DISCIPLINARE DI GARA
DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE VOLTI ALL’ADEGUAMENTO TECNICO – NORMATIVO DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO COSTITUITI DA GRUPPI TERMOFRIGORIFERI OBSOLETI (R22)
Premesse
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative alla conclusione di un Accordo quadro quadriennale con un unico operatore economico ai sensi dell’art. 59 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nel prosieguo, Codice), finalizzato alla stipula di specifici Contratti per l’esecuzione di lavori avente ad oggetto l’adeguamento tecnico e normativo degli impianti di condizionamento a servizio di spazi/locali dell’Università costituiti da gruppi frigo a pompa di calore che utilizzano gas refrigerante del tipo R22.
L’affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre del Direttore dell’Area Gestione Edilizia n. 4166/2015 del 15/12/2015 e avverrà mediante procedura aperta con il criterio del ribasso sull’elenco prezzi ai sensi degli artt. 59, comma 4 e 82, comma 2, lett. a) del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nel prosieguo, Codice).
Il progetto è stato validato in data 05/10/2015 Il luogo di esecuzione dei lavori è Roma.
CIG 6518801CC0 – CUP B84H15002890005
Il Responsabile del procedimento è l’Xxx. Xxxxxx XXXXXXXX – Area Gestione Edilizia – P.le Xxxx Xxxx n. 5 – 00000 Xxxx – tel. 0000000000, mail: xxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxx0.xx.
La documentazione di gara comprende:
1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara (il presente documento);
3. Modulistica per la partecipazione alla gara e per la formulazione dell’offerta costituita da:
⮚ Fac-simile della domanda e delle dichiarazioni;
⮚ Modulo 1 per la formulazione dell’offerta economica;
4. Patto di Integrità;
5. Codice di comportamento dei dipendenti de La Sapienza;
6. Capitolato Speciale (CS);
7. All. 1 al CS – caratteristiche tecniche dei macchinari acquistabili e relativo elenco prezzi;
8. All. 2 Piano di sicurezza e coordinamento;
9. Stima lavori – stima costi sicurezza.
1. Oggetto dell’Accordo Quadro, modalità di esecuzione e importo a base di gara
1.1. L’importo complessivo dell’Accordo, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad € 1.600.000,00 (unmilioneseseicentomila/00) + IVA di cui €
€ 1.540.000,00 (unmilionecinquecentoquarantamila/00) per lavori ed € 60.000,00 (sessantamila/00) per oneri per la sicurezza.
1.2. L’importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, ammonta ad €
1.540.000,00 (unmilionecinquecentoquarantamila/00).
1.3. L’intervento si compone delle seguenti lavorazioni:
Tabella 1
Lavorazione e categoria | Classif ica | Qualifi ca- zione ob- bligato ria | Importo (€) | % | Indicazioni speciali ai fini della gara | |
Prevalent e o scorpora bile | Subap- paltabile | |||||
OS28 Impianti Termici e di condizionamento | IV | SI | 1.600.000,00 | 100 | prevalente | 30% |
Totale | 1.600.000,00 | 100% |
1.4. L’accordo è finanziato con fondi del bilancio universitario.
1.5. Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà “a misura”, ai sensi dell’art. 53, comma 4, 2° periodo, del Codice.
1.6. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’Accordo verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dall’art. art. 16 del Capitolato Speciale. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.
2. Soggetti ammessi alla gara
2.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:
2.1.1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 34, comma 1, del Codice;
2.1.2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete)
ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 34, comma 1, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del Codice;
2.1.3. operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art. 47 del Codice nonché del presente disciplinare di gara.
2.2. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice e all’art. 92 del Regolamento.
3. Condizioni di partecipazione
3.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
3.1.1. le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater), del Codice;
3.1.2. le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
3.1.3. le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.
3.2. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle
c.d. “black list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).
3.3. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
3.4. Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 37, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del Codice, vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera c), (consorzi stabili).
4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.
5. Presa visione della documentazione di gara
5.1. La documentazione di gara sopra elencata è disponibile sul sito internet: xxxx://xxx.xxxxxxx0.xx/xxxxxx/xxxxx-xx-xxxx.
