CAPITOLATO GENERALE D'ONERI PER LA FORNITURA DI BENI EIO SERVIZI
Sub a!lenato JJ1. J alla
dr,xxxxxx:dor,n n .9J!~ deIJ6:: 1/)::lZi
Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate
Data ultima revisione | Data | Pagina | |
Capitolato Generale d'Oneri per la Fornitura di Beni e/o | |||
CAPITOLATO GENERALE D'ONERI PER LA FORNITURA DI BENI EIO SERVIZI
Servizi
00 12.10.2015 1 di34
. INDICE.
CAPO I PRESCRIZIONI GENERALI 4
ART. I - Ambito di applicazione: 4
ART. 2 - Normative di riferimento: 4
ART. 3 - Durata: 5
ART. 4 - Responsabile Unico del Procedimento: 5
CAPO II ESECUZIONE DEL CONTRATTO 6
ART. 5 - Norme generali di esecuzione della commessa da parte dell'affidatario: 6
ART. 6 - Direttore dell' esecuzione del contratto: 9
ART. 7 - Ordinativi e tempi di esecuzione: 9
ART. 8 - Avvio dell' esecuzione: 10
ART. 9 - Sospensione del contratto: 11
ART. IO - Qualità della prestazione: 11
ART. I I - Deposito cauzionale definitivo: 11
ART. | 12 - Ob~ligbi dell'aggiudicatario | e tutela | contro | azioni | di terzi: | ,' | 13 |
ART. | 13 - Verifica conformità: | 14 | |||||
ART. | 14 - Penali: | 16 |
ART. 15 - Variazione nella consistenza dell 'appalto: 18
ART. 16 - Corrispettivo e revisione prezzi: 18
ART. 17 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e clausola T&T (Xxxxxxxxxxx e Traccaibilità): 19
ART. 18 - Documento unico di regolarità contributiva (DURC): 20
ART. 19 - Fatturazione, pagamenti e clausola split payment: 21
ART. 20 - Sospensione e ritardo nei pagamenti: 23
ART. 21 - Clausola di salvaguardia: 24
Data ultima revisione | Data | Pagina | |
Capitolato Generale d'Oneri per la Fornitura di Beni e/o | |||
ART. 22 - Obbligo di informazione ai sensi del D.Lgs. 8112008 e ss. mm.: 24
Servizi
00 12.10.2015 2 di34
O~.4,~.l,
l
••.••• 1.1
ART. 23 - Personale: 24
ART. 24 - Subappalto: 26
ART. 25 - Subfornitura e subcontratto: 27
ART. 26 - Cessione del contratto: 28
ART. 27 - Cessione del credito: 28
ART. 28 - Cessione e affitto d'azienda, trasformazione, fusione, scissione societaria, cessione di un ramo di
azienda: | 28 | |
CAPO III | CAUSE ESTINTIVE E RJSOLUTIVE DEL CONTRATTO | 29 |
ART. 29 - | Risoluzione del contratto: | 29 |
ART. 30 - | Fallimento, successione, liquidazione del fornitore: | 30 |
ART. 31 - | Disdetta del contratto e diritto di recesso: | 31 |
ART. 32 - | Clausola limitativa alla proponibilità di eccezioni: | 31 |
ART. 33 - | Prevenzione interferenze iIlecite ed oneri a carico dell' A.O.: | 31 |
CAPO IV | NORME FINALI | 32 |
ART: 34 - | Privacy: | 32 |
ART. 35 - | Accesso agli atti: | 32 |
ART. 36 - | Codice etico: | 33 |
ART. 37 - | Patto di Integrità: | 33 |
ART. 38 - | Spese contrattuali: | 34 |
ART. 39 - | Termini e notifiche: | 34 |
ART. 40 - | Foro competente: | 34 |
ART. 41 - | Disposizioni finali: | 34 |
Data ultima revisione | |||
Capitolato Generale d'Oneri per la Fornitura di Beni elo | 12.10.2015 | 3 di 34 | |
00 |
Data Pagina
Servizi
09432
j
CAPO I PRESCRIZIONI GENERALI
ART. 1 - Ambito di applicazione:
Il presente capitolato generale, redatto ai sensi dell'art. 45 del Regolamento generale di contabilità dello Stato, contiene la disciplina regolamentare, le condizioni e le clausole che si applicano alle forniture di beni e/o servizi per il funzionamento dell'Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate (di seguito "A.O.").
Il capitolato generale, costituisce parte integrante dei contratti per la fornitura di beni e/o servizi stipulati tra le parti, e rappresenta onere e vincolo contrattuale a carico del concorrente sin dal momento della presentazione dell' offerta.
Le disposizioni contenute nel presente capitolato generale possono essere integrate o modificate dalle prescrizioni contenute nei bandi di gara, nelle lettere di invito, nelle richieste d'offerta, nel regolamento di gara ovvero nei capitolati speciali. In tali casi, prevalgono le norme dettate dalla disciplina specifica della gara.
