Contratto di Assicurazione
Nobis Compagnia di Assicurazioni
Guida Sereno Green 2.0
Set Informativo
EDIZIONE: Dicembre 2018
EDIZIONE: Dicembre 2018
Versione: 001.12.2018
VERSIONE: 001.12.2018
Il Set Informativo prevede i seguenti documenti:
a) Dip Base;
b) Dip Aggiuntivo;
c) Glossario;
d) Condizioni di assicurazione
che devono essere consegnati al contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente l’Informativa Precontrattuale
GRUPPO NOBIS
SIGSG2.0D-001122018
1. GLOSSARIO
ASSICURATO | Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione |
ASSICURAZIONE | |
AUDIOFONOVISIVI | Radio, lettore CD/MP3/DVD, navigatore satellitare, televisori/monitors, impianto HI-FI, di qualunque tipo e tutti gli apparecchi del genere, stabilmente fissati sul veicolo, fornito dalla casa costruttrice e/o documentati nella fattura di acquisto del veicolo. Non rientrano nella definizione i KIT vivavoce non stabilmente fissati |
AUTORITÀ | Autorità di pubblica sicurezza |
CENTRO CONVENZIONATO | La carrozzeria/officina che ha sottoscritto specifica convenzione con l’Impresa |
COLLISIONE | Danni derivanti da collisione con un altro veicolo identificato durante la circolazione. A differenza della garanzia Xxxxx, la Collisione non prevede il rimborso in caso di uscita di strada, ribaltamento, urto contro un ostacolo o collisione con un veicolo non identificato |
CONTRAENTE | Il soggetto che stipula il contratto nell’interesse proprio o di altre persone |
DEGRADO | Deprezzamento del veicolo e di tutte le sue parti dovuto a invecchiamento e/o usura |
ESTERO | La garanzia assistenza vale per il territorio dei seguenti stati: Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia,Principato di Monaco, Svizzera, Andorra, Bosnia- Erzegovina, Gibilterra,Macedonia, Serbia e Montenegro, Turchia (zona Europea). |
CRISTALLI | Rimborso, in caso di rottura accidentale o per fatto involontario di terzi, del parabrezza, del lunotto posteriore, o dei cristalli laterali dell’auto |
EVENTI NATURALI | Xxxxx che risultano essere l’effetto immediato e diretto degli eventi naturali indicati nell’articolo 3.3, punto “Eventi Naturali” |
EVENTI SOCIOPOLITICI | Xxxxx causati al veicolo assicurato da eventi socio politici quali scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo |
FURTO | Reato, previsto dall’art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri |
IMPRESA ASSICURATRICE | NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. |
INCENDIO | Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma |
INDENNIZZO | La somma dovuta da NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. in caso di sinistro |
INFORTUNIO | L’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche oggettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea |
INTERMEDIARIO | Il soggetto – persona fisica o giuridica – iscritto al Registro Unico degli Intermediari che svolge attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa |
XXXXX | Xxxxx materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione, urto, uscita di strada, ribaltamento non dovuti alla responsabilità di terzi |
FRANCHIGIA | Somma espressa in cifra fissa o percentuale, che viene dedotta dall’ammontare del danno e che rimane a carico del Contraente/ Assicurato. |
XXXXXX | Xxxxxxxxxxxxxxxx di un componente dovuto a cause interne, vizi o difettosità. I guasti causati o riconducibili ad usura dei particolari non sono coperti. |
MODULO DI POLIZZA | Il documento che prova l’assicurazione |
NOBISAT | Sistema di rilevazione e monitoraggio satellitare costituito da un insieme di componenti meccaniche elettriche ed elettroniche (impianto di localizzazione satellitare del veicolo) e dei servizi di rilevazione/elaborazione dei dati che consentono, per mezzo dell’impianto satellitare collegato via GSM/GPRS con il Centro Servizi di Gemini, di registrare e rendere disponibili via internet (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) i dati relativi all’utilizzo (tempo/luogo) del veicolo su cui è installato l’apparecchio stesso. |
OPTIONALS | Accessori installati dalla casa costruttrice stabilmente fissati ed inseriti nella fattura di acquisto del veicolo |
PREMIO | La somma dovuta dal Contraente alla Impresa assicuratrice |
PRESTAZIONE | L’Assistenza da erogarsi in natura e cioè l’aiuto che deve essere fornito all’Assicurato, nel momento del bisogno, da parte dell’Impresa, tramite la Struttura Organizzativa, in caso di sinistro. |
QUATTRORUOTE E TUTTOTRASPORTI | Le riviste mensili pubblicate dall’editoriale Domus |
RAPINA | Reato, previsto all’art 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. |
SCOPERTO | La parte del danno indennizzabile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’assicurato. |
SINISTRO | Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione; |
SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO | Spese mediche rese necessarie a seguito di infortunio |
STRUTTURA ORGANIZZATIVA | La struttura dell’Impresa costituita da tecnici e operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno che provvede al contatto telefonico con l’Assicurato e organizza ed eroga le prestazioni di assistenza. |
USURA | Forma di deterioramento, avuto riguardo al grado di consumo normale, alle condizioni del veicolo, al chilometraggio, alla data di immatricolazione, alla manutenzione effettuata, alle condizioni del componente. Sono imputabili ad usura guasti riconducibili al naturale esaurimento del ciclo di vita dei componenti. |
VALORE ASSICURATO | Il veicolo è assicurato in concomitanza del suo acquisto ed il valore assicurato è pari alla somma in Euro, corrispondente al prezzo del veicolo risultante dalla fattura di acquisto. |
VALORE DI INDENNIZZO | E’ il valore di quanto indennizzabile, al lordo dell’applicazione di scoperti o franchigie. |
VEICOLO | Autovettura a uso privato, autocaravan, autocarro, di peso complessivo fino a 3,5T e di altezza non superiore ai 3 metri. Per parti del veicolo si intendono, ai fini della presente assicurazione, le parti stabilmente fissate al veicolo stesso. Non rientrano nella definizione di parte del veicolo le antenne avvitate ed i tergivetro anteriori e posteriori |
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Set Informativo.
SIGSG2.0D-001122018
Il Rappresentante legale dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
2. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 2.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Modifica del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Il Contraente e l’Assicurato devono dare comunicazione scritta a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. di ogni aggravamento o diminuzione del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., possono comportare la perdita parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 c.c.).
Art. 2.2 Assicurazione presso diversi assicuratori
Il Contraente e/o l’Assicurato deve comunicare per iscritto a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni, da chiunque stipulate, per le medesime persone e/o per gli stessi rischi, garantiti dal contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1910 Codice Civile.
In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’omissione dolosa delle comunicazioni di cui sopra, comporta per l’assicurato la decadenza del diritto all’indennizzo. E’ facoltà dell’assicurato richiedere a ciascun Assicuratore l’importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
Art. 2.3 Decorrenza dell’assicurazione - Pagamento del premio
L’assicurazione ha effetto dalla data indicata sul Modulo di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile).
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è dovuto per intero anche se sia stato concesso in due o più rate, come stabilito nel contratto e fermo il disposto di cui all’articolo 1901 Codice Civile.
Non è previsto il frazionamento del premio.
I premi devono essere pagati all’Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure direttamente a NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Art. 2.4 Durata del contratto cumulativo e delle singole coperture – Senza tacito rinnovo
Le presente polizza collettiva ha durata poliennale e non si rinnova tacitamente alla scadenza. Le singole coperture hanno durata annuale o poliennale, fino a 84 mesi secondo quanto indicato nel certificato di assicurazione, e non si rinnovano tacitamente alla relativa scadenza.
Art. 2.5 Facoltà di recesso bilaterale in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. o il Contraente/Assicurato possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni, da inoltrarsi tramite raccomandata. In caso di recesso esercitato da Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., quest’ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 2.6 Forza probatoria del contratto - Validità delle variazioni – Forma delle comunicazioni
Il Modulo di polizza firmato è il solo documento che attesta le condizioni regolatrici dei rapporti tra le Parti.
Le eventuali variazioni dell’assicurazione devono essere provate per scritto dalle Parti.
SIGSG2.0D-001122018
Le comunicazioni che il contraente intende effettuare durante il corso del contratto assicurativo devono essere fatte con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione Tecnica dell’Impresa Assicuratrice.
Art. 2.7 Validità
Il rapporto assicurativo è regolato dalle presenti condizioni generali di assicurazione, dal Modulo di polizza nonché dalle specifiche condizioni di copertura allegate al modulo stesso. In caso di discordanza, queste ultime condizioni sono prevalenti rispetto alle condizioni generali di assicurazione.
Art. 2.8 Vincolo (operante esclusivamente nel caso in cui sulla scheda di polizza vengano riportati i dati richiesti).
a) per i veicoli locati in leasing
Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà dell’Ente vincolatario ed immatricolato al PRA a suo nome, è stato concesso in leasing al contraente/assicurato sino alla data di scadenza del vincolo indicata sulla scheda di polizza, l’Impresa si impegna nei confronti dell’Ente vincolatario stesso:
a comunicare all’Ente vincolatario ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
a comunicare all’Ente vincolatario, con lettera raccomandata, il ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, non appena ne abbia conoscenza, nonché l’eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge.
Resta inteso che l’Impresa potrà dare regolare disdetta della polizza da inoltrarsi al contraente/assicurato ai sensi di polizza e da comunicarsi contestualmente all’Ente vincolatario con lettera raccomandata. Resta inoltre inteso che, in caso di danni al veicolo assicurato riconducibili alle garanzie prestate, l’indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell’art. 1891 secondo comma del Codice Civile, corrisposto all’Ente vincolatario nella sua qualità di proprietario di detto veicolo, e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria. Il contraente/assicurato rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire il contratto fino alla data di scadenza del leasing indicata nella scheda di polizza, salvo che l’Impresa non riceva autorizzazione in tal senso dall’Ente vincolatario.
b) per veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell’Ente finanziatore.
La presente polizza è vincolata sino alla data indicata sulla scheda di polizza e pertanto l’Impresa si obbliga per la durata della polizza, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A. a:
comunicare all’Ente finanziatore ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
comunicare all’Ente finanziatore, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, non appena ne abbia conoscenza, nonché l’eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo;
non pagare, in caso di danni al veicolo assicurato riconducibili alle garanzie prestate, l’indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto dell’Ente finanziatore e, sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a quest’ultimo l’indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio l’Ente finanziatore è fin d’ora autorizzato dal contraente/assicurato.
