REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE UNICO DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE PER L’OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE E PER LA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI, NONCHÉ DEL CANONE PER
Comune di Rozzano
Provincia di Milano
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE UNICO DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE PER L’OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE E PER LA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI, NONCHÉ DEL CANONE PER
L’OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI DEL DEMANIO O DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATE A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE
(DI CUI ALL’ART. 1 COMMI 816-847 L 27/12/2019 N 160)
Delibera di Consiglio Comunale n. del
Allegato A
Titolo I – Disposizioni Comuni 3
Art. 1 – Oggetto del Regolamento e riferimenti normativi 3
Art. 3 – Gestione dei Canoni 3
Art. 4 – Occupazioni e mezzi pubblicitari abusivi 4
Art. 5 – Indennità e sanzioni 5
Art. 6 – Accertamenti ed interessi 5
Art. 7 – Funzionario responsabile 6
Titolo II – Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria 8
Art. 9 – Presupposto impositivo 8
Art. 12 – Suddivisione del territorio in zone di interesse 9
Capo I – Occupazioni di suolo pubblico 10
Art. 14 – Determinazione del Canone per le occupazioni 10
Art. 15 – Criteri di calcolo del Canone 10
Art. 19 – Licenza e diritto di occupazione 14
Art. 20 – Rinnovo della concessione o autorizzazione 15
Art. 21 – Modalità di richiesta delle concessioni ed autorizzazioni 15
Art. 22 – Motivazione delle Occupazioni 17
Art. 23 – Titolarità della concessione o autorizzazione 17
Art. 24 – Obblighi del concessionario 17
Art. 25 – Norme per l’esecuzione dei Lavori 18
Art. 26 – Durata delle autorizzazioni e delle concessioni 19
Art. 27 – Decadenza ed estinzione delle concessioni o autorizzazioni 20
Art. 28 – Revoca, modifica o sospensione delle occupazioni
........................................................................................ 20
Art. 29 – Procedura ed effetti del provvedimento di revoca
........................................................................................ 21
Capo II – Diffusione di messaggi 21
Art. 30 – Soggetto passivo del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari 21
Art. 31 – Determinazione del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari 21
Art. 35 – Richiesta di autorizzazione 25
Art. 36 – Rilascio dell'autorizzazione 25
Art. 38 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione 27
Art. 39 - Tipologia, caratteristiche e quantità degli impianti pubblicitari 27
Art. 40 – Piano generale degli impianti autorizzabili 28
Art. 41 – Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità 28
Art. 42 – Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade 29
Art. 43 – Limitazioni alla pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori 30
Titolo III – Diritti sulle Pubbliche Affissioni 31
Art. 44 – Tipologia degli impianti delle affissioni 31
Art. 45 – Servizio delle pubbliche affissioni 31
Art. 46 – Impianti privati per affissioni dirette 31
Art. 47 – Modalità delle pubbliche affissioni 31
Art. 48 – Diritto sulle pubbliche affissioni 32
Art. 49 – Materiale pubblicitario abusivo 32
Art. 50 – Riduzione del diritto 32
Art. 51 – Esenzione dal diritto 33
Art. 52 – Pagamento del diritto 33
Titolo IV – Canone Mercatale 34
Art. 54 – Oggetto e ambito di applicazione 34
Art. 56 – Determinazione del Canone 34
Art. 57 – Tariffe del Canone mercatale 34
Art. 58 – Occupazioni per l’esercizio del commercio 34
Art. 59 – Riduzioni ed esenzioni 35
Titolo V – Disposizioni finali e transitorie 36
Art. 62 – Disposizioni transitorie e finali 36
Allegato A – Suddivisione del territorio (art. 12) 37
Allegato B – Prospetto dei criteri di calcolo del Canone e delle riduzioni e maggiorazioni applicate alle occupazioni.42
Allegato C - Prospetto delle modalità di diffusione dei messaggi pubblicitari per la determinazione del Canone (art. 31) e delle riduzioni e maggiorazioni applicate 46
Allegato D - Vie in categoria speciale 50
TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 1 – Oggetto del Regolamento e riferimenti normativi
1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, introduce e disciplina l’applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, introdotto dall’art. 1 commi 816 – 836 della Legge 27.12.2019 n. 160 ed il Canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate (di seguito, Canone mercatale) ai sensi dell’art. 1 commi 837 – 846 della Legge 27.12.2019 n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e l’imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorre dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
1. Sono soggette al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e al Canone mercatale le occupazioni effettuate, anche senza titolo, nelle aree comunali, le quali comprendono le strade, i corsi, le piazze e comunque ogni bene appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, ivi compreso il sottosuolo e lo spazio soprastante il suolo pubblico.
2. Le strade urbane statali, regionali o provinciali individuate dall’art. 2 co. 2 lett. d), e) ed f) del D.Lgs. n. 285/1992 situate all’interno del centro abitato del Comune si considerano sempre comunali e fanno parte delle aree soggette all’applicazione dei canoni di cui al comma precedente e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
3. Sono escluse dall’applicazione dei Canoni di cui al presente Regolamento:
a. le occupazioni dello spazio soprastante il suolo pubblico effettuate mediante balconi, verande, bovindo e infissi simili di carattere stabile;
b. le occupazioni del suolo che, in relazione all’area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
c. le occupazioni realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.
1. Qualora sia più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, il Comune, in deroga all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, potrà affidare in concessione la gestione del Canone patrimoniale e del Canone mercatale ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della COSAP o del Canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, fino alla scadenza del relativo contratto.
2. Il Comune e il soggetto gestore concordano le condizioni contrattuali tenendo in considerazione le nuove modalità di applicazione del Canone patrimoniale e del Canone mercatale di cui al presente Regolamento e comunque sempre a condizioni economiche più favorevoli per il Comune affidante.
Art. 4 – Occupazioni e mezzi pubblicitari abusivi
1. Le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari si considerano illegittime e quindi abusive:
a. se sono effettuate senza la concessione o l’autorizzazione o comunque in difformità
di queste;
b. se sono proseguite dopo la scadenza e non rinnovate ovvero dalla revoca o
dall’estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. Il soggetto responsabile dell’occupazione o della pubblicità abusiva è tenuto ad assolvere al versamento del Canone, per l'intera durata del periodo di occupazione o diffusione abusiva nonché delle relative sanzioni applicate ai sensi dell’art. 5 del presente Regolamento.
3. II Comune è tenuto a vigilare sulla esatta osservanza delle disposizioni legislative regolamentari riguardanti l’effettuazione delle occupazioni e della diffusione di mezzi pubblicitari. Accertatosi un qualsiasi abuso sui beni pubblici i sensi del comma precedente, i soggetti responsabili dell’occupazione o dell’installazione di mezzi pubblicitari abusivi saranno diffidati, mediante ordinanza del Sindaco, a rimuovere beni e mezzi abusivamente collocati nell’area, accordando ad essi un congruo termine per provvedervi. L’ordinanza, emessa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge emanate in materia, senza pregiudizio di ogni altra azione da espletare con la dovuta sollecitudine a salvaguardia dei diritti del Comune e della collettività, conterrà inoltre la precisazione che, qualora il responsabile non ottemperi all’ordine imposto, la rimozione sarà operata d’ufficio con addebito delle spese al responsabile.
4. I beni e i mezzi pubblicitari abusivi rimossi ai sensi del comma precedente, sono sequestrati e custoditi nei depositi comunali a garanzia del pagamento delle spese di rimozione, trasporto, custodia e del Canone evaso. Entro 15 giorni dalla rimozione gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato, previo pagamento del Canone dovuto, delle sanzioni e delle spese sostenute per le operazioni di rimozione.
5. In mancanza della richiesta di restituzione, il Comune procederà alla distruzione con addebito delle spese sostenute al responsabile.
6. Il sequestro dei beni e dei mezzi pubblicitari abusivi è disposto in ogni caso qualora non fosse possibile identificare il responsabile della violazione.
7. In alternativa alla rimozione d’ufficio, per i soli casi di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, può essere disposta alla copertura della pubblicità abusiva, salvo redazione di apposito verbale, che verrà notificato al soggetto pubblicizzato, con l’avviso di pagare le spese sostenute.
1. Per i casi di cui al precedente articolo è dovuta al Comune una indennità pari al Canone previsto per la specifica fattispecie maggiorato del 30%.
2. Ai fini dell’individuazione del Canone cui applicare la maggiorazione per l’indennità, le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti e manufatti di carattere stabile saranno considerate effettuate con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno nel quale la violazione è stata riscontrata; mentre quelle realizzate con impianti e manufatti differenti, privi del carattere di stabilità, saranno considerate come temporanee e con decorrenza dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento.
3. All’indennità di cui al comma 1 del presente articolo, si aggiunge una sanzione amministrativa
pecuniaria del 100% del canone dovuto.
4. Restano ferme le sanzioni stabilite dall’art. 20 commi 4 e 5 e art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della strada) e al Capo I, sez. I e II della L. n. 689/1981. Per la loro cessazione, in forza dell’art. 823 Codice Civile, il Comune ha inoltre la facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice Civile.
5. Le indennità e sanzioni di cui ai commi precedenti si applicano anche in caso di occupazioni di aree e spazi pubblici destinati ai mercati, di cui al Titolo III del presente Regolamento, in quanto compatibili.
Art. 6 – Accertamenti ed interessi
1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi moratori calcolati al tasso d’interesse legale.
2. Il Comune effettua tutte le verifiche necessarie al fine di individuare le violazioni al presente Regolamento in ordine ai tempi e alle modalità di effettuazione dei versamenti o di presentazione delle dichiarazioni. A tal fine emette appositi avvisi di accertamento esecutivi ai contribuenti morosi secondo quanto stabilito ai commi 792 e seguenti dell’art. 1 della L. n. 160/2019, i quali contengono l'intimazione a adempiere al pagamento degli importi in esso indicati entro sessanta giorni dalla notifica, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all’art. 32 del D.Lgs. n. 150/2011. L’accertamento esecutivo deve altresì prevedere espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Nel caso in cui il Canone risulti totalmente o parzialmente non assolto per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.
4. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
5. Il contenuto dell’accertamento esecutivo delle entrate patrimoniali è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
6. L’accertamento esecutivo delle entrate patrimoniali acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell’ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
7. Nell’attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l’importo dello stesso
per canone, sanzioni e interessi non supera € 30,00.
Art. 7 – Funzionario responsabile
1. Il Comune designa il funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dei Canoni di cui al presente Regolamento; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Nel caso di gestione dei Servizio in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al Concessionario del servizio, sotto la supervisione e vigilanza dei Comune.
3. Nell'espletamento dell'attività, il Concessionario del servizio può agire per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura, che non si trovi nei casi di incompatibilità.
1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza diretta al Comune, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno di pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 180 giorni dalla data di presentazione della stessa.
3. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora calcolati al tasso
d’interesse legale.
4. Non si dà luogo al rimborso quando l’importo dello stesso non supera i 12,00 euro.
5. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
6. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di
messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d’ufficio con provvedimento notificato al
soggetto passivo.
TITOLO II – CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
Art. 9 – Presupposto impositivo
1. Presupposti impositivi del Canone patrimoniale sono:
a. l'occupazione, anche abusiva, delle aree comunali come definite dall’art. 2 del
presente Regolamento;
b. la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati sulle aree comunali del citato art. 2, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Il Canone per le occupazioni di suolo pubblico in caso di installazione di impianti destinati a diffondere messaggi pubblicitari è assolto mediante il versamento del solo Canone dovuto per la diffusione di detti messaggi ai sensi dell’art. 11 del presente Regolamento.
3. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
1. Il versamento del Canone patrimoniale, con arrotondamento all’Euro, è effettuato direttamente al Comune, utilizzando una delle seguenti modalità:
a. conto corrente di tesoreria del Comune;
b. conto corrente postale intestato al Comune;
c. strumenti elettronici di pagamento messi a disposizione del Comune;
d. piattaforma PagoPA di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione digitale);
e. modello F24 con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle Entrate.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari e occupazioni relative a periodi inferiori all'anno solare l’importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione contestualmente al rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione e comunque entro 10 giorni dal rilascio stesso.
3. In caso di concessione o autorizzazione pluriennale, il versamento degli anni successivi al primo dovrà in ogni caso essere effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Qualora l’importo annuale sia superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposta in quattro rate trimestrali aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno, 30 settembre e 30 novembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
4. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 12,00 euro.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono inoltre essere disposte riduzioni delle tariffe e/o essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
6. Il versamento per il Canone relativo ai passi carrabili può essere assolto definitivamente considerando 20 annualità, mediante versamento cumulativo di tutte le annualità considerate, effettuato in qualsiasi momento con una delle modalità di cui al presente articolo.
1. Le tariffe sono stabilite dalla Giunta Comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno; si intendono altresì prorogate qualora non siano modificate entro detto termine.
2. Le tariffe sono parametrate a seconda che l’occupazione ovvero la diffusione di messaggi pubblicitari si protraggano per l’intero anno solare ovvero per periodi inferiori. Si considera altresì il numero di abitanti del Comune secondo la suddivisione individuata dal Legislatore all’art. 1 commi 826 e 827 L. n. 160/2019, precisando che il Comune di Rozzano rientra nella fascia dei Comuni con oltre 30.000 e fino a 100.000 abitanti.
3. Le tariffe standard di riferimento sono pari a € 1,20 per le occupazioni o le diffusioni di messaggi di durata giornaliera e ad € 50,00 per le occupazioni o le diffusioni di messaggi di durata annuale. Per ciascuna tipologia di occupazione o esposizione pubblicitaria si stabiliscono dei coefficienti di conversione rispetto alla tariffa base.
4. Le tariffe sono parametrate secondo le tipologie dell’occupazione di cui all’Allegato B del presente Regolamento o della pubblicità effettuata di cui all’Allegato C e D del presente Regolamento, cui si rimanda.
Art. 12 – Suddivisione del territorio in zone di interesse
1. Ai fini della determinazione delle tariffe, per quanto riguarda le occupazioni, il territorio comunale è suddiviso in 3 zone come da elenco di classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche di cui all’Allegato A del presente Regolamento. Per quanto riguarda le esposizioni pubblicitarie si identificano vie in categoria speciale, come riportato nell’Allegato D.
CAPO I – OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO
1. Il Canone è dovuto dal titolare dell’atto di autorizzazione o concessione all’occupazione di suolo pubblico come definito dall’art. 2 del presente Regolamento, ovvero in mancanza da colui che lo occupa in maniera abusiva in quanto privo di detta autorizzazione o concessione.
2. In caso di occupazioni permanenti con cavi e condutture per le quali si considerano le utenze complessive possedute dal soggetto passivo titolare della concessione e quelle di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, il Canone è dovuto dal titolare della concessione, fatto salvo il diritto di rivalsa di quest’ultimo nei confronti degli altri utilizzatori della rete, in proporzione alle rispettive utenze al 31 dicembre dell’anno precedente.
Art. 14 – Determinazione del Canone per le occupazioni
1. Ai fini della determinazione del canone, si considerano i seguenti paramenti:
a. la durata effettiva dell’occupazione, distinguendo le occupazioni permanenti da quelle temporanee così come definite al comma 2 del presente articolo;
b. la superficie espressa in metri quadrati o lineari;
c. la tipologia e le finalità dell’occupazione;
d. la zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione, tenendo
in considerazione l’importanza dell’area sulla quale insiste l’occupazione.
2. Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all’anno, che comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all’anno.
3. Ai fini della determinazione della superficie di cui alla lett. b) precedente, le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, il Canone si determina autonomamente per ciascuna di esse.
4. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, per i passi carrabili può essere preventivamente considerata una durata complessiva pari a 20 annualità, previa richiesta del soggetto occupante. La superficie è quella risultante dall'apertura dell'accesso calcolata in metri lineari. Se è venuto meno l’interesse del titolare della concessione all’utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.
Art. 15 – Criteri di calcolo del Canone
1. Fermo restando quanto stabilito all’articolo precedente, si applicano i seguenti criteri di
calcolo:
a. per le occupazioni permanenti, il Canone è dovuto per anni solari ai quali corrisponde una autonoma obbligazione ed è commisurato alla effettiva superficie occupata, considerando la zona di interesse individuata ai sensi del precedente art. 12.
c. per le occupazioni permanenti effettuate mediante distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri, il Canone è dovuto forfettariamente per ciascun serbatoio. Se il serbatoio è di maggiore capacità, si applica la maggiorazione di un quarto per ogni 1.000 litri o frazione di
1.000 litri. È ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità. Qualora i distributori di carburanti siano muniti di due o più serbatoi sotterranei di differenti capacità, raccordati tra loro, il Canone viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quarto per ogni 1.000 litri o frazioni di 1.000 litri degli altri serbatoi. Il Canone così quantificato è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione di carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insista su di una superficie non superiore a 4 metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti ad autonoma obbligazione.
d. per le occupazioni temporanee, il Canone è dovuto in relazione alla effettiva superficie occupata, considerata la durata effettiva, espressa in ore, se inferiori al giorno, o in giorni e la zona di interesse individuata ai sensi dell’art. 13.
2. Si rimanda all’Allegato B del presente Regolamento per ulteriori criteri di calcolo previsti per particolari fattispecie.
1. Il Canone per le occupazioni permanenti è ridotto come segue:
a. nella misura del 75% per le occupazioni del sottosuolo;
b. nella misura del 50% per le occupazioni degli spazi sovrastanti il suolo;
c. nella misura del 70% per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico;
d. nella misura del 50% per i passi carrabili ovvero nella misura del 90% se gli stessi sono stati costruiti direttamente dal Comune e, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto;
e. nella misura del 70% per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti.
2. Il Canone è ridotto per le occupazioni temporanee del suolo come segue:
a. di durata fino a 14 giorni tariffa piena; di durata tra 15 e 29 giorni tariffa ridotta del 35%; di durata superiore a 30 giorni o aventi carattere ricorrente tariffa ulteriormente ridotta del 50%;
b. nella misura del 70% per le occupazioni con tende e simili;
c. nella misura del 50% per le occupazioni realizzate da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
d. nella misura dell’80% per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;
e. nella misura del 50% per le occupazioni di suolo e spazi soprastanti e sottostanti il suolo effettuate con cantieri di lavoro, ai fini della posa a dimora ovvero della manutenzione di condutture, cavi, impianti in genere e di altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di Pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse;
f. nella misura del 50% per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
g. nella misura dell’80% per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di
manifestazioni politiche, culturali o sportive.
3. La superficie di cui all’art. 15 co. 1 lett. b) del presente Regolamento è considerata in ragione del 25% se eccede complessivamente i 1.000 metri quadri.
4. Per le occupazioni effettuate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate:
a. in ragione del 50% fino a 100 metri quadrati;
b. in ragione del 25% per la parte eccedente 100 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati;
c. in ragione del 10% per la parte eccedente i 1000 metri quadrati.
5. Il Canone per le occupazioni permanenti e temporanee è ridotto in funzione della categoria delle vie (Allegato A) come segue :
a. Strade in categoria 1 : Tariffa piena;
b. Strade in categoria 2 : Tariffa ridotta del 10 %;
c. Strade in categoria 3 : Tariffa ridotta del 19 %.
6. Le riduzioni di cui al presente articolo sono tra loro cumulabili. Si rinvia all’Allegato B del presente Regolamento.
Art. 17 – Esenzioni
a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73 co. 1 lett. c), di cui al D.P.R. n. 917/1986 Testo unico delle imposte sui redditi, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
b. le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
c. le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per la pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
d. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
e. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di Polizia Locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico/scarico delle merci;
f. le occupazioni con impianti o opere destinate ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima
g. le occupazioni di aree cimiteriali;
h. i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
i. le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;
j. le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola.
