SERVIZI DI SORVEGLIANZA SANITARIA
SERVIZI DI SORVEGLIANZA SANITARIA
E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER L’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
- CAPITOLATO TECNICO -
CIG 860016048B
INDICE
ART. 3 – TIPOLOGIA E CONTENUTO DELLE PRESTAZIONI 4
ART. 4 –ESECUZIONE DEL SERVIZIO 35
ART. 6 – DOCUMENTI CONTRATTUALI 36
ART. 7 – CORRISPETTIVI E PREZZI UNITARI A BASE D’ASTA 36
ART. 1 – OGGETTO
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (per brevità, anche “Autorità” o “AGCM”) intende stipulare un contratto avente ad oggetto i servizi di sorveglianza sanitaria e adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro da prestare a beneficio dell’Autorità presso la sede di Roma (sita in xxxxxx X. Xxxxx x.0/X, c.a.p. 00198) in ottemperanza a quanto previsto dal d.lgs.n.81/2008 e s.m.i..
In particolare, l’Autorità è ubicata nell’unica sede di Roma, Piazza X. Xxxxx n.6/A, in Roma; lo stabile detenuto ha una superficie lorda di 15.114 mq e ospita circa 300 lavoratori.
Atteso che la qualità del servizio in oggetto presenta un evidente impatto sull’immagine e sulle funzioni dell’Autorità, è di fondamentale importanza che le prestazioni siano svolte con assoluta professionalità e rigore, tramite impiego di personale di comprovata affidabilità ed esperienza.
ART. 2 - DURATA
Il servizio avrà una durata di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dal 1° aprile 2021 tramite sistema MEPA, con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi, ad invarianza di condizioni economiche, tecniche e contrattuali.
Nella vigenza del contratto, l’Autorità avrà la facoltà di emettere “Ordinativi di servizi”, con periodicità trimestrale, fino a concorrenza dell’importo contrattuale massimo, stabilito nella somma di € 80.000,00 (oltre IVA se dovuta) per il biennio di durata contrattuale. Tale valore resterà fisso e invariabile anche in seguito al ribasso d’asta.
Negli Ordinativi in parola l’AGCM comunicherà analiticamente una previsione dei servizi di cui necessita, individuati secondo l’effettivo fabbisogno, a cui saranno applicati:
a) i prezzi unitari derivanti dal ribasso unico offerto in sede di offerta rispetto ai prezzi unitari a base d’asta di cui all’art. 7 del presente Capitolato;
b) i livelli di servizio contemplati dagli Obblighi Contrattuali e dal presente Capitolato.
I corrispettivi saranno contabilizzati a misura, in conformità alla disciplina recata dal documento contenente gli Obblighi Contrattuali.
Il contratto si intenderà concluso al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
- scadenza naturale del termine dei 24 mesi sopra indicato, ovvero della maggiore durata a seguito del rinnovo;
- esaurimento, anche prima della scadenza naturale sopra indicata, del plafond contrattuale massimo previsto. Resta inteso che, in tale ipotesi, il servizio dovrà comunque essere erogato fino alla naturale scadenza, con riguardo ai servizi attivati in esito alla ricezione degli ordinativi di servizi già inoltrati al Fornitore.
Il perfezionamento del contratto non determina l’obbligo per l’Autorità di attivare i servizi dedotti nel contratto, nemmeno in misura minima.
L’Aggiudicatario nulla potrà rivendicare avverso l’Autorità nel caso in cui, alla scadenza naturale del contratto, non dovesse essere esaurito il plafond massimo sopra indicato.
La sottoscrizione del contratto non comporta inoltre vincolo di esclusiva, talché l’Autorità si riserva la facoltà, nel corso della durata del contratto ed in occasione di esigenze particolari, a proprio insindacabile giudizio, di affidare a terzi specifiche prestazioni, senza che l’operatore economico risultato aggiudicatario possa rivendicare pretesa alcuna, a qualsivoglia titolo, nei riguardi dell’Autorità.
Anche in coerenza con la natura di contratto a consumo, in caso di sopravvenuta attivazione di una nuova corrispondente Convenzione Consip, relativamente al lotto di pertinenza, l’Autorità si riserva la facoltà di non proseguire il servizio oltre il trimestre per il quale abbia già provveduto a comunicare l’Ordinativo di servizi in conformità alla disciplina sotto indicata, qualora il Fornitore non ottemperi all’eventuale richiesta di riallineamento ai parametri benchmark della Convenzione.
ART. 3 – TIPOLOGIA E CONTENUTO DELLE PRESTAZIONI
Le prestazioni che potranno essere richieste dall’AGCM al Fornitore nell’ambito del contratto sono le seguenti.
a) ATTIVITÀ DI CONDUZIONE DEL SERVIZIO
1) Elaborazione e aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi;
2) Elaborazione e aggiornamento del Piano delle Misure di Adeguamento (che contenga la descrizione dettagliata degli interventi di prevenzione transitori da attuare in relazione alle situazioni di “non conformità” riscontrate sui luoghi di lavoro)
3) Elaborazione e aggiornamento del Piano di Emergenza;
4) Servizio di responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
5) Elaborazione, aggiornamento e gestione del Piano di Sorveglianza sanitaria.
b) ATTIVITÀ DI SOPRALLUOGO O DI NATURA TECNICA
1) Sopralluogo presso le abitazioni dei dipendenti in regime di telelavoro, ovvero presso la sede dell’Autorità per attività diverse dalla redazione del DVR. Il sopralluogo presso le abitazioni dei dipendenti può svolgersi nella città di Roma, nella regione Lazio o in altra regione italiana. I sopralluoghi possono avere carattere di urgenza ovvero di non urgenza;
2) Prova di evacuazione;
3) Redazione e/o aggiornamento del DUVRI (Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenza);
4) Servizio di manutenzione del defibrillatore (DAE) di proprietà dell'Autorità. Il servizio di cui trattasi, al fine di assicurare costantemente il corretto e regolare funzionamento di tale dispositivo, consiste in un intervento annuale di verifica di funzionamento e nella sostituzione degli elementi in scadenza (controllo, sostituzione batterie, controllo componenti deteriorabili e elettrodi). Il costo dei pezzi di ricambio è compreso nel canone di manutenzione.
c) ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
1) Erogazione dei corsi di formazione in tema di sicurezza, come infra meglio specificato.
d) ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA SANITARIA
1) Effettuazione delle visite mediche (comprese visite ergoftalmologiche) per esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica ed eventuali visite mediche a richiesta del lavoratore, nonché eventuali visite mediche previste nell’ambito della sorveglianza sanitaria eccezionale in ragione del contenimento dell’epidemia da Sars-CoV-2 o altra emergenza sanitaria;
2) Effettuazione delle visite mediche specialistiche, in caso di effettiva necessità, su richiesta del Medico Competente
e) ATTIVITÀ DI EFFETTUAZIONE DI ESAMI STRUMENTALI
1) Indagine microclimatica per ambiente di lavoro;
2) Misurazione di ricambio d’aria per ambiente di lavoro;
3) Indagine illuminotecnica per ambienti di lavoro;
4) Campionatura massiva di amianto in Mocf;
5) Indagine per la presenza di legionella;
6) Misurazione inquinamento elettromagnetico;
7) Altre indagini per la verifica di xxxxxx, come riportato nell’Allegato A
La quotazione formulata in gara sarà riferita:
- per le attività sub a), al corrispettivo mensile quale canone di conduzione (remunerazione a canone);
- per le attività sub b), all’effettuazione della giornata/uomo per singolo sopralluogo/prova di evacuazione/intervento di manutenzione o redazione/aggiornamento del singolo Duvri (remunerazione a misura);
- per le attività sub c), all’effettuazione della singola ora di lezione (a prescindere dal numero di discenti) per i corsi in aula e webinar; mentre per i corsi in modalità e-learning in base al costo unitario per singolo discente;
- per le attività sub d), all’effettuazione della singola visita medica (remunerazione a misura);
- per le attività sub e), all’effettuazione della singola prestazione richiesta (remunerazione a misura), ovvero in rapporto ad altri parametri, come meglio specificato nell’Allegato A.
L’elenco dei prezzi a base d’asta è contenuto nell’allegato al presente capitolato, da intendersi al netto dell’Iva se dovuta.
RIFERIMENTI PRESTAZIONALI
- DVR (VALUTAZIONE RISCHI)
Il Servizio di Valutazione dei Rischi ha come principale obiettivo quello di consentire all’Autorità la valutazione di tutti i rischi relativi alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori che prestano la propria attività nell'ambito dell'organizzazione. A tal fine il servizio si sostanzia nelle attività di redazione (o revisione) e aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, secondo le disposizioni normative degli artt. 17 e 28 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) rappresenta infatti per il Datore di Lavoro lo strumento base per governare i rischi dei lavoratori: in particolare è il documento finalizzato ad individuare le misure di prevenzione e protezione e a definire il programma degli interventi necessari a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza dei lavoratori.
Il Servizio DVR prevede le seguenti attività:
a) Gestione del DVR: Censimento delle fonti di rischio, Redazione (o revisione) del DVR, Aggiornamento del DVR, Definizione organizzazione e sistema di deleghe, Definizione di procedure per l’attuazione delle misure di prevenzione;
b) Esami Strumentali;
c) Sopralluoghi Straordinari;
e) Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - RSPP (attività remunerata ad hoc).
Il prospetto seguente sintetizza le attività previste per le diverse attività del servizio: Gestione del DVR:
- Censimento fonti di rischio
- Definizione organizzazione e sistema di deleghe
- Definizione di procedure per l’attuazione delle misure di prevenzione
- Redazione / Revisione DVR
- Aggiornamento DVR
Qualora l’Autorità richieda esami strumentali per le attività di cui sopra, per gli stessi saranno riconosciuti i corrispettivi a tantum previsti dal presente Appalto (attività sub e) dell’art.3).
Viceversa, tutte le attività connesse al servizio DVR saranno ricomprese nel canone di conduzione, fatto salvo quanto sopra detto per il servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
Di seguito sono descritte tutte le attività previste per il servizio DVR con indicazione delle specifiche tecniche e delle modalità con cui il Fornitore sarà tenuto a svolgerle.
Censimento delle fonti di rischio
L’attività di censimento delle fonti di rischio consiste in una ricognizione di tutti i possibili rischi relativi alla salute e sicurezza dei lavoratori da rilevare nell’edificio ed in conformità alle disposizioni normative del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
L’attività dovrà essere svolta eseguendo tutti i sopralluoghi necessari. In particolare il Fornitore sarà chiamato a:
- organizzare gli incontri con i referenti dell’Autorità per acquisire tutti i dati e le informazioni tecniche e organizzative necessarie all’individuazione dei rischi nonché alla verifica delle certificazioni presenti;
- effettuare uno o più sopralluoghi, anche in collaborazione con il Medico Competente negli ambienti di lavoro.
La ricognizione delle fonti di rischio dovrà essere effettuata tenendo conto sia degli aspetti strutturali ed impiantistici, sia delle metodologie e dell’organizzazione del lavoro. A tal fine dovranno essere adeguatamente considerate, ad esempio:
- la presenza di misure di sicurezza e/o di sistemi di prevenzione e protezione;
- la presenza di fornitori di lavori e/o di servizi.
La ricognizione dovrà prevedere un’indagine “a vista” dei luoghi di lavoro, delle attrezzature e delle sostanze utilizzate e/o presenti.
All’esito dei sopralluoghi dovrà essere redatta una apposita Relazione Tecnica relativa ai luoghi di lavoro esistenti, con l’indicazione delle inadempienze e/o non conformità riscontrate che, in relazione ai rischi associati, dovranno essere classificate secondo le linee guida elaborate dall’ex ISPESL (ora INAIL).
