UFFICIO SEGRETERIA
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Provincia di Novara
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P E L L A
D I
C O M U N E
CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI
RELATIVO ALLA CONCESSIONE IN GESTIONE DEL BAR ANNESSO AGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI SITI NEL COMUNE DI PELLA FRAZIONE ALZO
ART. 1 – OGGETTO DEL CAPITOLATO.
Il presente capitolato ha per oggetto la gestione dell’esercizio del bar del Centro Sportivo Comunale in Frazione di Alzo ed è strettamente connessa alle attività sportive, culturali e sociali che in esso potranno avere luogo, con lo scopo di valorizzare la funzione sociale e di centro di aggregazione della struttura comunale.
I locali sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
Il rapporto contrattuale si configura come prestazione di servizio e anche se si realizzi a mezzo di locali regolarmente predisposti per tale attività, trattasi di mezzi strumentali per lo svolgimento del servizio in oggetto e, pertanto, non costituisce in alcun modo vincolo di affitto ai sensi della Legge n. 392/1978.
ART. 2 – DURATA DELLA GESTIONE.
La durata della gestione è stabilita in anni 5 (cinque) a partire dalla data stipulazione del relativo contratto da stipulare in forma pubblica amministrativa.
È prevista la possibilità, per una volta sola, di rinnovo per ulteriori 5 (cinque) anni alle medesime condizioni del contratto scaduto. Inoltre, il rinnovo potrà essere concesso, fin dal primo anno, in caso di proposta di interventi strutturali o comunque di importo rilevante, atti al miglioramento degli ambienti di competenza o del servizio erogato alla clientela. Tali interventi dovranno essere completamente realizzati entro il primo quinquennio, pena la decadenza della concessione in rinnovo. Resta inteso che alla scadenza del contratto di concessione i beni rimarranno nella piena disponibilità e di proprietà dell’Amministrazione Comunale senza diritto ad alcun compenso nemmeno in caso di risoluzione anticipata.
La consegna dei locali e dei beni per l’inizio attività potrà essere effettuata solo ad avvenuto deposito della cauzione definitiva e di tutti gli altri documenti richiesti in sede in gara.
Non configurandosi il contratto come affitto di locali, al termine della gestione la ditta non potrà rivendicare in alcun caso il diritto al pagamento di indennità o compensi per la perdita dell’avviamento commerciale.
ART. 3 – CONDUZIONE DEL BAR.
Per il periodo di validità del presente contratto, verrà rilasciata all’appaltatore autorizzazione amministrativa per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande (denominazione bar-caffè).
Alla scadenza del contratto, anche in caso di recesso anticipato, l’autorizzazione rientrerà nella piena disponibilità dell’Amministrazione Comunale senza riconoscimento di alcun diritto di avviamento.
In considerazione della preminente finalità pubblica del presente appalto di gestione del bar, l’autorizzazione amministrativa rilasciata per la sua gestione non è trasferibile all’esterno dei locali del centro sportivo pena – ai sensi dell’art. 1456 del codice civile – la risoluzione automatica del contratto di appalto per la gestione dei locali del bar e la revoca dell’autorizzazione, fatto salvo il risarcimento dei danni.
Gli alimenti e le bevande da somministrare saranno quelli previsti dall’autorizzazione all’apertura del bar.
L’inizio dell’attività di gestione sarà subordinato all’acquisizione, da parte del gestore, delle necessarie autorizzazioni e del nulla osta e quant’altro richiesto dalle vigenti disposizioni in materia. Il gestore in ogni caso sarà tenuto a rispettare scrupolosamente l’osservanza di tutte le norme igienico–sanitarie previste per la somministrazione di alimenti e bevande, rispondendo direttamente di eventuali inadempimenti in merito.
Senza l’autorizzazione del Comune non potranno essere affisse insegne pubblicitarie di alcun genere.
ART. 4 – REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA.