6. Chiarimenti
6.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo di posta elettronica: xxxx.xxxxxxx@xxxxxxx0.xx, indicando il seguente oggetto: “Accordo Quadro Gruppi termofrigoriferi (R22)”. I quesiti scritti dovranno essere inoltrati almeno 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
6.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
6.3. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet: xxxx://xxx.xxxxxxx0.xx/xxxxxx/xxxxx-xx-xxxx.
7. Modalità di presentazione della documentazione
7.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 e xx.xx. ii., in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti. La mancanza del documento di riconoscimento del sottoscrittore comporterà, per il concorrente che vi ha dato causa, l’obbligo di pagamento della sanzione pecuniaria di cui al successivo punto 7.6., nonché l’assegnazione di un termine per la regolarizzazione pari a dieci giorni. L’inutile decorso del termine assegnato determinerà l’esclusione del concorrente dalla gara.
b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura. La mancanza della procura notarile comporterà, per il concorrente che vi ha dato causa, l’obbligo di pagamento della sanzione pecuniaria di cui al successivo punto 7.6., nonché l’assegnazione di un termine per la regolarizzazione pari a dieci giorni. L’inutile decorso del termine assegnato determinerà l’esclusione del concorrente dalla gara.
c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese,
ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
7.2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
7.3. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l’art. 38, comma 5, l’art. 39, comma 2, l’art. 45, comma 6, e l’art. 47 del Codice.
7.4. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
7.5. La domanda e le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli disponibili all’indirizzo internet: xxxx://xxx.xxxxxxx0.xx/xxxxxx/xxxxx-xx-xxxx.
7.6. La mancanza, l‘incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive potrà essere sanata ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis e art. 46, comma 1-ter del Codice, dietro pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari a € 1.600,00. Le irregolarità essenziali ai fini di quanto previsto dall’art. 38 comma 2-bis coincidono con le irregolarità che attengono a dichiarazioni ed elementi inerenti le cause tassative di esclusione previsti nel presente disciplinare di gara e nella legge.
7.7. Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto 7.6., si assegnerà al concorrente un termine di 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.
7.8. In caso di inutile decorso del termine di cui al punto 7.7. la stazione appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura con le conseguenze di cui al paragrafo 18.1.7.
7.9. Ai sensi dell’art. 46, comma 1, del Codice, la stazione appaltante si riserva di richiedere ai concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati necessari alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione, senza applicazione della sanzione di cui all’art. 38, comma 2-bis, del Codice.
7.10. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).
8. Comunicazioni
8.1. Salvo quanto disposto nel paragrafo 6. del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di posta elettronica certificata-PEC, indicato dai concorrenti. Ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis, del Codice e dell’art. 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni verranno effettuate attraverso PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC, o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno
essere tempestivamente segnalati all’ufficio; diversamente l’Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
8.2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
8.3. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
9. Subappalto
9.1. Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 118 del Codice e dall’art. 170 del Regolamento. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
9.2. La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore, i pagamenti verranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Ulteriori disposizioni
10.1. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 86, comma 3, del Codice.
10.2. È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’Accordo quadro o, se aggiudicata, di non stipulare l’Accordo quadro.
10.3. L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 365 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
10.4. Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, l’Accordo quadro verrà stipulato nel termine di 60 giorni, che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace e, comunque, non prima di 35 giorni dalla data di invio dell’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Le spese relative alla stipulazione dell’Accordo quadro sono a carico dell’aggiudicatario.
10.5. La stipulazione dell’Accordo quadro è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
10.6. Qualora il numero delle offerte valide sia almeno pari a 10, si procederà all’esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all’art. 86, comma 1, del Codice, restando comunque ferma la facoltà, di cui all’art. 86, comma 3, del Codice, di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
