AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale X. Xxxxxxx n. 37 – 00000 XXXXXXX
DELIBERAZIONE
n. 1848 del 27-12-2018
O G G E T T O
Convenzioni quadro per l’attuazione, a livello locale e presso il territorio dell’ULSS n. 8 Berica, delle attività di ‘FarmaCUP’ e di ‘Consegna referti’, tra ULSS n. 8 Berica e Federfarma Vicenza e tra ULSS
n. 8 Berica e Farmacieunite Treviso.
Proponente: UOC Affari Generali Anno Proposta: 2018
Numero Proposta: 2042
Il Direttore della U.O.C. Affari Generali, riferisce:
Presso questa ULSS n. 8 sono stati approvati, in passato, alcuni accordi in materia di “Consegna referti” e di “Farmacup”, di cui si ricostruisce brevemente la cronistoria nei termini sotto riportati.
A) Relativamente alla Consegna referti:
Con la Deliberazione del Direttore Generale dell’ULSS n. 8 Berica n. 1347 del 19.10.2017 si è provveduto a prorogare, sino al 31 dicembre 2017, la convenzione con l’Associazione ‘Federfarma Vicenza’ “per la consegna dei referti degli esami di laboratorio effettuati con il Servizio Sanitario Nazionale presso le Farmacie aventi sede nel territorio dell’Azienda ULSS n. 8 Berica Distretto Est (ex Ulss n. 6 Vicenza)”, nel testo approvato con la Deliberazione della ex ULSS n. 6 Vicenza 01.04.2015 n. 166;
Con medesima deliberazione, si è provveduto ad approvare, con scadenza 31 dicembre 2017, la convenzione con l’Associazione di categoria “Farmacieunite”, per la consegna dei referti degli esami di laboratorio effettuati con il Servizio Sanitario Nazionale presso le Farmacie aderenti a tale Associazione aventi sede nel territorio dell’Azienda Ulss n. 8 Berica Distretto Est (ex Ulss n. 6 Vicenza), alle stesse identiche condizioni di cui all’accordo sottoscritto con “Federfarma Vicenza”, nel testo allegato alla deliberazione stessa.
Con la Deliberazione n. 1024 del 25.07.2018 le due convenzioni di cui si tratta sono state prorogate fino alla data del 31 dicembre 2018, alle stesse condizioni precedentemente applicate.
B) Relativamente al Farmacup:
Con la Deliberazione n. 1380 del 25.10.2017 è preso formalmente atto dell’intervenuta adozione, da parte della Regione Veneto, della Deliberazione di Giunta (D.G.R.) n. 1919 del 23.12.2015 ad oggetto “Progetto sperimentale per la fornitura del servizio di prenotazione/ritiro referti presso le farmacie pubbliche e private convenzionate in attuazione del D.lgs. n. 153 del 3 ottobre 2009 - Approvazione dello schema di Accordo”, con cui è stato approvato un progetto sperimentale che affida, tra l’altro, l’attività di prenotazione di talune prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale alle farmacie venete con relativo schema di accordo tra la stessa Regione e le Associazioni di categoria rappresentative delle farmacie pubbliche e private convenzionate.
Detta D.G.R. riconosce, altresì, alle farmacie venete aderenti all'iniziativa un contributo economico per le complessive esigenze di aggiornamento delle proprie dotazioni informatiche anche alla luce dell'avvio, a livello regionale, del progetto di dematerializzazione della ricetta medica cartacea, come previsto dal D.M. 2 novembre 2011 "Dematerializzazione della ricetta medica cartacea, di cui all'articolo 11, comma 16, del decreto-legge n. 78 del 2010 (Progetto Tessera Sanitaria)".
L’Accordo sopra citato è stato sottoscritto dalla Regione Veneto con Federfarma Veneto, Farmacie Unite e Assofarm Veneto in data 30 maggio 2016 ed è entrato in vigore il giorno 01.06.2016, con validità di 12 mesi prorogabili per un massimo di ulteriori 12 mesi.
