CONTRATTO COLLETTIVO DI ASSICURAZIONE TEMPORANEA
CONTRATTO COLLETTIVO DI ASSICURAZIONE TEMPORANEA
CASO MORTE SUL DEBITO RESIDUO A PREMIO ANNUO
“SCACCO MATTO AL PRESTITO”
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
• Nota informativa;
• Condizioni di assicurazione;
• Glossario;
• Modulo di Proposta/Adesione;
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.
XXXX Tel. 00.0000000 - Fax 00.00000000 - C.F. e P.IVA 01652770510- Capitale Sociale € 26.000.000 i.v. – Registro Imprese di Arezzo n. 14240 / 2000 – R.E.A di Arezzo n. 128879 - Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n° 1794 del 9 febbraio 2001 (G.U. n. 43 del 21 febbraio 2001) - Iscritta alla Sezione I dell’Albo delle Imprese al n. 1.00139
Società soggetta all’attività di Direzione e coordinamento di Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio soc. coop.
http:// xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx - E-mail : xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx - numero verde 800 663377
NOTA INFORMATIVA
CONTRATTO COLLETTIVO DI ASSICURAZIONE TEMPORANEA CASO MORTE SUL DEBITO RESIDUO A PREMIO ANNUO
“SCACCO MATTO AL PRESTITO”
La presente Nota informativa ha lo scopo di fornire al Contraente tutte le informazioni preliminari necessarie per la sottoscrizione, con cognizione di causa, della proposta di assicurazione.
Tuttavia questa Nota informativa non sostituisce in nessun caso le Condizioni di assicurazione che regolano la proposta di assicurazione e che sono fornite insieme alla presente.
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
La Nota informativa si articola in quattro sezioni:
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
BancAssurance Popolari S.p.A. è una società di diritto italiano autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con provvedimento ISVAP N° 01794 del 9/02/2001, iscritta alla Sezione I dell’Albo delle Imprese al n. 1.00139, con
Sede Legale in Xxx Xxxxxxxxxxx, 000 - 00000 Xxxxxx (XX), Xxxxxx e Direzione Generale e Sede Amministrativa
2. Conflitto di interessi
La Compagnia si impegna a:
- evitare, sia nell’offerta che nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in cui la Compagnia stessa ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto anche derivante da rapporto di gruppo o rapporti di
in Xxx Xxxxxxxxx Xx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx (XX), Xxxxxx; Tel. 00-00000000; sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx.
Società soggetta all’attività di Direzione e coordinamento di Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio soc. coop..
Il bilancio di esercizio è certificato dalla Società di Revisione PricewaterhouseCoopers, con Sede Legale ed Amministrativa in Xxx Xxxxx Xxxx, 00 – 00000 Xxxxxx (XX), Xxxxxx.
affari propri o di altre società del Gruppo;
- garantire, nei casi in cui il conflitto non possa essere evitato, che la Compagnia operi comunque in modo tale da non recare pregiudizio agli interessi della Contraente e/o degli Aderenti/Assicurati.
In proposito, particolare attenzione sarà riservata dalla Compagnia al monitoraggio ed alla gestione delle situazioni che implichino rapporti con altre Società del Gruppo Banca Etruria o con cui il Gruppo medesimo intrattiene rapporti di affari rilevanti.
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte
Con il presente contratto la Compagnia garantisce il pagamento del capitale assicurato al Beneficiario nel caso in cui si verifichi l’evento assicurato, ossia il decesso dell’Aderente/Assicurato entro la scadenza del contratto. Nel presente contratto la Contraente è sempre rappresentata dalla Banca Distributrice.
Possono aderire al presente contratto le persone fisiche che, avendo ricevuto da parte della Contraente la concessione di prestiti personali aventi le caratteristiche di cui paragrafo successivo, abbiano – alla data di sottoscrizione del Modulo di Proposta/Adesione – età non inferiore a 18 (diciotto) anni e che abbiano – alla data di scadenza del prestito – età non superiore a 75 (settantacinque) anni. In ogni caso l’età va calcolata in anni interi come differenza tra l’anno di sottoscrizione del Modulo di Proposta/Adesione e l’anno di nascita dell’Aderente/Assicurato.
L’adesione al presente contratto collettivo potrà essere accettata dalla Compagnia solo a condizione che il capitale sotto rischio, tenendo conto di tutti i prestiti in favore dell’Aderente/Assicurato, non superi complessivamente la somma di 30.000,00 Euro e che l’Aderente/Assicurato stesso, rilasci in senso favorevole le dichiarazioni di carattere sanitario riportate nel Modulo di Proposta/Adesione.
Non sono ammesse coperture per importi superiori.
Il capitale iniziale minimo assicurabile è di 4.000,00 Euro.
Nel caso di intestazione del contratto di prestito a più soggetti, la copertura assicurativa sarà accordata ad uno solo dei cointestatari per l’intero importo.
La durata della copertura assicurativa è collegata con la durata residua del prestito. Tale durata non può essere inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni.
Il contratto è dunque concluso e la copertura assicurativa entra in vigore, a condizione che il primo premio sia stato pagato e che il prestito sia stato erogato, alla data di sottoscrizione del Modulo di Proposta/Adesione, salvo l’esercizio da parte della Compagnia della facoltà di non accettare il rischio assicurato da esercitarsi secondo le modalità di cui al successivo punto 15.1 e all’art. 4.1 delle Condizioni di assicurazione.
Il contratto prevede la seguente tipologia di prestazione:
PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO: in caso di
decesso dell’Aderente/Assicurato, nel corso della durata contrattuale, il pagamento al Beneficiario designato del capitale assicurato di importo pari al debito residuo, alla fine del mese in cui avviene il decesso dell’Aderente/Assicurato.
Per debito residuo deve intendersi il capitale residuo che l’Aderente/Assicurato deve pagare per estinguere il prestito con il massimo di quello previsto dal piano di ammortamento del cliente, al netto delle eventuali rate di prestito non pagate.
Si ricorda la necessità di leggere, con particolare attenzione, le raccomandazioni e le avvertenze contenute nel Modulo di Proposta/Adesione relative alle dichiarazioni di carattere sanitario ivi riportate. L’accettazione da parte della Compagnia dei rischi di cui al presente contratto collettivo è, infatti, subordinata alla risposta affermativa a tali dichiarazioni da parte degli Aderenti/Assicurati.
Il decesso è coperto senza limiti di territorio e di professione.
In caso di vita dell’Aderente/Assicurato alla scadenza contrattuale, la copertura assicurativa termina ed i premi pagati restano definitivamente acquisiti alla Compagnia quale corrispettivo del rischio corso.
Ci sono alcuni casi in cui il decesso dell’Aderente/Assicurato non è coperto, in particolare, il decesso dell’Aderente/Assicurato non è coperto se deriva:
a) da dolo dell’Aderente/Assicurato e/o del Beneficiario;
b) dalla partecipazione attiva dell’ Aderente/Assicurato ad atti dolosi;
c) dalla partecipazione attiva dell’ Aderente/Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi dall’assolvimento di obblighi verso lo Stato Italiano. In questo caso la copertura assicurativa può essere accordata su domanda dell’Aderente/Assicurato, secondo le condizioni stabilite dal Ministero competente;
d) da incidente di volo, se l’Aderente/Assicurato viaggia a bordo di un aereo non autorizzato al volo o con un pilota non titolare dell’apposito brevetto e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
e) da suicidio;
f) dall’uso, da parte dell’Aderente/Assicurato, di sostanze alcoliche, stupefacenti o di medicinali non prescritti dal medico;
g) dall’uso, da parte dell’Aderente/Assicurato, di mezzi terrestri o marittimi (veicoli o imbarcazioni), a motore e non, sia come pilota che come passeggero, per partecipare a gare professionistiche o sportive, o alle loro prove, a scommesse o tentativi di records.