Il contraente/assicurato rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire il contratto fino alla data di scadenza del vincolo indicata nella scheda di polizza, salvo che l’Impresa non riceva autorizzazione in tal senso dall’Ente finanziatore.
Art. 2.9 Trasferimento della proprietà del veicolo (sostituzione/cessione del contratto)
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A seguito del trasferimento della proprietà del veicolo o la sua consegna in conto vendita, comprovata mediante documentazione rilasciata da imprenditore regolarmente abilitato dalla CCIAA alla compravendita di veicoli, può determinare, a scelta dell’alienante, uno dei seguenti effetti:
a) Sostituzione del contratto – nel caso in cui l’alienante chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà o in comproprietà con il coniuge in regime di comunione di beni. Tale disposizione si applica anche nel caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi. La sostituzione del contratto avrà efficacia nel momento in cui verrà emessa apposita appendice di variazione.
b) Cessione del contratto – nel caso in cui l’alienante ceda il contratto di assicurazione ad altro soggetto. In tale caso il Contraente/Assicurato è tenuto a darne immediata comunicazione a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. la quale prenderà atto della cessione mediante l’emissione di nuovi documenti contrattuali (ferma la scadenza del contratto in corso). Il cedente è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione. Il contratto ceduto si estingue alla naturale scadenza ed il cessionario, per assicurare lo stesso veicolo, dovrà stipulare un nuovo contratto.
Trasferimento della proprietà del veicolo (sostituzione/cessione del contratto) per il prodotto Guida Sereno Green 2.0 Dealer in caso di presenza degli apparati antifurto di cui all’art. 2.16
Sostituzione del contratto – nel caso in cui l’alienante chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà o in comproprietà con il coniuge in regime di comunione di beni. Tale disposizione si applica anche nel caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi. La sostituzione del contratto avrà efficacia nel momento in cui il Nobisat od il Lojack verranno regolarmente disinstallati e/o reinstallati sul nuovo veicolo (di valore uguale o superiore ad € 50.000,00) da un centro convenzionato Gemini Technologies o LoJacke sarà emessa apposita appendice di variazione.
Art. 2.10 Risoluzione del contratto per furto/rapina
Nel caso di risoluzione del contratto per furto/rapina del veicolo assicurato, il contratto è risolto a decorrere dalle ore 24,00 del giorno successivo alla denuncia presentata all’Autorità di pubblica sicurezza e l’Impresa restituisce la parte di premio corrisposta e non goduta in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua, ad esclusione della garanzia oggetto del sinistro.
Il Contraenteil proprietario deve darne notizia all’Impresa fornendo copia della denuncia presentata all’Autorità di pubblica sicurezza.
Art. 2.11 Cessazione del rischio per distruzione, demolizione, rottamazione od esportazione definitiva del veicolo assicurato
In caso di cessazione del rischio per distruzione, demolizione, rottamazione od esportazione definitiva del veicolo, il Contraente/Assicurato è tenuto darne immediata comunicazione all’Impresa.
Il Contraente/Assicurato, inoltre, deve consegnare all’Impresa:
In caso di distruzione o esportazione definitiva del veicolo, l’attestazione del PRA certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione;
In caso di demolizione o rottamazione, copia del certificato di cui all’art. 46, comma 4, del DLGS 5/2/1997 n. 22, rilasciato da un Centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice ed attestante l’avvenuta consegna del veicolo per la demolizione o rottamazione.
Il contratto si risolve dal momento della consegna della documentazione indicata al primo e secondo comma e l’Impresa restituisce la parte di premio corrisposta e non goduta in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dalla data dell’effettiva distruzione, demolizione, rottamazione o esportazione definitiva del veicolo assicurato, al netto delle imposte. Nel caso in cui la polizza sia stata stipulata per durate superiori all’anno, l’Impresa rimborsa anche l’importo corrisposto in via anticipata per le annualità successive a quella in corso al momento della distruzione, demolizione, rottamazione o esportazione definitiva del veicolo assicurato al netto delle imposte.
Art. 2.12 Estensione territoriale
SIGSG2.0D-001122018
L’assicurazione vale per il territorio degli Stati dell’Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell’Islanda, della Croazia e della Svizzera del Principato di Monaco e di Andorra.
L’assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate.
Per la sezione Assistenza, vale l’estensione territoriale prevista nella singola sezione.
Art. 2.13 Competenza territoriale
Per le controversie riguardanti l’esecuzione del presente contratto, l’Autorità Giudiziaria competente è quella del luogo di residenza o Sede Legale del Contraente, in alternativa saranno osservate le norme previste dal Codice di Procedura Civile.
Art. 2.14 Oneri fiscali ed amministrativi
Gli oneri fiscali, quelli stabiliti dalle norme legislative nonché quelli relativi all’esecuzione del presente contratto sono a carico del Contraente/Assicurato.
Art. 2.15 Sistema di rilevazione e monitoraggio satellitare ‘NOBISAT’
L’impianto installato sul veicolo è di proprietà dell’Assicurato.
L’assicurazione, nei casi in cui risulti installato il NOBISAT, è prestata in base alla dichiarazione dell’Assicurato che:
• il veicolo assicurato circolerà solo previa installazione di NOBISAT indicato nel Modulo di polizza;
• l'installazione di Nobisat è stata eseguita ed è certificata da un installatore autorizzato da Nobis/Gemini Technologies (i centri convenzionati saranno reperibili sul sito www.gemini- xxxxx.xxx o direttamente comunicati dall’intermediario che ha in carico il contratto).
• il Sistema NOBISAT sarà mantenuto efficiente e regolarmente in funzione nel corso della durata del presente contratto.
Qualora risulti che al momento del sinistro:
non siano stati effettuati gli interventi di riparazione o assistenza dell’antifurto satellitare espressamente richiesti dalla Centrale Operativa o dall’installatore autorizzato dalla casa costruttrice;
non sia stata effettuata la regolare manutenzione dell’antifurto satellitare espressamente richiesta dalla Centrale Operativa o dall’installatore autorizzato dalla casa costruttrice;
il Proprietario / Assicurato, il Conducente, o il custode del veicolo siano a conoscenza del mancato funzionamento dell’impianto di antifurto satellitare;
il Proprietario / Assicurato o il contraente non collaborino, o reiterino detto comportamento, con le Forze dell’Ordine e l’Autorità Giudiziaria o la Società in ordine alla denuncia dei fatti nonché nella fornitura di elementi o documenti utili alle indagini;
non vi sia il campo GSM, qualora tale circostanza sia nota all’Assicurato, per sosta permanente del veicolo oltre le 24 ore, salvo quando il veicolo sia parcheggiato in luogo chiuso e/o custodito;
in ogni caso in cui il sistema di antifurto satellitare non sia efficientemente e regolarmente in funzione per colpa grave dell’Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A., in deroga a quanto previsto nelle condizioni contrattuali, corrisponderà all'Assicurato il 75% dell'importo da liquidare a termini di polizza, rimanendo il 25% a carico dello stesso Assicurato.
SIGSG2.0D-001122018
Nel caso in cui risulti che il sistema di antifurto satellitare non sia stato installato, l’Impresa assicuratrice non corrisponderà alcun indennizzo.
Art. 2.16 – Obbligatorietà montaggio alternativo del dispositivo Nobisat o del dispositivo Lojack per veicoli di valore pari o superiore a € 50.000
Nel caso in cui il veicolo assicurato abbia un valore pari o superiore ad € 50.000, la copertura assicurativa si intende validamente rilasciata solo nel caso in cui siano stati montati anche solo alternativamente, comunque entro dieci giorni dalla decorrenza della copertura assicurativa il dispositivo Nobisat di cui all’articolo 2.14 o il dispositivo a radiofrequenza denominato Lojack. In mancanza di ciò, il contratto si intenderà nullo fin dall’origine.
Art. 2.17 Sospensione del contratto
Non è ammessa la sospensione del contratto o delle singole garanzie.
Art. 2.18 Rinvio alle norme di Legge
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge ed i regolamenti vigenti.
Art. 2.19 Forma delle comunicazioni – Reclami
Tutte le comunicazioni fra le Parti debbono farsi con raccomandata, telegramma, fax o E-Mail. Se hanno lo scopo di introdurre modifiche contrattuali, queste debbono risultare da dichiarazione firmata dalle Parti. Salvo quanto diversamente indicato nelle singole garanzie, le comunicazioni alla Compagnia devono essere inviate alla Direzione ai seguenti indirizzi:
Per informazioni in merito al contratto: NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Xxx Xxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (Xxxxxx) E-mail: xxxx@xxxxx.xx
Per eventuali reclami scrivere a:
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami
Centro Direzionale Colleoni – Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Xxxxxxx – MB - fax 039/0000000
in caso di mancato riscontro scrivere a:
IVASS – Servizio Tutela degli Utenti
Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 00000 XXXX (XX)
In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, occorre specificare correttamente il danno subito ed, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa.
Art. 2.20 Formule assicurative
Le garanzie vengono rilasciate per Formule Assicurative. La Formula Assicurativa è l’unione di una o più garanzie.
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FORMULA STANDARD Garanzie Incendio, Furto completa (danno totale e parziale), Garanzia Guasti Meccanici, Infortuni Trasportati, Garanzia Mobilità ed Accessorie.
FORMULA PLUS Garanzie Incendio, Furto completa, Accessorie, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Garanzia Guasti Meccanici, Infortuni Trasportati, Garanzia Mobilità e
Cristalli
FORMULA SUPER Garanzie Incendio, Furto completa, Accessorie, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Cristalli, Collisione, Garanzia Guasti Meccanici, Infortuni Trasportati e Garanzia Mobilità.
FORMULA SUPERIOR Garanzie Incendio, Furto completa, Accessorie, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Cristalli e Kasko completa, Garanzia Guasti Meccanici, Infortuni Trasportati e Garanzia Mobilità.
