali di villeggiatura” g) provocati dal contraente/assicurato sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti; h) conseguenti ad inadempienza di obblighi contrattuali o fiscali; i) derivanti dagli obblighi solidali previsti dall’art. 2055 del Codice Civile, cioè nel caso in cui, essendo la responsabilità imputabile a più persone, tutte siano tenute in solido al risarcimento del danno. In questi casi la Compagnia risponde solo per la quota di responsabilità imputabile al contraente/assicurato; j) verificatisi in conseguenza di esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; k) da furto; l) derivanti dalla proprietà ed uso di droni e ogni altro genere di mezzo o di apparecchio per il volo, fatta eccezione per quanto indicato nella garanzia “Responsabilità civile della vita privata”; m) derivanti da attacchi Attacchi Cyber. FRANCHIGIE E SCOPERTI | |
MODULO PROPRIETARIO PROTETTO | |
Modulo Proprietario protetto (se acquistato) | ESCLUSIONI Esclusioni abitazione parte di un condominio È esclusa la copertura della responsabilità solidale (ossia l’obbligo a carico dell’assicurato di corrispondere al terzo somme dovute a quest’ultimo dagli altri condomini). Esclusioni responsabilità civile della proprietà Sono esclusi i danni: a) derivanti da: i. lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, fatta eccezione quanto previsto dalla copertura Responsabilità del committente di lavori di Manutenzione Straordinaria; ii. umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali; iii. detenzione o uso di esplosivi; iv. abbattimento o potatura di alberi ad alto fusto di pertinenza dell’abitazione, effettuate direttamente dall’assicurato; b) alle cose ed agli animali che il contraente/assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione; c) alle cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose del contraente/assicurato o da lui detenute; d) provocati dal contraente/assicurato sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti; e) conseguenti ad inadempienza di obblighi contrattuali o fiscali; f) derivanti dagli obblighi solidali previsti dall’art. 2055 del Codice Civile, cioè nel caso in cui, essendo la responsabilità imputabile a più persone, tutte siano tenute in solido al risarcimento del danno. In questi casi la Compagnia risponde solo per la quota di responsabilità imputabile al contraente/assicurato; g) derivanti da Attacchi Cyber. Esclusioni responsabilità civile del proprietario verso i terzi da incendio Sono esclusi i danni: a) causati da gelo alle condutture installate i. All’esterno della costruzione, o |
Copertura | Scoperto | Franchigia assoluta |
Tutte le coperture, tranne quelle sotto riportate | Non applicabile | € 200,00 per sinistro (per i soli danni a cose) |
Interruzione o sospensione dell’attività di terzi | Non applicabile | € 200,00 per sinistro (per i soli danni a cose) |
Responsabilità civile del contraente/assicurato per danni da conduzione causati ai locali di villeggiatura | Non applicabile | € 200,00 per sinistro (per i soli danni a cose) |
Esclusioni Responsabilità civile verso addetti ai servizi domestici (R.C.O.) | Non applicabile | 5% di invalidità permanente |
ii. Interrate, o iii. In locali sprovvisti di impianto di riscaldamento, o iv. In locali con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive; b) causati da sovraccarico di neve: i. dovuto a valanghe e slavine; ii. a lucernari, vetrate e serramenti in genere, all’impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti; iii. all’abitazione o parti dell’abitazione non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto; iv. all’abitazione in costruzione o in corso di rifacimento, a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della garanzia, ed al loro contenuto; c) causati da traboccamenti, rigurgito e occlusione dei sistemi di scarico, raccolta e deflusso dell’acqua piovana nonché i danni conseguenti a rigurgito e trabocco della rete fognaria; d) causati da umidità e stillicidio e da acqua piovana dovuti a difetti o usura di impermeabilizzazione; e) causati da acqua o grandine penetrate attraverso finestre o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione; f) causati da accumulo esterno di acqua; g) causati da uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e trombe d’aria a: tende solari, tendoni, zanzariere, pannelli solari, antenne e altre installazioni esterne, nonché a tettoie, pensiline, verande, serre e quanto in esse riposto; h) derivanti da usura, manomissione, carenza di manutenzione oppure di cui deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, il fornitore, il riparatore o l’installatore; i) derivanti da contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose chimiche o biologiche che risultino nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate; j) derivanti da attacchi Attacchi Cyber. Esclusioni danni alla proprietà Sono esclusi i danni: a) causati da gelo, sovraccarico di neve, traboccamenti, rigurgito e occlusione dei sistemi di scarico, raccolta e deflusso dell’acqua piovana nonché i danni conseguenti a rigurgito e trabocco della rete fognaria; b) causati da umidità e stillicidio e da acqua piovana dovuti a difetti o usura di impermeabilizzazione; c) causati da acqua o grandine penetrate attraverso finestre o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione; d) causati da uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e trombe d’aria a: tende solari, gazebo fissi e mobili, tendoni, zanzariere, pannelli solari, antenne e altre installazioni esterne, nonché a tettoie, pensiline, verande, serre e quanto in esse riposto; e) derivanti da usura, manomissione, carenza di manutenzione oppure di cui deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, il fornitore, il riparatore o l’installatore; f) derivanti da contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose chimiche o biologiche che risultino nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate; g) ad impianti interrati e quelli di irrigazione. Esclusioni comuni a tutte le coperture Sono esclusi i danni: 1. derivanti da esercizio nell’abitazione di attività commerciali, artigianali, industriali, agricole o di servizi, professionali o comunque retribuite o a beni relativi ad attività commerciali, artigianali o professionali; 2. da furto consumato o tentato o conseguenti a smarrimento; 3. verificatisi in conseguenza di trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, o di accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); 4. derivanti o causati da amianto; 5. causati o verificatisi in conseguenza di alluvioni, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, franamenti, cedimento e smottamento del terreno, valanghe, slavine e spostamenti d’aria da questi provocati, crollo e collasso strutturale, fatti di guerra e insurrezioni; 6. atti di terrorismo, terrorismo biochimico, sabotaggio; 7. derivanti da: • lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, fatta eccezione quanto previsto dalla Responsabilità del committente di lavori di Manutenzione Straordinaria; • umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali, traboccamenti, rigurgito e occlusione dei sistemi di scarico, infiltrazioni di acqua piovana; • detenzione o uso di esplosivi; • abbattimento o potatura di alberi ad alto fusto di pertinenza dell’abitazione; |
8. alle cose ed agli animali che il contraente/assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
9. alle cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose del Contraente/Assicurato o da lui detenute;
10. provocati dal contraente/assicurato sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti;
11. conseguenti ad inadempienza di obblighi contrattuali o fiscali;
12. derivanti dagli obblighi solidali previsti dall’art 2055 del Codice Civile, cioè nel caso in cui, essendo la responsabilità imputabile a più persone, tutte siano tenute in solido al risarcimento del danno. In questi casi la Compagnia risponde solo per la quota di responsabilità imputabile al contraente/assicurato;
13. conseguenti ad infiltrazioni di acqua dal terreno o causati da accumulo esterno di acqua;
14. a cose mobili all’aperto, alberi, fiori e coltivazioni in genere;
15. da imbrattamento, salvo quelli verificatisi all’interno dell’abitazione;
16. derivanti alle lastre da scheggiature o rigature, da vizio di costruzione o difetto di installazione oppure avvenuti in occasione di traslochi, riparazioni o lavori in genere che richiedano la prestazione di operai, e in occasione di lavori sulle lastre stesse, nonché rotture di lucernari;
17. derivanti da acqua fuoriuscita a seguito di rottura accidentale o guasto di apparecchi elettrodomestici;
18. indiretti e che non riguardino la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto dalla copertura “Xxxxx
indiretti”.
Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber l’assicurazione non comprende inoltre i danni diretti e indiretti causati da:
• Cyberterrorismo
• attacco al Sistema informativo, attacco Malware, Attacco DOS
• furto, alterazione o distruzione di Dati elettronici, Contenuti digitali e Dati personali
• Atto illecito relativo alla protezione dei Dati personali e/o Atto illecito relativo alla sicurezza
• Minacce di Cyberestorsione
• Perdita di redditi di impresa a seguito di violazione dei Dati personali
Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber sono inoltre escluse le seguenti spese e costi:
• spese relative al ripristino dei congegni elettronici, informatici e digitali
• Xxxxx conseguenti alla violazione dei Dati personali
• costi di difesa relativi a procedimenti di natura regolamentare e sanzioni di natura amministrativa
• costi di difesa e multe/ammende di natura penale dovuti in conseguenza della violazione della Normativa applicabile in materia di protezione di Dati personali
• qualsiasi forma di pagamento di ricompense a seguito di minacce di Cyberestorsione
FRANCHIGIE E SCOPERTI
Copertura | Scoperto | Franchigia assoluta |
Responsabilità civile della proprietà (tutte le ipotesi, tranne responsabilità del committente di lavori di Manutenzione Ordinaria) | Non applicabile | € 200,00 per sinistro |
2.1.3 Responsabilità del committente di lavori di Manutenzione Ordinaria se la copertura assicurativa dell’impresa che effettua i lavori è inesistente o inefficace | Non applicabile | € 1.000,00 per sinistro |
Responsabilità civile del proprietario verso i Terzi da Incendio (tutte le ipotesi tranne Xxxxx da interruzione di attività) | Non applicabile | € 200,00 per sinistro |
Danno da interruzione di attività | Non applicabile | € 200,00 per sinistro |
Danni alla proprietà (tutte le ipotesi tranne Spese di ricerca e riparazione in caso di rottura di tubazioni d’acqua o di gas e quelle presenti nelle tabelle successive) | Non applicabile | € 200,00 per sinistro |
Spese di ricerca e riparazione in caso di rottura di tubazioni d’acqua o di gas | Non applicabile | € 200,00 per sinistro |
MODULO INQUILINO PROTETTO | |
Modulo Inquilino Protetto (se acquistato) | Esclusioni Sono esclusi i danni: a) a beni relativi ad attività commerciali, artigianali o professionali; b) da furto consumato o tentato o conseguenti a smarrimento di oggetti posseduti dal contraente/assicurato; c) verificatisi in conseguenza di trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, o di accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); d) causati da amianto; e) causati da gelo alle condutture installate i. all’esterno della costruzione, o ii. interrate, o iii. in locali sprovvisti di impianto di riscaldamento, o iv. in locali con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive; f) causati in conseguenza di alluvioni, inondazioni, nubifragi, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, franamenti, cedimento e smottamento del terreno, crollo e collasso strutturale, fatti di guerra e insurrezioni; g) atti di terrorismo e sabotaggio; h) causati da acqua o grandine penetrate attraverso finestre o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione; i) causati da uragani, bufere, tempeste, nubifragi, grandine, vento e trombe d’aria a: tende solari, gazebo fissi e mobili, tendoni, zanzariere, pannelli solari, antenne e altre installazioni esterne, nonché a tettoie, pensiline, verande, serre e quanto in esse riposto; j) causati da usura, manomissione, carenza di manutenzione oppure di cui deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, il fornitore, il riparatore o l’installatore; k) causati da contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose chimiche o biologiche che risultino nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate; l) da acqua piovana dovuti da effetti o usura di impermeabilizzazione; m) conseguenti ad infiltrazioni di acqua dal terreno o causati da accumulo esterno di acqua; n) a cose mobili all’aperto, alberi, fiori e coltivazioni in genere; o) derivanti alle lastre da scheggiature o rigature, da vizio di costruzione o difetto di installazione oppure avvenuti in occasione di traslochi, riparazioni o lavori in genere che richiedano la prestazione di operai, e in occasione di lavori sulle lastre stesse, rotture di lucernari; p) da imbrattamento, salvo quelli verificatisi all’interno dell’abitazione; q) derivanti da fuoriuscita d’acqua a seguito di rottura accidentale o guasto di apparecchi elettrodomestici; r) indiretti e che non riguardino la materialità delle cose assicurate; s) derivanti dagli obblighi solidali previsti dall’art 2055 del Codice Civile, cioè nel caso in cui, essendo la responsabilità imputabile a più persone, tutte siano tenute in solido al risarcimento del danno. In questi casi la Compagnia risponde solo per la quota di responsabilità imputabile al contraente/assicurato; t) derivanti da attacchi Attacchi Cyber. Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber l’assicurazione non comprende inoltre i danni diretti e indiretti causati da: • Cyberterrorismo • attacco al Sistema informativo, attacco Malware, Attacco DOS |
Eventi | Scoperto | Franchigia assoluta |
Fenomeno elettrico Danni indiretti | Non applicabile | € 200,00 per sinistro |
Uragani, bufere, tempeste, grandini, vento oltre gli 80 km/h, trombe d’aria e cose da essi trasportate | Non applicabile | € 200,00 per sinistro |
Fuoriuscita di acqua per rottura accidentale di impianti fissi idrici, igienico sanitari e condizionamento, allacciamenti di apparecchi elettrodomestici, pluviali e grondaie | Non applicabile | € 450,00 per sinistro |
Rottura di lastre dell’abitazione (escluse scheggiature e rigature) | Non applicabile | € 200,00 per sinistro |
Copertura | Scoperto | Franchigia assoluta |
Xxxxx indiretti | Non applicabile | € 200,00 per sinistro |
• furto, alterazione o distruzione di Dati elettronici, Contenuti digitali e Dati personali • Atto illecito relativo alla protezione dei Dati personali e/o Atto illecito relativo alla sicurezza • Minacce di Cyberestorsione • Perdita di redditi di impresa a seguito di violazione dei Dati personali Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber sono inoltre escluse le seguenti spese e costi: • spese relative al ripristino dei congegni elettronici, informatici e digitali • Xxxxx conseguenti alla violazione dei Dati personali • costi di difesa relativi a procedimenti di natura regolamentare e sanzioni di natura amministrativa • costi di difesa e multe/ammende di natura penale dovuti in conseguenza della violazione della Normativa applicabile in materia di protezione di Dati personali • qualsiasi forma di pagamento di ricompense a seguito di minacce di Cyberestorsione FRANCHIGIE E SCOPERTI | |
MODULO TERREMOTO | |
Xxxxxx Xxxxxxxxx (se acquistato) | LIMITAZIONI Inoltre, la garanzia è prestata: • A partire dalle ore 24 del 7° giorno dalla data di pagamento del premio; limitatamente alle abitazioni che sono state assicurate per danni da terremoto nell’annualità immediatamente precedente, a partire dalle ore 24 dalla data di pagamento del premio; • Purché l’abitazione sia costruita con strutture portanti verticali in muratura, o acciaio, o calcestruzzo armato (cosiddetto cemento armato), o legno; • Solamente per i danni ad abitazioni che precedentemente alla sottoscrizione della presente garanzia non abbiano subiti danni da terremoto o, qualora ne avessero subiti, siano stati riparati integralmente e l’avvenuta riparazione sia attestata da idonea documentazione e purché l’Autorità competente abbia, successivamente alla riparazione, rilasciato certificazione e consenso di agibilità e abitabilità ai sensi della normativa antisismica. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati “singolo sinistro”. ESCLUSIONI Sono esclusi i danni: a) causati da esplosione o scoppio, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi sono originati da terremoto; b) causati da eruzioni vulcaniche, inondazione, maremoto e tsunami; c) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati; d) conseguenti a smarrimento o furto (consumato o tentato), rapina, saccheggio o imputabili a sciacallaggio; e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati. FRANCHIGIE E SCOPERTI |
Copertura | Scoperto | Franchigia assoluta |
tutte le ipotesi tranne nei danni da “Fenomeno Elettrico” e “rottura di Lastre dell’Abitazione” | Non applicabile | € 200,00 per sinistro |
Fenomeno Elettrico | Non applicabile | € 200,00 per sinistro |
rottura di Lastre dell’Abitazione | Non applicabile | € 200,00 per sinistro |
Responsabilità civile dell’Inquilino verso i Terzi da Incendio | Non applicabile | Non previsto |
Copertura | Scoperto | Franchigia assoluta |
Danni materiali e diretti | Non applicabile | % della somma assicurata e del minimo indicati nel modulo di polizza |
Danni indiretti | Non applicabile | % della somma assicurata e del minimo indicati nel modulo di polizza |
MODULO DANNI AL CONTENUTO | |
Modulo Danni al contenuto (se acquistato) | Esclusioni Sono esclusi i danni: a) causati con Dolo del contraente/assicurato; b) a beni relativi ad attività commerciali, artigianali o professionali; c) conseguenti a smarrimento o furto consumato o tentato; d) causati da amianto; e) causati o verificatisi in conseguenza di alluvioni, inondazioni, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, franamenti o smottamento del terreno, crollo e collasso strutturale se le strutture non sono in regola con la normativa vigente al momento della costruzione, fatti di guerra e insurrezioni; f) causati da gelo o sovraccarico di neve; g) causati da traboccamenti, rigurgito e occlusione dei sistemi di scarico, raccolta e deflusso dell’acqua piovana nonché i danni conseguenti a rigurgito e trabocco della rete fognaria; h) causati da acqua o grandine penetrate attraverso finestre o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione; i) causati da uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e trombe d’aria, nubifragi a: tende solari, tendoni, gazebo fissi e mobili, zanzariere, pannelli solari, antenne e altre installazioni esterne, nonché a tettoie, pensiline, verande, serre e quanto in esse riposto; j) derivanti da usura, manomissione, carenza di manutenzione oppure di cui deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, il fornitore, il riparatore o l’installatore; k) derivanti da contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose chimiche o biologiche che risultino nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate; l) da umidità e stillicidio e da acqua piovana dovuti a difetti o usura di impermeabilizzazione; m) conseguenti ad infiltrazioni di acqua dal terreno o causati da accumulo esterno di acqua; n) a cose mobili all’aperto, alberi, fiori e coltivazioni in genere; o) da imbrattamento, salvo quelli verificatisi all’interno dell’abitazione; p) derivanti alle lastre da scheggiature o rigature, da vizio di costruzione o difetto di installazione oppure avvenuti in occasione di traslochi, riparazioni o lavori in genere che richiedano la prestazione di operai, e in occasione di lavori sulle lastre stesse, nonché rotture di lucernari; q) subiti dalle scorte domestiche in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’assicurazione; r) dovuti a rotture e danneggiamenti, anche se conseguenti ad eventi garantiti dalla polizza, delle cose assicurate temporaneamente in deposito o riparazione presso terzi; s) indiretti e che non riguardino la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto dalla copertura Danni indiretti; t) atti di terrorismo, sabotaggio. Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber l’assicurazione non comprende inoltre i danni diretti e indiretti causati da: • Cyberterrorismo • attacco al Sistema informativo, attacco Malware, Attacco DOS • furto, alterazione o distruzione di Dati elettronici, Contenuti digitali e Dati personali • Atto illecito relativo alla protezione dei Dati personali e/o Atto illecito relativo alla sicurezza • Minacce di Cyberestorsione • Perdita di redditi di impresa a seguito di violazione dei Dati personali Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber sono inoltre escluse le seguenti spese e costi: • spese relative al ripristino dei congegni elettronici, informatici e digitali • Xxxxx conseguenti alla violazione dei Dati personali • costi di difesa relativi a procedimenti di natura regolamentare e sanzioni di natura amministrativa • costi di difesa e multe/ammende di natura penale dovuti in conseguenza della violazione della Normativa applicabile in materia di protezione di Dati personali • qualsiasi forma di pagamento di ricompense a seguito di minacce di Cyberestorsione |
FRANCHIGIE E SCOPERTI | |
MODULO FURTO | |
Modulo Furto (se acquistato) | Esclusioni Sono esclusi i danni: a) a cose all’aperto o poste in spazi di uso comune; b) verificatisi in occasione di incendio, esplosioni, scoppi, trombe d’aria, uragani, nubifragi ed altri sconvolgimenti della natura, alluvioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate, valanghe e slavine, franamenti e smottamenti del terreno, crollo e collasso strutturale dell’abitazione; c) verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, scioperi, tumulti popolari, sommosse; d) i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da: I. persone che abitano con il contraente/assicurato; II. persone che occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; III. persone delle cui azioni il contraente/assicurato deve rispondere; IV. incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono; V. persone legate al contraente/assicurato da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell’art.649 Codice Penale (n.1,2,3) anche se non coabitanti; e) causati alle cose assicurate da incendio, esplosioni o scoppi provocati dai ladri, anche in caso di tentato furto; f) alle cose assicurate, in locali adibiti a dimora abituale che rimangano disabitati per più di sessanta giorni consecutivi, avvenuti a partire dalle ore 24 del sessantesimo giorno; g) indiretti, quali quelli derivanti dal mancato godimento od uso delle cose assicurate, dalla mancata realizzazione di profitti sperati e altri eventuali pregiudizi; h) beni relativi ad attività professionali, artigianali, commerciali; i) valori, gioielli, preziosi. |
Bene | Collocazione | Scoperto | Franchigia assoluta |
Gioielli, preziosi, pellicce, quadri, arazzi, tappeti, servizi di argenteria, collezioni | Abitazione | Non applicabile | € 200,00 per sinistro |
Gioielli, preziosi, pellicce, quadri, arazzi, tappeti, servizi di argenteria, collezioni | Custoditi temporaneamente presso istituti di custodia | Non applicabile | € 200,00 per sinistro |
Valori | Abitazione | Non applicabile | € 200,00 per sinistro |
Contenuto diverso da gioielli, preziosi e valori | Pertinenze non comunicanti con l’abitazione | Non applicabile | € 200,00 per sinistro |
Gioielli, preziosi e valori | Pertinenze | Esclusi dalla copertura |
Evento | Scoperto | Franchigia assoluta |
Fenomeno elettrico | Non applicabile | € 200,00 per sinistro |
Fuoriuscita di acqua | Non applicabile | € 200,00 per sinistro |
Spargimento di acqua per rottura accidentale di impianti igienico sanitari e di condizionamento a servizio dell’abitazione, allacciamenti di apparecchi elettrodomestici, pluviali e grondaie | Non applicabile | € 450,00 per sinistro |
Rottura di lastre del contenuto | Non applicabile | € 150,00 per sinistro |
Rottura accidentale ad impianti interrati e quelli di irrigazione. | Esclusi dalla copertura |
Copertura | Scoperto | Franchigia assoluta |
Xxxxx indiretti | Non applicabile | € 200,00 per sinistro |
Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber l’assicurazione non comprende inoltre i danni diretti e indiretti causati da: • Cyberterrorismo • attacco al Sistema informativo, attacco Malware, Attacco DOS • furto, alterazione o distruzione di Dati elettronici, Contenuti digitali e Dati personali • Atto illecito relativo alla protezione dei Dati personali e/o Atto illecito relativo alla sicurezza • Minacce di Cyberestorsione • Perdita di redditi di impresa a seguito di violazione dei Dati personali Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber sono inoltre escluse le seguenti spese e costi: • spese relative al ripristino dei congegni elettronici, informatici e digitali • Xxxxx conseguenti alla violazione dei Dati personali • costi di difesa relativi a procedimenti di natura regolamentare e sanzioni di natura amministrativa • costi di difesa e multe/ammende di natura penale dovuti in conseguenza della violazione della Normativa applicabile in materia di protezione di Dati personali • qualsiasi forma di pagamento di ricompense a seguito di minacce di Cyberestorsione FRANCHIGIE E SCOPERTI | |
MODULO PREZIOSI, GIOIELLI, RAPINA E SCIPPO | |
Modulo Preziosi, Gioielli, Rapina, Scippo (se acquistato) | ESCLUSIONI Sono esclusi i danni: a) a cose all’aperto o poste in spazi di uso comune; b) verificatisi in occasione di incendio, esplosioni, scoppi, trombe d’aria, uragani ed altri sconvolgimenti della natura, alluvioni, nubifragi, terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate, valanghe e slavine, franamenti e smottamenti del terreno, crollo e collasso strutturale dell’abitazione; c) verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, scioperi, tumulti popolari, sommosse; d) agevolati dal contraente/assicurato con dolo o colpa grave e i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da: VI. persone che abitano con il contraente/assicurato, tranne gli addetti ai servizi domestici; VII. persone che occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; VIII. persone delle cui azioni il contraente/assicurato deve rispondere; IX. incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono; X. persone legate al contraente/assicurato da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell’art.649 Codice Penale (n.1,2,3) anche se non coabitanti; e) causati alle cose assicurate da incendio, esplosioni, scoppi provocati dai ladri, anche in caso di tentato furto; |
Copertura | Scoperto | Franchigia assoluta |
Garanzia Furto | Non applicabile | € 450,00 per sinistro |
Xxxxx arrecati dai ladri al contenuto e all’abitazione, compresi i danneggiamenti volontari | Non applicabile | € 450,00 per sinistro |
Contenuto posto nei locali adibiti a pertinenze non comunicanti con l’abitazione | Non applicabile | € 450,00 per sinistro |
Locali di villeggiatura temporaneamente occupati dall’assicurato, in Europa, in luoghi diversi da quelli indicati nel modulo di polizza | Non applicabile | € 450,00 per sinistro |
Danni indiretti - Costi sostenuti per la documentazione del danno | Non applicabile | € 450,00 per sinistro |
Danni indiretti - Costi per rifare o duplicare documenti sottratti | Non applicabile | € 450,00 per sinistro |
Danni indiretti - Costi sostenuti per rifare la serratura dell’abitazione, se sono state sottratte le chiavi | Non applicabile | € 450,00 per sinistro |
Mezzi di protezione e chiusura insufficienti | 20% | € 450,00 per sinistro |
Mezzi di protezione e chiusura non operanti con presenza di persone | 25% | € 450,00 per sinistro |
Modulo Gioielli, preziosi, rapina, scippo | f) alle cose assicurate, in locali adibiti a dimora abituale che rimangano disabitati per più di sessanta gior- ni consecutivi, avvenuti a partire dalle ore 24 del sessantesimo giorno; g) indiretti, quali quelli derivanti dal mancato godimento od uso delle cose assicurate, dalla mancata rea- lizzazione di profitti sperati e altri eventuali pregiudizi; h) beni relativi ad attività professionali, artigianali, commerciali; i) a tutto quanto custodito in locali adibiti a pertinenze. Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber l’assicurazione non comprende inoltre i danni diretti e indiretti cau- sati da: • Cyberterrorismo • attacco al Sistema informativo, attacco Malware, Attacco DOS • furto, alterazione o distruzione di Dati elettronici, Contenuti digitali e Dati personali • Atto illecito relativo alla protezione dei Dati personali e/o Atto illecito relativo alla sicurezza • Minacce di Cyberestorsione • Perdita di redditi di impresa a seguito di violazione dei Dati personali Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber sono inoltre escluse le seguenti spese e costi: • spese relative al ripristino dei congegni elettronici, informatici e digitali • Xxxxx conseguenti alla violazione dei Dati personali • costi di difesa relativi a procedimenti di natura regolamentare e sanzioni di natura amministrativa • costi di difesa e multe/ammende di natura penale dovuti in conseguenza della violazione della Normativa applicabile in materia di protezione di Dati personali • qualsiasi forma di pagamento di ricompense a seguito di minacce di Cyberestorsione FRANCHIGIE E SCOPERTI Preziosi e gioielli Rapina e scippo |
MODULO INFORTUNI DOMESTICI E DEL TEMPO LIBERO | |
Modulo Infortuni domestici e del tempo libero (se acquistato) | Esclusioni Sono esclusi i infortuni conseguenti: a) alla pratica di sport aerei in genere (compreso deltaplani e ultra leggeri) e dalle partecipazioni a corse o gare motoristiche/motonautiche ed alle relative prove ed allenamenti; b) alla partecipazione ad allenamenti, corse, gare e relati ve prove quando l’Assicurato svolga tale attività a livello professionistico o a carattere internazionale o comunque in modo tale da essere prevalente per impegno temporale a qualsiasi altra occupazione; c) alla guida di veicoli e natanti a motore; d) a viaggi aerei effettuati in qualità di pilota o altro membro dell’equipaggio; |
Bene | Collocazione | Scoperto | Franchigia assoluta |
Gioielli, preziosi, pellicce, quadri, arazzi, tappeti, servizi di argenteria, collezioni | Abitazione | Non applicabile | € 450,00 per sinistro |
Gioielli, preziosi, pellicce, quadri, arazzi, tappeti, servizi di argenteria, collezioni | Custoditi temporaneamente presso istituti di custodia | Non applicabile | € 450,00 per sinistro |
Valori | Abitazione | Non applicabile | € 450,00 per sinistro |
Gioielli, preziosi, pellicce, quadri, arazzi, tappeti, servizi di argenteria, collezioni e Valori | Pertinenze | Non applicabile | Esclusi dalla copertura |
Bene | Scoperto | Franchigia assoluta |
Capi di vestiario e oggetti personali, compresi preziosi e gioielli | Non applicabile | € 200,00 per sinistro |
Valori | Non applicabile | € 450,00 per sinistro |
e) all’esercizio delle seguenti discipline sportive anche se svolte a carattere ricreativo: alpinismo in solitario con scalata di rocce o ghiacciai di difficoltà superiore al 3° grado U.I.A.A. (Unione Internazionale Associazioni Alpinistiche), pugilato, lotta e arti marziali nelle loro forme, football americano, freeclimbing, discesa di rapide, atletica pesante, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico e sci estremo, bobsleigh (xxxxx- xxxxxx), discesa con xxxxxxxx xxx o slittino da gara, rugby, hockey, immersione con autorespiratore, speleologia, paracadutismo, parapendio e bungee jumping; f) a stato di ubriachezza; g) all’uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili; h) a delitti dolosi dell’Assicurato e/o dei Beneficiari e atti di autolesionismo; i) a operazioni chirurgiche non rese necessarie da Infortunio; j) a inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, insurrezioni, fatti di guerra; k) a stato di guerra, quando l’Assicurato si trovi già all’estero e gli infortuni si siano verificati dopo 14 giorni dallo scoppio degli eventi bellici e tutti i casi in cui l’Assicurato si rechi volontariamente in Paesi interessati da operazioni belliche; l) a trasformazioni, dirette o indirette, o assestamenti energetici dell’atomo naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); m) a contaminazione di sostanze chimiche o biologiche, allo stato solido, liquido o gassoso, che risultino nocive, tossiche o inquinanti, se provocate da Atto terroristico o Cyberterrorismo. Sono inoltre esclusi dall’assicurazione: n) gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo e le rotture sottocutanee dei tendini (salvo quanto previsto agli artt. 8.4 e 8.5). FRANCHIGIE E SCOPERTI | |