Qualora dalla ricognizione svolta sui luoghi di lavoro emerga la necessita dell’effettuazioni di esami strumentali necessari quali specifiche misurazioni e/o indagini ambientali, gli stessi dovranno essere acquistati separatamente.
La tabella seguente riporta per ciascuna delle categorie di rischio (ex ISPESL) una classificazione dei rischi in tipologie omogenee: tale classificazione dovrà essere considerata nella redazione della Relazione Tecnica.
Categoria di rischio (ex ISPESL) tipologie omogenee
Rischi per la Sicurezza (o di tipo infortunistico) Strutturali
Elettrici Meccanici
Esplosione/incendio Sostanze pericolose
Rischi per la Salute (o di tipo igienico–ambientale) Esposizione ad agenti fisici
Esposizione ad agenti chimici Esposizione ad agenti biologici
Rischi Trasversali (o di tipo organizzativo) Organizzazione del lavoro
Fattori psicologici Fattori ergonomici
Di seguito sono descritte le attività specifiche relative alle singole tipologie omogenee di rischio. Rischi strutturali: dovrà essere verificata, anche in relazione alla destinazione d’uso dei locali, la rispondenza delle caratteristiche fisiche e dimensionali alle normative giuridiche e tecniche applicabili; dovrà altresì essere verificato lo stato di conservazione e di manutenzione dei manufatti che incidono sulle condizioni di sicurezza e di igiene dei luoghi di lavoro (pareti, solai, scale, finestre, infissi, ecc.). In particolare dovranno essere segnalati ambienti eccessivamente affollati rispetto alla superficie e/o cubatura del locale, eventuali carenze nello stato di conservazione di infissi, pavimentazioni, pareti, scale, corrimano, parapetti. Analogamente dovrà essere verificata, in generale, la stabilita di armadi, scaffalature e mobilio.
Per la rispondenza alle norme sui portatori di handicap deve essere verificato l'accesso all'edificio, la mobilita interna sia verticale che orizzontale, l'idoneità degli ascensori e delle uscite di emergenza, l’idoneità dei servizi igienici, l'eventuale presenza di ostacoli e le caratteristiche del posto di lavoro a loro dedicato.
Per tutte le fonti di rischio analizzate dovranno, altresì, essere identificate le misure di prevenzione e protezione attuate e quelle ancora da realizzare, tenendo in considerazione le differenze di genere, l’età.
Rischi elettrici: dovrà essere eseguita la verifica delle condizioni di sicurezza sia relativamente agli impianti elettrici (contatti diretti ed indiretti), identificandone le caratteristiche principali e verificando anche le condizioni generali di manutenzione, sia relativamente all’utilizzo di macchine ed attrezzature elettriche. Dovrà inoltre essere verificato che siano state effettuate le misurazioni periodiche della messa a terra e degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e che le stesse rispettino i limiti di legge.
Per tutte le fonti di rischio analizzate dovranno, altresì, essere identificate le misure di prevenzione e protezione attuate e quelle ancora da realizzare, tenendo in considerazione le differenze di genere, l’età.
Rischi meccanici: in ogni ambiente di lavoro devono essere verificate le condizioni di sicurezza relativamente all’uso di macchine, attrezzature ed impianti, fornendo in particolare le necessarie indicazioni relativamente alle protezioni di organi pericolosi, al livello di istruzione/addestramento necessario per il personale, ai requisiti di manutenzione necessari.
In particolare dovrà essere verificata la presenza del libretto di istruzioni per macchine complesse, la presenza o meno dei dispositivi di sicurezza, eventuali attestati di conformità e/o marchio CE, l’effettuazione di regolare manutenzione.
Per tutte le fonti di rischio analizzate dovranno, altresì, essere identificate le misure di prevenzione e protezione attuate e quelle ancora da realizzare, tenendo in considerazione le differenze di genere, l’età.
Rischi incendio/esplosione: dovranno essere verificate le possibili cause d’innesco d’incendio e, in relazione alle caratteristiche peculiari dei luoghi di lavoro esaminati, dovranno essere analizzate sia le condizioni di sicurezza attiva (impianti di rilevazione automatici di incendio, impianti di segnalazione ed allarme, impianti di spegnimento automatici, ecc.), sia le condizioni di sicurezza passiva (adeguata compartimentazione di locali, stato di conservazione delle compartimentazioni esistenti, uso di materiali idonei con adeguato grado di reazione al fuoco, sistema delle vie d’esodo, cartellonistica, ecc.). Particolare cura dovrà essere posta alla verifica, al deposito, manipolazione, utilizzo, smaltimento di materiali combustibili e/o prodotti infiammabili.
Per tutte le fonti di rischio analizzate dovranno, altresì, essere identificate le misure di prevenzione e protezione attuate e quelle ancora da realizzare, tenendo in considerazione le differenze di genere, l’età e la provenienza dei lavoratori da altri Paesi.
Rischi sostanze pericolose: dovrà essere effettuato un censimento delle sostanze pericolose utilizzate o presenti all’interno dei luoghi di lavoro, verificando la presenza delle relative schede di sicurezza, modalità di manipolazione, d’uso, di conservazione, stoccaggio, smaltimento.
Per tutte le fonti di rischio analizzate dovranno, altresì, essere identificate le misure di prevenzione e protezione attuate e quelle ancora da realizzare, tenendo in considerazione le differenze di genere, l’età e la provenienza dei lavoratori da altri Paesi.
Rischi per la salute
Dovranno essere individuate le fonti di rischio per la salute dei lavoratori (rischi igienico- ambientali) classificate secondo le categorie di seguito elencate.
Agenti fisici: dovrà essere verificata la presenza di fonti di rischio connesse alla presenza di agenti fisici ed in particolare:
Microclima: dovrà essere effettuata una indagine microclimatica degli ambienti di lavoro per la verifica del PMV (Predicted Mean Value), valore medio della sensazione soggettiva di comfort o di discomfort, e del PPD predizione quantitativa in percentuale del numero delle persone insoddisfatte in un certo ambiente attraverso misurazioni di temperatura, umidità, velocita media dell'aria.
Illuminazione: dovrà essere effettuato un esame della corretta illuminazione dei locali e dei posti di lavoro, sia qualitativo che quantitativo in funzione dei seguenti parametri: l'assenza di abbaglianti, il colore della luce, la distribuzione delle ombre, la migliore resa dei colori e l’ottimizzazione dei contrasti.
Inquinanti fisici aerodispersi presenti negli ambienti di lavoro mirati alla determinazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo dei seguenti inquinanti: fibre di lana di vetro, di roccia, di amianto, polveri (con individuazione di eventuali frazioni respirabili), particolato.
Rumore: dovrà essere determinata l'esposizione al rumore negli ambienti con particolare riguardo a quelli maggiormente a rischio (centralini, officine, centri stampa, etc.). Dovranno essere fornite le indicazioni per il controllo e la bonifica.
Vibrazioni meccaniche: dovrà essere effettuato (ove applicabile e ritenuto opportuno) l’accertamento dell’esistenza del rischio da vibrazioni meccaniche, procedendo se necessario alle misurazioni delle stesse.
Radiazioni ottiche: dovrà essere effettuato (ove applicabile e ritenuto opportuno) l’accertamento dell’esistenza del rischio da esposizione a radiazioni ottiche artificiali, procedendo se necessario alle misurazioni delle stesse.
Campi elettromagnetici: dovrà essere effettuato (ove applicabile e ritenuto opportuno) l’accertamento dell’esistenza del rischio da esposizione a campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz, procedendo se necessario alle misurazioni degli stessi.
Radiazioni Ionizzanti - Radon: dovrà essere effettuato l’accertamento dell’esistenza del rischio da esposizione alla radioattività naturale, con particolare riferimento al radon, per i locali interrati o seminterrati, procedendo alle misurazioni della stessa.
Per tutte le fonti di rischio analizzate dovranno, altresì, essere identificate le misure di prevenzione e protezione attuate e quelle ancora da realizzare, tenendo in considerazione le differenze di genere, l’età e la provenienza dei lavoratori da altri Paesi.
Agenti chimici: dovrà essere effettuata un’indagine per verificare la presenza di fonti di rischio chimico con possibilità di rilasciò nell’ambiente di sostanze inquinanti quali, ad esempio:
-formaldeide
-ossido di carbonio
-ozono (lampade, fotocopiatrici)
-monomeri isocianici
-toner acrilati
-V.O.C. (composti organici volatili)
-piombo
-fumo passivo
-altro.
Per la valutazione se necessario, si dovrà procedere alla misurazione degli inquinanti.
Nell’ambito della valutazione degli agenti chimici si dovrà procedere, inoltre, alla valutazione del rischio di esposizione ad:
- agenti cancerogeni e/o mutageni
- atmosfere esplosive.
Per tutte le fonti di rischio analizzate dovranno, altresì, essere identificate le misure di prevenzione e protezione attuate e quelle ancora da realizzare, tenendo in considerazione le differenze di genere, l’età e la provenienza dei lavoratori da altri Paesi.
Agenti biologici: l’indagine sarà finalizzata alla verifica della possibilità di inquinamento aerodisperso e/o di superficie da parte di agenti biologici (batteri, funghi, acari, ecc.) inquinamento microbiologico (batteri, funghi, acari). Più specificatamente dovranno essere individuate:
- carica batterica totale a 37°C
- carica batterica totale a 20°C
- carica fungina totale
- legionella
- acari
- altro.
Per tutte le fonti di rischio analizzate dovranno, altresì, essere identificate le misure di prevenzione protezione attuate e quelle ancora da realizzare, tenendo in considerazione le differenze di genere, l’età e la provenienza dei lavoratori da altri Paesi.
Rischi trasversali. Dovranno essere rilevate tutte le fonti di rischio, per la sicurezza o per la salute, derivanti da una non adeguata organizzazione del lavoro e non univocamente riconducibili alle categorie precedenti quali:
- movimentazione manuale dei carichi, procedure di sicurezza e di coordinamento;
- scelta/uso/gestione dei dispositivi di protezione individuale, stress lavoro-correlato, ecc. Anche in tal caso la valutazione deve tenere nel giusto conto le differenze di genere, l’età e la provenienza dei lavoratori da altri Paesi.
Organizzazione del lavoro: dovrà essere verificata la presenza di fonti di rischio connesse alla organizzazione del lavoro ed in particolare:
- movimentazione manuale dei carichi. Dovranno essere effettuate: l’individuazione degli operatori interessati; l’esame delle procedure di lavoro; la verifica dell'idoneità dei mezzi a disposizione per il sollevamento e il trascinamento del carico, delle modalità di stoccaggio dei carichi e della correttezza delle informazioni di formazione ricevute;
- manutenzione degli impianti: dovranno essere fornite indicazioni sullo stato di manutenzione degli impianti, con formulazione di eventuali suggerimenti correttivi per ottimizzare la manutenzione;
- dispositivi di protezione individuale: dovranno essere verificate le procedure di gestione, scelta, distribuzione e controllo sull’uso dei dispositivi di protezione individuale;
- procedure su macchine e utensili: dovranno essere effettuate verifica e controllo dell'idoneità delle attrezzature e delle procedure di utilizzo;
- procedure per far fronte agli incidenti e situazioni di emergenza: dovrà essere effettuato l’esame delle procedure e dei sistemi di allarme e di emergenza;
- lavoro al V.D.T.: dovranno essere esaminate le postazioni dotate di attrezzature munite di videoterminali con riferimento alla ergonomia della postazione (scrivania, tavolo, sedia, videoterminale) ed alla idonea collocazione dello schermo rispetto alle fonti di illuminamento (naturale ed artificiale);
- presenza di ditte esterne: i rischi connessi alle attività svolte da parte di terzi all’interno dell’edificio sede dell’Autorità possono essere classificati come rischi trasversali; pertanto, anche ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 26 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. dovranno essere raccolte tutte le informazioni necessarie ad identificare le imprese che svolgono attività all’interno dell’edificio dell’Autorità, compreso il nominativo del Datore di Lavoro e del RSPP e degli eventuali addetti incaricati all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e primo soccorso;
Fattori psicologici: dovrà essere verificata la presenza di fonti di rischio connesse a fattori psicologici ed in particolare:
- Mobbing: dovranno essere messi in atto strumenti informativi verso i lavoratori per prevenire il fenomeno del mobbing che a titolo esemplificativo e non esaustivo sono appresso indicati:
- affissione nelle bacheche della Autorità di strumenti che illustrino i vari aspetti del fenomeno;
- affissione nelle bacheche della Autorità di strumenti che illustrino i diritti dei lavoratori a contrasto del fenomeno;
- distribuzione di questionari specifici;
- organizzazione di due ore aggiuntive di assemblea su base annuale, fuori dell’orario di lavoro, per la trattazione del tema.
