Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
Codice disciplinare ±Area dirigenziale Funzioni locali
Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
SHUVRQDOH GHOO¶DUHD GHOOH )XQ]LRQL
triennio 2016 ±2018
17 dicembre 2020
Capo III Responsabilità disciplinare
Art. 33 Principi generali
1. In considerazione degli specifici contenuti professionali, delle particolari responsabilità che caratterizzano la figura dei dirigenti e dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali nel rispetto del principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione spettanti alla dirigenza, nonché della giurisprudenza costituzionale in materia ed in considerazione della particolare natura e della rilevanza delle funzioni e delle responsabilità dei segretari, al fine di assicurare una migliore funzionalità ed operatività delle amministrazioni,
sono stabilite specifiche fattispecie di responsabilità disciplinare per il personale di cui nonché il relativo sistema sanzionatorio, con la garanzia di adeguate tutele al dirigente e al segretario nel rispetto di
quanto stabilito dal d.lgs. n. 165/2001.
2. Per i dirigenti e i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali costituisce principio generale la distinzione tra le procedure ed i criteri di valutazione dei risultati e quelli relativi alla responsabilità disciplinare, anche per quanto riguarda gli esiti delle stesse. La responsabilità disciplinare attiene alla violazione degli obblighi di comportamento, secondo i principi e le modalità di cui al presente CCNL e resta distinta dalla responsabilità dirigenziale di cui alle vigenti disposizioni legislative, che invece riguarda il raggiungimento dei risultati in relazione ad obiettivi assegnati, la qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, le competenze professionali e manageriali dimostrate, nonché i comportamenti organizzativi richiesti per il più efficace svolgimento delle funzioni assegnate. La
responsabilità dirigenziale è accertata secondo le pro valutazione delle amministrazioni, nel rispetto della normativa vigente.
3. Per i segretari costituisce principio generale la distin e degli obiettivi conseguiti e quelli relativi alla responsabilità disciplinare. La procedura relativa alla responsabilità
disciplinare è altresì distinta da quella per la revno. 2c67a/200d0 ell’in e dell’art. 103 del presente CCNL.
4. Per il personale di cui all’art. 1 delilpirteàseardnt. itecuCiC 55, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, che hanno distinta e specifica valenza rispetto alla responsabilità disciplinare.
5. Le sanzioni disciplinari sono applicate secondo i principi e i criteri definiti dal presente CCNL, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 55 e seguenti del d.lgs. n. 165/2001.
Art. 34 Obblighi
1. Il personale di cui all’art. 1 del copstritueziosnaelenditseervireClaCNL co
Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l’intereosssserveandop, ubbli altresì, il codice di comnp. 1o65r/2t00a1 nmonechné tlo ospecidficio codciceudii comapolrtlam’enatort. 54 adottato dall’amministrazione nella quale presta servizio.
2. Il personale di cui all’art. 1 delprincpipri dei dsiligeennzateefedeCltàCdiNL con cui agli artt. 2104 e 2105 del Codice Civile e contribuisce alla gestione de la cosa pubblica con impegno e responsabilità,
con la finalità del perseguimento e della tutela dell’inte
3. Il comportamento dei dirigenti, dei segretari e dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali, è improntato al perseguimento degli obiettivi di innovazione, di qualità dei servizi e di miglio amministrazione, nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini utenti.
4. In relazione a quanto previsto dai coprmesmenite CC1NL,dev2e, in epartic3ol,are: il per
a) rispettare il segreto d’uffidceilol’noeridicnaasmienetoneaii msoednisip n. 241/1990;
b) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui d
c) nello svolgimento della propria attività, mantenere una condotta uniformata a principi di correttezza e di collaborazione nelle redlealzlmii’noisantramizionei, cnontteuttro pil peerrsosnaole n(dairiglenizia,le e all’in non), astenendosi, in particolare nel rapporto con gli utenti, da comportamenti lesivi della dignità della persona o
che, comunque, possano nuocere qauelllelc’heisimamvvaalggonio ndeei segrdetearill’amm
collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell’art. 7, comma 1 e d
d) nell’ambito della propria attivitàpr,opriomruaolno, toregannizezarndeo edun co assicurando la presenza in servizio, correlata alle esigenze della struttura dell’am avvalgono dei segretari collocati in disponibilidteàl,l’aairts.en1s9i, 5, del DPR n. 465/1997, ed all’espletamaeffidnatto,onel drisepelttold’elila nnocrmaartivia clegoislativa,
contrattuale e delle disposizioni di servizio; in particolare, tutto il personale destinatario del presente codice è tenuto al rispetto delle disposizioni contrattuali in materia di impegno di lavoro;
e) xxxxxxxsi dal partecipare, nell’espdelciseiotni ao amlloesnvotlgiomentdo dei lle p attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi personali, del coniuge, dei conviventi, dei
parenti e degli affini fino al secondo grado, ai sensi del D.P.R. n. 62/2013;
f) sovrintendere, nell’esercizio del dperlolp’raitotipvoitteàrededlirpe
di livello dirigenziale, assegnato alla struttura cui è preposto, nonché al rispetto delle norme del codice di comportamento e disciplinare, ivi compresa l’attivazione dell’azione d
g) informare l’amministrazione,ammiinilstraziMonii cnheissi atvvealgronoo dedi seeglretlar’i Inter
collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell’art. 7, comma 1 e dell’art.
di essere stato rinviato a giudizio o che nei; suoi confronti è
h) xxxxxxxsi dal chiedere o accettare omaggi o trattamen relazioni di cortesia e di modico valore;
i) rispettare le leggi vigenti in materssienaza pedr mialatatiat; testazion
j) il segretario, inoltre, comunicare all’amministrazio temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse; analogo obbligo sussiste anche nei confronti delle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in dell’art. 19, comma 5, del DPR n. 465/1997.