Con la precitata Deliberazione n. 1380 del 25.10.2017 sono state quindi approvate le convenzioni locali (di durata annuale) da sottoscrivere con le Associazioni di categoria Unione Regionale Titolari di
Farmacia Federfarma Vicenza e Farmacieunite, associazioni alle quali aderiscono le farmacie che insistono nell’Ambito Territoriale Est dell’Azienda Ulss n. 8 Berica, per l’attuazione a livello locale dell’Accordo regionale con le Aziende Sanitarie del Veneto – FARMACUP per il miglioramento dei servizi all’utenza mediante partecipazione delle farmacie all’erogazione del servizio di prenotazione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.
Con la Deliberazione n. 1546 del 14.11.2018 le convenzioni locali per il “Farmacup”, si cui si è detto poc’anzi, sono state prorogate sino al 31 dicembre 2018, alle stesse condizioni precedentemente applicate.
Alla luce di queste premesse, le Parti interessate agli accordi di cui si è data evidenza sin qui, hanno convenuto, in vista del nuovo anno 2019 e del prossimo triennio 2019 / 2021, di disciplinare in un unico accordo, a livello locale e da applicarsi nell’intero territorio dell’ULSS n. 8 Berica, le attività di “Farmacup” e di “Consegna referti”, sino ad oggi disciplinate da accordi distinti.
Per fare ciò le Parti hanno concordato di normare, all’interno di due distinte “convenzioni quadro”, una da stipulare con FEDERFARMA di Vicenza e una da stipulare con FARMACIEUNITE di Treviso, e quali capitoli distinti all’interno dei medesimi accordi, i due seguenti ambiti di attività:
A) Accordo locale per il miglioramento dei servizi all’utenza mediante partecipazione delle farmacie all’erogazione dei servizi dell’X.X.XX. n. 8 Berica (c.d. “FarmaCUP”): CAPITOLO A)
B) Accordo locale per la consegna dei referti degli esami di laboratorio effettuati con il Servizio Sanitario Nazionale presso le Farmacie aventi sede nel territorio dell’Azienda ULSS n. 8 Berica: CAPITOLO B)
A tale riguardo si fa presente che l’istruttoria delle anzidette convenzioni è stata curata, in particolare, dal Responsabile dell’Ufficio Innovazione e Sviluppo Organizzativo, che, su indicazione del Direttore Generale, ha opportunamente coinvolto in fase istruttoria tutte le strutture aziendali interessate, interfacciandosi con le associazioni di categoria interessate nonché con la Direzione Strategica.
Ciò detto, con nota in atti del 20 dicembre 2018, la Direzione Medica di Vicenza funzione organizzativo-gestionale, sentito il Referente dell’Ufficio Innovazione e Sviluppo Organizzativo, ha trasmesso a questa UOC i testi dei due accordi succitati con richiesta di provvedere ad approvarli.
A tale proposito, si fa presente che uno dei due accordi (quello con Federfarma Vicenza) è già stato sottoscritto dalle Parti interessate, mentre l’altro accordo (Farmacieunite Treviso) dovrà essere sottoscritto in un momento successivo.
Per quanto riguarda il primo accordo, quindi, si propone di prendere atto della convenzione già sottoscritta dalle Parti, nel testo allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante, mentre per quanto riguarda il secondo accordo si propone di approvarne il contenuto quale “schema di accordo” (trasmesso dalla DMO di Vicenza) e che dovrà essere sottoscritto in un momento successivo.
Per quanto concerne i costi derivanti dagli accordi in parola, la Direzione Amministrativa del Territorio, interpellata in data 20.12.2018 dalla D.M.O. di Vicenza, ha fornito in medesima data, e con nota in atti, la seguente indicazione:
“(..) Verificati i dati in possesso di questa UOC sulle prestazioni Farmacup fornite e liquidate dalle farmacie interessate nel periodo gennaio-ottobre 2018, per la delibera di approvazione della nuova
convenzione Farmacup con le due Associazioni di farmacie Federfarma e Farmacieunite si ipotizza nel 2019 una spesa annua complessiva pari a € 50.000,00 IVA 22% inclusa, imputata al bilancio sanitario 2019, conto 5507000260, e così suddivisa:
- Convenzione Federfarma: € 49.000,00;
- Convenzione Farmacieunite: € 1.000,00.
Tale ipotesi è basata sul numero di farmacie associate - alla data odierna - alle due Associazioni di farmacie sopra indicate.”