In caso di denuncia o sospetta presenza di fenomeni di mobbing dovrà essere avvisato il Medico Competente.
- stress lavoro correlato: dovrà essere effettuata, da parte del Servizio di Prevenzione e Protezione in collaborazione con il Medico Competente, la valutazione del rischio da stress lavoro correlato secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004 e secondo le indicazioni elaborate alla Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza del 18 novembre 2010;
Fattori ergonomici: dovrà essere verificata la presenza di fonti di rischio connesse a fattori ergonomici ed in particolare:
- verifica dei fattori ergonomici e dell’affollamento dei luoghi di lavoro. Dovrà essere effettuato un controllo delle postazioni di lavoro in base ai criteri ergonomici e all'affollamento, verifica della disposizione degli arredi in relazione al numero di persone e alla superficie di ingombro, degli spazi di accesso al posto di lavoro e di quelli di relazione, con indicazione di eventuali situazioni non conformi.
Definizione organizzazione e sistema di deleghe
Tale attività è necessaria alla corretta identificazione, all’interno del DVR, dei ruoli dell’organizzazione aziendale che dovranno provvedere all’attuazione delle misure.
Il Fornitore dovrà pertanto provvedere a:
- definire di un funzionigramma della sicurezza, con individuazione delle competenze e relative responsabilità;
- individuare i soggetti preposti all’attuazione delle diverse fasi dei processi di sicurezza di pertinenza;
- definire uno schema di regolamento interno della sicurezza applicato al funzionigramma della sicurezza e delle relative procedure organizzative;
- illustrare dei flussi informativi aziendali con identificazione dei canali di comunicazione e delle modalità di condivisione con le singole unità operative dei processi di sicurezza attivati e dei relativi strumenti di gestione (regolamento, procedure organizzative);
- verificare la formalizzazione, con atto ufficiale dell’Autorità, delle deleghe e relativa documentazione, in ottemperanza all’art. 16 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i..
Definizione di procedure per l’attuazione delle misure di prevenzione
Tale attività è necessaria per identificare e pianificare gli interventi, di carattere organizzativo e procedurale o, eventualmente, di carattere provvisionale, finalizzati al miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
Vengono di seguito dettagliate le fasi in cui dovrà articolarsi l'attività, nonché i contenuti minimi che in esso dovranno essere trattati nell’analisi e riportati nel DVR:
- identificazione delle misure di prevenzione non applicate (o non correttamente applicate) in relazione alle specifiche fonti di rischio presenti, attraverso il documento di valutazione dei rischi e se necessario, ricorrendo a sopralluoghi e/o incontri con le funzioni aziendali competenti;
- identificazione e definizione delle misure di prevenzione organizzative e procedurali necessarie per eliminare e/o ridurre l’esposizione agli specifici fattori di rischio emergenti anche in relazione a quanto eventualmente definito nel Piano delle Misure di Adeguamento (PMA);
- verifica dell’applicabilità delle misure di prevenzione individuate e delle procedure redatte anche in relazione alle esigenze organizzative e funzionali dell'Autorità;
- individuazione dei responsabili dell’applicazione delle misure individuate e quindi della funzione aziendale e/o degli enti preposti all'applicazione con riferimento al contesto organizzativo dell’Autorità;
- definizione della necessaria attività informativa e formativa per la corretta ed efficace applicazione delle misure di prevenzione;
- definizione delle metodiche per la verifica periodica dell’applicazione delle misure di prevenzione previste e del conseguente mantenimento dei livelli di sicurezza attesi.
Redazione o revisione DVR
Il processo operativo che conduce alla redazione o revisione del DVR deve essere articolato, senza esclusione alcuna, secondo le seguenti macrofasi: identificazione dei fattori di rischio attraverso la verifica di tutti i luoghi di lavoro, l'analisi dei processi lavorativi e dell’organizzazione, la verifica documentale.
Nella ricognizione dovranno essere valutate anche le attività di servizio (pulizia, manutenzione, controlli, ecc.) le cui prestazioni vengono erogate da lavoratori esterni.
Dovranno essere inoltre considerati anche:
- i rischi collegati allo stress lavoro-correlato;
- i rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza;
- i rischi connessi alle differenze di genere, all’età e alla provenienza da altri Paesi;
- i rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro;
- l’identificazione dei lavoratori esposti;
- la stima dell’entità delle esposizioni;
- la stima della gravita degli effetti che ne possono derivare;
- la stima della probabilità che tali effetti si manifestino;
- l’identificazione delle misure attuate e dei dispositivi di protezione adottati;
- la definizione del programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare;
- l’identificazione dei ruoli dell’organizzazione aziendale che dovranno provvedere all’attuazione delle misure;
- la verifica dell’applicabilità di tali misure;
- la definizione di un piano per la messa in atto delle misure individuate (Piano delle Misure di Miglioramento);
- la redazione del documento;
- la definizione di tempi e modi per la verifica e/o l’aggiornamento della valutazione.
Nel DVR dovranno essere indicati i criteri utilizzati per la stesura del documento e riportate le linee guida per l’applicazione dell’art. 26 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i..
La struttura del Documento di Valutazione dei Rischi dovrà essere articolata nelle seguenti sezioni:
- Sezione identificativa: sezione per identificare l’Autorità e nella quale vengono compiutamente riportate tutte le indicazioni disponibili atte ad individuare e definire esattamente l’Unità produttiva cui il DVR si riferisce (ivi incluse eventuali sedi distaccate), sia da un punto di vista fisico (anagrafica, toponomastica, dati caratteristici descrittivi dei luoghi di lavoro, ecc.) che dell’organizzazione del lavoro, del ciclo produttivo e del sistema prevenzionistico permanente realizzato all’interno dell’Autorità;
- Sezione valutativa: e la vera e propria sezione di valutazione nella quale vengono individuati e valutati tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dall’interrelazione uomo- ambiente di riferimento.
La sezione valutativa, come richiesto dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i., art. 28, comma 2, deve riportare, quindi, nel dettaglio per ciascun rischio valutato, le misure di prevenzione e protezione attuate, la stima del rischio ed il programma delle misure di miglioramento, con l’indicazione delle relative procedure di attuazione;
- Sezione valutazioni rischi particolari: in questa sezione sono inserite le valutazioni dei rischi secondo le disposizioni del d.lgs 81/2008 e s.m.i., art. 28, comma 3 (secondo le metodologie e le scadenze previste dalla normativa);
- Sezione programmazione e controllo interventi: in questa sezione, una volta individuate e indicate le misure di prevenzione e protezione attuate, vengono inseriti i programmi di attuazione delle misure di prevenzione da adottare con le relative figure competenti;
- Sezione allegati documentali: in questa sezione sono riportati gli allegati tecnico-documentali significativi ai fini della corretta e completa interpretazione del DVR nonché le linee guida per l’attuazione dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
Relativamente alla Sezione valutazione rischi particolari nell’elenco seguente sono elencati i principali rischi, ed il richiamo alle relative specifiche tecniche, per i quali dovrà essere condotta la ricognizione e la valutazione.
- Valutazione rischio incendio: la valutazione del rischio incendio deve essere effettuata secondo i criteri stabiliti dal Decreto Ministeriale 10 marzo 1998.
- Valutazione del rischio da stress lavoro-correlato: la valutazione deve essere effettuata secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004 e, quando presenti, secondo le indicazioni elaborate dalla Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all’art. 6 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e, comunque, nel rispetto dell’art. 28, comma 1-bis.
- Valutazione del rischio delle lavoratrici in stato di gravidanza: la valutazione deve essere effettuata in ottemperanza al d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità” a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 00 x x.x.x.
- Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx da movimentazione manuale dei carichi. la valutazione deve essere effettuata in ottemperanza al Titolo VI - Movimentazione manuale dei carichi del d.lgs. 81/2008 ed in riferimento le norme tecniche ISO 11228 oltre a successive modifiche ed integrazioni normative sul tema.
- Valutazione del rischio chimico: la valutazione del rischio chimico deve essere effettuata ai sensi dell’art. 223 e seguenti del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. per tutte quelle attività lavorative che comportano la presenza di agenti chimici.
- Valutazione del rischio cancerogeno: la valutazione dei rischi da esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni deve essere effettuata ai sensi degli artt. 233 e seguenti del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., per tutte quelle attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attività lavorativa.
- Valutazione del rischio di esposizione ad amianto: la valutazione specifica dei rischi da esposizione ad amianto deve essere effettuata ai sensi degli artt. 246 e seguenti del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., per tutte quelle attività che non rientrano nel campo di applicazione della L. 27/03/1992 n. 257, ovvero tutte le rimanenti attività lavorative che possono comportare per i lavoratori, un’esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate.
- Valutazione del rischio da atmosfere esplosive: nella valutazione dei rischi di esplosione vanno presi in considerazione i luoghi che sono o possono essere in collegamento, tramite aperture, con quelli in cui possono formarsi atmosfere esplosive. Nell’ambito della valutazione le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive devono essere ripartite in zone (Allegato XLIX d.lgs. 81/2008 e s.m.i.), per le quali si deve evidenziare se applicate le prescrizioni minime di cui all'allegato L e se necessaria la segnalazione nei punti di accesso (a norma dell'allegato LI).
- Valutazione del rischio biologico: la valutazione del rischio biologico deve essere fatta in tutti i casi in cui possa verificarsi un’esposizione, anche non deliberata, agli agenti biologici. Nella valutazione del rischio biologico occorre tenere conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana (ai sensi dell’Allegato XLVI o, in assenza, effettuata dal Datore di Lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- Valutazione del rischio rumore: la valutazione deve essere effettuata in ottemperanza a quanto previsto all’ art. 190 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i..
- Valutazione del rischio da vibrazioni meccaniche: la valutazione deve essere effettuata in ottemperanza a quanto previsto all’ art. 202 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i..
- Valutazione del rischio da campi elettromagnetici: la valutazione deve essere effettuata in ottemperanza a quanto previsto all’ art. 209 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i..
- Valutazione del rischio da radiazioni ottiche: la valutazione deve essere effettuata in ottemperanza a quanto previsto all’ art. 216 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i..
Aggiornamento del DVR
L’attività di aggiornamento del DVR presuppone, a carico del Fornitore, lo svolgimento delle seguenti attività, con cadenza trimestrale e secondo la programmazione condivisa, fermo restando che esse potranno sempre e comunque essere effettuate su esplicita segnalazione/richiesta da parte dell’Autorità senza che ciò comporti un onere aggiuntivo per la stessa:
- aggiornamento dell’anagrafica;
- aggiornamento della sezione valutativa e di tutte le sezioni valutative dedicate del DVR;
- aggiornamento degli allegati tecnico-documentali;
- monitoraggio delle fonti di rischio, secondo le periodicità stabilite dalla norma o dalla valutazione del rischio;
- aggiornamento delle misure di prevenzione attuate.
