Condizioni Generali di Vendita
Condizioni Generali di Vendita
Termini e condizioni generali di consegna per Network4Cars Trading B.V. Nieuw Vennep (Netherlands) con iscrizione nel registro della Camera di Commercio numero 28094651, v2019.1.
Articolo 1. Definizioni
Nelle presenti condizioni generali ("Condizioni Generali di Vendita") saranno utilizzate le seguenti definizioni con i seguenti significati, salvo diversa indicazione:
• Venditore: l'utente delle Condizioni Generali di Vendita;
• Acquirente: la controparte del Venditore;
• Contratto: il contratto tra il Venditore e l'Acquirente.
Articolo 2. Disposizioni generali
1. Le presenti Condizioni Generali di Vendita si applicano a tutti i Contratti e a tutte le offerte, i preventivi e le accettazioni fatte dal Venditore.
2. Nella misura in cui l'Acquirente faccia riferimento ad altre condizioni generali nel suo preventivo, offerta o accettazione, viene espressamente respinta la loro applicabilità.
3. La nullità o l'invalidità di una o più clausole delle presenti Condizioni Generali di Vendita non pregiudica l'applicabilità delle altre clausole.
4. Qualora una o più clausole delle presenti Condizioni Generali di Xxxxxxx siano nulle o vengano annullate, il Venditore ha il diritto di sostituire la clausola o le clausole in questione con un'altra clausola, in cui si tiene conto per quanto possibile della finalità e del tenore della clausola originale. L'Acquirente si impegna ad accettare tale nuova clausola.
5. Il Venditore ha sempre il diritto di modificare e/o integrare le presenti Condizioni Generali di Vendita. Le modifiche o aggiunte si applicano ai Contratti esistenti e a quelli nuovi. Per Contratti esistenti, qualora non si tratti di sostituzione di una clausola nulla, annullabile o annullata di cui al comma precedente, l'Acquirente ha il diritto di rifiutare la modifica e/o aggiunta entro quattordici (14) giorni dal momento in cui è stato informato della modifica e/o aggiunta in questione. Qualora l'Acquirente rifiuti per iscritto la modifica o l'aggiunta, le Condizioni Generali di Vendita originali rimarranno pienamente valide per i Contratti esistenti.
Articolo 3. Conclusione ed esecuzione del Contratto
1. Tutte le offerte e i preventivi sono senza impegno, a meno che l'offerta o il preventivo indichi un termine per l'accettazione.
2. Salvo diverso accordo, i prezzi indicati nell'offerta del Venditore si intendono al netto di IVA, spese di servizio, di consegna, di trasporto e amministrative.
3. Salvo diverso accordo, i prezzi indicati nel preventivo o nell'offerta del Venditore sono espressi in euro.
4. Le offerte o i preventivi non valgono automaticamente per transazioni future.
5. Il Contratto è concluso non appena l'accettazione dell'offerta è pervenuta al Venditore o quando il Xxxxxxxxx accetta l'offerta dell'Acquirente.
6. Qualora l'accettazione si discosti (su punti minori) dall'offerta inclusa nel preventivo, il Venditore non è da essa vincolato. Il Contratto non sarà quindi concluso in conformità con questa diversa accettazione, salvo diversamente indicato dal Venditore.
7. Nessun diritto può derivare da modifiche manoscritte a offerte, preventivi e accettazioni senza l'espresso consenso scritto separato del Venditore registrato in un nuovo ordine.
8. L'Acquirente non può recedere dal Contratto se non con il consenso del Venditore. In tal caso, o qualora l'Acquirente rifiuti di adempiere ai propri obblighi, l'Acquirente è tenuto al risarcimento di almeno il 15% del prezzo di acquisto concordato, fatto salvo il diritto del Venditore di richiedere il risarcimento dei danni.
9. L'Acquirente garantirà la fornitura tempestiva di tutti i dati che il Venditore indica come necessari o che l'Acquirente ragionevolmente crede siano necessari per l'esecuzione del Contratto. Qualora tali dati non vengano forniti per tempo, il Venditore ha il diritto di annullare il Contratto o di sospendere l'esecuzione del Contratto e di addebitare all'Acquirente eventuali spese aggiuntive (come ad esempio spese di immagazzinaggio) sostenute in conseguenza del ritardo. Durante il periodo di ritardo, il rischio relativo ai veicoli grava sull'Acquirente.