4. Premi
La copertura assicurativa entra in vigore, a condizione che il primo premio sia stato pagato e che il prestito sia stato erogato, alla data di sottoscrizione del Modulo di Proposta/Adesione.
Il piano dei versamenti prevede il pagamento di
Assicurazione temporanea caso di morte a premio annuo costante sul debito residuo
Importi di premio annui
un premio annuo pagabile mensilmente solo se supera i 60 Euro.
L’importo del premio è determinato in relazione all’età dell’Aderente/Assicurato, alla durata del debito residuo del prestito, al capitale assicurato indicato nel Modulo di Proposta/Adesione.
Il versamento del premio viene effettuato con addebito automatico sul conto corrente indicato dall’Aderente/Assicurato nel Modulo di Proposta/Adesione, e relativo accredito da parte della Contraente sul conto corrente della Compagnia. Il relativo importo è in funzione dell’età dell’Aderente/Assicurato, della durata del debito residuo del prestito e del capitale assicurato indicato nel Modulo di Proposta/Adesione.
I versamenti successivi vengono effettuati dalla Contraente tramite prelievo automatico sul conto corrente dell’ Aderente/Assicurato alla ricorrenza dell’adesione, o se festivo il primo giorno precedente tale ricorrenza.
Il mancato pagamento del premio nel termine previsto comporta la sospensione della copertura assicurativa per i soggetti relativamente ai quali non è pervenuto il pagamento. Salvo quanto previsto nel capoverso successivo il pagamento tardivo del premio determina l’eliminazione di tutti gli effetti della sospensione stessa.
Qualora il premio non venga corrisposto entro 90 giorni dalla data in cui avrebbe dovuto essere regolarmente pagato si determinerà la risoluzione del singolo contratto. Per l’eventuale riattivazione si rimanda all’Art. 10 delle Condizioni di assicurazione.
Trascorsi 90 giorni dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, l’assicurazione non può più essere riattivata. La copertura termina e i premi pagati rimangono acquisiti definitivamente dalla Compagnia per il rischio corso.
Nel caso in cui l’evento assicurato, per il quale l’Aderente/Assicurato ha corrisposto il premio, non si
Capitale assicurato: € Sesso: indifferente
Durata (anni) | ||
Età | 5 | |
30 | € | 41,50 |
35 | € | 41,33 |
40 | € | 43,61 |
45 | € | 50,21 |
50 | € | 62,80 |
Durata (anni) | ||
Età | 5 | |
30 | € | 50,00 |
35 | € | 49,66 |
40 | € | 54,22 |
45 | € | 76,49 |
50 | € 125,60 |
Capitale assicurato: € Sesso: indifferente
Durata (anni) | |
Età | 5 |
30 | € 58,50 |
35 | € 57,99 |
40 | € 70,73 |
45 | € 114,73 |
50 | € 188,40 |
Capitale assicurato: € Sesso: indifferente
10.000,00
20.000,00
30.000,00
verifichi la copertura assicurativa termina ed i premi pagati restano acquisiti alla Compagnia quale corrispettivo del rischio corso.
Il presente contratto non ammette il riscatto e/o la riduzione delle prestazioni assicurate. Il frazionamento del premio è ammesso solo mensilmente ed a condizione che il premio annuo superi i 60 Euro.
5. Modalità di calcolo e di assegnazione della
partecipazione agli utili
Non prevista.
6. Opzioni di contratto
Non previste.
7. Gestione interna separata
Non prevista.
C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE
8. Costi
8.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente
8.1.1. Costi gravanti sul premio
I costi gravanti su ciascun premio annuale (caricamenti) sono indicati nella tabella seguente.
Tabella 2. Costi gravanti sui premi
Sesso | Età | Spese di emissione | Caricamento |
Indifferente | Indifferente | 10,00 Euro* | 55,0% |
*compresi nel primo premio
Esempio
Capitale assicurato: 20.000,00 Euro Durata: 5 anni
Sesso: Indifferente Età: 40 anni
Spese di emissione del contratto: 10,00 Euro (comprese nel primo premio)
Premio annuo di tariffa: 54,22 Euro
8.1.2. Costi per riscatto
Non previsti.
8.2. Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione
Non previsti.
9. Misura e modalità di eventuali sconti
Non previsti.
10. Regime fiscale
Trattamento fiscale dei premi: i premi non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni. I versamenti effettuati sono detraibili dalle imposte sui redditi (IRPEF) nei termini consentiti dalla legge. E’ facoltà della Contraente detrarre dalla suddetta imposta un importo pari al 19% dei premi versati nel limite massimo di 1.291,14 euro, indipendentemente dall’ammontare del reddito dichiarato (D.P.R. n. 917/86 e successive modifiche).
Trattamento fiscale delle prestazioni: le prestazioni previste da una polizza di puro rischio, dispongono del presente trattamento fiscale: le somme corrisposte dalla Compagnia in caso di morte dell’Aderente/Assicurato, sono esenti da IRPEF.
D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
11. Modalità di perfezionamento
Il contratto è concluso e la copertura assicurativa entra in vigore, a condizione che il premio sia stato pagato e che il prestito sia stato erogato, alla data di sottoscrizione del Modulo di Proposta/Adesione, salvo l’esercizio da parte della Compagnia della facoltà di non accettare il rischio assicurato da esercitarsi secondo le modalità di cui al successivo punto 15.1 e all’art. 4.1 delle Condizioni di assicurazione.
La data di decorrenza del contratto e della relativa copertura assicurativa coincidono con la data di sottoscrizione del Modulo di Proposta/Adesione, a condizione che il premio sia stato pagato e che il prestito sia stato erogato.
12. Risoluzione del contratto
Il contratto si risolve e la copertura assicurativa termina, al massimo:
• in caso di recesso;
• alla scadenza contrattuale;
• il giorno del decesso dell’Aderente/Assicurato;
• in caso di estinzione del prestito;
• in caso di mancato pagamento del premio.
In tale ultimo caso, entro 90 giorni dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, l’Aderente/Assicurato ha comunque diritto di riattivare la copertura assicurativa pagando la rata di premio arretrata aumentata di un diritto fisso di 10,00 Euro. L’assicurazione entra in vigore nuovamente, per l’intero suo valore alle ore 24 del giorno del pagamento dell’importo dovuto. Trascorsi 90 giorni
dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, l’assicurazione non può più essere riattivata. La copertura termina e i premi pagati rimangono acquisiti definitivamente dalla Compagnia per il rischio corso.
In tutti i casi in cui termina la copertura assicurativa
– tranne il caso del decesso dell’Aderente/Assicurato che legittima, nel rispetto delle Condizioni di assicurazione, la richiesta alla Compagnia di liquidazione del capitale assicurato – nulla potrà essere preteso nei confronti della Compagnia.
13. Riscatto e riduzione
Non previsti.
14. Revoca della proposta
Il diritto di revoca non è previsto trattandosi nel caso di specie di polizza collettiva ed a seguito dell’utilizzo di un Modulo di Proposta/Adesione, la cui sottoscrizione determina la conclusione del contratto e la produzione dei relativi effetti.
