Contratto di assicurazione Ramo Danni
Contratto di assicurazione Xxxx Xxxxx
DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: Filo diretto Tutela AS
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258. E’ iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete, relative al prodotto, sono fornite nel seguente documento:
⮚ Set informativo
Che tipo di assicurazione è?
La presente polizza propone una serie di garanzie preposte al rimborso delle spese legali che l’assicurato dovesse affrontare in ambito professionale nello svolgimento degli incarichi affidatigli dall’Ente di appartenenza. La garanzia opera in ambito civile, penale a amministrativo.
Che cosa è assicurato?
Coperture:
Tutela legale:
✓ L’assicurazione, in relazione a procedimenti di responsabilità civile, penale e amministrativa aperti a carico dell’Assicurato, comprende:
⮚ spese, competenze ed onorari dei professionisti liberamente scelti: un Legale, un Perito d’Ufficio (C.T.U.), un Perito di Parte, un Arbitro di Parte e un Terzo Arbitro;
⮚ spese legali di soccombenza, nella misura in cui sono liquidate giudizialmente;
⮚ oneri di registrazione atti giudiziari;
⮚ spese di giustizia penale;
⮚ spese di difesa penale per reati colposi commessi o attribuiti;
⮚ spese per il recupero dei danni subiti in seguito a fatto illecito di terzi, compresa la formulazione di denuncia – querela, quando vi segua la costituzione di parte civile nell’instaurando giudizio penale;
⮚ spese per il recupero dei danni, a persone e/o cose, subiti in seguito a fatto illecito di terzi, nello svolgimento dell’attività lavorativa o utilizzazione dei beni per fini istituzionali, compresi i danni subiti per eventi originati dalla circolazione stradale con mezzi di proprietà privata utilizzati durante adempimenti di servizio e missioni;
⮚ spese di difesa in procedimenti di responsabilità avanti a Tar, Corte dei Conti e altre Autorità competenti per responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile;
⮚ l’intervento di un avvocato domiciliatario nel caso in cui il legale prescelto dall’assicurato nella propria città di residenza non abbia studio nel luogo ove ha sede l’Autorità giudiziaria competente e, pertanto, debba farsi rappresentare da altro professionista; in tal caso l’Impresa corrisponderà a quest’ultimo i diritti di domiciliazione. Restano espressamente esclusi gli oneri per la trattazione extragiudiziale e le spese di trasferta del legale di fiducia dell’assicurato.
✓ L’Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale assicurato, l'onere delle spese stragiudiziali e giudiziali, nonché quelle peritali, occorrenti per l’assistenza e la tutela legale dell’assicurato in conseguenza di fatti e atti connessi all’espletamento del servizio ed all’adempimento di compiti d’ufficio. La garanzia è estesa anche per i sinistri che prevedano “colpa grave” (art. 1900 c.c.) e conflitto d’interessi tra l’Assicurato e l’Ente di appartenenza.
Che cosa non è assicurato?
🗶 Non sono assicurati i soggetti che non svolgono la mansione di Assistente Sociale. Resta inteso che il venir meno di questa mansione (compreso lo spostamento ad altro incarico, anche dovuto a promozione) avrà quale immediata conseguenza la sospensione delle presente copertura assicurativa.
Ci sono limiti di copertura?
L’assicurazione non obbliga l’Impresa quando la controversia:
a) deriva da fatto doloso dell’Assicurato, accertato con sentenza passata in giudicato;
b) da richiesta di risarcimento provenienti da coniuge, genitori, figli e qualsivoglia altro parente o affine convivente con l’Assicurato;
c) è originata da eventi di navigazione e/o per controversie derivanti dalla proprietà e/o dalla guida di aeromobili o imbarcazioni;
d) sorge in relazione a eventi conseguenti a atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio organizzato;
e) deriva da fatti attinenti la vita privata dell’assicurato;
f) non rientrano inoltre in garanzia:
g) le pene pecuniarie inflitte da un’Autorità Giudiziaria;
h) le multe e le ammende;
i) le controversie nei confronti di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. e/o nei confronti della Compagnia che presta l’assicurazione per R.C. professionale;
Si rinvia alle norme proprie di ciascuna Sezione per la verifica delle esclusioni proprie di ciascuna garanzia.
Si rammenta come le coperture effettivamente acquistate verranno indicate all’interno della polizza sottoscritta (c.d. scheda di polizza), condizione peraltro essenziale per l’operatività delle stesse.
Dove vale la copertura?
✓ L'assicurazione vale per i sinistri processualmente trattabili:
• per vertenza di natura extracontrattuale e penale: Europa geografica, compreso Paesi del bacino del Mediterraneo;
• per vertenza di natura contrattuale: Paesi UE, Rep. Italiana, Svizzera, Città del Vaticano e Rep. di X. Xxxxxx.
Che obblighi ho?
Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente ha il dovere di fare dichiarazioni non reticenti, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l’omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione della polizza o la perdita, parziale o totale, del diritto dell’Indennizzo.
Il Contraente ha altresì l’obbligo di pagare il premio al fine di determinare l’operatività della copertura assicurativa.
Il Contraente, in caso di sinistro, deve mettere a disposizione dell’Impresa tutta la documentazione necessaria alla verifica del caso.
Quando e come devo pagare?
Il contratto si intende perfezionato con il pagamento, per il tramite del contraente, del premio che è determinato per periodi di assicurazione annuale. Resta fermo il disposto dell’art. 1901 c.c.
Il pagamento potrà avvenire per tramite dell’Intermediario oppure direttamente all’Impresa. Il premio è già comprensivo di imposte.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
L’assicurazione ha validità annuale e – se stipulata con tacito rinnovo – alla sua naturale scadenza, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata AR spedita da una parte esclusivamente alla sede dell’altra almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per un anno e così successivamente.
Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro.
Come posso disdire la polizza?
Il Contraente potrà disdire la polizza, ove sita stata stipulata con tacito rinnovo, inviando all’Impresa una comunicazione a mezzo raccomandata A/R entro 30 giorni (o quanto diversamente esplicitato nella appendice di polizza) dalla scadenza annuale contrattualmente prevista.
Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro.
ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per I prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo danni)
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Filo diretto Tutela
Versione n. 1 ottobre 2019 (ultimo disponibile)
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede Legale a 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX) alla xxx Xxxxx 00 e Direzione Generale a 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX) al xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 00. Tel: x00.000.0000000, sito internet xxx.xxxxx.xx, e-mail: assicurazioni@nobis. it, PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). E’ iscritta alla Sez. I, al
n. 1.00115, dell’Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo. Capogruppo del Gruppo Nobis, iscritto al n. 052 dell’Albo dei Gruppi Assicurativi.