Articolo 4. Scopo
1. Il Venditore non garantisce che i veicoli siano adatti allo scopo per il quale l'Acquirente intende destinarli, anche se questo scopo è stato comunicato al Venditore, a meno che le parti non abbiano concordato diversamente.
2. Il Venditore consegna i documenti in Conformità con il contratto e non garantisce che con essi i veicoli possano essere registrati. La registrazione ricade e permane sotto la responsabilità dell'Acquirente.
Articolo 5. Consegna
1. La consegna dei veicoli avverrà presso l'indirizzo del Venditore, se non diversamente convenuto nel Contratto.
2. Un periodo di consegna indicativo verrà incluso nel Contratto. Nessun diritto può essere derivato da ciò da parte dell'Acquirente. Se tale periodo viene superato, l'Acquirente non ha diritto a scioglimento o risarcimento danni.
3. Salvo diverso accordo, i veicoli saranno consegnati all'Acquirente nel momento in cui i veicoli sono stati pagati e sono pronti.
4. L'Acquirente è obbligato a prendere in consegna i veicoli nel momento in cui il Venditore gli consegna i veicoli o glieli fa consegnare ovvero quando i veicoli (devono) essere messi a disposizione ai sensi del Contratto. L'Acquirente deve in ogni caso far sì che la consegna possa avvenire entro una settimana dalla notifica del Venditore che i veicoli sono pronti per la consegna e, se del caso, pronti per il trasporto. Qualora l'Acquirente rimanga in mora con i suddetti obblighi o qualora la consegna non avvenga entro il suddetto periodo, l'Acquirente deve settimanalmente
al Venditore, fatte salve le disposizioni del seguente paragrafo del presente articolo, un importo pari all'1% del prezzo di acquisto.
5. Se la consegna non avviene entro il suddetto periodo o se l'Acquirente rifiuta di prendere in consegna i veicoli al momento della consegna o della messa a sua disposizione, l'Acquirente è responsabile del danno subito dal Venditore e delle spese aggiuntive (ad es. spese di immagazzinaggio, trasporto e assicurazione) sostenute dal Venditore a causa del ritardo. Durante il periodo del ritardo, il rischio relativo ai veicoli grava (già) sull'Acquirente.
6. Se è stato convenuto che il Contratto verrà eseguito in fasi, il Venditore può sospendere l'esecuzione della fase successiva fino a quando l'Acquirente non avrà adempiuto ai propri obblighi relativi alla fase precedente.
Articolo 6. Fornitura intracomunitaria
1. Qualora l'Acquirente abbia la sua sede in un altro stato membro dell'Unione Europea, su richiesta dell'Acquirente, può essere emessa una fattura con aliquota IVA pari a zero. In tal caso, l'Acquirente è tenuto a soddisfare tutte le condizioni necessarie a tal fine, a fornire al Venditore i dati richiesti e, qualora richiesto, a firmare una dichiarazione di destinazione redatta dal Venditore. L'Acquirente manleva il Venditore per tutti i danni subiti da quest'ultimo se le condizioni richieste non sono soddisfatte.
2. Se per qualsiasi motivo l'applicazione della suddetta aliquota si rivela impossibile, il Venditore addebiterà (comunque) all'Acquirente l'IVA ordinaria, che dovrà essere pagata entro e non oltre 7 giorni dalla data della fattura.
Articolo 7. Trasferimento di proprietà e trasferimento del rischio
1. All'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal Contratto con l'Acquirente, il Venditore trasferirà la proprietà del veicolo.
2. Il rischio relativo ai veicoli passa all'Acquirente al momento della consegna o prima qualora ciò consti dal contratto o dalle presenti Condizioni Generali di Vendita.
