CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO
xxx Xxxxx 00 – 00000 XXXXXXX (XX)
Tel. 0000000000 - 0000000000 Fax 0000000000
C. F. 92045820013
XXXX00000X@xxxxxxxxxx.xx xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx
Marchio SAPERI Certificato n.14
Prot. n. 2988/ A26 Borgaro X.xx, 11/07/2016
CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO
In data 11/07/2016 a seguito degli incontri effettuati sulla materia, tra la Dirigenza scolastica e la R.S.U. è stipulato il presente accordo che stabilisce quanto segue in relazione alla materia di contrattazione integrativa di istituto pre- vista dall’art. 6 del CCNL comparto scuola 2006-2009.
Parti dell’accordo
Parte pubblica: il Dirigente Scolastico xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, coadiuvata dal DSGA sig. Xxxx Xxxxxx Xxxxx
Parte sindacale: RSU ins. Xxxxxxxx Xx Xxxx (Anief), ins. Xxxxxxx Xxxxxxxxx (CISL) e ins. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx (CISL)
TITOLO I
Finalità
Il presente contratto è finalizzato al conseguimento di risultati di efficienza e produttività nell’erogazione del servizio attraverso un’organizzazione del lavoro del personale docente e del personale ATA, fondata sulla partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali.
Art. 1 – Campo d’applicazione, durata, decorrenza
Il presente contratto si applica al personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato.
Sono oggetto di contrattazione di Istituto le materie previste dall’art. 6, comma 2, del CCNL e dall’art. 40 del Dlgs 165/01, così come integrato dall’art. 54 del Dlgs 150/09:
a) modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell’offerta formativa e al piano delle attività e modali- tà di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il per- sonale medesimo;
b) criteri riguardanti le assegnazione del personale docente ed ATA ai plessi, ricadute sull’organizzazione del lavo- ro e del servizio derivanti dall’intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica, ritorni po- meridiani;
c) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge n. 146/1990, così come modificata dalla legge n. 83/2000;
d) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) i criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo di Istituto e per l’attribuzione dei compensi accessori;
f) criteri e modalità relativi all’organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto;
g) tutte le altre materie esplicitamente previste dai contratti di livello superiore.
Possono altresì essere oggetto di contrattazione integrativa altre materie inerenti il rapporto di lavoro e soggette quindi a normativa di tipo contrattuale, che le parti consensualmente decidano di inserire nel presente contratto.
La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore e dalle leggi; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiore ai fondi a disposizione della scuola. Le clausole discordanti non sono valide.
Relativamente alle materie a) b) e f) di cui sopra, si tratta di negoziare i criteri generali delle scelte in base alle quali l’Amministrazione opera, per le ricadute o i riflessi che gli stessi possono avere sui diritti e sugli obblighi direttamen- te pertinenti al rapporto di lavoro, lasciando invece riservato alle determinazioni amministrative unilaterali la concre- ta attuazione dei principi generali, che il dirigente assume, tenendo conto delle competenze degli organi collegiali, (collegio docenti e consiglio d’istituto) così come definite dal T.U. 297/94 e dal D.P.R. 275/1999 e successive inte- grazioni.
Per quanto riguarda il punto e) la negoziazione riguarda la misura del trattamento economico accessorio da corri- spondere a determinate categorie ed unità di personale, in rapporto all’organizzazione interna della scuola assunta
e definita nelle opportune sedi decisionali istituzionali definite dalla normativa e terrà in considerazione l’art 7, comma 5 del Dlgs 165/01 che vieta alle PPAA di erogare trattamenti economici accessori non corrispondenti alle prestazioni effettivamente rese.
Il presente contratto ha validità per l’anno scolastico in corso e in ogni modo sino alla stipulazione del successivo contratto integrativo di scuola; potrà essere sottoposto a verifica, nel corso della sua validità, su richiesta di uno dei soggetti firmatari. Il contratto entra in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione delle parti, fermo restando il riconoscimento delle attività svolte sino ad allora nell’anno scolastico.
Alla scadenza si rinnova tacitamente d’anno in anno qualora una delle parti non abbia dato disdetta con comunica- zione scritta, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza.
In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non sono sostituite dal contratto successivo.
Si procederà comunque alla definizione di un nuovo Contratto Collettivo Integrativo di Istituto a seguito della stipu- la di un nuovo CCNL.
Art. 2 - Interpretazione autentica
Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro 10 giorni dal- la richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente il significato della clausola controversa. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all’altra parte, con l’indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l’interpretazione; la procedura si conclude entro 30 giorni.
Nel caso si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza contrattua- le.
Art. 3 - Trasparenza
L’affissione all’albo di tutti i prospetti analitici relativi al fondo dell’istituzione scolastica e alle attività del POF, avver- rà nel rispetto delle norme contrattuali in materia di rapporto di lavoro.
Copia integrale dei suddetti prospetti è consegnata alla RSU nell’ambito del diritto all’informazione successiva.
TITOLO II
Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della Legge 146/90, così come modificata ed integrata dalla Legge 83/2000
Art. 4 - Composizione delle delegazioni
a. La delegazione di parte pubblica è composta dal Dirigente Scolastico e la delegazione di parte sindacale è com- posta dai componenti delle RSU e da rappresentanti delle XX.XX. firmatarie del CCNL (regolarmente accreditati presso l'Amministrazione entro 10 giorni dalla proclamazioni degli eletti RSU ai sensi dell'art. 10 comma 2 del CCNQ 7/8/1998) e di quelle di appartenenza degli eletti nella RSU.
b. Il Capo di Istituto non può essere sostituito da un insegnante o da altro personale privo di qualifica dirigenziale e potrà essere assistito da esperti e/o da personale del suo ufficio.
c. Le RSU possono avvalersi dell’assistenza di rappresentanti delle XX.XX. di appartenenza e/o di propri consu- lenti.
Art. 5 - Modalità di convocazione e calendarizzazione degli incontri
a. Gli incontri dedicati alla contrattazione integrativa di scuola possono essere convocati di propria iniziativa dal Di- rigente Scolastico o su richiesta dei componenti delle RSU in data ed orario concordati.
b. L’ordine del giorno degli incontri sarà concordato fra il Capo di Istituto e la RSU almeno 5 giorni prima.
c. Il Dirigente Scolastico provvede alla convocazione (con atto scritto) che deve indicare data e ora, ed O.d.G.. Alla RSU deve essere fornita un’ampia informazione preliminare ed eventuale documentazione (anche su supporto in- formatico).
d. All’inizio dell’anno scolastico viene concordato un calendario di massima degli incontri.
Inizio anno scolastico
modalità e criteri di applicazione delle relazioni sindacali; organizzazione del lavoro del personale docente ed A.T.A. ; adeguamento degli organici del personale;
assegnazione dei docenti alle classi e piano delle attività programmate; assegnazione del personale ai plessi;
piano delle attività aggiuntive retribuite con il Fondo di istituto e modalità di utilizzazione del personale in relazione al POF;
utilizzo delle risorse finanziarie e del personale per progetti, convenzioni ed accordi; criteri per la fruizione dei permessi sull’aggiornamento;
utilizzazione dei servizi sociali; sicurezza nei luoghi di lavoro. mese di gennaio
verifica dell’organizzazione del lavoro del personale A.T.A. (se necessario) mesi di maggio / giugno
proposte di formazione classi e determinazione organici.
organizzazione del servizio del personale ATA durante la pausa delle attività didattiche
Art. 6 – Relazioni sindacali
In tutte le materie oggetto delle relazioni sindacali di Istituto si tiene conto delle delibere degli XX.XX. per quanto di loro competenza.
Il sistema delle relazioni sindacali di Istituto, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue l’obiettivo di contemperare l’interesse professionale dei lavoratori con l’esigenza di migliorare l’efficacia e l’efficienza del servizio.
Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) informazione preventiva;
b) contrattazione integrativa;
c) procedure di concertazione;
d) informazione successiva;
e) interpretazione autentica, come da art. 2.
In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell’assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni alla scuola, previa comunicazione all’altra parte e senza oneri per la scuola.
Le parti si accordano sulle seguenti modalità di relazioni sindacali:
a. l'informazione preventiva e successiva verrà attuata attraverso specifici incontri ed esibizione della relativa do- cumentazione;
b. l’informazione preventiva deve essere fornita nei tempi previsti in relazione alle scadenze annuali delle singole materie e comunque di norma entro cinque giorni dalla richiesta delle RSU.
c. gli incontri sono convocati dal Dirigente Scolastico con notifica scritta alle singole parti almeno 5 giorni prima del- la data dell’incontro. In caso di richiesta di incontro da parte anche di una sola delle componenti delle RSU, il Diri- gente Scolastico deve convocare le parti per iscritto entro 10 giorni concordando la data e l'ora dell'incontro con le RSU. Gli incontri per il confronto - esame possono concludersi con un'intesa oppure con un disaccordo. In caso di disaccordo, nel verbale devono essere riportate le diverse posizioni.
d. il Dirigente Scolastico, sulle materie previste dalla normativa vigente, fornisce l’informazione successiva, con gli stessi tempi e modalità dell'informazione preventiva. Le RSU, nell'esercizio della tutela sindacale hanno titolo a chiedere l'informazione successiva su tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi riguardanti il rapporto di lavoro in nome e per conto dei diretti interessati ed hanno altresì diritto, in tali casi, all'accesso agli atti, con le limitazioni previste dalla Legge 241/90 e dalla Legge 675/96.
e. partecipazione: attraverso accordi e/o intese;
f. contrattazione integrativa d’istituto: attraverso la sottoscrizione dei contratti aventi per oggetto le materie di cui all’art. 6 del CCNL 2006/2009;
g. esame congiunto e conciliazione: ciascuno dei soggetti di parte sindacale, titolari del diritto di informazione pre- ventiva e successiva, ricevuta l’informazione preventiva può chiedere - entro 5 giorni - un esame congiunto su eventuali materie oggetto di controversia, anche in relazione a singole situazioni di fatto causate da provvedimenti non ritenuti coerenti con la normativa vigente. II Capo di Istituto informa gli eventuali altri soggetti e procede, entro tre giorni dalla richiesta (salvo diverso accordo tra le parti), a convocare un apposito incontro. In detto incontro le parti verificano la possibilità di un accordo mediante un confronto che deve concludersi entro 5 giorni. Durante tale periodo le parti non assumono iniziative unilaterali ed ogni disposizione od ordine di servizio relativo al contenzioso perde valenza e viene congelato. Permanendo il disaccordo, permane il congelamento di ogni disposizione od or- dine di servizio relativo al contenzioso fatta salva la necessità per l'Amministrazione di procedere ad adempimenti di particolare urgenza, previa informazione alla RSU.