5. Il personale di cui all’art. 1 del gpuarrdeo asncehenatlleenormCeCNL de
regolatrici del rapporto di lavoro e delle dispose izion
impartite dall’amministrazione o da qudeisplonlibielità, aci hseensi si a
rispettivamente dell’art. 7, comma 1 e dell’art. 19, c pubblico nell’espletamento dei propri compiti e nei co conseguiti e degli obiettivi raggiunti.
6. I dirigenti, i segretari e i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali sono tenuti comunque ad assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di trasspeargenrzaeedto d’u accesso all’attività amministrativa, informazione all’ lavoro, nonché di divieto di fumo. Tutto il personale destinatario del presente capo è comunque tenuto ad osservare
tali norme.
7. In materia di incompatibilità, resta fermo quanto p all’art. 1, commi 60 e successivi, della legge n. 662/
Art. 35
Sanzioni disciplinari
1. Le violazioni, da parte del personale di cui all’art. la gravità dell’infrazione, previo procedimento discip
a) sanzione pecuniaria da un minimo di € 200 ad un massimo di
b) sospensione dal servizio con privazione della retribu
c) licenziamento con preavviso;
d) licenziamento senza preavviso.
2. Sono altresì previste, dal d.lgs. n. 165/2001, le seguenti sanzioni disciplinari:
a) sospensione dal servizio con privazione della r-etribu bis, comma 7;
b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi-sexdiese, clomlm’a a1; rt. 55
c) sospensione dal servizio con privazione della-sexires,etribu comma 3.
3. Per le forme e i termini del procedimento disciplinare, trovano appli-cbisadezl di. logsn. n. 165/2001.
e le
4. Il procedimento disciplinare viene svolto dall’- uffic xxx, xxxxx 0, xxx x.xxx. x. 000/0000, xxxxx restando quanto previsto dall’art. 55,
5. Nell’ambito del procediment-bois dedl di.lgss.cn.i1p65l/2i00n1, alarceontesptazrioenevisto
dell’addebito deve essere specifprievcistai dallaeleggte,enmonpcheé scontteinevrea, nel
l’esposizione chiara e puntuale dei fatti in codnelcreto presente CCNL degli elementi addebitati e consentire l
6. Non può tenersi conto, ai fini di altro procedimento disciplinare, delle sanzioni disciplinari, decorsi due anni dalla loro applicazione.
7. I provvedimenti di cui al presente articolo non sol eventuali responsabilità di altro genere nelle quali lo stesso sia incorso, compresa la responsabilità dirigenziale, che
verrà accertata nelle forme previste dal sistema di valutazione.
8. Resta in ogni caso fer-qmuaoter dqel ud.lags.nn.t16o5/20p01r. evisto dall’art. 5
Art. 36 Codice disciplinare
1. Le amministrazioni ed il M, sionnoitesnutti eal rrisopettoddeei lprlinc’ipiIdni gtradeuralitnà oe , per
proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza. A tale fine sono fissati i seguenti criteri generali riguardo il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni:
l’intenzionalità del comportamento;
il grado di negligenza e imperizia dimostrata, tenuto anche conto della prevedibilità dell’evento;
la rilevaznizoaned elld’eilnlf’rianosservanzvaiolatde;egli obblighi e d
le responsabilità connesse con l’riciopnertco,anorncihéccoon ladgraivirtàidegllaenzial lesione del prestigdeilleoaltredaemmlilnis’traaziomnimcihensiiavsvatlgornoadzeiiseogrnetaeri coollocati in
disponibilità, ai sensi rispettivamente dell’art. 4765,/199c7; omma 1 e d
l’entità del danno provocato a cose o a persone, ivi
l’eventuala edi cisrcoustsanszeiasggtraveannti zo attenuanti, anche connesse al comportamento tenuto complessivamente dal dirigente, dal segretario, dal dirigente amministrativo, tecnico e professionale o al concorso di più persone nella violazione.
2. La recidiva nelle mancanze previste al comma 4, ai commi 5, 6 e 7, nonché al comma 8, già sanzionate nel biennio
di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità e diversa tipologia presente articolo.
3. Al dirigente, al segretario e al dirigente amministrativo, tecnico e professionale responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
4. La sanzione pecuniaria da un minigmroadduian€do20l0’eandtiutnà relazione ai criteri del comma 1, nei casi di:
a) inosservanza della normativa contrattuale e legislativa vigente, nonché delle direttive, dei provvedimenti e delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, di incarichi extraistituzionali nonché di presenza in
servizio correlata alle esigenze della struttura e anloln ’riceorrsanpo lleetamen
fattispecie co-nqusatier,dcoemrmaa1t, leett. a)ndeel ld.llgs.’n.a16r5/t20.01; 55
b) condotta, negli ambienti di lavoro, non conforme ai principi di correttezza nei confronti degli organi di vertice
dell’amministrazione doei sedgrietari qcoulloecalti lin edispocnibhilietà, aisseinsi raispvetvtivaamlengteono
dell’art.e 7d,elclo’mamrat.1 19, comma 5, del DPR i unte.nti o4terzi6;5/1997,
c) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;
d) violazione dell’obbligo di comuniMcianriestermopedsetlilv’aImnetnetr amministrazioni che si avvalgono dei segretari collocati in disponibilità, ai sensi rispe e del19l, c’omamra 5t, d.el DPR n. 465/1997, di essere stato rinviato a giudizio o di avere avuto conoscenza che nei
suoi confronti è esercitata l’azione penale;
e) inosservanza degli obblighi previsti per i dirigenti in materia di prevenzione degli infortuni o di sicurezza del lavoro, nonché di prevenzione del divieto di fumo, anche se n per gli utenti nonché, per tutto il personale destinatario del presente codice, rispetto delle prescrizioni antinfortunistiche e di sicurezza e del divieto di fumo;
f) violazione del segreto d’ufficio, così come disciplin legge n. 241/1990, nonché delle norme in materia di tutela della riservatezza e dei dati personali, anche se non ne
sia derivato danno all’Amministrazione.