Ad ogni formula possono essere aggiunte (congiuntamente o disgiuntamente ad eccezione degli Infortuni Trasportati) le prestazioni/coperture:
Assistenza circolazione
Gap 1
Gap 2
3. SEZIONE DANNI DIRETTI AL VEICOLO
(condizioni valide per le garanzie Incendio, Furto, Eventi Naturali, Collisione, Kasko, Eventi Sociopolitici, Cristalli se richiamate nel Modulo di polizza)
Art. 3.1 Valore assicurato
Per la determinazione del valore assicurato del veicolo, si considera la somma in Euro, corrispondente al prezzo di acquisto del veicolo oltre al prezzo degli accessori (optional) ed audiofonovisivi, al netto di tutti gli eventuali sconti, promozioni e contributi ad ogni titolo rilasciati e al lordo di eventuali incentivi statali. Quanto sopra deve risultare nella fattura di acquisto del veicolo.
Art. 3.2 Oggetto dell’assicurazione
L’assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo indicato in polizza, incluse le parti di ricambio e gli accessori di serie stabilmente fissati ed indicati nella fattura di acquisto.
E’ compresa fino ad un indennizzo massimo di € 1.000,00 (mille Euro) anche la sottrazione degli accessori non di serie e degli apparecchi audio-fono-visivi stabilmente fissati purché:
• la sottrazione si sia verificata con danneggiamento della plancia o del sistema di fissaggio;
• la presenza sul veicolo degli accessori e degli apparecchi sia documentabile dalla fattura di acquisto del veicolo.
Art. 3.3 Eventi assicurati
A condizione che le rispettive garanzie siano richiamate nel Modulo di polizza, gli eventi assicurati sono: INCENDIO
(garanzia valida se richiamata dal Modulo di polizza)
Incendio inteso come combustione con sviluppo di fiamma che causi un danno materiale e diretto al veicolo (sia danno totale che parziale), dovuto:
• all’azione del fulmine;
• allo scoppio del serbatoio e/o dell’impianto di alimentazione destinati al funzionamento del veicolo stesso;
• a natura elettrica
• a dolo di terzi.
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FURTO
(garanzia valida se richiamata dal Modulo di polizza)
• Furto del veicolo o di sue parti, comprese le targhe, sia portato a termine che tentato;
• Rapina del veicolo, sia portata a termine che tentata;
• Atti vandalici conseguenti a furto totale del veicolo;
• Xxxxx al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate.
Sono equiparati ai danni da furto o rapina quelli causati al veicolo:
• nell’esecuzione di questi reati;
• a seguito della circolazione avvenuta durante l’uso o il possesso abusivo del veicolo stesso.
EVENTI NATURALI
(garanzia valida se richiamata dal Modulo di polizza)
• Grandine (nella versione Base o Completa);
• Tempeste;
• Uragani;
• Alluvioni, inondazioni e mareggiate;
• Trombe d’aria.
Inoltre, purché non derivanti da fenomeni sismici, sono compresi:
• Frane e smottamenti del terreno;
• Valanghe e slavine.
COLLISIONE
(garanzia valida se richiamata dal Modulo di polizza)
Collisione con altro veicolo identificato (munito di targa o altro dato di immatricolazione), verificatasi durante la circolazione.
KASKO
(garanzia valida se richiamata dal Modulo di polizza)
• Collisione con altro veicolo identificato (munito di targa o altro dato di immatricolazione), verificatasi durante la circolazione;
• Urto;
• Uscita di strada;
• Ribaltamento
EVENTI SOCIOPOLITICI
(garanzia valida se richiamata dal Modulo di polizza)
• Tumulti popolari;
• Scioperi;
• Sommosse;
• Atti di terrorismo;
• Sabotaggio;
• Vandalismo.
CRISTALLI
(garanzia valida se richiamata dal Modulo di polizza)
La garanzia copre esclusivamente i danni materiali e diretti causati dalla rottura del cristallo del parabrezza, del lunotto posteriore e dei laterali del veicolo identificato in polizza, per causa accidentale o per fatto involontario di terzi. L’assicurazione copre anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.
Art. 3.4 Limiti di indennizzo
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Le somme garantite ed i massimali indicati nella seguente tabella rappresentano il massimo esborso di NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
GARANZIA | MASSIMALE/SOMMA GARANTITA |
INCENDIO E FURTO | Valore assicurato indicato nel Modulo di polizza ed aggiornato in base alle tabelle di deprezzamento. € 1.000,00 per copertura per gli accessori, optional, apparecchi audiofonovisivi non di serie. |
Nel caso di furto con destrezza e/o in caso di mancata presentazione di tutte le chiavi fornite in dotazione dalla Casa Costruttrice l’indennizzo sarà ridotto del 50% rispetto al valore indennizzabile a termini di polizza. Il massimale deve intendersi per sinistro/anno | |
EVENTI NATURALI | Valore assicurato indicato nel Modulo di polizza ed aggiornato in base alle tabelle di deprezzamento. 30% del valore assicurato indicato nel Modulo di polizza, aggiornato in base alle tabelle di deprezzamento, nel caso in cui la data di prima immatricolazione del veicolo sia anteriore di cinque anni rispetto alla data di stipula del contratto. Il massimale deve intendersi per sinistro/anno |
COLLISIONE | Valore assicurato indicato nel Modulo di polizza ed aggiornato in base alle tabelle di deprezzamento Il massimale deve intendersi per sinistro/anno |
XXXXX | Xxxxxx assicurato indicato nel Modulo di polizza ed aggiornato in base alle tabelle di deprezzamento Il massimale deve intendersi per sinistro/anno |
EVENTI SOCIOPOLITICI | Valore assicurato indicato nel Modulo di polizza ed aggiornato in base alle tabelle di deprezzamento. 30% del valore assicurato indicato nel Modulo di polizza, aggiornato in base alle tabelle di deprezzamento, nel caso in cui la data di prima immatricolazione del veicolo sia anteriore di cinque anni rispetto alla data di stipula del contratto Il massimale deve intendersi per sinistro/anno |
CRISTALLI | € 1.000,00 Il massimale deve intendersi per sinistro/anno |
Art. 3.4 bis (GAP) Garanzia della differenza tra il valore di riacquisto e indennizzo riconosciuto in caso di rimpiazzo
(valida solo per le garanzie Incendio, Furto e Rapina, operativa solo se è stato pagato il correlativo premio ed è stata prescelta la modalità di indennizzo del danno totale con l’opzione rimpiazzo)
L’Impresa, in caso di sinistro che abbia comportato un danno totale, derivante da incendio, furto e/o rapina, liquidabile ai sensi della presente polizza, riconosce all’Assicurato, nel caso in cui sia stato pagato il correlativo premio di garanzia, il pagamento della differenza fra il prezzo di riacquisto di un veicolo equivalente a quello assicurato ed il valore di rimpiazzo.
La copertura ha validità per l’intero periodo di pagamento del premio di garanzia (GAP 1 nel caso in cui la durata sia di 24 mesi dalla decorrenza della polizza; GAP2 nel caso in cui la durata sia di 36 mesi dalla decorrenza della polizza).
Perché la garanzia, in entrambe le forme (GAP1 e GAP2) sia operante senza alcun limite chilometrico, è necessario che sul veicolo sia installato, sin dall’origine della copertura, un apparato con tecnologia GPS. In caso contrario, al verificarsi di un sinistro come sopra descritto, il veicolo non deve aver percorso più di 00000 xx/xxxx ed in tal caso, NOBIS avrà facoltà, ai fini della corretta applicazione della garanzia, di richiedere l’esibizione dei tagliandi di manutenzione eseguiti presso i centri con essa convenzionati o presso la rete ufficiale del costruttore.
Art. 3.5 Esclusioni
ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
L’assicurazione non comprende i danni:
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relativi ad accessori, optional ed apparecchi audio fono visivi la cui presenza non sia documentabile;
avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche ed alle relative prove ufficiali;
conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
causati da eruzioni vulcaniche, terremoti e fenomeni sismici in genere;
conseguenti allo sviluppo controllato o meno di energia nucleare o radioattività, comunque determinatosi;
determinati da dolo del Contraente, dell’Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
preesistenti sulla parte danneggiata, da qualunque causa originati;
derivanti da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti, allucinogeni.
ESCLUSIONI SPECIFICHE SINGOLE GARANZIE INCENDIO E FURTO
L’assicurazione non comprende i danni:
causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico non seguiti da incendio;
dovuti, in tutto o in parte, a modifiche dell’impianto elettrico;
causati da scarsa manutenzione o da errori tecnici durante gli interventi di riparazione o di service;
riferibili a difetti di fabbricazione del veicolo;
determinati da colpa grave (condotta di chi agisce con straordinaria ed inescusabile imprudenza omettendo di osservare non solo l’ordinaria diligenza del buon padre di famiglia ma anche quel grado minimo di elementare diligenza che tutti osservano) del Contraente, dell’Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
determinati da furto (totale e parziale) del veicolo, agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione del veicolo all’interno dello stesso;
conseguenti a grandine, tempeste, trombe d’aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
conseguenti da appropriazione indebita;
Non rientra, altresì, in copertura il furto delle ruote (pneumatici e cerchioni) a meno che sull’autoveicolo non sia stato installato il dispositivo Nobisat e sia possibile verificarne, da parte di NOBIS, il corretto funzionamento al momento del sinistro.
COLLISIONE
L’assicurazione non comprende i danni:
derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati dagli eventi descritti nell’oggetto dell’assicurazione;
conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
conseguenti a grandine, tempeste, trombe d’aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
conseguenti alla guida del veicolo sotto l’influenza dell’alcol e/o di sostanze stupefacenti o allucinogene;
subiti dal veicolo durante l’uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di xxxxx e rapina.
KASKO
L’assicurazione non comprende i danni:
esclusi nella garanzia Collisione;
alle ruote, cerchioni, camere d’aria se verificatesi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termine di polizza;
meccanici da usura e/o cattiva manutenzione del mezzo.
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EVENTI SOCIOPOLITICI
L’assicurazione non comprende i danni:
determinati da colpa grave (condotta di chi agisce con straordinaria e inescusabile imprudenza omettendo di osservare non solo l’ordinaria diligenza del buon padre di famiglia ma anche quel grado minimo di elementare diligenza che tutti osservano) del Contraente, dell’Assicurato e delle persone
di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
derivanti dalla circolazione di altri veicoli che abbiano urtato il veicolo assicurato o riconducibili alla garanzia Kasko.