Art. 7 - Validità delle decisioni ed informazioni
a. Le intese raggiunte si ritengono valide qualora vengano sottoscritte dal Dirigente Xxxxxxxxxx e dalla maggioranza dei componenti la RSU.
b. Non possono essere posti termini perentori di scadenza entro i quali siglare l’accordo. È diritto di ciascun mem- bro della RSU e del Dirigente Scolastico prendere tempo per acquisire i riferimenti normativi e per approfondire le questioni oggetto di contrattazione. Tuttavia sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico, tutte le procedure devono concludersi in tempi congrui, al fine di assicurare sia il regolare inizio delle le- zioni che la necessaria informazione agli allievi ed alle loro famiglie.
c. Prima della firma di ciascun accordo integrativo di istituto i componenti la RSU, singolarmente o congiuntamente devono disporre del tempo utile per convocare l’assemblea dei lavoratori al cui giudizio sottoporre l’ipotesi di ac- cordo.
d. Di ogni seduta e/o incontro tra la Rappresentanza Sindacale Unitaria e la Dirigenza Scolastica dovrà essere re- datto e sottoscritto apposito verbale.
f. I contratti sottoscritti verranno pubblicati sul sito della scuola.
Art. 8 – Clausole di raffreddamento; tentativo di conciliazione
Entro i primi 10 giorni dall’inizio della contrattazione, le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
In caso di controversie tra la parte pubblica e le RSU si conviene di non promuovere iniziative unilaterali prima di aver esperito un tentativo di conciliazione. Tale procedura di raffreddamento si deve di necessità concludere entro 5 giorni dall’insorgere della controversia.
Art. 9 - Referendum
Prima della sottoscrizione del Contratto Integrativo, la RSU può indire il referendum tra tutti lavoratori dell’Istituto. Le modalità per lo svolgimento del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo.
Art. 10 – Diritto di affissione
La RSU e i rappresentanti delle XX.XX hanno a disposizione, nelle sedi dei vari plessi, propri Albi Sindacali, di cui sono responsabili; ogni documento affisso all’albo va siglato da chi lo affigge, che se ne assume così la responsa- bilità legale. Il Dirigente Scolastico trasmette alla RSU tutte le notizie di natura sindacale provenienti dall’esterno.
Art. 11 – Diritto di informazione e di accesso agli atti dei rappresentanti
Alle RSU sarà consegnata, previa richiesta, copia degli atti della scuola che devono essere affissi all’albo.
I componenti della RSU, singolarmente o congiuntamente, hanno diritto di accesso agli atti dell’Istituzione scolasti- ca riguardanti tutte le materie oggetto di contrattazione integrativa e di informazione preventiva e successiva.
L’informazione, comprensiva di nominativi, attività, impegni orari e relativi compensi, viene fornita alle RSU previa richiesta.
La richiesta di accesso agli atti può essere fatta verbalmente; assume forma scritta in seguito ad espressa richiesta del Dirigente Scolastico. Il rilascio di tali atti avviene, di norma, al momento della richiesta e comunque entro 3 giorni.
I componenti delle RSU possono utilizzare, per espletare il loro mandato, le attrezzature, anche tecnologiche, a di- sposizione della scuola (telefono, fax, fotocopiatrice, posta elettronica, accesso internet, etc.). L’assistenza da par- te del personale è fornita compatibilmente con le esigenze di servizio.
Art. 12 - Assemblea in orario di lavoro
La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e sindacati rappresentativi) va inoltrata al Dirigente Scolastico con almeno cinque giorni di anticipo; ricevuta la richiesta, il Dirigente Scolastico informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l’assemblea per la stessa ora e data.
L’assemblea sindacale può essere richiesta nelle prime 2 ore o nelle ultime 2 ore del servizio. Nella richiesta di as- semblea vanno specificati l’ordine del giorno, la data, l’ora di inizio e di fine, l’eventuale presenza di persone esterne alla scuola.
L’indizione dell’assemblea è comunicata al personale tramite circolare; l’adesione è espressa in forma scritta con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La dichiara- zione individuale preventiva di partecipazione da parte del personale in servizio nell’orario dell’assemblea sindaca- le fa fede ai fini del computo del monte ore annuale individuale (10 ore pro capite per anno scolastico).
Il personale che partecipa all’assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
Qualora non si dia luogo all’interruzione delle lezioni e l’assemblea riguardi anche il personale ATA, deve in ogni caso essere assicurata la sorveglianza dell’ingresso ed il funzionamento del centralino telefonico, nonché l’assistenza agli alunni portatori di handicap eventualmente presenti in istituto, per cui deve essere assicurata la presenza di n. 1 unità di personale per ciascun plesso, seguendo il criterio della rotazione nel corso dell’anno sco- lastico.
Art. 13 – Diritto ai locali
L’amministrazione, ove la RSU ne faccia richiesta, pone a disposizione, nell’ambito della struttura, un locale idoneo per le riunioni da tenersi in orario di servizio e/o al di fuori di questo.
Art. 14 - Diritto di sciopero
In occasione di ogni sciopero, il Dirigente Scolastico inviterà in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa l’adesione o meno allo sciopero entro il decimo giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero oppure entro il quinto, qualora lo sciopero sia proclamato per più comparti. Il personale non ha l’obbligo di informare il Capo di Istituto della propria intenzione di scioperare. Chi dichiara di scioperare e poi cam- bia idea dopo l’avvenuta comunicazione alle famiglie e si presenta a scuola il giorno di sciopero, sarà comunque considerato in sciopero.
Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il Dirigente Scolastico valuterà l’entità della riduzio- ne del servizio scolastico e, almeno cinque giorni prima dell’effettuazione dello sciopero, comunicherà le modalità di funzionamento (eventuale riduzione dell’orario delle lezioni, delle attività pomeridiane, etc.), o la sospensione del
servizio alle famiglie, se non è in grado di garantire neanche un servizio minimo, sia per la prevedibile adesione massiccia allo sciopero da parte dei docenti sia del solo personale ATA nei casi in cui non scatta l’obbligo previsto dalle legge per la predisposizione del contingente minimo.
Nel caso l’amministrazione o il Dirigente Scolastico non abbiano provveduto ad informare il personale dello sciope- ro la responsabilità degli eventuali disservizi ricade interamente sull’amministrazione o sul Dirigente Scolastico.
Chi non sciopera deve assicurare la prestazione per le ore di lavoro previste; non può essere chiamato a lavorare per un numero di ore maggiore; può però essere chiamato dal Dirigente, o da chi lo sostituisce,
- ad essere presente sin dalla prima ora, ma non può essere poi essere tenuto a disposizione per tutta la giornata a scuola, salvo che il suo orario non lo preveda.
- a cambiare orario, ma solo nei termini comunicatigli preventivamente e per un orario pari a quello previsto per quel giorno. Il personale docente potrà essere chiamato, all’interno dello stesso plesso a cambiare classe oppure, se trovasi in un altro plesso perché l’unico funzionante quel giorno, a prestare opera di mera vigilanza agli alunni presenti.
In considerazione dell’alto numero dei plessi facenti parte dell’Istituto e della varietà delle situazioni da organizzare, il personale collaboratore scolastico che non si dichiara in sciopero, può essere chiamato a prendere servizio in un plesso diverso dal suo, in cui non siano sospese le lezioni.
Tutto il personale, se il servizio è sospeso, si presenta presso un plesso, di cui si sappia per certo che è garantita l’apertura, nel suo orario di lavoro o secondo le indicazioni date.
Di seguito si riporta il quadro riepilogativo dei servizi essenziali e delle necessità di contingentamento dei collabora- xxxx XXX, che verranno individuati tramite rotazione.