Articolo 8. Riserva di proprietà
1. Fino a quando l'Acquirente non ha adempiuto a tutti gli obblighi, il Venditore si riserva la proprietà della merce fino al momento della consegna. In tal caso, la proprietà dei veicoli passerà all'Acquirente non appena l'Acquirente avrà adempiuto a tutti i suoi obblighi nei confronti del Venditore (incluso il pagamento dell'intero prezzo di acquisto e di tutti gli altri importi dovuti).
2. L'Acquirente non è autorizzato a dare in pegno o altrimenti gravare i veicoli che sono stati consegnati con riserva di proprietà.
3. Qualora terzi sequestrino i veicoli consegnati con riserva di proprietà o vogliano stabilire dei diritti su di essi, l'Acquirente è tenuto ad informarne immediatamente il Venditore.
4. L'Acquirente è responsabile di tutti i danni ai veicoli consegnati con riserva di proprietà.
5. L'Acquirente si impegna ad assicurare i veicoli consegnati con riserva di proprietà e a mantenerli assicurati contro incendi, danni (compresi danni da esplosione e da acqua) e furto. L'Acquirente metterà a disposizione del Venditore la polizza alla prima richiesta del Venditore In caso di pagamento di tale assicurazione, il Venditore avrà diritto agli indennizzi.
Articolo 9. Obbligo di ispezione
1. L'Acquirente è tenuto a ispezionare o a far ispezionare i veicoli al momento della consegna.
2. I difetti visibili devono essere annotati sulla lettera di vettura CMR o su qualsiasi altro documento redatto al momento della consegna. L'Acquirente deve immediatamente comunicare per iscritto al Venditore eventuali difetti visibili, al più tardi entro due giorni lavorativi dalla consegna, accompagnati dal summenzionato documento.
3. I difetti non visibili devono essere comunicati per iscritto al Venditore al più tardi entro una settimana dalla consegna.
4. La denuncia di danni alle vetture consegnate dal Venditore sarà presa in considerazione solo se l'Acquirente, nel denunciare il danno, include anche fotografie documentate (con numero di registrazione visibile e/o numero di telaio/caratteristica).
5. Se l'Acquirente non adempie all'obbligo di ispezione o non registra e/o comunica i difetti in modo tempestivo e secondo le modalità concordate, l'Acquirente perde il diritto di appellarsi per tali difetti o di presentare un credito per tali difetti.
6. In tutti i casi, l'Acquirente è tenuto ad acquistare e pagare i veicoli.
Articolo 10. Forza maggiore
1. Il Venditore ha il diritto di non adempiere ai propri obblighi se questo gli viene impedito a causa di forza maggiore.
2. La forza maggiore da parte del Venditore si considera in ogni caso sussistente qualora, dopo la conclusione del Contratto, al Venditore venga impedito di adempiere agli obblighi derivanti dal presente Contratto a causa di guerra, pericolo di guerra, guerra civile, terrorismo, sommosse, molestie, incendi, danni da acqua, inondazioni, scioperi, occupazione di aziende, esclusione o restrizioni all'importazione e all'esportazione, misure governative, interruzioni nella fornitura di energia, sia presso l’azienda del Venditore e presso terzi da cui il Venditore deve procurarsi tutto o parte dei materiali necessari, nonché durante l’immagazzinaggio o il trasporto, sotto la propria gestione o meno, e inoltre, per tutte le altre cause che esulano dalla colpa o dall’ambito di rischio del Venditore.
Articolo 11. Garanzia
1. L'Acquirente acquista i veicoli nelle condizioni in cui essi si trovano.
2. Salvo diverso accordo, non viene fornita nessuna garanzia.
3. Qualora la garanzia standard di fabbrica (come essa vige nel paese del fornitore originale) sia ancora valida, l'Acquirente deve, se desidera appellarsi a questa garanzia, contattare direttamente il produttore.
4. L'Acquirente conviene sul fatto che il Venditore non ha nessun obbligo di segnalare eventuali azioni di richiamo.
Articolo 12. Responsabilità
1. La responsabilità del Venditore nei confronti dell'Acquirente è sempre limitata ai danni diretti e al massimo fino al prezzo di acquisto.