Esercizio 2018
Bilancio approvato il 29/04/2019
Il patrimonio netto della Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta ad € 43.549.367 di cui capitale sociale € 34.013.382, riserva di sovrapprezzo € 100.382 e riserve patrimoniali € 9.435.603.
Si precisa che gli indici di solvibilità, regime Solvency II, riferito alla gestione danni è pari a: 126,18% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su SCR (Requisito Patrimoniale di Solvibilità) e 280,40% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su MCR (Requisito Patrimoniale Minimo).
Al contratto si applica la normativa italiana e lo stesso è soggetto esclusivamente alla giurisdizione italiana.
CHE COSA È ASSICURATO? | |
In merito alla Garanzia Tutela Legale non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto riportato nel DIP Base Filo diretto Tutela. L’ampiezza dell’impegno dell’Impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente. | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Indicare l’ozpione | Non sono previste riduzioni di premio per il prodotto Filo diretto Tutela. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Indicare l’ozpione | Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Base. |
TUTELA LEGALE | |
Imprese/ Aziende | La garanzia riguarda esclusivamente i seguenti casi: controversie per danni subiti dall’Assicurato, in conseguenza di fatti o atti illeciti di terzi; controversie per danni cagionati a terzi, in conseguenza di fatti o atti dell’Assicurato o di persone delle quali debba rispondere a norma di legge, difesa penale per delitto colposo, controversie individuali di lavoro per dipendenti iscritti a libro paga, contraffazione di marchio e/o di brevetto, inadempienze contrattuali, imputazioni dolose solo in caso di proscioglimento, sicurezza sul lavoro, smaltimento rifiuti solidi, igiene dei prodotti alimentari. |
Professionisti | La garanzia riguarda esclusivamente i seguenti casi: controversie per danni subiti dall’Assicurato, in conseguenza di fatti o atti illeciti di terzi; controversie per danni cagionati a terzi, in conseguenza di fatti o atti dell’Assicurato o di persone delle quali debba rispondere a norma di legge, difesa penale per delitto colposo, controversie individuali di lavoro per dipendenti iscritti a libro paga, contraffazione di marchio e/o di brevetto, inadempienze contrattuali, imputazioni dolose solo in caso di proscioglimento, sicurezza sul lavoro, smaltimento rifiuti solidi, igiene dei prodotti alimentari. |
Vita Privata | La garanzia riguarda esclusivamente i seguenti casi: controversie per danni subiti dall’Assicurato e/o dai suo familiari e/o conviventi risultanti dallo stato di famiglia, in conseguenza di fatti o atti illeciti di terzi; controversie per danni cagionati a terzi, in conseguenza di fatti o atti dell’Assicurato e/o dai suo familiari e/o conviventi risultanti dallo stato di famiglia; formulazione di denuncia querela, difesa penale per delitto colposo, lavori di modifica della dimora; vertenzie derivanti dall’attività lavorativa in qualità di dipendente; contenzioso in sede civile in qualità di turista di servizi organizzati; contenziosi con il condominio e i condomini; azioni relative al contratto di locazione. |
Tutela della Circolazione | La garanzia riguarda esclusivamente i sinistri concernenti il veicolo o la persona indicata in polizza fino al massimale identificato per ogni sinistro. Sono assicurati il proprietario o locatario del veicolo, il conducente autorizzato ed i trasportati per gli eventi assicurativi connessi al veicolo assicurato. |
Tutela Patente | La garanzia è operante esclusivamente a favore del contraente – purché diverso da persona fisica ovvero ditta individuale che assicura il titolare ovvero, ancora, da associazione – in ragione del pregiudizio economico derivante al contraente stesso da provvedimenti di ritiro/sospensione della patente dei soggetti indicati in polizza. La garanzia è prestata in conformità al disposto del Reg. ISVAP n. 29 del 2009 e successive modificazioni. L’Impresa corrisponde al contraente l’indennità giornaliera (diaria) quantificata in polizza, per il numero di giorni previsti nel provvedimento di ritiro/ sospensione della patente di guida oppure della C.Q.C. (i.e. Certificato di abilitazione professionale) dei soggetti indicati in polizza, fermo il numero massimo concordato all’atto della stipula e risultante dalla polizza, nel momento in cui il provvedimento dell’Autorità è divenuto definitivo. |
Tutela Recupero punti patente | La garanzia è operante nei seguenti casi: spese legali per ricorso: pagamento delle spese legali per la formulazione del ricorso e/o l’opposizione avverso le violazioni di norme del C.d.S. che comportino la perdita dei punti ai sensi dell’art. 126 bis C.d.S.; la garanzia è prestata a titolo di rimborso, unicamente nel caso in cui il ricorso ovvero l’opposizione sia accolto, entro il massimale per sinistro e per anno assicurativo pari ad Euro 3.000,00; rimborso spese per il corso di recupero punti e/o per l’esame di revisione della patente ovvero della C.Q.C.: l’Impresa rimborsa le spese sostenute per la partecipazione al corso di recupero dei punti e/o le spese affrontate per sostenere l’esame di revisione della patente, fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per evento e per anno assicurativo, conseguentemente alla perdita di: punti 6 per le patenti A e B; punti 9 per le patenti superiori. |
Proprietario di immobili | La garanzia riguarda esclusivamente i sinistri accaduti all’assicurato in qualità di proprietario del/degli immobili dichiarati in polizza ed opera esclusivamente nei seguenti casi: difesa penale per delitto colposo in relazione ad atti commessi o attribuiti con imputazione derivante dalla proprietà del/degli immobili indicati in polizza; azione di responsabilità a seguito di danni causati da terzi, compreso l’eventuale inquilino, al/agli immobili dichiarati in polizza; lavori di modifica e/o ampliamento e/o ristrutturazione (degli immobili di proprietà indicati in polizza, a condizione che il valore dei lavori non sia inferiore a Euro 1.000,00 ovvero superiore a Euro 80.000,00; contenziosi con il condominio ed i condomini; azioni relative al contratto di locazione delle dimore assicurate nei confronti del conduttore; arbitrati di qualsivoglia genere ed azioni legali, connessi a contratti assicurativi aventi ad oggetto coperture relative agli immobili indicati in polizza; azione nei confronti di conduttori morosi: se l’azione di sfratto per morosità comprende il recupero di somme dovute dall’inquilino la garanzia decorre dopo 90 giorni dal perfezionamento del contratto. La presente garanzia è limitata ad un’unica vertenza di sfratto per ciascuna unità immobiliare, nell’ambito della durata contrattuale; l’esborso massimo da parte dell’Impresa sarà pari ad Euro 2.000,00 e previa applicazione di una franchigia di Euro 1.000,00. |