L’importo delle multe sarà introitato nel bilancio de dell’Interno ed è destinato ad attività sociali a favo
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 15 giorni si applica nel caso previsto-bisd, caomlmla ’7 daelrd.tlg.s. n. 15655/2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, con la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo di durata della sospensione, si applica nei casi pr-esevxieis, scotmmia 3d–saallvoli c’asai priù xxxx.xx, iv5i in5dicati, ex art. 55- quater, comma 1, lettera f-ter) e comma 3-quinquies –e dall-se’ptaiesr, xxxx.xx 56, 5del d. lgs. n. 165/2001.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre
mesi si applica ne-slexiesc, caomsmoa 1, pderl De.lgvs. 1i65s/2t00o1. dall’art. 55
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni
fino ad un massimo di sei mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4 oppure quando le mancanze previste nel medesimo comma si caratterizzano per una particolare gravità;
b) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico oppure nei confronti dell’amminis che si avvalgono dei segretari collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell’art. 7, comma 1 comma 5, del DPR n. 465/1997, o degli organi di vertice o dei colleghi (dirigenti e non) e, comunque, atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori ovvero alterchi, con vie di fatto, negli ambienti di lavoro, anche con
utenti;
c) manifestazioni offensive neiamcmionisntrafziornoi chnetsiiavvadlgoenoldlei ’seagremtamri inistr collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell’art. 7, comma 1 e
o degli organi di vertice, dei colleghi (dirigenti e non) o di terzi, salvo che non siano espressione della libertà di pensiero, ai sens3i00/1d97e0;ll’art. 1 della legge n.
d) tolleranza di irregolarità in servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi di particolare gravità, da parte del personale nei cui confronti sono esercitati poteri di direzione, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell55’-saexriest, c.omma 3, del d. lgs. n. 165/2001;
e) ingiustificato ritardo a trasferirsi nella sede assegnata dall’Amministrazione;
f) per i segretari, ingiustificato ritardo fino a venti giorni, a prendere servizio nella sede di titolarità, di reggenza o di
supplenza; l’entità deallla sdaunrzaitoanedeèll’caosmsmneio nscazuusaratao tead al
all’amministrazione;
g) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
h) salvo che non ricorrano l-qeuatefr, caomtmtai1,sletpt. be) dcelid.elgs. nc. 1o65n/2s00i1,dasesernzaate ne ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l’
relazione alla durata dell’assenza o dell’abbandonogravidtà edellla serv
violazione degli obblighi di cui aelvle’natruta.li34dadnenli pcraeuseanttie aC
utenti o ai terzi;
i) occultamento o mancata segnalazione di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o
sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’amministrazione o ad esso affi
l) qualsiasi comportamento negligente, dal quale sia derivato grave danno all’amministrazione o quanto previsto dal comma 7;
m)atti, comportamenti o molestie lesivi della dignità della persona;
n) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista gravità o reiterazione;
o) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
p) ingiustificate assenze collettive nei periodi in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione all’utenza.
q) grave e ripetuta inosservanza dellcia’scounbprbovlveidigmeonto, xxx xxxxxxxxxxxxxxx
quanto previsto dlaaleglgeln’. 6a9/r20t09.. 7, comma 2 del
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
A) con preavviso, per:
a) le ipotesi con-qsuaitedr, ceomrmaat1,elett. db)a, c)l, dla ’f-bais)rsitno.a f-q5ui5nquies del d. lgs. n. 165/2001 e 55-septies, comma 4 del medesimo decreto legislativo;
b) la recidiva in una delle mancanze previste ai commi 5, 6, 7 e 8 o, comunque, quando le mancanze di cui ai commi precedenti si caratterizzino per una particolare gravità;
c) l’ipotesi -qduiater ccomumia 3-qaulinqlui’esaderl dt. lg.s. n.51655/2001;
d) la violazione degli obblighi disecocndoo me pterozorpteriaodmo,edenl Dt.Po.R. nd. i cui
62/2013;
e) la recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l’atto, il com molestia rivestano carattere di particolare gravità;
B. senza preavviso, per:
a) le ipotesi con-qsuaitedr, ceomrmaa t1, elett. ad),ad)l, e)le’d fa) drel td. .lgs. n5. 1565/2001;
b) gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dar luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’aprrtev3i8st,o fdaatltlo’asratlv3o9,qucaonmtmoa 1;
c) condanna, anche non passata in giudicato:
- per i delitti indicati dagli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, del d.lgs. n. 235/2012;
- quando alla condanna conseguapubcbolicimufuficni; que l’interdizion
- per gravi delitti commessi in servizio;
- per i delitti predvellailesggte in. 97d/2a00l1; l’art. 3, comma 1,
d) gli atti e comportamenti non ricompresi specificamente nelle lettere precedenti, seppur estranei alla prestazione lavorativa, posti in essere anche nei confronti di xxxxx, di gravità tale da non consentire la prosecuzione, neppure
provvisoria, del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 2119
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 4 a 9 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui
al comma 1, facendosi riferimento, quanto all’indidveiidufaaztitoinesanzionabili, agli quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
11. Ai sensi dell’art. 55, comma 2, udlistcipilinmaroe di cpuiealrpiresoendteo del articolo, nonché ai codici di comportamento, deve essere data pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Amministrazione o del Ministeerfofedtetlil’aIlnltre’essaordfnellfoa i.ssTiaol sede di lavoro.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del presente CCNL e si applica dal quindicesimo
giorno successivo a quello della sua affissione o dalla pubblicazione nel sito web dell’amministrazione sanzioni già previste dalle norme di legge.
Art. 37
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare
1. Fatta salva la sospensione ca-quuatteer, lcoammrae3-bisd, dielsdp.lgos. sn. t16a5/200a1,i sens l’amministrazione, o, per i segretari, il Ministero de su fatti addebitati al dirigente, al segretario, al dirigente amministrativo, tecnico o professionale, in concomitanza con
la contestazione e previa puntuale informazione ai medesimi soggetti, può disporre la sospensione dal lavoro dello stesso personale, per un periodo non superiore a trenta giorni, con la corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento. Tale periodo potrà essere prorogato a sessanta giorni nei casi di particolare gravità e
complessità. Della intervenuta sospensione, disposta dal Ministero dell’Interno per i segreta comunicazione all’amministrazione o a quelle che si rispettivamente dell’art. 7, comma 1 e dell’art. 19, c
2. Qualora il procedimento disciplinare si concluda con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo della sospensione cautelare deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in sospensione cautelare, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell’anzianità di servizio.