Si precisa, infine, che i documenti citati quali “allegati” nel testo delle convenzioni di cui al punto n. 1 e n. 2, sono conservati agli atti della Direzione Medica funzione organizzativo gestionale che ha trasmesso alla UOC Affari Generali, per l’approvazione, il testo delle medesime convenzioni;
Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.
Sulla base di quanto sopra
IL DIRETTORE GENERALE XXXXXXXX
1. di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa, del contenuto della “Convenzione quadro per l’attuazione, a livello locale e presso il territorio dell’ULSS n. 8 Berica, delle attività di FarmaCUP e di Consegna referti” tra ULSS n. 8 Berica e Federfarma Vicenza a valere per il triennio 2019 / 2021, nel testo allegato alla presente delibera quale sua parte integrante ed essenziale, e già sottoscritto dalle Parti interessate;
2. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, lo schema tipo di “Convenzione quadro per l’attuazione, a livello locale e presso il territorio dell’ULSS n. 8 Berica, delle attività di FarmaCUP e di Consegna referti” tra ULSS n. 8 Berica e Farmacie Unite Treviso a valere per il triennio 2019 / 2021, nel testo allegato alla presente delibera quale sua parte integrante ed essenziale, che verrà sottoscritto dalle Parti in un momento successivo;
3. di precisare, per quanto concerne i costi derivanti dagli accordi di cui ai punti n. 1 e 2, che, come da comunicazione in atti della Direzione Amministrativa Territoriale in data 20.12.2018, si stima nel 2019 una spesa annua complessiva pari a € 50.000,00 IVA 22% inclusa, imputata al bilancio sanitario 2019, conto 5507000260, così suddivisa:
- Convenzione Federfarma: € 49.000,00;
- Convenzione Farmacieunite: € 1.000,00.
Tale ipotesi è stimata sul numero di farmacie associate, alla data del 20.12.2018, alle due Associazioni di farmacie sopra indicate.
4. di pubblicare la presente delibera all’albo on line dell’Azienda.
*****
Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo (Xxx.xx Dr. Xxxxxxx Xxxxxx)
Il Direttore Sanitario (Xxx.xx Dr. Xxxxxxxxx Xxxxx)
Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari (Xxx.xx Dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx)
IL DIRETTORE GENERALE
(X.xx digitalmente Xxxxxxxx Xxxxxx)
Documento Firmato digitalmente da XXXXXX Xxxxxxxx in data 27/12/2018 alle ore 18:27
Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.
Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 28-12-2018 all’Albo on-line dell’Azienda con le seguenti modalità:
Oggetto e contenuto
Copia del presente xxxx viene inviato in data 28-12-2018 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).
IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DELL’UOC AFFARI GENERALI
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CONVENZIONE QUADRO
per l’attuazione, a livello locale e presso il territorio dell’ULSS n. 8 Berica, delle attività di “FarmaCUP” e di “Consegna referti”
(Triennio 2019 / 2021)
TRA
l’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 8 ‘Berica’ (di seguito denominata Azienda ULSS) con sede e domicilio fiscale in Vicenza, via Rodolfi n. 37, codice fiscale/partita IVA n. 024441500242, nella persona del Direttore Generale, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx
E
Farmacieunite con sede in Xxxxxxx (XX), xxx Xxxxxxx x. 0, codice fiscale: 03569800265 partita IVA: n. 80011480268, in persona del suo Presidente Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la suddetta sede di Farmacieunite, il quale sottoscrive la presente convenzione in nome e per conto dei Titolari delle farmacie aventi sedi nel territorio dell’Azienda ULSS, interessati all’applicazione della presente convenzione, di cui all’elenco allegato alla presente convenzione (Allegato n. 2)
PREMESSO CHE
A) Relativamente alla Consegna referti:
Con medesima deliberazione, si è provveduto ad approvare, con scadenza 31 dicembre 2017, la convenzione con l’Associazione di categoria “Farmacieunite”, per la consegna dei referti degli esami di laboratorio effettuati con il Servizio Sanitario Nazionale presso le Farmacie aderenti a tale Associazione aventi sede nel territorio dell’Azienda Ulss n. 8 Berica Distretto Est (ex Ulss n. 6 Vicenza), alle stesse identiche condizioni di cui all’accordo sottoscritto con “Federfarma Vicenza”, nel testo allegato alla deliberazione stessa.