CRISTALLI
L’assicurazione non comprende:
rigature, segnature, scheggiature, screpolature e simili;
rottura dei cristalli provocata da grandine, tempeste, trombe d’aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
rottura dei cristalli provocati da eventi sociopolitici.
Art. 3.6 Scoperti e Franchigie
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L’entità degli scoperti e delle franchigie è correlata alle modalità di liquidazione (utilizzo o non utilizzo dell’opzione di rimpiazzo o delle strutture convenzionate con NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.) scelta dall’Assicurato oltre che dalla provincia di residenza dell’Assicurato stesso.
GARANZIA | PROVINCIA DI RESIDENZA DELL’ASSICURATO | SCOPERTO/FRANCHIGIA | SCOPERTO/FRANCHIGIA se utilizzata l’opzione rimpiazzo (danno totale) o l’opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con NOBIS Compagnia di Assicurazioni | |
Incendio e Furto | Bari Barletta-Andria- Trani Caserta Catania Catanzaro Foggia Napoli Roma | BA BT CE CT CZ FG NA RM | Rimane a carico dell’Assicurato il 25% di ciascun sinistro con il minimo di € 2.500,00 | Rimane a carico dell’Assicurato il 15% di ciascun sinistro con il minimo di € 1.500,00 |
Incendio e Furto | Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Bergamo Bologna Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta Cosenza Genova La Spezia Latina Lecce Messina Milano Monza e della Brianza Nuoro Palermo Pavia Pescara Prato Ragusa Salerno Siracusa Taranto Torino | AV BN BG BO BS BR CA CL CS GE SP LT LE ME MI MB NU PA PV PE PO RG SA SR TA TO | Rimane a carico dell’Assicurato il 15% di ciascun sinistro con il minimo di € 1.500,00 | NESSUNO |
Trapani Vibo Valentia | TP VV | |||
Incendio e Furto | Altre province | Rimane a carico dell’Assicurato il 10% di ciascun sinistro con il minimo di € 1.500,00 | NESSUNO | |
GARANZIA | PROVINCIA DI RESIDENZA DELL’ASSICURATO | SCOPERTO/ FRANCHIGIA | SCOPERTO/FRANCHIGIA se utilizzata l’opzione rimpiazzo (danno totale) o l’opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con NOBIS Compagnia di Assicurazioni | |
Eventi naturali | Tutte | Rimane a carico dell’Assicurato il 15% di ciascun sinistro con il minimo di € 1.500,00 | NESSUNO | |
Collisione | Tutte | Rimane a carico dell’Assicurato il 15% di ciascun sinistro con il minimo di € 2.500,00 | NESSUNO | |
Kasko | Tutte | Rimane a carico dell’Assicurato il 25% di ciascun sinistro con il minimo di € 5.000,00 | Rimane a carico dell’Assicurato una franchigia assoluta per sinistro di € 500,00 | |
Eventi sociopolitici | Tutte | Rimane a carico dell’Assicurato il 15% di ciascun sinistro con il minimo di € 1.500,00 | NESSUNO | |
Cristalli | Tutte | € 350,00 per sinistro | NESSUNO |
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4. SEZIONE GARANZIE ACCESSORIE
(Le garanzie sono valide solo se richiamate nel Modulo di Xxxxxxx)
A. GARANZIE ACCESSORIE BASE
a. RIMBORSO SPESE VETERINARIE PER LESIONI SUBITE DA ANIMALI DOMESTICI: la garanzia copre il rimborso delle spese veterinarie sostenute dal proprietario del veicolo assicurato per la cura delle lesioni subite da animali domestici di sua proprietà trasportati sul veicolo assicurato conseguenti ad incidente occorso al veicolo stesso. La garanzia viene prestata nel limite di € 200,00 per sinistro/anno.
b. RIMBORSO SPESE DI DISINFESTAZIONE E LAVAGGIO A SEGUITO DI RITROVAMENTO DEL VEICOLO CONSEGUENTE A FURTO: la garanzia copre il rimborso delle spese di disinfestazione e lavaggio degli esterni ed interni del veicolo sostenute dal proprietario del veicolo stesso a seguito di ritrovamento del mezzo conseguente a furto. La garanzia viene prestata nel limite di € 50,00 per polizza.
c. RIMBORSO SPESE DANNEGGIAMENTO BOX PRIVATO: la garanzia copre il rimborso delle spese necessarie per il ripristino della parte muraria del box di sua proprietà in conseguenza del verificarsi di un incendio del veicolo indennizzabile ai sensi di polizza. La garanzia viene prestata nel limite di
€ 5.000,00 per polizza.
d. RIMBORSO SPESE DI RIPRISTINO INTERNI VEICOLO A SEGUITO DI SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA: la garanzia copre il rimborso delle spese di ripristino degli interni a seguito del trasporto, a titolo di soccorso occasionale, di vittime di incidenti stradali comunque occorsi. La garanzia viene prestata nel limite di € 200,00 per sinistro/anno.
e. RIMBORSO COSTO DI RIAQUISTO BENI ED OGGETTI A SEGUITO DI FURTO: la garanzia copre il rimborso del costo di riacquisto dei beni di proprietà dell’Assicurato contenuti nel veicolo in copertura sottratti a seguito di furto tentato o perfezionato (totale o parziale) del veicolo indennizzabile ai sensi di polizza a condizione che l’evento si sia verificato entro 24 ore dalla data di acquisto da parte dell’Assicurato del bene risultante da scontrino/fattura nonché venga dimostrato il pagamento. La garanzia viene prestata nel limite di € 500,00 per polizza.
f. RIMBORSO SPESE DI DUPLICAZIONE DELLA PATENTE: la garanzia copre il rimborso delle spese amministrative di duplicazione della patente sostenute dall’Assicurato a seguito di sottrazione o distruzione dovuta ad incendio, rapina o furto. La garanzia viene prestata nel limite di € 200,00 per polizza.
g. RIMBORSO SPESE PER RIFACIMENTO CHIAVI: la garanzia copre il rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato per l’apertura delle portiere, lo sbloccaggio del sistema elettronico di antifurto, la sostituzione delle serrature ed il rifacimento delle chiavi del veicolo in copertura in caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere. La garanzia viene prestata nel limite di € 200,00 per sinistro/anno.
h. RIMBORSO SPESE ANTERIORI AL FURTO DEL VEICOLO (c.d. BONUS FEDELTA’): la garanzia copre il rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato nel periodo dei 12 mesi antecedenti al furto del veicolo presso il concessionario venditore del veicolo a titolo di riparazione, di acquisto di pezzi di ricambio e di accessori ad eccezione delle spese manutentive. La garanzia viene prestata nel limite di € 1.000,00 per polizza.
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i. RIMBORSO SPESE DI CUSTODIA E PARCHEGGIO: la garanzia copre il rimborso delle spese amministrative di custodia e parcheggio presso i depositi individuati dalla Pubblica Autorità a seguito di ritrovamento del veicolo/relitto conseguente incendio, furto o rapina del veicolo. La garanzia è prestata sino al giorno della comunicazione all’assicurato dell’avvenuto ritrovamento. La garanzia viene prestata nel limite di € 200,00 per polizza.
j. RIMBORSO COSTI RIPRISTINO AIRBAG: la garanzia copre il rimborso dei costi di
ripristino/sostituzione dei dispositivi di sicurezza airbag frontali (conducente e passeggero) in caso di esplosione imprevista non conseguenza di incidente stradale o urto. La garanzia viene prestata nel limite di € 1.000,00 per polizza.
k. RIMBORSO COSTI DI RIPRISTINO IMPIANTO ANTIFURTO SATELLITARE/ANTIFURTO: la garanzia copre il rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato per ripristinare o sostituire l’impianto di antifurto (satellitare o non) con altro apparato di qualità corrispondente, nel caso in cui venisse danneggiato a seguito di incidente da circolazione con responsabilità dell’Assicurato. La garanzia è operativa solo a condizione che il dispositivo sia stato montato ed attivato entro 10 giorni dalla data di immatricolazione del veicolo. La garanzia viene prestata nel limite di € 500,00 per polizza.
l. INDENNIZZO IMPOSTA AUTOMOBILISTICA E PREMIO ASSICURATIVO RCA: la garanzia copre l’indennizzo dei costi pro rata temporis sostenuti dall’Assicurato (antecedentemente al sinistro di incendio e furto) per la tassa automobilistica ed il premio Assicurativo RCA relativamente al periodo non goduto intercorrente dalla data di denuncia del sinistro furto, rapina o incendio con danno totale e la scadenza della stessa imposta. La garanzia viene prestata nel limite di € 1.000,00 per polizza.
m. RIMBORSO SPESE NUOVA IMMATRICOLAZIONE (OPERATIVA SOLO IN CASO DI DANNO TOTALE CON RIMPIAZZO): la garanzia copre il rimborso delle spese relative alla immatricolazione del veicolo di rimpiazzo ai sensi dell’art. 7.7 delle presenti Condizioni di assicurazione. La garanzia viene prestata nel limite di € 200,00 per polizza.
n. RIMBORSO SPESE PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO:la garanzia copre il rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato per la predisposizione della documentazione amministrativa e dei certificati necessari ad ottenere la liquidazione del danno totale conseguente ad incendio, furto o rapina. La garanzia viene prestata nel limite di € 200,00 per polizza.
o. INDENNIZZO BAGAGLI: la garanzia copre il rimborso dei costi di riacquisto da parte dell’Assicurato dei beni di vestiario o di prima necessità contenuti nei bagagli trasportati sul veicolo danneggiato totalmente a seguito di incendio. Non rientrano in copertura oggetti di valore, denaro e biglietti non goduti. La garanzia viene prestata nel limite di € 200,00 per polizza.
p. GARANZIA KASKO PNEUMATICI: la garanzia copre l’Assicurato dei costi di sostituzione o riparazione del pneumatico, al netto del deterioramento dovuto ad usura, a seguito di danno accidentale dovuto a circolazione del veicolo. Tale garanzia è attivabile solo ed esclusivamente in caso di acquisto del pneumatico presso uno dei centri convenzionati con NOBIS. La garanzia viene prestata con il limite di un pneumatico per anno e di € 500,00 per sinistro/anno.
q. DANNI DA INVESTIMENTO ANIMALI SELAVATICI:la garanzia nel limite di € 3.000,00 per sinistro/anno,copre i danni subiti dal veicolo durante la percorrenza di strade statali/provinciali attraversate normalmente da animali selvatici, dovuti all’attraversamento degli animali stessi,a condizione che sia richiesto l’intervento della Pubblica Autorità competente.