Comunque è garantita la facoltà di ripensamento dell’Aderente/Assicurato tramite l’esercizio del diritto di recesso (vedi paragrafo seguente).
15. Diritto di recesso
L’Aderente/Assicurato può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, informandone la Compagnia tramite lettera raccomandata A/R, contenente gli elementi identificativi del contratto. In alternativa, e sempre nei termini previsti, l’Aderente/Assicurato può esercitare il diritto di recesso presentando una comunicazione alla filiale della Banca Distributrice presso la quale ha sottoscritto il contratto.
Entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di recesso, la Compagnia, previa consegna dell’originale della polizza e delle eventuali appendici di variazione contrattuale, rimborsa all’Aderente/Assicurato il premio eventualmente versato, con la deduzione delle spese connesse all’emissione del contratto pari a 10,00 Euro, di cui al punto 8.1.1.
Per data di ricezione della comunicazione si intende la data di arrivo presso la Sede Amministrativa della Compagnia di tutta la documentazione cartacea necessaria per le pratiche di liquidazione. Tale data è apposta o sulla ricevuta di ritorno della raccomandata o sulla richiesta stessa con apposito timbro di arrivo, qualora la spedizione avvenga tramite posta interna delle filiali collocatrici.
Si precisa che l’esercizio del diritto di recesso da parte dell’Aderente/Assicurato potrebbe produrre effetto anche con riferimento al prestito personale concesso dalla Contraente. Prima dell’esercizio del diritto, si raccomanda pertanto di prendere attenta visione delle condizioni contrattuali che regolano la concessione del prestito.
15.1 Facoltà di non accettazione del rischio assicurato da parte della Compagnia
La Compagnia si riserva il diritto di rifiutare il rischio assicurato e di darne comunicazione all’Aderente/Assicurato e alla Contraente entro 20 giorni dalla data di ricezione del Modulo di Proposta/Adesione debitamente sottoscritto.
Per data di ricezione si intende la data di arrivo presso la Sede Amministrativa della Compagnia. Tale data è apposta o sulla ricevuta di ritorno della raccomandata o sulla richiesta stessa con apposito timbro di arrivo, qualora la spedizione avvenga tramite posta interna delle filiali collocatrici.
Qualora entro venti giorni dalla data di ricezione del Modulo di Proposta/Adesione debitamente compilato e sottoscritto, la Compagnia non abbia comunicato alla Contraente il rifiuto del rischio, l’adesione stessa si intenderà senz’altro accettata. L’eventuale rifiuto del rischio sarà tempestivamente comunicato dalla Contraente agli Aderenti/Assicurati interessati.
Tenuto conto della particolare natura delle assicurazioni di cui alla presente contratto, la copertura assicurativa si intenderà provvisoriamente accordata ed attiva a partire dalla data di sottoscrizione del Modulo di Proposta/Adesione.
16. Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni
L’elenco completo dei documenti che gli aventi diritto devono consegnare alla Compagnia per ottenere il pagamento del capitale assicurato, in caso di decesso dell’Aderente/Assicurato, è riportato all’Art. 13 delle Condizioni di assicurazione.
I pagamenti dovuti dalla Compagnia sono effettuati entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa prevista nelle Condizioni di assicurazione.
Trascorso questo termine sono dovuti gli interessi di mora calcolati al tasso ufficiale di sconto, a partire da questa data, a favore del Beneficiario.
Si ricorda che i diritti derivanti da un contratto di assicurazione cadono in prescrizione dopo due anni dal momento in cui possono essere fatti valere (Art. 2952 del Codice Civile).
17. Legge applicabile al contratto
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato applicabili.
Per tutto quanto non disciplinato dalle disposizioni contenute nel presente contratto valgono le norme di legge vigenti in materia.
Diritto proprio del Beneficiario.
In conformità all’Art. 1920 del Codice Civile, il Beneficiario acquisisce, per il fatto di essere stato designato, un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione. Ciò significa in particolare che le somme versate in seguito al decesso dell’Aderente/Assicurato non entrano a far parte dell’asse ereditario di quest’ultimo.
Non pignorabilità e non sequestrabilità
Ai sensi dell’Art. 1923, comma 1, del Codice Civile, le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.
18. Lingua in cui è redatto il contratto
Il contratto e tutte le comunicazioni relative sono redatti in lingua italiana.
19. Reclami
Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla Compagnia e nello specifico all’Ufficio Legale di BancAssurance Popolari S.p.A., Xxx Xxxxxxxxx Xx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx, oppure inviati via fax al numero 00.00.000.000 o mediante e-mail a: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, telefono 00.00.000.000 o 00.00.000.000 corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia, ivi compresa copia del reclamo già inoltrato alla Compagnia ed il relativo riscontro. I
reclami per l’accertamento dell’osservanza della normativa di settore vanno presentati direttamente all’ISVAP, all’indirizzo sopra indicato. Il reclamante dovrà indicare il proprio nome, cognome, domicilio, fornire un breve descrizione del motivo di doglianza ed individuare i soggetti di cui si lamenta l’operato. Si ricorda che non rientrano nella competenza dell’ISVAP i reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative ed i reclami per i quali sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria. Resta in ogni caso salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
BancAssurance Popolari S.p.A. rimane a Vostra completa disposizione per tutte le informazioni complementari telefonando al numero verde 000.00.00.00.
20. Informativa in corso di contratto
L’impresa si impegna a comunicare per iscritto e tempestivamente le eventuali variazioni delle informazioni contenute in Nota informativa, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.
Si precisa che, fatte salve diverse indicazioni comunicate dall’Aderente/Assicurato alla Compagnia per iscritto, la Compagnia invia le proprie comunicazioni all’indirizzo che l’Aderente/Assicurato comunica all’Intermediario come indirizzo di domiciliazione postale.
21. Comunicazioni del Contraente alla società
Fermo restando quanto precisato al punto precedente, al fine di permettere alla Compagnia una puntuale informativa in corso di contratto il Contraente deve comunicare per iscritto alla Compagnia qualsiasi variazione di indirizzo.
BancAssurance Popolari S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Il rappresentante legale Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Direttore Generale
TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’Art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominata Legge) che ha abrogato la L. 675/1996, ed in relazione ai dati personali che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La/Vi informiamo di quanto segue.
1) FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento
a) è diretto all’espletamento da parte della Compagnia delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Compagnia e’ autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
b) può anche essere diretto all’espletamento da parte della Compagnia delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi, nonché di indagini di mercato sulla qualità del servizio erogato dalla Compagnia stessa.
2) MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento
a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all’Art. 4, comma 1, lett. a), della Legge; raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/ confidenzialità, integrità, tutela;
b) è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
c) è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento, nonché da società di servizi, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9).
3) CONFERIMENTO DEI DATI
Ferma l’autorità personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali può essere:
a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);
b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell’attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi e di indagini di mercato sulla qualità del servizio erogato nei confronti dell’interessato stesso.
4) RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali
a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l’impossibilita’ di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi, nonché indagini di mercato sulla qualità del servizio erogato nei confronti dell’interessato.
5) COMUNICAZIONE DEI DATI
a) I dati personali possono essere comunicati – per le medesime finalità di cui al punto 1), lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge – agli altri soggetti del settore assicurativo, quali Aderente/Assicuratori, coAderente/Assicuratori e riAderente/Assicuratori; mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, Banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore; ISVAP, Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati e’ obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);
b) Inoltre, i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b), a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) e a pubbliche Amministrazioni ai sensi di legge.
6) DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea.
8) DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’Art. 7 della Legge conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi e’ l’interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. Chi intenda esercitare questi diritti, potrà inviare la sua richiesta a mezzo fax al Responsabile per la gestione delle istanze degli interessati al n. 06. 42 04 58 32, allegando fotocopia del documento di riconoscimento.
9) TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento e’ BancAssurance Popolari
S.p.A. con sede legale in Xxx Xxxxxxxxxxx, 000 - 00000 Xxxxxx, e sede amministrativa in Xxx Xxxxxxxxx Xx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx. Presso la sede amministrativa è disponibile, per chi desiderasse conoscerlo, l’elenco completo dei Responsabili interni ed esterni.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
CONTRATTO COLLETTIVO DI ASSICURAZIONE TEMPORANEA CASO MORTE SUL DEBITO RESIDUO A PREMIO ANNUO COSTANTE
“SCACCO MATTO AL PRESTITO”
Art. 1 – Natura e oggetto del contratto – Persone Assicurate
Il Contratto ha per oggetto la liquidazione, in caso di morte dell’Aderente/Assicurato nel corso della durata contrattuale, al Beneficiario di un capitale di importo pari al debito residuo, alla fine del mese in cui avviene il decesso dell’Aderente/Assicurato, a fronte del pagamento di un premio annuo.
Nel presente contratto la Contraente è sempre rappresentata dalla Banca Distributrice.
Possono aderire al presente contratto le persone fisiche che, avendo ricevuto da parte della Contraente la concessione di prestiti personali aventi le caratteristiche di cui paragrafo successivo, abbiano – alla data di sottoscrizione del Modulo di Proposta/Adesione – età non inferiore a 18 (diciotto) anni e che abbiano – alla data di scadenza del prestito – età non superiore a 75 (settantacinque) anni. In ogni caso l’età va calcolata in anni interi come differenza tra l’anno di sottoscrizione del Modulo di Proposta/Adesione e l’anno di nascita dell’Aderente/Assicurato.
L’adesione al presente contratto collettivo potrà essere accettata dalla Compagnia solo a condizione che il capitale sotto rischio, tenendo conto di tutte le polizze Scacco Matto al Prestito in favore dell’Aderente/Assicurato, non superi complessivamente la somma di 30.000,00 Euro e che l’Aderente/Assicurato stesso, rilasci in senso favorevole le dichiarazioni di carattere sanitario riportate nel Modulo di Proposta/Adesione.
Non sono ammesse coperture per importi superiori.
Il capitale iniziale minimo assicurabile è di 4.000,00 Euro.
Nel caso di intestazione del contratto di prestito a più soggetti, la copertura assicurativa sarà accordata ad uno solo dei cointestatari per l’intero importo.
L’Aderente/Assicurato dovrà inoltre dichiarare per iscritto nel Modulo di Proposta/Adesione il proprio consenso all’assicurazione a norma dell’art. 1919 del Codice Civile.
Art. 2– Conclusione del contratto e decorrenza delle garanzie
Il contratto è concluso e la copertura assicurativa entra in vigore, a condizione che il premio sia stato pagato e che
il prestito sia stato erogato, alla data di sottoscrizione del Modulo di Proposta/Adesione, salvo l’esercizio da parte della Compagnia della facoltà di non accettare il rischio assicurato da esercitarsi secondo le modalità di cui al successivo Art. 4.1.
La data di decorrenza del contratto e della relativa copertura assicurativa coincidono con la data di sottoscrizione del Modulo di Proposta/Adesione, a condizione che il premio sia stato pagato e che il prestito sia stato erogato.
Art. 3–Durata e termine della copertura assicurativa
La durata della copertura assicurativa è collegata con la durata residua del prestito. Tale durata non può essere inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni.
La copertura assicurativa in ogni caso termina:
• alla scadenza contrattuale;
• in caso di recesso;
• il giorno del decesso dell’Aderente/Assicurato;
• in caso di mancato pagamento del premio, fatto salvo il diritto di riattivazione del contratto secondo le modalità, i tempi e le condizioni di cui al successivo Art. 10.
• in caso di estinzione del prestito.
In tutti i casi in cui termina la copertura assicurativa – salva l’ipotesi del decesso dell’Aderente/Assicurato che legittima, nel rispetto delle Condizioni di assicurazione, la richiesta alla Compagnia di liquidazione del capitale assicurato – nulla potrà essere preteso nei confronti della Compagnia.
Art. 3.1. - Anticipata estinzione o portabilità del prestito
Nel caso di anticipata estinzione o portabilità del prestito, l’assicurazione ad esso collegata verrà risolta e la copertura rimarrà in vigore fino alla fine del mese di avvenuta estinzione. Si precisa che non è prevista la restituzione del premio versato dall’Aderente/Assicurato, poiché trattasi di una copertura a premio annuo.
Art. 4– Diritto di recesso
L’Aderente/Assicurato può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, informandone la Compagnia tramite lettera raccomandata A/R, contenente gli elementi identificativi del contratto. In alternativa, e sempre nei termini previsti, l’Aderente/Assicurato può esercitare il diritto di recesso presentando una comunicazione alla filiale della Banca Distributrice presso la quale ha sottoscritto il contratto.
Entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di recesso, la Compagnia, previa consegna dell’originale della polizza e delle eventuali appendici di variazione contrattuale, rimborsa all’Aderente/Assicurato per il tramite della Contraente, il premio eventualmente versato, con la deduzione delle spese connesse all’emissione del contratto pari a 10,00 Euro.
Per data di ricezione della comunicazione si intende la data di arrivo presso la Sede Amministrativa della Compagnia di tutta la documentazione cartacea necessaria per le pratiche di liquidazione. Tale data è apposta o sulla ricevuta di ritorno della raccomandata o sulla richiesta stessa con apposito timbro di arrivo, qualora la spedizione avvenga tramite posta interna delle filiali collocatrici.
Si precisa che l’esercizio del diritto di recesso da parte dell’Aderente/Assicurato potrebbe produrre effetto anche con riferimento al prestito personale concesso dalla Contraente. Prima dell’esercizio del diritto, si raccomanda pertanto di prendere attenta visione delle condizioni contrattuali che regolano la concessione del prestito.
Art. 4.1– Facoltà di non accettazione del rischio assicurato da parte della Compagnia
La Compagnia si riserva il diritto di rifiutare il rischio assicurato e di darne comunicazione all’Aderente/Assicurato e alla Contraente entro 20 giorni dalla data di ricezione del Modulo di Proposta/Adesione debitamente sottoscritto.
Per data di ricezione si intende la data di arrivo presso la Sede Amministrativa della Compagnia. Tale data è apposta o sulla ricevuta di ritorno della raccomandata o sulla richiesta stessa con apposito timbro di arrivo, qualora la spedizione avvenga tramite posta interna delle filiali collocatrici.
Qualora entro venti giorni dalla data di ricezione del Modulo di Proposta/Adesione debitamente compilato e sottoscritto, la Compagnia non abbia comunicato alla Contraente il rifiuto del rischio, l’adesione stessa si intenderà senz’altro accettata.