Tutela condominio | L’assicurazione è prestata per le spese, le competenze e gli onorari relativi a: controversie relative a danni subiti dal condominio dell’immobile assicurato in conseguenza di fatti/atti di altri soggetti; controversie per danni cagionati a terzi, in conseguenza di fatti/atti dell’assicurato o di persone delle quali debba rispondere a norma di legge; formulazione di denuncia-querela, con successiva costituzione di parte civile nell’instaurando giudizio in sede penale; transazioni preventivamente autorizzate dall’Impresa; azioni di responsabilità nei confronti di terzi per danni causati all’immobile assicurato; difesa penale dell’Amministratore e delle persone di cui debba rispondere ai sensi di legge per reati colposi anche in presenza di legale nominato dalla Compagnia di Responsabilità Civile; difesa penale per contravvenzioni, in relazione a sanzioni comminate nei confronti dell’Amministratore e delle persone di cui debba rispondere ai sensi di legge; azione nei confronti di condomini morosi, limitatamente al recupero di somme relative a spese condominiali; la garanzia decorre dopo 90 giorni dal perfezionamento del contratto. lavori di modifica, ampliamento ristrutturazione degli immobili indicati in polizza, a condizione che il valore della lite sia superiore a Euro 1.000,00; pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore in lite non sia inferiore a Euro 1.000,00; controversie individuali di lavoro relative ai dipendenti iscritti a libro paga e matricola: la garanzia vale per fatti insorti trascorsi 120 giorni dopo la stipula del presente contratto. Massimale Euro 10.000,00 per vertenza con il limite di Euro 50.000,00 per anno assicurativo, indipendentemente dal massimale previsto dalle presente polizza. |
CHE COSA NON È ASSICURATO? | |
Rischi esclusi | I rischi esclusi sono già stati dettagliati nel DIP Base, alla consultazione del quale si rimanda in questa sede. |
CI SONO LIMITI DI COPERTURA? | |
Le esclusioni, valide per tutte le garanzie, sono già state elencate nel DIP Base. Qui di seguito, si riportano le principali esclusioni specifiche per ciascuna garanzia | |
Imprese / Aziende | La garanzia non è operante per i sinistri: 1. relativi a morosità in contratti di locazione; 2. derivanti dalla circolazione di aeromobili, natanti e veicoli di proprietà e/o condotti dall’assicurato (ad eccezione dei dirigenti e dei quadri nell’ambito della copertura eventualmente prevista dal CCNL di riferimento, qualora questi stiano circolando per motivi di lavoro); 3. relativi a reciproci rapporti fra soci e/o amministratori e/o azienda, nonché a fusioni, trasformazioni ed ogni altra operazione inerente a modifiche societarie; 4. aventi ad oggetto questioni relative all’applicazione dell’art. 2114 Codice Civile (“Previdenza ed assistenza obbligatorie”) e seguenti, nonché vertenze relative ad assegnazione di appalti pubblici; 5. relativi ad eventi verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche. 6. relativamente allo svolgimento di attività aziendale/professionale edile nonchè relativi ad appalti in materia edilizia. L’assicurato dichiara altresì di aver preso visione integrale e di essere stato informato in merito alle specifiche tipologie di attività soggette a rischio direzionale. |
Professionisti | La garanzia non è operante per i sinistri: 1. relativi a morosità in contratti di locazione; 2. derivanti dalla circolazione di aeromobili, natanti e veicoli di proprietà e/o condotti dall’assicurato (ad eccezione dei dirigenti e dei quadri nell’ambito della copertura eventualmente prevista dal CCNL di riferimento, qualora questi stiano circolando per motivi di lavoro); 3. relativi a reciproci rapporti fra soci e/o amministratori e/o azienda, nonché a fusioni, trasformazioni ed ogni altra operazione inerente a modifiche societarie; 4. aventi ad oggetto questioni relative all’applicazione dell’art. 2114 Codice Civile (“Previdenza ed assistenza obbligatorie”) e seguenti, nonché vertenze relative ad assegnazione di appalti pubblici; 5. relativi ad eventi verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche. |
Vita Privata | La garanzia non è operante per i sinistri: 1. relativi a morosità in contratti di locazione; 2. derivanti dalla circolazione di aeromobili, natanti e veicoli di proprietà e/o condotti dall’assicurato (ad eccezione dei dirigenti e dei quadri nell’ambito della copertura eventualmente prevista dal CCNL di riferimento, qualora questi stiano circolando per motivi di lavoro); 3. relativi a reciproci rapporti fra soci e/o amministratori e/o azienda, nonché a fusioni, trasformazioni ed ogni altra operazione inerente a modifiche societarie; 4. aventi ad oggetto questioni relative all’applicazione dell’art. 2114 Codice Civile (“Previdenza ed assistenza obbligatorie”) e seguenti, nonché vertenze relative ad assegnazione di appalti pubblici; 5. relativi ad eventi verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche. 6. conseguenti allo svolgimento di attività a carattere professionale ovvero avvenuti nel corso della medesima. |
Tutela della circolazione | La garanzia non è operante nei seguenti casi: 1. dolo dell’assicurato; 2. se il veicolo indicato in polizza non è coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione (RCA); 3. nel caso di trasporto di persone, qualora questo non avvenga in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione ovvero da ogni altra disposizione vigente in materia di trasporto; 4. se il conducente del veicolo non è abilitato a norma delle disposizioni vigenti; 5. violazione dell’art. 186 (guida sotto l’influenza dell’alcool), art. 186-bis (guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neopatentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose), art. 187 (guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti) e art. 189 (comportamento in caso di incidente) del C.d.S., salvo sentenza di assoluzione con formula piena; 6. in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette esclusivamente dall’A.C.I.; 7. per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell’assicuratore RCA del veicolo indicato in polizza; 8. nel caso in cui la compagnia di RCA agisca nei modi e nei termini previsti dagli artt.148 e 149 del Codice delle Assicurazioni Private; |
Tutela patente | La garanzia non è operante in caso di: 1. dolo; 2. guida sotto l’effetto di stupefacenti; 3. omissione di soccorso; 4. competizioni sportive e relative prove; 5. gare di velocità e relative prove; 6. violazione di posti di controllo e/o di blocco; 7. guida con patente diversa da quella prescritta; 8. guida con mancata ottemperanza degli obblighi prescritti in patente; 9. non sia munito delle prescritte autorizzazioni in corso di validità; 10. al momento del verificarsi dell’evento, il veicolo non sia regolarmente assicurato a norma di legge ovvero non sia regolarmente revisionato e/o manutenuto secondo le prescrizioni normative ovvero secondo le indicazioni fornite dal costruttore; 11. il veicolo sia adibito ad un uso diverso da quello indicato nella carta di circolazione o prescritto dalle vigenti leggi. |
Tutela recupero punti patente | La garanzia non è operante per il pagamento di cauzioni, multe, ammende nonché se la revisione ex art. 126 bis C.d.S. è conseguente a perdita di punti per uno o più dei seguenti articoli: Art. 126 bis – Revoca per mancato superamento dell’esame di revisione Art. 141 – Gare di velocità Art. 186/186 bis – Guida sotto l’influenza dell’alcool Art. 187 – Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti Art. 189 – Omissione di soccorso Art. 192 – Violazione di posti di blocco e posti di controllo |
Proprietario di immobili | La garanzia non è operante per i sinistri: 1. relativi a controversie di recupero crediti, fatto salvo quanto previsto all’art. 46 punto g); 2. derivanti dalla circolazione di aeromobili, veicoli e natanti di proprietà e/o condotti dall’Assicurato; 3. relativi a reciproci rapporti fra soci e/o amministratori e/o azienda, nonché a fusioni, trasformazioni ed ogni altra operazione inerente a modifiche societarie; 4. aventi ad oggetto questioni relative all’applicazione dell’art. 2114 Codice Civile (“Previdenza ed assistenza obbligatorie”) e seguenti, nonché vertenze relative ad assegnazione di appalti pubblici; 5. relativi a sinistri verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di Particelle atomiche; 6. relativi alla ristrutturazione ovvero qualsivoglia intervento sull’immobile che comporti un ampliamento dei volumi; 7. relativi a controversie tra comproprietari, vertenze in tema di compravendita e permuta dell’immobile, controversie relative a successioni, donazioni, spese per consulenze se non seguite da azione giudiziale esperite dallo stesso legale, controversie relative all’inosservanza del regolamento condominiale, fatti dolosi, controversie amministrative; 8. relativi a ricorsi per finita locazione. |