MODULO ASSISTENZA | |
Modulo Assistenza (se acquistato) | LIMITAZIONI Ogni prestazione assistenza viene fornita fino a tre (3) volte per ciascun tipo all’interno dell’annualità. Qualora l’assicurato non usufruisca di una o più prestazioni assistenza, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. La Compagnia non si assume la responsabilità per i danni causati dall’intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile. Nel caso in cui l’assicurato attivasse altra assicurazione, le presenti prestazioni assistenza saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall’assicurazione che ha erogato la prestazione assistenza. ESCLUSIONI Nessuna prestazione è dovuta per sinistri provocati o dipendenti da: • guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; • scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; • Cyberterrorismo; • dolo o colpa grave dell’Assicurato o delle persone di cui deve rispondere, xxx compreso il suicidio o il tentato suicidio; • abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. |
Copertura | Scoperto | Franchigia assoluta |
Infortunio domestico fino al 66% di invalidità | Non applicabile | 5% di invalidità permanente |
Infortunio domestico oltre il 66% di invalidità | Non applicabile | Non previsto |
Infortunio da gare ed allenamenti relativi a calcio, calcetto, ciclismo, pallacanestro, sport equestri, esercitati con tesseramento presso le relative Federazioni e a carattere non professionistico | Non applicabile | 10% di invalidità permanente |
Persona con più di 80 anni di età | Esclusi dalla copertura |
Per singola garanzia: a) Invio di un idraulico per interventi di emergenza: sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che resteranno quindi a carico dell’assicurato. La prestazione di assistenza non è operante per i casi di: • allagamento, infiltrazione e mancanza d’acqua nell’abitazione relativamente a: • sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, • sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell’abitazione • sinistri dovuti a negligenza dell’assicurato e interruzione della fornitura da parte dell’ente erogatore. • mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell’abitazione relativamente a danni di tracimazione dovuti a rigurgiti di fogna, otturazione b) Invio di un elettricista per interventi di emergenza: sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che resteranno quindi a carico dell’assicurato. La prestazione assistenza non è operante per: • corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell’assicurato; • interruzione della fornitura elettrica da parte dell’ente erogatore; • guasto al cavo di alimentazione dei locali dell’abitazione a monte del contatore. c) Invio di un fabbro per interventi di emergenza: sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che resteranno quindi a carico dell’assicurato. d) Invio di un termoidraulico nelle 24 ore: Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che resteranno quindi a carico dell’assicurato. e) Interventi d’emergenza per danni da acqua: sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che resteranno quindi a carico dell’assicurato. Sono esclusi i sinistri dovuti a: • guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad esempio lavatrici); • i danni dovuti a tracimazione in seguito a otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico sanitari; • negligenza dell’assicurato. f) Invio di un tecnico riparatore di elettrodomestici nelle 24 ore: Sono esclusi gli elettrodomestici coperti da garanzia del produttore o del venditore, che per le riparazioni seguono le procedure definite dalle garanzie in essere. FRANCHIGIE E SCOPERTI Non sono previste franchigie e scoperti. | |
MODULO TUTELA LEGALE | |
Modulo Tutela Legale (se acquistato) | ESCLUSIONI La garanzia è esclusa per: a) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; b) materia fiscale/tributaria e amministrativa, salvo in caso di procedimento penale; c) controversie per un valore in lite inferiore a 500,00 euro; d) controversie contrattuali di diritto civile per un valore superiore a 2.000,00 euro. La limitazione non si applica in caso di vertenze di lavoro con i collaboratori domestici, controversie relative al diritto di proprietà o ad altri diritti reali sull’Abitazione e azione per il recupero dei canoni arretrati; e) esercitare più di un’azione per anno assicurativo per il recupero dei canoni arretrati nei confronti del medesimo inquilino; f) operazioni di acquisto, trasformazione e costruzione di immobili; g) controversie riferibili a beni immobili diversi dall’abitazione; h) operazioni di compravendita di beni mobili registrati; i) diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni; j) controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o utilizzo di mezzi nautici, aerei e veicoli a motore in genere; k) controversie con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali; l) controversie e procedimenti derivanti da rapporti di lavoro autonomo, libero professionale o subordinato; m) l’azione in giudizio in caso di recupero dei canoni arretrati. In caso di controversia tra il contraente/assicurato e un’altra persona assicurata, la garanzia viene prestata solo a favore del contraente/assicurato. La Compagnia non si farà carico delle seguenti spese: a) spese, anche preventivate, non concordate con DAS; b) spese per la gestione di una controversia prima dell’azione in giudizio, per incarichi conferiti dall’Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS; |
c) spese per la gestione di una controversia civile di tipo contrattuale in fase giudiziale; d) spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella; e) spese di viaggio e di soggiorno dovute all’avvocato che, per l’esecuzione dell’incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale; f) onorari per l’intervento di ulteriori legali nell’ambito dello stesso grado di giudizio. Se l’assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, la Compagnia, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di 3.000 euro, escludendo però ogni duplicazione di onorari; g) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell’assicurato secondo il principio di solidarietà (art. 1292 codice civile); h) spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da DAS, l’assicurato dovrà restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso; i) spese per l’esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; j) spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS; k) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; l) gli oneri fiscali; è però compresa l’IVA indetraibile per l’assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro 1. Per i moduli danni (“Danni alla proprietà”, “Xxxxxxxxx”, “Danni al contenuto”, “Furto”, “Preziosi, gioielli, rapina e scippo”) In caso di sinistro il contraente/assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare o limitare il danno (come previsto dall’art.1914 Codice Civile “Obbligo di salvataggio”); b) darne avviso scritto (denuncia di sinistro) alla Compagnia entro tre giorni da quando il sinistro è accaduto o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando tutti gli elementi precisati nel contratto; c) conservare le tracce ed i residui del sinistro quando possibile, compatibilmente con l’eventuale necessità di urgenti riparazioni, senza per questo avere diritto ad alcun indennizzo; d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate; e) mettere a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso ed in ogni caso, se esistente, almeno la documentazione probatoria. Il contraente/assicurato deve, inoltre: f) in caso di incendio, esplosione, scoppio, altro evento che potrebbe derivare da dolo o furto, denunciare il fatto all’Autorità giudiziaria entro quarantotto ore da quando il sinistro è accaduto o da quando ne è venuto a conoscenza, indicando la data, il luogo, la causa presunta del sinistro, l’entità approssimativa del danno. Copia di tale denuncia deve essere inviata alla Compagnia entro 7 giorni dal sinistro o dalla conoscenza dello stesso. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’art.1915 Codice Civile. Il contraente/assicurato può ottenere dalla Compagnia informazioni dettagliate sulle procedure da seguire in caso di sinistro e sulla documentazione necessaria telefonando al numero 00.00.000.000. 2. Per i moduli responsabilità civile (“Modulo Responsabilità civile della famiglia e degli animali domestici”, “Inquilino protetto”, “Proprietario protetto”) In caso di sinistro il contraente o l’assicurato deve: a) darne avviso scritto (denuncia di sinistro) alla Compagnia entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L’inadempimento di quest’obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione assicurativa ai sensi dell’art. 1915 Cod. Civ.; b) mettere a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso ed in ogni caso, se esistente, almeno la documentazione probatoria; c) informare immediatamente per iscritto la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Compagnia avrà la facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa dell’assicurato. Il contraente/assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia. |
3. Per il modulo Infortuni domestici e del tempo libero La denuncia scritta deve essere fatta alla Compagnia entro 5 giorni dal ricovero, dall’infortunio o da quando l’Assicurato ne abbia avuto la possibilità, indicando le cause ed unendo il certificato medico. 4. Per il modulo Assistenza L’assicurato deve rivolgersi sempre alla Compagnia prima di effettuare qualsiasi azione o assumere un impegno di spesa, altrimenti non otterrà il diritto alla prestazione assistenza. A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice Civile, se l’assicurato ha sottoscritto contratti con altri assicuratori che gli garantiscono prestazioni analoghe a quelle fornite dal presente contratto, anche a titolo di mero risarcimento, deve dare comunque avviso del sinistro ad ogni assicuratore ed anche alla Compagnia nel termine di tre giorni. La violazione di quest’obbligo comporta la decadenza dal diritto alla prestazione. L’assicurato può contattare la struttura organizzativa tramite le seguenti modalità: • Telefonare al numero verde 800.186.064 • Telefonare al numero x00 (000) 0000000 • Inviare un fax al numero 000-0000000 • Scrivere a: Mapfre Asistencia S.A. Xxxxxx Xxxxxx, 00 00000 Xxxxxxx – (XX) • Inviare una mail all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx 5. Per il modulo Tutela Legale Per avere diritto alle prestazioni previste, l’assicurato è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni: a) deve denunciare il sinistro tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa; b) deve aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste; c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere; d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS. Si precisa che, anche una volta ottenuta la conferma a procedere, DAS non sosterrà né rimborserà spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella; e) non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di DAS, alcuna transazione o accordo a definizione della controversia che preveda a carico della Compagnia spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell’assicurato. Se l’assicurato procede senza autorizzazione, DAS garantirà il rimborso degli oneri a suo carico solo a seguito di verifica di un’effettiva urgenza nel concludere l’operazione e se la stessa è conveniente. Per richiedere le prestazioni previste, l’assicurato dovrà segnalare tempestivamente l’accaduto a DAS chiamando il numero verde 000.00.00.00, attivo dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 19:30. | |
Assistenza diretta/in convenzione Le prestazioni che il contraente/assicurato riceve da soggetti, enti o strutture diverse dalla Compagnia sono quelle delle persone direttamente incaricate in forza delle garanzie relative al modulo Assistenza prestata da Mapfre Asistencia,Compania Internacional De Seguros Y Reaseguros S.A. e al modulo Tutela Legale prestata da DAS Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. | |
Gestione da parte di altra Impresa La Compagnia per la gestione dei sinistri riguardanti il modulo: • Assistenza si avvale della collaborazione di Mapfre Asistencia, Compania Internacional De Seguros Y Reaseguros S.A. • Tutela Legale si avvale della collaborazione di DAS Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Verona, Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X, 00000 XXXXXX, telefono (000)0000000, Fax (000)0000000, sito internet xxx.xxx.xx. | |
Prescrizione Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalla scadenza. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 commi 1 e 2 del Codice civile). | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni. |
Obblighi dell’impresa | Pagamento dell’indennizzo per i moduli danni ai beni (“Danni alla proprietà”, “Terremoto”, “Danni al contenuto”, “Furto”, “Preziosi, gioielli, rapina e scippo”) Il pagamento dell’indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data in cui il contraente o l’assicurato ha consegnato alla Compagnia la seguente documentazione: • atto di quietanza sottoscritto o documentazione equivalente circa la accettazione della offerta liquidativa; • copia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del beneficiario del pagamento; |
Obblighi dell’impresa | • intestatario del conto corrente e codice IBAN; • nel caso di delega all’incasso, copia di un documento di riconoscimento valido, codice fiscale e IBAN del delegato. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento verrà effettuato all’esito della procedura. Pagamento del sinistro per i moduli responsabilità civile (“Modulo Responsabilità civile della famiglia e degli animali domestici”, “Inquilino protetto”, “Proprietario protetto”) In caso di sinistro, la Compagnia, dopo aver accertato che il danno è coperto e dopo averne quantificato l’ammontare, paga quanto dovuto dall’assicurato civilmente responsabile, nei limiti della somma assicurata e fermi limiti di risarcimento, franchigie e scoperti eventualmente previsti, direttamente al terzo danneggiato. Il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato dopo che alla Compagnia sia stata consegnata la seguente documentazione: • Atto di quietanza sottoscritto o documentazione equivalente contenente la accettazione della offerta liquidativa • Fotocopia della carta identità e codice fiscale del beneficiario del pagamento; • Nominativo dell’intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico; • Nel caso di delega all’incasso fotocopia della carta di identità e codice fiscale e IBAN del delegato; • Certificazione attestante l’inesistenza di procedure concorsuali e/o fallimentari rilasciata possibilmente lo stesso giorno del pagamento, se il beneficiario del pagamento è una società. Il pagamento è effettuato entro 15 giorni dal momento in cui tutti i documenti richiesti dalla Compagnia sono stati ricevuti dalla stessa. Pagamento del sinistro per il modulo Infortuni domestici e del tempo libero Ricevuta la necessaria documentazione (cartelle cliniche, esami specialistici, certificazioni mediche), espletate tutte le indagini richieste dalla Compagnia e verificata la validità delle garanzie, la Compagnia si impegna a disporre il pagamento dell’indennizzo entro 15 giorni dalla data di ricevimento della quietanza inviata dall’Assicurato debitamente sottoscritta. In caso di disaccordo sull’ammontare dell’indennizzo la Compagnia, nell’attesa che questo sia determinato dal Collegio medico, provvederà al pagamento dell’importo da essa stimato, salvo eventuale conguaglio successivo alla decisione del detto Xxxxxxxx medico. Pagamento del sinistro per il modulo tutela legale Al termine delle verifiche amministrative, DAS si impegna ad effettuare all’assicurato il pagamento delle spese in copertura, sempre entro i limiti del massimale, entro 30 giorni dalla definizione dell’importo dovuto. Termini per la prestazione di assistenza del modulo Assistenza • Invio di un idraulico per interventi di emergenza: la struttura organizzativa, accertato che il caso rientri in copertura, metterà in contatto l’assicurato con il fornitore entro 2 ore lavorative dalla ricezione della richiesta. • Invio di un elettricista per interventi di emergenza: la struttura organizzativa, accertato che il caso rientri in copertura, metterà in contatto l’assicurato con il fornitore entro 2 ore lavorative dalla ricezione della richiesta. • Invio di un fabbro per interventi di emergenza: la struttura organizzativa, accertato che il caso rientri in copertura, metterà in contatto l’assicurato con il fornitore entro 2 ore lavorative dalla ricezione della richiesta. • Invio di un termoidraulico per interventi di emergenza: la struttura organizzativa, accertato che il caso rientri in copertura e previo ricevimento dell’ultima manutenzione e bollino blu effettuata, metterà in contatto l’assicurato con il fornitore entro 2 ore lavorative dalla ricezione della richiesta. • Interventi d’emergenza per danni da acqua: la struttura organizzativa, accertato che il caso rientri in copertura, metterà in contatto l’assicurato con il fornitore entro 2 ore lavorative dalla ricezione della richiesta. • Invio di un tecnico riparatore di elettrodomestici nelle 24 ore: la struttura organizzativa, accertato che il caso rientri in copertura, metterà in contatto l’assicurato con il fornitore entro 2 ore lavorative dalla ricezione della richiesta e provvederà ad inviare presso l’abitazione un tecnico nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi Sabato, Domenica e festivi. • Spese di soggiorno: la struttura organizzativa, accertato che il caso rientri in copertura, entro 2 ore lavorative dalla ricezione della richiesta comunicherà all’assicurato gli estremi della prenotazione. • Invio di un sorvegliante: la struttura organizzativa, accertato che il caso rientri in copertura, entro 2 ore lavorative dalla ricezione della richiesta (compatibilmente con le disponibilità e gli orari di attività della società di vigilanza) metterà in contatto l’assicurato con il fornitore per l’organizzazione del servizio. • Rientro anticipato: la struttura organizzativa, accertato che il caso rientri in copertura, fornirà un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) entro 2 ore lavorative dalla ricezione della richiesta. • Consulenza medica: la struttura organizzativa, entro 2 ore lavorative dalla ricezione della richiesta, metterà in contatto l’assicurato o il suo medico curante con i propri medici che valuteranno quale sarà la prestazione assistenza più opportuna da effettuare in suo favore. • Invio di un medico al domicilio di notte o nei giorni festivi: La struttura organizzativa, accertate le condizioni di validità della garanzia, entro 2 ore lavorative dalla ricezione della richiesta metterà in contatto l’assicurato con il medico generico convenzionato per l’organizzazione dell’intervento presso l’abitazione. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Rimborso | In caso di recesso per sinistro, la Compagnia, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso. In caso di diritto di ripensamento (recesso), la Compagnia rimborsa il premio pagato al netto delle imposte. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere la garanzia. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Questo prodotto è rivolto ai proprietari di abitazione che desiderano assicurare la conduzione della stessa e la propria vita privata per
danni causati a terzi ed anche per i danni subiti da incendio dell’abitazione e del suo contenuto.
Il prodotto è rivolto anche agli inquilini che desiderino assicurare l’abitazione in locazione contro i danni da incendio e furto subiti dal
contenuto dell’abitazione stessa.
Inoltre, sia nel caso di proprietario che di inquilino, il prodotto offre la tutela legale della vita privata e l’assistenza in caso di eventi fortuiti
alla propria abitazione.
A chi è rivolto questo prodotto?
• Costi di intermediazione
La quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all’intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 5,09%,
calcolato sul premio imponibile.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: Zurich Insurance Company Ltd Rappresentanza Generale per l’Italia Ufficio Gestione Reclami Xxx Xxxxxxx Xxxxxx x.00 - 00000 Xxxxxx Fax numero: 00.0000.0000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxx.xx PEC: xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx La Compagnia deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. |
All’IVASS | All’IVASS vanno indirizzati i reclami: • aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; • in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo indirizzato alla Compagnia. I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Info su: xxx.xxxxx.xx Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell’Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito della Compagnia xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx - e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). |
Negoziazione assistita | Istituita dal D.L. 132/2014 e s.m.i., si applica per esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e a controversie relative ad una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000,00 euro, fatta eccezione per le controversie nelle quali è prevista la mediazione obbligatoria. Tale meccanismo si instaura tramite invito, di una parte all’altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia con l’assistenza dei rispettivi avvocati o di un unico avvocato). |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie sulla garanzia Infortuni | Relativamente alle garanzie prestate con il modulo Infortuni, in caso di controversie di natura medica sulle conseguenti invalidanti di un sinistro infortuni e/o sull’applicazione dei criteri di indennizzo previsti dalla polizza è possibile ricorrere ad una procedura di arbitrato attraverso la nomina per iscritto di tre medici. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie sulla garanzia Tutela Legale | Relativamente alle garanzie prestate con il modulo Tutela Legale, in caso di divergenza di opinione fra l’assicurato e DAS sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all’assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | L’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., nel caso la competenza arbitrale sia prevista da una o più clausole del contratto di assicurazione o attraverso la stipulazione di un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE)), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Condizioni contrattuali
Zurich Connect Casa e Famiglia
Indice
A. Presentazione prodotto 7
I – Zurich Connect Casa e Famiglia: cos’è e come leggere il contratto 7
I.I - Simbologia adottata 7
I.II - Guida al prodotto 7
I.II.I - Cos’è Zurich Connect Casa e la Famiglia e chi lo può acquistare? 7
I.II.II Caratteristiche 7
I.II.III Come selezionare le coperture? 9
X.XX.XX Diritto di ripensamento (recesso) 10
I.II.VII Durata del contratto 10
B. Oggetto 11
1. Modulo Responsabilità civile della famiglia e degli animali domestici 11
1.1 Oggetto della garanzia 11
1.1.1 Responsabilità civile del soggetto che vive nell’Abitazione 11
1.1.2 Estensione responsabilità civile del soggetto che vive nell’Abitazione 11
1.1.3 Responsabilità civile della vita privata 11
1.1.4 Responsabilità civile verso addetti ai servizi domestici (R.C.O.) (garanzia non attiva in caso di Proprietario che non risiede nell’Abitazione) 12
1.1.5 Interruzione o sospensione dell’attività di Terzi 13
1.1.6 Responsabilità civile del Contraente/Assicurato per danni da conduzione causati ai Locali di villeggiatura 13
1.2 Forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti 13
1.3 Soggetti non considerati Terzi per il presente modulo 13
1.4 Estensione territoriale 13
1.5 Esclusioni comuni a tutte le coperture 13
1.6 Tabella riassuntiva di forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti 15
2. Modulo Proprietario Protetto 16
2.1 Responsabilità civile della proprietà 16
2.1.1 Responsabilità civile del proprietario 16
2.1.2 Responsabilità del committente di lavori di Manutenzione Straordinaria 16
2.1.3 Responsabilità del committente di lavori di Manutenzione Ordinaria 16
2.1.4 Abitazione parte di un condominio 16
2.1.5 Esclusioni 16
2.2 Responsabilità civile del proprietario verso i Terzi da Incendio 17
2.2.1 Oggetto della garanzia 17
2.2.2 Danno da interruzione di attività 17
Zurich Connect Casa e Famiglia MM CGA – XX. 00.0000 - Pag. 1 di 82
2.2.3 Esclusioni 17
2.3 Danni alla proprietà 17
2.3.1 Oggetto della garanzia 17
2.3.2 Spese di ricerca e riparazione in caso di rottura di tubazioni d’acqua o di gas 18
2.3.3 Danni indiretti 18
2.3.4 Esclusioni 18
2.4 Forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti 19
2.5 Soggetti non considerati Terzi per il presente modulo 19
2.6 Colpa grave 19
2.7 Rinuncia al diritto di surroga 19
2.8 Esclusioni 20
2.9 Tabella riassuntiva di forma di garanzia, massimali e franchigie 21
2.9.1 Eventi assicurati: forma di garanzia, massimali e franchigie 22
2.9.2 Danni indiretti: forma di garanzia, xxxxxxxxx e franchigie 22
3. Modulo Inquilino Protetto 23
3.1 Responsabilità civile dell’Inquilino verso il Proprietario 23
3.1.1 Oggetto della garanzia 23
3.2 Responsabilità civile dell’Inquilino verso i Terzi da Incendio 23
3.2.1 Oggetto della garanzia 23
3.2.2 Danno da interruzione di attività 23
3.3 Forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti 24
3.4 Esclusioni 24
3.5 Rinuncia al diritto di surroga 24
3.6 Tabella riassuntiva di forma di garanzia, massimali e franchigie 25
4. Xxxxxx Xxxxxxxxx 26
4.1 Oggetto della garanzia 26
4.2 Danni indiretti 26
4.3 Forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti 26
4.4 Limitazioni 26
4.5 Esclusioni 26
4.6 Tabella riassuntiva di forma di garanzia, xxxxxxxxx e franchigie 27
si applicano in ogni caso le previsioni dell’art. 12.3 “Pagamento del Sinistro” 27
5. Modulo Danni al Contenuto 28
5.1 Oggetto della garanzia 28
5.1.1 Danni indiretti 28
5.2 Forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti 28
5.3 Riduzione della Somma Assicurata 29
5.4 Colpa grave 29
5.5 Rinuncia al diritto di surroga 29
5.6 Esclusioni 29
5.7 Beni assicurati, Forma di garanzia, Massimali, e Franchigie 30
5.7.1 Beni assicurati: collocazione, Forma di garanzia, Xxxxxxxxx e Franchigie 30
Zurich Connect Casa e Famiglia MM CGA – XX. 00.0000 - Pag. 2 di 82
5.7.2 Danni indennizzabili: forma di assicurazione, Massimali, Franchigie 31
5.7.3 Danni indiretti: forma di garanzia, Xxxxxxxxx e Franchigie 31
6. Modulo Furto 32
6.1 Oggetto 32
6.1.1 Xxxxxxxx Xxxxx 00
6.1.2 Beni assicurati 32
6.1.3 Modalità 32
6.1.4 Danni indiretti 32
6.1.5 Addetti ai servizi domestici 32
6.2 Forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti 32
6.3 Mezzi di protezione e chiusura 33
6.4 Esclusioni 33
6.5 Recupero della refurtiva 34
6.6 Rinuncia al diritto di surroga 34
6.7 Tabella riassuntiva di forma di garanzia, massimali, scoperti e franchigie 35
7. Modulo Preziosi, gioielli, rapina, scippo 36
7.1 Oggetto 36
7.1.1 Preziosi e gioielli 36
7.2 Rapina e scippo 36
7.3 Addetti ai servizi domestici 36
7.4 Forma di garanzia, xxxxxxxxx e franchigie 37
7.5 Mezzi di protezione e chiusura 37
7.6 Esclusioni 37
7.7 Recupero della refurtiva 38
7.8 Rinuncia al diritto di Surroga 38
7.9 Tabella riassuntiva di forma di garanzia, massimali e franchigie 39
7.9.1 Preziosi e gioielli 39
7.9.2 Xxxxxx e scippo 39
8. Modulo Infortuni domestici e del tempo libero 40
8.1 Oggetto della garanzia 40
8.1.1 Gare ed allenamenti sportivi 40
8.2 Diaria da degenza da ricovero ospedaliero 40
8.3 Ernie traumatiche 40
8.4 Rotture tendinee e sottocutanee e cuffia dei rotatori 40
8.5 Ulteriori rimborsi 41
8.6 Estensioni 41
8.7 Estensione territoriale 41
8.8 Limiti di età 41
8.9 Indennizzo per il caso invalidità permanente 41
8.9.1 Oggetto 41
8.9.2 Criteri per la determinazione dell’Indennizzo 41
8.9.3 Franchigia per invalidità permanente 42
8.10 Persone non assicurabili - Cessazione delle garanzie 42
8.11 – Esclusioni 42
8.12 Tabella riassuntiva di forma di garanzia, massimali e franchigie 43
8.12.1 Infortuni domestici e del tempo libero 43
9. Modulo Assistenza 44
9.1 Premessa 44
9.2 Oggetto 44
9.2.1 Invio di un idraulico per interventi di emergenza 44
9.2.2 Invio di un elettricista per interventi di emergenza 45
9.2.3 Invio di un fabbro per interventi di emergenza 45
9.2.4 Invio di un termoidraulico nelle 24 ore 45
9.2.5 Interventi d’emergenza per danni da acqua 46
9.2.6 Invio di un tecnico riparatore di elettrodomestici nelle 24 ore 46
9.2.7 Spese di albergo 46
9.2.8 Invio di un sorvegliante 46
9.2.9 Rientro anticipato 47
9.2.10 Consulenza medica 47
9.2.11 Invio di un medico al domicilio 47
9.3 Soggetti assicurati 47
9.4 Estensione territoriale 47
9.5 Esclusioni 47
9.6 Istruzioni per la richiesta di assistenza 48
9.6.1 Contatti 48
10. Modulo Tutela Legale 49
10.1 Premessa 49
10.2 Oggetto 49
10.3 Soggetti assicurati 50
10.4 Estensione territoriale 50
10.5 Operatività della garanzia 50
10.6 Esclusioni e limiti di copertura 50
10.7 Obblighi in caso di Sinistro e casi di decadenza 51
10.8 Esonero da responsabilità 51
10.9 Istruzioni per la richiesta di tutela legale 51
10.9.1 Contatti 51
C. Il contratto dalla A alla Z 52
11. Previsioni comuni a tutti i moduli 52
11.1 Condizioni di assicurabilità 52
11.2 Dichiarazioni sulle circostanze del rischio 52
11.3 Aggravamento del rischio 52
11.4 Diminuzione del rischio 53
11.5 Conclusione del contratto 53
11.6 Pagamento del premio 53
11.7 Decorrenza della copertura 53
11.8 Diritto di recesso (ripensamento) 54
11.9 Durata del contratto 54
11.10 Recesso in caso di Sinistro 54
11.11 Altre assicurazioni 55
11.12 Oneri fiscali 55
11.13 Comunicazioni 55
11.14 Modifiche al contratto 55
11.15 Legge applicabile 55
11.16 Foro competente 55
D. Cosa fare in caso di Sinistro 56
12. Disposizioni comuni ai Moduli responsabilità civile 56
12.1 Obblighi in caso di Sinistro 56
12.1.1 Contenuto della denuncia di Xxxxxxxx 56
12.1.2 Documentazione 56
12.2 Tempi di gestione del Sinistro 57
12.3 Pagamento del Sinistro 57
12.4 Gestione delle controversie 57
12.5 Limite massimo di Indennizzo/Massimale 57
13. Disposizioni comuni ai Moduli danni ai beni 58
13.1 Obblighi in caso di Sinistro 58
13.2 Contenuto della denuncia di Xxxxxxxx 58
13.2.1 Documentazione probatoria 58
13.2.2 Esagerazione dolosa del danno 59
13.3 Procedura per la valutazione del danno 59
13.3.1 Tempistiche 59
13.3.2 Procedura per la valutazione del danno 59
13.4 Calcolo dell’indennizzo 59
13.4.1 Norme specifiche per i titoli di credito 60
13.4.2 Norme per l’assicurazione Valore a Nuovo 60
13.4.3 Superficie Commerciale dell’Abitazione 61
13.5 Limite massimo di indennizzo (Massimale) 61
13.6 Xxxxxxxxxx e Scoperti 61
13.7 Anticipo sull’Indennizzo 62
13.8 Pagamento dell’Indennizzo 63
13.9 Riduzione della Somma Assicurata 63
14. Disposizioni relative al Modulo Infortuni domestici e del tempo libero 64
14.1 Come procedere in caso di sinistro 64
14.2 Come è gestito il sinistro? 64
14.2.1 Tempi di gestione del sinistro 64
14.2.2 Procedura per la valutazione del danno 65
14.2.3 Pagamento dell’Indennizzo 65
14.3 Rinuncia al diritto di surroga 65
15. Disposizioni relative al Modulo Assistenza 66
15.1 Obblighi in caso di Sinistro 66
15.2 Contatti 66
15.3 Informazioni da fornire 66
15.4 Documentazione da fornire 66
16. Disposizioni relative al Xxxxxx Xxxxxx Legale 67
16.1 Obblighi in caso di Sinistro: i casi di decadenza 67
16.2 Contatti 67
16.3 Modalità di gestione del Sinistro 67
16.3.1 Prima dell’azione in giudizio 67
16.3.2 Azione in giudizio: autorizzazione 68
16.3.3 Fase giudiziale 68
16.4 Unico Sinistro 68
16.5 Pagamento del Sinistro 68
16.6 Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione del Sinistro 68
E. Glossario 69
F. Informativa Privacy 80
A. Presentazione prodotto
I – Zurich Connect Casa e Famiglia: cos’è e come leggere il contratto
I.I - Simbologia adottata
Nel contratto si possono trovare delle parole in azzurro e con l’iniziale maiuscola, come ad esempio “Assicurato”. In questo caso si può fare riferimento al Glossario per trovare una definizione del termine, che nel testo avrà sempre e solo il significato illustrato nel Glossario stesso.
Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, come in questo paragrafo.
Nel testo si trovano riquadri, come questo, in cui possono essere inserite note, commenti od esempi per chiarire il significato e le modalità di applicazione di alcune clausole contrattuali.
Tali informazioni non fanno parte del contratto, ma servono esclusivamente a chiarirne il contenuto.
Riquadro esplicativo
I.II - Guida al prodotto
I.II.I - Cos’è Zurich Connect Casa e la Famiglia e chi lo può acquistare?
Zurich Connect Casa e la Famiglia è il prodotto che aiuta a proteggere la casa e la famiglia (inclusi gli animali domestici).
Il Contraente/Assicurato di questo prodotto deve essere una persona fisica residente nel Territorio italiano che è anche:
1. il proprietario di un’Abitazione utilizzata direttamente; oppure;
2. il proprietario di un‘Abitazione in uso ad un Inquilino o vuota; oppure
3. l’Inquilino di un’Abitazione.
Il Contraente (colui che paga il premio e assume le obbligazioni derivanti dal contratto) deve essere anche Assicurato (il titolare dell’interesse protetto dall’assicurazione, ossia il proprietario o l’Inquilino dell’Abitazione). Ciò significa che, in questo contratto, il Contraente coincide con l’Assicurato (per questo motivo viene indicato come Contraente/Assicurato).
I.II.II Caratteristiche
Zurich Connect Casa e Famiglia prevede 10 differenti Moduli, mirati a rispondere alle esigenze e ai bisogni
assicurativi di un proprietario o un Inquilino di un’Abitazione.
E’ necessario acquistare almeno uno dei moduli base per poter arricchire la propria protezione con gli altri moduli opzionali.
Il seguente schema riporta i Moduli del prodotto Zurich Connect Casa e Famiglia:
MODULI BASE
1. Modulo Responsabilità Civile della famiglia e degli animali domestici: copre i danni provocati dal contraente o da membri della sua famiglia (inclusi anche eventuali collaboratori domestici) ad altre persone o alle cose, quando sono all’interno dell’abitazione assicurata (ad esempio nel caso in cui un membro della famiglia faccia cadere un vaso dal balcone su un’auto parcheggiata).
La copertura è estesa anche ai danni causati al di fuori dell’abitazione, durante la vita privata, compresi quelli che possono accadere utilizzando la bicicletta o il monopattino, anche elettrici, nel caso in cui per esempio si danneggi accidentalmente un’auto parcheggiata o si urti involontariamente un passante.
Sono compresi infine danni causati da animali domestici, ad esempio se il proprio cane fa cadere un passante o morde qualcuno.
Questo modulo copre inoltre i danni causati da Incendio a locali di villeggiatura presi in temporanea
locazione dal Contraente/Assicurato o dai componenti del suo Nucleo Familiare.
2. Xxxxxx proprietario protetto: copre i danni all’abitazione causati da incendio, fulmini, esplosioni, tempesta, grandine, guasti degli impianti termici e idrici, fenomeni elettrici, rottura di lastre di cristallo/vetro, neve e sovraccarico neve, incluse eventuali spese di ricerca e riparazione in caso di rottura di tubazioni d’acqua o di gas. Risarcisce inoltre i vicini nel caso si verifichi un evento che provoca danni materiali alle loro cose, come ad esempio un incendio o una perdita d’acqua. Infine, risarcisce i danni provocati involontariamente ai vicini di casa o ad altre persone da eventi avvenuti accidentalmente, ad esempio una tegola che cade dal tetto.
3. Modulo inquilino protetto: copre i danni materiali subiti dall’abitazione in affitto a causa, per esempio, di incendio, esplosione, scoppio, fenomeni elettrici, risarcendo direttamente il proprietario della casa (RC inquilino). Risarcisce inoltre i vicini nel caso si verifichi un evento che provoca danni materiali alle loro cose, come ad esempio un incendio o una perdita d’acqua (Ricorso terzi).
MODULI OPZIONALI
4. Xxxxxx Xxxxxxxxx: copre i danni materiali e diretti subiti dall’abitazione per effetto del terremoto, compresi i danni provocati da incendio, esplosione, scoppio avvenuti come diretta conseguenza del terremoto stesso.
5. Xxxxxx Xxxxx al contenuto: copre i danni subiti dai beni contenuti nell’abitazione e causati ad esempio da un incendio, fuoriuscita di gas, corto circuito, atti vandalici, acqua fuoriuscita da rotture accidentali di impianti idrici, neve e sovraccarico neve. Vengono rimborsate anche le spese per la riparazione dei danni subiti e per la sostituzione di oggetti andati distrutti.
6. Xxxxxx Xxxxx: copre i danni materiali e diretti causati dalla sottrazione o danneggiamento dei beni
assicurati custoditi nell’abitazione (esclusi gioielli e oggetti preziosi), a seguito di furto o tentato furto.
Risarcisce anche i danni eventuali provocati dai ladri in casa in un tentativo di furto (ad esempio rottura
della serratura).
7. Modulo Preziosi, gioielli, rapina e scippo: copre i danni materiali e diretti causati dalla perdita o danneggiamento di gioielli, preziosi, pellicce, quadri, arazzi, tappeti, servizi di argenteria, collezioni e valori custoditi nell’abitazione a seguito di furto o tentato furto, e copre anche i danni da scippo e rapina di capi di vestiario e oggetti personali subiti dal contraente/assicurato e dai componenti del suo nucleo familiare all’esterno dell’abitazione.
8. Modulo Assistenza: offre assistenza in caso di emergenza (es. invio di un idraulico o di un muratore) presso l’abitazione dell’assicurato a seguito di un sinistro rientrante in garanzia. Offre anche assistenza sanitaria a tutto il nucleo familiare (es. consulenza medica o invio medico a domicilio in caso di malattia/infortunio).
9. Modulo Infortuni domestici e del tempo libero: offre una diaria da ricovero e un indennizzo in caso di infortunio avvenuto nell'abitazione o durante il tempo libero, anche nel caso di svolgimento di attività sportive (es. sci, calcetto), che comportino invalidità permanente o rottura dei tendini.
10. Xxxxxx Xxxxxx legale: offre assistenza stragiudiziale e giudiziale a seguito di un sinistro rientrante in garanzia. Viene inoltre offerto un servizio di consulenza legale telefonica.
Di seguito uno schema che mostra i moduli che possono essere acquistati nel caso di Proprietario (sia residente che non residente nell’Abitazione assicurata) e di Inquilino.
I.II.III Come selezionare le coperture?
Al momento della sottoscrizione del contratto il Contraente/Assicurato deve selezionare almeno un modulo tra “Responsabilità Civile della famiglia e animali domestici”, “Proprietario Protetto” e “Inquilino Protetto”. Il Contraente/Assicurato potrà decidere eventualmente di arricchire il modulo con le garanzie opzionali contenute nella proposta stessa.
Dopo aver scelto la proposta più in linea con le proprie esigenze, il Contraente/Assicurato pagherà con carta di credito, bonifico bancario, bonifico on line MyBank, Apple Pay e presso i punti Sisal Pay e LIS PAGA di Lottomatica.
Il pagamento del premio, qualora concesso, può essere frazionato in quote mensili, senza alcuna maggiorazione, esclusivamente tramite il servizio APPpago, subordinato all’approvazione di Sella Personal Credit. S.p.A..
In caso di contratto sottoscritto per il tramite di un intermediario, i metodi di pagamento potrebbero variare rispetto a quelli descritti, pertanto il contraente/assicurato può richiedere al proprio intermediario la specifica o le specifiche modalità di pagamento disponibili.
In ogni caso il contraente dovrà restituire copia del Modulo di Polizza firmato inviando un’email a
xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx o tramite il caricamento all’interno dell’Area Riservata.
Ulteriori dettagli su come acquistare si trovano all’art. 11.5”Conclusione del contratto”
X.XX.XX Diritto di ripensamento (recesso)
Il Contraente/Assicurato ha 14 giorni di tempo dall’acquisto del contratto per cambiare idea e comunicarlo a Zurich. Se esercita questa facoltà, gli effetti del contratto cessano (diritto di ripensamento – recesso) e il Contraente/Assicurato ha diritto alla restituzione del premio versato.
Ulteriori dettagli sul diritto di ripensamento (recesso) si trovano all’art. 11.8 “Diritto di recesso (ripensamento)”.
I.II.VII Durata del contratto
Il contratto ha durata di 1 anno e non prevede il tacito rinnovo.
Ulteriori dettagli su durata e recesso nel corso del contratto si trovano all’art. 11.9 “Durata del contratto” e 11.10 “Recesso in caso di Sinistro”.
B. Oggetto
1. Modulo Responsabilità civile della famiglia e degli animali domestici
ATTIVO SOLO SE ACQUISTATO
1.1 Oggetto della garanzia
1.1.1 Responsabilità civile del soggetto che vive nell’Abitazione Se:
• il Contraente/Assicurato, e
• gli altri componenti del suo Nucleo familiare
causano involontariamente a Terzi danni che provocano morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose ed
animali a seguito di:
• Responsabilità da cose in custodia di cui all’art. 2051 c.c.
• Responsabilità derivante da azioni di chi vive nella Abitazione
la Compagnia pagherà direttamente al Terzo danneggiato una somma pari a quanto dovuto dal Contraente/Assicurato stesso al Terzo per capitale, interessi e spese.
Sono esclusi i danni derivanti da Incendio, Esplosione o Scoppio, compreso il conseguente sviluppo di gas, vapori e fumo, di cose del Contraente/Assicurato o da lui detenute.
Di seguito alcuni esempi di danni riferibili alla conduzione dell’Abitazione o delle sue Pertinenze:
a) fuoriuscita di liquidi dalla lavatrice, o da un rubinetto guasto o lasciato inavvertitamente aperto;
b) caduta accidentale di oggetti dal balcone riferibili all’Abitazione assicurata;
c) sgocciolamento di vernice durante la tinteggiatura della ringhiera del balcone su di un’autovettura o sulla tenda del balcone sottostante.
Esempi danni riferibili alla conduzione dell’Abitazione o delle sue Pertinenze
1.1.2 Estensione responsabilità civile del soggetto che vive nell’Abitazione
Se per motivi di studio, i figli del Contraente/Assicurato, di età non superiore a 25 anni, abitano in luogo diverso da quello in cui si trova l’Abitazione, anche l’abitazione dei figli è compresa nella copertura di cui all’art. 1.1.1 “Responsabilità civile del soggetto che vive nell’Abitazione ”.
Questa copertura è operativa sia in caso di Abitazione in locazione che di proprietà del Contraente/Assicurato, purché si trovi nel Territorio italiano.
La copertura opera a Secondo Xxxxxxx rispetto ad eventuali altre coperture esistenti sull’Abitazione.
1.1.3 Responsabilità civile della vita privata Se:
• il Contraente/Assicurato, e
• gli altri componenti del suo Nucleo familiare
a seguito degli eventi inerenti la vita privata, causano involontariamente a Terzi danni per:
• morte
• lesioni personali
• danneggiamenti a cose ed animali
la Compagnia si fa carico di quanto devono pagare ai sensi di legge:
• il Contraente/Assicurato,
• gli altri componenti del suo Nucleo familiare,
• i parenti fino al quarto grado, quali ad esempio i nonni, in caso di fatti commessi da figli minorenni dell’Assicurato a loro affidati in temporanea cura (anche quotidiana).
Gli eventi inerenti la vita privata sono di seguito elencati:
a) normali attività inerenti il tempo libero come ad esempio bricolage, giardinaggio, pesca, campeggio, hobbistica, modellismo, Aeromodellismo, partecipazione ad attività scolastiche;
b) fatto commesso dal Contraente/Assicurato, dai componenti del suo Nucleo familiare, da minori in affido temporaneo (ai sensi della legge n. 184 del 4.5.1983 e successive modifiche - disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori), da addetti ai servizi domestici, badanti, babysitter, questi ultimi purché regolarmente assunti e Persone “Alla Pari” nello svolgimento delle loro mansioni per conto dei soggetti Assicurati;
c) guida e uso di biciclette, monopattini e giocattoli a spinta o a motore elettrico, purché conformi alle caratteristiche della casa costruttrice. Sono espressamente esclusi veicoli diversi da quelli qui indicati ed in particolare i danni causati a Terzi da dispositivi per la micromobilità elettrica come hoverboard, segway e monowheel, oppure dall’uso di veicoli soggetti all’obbligo di copertura assicurativa per la responsabilità da circolazione;
d) uso e guida di sedia a rotelle anche con motore elettrico da parte di portatori di handicap;
e) proprietà e uso di aeromodelli, anche a motore, così come definiti dal Regolamento ENAC del 16/12/2013 e successive modifiche;
f) esercizio di attività sportive in qualità di dilettante, compresa nautica a remi ed a vela se l’imbarcazione è di lunghezza inferiore a m.7,5;
g) proprietà, detenzione ed uso di armi da difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili attività sportive, purché legalmente detenute e conservate secondo normative di legge;
h) attività di gioco dei figli minori coperti dall’assicurazione;
i) proprietà e detenzione di Animali domestici;
j) consumo di bevande e cibi preparati in casa dal Contraente/Assicurato che provocano intossicazione o avvelenamento, sono esclusi i danni derivanti dal consumo di bevande e cibi non preparati dal Contraente/Assicurato, dai componenti del Nucleo familiare e dai domestici;
k) Infortunio causato ad ospiti a seguito di cadute per effetto di acqua, detersivi o cera sui pavimenti;
l) attività occasionale di volontariato. Sono escluse le attività di volontariato svolte come iscritto ad associazioni.
1.1.3.1 Esclusioni responsabilità civile della vita privata
I danni causati da figli minorenni del Contraente/Assicurato ad un componente del Nucleo familiare del medesimo sono sempre esclusi.
1.1.4 Responsabilità civile verso addetti ai servizi domestici (R.C.O.) (garanzia non attiva in caso di Proprietario che non risiede nell’Abitazione)
Se i danni riportati dagli addetti ai servizi domestici, badanti, baby sitter e persone “alla pari”:
• derivano da infortuni sul lavoro; e
• causano morte o lesioni personali; e
• in caso di lesioni personali, comportano una invalidità permanente non inferiore al 5%
la Compagnia pagherà una somma pari a quanto dovuto dal Contraente/Assicurato, a titolo di risarcimento dei danni, nei limiti espressi all’art. 1.6 “Tabella riassuntiva di forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti”.
La garanzia è valida anche nel caso in cui gli addetti ai servizi domestici, badanti, baby sitter e persone “alla pari”:
• ricevono un Indennizzo dall’INAIL o dall’INPS e
• questi Enti esercitano azione di regresso, rivalsa o di Xxxxxxx nei confronti dell’Assicurato.
La copertura è efficace se al momento del Sinistro:
• il Contraente/Assicurato è in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge; qualora, tuttavia, l’irregolarità derivi da errate interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, la garanzia conserva la propria validità;
• il rapporto o la prestazione di lavoro avviene nel rispetto della vigente legislazione in materia; qualora, tuttavia, l’irregolarità derivi da errate interpretazioni delle norme vigenti in materia, la garanzia conserva la propria validità.
Sono escluse dalla garanzia le malattie professionali.
1.1.5 Interruzione o sospensione dell’attività di Terzi In caso di:
a) danni causati dal Contraente/Assicurato e dai componenti del suo Nucleo familiare all’attività di Terzi derivanti da Interruzioni di attività artigianali, commerciali, industriali o di servizi;
Un Allagamento che comprometta la stabilità di un fabbricato impedendo un’attività commerciale senza possibilità di ripresa nello stesso luogo.
Esempio danni derivanti da Interruzioni di attività
b) danni causati dal Contraente/Assicurato e dai componenti del suo Nucleo familiare all’attività di Terzi derivanti da Sospensioni totali o parziali di attività artigianali, commerciali, industriali o di servizi;
Un Allagamento dei locali che impedisca temporaneamente il pieno svolgimento di un’attività commerciale è un danno derivante da Sospensioni totali.
Mentre un Allagamento che interessi solo una parte dei locali in cui viene svolta un’attività commerciale, che quindi può proseguire anche se solo parzialmente è un danno derivante da Sospensioni parziali.
Esempio danni derivanti da Sospensioni totali o parziali di attività
l’assicurazione è operante con Xxxxxxxxx pari a 50.000,00 euro per Sinistro e per annualità assicurativa.
1.1.6 Responsabilità civile del Contraente/Assicurato per danni da conduzione causati ai Locali di villeggiatura
La garanzia copre i danni causati da Incendio, a locali di villeggiatura presi in temporanea locazione dal Contraente/Assicurato o dai componenti del suo Nucleo Familiare, compreso il relativo Contenuto, l’Assicurazione è operante con un Massimale pari a 20.000,00 euro per Sinistro e per annualità assicurativa.
1.2 Forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti
Le garanzie sono prestate nella forma e con le limitazioni previste nella tabella riassuntiva di forma di garanzia, Massimali, Franchigie e Scoperti.
In caso di coesistenza di un'altra assicurazione per lo stesso Xxxxxxx, (ad esempio assicurazione stipulata dal condomino per l’intera proprietà del condominio, ecc.) l’assicurazione viene prestata a Secondo Xxxxxxx per l’eccedenza rispetto alla Somma Assicurata dall’altra assicurazione.
1.3 Soggetti non considerati Terzi per il presente modulo
Non sono considerati Terzi per il presente modulo:
• tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla presente garanzia;
• i genitori e i figli del Contraente/Assicurato e ogni parente o affine fino al quarto grado anche se non conviventi;
• le persone in rapporto di dipendenza con il Contraente/Assicurato, che subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio;
1.4 Estensione territoriale
Le garanzie previste dal presente Xxxxxx sono operanti:
• per i Rischi derivanti dalla conduzione delle Abitazioni, soltanto all’interno del Territorio italiano;
• per i Xxxxxx nell’ambito della vita privata, per il mondo intero.
1.5 Esclusioni comuni a tutte le coperture
Sono esclusi da tutte le coperture i danni:
a) causati con Dolo del Contraente/Assicurato;
b) derivanti da esercizio nell’Abitazione di attività commerciali, artigianali, industriali, agricole o di
servizi, professionali o comunque retribuite o a beni relativi ad attività commerciali, artigianali o professionali;
c) causati da amianto;
d) verificatisi in conseguenza di Alluvioni, Inondazioni, Nubifragi, Terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, franamenti, cedimento o smottamento del terreno, valanghe, slavine e spostamenti d’aria da questi provocati, trombe d’aria e vento oltre 80 km/h, e cose da essi trasportate, quando la violenza che caratterizza questi eventi sia riscontrabile in zona su una pluralità di enti, fatti di guerra, Insurrezione, invasione, occupazione militare, rivoluzione, confisca o requisizione;
e) derivanti da:
• lavori di Manutenzione Straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
• umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
• detenzione o uso di esplosivi;
• abbattimento o potatura di alberi ad alto fusto di pertinenza dell’Abitazione effettuate direttamente dal Contraente/Assicurato;
• proprietà, detenzione ed uso delle armi da caccia;
• esercizio della caccia;
• proprietà, uso o detenzione di animali non domestici o di armi da fuoco non regolarmente denunciate alle autorità competenti;
• circolazione di veicoli a motore, natanti a motore, natanti a vela o remi con lunghezza “fuori tutto” superiore a 7,5 metri, uso di velivoli di qualsiasi genere;
• circolazione di dispositivi per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, definiti «dispositivi per la micromobilità elettrica» come hoverboard, segway e monowheel;
f) alle cose ed agli animali che il Contraente/Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
g) alle cose altrui derivanti da Incendio, Esplosione o Scoppio, compreso il conseguente sviluppo di gas vapori e fumo, di cose del Contraente/Assicurato o da lui detenute. L’esclusione non si applica se l’Assicurato si trova al di fuori da immobili di proprietà del Contraente/Assicurato o dei Familiari conviventi e per quanto stabilito nell’art. 1.1.6 “Responsabilità civile del Contraente/Assicurato per danni da conduzione causati ai Locali di villeggiatura”;
h) provocati dal Contraente/Assicurato sotto l’effetto di sostanze alcoliche ostupefacenti;
i) conseguenti ad inadempienza di obblighi contrattuali ofiscali;
j) derivanti dagli obblighi solidali previsti dall’art. 2055 del Codice Civile, cioè nel caso in cui, essendo la responsabilità imputabile a più persone, tutte siano tenute in solido al risarcimento del danno. In questi casi la Compagnia risponde solo per la quota di responsabilità imputabile al Contraente/Assicurato;
k) verificatisi in conseguenza di Esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
l) da Furto;
m) derivanti dalla proprietà ed uso di droni e ogni altro genere di mezzo o di apparecchio per il volo, fatta
eccezione per quanto indicato all’art. 1.1.3 “Responsabilità civile della vita privata” lettera e);
n) derivanti da Attacchi Cyber.
1.6 Tabella riassuntiva di forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti
Articolo | Forma di garanzia | Massimale € 500.000 / € 1.000.000 / € 2.000.000 | Franchigia assoluta |
1.1 Oggetto (tutte le ipotesi, tranne quelle sotto riportate) | Responsabilità civile Secondo Xxxxxxx | Xxxxxxxxx indicato in polizza per Sinistro e per Periodo di Assicurazione | € 200,00 per Sinistro (per i soli danni a cose) |
1.1.4 - Responsabilità civile verso addetti ai servizi domestici (R.C.O.) (garanzia non attiva in caso di Proprietario che non risiede nell’Abitazione) | Responsabilità civile Secondo Rischio | € 150.000,00 per infortunato e Periodo di Assicurazione (fermo restando il Massimale indicato in polizza per Periodo di Assicurazione) | 5% di invalidità permanente |
1.1.5 - Interruzione o sospensione dell’attività di Terzi | Responsabilità civile Secondo Rischio | € 50.000,00 per Sinistro e per Periodo di Assicurazione (fermo restando il Massimale indicato in polizza per Periodo di Assicurazione) | € 200,00 per Sinistro (per i soli danni a cose) |
1.1.6 - Responsabilità civile del Contraente/Assicurato per danni da conduzione causati ai Locali di villeggiatura | Responsabilità civile Secondo Rischio | € 20.000,00 per Sinistro e per Periodo di Assicurazione (fermo restando il Massimale indicato in polizza per Periodo di Assicurazione) | € 200,00 per Sinistro (per i soli danni a cose) |
2. Modulo Proprietario Protetto
ATTIVO SOLO SE ACQUISTATO
MODULO ACQUISTABILE SOLO DAL PROPRIETARIO DELL’ABITAZIONE
2.1 Responsabilità civile della proprietà
2.1.1 Responsabilità civile del proprietario Se si verificano tutte le seguenti condizioni:
a) Il Contraente/Assicurato è proprietario dell’Abitazione (esclusi comunque muri di sostegno o di contenimento di altezza superiore a due metri);
b) Il Contraente/Assicurato è civilmente responsabile ai sensi di legge, in quanto proprietario, per Xxxxx involontariamente cagionati a Terzi;
allora la Compagnia pagherà direttamente al Terzo danneggiato una somma pari a quanto dovuto dal Contraente/Assicurato stesso al Terzo.
2.1.2 Responsabilità del committente di lavori di Manutenzione Straordinaria
È compresa la responsabilità del Contraente/Assicurato quale committente di lavori di Manutenzione Straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni dell’Abitazione. La garanzia opera anche nei casi di applicazione del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro (Decreto Legislativo n°81/2008) e successive modifiche, purché il Contraente/Assicurato abbia adempiuto agli obblighi del decreto stesso. Se l’impresa che effettua i lavori ha una propria assicurazione, la garanzia sarà prestata a Secondo Xxxxxxx, cioè per l’eventuale parte di danno non coperta dall’assicurazione dell’impresa. Eventuali franchigie o scoperti previsti da quest’ultima polizza non sono coperti dalla presente garanzia. Se la copertura assicurativa dell’impresa che effettua i lavori è inesistente o inefficace, la Compagnia applicherà una Franchigia di 1.000,00 euro per ogni Sinistro.
2.1.3 Responsabilità del committente di lavori di Manutenzione Ordinaria
È compresa la responsabilità del Contraente/Assicurato quale committente di lavori di Manutenzione Ordinaria presso l’Abitazione. Se l’impresa che effettua i lavori ha una propria assicurazione, la garanzia sarà prestata a Secondo Xxxxxxx, cioè per l’eventuale parte di danno non coperta dall’assicurazione dell’impresa, eventuali franchigie o scoperti previsti da quest’ultima polizza non sono coperti dalla presente garanzia. Se la copertura assicurativa dell’impresa che effettua i lavori è inesistente o inefficace, la Compagnia applicherà una Franchigia di 1.000,00 euro per ogni Sinistro.
2.1.4 Abitazione parte di un condominio
Se l’Abitazione fa parte di un condominio, è compresa nella garanzia la responsabilità per i danni di cui il Contraente/Assicurato deve rispondere come condomino, ma solo per quanto riguarda la propria quota di responsabilità, proporzionale ai millesimi posseduti nel condominio, restando esclusa la copertura della responsabilità solidale (ossia l’obbligo a carico dell’Assicurato di corrispondere al Terzo somme dovute a quest’ultimo dagli altri condomini).
2.1.5 Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) derivanti da:
• lavori di Manutenzione Straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, fatta eccezione quanto previsto all’art. 2.1.2 Responsabilità del committente di lavori di Manutenzione Straordinaria;
• umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
• detenzione o uso di esplosivi;
• abbattimento o potatura di alberi ad alto fusto di pertinenza dell’Abitazione, effettuate direttamente dall’Assicurato;
b) alle cose ed agli animali che il Contraente/Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
c) alle cose altrui derivanti da Incendio, Esplosione o Scoppio di cose del Contraente/Assicurato o da lui detenute;
d) provocati dal Contraente/Assicurato sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti;
e) conseguenti ad inadempienza di obblighi contrattuali o fiscali;
f) derivanti dagli obblighi solidali previsti dall’art. 2055 del Codice Civile, cioè nel caso in cui, essendo la responsabilità imputabile a più persone, tutte siano tenute in solido al risarcimento del danno. In questi casi la Compagnia risponde solo per la quota di responsabilità imputabile al Contraente/Assicurato;
g) derivanti da Attacchi Cyber.