Tenuto conto della particolare natura delle assicurazioni
Art. 5– Prestazioni assicurate
In caso di decesso dell’Aderente/Assicurato, nel corso della durata contrattuale, la Compagnia verserà al Beneficiario designato il capitale assicurato di importo pari al debito residuo, alla fine del mese in cui avviene il decesso dell’Aderente/Assicurato.
Per debito residuo deve intendersi il capitale residuo che l’Aderente/Assicurato deve pagare per estinguere il prestito con il massimo di quello previsto dal piano di ammortamento del cliente, al netto delle eventuali rate di prestito non pagate.
Il capitale iniziale assicurato è compreso tra 4.000,00 Euro e 30.000,00 Euro.
Il decesso è coperto senza limiti di territorio e di professione.
In caso di vita dell’Aderente/Assicurato alla scadenza contrattuale la copertura assicurativa termina ed i premi pagati restano acquisiti alla Compagnia quale corrispettivo del rischio corso.
Ci sono alcuni casi in cui il decesso dell’Aderente/Assicurato non è coperto. Tali esclusioni sono riportate al successivo Art. 11.
Nel caso in cui l’evento assicurato, per il quale l’Aderente/Assicurato ha corrisposto il premio, non si verifichi la copertura assicurativa termina ed i premi pagati restano acquisiti alla Compagnia quale corrispettivo del rischio corso.
Art. 6 – Premio
Il premio che l’Aderente/Assicurato deve pagare per ottenere le prestazioni assicurate di cui all’Art. 5, con le limitazioni di cui all’Art. 1, è in funzione dell’età dell’Aderente/Assicurato, della durata del debito residuo del prestito e del capitale assicurato indicato nel Modulo di Proposta/Adesione.
Tale premio è annuo costante, la durata del pagamento dei premi è collegata con la durata del debito residuo del prestito. Qualora il premio annuo sia superiore ai 60,00 Euro, può essere pagato anche mensilmente.
Art. 7 – Dichiarazioni dell’Aderente/Assicurato
Le dichiarazioni dell’Aderente/Assicurato devono essere esatte e complete.
In caso di dichiarazioni inesatte e/o reticenti relative a circostanze tali per cui la Compagnia non avrebbe accettato la proposta, o non l’avrebbe accettata alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa ha diritto:
• in caso di dolo o colpa grave, ai sensi dell’art. 1892 del Codice Civile:
■ di rifiutare, in caso di sinistro e in ogni tempo,
di cui alla presente contratto, la copertura assicurativa si intenderà provvisoriamente accordata ed attiva a partire dalla data di sottoscrizione del Modulo di Proposta/Adesione.
qualsiasi pagamento;
■ di contestare la validità del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
• senza dolo o colpa grave, ai sensi dell’art. 1893 del Codice Civile:
■ di ridurre, in caso di sinistro, le somme assicurate in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose;
■ di recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
L’inesatta indicazione dell’età dell’Aderente/Assicurato comporta, in ogni caso, una rettifica del premio sulla base dei dati reali.
Art. 8 – Valutazione del rischio
La Compagnia può in ogni caso:
• accettare la proposta dell’Aderente/Assicurato senza riserve;
• rifiutare la proposta dell’Aderente/Assicurato, secondo le modalità di cui al precedente Art. 4.1.
Art. 9 – Risoluzione del contratto
Il contratto si risolve e la copertura assicurativa termina, al massimo:
• in caso di recesso;
• alla scadenza contrattuale;
• il giorno del decesso dell’Aderente/Assicurato;
• in caso di mancato pagamento del premio annuo fatto salvo il diritto di riattivazione del contratto secondo le modalità, i tempi e le condizioni di cui al successivo Art. 10;
• in caso di estinzione del prestito.
In tutti i casi in cui termina la copertura assicurativa
– tranne il caso del decesso dell’Aderente/Assicurato che legittima, nel rispetto delle Condizioni di assicurazione, la richiesta alla Compagnia di liquidazione del capitale assicurato – nulla potrà essere preteso nei confronti della Compagnia.
Art. 10 – Riattivazione
Il mancato pagamento del premio nel termine previsto comporta la sospensione della copertura assicurativa per i soggetti relativamente ai quali non è pervenuto il pagamento. Salvo quanto previsto nel capoverso successivo il pagamento tardivo del premio determina l’eliminazione di tutti gli effetti della sospensione stessa.
Qualora il premio non venga corrisposto entro 90 giorni dalla data in cui avrebbe dovuto essere regolarmente pagato si determinerà la risoluzione del singolo contratto.
Entro 90 giorni dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, l’Aderente/Assicurato ha comunque diritto di riattivare la copertura assicurativa pagando la rata di premio arretrata
aumentata di un diritto fisso di 10,00 Euro. L’assicurazione entra in vigore nuovamente, per l’intero suo valore alle ore 24 del giorno del pagamento dell’importo dovuto.
Trascorsi 90 giorni dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, l’assicurazione non può più essere riattivata. La copertura termina e i premi pagati rimangono acquisiti definitivamente dalla Compagnia per il rischio corso.
Art. 11 – Rischi non coperti
Il decesso dell’Aderente/Assicurato non è coperto se deriva:
a) da dolo dell’Aderente/Assicurato e/o del Beneficiario;
b) dalla partecipazione attiva dell’Aderente/Assicurato ad atti dolosi;
c) dalla partecipazione attiva dell’Aderente/Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi dall’assolvimento di obblighi verso lo Stato Italiano. In questo caso la copertura assicurativa può essere accordata su domanda dell’Aderente/Assicurato, secondo le condizioni stabilite dal Ministero competente;
d) da incidente di volo, se l’Aderente/Assicurato viaggia a bordo di un aereo non autorizzato al volo o con un pilota non titolare dell’apposito brevetto e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
e) da suicidio;
f) dall’uso, da parte dell’Aderente/Assicurato, di sostanze alcoliche, stupefacenti o di medicinali non prescritti dal medico;
g) dall’uso, da parte dell’Aderente/Assicurato, di mezzi terrestri o marittimi (veicoli o imbarcazioni), a motore e non, sia come pilota che come passeggero, per partecipare a gare professionistiche o sportive, o alle loro prove, a scommesse o tentativi di records.
Art. 12 – Versamento del premio
La copertura assicurativa entra in vigore, a condizione che il primo premio sia stato pagato e che il prestito sia stato erogato, alla data di sottoscrizione del Modulo di Proposta/Adesione.
Il piano dei versamenti prevede il pagamento di un premio annuo pagabile mensilmente solo se supera i 60,00 Euro.
Il versamento del premio viene effettuato con addebito automatico sul conto corrente indicato dall’Aderente/Assicurato nel Modulo di Proposta/Adesione, e relativo accredito da parte della Contraente sul conto corrente della Compagnia. Il relativo importo è in funzione dell’età dell’Aderente/Assicurato, della durata del debito residuo del prestito e del capitale assicurato indicato nel Modulo di Proposta/Adesione.
I versamenti successivi vengono effettuati dalla Contraente tramite prelievo automatico sul conto corrente dell’Aderente/Assicurato alla ricorrenza dell’adesione, o se festivo il primo giorno precedente tale ricorrenza.
In caso di estinzione del conto corrente bancario, l’Aderente/Assicurato, al fine di garantire la prosecuzione del rapporto assicurativo, potrà effettuare il pagamento dei premi tramite diverso istituto di credito, facendo accreditare i successivi premi mediante bonifico bancario a favore della Compagnia sul conto corrente bancario n. 25745 ABI 05390 CAB 03201 presso Banca Etruria, Sede di Roma, Xxx xxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx.