Tutela condominio | Le garanzie previste agli artt. 49 e 50 delle Condizioni di Assicurazione non sono operanti per i sinistri: a) relativi a morosità nei contratti di locazione; b) relativi a controversie fra Amministratori/e e condomini/o; c) relativi a contenziosi giudiziali e stragiudiziali con enti previdenziali ed assistenza obbligatoria; d) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di Particelle atomiche; e) relativi a contestazioni e/o contenziosi e/o provvedimenti di qualsivoglia natura afferenti alla presenza nella struttura dell’immobile assicurato di manufatti in Eternit e prodotti da questo derivanti così come afferenti alla individuazione e/o manutenzione e/o eliminazione e/o smaltimento dei medesimi. |
Per ogni singola garanzia indicata nel presente prodotto ed esplicitamente sottoscritta dal contraente sono previsti somme assicurabili (massimali), identificate nel dettaglio nella Scheda di polizza, i limiti ed eventuali franchigie o scoperti. L’eventuale rivalsa, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili o di altri soggetti obbligati sarà esercitata dall’Impresa per lo stesso titolo dell’indennizzo pagato, fermo restando che l’azione di rivalsa non sarà esercitata nei confronti dei trasportati. Si richiama l’attenzione dell’Assicurato in merito al fatto che eventuali riparazioni effettuate al di fuori della Rete Convenzionata con l’Impresa verranno liquidate applicando scoperti/franchigie dedicati. |
CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L’IMPRESA? | |
Cosa fare in caso di sinistro | Denuncia di sinistro: il contraente e/o l’Assicurato devono avvisare telefonicamente la Centrale Operativa chiamando il numero verde 800.894153 (dall’estero occorre comporre il numero x00.000.0000.000) e successivamente inviare denuncia per iscritto all’Impresa entro 5 giorni dalla data di accadimento del sinistro stesso o da quando l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza, con l’indicazione della data, del luogo e delle sue modalità, nonché degli eventuali testimoni. Unitamente alla denuncia l’assicurato è tenuto a fornire all’Impresa tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari, compreso – in caso di incarico ad un proprio legale di fiducia – preventivo di spesa da quest’ultimo redatto. |
Assistenza diretta/in convenzione: si specifica che il contratto non prevede la presenza di prestazioni fornite direttamente all’Assicurato da enti/strutture convenzionate con l’Impresa. | |
Gestione da parte di altre imprese: si specifica che il contratto non prevede la trattazione dei sinistri da parte di altre Compagnie. | |
Prescrizione: così come stabilito dall’art. 2952 c.c., i diritti dell’assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto e/o dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questi azione. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Qualora in merito alle circostanze del rischio oggetto della copertura assicurativa, il contraente/assicurato effetui dichiarazioni false o reticenti in sede di preventivazione e le confermi con la sottoscrizione del contratto, o ometta di comunicare all’impresa ogni variazione significativa, tali circostanze potrebbero pregiudicare in forma totale o parziale il pagamento del danno (indennizzo) da parte dell’Impresa. |
Obblighi dell’impresa | L’Impresa si obbliga a istruire il sinistro nel più breve tempo possibile e, sempre nel più breve tempo possibile, a provvedere alla liquidazione del danno a seguito della ricezione di tutta la documetazione necessaria e dell’accertamento del diritto all’indennizzo. |
QUANDO E COME DEVO PAGARE? | |
Premio | Il contraente dovrà pagare la prima rata di premio. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, e sarà dovuto per intero anche nel caso di frazionamento semestrale del premio, con relativa applicazione di un onere aggiuntivo del 3%. L’Impresa accetterà il pagamento del premio a mezzo bonifico, assegno bancario/circolare, contanti nei limiti delle norme valutarie, di quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 40 ed ogni altro mezzo conforme alle vigenti norme accettato dall’eventuale intermediario comunque inteso. Il premio è comprensivo di imposte. |
Rimborso | Non sono previsti casi di rimborso del premio. |
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE? | |
Durata | Il contratto è stipulato con previsione di tacito rinnovo per un anno e così successivamente. Il contratto ha validità annuale ed alla sua naturale scadenza, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata AR spedita da una parte esclusivamente alla sede dell’altra almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per un anno e così successivamente. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall’ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il contraente/assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. In ogni caso il pagamento tardivo della rata di premio non determinerà un’efficacia retroattiva della copertura che sarà attiva dalle ore 24 del giorno in cui verrà corrisposto quanto dovuto. |
Sospensione | Non sono previsti casi di sospensione della copertura assicurativa. |
COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Qualora il contratto preveda la conclusione mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente ha diritto: 1. di scegliere di ricevere e di trasmettere il Set Informativo e la documentazione di cui al Capo III del Regolamento IVASS n. 40/2018 su supporto cartaceo o su altro supporto durevole; 2. di richiedere in ogni caso e senza oneri la ricezione della documentazione di cui sopra su supporto cartaceo e di modificare la tecnica di comunicazione a distanza; 3. di utilizzare, a seguito della richiesta dell’Impresa di sottoscrivere e ritrasmettere il contratto inviatole, a sua scelta il supporto cartaceo o altro supporto durevole; 4. nel caso di contratto a distanza tramite Call Center i cui addetti non siano dipendenti dell’impresa, di essere messo in contatto con il responsabile del coordinamento e del controllo dell’attività di promozione e collocamento dei contratti di assicurazione svolta dal Call Center. |
Risoluzione | Ogni variazione al contratto sarà comunicata da parte dell’Impresa al contraente/assicurato, per tramite dell’Intermediario che ha in carico il contratto, entro 45 giorni dal rinnovo annuale del medesimo. L’assicurato, qualora non accettasse le nuove condizioni di premio e/o la somma assicurata proposta per l’annualità successiva, avrà facoltà, previa lettera raccomandata AR all’Impresa spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, di risolvere il contratto. |
Il presente contratto è rivolto alle Imprese/Aziende, ai Professionisti che operano sul territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano. Il prodotto è altresì destinato ai titolari di patente di guida, ai Condomini e ai Proprietari di immobili e alle persone fisiche residenti nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.