2. Per danno diretto si intendono i costi ragionevoli sostenuti:
a. per determinare la causa e l'entità del difetto;
b. per la riparazione del difetto.
3. Nella misura in cui il danno reclamato riguardi un danno alla vernice, il graffio o i graffi non devono essere eliminati e devono essere visibili da tutti i lati. Le ammaccature devono essere rilevabili visivamente da una distanza di 3 metri dai veicoli su ciascun lato.
4. L'ammontare del danno sopra descritto sarà determinato da un perito del Venditore o da questi designato.
5. Il Venditore non è responsabile per danni indiretti, danni conseguenti, perdita di profitto, spese per limitare e prevenire i suddetti danni o altri danni che non rientrano nel danno diretto come descritto nel presente articolo.
6. In nessun caso il Venditore è responsabile per danni se questi non è in grado di consegnare o non è in grado di consegnare in tempo a causa di azioni di terzi, nel qual caso il Venditore può parimenti rescindere il contratto con l'Acquirente. In tal caso, l'Acquirente non ha nessuna rivendicazione su qualsiasi base nei confronti del Venditore.
7. L'Acquirente manleva il Venditore da qualsiasi rivendicazione da parte di terzi.
Articolo 13. Prezzo d'acquisto e pagamento
1. Il prezzo di acquisto comprende il prezzo del veicolo e, se convenuto, le spese di trasporto e le (eventuali) spese di consegna.
2. Se applicabile, saranno applicate IVA, la tassa di circolazione e/o altri tributi e imposte obbligatori.
3. Le modifiche di imposte, accise e altri tributi imposti dalla pubblica amministrazione verranno sempre addebitate, anche nel caso di Contratti già conclusi, senza che l'Acquirente abbia il diritto di sciogliere il Contratto.
4. Il pagamento deve essere effettuato entro e non oltre 7 giorni dalla data della fattura e, salvo diverso accordo, l'Acquirente è comunque tenuto a pagare per intero il prezzo di acquisto prima della consegna dei veicoli.
5. L'Acquirente non ha il diritto di detrarre o compensare qualsiasi importo di tale prezzo di acquisto a causa di domanda riconvenzionale da lui presentata o di sospendere il pagamento a causa di domanda riconvenzionale.
6. Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto bancario del Venditore o su altro conto bancario da indicarsi da parte del Venditore.
Articolo 14. Mora nel pagamento
1. Qualora l'Acquirente non saldi il prezzo di acquisto entro 7 giorni dalla data della fattura, l'Acquirente è in mora ai sensi di legge. L'Acquirente deve quindi mensilmente un interesse cumulativo dell'1%, a meno che l'interesse commerciale legale sia superiore, nel qual caso si applica l'interesse commerciale legale.
2. Oltre agli interessi, l'Acquirente è tenuto a risarcire il Venditore per tutte le spese aggiuntive e per i danni. Ciò comprende, tra l'altro, le spese di immagazzinaggio e di assicurazione, nonché le spese di incasso extragiudiziale. L'Acquirente è tenuto a corrispondere gli interessi di cui sopra anche su tali spese.
3. Il Venditore ha il diritto di valersi dei pagamenti effettuati dall’Acquirente prima di tutto per ridurre le spese, successivamente gli interessi e, infine, l'importo principale. Il Venditore può, senza essere di conseguenza in mora, rifiutare un pagamento o un'offerta di pagamento, qualora l'Acquirente indichi un ordine di assegnazione diverso. Allo stesso modo, il Venditore può anche rifiutare un pagamento o un'offerta di pagamento integrale della somma principale se contemporaneamente non sono pagati gli interessi e le spese dovute.
4. I pagamenti devono essere sempre attribuiti alla fattura rimasta da più tempo insoluta.
5. Se l'Acquirente è in mora con il tempestivo pagamento del prezzo di acquisto, il Venditore ha il diritto di vendere i veicoli a terzi, fatte salve le altre clausole delle presenti Condizioni Generali di Vendita. La differenza tra il prezzo da pagarsi dall'Acquirente e il prezzo da pagarsi dal terzo sarà rimborsata dall'Acquirente.