10.7. In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.
10.8. Le spese relative alla pubblicazione del bando e del relativo esito sui quotidiani, secondo le modalità di cui all’art. 66, co. 7, secondo periodo, del Codice sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
10.9. La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 140 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 135 e 136 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
11. Xxxxxxxx e garanzie richieste
11.1. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, da cauzione provvisoria, come definita dall’art. 75 del Codice, pari a € 32.000,00 (trentaduemila/00), 2% dell’importo complessivo dell’appalto e costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante con le modalità che saranno comunicate in caso di espressa richiesta; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. in contanti, con versamento da effettuarsi sul conto corrente bancario n. 000400014148, intestato a Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, presso Unicredit – Banca di Roma – Agenzia 153 – P.le Xxxx Xxxx, 5 00185 Roma, IBAN coordinate bancarie internazionali: IT 71 I 02008 05227 000400014148;
c. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
11.2. Ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis, del Codice, la cauzione provvisoria garantisce altresì il versamento della sanzione pecuniaria di cui al punto 7.6. del presente disciplinare e dovrà essere reintegrata qualora la stessa venisse parzialmente escussa per il pagamento della predetta sanzione.
11.3. La cauzione provvisoria garantisce, altresì, il possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati dai concorrenti e, pertanto, si procederà all’incameramento della stessa nell’ipotesi di mancata integrazione ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis, del Codice, dipendente da una carenza del requisito dichiarato.
Non si procederà all’incameramento della stessa nel caso in cui il concorrente, in possesso dei requisiti sopradetti, decida di non avvalersi del soccorso istruttorio.
11.4. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/ assicurativo o di altro soggetto, di cui al comma 3 dell’art. 75 del Codice, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.
11.5. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:
11.5.1. essere conforme agli schemi di polizza tipo secondo lo schema - tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, e dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 75 del Codice;
11.5.2. essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
11.5.3. riportare l’autentica notarile della sottoscrizione, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
OPPURE
essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
11.5.4. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia per il numero di giorni che verrà indicato, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
11.5.5. avere validità per almeno 365 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
11.5.6. qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
11.5.7. prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui agli artt. 113 del Codice e 123 del Regolamento.
11.6. Per effetto dell’obbligo, previsto dall’art. 40, comma 3, lettera a), del Codice e dall’art. 63 del Regolamento, di possedere la certificazione del sistema di qualità
aziendale e della disposizione prevista dall’art. 40, comma 7, del Codice, la cauzione provvisoria resta stabilita in misura pari a € 16.000,00 (sedicimila/00) e la cauzione definitiva è dimezzata del 50% dell’importo contrattuale.
11.7. Si precisa che:
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 37, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) dell’art. 34, comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio;
c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alla lett. c) dell’art. 34, comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio o da almeno una delle imprese consorziate.
11.8. La mancata presentazione della cauzione provvisoria, la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, potrà essere sanata ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis, e 46, comma 1 ter, del Codice, previo pagamento alla Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 7.6. del presente disciplinare, a condizione che la cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell’offerta e che decorra da tale data.
11.9. In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara.
Nel caso di parziale escussione della cauzione, per il pagamento della sanzione di cui al punto 7.6., qualora il concorrente opti per tale modalità di corresponsione in luogo del pagamento diretto, vi è l’obbligo per il concorrente di reintegrare la cauzione stessa, entro il termine che gli sarà assegnato, pena l’esclusione dalla gara.
11.10. Ai sensi dell’art. 75, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula dell’Accordo quadro, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 75, comma 9, del Codice, sarà comunicato lo svincolo della garanzia, contestualmente all’avvenuta aggiudicazione definitiva, senza la restituzione materiale del documento di cauzione.
11.11. All’atto della stipulazione dell’Accordo quadro l’aggiudicatario deve presentare:
11.11.1. la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Codice e dall’art. 123 del Regolamento;
11.11.2. la polizza assicurativa di cui all’art. 129, comma 1, del Codice e di cui all’art. 125, comma 1, del Regolamento, come previsto all’articolo 20 del Capitolato Speciale.
12. Pagamento in favore dell’Autorità
I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità, per un importo pari ad € 140,00 (centoquaranta/00) scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell’Autorità del 9 dicembre 2014 e le relative istruzioni operative. La mancata produzione, nella documentazione di gara, della ricevuta di versamento, comporterà, per il concorrente che vi ha dato causa, l’obbligo di pagamento della sanzione pecuniaria sopra indicata, nonchè l’assegnazione del termine per la regolarizzazione, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. L’inutile decorso del termine assegnato determinerà l’esclusione del concorrente dalla gara.
13. Requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa
13.1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
13.1.1. Iscrizione ai registri tenuti dalla Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura.
13.1.2 Attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt.40 del Codice e 61 del Regolamento, la qualificazione nella categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere.
13.1.3 I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all’art. 61, comma 2, del Regolamento.
13.1.4. Per i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari, le aggregazioni di imprese di rete e i GEIE, il requisito di cui al punto 13.1.1. deve essere posseduto da ciascuna delle Imprese raggruppate, raggruppande, consorziate/consorziande, aderenti al contratto di rete.
13.1.5. Per i consorzi di cui all’art. 34, co. 1, lett. b) e c) del Codice il requisito di cui al punto 13.1.1. deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre.
13.1.6. Per i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari, le aggregazioni di imprese di rete e i GEIE, di tipo orizzontale, di cui all’art. 34, comma 1 lettera d), e), e-bis) ed f) del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.
13.1.7. Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall’attestato SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle Imprese che assumano lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II.
13.1.8. Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all’art. 47, comma 1, del Codice, qualora non siano in possesso dell’attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, parte II del Regolamento, accertati, ai sensi dell’art. 47 del Codice e dell’art.
62 del Regolamento, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. In particolare, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1. requisiti economico-finanziari:
a) almeno una referenza bancaria;
b) volume d’affari in lavori (espresso in euro), svolti mediante attività diretta ed indiretta, conseguito nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore al 100% dell’importo della qualificazione richiesta nella categoria dell’Accordo da affidare, così come definito dagli artt. 79 e 83 del Regolamento;
c) se l’operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del paese di appartenenza: capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all’art. 2424 del codice civile, riferito all’ultimo bilancio approvato, di valore positivo;
2. requisiti tecnico-organizzativi:
a) presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall’art. 87 del Regolamento;
b) esecuzione di lavori nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, appartenenti alla categoria dell’Accordo, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta;
c) esecuzione di un singolo lavoro nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, in relazione alla categoria oggetto dell’Accordo, di importo non inferiore al 40% della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell’importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65% dell’importo della classifica richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dal citato art. 83;
3. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore ai valori fissati dall’art. 79, comma 10, del Regolamento, relativo al decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;
4. dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall’art. 79, comma 8 del Regolamento, relativo al decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara.
13.2. In attuazione di quanto disposto dall’art. 49 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete, ai sensi dell’art. 34 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
13.3. È consentito l’utilizzo, mediante avvalimento, di più attestati di qualificazione per la categoria richiesta OS28 per il raggiungimento della classifica richiesta dal bando di gara.
13.4. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
14. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
14.1. Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve pervenire, entro il termine perentorio (data ed ora) e all’indirizzo stabiliti nel bando di gara, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure a mezzo agenzia di recapito. Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
14.2. È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, sempre entro il termine perentorio sopra detto, presso ARAI – Servizio Smistamento – Palazzo del Rettorato ingresso CIAO - Piazzale Xxxx Xxxx 5 - 00185 Roma (apertura al pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 e dalle ore 14,30 alle 15,30 – venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00). Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
14.3. Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente [denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni] e riportare, la dicitura “Procedura Aperta – Accordo quadro per adeguamento tecnico e normativo Gruppi termofrigoriferi (R22) – CIG “. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.
14.4. Il plico deve contenere al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti l’indicazione dell’oggetto dell’Accordo quadro e la dicitura, rispettivamente:
14.4.1. “A - Documentazione amministrativa”;
14.4.2. “B – Offerta economica”.
14.5. Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento.
15. Criterio di aggiudicazione
15.1. L’aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del prezzo più basso sull’elenco prezzi ai sensi dell’art. 82 co. 2 lett. a) del Codice.
16. Contenuto della Busta “A - Documentazione amministrativa”
Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:
16.1. domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata copia conforme all’originale della relativa procura.