Art. 38
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
1. Il personale di cui all’art. 1 del presente CCNL colp giudiziari inibitori, che impediscono la prestazione lavorativa, è obbligatoriamente sospeso dal servizio e, ove previsto, dall’incarico conferito, con privazione della revotribuz che l’amministrazione o, per i segretari,eill’Mairnti.st3e6r,o
9 e de-lterld’el ad. rlgst. n..165/520501.
2. Il personale di cui all’art. 1 del presente CCNL può con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale, che non comporti la
restrizione della libertà personale o questa sia comun-teqr dueled. lgsc. ne. ssata 165/2001, salvo che l’Amminisdterlalz’oiInoonnnpteroecerdoan,diretptameernte aii senssi egret
dell’art. 39, del d. lgs. n. 165/2001.
-cteor
mma 2 e dell’art. 55
3. Resta fermo l’obbligo di sospensiCoCNnL ien predseenzla deipcaesi rprseviostinale d dagli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, del d.lgs. n. 235/2012 e fatta sal l’amministrazione o, per i segresostpeansrioine,del pirolcedimMeintno diiscsiptlinearero del fino al termine di quello penale, ai sensi delarlt. 5’5-ter del d.lgs. n. 165/2001, nonché dell
4. Nel caso dei delitti previsti alaplpl’icaaziornetla.disc3ipl,ina ivci sotabmilimta.a 1, d Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione
condizionale della pena, trova applicazione l’arsta.lv4a, lc’oammalpp i1c
dell’art. 36, comma 9, punpetr iosegreBta,ri, il qMiunisatelroodrealll’’IAnmtmeirnniostnroanzi sospensione del procedimento disciplinare fino a-telr detl d.elgrs. nm. 1i65n/2e001 di que nonché dell’art 39 del presente CCNL.
5. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica, comunque, quanto previsto dall’art. 55 ter del comma 1, ultimo periodo.
6. Ove l’Amministrazione o, per iprsoecgerdeetraeria,lli’lapMpilnicsatze
di cui all’art. so3sp6ensiocneodmemla p9e,rspounatloe Bd,i lcaui all’art. 1 d
presente articolo conserva efficacia fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo
non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il personale di cui all’art. 1 del pre riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione de punto B, l’amministrazione o, per i segpreremtanaenrzaiin,serviizioldel pMerisonnailestero
di cui all’art. 1 deplrepgrieusdeinztieo
CaClNlLastrpaczriornoeevododiicqbhuieillel
cihuetnsài
dell
avvalgono dei segretari collocati in disponibilidteàl,l’aairts.en1s9i, rc
del DPR n. 465/1997, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivare alle stesse da parte dei cittadini
e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatidveiltlà’Idnetlelr’naom.m caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza
biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmentaei sensi d-eterldlel ’d.algsr. nt. .165/250051, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso la possibilità di ripresa del procedimento disciplinare per cessazione di motivi che ne avevano determinato la sospensione, ai fini dell’applicabilità dell’art. 36.
sosp
7. Al personale sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo sono corrisposti un’indennitpaàri al 5a0%liment dello stipendio tabellare, nonché la retribuzione individuale di anzianità e gli assegni familiari, qualora ne abbia titolo.
8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la for
sussiste” o “l’impuota“tiol
nfoanttloo nhoan
ccoomsmteistsuoi”sce reato”,
sospensione cautelare, a titolo di assegno alimentare verrà conguagliato con quanto dovuto al personale di cu 1 del presente CCNL se fosse rimasto in servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all’atto declonleasclusisonoe,spepr iesengrsetairi,odeni ceom,pensi collegati alla titolarità della sede ed alla attività
di servizio effettivamente prestata. Ove il procedimento disciplinare riprenda per altre infrazioni, conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si
concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, quanto corrisposto al personale precedentemente sospeso viene conguagliato rispetto a quanto dovuto se fosse stato in servizio, tenendo conto anche della retribuzione di possosipeznsiionoe ne ceon eisclnusionge,opedr iisemgreetanrit, doei comaplenlsi’atto collegati alla titolarità della sede ed alla attività di servizio effettivamente prestata; dal conguaglio sono esclusi i periodi
di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato nonché, per i segretari, le indennità o i compensi connessi ad incarichi o a funzioni speciali o di carattere straordinario.
10. Resta fermo quanto p5r5-equvatier,scotmoma 3d-bais,ldell d’.lgas. rn. t16.5/2001.
Art. 39
Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale
1. Nell’ipotesi di procedimento disciplinare che abbia, l’autorità giudiziaria, trovan-toer e 5a5-pqupatleridecl da.lgzs. in. o16n5/2e001.le dispos
2. Nel caso del procedimento di-tsercdeil dp. llgs.inn. 1a65r/20e01, qsuoalosrappeer isfaotti, ai s oggetto del procedimento penale intervenga una sentenz addebitato non sussiste o non costituisce illecito penale” o che procedente, nel rispet-tetr,ocomdmae4l, dleled. lgsp. nr. e16v5/2i00s1,irioprennide il dproeceldilme’ntao rt. 5 disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le dispo procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedime CCNL, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni,
oppure i fatti contestati, pur non costituendo illeciti penali, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento
riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modal-teir, tcoàmmas4,tdeal db. ligs.lite d n. 165/2001.