SERVIZI ESSENZIALI | CONTINGENTI (accordo nazionale) |
Esami di stato, licenza, qualifica e scrutini finali | - un assistente amministrativo per le attività di natura ammini- strativa, individuato secondo le necessità del compito - un collaboratore scolastico per l’apertura e chiusura dei locali scolastici |
Vigilanza durante il servizio mensa | Se il servizio mensa è mantenuto, uno o due collaboratori sco- lastici. Il servizio mensa nel giorno dello sciopero può essere anche sostituito da piatti freddi o panini. |
Pagamento stipendi ai supplenti temporanei | - Direttore dei Servizi Generali Amministrativi - un assistente amministrativo, individuato secondo le necessità del compito - un collaboratore scolastico per l’apertura e chiusura dei locali scolastici. |
TITOLO III
AREA DOCENTI
Art. 15 - Criteri generali
Tenendo presente il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto, sono utilizzati i seguenti criteri generali nelle modalità di utilizzazione del personale docente:
1) assicurare la funzionalità del servizio scolastico;
2) assicurare l’efficacia del servizio scolastico;
3) assicurare la qualità del servizio scolastico;
4) assicurare, ove possibile, la continuità e/o rotazione;
5) assicurare la valorizzazione delle competenze professionali;
6) garantire i diritti contrattuali del personale;
7) assegnare le ore eccedenti l’orario cattedra, nel rispetto della graduatoria interna, fra i docenti che abbiano dato la disponibilità in merito;
8) assegnare le ore di docenza in attività progettuali, nel rispetto delle graduatorie interne, viste le competenze del docente e la sua disponibilità.
Art. 16 - Modalità d’utilizzo del personale docente per le sostituzioni
Non è possibile, tranne casi eccezionali, procedere ad accorpamento degli alunni appartenenti a diverse sezioni e classi per far fronte all'assenza di personale docente, né alla distribuzione di alunni tra le altre classi o sezioni (sal- vo quanto previsto dal Codice Civile sulla tutela dei minori). La sostituzione del lavoratore assente deve interferire il meno possibile con le attività didattiche dei colleghi in servizio. L'istituto della sostituzione dei docenti assenti da parte di docenti in servizio opera di norma all’interno della settimana, salva la necessità di nominare supplenti an- che per periodi inferiori qualora non vi sia personale a disposizione.
Si ricorda in proposito l’art 1 comma 333 della Legge190/2014 (legge finanziaria) che così recita: Ferme re- stando la tutela e la garanzia dell'offerta formativa, a decorrere dal 1º settembre 2015, i dirigenti scolastici non pos- sono conferire supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al personale docente per il primo giorno di assenza.
Nei periodi superiori è obbligatoria comunque la nomina di personale supplente a partire dal primo giorno utile. Non è peraltro prevista la sostituzione del docente qualora sia collocata in orario la presenza contemporanea nella stes- sa classe di un altro docente, anche per il sostegno, salvo nei casi in cui il rapporto allievo/docente HC sia di 1 a 1. Nei casi di assenza di alunni disabili si potranno utilizzare i docenti per il sostegno anche in altre classi; i docenti di sostegno saranno quindi tenuti a segnalare l’assenza dell’allievo il xxxxxxx stesso ai responsabili di plesso. Le ore a disposizione per supplenza devono essere calendarizzate plesso per plesso, secondo un prospetto di utilizzazio- ni possibile, in base alle disponibilità dichiarate dai singoli insegnanti ad inizio anno.
Criteri per la sostituzione dei docenti assenti Prioritariamente in tutti gli ordini di scuola sono utilizzati
a) i docenti che in orario di servizio non hanno la classe presente a scuola
b) i docenti che avendo usufruito di permessi orari si trovino in debito nei confronti della scuola
c) i docenti di sostegno in caso di assenza del bambino disabile
d) i docenti dell’organico del potenziamento
Nel caso di assenza nel turno pomeridiano, un docente del turno mattutino potrà fermarsi per la sostituzione ne- cessaria indipendentemente dalla disponibilità precedentemente indicata, (nell’ambito della normativa vigente) e segnalare le ore prestate come eccedenti e/ o successivamente individuare le modalità di recupero delle stesse, nell’ambito della contemporaneità, o di permessi orari, come verrà definito dai Piani di sostituzione redatti dai re- sponsabili di plesso.
Nella scuola dell’infanzia è necessario sostituire il più possibile con supplenti temporanei i docenti titolari assenti, a meno di individuare altre possibili soluzioni, quali ad esempio:
- presenza di docenti nella situazione a)-b)-c)-d) (vedi sopra)
- possibile accorpamento di sezioni per basso numero di presenze ( malattie..)
- possibile accorpamento di più sezioni nei giorni di presenza dell’ins. IRC.
- disponibilità a prestare ore eccedenti
Per facilitare la possibilità di reperire i supplenti, i docenti contitolari di sezione vengono invitati a cambiare turno, nel caso questo sia pomeridiano e tale modifica oraria sia possibile nel caso contingente.
Nella scuola primaria sono utilizzati prioritariamente:
- docenti nella situazione a)-b)-c)-d) (vedi sopra)
- i docenti della stessa interclasse che si trovino in compresenza
- gli insegnanti disponibili a svolgere ore eccedenti, secondo un piano di utilizzo previsto annualmente.
Nella scuola secondaria l’assegnazione delle ore di sostituzione è fatta rispettando il più possibile i criteri dell’affinità disciplinare, dell’appartenenza allo stesso consiglio di classe e/o allo stesso corso, della rotazione.
Sono utilizzati per la sostituzione dei docenti assenti prioritariamente:
- docenti nella situazione a)-b)-c)-d) (vedi sopra)
- gli insegnanti che si trovino in compresenza secondo il piano prestabilito ad inizio anno
- gli insegnanti disponibili a svolgere ore eccedenti.
Art. 17 - Criteri di utilizzazione dei docenti per le attività previste dal piano dell’offerta formativa.
Per le attività didattiche e progettuali adottate dal C.D. e dal C.d.C. nel POF, anche ad anno scolastico inoltrato, se più docenti chiedono l’assegnazione alle medesime attività il dirigente scolastico assegnerà l’incarico in base ai se- guenti criteri:
1) competenze possedute coerenti con l’incarico (a parità di competenze è presa in considerazione l’anzianità di servizio);
2) alternanza nell’incarico, in caso di pari competenze e anzianità.
Si concorda che non è opportuno assegnare più di due incarichi ad ogni docente. Gli incarichi possono salire a tre solo in caso di accertata indisponibilità degli altri.
Per i docenti che svolgono tali attività si deve stabilire a priori il numero di ore da retribuire e se si tratta di attività funzionali o di insegnamento.
Flessibilità oraria individuale.
Il docente ha il diritto di chiedere al DS di scambiare le ore di lezioni proprie con quelle di altro docente a condizio- ne che lo scambio sia pareggiato entro i tempi prospettati sulla domanda.
I docenti che nella scuola Primaria hanno orario di servizio distribuito sia sul TP sia sul TN, ove gli orari di inizio e termine delle lezioni non siano coincidenti, e che si trovino nella condizione di dover fornire in alcuni giorni servizio per frazioni di ora in più rispetto al normale orario, potranno eventualmente richiederne il recupero trami- te permessi orari da concordare con l'Amministrazione
Per la scuola Primaria, nel corso dell'anno scolastico sarà possibile destinare, all'interno dell'orario di servizio non coincidente con l'orario delle lezioni e destinato alla programmazione didattica (+2), un monte ore max di 4 ore per attività di ampliamento dell'offerta formativa.
Interventi didattico integrativi.
Gli interventi didattico integrativi, affidati dal DS, possono essere assegnati ai docenti delle classi di appartenenza degli alunni o a docenti disponibili.
Attività progettuali.
La realizzazione del progetto sarà affidata dal DS al progettista e, in subordine, al/la docente, in possesso delle necessarie competenze, che abbia offerto la propria disponibilità.
Gli esperti esterni saranno scelti, dal DS su proposta del progettista e nel rispetto degli indirizzi definito dal CdI. I docenti hanno il diritto-dovere di partecipare alle attività di formazione indette dall’amministrazione.
Hanno diritto, previo consenso del DS a partecipare ad ulteriori, diverse attività di formazione compatibili con le esigenze di servizio.
Art. 18 - Assenze
La programmazione delle presenze e delle assenze dal servizio da parte del dirigente è vitale per la funzionalità dell’amministrazione e del servizio e la verifica (ove previsto dalla normativa vigente) della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dei permessi, delle assenze e relativa documentazione, è necessaria per evitare che le assenze giustificate del personale possano andare a detrimento della efficienza e dell’offerta di servizi. In quest’ottica è fondamentale che nei limiti del possibile le richieste di permesso siano presentate con congruo anticipo.
Per le assenze che si riferiscono a:
• ferie - festività
• permesso retribuito per motivi personali o familiari (Ins. Tempo Indeterminato 3 gg, retribuito al 100% - Ins Tempo Determinato 6 gg, senza retribuzione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruibili i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica prescindendo dalle condizioni indicate al seguente punto “ferie nel periodo di attività didattiche”).
• permesso retribuito per concorsi o esami (Ins Tempo Indeterminato 8 gg, retribuito al 100% - Ins Tempo Determinato 8 gg, senza retribuzione )
è necessario consegnare la richiesta al Dirigente Scolastico entro e non oltre 3 gg. lavorativi precedenti l’assenza, allegando – dove richiesto - la relativa certificazione (o autocertificazione). Prima di usufruire del congedo, è necessario verificare sempre che la richiesta sia stata vistata ed autorizzata. Quanto viene richiesto è determinato dalla necessità di permettere la gestione delle assenze del personale fuori dall’emergenza, che peraltro già si configura in caso di assenza non prevista, ad esempio in caso di malattia. Le assenze per malattia devono essere comunicate con il massimo della tempestività possibile a seconda delle situazioni e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lezione del giorno in cui esse si verificano, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenze, salva l’ipotesi di comprovato impedimento.