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Al fine di poter ottenere il rimborso/l’indennizzo delle spese suindicate, le richieste circa l’esistenza del diritto ed il pagamento effettuato dovranno essere comprovate da documentazione in originale/copia conforme all’originale.
5. SEZIONE GARANZIA MOBILITA’
(La garanzia Mobilità è valida solo se richiamata nel Modulo di polizza)
Art. 5.1 Oggetto dell’assicurazione
In caso di comprovata impossibilità oggettiva da parte dell’Assicurato (escluso il caso di furto) di condurre il veicolo in copertura per un periodo superiore a 30 giorni, l’Impresa corrisponde, per il periodo di impossibilità di utilizzo ed entro il massimo di € 1.500,00 per l’intera copertura assicurativa, il rimborso delle seguenti spese sostenute dall’assicurato:
Rimborso delle spese di Taxi o noleggio di veicolo con autista sostenute e documentate per un massimo giornaliero di € 35,00;
Rimborso della tassa di proprietà del veicolo in copertura pro rata temporis per il periodo di mancato utilizzo;
Rimborso delle spese di pernottamento e di vitto purché sostenute entro le successive dodici ore dal verificarsi dalla impossibilità oggettiva di mettersi alla guida del veicolo per un massimo di € 500,00;
Rimborso delle spese di deposito del veicolo.
Questa garanzia può essere attivata una sola volta durante la vita della polizza ed il sinistro deve essere denunciato alla Compagnia entro 90 giorni dalla prima spesa effettuata dall’assicurato della quale è richiesto il rimborso.
6. SEZIONE INFORTUNI DEI TRSPORTATI
(La garanzia Infortuni è valida solo se richiamata nel Modulo di polizza)
Art. 6.1 Oggetto dell’assicurazione
NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. assicura le persone presenti sul veicolo assicurato (escluso il conducente) in caso di sinistro da circolazione per gli infortuni da loro subiti purché il veicolo sia condotto dal proprietario. La garanzia è operante dal momento in cui il trasportato sale a bordo del veicolo al momento in cui è disceso. All’assicurato viene riconosciuta una somma determinata sulla base del capitale assicurato (€ 150.000,00) indicato in polizza, a seguito di infortunio dei trasportati che comporti un’invalidità permanente o la morte. Più precisamente NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. garantisce:
l’invalidità permanente da infortunio del trasportato: nel limite di € 150.000,00 per veicolo, NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. paga un’indennità per le invalidità permanenti di grado superiore al 66% purché non derivanti da infortunio esplicitamente escluso;
la morte da infortunio del trasportato, nel limite € 150.000,00 per veicolo se l’infortunio ha per conseguenza la morte del trasportato del veicolo.
I massimali suindicati devono intendersi per persona/veicolo/polizza. Nel caso in cui il sinistro colpisca contestualmente più assicurati, l’importo sarà suddiviso proporzionalmente fra i vari assicurati.
Art. 6.2 Esclusioni
NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. non paga alcuna indennità per gli infortuni subiti dai trasportati:
derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione;
in conseguenza di sue azioni delittuose o di sue imprese temerarie;
derivanti da guerra, insurrezioni;
derivanti da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti, allucinogeni;
in occasione di gare automobilistiche o delle relative prove ed allenamenti;
in caso di dolo del guidatore.
Art. 6.3 Indipendenza da obblighi assicurativi e di legge
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La garanzia Infortuni è stipulata fra le Parti in aggiunta e, in ogni caso, indipendentemente da qualsivoglia obbligo assicurativo stabilito da leggi presenti e future.
Art. 6.4 Rinuncia al diritto di surrogazione
NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. rinuncia all’esercizio dell’azione di surrogazione che le compete ai sensi dell’art. 1916 c.c. verso i terzi responsabili del sinistro.
Art. 6.5 Grado di invalidità permanente e riconoscimento dell’indennità
Ricevuta la documentazione necessaria e valutato il danno, NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. effettua il pagamento dell’indennità sulla base dell’allegato 1 -TABELLA PER LA LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITA’ DI INVALIDITA’ PERMANENTE - tenendo conto della franchigia assoluta del 66%.
Se l’infortunio ha per conseguenza un’invalidità permanente, NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. paga all’Assicurato un’indennità in funzione dell’invalidità permanente riconosciuta sulla base della Tabella Ania Industria allegata, secondo le modalità previste nel paragrafo precedente. Sono pagate le sole conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto non rientrano nella valutazione del danno gli aggravamenti delle condizioni fisiche e patologiche che l’infortunio può aver generato, né il maggior effetto che tali condizioni possono causare alle lesioni prodotte dall’infortunio, in quanto conseguenze indirette e, quindi, non indennizzabili.
Se l’Assicurato, al momento dell’infortunio, non è fisicamente sano ed integro, vengono pagate soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente sana ed integra.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali indicate nella tabella per la valutazione del grado di invalidità permanente sono diminuite tenendo conto dell’invalidità preesistente.
Nei casi di perdita anatomica o funzionale di uno o più organi o arti, l’indennità è definita sommando le singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino al limite massimo del 100%.
Per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, viene considerata invalidità permanente soltanto l’asportazione totale.
Nel caso di perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice, l’indennità è pari alla metà e per la falange di qualsiasi altro dito, pari ad un terzo della percentuale stabilita per la perdita totale del rispettivo dito.
Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella, l’indennità è stabilita in riferimento alle percentuali ed ai criteri indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della generica capacità lavorativa, indipendentemente dalla professione del guidatore.
Art. 6.6 Determinazione dell’indennizzo
Sulla base della documentazione ricevuta e/o degli accertamenti effettuati, NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. formula un’offerta di indennità. In caso di disaccordo la questione può essere risolta da uno o più arbitri nominati con apposito atto.
Art. 6.7 Risoluzione delle controversie sul grado di invalidità
La quantificazione dell’indennità spettante all’Assicurato, relativamente al grado di invalidità permanente, può essere demandata dall’Assicurato e da NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. a due medici, nominati uno per parte.
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Qualora i due medici non raggiungano un accordo, le controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente possono essere demandate per iscritto ad un collegio di tre medici, nominati uno dal Contraente, uno da NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio medico. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza del Contraente. Xxxxxxxx parte sostiene le proprie spese e paga il medico da essa designato, contribuendo per metà al pagamento delle spese e competenze per il terzo medico. Il Collegio medico ha la facoltà, qualora ne riscontri l’opportunità, di rinviare l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso; in tal caso il collegio può intanto concedere un anticipo sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti sia per NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. che per il Contraente.
Art. 6.8 Morte da Infortunio
L’indennità è pari alla somma assicurata ed è dovuta se la morte si verifica – anche successivamente alla scadenza della polizza – entro due anni dall’infortunio.
L’indennità per il caso di morte da infortunio non è cumulabile con quella per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. corrisponde ai beneficiari la differenza tra l’indennità per il caso morte – se superiore – e quella già pagata per invalidità permanente.
7. SEZIONE SINISTRI – RIPARAZIONE DEL VEICOLO E CRITERI DI LIQUIDAZIONE
(condizioni valide per le garanzie Infortuni, Incendio, Furto, Eventi Naturali, Collisione, Kasko, Eventi Sociopolitici, Cristalli se richiamate nel Modulo di polizza)
Art. 7.1 Avviso di sinistro
In caso di sinistro, secondo le modalità previste dalle singole garanzie, il Contraente o l’Assicurato, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, deve darne avviso scritto all’Intermediario al quale è assegnato il contratto e per conoscenza alla Direzione – Servizio Sinistri - di NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (Via Xxxxx, 29 – 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx - Xxxxxx, Fax: 000 0000000, E-Mail: xxxxxxxx@xxxxx.xx) entro 5 giorni dall’evento oppure immediatamente da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l’ora e le modalità del fatto nonché l’entità dello stesso, il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni.
Nel caso di omissione dell’obbligo di avviso di cui sopra, l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile, può perdere integralmente o parzialmente il diritto all’indennità.
Nei casi di furto, rapina, ed eventi sociopolitici, dovrà essere effettuata denuncia immediata all’Autorità, inoltrando a NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A., copia della stessa, vistata dall’Autorità. Se gli eventi si sono verificati all’estero, la denuncia dovrà essere ripetuta all’Autorità Italiana. Se l’Assicurato non provvede nei suddetti termini ad effettuare la denuncia del sinistro non potrà beneficiare delle relative garanzie.
In caso di sinistro relativo alla garanzia Collisione con veicolo identificato, alla denuncia di sinistro a NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. deve far seguito l’invio in originale alla Compagnia stessa del modulo di Constatazione Amichevole d’Incidente, compilato in tutte le sue parti.
La denuncia dell'infortunio deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni dev'essere documentato con invio a NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. di ulteriori certificati medici.
Resta in ogni caso convenuto che l'Assicurato deve sottoporsi agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti da NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A., fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione.
Art. 7.2 Riparazione del veicolo
(condizioni valide per le garanzie Furto, Incendio, Cristalli, Eventi naturali, Eventi sociopolitici, Collisione, Kasko se richiamate nel Modulo di polizza)
Fatte salve le riparazioni di prima urgenza assolutamente necessarie, l’Assicurato non deve far effettuare alcuna riparazione prima che NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. abbia visionato il veicolo e dato il suo consenso alla sua riparazione.
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NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A., può far eseguire, informato l’Assicurato, le riparazioni del veicolo danneggiato in strutture di propria fiducia; similmente può disporre, sempre informandone l’Assicurato, la sostituzione delle parti del veicolo che siano state rubate, distrutte o danneggiate, piuttosto che liquidare la somma dovuta ai sensi delle successive clausole.
Art. 7.3 Definizione di Danno Totale
(condizioni valide per le garanzie Furto, Incendio, Cristalli, Eventi naturali, Eventi sociopolitici, Collisione, Kasko se richiamate nel Modulo di polizza)
Per danno totale si intende la perdita del veicolo in caso di:
furto o rapina del veicolo non seguiti dal ritrovamento dello stesso;
eventi fra quelli assicurati che determinano la distruzione completa del veicolo.