A CHI È RIVOLTO QUESTO PRODOTTO?
L’Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione dovrà sostenere il costo relativo al premio quantificato secondo la tariffa predisposta per il Capitolo prescelto dall’Assicurato (Impresa / Vita Privata ecc.) e le garanzie attivate.
Costi d’intermediazione: la quota media spettante all’Intermediario per il Ramo 16 (Perdite pecuniarie di vario genere) è pari al 40,08%, per il Ramo 17 (Tutela Legale) è pari al 24,87%.
QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all’Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx n. 21, 20864 – Xxxxxx Xxxxxxx – MB – fax 039/6890.432 – xxxxxxx@xxxxx.xx. Risposta entro 45 giorni. |
All’IVASS | L’Assicurato qualora non si ritenga soddisfatto dalla risposta dell’Impresa potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00, - 00000 – Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx, utilizzando l’apposito modulo denominato “Allegato 2” (reperibile dal sito xxx.xxxxx.xx, sezione “guida reclami”, “come presentare un reclamo”) corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98) |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Verificata la fondatezza del diritto all’indennizzo da parte dell’assicurato, in presenza di una richiesta di risarcimento non superiore a 15.000€, eventuali controversie che possono essere trattate anche per il tramite della Conciliazione paritetica. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE
FILO DIRETTO TUTELA
Il Set Informativo prevede i seguenti documenti:
a) DIP Base;
b) DIP Aggiuntivo;
c) Glossario;
d) Condizioni di assicurazione.
che devono essere consegnati al contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente l’Informativa Precontrattuale
GRUPPO NOBIS
GLOSSARIO
Ai termini che seguono le Parti attribuiscono il significato sotto specificato:
ASSICURATO: La persona nel cui interesse è stata stipulata l’assicurazione ed a cui spettano i diritti derivanti dal contratto;
ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione e quindi il complesso delle garanzie prestate in polizza; CAPITOLATO: Il documento articolato in Parti e/o Sezioni che prova il contratto di assicurazione; CONTRAENTE: il soggetto che stipula l’assicurazione;
DANNO EXTRACONTRATTUALE - danno conseguente a fatto illecito;
DIRITTO REALE - Diritto che attribuisce al titolare la disponibilità di un bene (disponibilità piena nel caso, ad es. di Proprietà, e limitata nel caso ad es. di Usufrutto), e conseguenti oneri per i terzi di non turbare l'esercizio dello stesso;
ILLECITO AMMINISTRATIVO DEPENALIZZATO - fatto che per la legge non costituisce più reato e che si estingue con il pagamento di una somma di danaro alla Pubblica Amministrazione;
IMPRESA: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
IMPUTAZIONE DOLOSA - per reato volontariamente commesso (artt. 42 e 43 Codice Penale).
IMPUTAZIONE COLPOSA - per reato commesso con negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza leggi e regolamenti ( artt. 42 e 43 Codice Penale);
MASSIMALE: la somma entro la quale l’Impresa risponde per ogni sinistro;
POLIZZA: il documento che prova il contratto di assicurazione;
PREMIO: La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente all’impresa quale corrispettivo dell’assicurazione;
REATO - violazione di norme penali. In relazione alla diversa specie della pena detentiva o pecuniaria prevista dalla legge, si deve distinguere: - Delitto per il quale è prevista la pena detentiva della reclusione e/o la pena pecuniaria della multa - Contravvenzione per la quale è prevista la pena detentiva dell'arresto e/o pena pecuniaria dell'ammenda.
SANZIONE AMMINISTRATIVA - provvedimento dell'Autorità Amministrativa/Giudiziaria conseguente alla violazione di disposizioni generali. PECUNIARIA: pagamento di una somma di danaro - ACCESSORIA : sanzioni diverse, quali la sospensione, revoca, destituzione, confisca, sequestro, fermo o blocco.
SINISTRO: l’insorgere della controversia per la quale è prestata l’assicurazione
SPESE Di GIUSTIZIA PENALE - spese del procedimento, dovute allo Stato dal condannato (art. 535 Codice di Procedura Penale comma 1).
SPESE DI SOCCOMBENZA - spese che la parte soccombente è condannata a rimborsare alla parte vittoriosa nel procedimento civile.
TERZO - di xxxxx non rivestono qualifica di terzi: a)il coniuge, i genitori, i figli dell’assicurato non ché qualunque altro affine o
xxxxxxx con lui convivente e risultante dallo stato di famiglia; b) i dipendenti dell’assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
TRANSAZIONE - accordo con il quale le Parti, con reciproche concessioni, definiscono un contenzioso, anche giudiziale. TRATTAZIONE STRAGIUDIZIALE - Tutta l'attività che precede o viene esperita in sede diversa dal giudizio, volta al componimento del contenzioso evitando il ricorso al Giudice.
VERTENZA AMMINISTRATIVA – Contenzioso in cui una delle due Parti è lo Stato o un Ente Pubblico, la cui decisione può
essere demandata in sede giudiziale, ad esempio, all'Autorità Amministrativa competente quale il T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) o il Consiglio di Stato.