Permessi brevi
Le particolari esigenze personali del dipendente che può fruire dei permessi brevi, di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio per le quali si richiede il permesso, non debbono necessariamente essere documentate nella richiesta al Dirigente Scolastico che può, tuttavia, non concedere la fruizione del permesso, qualora sussistano particolari esigenze di servizio. I permessi in parola sono da chiedersi per iscritto con anticipo di gg 3 e si intendono comunque concessi se il Dirigente Scolastico, entro le 24 ore precedenti dal giorno del permesso, non comunica il diniego motivato. Per casi urgenti e imprevedibili, giustificati, la richiesta viene prodotta anche al momento.
Le assenze durante le ore di programmazione nella scuola primaria sono considerate come permessi brevi e vanno recuperate, anche con la sostituzione dei colleghi assenti.
Le ore fruite dai docenti per permessi brevi dovranno essere recuperate, entro due mesi, per le supplenze, su richiesta del personale che si occupa della gestione delle sostituzioni del personale assente. In caso di mancato recupero attribuibile ad inadempienze del dipendente, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione. Per le assenze che si riferiscono alle attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale (’art. 29, comma 3, del CCNL 2006/2009) è necessario consegnare la richiesta al Dirigente Scolastico entro e non oltre 2 gg. lavorativi precedenti l’assenza, con relativa motivazione. La richiesta non può comunque essere reiterata per più di 3 volte l’anno. Le delibere assunte nell’ambito della riunione collegiale, sono vincolanti anche per il docente assente, che è tenuto ad aggiornarsi sulle tematiche discusse e sulle decisioni prese.
Ferie nel periodo di attività didattica
Premesso il dettato del “Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, DPR 62/2013, che prevede: “Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.” (art. 11 c 2), durante i periodi di attività didattica il personale docente può usufruire di un periodo di ferie pari a sei giornate lavorative da fruirsi in un'unica o più soluzioni. La fruizione dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il dipendente che ne faccia richiesta con il personale docente a disposizione nella scuola per le eventuali ore di supplenza o in compresenza, senza oneri per l’amministrazione. Nell’eventualità che alcune o la totalità delle ore di una giornata
non siano coperte da personale a disposizione, il Capo di Istituto, in accordo con il docente, può valutare altre forme di sostituzione, ovviamente senza oneri per l’amministrazione, quali ore da restituire ad un collega che si presta ad anticiparle.
Assenze per visite mediche, prestazioni specialistiche ed accertamenti diagnostici
In caso di permesso per visite mediche, prestazioni specialistiche ed accertamenti diagnostici, la giustificazione può essere prodotta o con certificato della struttura dal quale risulti la durata prolungata della prestazione medica o da certificato del medico curante. Le assenze per visite specialistiche, terapie e accertamenti diagnostici sono equiparate all’assenza per malattia e assoggettate a decurtazione. Restano fermi i trattamenti di maggior favore ex artt. 17 e 20 CCNL (punto 2). Inoltre per le assenze dovute a visite specialistiche ecc “ nel caso in cui l’assenza
venga a coincidere con il terzo o successivo evento nell’arco dell’anno solare ovvero l’assenza per malattia si pro- tragga oltre il decimo giorno, qualora il dipendente debba o voglia sottoporsi ad una prestazione specialistica pres- so una struttura privata dovrà produrre, unitamente all’attestazione da quest’ultima rilasciata, la relativa prescrizio- ne effettuata da una struttura pubblica o del medico convenzionato con il S.S.N.
Permessi per la formazione
La funzione docente si fonda sull’autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle attività indi- viduali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall’amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni sco- lastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. Con le medesime modalità, e nel medesimo limite di 5 giorni, hanno diritto a partecipare ad attività musicali ed artistiche, a titolo di formazione, gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche. Il dirigente scolastico assicura, nelle forme e in misura compatibile con la qualità del servizio, un’articolazione flessibile dell’orario di lavoro per consentire la partecipazio- ne a iniziative di formazione anche in aggiunta a quanto stabilito dal precedente comma. Le stesse opportunità, fruizione dei cinque giorni e/o adattamento dell’orario di lavoro, devono essere offerte al personale docente che partecipa in qualità di formatore, esperto e animatore ad iniziative di formazione. Le predette opportunità di fruizio- ne di cinque giorni per la partecipazione ad iniziative di formazione come docente o come discente non sono cumu- labili. Il diritto alla formazione si attua esclusivamente per corsi direttamente inerenti alla professione docente; le richieste devono pervenire almeno 5 gg prima rispetto all’evento; in caso di richieste in contemporanea di parteci- pazione ad uno o più corsi, in esubero rispetto alle possibilità di funzionamento del singolo plesso verranno utilizza- ti i seguenti criteri di priorità per le autorizzazioni:
-completamento della laurea per gli insegnanti diplomati in servizio (che non abbiano già diritto ai permessi per studio)
-accesso ai corsi organizzati dal MIUR e sue articolazioni
-accesso ai corsi organizzati da Enti pubblici (ministeri ed EELL) e loro articolazioni.
Nell’eventualità di una necessaria selezione fra più docenti “candidati”, si darà priorità al docente che già svolga, all’interno della scuola, compiti inerenti alle tematiche del corso o che sia disponibile ad assumere un ruolo propul- sore per favorire la ricaduta di quanto appreso sul Collegio docenti o sue componenti
Codice di comportamento
(pubblicato sul sito dell’Istituto xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx nella sezione Albo – pubblicità legale)
Il personale è tenuto alla conoscenza ed alla osservanza delle norme previste dal Codice di comportamento dei di- pendenti pubblici e dalle norme disciplinari, previste dal vigente CCNL.
TITOLO IV
AREA PERSONALE ATA
Art. 19 - Criteri di assegnazione delle mansioni al personale ATA.
Il personale ATA viene assegnato ai plessi secondo i seguenti criteri:
a. disponibilità volontaria dichiarata dal personale all’assegnazione al plesso;
b. disponibilità del personale stesso a svolgere le funzioni aggiuntive da attivarsi nei plessi;
c. professionalità acquisita (competenza);
d. graduatoria interna;
e. funzionalità nella distribuzione delle risorse
f. discrezionalità del DS, in caso di incompatibilità ambientale e su proposta di una commissione, (costituita dal
D.S.G.A. e dal Responsabile di Plesso avente funzioni di organo di controllo) di assegnazioni in deroga.
La definizione delle modalità di organizzazione del lavoro è di competenza del Direttore dei servizi generali e am- ministrativi il quale, previe riunioni con il personale e sentito il parere delle RSU, formalizza l’organizzazione e l’orario di lavoro di tutto il personale ATA in un piano che è affisso all’albo e con appositi ordini di servizio scritti in-
dividualmente. L’organizzazione e l’orario del lavoro è stabilita, per l’anno scolastico, in funzione delle esigenze prevedibili nei diversi periodi.
Il DSGA assegnerà le mansioni secondo i seguenti criteri:
a) possesso d’esperienze già maturate ed acquisite;
b) possesso di competenze specifiche in relazione ai compiti da eseguire;
c) preferenze espresse.
Art. 20 – Orario di servizio del personale ATA e sostituzioni.
I compiti del personale ATA sono costituiti dalle attività o mansioni previste dall'area di appartenenza (tabb. A e C Ccnl 2003), con 35/36 ore di lavoro settimanali, suddivise in sei ore continuative, di norma antimeridiane su sei giorni, e un massimo giornaliero di 9 ore (comprese le attività aggiuntive). Quando l’orario giornaliero supera le 6 ore deve essere concessa una pausa di almeno 30 minuti su richiesta del dipendente, che diventa obbligatoria se l’orario giornaliero supera le 7 ore e 12 minuti. L’orario può essere programmato su cinque giorni settimanali. Il per- sonale A.T.A. della scuola coinvolto in un sistema orario che comporta significative oscillazioni di orari individuali rispetto all’orario ordinario, turni pomeridiani e rotazioni, con orari di apertura giornaliera superiore alle 10 ore per almeno 3 giorni alla settimana, finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza è destinatario della riduzione di ora- rio a 35 ore.
La riduzione a 35 ore settimanali è soppressa nelle settimane in cui non è effettuata turnazione. L’orario di lavoro durante la sospensione delle attività didattiche, salvo comprovate esigenze di servizio, si svolge nella fascia anti- meridiana per 36 ore settimanali organizzate in 7 ore e 12 minuti per 5 giorni. Verrà considerata la possibilità in tali periodi di ridurre l’orario giornaliero a 6 ore; il dipendente per compensare le ore lavorative non prestate dovrà uti- lizzare ore di straordinario precedentemente prestate oppure concordare con il DSGA un piano di recupero.
Durante i periodi di interruzione delle attività didattiche è possibile la chiusura della Scuola nelle giornate prefestive. La chiusura è disposta dal Dirigente Scolastico con un unico provvedimento all’inizio dell’anno scolastico, dopo il confronto con le RSU e acquisita la delibera del Consiglio di Istituto. Le ore non prestate saranno recuperate su- bordinatamente alle esigenze nell’arco dell’anno scolastico di riferimento e/o con giorni di ferie. Le chiusure previ- ste per l’anno scolastico in corso corrispondono alle seguenti giornate: 7 dicembre, 24 dicembre e 31 dicembre 2015, giorni di chiusura previsti anche per le lezioni. In occasione della festività del Santo Patrono, ricadente in giorno lavorativo, la Scuola rimarrà chiusa. Il personale ATA è tenuto a prestare servizio nei giorni in cui non si svolgono attività didattiche (lezioni sospese o interrotte per cause di forza maggiore) presso altra sede oppure a chiedere un giorno di recupero e/o ferie. Per svolgere correttamente le funzioni istituzionali, consentire la puntuale realizzazione del POF e garantire le necessarie relazioni con l’utenza, il personale ed il pubblico, l’orario di lavoro prevede le seguenti prestazioni:
a. ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
La copertura dell’orario viene garantita utilizzando tutti gli strumenti previsti (orario ordinario, flessibile, plurisettima- nale, turnazioni). L’orario di apertura al pubblico è articolato nel seguente modo.