3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia sensi dell’art. 36 comme,ail pro9ce,dimepntuo pnentaloe siaBdefineito,consunuacsecnteenzsa speinavle ament irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il “fat “l’imputato non lo ha commesso”rto,e siocovnceludaicoln un xxxxxx ddi aercshiviiamzioone, proce ai sensi-terd, ceomlmla ’2, aderl dt. l.gs.1655/52001, i dirigenti ed i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali
hanno diritto, dalla data della sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio presso l’ente, soprannumero, nella medesima sede o in altra sede, no equivalente a quello posseduto all’atto del licnneo nziame diritto alla riammissione in servizio, eventualmente anche in soprannumero rispetto alle previsioni concernenti la quantità complessiva di segretari iscritti all’Albo, n con collocazione nella fascia professionale e nella posizione decorrenza dell’anzianità posseduta sempre all’atto de che l’assoluzniteonzna peronucncoiatna asseegguituo dai proacessosdei revisione.
4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, i dirigenti ed i dirigenti amministrativi tecnici e professionali hanno
diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto periodo di sospensione antecedente, nonché, ove prevista, della retribuzione di posizione in godimen licenziamento, ed è reinquadrato, nella medesima qualifica in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Sono escluse, ove previste, le indennità
comunque legate alla presenza in servizio ovvero i compensi per il lavoro straordinario. In caso di premorienza, i compensi spettano agli eredi legittimi.
5. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, i segretari hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, esclusi quelli collegati alla titolarità della sede ed alla attività di servizio
effettivamente prestata, tenendo conto anche dell’eventuale periodo
retribuzione di posizione in gopdreimomrieenzna,ti coompeanlsi slpe’ttaanotatglioereddi legittimi.
el li
6. A seguito della riammissione in nsoemirnavprieszsoiunoa nueovda sedae,laila rei
segretari sono erogati tutti gli assegni, esclusi quelli collegati alla titolarità della sede ed alla attività di servizio effettivamente prestata, e la retribuzione di posizione in godimento prima del licenziamento, per tutto il periodo di
messa in disponibilità, di cui all’art.101, comma 1, d
7. Ove, a seguito della riammissione in servizio, i segretari conseguano la nomina presso un ente di fascia
immediatamente inferiore
caompeqtounoetluttli gali assdeg’nii, essclcusri qiuezlliicoollengaeti ,alla
allo
titolarità della sede ed alla attività di servizio effettivamente prestata, e la retribuzione di posizione in godimento prima
del licenziamento. Restano a carico del Ministero dell alla differenza tra la retribuzione di posizione in godimento prima del licenziamento e quella prevista per la fascia di
appartenenzi nauovadaseselgnlaz’ionee.nte d
8. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 1, siano state contestate al personale
di cui all’art. 1 delovveprorneel csaseo inn ctuiele vioClaCzioNniLsianoarliletvarntiesottovpiroofilildiavezrsiioni, da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo le procedure previste
dall’-taer rdetl d..lgs. n5. 1565/2001.
Art. 40
La determinazione concordata della sanzione
1. L’Ufficiodipmernti pdriosciplinari dell’amministrazione o
specificamente competente in materia, secondo il prop CCNL, in via conciliativa, possono procedere alla determinazione concordata della sanzione disciplinare da applicare
fuori dei casi per i quali la legge ed il contratto collettivo prevedono la sanzione del licenziamento, con o senza preavviso. La procedura non ha natura obbligatoria.
2. La sanzione concordemente determinata in esito alla procedura conciliativa di cui al comma 1 non può essere di
specie diversa da quella prevista dalla legge o dal co soggetta ad impugnazione.
3. L’Uciofpferii procedimenti disciplinari, o, per i segretari, quello del Mini competente in materia, o il personale di cui all’art. procedura conciliativa di cui al comma 1, entro il termine dei cinque giorni successivi alla audizione del dirigente, del
dirigente, del segretario o del dirigente amministrativo, tecnico o professionale per il contraddittorio a sua difesa, ai sensi d-beis,lcolm’maa2r, dtel d.. l5gs5. n. 165/2001. Dalla data della proposta sono sospesi i termini del procedimento
disciplinare-b,isdidecluid.allg’sa.rtn.. 51565/2001. La proposta d
segretari, dell’Unftefrnio cspiecoificatadmeenlte coMmpietnenitesintmearteroia e dtuteti lglila’ltrIi atti della
procedura sono comunicati al-lbi’s, caomlmtar5,adel dp. lgas.rn.t16e5/20c01o. n le modal
4. La proposta di attivazione deve contenere una sommaria prospettazione dei fatti, delle risultanze del contraddittorio e la proposta in ordine alla misura della sanzione ritenuta applicabile. La mancata formulazione della proposta entro il termine di cui al comma 3 comporta la decadenza delle parti dalla facoltà di attivare ulteriormente la procedura conciliativa.
5. La disponibilità della controparte ad accettare la procedura conciliativa deve essere comunicata entro i cinque
giorni successivi al ricevimento della proposta, -bciso, cnommal5e, delmd.olgds. an. l16i5/t20à01. Ndelell’ar
caso di mancata accettazione entro il suddetto termine, da tale momento riprende il decorso dei termini del procedimento disci-bpis ldeil dn. lgas. rn. e16,5/20d01i. La mcanucaita acacelttalzi’onae cromtp.orta 5la d5ecadenza delle parti dalla possibilità di attivare ulteriormente la procedura conciliativa.
6. Ove la proposta sia accettata, l’Ufficio penirsteroi proc dell’Interno specifica, cmoenvtoecaconmepietternetegiionrnmiatseurcicaessiv presente CCNL, con l’eventuale assistenza di un procur il lavoratore aderisce o conferisce mandato.
7. Se la procedura conciliativa ha esito positivo, l’ac
dall’Ufficio per i procedimenti discipprolceidimneantri diiscipleinariddeal Ministero dell’I, ne lta seanrzionneoconecordadtaadallle psartei, gcherneontèasorggietota ad impugnazione, può
l dir
essere irrogata dall’Ufficio per i procedipemr i eproncetdiimendti iscip disciplinari del Ministero dell’Interno.
8. In caso di esito negativo, questo sarà riportato in apposito verbale e la procedura conciliativa si estingue, con conseguente ripresa del decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui al-blis d’elad.rlgts. n.. 1655/25001.