VERTENZA CONTRATTUALE - controversia inerente l'esistenza, la validità o l'esecuzione di patti, accordi, contratti conclusi tra le Parti, anche verbalmente, con conseguente inadempimento della relative obbligazioni.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Set Informativo.
Il Rappresentante legale dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Condizioni di assicurazione Filo diretto Tutela Mod. 2010 AS ed. 2018-12// Ultimo aggiornamento 01/12/2018
ART. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente e/o Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.
Tuttavia, l’omissione da parte dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto dell’Impresa, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza dell’Impresa o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).
ART. 2 – MODIFICHE DELLA ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
ART. 3 – AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Il Contraente e/o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.
Nel caso di diminuzione del rischio l’Impresa è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente e/o Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C.
ART. 4 – ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, l’Impresa risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.
Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, l’Impresa risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.
Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione all’Impresa di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l’obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.
ART. 5 – DURATA DEL CONTRATTO – XXXXXX XXXXXXX
Il contratto ha durata annuale.
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata AR, spedita, da una parte all’altra, almeno 30 giorni prima della scadenza dell’assicurazione, quest’ ultima è tacitamente prorogata per un ulteriore anno, e così per gli anni successivi.
ART. 6 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
L'Assicurazione ha effetto dalla ore 24 del giorno indicato in polizza, qualora il premio o la prima rata sia stata pagata in tale data; in caso diverso la garanzia decorre dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento. L’Impresa concede la proroga della garanzia a 30 giorni ad ogni rinnovo annuale sempreché il pagamento del premio dovuto venga effettuato entro il 30° giorno dalla scadenza annuale. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e sino alle ore 24 del giorno del pagamento (art. 1901 c.c.).
ART. 7 – OBBLIGHI IN CASO DI XXXXXXXX – LIBERA SCELTA DEL LEGALE
A parziale deroga dell’art. 1913 c.c in caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Impresa entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
Nella denuncia del sinistro dovrà essere indicato il nominativo del legale e/o perito a cui è stato conferito l’incarico e l’Impresa comunicherà proprio benestare.
In caso di omissione di tale indicazione, se non sussiste conflitto di interesse con l’Impresa, la stessa si intende delegata a provvedere direttamente alla nomina di un Legale al quale l’Assicurato deve conferire mandato.
L’Impresa potrà acquisire anche direttamente dal Legale designato, e fino alla conclusione della vertenza, ogni utile informazione, nonché copie di atti o documenti, il tutto con dispensa dal segreto professionale. Le stesse disposizioni si applicano per la scelta dei consulenti o dei periti.
ART. 8 – GESTIONE DEL SINISTRO
L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni.
L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare.
L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da Lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresa. In caso di controversia fra il Contraente ed altre persone assicurate, la garanzia è operante a favore del Contraente.
In caso di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un arbitro nominato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi di legge. Ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.
ART. 9 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto alla prestazione e/o indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata AR. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell’Assicurato; il recesso da parte dell’Impresa ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. In caso di recesso esercitato dall’Impresa, quest’ultima entro sessanta giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la quota parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
ART. 10 – FORO COMPETENTE
Foro competente è esclusivamente quello dove risiede il Contraente.
ART. 11 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
ART. 12 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
ART. 13 - RIVALSA
L’eventuale rivalsa, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili o di altri soggetti obbligati sarà esercitata dall’Impresa per lo stesso titolo dell’indennizzo pagato.
ART. 14 - VALIDITÀ ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.
La firma apposta dal Contraente, sui moduli a stampa vale solo quale presa d’atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra l’Impresa partecipanti alla Coassicurazione. Agli effetti dell'art. 1341 del C.C., il Contraente e l’Impresa dichiarano di conoscere, approvare ed accettare specificamente le disposizioni degli articoli del presente capitolato di polizza.
ART. 15 – ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione vale per i sinistri processualmente trattabili ed eseguibili:
⮚ per vertenze di natura extracontrattuale e penale: in Europa geografica, compreso i Paesi del Bacino del Mediterraneo;
⮚ per vertenze di natura contrattuale: nei paesi UE, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.
ART. 16 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Opzione A
L’Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale assicurato, l'onere delle spese stragiudiziali e giudiziali, nonché quelle peritali, occorrenti per l’assistenza e la tutela legale dell’assicurato in conseguenza di fatti e atti connessi all’espletamento del servizio ed all’adempimento di compiti d’ufficio. La garanzia è estesa anche per i sinistri che prevedano “colpa grave” (art. 1900 c.c.) e conflitto d’interessi tra l’Assicurato e l’Ente di appartenenza.
ART. 16 bis – INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ASSICURATI
Alla stipula del presente contratto, l’assicurato dichiara all’Impresa la/e funzioni/e ovvero il/i ruolo/i svolto/i che dovranno risultare sulla scheda di polizza.
I soggetti assicurati sono esclusivamente quelli di seguito dettagliati: gli Assistenti Sociali svolgenti tale mansione. Resta inteso che il venir meno di questa mansione (compreso lo spostamento ad altro incarico, anche dovuto a promozione) avrà quale immediata conseguenza la sospensione delle presente copertura assicurativa.
ART. 17 – SPESE COMPRESE NELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione, in relazione a procedimenti di responsabilità civile, penale e amministrativa aperti a carico dell’Assicurato, comprende:
⮚ spese, competenze ed onorari dei professionisti liberamente scelti: un Legale, un Perito d’Ufficio (C.T.U.), un Perito di Parte, un Arbitro di Parte e un Terzo Arbitro;
⮚ spese legali di soccombenza, nella misura in cui sono liquidate giudizialmente;
⮚ oneri di registrazione atti giudiziari;
⮚ spese di giustizia penale;
spese di difesa penale per reati colposi commessi o attribuiti;
⮚ spese per il recupero dei danni subiti in seguito a fatto illecito di terzi, compresa la formulazione di denuncia – querela, quando vi segua la costituzione di parte civile nell’instaurando giudizio penale;
⮚ spese per il recupero dei danni, a persone e/o cose, subiti in seguito a fatto illecito di terzi, nello svolgimento dell’attività lavorativa o utilizzazione dei beni per fini istituzionali, compresi i danni subiti per eventi originati dalla circolazione stradale con mezzi di proprietà privata utilizzati durante adempimenti di servizio e missioni;
⮚ spese di difesa in procedimenti di responsabilità avanti a Tar, Corte dei Conti e altre Autorità competenti per responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile;
⮚ l’intervento di un avvocato domiciliatario – per giudizi di valore superiore a euro 5.000,00 – nel caso in cui il legale prescelto dall’assicurato nella propria città di residenza non abbia studio nel luogo ove ha sede l’Autorità giudiziaria competente e, pertanto, debba farsi rappresentare da altro professionista; in tal caso l’Impresa corrisponderà a quest’ultimo i diritti di domiciliazione. Restano espressamente esclusi gli oneri per la trattazione extragiudiziale e le spese di trasferta del legale di fiducia dell’assicurato.