Con la Deliberazione n. 1024 del 25.07.2018 la convenzione di cui si tratta è stata prorogata fino alla data del 31 dicembre 2018, alle stesse condizioni precedentemente applicate.
B) Relativamente al FarmaCUP:
Con la Deliberazione n. 1380 del 25.10.2017 è preso formalmente atto dell’intervenuta adozione, da parte della Regione Veneto, della Deliberazione di Giunta (D.G.R.) n. 1919 del 23.12.2015 ad oggetto “Progetto sperimentale per la fornitura del servizio di prenotazione/ritiro referti presso le farmacie pubbliche e private convenzionate in attuazione del D.Lgs. n. 153 del 3 ottobre 2009 - Approvazione dello schema di Accordo”, con cui è stato approvato un progetto sperimentale che affida, tra l’altro, l’attività di prenotazione di talune prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale alle farmacie venete con relativo schema di accordo tra la stessa Regione e le Associazioni di categoria rappresentative delle farmacie pubbliche e private convenzionate.
Detta D.G.R. riconosce, altresì, alle farmacie venete aderenti all'iniziativa un contributo economico per le complessive esigenze di aggiornamento delle proprie dotazioni informatiche anche alla luce dell'avvio, a livello regionale, del progetto di dematerializzazione della ricetta medica cartacea, come
previsto dal D.M. 2 novembre 2011 "Dematerializzazione della ricetta medica cartacea, di cui all'articolo 11, comma 16, del decreto-legge n. 78 del 2010 (Progetto Tessera Sanitaria)".
L’Accordo sopra citato è stato sottoscritto dalla Regione Veneto con Federfarma Veneto, Farmacie Unite e Assofarm Veneto in data 30 maggio 2016 ed è entrato in vigore il giorno 01.06.2016, con validità di 12 mesi prorogabili per un massimo di ulteriori 12 mesi.
Il testo dell’Accordo regionale di cui all’oggetto, che costituisce la piattaforma fondamentale sulla quale si sono fondate (e si fondano tuttora) le convenzioni di natura locale, è allegato al presente accordo e ne costituisce parte integrante ed essenziale (Allegato n. 3).
Con la precitata Deliberazione n. 1380 del 25.10.2017 sono state quindi approvate le convenzioni locali (di durata annuale) da sottoscrivere con le Associazioni di categoria Unione Regionale Titolari di Farmacia Federfarma Vicenza e Farmacieunite, associazioni alle quali aderiscono le farmacie che insistono nell’Ambito Territoriale Est dell’Azienda Ulss n. 8 Berica, per l’attuazione a livello locale dell’Accordo regionale con le Aziende Sanitarie del Veneto – FARMACUP per il miglioramento dei servizi all’utenza mediante partecipazione delle farmacie all’erogazione del servizio di prenotazione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.
Con la Deliberazione n. 1546 del 14.11.2018 le convenzioni locali per il “Farmacup”, si cui si è detto poc’anzi, sono state prorogate sino al 31 dicembre 2018, alle stesse condizioni precedentemente applicate.
DATO ATTO CHE
Le Parti, con il presente atto e a partire dall’anno 2019, intendono disciplinare in un unico accordo, a livello locale e da applicarsi nell’intero territorio dell’ULSS n. 8 Berica, le attività di “FarmaCUP” e di “Consegna referti”, sino ad oggi disciplinate da accordi distinti come richiamati espressamente nelle premesse della presente convenzione;
Per fare ciò le Parti concordano di normare, all’interno della presente convenzione quadro e quali capitoli distinti all’interno del medesimo accordo, i due seguenti ambiti di attività:
A) Accordo locale per il miglioramento dei servizi all’utenza mediante partecipazione delle farmacie all’erogazione dei servizi dell’X.X.XX. n. 8 Berica (c.d. “FarmaCUP”): CAPITOLO A)
B) Accordo locale per la consegna dei referti degli esami di laboratorio effettuati con il Servizio Sanitario Nazionale presso le Farmacie aventi sede nel territorio dell’X.X.XX. n. 8 Berica: CAPITOLO B)
Tra le parti di cui sopra
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
CAPITOLO A): Accordo locale per il miglioramento dei servizi all’utenza mediante partecipazione delle farmacie all’erogazione dei servizi dell’X.X.XX. n. 8 Berica (c.d. “FarmaCUP”), a valere per il triennio 2019 – 2021:
Articolo 1 – Premessa
Le Parti prendono atto del contenuto dell’Accordo regionale di cui alla DGR 1919 del 23/12/2015, la cui sperimentazione, avviata il 1 giugno 2016, si è conclusa in data 31 maggio 2018, e si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, a continuare a darne integrale applicazione per tutto il corso della presente convenzione, nei termini giuridici e tecnico-organizzativi stabiliti nell’accordo medesimo, per il cui contenuto si fa espresso rinvio al documento allegato (Allegato n. 3).