2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni temporanee o permanenti:
a. sovrastanti il suolo pubblico con luminarie, festoni e addobbi per festività, ricorrenze e sagre;
b. effettuate per operazioni di trasloco di durata non superiore alle 4 ore;
c. effettuate dai partiti o movimenti cittadini per la divulgazione del proprio materiale di propaganda purché di durata non superiore a 4 ore giornaliere ed un massimo di 10 mq;
d. effettuate per la sosta dei veicoli per le operazioni di carico e scarico;
3. Il Canone non è applicato per le occupazioni occasionali ai sensi del Regolamento di Polizia Urbana.
Art. 18 – Maggiorazioni
a. del 20% in caso di occupazioni permanenti e temporanee che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno;
b. del 25% in caso di occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;
c. in caso di occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti destinati all’esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblichi servizi:
i. del 50% se di superficie superiore ad 1 chilometro lineare di durata fino a 30 giorni;
ii. del 30%, indipendentemente dalla superficie occupata, purché di durata superiore a 30 giorni e fino a 90 giorni;
iii. del 50%, indipendentemente dalla superficie occupata, purché di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni;
iv. del 100%, indipendentemente dalla superficie occupata, purché di durata superiore a 180 giorni.
Art. 19 – Licenza e diritto di occupazione
1. Nessun diritto esclusivo di occupazione può essere concesso senza autorizzazione o regolare atto di concessione dell'autorità comunale e senza il pagamento del Canone relativo. Ogni occupazione di suolo pubblico, anche temporanea con qualsiasi mezzo, senza il rilascio di apposita concessione preventiva da parte dell’Ufficio comunale competente è da considerarsi vietata, salvo che si tratti di:
a. soste dei veicoli per il tempo occorrente alle operazioni di carico e scarico;
b. occupazioni occasionali ai sensi del Regolamento di Polizia urbana;
c. occupazioni effettuate ai sensi dell’art. 2 co. 3 lett. a) del presente Regolamento.
2. L’atto di concessione o di autorizzazione è richiesto in ogni caso anche per le occupazioni esenti dal versamento ai sensi del precedente art. 17, fatta esclusione delle ipotesi di cui al comma precedente.
3. Le occupazioni temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico sono soggette ad autorizzazione e subordinate al rilascio, da parte dell'Amministrazione comunale, di semplici autorizzazioni scritte.
4. Le concessioni e le autorizzazioni del diritto di occupazione sono subordinate alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, nonché nei Regolamenti comunali di polizia urbana, di igiene, di edilizia e di tutti gli altri regolamenti comunali vigenti. Esse sono sempre accordate dall'Amministrazione comunale senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali gli occupanti dovranno rispondere di ogni molestia, danno o gravame, ritenendo esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità.
5. Le concessioni e le autorizzazioni valgono per la località, la durata, la superficie e l’uso per le quali sono state rilasciate e non autorizzano il titolare anche all’esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita licenza.
Art. 20 – Rinnovo della concessione o autorizzazione
1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, due giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.
Art. 21 – Modalità di richiesta delle concessioni ed autorizzazioni
1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all’Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione. La domanda di concessione o autorizzazione è presentata all’Ufficio comunale competente, direttamente o tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, ovvero in qualsiasi altra forma possibile e ammessa, almeno 30 giorni prima dell’inizio della stessa, in caso di occupazione permanente, o 10 giorni prima dell’inizio se temporanea.
2. L’Amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma precedente, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
3. La domanda deve essere redatta conformemente al modello predisposto d'Ufficio ovvero in carta libera, e deve comunque contenere i seguenti dati:
a. le generalità complete, residenza, domicilio fiscale, codice fiscale e partita IVA della persona fisica o del titolare dell'impresa individuale richiedente;
b. la denominazione o la ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA dell'ente o società richiedente, nonché generalità complete e residenza del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
c. l’ubicazione e l’individuazione della parte di suolo pubblico, oggetto della richiesta;
d. la superficie o l’estensione lineare dell'occupazione;
e. la durata dell’occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera
f. l’attività che si intende esercitare sul suolo pubblico, con gli estremi della relativa
autorizzazione - ove prescritta - e dell'autorità che ha provveduto al suo rilascio;
g. la descrizione dei mezzi, delle opere e degli impianti, con cui si intende realizzare l'occupazione;
h. l’impegno a osservare le norme legislative e regolamentari, vigenti in materia, e le prescrizioni specifiche dell'atto di concessione;
i. l’impegno a pagare il Canone determinato nell'atto di concessione, oltre al rimborso delle spese per un eventuale sopralluogo istruttorio e alla costituzione di un deposito cauzionale, ove previsto per la particolare occupazione;
j. la dichiarazione di avere preso visione del presente regolamento, in ogni sua parte;
k. l’indicazione facoltativa del recapito telefonico e/o di posta elettronica, presso cui ricevere informazioni sullo stato del procedimento.
4. In allegato alla domanda, devono essere prodotti gli elaborati tecnico-amministrativi utili ad apprezzare gli elementi di cui alle precedenti lettere c) e d).
5. Non è ricevibile la domanda priva degli elementi, indispensabili per l'individuazione del soggetto richiedente, del suolo pubblico che si intende utilizzare o della tipologia di attività che si intende esercitare.
6. La domanda può essere presentata dall'amministratore del condominio, se i beneficiari dell'occupazione sono condomini.
7. In presenza di più domande riguardanti la medesima occupazione, si applica l'ordine cronologico di ricezione e protocollo, purché la richiesta sia completa di tutti gli elementi prescritti. Nel caso di richieste contemporanee, l'assegnazione sarà decisa dalla sorte.
8. Ai proprietari di negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.
9. L'Amministrazione concluderà l'attività istruttoria del procedimento nei modi e termini di cui
all’art. 2 L. 241/1990 e relativo Regolamento Comunale di attuazione.
10. È consentita l’occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l’interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell’avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d’urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell’area.
Art. 22 – Motivazione delle Occupazioni
1. Ogni richiesta di occupazione dovrà essere motivata indicando il fine dell’occupazione stessa, quale ad esempio l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, o per ragioni edilizie, agricole, impianto di giostre, giochi, spettacoli e trattenimenti pubblici. Tale fine non potrà essere in contrasto con motivi di estetica e di decoro cittadino.
2. Saranno in ogni caso vietate le concessioni od autorizzazioni per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti ministeriali e\o comunali. Le richieste dovranno essere limitate allo spazio strettamente indispensabile.
Art. 23 – Titolarità della concessione o autorizzazione
1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.
Art. 24 – Obblighi del concessionario
1. II concessionario deve in ogni caso sottostare alle seguenti condizioni:
a. limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli nella licenza;
b. non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza, nelle dovute forme;
c. custodire e proteggere da ogni eventuale danno il bene assegnatogli; a tale scopo sarà obbligato ad usufruire di detto bene con le dovute cautele e diligenza, seguendo quelle norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che gli saranno imposte da questa amministrazione;
d. curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
e. evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
f. eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
g. versare, alle scadenze stabilite, il Canone, con le modalità dall’art. 10 del presente Regolamento;
h. risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori pubblici o patrimoniali;
i. disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e, in caso di necessità, prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione comunale o con i terzi per ogni modifica alle opere già in atto, evitando spese al Comune, che, in ogni caso, faranno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle opere nuove con quelle già in atto, la nuova concessione s'intenderà come non avvenuta ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non potesse addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;
j. osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari nonché tutte le altre prescrizioni contenute nella licenza o nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione; risarcendo altresì il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.
2. L'Amministrazione potrà comunque subordinare la concessione alla costituzione di un deposito cauzionale, che resterà vincolato a favore del Comune per l'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nella licenza di occupazione o nell'atto di concessione, fino alla scadenza, decadenza o revoca di essa, nonché per le spese di manutenzione e ripristino del bene concesso.
3. II concessionario è tenuto ad esibire l'atto di autorizzazione o di concessione ad ogni richiesta del personale addetto al servizio, della polizia municipale e della forza pubblica.
4. Ogni occupante titolare di concessione deve mantenere contegno decoroso, astenendosi da parole ed atti sconvenienti o dall'invitare agli acquisti, ai divertimenti, ecc. in modo eccessivamente rumoroso.
Art. 25 – Norme per l’esecuzione dei Lavori
1. Qualora si rendano necessari lavori per effettuare l’occupazione, il concessionario è altresì tenuto a rispettare le disposizioni di seguito esposte:
a. per l’esecuzione dei lavori, dovranno essere rispettate le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e dai regolamenti in vigore nonché le prescrizioni tecniche allegate all’atto autorizzativo; dovranno inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che potranno essere imposte all’atto della concessione con contratto scritto, atto di sottomissione o licenza:
i. non arrecare disturbo o molestia al pubblico e ad altri concessionari o intralci alla circolazione;
ii. evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del comune o di altre autorità;
iii. evitare scarichi di acque sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal comune o da altre autorità;
iv. evitare l'uso di mezzi che possano cagionare timori o pericoli e danni alle persone ed alle cose del comune o di terzi;
v. collocare adeguati ripari per evitare spargimento di materiale sugli adiacenti suoli pubblici e privati e predisporre mezzi necessari ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il comune non assume alcuna responsabilità, che verrà invece a ricadere interamente sul concessionario.
b. per l’esecuzione di altri lavori, scavi e demolizioni non previsti nella licenza, il concessionario sarà obbligato a non abusare dei beni concessi, eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previste nella licenza o contratto.
