ACCORDO DI RICERCA TRA
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ACCORDO DI RICERCA TRA
La Società Technology Scientific S.r.l. (di seguito denominata “Parte Committente”), con sede e domicilio fiscale Arca, Xxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, X. XXX 00000000000, in persona del suo legale rappresentante Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
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ATeN Center (“Advanced Technologies Network Center”) dell’Università degli Studi di Palermo (di seguito denominato “ATeN”) con sede e domicilio fiscale in Xxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx 00, 00000 – Xxxxxxx, X.X. x. 00000000000 – X. XXX 00000000000 rappresentato dal Direttore pro tempore Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
Di seguito congiuntamente denominate le “Parti”,
PREMESSO CHE
- L’Università degli Studi di Palermo (nel seguito, la “UNIPA”) ha istituito ATeN con lo scopo di produrre conoscenze di elevato valore tecnologico e funzionali allo sviluppo di prodotti e di servizi altamente competitivi per il mercato, promuovendo anche forme di collaborazione con altri enti di ricerca pubblici o privati, Società/Aziende pubbliche e/o private, in ambito regionale, nazionale ed internazionale.
- ATeN è struttura decentrata, ai sensi dell'art. 26, comma 3 dello Statuto dell'Università degli studi di Palermo, dell'art. 45 del Regolamento Generale di Ateneo ed è Centro gestionale, ai sensi degli artt. 2, 4, 5 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università degli Studi di Palermo;
- Tra le finalità e gli scopi di ATeN, il Centro si propone: a) fornire la disponibilità di moderni strumenti e servizi ai ricercatori dell'Università degli Studi di Palermo per lo svolgimento delle loro attività istituzionali di ricerca e di didattica, particolarmente quando si tratti di apparecchiature d’elevata complessità, innovative e d’interesse multidisciplinare; b) diffondere tra il personale dell’Università degli Studi di Palermo le conoscenze aggiornate necessarie per l’utilizzo delle proprie attrezzature scientifiche; c) promuovere attività di studio e documentazione sulle tecniche analitiche di interesse dei ricercatori dell’Università di Palermo; d) favorire lo sviluppo di progetti (inter)dipartimentali di carattere multidisciplinare tra i ricercatori dell’Università di Palermo volti all’acquisizione di nuove tecnologie strumentali; e) fornire servizi e consulenze ad enti esterni, pubblici e privati, che ne facciano richiesta, nel rispetto delle norme del presente Regolamento e dei Regolamenti Generale di Ateneo;
- Parte Committente è la società Technology Scientific S.r.l. che si occupa di trasferimento tecnologico di prodotti a base di biopolimeri per le biotecnologie industriali;
- Parte Committente, nell’ambito della propria attività, intende servirsi della struttura e delle competenze di ATeN al fine dell’esecuzione da parte di quest’ultima di attività di ricerca e sviluppo e analisi su materie prime fornite da Parte Committente, nell’ambito di un progetto di ricerca;
- Le Parti intendono definire con il presente contratto i loro rapporti all’attività analitica di ricerca affidata ed a tal fine
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
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Articolo 1 – Premesse
Le Premesse al presente contratto formano parte integrale e sostanziale di quest’ultimo e hanno tra le Parti efficacia vincolante al pari dei seguenti articoli.
Articolo 2 – Oggetto del contratto
2.1 Con il presente contratto di rinnovo la Parte Committente affida ad ATeN, che accetta, l’esecuzione di attività di ricerca e sviluppo e analisi concernente uno studio di fattibilità per la produzione di microparticelle mediante spry dryer e loro caratterizzazione mediante microscopia a scansione elettronica, a partire da materie prime fornite dalla Parte Committente.
2.2 Le attività di ricerca e sviluppo, oggetto del presente contratto, verranno eseguite da ATeN a seguito di firma del presente contratto, con il quale la Parte Committente dichiara di accetta la quotazione del corrispettivo per ogni singola attività inerente lo studio in oggetto, di cui al successivo art. 5.