Art. 7.4 Definizione di Danno Parziale
(condizioni valide per le garanzie Furto, Incendio, Cristalli, Eventi naturali, Eventi sociopolitici, Collisione, Kasko se richiamate nel Modulo di polizza)
Per danno parziale si intende il danneggiamento o la distruzione di parti del veicolo conseguenti agli eventi assicurati quando le spese di riparazione, sommate all’importo realizzabile dal relitto, siano inferiori al valore di indennizzo (valore commerciale) del veicolo al momento del sinistro.
E’ parificato, invece, al danno totale, il danneggiamento o la distruzione di parti del veicolo conseguenti agli eventi assicurati, quando le spese di riparazione, sommate all’importo realizzabile dal relitto, raggiungano o superino il valore di indennizzo del veicolo al momento del sinistro.
Art. 7.5 Determinazione del Valore di indennizzo
(condizioni valide per le garanzie Furto, Incendio, Cristalli, Eventi naturali, Eventi sociopolitici, Collisione, Kasko se richiamate nel Modulo di polizza)
L’ammontare del danno è definito direttamente da NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con l'Assicurato. In caso di mancata adesione da parte dell’Assicurato, quando una delle parti lo richieda, la determinazione del danno avviene mediante periti nominati rispettivamente dall’Impresa Assicuratrice e dall’Assicurato.
I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta, su istanza anche di una sola delle parti sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell’Assicurato.
I risultati delle valutazioni sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata, in ogni caso, qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito, sono ripartite a metà. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità legale.
Il valore di indennizzo per la liquidazione del danno è determinato in base al valore commerciale risultante dalle riviste specializzate "Quattroruote" o "Tuttotrasporti" ad eccezione dei casi in cui l'Assicurato decida di avvalersi delle strutture convenzionate.
Art. 7.6 Liquidazione del Danno Totale
(condizioni valide per le garanzie Furto, Incendio, Cristalli, Eventi naturali, Eventi sociopolitici, Collisione, Kasko se richiamate nel Modulo di polizza)
NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. in caso di danno totale, oppure di danno parziale parificato al danno totale, riconoscerà all'Assicurato quale indennizzo liquidabile il valore commerciale risultante dalle riviste specializzate "Quattroruote" e "Tuttotrasporti" al netto di eventuali franchigie e scoperti.
Art. 7.7 Opzione Rimpiazzo
(condizioni valide in caso di danno totale per le garanzie richiamate nel Modulo di polizza).
SIGSG2.0D-001122018
L’Assicurato, a seguito di danno totale o di danno parziale parificato al danno totale, può optare per il rimpiazzo del veicolo con altro veicolo della stessa casa costruttrice e di valore almeno pari a quello indennizzabile in base alla tabella seguente, da acquistarsi presso il medesimo concessionario che ha provveduto alla vendita del veicolo stesso.
Giorni trascorsi dalla data di effetto della polizza alla data delsinistro | da 1 a 365 | da 366 a 730 | da 730 a 1.095 | Da1.096 a 1.460 | Da1.461 a 1.825 |
Percentuale di deprezzamento del valore assicurato | 0 | 25% | 35% | 45% | 55% |
Valore indennizzabile (espresso in percentuale del valore assicurato) | 100% | 75% | 65% | 55% | 45% |
NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. provvederà, a fronte della presentazione di un nuovo contratto di acquisto, a liquidare direttamente al concessionario venditore il valore indennizzabile al netto delle eventuali franchigie contrattuali.
L’opzione rimpiazzo è esercitabile se il veicolo rubato, rapinato o distrutto sia stato sottoposto, alle scadenze prefissate e, almeno una volta ogni anno, agli interventi manutentivi prescritti dalla Casa costruttrice presso i Centri convenzionati con NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. o presso un aderente alla rete ufficiale della casa costruttrice, non abbia percorso più di 30000 (trentamila) km annui e il danno totale avvenga nei primi 12 mesi (365 giorni) dalla stipulazione della polizza.
In caso di rimpiazzo, NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. provvederà, su richiesta dell’Assicurato, a fornire un veicolo sostitutivo per un massimo giorni trenta.
Art. 7.8 Liquidazione del Danno Parziale
(condizioni valide per le garanzie Furto, Incendio, Cristalli, Eventi naturali, Eventi sociopolitici, Collisione, Kasko se richiamate nel Modulo di polizza)
NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. in caso di danno parziale, riconoscerà, quale indennizzo liquidabile, le spese necessarie alla riparazione del veicolo al netto dello scoperto e del minimo previsti in polizza tenendo conto del degrado dei ricambi, contrattualmente stabilito sulla base del deprezzamento del valore del veicolo.
Art. 7.9 Riparazione presso le carrozzerie convenzionate
(condizioni valide per le garanzie Furto, Incendio, Cristalli, Eventi naturali, Eventi sociopolitici, Collisione, Kasko se richiamate nel Modulo di polizza)
Nel caso in cui la riparazione del veicolo avvenga presso le carrozzerie convenzionate indicate da NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. , le franchigie e gli scoperti delle garanzie vengono eliminati o ridotti come riportato nell’art. 3.6 CGA. In tale caso NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. provvederà, su richiesta dell’Assicurato, a fornire un veicolo sostitutivo per un massimo di giorni 8 (otto) di fermo macchina presso il riparatore.
Art. 7.10 Pagamento dell’indennità
Garanzie Furto, Incendio, Cristalli, Eventi naturali, Eventi sociopolitici, Collisione, Kasko se richiamate nel Modulo di polizza
NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. corrisponderà l’indennizzo esclusivamente all’Assicurato al netto della franchigia/ scoperto o del minimo indicato in polizza, non prima di 30 giorni dalla data di denuncia all’Impresa in caso di furto senza ritrovamento (previa consegna dei documenti richiesti e di tutti i dispositivi di apertura del veicolo).
NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere la fattura di riparazione o della fornitura di parti di ricambio prima di corrispondere l’indennizzo.
Il pagamento dell’indennizzo all'Assicurato, in caso di utilizzo delle strutture non convenzionate con NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A., avverrà esclusivamente previa autorizzazione del preventivo di spesa da parte di NOBIS, giustificato da fattura, regolarmente saldata, al netto della franchigia/scoperto indicata/o in polizza, fermo il limite di indennizzo per anno assicurativo indicato. Il diritto all'indennizzo, comunque, non può essere oggetto di cessione a terzi.
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Garanzie Infortuni
Determinata l’invalidità conseguente all’infortunio e l’indennizzo dovuto, NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ne dà comunicazione agli interessati e dopo aver ricevuto notizia della loro accettazione, provvede al pagamento in Euro. NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. paga la somma assicurata ai trasportati ovvero agli eredi degli stessi in parti uguali.
8. SEZIONE ASSISTENZA STRADALE
Art. 8.1 Prestazioni di assistenza
La Società eroga in favore dell’Assicurato le prestazioni di Assistenza nel caso si renda necessaria a seguito di incidente, incendio, furto (anche tentato o parziale), eventi sociopolitici o eventi naturali. Le prestazioni dovute ad esaurimento batteria, mancato avviamento, mancanza di carburante ed errato rifornimento sono prestate unicamente per le garanzie depannage e quick service.
Soccorso stradale
In caso di incidente, incendio, furto di parti del veicolo, ritrovamento dopo furto totale, tentativo di furto, eventi sociopolitici, eventi naturali e guasto, la Struttura Organizzativa provvederà:
senza oneri a carico dell’Assicurato, al traino del veicolo fino al più vicino punto di riparazione della rete convenzionata NOBIS se nel raggio di 30 km dal luogo del sinistro, o in assenza di questa, fino al punto di assistenza della Casa Costruttrice più vicino.
senza oneri a carico dell’Assicurato, al traino del veicolo ad un centro di riparazione di sua fiducia nel raggio di 30 km dal luogo del sinistro. Gli eventuali costi per km eccedenti e i giorni di deposito sono a carico dell’assicurato che pagherà sul posto al soccorritore intervenuto.
A seguito di incidente da circolazione, la Struttura Organizzativa provvede anche al recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale tenendo a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di € 200,00 IVA inclusa per evento.
Nel caso il soccorso stradale avvenga all’estero la destinazione sarà il punto più vicino della Casa Costruttrice e il deposito del soccorritore intervenuto. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico i costi dell’assistenza fino ad un importo massimo di € 200,00 IVA inclusa per evento per le richieste di assistenza all’estero.
Dépannage
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per mancanza di carburante, errato rifornimento, esaurimento batteria, mancato avviamento in genere in modo da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa invierà un mezzo di soccorso stradale che provvederà, quando le circostanze ne rendano possibile la realizzazione, alla riparazione sul posto mediante interventi di riparazione non superiori ai 30 minuti e che consentano al veicolo di ripartire. I costi della manodopera per effettuare i piccoli interventi di riparazione sono a carico della Struttura Organizzativa. Sono invece a carico dell’assicurato i costi dei pezzi di ricambio e del carburante.
Quick Service
Nel caso in cui l’intervento di riparazione sul luogo non sia stato risolutivo ma il veicolo abbia subito danni che a parere del soccorritore sono riparabili nel tempo massimo di 2 ore, la struttura Organizzativa, d’intesa con l’assicurato, s’impegna a proseguire la riparazione presso un’officina convenzionata mettendo a disposizione la struttura e le risorse necessarie per la riparazione del veicolo. Tutti i costi della riparazione (manodopera, parti di ricambio e materiali di consumo) restano a carico dell’assicurato.
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Assistenza telefonica alla compilazione CAI
A seguito di soccorso stradale, l’Assicurato potrà richiedere informazioni relativamente a consulenze per incidenti stradali e modalità burocratiche inerenti la compilazione della Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro (“modulo blu”).
Autovettura sostitutiva
In caso di incidente, incendio, tentativo di furto, guasto, se la riparazione richiede più di 8 ore di manodopera secondo i tempari della casa costruttrice certificate da officine autorizzate, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato una vettura di 1.200 di cilindrata (Cat.B) per un massimo di 3 giorni.