Si precisa che:
16.1.1. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
16.1.2. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
La mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della domanda di partecipazione comporterà, per il concorrente che vi ha dato causa, l’obbligo di pagamento, in favore dell’Amministrazione della sanzione pecuniaria sopra indicata, nonché l’assegnazione del termine per la regolarizzazione. L’inutile decorso del termine assegnato determinerà l’esclusione del concorrente dalla gara.
16.2. dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii., oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta:
a) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), del Codice, con l’indicazione delle eventuali sentenze di condanna passate in giudicato, e/o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e/o sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., specificando le sentenze e i decreti penali per i quali abbia beneficiato della non menzione, fatte salve, esclusivamente, le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, le condanne revocate, quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione;
(da dichiarare esclusivamente in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)
b) di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di … [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., …]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, devono essere, altresì, allegati i documenti di cui ai successivi punti da b.1 a b.4;
(Oppure)
b) di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di … [ del……] … : per tale motivo, dichiara di non partecipare alla
presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:
b.1. relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
b.2. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’Accordo, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per
l’affidamento dell’Accordo e potrà subentrare, in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all’Accordo;
b.3. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di impresa ausiliaria:
1) attesta, in capo all’impresa ausiliaria, l’iscrizione alla Camera di Commercio, come da paragrafo 16.3. lett. a., b., c., il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica e di certificazione richiesti per l’affidamento dell’Accordo quadro;
2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’Accordo quadro, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all’Accordo quadro;
3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del Codice;
b.4. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all’esecuzione del contratto, per tutta la durata dell’Accordo quadro e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;
c) che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui all’art. 67 D. Lgs. 159/2011;
d) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto dell’Amministrazione, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
e) di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
f) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater), e comma
2 dell’art. 38 del Codice, (indicando espressamente, fra le alternative, la situazione in cui il concorrente si trova):
i) di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente;
(Oppure)
ii) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;
(Oppure)
iii) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;
Si precisa che:
1. le attestazioni di cui al presente paragrafo 16.2., nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
2. le attestazioni di cui al presente paragrafo 16.2., nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, ad eccezione della lettera f);
3. le attestazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter), devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lettera b), del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. Nel caso di società con tre soci le suddette attestazioni devono essere rese dal socio in possesso del 50% della partecipazione azionaria, qualora presente. In alternativa dette attestazioni devono essere rese dal legale rappresentante o suo procuratore, con l’indicazione analitica e nominativa dei soggetti citati.
4. l’attestazione del requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lettera c) del Codice, cessati dalla carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre
società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci); nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. Nel caso di società con tre soci le suddette attestazioni devono essere rese dal socio in possesso del 50% della partecipazione azionaria, qualora presente. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e dai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda, nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con indicazione nominativa dei soggetti per i quali l’attestazione è rilasciata.
5. Le attestazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter), devono essere rese anche dai titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e dai procuratori speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura.
La mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale delle attestazioni di cui al presente paragrafo 16.2., comporterà, per il concorrente che vi ha dato causa, l’obbligo di pagamento, in favore dell’Amministrazione della sanzione pecuniaria sopra indicata, nonché l’assegnazione del termine per la regolarizzazione. L’inutile decorso del termine assegnato determinerà l’esclusione del concorrente dalla gara.
La mancanza e l’incompletezza delle indicazioni del Tribunale competente o degli estremi del Decreto del Tribunale di cui al paragrafo 16.2. lett. b) comporterà la sola assegnazione di un termine per la regolarizzazione. L’inutile decorso del termine assegnato determinerà l’esclusione del concorrente dalla gara.
Il mancato depennamento, nel modulo fornito dall’Amministrazione, di due delle tre alternative di cui al paragrafo 16.2. lett. f) comporterà l’assegnazione del termine per la regolarizzazione senza il pagamento della sanzione. L’inutile decorso del termine assegnato determinerà l’esclusione del concorrente dalla gara.
16.3. dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con le quali il concorrente:
a. indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la durata, la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero ad altro registro o albo equivalente
secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell’iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica;
b. indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;
c. attesta che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 38, comma 1, lett. c), del Codice, ovvero indica l’elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
d. attesta il possesso, in alternativa alla produzione della certificazione, dell’attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella categoria e classifica adeguata, ai sensi dell’art. 40, co. 3, lett. a) e b) del Codice e l’esistenza della certificazione del sistema di qualità aziendale, qualora necessaria.