Articolo 15. Sospensione e scioglimento
1. Il Venditore ha il diritto di rescindere il Contratto nel caso in cui l'Acquirente venga dichiarato in stato di fallimento, richieda una sospensione dei pagamenti, o se una richiesta dell'Acquirente, persona fisica, sia accolta dal tribunale per dichiarare applicabile l'accordo di rinegoziazione del debito, o l'Acquirente a causa di sequestro, amministrazione controllata o altro perda la facoltà di disporre dei propri beni o di parte di essi.
2. Il Venditore ha anche il diritto di sospendere e/o rescindere il Contratto se:
a. L'Acquirente non adempie, non adempie tempestivamente o non adempie pienamente gli obblighi derivanti dal Contratto. Ciò include anche la situazione in cui l'Acquirente non adempie per tempo ai propri obblighi di pagamento.
b. Se, dopo la conclusione del Contratto, il Venditore viene a conoscenza di circostanze che fanno ragionevolmente temere che l'Acquirente non adempirà i propri obblighi.
c. Al momento della conclusione del contratto, all'Acquirente è richiesto di fornire una garanzia per l'adempimento dei suoi obblighi derivanti dal Contratto e tale garanzia non viene fornita o è insufficiente.
d. A causa di ritardi da parte dell'Acquirente, il Venditore non può più essere obbligato ad eseguire il Contratto alle condizioni originariamente convenute.
3. L'Acquirente è responsabile per i danni subiti dal Venditore, comprese le perdite di profitto, le spese di trasporto, le spese di immagazzinaggio e di assicurazione, nonché altre spese. L'Acquirente è inoltre debitore di un tasso d'interesse mensile cumulativo dell'1%, a meno che il tasso d'interesse commerciale legale non sia superiore, nel qual caso si applica tale tasso d'interesse.
Articolo 16. Spese dei provvedimenti extragiudiziali e dei procedimenti giudiziari
1. Se il Venditore procede a misure extragiudiziali, le relative spese sono a carico dell'Acquirente.
2. Per quanto possibile, gli importi che l'Acquirente deve rimborsare saranno calcolati in conformità con il Decreto per il rimborso delle spese di riscossione extragiudiziale del 1° luglio 2012. Le spese extragiudiziali vanno da un minimo di 40 euro a un massimo di 6.775 euro, a seconda della somma principale.
3. Le spese giudiziarie del Venditore sono a carico dell'Acquirente, nella misura in cui queste siano ragionevoli.
Articolo 17. Riservatezza
Tutte le informazioni e i documenti devono essere trattati in modo riservato dall'Acquirente e non possono essere condivisi con terzi, se non con il consenso del Venditore e nella misura in cui la legge e/o una decisione del tribunale stabilisca il contrario.
Articolo 18. Diritto applicabile
1. Il rapporto giuridico tra il Venditore e l'Acquirente o altri terzi è disciplinato e soggetto al diritto olandese.
2. Non è applicabile la Convenzione di Vienna sulla vendita (Convenzione sui Contratti per la vendita internazionale, Vienna, 11 aprile 1980, Libro dei Trattati 1981, 184 e 1986, 61).
Articolo 19. Controversie
1. Tutte le controversie che possono sorgere tra le parti in relazione e/o in connessione con il Contratto o con altri contratti e altri atti relativi al Contratto, come ad esempio,
ma non solo, atti illeciti, pagamenti indebiti e arricchimento senza causa, saranno giudicate dal Tribunale di Noord-Xxxxxxx, Paesi Bassi.
2. Il ricorso deve essere presentato dall'Acquirente entro 6 mesi dal momento in cui l’azione giudiziaria è sorta ed è giunta a conoscenza dell'Acquirente, fatta salva la possibilità di una scadenza o prescrizione anticipata ai sensi di legge.
Articolo 20. Lingua
Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono state originariamente redatte in lingua olandese. Di esse sono state effettuate traduzioni in diverse lingue. Nel caso di differenze o discrepanze tra la versione olandese e una traduzione delle presenti Condizioni Generali di Vendita o di una diversa interpretazione delle stesse, prevalgono le Condizioni Generali di Vendita redatte in lingua olandese.