L'A.O. procederà alla stipula del contratto in forma pubblica amministrativa con contratto digitale, attraverso l'Ufficiale Rogante aziendale, per le forniture/servizi di valore superiore alla soglia comunitaria. Per le forniture/servizi al di sotto della soglia comunitaria, l'A.O., procederà alla stipula di una scrittura privata. Per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ad euro 40.000,00, di cui all'art. 8 del Regolamento Aziendale per gli acquisti di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori di valore inferiore alla soglia comunitaria, vigente, il vincolo contrattuale si perfeziona con l'invio dell'ordinativo di fornitura, anche a questi ultimi si applicheranno tutte le clausole del presente Capitolato.
ART. 2 - Normative di riferimento:
Ai rapporti contrattuali derivanti dalle procedure di gara si applicano le seguenti normative:
• X.X. xxx 00 novembre 1923, n. 2440, Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato, e xX.xx., e X.X. xxx 00 maggio 1924, n. 827, Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, e xX.xx.;
• Codice Civile;
• D. Lgs. del 7 marzo 2005, n. 82/2005, Codice dell' Amministrazione digitale e xX.xx.;
• D. Lgs. del 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, (di seguito Codice) e xX.xx.;
• Legge Regionale del 28 dicembre 2007 n. 33, Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale;
• D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», (di seguito Regolamento);
• L. del 6 novembre 2012, n. 190, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione;
• DGR X/8l8 del 25 ottobre 2013, Determinazione in ordine alle linee di indirizzo sugli acquisti delle Aziende Sanitarie: attuazione della legge regionale n. 33/07 e Tipologie di procedure escluse dall'obbligo di utilizzo della piattaforma «SINTEL»;
• DGR X/1299, del 30 gennaio 2014, Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali;
Capitolato | Generale | d'Oneri | per la Fornitura | di Beni | e/o | 00 | 12.10.2015 | 4 di34 |
Data ultima revisione Data Pagina
Servizi
.'
• Regolamento Aziendale per gli acquisti di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori di valore inferiore alla soglia comunitaria, vigente, del 29 giugno 2012, adottato con delibera n. 549, (di
seguito Regolamento Aziendale per gli acquisti) consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
• Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 200 l, n . 165, vigente consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
• Codice Etico Aziendale,vigente, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
ART. 3 - Durata:
Nei contratti di durata, la decorrenza e la scadenza del contratto stesso sono determinati nell'atto deliberativo di aggiudicazione. Si rinvia per la disciplina specifica al capitolato speciale d'appalto di riferimento e al sottoscrivendo contratto.
Conformemente a quanto indicato nella Relazione del Comitato per la trasparenza degli appalti e sulla sicurezza dei cantieri, adottate con D.G.R. X/3067 del 23 gennaio 2015, anche in presenza di clausola di rinnovo, affinché la stessa operi legittimamente è necessario che ricorrano le seguenti condizioni:
l) la clausola sia prevista nel bando originale in maniera chiara;
2) l'aggiudicazione della gara sia avvenuta con riferimento al valore complessivo, IVI compreso il
rinnovo;
3) il rinnovo sia motivato dalla convenienza rispetto all'individuazione di un nuovo contraente con le regole dell' evidenza pubblica.
La proroga è ammessa in casi limitati ed eccezionali in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dali' A.O., vi sia effettiva necessità di assicurare temporaneamente il servizio e/o la fornitura nelle more del reperimento di un nuovo contraente. La durata della proroga non deve superare il tempo strettamente necessario all'affidamento del servizio/fornitura.
Sia il rinnovo che la proroga devono essere oggetto di apposito atto deliberativo dell' A.O ..
ART. 4 - Responsabile Unico del Procedimento:
Per ogni contratto da aggiudicarsi secondo le norme previste dal presente capitolato generale, l'A.O. nomina, con atto deliberativo, un Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP) in conformità all'art. 3 del Regolamento Aziendale per gli acquisti; ai sensi degli art!. 4, e ss. della L. 241/90; nonché dell'art. lO del Codice.
Il nominativo è indicato in tutti i documenti riguardanti la procedura di affidamento: capitolato speciale, lettera di invito, richiesta d'offerta, bando di gara, comunicazioni ecc.
Il RUP svolge tutte le funzioni indicate dall'art. 273, comma l, lettera f), g), ed h), del Regolamento.
Data ultima revisione | Data | Pagina | |
Capitolato Generale d'Oneri per la Fornitura di Beni e/o | |||
Servizi
00 12.10.2015 5 di34
09434
CAPO II ESECUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 5 - Norme generali di esecuzione della commessa da parte dell'affidatario:
Nella esecuzione, l'affidatario deve agire con la diligenza del buon padre di famiglia, con una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica pubblica ed assistenziale delle attività e dei servizi dell'A.O. appaltante. L'affidatario è tenuto altresi alla esecuzione a regola d'arte della fornitura.
L'affidatario è tenuto al rispetto:
del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali; del Codice Etico Aziendale vigente;
del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (richiamati all'art. 2 del presente capitolato);
l'osservanza dei suddetti documenti costituisce parte essenziale delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto. Eventuali violazioni potranno, pertanto, determinare il risarcimento dei danni eventualmente subiti dali' A.O. nonché, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto.