9. In ogni caso, la procedura conciliativa deve concludersi entro il termine di trenta giorni dalla contestazione e comunque prima dell’irsrcoagdaeznizoanedidetlallae staennerzdmeilliaopnroeced.ucraoLmaport conciliativa eventualmente già avviata ed ancora in corso di svolgimento e la decadenza delle parti dalla facoltà di
avvalersi ulteriormente della stessa.
Art. 41
Norme finali in tema di responsabilità disciplinare
1. L’amministrazione o i dirigenti epoissdoinroigpernotpiorarmemianli in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, prevista dall’art. 63, co 165/2001, il pagamento a favore dei dirigenti e dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali di un’indenn supplementare determinata, in relazione alla valutazione dei fatti e delle circostanze emerse, tra un minimo pari al
corrispettivo del preavviso maturato, maggiorato dell’importo equivalente a corrispettivo di ventiquattro mensilità.
2. L’indennità supplementare di cui all’ectoàmmdaei1 dèiraiugteonmtai
amministrativi, tecnici e professionali sia compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure:
7 mensilità in corrispondenza del 51esimo anno compiuto;
6 mensilità in corrispondenza del 50esimo e 52esimo anno compiuto;
5 mensilità in corrispondenza del 49esimo e 53esimo anno compiuto;
4 mensilità in corrispondenza del 48esimo e 54esimo anno compiuto;
3 mensilità in corrispondenza del 47esimo e 55esimo anno compiuto;
2 mensilità in corrispondenza del 46esimo e 56esimo anno compiuto.
3. Nelle mensilità di cui ai commi 1 e 2 è ricompresa anche la retribuzione di posizione già in godimento dei dirigenti dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali al momento del licenziamento.
4. I dirigenti ed i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali che accettino l’induepnplenmienttaràe in lsuogo della reintegrazione non possono successivamente adire l’autorità giudiziaria per o pagamento dell’indennità supplementare, l’amminisditrigrenate zione professionale, tecnico ed amministrativo nel posto precedentemente coperto da quello cessato, per un periodo corrispondente al numero di mensilità riconosciute, ai sensi dei commi 1 e 2.
5. I dirigenti e i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali che abbiano accettato l’indennità supple luogo della reintegrazione, per un periodo pari ai mesi cui è correlata la determinazio
e con decorrenza dalla sentenza definitiva che ha dicecnzhiamieantro, apotssoono la nu
avvalersi della disciplina di Qucaluoria si raeallizlzi ’il tararsfetrim.ento3a0d altdra el d. amministrazione, i dirigenti e i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali hanno diritto ad un numero di mensilità
pari al solo periodo non lavorato.
6. La presente disciplina non trova applicazione per i segretari.
Decreto legislativo 165/2001 1RUPH JHQHUDOL VXOO¶RUGLQDPHQ dipendenze delle amministrazioni pubbliche
(testo vigente al 30/12/2020)
Articolo 55
Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative.
1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo 55-octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2. La violazione dolosa o colposa delle suddette disposizioni costituisce illecito disciplinare in capo ai dipendenti preposti alla loro applicazione. (71)
2. Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al comma 1 si applica l'articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi. La pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro.
3. La contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Resta salva la facoltà di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla contestazione dell'addebito e comunque prima dell'irrogazione della sanzione. La sanzione concordemente determinata all'esito di tali procedure non può essere di specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per l'infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione. I termini del procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di apertura della procedura conciliativa e riprendono a decorrere
nel caso di conclusione con esito negativo. Il contratto collettivo definisce gli atti della procedura conciliativa che ne determinano l'inizio e la conclusione.
4. Fermo quanto previsto nell'articolo 21, per le infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli 55-bis, comma 7, e 55-sexies, comma 3, si applicano, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del predetto articolo 55-bis, ma le determinazioni conclusive del procedimento sono adottate dal dirigente generale o titolare di incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 3.
AGGIORNAMENTO (71)
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 ha disposto (con l'art. 22, comma 13) che "Le disposizioni di cui al Capo VII si applicano agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 55-bis
Forme e termini del procedimento disciplinare.
1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo. (71)
2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità. (71)
3. Le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica. (71)
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. Salvo quanto previsto dall'articolo 54-bis, comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito. Gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonchè l'eventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente, sono comunicati dall'ufficio competente di ogni amministrazione, per via telematica, all'Ispettorato per la funzione pubblica, entro venti giorni dalla loro adozione. Al fine di tutelare la riservatezza del dipendente, il nominativo dello stesso è sostituito da un codice identificativo.
(71)
5. La comunicazione di contestazione dell'addebito al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, è consentita la comunicazione tra l'amministrazione ed i propri dipendenti tramite posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero anche al numero di fax o altro indirizzo di posta elettronica, previamente comunicati dal dipendente o dal suo procuratore. (71)
6. Nel corso dell'istruttoria, ((l'Ufficio per i procedimenti disciplinari può acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei relativi termini. (71)
7. Il dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa o a una diversa amministrazione pubblica dell'incolpato, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta ((dall'Ufficio disciplinare)) procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell'illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni. (71)
8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un'altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare è avviato o concluso e la sanzione è applicata presso quest'ultima. In caso di trasferimento del dipendente in pendenza di procedimento disciplinare, l'ufficio per i procedimenti disciplinari che abbia in carico gli atti provvede alla loro tempestiva trasmissione al competente ufficio disciplinare dell'amministrazione presso cui il dipendente è trasferito. In tali casi il procedimento disciplinare è interrotto e dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio disciplinare dell'amministrazione presso cui il dipendente è trasferito decorrono nuovi termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento. Nel caso in cui l'amministrazione di provenienza venga a conoscenza dell'illecito disciplinare successivamente al trasferimento del dipendente, la stessa Amministrazione provvede a segnalare immediatamente e comunque entro venti giorni i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare all'Ufficio per i procedimenti disciplinari dell'amministrazione presso cui il dipendente è stato trasferito e dalla data di ricezione della predetta segnalazione decorrono i termini per la contestazione dell'addebito e per la conclusione del procedimento. Gli esiti del procedimento disciplinare vengono in ogni caso comunicati anche all'amministrazione di provenienza del dipendente. (71)
9. La cessazione del rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare salvo che per l'infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento o comunque sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio. In tal caso le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici ed economici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro. (71)
9-bis. Sono nulle le disposizioni di regolamento, le clausole contrattuali o le disposizioni interne, comunque qualificate, che prevedano per l'irrogazione di sanzioni disciplinari requisiti formali o procedurali ulteriori rispetto a quelli indicati nel presente articolo o che comunque aggravino il procedimento disciplinare. (71)
9-ter. La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento. (71)
9-quater. Per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni è di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e si svolge secondo le disposizioni del presente articolo. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari. (71)
AGGIORNAMENTO (71)
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 ha disposto (con l'art. 22, comma 13) che "Le disposizioni di cui al Capo VII si applicano agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 55-ter
(Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale).