Aggiornamento dell’anagrafica:
con frequenza trimestrale dovranno essere richiesti dal Fornitore agli uffici competenti dell’Autorità, le informazioni e/o i dati necessari a verificare l’attualità di quanto riportato nel DVR e dovranno essere apportate le necessarie modifiche relativamente a:
- nominativo del DL (Datore di Lavoro)
- nominativo del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)
- nominativo del/dei RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)
- nominativo del MC (Medico Competente)
- numero di lavoratori -addetti alle squadre di emergenza e primo soccorso
- nuove assunzioni
- nuove mansioni
- variazioni di mansione
- nominativi degli addetti alla gestione delle emergenze e relativa collocazione all’interno della sede di lavoro (variazione postazioni di lavoro abituali di tali addetti).
Aggiornamento delle sezioni valutative del DVR:
con frequenza trimestrale, dovrà essere verificata l’attualità di quanto riportato nelle sezioni suddette nel DVR e dovrà essere effettuato, secondo la programmazione condivisa con il Supervisore, ogni aggiornamento derivante da eventuale nuova acquisizione, ampliamento o modifica dei luoghi di lavoro, ivi incluse le modifiche da apportare a seguito di interventi attuati nel rispetto del programma di miglioramento (programmazione e controllo degli interventi).
Si precisa che nell’attività di aggiornamento non sono compresi sopralluoghi finalizzati alla ricognizione delle fonti di rischio all’interno dei luoghi di lavoro. Si fa presente che sono viceversa compresi eventuali sopralluoghi che si dovessero rendere necessari per la verifica delle modifiche da apportare e, pertanto, verranno considerati compresi nel Canone poichè relativi alla attività di monitoraggio delle fonti di rischio (cfr. punto corrispondente del presente paragrafo).
Gli eventuali esami strumentali che si dovessero rendere necessari verranno remunerati ai prezzi risultanti dal ribasso applicato ai prezzi di gara.
Aggiornamento della sezione degli allegati tecnico-documentali:
con cadenza trimestrale, dovrà essere effettuata la verifica, con segnalazione delle eventuali scadenze, delle seguenti documentazioni/certificazioni:
- fonometrie e altre relazioni di indagini ambientali, secondo le scadenze di legge;
- verifica dell’impianto di messa a terra;
- verifica dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche;
- verifica degli impianti di sollevamento;
- certificato di Prevenzione Incendi;
- aggiornamento del Registro dei Controlli ove previsto.
Monitoraggio delle fonti di rischio:
il Fornitore dovrà effettuare, per tutta la durata del contratto, un monitoraggio delle fonti di rischio. Tale attività consiste nella effettuazione di sopralluoghi tecnici, annuali o secondo la periodicità stabilita nella valutazione del rischio o da specifiche norme, finalizzati:
- alla verifica del mantenimento dei livelli di igiene e sicurezza prestabiliti;
- all’aggiornamento delle fonti censite in relazione alla possibile evoluzione del contesto strutturale, impiantistico, organizzativo.
A seguito di ciascuna ricognizione dovrà essere predisposta una specifica relazione tecnica sulle condizioni di igiene e sicurezza rilevate nei luoghi di lavoro, contenente una valutazione comparativa rispetto a quanto rilevato in precedenza che metta in evidenza anche le misure di prevenzione attuate e le procedure adottate.
I sopralluoghi periodici dovranno essere effettuati presso tutti i luoghi di lavoro dell’edificio, secondo le specifiche indicate al par. “Censimento delle fonti di rischio” del presente Capitolato.
Eventuali esami strumentali che si dovessero rendere necessari verranno remunerati secondo i relativi prezzi ribassati in fase di offerta.
Esecuzione esami strumentali
Il servizio DVR include sia gli esami strumentali conseguenti al censimento delle fonti di rischio sia tutti gli esami strumentali resi necessari nel corso della durata contrattuale per aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi o eventualmente richiesti dall’Autorità.
Si riporta un elenco di rilievi/indagini strumentali che potranno essere richiesti al Fornitore (cfr. Allegato 1):
Indagine microclimatica per la determinazione dello stato generico degli ambienti di lavoro. Indagine microclimatica finalizzata alla verifica della variazione del microclima nel corso della
giornata lavorativa, con durata minima del rilievo pari a 6 ore.
Indagini microclimatiche per singola postazione per la verifica delle condizioni di benessere, con misurazioni effettuate al livello testa, tronco, piedi.
Misurazioni dei ricambi d’aria.
Indagine illuminotecnica finalizzata alla verifica delle condizioni di illuminamento di un ambiente di lavoro.
Indagine illuminotecnica per la verifica dell’idoneità delle postazioni con videoterminale, con misure di illuminamento e luminanza secondo la specifica norma.
Vibrazioni corpo intero Vibrazioni mano-bracciò
Valutazione campi elettromagnetici a bassa frequenza– misure su apparecchiature o impianti specifici.
Valutazione campi elettromagnetici ad alta frequenza– misure su apparecchiature o impianti specifici.
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA). Misure ergonometriche e dei carichi di lavoro. Misurazioni di inquinamento elettromagnetico. Polveri totali.
Fibre minerali (fibre vetrose, amianto ecc.). Analisi di campioni massivi di amianto in MOCF. Analisi di campioni massivi di amianto in SEM.
Analisi di campioni aerodispersi di amianto in MOCF. Analisi di campioni aerodispersi di amianto in SEM. Lieviti, muffe, batteri (carica fungina totale).
Legionella.
Carica batterica totale a 37 °C/ 20 °C. Prove di carico dei solai.
Radon – Misurazione di concentrazione mediante collocazione di dosimetri – 1 dosimetro.
Radon – Misurazione di concentrazione mediante collocazione di dosimetri – da 2 a 10 dosimetri. Radon – Misurazione di concentrazione mediante collocazione di dosimetri – da 11 a 20 dosimetri. Radon – Misurazione di concentrazione mediante collocazione di dosimetri – oltre 20 dosimetri.
Nei relativi prezzi offerti, si considerano sempre ricompresi i materiali di consumo e l’uso delle strumentazioni necessarie.
Per lo svolgimento delle indagini di cui sopra, ove applicabili, dovranno essere seguite le metodologie definite dalle norme tecniche di riferimento, dovranno essere utilizzati tecnici rilevatori aventi adeguata professionalità ed apparecchiature idonee dotate delle previste certificazioni.
Lo svolgimento di tali indagini non dovrà interferire con l’attività dell’edificio.
Per eventuali indagini non riportate in elenco, ed a queste non omologabili come tipologia e costo, l’Autorità avrà la facoltà di contattare direttamente Fornitori Terzi o di incaricare il Fornitore.
All’esito delle rilevazioni strumentali dovranno essere fornite specifiche relazioni tecniche per l’interpretazione dei dati.
Fornitura del servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il Servizio prevede che l’Autorità possa richiedere la fornitura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) esterno per assolvere al compito di coordinare e sovrintendere al
“Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale” che il Datore di Lavoro è tenuto a costituire nell'ambito del sistema di sicurezza aziendale in ottemperanza all’articolo 33 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i..
Si specifica che la Fornitura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) esterno, nell’ambito del presente Appalto, non comprende nel canone la redazione e la gestione del DVR.
In ottemperanza a quanto previsto dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i. in relazione agli obblighi non delegabili da parte del datore di lavoro (art.17) e a quanto disciplinato in merito al “Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale” (artt. 31 e 32) si specifica che la nomina effettiva della figura del RSPP, nell’ambito del servizio in oggetto, resta di esclusiva competenza dell’Autorità nella figura del Datore di Lavoro, previa consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Qualora il Datore di Lavoro e/o i soggetti delegati, a seguito dell’analisi dei profili professionali dei candidati proposti dal Fornitore e di un eventuale colloquio, non rilevi le condizioni per procedere alla designazione, sarà onere del Fornitore provvedere ad una ulteriore preselezione.
Si specifica che le indicazioni nominative del Fornitore, come tali, non valgono ad interferire, quand’anche l’Autorità intenda giovarsene, con l’assunzione della paternità della nomina finale e delle connesse responsabilità, che spettano esclusivamente al Datore di lavoro e/o ai soggetti delegati, per quanto di loro legittima competenza.
Il RSPP designato dovrà possedere i requisiti stabiliti dall’art. 32 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.
Il Fornitore si impegnerà pertanto a fornire alla Autorità per l’incarico di RSPP una rosa di tre professionisti il cui profilo risponda ai seguenti requisiti minimi stabiliti dalla normativa vigente.
La rosa di nominativi dovrà essere comunicata all’Autorità in modo tale che la stessa possa procedere alla nomina del RSPP a fare data dalla stipula del contratto.
REQUISITI MINIMI
Requisiti generali:
- capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative;
- frequenza di corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell'accordo Stato-Regioni del 26/01/2006;
Requisiti specifici:
- titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
- attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative;
- attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali;
Altri requisiti specifici, in alternativa:
- dimostrazione dello svolgimento della funzione di RSPP, professionalmente o alle dipendenze di un Datore di Lavoro, previo svolgimento dei corsi previsti;
- possesso di laurea in una delle seguenti classi: X0, X0, X0, X00, X00 e della laurea magistrale LM26 di cui al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007 o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al
decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio Universitario nazionale. Detti professionisti sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione previsti per il SPP, ad esclusione di quelli specifici per il RSPP.
Inoltre il professionista nominato dovrà aver svolto l’incarico di RSPP per almeno due anni.
Il RSPP, come anticipato, ha la funzione di coordinare e sovrintendere il Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale che il Datore di Lavoro e tenuto a costituire nell'ambito del sistema di sicurezza aziendale.
Pertanto il RSPP fornito dal Fornitore, in ottemperanza all’articolo 33 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., nell’ambito del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale sarà tenuto a svolgere i propri compiti provvedendo:
- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- a fornire ai lavoratori adeguata informazione:
xxx rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all’attività della impresa in generale;
- sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e di prevenzione incendi;
- sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del Medico Competente;
- sui rischi specifici cui sono esposti i lavoratori in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
Al fine di favorire l’aggiornamento della documentazione inerente agli eventuali ulteriori servizi attivati il RSPP sarà tenuto a partecipare agli incontri organizzati trimestralmente dal Fornitore a tale scopo.
Il Datore di Xxxxxx, al fine di mettere il RSPP in grado di disporre correttamente ed efficacemente delle conoscenze necessarie a svolgere i compiti di cui al citato art. 33 del d. lgs. 81/2008 e s.m.i., deve fornire al RSPP tutte le informazioni necessarie al raggiungimento ed al mantenimento degli obiettivi.
In particolare il Datore di Xxxxxx dovrà fornire informazioni in merito a:
- la natura dei rischi;
- l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni, e quelli relativi alle malattie professionali;
- i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
Termini di esecuzione e consegna di DVR e Servizio RSPP
I tempi per l’esecuzione delle attività previste dal Servizio DVR dovranno essere quelli di seguito indicati:
L’elaborazione del documento DVR, inclusi i sopralluoghi/verifiche, il censimento delle fonti di rischio, la presentazione e consegna al Datore di Lavoro, al RSPP, ai Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza, per l’illustrazione dei contenuti non potrà avere una durata superiore a 50 giorni solari, a partire dalla data di attivazione del servizio (1.1.2020), pena l’applicazione della penale prevista nei documenti contrattuali.
Si specifica che la data di conclusione delle attività sopra previste coinciderà con la data di consegna della documentazione prevista per il servizio in oggetto, accertata attraverso la firma apposta per ricevuta dall’Autorità sul frontespizio del documento consegnato
Il Fornitore si impegnerà a fornire il RSPP, secondo l’opzione richiesta, per tutta la durata del contratto; la data per l'inizio dell'incarico coinciderà con la data di attivazione del servizio, pena l’applicazione della penale prevista nei documenti contrattuali.
Sopralluoghi straordinari
Tale attività consiste nell’esecuzione, a seguito di specifica richiesta da parte dell’Autorità, di sopralluoghi straordinari, a seguito di eventi particolari non prevedibili e non riconducibili all’ordinaria attività oggetto del servizio.