L'affidatario deve eseguire esattamente le obbligazioni derivanti dalla commessa a proprio rischio e facendosi carico delle spese di qualsiasi natura, nella quantità e qualità occorrente per consentire la regolare conduzione della commessa per tutto il periodo contrattuale, nei tempi e nei luoghi indicati e/o comunicati dalla stazione appaltante.
Tutti i prodotti offerti devono essere forniti in idonei imballaggi che garantiscano l'integrità degli stessi durante il trasporto, durante la conservazione nei magazzini dell'A. O. e lo stoccaggio nei locali adiacenti ai luoghi di utilizzo. Tutti i prodotti devono essere perfettamente identificabili sia sulle confezioni esterne che interne e le informazioni riportate in etichetta e sui sistemi di imballaggio devono essere redatte in lingua italiana ed essere conformi alle normative vigenti in campo nazionale e/o comunitario.
L'affidatario ha l'obbligo del rispetto della normativa vigente in materia di fornitura di beni e/o servizi e risponde integralmente di eventuali danni causati da prodotti viziati o con difetti di qualità in solido con le ditte fornitrici, produttrici ed importatrici.
In particolare, per le singole fattispecie, sono richiesti i seguenti requisiti generali:
a.) Fornitura di beni strumentali: i beni devono essere nuovi di fabbrica, idonei all'uso richiesto, rispondenti alle caratteristiche tecniche prescritte dagli atti di gara. Inoltre devono essere, conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene la produzione, importazione e commercio e dovranno riportare idonea marcatura. Devono essere coperti da idonea garanzia totale per il periodo indicato nel capitolato speciale, e rispondenti alle normative vigenti in materia di sicurezza. La fornitura si intende, di nonna, da effettuarsi "in opera", ossia comprensiva delle spese e degli oneri di consegna, montaggio ed eventuale installazione, nonché delle eventuali opere edili, tecnologiche ed impiantistiche necessarie ed indispensabili per il corretto funzionamento.
Data ultima revisione | Data | Pagina | |
Capitolato Generale d'Oneri per la Fornitura di Beni e/o | |||
b.) Fornitura di arredi, mobili ed altre suppellettili: ogni singolo componente deve essere rispondente alle caratteristiche tecniche prescritte dagli atti di gara. Devono essere coperti da idonea garanzia totale per il periodo indicato nel capitolato speciale, e rispondenti alle normative vigenti in materia di sicurezza, anche antincendio,. La fornitura si intende, di norma, da effettuarsi "in opera". Pertanto l'eventuale assemblaggio sarà a carico dell' affidatario, il quale è chiamato a risponderne agli effetti civili e/o penali.
Servizi
00 12.10.2015 6 di 34
09435
c.) Fornitura di presidi sanitari, materiale di medicazione, protesi, ecc.: I prodotti offerti devono essere, confonni alle nonne vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene la produzione, importazione e commercio e dovranno riportare la marchiatura CE.
In particolare per i dispositivi medici dovranno essere:
- contraddistinti dal codice CND (Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici). Nel caso in cui il prodotto non sia iscritto nel Repertorio dei dispositivi medici è necessario che venga fornita idonea documentazione a supporto dell'esenzione da tale obbligo (es. copia certificazione CE con indicazione della classe di appartenenza);
- confonni alle nonne vigenti in campo nazionale e/o comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, all'importazione e all'immissione in commercio;
- confonni alla Direttiva CEE 93/42 concernente i dispositivi medici recepita con D.Lgs. 46/1997 e successive integrazioni e modifiche e confonni alla nonnativa vigente.
- registrati e, qualora non sussista l'obbligo della registrazione, dovrà essere espressamente dichiarato nell' offerta.
l prodotti dovranno essere confezionati in modo tale da garantirne la perfetta conservazione anche durante le fasi di trasporto. 11confezionamento e l'etichettatura dovranno essere tali da consentire la facile e corretta identificazione del contenuto, e la lettura di tutte le diciture richieste dalla vigente nonnativa (in particolare: a) numero di registrazione del marchio CE; b) nome/ragione sociale e indirizzo del produttore; c) numero del lotto di produzione; d) data di scadenza; e) classe di appartenenza; j) eventuali avvertenze/indicazioni previste). Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da prendere per la conservazione, dovranno essere chiaramente leggibili.
d) Fornitura di prodotti di consumo e materiali di manutenzione: i beni devono essere rispondenti alle caratteristiche tecniche previste dagli atti di gara. In caso di contratto di somministrazione, la cadenza delle consegne costituisce vincolo a carico del fornitore, anche nel caso in cui l'ordinativo non avvenga nei tempi concordati.
e) Fornitura di servizi: L'aggiudicatario dovrà garantire la massima funzionalità ed efficienza dei servizi con continuità per tutta la durata del contratto, a propria cura, rischio, spese e con organizzazione propria, nel rispetto di quanto previsto nel capitolato speciale.