La stessa licenza non esonera il concessionario dall'obbligo di rispettare i beni ottenuti, rimanendo proibito ad essi di arrecarvi qualsiasi danno, di infiggervi pali, chiodi e punte o di smuovere in qualsiasi modo la pavimentazione od il selciato, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, se ne sia ottenuta la preventiva autorizzazione e fermo comunque l'obbligo di riporre tutto in pristino a lavoro ultimato, così da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.
c. per le demolizioni ed uso di opere esistenti, in caso di assoluta necessità e su conforme autorizzazione ricevuta dall'Amministrazione nelle forme prescritte dalle leggi e dai regolamenti in vigore, è possibile la demolizione di opere murarie e stradali esistenti ma il concessionario è tenuto a provvedere a proprie spese alla completa sistemazione delle opere residue con opportuni raccordi e rifacimenti, risarcendo il comune delle opere distrutte.
L'uso da parte del concessionario di opere già esistenti, l'atterramento di piante e qualsiasi altra utilizzazione dei beni comunali di uso pubblico o patrimoniali, potranno essere ammessi solo dietro pagamento di analogo corrispettivo, titolo di fitto, risarcimento danni e simili, il cui ammontare sarà determinato dall'amministrazione comunale con provvedimento insindacabile contestualmente al rilascio dell’autorizzazione.
L'uso di beni comunali comporterà altresì per il concessionario la loro continua manutenzione e l'obbligo della loro restituzione, nel termine che sarà in ottime condizioni e con il risarcimento di eventuali danni arrecati.
Art. 26 – Durata delle autorizzazioni e delle concessioni
1. Le autorizzazioni temporanee possono essere accordate per un tempo inferiore ad un anno, salvo proroga o rinnovo, nelle forme previste. Le concessioni permanenti hanno invece durata non inferiore ad un anno e cessano alla loro scadenza, salvo tempestiva rinnovazione o proroga anch’esse per atto scritto. La durata, la data di inizio e di scadenza, nonché le misure dell'occupazione dovranno, in ogni caso, essere indicate nell'atto di autorizzazione o di concessione, nella licenza e/o nella ricevuta del Canone pagato.
2. La cessazione volontaria dell'occupazione prima del termine stabilito nella licenza, nell'atto di concessione o nella ricevuta del canone pagato, non dà diritto a restituzione, anche parziale, del canone stesso, ovvero a compenso di sorta.
Art. 27 – Decadenza ed estinzione delle concessioni o autorizzazioni
1. II mancato adempimento delle condizioni imposte nella licenza o atto di concessione o di sottomissione ovvero alle norme stabilite nella legge e nel presente regolamento, comporta la decadenza del diritto ad occupare.
2. Si incorre altresì nella decadenza:
a. allorché l'interessato non sia addivenuto all’adempimento delle formalità relative all'atto di concessione o di sottomissione nel termine di tre mesi dall’invito e non abbia curato il versamento delle eventuali somme richieste a titolo di cauzione;
b. allorché il concessionario non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;
c. qualora si produca il passaggio, nei modi e nelle forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del comune, o al demanio o patrimonio dello Stato, della provincia ecc., ricevendo così caratteristica tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte di questa Amministrazione.
3. Per i provvedimenti di decadenza sono applicabili le disposizioni previste nei successivi articoli per la revoca.
4. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
5. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
a. la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
b. la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
c. la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.
Art. 28 – Revoca, modifica o sospensione delle occupazioni
1. Tutte le concessioni od autorizzazioni si intendono accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi e con la facoltà per l’Amministrazione di imporre nuove condizioni.
2. Qualora per mutate circostanze, l’interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione comunale ha il diritto di revocare la concessione, a suo insindacabile giudizio, mediante regolari deliberazioni dei competenti organi del Comune.
3. La revoca di concessioni od autorizzazioni concernenti l'utilizzazione di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico dà diritto alla restituzione del Canone pagato in anticipo, esclusa qualsiasi altra indennità.
Art. 29 – Procedura ed effetti del provvedimento di revoca
1. La revoca è disposta dal Dirigente competente in seguito a provvedimenti adottati ai sensi del precedente comma, con apposita ordinanza di sgombro e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.
2. Nell' ordinanza di revoca, notificata dal messo comunale, sarà assegnato al Concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombro e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, con rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito all'atto del rilascio della licenza o stipula dell'atto di concessione.
3. II provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi e per la soddisfazione di altri pubblici bisogni è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario resterà obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al comune ed a terzi.
CAPO II – DIFFUSIONE DI MESSAGGI
Art. 30 – Soggetto passivo del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari
1. Il Canone è dovuto dal titolare della concessione per la diffusione di messaggi pubblicitari o da coloro che, in mancanza di detta concessione, diffondono messaggi pubblicitari in maniera abusiva.
2. È solidalmente obbligato al versamento anche il soggetto pubblicizzato ossia colui che produce o vende la merce o fornisce il servizio oggetto del messaggio pubblicitario.
Art. 31 – Determinazione del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari
1. Ai fini della determinazione del Canone, si considera la superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dalla tipologia e dal numero dei messaggi che saranno diffusi. Si considera tuttavia la modalità mediante la quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, così come specificato nell’Allegato C del presente Regolamento.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato, e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadro.
3. In caso di diffusione di messaggi pubblicitari all’esterno di veicoli adibiti ad uso privato o pubblico, il Canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e/o al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. Xxxxx che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio è in ogni caso obbligato in solido con il soggetto destinatario della concessione. Non sono soggette al Canone le superfici inferiori a 300 centimetri quadrati.
4. Per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana il Canone è dovuto nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa.
5. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
6. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
7. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
8. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
9. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
10. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
1. Il Canone è ridotto nella misura del 50% in caso di:
a. per la pubblicità effettuata da Comitati, Associazioni, Fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
b. per la pubblicità, relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici;
c. per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Per le pubblicità ordinarie ed effettuate con pannelli luminosi e proiezioni si applica una riduzione del 90% se il messaggio pubblicitario è diffuso per non più di 3 mesi.
3. In caso di pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni, la riduzione è del 50% se il messaggio è effettuato per proprio conto dell’impresa pubblicizzata.
4. La riduzione del 50% è applicata inoltre in caso di pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti di durata superiore a 30 giorni.
5. In caso di pubblicità effettuata mediante palloni frenati, si applica una riduzione del 50% della Canone calcolato considerando la tariffa per la pubblicità effettuata mediante aeromobili, indicata nell’Allegato C .
6. Si rinvia all’Allegato C del presente Regolamento per un ulteriore dettaglio delle riduzioni.
Art. 33 – Esenzioni
a. la pubblicità, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
b. i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l’itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
c. la pubblicità esposta sui veicoli di proprietà all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi ad eccezione dei battelli;
d. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
e. le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
f. la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposte nelle vetrine e/o sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
g. gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o in mancanza nelle immediate adiacenze indicanti la qualità della merce venduta e relativi all'attività svolta nonché quelli riguardanti la localizzazione e l’indicazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o compravendita degli immobili sui quali sono affissi di superficie non superiore a 25 cm quadrati;
h. le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
i. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
ii. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
iii. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
i. le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto, purché siano apposti per non più di 2 volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato;
j. la pubblicità comunque effettuata all’interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
k. i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui all’art. 90 co. 1 della L. n. 289/2002, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
l. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per le disposizioni di legge o di regolamento sempreché le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
1. Al Canone determinato con i criteri di cui agli articoli precedenti, si applica una maggiorazione del 50% per il periodo compreso tra il 1° giugno e il 15 settembre per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata:
a. mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo simile che abbiano una durata non superiore a 3 mesi;
b. mediante pannelli luminosi di durata non superiore a 3 mesi, anche effettuata per
proprio conto dell’impresa;
c. mediante proiezioni luminose o cinematografiche su schermi o pareti riflettenti, realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
2. Si applica inoltre la maggiorazione del 25 % per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi qualora abbia superficie compresa tra 1,5 e 5,5 mq, ovvero del 50% (della tariffa base maggiorata del 25 %) qualora abbia superficie compresa tra 5,5 mq e 8,5 mq, ovvero del 100% (della tariffa base maggiorata del 25 %) qualora la superficie sia superiore a 8,5 mq.
3. Per pubblicità effettuata con veicoli in genere o con veicoli di proprietà dell’impresa si rinvia all’Allegato C del presente Regolamento.
4. Il Canone è raddoppiato qualora il messaggio sia diffuso mediante veicoli circolanti con rimorchio.
5. La pubblicità ordinaria e con veicoli, se effettuata in forma luminosa o illuminata, sconta un Canone maggiorato del 100%.
6. Al Canone è applicata una maggiorazione del 150% se la pubblicità è effettuata in corrispondenza di vie in categoria speciale (si veda Allegato D)
7. Le maggiorazioni di cui al presente articolo sono cumulabili e vengono applicate alla tariffa base prevista per ciascuna modalità di diffusione del messaggio pubblicitario di cui all’Allegato C del presente Regolamento.
Art. 35 – Richiesta di autorizzazione
1. Chiunque intenda installare, nel territorio comunale, impianti pubblicitari, deve inoltrare apposita richiesta al Dirigente competente.
2. La richiesta di autorizzazione deve contenere:
a. l'indicazione delle generalità, della residenza, del codice fiscale del richiedente se persona fisica; della ragione sociale, sede legale, codice fiscale della ditta o persona giuridica nonché le generalità e l'indirizzo del rappresentante legale;
b. un elaborato tecnico in scala con l'ubicazione esatta della posizione ove si intende installare l'impianto da cui possa ricavarsi la superficie dell'impianto installato su suolo o soprassuolo pubblico;
c. la descrizione tecnica dell'impianto, o del tipo di cartello o insegna, con l’indicazione se trattasi di mezzo luminoso o illuminato; la descrizione può essere sostituita da un bozzetto a colori i del mezzo pubblicitario;
d. Ia documentazione fotografica che chiarisca il punto preciso di installazione in relazione all'ambiente circostante;
e. il nullaosta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale
ovvero se l’impianto è visibile da una strada appartenente ad altro ente.
f. nonché di tutte le ulteriori prescrizioni previste dalle normative vigenti, dal C.d.S. e dal regolamento edilizio comunale;
g. una auto attestazione con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantire sia la stabilita sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità.