Per il Fornitore parteciperà il RSPP.
I sopralluoghi in oggetto si svolgono presso la sede dell’Autorità, ovvero presso il domicilio dei dipendenti in regime di telelavoro. In quest’ultimo caso, il sopralluogo si potrà svolgere in Roma, ovvero in altra città della Regione Lazio ovvero di altra regione italiana.
In caso di richiesta indicata come urgente, la presenza del Fornitore dovrà essere comunicata entro tre giorni solari dal sopralluogo previsto. In caso di sopralluogo non urgente, il preavviso non sarà inferiore a otto giorni solari.
DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze)
Il servizio si pone l’obiettivo di fornire alle Amministrazioni l’elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), obbligo del Datore di Lavoro, in caso di affidamento dei lavori, servizi e forniture ad una impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola Unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima.
Il DUVRI deve essere allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture; e unico per ciascun appalto e deve indicare le misure
adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Si tratta, pertanto, di un documento nel quale dare indicazioni operative e gestionali su come superare uno dei maggiori ostacoli alla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro: l’interferenza ovvero il “contatto rischioso” tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.
La valutazione non contempla i rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
Il servizio comprende l’esecuzione da parte del Fornitore delle seguenti attività: redazione e aggiornamento del Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze (DUVRI).
Di seguito sono descritte tutte le attività previste per il servizio DUVRI con indicazione delle specifiche tecniche e delle modalità con cui il Fornitore sarà tenuto a svolgerle.
Redazione del DUVRI
La redazione del DUVRI prevede, per lo specifico appalto per cui è attivata, lo svolgimento almeno delle seguenti attività da parte del Fornitore:
- acquisizione, anche attraverso incontri con i referenti dell’Autorità, di informazioni relative agli aspetti organizzativi generali (dati identificativi, organizzazione del lavoro, attività svolta, etc.) e in merito all’organizzazione della prevenzione e della sicurezza dell’Autorità;
- acquisizione, anche attraverso sopralluoghi, di informazioni e documentazioni relative: alla sede dell’Autorità oggetto dell’appalto (stato dei luoghi, attività svolta, planimetrie, DVR, PE, etc.), alle attività oggetto dell’appalto per cui e stato richiesto il servizio;
- esecuzione di eventuali incontri con l’impresa appaltatrice, finalizzati all’approfondimento delle informazioni acquisite;
- acquisizione degli eventuali DUVRI già redatti;
- acquisizione, anche attraverso la somministrazione di check list all’Autorità, di tutte le informazioni circa la natura delle attività/servizi affidate in appalto alle varie imprese, la durata dei contratti, l’entità degli stessi, i lavoratori impiegati, etc.;
- identificazione dei fattori di rischio da interferenze (tra l’impresa appaltatrice con le altre imprese, eventualmente presenti, e con i lavoratori dell’Autorità) esistenti nei luoghi interessati e dei lavoratori esposti ai rischi rilevati;
- identificazione, se ritenuto necessario anche attraverso elaborati planimetrici delle aree di interferenza e della durata delle stesse;
- definizione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi da interferenze da adottare, per i lavoratori esposti;
- definizione dei costi da interferenza relativi all’attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione adottate;
- redazione del DUVRI per lo specifico appalto;
- gestione della riunione di coordinamento e cooperazione in cui verrà presentato il XXXXX redatto alle imprese appaltatrici.
Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.
Il DUVRI redatto dovrà essere articolato almeno nelle seguenti sezioni principali:
- sezione identificativa dell’Autorità quale azienda appaltante: sezione nella quale vengono indicati i soggetti di riferimento dell’Autorità committente (es. Datore di Lavoro, Responsabile del
Procedimento, RSPP, Medico Competente, ecc.) e vengono compiutamente riportate tutte le indicazioni disponibili relative all’organizzazione interna e logistica dell’Autorità rispetto alle tematiche di prevenzione e sicurezza;
-sezione identificativa delle imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi: sezione nella quale vengono riportate tutte le informazioni disponibili relative alle imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi (es. riferimenti, numero lavoratori, nominativo Datore di Lavoro, RSPP, Medico Competente, ecc.) contemporaneamente presenti nei luoghi di lavoro interessati dall’appalto per cui viene redatto il DUVRI;
- sezione misure di sicurezza attuate: sezione nella quale vengono riportate informazioni relative ai rischi di carattere generale esistenti sui luoghi di lavoro oggetto dell’appalto e alle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- sezione attività oggetto dell’appalto: sezione nella quale vengono descritte le diverse fasi di esecuzione delle attività oggetto dell’appalto;
- sezione valutativa: sezione nella quale vengono identificati i rischi interferenti, per ciascuno dei rischi interferenti individuati viene riportata la loro valutazione descrivendo la metodologia adottata ed infine vengono definite le misure di prevenzione e protezione da attuare, indicando il responsabile per la loro messa in atto e la relativa tempistica di realizzazione;
- sezione costi della sicurezza: sezione nella quale vengono quantificati i costi della sicurezza “da interferenze”. La stima dei costi dovrà essere congrua, analitica per singole voci, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non sia disponibile, la stima dovrà essere effettuata con riferimento ad una analisi dei costi dettagliata e desunta da indagini di mercato;
Allegati: il DUVRI potrà essere corredato da vari allegati in cui saranno riportate informazioni e documentazioni accessorie, comunque necessarie per una maggiore conoscenza degli appalti, dei luoghi, delle procedure adottate, dei rischi esistenti e delle misure attuate. Tra gli allegati sarà presente necessariamente il verbale di riunione di coordinamento e cooperazione.
Aggiornamento del DUVRI
L’aggiornamento del DUVRI, redatto o esistente, per uno specifico appalto dovrà essere eseguito dal Fornitore dopo la formalizzazione del contratto, qualora se ne presenti la necessita, su specifica segnalazione da parte dell’Autorità e senza alcun onere aggiuntivo per la stessa.
A titolo esemplificativo e non esaustivo vengono di seguito indicate alcune cause tipiche che possono determinare l’aggiornamento del DUVRI:
- variazione del numero delle imprese appaltatrici;
- variazione dei processi lavorativi nelle aree interessate dall’appalto;
- modifiche allo stato dei luoghi nelle aree interessate dall’appalto.
A seguito delle possibili variazioni intercorse, il Fornitore dovrà gestire il coordinamento tra i datori di lavoro delle imprese appaltatrici e con i referenti indicati dall’Autorità, al fine di agevolare il flusso di informazioni necessarie per riformulare, in funzione dello stato di avanzamento delle attività, la valutazione dei rischi da interferenze e verificare le procedure di sicurezza adottate.
Informato il Datore di Lavoro o le figure da questi indicate sugli esiti delle riunioni e degli incontri svolti e sulle eventuali indicazioni di miglioramento ed adeguamento, il Fornitore provvederà ad apportare le necessarie modifiche al documento, precedentemente descritto, nelle sezioni di competenza.
Termini di esecuzione e consegna
La consegna del DUVRI redatto dovrà avvenire entro 20 giorni solari dall’avvio delle attività pena l’applicazione della penale di cui al documento contrattuale, salvo maggior termine concordato con l’Autorità in relazione alla complessità del contratto.
Si specifica che la data di conclusione delle attività sopra previste coinciderà con la data di consegna della documentazione prevista per il servizio in oggetto, accertata attraverso la firma apposta per ricevuta dall’Autorità sul frontespizio del documento consegnato.
Piano delle Misure di Adeguamento (PMA)
Il Servizio PMA ha come principale obiettivo quello di assicurare all’Autorità le condizioni di igiene e sicurezza della struttura, degli impianti e dei macchinari di tutti i luoghi di lavoro utilizzati come sedi di lavoro.
Strumento fondamentale per il perseguimento di tale obiettivo e il Piano delle Misure di Adeguamento (PMA) che costituisce infatti il documento in cui sono pianificati tutti gli interventi ritenuti necessari a garantire la sicurezza e che riguardano sia gli aspetti strutturali che impiantistici delle sedi di luoghi di lavoro.
Il PMA dovrà essere redatto a cura del Fornitore al fine di permettere all’Autorità di conseguire i seguenti obiettivi:
- consentire al Datore di Lavoro di disporre di un programma di realizzazione degli interventi ritenuti necessari, compresi quelli immediatamente realizzabili in particolare nei contesti in cui le risorse finanziarie non rispondono al fabbisogno complessivo;
- permettere al responsabile del luogo di lavoro, laddove non coincida con il Datore di Xxxxxx, di conoscere in maniera rigorosa e razionale gli adempimenti da porre in atto;
- assicurare al Datore di Lavoro la disponibilità di documentazioni tecnico-economiche sufficientemente dettagliate con cui avanzare le richieste di adempimento all’Autorità competente. L’attivazione del servizio PMA comporta lo svolgimento da parte del Fornitore delle seguenti attività:
- Reperimento e catalogazione delle certificazioni
- Redazione/Revisione del PMA
- Aggiornamento del PMA
Il prospetto seguente sintetizza le attività ed i criteri di remunerazione previsti per il servizio.
Di seguito sono descritte tutte le attività previste per il servizio PMA con indicazione delle specifiche tecniche e delle modalità con cui il Fornitore sarà tenuto a svolgerle.
Reperimento e catalogazione delle certificazioni
Il Fornitore sarà chiamato ad effettuare una ricognizione sullo stato certificativo/documentale relativo agli impianti, ai macchinari, alle strutture, rilevante ai fini dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che si concluderà con la produzione di una Relazione sullo stato certificativo – documentale.
Il sistema documentale/certificativo relativo ad un edificio, ivi inclusi le strutture, gli impianti ed i macchinari in esso contenuti, rappresenta infatti un supporto fondamentale per la costituzione ed il mantenimento di un sistema di prevenzione efficiente.
L’attività di ricognizione dovrà essere svolta dal Fornitore prendendo contatto con gli uffici competenti dell'Autorità e incontrando se necessario le funzioni competenti, al fine di richiedere le certificazioni ritenute pertinenti al corretto esercizio dell'attività.
L'attività di acquisizione e catalogazione delle documentazioni/certificazioni dovrà prevedere lo svolgimento delle seguenti sottofasi:
- individuazione di tutte le certificazioni/documentazioni rilevanti in materia di igiene e sicurezza del lavoro pertinenti l’edificio;
- verifica della idoneità delle destinazioni d'uso, anche attraverso la verifica della regolarità della posizione catastale;
- acquisizione delle certificazioni/documentazioni esistenti dalle funzioni competenti dell'Autorità, con conseguente catalogazione in appositi raccoglitori;
- verifica della completezza e dell’attualità delle certificazioni e/o documentazioni acquisite;
- redazione di una Relazione sullo stato certificativo/documentale per l’edificio. L’attività di reperimento e classificazione delle certificazioni è inclusa nel Canone.
Qualora dovesse verificarsi, a seguito dell'attività di ricognizione dello stato documentale/certificativo, o a seguito delle mutate condizioni strutturali e/o impiantistiche degli ambienti di lavoro, l'esigenza di implementare e/o produrre ex novo certificazioni e/o documentazioni inerenti all'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro, l’Autorità avrà la facoltà di contattare direttamente Fornitori Terzi o di incaricare il Fornitore.
Redazione (o revisione) del PMA
Nel redigere o revisionare il PMA sarà necessario considerare tutti gli interventi di adeguamento e di miglioramento rilevanti ai fini dell'igiene e della sicurezza relativi ad impianti, macchinari, strutture presenti all’interno dei luoghi di lavoro.
Le attività specifiche e i tempi per l’esecuzione delle stesse verranno riportati in documento da consegnare all’Autorità.