Articolo 2 – Accordo locale
Le Parti, considerata la decadenza dell’Accordo regionale citato all’articolo n. 1, ritengono opportuno, nelle more della eventuale sottoscrizione di un nuovo Accordo regionale, proseguire la positiva sperimentazione conclusa dando il via ad un Accordo locale, i cui contenuti sono disciplinati negli articoli che seguono.
Articolo 3 – Clausola risolutiva
Le Parti concordano che, qualora la Regione del Veneto siglasse un nuovo Accordo con le Associazioni di categoria, la presente Convenzione si dovrà ritenere implicitamente decaduta dalla data di entrata in vigore del nuovo Accordo regionale, fatta salva la possibilità per le Parti di siglare un nuovo Accordo locale di recepimento ed eventuale integrazione dello stesso.
Articolo 4 – Applicativi CUP
Per l’effettuazione delle operazioni di prenotazione di una prestazione di specialistica ambulatoriale, modifica di un appuntamento già fissato o suo annullamento nonché per la stampa dei relativi promemoria per l’utente, l’Azienda ULSS renderà disponibili agli associati gli applicativi software CUP attualmente in uso nei due Distretti (EST e OVEST), in relazione alla sede di ciascuna farmacia.
Ogni Associato, in riferimento alla sua sede, opererà di default sull’applicativo software del Distretto di riferimento, a garanzia del rispetto delle indicazioni regionali che prevedono la presa in carico dell’utente in tale ambito geografico.
A fronte di temporanea indisponibilità di posti entro i tempi da garantire ovvero di specifica richiesta dell’utente, sarà facoltà dell’Associato interrogare le disponibilità – per quella determinata prestazione
– offerte dall’altro Distretto, utilizzando il relativo applicativo CUP.
L’abilitazione di ciascun Associato all’utilizzo dell’applicativo software dell’altro Distretto (rispetto a quello ove ha sede) avverrà a fronte dell’invio da parte di Farmacieunite all’Azienda ULSS di un elenco delle farmacie interessate alla gestione del doppio software, questo al fine di procedere alle necessarie abilitazioni ed organizzare specifiche sessioni di formazione coinvolgendo i soli interlocutori interessati.
Articolo 5 – Prestazioni prenotabili
L’Azienda ULSS permetterà agli Associati di Farmacieunite di prenotare qualsiasi prestazione ambulatoriale per esterni presente nelle agende non riservate attive nei rispettivi software CUP di Distretto.
Articolo 6 – Operazioni remunerabili e tariffe
L’Azienda ULSS potrà remunerare le operazioni di prenotazione di un appuntamento, di modifica/spostamento di un appuntamento già in essere ovvero di annullamento/disdetta di un appuntamento con il limite di una sola operazione remunerabile pro die per un determinato utente.
Le tariffe di remunerazione che verranno riconosciute agli Associati pro die/utente saranno le seguenti:
• € 1,20 (uno/20), IVA esclusa, per le operazioni effettuate da farmacie pubbliche o private con fatturato annuo SSN, riferito all’anno precedente, fino a € 387.342,67 (trecentoottantasettemilatrecentoquarantadue/67), al netto dell’IVA;
• € 1,00 (uno/00), IVA esclusa, per le operazioni effettuate dalle altre farmacie.
Per gli Associati che, eccezionalmente, dovessero effettuare, nello stesso giorno, per uno stesso utente, due operazioni distinte sui due software CUP (quindi una operazione per ciascun applicativo) le tariffe di cui al punto precedente saranno raddoppiate.
Eventuali operazioni di mera ristampa del promemoria di prenotazione non verranno pagate.