Le attestazioni di cui al presente paragrafo 16.3. lett. a., b. e c. devono essere rese, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e, nel caso di avvalimento, anche dall’Impresa ausiliaria.
16.4. Nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o da costituirsi, devono essere prodotte le dichiarazioni o le attestazioni riferite a ciascun operatore economico che compone il concorrente.
Nel caso di mancanza, incompletezza o irregolarità delle attestazioni di cui al paragrafo 16.3., l’Amministrazione non ne richiederà la regolarizzazione né applicherà alcuna sanzione.
16.5. Per i concorrenti stabiliti in Stati diversi dall’Italia che non possiedono l’attestazione di qualificazione, deve essere prodotta dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d’ordine speciale come specificati al paragrafo 13. del presente disciplinare.
La mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della dichiarazione o della documentazione di cui al paragrafo 16.5., comporterà, per il concorrente che vi ha dato causa, l’obbligo di pagamento, in favore dell’Amministrazione della sanzione pecuniaria sopra indicata, nonché l’assegnazione del termine per la regolarizzazione. L’inutile decorso del termine assegnato determinerà l’esclusione del concorrente dalla gara.
16.6. In caso di avvalimento il concorrente dovrà allegare alla domanda:
a. dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificamente i requisiti di partecipazione di carattere speciale per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed indica l’impresa ausiliaria;
b. dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione ovvero copia conforme dell'attestazione di qualificazione posseduta dall'impresa ausiliaria;
c. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la quale:
1) indica i dati di cui al precedente paragrafo 16.3. lett. a., b., c.;
2) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria stessa, dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice, (con le prescrizioni di cui ai punti 3., 4. e 5. del precedente paragrafo 16.2.), l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
3) si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’Accordo quadro, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
4) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del Codice;
d. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’Accordo quadro, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell’art. 49, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.
La mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale anche di una sola delle attestazioni, (con l’eccezione del punto 1) o del documento (lett. d.) di cui al presente paragrafo 16.6., comporterà, per il concorrente che vi ha dato causa, l’obbligo di pagamento, in favore dell’Amministrazione della sanzione pecuniaria sopra indicata, nonché l’assegnazione del termine per la regolarizzazione. L’inutile decorso del termine assegnato determinerà l’esclusione del concorrente dalla gara.
In caso di mancata produzione, nella busta “A” del contratto di avvalimento (documento di cui alla lett. d.) il concorrente, in sede di regolarizzazione, dovrà presentare, entro il termine perentorio assegnato, il contratto siglato in data antecedente il termine per la presentazione delle offerte, pena l’esclusione dalla procedura di gara.
16.7. PASSOE, contenente anche l’indicazione dell’eventuale Impresa ausiliaria, di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP. In caso di mancanza del PASSOE l’Amministrazione chiederà di trasmetterlo assegnando un termine di dieci giorni.
16.8. Dichiarazione con la quale il concorrente attesta ai sensi dell’art. 106, comma 2, del Regolamento:
1) di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali;
2) di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
3) di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori;
4) di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
5) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in Accordo.
La mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale anche di una sola delle dichiarazioni di cui al paragrafo 16.8. comporterà, per il concorrente che vi ha dato causa, l’obbligo di pagamento, in favore dell’Amministrazione della sanzione pecuniaria sopra indicata, nonché l’assegnazione del termine per la regolarizzazione. L’inutile decorso del termine assegnato determinerà l’esclusione del concorrente dalla gara.
16.9. Dichiarazione con la quale il concorrente indica le lavorazioni, e la relativa percentuale, appartenenti alla categoria prevalente che, ai sensi dell’art. 118 del Codice, intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo.
16.10. Dichiarazione con la quale il concorrente:
a. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
b. indica l’agenzia delle entrate competente per territorio;
c. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003,
n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
d. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla Stazione appaltante, emanato con Decreto Rettorale n. 1528 del
27/05/2015 allegato e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
Nel caso di mancanza, incompletezza o irregolarità delle attestazioni di cui al paragrafo 16.10., lett. a., e b., l’Amministrazione non ne richiederà la regolarizzazione né applicherà alcuna sanzione.