In caso di furto, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato una vettura di 1.200 di cilindrata (Cat.B) per un massimo di 7 giorni a seguito della presentazione della denuncia di furto alle competenti autorità.
La prestazione non sarà erogata in caso di tagliandi periodici o interventi di ordinaria manutenzione o in caso di immobilizzo di moto, roulotte o rimorchio. L’auto sostitutiva è messa a disposizione tramite le società di autonoleggio convenzionate secondo la disponibilità e alle condizioni contrattuali previste, presso le stazioni d’autonoleggio e negli orari di apertura delle stesse. Queste ultime richiedono che l’Assicurato abbia compiuto 21 anni con un anno di patente e che lo stesso depositi una cauzione tramite carta di credito. Sono a carico dell’Assicurato le assicurazioni facoltative, le spese di carburante, pedaggi, traghetti, e gli eventuali giorni di noleggio eccedenti che dovranno in ogni caso essere autorizzati dalla Struttura Organizzativa.
Servizio informazioni sul traffico
(Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali).
L’Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa informazioni relative alla percorribilità della rete stradale e autostradale italiana.
Servizio informazioni meteo
(Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali).
L’Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa informazioni sulla situazione meteo in Italia e all’estero.
Servizio Informazioni turistiche
(Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali).
L’Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa informazioni relative al paese nel quale intende recarsi quali:
- documenti necessari per l’ingresso nel paese e visto richiesto;
- formalità valutarie;
- situazione socio politica del paese;
- indirizzo delle Ambasciate/Consolati all’estero.
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Prestazioni operanti oltre i 50 km dal luogo di residenza dell’assicurato
Spese di albergo
In caso di incidente, incendio, furto, guasto, qualora si renda necessaria per le riparazioni una sosta forzata, la Centrale Operativa terrà a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di € 300,00 IVA inclusa per evento. La prestazione verrà erogata se il sinistro ha luogo ad almeno 50 km dal comune di residenza dell’assicurato.
Rientro o prosecuzione del viaggio
In caso il veicolo sia immobilizzato a più di 50 km di distanza dal comune di residenza dell’assicurato in seguito a furto, incidente e incendio i cui tempi necessari alla riparazione siano di almeno 3 giorni, la Struttura Organizzativa terrà a proprio carico il rientro o la prosecuzione del viaggio dell’assicurato e degli eventuali passeggeri (fino al massimo previsto dal libretto di circolazione dell’autoveicolo assicurato) in treno ovvero, se il viaggio supera le 8 ore, in aereo (classe turistica) fino ad un massimo di € 500,00 IVA inclusa se accaduto in Italia e di € 1.000,00 IVA inclusa se accaduto all’estero.
Servizio taxi
A seguito di soccorso stradale, l’Assicurato potrà richiedere una corsa taxi dal luogo d’immobilizzo del veicolo fino all’officina di destinazione oppure, nel caso il veicolo debba essere trattenuto in officina per le riparazioni, potrà utilizzare la corsa in taxi per raggiungere la più vicina stazione di noleggio, la stazione ferroviaria o l’aeroporto.
La Struttura Organizzativa prende a carico il costo della corsa in taxi fino ad un massimo di € 50,00 IVA inclusa per evento.
Demolizione del veicolo in Italia
La Struttura Organizzativa è invitata ad organizzare, su richiesta dell’assicurato, la demolizione del veicolo a seguito di un incidente da circolazione, guasto o ritrovamento a seguito di furto.
La Struttura Organizzativa vi provvederà, in ottemperanza alle disposizioni di legge, presso un centro autorizzato posto in territorio italiano.
La Società tiene a proprio carico le relative spese di trasporto, demolizione e cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico
Recupero del veicolo riparato o ritrovato dopo il furto
In caso il veicolo sia immobilizzato a più di 50 km dal comune di residenza dell’assicurato a seguito di guasto, incidente, incendio o ritrovamento dopo furto e restasse immobilizzato sul posto per oltre 36 ore in Italia, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’assicurato un biglietto di sola andata in treno ovvero, se la durata del viaggio è superiore alle 8 ore, in aereo (classe turistica) per consentire il recupero del veicolo dopo le riparazioni o il ritrovamento. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico anche le eventuali ulteriori spese necessarie di trasporto (taxi) per raggiungere il veicolo ritrovato fino ad un massimo di € 50,00 per sinistro.
Rimpatrio del veicolo dall’estero
SIGSG2.0D-001122018
In caso di guasto, incidente, incendio, ritrovamento a seguito di furto avvenuti all’estero, qualora il veicolo immobilizzato non sia riparabile entro 5 giorni lavorativi o sia irreparabile, la Struttura Organizzativa organizzerà e terrà a proprio carico il trasporto del veicolo fino all’officina della casa costruttrice più vicina al luogo di residenza dell’Assicurato fino ad un massimo di € 1.000,00 IVA inclusa per sinistro. Il costo delle spese di riparazione del veicolo, il costo degli eventuali diritti doganali e degli accessori del veicolo eventualmente rubati prima dell’arrivo del mezzo di trasporto della Struttura Organizzativa restano a carico dell’Assicurato.
Abbandono legale all’estero
In caso il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà al suo abbandono legale in loco,
tenendo a proprio carico i relativi costi, sia amministrativi che organizzativi.
Restano a carico dell’Assicurato i costi per le spese di custodia, la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell’Assicurato stesso
Assistenza linguistica all’estero
In caso di ricovero ospedaliero o fermo, arresto, minaccia di arresto dell’assicurato per incidente, nel quale sia stato coinvolto il veicolo assicurato, la Struttura Organizzativa tramite un proprio incaricato sul posto fornisce assistenza linguistica nell’ambito delle principali lingue europee.
Art. 8.2 Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni di assistenza
Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni generali:
a. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, saccheggi, eventi sociopolitici quando equiparabili a catastrofe, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; non abilitazione dell’Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore.
Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
b. Tutte le prestazioni sono fornite per un massimo di 3 (tre) volte per tipo entro ciascun anno (365 giorni) di validità della polizza.
c. La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all’estero nel corso dell’anno di validità della polizza è di 60 giorni.
d. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
e. Il diritto alle assistenze fornite dall’Impresa decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.
f. Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
SIGSG2.0D-001122018
g. Ogni diritto nei confronti dell’Impresa si prescrive entro il termine di 2 (due) anni (730 giorni) dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civile.
h. Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova
l’Assicurato e a condizione che l’Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L’Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
i. A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice Civile, all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Impresa assicuratrice e specificatamente all’Impresa nel termine di tre giorni a pena di decadenza.
Nel caso in cui attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale mborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dall’Impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione.
l. Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente “Sezione Assistenza” si applicano le disposizioni di legge.
Art. 8.3 Obblighi in caso di sinistro
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, facente capo al
Numero Verde 800 894147
o, se dall’estero, x00 000.0000.000
In ogni caso l’Assicurato dovrà comunicare con precisione:
1. Il tipo di assistenza di cui necessita.
2. Nome e Cognome
3. Numero di Polizza
4. Numero di targa del veicolo
5. Modello del veicolo
6. Indirizzo del luogo in cui si trova
7. Il recapito telefonico a cui la Struttura Organizzativa potrà contattarlo nel corso dell’assistenza.
L’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione.
Le prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di indennizzo qualora l’Assicurato non si rivolgesse alla Struttura Organizzativa al momento del sinistro. Viene fatta eccezione per il caso in cui l’Assicurato non potesse mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per causa di forza maggiore (come ad esempio intervento di forze dell’ordine e/o di servizi pubblici di emergenza), che dovrà essere debitamente documentata (verbale o certificato di pronto soccorso).
SIGSG2.0D-001122018
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.
L’Impresa si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all’effettuazioni di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto nella polizza o dalla Legge.
9. SEZIONE GARANZIA GUASTI MECCANICI
Art. 9.1 – Oggetto della copertura
L’impresa si impegna a corrispondere alle condizioni sotto riportate ed entro i limiti indicati, l’indennizzo del costo della riparazione dei guasti (parti di ricambio e manodopera) subiti dagli Autoveicoli assicurati al motore, cambio e differenziale.
CONDIZIONI
Le prestazioni vengono offerte esclusivamente su un veicolo nuovo o km0 (immatricolato da meno di sei mesi), venduto a persona fisica per un uso privato, ed avente le seguenti caratteristiche:
due ruote motrici (2WD),
cilindrata massima di 2000 centimetri cubi, potenza massima 200 CV, fino a 25 quintali a pieno carico,
alimentazione a benzina o a gasolio (l’alimentazione a GPL/Metano sia se omologato come “di primo equipaggiamento” dalla casa sia se trasformato successivamente alla vendita non rientra in copertura),
appartenente ad un marchio distribuito o importato ufficialmente con un volume annuo di immatricolato in Italia della casa costruttrice superiore alle 1000 unità (si fa riferimento al dato dell’anno precedente).
La validità della garanzia è subordinata all’esecuzione della sequenza dei tagliandi prescritti dal costruttore nelle frequenze, nelle modalità e nei contenuti (piano di manutenzione del costruttore). I tagliandi dovranno essere necessariamente eseguiti presso le strutture convenzionate con NOBIS o presso la rete ufficiale della casa costruttrice.
La garanzia non opera in presenza di eventuali garanzie legali e/o convenzionali, integrali o residuali, offerte dal costruttore o da altro soggetto.
L’esecuzione dei tagliandi, nelle modalità descritte, è da considerarsi condizione necessaria ed essenziale per l’operatività della copertura assicurativa.
La copertura assicurativa cessa immediatamente a seguito di:
distruzione del veicolo assicurato,
cessione dello stesso ad un venditore professionale,
trasferimento a privato del veicolo,
manutenzione non eseguita o non conforme alle prescrizioni.
La durata della copertura non può superare 5 anni dalla prima immatricolazione del veicolo assicurato.