Per tali forme contrattuali il riscatto e/o la riduzione delle prestazioni assicurate non sono ammessi. Il frazionamento del premio è ammesso solo mensilmente ed a condizione che il premio annuo superi i 60 Euro.
Art. 13 – Pagamenti della Compagnia
Per i pagamenti relativi alle prestazioni in caso di morte (sinistro) dell’Aderente/Assicurato è necessario consegnare alla Compagnia, al momento della domanda della liquidazione, l’originale di polizza, gli eventuali allegati, la fotocopia di un documento di identità valido, relativo all’avente diritto alla prestazione, e la seguente documentazione cartacea:
a) Sinistro per morte naturale dell’Aderente/Assicurato:
1. certificato di morte dell’Aderente/Assicurato, con l’indicazione della data di nascita;
2. relazione medica circa la causa del decesso da compilare, in ogni sua parte, sul modulo disponibile presso la Compagnia. Il medico compilatore, su foglio di ricettario, dovrà inoltre attestare di aver personalmente curato le risposte, oppure apporre, in calce alla relazione stessa, oltre alla sua firma, anche il timbro specificante le proprie generalità e l’indirizzo.
A richiesta della Compagnia dovranno inoltre essere consegnate le eventuali copie delle cartelle cliniche relative ai ricoveri subiti dall’Aderente/Assicurato;
3. atto notorio attestante lo stato successorio della persona deceduta. Tale documento dovrà indicare se il deceduto abbia o meno lasciato testamento e, se necessario, l’elenco completo di tutti i suoi eredi, ovvero dare atto dell’eventuale rinuncia all’eredità. Nel caso di esistenza di testamento dovrà inoltre essere inviata la copia autentica ed integrale del verbale di deposito e pubblicazione del testamento stesso e l’atto notorio dovrà attestare che il testamento è l’unico conosciuto, valido e non impugnato. Nel caso di esistenza di più testamenti, poiché le parti degli stessi non espressamente annullate dal testatore, restano in vigore, l’atto notorio dovrà altresì precisare che, oltre ai testamenti ivi riferiti, dei quali pure dovranno essere inviati i relativi verbali di deposito e pubblicazione, non ve ne sono altri. Nel caso di rinuncia all’eredità dovrà essere fornita copia del relativo atto formale.
b) Sinistro per morte violenta dell’Aderente/Assicurato: (es. incidente stradale, omicidio, etc.) oltre alla documentazione prevista per il caso di morte naturale, occorre consegnare anche la copia del verbale redatto dagli organi di polizia per l’autorità giudiziaria (ovvero certificato della Procura della
Repubblica o altro documento rilasciato dalle competenti autorità, come verbali di indagini, altri atti e/o provvedimenti processuali, etc.), da cui si desumano le precise circostanze del decesso.
Norme generali riguardanti i documenti da consegnare
1. originale di polizza
L’originale di polizza ed i suoi relativi allegati e/o appendici, o in mancanza una dichiarazione di smarrimento effettuata presso le competenti autorità di pubblica sicurezza, dovranno essere consegnati in tutti i casi in cui l’operazione richiesta determini la totale estinzione del contratto (es. riscatto totale, sinistro).
2. vincoli gravanti sulla polizza
Nel caso in cui la polizza risulti vincolata (oppure costituita in pegno), la domanda di ottenimento delle prestazioni, oltre che dall’avente diritto (Contraente o Beneficiario), dovrà essere sottoscritta anche dal soggetto vincolatario, il quale indicherà l’entità della sua pretesa sulla polizza, ovvero, essendo cessate le ragioni di vincolo o pegno, il suo espresso consenso all’integrale liquidazione delle prestazioni in favore della Contraente o del Beneficiario.
3. consenso al trattamento dei dati
Per ogni tipo di liquidazione, ove l’avente diritto non abbia, ai sensi della vigente normativa (d.lgs. 196/2003 e successive modifiche), fornito in precedenza il consenso al trattamento dei propri dati, il consenso stesso dovrà essere manifestato utilizzando l’apposito modulo disponibile presso la Compagnia.
4. piano di ammortamento
Piano consegnato dalla Banca Distributrice all’Aderente/Assicurato al momento di erogazione del prestito, contenente le rate di rimborso del prestito, la quota capitale e la quota interesse.
Eventuale ulteriore documentazione finalizzata a comprovare l’effettiva sussistenza dell’obbligo al pagamento delle prestazioni e l’esatta individuazione degli aventi diritto, potrà essere richiesta solo in caso di necessità.
La Compagnia si riserva, inoltre, per questo tipologie di polizze di richiedere ulteriore documentazione sanitaria necessaria a verificare l’esattezza e la completezza delle dichiarazioni rese dall’Aderente/Assicurato circa il suo reale stato di salute prima della conclusione del contratto.
In ogni caso, verificata l’esistenza dell’obbligo di pagamento, la Compagnia mette a disposizione la somma dovuta nei 30 giorni successivi alla data di ricezione di tutta la documentazione cartacea completa.
Scaduto tale termine, saranno dovuti gli interessi di mora al tasso ufficiale di sconto a favore degli aventi diritto.
Per data di ricezione della comunicazione si intende la data di arrivo presso la Sede Amministrativa della Compagnia di tutta la documentazione cartacea necessaria per le pratiche di liquidazione. Tale data è apposta o sulla ricevuta di ritorno della raccomandata o
sulla richiesta stessa con apposito timbro di arrivo, qualora la spedizione avvenga tramite posta interna delle filiali collocatrici.
Ogni pagamento verrà effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Beneficiario.
Si ricorda che i diritti derivanti da un contratto di assicurazione cadono in prescrizione dopo due anni dal momento in cui possono essere fatti valere (Art. 2952 del Codice Civile).
Art. 14 – Beneficiari
Nell’ambito del presente contratto, unico Beneficiario delle prestazioni assicurative è la Contraente per l’importo del debito residuo.
Il pagamento di tale somma sarà pienamente liberatorio per la Compagnia nei confronti di eventuali aventi causa della Contraente e/o degli eredi dell’Aderente/Assicurato.
Art. 15 – Legislazione applicabile
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato applicabili.
Per tutto quanto non disciplinato dalle disposizioni contenute nel presente contratto valgono le norme di legge vigenti in materia.
Art. 16 – Foro competente
Per tutte le controversie relative al presente contratto, nascenti tra la Compagnia e l’Aderente/Assicurato o i relativi aventi diritto sarà competente in via esclusiva il Foro nella cui giurisdizione si trova la residenza o domicilio elettivo, a seconda dei casi, dell’Aderente/Assicurato o degli aventi diritto.
Per tutte le controversie inerenti al presente contratto, nascenti tra la Compagnia e la Contraente/Beneficiaria, sarà competente in via esclusiva il Foro nella cui giurisdizione si trova la sede legale della Contraente.
GLOSSARIO
CONTRATTO COLLETTIVO DI ASSICURAZIONE TEMPORANEA CASO MORTE SUL DEBITO RESIDUO A PREMIO ANNUO COSTANTE
“SCACCO MATTO AL PRESTITO”
Appendice: documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Compagnia e la Contraente.
Aderente/Assicurato: persona fisica sulla cui testa ricade la copertura assicurativa.
Anniversario di polizza: ricorrenza annuale dalla data di decorrenza.