Possono presentare domanda di partecipazione alla gara, i seguenti soggetti:
1.a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative e le Associazioni e società sportive;
1.b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n.422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.1577. e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n.443;
1.c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’articolo 36;
1.d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell’articolo 37;
1.e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forme di società ai sensi dell’art. 2615- ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell’art. 37;
1.f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n.240, si applicano al riguardo le disposizioni dell’articolo 37.
Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra loro in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile. Le stazioni appaltanti escludono altresì i concorrenti per i quali accertano che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
I concorrenti devono altresì:
2.a) non incorrere in nessuno dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 2.b) non trovarsi in situazione interdittiva dalla contrattazione con le Pubbliche Amministrazioni e
dalla partecipazione a gare pubbliche;
2.c) essere in regola con i versamenti contribuivi;
2.d) essere in regola con i pagamenti nei confronti degli enti proprietari degli impianti in cui hanno eventualmente svolto la propria attività negli ultimi tre anni;
2.e) aver preso visione dei locali e accettare incondizionatamente tutte le condizioni stabilite dal presente bando e dal Capitolato Speciale d’Oneri approvato con deliberazione G.C. n. 66 in data 13.09.2016;
2.f) impegnarsi a versare alle scadenze stabilite all’Ente la quota dovuta a titolo di canone per la gestione degli impianti, nonché le spese per la stipula della convenzione.
Sono inoltre richiesti in capo al concorrente, se trattasi di persona fisica o in capo al titolare dell’impresa individuale o al legale rappresentante, se trattasi di società od a loro delegati:
3.a) il possesso dei requisiti morali di cui all’art. 4, della L.R. n. 38/2006 e smi;
3.b) il possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 5 della L.R. n. 38/2006 e smi.
Il possesso dei requisiti di cui sopra dovrà essere dichiarato dai partecipanti alla gara mediante autocertificazione resa ai sensi della vigente normativa in materia. Il Comune controllerà l’effettivo possesso dei requisiti nei confronti dell’aggiudicatario.
L’iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di competenza non deve essere necessariamente posseduta al momento della presentazione dell’offerta. L’aggiudicatario dovrà dimostrare, pena la decadenza dell’aggiudicazione, l’iscrizione in detto registro prima della stipulazione del contratto d’appalto, producendo il relativo certificato di iscrizione.
ART. 5 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La gestione dell’esercizio del bar sarà affidata alla ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il prezzo a base d’asta è fissato in €. 3.000,00 annui oltre IVA (€ 15.000,00 oltre IVA per il periodo contrattuale di 5 anni).
L’assunzione della gestione, di cui al presente capitolato, da parte dell’aggiudicatario, implica la conoscenza di tutte le norme generali e particolari che lo regolano e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sul giudizio della ditta circa la convenienza di assumere il servizio anche in rapporto al prezzo offerto rispetto al prezzo base stabilito dall’Ente.
ART. 6 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO.
I servizi effettuati dall’appaltatore dovranno essere conformi a tutte le normative vigenti in materia, regionali, nazionali e/o comunitarie.
Nel caso in cui vi fosse contrasto tra le disposizioni del presente capitolato e le statuizioni normative, anche sopravvenute di efficacia primaria, prevarranno queste ultime.
ART. 7 – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO.
Il corrispettivo dovuto dall’aggiudicatario per la gestione del bar e pertinenze, dovrà essere versato annualmente al Comune in due rate semestrali di pari importo anticipate, da versare entro il 31 dicembre ed il 30 giugno di ogni anno.
Qualora alla scadenza stabilita per il pagamento, il canone di appalto non sia stato corrisposto, saranno dovuti dal giorno stesso della scadenza e senza necessità di costituzione in mora anche gli interessi legali.
Il mancato pagamento anticipato del canone entro i termini sopra indicati, comporterà la risoluzione immediata del contratto.
In caso di rinuncia da parte del Concessionario, prima della naturale scadenza dell’appalto, questi sarà tenuto al pagamento del canone dovuto per l’intero anno in corso.
ART. 8 – CAUZIONE.