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PARTI DEL VEICOLO COPERTE (tassativamente indicate nella tabella)
BLOCCO MOTORE (basamento e tutti i componenti a latere) | testata, guarnizione testata, kit smeriglio, canne cilindro, pistoni, bielle, albero motore, alberi a camme, segmenti, | precamere, aste e bilancieri, pompa olio, catena di distribuzione, variatore di fase distribuzione, prigionieri, sedi valvole. Sono esclusi la coppa dell’olio, la guarnizione della coppa e tutti i |
bronzine di banco e di biella, valvole aspirazione e scarico, punterie idrauliche, | particolari esterni al blocco motore. | |
CAMBIO AUTOMATICO | convertitore di coppia, gruppo valvole, ruotismo epicicloidale, scatola, pompa olio, con esclusione dei freni e delle frizioni. | |
CAMBIO MANUALE | ingranaggi conduttori, ingranaggi condotti, scatola e tutti gli organi lubrificati in rotazione al suo interno, sincronizzatori, cuscinetti. | |
CAMBIO A VARIAZIONE CONTINUA | gli organi interni ad esclusione della cinghia | |
SCATOLA DIFFERENZIALE ANTERIORE | le componenti interne |
Art. 9.2 – ESCLUSIONI
Sono esclusi tutti gli organi non compresi nella tabella di cui al punto precedente.
A titolo puramente esemplificativo, non rientrano in copertura i seguenti organi: turbina/e, intercooler, iniettori, pompa iniezione, alternatore, motorino avviamento, bobine accensione, collettori, valvola EGR, frizione, pompa liquido di raffreddamento, radiatore raffreddamento, elettroventilatore raffreddamento, volano, misuratore massa d’aria, pompe alimentazione, collettori, centralina gestione motore (ECU), scatola guida, apparati di servoassistenza alla guida, semiassi, albero di trasmissione, tutti i paraoli, tutte le cinghie, i cuscinetti, tutte le pulegge, batteria, manicotti e tubazioni in genere, tutte le parti in gomma, lubrificanti, liquidi, filtri, materiali attrito freni, parti di carrozzeria e tutte le spese sostenute per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
La copertura assicurativa, inoltre, non opera per guasti dovuti a:
1. normale ed ordinaria usura (es.: eccessivo consumo di olio motore dovuto alla normale usura dei segmenti);
2. mancata e/o insufficiente lubrificazione, imputabile anche alle impurità presenti nel lubrificante, che portino all’ostruzione dei canali di lubrificazione;
3. imperizia, imprudenza, negligenza, colpa grave dell’utilizzatore del veicolo;
4. incidenti stradali e/o eventi dolosi;
5. precedenti interventi riparativi non eseguiti a regola d’arte;
6. perdite di liquidi, vibrazioni o leggere rumorosità che, comunque, non pregiudicano la funzionalità e/o l’utilizzo del veicolo se riconducibili all’uso;
7. errati rifornimenti, presenza di impurità o acqua nel carburante, immissione di acqua dal condotto di aspirazione;
8. mancata esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria prescritti dalla casa costruttrice o dalla tipologia di utilizzo;
9. elementi non coperti e/o esclusi;
10. cause esterne al veicolo, ivi comprese corto circuito e tentativi di furto;
11. non immediato arresto del veicolo all’insorgere di anomalie avvertite o segnalate dalla strumentazione di bordo (es.: innalzamento temperatura dovuto a perdita di liquido refrigerante dal radiatore o dalla pompa acqua con conseguente bruciatura della guarnizione testa);
12. urti, collisioni, uscite di strada, incendi anche se causati da organi coperti da garanzia.
Non rientrano in copertura i veicoli che:
1. non siano conformi alle prescrizioni del costruttore dichiarate in sede di omologazione;
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2. siano adibiti a taxi, ambulanza, noleggio, scuola guida e/o utilizzati in competizioni; e quando:
3. si riscontrano anomalie, discordanze e/o attestazioni non veritiere sullo stato del veicolo;
4. vengono disattese le norme, le istruzioni e le procedure descritte.
Art. 9.3 - LIMITI
La copertura assicurativa è rilasciata per un massimale di € 6.000,00 per sinistro e per l’intera durata della polizza.
Resta inteso che l’importo massimo delle riparazioni non potrà superare il 50% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Sono a carico dell’Assicurato tutte le spese che comportino una rivalutazione del veicolo o una sua maggiore funzionalità come pure quelle di assistenza stradale, vitto, alloggio e trasporto.
Non rientrano in copertura i danni indiretti causati dal fermo del veicolo anche durante il disbrigo della pratica e durante la riparazione.
E’ oggetto di indennizzo la riparazione effettuata con l’impiego di ricambi revisionati. Qualora l’Assicurato
richiedesse l’impiego del ricambio nuovo, lo stesso dovrà farsi carico dei costi aggiuntivi pari alla differenza fra il listino a nuovo e quello revisionato.
Nel caso in cui il ricambio revisionato non sia disponibile, l’indennizzo avverrà con l’impiego del ricambio nuovo a costo del listino decurtato a livello forfettario della percentuale di usura stabilita per il veicolo dal listino usato di Infocar/Quattroruote – Editoriale Edidomus al momento del sinistro.
Art. 9.4 - PROCEDURA DA OSSERVARE IN CASO DI SINISTRO
L’Assicurato dovrà denunciare il sinistro all’indirizzo mail xxxxxx@xxxxx.xx entro 2 giorni dal verificarsi del guasto. L’incaricato contatterà nel più breve tempo possibile l’Assicurato e gli indicherà, caso per caso, la procedura da seguire e la struttura ove ricoverare il veicolo. Il ricovero del veicolo dovrà avvenire entro due giorni dalla comunicazione della struttura per preservare l’utilità residua del veicolo e per evitare di provocare ulteriori guasti o di aggravare quelli esistenti.
RESTA INTESO CHE INTERVENTI NON PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATI NON SARANNO INDENNIZZABILI.
NOBIS si riserva il diritto, in caso di guasto, di:
1. far ispezionare il veicolo prima e/o durante la riparazione;
2. indicare l’officina incaricata della diagnosi e dell’eventuale riparazione;
3. fornire pezzi di ricambio;
4. ritirare gli organi dichiarati guasti per sottoporli a controlli, verifiche ed eventuali riparazioni;
5. far sostituire integralmente un sistema complesso, quando la riparazione parziale risulti eccessivamente onerosa;
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6. far impiegare ai riparatori organi revisionati/ricondizionati/rigenerati/usati.
ALLEGATO 1
TABELLA PER LA LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITA’ DI INVALIDITA’ PERMANENTE
L'indennità per invalidità permanente parziale fermi i criteri di franchigia operanti verrà calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità, facendo riferimento ai valori sotto elencati:
DESCRIZIONE | PERCENTUALE | |
Perdita totale, anatomica o funzionale, di: | des | sin |
Un arto superiore | 70% | 60% |
Una mano o un avambraccio | 60% | 50% |
Un pollice | 18% | 16% |
Un indice | 14% | 12% |
Un medio | 8% | 6% |
Un anulare | 8% | 6% |
Un mignolo | 12% | 10% |
Una falange ungueale del pollice | 9% | 8% |
Una falange di altro dito della mano | 1/3 del dito | |
Amputazione di un arto inferiore: | ||
Al disopra della metà della coscia | 70% | |
Al disotto della metà della coscia ma al disopra del ginocchio | 60% | |
Al disotto del ginocchio, ma al disopra del terzo medio di gamba | 50% | |
Amputazione di un piede | 40% | |
Amputazione di ambedue i piedi | 100% | |
Amputazione di un alluce | 5% | |
Amputazione di un altro dito del piede | 1% | |
Amputazione della falange ungueale dell'alluce | 2,5% | |
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio | 25% | |
Perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi | 100% | |
Sordità completa di un orecchio | 10% | |
Sordità completa di entrambi gli orecchi | 40% | |
Stenosi nasale assoluta monolaterale | 4% | |
Stenosi nasale assoluta bilaterale | 10% | |
Esiti di frattura amielico somatica con deformazione a cuneo di: | ||
Una vertebra cervicale | 12% | |
Una vertebra dorsale | 5% | |
12° dorsale | 10% | |
Una vertebra lombare | 10% | |
Esiti di frattura di un meta mero sacrale | 3% | |
Esiti di frattura di un meta mero coccigeo con callo deforme | 5% | |
Perdita anatomica di un rene | 15% | |
Perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica | 8% |
SIGSG2.0D-001122018
Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per i destrorsi varranno per il lato sinistro e viceversa.
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b) le condizioni contrattuali sottoscritte;
c) lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze.
In caso di difficoltà di accesso è possibile ottenere assistenza contattando 24 ore su 24 il Call Center dell’Impresa al numero x00.000.0000.000.
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3. Profilazione
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4. Comunicazione e diffusione dei dati
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5. Tipologia dei dati trattati, localizzazione dei dati e dei trattamenti, periodo di conservazione dei dati
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In relazione alle finalità descritte, l'utilizzo dei dati personali è limitato ai soli dati necessari alla conclusione e gestione dei trattamenti previsti con la presente informativa. I trattamenti avvengono mediante elaborazioni manuali e strumenti elettronici o comunque automatizzati, secondo logiche di elaborazione e conservazione strettamente correlate alle finalità stesse o dettate da leggi e disposizioni delle Autorità e, comunque, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali contro i rischi di accesso e divulgazione impropri nonché la loro distruzione al cessare della finalità, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione derivanti da indicazioni normative o delle Autorità. I trattamenti e la conservazione dei dati saranno svolti in Italia. Su richiesta espicita dell'interessato i dati personali trattati potrebbero essere trasmessi a soggetti esteri coinvolti nella trattazione delle pratiche, fatto salvo impedimenti dettati da normativa stringente, manifesta carenza del soggetto ricevente su misure di sicurezza atte a tutelare la riservatezza dell'informazione tramessa, indicazioni delle Autorità.
6. Diritti dell’interessato
L’interessato, in relazione ai predetti trattamenti, può esercitare i diritti di accesso, revoca, rettifica, cancellazione (oblio), limitazione, portabilità, opposizione con riferimento alla vigente normativa in materia di privacy. Per l’esercizio dei diritti sopracitati l'interessato potrà rivolgersi,
mediante raccomandata AR indirizzata alla sede operativa di Agrate Brianza (MB), presso la Direzione Risorse Umane, o mediante e-mail agli indirizzi xxxx@xxxxx.xx oppure xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx. L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo direttamente all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nei termini previsti dalla normativa vigente.
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Set Informativo Guida Sereno Green 2.0 (SIGSG2.0 – 001122018) – Ultimo aggiornamento 01.12.2018