1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni per le quali è applicabile una sanzione superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il procedimento disciplinare sospeso può essere riattivato qualora l'amministrazione giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo. Resta in ogni caso salva la possibilità di adottare la sospensione o altri provvedimenti cautelari nei confronti del dipendente. (71)
2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale. (71)
3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa. (71)
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto, mediante rinnovo della contestazione dell'addebito, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, da parte della cancelleria del giudice, all'amministrazione di appartenenza del dipendente, ovvero dal ricevimento dell'istanza di riapertura. Il procedimento si svolge secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis con integrale nuova decorrenza dei termini ivi previsti per la conclusione dello stesso. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'ufficio procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale. (71)
AGGIORNAMENTO (71)
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 ha disposto (con l'art. 22, comma 13) che "Le disposizioni di cui al Capo VII si applicano agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 55-quater Licenziamento disciplinare.
1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:
a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;
b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;
d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;
e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;
f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.
f-bis) gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento, ai sensi dell'articolo 54, comma 3; (71)
f-ter) commissione dolosa, o gravemente colposa, dell'infrazione di cui all'articolo 55-sexies, comma 3; (71)
f-quater) la reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato l'applicazione, in sede disciplinare, della sospensione dal servizio per un periodo complessivo superiore a un anno nell'arco di un biennio; (71)
f-quinquies) insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza, e rilevato dalla costante valutazione negativa della performance del dipendente per ciascun anno dell'ultimo triennio, resa a tali specifici fini ai sensi dell'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 150 del 2009. (71)
1-bis. Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso. Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta. (67)
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75. (71)
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento è senza preavviso. Nei casi in cui le condotte punibili con il licenziamento sono accertate in flagranza, si applicano le previsioni dei commi da 3-bis a 3-quinquies. (71)
3-bis. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, determina l'immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, fatto salvo il diritto all'assegno alimentare nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, senza obbligo di preventiva audizione dell'interessato. La sospensione è disposta dal responsabile della struttura in cui il dipendente lavora o, ove ne venga a conoscenza per primo, dall'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4, con provvedimento motivato, in via immediata e comunque entro quarantotto ore
dal momento in cui i suddetti soggetti ne sono venuti a conoscenza. La violazione di tale termine non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'inefficacia della sospensione cautelare, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile. (67)
3-ter. Con il medesimo provvedimento di sospensione cautelare di cui al comma 3-bis si procede anche alla contestuale contestazione per iscritto dell'addebito e alla convocazione del dipendente dinanzi all'Ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4. Il dipendente è convocato, per il contraddittorio a sua difesa, con un preavviso di almeno quindici giorni e può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato. Fino alla data dell'audizione, il dipendente convocato può inviare una memoria scritta o, in caso di grave, oggettivo e assoluto impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa per un periodo non superiore a cinque giorni. Il differimento del termine a difesa del dipendente può essere disposto solo una volta nel corso del procedimento. L'Ufficio conclude il procedimento entro trenta giorni dalla ricezione, da parte del dipendente, della contestazione dell'addebito. La violazione dei suddetti termini, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente e non sia superato il termine per la conclusione del procedimento di cui all'articolo 55-bis, comma 4. (67) 3-quater. Nei casi di cui al comma 3-bis, la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti avvengono entro venti giorni dall'avvio del procedimento disciplinare. La Procura della Corte dei conti, quando ne ricorrono i presupposti, emette invito a dedurre per danno d'immagine entro tre mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento. L'azione di responsabilità è esercitata, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, entro i centocinquanta giorni successivi alla denuncia, senza possibilità di proroga. L'ammontare del danno risarcibile è rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione e comunque l'eventuale condanna non può essere inferiore a sei mensilità dell'ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia. (67) (73) (98)
3-quinquies. Nei casi di cui al comma 3-bis, per i dirigenti che abbiano acquisito conoscenza del fatto, ovvero, negli enti privi di qualifica dirigenziale, per i responsabili di servizio competenti, l'omessa attivazione del procedimento disciplinare e l'omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare, senza giustificato motivo, costituiscono illecito disciplinare punibile con il licenziamento e di esse è data notizia, da parte dell'ufficio competente per il procedimento disciplinare, all'Autorità giudiziaria ai fini dell'accertamento della sussistenza di eventuali reati. (67)
3-sexies. I provvedimenti di cui ai commi 3-bis e 3-ter e quelli conclusivi dei procedimenti di cui al presente articolo sono comunicati all'Ispettorato per la funzione pubblica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 55-bis, comma 4. (73)
AGGIORNAMENTO (67)
Il D.Lgs. 20 giugno 2016, n. 116 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) le modifiche si applicano agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
AGGIORNAMENTO (71)
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 ha disposto (con l'art. 22, comma 13) che "Le disposizioni di cui al Capo VII si applicano agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".
AGGIORNAMENTO (73)
Il D.Lgs. 20 luglio 2017, n. 118, nel modificare l'art. 1 del D.Lgs. 20 giugno 2016, n. 116, ha conseguentemente disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dal decreto legislativo n. 116 del 2016".