2.2 Responsabilità civile del proprietario verso i Terzi da Incendio
2.2.1 Oggetto della garanzia
Se si verificano tutte le seguenti condizioni:
a) Il Contraente/Assicurato è proprietario dell’Abitazione;
b) Nell’Abitazione si verificano un Incendio, un’Esplosione o uno Scoppio, che abbiano avuto origine anche da cose di proprietà del Contraente/Assicurato compreso il conseguente sviluppo di gas, vapori e fumo, che provocano direttamente danni a cose di Terzi (inclusi gli Inquilini);
c) Il Contraente/Assicurato è responsabile civile ai sensi di legge dei danni materiali così causati;
allora la Compagnia pagherà direttamente al Terzo danneggiato una somma pari a quanto dovuto dal Contraente/Assicurato stesso al Terzo per capitale, interessi e spese.
2.2.2 Danno da interruzione di attività
Se il danno ai Terzi deriva da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – nell’utilizzo di beni e di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi l’Indennizzo è limitato al 10% del Massimale indicato per Sinistro e periodo di assicurazione.
2.2.3 Esclusioni
Sono esclusi i danni da incendio/esplosione/scoppio originati da:
a) gelo, sovraccarico di neve, traboccamenti, rigurgito e occlusione dei sistemi di scarico, raccolta e deflusso dell’acqua piovana nonché i danni conseguenti a rigurgito e trabocco della rete fognaria;
b) umidità e stillicidio e da acqua piovana dovuti a difetti o usura di impermeabilizzazione;
c) acqua o grandine penetrate attraverso finestre o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;
d) accumulo esterno di acqua;
e) uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e trombe d’aria;
f) usura, manomissione, carenza di manutenzione oppure di cui deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, il fornitore, il riparatore o l’installatore;
g) contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose chimiche o biologiche che risultino nocive,
tossiche, inquinanti;
h) Attacchi Cyber.
2.3 Danni alla proprietà
2.3.1 Oggetto della garanzia
La Compagnia indennizza al Contraente/Assicurato i Xxxxx materiali e diretti all’Abitazione di cui è proprietario, anche se riconducibili ad Attacchi Cyber, escluso il Contenuto, causati dagli eventi di seguito indicati:
a) Incendio;
b) Esplosione;
c) Implosione;
d) Scoppio;
e) fulmine;
f) caduta di aeromobili, corpi volanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti;
g) onda sonica;
h) caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura congegni;
i) urto di veicoli stradali, purché avvenuto sulla pubblica via, ma esclusi i veicoli di proprietà o in uso al Contraente/Assicurato;
j) fumo, gas, vapori:
I. fuoriusciti a seguito di guasto accidentale degli impianti termici dell’Abitazione;
II. sviluppatisi anche da cose diverse da quelle assicurate, purché riconducibili ad uno degli eventi elencati in questo Modulo;
Se si incendia un veicolo in un garage sottostante l’Abitazione e il fumo rovina le pareti, questo danno è indennizzabile
Esempio danni da fumo, gas, vapori
k) danni causati allo scopo di impedire che si verifichi l’evento assicurato o per limitarne i danni;
l) atti vandalici o dolosi in genere verificatisi anche in occasione di scioperi, tumulti e Sommosse;
m) uragani, bufere, tempeste, Nubifragi, cicloni, grandine, trombe d’aria, vento oltre gli 80 km/h, e cose da essi trasportate, quando la violenza che caratterizza detti eventi sia riscontrabile in zona su una pluralità di enti. Sono compresi i danni da bagnamento se
I. verificatisi all’interno dell’Abitazione, purché direttamente causati dall’evento atmosferico attraverso rotture, brecce o lesioni al tetto, alle pareti o ai Serramenti, per la violenza degli eventi indicati; oppure
II. verificatisi a seguito della caduta di alberi provocata dagli stessi eventi;
n) Fenomeno Elettrico;
o) fuoriuscita d’acqua conseguente a rottura accidentale di Impianti idrici, allacciamenti di apparecchi elettrodomestici;
p) rotture di Lastre dell’Abitazione;
2.3.2 Spese di ricerca e riparazione in caso di rottura di tubazioni d’acqua o di gas
La Compagnia indennizza, in caso di rottura o guasto accidentali che abbiano provocato la fuoriuscita di acqua condotta o la dispersione di gas dalle relative tubazioni, le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura, per la sostituzione della tubazione danneggiata e dei relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua o alla dispersione di gas, nonché per il ripristino delle parti di Abitazione danneggiate.
2.3.3 Xxxxx xxxxxxxxx
Se si è verificato un Sinistro indennizzabile ai sensi del l’articolo 2.3.1“Oggetto della garanzia” e 2.3.2”Spese di ricerca e riparazione in caso di rottura di tubazioni d’acqua o di gas” la Compagnia indennizza anche i seguenti danni:
a) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica, o a quella imposta dalle Autorità, i residui del Sinistro;
b) gli onorari per periti, consulenti, ingegneri, architetti, e altri professionisti incaricati dall'assicurato per spese di ricostruzione o il rimpiazzo dei beni assicurati; non sono comunque compresi gli onorari dei professionisti incaricati per il mero estimo del danno e quelli incaricati ai sensi dell’art. 13.3.2 ”Procedura per la valutazione del danno”;
c) gli oneri di urbanizzazione dovuti al Comune;
d) le spese di ricostruzione di documenti, attestati, diplomi, titoli di credito (procedura di ammortamento);
e) le spese per rimozione e ricollocamento del Contenuto;
f) il mancato godimento dell’Abitazione, o perdita della relativa pigione, a causa di inagibilità dell’Abitazione stessa;
g) le spese di trasferimento e soggiorno in albergo sostenute dal Contraente/Assicurato per sé e per i suoi Familiari conviventi a causa di obiettiva inagibilità dell’Abitazione;
2.3.4 Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) causati da gelo, sovraccarico di neve, traboccamenti, rigurgito e occlusione dei sistemi di scarico, raccolta e deflusso dell’acqua piovana nonché i danni conseguenti a rigurgito e trabocco della rete fognaria;
b) causati da umidità e stillicidio e da acqua piovana dovuti a difetti o usura di impermeabilizzazione;
c) causati da acqua o grandine penetrate attraverso finestre o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;
d) causati da uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e trombe d’aria a: tende solari, gazebo fissi e mobili, tendoni, zanzariere, pannelli solari, antenne e altre installazioni esterne, nonché a tettoie, pensiline, verande, serre e quanto in esse riposto;
e) derivanti da usura, manomissione, carenza di manutenzione oppure di cui deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, il fornitore, il riparatore o l’installatore;
f) derivanti da contaminazione di sostanze solide, liquide, o gassose, chimiche o biologiche che risultino nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate.
Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber l’assicurazione non comprende inoltre i danni diretti e indiretti causati da:
• cyberterrorismo;
• attacco al Sistema Informativo, attacco Malware, attacco DoS;
• furto, alterazione o distruzione di Dati Elettronici, Contenuti Digitali e Dati Personali;
• atto illecito relativo alla protezione dei Dati personali e/o Atto illecito relativo alla sicurezza;
• minacce di Cyberestorsione;
• perdita di redditi di impresa a seguito di violazione dei Dati personali.
Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber sono inoltre escluse le seguenti spese e costi:
• spese relative al ripristino dei congegni elettronici, informatici e digitali;
• xxxxx conseguenti alla violazione dei Dati personali della privacy;
• costi di difesa relativi a procedimenti di natura regolamentare e sanzioni di natura amministrativa;
• costi di difesa e multe/ammende di natura penale dovuti in conseguenza della violazione della Normativa applicabile in materia di protezione di Dati personali;
• qualsiasi forma di pagamento di ricompense a seguito di minacce di Cyberestorsione.
2.4 Forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti
La garanzia è prestata nella forma e con le limitazioni previste all’art 2.9 “Tabella riassuntiva di forma di garanzia, massimali e franchigie”, all’art. 2.9.1 “Eventi assicurati: forma di garanzia, massimali e franchigie”, all’art. 2.9.2 “Danni indiretti: forma di garanzia, xxxxxxxxx e franchigie”.
In caso di coesistenza di un'altra assicurazione per lo stesso Xxxxxxx, l’assicurazione viene prestata a
Secondo Xxxxxxx per l’eccedenza rispetto alla Somma Assicurata dall’altra assicurazione.
2.5 Soggetti non considerati Terzi per il presente modulo
Non sono considerati Terzi per il presente modulo:
• tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla presente garanzia;
• il coniuge, il Convivente “more uxorio”, i genitori e i figli del Contraente/Assicurato e ogni parente o affine con loro conviventi; fanno eccezione, limitatamente ai danni a cose, e per i rischi derivanti da Incendio, i genitori ed i figli del Contraente/Assicurato, non conviventi, che hanno dimora in locali separati ma facenti parte dello stesso immobile in cui è situata l’Abitazione Dimora Abituale o saltuaria del Contraente/Assicurato medesimo;
• le persone in rapporto di dipendenza con il Contraente/Assicurato che subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio.
2.6 Colpa grave
La Compagnia indennizza i Danni materiali e diretti causati ai beni oggetto dell’assicurazione da un evento indennizzabile ai sensi del contratto, anche se causati con Colpa Grave del Contraente/Assicurato o dei Familiari conviventi.
2.7 Rinuncia al diritto di surroga
La Compagnia rinuncia al diritto di Surroga derivante dall’art. 1916 del Codice civile verso parenti, conviventi, ospiti o collaboratori domestici, ma solo se, a sua volta, il Contraente/Assicurato non richiede il risarcimento al responsabile.
2.8 Esclusioni
Sono esclusi i danni:
1. causati con Dolo del Contraente/Assicurato;
2. derivanti da esercizio nell’Abitazione di attività commerciali, artigianali, industriali, agricole o di servizi, professionali o comunque retribuite o a beni relativi ad attività commerciali, artigianali o professionali;
3. da Xxxxx consumato o tentato o conseguenti a smarrimento;
4. verificatisi in conseguenza di trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, o di accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
5. derivanti o causati da amianto;
6. causati o verificatisi in conseguenza di Alluvioni, Terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, franamenti, cedimento e smottamento del terreno, valanghe, slavine e spostamenti d’aria da questi provocati, crollo e collasso strutturale, fatti di guerra e Insurrezioni;
7. atti di terrorismo, terrorismo biochimico, sabotaggio;
8. derivanti da:
• lavori di Manutenzione Straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, fatta eccezione quanto previsto all’art. 2.1.2 Responsabilità del committente di lavori di Manutenzione Straordinaria;
• umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali, traboccamenti, rigurgito e occlusione dei sistemi di scarico, infiltrazioni di acqua piovana;
• detenzione o uso di esplosivi;
• abbattimento o potatura di alberi ad alto fusto di pertinenza dell’Abitazione;
9. alle cose ed agli animali che il Contraente/Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
10. alle cose altrui derivanti da Incendio, Esplosione o Scoppio di cose del Contraente/Assicurato o da lui detenute;
11. provocati dal Contraente/Assicurato sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti;
12. conseguenti ad inadempienza di obblighi contrattuali o fiscali;
13. derivanti dagli obblighi solidali previsti dall’art 2055 del Codice civile, cioè nel caso in cui, essendo la responsabilità imputabile a più persone, tutte siano tenute in solido al risarcimento del danno. In questi casi la Compagnia risponde solo per la quota di responsabilità imputabile al Contraente/Assicurato;
14. conseguenti ad infiltrazioni di acqua dal terreno o causati da accumulo esterno di acqua;
15. a cose mobili all’aperto, alberi, fiori e coltivazioni in genere;
16. da imbrattamento, salvo quelli verificatisi all’interno dell’Abitazione;
17. derivanti alle Lastre da scheggiature o rigature, da vizio di costruzione o difetto di installazione oppure avvenuti in occasione di traslochi, riparazioni o lavori in genere che richiedano la prestazione di operai, e in occasione di lavori sulle Lastre stesse, nonché rotture di lucernari;
18. ad impianti interrati e quelli di irrigazione.
19. indiretti e che non riguardino la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto all’art. 2.3.3 “Danni indiretti”.
2.9 Tabella riassuntiva di forma di garanzia, massimali e franchigie
Articolo | Forma di garanzia si applicano in ogni caso le previsioni dell’art. 12.3 “Pagamento del Sinistro” | Massimale | Franchigia assoluta |
2.1 Responsabilità civile della proprietà (tutte le ipotesi, tranne quella sotto riportata ai punti 2.1.2 e 2.1.3) | Responsabilità civile Secondo Rischio | Importo indicato nel Modulo di Polizza per Sinistro e per Periodo di Assicurazione | € 200,00 per Sinistro |
2.1.2 - Responsabilità del committente di lavori di Manutenzione Straordinaria se la copertura assicurativa dell’impresa che effettua i lavori è inesistente o inefficace | Responsabilità civile Secondo Rischio | Indicato nel Modulo di Polizza per Sinistro e per Periodo di Assicurazione | € 1.000,00 per Sinistro |
2.1.3 Responsabilità del committente di lavori di Manutenzione Ordinaria se la copertura assicurativa dell’impresa che effettua i lavori è inesistente o inefficace | Responsabilità civile Secondo Rischio | Indicato nel Modulo di Polizza per Sinistro e per Periodo di Assicurazione | € 1.000,00 per Sinistro |
2.2 Responsabilità civile del proprietario verso i Terzi da Incendio (tutte le ipotesi tranne quelle dell’art. 2.2.2) | Responsabilità civile Secondo Rischio | Indicato nel Modulo di Polizza per Sinistro e per Periodo di Assicurazione | € 200,00 per Sinistro |
2.2.2 Danno da interruzione di attività | Responsabilità civile Secondo Rischio | 10% del Massimale indicato nel Modulo di Polizza per Sinistro e per Periodo di Assicurazione | € 200,00 per Sinistro |
2.3 Danni alla proprietà (tutte le ipotesi tranne quelle dell’art. 2.3.2 e quelle presenti nelle tabelle dell’art.2.9.1 e art. 2.9.2) | Valore intero Valore a nuovo | Indicato nel Modulo di Polizza per Sinistro e per Periodo di Assicurazione | € 200,00 per Sinistro |
2.3.2 Spese di ricerca e riparazione in caso di rottura di tubazioni d’acqua o di gas | Primo rischio assoluto Valore a nuovo | € 1.500,00 per Sinistro e per Periodo di Assicurazione | € 200,00 per Sinistro |
2.9.1 Eventi assicurati: forma di garanzia, massimali e franchigie
Eventi | Forma di garanzia | Massimale | Franchigia assoluta |
Fenomeno Elettrico Danni indiretti | Primo rischio assoluto Valore a nuovo | € 1.500,00 per Sinistro e per Periodo di Assicurazione | € 200,00 per Sinistro |
Fuoriuscita di acqua per rottura accidentale di impianti fissi idrici, igienico sanitari e condizionamento, allacciamenti di apparecchi elettrodomestici, pluviali e grondaie | Primo rischio assoluto Valore a nuovo | € 5.000,00 per Sinistro e per Periodo di Assicurazione | € 200,00 per Sinistro |
Rottura di Lastre dell’Abitazione (escluse scheggiature e rigature) | Primo rischio assoluto Valore a nuovo | € 1.500,00 per Sinistro e per Periodo di Assicurazione | € 200,00 per Sinistro |
2.9.2 Danni indiretti: forma di garanzia, xxxxxxxxx e xxxxxxxxxx
Articolo | Forma di garanzia | Massimale | Franchigia assoluta |
2.3.3 Danni indiretti | Primo rischio assoluto | 10% dell’Indennizzo liquidabile nel Modulo di Polizza, non oltre il Massimale | € 200,00 per Sinistro |
3. Modulo Inquilino Protetto
ATTIVO SOLO SE ACQUISTATO.
MODULO ACQUISTABILE SOLO DALL’INQUILINO DELL’ABITAZIONE
3.1 Responsabilità civile dell’Inquilino verso il Proprietario
3.1.1 Oggetto della garanzia
La garanzia è prestata se si verificano tutte le seguenti condizioni:
a) Il Contraente/Assicurato è Inquilino dell’Abitazione;
b) Si verificano Xxxxx all’Abitazione causati da:
1. Incendio;
2. Esplosione;
3. Implosione;
4. Scoppio;
5. fumo, gas, vapori:
I. fuoriusciti a seguito di guasto accidentale degli impianti termici dell’Abitazione in gestione
all’Inquilino e contrattualmente autorizzati;
II. sviluppatisi anche da cose diverse da quelle assicurate, purché riconducibili ad uno degli eventi elencati in questo Modulo;
6. danni causati per impedire che si verifichi l’evento assicurato o per limitarne i danni;
7. Fenomeno Elettrico;
8. rottura di Lastre dell’Abitazione;
c) il Contraente/Assicurato è responsabile civile dei danni materiali così causati:
1) perdita e deterioramento della cosa locata (ai sensi dell’art. 1588 del Codice Civile)
2) Incendio di cosa assicurata (ai sensi dell’art. 1589 del Codice Civile)
3) Incendio di casa abitata da più Inquilini (ai sensi dell’art. 1611 del Codice Civile))
4) Risarcimento per Fatto Illecito (ai sensi dell’art. 2043 del Codice Civile);
allora la Compagnia pagherà direttamente al proprietario danneggiato una somma pari a quanto dovuto dal Contraente/Assicurato stesso per capitale, interessi e spese.
3.2 Responsabilità civile dell’Inquilino verso i Terzi da Incendio
3.2.1 Oggetto della garanzia
Se si verificano tutte le seguenti condizioni:
a) Il Contraente/Assicurato è Inquilino dell’Abitazione;
b) Nell’Abitazione si verificano un Incendio, un’Esplosione, uno Scoppio, che abbiano avuto origine da cose di proprietà del Contraente/Assicurato o da lui detenute, compreso il conseguente sviluppo di gas, vapori e fumo, che provocano direttamente Danni a cose di Terzi, escluse quelle del proprietario in quanto garantite dall’art. 3.1 Responsabilità civile dell’Inquilino verso il Proprietario;
c) Il Contraente/Assicurato è responsabile civile ai sensi di legge dei danni materiali così causati;
allora la Compagnia pagherà direttamente al Terzo danneggiato una somma pari a quanto dovuto dal Contraente/Assicurato stesso al Terzo per capitale, interessi e spese.
3.2.2 Danno da interruzione di attività
Se il danno ai Terzi si concretizza in interruzioni o sospensioni – totali o parziali – nell’utilizzo di beni e di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi l’Indennizzo è limitato al 10% del Massimale indicato per Sinistro e periodo di assicurazione.
3.3 Forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti
La garanzia è prestata nella forma e con le limitazioni previste all’art. 3.6 “Tabella riassuntiva di forma di garanzia, xxxxxxxxx e franchigie”.
In caso di coesistenza di un'altra assicurazione per lo stesso Xxxxxxx, l’assicurazione viene prestata a
Secondo Xxxxxxx per l’eccedenza rispetto alla Somma Assicurata dall’altra assicurazione.
3.4 Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) causati con Dolo del Contraente/Assicurato;
b) a beni relativi ad attività commerciali, artigianali o professionali;
c) da Xxxxx consumato o tentato o conseguenti a smarrimento di oggetti posseduti dal Contraente/Assicurato;
d) verificatisi in conseguenza di trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, o di accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
e) causati da amianto;
f) causati da gelo, sovraccarico di neve;
g) causati in conseguenza di Alluvioni, Inondazioni, Nubifragi, Terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, franamenti, cedimento e smottamento del terreno, trombe d’aria e vento oltre 80 km/h, e cose da essi trasportate, quando la violenza che caratterizza questi eventi sia riscontrabile in zona su una pluralità di enti, crollo e collasso strutturale, fatti di guerra e Insurrezioni;
h) atti di terrorismo e sabotaggio;
i) causati da acqua o grandine penetrate attraverso finestre o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;
j) causati da uragani, bufere, tempeste, Nubifragi, grandine, vento e trombe d’aria;
k) causati da usura, manomissione, carenza di manutenzione oppure di cui deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, il fornitore, il riparatore o l’installatore;
l) causati da contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose chimiche o biologiche che risultino nocive, tossiche, inquinanti;
m) da acqua piovana dovuti da effetti o usura di impermeabilizzazione;
n) conseguenti ad infiltrazioni di acqua dal terreno o causati da accumulo esterno di acqua;
o) a cose mobili all’aperto, alberi, fiori e coltivazioni in genere;
p) derivanti alle Lastre da scheggiature o rigature, da vizio di costruzione o difetto di installazione oppure avvenuti in occasione di traslochi, riparazioni o lavori in genere che richiedano la prestazione di operai, e in occasione di lavori sulle Lastre stesse, rotture di lucernari;
q) da imbrattamento, salvo quelli verificatisi all’interno dell’Abitazione;
r) derivanti da fuoriuscita d’acqua a seguito di rottura accidentale o guasto di apparecchi elettrodomestici;
s) indiretti e che non riguardino la materialità delle cose assicurate;
t) derivanti dagli obblighi solidali previsti dall’art. 2055 del Codice Civile, cioè nel caso in cui, essendo la responsabilità imputabile a più persone, tutte siano tenute in solido al risarcimento del danno. In questi casi la Compagnia risponde solo per la quota di responsabilità imputabile al Contraente/Assicurato;
u) derivanti da Attacchi Cyber.
3.5 Rinuncia al diritto di surroga
La Compagnia rinuncia al diritto di Surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso parenti, conviventi, ospiti o collaboratori domestici, ma solo se il Contraente/Assicurato non richiede il risarcimento al responsabile.
3.6 Tabella riassuntiva di forma di garanzia, massimali e franchigie
Articolo | Forma di garanzia si applicano in ogni caso le previsioni dell’art. 12.3“Pagamento del Sinistro” | Massimale | Franchigia assoluta |
3.1 - (tutte le ipotesi tranne nei danni dell’art. 3.1.1, lettera b)7 “Fenomeno Elettrico;” e dell’art. 3.1.1, lettera b)8 “rottura di Lastre dell’Abitazione;) | Responsabilità civile Secondo Rischio | Importo indicato nel Modulo di Polizza per Sinistro e per Periodo di Assicurazione | € 200,00 per Sinistro |
3.1.1, lettera b)7 “Fenomeno Elettrico;” | Responsabilità civile Secondo Rischio | € 1.500,00 per Sinistro e per Periodo di Assicurazione | € 200,00 per Sinistro |
3.1.1, lettera b)8 “rottura di Lastre dell’Abitazione; | Responsabilità civile Secondo Rischio | € 1.500,00 per Sinistro e per Periodo di Assicurazione | € 200,00 per Sinistro |
3.2 - Responsabilità civile dell’Inquilino verso i Terzi da Incendio (tutte le ipotesi) | Responsabilità civile Secondo Rischio | Indicato nel Modulo di Polizza per Sinistro e per Periodo di Assicurazione |
4. Xxxxxx Xxxxxxxxx
ATTIVO SOLO SE ACQUISTATO
MODULO ACQUISTABILE SOLO DAL PROPRIETARIO DELL’ABITAZIONE
4.1 Oggetto della garanzia
La Compagnia indennizza al Contraente/Assicurato i Danni materiali e diretti, compresi quelli da Incendio, subiti dall’Abitazione per effetto del Terremoto.
Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono
attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati “singolo Sinistro”.
4.2 Danni indiretti
Se si è verificato un Sinistro indennizzabile ai sensi del presente Modulo, la Compagnia indennizza anche:
a) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica, o a quella imposta dalle Autorità, i residui dei beni assicurati;
b) gli onorari per periti, consulenti, ingegneri, architetti, e altri professionisti incaricati dall'assicurato per spese di ricostruzione o il rimpiazzo dei beni assicurati; non sono comunque compresi gli onorari dei professionisti incaricati per il mero estimo del danno e quelli incaricati ai sensi dell’art. 13.3.2 ”Procedura per la valutazione del danno”;
c) gli oneri di urbanizzazione dovuti al Comune;
d) le spese di ricostruzione di documenti, attestati, diplomi, titoli di credito (procedura di ammortamento);
e) le spese per rimozione e ricollocamento del Contenuto;
f) il mancato godimento dell’Abitazione, o perdita della relativa pigione, a causa di obiettiva inagibilità dell’Abitazione stessa;
g) le spese di trasferimento e soggiorno in albergo sostenute dal Contraente/Assicurato per sé e per i suoi Familiari conviventi a causa di obiettiva inagibilità dell’Abitazione.
4.3 Forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti
La garanzia è prestata nella forma e con le limitazioni previste all’art. 4.6 “Tabella riassuntiva di forma di garanzia, xxxxxxxxx e franchigie”.
In caso di coesistenza di un'altra assicurazione per lo stesso Xxxxxxx, l’assicurazione viene prestata a
Secondo Xxxxxxx per l’eccedenza rispetto alla Somma Assicurata dall’altra assicurazione.
4.4 Limitazioni
La garanzia è prestata:
• a partire dalle ore 24 del 7° giorno dalla data di pagamento del premio; limitatamente alle Abitazioni che sono state assicurate per danni da Terremoto nell’annualità immediatamente precedente, a partire dalle ore 24 dalla data di pagamento del premio;
• purché l’Abitazione sia costruita con strutture portanti verticali in muratura, o acciaio, o calcestruzzo
armato (cosiddetto cemento armato), o legno;
• solamente per i danni ad abitazioni che precedentemente alla sottoscrizione della presente garanzia non abbiano subiti danni da Xxxxxxxxx o, qualora ne avessero subiti, siano stati riparati integralmente e l’avvenuta riparazione sia attestata da idonea documentazione e purché l’Autorità competente abbia, successivamente alla riparazione, rilasciato certificazione e consenso di agibilità e abitabilità ai sensi della normativa antisismica.
4.5 Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) causati da Esplosione o Scoppio, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi sono originati da Terremoto;
b) causati da eruzioni vulcaniche, Inondazione, maremoto e tsunami;
c) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del Terremoto sugli enti assicurati;
d) conseguenti a smarrimento o Furto (consumato o tentato), rapina, saccheggio o imputabili a
sciacallaggio;
e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.
4.6 Tabella riassuntiva di forma di garanzia, massimali e franchigie
Articolo | Forma di garanzia si applicano in ogni caso le previsioni dell’art. 12.3 “Pagamento del Sinistro” | Massimale | Franchigia assoluta |
4.1 Oggetto della garanzia | Valore Intero Valore a Nuovo | Importo indicato nel Modulo di Polizza per Sinistro e per Periodo di Assicurazione | % della Somma Assicurata e del minimo indicati nel Modulo di Polizza |
4.2 | Primo rischio assoluto | 10% del Massimale indicato nel Modulo di Polizza per Sinistro e per Periodo di Assicurazione | % della Somma Assicurata e del minimo indicati nel Modulo di Polizza |
5. Modulo Danni al Contenuto
ATTIVO SOLO SE ACQUISTATO - MODULO ACQUISTABILE DAL PROPRIETARIO O INQUILINO DELL’ABITAZIONE PURCHÉ PROPRIETARI DEL CONTENUTO
5.1 Oggetto della garanzia
La Compagnia indennizza al Contraente/Assicurato i danni al Contenuto, esclusa l’Abitazione, causati dagli eventi di seguito indicati, anche se riconducibili ad Attacchi Cyber:
a) Incendio;
b) Esplosione;
c) Implosione;
d) Scoppio;
e) fulmine;
f) caduta di aeromobili, corpi volanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti;
g) onda sonica;
h) urto di veicoli stradali, purché avvenuto sulla pubblica via, ma esclusi i veicoli di proprietà o in uso al Contraente/Assicurato;
i) fumo, gas, vapori:
I. fuoriusciti a seguito di guasto accidentale degli impianti termici dell’Abitazione;
II. sviluppatisi anche da cose diverse da quelle assicurate, purché riconducibili ad uno degli eventi elencati in questo Modulo;
Se si incendia un veicolo in un garage sottostante l’Abitazione e il fumo rovina il mobilio, questo danno è indennizzabile.
Esempio
j) i danni causati da interventi per impedire che si verifichi l’evento assicurato o per limitarne i danni;
k) atti vandalici o dolosi in genere verificatisi anche in occasione di scioperi, tumulti e Sommosse;
l) i danni causati da uragani, bufere, tempeste, Nubifragi, cicloni, grandine, trombe d’aria, vento oltre gli 80 km/h, e cose da essi trasportate, quando la violenza che caratterizza detti eventi sia riscontrabile in zona su una pluralità di enti. Sono compresi i danni da bagnamento se
• verificatisi all’interno dell’Abitazione, purché direttamente causati dall’evento atmosferico attraverso rotture, brecce o lesioni al tetto, alle pareti o ai Serramenti, per la violenza degli eventi indicati; oppure
• verificatisi a seguito della caduta di alberi provocata dagli stessi eventi;
m) Fenomeno Elettrico;
n) acqua fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, allacciamenti di apparecchi elettrodomestici;
o) rottura di Lastre del Contenuto.