Articolo 3 – Programma della ricerca
3.1 Il programma di ricerca ha come finalità la messa a punto del procedimento sperimentale (prova di fattibilità) per la produzione mediante spry dryer di microparticelle polimeriche e loro caratterizzazione mediante SEM, e prevede gli studi di seguito descritti:
a) Studio preformulativo preliminare per la scelta degli eccipienti opportuni e di eventuali coformulanti di interesse per la parte committente;
b) Test di preparazione delle formulazioni mediante spry drying;
c) Caratterizzazione dei sistemi microparticellari mediante microscopia elettronica.
Nell’ambito del suddetto programma di ricerca, la Technology Scientific S.r.l. si impegna a collaborare con XXxX al fine di creare sinergie di competenze per il raggiungimento degli obiettivi dello studio e promuovere attività di ricerca scientifica innovative su tematiche di interesse comune futura.
3.2 Nel corso dello svolgimento dell’attività analitica di ricerca, potranno essere concordati tra i responsabili scientifici del contratto degli aggiornamenti alla pianificazione dettagliata delle attività, tuttavia il termine ultimo di conclusione del programma della ricerca, di cui al successivo art. 6, dovrà essere in ogni caso rispettato.
Articolo 4 – Responsabile scientifico e amministrativo
4.1 ATeN indica il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Responsabile del laboratorio di Preparazioni Chimiche, quale Referente Scientifico del programma della ricerca. Indica, inoltre, quale Responsabile Amministrativo del programma di ricerca Xxxxxxxx Xxxxxx.
4.2 Parte Committente designa quale proprio Referente Scientifico e amministrativo del programma della ricerca il Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.
Articolo 5 – Corrispettivo e fornitura prodotto
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5.1 Parte Committente, per la realizzazione ed esecuzione del progetto di ricerca, fornirà al laboratorio, senza alcun onere a carico di ATeN, le materie prime necessarie allo sviluppo della formulazione e individuate durante la fase di studio preformulativo o successivamente (eccipienti per lo studio di fattibilità, principi attivi, ecc.).
5.2 Parte Committente si impegna a versare ad ATeN a titolo di corrispettivo per l’esecuzione delle attività oggetto del presente contratto ed a fronte della perfetta esecuzione delle stesse, uso dello spray dryer Bucki per un tempo macchina approssimativo massimo di circa 1 (una) ora a settimana e del sem da banco di circa 1 (una) ora al mese, la somma di Euro 1560,00 IVA esclusa.
Sono esclusi dall’importo predetto i costi di tutte le materie prime necessarie allo studio, che restano a carico del Committente.
5.3 Le Parti convengono che il predetto importo sarà corrisposto ad ATeN alla consegna dei risultati finali della ricerca, a seguito di emissione di Fattura, con IVA con l'aliquota Iva in vigore, pari oggi al 22 per cento, da parte di ATeN.
5.4 I corrispettivi dovranno essere trasferiti sul c/c bancario IBAN XX00X0000000000000000000000 – SWIFT CODE n. UNICRITMMPAE presso UNICREDIT SpA – Via Roma n.185 – 00000 XXXXXXX intestato a UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO.
Articolo 6 – Durata del contratto
6.1 Il presente contratto entra in vigore dalla data di sottoscrizione e avrà la durata di 12 mesi, con possibilità di rinnovo sulla base di accordo scritto, approvato dai competenti organi delle Parti, da proporre con anticipo di almeno 3 (tre) mesi.
6.2 Viene, quindi, espressamente escluso il tacito rinnovo.
ART. 7 - Copertura Assicurativa
Ciascuna delle parti provvederà alla copertura assicurativa del personale di propria pertinenza che in virtù della presente Convenzione potrà essere chiamato a frequentare le Sedi di esecuzione dei lavori.
ART. 8 - Sicurezza nei luoghi di lavoro
Il personale della Technology Scientific S.r.l. e dell’Università degli Studi di Palermo, o altri da essi delegati, sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore presso le sedi di esecuzione delle attività relative alla presente convenzione in ottemperanza a quanto prescritto dal d.lgs.
n. 81/08 – Testo unico della sicurezza sul lavoro.