A garanzia della corretta esecuzione del contratto, l’aggiudicatario dovrà prestare, prima della stipula del contratto, cauzione definitiva per €.1.500,00 (pari al 50% dell’importo contrattuale annuale) mediante polizza fidejussoria bancaria o polizza assicurativa in originale o altra forma di garanzia prevista dalla normativa vigente; qualsiasi forma di garanzia dovrà contenere la clausola di esigibilità “a prima richiesta” e le ulteriori clausole previste dalla normativa vigente in materia di appalti e concessioni in quanto compatibili. In caso di presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa, queste dovranno inoltre prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del Codice Civile;
- la validità per tutta la durata contrattuale e/o comunque sino allo svincolo da parte del Comune di Pella;
- l’assunzione dell’impegno incondizionato del soggetto fideiussore a versare al Comune di Pella l’importo della cauzione su semplice richiesta scritta, senza possibilità di opporre eccezioni di sorta.
In caso di utilizzo parziale, la cauzione dovrà essere reintegrata nell’importo originario.
Il mancato versamento della cauzione entro due mesi dalla stipula del presente contratto, comporterà la risoluzione immediata dello stesso.
ART. 9 – IMPIANTI ED ATTREZZATURE.
La gestione del bar dovrà essere svolta dall’aggiudicatario con propri capitali, mezzi tecnici e con proprio personale, mediante la propria organizzazione ed a proprio rischio.
La struttura viene concessa nello stato di diritto e di fatto in cui si trova, priva di arredi e di attrezzature.
Alla scadenza del contratto, i locali dovranno essere liberati da tutti i beni di proprietà della ditta, mentre dovrà lasciare nelle disponibilità dell’Amministrazione comunale gli arredi fissi e gli abbellimenti che non sono asportabili.
Resta fermo che quanto verrà fatto, previo consenso dell’Amministrazione Comunale, diverrà di proprietà del Comune di Pella, senza diritto ad alcun compenso nemmeno in occasione della scadenza della presente concessione. Qualora il gestore apporti modifiche di qualsiasi natura e specie senza il consenso dell’Amministrazione Comunale, quest’ultima avrà il diritto di richiedere il ripristino a spese del gestore, nonché il risarcimento dei danni. A tal fine l’Amministrazione Comunale potrà rivalersi sulla cauzione definitiva.
E’ vietato qualsiasi intervento diretto a modificare o alterare la struttura e relative pertinenze, senza il preventivo assenso dell’Amministrazione Comunale, pena la risoluzione immediata del contratto. L’Amministrazione si riserva il diritto di ordinare la demolizione e la rimozione delle opere non autorizzate.
L’aggiudicatario è custode, oltre che dei beni propri presenti nei locali, anche dei beni di proprietà comunale.
ART. 10 – MANUTENZIONE ORDINARIA – SPESE ORDINARIE.
La manutenzione ordinaria e la pulizia del bar e dei locali di pertinenza, compresi i relativi servizi, l’area a verde, tutti gli accessi ed il terrazzo del 1° piano, sono a carico del gestore.
Tutte le spese di esercizio, imposte e tasse comunali, canoni per fognatura, luce, acqua, gas e le spese di manutenzione e riparazione ordinaria sono a carico del gestore. Si precisa che rientrano tra le manutenzioni ordinarie: la tinteggiatura dei locali, idraulico, elettricista, falegname, muratore, vetraio, taglio dell’erba e la potatura delle piante e fiori dell’area a verde di pertinenza.
Le spese di riscaldamento dei locali in gestione sono a totale carico del gestore.
L’eventuale attivazione ed intestazione della linea telefonica all’interno del bar é a carico del gestore a cui competeranno le spese di contratto, di canone e di traffico telefonico.
ART. 11 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA.
La manutenzione straordinaria della palazzina del bar e locali pertinenti è a carico dell’Amministrazione Comunale, salvo che i relativi interventi siano determinati da incuria o colpa della ditta.
I locali nelle loro condizioni di fatto e di efficienza vengono verificati ed accettati dalla ditta al momento dell’assunzione del servizio.
ART. 12 – MODALITA’ DELLA GESTIONE – ORARI.