3. Qualora si intenda installare l'impianto su suolo privato, dovrà essere fornita dimostrazione del possesso della disponibilità dell'area o del fabbricato interessato.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l’ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
Art. 36 – Rilascio dell'autorizzazione
1. Entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta verrà rilasciata l'autorizzazione amministrativa all'installazione oppure verrà data comunicazione motivata del diniego al rilascio.
2. Ai sensi dell’art. 53 co. 6 D.P.R. 495/1992 (Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della strada), l'autorizzazione all'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni. Le autorizzazioni sono rinnovabili su istanza da presentare prima della scadenza dell'autorizzazione sulla base di verifica istruttoria dell'ufficio competente.
3. L'ufficio tecnico sottopone le richieste in ordine cronologico di presentazione all'esame della preposta Commissione Edilizia Comunale, in coerenza con le competenze ad essa attribuite dall'art. 37 del Regolamento Edilizio vigente che lo prevede solo nel caso in cui la richiesta riguardi installazioni sulle coperture di edifici. L'Ufficio competente all'istruttoria può riservarsi di sottoporre alla stessa Commissione Comunale ulteriori richieste di impianti pubblicitari che, per le caratteristiche dimensionali-strutturali ovvero in ragione del valore storico dell'ambito territoriale in cui se ne prevede la posa, richiedano una valutazione collegiale.
4. II termine di cui al comma 1 è sospeso nel caso in cui gli uffici in fase di istruttoria o la commissione inviti il richiedente a produrre ulteriore documentazione.
5. II Comune ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura e sostituzione e in genere di manutenzione che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato secondo le esigenze del decoro cittadino. In caso di mancata ottemperanza delle prescrizioni richiamate, l'autorizzazione si intende revocata, senza che l'utente abbia diritto a compensi o indennità di sorta.
6. Nel caso di mancata installazione nel termine di sei mesi, l'autorizzazione si intende revocata. Potrà essere riattivata previa presentazione di nuova istanza nei modi di cui all’art. 35 precedente.
7. L’esposizione di mezzi pubblicitari è consentita senza il rilascio della prescritta autorizzazione nei casi di esposizione di targhe professionali di formato non superiore a cm 40x40, di locandine, targhe o scritte sui veicoli in genere, di pubblicità relativa a vendite e locazione di immobili posta sui fabbricati in vendita, fermo restante l’obbligo di versare il Canone con le modalità previste dal presente Regolamento.
1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Protocollo dell’Ente, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l’ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
Art. 38 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione
1. Il titolare dell'autorizzazione ha l’obbligo di:
a. verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
b. di effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
c. di adempiere, nei tempi prescritti, a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
d. provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.
2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'Articolo 55 del D.P.R. n. 495/1992.
3. II titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 48 ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
Art. 39 - Tipologia, caratteristiche e quantità degli impianti pubblicitari
1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate, così come
specificato anche nell’Allegato C del presente Regolamento, in:
a. pubblicità ordinaria;
b. pubblicità effettuata con veicoli;
c. pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
d. pubblicità varia.
2. Le caratteristiche e le tipologie degli impianti pubblicitari devono rispettare le prescrizioni del Titolo II, Capo I del Codice della Strada di cui al D.Lgs. 285/1992, nonché le ulteriori prescrizioni previste dal Titolo II capo I, par. 3 del D.P.R. 495/1993 recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.
3. Il Sindaco, in sede di esame delle richieste di installazione di mezzi pubblicitari, potrà prevedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico.
4. Saranno comunque rispettati i limiti, se più favorevoli, previsti nel regolamento edilizio e di polizia urbana.
5. Nelle more dell’approvazione del Piano generale degli impianti pubblicitari si applicano le disposizioni di cui all’art. 36 co. 3 del presente Regolamento.
Art. 40 – Piano generale degli impianti autorizzabili
1. II Piano generale degli impianti pubblicitari è approvato con apposita deliberazione adottata dal Consiglio comunale.
2. Alla formazione del piano provvede un gruppo di lavoro costituito da funzionari comunali responsabili dei servizi pubblicità ed affissioni, urbanistici, della viabilità e della polizia municipale.
3. Se il servizio è affidato in concessione, fa parte del gruppo di lavoro il responsabile del servizio, designato dal concessionario. II progetto del piano, relativo alla pubblicità esterna, è sottoposto a parere della Commissione Edilizia che, entro 20 giorni dalla richiesta, provvede a dare risposta.
4. II gruppo di lavoro, esaminato il parere della Commissione o preso atto della scadenza del termine, senza osservazioni, procede alla redazione del piano definitivo che viene approvato secondo quanto previsto dal precedente comma.
5. Il Piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dall'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.
Art. 41 – Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità
1. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzato il posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari, salvo nei casi previsti dal D.Lgs. 42/2004.
2. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l’apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.
3. Nelle località di cui al primo comma e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento
ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e d'informazione di cui agli artt. 131, 134, 135, 136 del D.P.R. 495/1992.
4. Xxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxx x xxx xxxxxxx xx applicano i divieti previsti dall'art. 23 del D.Lgs. 285/1992 e secondo le norme di attuazione di cui al D.P.R. 495/1992.
5. All'interno del centro storico e delle frazioni che hanno particolare pregio non è autorizzata l'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che, su parere della Commissione edilizia comunale, risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi. Per I' applicazione della presente norma si fa riferimento alle delimitazioni dei centri storici previste dai piani urbanistici vigenti.
Art. 42 – Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade
1. L'installazione di mezzi pubblicitari consentita lungo le strade od in vista di esse fuori dei centri abitati dall'art. 23 D.Lgs. 285/1993, è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle modalità di attuazione della stessa stabilite dal D.P.R. 495/1992.
2. All'interno del centro abitato, come delimitato con delibera della Giunta Comunale n. 18 del 19 gennaio 1994, e s.m.i. e delle frazioni, delimitati dal piano topografico dell'ultimo censimento:
a. si osservano le disposizioni di cui al quinto comma dell’articolo precedente per la superficie degli stessi, eventualmente classificata città storica nel Piano delle regole del PGT e più precisamente costituita dal tessuto dei nuclei di antica formazione, dalle zone di antica formazione sottoposte a piano di recupero e dal tessuto delle ville/cascine con parco;
b. l'installazione di insegne e altri mezzi pubblicitari è disciplinata ai sensi del presente Regolamento dal vigente Regolamento Edilizio Comunale, al quale si rimanda integralmente. L'Amministrazione Comunale in coerenza con i poteri attribuiti al Sindaco, dal codice della strada (D. Lgs. 285/1992) e dal relativo regolamento di esecuzione (D.Lgs. n. 495/92), può concedere deroghe alle distanze minime di posizionamento dei cartelli su strade urbane di quartiere e strade locali, tenuto conto di quanto dispongono le norme in precedenza richiamate;
c. la dimensione dei cartelli per affissioni, delle insegne e altri mezzi pubblicitari, su aree pubbliche, non dovrà superare la superficie di mq. 2,8, fatte salve diverse disposizioni stabilite dal piano generale degli impianti;
d. le transenne para-pedonali utilizzabili come impianti pubblicitari sono ammesse solo in corrispondenza degli assi viabilistici individuati dall'Amministrazione comunale nell'ambito del piano generale degli impianti pubblicitari in relazione alla necessità di proteggere il transito pedonale e alla volontà di determinare un arredo urbano coerente con II contesto. Poiché si intende garantire la sicurezza stradale, ai sensi dell'art 23 comma 1 del codice della strada, i messaggi pubblicitari non
dovranno arrecare disturbo visivo agli automobilisti secondo quanto previsto dal piano generale degli impianti pubblicitari.
e. le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari luminosi devono essere conformi a quelle stabilite dall’art. 50 del D.P.R. 495/1992.
Art. 43 – Limitazioni alla pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori
1. È consentita nel territorio comunale la pubblicità effettuata con apparecchi amplificatori e simili secondo quanto stabilito dall'art. 23, co 8 del D.Lgs. 285/1992, purché l’intensità della voce e dei suoni siano in ogni caso attenuate e tali da non arrecare disturbo acustico alle persone.
2. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo ed alle scuole di qualunque ordine e grado.
3. Il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l’apposizione di volantini o simili
sulle auto in sosta, sono vietati.
4. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dagli uffici competenti.
TITOLO III – DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Art. 44 – Tipologia degli impianti delle affissioni
1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari.
Art. 45 – Servizio delle pubbliche affissioni
1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Rozzano costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.
Art. 46 – Impianti privati per affissioni dirette
1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un’apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.
Art. 47 – Modalità delle pubbliche affissioni
1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dalla data e
dall’ora del ricevimento della commissione;
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a 10 giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro 90 giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
7. In caso di atti vandalici il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste entro 24 ore dalla consegna del materiale da affiggere, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, è dovuta la maggiorazione del 10% del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.
Art. 48 – Diritto sulle pubbliche affissioni
1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il Canone di cui al Titolo II, Capo II del presente Regolamento, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.
2. Per il dettaglio delle tariffe si rimanda all’Allegato C.
3. Al Diritto è applicata una maggiorazione del 150 % se la pubblicità è effettuata in corrispondenza di vie in categoria speciale (si veda Allegato D)
Art. 49 – Materiale pubblicitario abusivo
1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un’indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all’ammontare dell’indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.
Art. 50 – Riduzione del diritto
1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
a. per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
b. per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
c. per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
d. per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
e. per gli annunci mortuari;
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.
Art. 51 – Esenzione dal diritto
1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
a. i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Rozzano e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
b. i manifesti delle autorità militari, i manifesti dello stato, delle regioni e delle province in materia di tributi ed i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
c. i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
d. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
e. i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
Art. 52 – Pagamento del diritto
1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità previste.