Banca distributrice: la Banca che ha ricevuto mandato dalla Compagnia per la distribuzione dei suoi prodotti, attraverso i propri canali distributivi.
Beneficiario(i) o avente diritto alla prestazione: persona/e fisica/che o giuridica/che designata/e dalla Contraente che riceverà/anno le somme assicurate dalla Compagnia. Nel caso di specie è sempre la Contraente/Banca distributrice.
Capitale assicurato: è il capitale indicato nella proposta di assicurazione che verrà liquidato, nei limiti contrattuali, in caso di morte dell’Aderente/Assicurato entro la scadenza del contratto.
Caricamenti: parte del premio versato dalla Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Compagnia.
Compagnia: società autorizzata all’esercizio dell’attività con la quale la Contraente stipula il contratto di assicurazione, nel caso di specie è BancAssurance Popolari S.p.A. (BAP).
Conclusione del contratto: momento in cui la copertura assicurativa entra in vigore, a condizione che il premio sia stato pagato, che il prestito sia stato erogato e che sia stato sottoscritto il Modulo di Proposta/Adesione.
Condizioni di assicurazione: insieme delle clausole che disciplinano il contratto.
Conflitto di interessi: insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della Compagnia può collidere con quello della Contraente o degli Aderenti/Assicurati.
Contraente: nel caso di specie è rappresentata dalla Banca distributrice che, in forza di apposita convenzione, firma il contratto collettivo con la Compagnia ed esercita i diritti contrattuali nell’interesse di un gruppo di assicurati.
Contratto (di assicurazione sulla vita): contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Aderente/Assicurato.
Costi: oneri a carico della Contraente gravanti sui premi versati o sulle risorse finanziarie gestite dalla Compagnia.
Data di ricezione della richiesta: si intende la data di arrivo, presso la Sede Amministrativa della Compagnia, di tutta la documentazione cartacea necessaria per l’apertura delle pratiche di richiesta effettuate dall’avente diritto.
Tale data viene apposta sulla ricevuta di ritorno della raccomandata o sulla richiesta stessa con apposito timbro di arrivo, qualora la spedizione avvenga tramite le filiali collocatrici.
Decorrenza della garanzia: momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
Detraibilità fiscale: misura del premio versato che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.
Dichiarazione di buona salute: modulo costituito da dichiarazioni sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell’Aderente/Assicurato che la Compagnia utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione.
Durata contrattuale: periodo durante il quale il contratto è efficace.
Esclusioni: rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Compagnia.
Età assicurativa: viene determinata come differenza tra l’anno di sottoscrizione e l’anno di nascita. Nel caso di liquidazione viene determinata come differenza tra l’anno di decesso e l’anno di nascita.
Fascicolo informativo: l’insieme della documentazione informativa da consegnare alla Contraente, composto da: Nota informativa; Condizioni di assicurazione; Glossario; Modulo di Proposta/Adesione.
Impignorabilità e insequestrabilità: principio secondo cui le somme dovute alla Contraente o al/i Beneficiario/i non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
Imposta sostitutiva: imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.
ISVAP: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
Liquidazione: pagamento al/i Beneficiario/i della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento assicurato.
Modulo di Proposta/Adesione: richiesta sottoscritta dall’Aderente/Assicurato, con la quale egli manifesta alla Compagnia la volontà di aderire alla polizza collettiva in base alle caratteristiche ed alle condizioni indicate nel Fascicolo informativo.
Nota informativa: documento redatto secondo le disposizioni dell’ISVAP che la Compagnia deve consegnare alla Contraente prima della sottoscrizione del contratto, e che contiene informazioni relative alla Compagnia, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative finanziarie della polizza.
Polizza: documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto di assicurazione.
Polizza caso morte (o in caso di decesso): contratto di assicurazione sulla vita con il quale la Compagnia si impegna al pagamento della prestazione assicurata al/i Beneficiario/i qualora si verifichi il decesso dell’Aderente/Assicurato. Nel caso specifico è di tipo temporanea, in quanto il pagamento è previsto qualora il decesso dell’Aderente/Assicurato avvenga nel corso della durata del contratto.
Polizza collettiva: contratto di assicurazione sulla vita stipulato da un Contraente, costituito nel caso di specie dalla Banca distributrice, nell’interesse di un gruppo di assicurati.
Polizza di puro rischio: categoria di contratti di assicurazione caratterizzati da coperture finalizzate esclusivamente alla protezione da rischi attinenti alla vita dell’Aderente/Assicurato quali il decesso, e che prevedono il pagamento delle prestazioni esclusivamente al verificarsi di tale evento.
Premio: importo versato dall’Aderente/Assicurato a fronte delle prestazioni assicurate.
Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.
Prestazione assicurata: prestazione erogata dalla Compagnia al verificarsi dell’evento assicurato.
Recesso: diritto dell’Aderente/Assicurato di far cessare gli effetti del contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione al fine di tutelare la facoltà di ripensamento del cliente.
Risoluzione del contratto: consiste nello scioglimento del vincolo contrattuale per cause successive alla conclusione del contratto.
R.I.D. (Rimessa Interbancaria Diretta): autorizzazione permanente concessa dall’Aderente/Assicurato alla Compagnia per l’addebito automatico sul conto corrente dell’incasso dei premi.
Sinistro: verificarsi dell’evento di rischio assicurato (ovvero il decesso dell’Aderente/Assicurato) oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata.
Società di Revisione: società diversa dalla Compagnia che controlla e certifica il bilancio di esercizio, è PricewaterhouseCoopers, con Sede Legale ed Amministrativa in Xxx Xxxxx Xxxx, 00 – 00000 Xxxxxx (XX), Xxxxxx.
Sostituto di imposta: soggetto obbligato, all’atto della corresponsione di emolumenti, all’effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.
Spese di emissione: oneri costituiti da importi fissi assoluti a carico dell’Aderente/Assicurato per l’emissione del contratto.
Tassazione ordinaria: determinazione dell’imposta che si attua applicando le aliquote stabilite dalla normativa fiscale sul reddito complessivo del contribuente.
Tassazione separata: metodo di calcolo dell’imposta da applicare a redditi a formazione pluriennale, previsto dal legislatore per evitare i maggiori oneri per il contribuente che deriverebbero dall’applicazione delle aliquote progressive dell’imposta sui redditi.
Valuta di denominazione: valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali, nel caso di specie è l’Euro.
Data ultimo aggiornamento 010/07/2009 Mod. 4SD000450BPM
Domanda di adesione polizza collettiva n. 010 SCACCO MATTO AL PRESTITO
CONTRATTO COLLETTIVO DI ASSICURAZIONE TEMPORANEA CASO MORTE SUL DEBITO RESIDUO DEL PRESTITO A PREMIO ANNUO
tra la Contraente Banca Popolare di Marostica e la Compagnia BancAssurance Popolari S.p.A.