I Servizi dovranno essere effettuati secondo le indicazioni di seguito riportate:
11personale impiegato dal fornitore deve portare ben visibile apposito distintivo di riconoscimento e, qualora sia richiesta una divisa/unifonne, la stessa, oltre ad avere le opportune caratteristiche di decoro, dovrà ben differenziarsi dalle divise/unifonni utilizzate dal personale dipendente dell' A.O.; in ogni caso l'affidatario dovrà ottenere la preventiva autorizzazione da parte dell' A.O. all'utilizzo della divisa.
11personale impiegato deve:
- osservare il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, del Codice Etico Aziendale vigente, del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (richiamati all'art. 2 del presente capitolato);
Capitolato | Generale | d'Oneri | per | la | Fornitura | di | Beni | elo | 00 | 12.10.2015 | 7 di34 |
Data ultima revisione Data Pagina
Servizi
09436
- mantenere il segreto di ufficio sui fatti, sugli atti e sulle circostanze concernenti l'attività dell' A.O. e dei suoi utenti dei quali abbia avuto notizia;
- attenersi alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali (c.d. codice privacy) nonché a quelle eventualmente impartite dall' A.O.;
- rispettare l'assoluto divieto di intrattenersi, durante il servizio, con utenti delle strutture dell' A.O. e/o di fornire agli stessi informazioni, consigli, notizie su medicine e terapie, su medici, infermieri o altro personale dell' A.O. e di terzi, e/o di somministrare bevande, cibi, medicine, tabacco o altro;
- rispettare l'assoluto divieto di intrattenersi con il personale dipendente dell'A.O., per motivi estranei l'attività lavorativa;
- non prendere ordini da estranei all'espletamento del servizio;
- rifiutare qualsiasi compenso e/o regalia;
- rispettare il divieto di aprire cassetti od armadi, maneggiare carte, disegni e documenti in genere, eventualmente lasciati sui tavoli o scrivanie, se non specificamente autorizzati;
- evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento delle attività e dei servizi svolti nelle strutture oggetto dell'appalto;
- non sostare, fuori dell'orario di lavoro, nei locali oggetto dell'appalto, se non per motivi di
necessità.
L'affidatario:
- è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
- trasmette all' A.O., prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza;
- trasmette periodicamente ali' A.O. copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
L' A.O. si riserva, sempre e comunque, la facoltà di chiedere l'allontanamento del personale della ditta fornitrice che, per qualsivoglia motivo, risultasse non idoneo.
L'affidatario è tenuto ad assicurare la puntuale corretta esecuzione di quanto prescritto dall'A.O., dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 e s.m. i.) mediante personale in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l' lnail e l' lnps o equivalenti casse assicurative e previdenziali.
Data ultima revisione | Data | Pagina | |
Capitolato Generale d'Oneri per la Fornitura di Beni elo | |||
Per le forniture di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), qualora, nel corso della vigenza contrattuale, il bene oggetto della fornitura, ed esattamente individuato, diventi non più reperibile sul mercato, l'affidatario può chiedere all' A.O. l'autorizzazione alla consegna di un altro bene sostitutivo, avente le medesime caratteristiche d'uso. L'Azienda Ospedaliera si riserva, in ogni caso, la facoltà di recedere dal contratto.
Servizi
00 12.10.2015 8 di 34
.'
ART. 6 - Direttore dell'esecuzione del contratto:
Il direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.), è nominato dall' A.O., al momento dell'aggiudicazione provvisoria del contratto, con deliberazione, ed ha il compito di provvedere a tutte le incombenze di cui agli artt. 300 e ss. del Regolamento, ed all'art. 119 del Codice, può avvalersi di uno o più assistenti.
Il nominativo del D.E.C., e/o il suo assistente, nominato dall' A.O. con relativa deliberazione, sarà comunicato al Fornitore contestualmente alla comunicazione dell'aggiudicazione.
ART. 7 - Ordinativi e tempi di esecuzione:
L'impresa aggiudicataria deve effettuare le consegne a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura, nei locali o nei magazzini dell' A.O., ed entro i termini specificati negli atti di gara o negli ordinativi.
Il termine di consegna per prodotti costituiti da un complesso di più parti si intende compiuto quando tutte le parti siano state consegnate, salvo che non sia diversamente stabilito negli atti di gara o negli ordinativi.
Documentazione delle consegne:
Le spedizioni sono accompagnate da documenti indicanti il numero e la descrizione dei colli, la descrizione dettagliata della merce, la quantità e numero dell'ordine cui le consegne si riferiscono.
Tali documenti dovranno essere predisposti normalmente in duplice copia, eventuali copie necessarie in più rispetto a quelle richieste saranno specificatamente previste nei capitolati speciali. Una copia, debitamente vi stata per ricevuta, verrà restituita dai referenti dei magazzini o dei servizi destinatari al vettore o all'impresa; l'altra copia verrà trattenuta dai referenti dei magazzini o dei servizi destinatari fra le proprie scritture, quale prova dell'avvenuta operazione di consegna. Questi documenti debitamente vistati per ricevuta e per avvenuta consegna, attestano solamente l'effettiva ricezione, la firma apposta all'atto del ricevimento della merce non costituisce per l'A.O. accettazione, indica solo la corrispondenza tra il numero dei colli inviati e quelli ricevuti. L'A.O., pertanto, si riserva la possibilità di contestare per iscritto gli eventuali vizi accertati in sede di successive verifiche che dovranno essere riconosciute ad ogni effetto dal fornitore che provvederà ad integrazioni e/o sostituzioni dei beni.