1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano si applicano le disposizioni di cui al presente Regolamento, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari.
TITOLO IV – CANONE MERCATALE
Art. 54 – Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente Titolo disciplina l’applicazione del Canone di concessione per l'occupazione delle aree comunali di cui all’art. 2 del presente regolamento, destinate allo svolgimento di mercati, anche mediante strutture attrezzate.
1. Il Canone mercatale è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza di questa, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
Art. 56 – Determinazione del Canone
1. Ai fini della determinazione del Canone mercatale si considerano:
a. la durata dell’occupazione effettiva, con specifico riguarda alle ore di occupazione giornaliera;
b. la tipologia della struttura utilizzata per lo svolgimento dell’attività di mercato da
parte del soggetto passivo;
c. la superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati;
d. la zona del territorio in cui viene effettuata.
e. L’eventuale utilizzo di utenze comunali
2. Ai fini della determinazione della zona di cui alla lett. d) del comma precedente si considerano le stesse zone individuate per il calcolo del Canone patrimoniale, di cui all’art. 12 co. 1 del presente Regolamento.
Art. 57 – Tariffe del Canone mercatale
1. Le tariffe sono stabilite dalla Giunta Comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
Art. 58 – Occupazioni per l’esercizio del commercio
1. L’occupazione del suolo per l’esercizio del commercio è soggetta a concessione o autorizzazione in quanto consente una utilizzazione particolare dei predetti beni dalla quale consegue una compressione del diritto di godimento generalizzato degli stessi da parte della collettività.
2. La concessione o autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata in coerenza con la normativa vigente in materia di commercio su aree pubbliche.
Art. 59 – Riduzioni ed esenzioni
1. La tariffa standard di riferimento giornaliera all’art. 57 precedente è frazionata per ore, considerando due fasce orarie fino a 6 ore e superiore alle 6 ore, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata.
2. Il Canone mercatale è ridotto del 50% in caso di occupazioni temporanee realizzate dai venditori ambulanti che vendono direttamente il loro prodotto.
3. Il Canone mercatale giornaliero per un’occupazione di 6 ore è comprensivo della quota di € 0,0582 richiesta a saldo del servizio di raccolta dei rifiuti. In particolare, la quota sopra specificata sarà ripartita tra mercato di generi alimentari e non alimentari come segue :
a. mercato alimentare, tariffa giornaliera per un mercato di 6 ore aumentata di €
0,0429;
b. mercato non alimentare, tariffa giornaliera per un mercato di 6 ore aumentata di €
0,0152;
4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 75% sul canone complessivamente determinato ai sensi del presente Regolamento.
1. Il Canone mercatale deve essere pagato mediante la piattaforma PagoPA di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005, Codice dell’Amministrazione digitale.
2. Sono comunque previste altre forme di pagamento al fine di agevolare i versamenti.
3. Per importi annuali superiori a € 250,00, il Canone può essere corrisposto in rate trimestrali
anticipate, aventi le seguenti scadenze:
a. 31 marzo;
b. 30 giugno;
c. 30 settembre;
d. 30 novembre.
TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
1. Il Canone patrimoniale di cui al Titolo II del presente Regolamento sostituisce la COSAP disciplinata con Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 30/11/2006 e il Canone sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 11/02/2013 intendendosi quindi abrogati i regolamenti in materia a far data dal 1° gennaio 2021.
2. Il Canone mercatale di cui al Titolo III del presente Regolamento, si applica in deroga a quanto stabilito in materia di Canone patrimoniale per le occupazioni, sostituisce la TOSAP disciplinata dal Regolamento sopra richiamato e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee inferiori all’anno solare, sostituisce altresì i prelievi sui rifiuti di cui all’art. 1 commi 639, 667 e 668 della L. n. 147/2013.
3. I regolamenti abrogati continuano ad applicarsi ai rapporti giuridici sorti prima
dell’abrogazione.
Art. 62 – Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021 in riferimento a tutte le occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari avvenute nel medesimo anno e negli anni successivi.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in quanto compatibili.
3. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di qualsiasi norma sopravvenuta o di regolamenti vincolanti. In tal caso, nell’attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la nuova norma di legge.
Allegato A – Suddivisione del territorio (art. 12)
TIPO | Xxxxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxx | Xxxxxxxxx Xxxxxx |
XXX | XXXXXXXXX | 0 |
PIAZZA | XXXXXXXX XXXXXXX | 1 |
VIA | XXXXXXX XXXXXXXX | 1 |
VIA | XXXXXXXXX XXXXX | 1 |
STRADA | XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXXXXX | 0 |
LARGO | XXXXXXXX XXXXXX | 1 |
PIAZZA | XXXXXXXXXX XXXXXX | 1 |
XXX | XXXXXXXXX XXXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXX XXXXX | 0 |
VIALE | CAMPANIA TRATTO COMPRESO TRA XXX XXXX X XXX XXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXX XXXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXX XXXXXXXX 106 | 1 |
XXX | XXXXXXXXXX XXXXXX | 0 |
XXX | XXXXX XXX XXXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXXXXXXX | 0 |
VIA | XXXXXX XXXXXXX | 1 |
XXX | X'XXXXXXX XXXXXXX | 0 |
XXX | XX XXXXXXX XXXXXXX | 0 |
VIA | DI XXXXXXXX XXXXXXXX TRATTO COMPRESO TRA VIA XXXXXX E LA XXXXXXXXXXX XXXXX | 0 |
XXX | XXX XXXXXX XXXXX | 0 |
XXX | XXXXXX | 0 |
VIA | XXXXXX XXXXXXXX | 1 |
VIA | FONTANA | |
VIA | FRANCHI MAGGI PEPPING | 1 |
XXX | XXXXXXXX | 0 |
VIA | XXXXXXX XXXXXXX | 1 |
TIPO | Xxxxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxx | Xxxxxxxxx Xxxxxx |
XXX | XXXX XXX XXXXXXXX | 0 |
XXX | XXXX XXXXX | 0 |
VIA | GRANDI ACHILLE | 1 |
XXXXX | XXXXXX | 0 |
XXX | XX XXXXX XXX XXXXXX | 0 |
XXX | XXXXX | 0 |
XXXXX | XXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXX XXXXXXXXXX | 0 |
VIALE | XXXXXXXXX XXXXXXX TRATTO COMPRESO TRA XXXXX XXXXXXXXX | 0 |
XXX | XXX XXXXXX | 0 |
XXXXX | XXXXXXXXX XXXXXX | 1 |
VIA | MILANO TRATTO COMPRESO TRA XXXXX XXXXXXXXX X XXX XXXXXXX | 0 |
VIA | MIMOSE | 1 |
XXX | XXXXX XXXXXX | 0 |
XXXXX | XXXXX XXXXXX | 0 |
XXX | XXXXX XXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXX | 0 |
XXX | XXXX | 0 |
XXXXX | XXXXXXX | 0 |
VIA | ROSE TRATTO COMPRESO TRA XXX XXX XXXXXX XXXXX X XXX XXXXXXXX | 0 |
VIA | XXXXX XXXXX | 1 |
XXX | XXXXXX XXXXXXX | 0 |
VIA | SANTA XXXXXXXXX XXXXXXX | 1 |
TIPO | Xxxxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxx | Xxxxxxxxx Xxxxxx |
XXX | XXXXXXXXXXX' | 0 |
XXX | XXXXXX 0 | 1 |
XXX | XXXXXX 0 | 0 |
XXX | [XXXXXX 0 | 1 |
XXX | [XXXXXX 0 | 1 |
XXX | XXXXXX 0 | 1 |
XXX | XXXXXX 0 | 0 |
XXX | XXXXXX | 0 |
LOCALITA’ | XXXXXXXXXXX XXXXX XX 00,0 | 1 |
VIA | XXXXX XXXXXXXX | 1 |
VIALE | XXXXXXXXX XXXXXXX | 1 |
VIA | TORINO TRAM COMPRESO TRA XXXXX XXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXX | 0 |
XXXXX | XXXXXXX | 0 |
VIA | XXXXXX XXXXXXX | 1 |
XXX | XXXXXXXXXXXXX | 0 |
XXX | XXX XXXXXX | 0 |
VIA | AZALEE | 2 |
XXX | XXXXX | 0 |
VIA | XXXXXXXX XXXXXXX | 2 |
XXX | XXXXXXX XXXXXXXX | 0 |
XXX | XXXX | 0 |
XXX | XXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXXXX XXXXXXX | 0 |
XXXXX | XXXXXXXX tratto compreso tra via Trino ed il termine del viale | 2 |
VIA | XXXXXXXX XXXXXX | 2 |
TIPO | Stradario Comune di Rozzano | Categoria Strada |
XXX | XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX | 0 |
XXX | XXXX | 0 |
XXX | XXXXXXX | 0 |
VIA. | DALIE | 2 |
XXX | XX XXXXXX XXXXXXX | 0 |
XXX | XX XXXXX XXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXX | 0 |
XXX | XXXX | 0 |
XXX | XXXXXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXX XXX | 0 |
XXX | XXXXXXX XXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXXX XXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXX' | 0 |
VIA | MADRE XXXXXX DI CALCUTTA | 2 |
XXX | XXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXX XXXXXXXXX | 0 |
VIA | XXXXXXXXX XXXXXXX tratto compreso tra la X.X. xx X.X. 00 e xxxxx Xxxxxxxxx | 0 |
VIA | XXXXXXX XXXXXXXX | 2 |
VIA | MILANO tratto compreso tra II parco 1 e Viale Lombardia e tratto compreso tra via Gramsci ed il Xxxxxxxx Xxxxxxxxx | 0 |
VIA | MINCIO | 2 |
XXX | XXXXX XXXXXX | 0 |
XXX | XXXXX XXXXXX xx XXX XXXXXXX | 0 |
TIPO | Stradario Comune di Rozzano | Categoria Strada |