La gestione del bar dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti norme disposte dall’Amministrazione:
- Apertura ed esercizio del bar, con l’osservanza dei seguenti orari minimi giornalieri, tali da consentire il normale svolgimento delle attività agonistico / ricreative:
Lunedì: giornata di riposo settimanale Martedì: 16,00 - 23,00
Mercoledì: 16,00 - 23,00
Giovedì 16,00 - 23,00
Venerdì 16,00 - 23,00
Sabato 14,00 - 23,00
Domenica: in concomitanza con l’effettuazione di gare, incontri o manifestazioni autorizzate dall’Amministrazione Comunale.
- Verrà consentito su richiesta del gestore previo accordo scritto con l’Amministrazione, l’ampliamento dell’orario di apertura e chiusura.
- In occasione di manifestazioni scolastiche, sportive o ricreative organizzate dalla stessa amministrazione ovvero da parte delle associazioni operanti sul territorio comunale da effettuarsi in orari diversi da quelli di apertura, sopra citati, il gestore si impegna ad assicurare la piena disponibilità del bar, previa comunicazione del giorno programmato.
- In ogni caso le parti si riservano di modificare tali orari in base all’effettiva richiesta del servizio.
- Il cancello pedonale di accesso al centro sportivo dovrà essere aperto durante gli orari di apertura del bar.
- Il gestore si impegna a impedire l’accesso all’area sportiva del Centro ai soggetti non autorizzati dall’Amministrazione Comunale.
- Il gestore sarà tenuto ad affiggere un cartello con l’indicazione degli orari di apertura del bar.
- Il Comune gestirà in proprio le prenotazioni e gli incassi riguardanti l’accesso alle aree sportive da parte di terzi, rilasciando apposite autorizzazioni; il gestore sarà tenuto a permettere l’accesso agli impianti sportivi previa verifica del possesso dell’autorizzazione.
ART. 13 – OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE - DIVIETI.
Il gestore del bar é tenuto:
a) a mantenere la struttura affidata in gestione in perfetto stato di conservazione;
b) ad esporre, all’interno del bar, i prezzi di vendita al pubblico dei prodotti del bar;
c) all’apertura e chiusura del cancello pedonale di accesso nei giorni ed orari di apertura del bar.
I prodotti posti in vendita dovranno essere di buona qualità e conformi alle norme vigenti in materia di alimenti e bevande.
Il listino prezzi dovrà essere esposto nel locale in modo da consentirne una facile lettura. A fianco di questo dovrà essere esposto anche il listino prezzi dei generi direttamente confezionati dal gestore. Tali prodotti dovranno essere confezionati con materie fresche di prima qualità e consumati in giornata.
Gli impianti e tutte le dotazioni in genere di proprietà del gestore destinate al servizio del bar dovranno essere di buona qualità, mantenute sempre in perfetta efficienza e sostituite quando è necessario.
Il gestore dovrà mantenere i locali, i servizi, i vetri, nonché i mobili e tutto il materiale destinati all’espletamento del servizio in stato decoroso e di perfetta pulizia, rispettando le norme in materia di igiene.
E’ fatto divieto:
- Effettuare serate di musica dal vivo all’interno del bar e dei locali affidati in gestione;
- Installare giochi elettronici tipo video-poker o simili.
Il gestore potrà diffondere nel locali bar soltanto musica proveniente da impianto stereo e/o juke- box, con regolazione del volume in modo da non arrecare disturbo a terzi.
L’inosservanza dei presenti divieti, comporterà la risoluzione immediata del contratto.
ART. 14 – PERSONALE.
La ditta aggiudicataria potrà provvedere alla gestione del bar, sia attraverso il titolare coadiuvato dai familiari (coniuge, parente od affine entro il terzo grado), sia avvalendosi di dipendenti o soci. Comunque, il personale dovrà essere in numero sufficiente a garantire la funzionalità del servizio.