5.1.1 Xxxxx xxxxxxxxx
Se si è verificato un Sinistro indennizzabile ai sensi del presente Modulo, la Compagnia indennizza anche:
a) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica, od a quella imposta dalle Autorità, i residui del Sinistro;
b) gli onorari per periti, consulenti, ingegneri, architetti, e altri professionisti incaricati dall'assicurato per spese di ricostruzione o il rimpiazzo dei beni assicurati; non sono comunque compresi gli onorari dei professionisti incaricati per il mero estimo del danno e quelli incaricati ai sensi dell’art. 13.3.2 ”Procedura per la valutazione del danno”;
c) le spese di ricostruzione di documenti, attestati, diplomi, titoli di credito (procedura di ammortamento);
d) le spese per rimozione del Contenuto;
e) oneri di urbanizzazione dovuti al Comune;
f) mancato godimento del fabbricato, o perdita della relativa pigione, a causa di obiettiva inagibilità del
fabbricato stesso;
g) spese di trasferimento e soggiorno in albergo sostenute dal Contraente/Assicurato per sé e per i suoi Familiari conviventi a causa di obiettiva inagibilità dell’Abitazione.
5.2 Forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti
La garanzia è prestata nella forma e con le limitazioni previste all’art. 5.7 “Beni assicurati, Forma di garanzia, Xxxxxxxxx, e Franchigie”.
In caso di coesistenza di un'altra assicurazione per lo stesso Xxxxxxx, l’assicurazione viene prestata a
Secondo Xxxxxxx per l’eccedenza rispetto alla Somma Assicurata dall’altra assicurazione.
5.3 Riduzione della Somma Assicurata
Relativamente al solo Contenuto, in caso di Sinistro la Somma Assicurata è ridotta, con effetto dalla data di pagamento dell’indennizzo e fino al termine del Periodo di Assicurazione in corso, di un importo pari all’Indennizzo riconosciuto.
5.4 Colpa grave
La Compagnia indennizza i Danni materiali e diretti causati ai beni oggetto dell’assicurazione da un evento indennizzabile ai sensi del contratto, anche se causati con Colpa Grave del Contraente/Assicurato o dei Familiari conviventi.
5.5 Rinuncia al diritto di surroga
La Compagnia rinuncia al diritto di Surroga derivante dall’art. 1916 del Codice civile verso parenti, conviventi, ospiti o collaboratori domestici, ma solo se il Contraente/Assicurato non richiede il risarcimento al responsabile.
5.6 Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) causati con Dolo del Contraente/Assicurato;
b) a beni relativi ad attività commerciali, artigianali o professionali;
c) conseguenti a smarrimento o Furto consumato o tentato;
d) verificatisi in conseguenza di trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, o di accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
e) causati da amianto;
f) causati o verificatisi in conseguenza di Alluvioni, Inondazioni, Terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, franamenti o smottamento del terreno, crollo e collasso strutturale se le strutture non sono in regola con la normativa vigente al momento della costruzione, fatti di guerra e Insurrezioni;
g) causati da gelo, sovraccarico di neve, traboccamenti, rigurgito e occlusione dei sistemi di scarico, raccolta e deflusso dell’acqua piovana nonché i danni conseguenti a rigurgito e trabocco della rete fognaria;
h) causati da acqua o grandine penetrate attraverso finestre o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;
i) causati da uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e trombe d’aria, Nubifragi a: tende solari, tendoni gazebo fissi e mobili, zanzariere, pannelli solari, antenne e altre installazioni esterne, nonché a tettoie, pensiline, verande, serre e quanto in esse riposto;
j) derivanti da usura, manomissione, carenza di manutenzione oppure di cui deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, il fornitore, il riparatore o l’installatore;
k) derivanti da contaminazione di sostanze solide, liquide, o gassose, chimiche o biologiche che risultino nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate;
l) da umidità e stillicidio e da acqua piovana dovuti a difetti o usura di impermeabilizzazione;
m) conseguenti ad infiltrazioni di acqua dal terreno o causati da accumulo esterno di acqua;
n) a cose mobili all’aperto, alberi, fiori e coltivazioni in genere;
o) da imbrattamento, salvo quelli verificatisi all’interno dell’Abitazione;
p) derivanti alle Lastre da scheggiature o rigature, da vizio di costruzione o difetto di installazione oppure avvenuti in occasione di traslochi, riparazioni o lavori in genere che richiedano la prestazione di operai, e in occasione di lavori sulle Lastre stesse, nonché rotture di lucernari;
q) subiti dalle scorte domestiche in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’Assicurazione;
r) dovuti a rotture e danneggiamenti, anche se conseguenti ad eventi garantiti dalla Polizza, delle cose
assicurate temporaneamente in deposito o riparazione presso Terzi;
s) indiretti e che non riguardino la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto all’art. 5.1.1 Danni indiretti;
t) atti di terrorismo, sabotaggio;
u) a gioielli, Preziosi e Valori collocati nelle pertinenze
Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber l’assicurazione non comprende inoltre i danni diretti e indiretti
causati da:
• cyberterrorismo;
• attacco al Sistema Informativo, attacco Malware, attacco DoS;
• furto, alterazione o distruzione di Dati Elettronici, Contenuti Digitali e Dati Personali;
• atto illecito relativo alla protezione dei Dati personali e/o Atto illecito relativo alla sicurezza;
• minacce di Cyberestorsione;
• perdita di redditi di impresa a seguito di violazione dei Dati personali.
Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber sono inoltre escluse le seguenti spese e costi:
• spese relative al ripristino dei congegni elettronici, informatici e digitali;
• xxxxx conseguenti alla violazione dei Dati personali della privacy;
• costi di difesa relativi a procedimenti di natura regolamentare e sanzioni di natura amministrativa;
• costi di difesa e multe/ammende di natura penale dovuti in conseguenza della violazione della Normativa applicabile in materia di protezione di Dati personali;
• qualsiasi forma di pagamento di ricompense a seguito di minacce di Cyberestorsione.
5.7 Beni assicurati, Forma di garanzia, Xxxxxxxxx, e Xxxxxxxxxx
5.7.1 Beni assicurati: collocazione, Forma di garanzia, Xxxxxxxxx e Franchigie
Sono assicurati i seguenti beni, con la forma di assicurazione e i Massimali e Franchigie indicati; si applicano in ogni caso le previsioni dell’art. 13.4 “Calcolo dell’indennizzo”:
Bene | Collocazione | Forma di garanzia | Massimale | Franchigia assoluta |
Contenuto diverso da Gioielli, Preziosi e Valori | Abitazione | Xxxxx Xxxxxxx Assoluto Valore a nuovo | Indicato nel Modulo di Polizza per Sinistro e per Periodo di Assicurazione | € 200,00 per Sinistro |
Contenuto diverso da Gioielli, Preziosi e Valori | Pertinenze non comunicanti con l’Abitazione | Xxxxx Xxxxxxx Assoluto Valore a nuovo | 20% della Somma Assicurata per il Contenuto indicata nel Modulo di Polizza Con il massimo di € 2.000,00 per singolo oggetto | € 200,00 per Sinistro |
Gioielli, Preziosi, pellicce, quadri, arazzi, tappeti, servizi di argenteria, collezioni | Abitazione | Primo Rischio Assoluto Valore a nuovo | € 5.000,00 per singolo oggetto | € 200,00 per Sinistro |
Gioielli, Preziosi, pellicce, quadri, arazzi, tappeti, servizi di argenteria, collezioni | Custoditi temporaneamente presso istituti di custodia | Secondo Rischio | € 5.000,00 per singolo oggetto | € 200,00 per Sinistro |
Valori | Abitazione | Xxxxx Xxxxxxx Assoluto | € 500,00 | € 200,00 per Sinistro |
Gioielli, Preziosi e Valori | Pertinenze | Esclusi dalla copertura |
5.7.2 Danni indennizzabili: forma di assicurazione, Massimali, Franchigie
Evento | Forma di garanzia | Massimale | Franchigia assoluta |
Fenomeno Elettrico | Xxxxx Xxxxxxx Assoluto Valore a nuovo | € 1.500,00 per Sinistro e anno assicurativo | € 200,00 per Sinistro |
Fuoriuscita di acqua | Primo Rischio Assoluto Valore a nuovo | € 5.000,00 per Sinistro e anno assicurativo | € 450,00 per Sinistro |
Rottura di Lastre del Contenuto | Xxxxx Xxxxxxx Assoluto Valore a nuovo | € 1.500,00 per Sinistro e anno assicurativo | € 200,00 per Sinistro |
5.7.3 Xxxxx xxxxxxxxx: forma di garanzia, Xxxxxxxxx e Franchigie
Articolo | Forma di garanzia | Massimale | Franchigia assoluta |
5.1.1 Danni indiretti | Xxxxx Xxxxxxx Assoluto Valore a nuovo | 10% dei Danni materiali e diretti liquidati, non oltre il limite del Massimale. | € 200,00 per Sinistro |
6. Modulo Furto
ATTIVO SOLO SE ACQUISTATO
MODULO ACQUISTABILE DAL PROPRIETARIO O INQUILINO DELL’ABITAZIONE PURCHÉ PROPRIETARI DEL CONTENUTO
6.1 Oggetto
6.1.1 Garanzia Furto
La Compagnia indennizza al Contraente/Assicurato i Danni materiali e diretti, anche se riconducibili ad Attacchi Cyber, causati dalla sottrazione o danneggiamento dei beni assicurati di cui all’art. 6.1.2 “Beni assicurati” custoditi nell’Abitazione, se la sottrazione o danneggiamento avvengono a seguito di Xxxxx (consumato o tentato) con le modalità più avanti descritte.
La copertura è valida solo se il Contraente/Assicurato denuncia il furto all’Autorità competente ed esibisca alla Compagnia a copia di tale denuncia.
6.1.2 Beni assicurati
I beni assicurati sono il Contenuto dell’Abitazione, esclusi Valori, Gioielli, Preziosi, (assicurabili con il Modulo
7. Preziosi, gioielli, rapina, scippo)
6.1.3 Modalità
Il Furto o il tentato Furto sono coperti a condizione che l’autore del fatto si sia introdotto, o abbia tentato di introdursi nell’Abitazione:
a) violandone le difese esterne ed i relativi mezzi di protezione e di chiusura (porte, finestre e, tapparelle e quanto normalmente previsto nelle abitazioni civili) mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, uso di grimaldelli o arnesi simili, oppure praticando un’apertura o breccia nei muri dei locali. Le difese esterne ed i mezzi devono avere almeno le caratteristiche di cui all’art. 6.3 Mezzi di protezione e chiusura;
b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, comprese aperture o breccia praticate nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dell’Abitazione;
c) in altro modo, rimanendovi poi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;
d) durante la presenza in casa del Contraente/Assicurato o delle persone con lui conviventi, a loro insaputa e mentre i mezzi di protezione e chiusura dell’Abitazione non sono utilizzati.
6.1.4 Xxxxx xxxxxxxxx
In caso di Sinistro indennizzabile, oltre ai Danni materiali e diretti, la Compagnia riconoscerà l’Indennizzo delle seguenti spese, se sostenute e documentate:
a) Costi sostenuti per la documentazione del danno;
b) Xxxxx per rifare o duplicare documenti sottratti, con il Massimale di 250,00 euro per Sinistro;
c) Costi sostenuti per rifare la serratura dell’Abitazione, se sono state sottratte le chiavi, con il Massimale di 250,00 euro per Sinistro.
La garanzia è prestata con il limite del 10% dell’Indennizzo liquidato e comunque entro il Massimale
riportato nel Modulo di Polizza.
6.1.5 Addetti ai servizi domestici
La garanzia comprende anche il Furto commesso dagli addetti ai servizi domestici, in servizio anche continuativo, purché:
• il Contraente/Assicurato denunci l’infedeltà del collaboratore regolarmente assunto all’Autorità
competente ed
esibisca alla Compagnia copia di tale denuncia.
La garanzia è operante con un Massimale di 1.000,00 Euro per Sinistro.
6.2 Forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti
La garanzia è prestata nella forma e con le limitazioni previste all’art. 6.7 “Tabella riassuntiva di forma di garanzia, massimali, scoperti e franchigie”.
Nel caso in cui sia prevista anche l’applicazione di uno Scoperto, la Franchigia si considera come minimo
assoluto di tale Scoperto.
In caso di coesistenza di un'altra assicurazione per lo stesso Xxxxxxx, l’assicurazione viene prestata a
Secondo Xxxxxxx per l’eccedenza rispetto alla Somma Assicurata dall’altra assicurazione.
6.3 Mezzi di protezione e chiusura
La copertura assicurativa opera solo se ogni apertura verso l’esterno, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da altre superfici e ripiani accessibili per via ordinaria dall’esterno:
a) è difesa per tutta la sua estensione da robusti Serramenti di materiale rigido (come legno, plastica, metallo, lega metallica o vetro antisfondamento), chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno; oppure
b) è protetta da inferiate fisse nel muro.
Se i mezzi di protezione o chiusura mancano, la Compagnia non paga alcun Indennizzo.
Se i mezzi di protezione e chiusura sono presenti ma possiedono caratteristiche inferiori a quelle sopra indicate, la garanzia sarà prestata con uno Scoperto del 20%.
Se, come indicato all’art. 6.1.3 “Modalità”, lettera d)
• i mezzi di protezione e chiusura sono presenti ma non sono operanti e
• vi sono persone presenti nell’Abitazione,
la garanzia sarà prestata con uno Scoperto del 25%.
6.4 Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) a cose all’aperto o poste in spazi di uso comune;
b) verificatisi in occasione di Incendio, Esplosioni, Scoppi, trombe d’aria, uragani Nubifragi ed altri sconvolgimenti della natura, Alluvioni, Terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate, valanghe e slavine, franamenti e smottamenti del terreno, crollo e collasso strutturale dell’Abitazione;
c) verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, scioperi, tumulti popolari, Sommosse;
d) verificatisi in conseguenza di trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, o di accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
e) agevolati dal Contraente/Assicurato con Dolo o Colpa Grave e i danni commessi od agevolati con Dolo o Colpa Grave da:
• persone che abitano con il Contraente/Assicurato;
• persone che occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
• persone delle cui azioni il Contraente/Assicurato deve rispondere;
• incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
• persone legate al Contraente/Assicurato da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell’art.649 Codice penale (n.1,2,3) anche se non coabitanti;
f) causati alle cose assicurate da Incendi, Esplosioni o Scoppi provocati dai ladri, anche in caso di tentato Furto;
g) alle cose assicurate, in locali adibiti a Dimora Abituale che rimangano disabitati per più di sessanta giorni consecutivi, avvenuti a partire dalle ore 24 del sessantesimo giorno;
h) indiretti, quali quelli derivanti dal mancato godimento od uso delle cose assicurate, dalla mancata realizzazione di profitti sperati e altri eventuali pregiudizi;
i) ai beni relativi ad Attività Professionali, artigianali, commerciali;
j) a Valori, Gioielli, Preziosi;
k) a impianti solari termici, impianti fotovoltaici o parti di essi.
Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber l’assicurazione non comprende inoltre i danni diretti e indiretti causati da:
• cyberterrorismo;
• attacco al Sistema Informativo, attacco Malware, attacco DoS;
• furto, alterazione o distruzione di Dati Elettronici, Contenuti Digitali e Dati Personali;
• atto illecito relativo alla protezione dei Dati personali e/o Atto illecito relativo alla sicurezza;
• minacce di Cyberestorsione;
• perdita di redditi di impresa a seguito di violazione dei Dati personali.
Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber sono inoltre escluse le seguenti spese e costi:
• spese relative al ripristino dei congegni elettronici, informatici e digitali;
• xxxxx conseguenti alla violazione dei Dati personali della privacy;
• costi di difesa relativi a procedimenti di natura regolamentare e sanzioni di natura amministrativa;
• costi di difesa e multe/ammende di natura penale dovuti in conseguenza della violazione della Normativa applicabile in materia di protezione di Dati personali;
• qualsiasi forma di pagamento di ricompense a seguito di minacce di Cyberestorsione.
6.5 Recupero della refurtiva
Se i beni rubati vengono recuperati in tutto o in parte, il Contraente/Assicurato deve darne avviso alla Compagnia appena ne ha avuto notizia. Se i beni rubati vengono recuperati prima del pagamento dell’Indennizzo, la Compagnia è tenuta a indennizzare solo i danni subiti dagli stessi in conseguenza del Furto.
Se i beni rubati vengono recuperati dopo il pagamento dell’Indennizzo e la Compagnia ha indennizzato il danno integralmente, i beni recuperati diventano di proprietà della Compagnia; il Contraente/Assicurato può, tuttavia, riacquistarne la proprietà rimborsando alla Compagnia l’Indennizzo incassato.
Se i beni rubati vengono recuperati dopo il pagamento dell’Indennizzo e la Compagnia ha indennizzato il danno solo in parte, il Contraente/Assicurato ha la facoltà di:
• conservare la proprietà dei beni recuperati restituendo alla Compagnia l’Indennizzo incassato;
• vendere i beni recuperati tramite la Compagnia, sopportando gli oneri fiscali eventualmente connessi. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno in base al valore delle cose recuperate e, di conseguenza, ad un nuovo calcolo dell’Indennizzo dovuto ai sensi del contratto; si effettuano, quindi, eventuali conguagli fra l’Indennizzo pagato e l’importo così ottenuto.
6.6 Rinuncia al diritto di surroga
La Compagnia rinuncia al diritto di Surroga derivante dall’art. 1916 del Codice civile verso parenti, conviventi, ospiti o collaboratori domestici, ma solo se il Contraente/Assicurato non richiede il risarcimento al responsabile.
6.7 Tabella riassuntiva di forma di garanzia, massimali, scoperti e franchigie
Articolo | Forma di garanzia si applicano in ogni caso le previsioni dell’art. 13.4 “Calcolo dell’indennizzo” | Massimale | Scoperto | Franchigia assoluta |
6.1.1 Garanzia Furto | Xxxxx Xxxxxxx Assoluto Valore a nuovo | Indicato nel Modulo di Polizza per Sinistro e per Periodo di Assicurazione | Non applicabile | € 450,00 per Sinistro |
Danni arrecati dai ladri al Contenuto e all’Abitazione, compresi i danneggiamenti volontari | Xxxxx Xxxxxxx Assoluto Valore a nuovo | € 1.500,00 | Non applicabile | € 450,00 per Sinistro |
Contenuto posto nei locali adibiti a Xxxxxxxxxx non comunicanti con l’Abitazione | Xxxxx Xxxxxxx Assoluto Valore a nuovo | 20% della Somma Assicurata indicata nel Modulo di Polizza Con il massimo di € 2.000,00 per ciascun oggetto | Non applicabile | € 450,00 per Sinistro |
Locali di villeggiatura temporaneamente occupati dall’Assicurato, in Europa, in luoghi diversi da quelli indicati nel Modulo di Polizza | Primo Rischio Assoluto Valore a nuovo | 10% della Somma Assicurata | Non applicabile | € 450,00 per Sinistro |
6.1.4 Xxxxx indiretti lettera a) Costi sostenuti per la documentazione del danno | Xxxxx Xxxxxxx Assoluto Valore a nuovo | 10% dell’Indennizzo liquidato e comunque entro il Massimale riportato per il Modulo Furto nel Modulo di Polizza | Non applicabile | € 450,00 per Sinistro |
6.1.4 Xxxxx indiretti lettera b) Xxxxx per rifare o duplicare documenti sottratti | Xxxxx Xxxxxxx Assoluto Valore a nuovo | 10% dell’Indennizzo liquidato, con limite di € 250,00 per Sinistro e comunque entro il Massimale riportato per il Modulo Furto nel Modulo di Polizza | Non applicabile | € 450,00 per Sinistro |
6.1.4 Xxxxx indiretti lettera c) Costi sostenuti per rifare la serratura dell’Abitazione, se sono state sottratte le chiavi | Xxxxx Xxxxxxx Assoluto Valore a nuovo | 10% dell’Indennizzo liquidato, con limite di € 250,00 per Sinistro, e comunque entro il Massimale riportato per il Modulo Furto nel Modulo di Polizza | Non applicabile | € 450,00 per Sinistro |
6.3 Mezzi di protezione e chiusura insufficienti | Xxxxx Xxxxxxx Assoluto Valore a nuovo | Indicato nel Modulo di Polizza per Sinistro e per Periodo di Assicurazione | 20% | € 450,00 per Sinistro |
6.3 Mezzi di protezione e chiusura non operanti con presenza di persone | Primo Rischio Assoluto Valore a nuovo | Indicato nel Modulo di Polizza per Sinistro e per Periodo di Assicurazione | 25% | € 450,00 per Sinistro |
7. Modulo Preziosi, gioielli, rapina, scippo
ATTIVO SOLO SE ACQUISTATO
MODULO ACQUISTABILE DAL PROPRIETARIO CHE RISIEDE NELL’ABITAZIONE O INQUILINO DELL’ABITAZIONE
7.1 Oggetto
7.1.1 Preziosi e gioielli
La Compagnia indennizza al Contraente/Assicurato i Danni materiali e diretti causati dalla perdita o danneggiamento di Gioielli, Preziosi, pellicce, quadri, arazzi, tappeti, servizi di argenteria, collezioni e Valori custoditi nell’Abitazione, se la perdita o danneggiamento avvengono a seguito di Xxxxx (consumato o tentato) con le modalità più avanti descritte, anche se riconducibili ad Attacchi Cyber.
La copertura è valida solo se il Contraente/Assicurato denuncia il furto all’Autorità competente ed esibisca alla Compagnia a copia di tale denuncia.
7.1.1.1 Modalità del Furto o tentato Furto
Il Furto (consumato o tentato) è coperto a condizione che l’autore del fatto si sia introdotto, o abbia tentato di introdursi nell’Abitazione:
a) violandone le difese esterne ed i relativi mezzi di protezione e di chiusura (porte, finestre, tapparelle e quanto normalmente previsto nelle abitazioni civili) mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, uso di grimaldelli o arnesi simili, oppure praticando un’apertura o breccia nei muri dei locali. Le difese esterne ed i mezzi devono avere almeno le caratteristiche di cui all’art. 7.5 “Mezzi di protezione e chiusura” del presente modulo;
b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, comprese aperture o breccia praticate nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dell’Abitazione;
c) in altro modo, rimanendovi poi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;
d) durante la presenza in casa, nonché nei locali di villeggiatura temporaneamente abitati, del Contraente/Assicurato o delle persone con lui conviventi, a loro insaputa e mentre i mezzi di protezione e chiusura dell’Abitazione non sono utilizzati.
7.2 Rapina e scippo
La Compagnia indennizza il Contraente/Assicurato e i componenti del suo Nucleo familiare per i danni subiti da Xxxxxx e rapina di capi di vestiario ed oggetti personali, compresi Gioielli, Preziosi e Valori, gli uni e gli altri per uso personale, portati indosso secondo le rispettive destinazioni, commessi all’esterno dell’Abitazione ma comunque entro i confini dell’Unione Europea.
La copertura è valida solo se il Contraente/Assicurato denuncia il fatto all’Autorità competente ed esibisca alla Compagniaa copia di tale denuncia.
La Compagnia rimborsa le spese effettivamente sostenute per moduli, bolli e diritti per il rifacimento di documenti personali, rese necessarie a seguito della loro sottrazione.
La garanzia è operante con un Massimale di 800,00 Euro per Sinistro e per anno assicurativo.
La garanzia non vale:
• per le persone di età inferiore a 14 anni, a meno che al verificarsi dell’evento dannoso queste siano in compagnia di altre persone maggiorenni;
• per i Preziosi ed i Valori della persona derubata che attengano ad Attività Professionali esercitate per conto proprio o di Xxxxx.
7.3 Addetti ai servizi domestici
Il Furto commesso dagli addetti ai servizi domestici, in servizio anche continuativo, è coperto solo se il Contraente/Assicurato:
• denuncia l’infedeltà dell’addetto ai servizi domestici all’Autorità competente, e
• esibisce alla Compagnia copia di tale denuncia
La garanzia è operante con un Massimale di 1.000,00 Euro per Sinistro.
7.4 Forma di garanzia, massimali e franchigie
La garanzia è prestata nella forma e con le limitazioni previste all’art. 7.9 “Tabella riassuntiva di forma di garanzia, massimali e franchigie”.
Nel caso in cui sia prevista anche l’applicazione di uno Scoperto, la Franchigia si considera come minimo
assoluto di tale Scoperto.
7.5 Mezzi di protezione e chiusura
La copertura assicurativa opera solo se ogni apertura verso l’esterno, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da altre superfici e ripiani accessibili per via ordinaria dall’esterno:
a) è difesa per tutta la sua estensione da robusti Serramenti di materiale rigido (come legno, plastica, metallo, lega metallica o vetro antisfondamento), chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno; oppure
b) è protetta da inferiate fisse nel muro.
Se i mezzi di protezione o chiusura mancano, per i danni coperti dalla garanzia “Preziosi e gioielli”, la Compagnia non paga alcun Indennizzo.
Se i mezzi di protezione e chiusura sono presenti ma possiedono caratteristiche inferiori a quelle sopra indicate, la garanzia “Preziosi e gioielli” sarà prestata con uno Scoperto del 30%.
Se
• i mezzi di protezione e chiusura delle finestre e portefinestre sono presenti ma non sono operanti e
• vi sono persone presenti nell’Abitazione,
la garanzia sarà prestata con uno Scoperto del 25%.
7.6 Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) a cose all’aperto o poste in spazi di uso comune;
b) verificatisi in occasione di Incendio, Esplosioni, Scoppi, trombe d’aria, uragani ed altri sconvolgimenti della natura, Alluvioni, Nubifragi, Terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate, valanghe e slavine, franamenti e smottamenti del terreno, crollo e collasso strutturale dell’Abitazione;
c) verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, scioperi, tumulti popolari, Sommosse;
d) verificatisi in conseguenza di trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, o di accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
e) agevolati dal Contraente/Assicurato con Dolo o Colpa Grave e i danni commessi od agevolati con Dolo o Colpa Grave da:
• persone che abitano con il Contraente/Assicurato, tranne gli addetti ai servizi domestici (art. 7.3 Addetti ai servizi domestici);
• persone che occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
• persone delle cui azioni il Contraente/Assicurato deve rispondere;
• incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
• persone legate al Contraente/Assicurato da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell’art.649 Codice Penale (n.1,2,3) anche se non coabitanti;
f) causati alle cose assicurate da Incendi, Esplosioni o Scoppi provocati dai ladri, anche in caso di
tentato Furto;
g) alle cose assicurate, in locali adibiti a Dimora Abituale che rimangano disabitati per più di venti giorni consecutivi, avvenuti a partire dalle ore 24 del ventunesimo giorno;
h) indiretti, quali quelli derivanti dal mancato godimento od uso delle cose assicurate, dalla mancata realizzazione di profitti sperati e altri eventuali pregiudizi;
i) a beni relativi ad Attività Professionali, artigianali, commerciali;
j) a tutto quanto custodito in locali adibiti a Pertinenze
Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber l’assicurazione non comprende inoltre i danni diretti e indiretti
causati da:
• cyberterrorismo;
• attacco al Sistema Informativo, attacco Malware, attacco DoS;
• furto, alterazione o distruzione di Dati Elettronici, Contenuti Digitali e Dati Personali;
• atto illecito relativo alla protezione dei Dati personali e/o Atto illecito relativo alla sicurezza;
• minacce di Cyberestorsione;
• perdita di redditi di impresa a seguito di violazione dei Dati personali.
Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber sono inoltre escluse le seguenti spese e costi:
• spese relative al ripristino dei congegni elettronici, informatici e digitali;
• xxxxx conseguenti alla violazione dei Dati personali della privacy;
• costi di difesa relativi a procedimenti di natura regolamentare e sanzioni di natura amministrativa;
• costi di difesa e multe/ammende di natura penale dovuti in conseguenza della violazione della Normativa applicabile in materia di protezione di Dati personali;
• qualsiasi forma di pagamento di ricompense a seguito di minacce di Cyberestorsione.
7.7 Recupero della refurtiva
Se i beni rubati vengono recuperati in tutto o in parte, il Contraente/Assicurato deve darne avviso alla Compagnia appena ne ha avuto notizia. Se i beni rubati vengono recuperati prima del pagamento dell’Indennizzo, la Compagnia è tenuta a indennizzare solo i danni subiti dagli stessi in conseguenza del Furto.
Se i beni rubati vengono recuperati dopo il pagamento dell’Indennizzo e la Compagnia ha indennizzato il danno integralmente, i beni recuperati diventano di proprietà della Compagnia; il Contraente/Assicurato può, tuttavia, riacquistarne la proprietà rimborsando alla Compagnia l’Indennizzo incassato.