COD. Banca COD.AGENZIA COD. PROMOTORE CONVENZIONE
tratt
RAMO PRODOTTO VERSIONE NUMERO PROPOSTA ADESIONE
01
ADERENTE/ASSICURATO
Cognome e Nome: Codice Fiscale:
Comune di nascita: Prov.: Data di nascita: Età: Sesso:
Professione: Sottogruppo: Ramo attività:
ne del co
Indirizzo: Provincia: C.A.P.:
Comune: Cab. Comune: Cod. Paese:
BENEFICIARI
La Banca Distributrice
PREMIO
Premio annuo: Durata: Capitale iniziale: Numero rapporto:
frazionamento premio: spese di emissione: 10 € prelevabili in caso di recesso
SOMME ASSICURATE E DECORRENZA
Come da Condizioni di Assicurazione
RISCHI NON COPERTI
Il decesso dell'Aderente/Assicurato non è coperto se deriva da:1) dolo dell'Aderente/Assicurato e/o del Beneficiario;2) partecipazione attiva dell'Aderente/Assicurato ad atti dolosi;3) partecipazione attiva dell'Aderente/Assicurato a fatti di guerrra, salvo che non derivi da obblighi verso lo
izi
Stato Italiano. In questo caso la copertura assicurativa può essere accordata su domanda dell'Aderente/Assicurato, secondo le condizioni stabilte dal Ministero Competente; 4) incidente di volo, se l'Aderente/Assicurato viaggia a bordo di un aereo non autorizzato al volo o con un pilota non titolar dell'apposito brevetto e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio; 5) suicidio; 6) uso, da parte dell'Aderente/Assicurato, di sostanze
stupefacenti o di medicinali non prescritti dal medico;7) uso, da parte dell'Aderente/Assicurato, di mezzi terrestri o marittimi (veicoli o imbarcazioni), a motore e non, sia come pilota che come passeggero, per partecipare a gare professionistiche o sportive, o alle loro prove, a scommesse o tentativi
sc
di records.
DATI IDENTIFICATIVI
Documento di riconoscimento N. Tipo:
Ente emittente: Luogo e Data emissione:
ott
Luogo e data di sottoscrizione:
ADERENTE/ASSICURATO
(firma)
BancAssurance Popolari S.p.A.
COLLOCATORE
(firma)
da per la
DICHIARAZIONI DELL'ADERENTE/ASSICURATO
Il sottoscritto Aderente/Assicurato dichiara di essere a conoscenza e di acconsentire - ai sensi di quanto disposto dall'art.1919 del Codice Civile e con la sottoscrizione del presente modulo di adesione - a che la polizza vita collettiva n.010 tra la Contraente Banca Popolare di Marostica e
la Compagnia BancAssurance Popolari S.p.A., produca effetti nei suoi confront
dichiara
- che alla data di compilazione del presente modulo, gode di buona salute
- che negli ultimi 5 anni, non si è sottoposto ad esami clinici che abbiano rilevato situazioni di anormalità e non è stato ricoverato in ambiente ospedaliero per operazioni chirurgiche ad esclusione degli interventi di appendicectomia, tonsillectomia, erniectomia, safenectomia, varici, emorroidectomia, meniscectomia, fratture degli arti, deviazione del setto nasale, colecistectomia da oltre tre mesi e gastroresezione per ulcera da oltre un anno;
dichiara infine, sotto la propria responsabilità, che le dichiarazioni contenute nel presente documento, necessarie per la valutazione del rischio da parte della Società
sono veritiere, precise e complete e che non ha taciuto, omesso od alterato alcuna circostanza in relazione alle dichiarazioni medesime.
ADERENTE/ASSICURATO
(firma)
n va
n
L'Aderente/Assicurato dichiara di aver ricevuto dalla Contraente gli allegati 7A, 7B e Fascicolo Informativo (Mod. 4SD000450BPM). Dichiara, inoltre, di aver ricevuto la copia di pertinenza del presente modulo e che esso non contiene cancellature e di non averne ricevute altre ad integrazione dello stesso. Accetta integralmente il contenuto delle stesse ove non in contrasto con i dati e le dichiarazioni rese nel presente modulo delle quali, pur se materialmente scritte da altri, riconoscono la piena veridicità e completezza anche ai fini del loro utilizzo ai sensi della legge n. 197 del 5/7/91. Inoltre ai sensi degli articoli 1341-1342 del C.C., l'Aderente/Assicurato dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: Natura ed oggetto del contratto - Durata e termine della copertura assicurativa - Diritto di Recesso –Facoltà di non accettazione del rischio assicurato da parte della Compagnia - Prestazioni assicurate - Risoluzione del contratto - Riattivazione - Rischi non coperti - Versamento del Premio.
ADERENTE/ASSICURATO
(firma)
pi
Conflitti di interesse: Avendo preso atto dell'esistenza di un interesse dei Collaboratori alla promozione ed alla distribuzione dei prodotti della Compagnia si in virtù dei loro eventuali rapporti con il Gruppo Banca Etruria, sia perché a fronte delle sottoscrizioni percepiscono quota parte del flusso commissional previsto dal presente contratto, autorizzo l'operazione
ADERENTE/ASSICURATO
(firma)
C
MODALITA’ DI PAGAMENTO: il sottoscritto Aderente/Assicurato autorizza la propria Banca ad addebitare sul proprio conto corrente il premio connesso all'adesione della presente polizza e i successivi.
Euro c/c di addebito ABI
CAB
c/c
ADERENTE/ASSICURATO
(firma)
pag.17 di 18
Mod.BPM4SD00046
COPIA COMPAGNIA
prodotto SMP
numero polizza
CONSENSO AL TRATTAMENTO ASSICURATIVO DI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI
Preso atto dell'informativa ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs n. 196/03 riportata nelle Condizioni di assicurazione, ed ai sensi degli articoli 23, 24, 26, 37, 43, 44 e 45 della legge 30 giugno 2003, n. 196,
acconsento
al trattamento dei dati personali, che mi riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società Assicuratrice
alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 5, lett. A) e B), della predetta informativa e obbligatori per legge al trasferimento degli stessi dati all'estero come indicato al punto 7 della predetta informativa (Paesi UE e Paesi extra UE)
acconsento (*)
al trattamento dei dati personali, che mi riguardano per finalità d'informazione di promozione commerciale di prodotti assicurativi.
alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 5, lett.A), B), della predetta informativa per finalità d'informazione di promozione commerciale di prodotti assicurativi
al trasferimento degli stessi dati all'estero come indicato al punto 7 della predetta informativa (Paesi UE e Paesi extra UE)
(*) ove l'interessato NON intenda dare il proprio consenso al trattamento, comunicazione e trasferimento all'estero dei suoi dati personali per finalità di informazione commerciale, deve premettere la parola "NON" alla parola "acconsento"
Rimane fermo che il mio consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa Luogo e data di sottoscrizione
ADERENTE/ASSICURATO
(firma)
Parte Riservata ai soggetti incaricati del collocamento
Promotore/Dipendenza
cognome-nome ABI-CAB
Codice/NDG
FIRMA facente fede dell'identificazione dei firmatari………………………………..
BancAssurance Popolari S.p.A. Sede legale Xxx Xxxxxxxxxxx, 000- 00000 Xxxxxx - Sede Amministrativa Via Xxxxxxxxx De Sanctis, 11 - 00195 ROMA - Tel. 00.0000000 Fax 00.00000000 - C.F. e P.IVA 01652770510 - Capitale Sociale € 26.000.000 i.v. – Registro Imprese di Arezzo n. 14240 / 2000 – R.E.A di Arezzo n. 128879
Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n° 1794 del 9 febbraio 2001 (G.U. n. 43 del 21 febbraio 2001) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese al N.1.00139
Società soggetta all’attività di Direzione e coordinamento di Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio soc. coop.- http:// xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx - E-mail : xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx - numero verde 800 663377
Mod. BPM4SD00046
pag.18 di 18
COPIA COMPAGNIA
Copia non valida per la sottoscrizione del contratto