La consegna dei beni:
L'affidatario - salvo diversa indicazione contenuta negli atti di gara, o negli ordinativi, o nei casi di urgenza
- è tenuto a dare compiuta esecuzione all'ordine non oltre 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dello stesso. L'affidatario non può addurre, quale giustificazione alla ritardata esecuzione dell' ordine, mancati impegni di propri fornitori, sub fornitori e/o subappaltatori, dei quali, pertanto, resta pienamente responsabile nei confronti dell' A.O. per il mancato rispetto dei termini di consegna.
L'ordine è trasmesso al fornitore, normalmente, tramite P.E.C ..
Nel caso di forniture periodiche o continuative, l'affidatario è tenuto all'esecuzione delle stesse nei tempi stabiliti, senza possibilità di addurre, quale giustificazione, ritardi per cause a lui non imputabili.
Il mancato rispetto dei tempi di consegna del bene o di esecuzione del servizio, costituisce giusta causa di risoluzione contrattuale a favore dell' A.O. e in danno del fornitore, previa messa in mora da parte dell'A.O., con fissazione di un termine per l'esecuzione.
Capitolato | Generale | d'Oneri | per la Fornitura | di Beni | elo | 00 | 12.10.2015 | 9 di | 34 |
Data ultima revisione
Data
Pagina
Servizi
09438
•
Qualora il tennine di consegna sia un elemento essenziale del contratto, il suo mancato rispetto comporterà la risoluzione del contratto, a meno che l'AO. non dichiari di voler accettare il bene anche in un tennine diffonne a quanto pattuito, con incameramento del deposito cauzionale, ave costituito, e rifusione di ogni eventuale danno a carico del fornitore inadempiente.
Le consegne, fatta salva eventuale diversa indicazione negli atti di gara e/o nell' ordine, sono di regola effettuate, preferibilmente previo accordo telefonico, presso i magazzini dei diversi presidii di competenza dell' A.O. di Desio e Vimercate:
per il X.X.X. xx Xxxxxxxxx: xxx Xxxxxxx xxx - Xxxxxxxxx (XX) 00000; per il P.O.c. di Desio-Seregno: xxx Xxxxxxx xxx, - Xxxxx (XX) 00000;
per il P.O.C. di Carate-Giussano: xxx Xxxx Xxxxxxx x. 0, - Xxxxxx Xxxxxxx (XX) 00000.
I singoli ordini riporteranno il magazzino di destinazione, nonché i giorni e gli orari di consegna. E' onere del fornitore accertare la qualifica del personale addetto alla ricezione del bene. L'A.O. non risponde per consegne effettuate a persone non autorizzate.
L'A.O., tramite il DEC o persona dallo stesso delegata, effettuerà controlli per verificare la confonnità del bene consegnato (per quantità e confezionamento) e del servizio eseguito alle prescrizioni degli atti di gara. La verifica della confonnità del bene consegnato e/o del servizio eseguito, dal punto di vista qualitativo, spetta agli utilizzatori interessati.
Il giudizio sull' accettabilità della fornitura è demandato al personale aziendale preposto, il quale può respingere, senz'altro, i beni che, a proprio parere, non fossero ritenuti accettabili.
L'affidatario ha l'obbligo di consegnare beni identici a quelli campionati in sede di gara, e ha l'obbligo di ritirare, a proprio carico e spesa, quei beni non giudicati identici alla campionatura, ovvero di qualità, caratteristiche e/o confezionamento diverso da quello pattuito, o, per altre ragioni, giudicato non accettabile. In tali casi, la consegna è considerata come non avvenuta e l'affidatario ha l'obbligo della immediata sostituzione di quanto respinto con beni corrispondenti a quanto stabilito, fatta salva la possibile applicazione di penalità da parte dell' A.O ..
Qualora l'affidatario non provveda alla sostituzione richiesta, di nonna entro tre giorni lavorativi, è facoltà dell' AO. approvvigionarsi altrove, addebitando al fornitore l'eventuale maggior onere sostenuto, fatta salva la possibile applicazione di penalità.
In ogni caso, qualora ritenuto opportuno, in caso di ritardata consegna, consegne non confonni o per qualunque motivo giudicate non accettabili, l'A.O. potrà rivolgersi immediatamente ad altro fornitore, addebitando al fornitore inadempiente l'eventuale maggior onere sostenuto, fatta salva la possibile applicazione di penalità.
L'AO. non risponde in alcun modo dei beni non accettati e non immediatamente ritirati dal fornitore.