Se i beni rubati vengono recuperati dopo il pagamento dell’Indennizzo e la Compagnia ha indennizzato il danno solo in parte, il Contraente/Assicurato ha la facoltà di:
• conservare la proprietà dei beni recuperati restituendo alla Compagnia l’Indennizzo incassato;
• vendere i beni recuperati tramite la Compagnia, sopportando gli oneri fiscali eventualmente connessi. In quest’ultimo ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno in base al valore delle cose recuperate e, di conseguenza, ad un nuovo calcolo dell’Indennizzo dovuto ai sensi del contratto; si effettuano, quindi, eventuali conguagli fra l’Indennizzo pagato e l’importo così ottenuto.
7.8 Rinuncia al diritto di Surroga
La Compagnia rinuncia al diritto di Surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso parenti, conviventi, ospiti o collaboratori domestici, ma solo se il Contraente/Assicurato non richiede il risarcimento al responsabile.
7.9 Tabella riassuntiva di forma di garanzia, massimali e franchigie
7.9.1 Preziosi e gioielli
Bene | Collocazione | Forma di garanzia | Massimale | Franchigia assoluta |
Gioielli, Preziosi, pellicce, quadri, arazzi, tappeti, servizi di argenteria, collezioni | Abitazione | Primo Rischio Assoluto | € 5.000,00 per singolo oggetto | € 450,00 per Sinistro |
Gioielli, Preziosi, pellicce, quadri, arazzi, tappeti, servizi di argenteria, collezioni | Custoditi temporaneamente presso istituti di custodia | Secondo rischio | € 5.000,00 per singolo oggetto | € 450,00 per Sinistro |
Valori | Abitazione | Xxxxx Xxxxxxx Assoluto | 20% della Somma Assicurata indicata nel Modulo di Polizza | € 450,00 per Sinistro |
Gioielli, Preziosi, pellicce, quadri, arazzi, tappeti, servizi di argenteria, collezioni e Valori | Pertinenze | Esclusi dalla copertura |
7.9.2 Xxxxxx e scippo
Articolo | Forma di garanzia si applicano in ogni caso le previsioni dell’art. 13.4 “Calcolo dell’indennizzo” | Massimale | Franchigia assoluta |
Capi di vestiario e oggetti personali, compresi Preziosi, Gioielli e Valori | Primo rischio assoluto | € 800,00 per Sinistro e anno assicurativo | € 450,00 per Sinistro |
8. Modulo Infortuni domestici e del tempo libero
ATTIVO SOLO SE ACQUISTATO
8.1 Oggetto della garanzia
La Compagnia indennizza
• il Contraente/Assicurato, e
• gli altri componenti del suo Nucleo familiare
contro gli Infortuni da cui derivi una invalidità permanente subiti nell’ambito domestico ed extraprofessionale ed in seguito allo svolgimento di attività domestiche.
Per attività domestiche ed extraprofessionali si intendono quelle attività svolte all’interno dell’Abitazione assicurata o nelle pertinenze, nonché tutte le normali attività purché non di carattere professionale ed anche se svolte al di fuori dell’Abitazione e delle pertinenze.
La Compagnia offre le seguenti prestazioni, con i seguenti Massimali:
Prestazione | Massimale |
Indennizzo per invalidità permanente | 50.000,00 Euro |
Diaria da degenza da ricovero ospedaliero | 52,00 Euro |
8.1.1 Gare ed allenamenti sportivi
Limitatamente agli infortuni subiti durante lo svolgimento di gare ed allenamenti relativi alle seguenti attività
sportive:
• calcio,
• calcetto,
• ciclismo,
• pallacanestro,
• sport equestri,
esercitate sotto tesseramento presso le relative Federazioni ed a carattere non professionistico, ferme le esclusioni operanti per tutte le garanzie, l’assicurazione è prestata con una franchigia assoluta del 10%.
8.2 Diaria da degenza da ricovero ospedaliero
In caso di ricovero in ospedale o in casa di cura pubblica o privata regolarmente autorizzata, reso necessario da Infortunio liquidabile a termini di polizza, la Compagnia indennizza al Contraente/Assicurato una diaria di
€ 52,00 a partire dal quarto giorno, per ogni giorno di degenza e per un periodo massimo di 30 giorni di
ricovero per sinistro e per anno assicurativo.
Il giorno di dimissione non viene computato agli effetti della presente garanzia.
8.3 Ernie traumatiche
A parziale deroga dell’art “8.11 – Esclusioni”, la garanzia è estesa alle ernie traumatiche a condizione che:
• qualora l’ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, verrà riconosciuto solamente il grado di invalidità permanente accertato, con il limite massimo del 10% dell’invalidità permanente totale;
• in caso di contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione può essere rimessa al Collegio medico secondo la procedura prevista all’art. 14.2.2 “Procedura per la valutazione del danno”.
8.4 Rotture tendinee e sottocutanee e cuffia dei rotatori
A parziale deroga dell’art “8.11 – Esclusioni” relativamente agli esiti di rottura totale sottocutanea di:
• tendine di Xxxxxxx (trattata chirurgicamente o non);
• tendine del bicipite brachiale (prossimale o distale);
• tendine dell’estensore del pollice;
• tendine del quadricipite femorale;
• cuffia dei rotatori;
la Compagnia liquida una sola volta, anche in presenza di più infortuni, una somma di 1.500,00 euro, senza valutazione del grado di invalidità permanente e senza l’applicazione delle franchigie eventualmente previste.
E’ esclusa in ogni caso la liquidazione della diaria da ricovero.
8.5 Ulteriori rimborsi
Nel caso in cui non fosse operante per qualsiasi motivo la garanzia 9 Modulo Assistenza, in caso di Infortunio liquidabile a termini di polizza, la Compagnia riconosce un rimborso, sino ad un massimo di 2.500,00 euro per evento e per anno assicurativo, per le spese documentate e sostenute per:
• trasporto dell’Assicurato con uso di qualsiasi mezzo sanitario o privato dal luogo dell’Infortunio alla
struttura ospedaliera pubblica o privata, per il pronto soccorso;
• rimpatrio se l’Infortunio è avvenuto all’estero;
• azioni di salvataggio o di ricerca dell’Assicurato stesso.
8.6 Estensioni
La garanzia è prestata anche in caso di:
a) asfissia per involontaria aspirazione di gas e vapori;
b) annegamento;
c) infortuni derivanti da effetti della temperatura esterna e degli eventi atmosferici, compresa l’azione del
fulmine;
d) infortuni derivanti da caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché da valanghe, slavine e frane;
e) infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza dovuti anche a colpa grave;
f) infortuni sofferti in caso di malore o incoscienza;
g) infortuni derivanti da Attacchi cyber
8.7 Estensione territoriale
La copertura vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati Membri dell’Unione Europea, ed inoltre per il territorio dell’Islanda, del Liechtenstein, di Andorra, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera.
8.8 Limiti di età
Non sono assicurabili con il presente Modulo Infortuni domestici e del tempo libero le persone che all’atto della sottoscrizione del presente contratto abbiano già compiuto l’80° anno d’età. Resta inteso che qualora il Contraente/Assicurato o il componente del Nucleo Familiare assicurato compia l’80° anno di età durante il periodo di validità del contratto, la copertura assicurativa rimane valida fino a scadenza.
8.9 Indennizzo per il caso invalidità permanente
8.9.1 Oggetto
Se l’Infortunio ha per conseguenza l’invalidità permanente e questa si verifica entro 2 anni dal giorno entro il quale l’infortunio è avvenuto, la Compagnia paga un Indennizzo calcolato sulla base della somma assicurata per invalidità permanente assoluta, secondo quanto previsto dalla Tabella INAIL del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124, con esclusione di qualsiasi successiva modifica della stessa.
8.9.2 Criteri per la determinazione dell’Indennizzo
La perdita totale e irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso: se si tratta di minorazione, le percentuali vengono considerate ridotte in proporzione della funzionalità perduta.
Nei casi di perdita funzionale di più organi o arti, l’indennità viene stabilita mediante la somma delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.
Nei casi non specificati nella Tabella Inail come sopra indicata, il grado di invalidità si determina secondo la loro gravità comparata a quella dei casi elencati.
Per le menomazioni degli arti superiori in caso di mancinismo, le percentuali previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.
L’Indennizzo è dovuto per le conseguenze dirette ed esclusive dell’Infortunio denunciato.
Non sono, perciò, indennizzabili le conseguenze che derivino da condizioni fisiche o patologiche preesistenti
all’Infortunio o manifestatesi successivamente all’Infortunio stesso ma non imputabili ad esso.
8.9.3 Franchigia per invalidità permanente
La Franchigia per il caso di Invalidità Permanente si applica con le seguenti modalità:
a) in caso di Invalidità Permanente inferiore o pari al 66% l’indennizzo viene corrisposto applicando una franchigia del 5%. Se l’infortunio si è verificato in occasione di gare ed allenamenti sportivi come disciplinati dall’articolo 8.1.1 “Gare ed allenamenti sportivi”, l’indennizzo viene corrisposto applicando una franchigia del 10%;
b) in caso di Invalidità Permanente superiore al 66% l’Indennizzo viene corrisposto senza l’applicazione di alcuna franchigia;
8.10 Persone non assicurabili - Cessazione delle garanzie
La Compagnia non avrebbe acconsentito a prestare l’assicurazione se al momento della stipulazione della polizza fosse stata a conoscenza che il Contraente/Assicurato o il componente del Nucleo Familiare assicurato era affetto da: alcoolismo, tossicodipendenza, sieropositività HIV, A.I.D.S., morbo di Parkinson, epilessia, tutte le demenze, demenza Alzheimer, sindromi organico cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive, stati paranoidi.
Si precisa, perciò, che qualora il Contraente/Assicurato o il componente del Nucleo Familiare assicurato fosse colpito da tali malattie durante la validità del contratto, l’assicurazione cessa alla scadenza annuale successiva alla data della diagnosi, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute del Contraente/Assicurato o del componente del Nucleo Familiare assicurato.
Il pagamento dei Premi scaduti non può essere considerato come requisito di operatività della garanzia. In tal caso i Premi verranno restituiti al Contraente/Assicuratocontraente al netto delle imposte.
8.11 – Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni conseguenti:
a) alla pratica di sport aerei in genere (compreso deltaplani e ultraleggeri) e dalle partecipazioni a corse o gare motoristiche/motonautiche ed alle relative prove ed allenamenti;
b) alla partecipazione ad allenamenti, corse, gare e relative prove quando l’Assicurato svolga tale attività a livello professionistico o a carattere internazionale o comunque in modo tale da essere prevalente per impegno temporale a qualsiasi altra occupazione;
c) alla guida di veicoli e natanti a motore;
d) all’utilizzo di dispositivi per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, definiti
«dispositivi per la micromobilità elettrica» come hoverboard, segway, monopattini e monowheel;
e) a viaggi aerei effettuati in qualità di pilota o altro membro dell’equipaggio;
f) all’esercizio delle seguenti discipline sportive anche se svolte a carattere ricreativo: alpinismo in solitario con scalata di rocce o ghiacciai di difficoltà superiore al 3° grado U.I.A.A. (Unione Internazionale Associazioni Alpinistiche), pugilato, lotta e arti marziali nelle loro forme, football americano, freeclimbing, discesa di rapide, atletica pesante, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico e sci estremo, bobsleigh (xxxxx- xxxxxx), discesa con xxxxxxxx xxx o slittino da gara, rugby, hockey, immersione con autorespiratore, speleologia, paracadutismo, parapendio e bungee jumping;
g) a stato di ubriachezza;
h) all’uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili;
i) a delitti dolosi dell’Assicurato e/o dei Beneficiari e atti di autolesionismo;
j) a operazioni chirurgiche non rese necessarie da Infortunio;
k) a inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, insurrezioni, fatti di guerra;
l) a stato di guerra, quando l’Assicurato si trovi già all’estero e gli infortuni si siano verificati dopo 14 giorni dallo scoppio degli eventi bellici e tutti i casi in cui l’Assicurato si rechi volontariamente in Paesi interessati da operazioni belliche;
m) a trasformazioni, dirette o indirette, o assestamenti energetici dell’atomo naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
n) a contaminazione di sostanze chimiche o biologiche, allo stato solido, liquido o gassoso, che risultino nocive, tossiche o inquinanti, se provocate da Atto terroristico o Cyberterrorismo.
Sono, inoltre, esclusi dall’Assicurazione gli infarti, le ernie di qualsiasi tipo e le rotture sottocutanee dei tendini (salvo quanto previsto all’art. 8.3 “Ernie traumatiche” e all’art. 8.4 “Rotture tendinee e sottocutanee e cuffia dei rotatori”).
8.12 Tabella riassuntiva di forma di garanzia, massimali e franchigie
8.12.1 Infortuni domestici e del tempo libero
Evento | Grado di invalidità permanente | Massimale | Franchigia assoluta |
Infortuni con invalidità permanente (tutte le ipotesi, tranne quella sotto riportata al punto 8.1.1) | Fino al 66% compreso | € 50.000,00 per nucleo familiare, per Sinistro e per Periodo di Assicurazione | 5% di invalidità permanente |
8.1.1 “Gare ed allenamenti sportivi” | Fino al 66% compreso | € 50.000,00 per nucleo familiare, per Sinistro e per Periodo di Assicurazione | 10% di invalidità permanente |
Tutti gli Infortuni con invalidità permanente | Superiore al 66% | € 50.000,00 per nucleo familiare, per Sinistro e per Periodo di Assicurazione | Nessuna |
• La somma assicurata è di 50.000,00 euro;
• a seguito di infortunio, all’Assicurato residua una Invalidità Permanente del 25%.
• applicazione della franchigia: 5 punti percentuale. la percentuale da liquidare è il 20% (25% - 5% = 20%)
• quindi l’Assicurato riceverà un Indennizzo di 10.000,00 Euro, dato da 50.000,00 x 20%.
Esempio di calcolo Indennizzo in caso di invalidità permanente
• La somma assicurata è di 50.000,00 euro;
• a seguito di infortunio, all’Assicurato residua una Invalidità Permanente 70%.
• applicazione della franchigia: nessuna franchigia, per grado di invalidità permanente superiore al 66%
• quindi l’Assicurato riceverà un Indennizzo di 35.000,00 Euro, dato da 50.000,00 x 70%.
Esempio di calcolo Indennizzo in caso di invalidità permanente
9. Modulo Assistenza
ATTIVO SOLO SE ACQUISTATO
9.1 Premessa
Per la gestione e la liquidazione delle Prestazioni di assistenza relative al presente Modulo, la Compagnia si avvale di Mapfre Asistencia, Compañia Internacional De Seguros Y Reaseguros, S.A. (di seguito Mapfre Asistencia S.A.).
La Struttura Organizzativa di Mapfre Asistencia S.A., in base a specifica convenzione sottoscritta con la Compagnia e per incarico di quest’ultima eroga le prestazioni con costi a carico della Compagnia.
La Compagnia ha la facoltà di sostituire in qualsiasi momento il soggetto fornitore della garanzia Assistenza, dandone comunicazione all’Assicurato. Tale modifica sarà comunicata con le modalità previste dalla normativa vigente, mediante pubblicazione sul sito internet della Compagnia o nell’area riservata. La sostituzione del fornitore avverrà senza modifiche in peggioramento delle condizioni contrattuali e di premio pattuite con il Contraente/Assicurato.
9.2 Oggetto
La Compagnia fornisce ai soggetti Assicurati le prestazioni elencate nei paragrafi seguenti, anche a seguito di Attacco cyber.
Ogni Prestazione assistenza viene fornita fino a tre (3) volte per ciascun tipo all’interno dell’annualità. Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni assistenza, la Compagnia non è tenuta a fornire Indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. La Compagnia non si assume la responsabilità per i danni causati dall’intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
Nel caso in cui attivasse altra Assicurazione, le presenti Prestazioni assistenza saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall’Assicurazione che ha erogato la Prestazione assistenza.
9.2.1 Invio di un idraulico per interventi di emergenza
Se l’Assicurato avrà bisogno di un idraulico per un intervento di emergenza presso l’Abitazione, la Struttura Organizzativa provvederà all’invio di untecnico
La Struttura Organizzativa, accertato che il caso rientri in copertura, metterà in contatto l’Assicurato con il fornitore entro 2 ore lavorative dalla ricezione della richiesta (compatibilmente con le disponibilità e gli orari di attività del fornitore).
La Compagnia terrà a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un Massimale di 150,00 euro per Sinistro.
Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che resteranno, quindi, a carico dell’Assicurato.
La Prestazione assistenza è operante per i seguenti casi:
a) Allagamento o infiltrazione nell’Abitazione provocato da una rottura, un’otturazione o un guasto di tubature fisse dell’impianto idraulico;
b) mancanza d’acqua nell’Abitazione, che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell’ente erogatore, provocata da una rottura, un’otturazione o un guasto di tubazioni fisse dell’impianto idraulico;
c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico – sanitari dell’Abitazione, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell’impianto idraulico.
La Prestazione assistenza non è operante:
a) Per i casi a) e b) relativamente ai Sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, ai Sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell’Abitazione e ai Sinistri dovuti a negligenza dell’Assicurato; ai Sinistri dovuti ad interruzione della fornitura da parte dell’ente erogatore;
Un esempio di Sinistro dovuto a negligenza è quello causato dal fatto che non si è effettuata la manutenzione ordinaria.
Sinistri dovuti a negligenza
b) Per il caso c) relativamente a danni di tracimazione dovuti a rigurgiti di fogna, otturazione.
9.2.2 Invio di un elettricista per interventi di emergenza
Se l’Assicurato avrà bisogno di un elettricista per un intervento di emergenza presso l’Abitazione a causa di mancanza di corrente elettrica in uno o più locali dell’Abitazione stessa per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente oppure in caso di guasto o scasso dell’impianto di allarme, la Struttura Organizzativa provvederà all’invio di un tecnico.
La Struttura Organizzativa, accertato che il caso rientri in copertura, metterà in contatto l’Assicurato con il fornitore entro 2 ore lavorative dalla ricezione della richiesta (compatibilmente con le disponibilità e gli orari di attività del fornitore).
La Compagnia terrà a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un Massimale di 150,00 euro per Sinistro.
Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che resteranno quindi a carico dell’Assicurato.
La Prestazione assistenza non è operante per:
• corto circuito provocato da imperizia o negligenza o Dolo dell’Assicurato;
• interruzione della fornitura elettrica da parte dell’ente erogatore;
• guasto al cavo di alimentazione dei locali dell’Abitazione a monte del contatore.
9.2.3 Invio di un fabbro per interventi di emergenza
Se l‘Assicurato avrà bisogno di un fabbro per un intervento di emergenza presso l’Abitazione, la Struttura Organizzativa provvederà all’invio di un artigiano.
La Struttura Organizzativa, accertato che il caso rientri in copertura, metterà in contatto l’Assicurato con il fornitore entro 2 ore lavorative dalla ricezione della richiesta (compatibilmente con le disponibilità e gli orari di attività del fornitore).
La Compagnia terrà a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un Massimale di 150,00 euro per Sinistro.
Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che resteranno quindi a carico dell’Assicurato.
La Prestazione Assistenza è operante per i seguenti casi:
• Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso delle serrature che rendano impossibile l’accesso all’Abitazione;
• scasso di fissi ed infissi, a seguito di Xxxxx tentato o consumato, Incendio, fulmine, Scoppio, Esplosione o Allagamento, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dell’Abitazione.
9.2.4 Invio di un termoidraulico nelle 24 ore
Se l’Assicurato avrà bisogno di un termoidraulico a causa del blocco della caldaia, dello scaldabagno o del boiler, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico per ripristinare il funzionamento nelle 24 ore successive alla segnalazione, esclusi sabato, domenica e festivi.
La Struttura Organizzativa, accertato che il caso rientri in copertura e previo ricevimento dell’ultima manutenzione e bollino blu effettuata, metterà in contatto l’Assicurato con il fornitore entro 2 ore lavorative dalla ricezione della richiesta (compatibilmente con le disponibilità e gli orari di attività del fornitore).
La Compagnia terrà a proprio carico i costi per l’uscita e la manodopera fino ad un Massimale di 150,00 euro per Sinistro.
Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che resteranno quindi a carico dell’Assicurato.
9.2.5 Interventi d’emergenza per danni da acqua
Se l’Assicurato ha bisogno di un intervento d’emergenza a seguito di Allagamento o infiltrazione dovuti a rottura, otturazione, guasto di tubature fisse dell’impianto idraulico, la Struttura Organizzativa, accertato che il caso rientri in copertura, metterà in contatto l’Assicurato con il fornitore (personale specializzato in tecniche di asciugatura) entro 2 ore lavorative dalla ricezione della richiesta (compatibilmente con le disponibilità e gli orari di attività del fornitore). La Prestazione assistenza sarà disponibile 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.
La Compagnia terrà a proprio carico il costo dell’intervento fino ad un Massimale di 150,00 euro per Sinistro.
Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che resteranno quindi a carico dell’Assicurato.
Sono esclusi i Sinistri dovuti a:
• guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad esempio lavatrici);
• i danni dovuti a tracimazione in seguito a otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico sanitari;
• negligenza dell’Assicurato.
9.2.6 Invio di un tecnico riparatore di elettrodomestici nelle 24 ore
Se l’Assicurato ha bisogno di un riparatore per guasti a lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, condizionatori e congelatori fuori garanzia (ovvero quando sia già scaduto il periodo di efficacia della garanzia del produttore ed il periodo di garanzia legale a carico del venditore), la Struttura Organizzativa, accertato che il caso rientri in copertura, metterà in contatto l’Assicurato con il fornitore entro 2 ore lavorative dalla ricezione della richiesta (compatibilmente con le disponibilità e gli orari di attività del fornitore) e provvederà ad inviare presso l’Abitazione un tecnico nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi sabato, domenica e festivi.
La Compagnia terrà a proprio carico l’uscita e la spesa della manodopera fino ad un Massimale di 100,00 euro per Sinistro.
Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che resteranno quindi a carico dell’Assicurato.
Sono esclusi gli elettrodomestici coperti da garanzia del produttore o del venditore, che per le riparazioni seguono le procedure definite dalle garanzie in essere.
La validità della presente garanzia decorrerà dopo 30 giorni dalla data di inizio del Periodo di Assicurazione.
9.2.7 Spese di albergo
Se l’Abitazione è inagibile in conseguenza di:
1. Uno dei Sinistri coperti da una delle precedenti garanzie;
2. Furto o tentato Furto;
3. Atti vandalici;
4. Incendio;
5. Fulmine;
6. Esplosione;
7. Scoppio;
la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione di una struttura per il soggiorno dell’Assicurato (inclusi componenti del suo Nucleo familiare, come previsto dall’art. 9.3 “Soggetti assicurati”).
La Struttura Organizzativa, accertato che il caso rientri in copertura, entro 2 ore lavorative dalla ricezione della richiesta (compatibilmente con le disponibilità e gli orari di attività della struttura) comunicherà all’Assicurato gli estremi della prenotazione.
La Compagnia terrà a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione fino ad un Massimale per Sinistro di 100,00 euro al giorno per un massimo di 3 giorni.
9.2.8 Invio di un sorvegliante
Se, a seguito di Incendio, Esplosione, Scoppio, danni causati dall’acqua, atti vandalici, Furto o tentato Furto che abbiano colpito l’Abitazione, la sicurezza dell’Abitazione stessa è compromessa, la Struttura Organizzativa provvederà ad individuare una società di vigilanza che invierà una persona per poter garantire la sicurezza dell’Abitazione stessa.
La Struttura Organizzativa, accertato che il caso rientri in copertura, entro 2 ore lavorative dalla ricezione della richiesta (compatibilmente con le disponibilità e gli orari di attività della società di vigilanza) metterà in contatto l’Assicurato con il fornitore per l’organizzazione del servizio.
La Compagnia terrà a proprio carico la relativa spesa fino ad un Massimale di 150,00 per Sinistro.
9.2.9 Rientro anticipato
Se l’Assicurato si trova in Viaggio e deve rientrare immediatamente alla propria Abitazione a causa di:
1. Uno dei Sinistri coperti da una delle precedenti garanzie;
2. Furto o tentato Furto;
3. Atti vandalici;
4. Incendio;
5. Fulmine;
6. Esplosione;
7. Scoppio;
la Struttura Organizzativa, accertato che il caso rientri in copertura, fornirà un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) entro 2 ore lavorative dalla ricezione della richiesta (compatibilmente con le disponibilità e gli orari di attività del fornitore).
La Compagnia terrà a proprio carico le relative spese fino ad un Massimale di 250,00 euro complessivamente per Sinistro.
Se l’Assicurato, per rientrare più rapidamente, deve abbandonare un veicolo, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) per recuperare successivamente il veicolo stesso.
9.2.10 Consulenza medica
Se, a seguito di Infortunio o Malattia, l’Assicurato (inclusi componenti del suo Nucleo familiare, come previsto dall’art. 9.3 Soggetti assicurati) ha bisogno di una consulenza medica, la Struttura Organizzativa entro 2 ore lavorative dalla ricezione della richiesta (compatibilmente alle disponibilità del professionista), metterà in contatto l’Assicurato o il suo medico curante con i propri medici che valuteranno quale sarà la Prestazione assistenza più opportuna da effettuare in suo favore.
9.2.11 Invio di un medico al domicilio
Se, a seguito di Infortunio o Malattia, l’Assicurato (inclusi componenti del suo Nucleo familiare, come previsto dall’art. 9.3 Soggetti assicurati) ha bisogno di un medico generico dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi e non riesce a trovarlo, la Struttura Organizzativa, accertata la necessità della Prestazione assistenza, provvederà ad inviare presso l’Abitazione uno dei medici convenzionati.
La Struttura Organizzativa, accertate le condizioni di validità della garanzia, entro 2 ore lavorative dalla ricezione della richiesta (compatibilmente alle disponibilità del professionista) metterà in contatto l’Assicurato con il medico generico convenzionato per l’organizzazione dell’intervento presso l’Abitazione.
La Compagnia terrà a proprio carico la relativa spesa.
Se nessuno dei medici convenzionati potrà intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà, in sostituzione, il trasferimento dell’Assicurato (incluso i componenti del suo Nucleo familiare, come previsto dall’art. 9.3 Soggetti assicurati) nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza.
9.3 Soggetti assicurati
Per le garanzie fornite da questo Modulo, sono Assicurati, oltre al Contraente/Assicurato, anche i componenti del suo Nucleo familiare, conviventi, risultanti dallo stato di famiglia.
9.4 Estensione territoriale
La copertura vale nel Territorio italiano.
9.5 Esclusioni
Nessuna Prestazione assistenza è dovuta per Sinistri provocati o dipendenti da:
• guerra, Terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
• scioperi, rivoluzioni, Sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo, Cyberterrorismo;
• Dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;
• abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.
La copertura, inoltre, non opera durante circostanze eccezionali di entità e gravità tale da richiedere misure restrittive da parte delle autorità competenti (nazionali e/o internazionali) al fine di ridurre alla popolazione civile il rischio sanitario, di pubblica sicurezza e di ordine pubblico. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo.
Pertanto, tutte le Prestazioni erogate per tramite della Struttura Organizzativa saranno compiute in conformità e nei limiti fissati dalle leggi e/o dalle disposizioni amministrative nazionali ed internazionali, salvo cause di forza maggiore.
Sono a carico dell’Assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti dell’Abitazione interessate dall’intervento di assistenza.
9.6 Istruzioni per la richiesta di assistenza
9.6.1 Contatti
L’Assicurato deve richiedere sempre l’intervento alla Struttura Organizzativa, che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione, altrimenti non otterrà il diritto alla Prestazione assistenza.
Ulteriori informazioni su come richiedere la prestazione assicurativa si trovano alla Sottosezione 15 “Disposizioni relative al Modulo Assistenza” della Sezione D. Cosa fare in caso di Sinistro.
10. Modulo Tutela Legale
ATTIVO SOLO SE ACQUISTATO
MODULO ACQUISTABILE SOLO DAL PROPRIETARIO DELL’ABITAZIONE
10.1 Premessa
In relazione alle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 (Codice delle Assicurazioni Private) – Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, la Compagnia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela Legale a:
DAS – Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – 00000 Xxxxxx
La Compagnia ha la facoltà di sostituire in qualsiasi momento il soggetto fornitore della garanzia Tutela Legale, dandone comunicazione all’Assicurato. Tale modifica sarà comunicata con le modalità previste dalla normativa vigente, mediante pubblicazione sul sito internet della Compagnia o nell’area riservata. La sostituzione del fornitore avverrà senza modifiche in peggioramento delle condizioni contrattuali e di premio pattuite con il Contraente/Assicurato.
10.2 Oggetto
La Compagnia tutela i diritti dell’Assicurato nell’ambito della vita privata, in relazione:
• alla proprietà dell’Abitazione indicata in polizza in caso di Proprietario
• alla conduzione dell’Abitazione indicata in polizza in caso di Xxxxxxxxx
• ed inoltre ai rapporti con i propri collaboratori domestici.