Non verranno altresì remunerate, salvo eventuali accordi futuri tra le Parti integrativi della presente Convenzione, le operazioni di prenotazione che esitassero in mera collocazione dell’utente nella cosiddetta “lista di galleggio” per il successivo contatto e prenotazione da parte di un operatore del CUP dell’Azienda ULSS.
Articolo 7 – Modalità di rendicontazione e fatturazione
L’Azienda ULSS renderà disponibile al singolo Associato di Farmacieunite, all’interno di un’apposita area ci ciascun applicativo CUP aziendale, la produzione, in autonomia, di un report predefinito in cui verranno rendicontate le operazioni eseguite nel periodo selezionato.
Le operazioni rendicontate, nel caso in cui siano oggetto di remunerazione ai sensi del precedente Articolo 6, riporteranno, nel dettaglio singolo rigo, il relativo importo.
L’importo totale remunerabile, riportato alla fine del predetto report, con cadenza trimestrale ovvero semestrale a discrezione del singolo Associato, potrà essere oggetto di fatturazione elettronica.
L’Associato che optasse per utilizzare entrambi gli applicativi CUP aziendali ai sensi del precedente Articolo 4, potrà contestualmente, per lo stesso periodo, fatturare operazioni effettuate sui due distinti software il cui rendiconto apparirà nel relativo report.
L’Associato dovrà trasmettere apposita fattura elettronica, per ciascun periodo di competenza trimestrale ovvero semestrale, nel sistema di interscambio con la Pubblica Amministrazione (SDI), da intestare a:
▪ Azienda ULSS n. 8 Berica
Sede legale: Xxxxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx CF/P.IVA: 02441500242
Ciascuna fattura dovrà riportare i seguenti elementi necessari:
▪ Codice Univoco Ufficio: UFI8LR
▪ Nome dell’Ufficio: Uff_eFatturaPA
▪ Causale: da riportarsi in maniera chiara, con una o più delle seguenti voci che si riportano a titolo esemplificativo:
• Operazioni FarmaCUP Distretto EST, periodo gennaio-marzo 2019;
• Operazioni FarmaCUP Distretto OVEST, periodo gennaio-marzo 2019;
• Consegna Referti, periodo gennaio-marzo 2019.
La UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale procederà ai dovuti controlli e, quindi, alla liquidazione.
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Articolo 8 – Pagamento
A fronte della presentazione della fattura elettronica, di cui al precedente Articolo 7, da parte del singolo Associato di Farmacieunite, l’Azienda ULSS provvederà al pagamento, nei termini di legge, a 60 (sessanta) giorni data fattura.
Articolo 9 – Ulteriori oneri gravanti sugli Associati
Ciascun Associato, al fine di avviare e dare esecuzione alle attività di cui alla presente Convenzione nonché di fornire corretta attuazione alle Direttive (DM 2 novembre 2011) in materia di “dematerializzazione” della ricetta medica cartacea, dovrà provvedere a proprie spese ad aggiornare, ove necessario, le dotazioni informatiche in uso (hardware e software) e a predisporre idonee postazioni di accoglimento dell’utenza rispettose delle esigenze di riservatezza e delle vigenti disposizioni normative in materia di privacy.
Ciascun Associato dovrà inoltre garantire idoneo collegamento veloce alla Rete Internet (ADSL o Fibra) per effettuare il servizio.
I Titolari delle farmacie aderenti dovranno garantire l’osservanza delle norme e delle istruzioni impartite dall’Azienda ULSS in merito al trattamento e alla sicurezza dei dati personali in base a quanto prescritto dall’Allegato n. 4 (Accordo per la nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali).
Essi assicureranno il pieno rispetto delle norme vigenti e delle prescrizioni emanate in materia di tutela della riservatezza nel trattamento dei dati personali.
Per le finalità di cui alla presente Convenzione i Titolari delle farmacie assumono la qualifica di ‘Responsabili Esterni’ del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196 del 2003 (c.d. ‘Codice della privacy’).
L’Azienda ULSS autorizza il trattamento dei propri dati nei limiti degli adempimenti necessari all’esecuzione della presente convenzione.