ART. 18 – GESTIONE DEI RAPPORTI ASSICURATIVI VIA WEB
Il contraente e l’assicurato, in presenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa, potranno richiedere le credenziali per l’accesso alla propria area riservata web selezionando nella home page del sito dell’Impresa xxx.xxxxx.xx. la voce “Xxxxxxxx le tue credenziali” e compilando i dati presenti nell’apposita pagina.
Accertata l’esattezza dei dati inseriti, l’Impresa invia una e-mail all’indirizzo registrato con la login ed una password provvisoria, che dovrà essere sostituita da parte dell’utente al primo nuovo accesso e ogni 6 mesi successivi.
L’accesso all’area riservata da diritto alla consultazione della propria posizione assicurativa relativamente a:
a) le coperture assicurative in essere;
b) le condizioni contrattuali sottoscritte;
c) lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze.
In caso di difficoltà di accesso è possibile ottenere assistenza contattando 24 ore su 24 il Call Center dell’Impresa al numero x00.000.0000.000.
ART. 19 – ESCLUSIONI
L’assicurazione non obbliga l’Impresa quando la controversia:
a) deriva da fatto doloso dell’Assicurato, accertato con sentenza passata in giudicato;
b) da richiesta di risarcimento provenienti da coniuge, genitori, figli e qualsivoglia altro parente o affine convivente con l’Assicurato;
c) è originata da eventi di navigazione e/o per controversie derivanti dalla proprietà e/o dalla guida di aeromobili o imbarcazioni;
d) sorge in relazione a eventi conseguenti a atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio organizzato;
e) deriva da fatti attinenti la vita privata dell’assicurato; non rientrano inoltre in garanzia:
f) le pene pecuniarie inflitte da un’Autorità Giudiziaria; g) le multe e le ammende;
h) le controversie nei confronti di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. e/o nei confronti della Compagnia che presta l’assicurazione per R.C. professionale;
i) tutto quanto non previsto dall’art. 17.
ART. 20 – INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA
L’assicurazione vale per le controversie insorte durante il periodo di efficacia della presente polizza e prosegue fino alla sentenza che definisce il giudizio, a condizione che:
a) nel momento in cui si siano svolti i fatti il Contraente ricoprisse uno dei ruoli specificati sulla scheda di polizza ai sensi dell’art. 16-bis;
b) la denuncia di sinistro pervenga all’Impresa entro i 2 anni successivi alla cessazione della stessa. L’Assicurazione vale anche per i fatti avvenuti nei 2 anni anteriori alla stipula del contratto, purché sconosciuti al Contraente alla data di decorrenza della presente polizza; in tal caso la polizza opererà “a secondo rischio” qualora esistano altre coperture efficaci. (es: postuma della polizza precedente)
Si precisa che la controversia insorge:
⮚ nel momento in cui il Contraente riceve per la prima volta un atto giudiziario e/o stragiudiziale e/o, più in generale, una richiesta di risarcimento da parte di un terzo;
⮚ nel momento in cui il Contraente invia per la prima volta un atto giudiziario e/o stragiudiziale e/o, più in generale, una richiesta di risarcimento a un terzo.
Ai fini di quanto riportato al primo comma del presente articolo le modalità di cessazione della polizza (scadenza o disdetta) non influiranno in alcun modo sulla validità della garanzia assicurativa.
Ai fini di quanto sopra riportato, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto che da origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.
ART. 21 – LIQUIDAZIONE DELLE SPESE
L’Impresa liquiderà all’Assicurato, dopo aver valutato la sussistenza della garanzia ed in presenza di regolare parcella, o nota pro forma, tutte le spese sostenute entro il limite del massimale stabilito, anche anticipando gli importi in corso di causa.
Tutte le somme comunque ottenute per capitale, rivalutazione monetaria ed interessi spettano integralmente all’Assicurato. Quanto liquidato giudizialmente o transattivamente per spese, competenze ed onorari, in favore dell’Assicurato, spetta invece all’Impresa, nei limiti dell’esborso sostenuto, anche in via di surroga secondo l’art. 1916 C.C.
Le spese legali e peritali di soccombenza sono a carico dell’Impresa anche se pattuite transattivamente, previa autorizzazione dell’Impresa, ad esaurimento di quanto è a carico eventualmente di altro assicuratore.
Le spese di soccombenza vengono corrisposte sulla base del titolo giudiziale o stragiudiziale (transazione) che obbliga l’Assicurato al pagamento.
Le quietanze saranno sottoscritte soltanto dal beneficiario del pagamento.
ART. 22 – FONDO SPESE – ANTICIPO INDENNIZZI
L’Impresa riconoscerà per ogni sinistro il pagamento del “fondo spese” richiesto dal professionista incaricato nella gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura fino alla concorrenza di Euro 5.500,00 per evento.
Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all’entità del “fondo spese” riconosciuto.
ART. 23 – CALCOLO DEL PREMIO, MASSIMALI, SCOPERTI, FRANCHIGIE,
Il premio verrà calcolato in base alle dichiarazioni di cui all’art. 16-bis.
Resta inteso che la liquidazione del danno è soggetta all’applicazione di franchigie e/o scoperti con relativi minimi e comunque entro il massimale così come indicato sulla scheda di polizza.
ART. 24 - COESISTENZA CON ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE
Limitatamente al caso in cui l’assicurato debba rispondere per danni arrecati a Terzi o sia convenuto in giudizio in sede civile, l’assistenza legale viene prestata dalla Compagnia di assicurazione che presta la copertura per la Responsabilità Civile per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell’art. 1917, terzo comma del Codice Civile.
Pertanto, l’Impresa non sarà tenuta ad alcun intervento se non ad integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto dalla Compagnia di assicurazione che presta la copertura per la Responsabilità Civile. In mancanza di copertura per responsabilità civile con altra compagnia, la polizza opera a primo rischio, nei limiti del massimale stabilito.