La garanzia opera, anche a seguito di Attacco cyber, per:
a) Difendersi in un Procedimento Penale per delitto colposo o per contravvenzione, anche derivante da violazioni in materia fiscale e amministrativa;
b) Ottenere assistenza legale per un Danno Extracontrattuale, subito dall’Assicurato a causa di un Fatto illecito di Terzi; sono compresi i danni alle persone e alle cose di loro appartenenza;
c) sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da Xxxxx, in conseguenza di un presunto comportamento illecito dell’Assicurato. Tale garanzia opera per le spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell’Art. 1917 del Codice Civile e soltanto se:
i. il Sinistro è coperto da una assicurazione di responsabilità civile;
ii. l’Assicuratore di responsabilità civile è intervenuto e ha corrisposto l’intero Massimale.
Se l’assicurazione di responsabilità civile esiste ma non copre il Rischio (perché c’è un’esclusione o l’evento non è previsto tra i rischi assicurati) questa garanzia opera in primo rischio. L’Assicurato deve dichiarare al momento della denuncia di Xxxxxxxx se l’assicurazione di responsabilità civile esiste e se è operativa e deve esibire una copia della Polizza a semplice richiesta;
d) Affrontare una controversia di lavoro con i propri collaboratori domestici, purché assunti a norma di legge;
e) Sostenere controversie di Diritto civile di natura contrattuale. Sono escluse le vertenze che hanno origine dal contratto d’affitto dell’Abitazione in locazione indicata in polizza, tranne per la garanzia delle lettere g) e h);
Un esempio di controversia di natura contrattuale è una disputa con un artigiano (elettricista, idraulico, ecc.) che ha effettuato lavori nell’Abitazione.
Controversia di natura contrattuale
Copertura esclusiva per il Proprietario
f) Sostenere controversie relative al diritto di proprietà relativo all’Abitazione;
g) Esercitare un’azione per il recupero dei canoni arretrati quando l’Abitazione è stata data in locazione ad un Inquilino per uso abitativo.
Copertura esclusiva per l’Inquilino
h) Resistere contro l’ingiusto recupero dei canoni nei confronti del Proprietario dell’abitazione indicata in polizza.
Per gli eventi e le garanzie sopra indicati, la Compagnia offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per la risoluzione amichevole delle controversie e per l’azione in giudizio in ogni sua fase, fino all’importo del Massimale indicato nel Modulo di Polizza.
Per le garanzie sopra indicate la Compagnia, su richiesta dell’Assicurato, provvede inoltre ad erogare, per il tramite di DAS, consulenza legale telefonica, al fine di affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide), per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti e per ottenere informazioni sul contenuto delle garanzie e sulle modalità per accedere efficacemente alle prestazioni previste nel Modulo di Polizza.
Le garanzie di cui alla lettera g) per il Proprietario e alla lettera h) per l’Inquilino sono operanti limitatamente ad 1 caso per anno assicurativo e alla sola Fase stragiudiziale gestita da DAS direttamente o tramite professionisti da essa incaricati.
10.3 Soggetti assicurati
Le garanzie operano a favore del Contraente/Assicurato e delle persone appartenenti al suo Nucleo familiare così come risulta dallo stato di famiglia ed a favore dei suoi conviventi, che acquistano pertanto anch’esse la veste di Assicurati.
10.4 Estensione territoriale
Le garanzie riguardano i Sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:
a) Di tutti gli Stati d’Europa, in caso di diritto al risarcimento dei Danni Extracontrattuali o di Procedimento Penale
b) Negli Stati Membri dell’Unione Europea e in Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano in caso di controversie contrattuali;
c) Nel Territorio italiano e Repubblica di San Marino e Citta del vaticano, nei casi di consulenza legale
telefonica.
10.5 Operatività della garanzia
La garanzia copre gli eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto ma manifestatisi entro 2 anni dalla sua cessazione.
Per le controversie di natura contrattuale la garanzia opera per gli eventi avvenuti dopo 90 giorni dalla data di Decorrenza del contratto.
Negli altri casi la garanzia opera per gli eventi avvenuti dalle ore 24 del giorno di Decorrenza del contratto.
Per determinare la data in cui avviene un evento si considera:
• La data del primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di
risarcimento di Xxxxx extracontrattuali subiti;
• La data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell’Assicurato, della controparte o di un terzo, nelle restanti ipotesi.
10.6 Esclusioni e limiti di copertura
La garanzia è esclusa per:
a) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
b) materia fiscale/tributaria e amministrativa, salvo in caso di Procedimento Penale;
c) controversie per un valore in lite inferiore a 500,00 euro;
d) controversie contrattuali di Diritto civile per un valore superiore a 2.000,00 euro. La limitazione non si applica in caso di:
• vertenze di lavoro con i collaboratori domestici, art. 10.2 Oggetto lett. d)
• controversie relative al diritto di proprietà o ad altri diritti reali sull’Abitazione, art. 10.2 Oggetto lett. f)
• azione per il recupero dei canoni arretrati, art. 10.2 Oggetto lett. g)
• azione contro l’ingiusto recupero dei canoni arretrati, art. 10.2 Oggetto lett. h);
e) operazioni di acquisto, trasformazione e costruzione di immobili;
f) controversie riferibili a beni immobili diversi dall’Abitazione;
g) operazioni di compravendita di beni mobili registrati;
h) diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
i) controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o utilizzo di mezzi nautici, aerei e veicoli a motore in genere;
j) controversie con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali;
k) controversie e procedimenti derivanti da rapporti di lavoro autonomo, libero professionale o subordinato;
l) l’azione in giudizio in caso di recupero dei canoni arretrati.
In caso di controversia tra il Contraente/Assicurato e un’altra persona assicurata, la garanzia viene prestata solo a favore del Contraente/Assicurato.
La Compagnia non si farà carico delle seguenti spese:
a) spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste alla Sezione D. Cosa fare in caso di sinistro - 13 Disposizioni relative al Xxxxxx Xxxxxx;
b) spese per la gestione di una controversia prima dell’azione in giudizio, per incarichi conferiti dall’Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
c) spese per la gestione di una controversia civile di tipo contrattuale in fase giudiziale;
d) spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
e) spese di viaggio e di soggiorno dovute all’avvocato che, per l’esecuzione dell’incarico ricevuto, deve
trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
f) onorari per l’intervento di ulteriori legali nell’ambito dello stesso grado di giudizio. Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, la Compagnia, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di 3.000 euro, escludendo però ogni duplicazione di onorari;
g) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell’Assicurato secondo il principio di solidarietà (art. 1292 codice civile);
h) spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da DAS, l’Assicurato dovrà restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
i) spese per l’esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo;
j) spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS;
k) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
l) gli oneri fiscali; è però compresa l’IVA indetraibile per l’Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo.
10.7 Obblighi in caso di Sinistro e casi di decadenza
Per avere diritto alle prestazioni previste, l’Assicurato è tenuto al rispetto delle disposizioni previste nella Sezione D. Cosa fare in caso di sinistro – Sottosezione 16 “Disposizioni relative al Modulo Tutela”. Il mancato rispetto di queste previsioni può causare la decadenza dal diritto alla prestazione.
10.8 Esonero da responsabilità
La Compagnia e DAS non sono responsabili dell’operato di legali e periti.
La Compagnia e DAS non sono responsabili di eventuali ritardi nell’erogazione delle prestazioni che sono stati determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell’Assicurato.
10.9 Istruzioni per la richiesta di tutela legale
10.9.1 Contatti
Per richiedere le prestazioni previste, l’Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l’accaduto a DAS chiamando il numero verde 000.00.00.00, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Ulteriori informazioni su come richiedere la prestazione assicurativa si trovano alla Sottosezione 16 “Disposizioni relative al Modulo Tutela”, della Sezione D. Cosa fare in caso di Sinistro.
C. Il contratto dalla A alla Z
11. Previsioni comuni a tutti i moduli
11.1 Condizioni di assicurabilità
L’Assicurazione è operante solo se l’Abitazione coperta da assicurazione o nella quale è presente il Contenuto ha tutti i seguenti requisiti:
1. È nel Territorio italiano;
2. È costruita in calcestruzzo armato, laterizi, pietra, conglomerati artificiali incombustibili, metallo, elementi prefabbricati cementizi, vetrocemento e con strutture portanti verticali in muratura o acciaio o calcestruzzo armato; sono ammessi materiali diversi nei solai, nelle strutture portanti del tetto, nei rivestimenti e nelle coibentazioni.
Se l’Abitazione è costruita in legno l’Assicurazione è operante solamente per i seguenti moduli: Modulo Responsabilità civile della famiglia e degli animali domestici, Modulo Infortuni domestici e del tempo libero, Modulo Assistenza e Modulo Tutela Legale;
3. Ha i requisiti legali di abitabilità ed è in buono stato di manutenzione;
4. È adibita ad Abitazione, Dimora Abituale o Dimora Saltuaria dell’Assicurato o Abitazione locata a Xxxxx;
5. Se fa parte di un maggiore immobile, l’intero immobile deve avere i requisiti costruttivi sopra citati e deve essere adibito per almeno 2/3 della superficie complessiva ad abitazioni civili, uffici, studi professionali.
Se l’Abitazione è costruita in legno l’Assicurazione è operante solamente per i seguenti moduli: Modulo Responsabilità civile della famiglia e degli animali domestici, Modulo Infortuni domestici e del tempo libero, Modulo Assistenza e Modulo Tutela Legale.
11.2 Dichiarazioni sulle circostanze del rischio
Il Contraente e l’Assicurato devono indicare alla Compagnia tutti gli aspetti che possono influire sulla valutazione del Rischio e la violazione di questo obbligo può comportare serie conseguenze. Gli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile prevedono, infatti, che:
• le dichiarazioni inesatte o reticenti rese con dolo o colpa grave su circostanze che il Contraente o l’Assicurato conoscono o che, facendo uso della normale diligenza, potrebbero conoscere, sono causa di annullamento del contratto e possono comportare la Perdita totale del diritto all’Indennizzo. In questo caso, la Compagnia ha diritto a chiedere l’annullamento del Contratto, a condizione che lo abbia comunicato al contraente entro tre mesi dalla scoperta di tali dichiarazioni (cfr. art. 1892 c.c.). Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine di tre mesi sopra indicato, la Compagnia non è tenuta a pagare la somma assicurata. In ogni caso la Compagnia ha diritto a trattenere il premio convenuto per il primo anno e ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento.
• le dichiarazioni inesatte o reticenti rese senza dolo o colpa grave (cioè riguardano circostanze sconosciute e che non potevano essere accertate con la normale diligenza), consentono alla Compagnia di esercitare il diritto di recesso facendo in tal modo cessare gli effetti del contratto e, in caso di Sinistro, di pagare un Indennizzo ridotto. Nello specifico, la Compagnia può recedere dal Contratto entro 3 mesi dalla scoperta di tali dichiarazioni. In tale ipotesi qualora si verifichi un sinistro la Società pagherà la somma dovuta ridotta proporzionalmente della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose al momento della conclusione del Contratto (cfr. art. 1893 c.c.).
Le previsioni di cui al primo comma si riferiscono anche:
• alle informazioni rilasciate dal Contraente e inerenti al Proprietario o soggetto equiparato;
• al diritto di usufruire di convenzioni tariffarie.
11.3 Aggravamento del rischio
Secondo l’art. 1898 del Codice Civile si ha aggravamento del Rischio quando nel corso del contratto si modifica lo stato di cose considerato al momento in cui il contratto è stato concluso, in modo tale che la Compagnia avrebbe richiesto un premio maggiore o rifiutato il Rischio.
La stessa norma prevede l’obbligo per il Contraente/Assicurato di avvisare immediatamente la Compagnia; la violazione di questo obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo.
In caso di frazionamento mensile del pagamento del premio tramite il servizio APPpago di Sella Personal Credit S.p.A., l’integrazione in aumento del premio viene richiesta dalla Compagnia al Contraente/Assicurato in un’unica soluzione, mentre l’importo delle quote mensili residue rimane invariato e deve continuare ad essere pagato dal Contraente/Assicurato a Sella Personal Credit S.p.A..
11.4 Diminuzione del rischio
L’art. 1897 del Codice Civile prevede l’ipotesi che, nel corso del contratto, possa diminuire il Rischio. Questo accade quando la Compagnia avrebbe applicato un premio minore conoscendo le circostanze al momento della conclusione del contratto. In questo caso il Contraente/Assicurato può comunicare la diminuzione del Rischio alla Compagnia ed ottenere una riduzione del premio a decorrere dalla scadenza della rata di premio successiva alla comunicazione. La Compagnia rinuncia al diritto riconosciutole dalla legge di recedere dal contratto in questa eventualità.
In caso di frazionamento mensile del pagamento del premio tramite il servizio APPpago di Sella Personal Credit S.p.A., la riduzione del premio viene rimborsata dalla Compagnia al Contraente/Assicurato in un’unica soluzione, mentre l’importo delle quote mensili residue rimane invariato e deve continuare ad essere pagato dal Contraente/Assicurato a Sella Personal Credit S.p.A..
11.5 Conclusione del contratto
Per stipulare questo contratto il Contraente deve accettare il preventivo formulato dalla Compagnia, pagando il Premio con le modalità indicate nel preventivo o nella lettera accompagnatoria.
La ricevuta di versamento o l’estratto conto costituiscono quietanza di pagamento.
La data di decorrenza della garanzia è quella indicata nel Modulo di Polizza.
11.6 Pagamento del premio
Il Premio deve essere pagato con le modalità indicate nel preventivo o nella lettera accompagnatoria allegata al preventivo.
Il Premio ha periodicità annuale ed il pagamento, qualora concesso, può essere frazionato anche in quote mensili tramite il servizio APPpago. La concessione del servizio è subordinata all’approvazione da parte di Sella Personal Credit S.p.A..
In caso di mancata approvazione da parte di Sella Personal Credit S.p.A, il pagamento del Premio non può essere effettuato in quote mensili. In tal caso il Contraente/Assicurato può scegliere di effettuare il pagamento del Premio per intero con un metodo di pagamento diverso.
Il Premio è interamente dovuto anche se è eventualmente previsto il suo frazionamento in più rate.
Se il Contraente/Assicurato non paga le eventuali successive rate di Premio, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Ad esempio, se la rata di premio scade il 15 maggio, la copertura resta sospesa dal 31 maggio.
Esempio
11.7 Decorrenza della copertura
La copertura assicurativa è efficace dalle ore 24 del giorno di conclusione del contratto indicato nel Modulo di Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento:
a) per i pagamenti tramite bonifico bancario
i. Dalle ore 24.00 della data indicata come valuta fissa per il beneficiario;
ii. Dalle ore 24.00 dalla data in cui è stato dato l’ordine irrevocabile di bonifico, se la data di valuta fissa
per il beneficiario è antecedente alla data del bonifico;
b) per i pagamenti tramite bollettino di conto corrente postale: dalle ore 24.00 del giorno in cui è stato eseguito il versamento;
c) per i pagamenti effettuati:
i. presso i punti SisalPay di Sisal
ii. presso i punti LIS PAGA di Lottomatica Servizi
iii. tramite carta di credito
iv. tramite Apple Pay
v. tramite servizi di bonifico on-line forniti da MyBank
vi. tramite il servizio APPpago, subordinato all’approvazione di Sella Personal Credit S.p.A. dalle 24.00 del giorno di pagamento.
Ad esempio, effettuando il pagamento del premio alle ore 15:00 del 15 maggio, la copertura avrà effetto dal 16 maggio.
Esempio
11.8 Diritto di recesso (ripensamento)
Il Contraente/Assicurato, entro 14 giorni dal momento in cui il contratto è concluso, può esercitare il diritto di ripensamento senza doverne indicare il motivo, cioè può chiedere alla Compagnia che cessino gli effetti del contratto (recesso).
Per esercitare il diritto di ripensamento il Contraente/Assicurato deve inviare una richiesta alla Compagnia, utilizzando le modalità dell’art. 11.13 “Comunicazioni”.
La richiesta di recesso può essere effettuata in forma libera; al mero fine di facilitare il Contraente la Compagnia mette a disposizione un modulo di recesso che può essere:
• richiesto chiamando il Servizio Clienti al n° 00.00.000.000 dalle ore 8,30 alle 19,30 dal lunedì al sabato,
• scaricato sul sito internet xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx nella sezione ’Documenti’.
Alla ricezione della richiesta, la Compagnia rimborserà il premio pagato al netto di imposte. Qualora un Sinistro si sia effettivamente verificato, il diritto di recesso non potrà essere richiesto. Se il Contraente/Assicurato eserciterà il diritto di recesso anche se si è già verificato un Sinistro, la Compagnia si rivarrà nei suoi confronti per ogni esborso e spese sostenute.
In caso di frazionamento mensile del pagamento del premio tramite il servizio APPpago di Sella Personal Credit S.p.A., la Compagnia procede con la cancellazione della Polizza e provvede ad informare Sella Personal Credit S.p.A. per la gestione del rimborso.
11.9 Durata del contratto
Il contratto ha durata annuale e non prevede tacito rinnovo.
11.10 Recesso in caso di Xxxxxxxx
Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto del pagamento dell’Indennizzo, il Contraente/Assicurato e la Compagnia possono far cessare gli effetti del presente contratto (recesso) con preavviso di 30 giorni.
In caso di recesso della Compagnia, quest’ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa
la parte di premio imponibile relativa al periodo di Rischio non corso.
Se, ad esempio, l’Indennizzo viene pagato il 5 marzo, sia la Compagnia che il Contraente/Assicurato hanno la possibilità di recedere dal presente contratto fino al 4 maggio; il recesso non avrà effetto immediato, ma solo dopo 30 giorni. Nel caso in cui sia la Compagnia a recedere e lo faccia alla data del 4 maggio con indicazione come data di recesso il 30 giugno, il Contraente/Assicurato avrà diritto a ricevere il rimborso della parte del premio non goduto, al netto delle imposte, entro il 15 luglio.
Esempio
In caso di frazionamento mensile del pagamento del premio tramite il servizio APPpago di Sella Personal Credit S.p.A., il rimborso del Premio viene effettuato dalla Compagnia al Contraente in un’unica soluzione, mentre l’importo delle quote mensili residue rimane invariato e dovrà continuare ad essere pagato dal Contraente a Sella Personal Credit S.p.A..
Il Contraente/Assicurato può effettuare la comunicazione di recesso alla Compagnia utilizzando le modalità dell’art. 11.13 “Comunicazioni”.
11.11 Altre assicurazioni
Il Contraente/Assicurato non è tenuto, alla data di stipulazione del presente contratto assicurativo, a comunicare alla Compagnia l’esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura dello stesso Xxxxxxx. Al momento del Sinistro l’Assicurato deve avvisare tutti gli Assicuratori, entro 3 giorni dal Sinistro o da quando l’Assicurato ne ha avuto conoscenza, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile. Il Contraente/Assicurato è tenuto a richiedere a ciascun Assicuratore l’Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse a titolo di Indennizzo non superino l’ammontare del danno. Se il Contraente/Assicurato omette di dare l’avviso di cui sopra, la Compagnia non è tenuta a corrispondere l’Indennizzo.
Il Rischio è il medesimo se l’interesse assicurato, la cosa assicurata e l’Assicurato sono gli stessi e il Sinistro
avviene nel periodo di tempo nel quale opera la garanzia assicurativa di tutti gli Assicuratori.
11.12 Oneri fiscali
Tutti gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente/Assicurato.
11.13 Comunicazioni
Tutte le comunicazioni relative al presente contratto vanno effettuate alla Compagnia con una delle seguenti modalità:
• Tramite le apposite funzionalità dell’area riservata del sito internet xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx;
• Tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: Xxxxxx.Xxxxxxxxx.Xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx
• Con raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo: Zurich Insurance Company Ltd
Rappresentanza Generale per l'Italia Xxx Xxxxxxx Xxxxxx 00
00000 Xxxxxx
• Via mail all’indirizzo: xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx
11.14 Modifiche al contratto
Tutte le eventuali modifiche al contratto di assicurazione devono essere provate per iscritto. Se per effetto di una modifica contrattuale il Contraente/Assicurato o la Compagnia sono tenuti al pagamento di una somma pari o inferiore a 5 euro, tale somma sarà oggetto di arrotondamento a favore dell’altra parte e la Compagnia e il Contraente/Assicurato rinunceranno a richiedere all’altra parte il suddetto importo.
11.15 Legge applicabile
Questo contratto è soggetto alla legge italiana.
11.16 Foro competente
Foro competente è quello dell’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o domicilio del Contraente o Assicurato.
D. Cosa fare in caso di Sinistro
12. Disposizioni comuni ai Moduli responsabilità civile
12.1 Obblighi in caso di Sinistro
In caso di Sinistro il Contraente/Assicurato deve:
a) darne avviso scritto (denuncia di Xxxxxxxx) alla Compagnia utilizzando le modalità dell’art. 11.13 “Comunicazioni” entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L’inadempimento di quest’obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione assicurativa ai sensi dell’art.1915 codice civile.;
b) mettere a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso ed in ogni caso, se esistente, almeno la documentazione elencata all’art. 12.1.2 “Documentazione“.
c) informare immediatamente per iscritto la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Compagnia avrà la facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa dell’Assicurato. Il Contraente/Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia.
12.1.1 Contenuto della denuncia di Xxxxxxxx La denuncia scritta di Xxxxxxxx dovrà indicare:
a) descrizione dell’evento, giorno, ora, luogo e cause e conseguenze dello stesso;
b) generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni o potenziali corresponsabili;
c) tipologia ed elenco dei danni;
d) esistenza di altre assicurazioni per lo stesso Xxxxxxx; al momento del Sinistro l’Assicurato è comunque tenuto ad avvisare tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, come previsto dall’art. 1910 del Codice Civile.
12.1.2 Documentazione
La documentazione probatoria da consegnare dovrà sempre includere i seguenti documenti:
a) relazione dell’Assicurato sulla sua responsabilità;
b) documenti attestanti il titolo di utilizzo dell’Abitazione (come, ad esempio, contratto di locazione, contratto di comodato, atto di costituzione di usufrutto);
c) eventuale richiesta di danni da parte di Xxxxx;
d) eventuali atti giudiziari;
e) eventuali verbali di sopralluogo;
f) eventuali verbali delle autorità intervenute;
g) eventuale documentazione attestante l’entità del danno
h) eventuale documentazione relativa ai lavori di straordinaria manutenzione commissionati dal Contraente/Assicurato (come ad esempio: Xxxxxx autorizzativi, DUVRI, Piano Sicurezza Cantiere, Piano Operativo di Sicurezza, Comunicazione ASL).
Il Contraente o l’Assicurato può ottenere dalla Compagnia informazioni dettagliate sulle procedure da seguire in caso di Sinistro e sulla documentazione necessaria telefonando al numero 00.00.000.000.
12.2 Tempi di gestione del Sinistro
Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione indicata all’art. 12.1.2 “Documentazione” la Compagnia avrà tempo 60 giorni per esaminare la documentazione ed effettuare le proprie valutazioni sul Sinistro.
La Compagnia entro tale termine confermerà l’operatività della copertura per Sinistro oppure respingerà la richiesta d’indennizzo.
Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione indicata, la Compagnia potrà richiedere della ulteriore e specifica documentazione indicando al Contraente/Assicurato il motivo di tale richiesta.
Dal ricevimento della documentazione integrativa la Compagnia avrà 30 giorni per comunicare l’eventuale non operatività della copertura.
Se la Compagnia riterrà necessario incaricare dei consulenti (ad esempio medici, periti, accertatori), il termine per comunicare l’eventuale non operatività della copertura sarà di 30 giorni dalla ricezione della perizia.
12.3 Pagamento del Sinistro
In caso di Xxxxxxxx, la Compagnia, dopo aver accertato che il danno è coperto e dopo averne quantificato l’ammontare, paga quanto dovuto dall’Assicurato civilmente responsabile, nei limiti della Somma Assicurata e fermi limiti di risarcimento, Franchigie e Scoperti eventualmente previsti, direttamente al Terzo danneggiato.
Il pagamento dell’Indennizzo verrà effettuato dopo che alla Compagnia sia stata consegnata la seguente documentazione:
• Atto di quietanza sottoscritto o documentazione equivalente contenente la accettazione della offerta liquidativa
• Fotocopia della carta identità e codice fiscale del beneficiario del pagamento;
• Nominativo dell’intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;
• Nel caso di delega all’incasso fotocopia della carta di identità e codice fiscale e IBAN del delegato.
• certificazione attestante l’inesistenza di procedure concorsuali e/o fallimentari rilasciata possibilmente lo stesso giorno del pagamento, se il beneficiario del pagamento è una società.
Il pagamento è effettuato entro 15 giorni dal momento in cui tutti i documenti richiesti dalla Compagnia sono stati ricevuti dalla stessa.
12.4 Gestione delle controversie
Se ci sarà una controversia tra Assicurato e Terzo, la Compagnia si riserva di diritto di poter gestire questa controversia a nome dell’Assicurato, fino a quando ne ha interesse. Per farlo potrà designare, se necessario, legali e periti e potrà utilizzare tutte le azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Le spese sostenute per resistere all’azione proposta contro l’Assicurato sono a carico della Compagnia, entro il limite di ¼ della Somma Assicurata indicata nel Modulo di Polizza.
Se la somma dovuta dall’Assicurato al Terzo supera la Somma Assicurata, le spese vengono divise fra la Compagnia e l’Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Compagnia rimborsa solo le spese di professionisti che abbia nominato direttamente o di cui abbia autorizzato la nomina.
12.5 Limite massimo di Indennizzo/Massimale
In nessun caso la Compagnia pagherà per ciascun Sinistro un importo superiore alla Somma Assicurata, neanche in caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.
L’unica eccezione a questa regola sono le spese fatte dall’Assicurato per evitare o diminuire il danno, secondo quanto previsto dall’art. 1914 del Codice Civile.
13. Disposizioni comuni ai Moduli danni ai beni
13.1 Obblighi in caso di Sinistro
In caso di Sinistro il Contraente/Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o limitare il danno (come previsto dall’art.1914 Codice Civile “Obbligo di salvataggio”);
b) darne avviso scritto (denuncia di Xxxxxxxx) alla Compagnia entro tre giorni da quando il Sinistro è accaduto o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando tutti gli elementi precisati all’art. 13.2.1 “Contenuto della denuncia di Xxxxxxxx”;
c) conservare le tracce ed i residui del Sinistro quando possibile, compatibilmente con l’eventuale necessità di urgenti riparazioni, senza per questo avere diritto ad alcun Indennizzo;
d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate;
e) mettere a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso ed in ogni caso, se esistente,
almeno la documentazione elencata all’art. 13.2.1 “Documentazione probatoria”.
Il Contraente/Assicurato deve, inoltre:
f) in caso di Incendio, Esplosione, Scoppio, che potrebbe derivare da Dolo o Furto, denunciare il fatto all’Autorità giudiziaria, indicando la data, il luogo, la causa presunta del Sinistro, l’entità approssimativa del danno.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto
all’Indennizzo ai sensi dell’art.1915 del Codice Civile.
Il Contraente/Assicurato può ottenere dalla Compagnia informazioni dettagliate sulle procedure da seguire in caso di Sinistro e sulla documentazione necessaria telefonando al numero 00.00.000.000.
13.2 Contenuto della denuncia di Xxxxxxxx
La denuncia scritta di Xxxxxxxx dovrà indicare:
a) data, ora e luogo di accadimento del Sinistro;
b) modalità di accadimento e causa presunta del Sinistro;
c) entità approssimativa del danno;
d) luogo ove i residui sono disponibili per poter accertare le cause e quantificare il danno;
e) esistenza di altre assicurazioni per lo stesso Xxxxxxx; al momento del Sinistro l’Assicurato è comunque tenuto ad avvisare tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, come previsto dall’art. 1910 del Codice Civile;
f) nominativi di eventuali soggetti Terzi rimasti danneggiati e descrizione dei danni da questi subiti;
g) nominativi di eventuali soggetti civilmente responsabili del danno causato;
h) e-mail e numero di telefono cellulare dell’Assicurato.
13.2.1 Documentazione probatoria
La documentazione probatoria da consegnare dovrà sempre includere, se esistenti, i seguenti documenti:
a) fattura di acquisto del bene assicurato distrutto, rubato o danneggiato;
b) contratto di locazione dell’Abitazione (se l’Assicurato è Inquilino);
c) verbale dei Vigili del Fuoco;
d) in caso di danno di sospetta origine dolosa, denuncia all’autorità giudiziaria, che dovrà essere trasmessa alla Compagnia entro 3 giorni dalla presentazione;
e) eventuali dichiarazioni scritte e firmate di soggetti a conoscenza di circostanze del Sinistro;
f) foto del bene o del componente danneggiato;
g) preventivo per la riparazione del bene o componente danneggiato;
h) fattura di riparazione con scheda tecnica che contenga la descrizione dettagliata del tipo di intervento eseguito;
i) foto o fattura che provino la riparazione o il riacquisto del bene assicurato.
Su richiesta motivata della Compagnia potranno essere richiesti all’Assicurato ulteriori specifici documenti.