AGGIORNAMENTO (98)
La Corte Costituzionale, con sentenza 9 gennaio - 10 aprile 2020, n. 61 (in G.U. 1ª s.s. 15/04/2020, n. 16), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale del secondo, terzo e quarto periodo del comma 3-quater dell'art. 55-quater del d.lgs. n. 165 del 2001, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 116 del 2016".
Art. 55-quinquies
False attestazioni o certificazioni.
1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto.
2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno d'immagine di cui all'articolo 55-quater, comma 3-quater. (71)
3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo ed altresì, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati.
3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, comma 1, lettere a) e b), i contratti collettivi nazionali individuano le condotte e fissano le corrispondenti sanzioni disciplinari con riferimento alle ipotesi di ripetute e ingiustificate assenze dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale, nonché con riferimento ai casi di ingiustificate assenze collettive in determinati periodi nei quali è necessario assicurare continuità nell'erogazione dei servizi all'utenza. (71)
AGGIORNAMENTO (71)
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 ha disposto (con l'art. 22, comma 13) che "Le disposizioni di cui al Capo VII si applicano agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 55-sexies
Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l'amministrazione e limitazione della responsabilità per l'esercizio dell'azione disciplinare.
1. La violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno, comporta comunque, nei confronti del dipendente responsabile, l'applicazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all'entità del risarcimento, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una più grave sanzione disciplinare. (71)
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, il lavoratore, quando cagiona grave danno al normale funzionamento dell'ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate dall'amministrazione ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, è collocato in disponibilità, all'esito del procedimento disciplinare che accerta tale responsabilità, e si applicano nei suoi confronti le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 8, e all'articolo 34, commi 1, 2, 3 e 4. Il provvedimento che definisce il giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e la qualifica per le quali può avvenire l'eventuale ricollocamento. Durante il periodo nel quale è collocato in disponibilità, il lavoratore non ha diritto di percepire aumenti retributivi sopravvenuti.
3. Il mancato esercizio o la decadenza dall'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare, inclusa la segnalazione di cui all'articolo 55-bis, comma 4, ovvero a valutazioni manifestamente irragionevoli di insussistenza dell'illecito in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili, l'applicazione della sospensione dal servizio fino a un massimo di tre mesi, salva la maggiore sanzione del licenziamento prevista nei casi di cui all'articolo 55-quater, comma
1, lettera f-ter), e comma 3-quinquies. Tale condotta, per il personale con qualifica dirigenziale o titolare di funzioni o incarichi dirigenziali, è valutata anche ai fini della responsabilità di cui all'articolo 21 del presente decreto. Ogni amministrazione individua preventivamente il titolare dell'azione disciplinare per le infrazioni di cui al presente comma commesse da soggetti responsabili dell'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4. (71)
4. La responsabilità civile eventualmente configurabile a carico del dirigente in relazione a profili di illiceità nelle determinazioni concernenti lo svolgimento del procedimento disciplinare è limitata, in conformità ai principi generali, ai casi di dolo o colpa grave.
AGGIORNAMENTO (71)
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 ha disposto (con l'art. 22, comma 13) che "Le disposizioni di cui al Capo VII si applicano agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 55-septies Controlli sulle assenze.
1. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. I controlli sulla validità delle suddette certificazioni restano in capo alle singole amministrazioni pubbliche interessate.
2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall'articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto è immediatamente resa disponibile, con le medesime modalità, all'amministrazione interessata. L'Istituto nazionale della previdenza sociale utilizza la medesima certificazione per lo svolgimento delle attività di cui al successivo comma 3 anche mediante la trattazione dei dati riferiti alla diagnosi. I relativi certificati devono contenere anche il codice nosologico. Il medico o la struttura sanitaria invia telematicamente la medesima certificazione all'indirizzo di posta elettronica personale del lavoratore qualora il medesimo ne faccia espressa richiesta fornendo un valido indirizzo.
2-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia sono effettuati, sul territorio nazionale, in via esclusiva dall'Inps d'ufficio o su richiesta con oneri a carico dell'Inps che provvede nei limiti delle risorse trasferite delle Amministrazioni interessate. Il rapporto tra l'Inps e i medici di medicina fiscale è disciplinato da apposite convenzioni, stipulate dall'Inps con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. L'atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni è adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, sentito l'Inps per gli aspetti organizzativo-gestionali e sentite la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Le convenzioni garantiscono il prioritario ricorso ai medici iscritti nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per tutte le funzioni di accertamento medico-legali sulle assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti, ivi comprese le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni. Il predetto atto di indirizzo stabilisce, altresì, la durata delle convenzioni, demandando a queste ultime, anche in funzione della relativa durata, la disciplina delle incompatibilità in relazione alle funzioni di certificazione delle malattie. (71)
3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono le attività di cui al comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi. Affinché si configuri l'ipotesi di illecito disciplinare devono ricorrere sia l'elemento oggettivo dell'inosservanza all'obbligo di trasmissione, sia l'elemento soggettivo del dolo o della colpa. Le sanzioni sono applicate secondo criteri di gradualità e proporzionalità, secondo le previsioni degli accordi e dei contratti collettivi di riferimento.
5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.
5-bis. Al fine di armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e sono definite le modalità per lo svolgimento delle visite medesime e per l'accertamento, anche con cadenza sistematica e ripetitiva, delle assenze dal servizio per malattia. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione che, a sua volta, ne dà comunicazione all'Inps.
5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario,
rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica. (38)
6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonché il dirigente eventualmente preposto all'amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano l'osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire o contrastare, nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3.
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 16, comma 10) che "Le disposizioni dei commi 5, 5-bis e 5-ter, dell'articolo 55-septies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano anche ai dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto."
AGGIORNAMENTO (71)
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "La disposizione di cui all'articolo 55-septies, comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che attribuisce all'Inps la competenza esclusiva ad effettuare gli accertamenti medico legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia, si applica a decorrere dal 1° settembre 2017 e, nei confronti del personale delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018".