L'accettazione al momento della consegna non solleva l'affidatario dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine a vizi, apparenti od occulti, dei beni fomiti e non immediatamente rilevati.
ART. 8 - Avvio dell'esecuzione:
Data ultima revisione | Data | Pagina | |
Capitolato Generale d'Oneri per la Fornitura di Beni elo | 00 | lO di | |
12.10.2015 |
Il RUP comunica l'avvenuta aggiudicazione del contratto al DEC. Entro e non oltre il tennine indicato nel capitolato speciale, che decorre dalla notifica della suddetta comunicazione, il DEC redige apposito Verbale di avvio del/'esecuzione del contratto, in contraddittorio con l'aggiudicatario, secondo i criteri enunciati
Servizi 34
0943!)
dall'art. 304 del Regolamento. Copia confonne del verbale sarà rilasciata alla società aggiudicataria. A partire da tale verbalizzazione decorrerà il tempo contrattuale.
In relazione a particolari condizioni ovvero nei casi di comprovata urgenza il RUP con provvedimento motivato può autorizzare ai sensi dell'art. 302 del Regolamento l'esecuzione anticipata.
ART. 9 - Sospensione del contratto:
Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione del contratto, il D.E.C. potrà ordinare la sospensione, secondo quanto disposto dall'art. 308 del Regolamento, indicando le ragioni e la relativa imputabilità delle medesime.
In particolare, la sospensione potrà essere disposta per:
l) cause di forza maggiore;
2) altre circostanze speciali, che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della
prestazione;
3) per ragioni di pubblico interesse o necessità.
Ricorrendo tali ipotesi, il D.E.C., con l'intervento dell'Esecutore del contratto o di suo delegato, compilerà il verbale di sospensione, confonnemente al disposto del su richiamato art. 308. ll verbale di sospensione dovrà essere finnato dall'Esecutore.
Venute a cessare le cause della sospensione, il D.E.C. redigerà i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto, indicando il nuovo tennine ultimo di esecuzione dello stesso, calcolato tenendo conto della durata della sospensione e degli effetti da questa prodotti.
ART. lO - Qnalità della prestazione:
L'esecuzione della fornitura o del servizio deve presentare il livello qualitativo previsto dagli atti di gara e dal capitolato speciale. In caso tali documenti non prevedano il rispetto di specifici livelli qualitativi, si deve fare riferimento al livello massimo reso possibile dal tempo, dalla tecnica e dalla prassi commerciale in uso al momento dell'esecuzione della fornitura.
L'affidatario è tenuto a dare esecuzione immediata a tutti quegli accorgimenti, aggiustamenti e/o modificazioni che si rendessero necessari al fine di garantire il livello qualitativo di cui al comma precedente.
ll mancato rispetto dei livelli di qualità richiesti giustifica l'applicazione di penali nei confronti dell'affidatario, costituendo, anche, giusta causa di risoluzione contrattuale a favore dell' A.D. e in danno del fornitore.
L'A.D. è obbligata ad assumere quei comportamenti e a mettere a disposizione del fornitore quanto necessario od utile per una pronta ed efficiente esecuzione della fornitura/del servizio. In caso contrario, è onere dell'affidatario effettuare, con comunicazione via P.E.C., l'eventuale messa in mora, in assenza della quale non saranno opponibili all' A.D. eccezioni di sorta.
ART. Il - Deposito cauzionale definitivo:
A seguito della consegna della cauzione definitiva sarà restituita la cauzione provvisoria.
Data ultima revisione | Data | Pagina | |
Capitolato Generale d'Oneri per la Fornitura di Beni elo | 00 | Il di | |
12.10.2015 |
Servizi 34
09440
Ai sensi dell'art. 113, comma l, del D. Lgs. n.163/2006, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria (fideiussione bancaria o polizza assicurativa) in genere di importo pari al lO per cento dell'importo contrattuale (lva esclusa). Per la determinazione dell'importo da indicare nel deposito cauzionale definitivo si rinvia a quanto determinato nel capitolato speciale d'appalto di riferimento nonché nella lettera di aggiudicazione.
L'importo della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CE! EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000.
Nel caso di procedura di gara realizzata in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nella misura massima del lO per cento dell'importo contrattuale.
La percentuale del IO per cento è aumentata, in caso di aggiudicazione con un ribasso d'asta superiore al iO per cento, dei punti percentuali eccedenti iliO per cento (es.: ribasso d'asta del 8,85%: cauzione pari aliO%; ribasso d'asta del 14,55%: cauzione pari al lO + 4,55 = 14,55%); ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto superiore al 20 per cento (es.: ribasso d'asta del 24,25%: cauzione pari allO + IO + (4,25 x 2) = 28,50%).
La garanzia di cui al comma precedente deve prevedere espressamente:
~ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
~ la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
~ la operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di questa Azienda.