13.2.2 Esagerazione dolosa del danno
Perde il diritto all’Indennizzo l’Assicurato che:
a) esagera dolosamente l’ammontare del danno;
b) dichiara che cose che non esistevano al momento del Sinistro sono state distrutte o perdute;
c) occulta, sottrae o manomette cose salvate;
d) adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
e) altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del Sinistro;
f) facilita il Sinistro o ne aggrava le conseguenze.
13.3 Procedura per la valutazione del danno
13.3.1 Tempistiche
Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione, la Compagnia avrà tempo 60 giorni per esaminare la documentazione ed effettuare le proprie valutazioni sul Sinistro.
La Compagnia entro tale termine:
• Formulerà una proposta di Xxxxxxxxxx; oppure
• Respingerà la richiesta di Xxxxxxxxxx indicandone in modo chiaro ed esaustivo le motivazioni.
Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, la Compagnia potrà richiedere della ulteriore e specifica documentazione indicando al Contraente o all’Assicurato il motivo di tale richiesta.
Dal ricevimento della documentazione integrativa la Compagnia avrà tempo 30 giorni per confermare o
respingere la richiesta di Xxxxxxxxxx.
Se la Compagnia riterrà necessario incaricare dei consulenti (ad esempio periti, accertatori) oppure le parti avranno adottato la procedura dell’art. 13.3.2 “Procedura per la valutazione del danno”, il termine per confermare o respingere la richiesta di Indennizzo sarà di 30 giorni dalla ricezione della perizia.
13.3.2 Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno e la determinazione dell’Indennizzo sono concordati con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Compagnia, o persona da questa incaricata, con il Contraente/Assicurato o persona da lui designata;
oppure, a richiesta di una delle Parti
b) tra due periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente/Assicurato con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui Circoscrizione il Sinistro è avvenuto.
In tal caso ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e quelle del terzo perito sono ripartite a metà.
13.4 Calcolo dell’indennizzo
Al momento del Sinistro l’Indennizzo viene calcolato nel modo che segue:
a) Per l’Abitazione si stimano:
i. la spesa necessaria per ricostruire l’Abitazione (o le sue parti interamente distrutte) con le stesse caratteristiche costruttive e materiali usati in precedenza; per farlo si stima la Superficie Commerciale e il costo di ricostruzione; e
ii. la spesa necessaria per riparare le parti solamente danneggiate;
iii. si sottrae alla somma di tali spese il valore dei residui. Se il costo di riparazione è superiore al costo di sostituzione, si tiene conto del costo di sostituzione.
Per le spese di demolizione e di sgombero dei residui del Sinistro l’Indennizzo è disciplinato dall’art.
2.3.32.3.3 “Danni indiretti”
Per i danni ad inverter per Impianti fotovoltaici e le batterie di accumulo:
i. con vetustà, dal momento dell’immissione del bene nel mercato, superiore a 10 anni, non viene corrisposto nessun Indennizzo;
ii. con vetustà, dal momento dell’immissione del bene nel mercato, inferiore a 10 anni viene corrisposto un Indennizzo applicando la seguente tabella di Scoperto:
Anni | Scoperto |
Fino al 3° anno | 0% |
Fino al 5° anno | 20% |
Fino al 6° anno | 30% |
Fino al 7° anno | 50% |
Fino all’8° anno | 60% |
Fino al 10° anno | 70% |
In questi casi se la garanzia di Polizza interessata prevede franchigie o scoperti, tra la Franchigia e lo Scoperto della garanzia interessata e quello della Tabella soprastante, si applicherà solamente quello di importo maggiore.
b) Per il Contenuto si stimano:
i. La spesa necessaria per sostituire le cose rubate o interamente distrutte con altre nuove uguali oppure, in mancanza, equivalenti per uso, caratteristiche tecniche, qualità e destinazione;
ii. La spesa necessaria per riparare le cose solamente danneggiate;
iii. Si sottrae alla somma di tali spese il valore dei residui. Se il costo di riparazione è superiore al costo di sostituzione, si tiene conto del costo di sostituzione.
Per le raccolte e le collezioni si valuta soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati o distrutti, escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o della collezione o delle rispettive parti.
Per le spese di demolizione e di sgombero dei residui del Sinistro l’Indennizzo è disciplinato dall’art. 5.1.1 Xxxxx xxxxxxxxx.
In caso di mancata riparazione/riacquisto, tanto per l’Abitazione quanto per il Contenuto, la Compagnia limita l’Indennizzo al costo di ricostruzione/riacquisto delle cose al momento del Sinistro al netto di un deprezzamento stabilito in relazione all’età, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso, alla residua funzionalità ed a ogni altra circostanza concomitante.
13.4.1 Norme specifiche per i titoli di credito
Per i titoli di credito la Compagnia non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze; per i titoli di credito per cui è ammessa la procedura di ammortamento, l’ammontare del danno è dato dalle sole spese sostenute dal Contraente/Assicurato per tale procedura.
13.4.2 Norme per l’assicurazione Valore a Nuovo
Il diritto al pagamento dell’Indennizzo a Valore a Nuovo è subordinato alla condizione che entro 12 mesi dal Sinistro, e salvo cause di forza maggiore, l’Assicurato provveda:
a) per l’Abitazione, all’effettiva ricostruzione o riparazione nello stesso luogo o in caso di oggettiva impossibilità in altra località italiana, sempre che non ne derivino maggiori costi per la Compagnia; in caso contrario la Compagnia limita l’Indennizzo al costo di ricostruzione al momento del Sinistro, al netto di una percentuale di deprezzamento stabilito in relazione all’età, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso e ad ogni altra circostanza rilevante;
Esempio – Indennizzo Valore a Nuovo dell’Abitazione con somma assicurata sufficiente
Costo di riparazione dell’Abitazione stimato dalla Compagnia:
Percentuale di deprezzamento dell’Abitazione stimata dalla Compagnia: Indennizzo in caso di mancata riparazione (2.000,00 euro – 30%):
Indennizzo supplementare nel caso in cui l’Assicurato dimostri la successiva riparazione entro 12 mesi dal Sinistro:
Indennizzo in caso di riparazione avvenuta prima della liquidazione del danno:
2.000,00 euro
30%
1.400,00 euro
600,00 euro
2.000,00 euro
b) per il Contenuto, all’effettiva sostituzione o riparazione delle cose assicurate. In caso contrario la Compagnia limita l’Indennizzo al prezzo di riacquisto che le cose avevano al momento del Sinistro. Nel caso le cose assicurate non fossero più commercializzate, si farà riferimento a cose equivalenti per rendimento economico, tipo, qualità, caratteristiche tecniche e funzionalità.
Per le Apparecchiature Elettroniche il Valore a Nuovo verrà riconosciuto solo entro 24 mesi dalla data di acquisto, dopodiché si farà riferimento alla seguente tabella:
Apparecchiature Elettroniche | |
Anni | Scoperto |
Fino a 2 anni | 0% |
oltre 2 anni | 40% |
oltre 3 anni | 50% |
oltre 4 anni | 60% |
oltre 5 anni | 70% |
oltre 6 anni | 80% |
In questi casi se la garanzia di Polizza interessata prevede franchigie o scoperti, tra la Franchigia e lo Scoperto della garanzia interessata e quello della Tabella soprastante, si applicherà solamente quello di importo maggiore
Esempio – Indennizzo Valore a Nuovo di Apparecchiature Elettroniche | |
Età dell’Apparecchiatura Elettronica rilevata dalla Compagnia: | oltre 5 anni |
Percentuale di scoperto tabellare: | 70% |
Franchigia | 200 euro |
Valore a nuovo del bene danneggiato stimato dalla Compagnia: | 1.000,00 euro |
Applicazione della percentuale di scoperto tabellare | |
(1.000,00 euro – 70%): | 300,00 euro |
13.4.3 Superficie Commerciale dell’Abitazione
Se, al momento del Sinistro, la Superficie Commerciale stimata dell’Abitazione risulta superiore alla Superficie Commerciale dichiarata nel Modulo di Polizza:
a) di una percentuale inferiore al 20%, la Compagnia pagherà l’Indennizzo senza alcuna riduzione;
b) di una percentuale pari o superiore al 20%, la Compagnia pagherà un Indennizzo in proporzione al rapporto tra la Superficie Commerciale dichiarata, incrementata del 20% e la Superficie Commerciale stimata al momento del Sinistro.
13.5 Limite massimo di indennizzo (Massimale)
Salvo quanto previsto dall’art.1914 del Codice Civile in merito alle spese di salvataggio, in nessun altro caso la Compagnia può essere tenuta a pagare per ciascun Sinistro un Indennizzo superiore alla Somma Assicurata.
13.6 Franchigie e Scoperti
Dall’Indennizzo vengono sottratti, quando previsti, Franchigia e Scoperto.
Esempio 1: Garanzia soggetta ad applicazione di Franchigia in caso di danno indennizzabile inferiore al Massimale | |
Massimale: | 100.000,00 euro |
Danno indennizzabile: | 1.000,00 euro |
Franchigia: | 200,00 euro |
Indennizzo: | 800,00 euro |
Esempio 2: Garanzia soggetta ad al Massimale | applicazione di Franchigia | in caso di danno indennizzabile superiore |
Massimale: | 100.000,00 euro | |
Danno indennizzabile: | 150.000,00 euro | |
Franchigia: | 200,00 euro | |
Indennizzo: | 100.000,00 euro |
Esempio 3: Garanzia soggetta ad applicazione di Scoperto percentuale con valore minimo in cifra assoluta, in caso di danno indennizzabile inferiore al Limite di Indennizzo | |
Caso 1: Scoperto applicabile inferiore allo Scoperto minimo | |
Limite di Indennizzo: | 100.000,00 euro |
Danno indennizzabile: | 500,00 euro |
Scoperto 20% (di 500,00 euro): | 100,00 euro |
Scoperto minimo: | 200,00 euro |
Indennizzo: | 300,00 euro |
Caso 2: Scoperto applicabile superiore allo Scoperto minimo | |
Limite di Indennizzo: | 100.000,00 euro |
Danno indennizzabile: | 2.000,00 euro |
Scoperto 20% (di 2.000,00 euro): | 400,00 euro |
Scoperto minimo: | 200,00 euro |
Indennizzo: | 1.600,00 euro |
Esempio 4: Garanzia soggetta ad applicazione di Scoperto percentuale con valore minimo in cifra assoluta, in caso di danno indennizzabile superiore al Limite di Indennizzo | |
Caso 1: Scoperto applicabile inferiore allo Scoperto minimo | |
Limite di Indennizzo: | 100.000,00 euro |
Danno indennizzabile: | 110.000,00 euro |
Scoperto 20% (di 110.000,00 euro): | 22.000,00 euro |
Scoperto minimo: | 25.000,00 euro |
Indennizzo: | 85.000,00 euro |
Caso 2: Scoperto applicabile superiore allo Scoperto minimo | |
Limite di Indennizzo: | 100.000,00 euro |
Danno indennizzabile: | 150.000,00 euro |
Scoperto 20% (di 150.000,00 euro): | 30.000000000,00 |
Scoperto minimo: | euro |
Indennizzo: | 15.000,00 euro |
100.000,00 euro |
13.7 Anticipo sull’Indennizzo
In caso di Sinistro relativo al “Modulo Proprietario Protetto”, il Contraente/Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto.
L’ammontare dell’acconto è pari al 30% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite. L’anticipo è liquidato se:
a) non ci sono contestazioni sul fatto che il Sinistro stesso è indennizzabile;
b) la stima dell’Indennizzo complessivo è pari ad almeno 30.000 euro.
Il pagamento dell’anticipo viene effettuato entro 30 giorni dalla richiesta, se sono trascorsi almeno 60 giorni dalla data di denuncia del Sinistro.
La Compagnia ha il diritto di richiedere la restituzione dell’anticipo se viene successivamente accertato che il Sinistro non era indennizzabile.
13.8 Pagamento dell’Indennizzo
Il pagamento dell’Indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data in cui il Contraente o l’Assicurato ha consegnato alla Compagnia la seguente documentazione:
• atto di quietanza sottoscritto o documentazione equivalente circa l’accettazione della offerta liquidativa;
• copia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del beneficiario del pagamento;
• intestatario del conto corrente e codice IBAN;
• nel caso di delega all’incasso, copia di un documento di riconoscimento valido, codice fiscale e IBAN del delegato.
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, il pagamento verrà effettuato all’esito della procedura.
13.9 Riduzione della Somma Assicurata
Relativamente al solo Contenuto, in caso di Sinistro la Somma Assicurata è ridotta, con effetto dalla data di pagamento dell’indennizzo e fino al termine del Periodo di Assicurazione in corso, di un importo pari all’Indennizzo riconosciuto.
14. Disposizioni relative al Modulo Infortuni domestici e del
tempo libero
14.1 Come procedere in caso di sinistro
In caso di Infortunio, il Contraente/Assicurato deve:
1. presentare per iscritto la denuncia del Sinistro entro 5 giorni da quando l’Infortunio si è verificato o da quando ne abbiano avuto la possibilità;
2. sottoscrivere la denuncia che deve contenere:
• descrizione dell’Infortunio, indicando le cause che lo hanno provocato, il luogo, il giorno e l’ora in cui è
accaduto;
• l’indicazione di eventuali altre Assicurazioni a copertura del medesimo Rischio
Oltre alla denuncia scritta dovranno essere consegnati, appena disponibili, i seguenti documenti:
• primo certificato medico (e successivi) contenente diagnosi e prognosi della ripresa, anche parziale, dell’attività lavorativa o delle ordinarie occupazioni dell’Assicurato;
• certificato di guarigione clinica attestante l’eventuale stabilizzazione di postumi di Invalidità permanente;
• eventuale documentazione di inchieste, indagini, procedimenti giudiziari, accertamenti in essere o conclusi presso le pubbliche autorità relativamente alle circostanze del Sinistro;
• in caso di ricovero, la cartella clinica.
Se l’Assicurato muore per cause diverse dall’Infortunio prima che siano stati effettuati gli accertamenti necessari per la quantificazione dell’Invalidità permanente, il Contraente/Assicurato deve inviare:
• un certificato di guarigione o altro equivalente che attesti la stabilizzazione dei postumi (ad esempio, una relazione medico – legale o certificazioni INAIL) e tutta la documentazione medica;
• cartella clinica in caso di ricovero;
• attestazione che la causa del decesso è oggettivamente estranea rispetto all’Infortunio.
Inoltre, su richiesta motivata della Compagnia, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti.
La denuncia del Sinistro e i documenti alla stessa allegati devono essere consegnati o inviati alla Compagnia.
In tutti i casi, il Contraente/Assicurato deve acconsentire la visita dei medici della Compagnia e a qualsiasi indagine che la stessa ritenga necessaria, sciogliendo, a tal fine, dal segreto professionale i medici che hanno o hanno avuto in cura l’Assicurato.
Le spese relative alla produzione di certificati medici, cartella clinica e ogni altra documentazione richiesta
sono a carico dell’Assicurato.
14.2 Come è gestito il sinistro?
14.2.1 Tempi di gestione del sinistro
Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione indicata nell’art. 14.1 “Come procedere in caso di sinistro”, la Compagnia avrà 60 giorni di tempo per esaminare la documentazione ed effettuare le proprie valutazioni sul sinistro.
Entro tale termine la Compagnia:
• formulerà una proposta di indennizzo; oppure
• respingerà la richiesta di indennizzo indicandone in modo chiaro ed esaustivo le motivazioni.
Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione indicata, la Compagnia potrà richiedere ulteriore e specifica documentazione precisando al Contraente/Assicurato il motivo della richiesta. Il termine per formulare una proposta di indennizzo o respingere la richiesta di indennizzo sarà di 30 giorni dal ricevimento della documentazione integrativa.
Qualora la Compagnia ritenga necessario incaricare dei consulenti (ad esempio, periti, accertatori) il termine per formulare una proposta di indennizzo o respingere la richiesta di indennizzo sarà di 30 giorni dal ricevimento della perizia.
14.2.2 Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato direttamente dalla Compagnia, o persona da questa incaricata, con l’Assicurato, il Beneficiario o persona da questi designata.
In caso di disaccordo, le parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo un perito medico ciascuna, da nominare con apposito atto. I periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro. In caso di mancato accordo, il terzo perito verrà nominato dal Presidente dell’Ordine dei Medici istituito nell’ambito del circondario del Tribunale nel quale si troverebbe il giudice competente in caso di controversia.
In tal caso ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e quelle del terzo perito sono ripartite a metà.
14.2.3 Pagamento dell’Indennizzo
Il pagamento dell’indennizzo viene eseguito entro 15 giorni dalla data in cui il Contraente/Assicurato ha consegnato la seguente documentazione:
• atto di quietanza sottoscritto o documentazione equivalente circa la accettazione della offerta liquidativa;
• fotocopia di valido documento di riconoscimento alla Compagnia e codice fiscale del Beneficiario del pagamento
• nominativo dell’intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;
• nel caso di delega all’incasso, fotocopia di un documento di riconoscimento valido, codice fiscale e IBAN del delegato.
14.3 Rinuncia al diritto di surroga
La Compagnia rinuncia al diritto di Surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso i responsabili dell’Infortunio per le prestazioni da essa effettuate in base alla presente garanzia.
15. Disposizioni relative al Modulo Assistenza
15.1 Obblighi in caso di Sinistro
L’Assicurato deve rivolgersi sempre alla Compagnia prima di effettuare qualsiasi azione o assumere un impegno di spesa, altrimenti non otterrà il diritto alla Prestazione assistenza.
A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice Civile, se l’Assicurato ha sottoscritto contratti con altri Assicuratori che gli garantiscono prestazioni analoghe a quelle fornite dal presente contratto, anche a titolo di mero risarcimento, deve dare comunque avviso del Sinistro ad ogni Assicuratore ed anche alla Compagnia nel termine di tre giorni. La violazione di quest’obbligo comporta la decadenza dal diritto alla prestazione.
15.2 Contatti
L’Assicurato può contattare la Struttura Organizzativa tramite le seguenti modalità:
• Telefonare al numero verde 800.186.064
• Telefonare al numero x00 (000) 0000000
• Inviare un fax al numero 000-0000000
• Scrivere a:
Mapfre Asistencia S.A. Xxxxxx Xxxxxx, 00 00000 Xxxxxxx – (XX)
• Inviare una mail all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
15.3 Informazioni da fornire
L’Assicurato dovrà comunicare con precisione:
1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Nome e Cognome
3. Numero di Polizza
4. Indirizzo del luogo in cui si trova
5. Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza.
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato, che sarà tenuto a fornirla integralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria per la Prestazione assistenza.
15.4 Documentazione da fornire
La Struttura Organizzativa potrà richiedere di ricevere gli originali (non fotocopie) di giustificativi, fatture o
ricevute delle spese regolarmente autorizzate dalla Struttura Organizzativa ed effettuate dall’Assicurato.
16. Disposizioni relative al Xxxxxx Xxxxxx Legale
16.1 Obblighi in caso di Sinistro: i casi di decadenza
Per avere diritto alle prestazioni previste, l’Assicurato è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni:
a) deve denunciare il Sinistro tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;
b) deve aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste;
c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a
procedere;
d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS. Si precisa che, anche una volta ottenuta la conferma a procedere, DAS non sosterrà né rimborserà spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
e) non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di DAS, alcuna transazione o accordo a definizione della controversia che preveda a carico della Compagnia spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell’Assicurato. Se l’Assicurato procede senza autorizzazione, DAS garantirà il rimborso degli oneri a suo carico solo a seguito di verifica di un’effettiva urgenza nel concludere l’operazione e se la stessa è conveniente.
16.2 Contatti
Per richiedere le prestazioni previste, l’Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l’accaduto a DAS chiamando il numero verde 000.00.00.00, attivo dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 19:30.
DAS raccoglierà la richiesta (denuncia di Xxxxxxxx), indicherà i documenti necessari per l’attivazione della garanzia in funzione della tipologia di evento accaduto, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso e rilascerà un numero identificativo della pratica.
Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell’Assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.
Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, l’Assicurato dovrà far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di Xxxxxxxx e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.
In caso di Procedimento Penale l’Assicurato è tenuto a denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio l’azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell’indagine penale. Per richiedere una consulenza legale telefonica l’Assicurato dovrà chiamare il numero verde 800345543, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00, fornendo il numero di Polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattati.
16.3 Modalità di gestione del Sinistro
16.3.1 Prima dell’azione in giudizio
Prima dell’eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS, secondo le seguenti disposizioni:
a) ricevuta la denuncia del Sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l’ausilio di professionisti da essa individuati (secondo quanto previsto dall’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private -D. Lgs. 209/05). A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare, ove richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della controversia;
b) per la risoluzione della controversia, DAS valuterà l’opportunità di ricorrere o aderire a procedure di
risoluzione amichevole delle controversie;
c) l’Assicurato potrà scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS o con la Compagnia.
16.3.2 Azione in giudizio: autorizzazione
DAS autorizzerà l’eventuale azione in giudizio:
a) sempre, quando è necessaria la difesa dell’Assicurato in un Procedimento Penale;
b) se la composizione amichevole non riesce, e le pretese dell’Assicurato presentano possibilità di successo, negli altri casi. L’Assicurato comunica a DAS le informazioni e argomentazioni su cui fondare l’azione o la resistenza in giudizio al fine di consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.
16.3.3 Fase giudiziale
Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:
a) l’Assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia;
b) se l’Assicurato non fornisce il nominativo di un avvocato, DAS può individuare direttamente il legale;
c) l’Assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendo allo stesso
tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;
d) se nel corso dello stesso grado di giudizio l’Assicurato decide di revocare l’incarico professionale conferito a un legale e di dare incarico a un nuovo legale, DAS non rimborserà le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all’incarico da parte del legale.
16.4 Unico Sinistro
DAS gestirà a tutti gli effetti un unico Sinistro:
a) in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
b) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolti uno o più Assicurati;
c) se l’evento che dà diritto alle prestazioni si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura.
16.5 Pagamento del Sinistro
Al termine delle verifiche amministrative, DAS si impegna ad effettuare all’Assicurato il pagamento delle spese in copertura, sempre entro i limiti del Massimale, entro 30 giorni dalla definizione dell’importo dovuto.
16.6 Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione del Sinistro
In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l’Assicurato e DAS sulla gestione del Sinistro, sia l’Assicurato sia DAS possono chiedere di demandare la questione a un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.
Le spese arbitrali saranno a carico della parte soccombente.
L’arbitro decide secondo equità. Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e Xxxxxxx. Se dalla sua azione l’Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere alla Compagnia il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del Massimale previsto.
Qualora l’Assicurato intenda in alternativa adire le vie giudiziarie, l’azione civile potrà essere preceduta dal
tentativo di mediazione come previsto dal D. Lgs. N. 28 del 4 marzo 2010.
E. Glossario
Abitazione L’edificio o la porzione di edificio, comprese le opere di fondazione o interrate e le quote di proprietà comune o condominiale, indicato nel Modulo di Polizza che ha tutte le seguenti caratteristiche:
1. È nel Territorio italiano;
2. È costruito in calcestruzzo armato, laterizi, pietra, conglomerati artificiali incombustibili, metallo, elementi prefabbricati cementizi, vetrocemento e con strutture portanti verticali in muratura o acciaio o calcestruzzo armato; sono ammessi materiali diversi nei solai, nelle strutture portanti del tetto, nei rivestimenti e nelle coibentazioni;
3. Ha i requisiti legali di abitabilità ed è in buono stato di manutenzione;
4. È adibito ad abitazione, Dimora Abituale o Dimora Saltuaria dell’Assicurato o Abitazione locata a Terzi;
5. Se fa parte di un maggiore immobile, l’intero immobile deve avere i requisiti costruttivi sopra citati e deve essere adibito per almeno 2/3 della superficie complessiva ad abitazioni civili, uffici, studi professionali.
Sono compresi:
1. tutti gli impianti o installazioni considerati fissi per natura e destinazione, situati all’interno dell’edificio o nelle aree esterne di sua pertinenza, compresi Serramenti, sanitari, caldaie, scaldabagni, impianti di condizionamento, ascensori e montacarichi, tettoie, aree giochi per bambini, recinzioni, cancellate, cancelli, insegne, nonché impianti di prevenzione, impianti di allarme e impianti di videosorveglianza;
2. Impianto solare termico;
3. i pavimenti flottanti anche sopraelevati, gli armadi a muro, le pareti in cartongesso;
4. le Pertinenze;
5. le Lastre dell’Abitazione;
6. gli affreschi e le statue non aventi valore artistico.
Non sono compresi:
1. L’area dove sorge l’edificio;
2. I muri di contenimento;
3. Gli Impianti fotovoltaici e termo fotovoltaici con potenza superiore a 10 kw;
4. Le Tende da sole, i tendoni, le zanzariere, le veneziane, se installate all’esterno, ad eccezione dei danni subiti dalle strutture portanti delle tende solari fissate all’edificio e dei danni conseguenti a Incendio, Scoppio, Esplosione, fumo, gas, vapori e grandine;
5. Tutto quanto incluso nel Contenuto.
Abitazione locata a
Terzi
Accesso non
autorizzato
L’Abitazione data a Terzi in locazione, comodato gratuito o usufrutto.
Accesso o utilizzo di un Sistema informativo o di un'infrastruttura di rete da parte di persone non autorizzate.
Allagamento Presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto. Alluvione Vedi definizione di Inondazione / Alluvione
Animali Domestici Sono esclusivamente cani, gatti, pesci, uccelli, criceti, tartarughe.
Apparecchiature Elettroniche
Sono:
• apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (es. computer, stampanti, telefax, ecc.),
• apparecchiature di consumo (es. radio, TV, apparecchiature di videoregistrazione, ecc.),
• giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero
il cui funzionamento dipende da correnti elettriche o da campi elettromagnetici di determinate caratteristiche e rientranti nel campo di applicazione della normativa di settore.
Una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono utilizzare per definire una controversia o evitarne l’insorgenza.
Assicurato Il titolare dell’interesse protetto dall’assicurazione. Assicuratori Le Compagnie di assicurazione
Attacco Cyber Azione di tipo informatico posta in essere da terzi allo scopo di arrecare danni a cose o persone anche mediante l’illecito accesso, l’utilizzo o la sottrazione di dati ad esse riferibili. Rientra inoltre nella definizione di Attacco cyber anche la clonazione dei dispositivi elettronici radiocomandati (es. telecomando antifurto domestico, telecomando cancello elettrico, basculante o qualsiasi accesso comandato da radiofrequenze)
Attacco DoS Azione o istruzione concepita o generata allo scopo di danneggiare, interferire o colpire la disponibilità di reti, servizi di rete, connettività di rete o Sistemi informativi, ivi inclusa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la creazione di traffico di rete eccessivo negli indirizzi di rete, lo sfruttamento delle debolezze dei sistemi o delle reti e la creazione di traffico eccessivo o non genuino tra reti.
Attività Professionali Qualsiasi attività non inerente alla vita privata, sia essa a scopo di lucro o no.
Atto di terrorismo Atto commesso, in via esemplificativa e non esaustiva, con la minaccia o l’uso della forza o della violenza da una persona o da un gruppo di persone su incarico o in connessione con organizzazioni terroristiche e/o governi, per scopi politici, religiosi, ideologici o comunque volti a destabilizzare il governo di qualsiasi nazione e/o a creare panico o sconcerto nella popolazione o in parti di essa.
Atto illecito relativo alla sicurezza
Atto illecito relativo alla protezione dei Dati personali
Atto, errore od omissione, effettivo o presunto, di un Assicurato, di una persona di cui l'Assicurato è legalmente responsabile o del fornitore di servizi dell'Assicurato che causa una violazione della Sicurezza di rete dell’Assicurato che a sua volta determina:
a) furto, alterazione o distruzione dei dati elettronici presenti nel Sistema informativo dell'Assicurato
b) Accesso non autorizzato
c) diniego di accesso al Sistema informativo dell'Assicurato ad un utente autorizzato, salvo che tale diniego sia causato da un guasto meccanico o elettrico indipendente dal controllo dell'Assicurato
d) partecipazione del Sistema informativo dell'Assicurato a un Attacco DoS al Sistema informativo di un terzo
e) trasmissione di Malware dal Sistema informativo dell'Assicurato al Sistema informativo di un terzo.
Atto, errore od omissione, effettivo o presunto, dell'Assicurato, di una persona di cui l'Assicurato è legalmente responsabile o del fornitore di servizi dell'Assicurato che causa un Evento relativo alla violazione dei Dati personali
Cloud Rete di server e/o sistemi di storage remoti, collegati tra loro e/o alla rete Internet al fine di archiviare Dati elettronici e/o Contenuti digitali, che operano come un unico ecosistema e che consentono l’accesso on line ai propri dati/contenuti attraverso qualsiasi dispositivo con connessione Internet.
Colpa Grave Comportamento involontario da cui deriva un Fatto Illecito, commesso con grave negligenza, imprudenza, imperizia, violazione di norme.