APERTURA UFFICI PER IL PUBBLICO | APERTURA UFFICI PER IL PERSONALE | |||
Lunedì | 08:30 ÷ 09:30 | 15:00 ÷ 17:00 | 11:00 ÷ 13:00 | 14:30 ÷ 17:00 |
Martedì | 08:30 ÷ 09:30 | 15:00 ÷ 17:00 | 11:00 ÷ 13:00 | 14:30 ÷ 17:00 |
Mercoledì | 08:30 ÷ 09:30 | 15:00 ÷ 17:00 | 11:00 ÷ 13:00 | 14:30 ÷ 17:00 |
Giovedì | 08:30 ÷ 09:30 | 15:00 ÷ 17:00 | 11:00 ÷ 13:00 | 14:30 ÷ 17:00 |
Venerdì | 08:30 ÷ 09:30 | 15:00 ÷ 17:00 | 11:00 ÷ 13:00 | 14:30 ÷ 17:00 |
b. COLLABORATORI SCOLASTICI
L’assegnazione delle sedi di servizio avviene secondo le modalità descritte all’art. 19. L’orario di lavoro è pianificato secondo il Piano delle Attività del personale ATA allegato al presente contratto.
Sostituzioni
Si ricorda in proposito l’art 1 comma 332 della Legge 190/2014 (legge finanziaria) che così recita: A decorrere dal 1º settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a: a) personale appartenente al profilo profes- sionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti; b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico; c) personale apparte- nente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza. Alla sostituzione si può prov- vedere mediante l'attribuzione al personale in servizio delle ore eccedenti di cui ai periodi successivi. Le ore ecce- denti per la sostituzione dei colleghi assenti possono essere attribuite dal dirigente scolastico anche al personale collaboratore scolastico. Conseguentemente le istituzioni scolastiche destinano il Fondo per il miglio- ramento dell'offerta formativa prioritariamente alle ore eccedenti.
In caso di assenza di un assistente amministrativo non si potrà più procedere alla nomina di un supplente; il lavoro non procrastinabile sarà distribuito con compenso da retribuire con intensificazione delle prestazioni o straordina- rio.
In caso di assenza fino a sette giorni (ad esclusione di ferie o festività soppresse) di un collaboratore scolasti- co,viene prevista, per ogni plesso, una modalità di sostituzione che prevede la distribuzione delle ore eccedenti, la possibilità di slittamento dell’orario, l’intensificazione, l’attribuzione del maggior carico di lavoro, da parte del perso- nale in servizio nello stesso o in altri plessi. Alle sostituzioni si provvede secondo lo schema seguente
ASSENZA NEL TURNO ANTIMERIDIANO | |
PLESSO DEFASSI | Intensificazione del servizio da parte del collaboratore scolastico presente nello stesso turno oppure slittamento del turno di uno dei tre collaboratori presente al pomeriggio con assegnazione di ore di straordinario ai restanti collaboratori del tur- no pomeridiano. |
PLESSO XXXXX | slittamento del turno di un collaboratore presente al pomeriggio con rientro dello stesso nel turno pomeridiano e contestuale assegnazione di ore di straordinario op- pure sostituzione da parte di un collaboratore scolastico proveniente a rotazione(*) dai plessi Defassi, Caduti Borgaresi, Xxxx. |
PLESSO XXXX | slittamento del turno di un collaboratore presente al pomeriggio con rientro di un collaboratore sul turno pomeridiano e contestuale assegnazione di ore di straordina- rio oppure sostituzione da parte di un collaboratore scolastico proveniente a rota- zione(*) dai plessi Defassi, Caduti Borgaresi. |
PLESSO CADUTI B. | slittamento del turno di un collaboratore presente al pomeriggio e assegnazione di ore di straordinario ai restanti collaboratori del turno pomeridiano oppure sostitu- zione da parte di un collaboratore scolastico proveniente a rotazione(*) dai plessi Defassi, Xxxx. |
PLESSO PELOSO | Sostituzione da parte di un collaboratore scolastico proveniente a rotazione(*) dai plessi Defassi, Caduti Borgaresi, Levi, in servizio nel turno antimeridiano o pomeri- diano |
(*) si segue l’ordine alfabetico
ASSENZA NEL TURNO POMERIDIANO | |
PLESSO DEFASSI | Assegnazione di 1 ora di straordinario a ciascuno dei 2 collaboratori scolastici presenti nello stesso turno |
PLESSO XXXXX | Xxxxxxx del collaboratore presente al mattino e contestuale assegnazione di 2,5 ore straordinarie. |
PLESSO XXXX | Xxxxxxx di uno dei due collaboratori presenti al mattino e contestuale assegnazione di 2,5 ore straordinarie. |
PLESSO CADUTI B. | Assegnazione di 1 ora di straordinario a ciascuno dei 2 collaboratori scolastici presenti nello stesso turno |
PLESSO PELOSO | Sostituzione da parte di un collaboratore scolastico proveniente a rotazione(*) dal plesso Defassi, in servizio nel turno pomeridiano |
(*) si segue l’ordine alfabetico
In caso di assenze plurime nello stesso periodo si procederà alla nomina di un supplente temporaneo, compatibil- mente con le disposizioni normative e con le risorse finanziarie.
Prestazioni lavoro straordinario
Per ogni unità di personale ATA è previsto che possano essere retribuite con il F.I.S. le ore di straordinario fino a un massimo di 15 ( + 10 secondo intesa Miur e XX.XX. del 20/01/2016) annuali. È altresì previsto che il dipendente possa richiedere il recupero, anziché il pagamento, delle ore di straordinario.
L’eventuale residuo relativo al pagamento delle ore di straordinario rimarrà a disposizione quale economia ATA per il prossimo anno scolastico.
Intensificazione delle prestazioni
Per ogni unità di personale ATA è previsto un importo forfettario per le prestazioni in intensificazione del lavoro, che verrà corrisposto per intero nel caso che le assenze siano pari o inferiori a 15 giorni/anno, e verrà proporzionalmen- te decurtato in base al numero di assenze, nel caso che siano superiori a 15 giorni/anno. Tale intensificazione è prevista nei plessi ove l’organico sia superiore a una unità.
E’ da intendersi quale riconoscimento per il disagio, sia dovuto all’eventuale slittamento dell’orario di servizio nella sostituzione dei colleghi assenti, sia per l’assenza di colleghi nello stesso turno di lavoro. E’ da intendersi anche come riconoscimento per il maggiore carico di lavoro che si può verificare in occasione di interventi di piccola e media manutenzione straordinaria nei plessi.
Art. 21 – Assenze,ritardi, ferie.
Per le assenze che si riferiscono a:
• ferie - festività – recupero ore a credito (durante i periodi di attività didattiche)
• permesso retribuito per motivi personali o familiari
è necessario consegnare la richiesta al Dirigente Scolastico entro e non oltre 3 gg. lavorativi precedenti l’assenza, allegando – dove richiesto - la relativa certificazione (o autocertificazione). Prima di usufruire del congedo, è ne- cessario verificare sempre che la richiesta sia stata vistata ed autorizzata. Quanto viene richiesto è determinato dalla necessità di permettere la gestione delle assenze del personale fuori dall’emergenza, che peraltro già si con- figura in caso di assenza non prevista, ad esempio in caso di malattia. Le assenze per malattia devono essere co- municate con il massimo della tempestività possibile a seconda delle situazioni e comunque non oltre l’inizio dell’orario di servizio del giorno in cui esse si verificano, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tali assenze, salva l’ipotesi di comprovato impedimento.
Ritardi
Il ritardo sull’orario di inizio del lavoro giornaliero può essere recuperato entro il mese successivo ed in base alle esigenze di servizio.
Ferie
I permessi di ferie e i riposi compensativi di crediti orari maturati sono autorizzati dal Dirigente Scolastico e dal Di- rettore SGA, purché sia garantito il numero minimo di personale e preservate le esigenze di servizio. Le ferie spet- tanti per ogni anno scolastico debbono essere godute possibilmente entro il 31 agosto, con possibilità di usufruire di un eventuale residuo di n° 10 giorni entro il 30 aprile dell’anno successivo.
La richiesta di ferie dovrà essere presentata entro il 30 aprile di ogni anno; sulla base delle domande prodotte dagli interessati e compatibilmente con le esigenze di servizio verrà formulato il Piano delle ferie estive del personale ATA, che dovrà garantire comunque 15 giorni lavorativi continuativi di riposo dal 1° luglio al 31 agosto dell’anno scolastico considerato.
Assenze per visite mediche, prestazioni specialistiche ed accertamenti diagnostici
In caso di permesso per visite mediche, prestazioni specialistiche ed accertamenti diagnostici, la giustificazione può essere prodotta o con certificato della struttura dal quale risulti la durata prolungata della prestazione medica o da certificato del medico curante. Le assenze per visite specialistiche, terapie e accertamenti diagnostici sono equiparate all’assenza per malattia e assoggettate a decurtazione. Restano fermi i trattamenti di maggior favore ex artt. 17 e 20 CCNL (punto 2). Inoltre per le assenze dovute a visite specialistiche ecc “ nel caso in cui l’assenza
venga a coincidere con il terzo o successivo evento nell’arco dell’anno solare ovvero l’assenza per malattia si pro- tragga oltre il decimo giorno, qualora il dipendente debba o voglia sottoporsi ad una prestazione specialistica pres- so una struttura privata dovrà produrre, unitamente all’attestazione da quest’ultima rilasciata, la relativa prescrizio- ne effettuata da una struttura pubblica o del medico convenzionato con il S.S.N.