XXX | XXXXX XXXXXX | 0 |
XXX | XXXXX XXXX | 0 |
XXX | XXXXX XXXX xx XXX XXXXXX | 0 |
XXX | XXXXX XXXX xx XXX XXXXXX | 0 |
VIA | MONVISO | 2 |
VIA | MONVISO dal civico 5 al 23 e dal 4 al 10 | 2 |
XXX | XXXX XXXX | 0 |
XXX | XXXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXX | 0 |
XXX | XXXXX | 0 |
XXX | XXXXXX XXXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXX XXXXXXXX | 0 |
VIA | XXXXXXXX XXXXXXXXX | 2 |
PASSAGGIO PEDONALE DA VIA L. GIURIA A VIA XXX XXXXX’ | 2 | |
VIA | XXXXXXX XXXXXX | 2 |
VIA | PER LA PACE FRA I POPOLI | 2 |
XXX | XXXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXXXXX XXXXX | 0 |
XXX | XX | 0 |
XXX | XXXXXXXXXX | 0 |
VIA | ROSE TRATTO COMPRESO TRA VIA OLEANDRI E VIA STELLE ALPINE | 2 |
VIA | XXXXXXXXX 213 | 2 |
VIA | XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX | 2 |
XXX | XXXXXXXX XXXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXX | 0 |
XXX | XXXXX | 0 |
TIPO | Stradario Comune di Rozzano | Categoria Strada |
XXX | XXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXX | 0 |
VIA | TORINO TRATTO COMPRESO IL PARCO E VIALE LOMBARDIA | 2 |
XXX | XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXX XXXXXXX | 0 |
XXXXX | XXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXX XXXXXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXXX | 0 |
VIA | XXXXXX XXXXXXX | 2 |
VIALE | UM RIA | 2 |
XXX | XXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXX XXXXXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXX | 0 |
XXX | XXXX | 0 |
XXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXX | 0 |
TIPO | Stradario Comune di Rozzano | Categoria Strada |
XXX | XXXXXXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXXX XXXXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXXX! XX XXXXXXXX XXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXX | 0 |
XXX | XXXXX XXXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXXXX | 0 |
XXXXX | XXXXX XXX XXXXX | 0 |
VIA | XXXXX XXXXXX | 3 |
XXX | XX XXXXX XXXXXXXX | 0 |
XXX | XX XXXXXXX XXXXXX | 3 |
VIA | DI XXXXXXXX XXXXXXXX tratto compreso tra la Tangenziale Ovest ed il confine con Opera | 3 |
XXX | XXXXXXX | 0 |
XXXXXXXX' | XXXXXXXX | 0 |
XXXXXXXX' | XXXXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXXX | 0 |
VIA | XXXXXXXXX XXXXXXXX | 3 |
VIA | XXXXX XXXXXXX | 3 |
VIA | GELSOMINI | 3 |
XXX | XXXXXX XXXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXX | 0 |
VIA | MAGNOLIE DAL CIV. 06 - 12 | 3 |
VIA | MANDORLI DAL CIV. 02-08 DAL 21 - 29 DAL 09 -13 | 3 |
XXX | XXXXXXXXXX | 0 |
TIPO | Stradario Comune di Rozzano | Categoria Strada |
VIA | XXXXXXX XXX XXXXXXXX | 3 |
LOCALITA’ | MOLINO BISSONE | 3 |
XXX | XXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXX XXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXX XXXXXXXX | 0 |
PIAZZA | NENN I XXXXXX | 3 |
XXX | XXXXXXXX | 0 |
XXX | XXXX | 0 |
XXX | XXXXX | 0 |
XXX | XXXXXX | 0 |
XXXXXXXX' | XXXXXXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXXX | 0 |
XXX | XXXX | 0 |
VIA | XXXXXXXX XXXXX | 3 |
XXX | XXXXX XXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXXX | 0 |
XXXXXXXX' | XXXXXX | 0 |
XXXXXXXX' | XXXX-XXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXX | 0 |
XXXXXXXX' | XXXXXX | 0 |
VIA | STELLE ALPINE DAL CIV. 07 AL 27 | 3 |
XXX | XXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXXXX XXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXX | 0 |
TIPO | Stradario Comune di Rozzano | Categoria Strada |
XXXXXXXX' | XXXXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXXXXX | 0 |
XXX | XXXXX | 0 |
XXX | XXX X'XXXXX | 0 |
VIA | XXXXXXX XXXXXXX | 3 |
TIPO | Stradario Comune di Rozzano | Categoria Strada |
XXX | XXXXXXX | 0 |
XXXXXXXX' | XXXXXXXX | 0 |
XXX | XXXX | 0 |
XXX | XXXXXXXXXXXX | 0 |
VIA | ZINNIE | 3 |
Occupazioni permanenti | ||
Criteri di calcolo | A seconda della zona di interesse, moltiplicando la superficie per la tariffa base stabilita | |
Tariffa base / mq o ml per anno solare | Coefficiente di conversione | Tariffa ricalcolata / mq o ml per anno solare |
50,00 € | 0,6198 | 30,99 € |
Riduzioni/maggiorazioni | Percentuale applicata | Riferimento regolamentare |
Occupazioni permanenti in strade in categoria 1 | Tariffa piena | Art. 16 co. 5 lett. a) |
Occupazioni permanenti in strade in categoria 2 | -10% | Art. 16 co. 5 lett. b) |
Occupazioni permanenti in strade in categoria 3 | - 19% | Art. 16 co. 5 lett. c) |
Occupazione permanente di sottosuolo | - 75% | Art. 16 co. 1 lett. a) |
Occupazione permanente di soprassuolo | - 50% | Art. 16 co. 1 lett. b) |
Occupazione permanente di soprassuolo con tende | - 70% | Art. 16 co. 1 lett. c) |
Occupazione permanente con passi carrabili e accessi senza passo carrabile | - 50% | Art. 16 co. 1 lett. d) |
Occupazione permanente con passi carrabili costruiti dal Comune e inutilizzati | - 90% | Art. 16 co. 1 lett. d) |
Occupazioni permanenti con distributori di carburante | ||
Criteri di calcolo | A seconda della zona di interesse, il canone annuale si calcola moltiplicando la tariffa base per i distributori al n. di serbatoi presenti, che abbiano capienza fino a 3.000 litri. Ogni 1.000 litri eccedenti, si applica la maggiorazione di un quinto della tariffa base prevista per i distributori. | |
Riduzioni/maggiorazioni | Percentuale applicata | Riferimento regolamentare |
Occupazione permanente con passi carrabili di accesso ai distributori | - 70% | Art. 16 co. 1 lett. e) |
Occupazioni permanenti con distributori di tabacchi | |
Criteri di calcolo | A seconda della zona di interesse, il Canone annuale si calcola moltiplicando la tariffa base prevista per tali distributori per ogni apparecchio installato. Non sono previste riduzioni. |
Occupazioni permanenti con cavi e impianti destinati all’esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici esercizi | |
Criteri di calcolo | A seconda della zona di interesse, il Canone si calcola moltiplicando la tariffa prevista per ogni km lineare o frazione di km. Non sono previste riduzioni. |
Occupazioni permanenti con allacci ed impianti destinati all’esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici esercizi | |
Criteri di calcolo | A seconda della zona di interesse, considerando la tariffa forfettaria, indipendentemente dalla effettiva consistenza. Non sono previste riduzioni. |
Occupazioni temporanee | ||
Criteri di calcolo | A seconda della zona di interesse, moltiplicando la tariffa giornaliera o oraria per la superficie occupata | |
Tariffa base giornaliera / mq per vie in categoria 1 | Coefficiente di conversione | Tariffa ricalcolata giornaliera/ mq per vie in categoria 1 |
1,20 € | 2,583 | 3,10 € |
Tariffa base oraria / mq per vie in categoria 1 | Coefficiente di conversione | Tariffa ricalcolata oraria/ mq per vie in categoria 1 |
0,05 € | 2,60 | 0,13 € |
Riduzioni/maggiorazioni | Percentuale applicata | Riferimento regolamentare |
Occupazioni temporanee in strade in categoria 1 | Tariffa piena | Art. 16 co. 5 lett. a) |
Occupazioni temporanee in strade in categoria 2 | -10% | Art. 16 co. 5 lett. b) |
Occupazioni temporanee in strade in categoria 3 | -19% | Art. 16 co. 5 lett. c) |
Occupazioni temporanee di durata compresa tra 15 e 30 giorni | - 35% | Art. 16 co. 2 lett. a) |
Occupazioni temporanee di durata superiore al 30 giorni consecutivi o aventi carattere ricorrente | - 50% (riduzione ulteriore rispetto alla tariffa base ridotta del 35 %) | Art. 16 co. 2 lett. a) |
Occupazione temporanee di soprassuolo con tende | - 70% | Art. 16 co. 2 lett. b) |
Occupazioni temporanee in occasione di fiere e festeggiamenti | + 25% | Art. 18 co. 1 lett. b) |
Occupazioni temporanee effettuate da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto | - 50% Può essere cumulata la riduzione prevista per l’occupazione con tende | Art. 16 co. 2 lett. c) |
Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante | - 80% Può essere cumulata la riduzione prevista per l’occupazione con tende | Art. 16 co. 2 lett. d) |
Occupazioni di suolo e spazi soprastanti e sottostanti il suolo effettuate con cantieri di lavoro per la manutenzione o la posa di conduttore e cavi | - 50% Può essere cumulata la riduzione prevista per l’occupazione con tende | Art. 16 co. 2 lett. e) |
Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia | - 50% Può essere cumulata la riduzione prevista per l’occupazione con tende | Art. 16 co. 2 lett. f) |
Occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive | - 80% Può essere cumulata la riduzione prevista per l’occupazione con tende | Art. 16 co. 2 lett. g) |
Occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti destinati all’esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblichi servizi | ||