Nel caso di mancanza, incompletezza o irregolarità dell’attestazione di cui al paragrafo 16.10. lett. c., l’Amministrazione assegnerà un termine per la regolarizzazione senza l’applicazione della sanzione. L’inutile decorso del termine assegnato determinerà l’esclusione del concorrente dalla gara.
Nel caso di mancanza, incompletezza o irregolarità dell’attestazione di cui al paragrafo 16.10. lett. d., comporterà, per il concorrente che vi ha dato causa, l’obbligo di pagamento, in favore dell’Amministrazione della sanzione pecuniaria sopra indicata, nonché l’assegnazione del termine per la regolarizzazione. L’inutile decorso del termine assegnato determinerà l’esclusione del concorrente dalla gara.
16.11. Cauzione provvisoria, come da paragrafo 11.
16.12. Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’Autorità, come da paragrafo 12.
16.13. Patto di Integrità, sottoscritto, secondo il modello incluso nella documentazione di gara, ai sensi dell’art. 1 co. 17 legge 190/12.
In caso di raggruppamenti, di consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni di rete o GEIE non costituiti, il Patto deve essere sottoscritto da tutti i rappresentanti legali delle Imprese partecipanti agli stessi.
La mancata presentazione e/o sottoscrizione del Patto comporterà, per il concorrente che vi ha dato causa, l’obbligo di pagamento della sanzione pecuniaria sopra indicata, nonchè l’assegnazione del termine per la regolarizzazione. L’inutile decorso del termine assegnato determinerà l’esclusione del concorrente dalla gara.
INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI
Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:
16.14. Atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate.
16.15. Dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
16.16. Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.
Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:
16.17. Atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
16.18. Dichiarazione in cui si indicano le quote di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:
16.19. Dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:
16.20. Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
16.21. Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
16.22. Dichiarazione che indichi la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:
16.23. Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario delle quote di partecipazione e delle quote di esecuzione che saranno assunte dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:
16.24. Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.
(O, in alternativa)
16.25. Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
c. la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.
La mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale di quanto richiesto ai paragrafi da 16.14. a 16.25. comporterà, per il concorrente che vi ha dato causa, l’obbligo di pagamento, in favore dell’Amministrazione della sanzione pecuniaria sopra indicata, nonché l’assegnazione del termine per la regolarizzazione. L’inutile decorso del termine assegnato determinerà l’esclusione del concorrente dalla gara.
17. Contenuto della Busta “B- Offerta economica”
17.1. Nella busta “B – Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
Dichiarazione, mediante compilazione del Modulo 1, sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente l’indicazione del ribasso percentuale da applicare all’elenco prezzi posto a base di gara, espresso in cifre e in lettere. Il concorrente dovrà indicare, nel Modulo 1, pena l’esclusione, nell’ambito del ribasso percentuale offerto, la quota percentuale, in cifre e in lettere, relativa ai costi per la sicurezza della propria organizzazione, ai sensi dell’art. 87 co. 4, ultimo periodo del Codice.
17.2. La dichiarazione contenuta nella busta “B” deve essere sottoscritta, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
La mancata sottoscrizione della dichiarazione potrà essere sanata, ai sensi dell’art. 38, co. 2-bis e art. 46, co. 1-ter del Codice a condizione che sia riconducibile al concorrente e dietro pagamento, in favore della Stazione appaltante, della sanzione pecuniaria prevista al punto 7.6. del presente disciplinare.
In caso di mancata sanatoria, entro il termine assegnato, la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara.
18. Procedura di aggiudicazione
18.1. Operazioni di gara
18.1.1. La prima seduta pubblica avrà luogo presso una sala del Palazzo del Rettorato – Città Universitaria – Xxxxxxxx Xxxx Xxxx 0 Xxxx, nella data e nell’orario fissati nel bando di gara. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
18.1.2. Le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico xxx.xxxxxxx0.xx/xxxxxx/xxxxx- di-gara. La pubblicazione delle date sul sito web vale come notifica per le Imprese interessate.