La redazione del Piano delle Misure di Adeguamento dovrà tener conto del risultato dell’attività di valutazione dei rischi e delle indicazioni contenute nella specifica sezione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) dedicata alle misure di miglioramento, della scala di priorità d’intervento, stabilita in relazione sia alle criticità rilevate in fase di valutazione dei rischi, sia alle responsabilità penali e civili emergenti per il Datore di Xxxxxx (ovvero dirigenti e/o funzionari preposti).
Il Piano dovrà garantire una rappresentazione omogenea degli interventi, individuati per categorie, in modo da consentire la confrontabilità e l’aggregazione dei dati per eventuali elaborazioni e azioni successive dell’Autorità, sia di natura economico/finanziaria che organizzativa.
Di seguito sono descritti i contenuti minimi che dovranno essere riportati nel Piano:
- Misure di adeguamento non applicate in base a quanto evidenziato nel DVR per adeguamenti delle strutture, degli impianti e dei macchinari. Per le singole misure dovranno essere:
- identificata la non conformità riscontrata, classificandola secondo i medesimi criteri utilizzati per la redazione del DVR (categoria, natura, ecc.);
- evidenziata e descritta l’esatta correlazione con l’ambiente fisico e/o la fase lavorativa di riferimento;
-individuato un indice di priorità basato sul livello di rischio valutato per la specifica non conformità;
- riportate note su eventuali riferimenti documentali e/o certificativi (esistenti e/o da predisporre) pertinenti a quanto evidenziato a seguito di una ricognizione sullo stato certificativo/documentale
relativo agli impianti, macchinari, strutture, rilevante ai fini dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Reperimento e catalogazione delle certificazioni;
- descritto l’intervento necessario (o la successione di interventi necessari) al ripristino delle condizioni di conformità ed, eventualmente, al miglioramento delle condizioni di igiene e sicurezza per i lavoratori;
- riportati gli esiti della valutazione sull’impatto tecnico, organizzativo e/o funzionale che l’applicazione o non applicazione dell'intervento descritto puo avere sull’attività dell’Autorità;
- verificata l’effettiva possibilità di attuazione dell'adeguamento individuato in relazione alla possibile sussistenza di vincoli architettonici e/o urbanistici, nel rispetto della vigente normativa in materia di barriere architettoniche;
- riportata l’indicazione sui tempi di attuazione raccomandati in relazione al livello di rischio della misura di adeguamento indicata;
- effettuata una stima di massima dell'entità economica dell'adeguamento individuato;
- verificata la possibilità di applicare eventuali misure alternative quali, ad esempio, misure di tipo organizzativo, anche temporanee;
- analizzate le politiche manutentive attuate dall’Autorità;
- Responsabili all’esecuzione degli interventi di adeguamento previsti (funzione aziendale e/o enti preposti);
- Stima complessiva dell’impegno economico-finanziario necessario all’esecuzione degli interventi; tale stima di massima dovrà essere effettuata e classificata per categoria di intervento;
- Tempi di esecuzione delle misure di adeguamento individuate in relazione all’indice di priorità basato sul livello di rischio (piano delle scadenze) e programmazione delle misure non indifferibili in relazione ai vincoli economici ed organizzativi esistenti;
- Figure preposte al controllo dell’applicazione delle misure di adeguamento;
- Modalità di verifica dei risultati e di attivazione delle necessarie procedure di adeguamento delle documentazioni inerenti l'igiene e la sicurezza (DVR, Piano d'Emergenza, certificazioni e/o documentazioni varie), nonché per l'attivazione delle altre misure rese necessarie dagli adeguamenti effettuati (formazione, informazione, ecc.).
Aggiornamento del PMA
In relazione ai cambiamenti dovuti alle normali dinamiche evolutive che inevitabilmente caratterizzano ogni ambiente di lavoro, deve essere previsto un costante aggiornamento del PMA. Le attività di aggiornamento del PMA dovranno essere svolte dal Fornitore a partire dai termini di consegna indicati infra.
Tale attività di aggiornamento dovrà evidentemente tener conto, da una parte, della progressiva realizzazione delle misure di adeguamento previste nel piano stesso, dall'altra delle eventuali nuove esigenze che dovessero manifestarsi nel tempo.
In particolare, relativamente alle verifiche di attuazione dei piani e alle modifiche determinate dalla progressiva realizzazione di quanto previsto nel PMA stesso, l'aggiornamento del Piano sarà trimestrale. In particolare sarà a cura del Fornitore il coordinamento con le funzioni e gli uffici competenti finalizzato a verificare, con la frequenza indicata, l'effettivo adempimento delle misure programmate.
Per quanto attiene agli aggiornamenti da apportare in conseguenza del verificarsi di nuove ed impreviste esigenze di adeguamento, detti aggiornamenti saranno apportati ogniqualvolta dovessero verificarsi tali circostanze, a seguito di apposita richiesta dell’Autorità che dovrà comunicare al Fornitore il verificarsi dell'evento che richiede l'aggiornamento del PMA.
L’attività di aggiornamento riguarda anche la gestione delle scadenze delle certificazioni catalogate. Ogni aggiornamento del PMA dovrà essere accompagnato da una sintetica relazione che illustri, motivandole, le modifiche apportate.
Termini di esecuzione e consegna
L’elaborazione del Piano delle Misure di Adeguamento con incluse tutte le attività previste tra cui l’effettuazione di eventuali sopralluoghi e incontri con l’Autorità e la presentazione del Piano al Datore di Lavoro, al RSPP, ai Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza, per l’illustrazione dei contenuti non potrà avere, pena l’applicazione della specifica penale, una durata superiore a 30 giorni solari, a partire dalla data di attivazione del servizio, pena l’applicazione della penale di cui al documento contrattuale.
Le attività di aggiornamento del PMA dovranno essere svolte dal Fornitore a partire dai termini di consegna del PMA.
Si specifica che la data di conclusione delle attività sopra previste coinciderà con la data di consegna della documentazione prevista per il servizio in oggetto, accertata attraverso la firma apposta per ricevuta dall’Autorità sul frontespizio del documento consegnato.
Piano di Emergenza
Il servizio Piano d’Emergenza ha come principale obiettivo quello di assicurare all’Autorità gli strumenti idonei a programmare gli interventi ed adottare le misure necessarie per la completà eliminazione o la riduzione dei rischi per i lavoratori di caratter organizzativo e procedurale.
A tal fine il servizio si sostanzia nelle seguenti attività:
- redazione (o revisione) del Piano d’Emergenza (PdE) con l’obiettivo di definire le procedure e le norme comportamentali da seguire in caso di eventi calamitosi;
- svolgimento delle Prove di Evacuazione per assicurare la diffusione del corretto comportamento da seguire in casi di emergenza tra tutti i soggetti coinvolti nelle attività lavorative relative all’edificio.
Redazione e aggiornamento del Piano d’Emergenza (PdE)
Il Fornitore sarà chiamato a redigere il Piano d'Emergenza (PdE), con indicazione:
- delle procedure da seguire in caso di eventi calamitosi;
- del personale designato a svolgere un ruolo attivo in caso d'emergenza e dei compiti di ciascuno. Dovranno essere definite le procedure e le norme comportamentali in relazione all'accadimento degli eventi calamitosi da ritenersi più probabili e, comunque, almeno relativamente ai casi di:
- incendio
- terremoto
- infortunio
Nel PdE dovranno essere chiaramente dettagliati i seguenti contenuti minimi:
- le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio o di altro evento calamitoso;
- le procedure per l’evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
- le disposizioni per chiedere l’intervento dei vigili del fuoco o gli altri organi di soccorso pubblico e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
- le specifiche misure per assistere le persone disabili;
- i compiti del personale incaricato a svolgere specifiche mansioni in caso di emergenza, con particolare riferimento alla sicurezza antincendio: telefonisti, custodi, capireparto, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza, ecc.
La struttura e l’articolazione del Piano di emergenza dovrà essere in linea con quanto di seguito precisato:
Sezione 1: descrizione del contesto di riferimento con indicazione di:
- caratteristiche fisiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di esodo;
- sistema di rivelazione e di allarme incendio;
- numero delle persone presenti e relativa distribuzione;
- presenza di lavoratori esposti a rischi particolari;
- identificazione e distribuzione degli addetti all’attuazione ed al controllo del PdE nonché all’assistenza per l’evacuazione (addetti alla lotta antincendio e gestione delle emergenze, addetti al primo soccorso);
- livello di formazione e informazione fornito ai lavoratori;
Sezione 2: misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di ridurre la possibilità di insorgere di un incendio e di limitare le eventuali conseguenze;
Sezione 3: istruzioni e disposizioni per l’attuazione delle procedure di intervento degli addetti alla gestione delle emergenze e per il comportamento dei lavoratori, nonché di altre persone presenti, in caso di emergenza;
Sezione 4 (Allegati): al PdE dovranno essere allegate le planimetrie antincendio, opportunamente redatte sulla base di adeguati elaborati grafici messi a disposizione dall’Autorità.
Il Fornitore dovrà provvedere all'aggiornamento trimestrale del Piano d'Emergenza salvo periodicità diverse di aggiornamento rese necessarie in tutti i casi in cui il Piano, o anche solo una parte dello stesso, perda di efficacia in quanto non più congruente con l’effettiva situazione strutturale, impiantistica ed organizzativa della sede a cui si riferisce.
A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, il Piano di Emergenza dovrà essere verificato e aggiornato in particolare nei seguenti casi:
- modifica significativa al sistema delle vie d’esodo;
- modifica rilevante ai dispositivi di segnalazione e/o di allarme;
- modifica rilevante ai dispositivi di sicurezza attiva o passiva;
- variazioni significative nell’organizzazione del lavoro nella sede;
- variazioni significative nella composizione e/o distribuzione del personale chiamato a gestire le emergenze.
Prove di evacuazione
L’Autorità potrà richiedere al Fornitore l’esecuzione delle Prove di Evacuazione anche senza attivare il Servizio PdE.
Le prove di evacuazione consistono nell’effettuazione delle esercitazioni antincendio con relative prove di evacuazione, svolte secondo le scadenze di legge, con successiva registrazione dell’esito delle stesse nel registro dei controlli o in apposito registro tenuto dall’Autorità.
Il Fornitore avrà cura di organizzare le prove di evacuazione secondo quanto pianificato in collaborazione con i competenti uffici dell’Autorità e comunque secondo le seguenti fasi:
- incontro con addetti alle squadre antincendio finalizzato all’illustrazione delle modalità di svolgimento della prova;
- esecuzione della prova.
Termini di esecuzione e consegna
Si fa presente che la elaborazione del Piano con incluse tutte le attività necessarie tra cui l’effettuazione di eventuali sopralluoghi/incontri con l’Autorità e la presentazione del Piano al Datore di Lavoro, al RSPP, ai Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza, per l’illustrazione dei contenuti non potrà avere, pena l’applicazione della penale di cui al documento contrattuale, una durata superiore a 30 giorni solari, a partire dalla data di attivazione del servizio.
Si specifica che la data di conclusione delle attività sopra previste coinciderà con la data di consegna della documentazione prevista per il servizio in oggetto, accertata attraverso la firma apposta per ricevuta dall’Autorità sul frontespizio del documento consegnato.
Corsi di Formazione
Il servizio prevede l’erogazione, su richiesta dell’Autorità, di specifici corsi di formazione e/o addestramento, secondo le modalità e i protocolli stabiliti nel PFIA, svolti ai sensi dell'art. 37 del d.lgs 81/2008 e s.m.i., nonché dell’ Accordo 26 Gennaio 2006 e degli Accordi 21 Dicembre 2011 quali “Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” e “Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” di seguito denominati “Accordo Stato Regioni”, approvati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n.8 dell’11 Gennaio 2012, ed eventuali successive modifiche, integrazioni ed aggiornamenti.
Il Fornitore dovrà redigere, in caso di corso in aula, un apposito verbale per ciascun incontro di formazione, in cui oltre alla sede e alla data dell’incontro, saranno specificati i contenuti del corso e saranno riportati i nominativi dei partecipanti.