Agli eventuali dipendenti dovranno essere in ogni caso essere riconosciute condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo di lavoro della categoria e nei loro confronti dovranno essere adempiuti tutti gli obblighi di legge previsti in materia di assicurazioni, assistenziali, previdenziali, antinfortunistiche per sé, eventuali collaboratori e dipendenti, sollevando il Comune di Pella da ogni responsabilità in merito.
In caso in cui il gestore si avvalga di personale non in regola, ovvero senza rispettare le disposizioni sopra indicate, o in difformità a qualsiasi norma di carattere amministrativo e/o igienico sanitario, il contratto verrà immediatamente risolto.
L’Aggiudicatario dovrà assicurare nel tempo idonei interventi di aggiornamento e formazione professionale del personale, dovrà provvedere, inoltre, ad informare dettagliatamente il proprio personale sulle circostanze e le modalità previste nel contratto e dal Codice di comportamento di cui al D.P.R. n.62/2013 nonché dal vigente Codice di comportamento comunale.
ART. 15 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO.
E’ vietata la cessione del presente contratto ed ogni forma di subappalto totale o parziale, pena l’immediata risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione. In ogni caso responsabile dell’operato del subappaltatore occulto sarà l’appaltatore, sia verso il Comune che verso i terzi.
L’appaltatore si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa.
In caso di fallimento della ditta sarà in facoltà dell’Amministrazione Comunale di rescindere il contratto, provvedendosi a termini di legge.
L’Amministrazione Comunale potrà rivalersi sulla cauzione stessa nel caso di spese che dovesse sostenere a causa di azioni od omissioni di responsabilità della ditta, fino al completo esaurimento della cauzione stessa. La ditta sarà tenuta a reintegrare la cauzione.
ART. 16 – ASSICURAZIONI.
Oltre a quanto prescritto in altri punti del presente capitolato, l’aggiudicatario si impegna a provvedere a tutti gli oneri assicurativi che derivano dall’esecuzione della gestione, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune per i danni a cose o persone.
A tal fine, pena la risoluzione immediata del contratto, dovrà produrre polizza, prima della stipula del contratto, rilasciata da Compagnia di Assicurazione di primaria importanza, a copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile ed incendio per un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00.
L’Amministrazione comunale non si assume nessuna responsabilità per furti di materiali di proprietà della ditta appaltatrice custoditi nei locali e così pure degli effetti personali lasciati nei locali stessi e, comunque, per danni a qualsiasi titolo.
Resta inteso che l’uso della struttura è concesso secondo l’agibilità accertata e riconosciuta dagli organi preposti. Pertanto l’appaltatore deve attenersi alle condizioni di agibilità, controllando i limiti d’uso e di capienza.
ART. 17 – ONERI A CARICO DEL COMUNE.
In relazione al presente capitolato, il Comune si impegna alla manutenzione straordinaria del locale bar, servizi e pertinenze.
ART. 18 – INTERRUZIONE.
Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, purché tempestivamente comunicate alla controparte.
ART. 19 – SPESE E DIRITTI CONTRATTUALI.
Tutte le spese ed imposte inerenti, accessorie o conseguenti all’appalto nonché quelle di contratto saranno a carico dell’aggiudicatario.
ART. 20 – RESPONSABILITA’.
L’aggiudicatario si obbliga a sollevare il Comune da qualunque pretesa, azione o molestia che potesse derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell’assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa da parte del Comune in caso di condanna.
Le spese che l’Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno addebitate all’aggiudicatario ed in ogni caso da questa rimborsate.
L’aggiudicatario è sempre responsabile, sia verso il Comune sia verso terzi, dell’esecuzione di tutti i servizi assunti.
L’aggiudicatario è pure responsabile dell’operato e del contegno dei dipendenti e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi potessero derivare al Comune o a terzi. E’ altresì responsabile della moralità e dell’ordine pubblico all’interno del bar e dei locali pertinenti.
L’aggiudicatario dovrà attenersi scrupolosamente al disposto di cui all’art. 10 del TUPS, vietando nei locali qualsiasi tipo di giochi proibiti (carte e varie) elencati nella tabella di cui alla citata norma. L’aggiudicatario si impegna a fare applicare, per quanto di sua competenza, quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.