Articolo 10 – Referenti FarmaCUP e Consegna referti
Salva diversa comunicazione da parte di Farmacieunite per quanto di rispettiva competenza, vengono mantenuti come riferimenti per gli Associati e l’Azienda ULSS i nominativi ed i recapiti dei Referenti FarmaCUP già individuati.
I Referenti FarmaCUP continueranno a farsi carico di risolvere direttamente dubbi e piccole problematiche che dovessero emergere, da parte degli Associati, nell’utilizzo degli applicativi CUP.
I Referenti FarmaCUP si dovranno inoltre far carico di rappresentare, come unico interlocutore titolato, all’Azienda ULSS, le eventuali problematiche che non riuscissero a risolvere direttamente per conto degli Associati.
In considerazione del particolare ruolo dei Referenti FarmaCUP, l’Azienda ULSS è disponibile a garantire a dette figure un periodo di formazione e affiancamento specifico.
Salva diversa comunicazione da parte di Farmacieunite per quanto di rispettiva competenza, i Referenti FarmaCUP svolgeranno il ruolo di Referenti anche per il Capitolo B che riguarda la Convenzione per la Consegna referti.
Farmacieunite, potranno affiancare ai Referenti il proprio personale di Segreteria a supporto dei propri Associati.
Per l’Azienda ULSS il Referente Unico per la Convenzione FarmaCUP e Consegna referti sarà la UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale, che si occuperà di fare da interfaccia per i Referenti di Farmacieunite nei confronti degli altri Servizi della Azienda ULSS.
Articolo 11 – Durata dell’Accordo
Il presente accordo entra in vigore dal 1 gennaio 2019 e sarà valido per 3 (tre) anni, prorogabili per un massimo di ulteriori 2 (due) anni – entro i quali potranno intervenire nuovi accordi – salvo motivato recesso di una delle parti o intervento di modifiche nel quadro normativo statale o regionale anche ai sensi di quanto previsto all’Articolo 3.
Articolo 12 – Modalità di adesione
Salva diversa comunicazione da parte di Farmacieunite per quanto di rispettiva competenza, gli Associati già convenzionati ai sensi della precedente Convenzione FarmaCUP si riterranno automaticamente aderenti alla presente Convenzione senza ulteriori oneri da parte degli stessi.
Potranno aderire, a richiesta e in qualsiasi momento, tutti i Titolari delle farmacie site nel territorio aziendale attraverso la sottoscrizione del modulo di adesione allegato alla presente Convenzione (Allegato n. 5) che fa parte integrante della stessa.
Articolo 13 – Obblighi di registrazione
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del DPR 131 del 1986. Per l’attività di cui agli articoli precedenti nessuna responsabilità potrà ricadere sull’Azienda ULSS.
CAPITOLO B): Accordo locale per la consegna dei referti degli esami di laboratorio effettuati con il Servizio Sanitario Nazionale presso le Farmacie aventi sede nel territorio dell’X.X.XX. n. 8 Berica, a valere per il triennio 2019 – 2021:
Articolo 1
Per le finalità espresse in premessa, i Titolari delle farmacie aderenti alla presente Convenzione avranno la disponibilità di una autenticazione forte che permetterà loro di accedere al portale aziendale per la stampa dei referti degli esami ematochimici e microbiologici effettuati dal Laboratorio di Analisi dell’Azienda; per i correlati aspetti tecnici e di dettaglio si rinvia alle indicazioni contenute nel Protocollo Tecnico d’Intesa di cui al documento Allegato n. 6.
I titolari delle farmacie aderenti s’impegnano a dotarsi della necessaria attrezzatura e di un collegamento in ADSL necessario per effettuare il servizio oggetto della presente convenzione.
Le Parti concordano di estendere, a far data dalla sottoscrizione del presente accordo e fino alla data di scadenza della convenzione, l’applicazione dell’accordo in essere anche alla consegna e alla stampa dei referti degli esami del Servizio Immunotrasfusionale e della diagnostica per immagini.
Articolo 2
I Titolari delle farmacie daranno disposizioni al proprio personale affinché presso le medesime vengano stampati e consegnati gratuitamente al paziente, in busta chiusa recante il logo dell’Azienda, i referti degli esami di laboratorio agli utenti del SSN che intendono avvalersi di detto servizio.
Le buste con il logo dell’Azienda saranno fornite gratuitamente alle farmacie dall’Azienda stessa, secondo il fabbisogno.