Al termine del ciclo relativo a ciascun corso, a prescindere dalla modalità di erogazione dello stesso dovranno essere effettuate le verifiche previste dalla vigente normativa volte a valutare e documentare il grado di apprendimento da parte degli utenti. Inoltre, a prescindere dalla modalità di erogazione scelta dall’Autorità, il Fornitore dovrà distribuire agli utenti un questionario finalizzato alla valutazione del grado di soddisfazione degli stessi.
I corsi dovranno essere effettuati nel rispetto dei programmi definiti nel PFIA (elaborato in autonomia dall’Autorità), e approvati dall’Autorità.
L’attivazione del servizio comporta lo svolgimento da parte del Fornitore delle seguenti attività:
- Corsi di Formazione
- Sessioni di addestramento
Il prospetto seguente sintetizza le attività previsti per il servizio.
Tipologie di Corsi e Sessioni di Addestramento
I corsi di formazione e le sessioni di addestramento sono classificate in 3 tipologie, che si differenziano principalmente per la specificità e complessità dei temi, per la professionalità dei
docenti e per la eventuale necessita di strumentazione di supporto. Talune attività formative possono rientrare in una tipologia anche in relazione ai settori delle classi di rischio.
Le tipologie di corsi sono le seguenti:
Tipologia A: Corsi aventi ad oggetto temi legati al rischio incendio per settori delle classi di rischio medio e alto, inclusi i corsi di formazione delle squadre antincendio di compartimento.
Tipologia B: Corsi aventi ad oggetto rischi specifici per settori classi di rischio medio e alto; Corsi destinati a RSPP, ASPP e DL;
Corsi tenuti da medici o paramedici; Sessioni di addestramento;
Corsi aventi ad oggetto temi legati al rischio incendio per settore della classe di rischio basso. Tipologia C: Corsi aventi ad oggetto temi comuni e rischi generici;
Corsi aventi ad oggetto rischi specifici per settori classi di rischio basso.
Per quanto possa occorrere, si rappresenta che l’Autorità è in classe di rischio medio.
Nella seguente tabella sono elencati a titolo esemplificativo i più comuni corsi di formazione e sessioni di addestramento, definiti ai sensi dell’accordo Stato Regioni con la tipologia di appartenenza:
CORSO DI FORMAZIONE/SESSIONE DI ADDESTRAMENTO - Tipologia di appartenenza Corso Antincendio - Sito a basso rischio (D.M. 10/03/1998) A
Corso Antincendio - Sito a medio rischio (D.M. 10/03/1998) A Corso Antincendio - Sito ad alto rischio (D.M. 10/03/1998) A
Corso di aggiornamento Antincendio (lettera circolare VV.F. del 23/02/2011 n° 12653) A
Corso per addetti antincendio squadre di compartimento A
Corso di Aggiornamento per addetti antincendio squadre di compartimento A Corso sul sistema di gestione della sicurezza antincendio A
Corso per DL con funzione RSPP B Aggiornamento per DL con funzione RSPP B
Corso per lavoratori – formazione specifica – settori classi di rischio basso se tenuto da medici o paramedici B
Corso per lavoratori – formazione specifica – settori classi di rischio medio e alto B Aggiornamento per lavoratori settori classi di rischio medio e alto B
Corso per preposti settori classi di rischio medio e alto B Aggiornamento per preposti settori classi di rischio medio e alto B Corso per dirigenti B
Aggiornamento per dirigenti B
Corso per RSPP e ASPP - Modulo A B
Corso per RSPP e ASPP - Modulo B vari Macrosettori B Corso per RSPP – Modulo C B
Corso aggiornamento RSPP Modulo B vari Macrosettori B Corso aggiornamento ASPP B
Corso Primo soccorso gruppo B e C (ex D.M. 15/07/2003 n. 388) B Corso Primo soccorso gruppo A (ex D.M. 15/07/2003 n. 388) B Corso aggiornamento primo soccorso B
CORSO DI FORMAZIONE/SESSIONE DI ADDESTRAMENTO - Tipologia di appartenenza Addestramento su corretta movimentazione dei carichi B
Addestramento su uso di attrezzature di lavoro B Addestramento su uso di dispositivi di protezione individuale B Addestramento su rischio meccanico B
Addestramento su rischi fisici B Addestramento su rischi chimici B Addestramento su rischio cancerogeno B Addestramento su rischi biologici B Addestramento sulla segnaletica di sicurezza B Addestramento su rischio ambienti confinati B
Corso BLSD - A per utilizzo del defibrillatore (personale laico non impegnato nelle emergenze sanitarie) B
Corso per RLS C
Corso aggiornamento annuale per RLS C
Corso per lavoratori – formazione generale – settori classi di rischio basso,medio e alto C Corso per lavoratori – formazione specifica – settori classi di rischio basso C Aggiornamento per lavoratori settori classi di rischio basso C
Corso per preposti settori classi di rischio basso C Aggiornamento per preposti settori classi di rischio basso C Corso per auditor interni C
I corsi di cui necessita l’Autorità sono quelli indicati nell’Allegato 1 al presente Capitolato.
Qualora dovesse verificarsi l'esigenza di sottoporre i lavoratori a Corsi di Formazione o Sessioni di Addestramento non ricompresi tra quelli proposti nel presente paragrafo, a detti Corsi o Sessioni, ai fini della remunerazione, dovrà essere abbinata una Tipologia (A, B o C) in base alla indicazione prevista nel presente paragrafo ed in analogia ai corsi definiti nella tabella.
Fermo restando quanto sopra, i corsi previsti sono quelli riportati negli ordinativi trimestrali
Corsi di Formazione in aula e in modalità webinar
I corsi di formazione in aula saranno svolti presso le sedi dell’Autorità o, qualora l’Autorità non disponesse di locali idonei, presso locali messi a disposizione dal Fornitore, senza oneri aggiuntivi per l’Autorità.
I corsi di formazione in modalità webinar dovranno consentire la partecipazione on line direttamente connessi da remoto (casa o sede di lavoro), consentendo altresì modalità interattive tra il relatore e i partecipanti.
Corsi di Formazione in modalità e-learning (Formazione A Distanza – FAD)
I corsi di formazione in modalità e-learning dovranno essere erogati nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’allegato I contenuto del citato “Accordo Stato Regioni”.
Sessioni di addestramento
Le sessioni di addestramento erogati dal Fornitore dovranno essere svolti a norma di legge, da docenti qualificati, con adeguate capacità in materia comprovate da curriculum professionale, presso le sedi dell’Autorità, presso il luogo di lavoro.
I gruppi di addestramento non potranno essere composti da un numero di alunni superiore a 10 (a meno di ulteriori specifiche indicazioni anche normative). Ove l’addestramento riguardi lavoratori immigrati, esso avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso di addestramento.
Il Fornitore dovrà redigere, al termine di ciascun percorso di addestramento, un apposito verbale in cui, oltre alla sede e alla data, saranno specificati i contenuti del corso e saranno riportati i nominativi dei partecipanti.
Qualora dovesse verificarsi, a seguito delle mutate condizioni strutturali e/o impiantistiche e/o organizzative degli ambienti di lavoro, l'esigenza di sottoporre i lavoratori a percorsi di addestramento non ricompresi tra quelli proposti nel presente paragrafo, per detti percorsi l’Autorità avrà la facoltà di contattare direttamente Fornitori Terzi o di incaricare il Fornitore.
Piano di Sorveglianza Sanitaria (PSS)
Per Servizio Piano di Sorveglianza Sanitaria - PSS (d.lgs. 81/2008 - art. 25) si intende l’insieme delle attività relative alla redazione del Piano di Sorveglianza Sanitaria e alla successiva attuazione dello stesso per le varie figure professionali, nel rispetto delle esigenze specifiche dell’Autorità.
Il Piano di Sorveglianza Sanitaria definisce le linee di applicazione, le modalità operative ed i contenuti della sorveglianza sanitaria, la cui esecuzione e prevista dal DLgs 81/2008 e s.m.i..
Il d. lgs. 81/2008 e s.m.i. nel definire il contenuto della sorveglianza sanitaria (art. 41, comma 1) precisa chiaramente che “la sorveglianza sanitaria e effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente”, escludendo la possibilità di sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori che non sono esposti a rischio specifico e quelli che rientrano nelle indicazioni dell’art. 41 comma 3 del citato decreto.
La sorveglianza sanitaria, inoltre, deve essere effettuata dal Medico Competente e pertanto le attività relative al piano di sorveglianza sanitaria, ad eccezione delle attività di supporto e di segreteria, verranno eseguite direttamente dal Medico Competente.
Il Servizio PSS prevede le seguenti attività:
A) la Gestione del PSS che comprende la nomina del Medico Competente, la Redazione (o revisione) del PSS, l’aggiornamento del PSS;
B) lo svolgimento di Visite mediche di cui all’art. 41 comma 2 del d.lgs 81/08 e s.m.i. e di cui agli art. 84 e 85 del d.lgs. 230/1995;
C) lo svolgimento di visite specialistiche, esami specialistici ed esami di laboratorio;
D) la Funzione di coordinamento dei Medici Competenti nei casi previsti dall’art. 39 comma 6 del d.lgs 81/08 e s.m.i.;
Di seguito sono descritte tutte le attività previste del Servizio PSS con indicazione delle specifiche tecniche e delle modalità con cui il Fornitore sarà tenuto a svolgerle.
Gestione del Piano di Sorveglianza Sanitaria
L’attività di Gestione del Piano di Sorveglianza Sanitaria include:
- la nomina del Medico Competente;
- la redazione (o revisione) del PSS;
-l’aggiornamento, per tutta la durata contrattuale del PSS.
Nomina del Medico Competente
In ottemperanza a quanto previsto dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i. in merito alla Sorveglianza Sanitaria si specifica che la nomina effettiva del Medico Competente, nell’ambito del servizio in oggetto, resta di esclusiva competenza dell’Autorità nella figura del Datore di Lavoro e dei soggetti delegati per quanto di loro legittima competenza.
Il Fornitore dovrà pertanto provvedere alla preselezione delle figure idonee a ricoprire tale ruolo, il cui profilo risponda ai requisiti minimi stabiliti dalla normativa vigente, da presentare all’Autorità, fornendo una rosa di tre nominativi da proporre all’Autorità tra cui il Datore di Lavoro e/o i soggetti delegati, per quanto di loro legittima competenza, potrà scegliere e designare il Medico Competente, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Qualora il Datore di Lavoro e/o i soggetti delegati, a seguito dell’analisi dei profili professionali dei candidati proposti dal Fornitore e di un eventuale colloquio, non rilevi le condizioni per procedere alla designazione, sarà onere del Fornitore provvedere ad una ulteriore preselezione.
Si specifica che le indicazioni nominative del Fornitore, come tali, non valgono ad interferire, quand’anche l’Autorità intenda giovarsene, con l’assunzione della paternità della nomina finale e delle connesse responsabilità, che spettano esclusivamente al Datore di lavoro e/o ai soggetti delegati, per quanto di loro legittima competenza.
Il professionista nominato dovrà aver svolto l’incarico di Medico Competente per almeno due anni.
Di seguito sono in particolare descritte le attività relativa alla Redazione e all’Aggiornamento del PSS.