Permessi brevi
Le particolari esigenze personali del dipendente che può fruire dei permessi brevi, di durata non superiore alla me- tà dell’orario giornaliero individuale di servizio per le quali si richiede il permesso, non debbono necessariamente essere documentate nella richiesta al Dirigente Scolastico che può, tuttavia, non concedere la fruizione del per- messo, con motivazione scritta, qualora sussistano particolari esigenze di servizio. I permessi in parola sono da chiedersi per iscritto con anticipo di gg 3 e si intendono comunque concessi se il D.S. entro le 24 ore precedenti dal giorno del permesso, non comunica il diniego motivato. Per casi urgenti e imprevedibili, giustificati, la richiesta vie- ne prodotta anche al momento.
Permesso retribuito
Si può usufruire per motivi personali o familiari (Tempo Indeterminato 3 gg, retribuito al 100% - Tempo Determinato 6 gg, senza retribuzione) Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i perio- di di attività didattica prescindendo dalle condizioni di cui all’art.13, comma 9 CCNL.
Art. 22 - Formazione
Il personale che partecipa alle attività di formazione indette dall’amministrazione esercita tale diritto previo consen- so del DSGA per verificarne la compatibilità con le esigenze di servizio. Le ore di formazione danno diritto al recu- pero. La partecipazione a corsi esterni all'amministrazione, o scelti per interesse personale, dà diritto al recupero del 50% delle ore di frequenza, che dovranno, comunque essere certificate.
Art. 23 – Incarichi specifici
Su proposta del DSGA il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici da attivare nella scuola. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
a) professionalità specifica richiesta, documentata sulla base dei titoli di studio e/o professionali e delle esperienze acquisite;
b) disponibilità degli interessati.
Per l'a.s. in corso v. tabella allegata.
Art. 24 – Disposizioni varie Ore eccedenti
Le prestazioni eccedenti l’orario di servizio (straordinario) sono regolamentate come segue:
a) devono essere preventivamente autorizzate;
b) sono convertite in riposi compensativi, previa valutazione delle esigenze organizzative dell’Istituto
c) sono retribuite secondo tabella oraria contrattuale.
Turnazioni
L’assegnazione del personale alle funzioni può tener conto della turnazione al fine di garantire a tutto il personale le stesse condizioni di fornitura del servizio e la contestuale ottimizzazione dello stesso.
Codice di comportamento
(pubblicato sul sito dell’Istituto xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx nella sezione Albo – pubblicità legale)
Il personale è tenuto alla conoscenza ed alla osservanza delle norme previste dal Codice di comportamento dei di- pendenti pubblici e dal codice disciplinare, previsto dal vigente CCNL.
Titolo V
ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (C.C.N.L. COMPARTO SCUOLA 06/2009;- ART. 6 COMMA J )
Art. 25 - Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi
L’Istituto deve provvedere per norma di legge (Dlgs 81/08 e Dlgs 106/09) all’istituzione di un Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’art 35 del Dlgs 81/08;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni sulle misure in corso.
Il Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi è formato da :
, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti dalla normativa, i cui compiti sono la stesura del Documento Valutazione Rischi e del piano di emergenza, la consulenza per le questioni inerenti alla sicurezza degli edifici e per la gestione del servizio di prevenzione e protezione
in possesso di capacità e di requisiti professionali acquisibili tramite specifico corso di formazione, che svolgono all’interno del plesso un ruolo organizzativo e di controllo, coadiuvati da tutti gli addetti alla gestione delle emergenze, dai responsabili di plesso, che hanno già per la loro figura, un ruolo di coordinamento.
• Addetto prevenzione incendi (art. 12, c. 1b), incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, formato attraverso speci- fico corso di aggiornamento;
• Addetto al Primo soccorso ( art. 15, c. 2) persona formata ed opportunamente addestrata ad intervenire pron- tamente ed autonomamente per soccorrere chi si infortuna o accusa un malore, formato attraverso specifico corso di aggiornamento.
In materia di sicurezza, il Dirigente: aggiorna periodicamente,
ione in relazione ad eventuali cambiamenti organizzativi,
ione all’Ente che ne ha l’obbligo giuridico,
con RSPP, ASPP e RLS, nella quale si esamina
- il documento di valutazione dei rischi e gli aggiornamenti del piano di evacuazione
- le caratteristiche tecniche e l'efficacia degli eventuali dispositivi di protezione individuale in particolare nelle operazioni di pulizia delle scuole
- i programmi di informazione e formazione relativamente ai vari ruoli presenti in istituto
- i codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni
- obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva
- eventuali richieste di interventi strutturali e di manutenzione all’Ente che ne ha l’obbligo giuridico.
Si sottolinea che la programmazione delle prove di evacuazione costituisce un momento propulsivo decisivo nella divulgazione di una cultura della sicurezza, in quanto presuppone:
no di sfollamento della scuola,
Art. 26 - Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Il RLS viene designata all’interno delle RSU dell’Istituto, per rappresentare i lavoratori per quanto concerne salute e sicurezza. È soggetto attivo nei luoghi di lavoro per le misure generali di tutela e collabora con il Responsabile SPP e con il dirigente per individuare e rimuovere le situazioni a rischio sicurezza, ha un ruolo attivo nelle indagini e nel- le visite delle autorità competenti di natura ispettiva e controlla che, una volta individuate, siano intraprese le azioni di tutela del caso.
Al RLS è garantito il diritto all’informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzio- ne e protezione dell’Istituto.
Il RLS ha il dovere di svolgere una formazione iniziale e successivi aggiornamenti annuali.
Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presen- tare osservazioni e proposte in merito
Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all’art 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda
La RSU, ha designato nell’a.s. 2013/2014 l’ins. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, come rappresentante dei lavoratori per la sicu- rezza, avendo i requisiti di formazione previsti dalla norma.
Art. 27 - I doveri dei dipendenti
Ogni dipendente (art 20 del Dlgs 81/2008) deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. In particolare deve:
a) contribuire, insieme al dirigente ed ai vari addetti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai responsabili di plesso e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, nonché i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, ai responsabili di plesso o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
i) sottoporsi ad eventuali controlli sanitari disposti dal medico competente.
Tutto il personale dell’Ente, durante le emergenze, avrà un ruolo attivo per la salvaguardia dell’incolumità degli alunni.
Si ricorda che il comportamento corretto e la condotta prudente di ognuno costituiscono la primaria difesa contro gli infortuni. Pertanto tutti gli adulti presenti in scuola (docenti ed collaboratori) devono esercitare una continua vigilanza sugli alunni in ogni momento della giornata, rendendoli consapevoli dei rischi presenti nell’ambiente scolastico e non.
In merito alla segnalazione dei rischi, si ribadisce che tutto il personale è tenuto a farlo, nel momento in cui ne prende consapevolezza; in particolare i docenti responsabili di laboratori e palestre provvederanno a rilevare e a segnalare i rischi insiti nella struttura, negli impianti e nelle attività laboratoriali. La segnalazione va consegnata ai responsabili della sicurezza del plesso, che lo comunicheranno sia ai coordinatori di plesso che al dirigente, tramite segreteria.
Art. 28 - Incarichi ed azioni del personale docente
Gli insegnanti, nell’arco dell’anno scolastico, avranno il compito di:
mergenza, organizzando attività informative ed educative anche di
carattere pratico,
e, completo e aggiornato in ogni aula e comunicare prontamente, al Responsabile delle emergenze, qualsiasi anomalia,
All’annuncio dell’inizio EMERGENZA gli insegnanti presenti nell’edificio dovranno: nterrompere immediatamente ogni attività
oordinare le operazioni di evacuazione, controllando che ogni alunno svolga il compito assegnatogli e intervenendo dove necessario
la propria classe fino al punto di raccolta ffettuare l’appello per verificare la presenza di tutti gli alunni
NB: evitare che genitori o parenti possano allontanare gli alunni dal punto di raccolta prima di aver effettuato la
verifica delle presenze. In caso di presenza di disabili durante un allarme, gli insegnanti di sostegno, coadiuvate eventualmente da un operatore scolastico, dovranno aiutare la persona ad evacuare nel più breve tempo possibile secondo le indicazioni delle Piano di Evacuazione.
Art. 29 - Incarichi ed azioni del personale non docente
Il personale non docente all’annuncio dell’inizio EMERGENZA dovrà: nterrompere immediatamente ogni attività
o
isattivare l’impianto elettrico, agendo sull’interruttore generale posto sul quadro elettrico generale
erificare che tutti i presenti siano sfollati dall’edificio con particolare attenzione alle zone meno frequentate (con particolare riguardo ai servizi igienici)
in caso di presenza di disabili durante un allarme, coadiuvare i docenti per aiutare la persona ad evacuare nel più breve tempo possibile secondo le indicazioni delle PE.
Art. 30 - Emergenza per gli ospiti ed i visitatori presenti nella scuola
All’annuncio dell’inizio EMERGENZA gli ospiti e i visitatori presenti dovranno
nterrompere immediatamente ogni attività, senza perdere tempo nella ricerca/raccolta di effetti personali non usare mai ascensori o montacarichi
ggregarsi al gruppo di esodo più vicino e uscire all'aperto dall'Uscita di Sicurezza più vicina, seguendo le indicazioni della segnaletica installata e le direttive impartite dal personale Operativo, camminando in modo sollecito senza correre né spingere.
eguire le indicazioni degli addetti all’emergenza
on percorrere mai le vie di esodo in senso opposto a quello stabilito aggiungere con sollecitudine il Punto di Raccolta ed attendere.