Resta inteso che la presente garanzia non è operante se il mancato intervento della Compagnia di assicurazione che presta la copertura per la Responsabilità Civile è conseguenza di inadempimento dell’assicurato in materia di denuncia del sinistro, pagamento e/o regolazione premio, nonché per azioni di rivalsa esercitate da detta Compagnia nei confronti dell’assicurato.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
In caso di necessità o di richiesta di prestazione, l'assicurato dovrà immediatamente chiamare la Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno al numero verde:
800.894153
(x00.000.0000.000 per chi chiama dall’estero)
ovvero qualora particolari esigenze tecniche lo impediscano, al numero 039.9890.001. L'assicurato o chi per lui dovrà in ogni caso comunicare con precisione:
1. nome e cognome;
2. Ente di appartenenza;
3. indirizzo e recapito telefonico;
4. luogo dove si trova e recapito ove contattarlo in caso di bisogno.
L'inadempimento di tale obbligo comporta la perdita del diritto alla prestazione. La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a:
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A Centro Direzionale Colleoni
Ufficio Tutela Legale
Viale Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 21 20864 AGRATE BRIANZA (MB)
Per eventuali reclami, scrivere a:
IVASS – Divisione Reclami Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 00000 XXXX
Ricordarsi che il diritto all’indennizzo si prescrive trascorsi due anni dall’ultima richiesta scritta pervenuta all’Impresa in merito al sinistro. (art. 2952 Codice Civile).
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELLA SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione di dati personali, La informiamo che Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche la “Compagnia") intende trattare dati personali che La riguardano, nell’ambito delle attività a Lei prestata dalla Compagnia.
1. Titolarità e contatti
Il Titolare dei trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa è Nobis Compagnia di Assicurazioni
S.p.A. con sede legale in xxx Xxxxx 00, 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX). E' possibile contattare i responsabili dei trattamenti e il responsabile della protezione dati (DPO) presso la Direzione Xxxxxxx Xxxxx, xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX).
2. Trattamenti e finalità
I dati personali, con riferimento anche a dati di natura particolare (c.d. sensibili) definiti tali ai sensi della normativa vigente, forniti o acquisiti, saranno utilizzati per:
a) finalità correlate a trattamenti legati all'emissione e gestione di contratti assicurativi stipulati con la Compagnia, alla gestione di obblighi attinenti pratiche di risarcimento danni, all'adempimento di specifiche richieste dell’interessato. Il conferimento dei dati personali è necessario al perseguimento di tali finalità essendo strettamente funzionali all'esecuzione dei citati trattamenti. Il rifiuto dell’Interessato può comportare l’impossibilità per la Compagnia di eseguire la prestazione richiesta;
b) finalità correlate a obblighi imposti da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità, normativa comunitaria. Il conferimento, da parte dell’Interessato o di terzi, dei dati personali necessari al perseguimento di tali finalità è obbligatorio. Un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale al quale la presente informativa si riferisce;
c) finalità correlate ad attività di post vendita rivolte a valutare il grado di soddisfazione degli utenti o danneggiati e per analisi e ricerche di mercato sui servizi offerti. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di avere riscontri utili per il miglioramento delle attività oggetto di trattamento ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso;
d) finalità correlate ad attività commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti dalla Compagnia e dal Gruppo Nobis quali invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali mediante il ricorso a comunicazione tradizionali (quali ad esempio posta cartacea e chiamate con l'intervento dell'operatore), automatizzate (quali ad esempio chiamate senza l'intervento dell'operatore, email, telefax, mms, sms ecc.), nonché mediante l'inserimento dei messaggi pubblicitari e promozionali nell'area del sito web della Compagnia riservata ai propri clienti, prevista ai sensi dell'art. 38 bis del Regolamento Ivass 35/2010 e s.m.i. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di promuovere e fornire informazioni utili all'Interessato ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso.
3. Profilazione
Le attività di profilazione, definite tali ai sensi dell'art.4 del reg. UE 2017/679 svolte sono unicamente asservite alla esecuzione dei trattamenti attinenti le pratiche assicurative di cui al punto (a) del paragrafo 2 nonché rivolte a valutare il grado di soddisfazione degli utenti o danneggiati e per analisi e ricerche di mercato sui servizi offerti di cui al punto (c) e all'esecuzione di attività di contatto per promuovere offerte di prodotti della Compagnia di cui al punto (d) del paragrafo 2.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti. I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:
• soggetti interni della Compagnia incaricati dei trattamenti sopraindicati;
• soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali medici e organismi sanitari, periti, officine e autocarrozzerie, soggetti facenti parte della rete distributiva della Compagnia;
• altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società consortili proprie del settore assicurativo, banche e società finanziarie, riassicuratori, coassicuratori, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti addetti alle attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, revisione contabile e certificazione del bilancio;
• soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati polizze per finalità statistiche, antifrode, antiriciclaggio, antiterrorismo.
• società controllanti e/o collegate alla Compagnia;
• Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza.
5. Tipologia dei dati trattati, localizzazione dei dati e dei trattamenti, periodo di conservazione dei dati In relazione alle finalità descritte, l'utilizzo dei dati personali è limitato ai soli dati necessari alla conclusione e gestione dei trattamenti previsti con la presente informativa.
I trattamenti avvengono mediante elaborazioni manuali e strumenti elettronici o comunque automatizzati, secondo logiche di elaborazione e conservazione strettamente correlate alle finalità stesse o dettate da leggi e disposizioni delle Autorità e, comunque, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali contro i rischi di accesso e divulgazione impropri nonché la loro distruzione al cessare della finalità, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione derivanti da indicazioni normative o delle Autorità.
I trattamenti e la conservazione dei dati saranno svolti in Italia. Su richiesta espicita dell'interessato i dati personali trattati potrebbero essere trasmessi a soggetti esteri coinvolti nella trattazione delle pratiche, fatto salvo impedimenti dettati da normativa stringente, manifesta carenza del soggetto ricevente su misure di sicurezza atte a tutelare la riservatezza dell'informazione tramessa, indicazioni delle Autorità.
6. Diritti dell’interessato
L’interessato, in relazione ai predetti trattamenti, può esercitare i diritti di accesso, revoca, rettifica, cancellazione (oblio), limitazione, portabilità, opposizione con riferimento alla vigente normativa in materia di privacy. Per l’esercizio dei diritti sopracitati l'interessato potrà rivolgersi, mediante raccomandata AR indirizzata alla sede operativa di Agrate Brianza (MB), presso la Direzione Risorse Umane, o mediante e-mail agli indirizzi xxxx@xxxxx.xx oppure xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx.
L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo direttamente all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nei termini previsti dalla normativa vigente.
Set Informativo Filo diretto Tutela Mod. AS 2010 ed. 2018-12 // Ultimo aggiornamento 01/12/2018