Redazione del PSS
Il Piano di Sorveglianza Sanitaria definisce le linee di applicazione, le modalità operative ed i contenuti della sorveglianza sanitaria, la cui esecuzione e prevista dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Vengono di seguito dettagliate le fasi in cui sarà articolata l'attività di redazione del piano di sorveglianza sanitaria, nonchè i contenuti minimi che in esso dovranno essere riportati:
-acquisizione delle informazioni necessarie ad individuare i lavoratori esposti a rischio specifico. L’Autorità dovrà fornire al Medico Competente, per ciascuna sede di lavoro:
- la descrizione delle attività e lavorazioni svolte;
- il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) aggiornato;
- il mansionario (con relativa declaratoria delle mansioni) aggiornato;
- le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati/presenti all’interno dei luoghi di lavoro;
- l’elenco dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) forniti per ciascuna mansione;
- l’elenco e l’ubicazione dei dispositivi di protezione collettiva installati: cappe di aspirazione, dispositivi fonoassorbenti, locali sterili, locali a temperatura e/o pressione controllati, etc.;
- le procedure di lavoro e di sicurezza attuate;
- l’acquisizione delle informazioni necessarie ad individuare eventuali profili mansionistici che comportano l’attuazione delle tutele sull’uso delle sostanze alcoliche e psicotrope, come indicate dalle intese della Conferenza Stato – Regioni sui temi specifici (Intesa del 16 marzo 2006 in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche – Intesa del 30 ottobre 2007 della Conferenza Stato-Regioni volta all’individuazione degli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute dei terzi, da sottoporre ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell’assunzione in servizio e,
successivamente, ad accertamenti periodici), ai sensi dell’art. 41 comma 4 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- la redazione dei protocolli sanitari per singolo lavoratore a rischio in relazione sia alla categoria di rischio specifica che alla mansione specifica, con indicazione sia degli accertamenti da svolgere che delle periodicità degli stessi;
-l’istituzione della cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- l’indicazione delle visite specialistiche previste;
- l’indicazione dei criteri per l’effettuazione delle visite preventive in fase preassuntiva;
-istituzione, ove necessario, del registro degli esposti ai rischi derivanti da agenti cancerogeni e biologici;
- la definizione, in collaborazione con il Datore di Xxxxxx, dei provvedimenti relativi al pronto soccorso e alla assistenza tecnica di emergenza;
- la definizione e indicazione del programma delle visite e degli esami clinici con predisposizione dei calendari da allegare alle lettere di convocazione;
- la definizione dei criteri per l’attività di gestione degli esiti degli accertamenti (comunicazione e informazione collettiva ed individuale);
- la definizione dei criteri per la redazione della relazione sanitaria annuale (dati anonimi collettivi emergenti dall’attività di sorveglianza sanitaria);
- la definizione dei criteri per la tenuta dei rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale.
Aggiornamento del PSS
Una volta consegnato il PSS, saranno a carico del Fornitore, e in particolare del Medico Competente nominato:
- le attività di gestione e aggiornamento del Piano di Sorveglianza Sanitaria;
- tutte le altre attività relative agli obblighi di cui agli artt. 25 e 41 (per quanto attivato) del d.lgs 81/2008 e s.m.i..
In particolare con riferimento alle attività di gestione e aggiornamento del piano, il Medico Competente avrà l’obbligo di effettuare:
- aggiornamento dei protocolli sanitari per singolo lavoratore a rischio in relazione sia alla categoria di rischio specifica che alla mansione specifica;
- compilazione, sotto propria responsabilità, e aggiornamento della cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, nel rispetto del segreto professionale e delle modalità di custodia stabilite dalla vigente normativa;
- compilazione, ove necessario, e aggiornamento del registro degli esposti ai rischi derivanti da agenti cancerogeni e biologici;
- verifica della implementazione dei provvedimenti relativi al pronto soccorso e all’assistenza medica di emergenza;
- aggiornamento del programma degli accertamenti periodici con predisposizione dei calendari da allegare alle lettere di convocazione;
- gestione degli esiti degli accertamenti (comunicazione e informazione collettiva ed individuale). Il Medico Competente:
- all’esito delle visite mediche, esprime per iscritto uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea (precisando i limiti temporali di validità);
d) inidoneità permanente;
- consegna copia del giudizio al Datore di Lavoro e il lavoratore;
- fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessita di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta l'esposizione a tali agenti.
- fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria rilasciando, a richiesta dello stesso, copia della documentazione sanitaria;
- comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., al Datore di Lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata, fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- redige la relazione sanitaria annuale da presentare nel corso della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;
- espleta gli altri obblighi previsti dall’art. 25 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i..
In particolare il Medico Competente:
- collabora con il Datore di Lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e all’organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro,
- collabora inoltre all’attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale;
- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- consegna al Datore di Lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., con salvaguardia del segreto professionale;
- consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio e gli fornisce le informazioni riguardo la conservazione della medesima;
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l’indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al Datore di Lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- svolge le attività di cui all’articolo 41, nei casi previsti;
- svolge campagne di prevenzione (antifumo, corretta alimentazione, malattie cardiovascolari, ecc).
Sarà cura del Medico Competente gestire gli scadenzari, la programmazione delle visite, gli esiti delle visite stesse necessarie all’attuazione del piano sanitario stesso.
Visite mediche
Il Medico Competente, nell’adempimento dell’attività di sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., è tenuto ad effettuare:
- visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore e destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, applicando il protocollo stabilito sulla base della
valutazione del rischio effettuata secondo le periodicità indicate;
- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- visita medica preventiva in fase preassuntiva;
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.
Il costo delle visite mediche non è compreso nel costo del servizio PSS.
Le visite mediche sopra indicate, a cura e spese del Datore di Xxxxxx, potranno quindi comportare l'effettuazione di ulteriori accertamenti specialistici, esami strumentali e di laboratorio mirati al rischio, ove ritenuti necessari dai Medici.
I Medici possono, infine, avvalersi, per accertamenti specialistici, esami strumentali e di laboratorio, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il Datore di Lavoro che ne sopporta gli oneri.
Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite mediche preventive, periodiche ed in occasione del cambio di mansione sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
Il Fornitore e tenuto a fornire all’Autorità prestazioni qualificate relative agli accertamenti previsti, mettendo a disposizione della stessa professionisti e strutture in possesso dei requisiti di legge.
Si riporta di seguito l’elenco delle prestazioni del Medico Competente che potranno essere erogate dal Fornitore:
-Visita medica periodica
-Visita medica su richiesta del lavoratore
-Visita medica in occasione di cambio di mansione
-Visita medica in occasione di cessazione del rapporto di lavoro
-Visita medica preventiva in fase preassuntiva
-Visita medica precedente la ripresa del lavoro
-Visita di radioprotezione di cat. A
-Visita di radioprotezione di cat. B
Le visite mediche sopra potranno comportare l'effettuazione di ulteriori accertamenti specialistici, esami strumentali e di laboratorio mirati al rischio, ove ritenuti necessari dai Medici.
Per le visite specialistiche, occorre in ogni caso fare riferimento all’Allegato A (Elenco prezzi unitari).
Per lo svolgimento dell’attività di sorveglianza sanitaria, l’Autorità metterà a disposizione dei Medici dei locali idonei; viceversa sarà obbligo del Fornitore garantire l’uso di locali idonei senza che ciò comporti un ulteriore onere per l’Autorità.
Il Fornitore dovrà distribuire agli utenti un questionario finalizzato alla valutazione del grado di soddisfazione degli stessi rispetto alle visite effettuate.
Termini di esecuzione e consegna
L’elaborazione e la consegna del Piano di Sorveglianza Sanitaria con incluse tutte le attività previste tra cui l’effettuazione di eventuali incontri con l’Autorità e la presentazione del Piano al Datore di Lavoro, al RSPP e ai Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza, per l’illustrazione dei contenuti non potrà avere, pena l’applicazione della relativa penale, una durata superiore 30 giorni solari, a partire dalla data di attivazione del servizio, pena l’applicazione della penale di cui al documento contrattuale.
Le attività di aggiornamento del Piano saranno eseguite secondo la programmazione condivisa tra Gestore del Servizio e Autorità.
Si specifica che la data di conclusione delle attività sopra previste coinciderà con la data di consegna della documentazione prevista per il servizio in oggetto, accertata attraverso la firma apposta per ricevuta dall’Autorità sul frontespizio del documento consegnato.
Laddove il Medico Competente, già nominato dall’Autorità, fosse, temporaneamente o definitivamente, impossibilitato a svolgere detto incarico, sarà cura del Fornitore indicare uno o più nominativi, affinché l’Autorità possa procedere alla nomina, temporanea o definitiva, del nuovo Medico Competente. In caso di nomina temporanea, il Fornitore dovrà assicurare, ad invarianza di corrispettivi, il coordinamento dei Medici Competenti, secondo la programmazione condivisa con l’Autorità.
In caso di sostituzione del personale, su richiesta dell’Autorità o per altra idonea ragione, l’Affidatario dovrà assicurare la sostituzione, anche temporanea, con un soggetto di pari livello professionale ed esperienziale,
ART. 4 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio sarà erogato per la durata di 24 mesi, fatta salva la possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi e secondo quanto previsto all’art. 2 del presente capitolato in caso di sopravvenuta attivazione della Convenzione Consip sulla gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Per quanto non previsto e, in generale, per la nomenclatura, si fa rinvio al d.lgs.n.81/2008.
ART. 5 – SERVIZI SPECIALI
L’AGCM si riserva la facoltà di richiedere nell’ambito del contratto, all’occorrenza, tipologie di servizi diverse da quelle sopra descritte (c.d. “servizi speciali”) ma alle stesse riconducibili, quali, a titolo di esempio, la somministrazione di vaccini antinfluenzali e antipneumococco o per la
prevenzione o il contenimento di infezioni epidemiche, il cui contenuto sarà, di volta in volta, oggetto di specifica pattuizione.
ART. 6 – DOCUMENTI CONTRATTUALI
Il contratto sarà soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni stabilite dal presente documento, nonché a quanto previsto nell’offerta dell’operatore economico aggiudicatario, oltre che nel Disciplinare di gara e negli Obblighi contrattuali trasmessi in sede di invio della RDO Mepa.
ART. 7 – CORRISPETTIVI E PREZZI UNITARI A BASE D’ASTA
Il servizio sarà remunerato “a misura”, sulla base delle prestazioni effettivamente rese, dietro conforme ordinativo trimestrale dell’AGCM. Tale compenso s’intende comprensivo di ogni onere e spesa afferente all’esecuzione dei servizi prestati. Le singole prestazioni saranno richieste e dettagliate dall’AGCM con appositi Ordinativi di Servizio trasmessi all’Affidatario mediante posta elettronica certificata (PEC). L’importo massimo spendibile per l’effettuazione dei servizi nel periodo biennale di validità contrattuale è pari a € 80.000,00, oltre IVA se dovuta.
I corrispettivi dovuti dall’AGCM, a fronte delle prestazioni richieste e regolarmente rese nell’ambito del contratto, saranno quelli risultanti dall’applicazione dei prezzi offerti.
Al termine di ciascun trimestre l’Affidatario invierà una rendicontazione dettagliata delle attività svolte nel trimestre, per l’approvazione dell’Autorità e la successiva fatturazione.
I prezzi unitari a base d’asta (da intendersi al netto dell’IVA), sui quali effettuare il ribasso percentuale unico, sono riportati nell’allegato al presente Capitolato (all.A).
Il ribasso va espresso in termini percentuali rispetto a tale elenco prezzi, con al massimo due cifre decimali. In caso di formulazione di un ribasso con tre o più cifre decimali, saranno considerate unicamente le prime due cifre decimali.
Nell’allegato in questione sono anche riportate le unità di misura a cui la quotazione unitaria si riferisce.
Per le voci da “Duvri” a “prova di evacuazione” sono altresì riportate le quantità annuali stimate, fermo restando che l’Autorità non assume, per quanto detto all’art.2, alcun obbligo all’utilizzo delle prestazioni nella misura indicata nel citato allegato.
Per alcune voci, per le quali non vengono indicate quantità stimate, si precisa che allo stato non si prevede di utilizzare le prestazioni in questione.
Allegato: Allegato A Elenco prezzi Roma, 18 gennaio 2021
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IL RESPONSABILE
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx March (FIRMATO DIGITALMENTE)
Firmato digitalmente da
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx March
CN = Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx March
C = IT