La garanzia è progressivamente svincolata in misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, sino al limite massimo del 75 per cento dell'importo iniziale. Nei contratti annuali o di durata superiore, la progressione dello svincolo è a cadenza semestrale, come esposto, a titolo esemplificativo, nella seguente
tabella: | |||
Mesi | durata 12 mesi | durata 24 mesi | durata 36 mesi |
CAUZIONE | CAUZIONE | CAUZIONE | |
36 | 100% | ||
30 | 83,33% | ||
24 | 100% | 66,67% | |
18 | 75% | 50% | |
12 | 100% | 50% | 33,33% |
6 50% 25% 25%
Data ultima revisione | Data | Pagina | |
Capitolato Generale d'Oneri per la Fornitura di Beni elo | 00 | 12 di | |
12.10.2015 |
Servizi 34
09441
Per contratti di durata diversa, la progressione dello svincolo sarà definita di volta in volta o negli atti di gara o dalle parti in sede contrattuale.
A richiesta dell'esecutore del contratto, il DEC rilascerà, qualora non vi siano motivi ostativi, idoneo documento - da consegnare all'istituto garante - comprovante lo stato di avanzamento dell'esecuzione del contratto.
L'ammontare residuo della garanzia è svincolato dopo il termine del contratto, alla data di emissione del verbale di collaudo/certificato di regolare esecuzione del servizio o della fornitura da effettuarsi, normalmente, entro 90 giorni da detta scadenza.
Il termine per l'emissione del verbale di collaudo/certificato di regolare esecuzione, rimane sospeso in caso di contestazioni sul servizio o fornitura da parte dell' Azienda, opportunamente comunicati al fornitore. Il termine ricomincia a decorrere dalla data della definizione della/e contestazione/i.
Il deposito cauzionale definitivo è prestato a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni, nonché del rimborso all' A.O. delle somme che questa abbia eventualmente pagato in più, durante l'esecuzione della fornitura, in confronto all'effettivo credito del fornitore.
Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.
La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà essere prestata da primario istituto o compagnia, autorizzato/a all'esercizio in Italia nel rispettivo ramo di esercizio dalla competente autorità (Banca d'Italia o IVASS ).
L'aggiudicatario della Fornitura/Servizio dovrà:
• verificare che non sussistano provvedimenti di divieto di stipula dei contratti per i predetti soggetti tramite accesso al sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx oppure xxx.xxxxx.xx;
• allegare idonea documentazione attestante l'avvenuta verifica presso le competenti autorità sopra
indicate;
• allegare dichiarazione contente l'impegno a mantenere operativa la cauzione per tutta la durata dell'appalto, con obbligo di comunicazione scritta in caso di sostituzione.
Alla scadenza di ogni singolo anno di validità della polizza, l'aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto al DEC che non sussistono provvedimenti di divieto di stipula di contratti nuovi per i predetti operatori, ed in caso affermativo l'impegno a sostituire gli stessi con nuovi contratti garantiti da operatori non soggetti ad
alcuna restrizione.
ART. 12 - Obblighi dell'aggiudicatario e tutela contro azioni di terzi:
L'aggiudicatario si assume l'obbligo di provvedere a propria cura e spese, oltre quanto previsto dal Capitolato speciale e dal contratto, a tutto ciò che si rende necessario per consentire la regolare conduzione del servizio e/o della fornitura di beni.
L'aggiudicatario sarà tenuto a risarcire l'Amministrazione del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato generale, ogni qualvolta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione delle direttive impartite dall' Amministrazione.
Data ultima revisione | Data | Pagina | |
Capitolato Generale d'Oneri per la Fornitura di Beni e/o | 00 | 13 di | |
12.10.2015 |
Servizi 34
09442
L'aggiudicatario è altresi responsabile nei confronti dei terzi e dell'Amministrazione per i danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni contrattuali.
L'aggiudicatario assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, ali' A.O. e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.
L'impresa aggiudicataria risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione del rapporto contrattuale:
• a persone o cose alle dipendenze elo di proprietà dell'Impresa stessa;
• a persone o cose alle dipendenze elo di proprietà dell' Amministrazione, che stipula il contratto;
• a persone o cose alle dipendenze elo di proprietà di imprese terze la cui attività possa insistere nei medesimi spazi e tempi;
• a terzi elo cose di loro proprietà.
Durante l'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario è responsabile per danni derivanti a terzi dall'operato dei propri dipendenti; pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con obbligo di controllo, al fine di garantire le condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni in tutte le operazioni connesse al contratto.
In particolare, l'aggiudicatario si impegna a sottoscrivere idonea polizza assicurativa che copra i danni subiti dali' A.O. (RC), per la copertura dei rischi per eventuali danni a terzi assistiti e personale dell' A.O. (RCT), per la responsabilità civile prestatori d'opera (RCO) nei confronti dell' A.O. dei terzi e dei prestatori d'opera, verificatisi nel corso dell' esecuzione della fornitura o del servizio. Copia della stessa dovrà essere consegnata unitamente ai documenti richiesti con la lettera di aggiudicazione.
Per la determinazione della tipologia di polizza e dei massimali richiesti, per la fornitura di beni elo servizi, si rinvia a quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto.