Durante le sedute pubbliche, le persone diverse dal legale rappresentante delle Imprese identificate nel verbale, che intendessero fare dichiarazioni da allegare allo stesso verbale, devono presentare, al momento di tale richiesta, specifica delega con fotocopia di un documento di identità valido del legale rappresentante.
18.1.3. La Commissione di gara procederà alla verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e al controllo della loro integrità e, una volta aperti, verificherà la completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata, secondo le modalità indicate al paragrafo 18.2.
18.1.4. Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione di gara procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei ribassi offerti.
18.1.5. Qualora la Commissione di gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.
18.1.6. All’esito della valutazione delle offerte economiche la Commissione di gara procederà alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.
18.1.7. La Commissione comunica, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla stazione appaltante per l’eventuale escussione della cauzione provvisoria e per l’eventuale segnalazione del fatto all’Autorità ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.
00.0.0.Xx Commissione di gara procederà alla determinazione della soglia di anomalia, ai sensi dell’art. 86 co. 1 del Codice, calcolata sino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra sia pari o superiore a 5.
18.1.9. La Commissione di gara procederà, successivamente, all’esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia nell’esercizio della facoltà di cui all’art. 122, comma 9, del Codice. In caso di un numero di offerte valide inferiori a 10, non si procederà all’esclusione automatica, fermo restando il potere di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse, secondo le modalità indicate dagli artt. 87 e 88, del Codice.
18.1.10. All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione di gara redigerà la graduatoria definitiva e aggiudicherà l’appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta.
18.2. Verifica della documentazione amministrativa
18.2.1. La Commissione di gara, sulla base della documentazione contenuta nella busta “A - Documentazione amministrativa”, procede:
a) in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, a richiedere, ai sensi degli artt. 38 comma 2-bis e art. 46 comma 1-ter del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine di 10 giorni e a sospendere la seduta; nella seduta successiva, la Commissione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione
stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, GEIE, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara.
18.3. Verifica di anomalia delle offerte
18.3.1. La Commissione di gara procede all’esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all’art. 86, comma 1, del Codice, nell’esercizio della facoltà di cui all’ art. 122, comma 9, del Codice, qualora il numero delle offerte valide sia pari o superiore a 10.
18.3.2. In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10, non si procederà all’esclusione automatica, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse ai sensi dell’art. 86, comma 3, del Codice. In tal caso, si procede a comunicare l’offerta ritenuta non congrua al responsabile del procedimento. Questi, avvalendosi anche di organismi tecnici della stazione appaltante, oppure dello stesso soggetto deputato all’espletamento della gara o di consulenti esterni, procede, ai sensi degli artt. 87 e 88, del Codice, alla verifica della congruità dell’offerta, con la procedura illustrata al successivo paragrafo 18.3.3.
18.3.3. la verifica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 88, comma 7, del Codice avviene attraverso la seguente procedura:
a) la stazione appaltante si riserva di effettuare la verifica delle offerte contemporaneamente, per tutte le migliori offerte che appaiano anormalmente basse [comunque non più di 5 (cinque)], fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;
b) richiedendo per iscritto all’offerente di presentare le giustificazioni; nella richiesta la stazione appaltante può indicare le componenti
specifiche dell’offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l’offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
c) all’offerente è assegnato un termine perentorio non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni, le quali, unitamente alle analisi, saranno considerate parti integranti dell’offerta formulata e del contratto che sarà stipulato;
d) la stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite e, ove non le ritenga sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;
e) all’offerente è assegnato un termine perentorio non inferiore a 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
f) la stazione appaltante, ovvero la commissione tecnica, se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;
g) prima di escludere l’offerta ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l’offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
h) la Commissione di gara può escludere l’offerta a prescindere dalle giustificazioni e dall’audizione dell’offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni entro il termine stabilito, ovvero non si presenti all’ora e al giorno della convocazione;
i) la Commissione di gara esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risultano, nel complesso, inaffidabili, e procede all’aggiudicazione della migliore offerta non anomala.
19. Definizione delle controversie
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
20. Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.