NON ABBANDONARE il punto di raccolta dopo essere evacuati dall’edificio scolastico senza prima aver avvertito il Responsabile del Plesso presente.
TITOLO VI
CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO DI ISTITUTO E
PER L’ATTRIBUZIONE DEI COMPENSI ACCESSORI
ai sensi dell’art.45, comma 1, Dlgs. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA (c.c.n.l. comparto scuola 2006/2009 - art. 6 comma l)
Art. 30 - Criteri generali di ripartizione e di retribuzione del fondo d’istituto
Lo svolgimento delle attività aggiuntive dà diritto alla remunerazione con il fondo d’istituto, in base al compenso orario definito dalle tabelle allegate al CCNL.
Al termine dell’anno scolastico è comunque effettuata una valutazione dell’attività svolta nell’ambito della valuta- zione finale del POF, con eventuale applicazione di una percentuale di abbattimento uguale per tutte le voci.
Il compenso per le attività aggiuntive è erogato di norma per le ore effettivamente prestate in aggiunta al normale orario di lavoro. Per il personale docente, ove non sia possibile una quantificazione oraria dell’impegno, sono pre- visti compensi forfetari su una base oraria di riferimento. Per il personale ATA una parte dell’impegno aggiuntivo può essere considerato come intensificazione dell’attività lavorativa quindi prestato nel normale orario di lavoro.
Sarà predisposto un piano dettagliato delle attività aggiuntive con indicazione dei nominativi del personale e delle ore assegnate, che sarà consegnato, su richiesta, alle RSU.
In seguito all’approvazione da parte del Consiglio d’Istituto il Dirigente scolastico provvede all’attribuzione degli in- carichi con atti formali individuali sottoscritti per accettazione da parte degli interessati.
Art. 31 - Risorse finanziarie dell’istituto
Le risorse finanziarie dell’istituto per l’anno scolastico in corso sono riportate nel prospetto allegato. (tab 1)
Art. 32 – Attività da retribuire
Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esi- genze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola, in correla- zione con il POF, su delibera del consiglio d’istituto, il quale, a tal fine, acquisisce la delibera del collegio dei docen- ti. La ripartizione delle risorse del fondo considera le consistenze organiche del personale docente ed ATA. Saranno retribuite con accesso al fondo di Istituto:
• Attività di coordinamento organizzativo dei vari plessi svolte dai collaboratori del dirigente e dai responsabili di plesso
• Incarichi, responsabilità ed attività di tipo progettuale per iniziative d’istituto (comprese le funzioni strumentali)
• Attività aggiuntive di insegnamento
• Attività funzionali alle iniziative didattiche nelle classi e nei plessi
• Le prestazioni aggiuntive del personale ATA
Art. 33 - Attività retribuite con i fondi dell’istituzione - Personale docente
Il DS, individuate le attività da finanziarie con il fondo dell’istituzione scolastica e altri fondi eventuali, come concor- date con l’RSU, le rende note al personale.
Al personale docente verranno corrisposti i compensi forfetari per flessibilità organizzativa e didattica in casi di rientro pomeridiano in soluzione di continuità con l’orario del mattino, per disponibilità alle supplenze, per servizio in più plessi, qualora si rendessero disponibili ulteriori fondi rispetto al FIS assegnato.
L’organigramma dell’anno scolastico di riferimento e il prospetto delle singole attività si considerano parte integran- te del presente contratto.
Il Dirigente Xxxxxxxxxx affiderà gli incarichi relativi alle attività sopra indicate con una formale lettera d’incarico in cui verrà indicato:
a) il tipo di attività e gli impegni conseguenti
b) il compenso forfetario o orario specificando in questo caso il numero massimo di ore che posso- no essere retribuite
c) le modalità di certificazione dell’attività
d) i termini e le modalità di pagamento.
Distribuzione e attribuzione del fondo d’Istituto: v. tab 1, 2, 4 allegate
Art. 34 - Attività retribuite con i fondi dell’istituzione - Personale ATA
Dopo il confronto con le RSU, il DS, individuate le attività da finanziarie con il fondo dell’istituzione scolastica e altri fondi eventuali, le rende note al personale.
Il Direttore SGA formula il Piano delle attività con il quale propone i criteri di individuazione del personale e l’assegnazione dei compiti e le relative attività di cui al comma precedente.
Il Dirigente scolastico verifica la proposta del DSGA e constatata la rispondenza al POF adotta formale provvedi- mento di individuazione e assegnazione delle attività.
Distribuzione e attribuzione del fondo d’Istituto: v. tab 1, 3, 4 allegate
Art. 35 - Norme finali
Il presente contratto entra in vigore dal giorno successivo all’approvazione e resta valido fino a modifica concordata dalle parti.
Per quanto non previsto dal presente contratto si fa riferimento alla normativa vigente e alle norme contrattuali na- zionali.
La presente ipotesi contrattuale, dopo aver acquisito il parere dei Revisori dei Conti, verrà sottoscritta ed entrerà in vigore immediatamente.
Borgaro, 11 luglio 2016 | ||
per la parte pubblica il DS | per la parte sindacale RSU Anief | RSU CISL |
xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx | ins. Xxxxxxxx Xx Xxxx | ins. Xxxxxxx Xxxxxxxxx ins. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx |
Allegato alla Contrattazione d’Istituto prot. n. 2988 del 11/07/2016
Tab. 1
DETERMINAZIONE FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S. 2015/2016 | ||
LORDO DIPENDENTE € | LORDO STATO € | |
FIS DISPONIBILE (Art. 85, c 2 CCNL 2007) | 40.729,00 | 54.047,38 |
Economie C.U. FIS as 2014/2015 | 1.881,12 | 2.496,25 |
FUNZIONI STRUMENTALI | 4.289,77 | 5.692,52 |
INCARICHI SPECIFICI ATA | 2.653,20 | 3,520,80 |
ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE ASSENTI | 2.661,50 | 3,531,81 |
Economie C.U. ore eccedenti as 2014/2015 | 541,50 | 718,57 |
ATTIVITA’ COMPLEMENTARI ED. FISICA | 903,21 | 1.198,56 |
Economie C.U. INTEGRAZIONE MOF secondo intesa 02/10/2014 | 681,85 | 904,81 |
INTEGRAZIONE MOF Secondo intesa 20/01/2016 | 3.232,86 | 4.290,00 |
TOTALE | 57.574,01 | 76.400,70 |
DISTRIBUZIONE FONDO ISTITUTO A.S. 2015/2016 | ||
LORDO DIPENDENTE € | LORDO STATO € | |
Indennità di direzione al DSGA - QUOTA VARIABILE ( Art. 3 seq. ATA e Tabella 9 ridefinita dal 1/9/2008) | 4.260,00 | 5.653,02 |
Indennità di direzione al DSGA – QUOTA FISSA (art. 11 bis XXXX 0000-0000-2012) | 975,60 | 1.294,62 |
Compenso per il sostituto del DSGA (art.88 comma 2, lettera i CCNL 29/11/2007) | 436,33 | 579,01 |
TOTALE I | 5.671,93 | 7.526,65 |
PERSONALE DOCENTE | ||
Art.88 CCNL 29/11/2007 | ||
Commissioni | 11.707,50 | 15.535,85 |
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell’ambito del POF | 8.365,00 | 11.100,36 |
Collaborazione con il Dirigente scolastico (forfettario) | 8.100,00 | 10.748,70 |
Residuo | 1,42 | 1,88 |
TOTALE II | 28.173,92 | 37.386,79 |
PERSONALE ATA | ||
Art.88 CCNL 29/11/2007 | ||
Prestazioni di lavoro straordinario | 8.098,00 | 10.746,04 |
Intensificazione delle prestazioni | 3.896,72 | 5.170,94 |
Residuo | 2,41 | 3,19 |
TOTALE III | 11.997,13 | 15.920,17 |
TOTALE F.I.S. (I+II+III) | 45.842,98 | 60.833,61 |
FONDO D’ISTITUTO DOCENTI A.S. 2015/2016
Tab. 2
DESCRIZIONE | N.ORE | IMPORTO ORARIO € | L. DIPENDENTE € | L. STATO € |
COMMISSIONI | ||||
Commissione elettorale | 47 | 17,50 | 822,50 | 1.091,46 |
Gruppo di lavoro per l’Inclusione | 80 | 17,50 | 1400,00 | 1.857,80 |
Commissione Mensa | 40 | 17,50 | 700,00 | 928,90 |
Commissione Sicurezza | 60 | 17,50 | 1050,00 | 1.393,35 |
Commissione formazione classi e sezioni | 94 | 17,50 | 1645,00 | 2.182,92 |
Commissione salute, cittadinanza, costituzione | 80 | 17,50 | 1400,00 | 1.857,80 |
Commissione Continuità primaria - secondaria | 12 | 17,50 | 210,00 | 278,67 |
Commissione Continuità infanzia - primaria | 21 | 17,50 | 315,00 | 418,01 |
Commissione Informatica | 50 | 17,50 | 875,00 | 1.161,13 |