Criteri di calcolo | A seconda della zona di interesse, moltiplicando la tariffa forfettaria prevista fino ad un km liberare per un’occupazione fino a 30 giorni | |
Riduzioni/maggiorazioni | Percentuale applicata | Riferimento regolamentare |
In caso di occupazione superiore ad un km lineare | + 50% | Art. 18 co. 1 lett. c) n. i) |
In caso di occupazione oltre il 30° giorno e fino a 90 giorni | + 30% Si applica anche la maggiorazione se superficie superiore al km lineare | Art. 18 co. 1 lett. c) n. ii) |
In caso di occupazione oltre il 90° giorno e fino a 180 giorni | + 50% Si applica anche la maggiorazione se superficie superiore al km lineare | Art. 18 co. 1 lett. c) n. iii) |
In caso di occupazione oltre il 180° giorno | + 100% Si applica anche la maggiorazione se superficie superiore al km lineare | Art. 18 co. 1 lett. c) n. iv) |
Canone Mercatale
Tariffa base giornaliera / mq per vie in categoria 1 | Coefficiente di conversione | Tariffa ricalcolata giornaliera/ mq per vie in categoria 1 |
1,20 € | 2,583 | 3,10 € |
Tariffa base giornaliera / mq per vie in categoria 1 per 6 ore ((1,20/24)x6) | Coefficiente di conversione | Tariffa ricalcolata giornaliera/ mq per vie in categoria 1 per 6 ore |
0,30 € | 2,583 | 0,77 € |
Occupazioni mercatali in strade in categoria 2 | -10% | |
Occupazioni mercatali in strade in categoria 3 | -19% | |
Riduzioni/maggiorazioni | Percentuale applicata | Riferimento regolamentare |
In caso di occupazione effettuata da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti | - 50% | Art. 59 co. 2 |
In caso di occupazione nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale | - 75% | Art. 59 co. 4 |
Maggiorazione tariffa giornaliera per copertura servizio raccolta rifiuti mercati alimentari | + 0,0429 € | Art. 59 co. 3 lett. a) |
Maggiorazione tariffa giornaliera per copertura servizio raccolta rifiuti mercati non alimentari | + 0,0152€ | Art. 59 co. 3 lett.b) |
Tariffa giornaliera / mq per occupazioni mercati ricorrenti (-75 % di 0,77 €) | 0,19375 € |
Tariffa base / mq per anno solare | Coefficiente di conversione | Tariffa ricalcolata / mq per anno solare |
50,00 € | 0,3718 | 18,59 € |
Pubblicità ordinaria | ||
Effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto di seguito. Il Canone è dovuto per ogni metro quadrato e per anno solare. | ||
Riduzioni/maggiorazioni | Percentuale applicata | Riferimento regolamentare |
Pubblicità effettuata da associazioni senza scopo di lucro etc. | -50% | Art. 32 co. 1 |
In caso di durata non superiore a 3 mesi | - 90% (1/10 del canone) | Art. 32 co. 2 |
In caso di superficie compresa tra 1,5 mq e 5,5 mq | + 25% | Art. 34 co. 2 |
In caso di superficie compresa tra 5,5 mq e 8,5 mq | + 50% della tariffa base incrementata del 25 % | Art. 34 co. 2 |
In caso di superficie superiore a 8,5 mq | + 100% della tariffa base incrementata del 25 % | Art. 34 co. 2 |
Se effettuata con pannelli luminosi | + 100% | Art. 34 co. 5 |
Pubblicità effettuata con veicoli in genere | ||
Effettuata mediante messaggi posti all’interno o all’esterno di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato. Il Canone è dovuto in base alla superficie complessiva e per anno solare. | ||
Tariffa base / mq per anno solare | Coefficiente di conversione | Tariffa ricalcolata / mq per anno solare |
50,00 € | 0,3718 | 18,59 € |
Riduzioni/maggiorazioni | Percentuale applicata | Riferimento regolamentare |
Se effettuata con pannelli luminosi | + 100% | Art. 34 co. 5 |
Pubblicità effettuata per proprio conto con veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti a trasporto per suo conto | ||
Effettuata mediante messaggi posti all’esterno di veicoli utilizzati dalle imprese. Il Canone è dovuto in base alla superficie complessiva, per anno solare e tenendo conto della portata del veicolo. | ||
per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg |
Tariffa base / mq per anno solare | Coefficiente di conversione | Tariffa ricalcolata / mq per anno solare |
50,00 € | 2,2312 | 111,56 € |
per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg | ||
Tariffa base / mq per anno solare | Coefficiente di conversione | Tariffa ricalcolata / mq per anno solare |
50,00 € | 1,4874 | 74,37 € |
per motoveicoli non ricompresi nelle due categorie precedenti | ||
Tariffa base / mq per anno solare | Coefficiente di conversione | Tariffa ricalcolata / mq per anno solare |
50,00 € | 0,7438 | 37,19 € |
Riduzioni/maggiorazioni | Percentuale applicata | Riferimento regolamentare |
In caso di veicoli con rimorchio | + 100% | Art. 34 co. 4 |
Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni | ||
Effettuata per conto altrui con insegne pannelli o altre analoghe strutture, caratterizzate dall’impiego di diodi luminosi, lampadine e simili. Il Canone è dovuto per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare. | ||
per la pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli luminosi e simili per ogni metro quadrato di superficie per anno solare | ||
Tariffa base / mq per anno solare | Coefficiente di conversione | Tariffa ricalcolata / mq per anno solare |
50,00 € | 1,4874 | 74,37 € |
Riduzioni/maggiorazioni | Percentuale applicata | Riferimento regolamentare |
In caso di durata non superiore a 3 mesi | - 90% (1/10 del canone) | Art. 32 co. 2 |
Se effettuata per proprio conto dell’impresa pubblicizzata | - 50% | Art. 32 co. 3 |
Pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche | ||
Effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti. Il Canone è dovuto per ogni giorno, indipendentemente dalla superficie adibita alla proiezione. | ||
Tariffa base / mq | Coefficiente di conversione | Tariffa ricalcolata / mq per anno solare |
1,20 € | 3,875 | 4,65 € |
Riduzioni/maggiorazioni | Percentuale applicata | Riferimento regolamentare |
Se di durata superiore a 30 giorni | - 50% | Art. 32 co. 4 |
Pubblicità varia | ||
Effettuata con striscioni o mezzi similari che attraversano strade o piazze. Il Canone è dovuto per ciascun metro quadrato e per periodi di esposizione di 15 giorni o frazione. | ||
Tariffa base / mq per anno solare | Coefficiente di conversione | Tariffa ricalcolata / mq per anno solare |
50,00 € | 0,3718 | 18,59 € |
Pubblicità effettuata mediante aeromobili e palloni frenati | ||
Effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni, fumogeni, lancio di oggetti o manifestini. Il Canone è dovuto per ogni giorno o frazione. | ||
Tariffa base / mq per anno solare | Coefficiente di conversione | Tariffa ricalcolata / mq per anno solare |
50,00 € | 2,2312 | 111,56 € |
Riduzioni/maggiorazioni | Percentuale applicata | Riferimento regolamentare |
Se effettuata mediante palloni frenati | - 50% | Art. 32 co. 5 |
Pubblicità mediante distribuzione di volantini | ||
Effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari. Il Canone è dovuto per ciascuna persona impiegata nella distribuzione o effettuazione e per ogni giorno o frazione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito | ||
Tariffa base | Coefficiente di conversione | Tariffa ricalcolata |
1,20 € | 3,875 | 4,65 € |
Pubblicità sonora | ||
Effettuata mediante apparecchi amplificatori e simili. Il Canone è dovuto per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione. | ||
Tariffa base | Coefficiente di conversione | Tariffa ricalcolata |
1,20 € | 11,6166 | 13,94 € |
Diritto sulle pubbliche affissioni | ||
Tariffa base / foglio 70 x 100 per i primi 10 giorni | Coefficiente di conversione | Tariffa ricalcolata / mq per anno solare |
1,20 € | 1,0333 | 1,24 € |
Tariffa base / foglio 70 x 100 per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione | Coefficiente di conversione | Tariffa ricalcolata / mq per anno solare |
1,20 € | 0,3083 | 0,37 € |
Riduzioni/maggiorazioni | Percentuale applicata | |
Per commissioni inferiori a 50 fogli | + 50% | |
Per affissioni in categoria speciale | + 150% | |
Per affissioni in spazi prefissati | + 100% | |
Per diritti di urgenza | + 10% - minimo 25,82 € (Art. 47 co. 8) | |
Per affissioni di 10 manifesti funebri (70 x 50) per 10 giorni | 16,50 € |
Allegato D - Vie in categoria speciale
XXXXXXX XXXXXXXX |
XXXXXXXXXX XXXXXX |
BUOZZI XXXXX |
XXXXXXX XXXXXXXX |
XXXXXX XXXXXXX |
DA XXXXX XXXXXXXX |
DE XXXXXXX XXXXXXX |
DI XXXXXXXX XXXXXXXX TRATTO COMPRESO TRA TANGENZIALE OVEST |
DI XXXXXXXX XXXXXXXX TRATTO COMPRESO TRA VIA XXXXXX E TANGENZIALE OVEST |
EUROPA |
GRAN SAN XXXXXXXX |
GRANDI ACHILLE |
ISONZO |
LIGURIA |
LOMBARDIA |
XXXXXXX XXXXXXXXXX |
XXXXXX |
MONTE AMIATA |
XXXX XXXX |
XXXXXX |
XXXXXXX XXXXXX |
ROMA |
ROMAGNA |
STRADA 4 |
STRADA 5 |
STRADA 6 |
STRADA 7 |
STRADA 8 |
STRADA 9 |
TANARO |
XXXXXXXXX XXXXXXX |
XXXXXX XXXXXXX |
VALLEAMBROSIA |