Articolo 9 – Riservatezza
9.1 ATeN, per il periodo di vigenza del contratto e per gli anni successi dalla sua conclusione intervenuta per qualsiasi causa, è tenuta ad osservare la massima riservatezza nei confronti di qualsiasi soggetto non direttamente coinvolto nell’attività analitica di ricerca oggetto del presente contratto, per quanto riguarda dati, fatti, informazioni, cognizioni e documenti di qualsivoglia natura, dei quali cui fosse venuta a conoscenza in qualsiasi forma, scritta, verbale, elettronica, mediante visione diretta o qualsiasi altra forma intellegibile, o che le fossero comunicati dalla Parte Committente, in esecuzione del presente contratto.
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9.3 Parte Committente, sarà vincolata ad analogo vincolo di segretezza esclusivamente per quanto riguarda dati ed informazioni che non costituiscono oggetto del programma analitico di ricerca. Gli esiti della ricerca infatti, diventeranno di sua esclusiva proprietà e, di conseguenza, potrà liberamente disporne senza che ATeN possa vantare alcun diritto sui medesimi.
Articolo 10 – Proprietà dei risultati della ricerca e pubblicazioni
10.1 Spetta a Parte Committente ogni esclusivo diritto di sfruttamento economico dei risultati di tutte le attività oggetto del presente contratto. Tale diritto di sfruttamento riguarda tanto il mercato italiano che ogni mercato estero nel quale Parte Committente intenda vendere e commercializzare i prodotti realizzati sulla base dei progetti, ovvero cedere ad altri i diritti di sfruttamento ed, in proposito, ATeN rinuncia sin d’ora a qualsiasi diritto.
10.2 Spetta, inoltre, a Parte Committente la proprietà di tutti gli elaborati, progetti ed altro realizzati in esecuzione del presente incarico.
10.3 Gli eventuali ritrovati, realizzati a seguito dell’attività oggetto del presente contratto, che venissero ritenuti suscettibili di attività di brevetto o di altra privativa industriale, saranno di proprietà esclusiva di Parte Committente e potranno - ad esclusiva discrezione di quest’ultima - essere protetti a cura e spese della stessa, in Italia ed all’estero.
10.4 Ogni eventuale utilizzo dei risultati dell’attività analitica di ricerca, anche se a mero fine didattico e di divulgazione scientifica oppure per uso interno di ATeN, dovrà essere espressamente autorizzato in via preventiva da Parte Committente.
10.5. Nel caso in cui Parte Committente autorizzi l’uso dei risultati della ricerca analitica ai fini della didattica o di divulgazione scientifica o interno, nessun compenso dovrà essere corrisposto da ATeN per l’utilizzo del materiale a tali fini.
Articolo 11 – Utilizzo del logo
I loghi delle Parti potranno essere utilizzati esclusivamente nell’ambito delle attività concernenti l’esecuzione del presente accordo. Il presente contratto non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell’identità visiva delle parti per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario o estraneo all’azione istituzionale, potrà esser regolato da specifici accordi a titolo oneroso, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell’immagine delle Parti.
Articolo 12 – Recesso unilaterale dal contratto
12.1 Le Parti possono recedere dal presente contratto mediante comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta certificata, con preavviso di almeno 2 (due) mesi.
12.2 In caso di recesso ad opera della Parte Committente, essa corrisponderà ad ATeN l’importo delle spese sostenute ed impegnate, in base al contratto, fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso.
Articolo 13 – Trattamento dei dati personali
13.1 ATeN provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente contratto nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
13.2 Parte committente si impegna a trattare i dati personali provenienti da ATeN unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente contratto.
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Articolo 14 - Controversie
In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente contratto, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Palermo.
Articolo 15 – Registrazione e spese
Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39
D.P.R. n.131/1986. Le spese inerenti al presente contratto sono a carico della Parte committente. Le spese per l’imposta di bollo sono a carico della Parte Committente.
PER ATeN Center PER Technology Scientific S.r.l.
Il Direttore Legale rappresentante
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Firmato digitalmente da
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
C = IT