Commissione sussidi | 40 | 17,50 | 700,00 | 928,90 |
Commissione orario | 85 | 17,50 | 1487,50 | 1.973,91 |
Commissione POF | 40 | 17,50 | 700,00 | 928,90 |
Commissione uscite didattiche | 20 | 17,50 | 350,00 | 464,45 |
TOTALE A | 649 | 11.707,50 | 15.535,85 | |
PROGETTI | ||||
Protezione amica | 30 | 17,50 | 525,00 | 696,68 |
Sport Scuola Primaria | 10 | 17,50 | 175,00 | 232,23 |
Coordinamento gruppo sportivo secondaria | 10 | 17,50 | 175,00 | 232,23 |
Inglese per scuola Infanzia | 8 | 17,50 | 140,00 | 185,78 |
Imparare a crescere insieme | 6 | 17,50 | 105,00 | 139,34 |
Mi muovo a tempo | 6 | 17,50 | 105,00 | 139,34 |
Teatro in inglese | 4 | 17,50 | 70,00 | 92,89 |
Trinity | 10 | 17,50 | 175,00 | 232,23 |
Ecolab | 32 | 35,00 | 1120,00 | 1.486,24 |
Biblioteca scuola secondaria | 38 | 17,50 | 665,00 | 882,46 |
Raccordo Primaria-Secondaria | 15 | 35,00 | 525,00 | 696,68 |
Raccordo Infanzia-Primaria | 20 | 35,00 | 700,00 | 928,90 |
Progetto bizworld | 10 | 17,50 | 175,00 | 232,23 |
Laboratori scuola formazione | 50 | 35,00 | 1750,00 | 2.322,25 |
20 | 17,50 | 350,00 | 464,45 | |
Progetto recupero competenze matematiche | 20 | 35,00 | 700,00 | 928,90 |
5 | 17,50 | 87,50 | 116,11 | |
Progetto avviamento studio del latino | 20 | 35,00 | 700,00 | 928,90 |
7 | 17,50 | 122,50 | 162,56 | |
TOTALE B | 8.365,00 | 11.100,40 | ||
COLLABORATORI DEL DS (art. 88 c.2 lettera f) | ||||
1° collaboratore | 2.000,00 | 2.654,00 | ||
2° collaboratore | 1.500,00 | 1.990,50 | ||
Coordinatore Plesso Defassi | 1.000,00 | 1.327,00 | ||
Coordinatori Plesso Grosa (n.2 unità x € 650,00) | 1.300,00 | 1.725,10 | ||
Coordinatore Plesso Levi | 1.000,00 | 1.327,00 | ||
Coordinatori plessi Scuola dell’Infanzia (n.2 unità x € 650,00) | 1.300,00 | 1.725,10 | ||
TOTALE C | 8.100,00 | 10.748,70 | ||
TOTALE A+B+C | 28.172,50 | 37.384,91 | ||
Residuo | 1,42 | 1,88 |
Si precisa che con l’assegnazione ed erogazione del “bonus” per la valorizzazione della professionalità docente, previsto ai sensi dell’art. 1, comma 126 e seguenti, della Legge 107/2015, i coordinatori dei plessi, in applicazione dei criteri approvati dal Comitato di Valutazione, potranno essere retribuiti con tale risorsa. Conseguentemente, l’importo complessivo di € 4.600,00 (lordo dipendente) non utilizzato potrà essere ripartito nell’ambito della retribu- zione accessoria per le commissioni ed i progetti illustrati nella sezione del Fondo d’Istituto personale docenti.
FONDO D’ISTITUTO A.T.A. A.S. 2015/2016
Tab. 3
DESCRIZIONE | N.ORE | IMPORTO ORARIO € | L. DIPENDENTE € | L. STATO € |
PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO | ||||
Assistenti amministrativi | 90 | 14,50 | 1.305,00 | 1.731,73 |
Collaboratori scolastici | 285 | 12,50 | 3.562,50 | 4.727,44 |
TOTALE A’ | 4.867,50 | 6.459,17 | ||
INTENSIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI | N. PERS. | IMPORTO FORFET.€ | ||
Assistenti amministrativi | 6 | 188,64 | 1.131,84 | 1.501,94 |
Collaboratori scolastici | 17 | 162,64 | 2.764,88 | 3.669,00 |
TOTALE B’ | 3.896,72 | 5.170,94 | ||
TOTALE A’+B’ | 8.764,22 | 11.630,11 | ||
Residuo | 0,05 | 0,07 |
Secondo l’intesa firmata il 20/01/2016 da MIUR e OOSS è stato riconosciuto un incremento al MOF a seguito di economie relative all’a.s. 2014/2015, per i compensi dovuti per l’indennità di direzione del sostituto del Dsga, pari ad € 3.232,86 (lordo dipendente). Tale cifra sarà utilizzata, in aggiunta alle risorse già destinate, per retribuire pre- stazioni di lavoro straordinario del personale ATA come descritto nella tabella seguente:
DESCRIZIONE | N.ORE | IMPORTO ORARIO € | L. DIPENDENTE € | L. STATO € |
PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO Secondo intesa 20/01/216 | ||||
Assistenti amministrativi | 59 | 14,50 | 855,50 | 1.135,24 |
Collaboratori scolastici | 190 | 12,50 | 2.375,00 | 3.151,62 |
TOTALE | 3.230,50 | 4.286,86 | ||
Residuo | 2,36 | 3,13 |
Prestazioni lavoro straordinario
Per ogni unità di personale ATA è previsto che possano essere retribuite con il F.I.S. le ore di straordinario fino a un massimo di 15 (+ 10 secondo intesa 20/01/2016) annuali. È altresì previsto che il dipendente possa richiedere il recupero, anziché il pagamento, delle ore di straordinario.
L’eventuale residuo relativo al pagamento delle ore di straordinario rimarrà a disposizione quale economia ATA per il prossimo anno scolastico.
Intensificazione delle prestazioni
Per ogni unità di personale ATA è previsto un importo forfettario per le prestazioni in intensificazione del lavoro, che verrà corrisposto per intero nel caso che le assenze siano pari o inferiori a 15 giorni/anno, e verrà proporzionalmen- te decurtato in base al numero di assenze, nel caso che siano superiori a 15 giorni/anno. Tale intensificazione è prevista nei plessi ove l’organico sia superiore a una unità.
L’intensificazione è da intendersi quale riconoscimento per il disagio, sia dovuto all’eventuale slittamento dell’orario di servizio nella sostituzione dei colleghi assenti, sia per l’assenza di colleghi nello stesso turno di lavoro. E’ da in- tendersi anche come riconoscimento per il maggiore carico di lavoro che si può verificare in occasione di interventi di piccola e media manutenzione straordinaria nei plessi.
L. DIPENDENTE € | L. STATO € | ||
INTEGRAZIONE MOF secondo intesa 02/10/2014 | 681,85 | 904,81 | |
Secondo l’intesa firmata il 02/10/2014 da MIUR e OOSS di categoria, è stato riconosciuto un incremento al MOF, in misura fissa per tutte le Istituzioni scolastiche e pari a 681,85 € (lordo dipendente) che è prioritariamente utilizzato, nell’ambito della contrattazione di sede, per retribuire incarichi al personale ATA titolare di posizioni economiche che, in applicazione dell’art 9 c 21 del DL 78/2010, non percepisca il correlato beneficio economico. Verificato che tra il personale ATA nessuno si trova nella situazione descritta, tale somma rimarrà a disposizione quale economia ATA per il prossimo anno scolastico.
FUNZIONI STRUMENTALI DOCENTI (art.37 CCNL) A.S. 2015/2016
Tab. 4
Le funzioni strumentali, determinate in numero di 8, verranno compensate in proporzione alle ore impegnate, fino ad un massimo di 40 ore, che dovranno essere rendicontate in sede di consuntivo.
N. PERS. | L. DIPENDENTE € | L. STATO € | ||
FUNZIONI STRUMENTALI | 4.289,77 | 5.692,52 | ||
Area POF | 1 | |||
Area valutazione | 2 | |||
Area integrazione | 2 | |||
Area continuità e orientamento | 2 | |||
Area formazione | 1 | |||
INCARICHI SPECIFICI A.T.A. (art.47 CCNL) A.S. 2015/2016
INCARICHI SPECIFICI | N. PERS. | IMPORTO PRO CAPITE | L. DIPENDENTE € | L. STATO € |
Assistenti amministrativi | 3 | 442,20 | 1.326,60 | 1.760,40 |
1) Responsabile area personale - supporto bi- lancio contabilità | 1 | |||
2) Responsabile gestione Visite d'Istruzione | 1 | |||
3) Responsabile gestione netbook | 1 | |||
Collaboratori scolastici | 6 | 221,10 | 1.326,60 | 1.760,40 |
Supporto HC | 6 | |||
TOTALE | 2.653,20 | 3.520,80 | ||
ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE ASSENTI A.S. 2015/2016
Le risorse destinate al pagamento delle ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti (3.203,00 € lordo di- pendente) sono state suddivise, tenendo conto della distribuzione degli insegnanti nei tre ordini di scuola, nel se- guente modo:
N. ORE | IMPORTO ORARIO € | L. DIPENDENTE € | L. STATO € | |
Scuola dell’Infanzia | 30 | 18,03 | 540,90 | 7178,78 |
Scuola Primaria | 62 | 18,65 | 1.156,30 | 1.534,41 |
Scuola Secondaria I grado | 55 | 27,09 | 1.489,95 | 1.977,16 |
TOTALE | 3.187,15 | 4.229,35 | ||
residuo | 15,85 | 21,03 | ||
ATTIVITA’ COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA (art. 87 CCNL)
Le risorse assegnate per il pagamento delle attività complementari di educazione fisica ammontano a 903,21€ (lor- do dipendente) e verranno utilizzate per pagare le attività del Gruppo Sportivo Scolastico, che verranno rendiconta- te al temine dell’anno scolastico.