Il personale della farmacia, prima di procedere alla stampa del referto, dovrà verificare l’identità del richiedente il servizio e la sua corrispondenza a quella del titolare del referto richiesto (riportato nel talloncino contenente il codice segreto necessario per l’estrazione del referto per via telematica – ID utente); in alternativa dovrà farsi esibire e consegnare una delega compilata ai sensi di legge (Allegato n. 7 alla presente convenzione, di cui forma parte integrante).
Articolo 3
Il compenso dovuto dall’Azienda ULSS ai Titolari delle farmacie aderenti alla convenzione è fissato nella misura di:
• € 1,20 (uno/20), IVA esclusa, per ogni referto stampato e consegnato all’utente da farmacie pubbliche o private con fatturato annuo SSN, riferito all’anno precedente, fino a € 387.342,67 (trecentoottantasettemilatrecentoquarantadue/67), al netto dell’IVA;
• € 1,00 (uno/00), IVA esclusa, per ogni referto stampato e consegnato all’utente da altre farmacie.
L’Azienda ULSS provvederà trimestralmente, entro i primi 10 giorni del mese successivo, a trasmettere a ciascuna farmacia aderente, la lista del numero di referti stampati nel periodo considerato.
I titolari delle farmacie provvederanno, con la stessa periodicità, sulla base della lista e del compenso unitario di cui ai precedenti articoli, a fatturare trimestralmente all’Azienda ULSS il numero di referti stampati con specifica voce da riportarsi nella stessa fattura prodotta per le operazioni di FarmaCUP ai sensi dell’Articolo 7 del Capitolo A.
Il pagamento della fattura avverrà a 60 giorni.
Articolo 4
Al fine di standardizzare la procedura di collegamento al sistema aziendale di distribuzione on line dei referti dell’ULSS 8 Berica le Parti hanno redatto uno specifico Protocollo tecnico d’intesa, che viene prodotto quale Allegato n. 6 alla presente Convenzione e di cui costituisce parte integrante ed essenziale.
Articolo 5
I Titolari delle farmacie aderenti dovranno garantire l’osservanza delle norme e delle istruzioni impartite dall’Azienda ULSS in merito al trattamento e alla sicurezza dei dati personali in base a quanto prescritto dall’Allegato n. 4 (Accordo per la nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali).
Essi assicureranno il pieno rispetto delle norme vigenti e delle prescrizioni emanate in materia di tutela della riservatezza nel trattamento dei dati personali.
Per le finalità di cui alla presente Convenzione i Titolari delle farmacie assumono la qualifica di ‘Responsabili Esterni’ del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196 del 2003 (c.d. ‘Codice della privacy’).
L’Azienda ULSS autorizza il trattamento dei propri dati nei limiti degli adempimenti necessari all’esecuzione della presente convenzione.
Articolo 6
Il presente accordo entra in vigore dal 1 gennaio 2019 e sarà valido per 3 (tre) anni, prorogabili per un massimo di ulteriori 2 (due) anni – entro i quali potranno intervenire nuovi accordi – salvo motivato recesso di una delle parti o intervento di modifiche nel quadro normativo statale o regionale anche ai sensi di quanto previsto all’Articolo 3.
Articolo 7
Salva diversa comunicazione da parte di Farmacieunite per quanto di rispettiva competenza, gli Associati già convenzionati ai sensi della precedente Convenzione per la Consegna referti si riterranno automaticamente aderenti alla presente Convenzione senza ulteriori oneri da parte degli stessi.
Potranno aderire, a richiesta e in qualsiasi momento, tutti i Titolari delle farmacie site nel territorio aziendale attraverso la sottoscrizione del modulo di adesione allegato alla presente Convenzione (Allegato n. 5) che fa parte integrante della stessa.
Articolo 8
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del DPR 131 del 1986. Per l’attività di cui agli articoli precedenti nessuna responsabilità potrà ricadere sull’Azienda ULSS.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il presente accordo, di natura bilaterale, è sottoscritto dalle Parti interessate in 2 (due) originali:
Vicenza,
Il Direttore Generale dell’ULSS n. 8 Berica (Xxxxxxxx Xxxxxx)
Il Presidente di Farmacieunite (Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx)
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