ART. 21 – CONTROLLI.
La vigilanza sui servizi competerà all’Amministrazione Comunale per tutto il periodo di affidamento in appalto e sarà esercitata con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei dalla stessa.
I funzionari del Comune potranno accedere, in ogni momento e per qualsiasi circostanza, ai beni e alle strutture comunali concesse in appalto per accertamenti e per altre operazioni di interesse nell’Amministrazione stessa.
ART. 22 – PENALITÀ.
In caso di inadempimento totale e/o parziale che non comporti la risoluzione immediata del contratto, il Comune potrà applicare una penale da €.250,00 ad €.1.000,00 con la sola formalità della previa contestazione degli addebiti e determinazione del responsabile del servizio. In caso di recidiva le infrazioni comporteranno l’applicazione della penale in misura doppia ovvero l’adozione di ogni misura ritenuta necessaria da parte del responsabile del servizio.
L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, rispetto alla quale la ditta appaltatrice avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della contestazione, anche via fax.
Il provvedimento è assunto dal Responsabile del Servizio Patrimonio del Comune.
ART. 23 – RECESSO, DECADENZA E REVOCA DELLA GESTIONE.
Indipendentemente dall’applicazione delle penali di cui all’articolo precedente, il Comune di Pella potrà avvalersi, nei modi o nelle forme di legge, della risoluzione immediata del contratto, oltre che nei casi già previsti dagli articoli precedenti, nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra azione di rivalsa per danni:
- gravi inadempienze della gestione;
- abbandono della gestione, salvo che per casi di forza maggiore;
- ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge relative al servizio;
- contegno abitualmente scorretto verso l’utenza da parte del gestore o del personale adibito al servizio;
- quando la ditta appaltatrice si renda colpevole di frode o in caso di fallimento;
- quando xxxx ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, i diritti e gli obblighi inerenti al presente capitolato;
- mancata stipula delle previste assicurazioni;
- mancato pagamento reiterato del corrispettivo nei termini previsti;
- ogni altra inadempienza qui non contemplata e ogni altro fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto.
La risoluzione sarà comunicata dall’Amministrazione con preavviso di 60 giorni a mezzo raccomandata RR.
Sia il gestore che l’Amministrazione Comunale avranno facoltà di recedere dal contratto; detta volontà dovrà essere manifestata con preavviso scritto, a mezzo raccomandata r.r., con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi. Durante tale periodo il gestore sarà comunque tenuto a garantire l’apertura ed il funzionamento del bar.
Nei casi previsti dal presente articolo la ditta incorre anche nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dei danni per l’eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi in conseguenza.
ART. 24 – FORO COMPETENTE.
Qualsiasi controversia che dovesse sorgere a causa del presente atto, sarà deferita al Tribunale di Verbania, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
ART. 25 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI.
Ai sensi del vigente Codice per il Trattamento dei dati personali, approvato con D. Lgs. 30.06.2003,
n. 196, i dati personali forniti dalle ditte partecipanti saranno raccolti presso il Comune per le finalità di gestione dell’aggiudicazione del contratto oggetto del presente bando e saranno trattati anche successivamente all’aggiudicazione per finalità inerenti alla gestione dello stesso. Con la presentazione e sottoscrizione dell’offerta, si intende autorizzato il conferimento dei dati di cui trattasi.
L’interessato gode dei diritti previsti dal citato Xxxxxx.
ART. 26 – DISPOSIZIONI FINALI.
La ditta si considera, all’atto della presentazione dell’offerta nonché dell’assunzione del servizio, a perfetta conoscenza dell’ubicazione dei locali nonché del loro stato. La presentazione dell’offerta, da parte della ditta, sarà considerata piena accettazione di tutte le condizioni prescritte dal presente capitolato, nessuna esclusa.
Il Comune comunicherà alla ditta ogni provvedimento che modificasse la situazione preesistente. Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato si fa rinvio alle normative vigenti in materia.