ART. 13 - Verifica conformità:
L'esecuzione dell'appalto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle prescrizioni degli atti di gara e del capitolato speciale. E' fatta salva la possibilità, nei casi particolari in cui le caratteristiche dell'appalto non consentano la verifica di conformità della totalità delle prestazioni rese, di effettuare controlli a campione, con modalità comunque idonee a garantire la verifica della corretta esecuzione contrattuale.
Di norma la verifica è avviata entro 20 giorni dall'ultimazione delle prestazioni e viene condotta dal DEC oppure da apposita commissione.
Nel caso di forniture e servizi continuativi ovvero nel caso di prodotti da fornire o dei servizi da prestare per i quali, stante la specifica natura la verifica sia possibile solo in corso di esecuzione contrattuale la stessa sarà effettuata in costanza di rapporto.
L'A.O. si riserva comunque, la facoltà di condurre la verifica di conformità in corso di esecuzione ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità.
Capitolato Generale d'Oneri per la Fornitura di Beni elo | 12.10.2015 | ||
00 | 14 di |
Data ultima revisione Data Pagina
Servizi 34
09443
La verifica di conformità verrà conclusa entro e non oltre 60 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
In caso di prolungamento delle operazIOnI oltre tale termine, verrà trasmessa formale comunicazione all'affidatario.
La verifica della buona esecuzione delle prestazioni è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri che l'incaricato della verifica di conformità ritenga necessari.
All'affidatario verrà data tempestiva comunicazione del giorno della verifica di conformità, affinché possa partecipare.
Della verifica sarà redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti gli interessati.
Sono a carico dell'esecutore del contratto tutte le operazioni necessarie alla verifica di conformità. Pertanto, egli è tenuto a collaborare all'attività di controllo e, a propria cura e spesa, dovrà mettere a disposizione del soggetto incaricato dali' A.O., tutti i mezzi necessari per l'ottimale svolgimento delle operazioni di verifica.
Nel caso in cui non ottemperi a tali obblighi, il DEC o suo delegato all'uopo incaricato, disporranno che si proceda d'ufficio, deducendo le spese sostenute dal corrispettivo dovuto all'affidatario.
Il DEC o suo delegato, indicano se le prestazioni siano o meno collaudabili ovvero, riscontrando difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, assegnano un termine per adempiere. Il protrarsi dell'inadempimento oltre il termine assegnato senza adeguata motivazione potrà essere causa di applicazione di quanto previsto nel capitolato speciale, o di penalità fino alla risoluzione del rapporto contrattuale con addebito dei relativi oneri e danni.
Il DEC o suo delegato provvederà al rilascio del certificato di verifica di conformità nel caso In cUI riscontrerà la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
L'affidatario, cosi come previsto agli artt. 5 e 7 del presente capitolato, dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla conformità della fornitura anche a distanza di tempo dalla consegna Xxx nel caso in cui la difformità risulti dall'evidenza, sia che emerga da verifiche successive alla consegna, l'A.O. ha facoltà di respingere, e l'affidatario l'obbligo di ritirare, i beni che risultassero di caratteristiche diverse dai campioni presentati in sede di gara (ove richiesti), ovvero di qualità diversa da quella prescritta negli atti di gara, e/o nel capitolato speciale, ovvero, per altre ragioni, inaccettabili.
L'affidatario, dovrà quindi provvedere, oltre alla refusione delle eventuali ulteriori maggIOrI spese dali' A.O. sostenute, anche alla sostituzioni dei beni contestati, entro il termine indicato nel capitolato speciale, con altri corrispondenti alla qualità pattuita.
Qualora i beni contestati non venissero tempestivamente ritirati dal fornitore, l'A.O. non risponderà della loro perdita o deterioramento durante la temporanea custodia.
In caso di mancata o ritardata sostituzione, l'A.O. si riserva la facoltà di approvvigionarsi degli stessi beni altrove, con spese a totale carico dell'aggiudicatario, che non potrà fare opposizione o sollevare eccezione alcuna sulla quantità e sui prezzi così acquistati.
Tale disposizione si applica anche per consegne di beni in quantità inferiori a quelle ordinate e sarà applicata in modo analogo anche nel caso di erogazione di servizi.
Capitolato | Generale | d'Oneri | per la Fornitura | di Beni | elo | 00 | 12.10.2015 | 15 di |
Data ultima revisione Data Pagina
Servizi 34
09444
JI certificato di verifica di conformità viene trasmesso per presa d'atto al fornitore che dovrà restituirlo firmato entro il termine di 15 giorni dal ricevimento.
L'affidatario, potrà, all'atto della firma, aggiungere le contestazioni che ritiene opportune rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
L'attestazione di regolare esecuzione
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sostituire la verifica di conformità con l'attestazione di regolare esecuzione emessa dal DEC.
L'attestazione di regolare esecuzione verrà emessa non oltre 45 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione e conterrà i seguenti elementi:
gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l'indicazione dell'esecutore;
il nominativo del DEC;
il tempo assegnato per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
l'importo totale ovvero a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di regolare esecuzione.
ART. 14 - Penali:
L'A.O., tramite il D.E.C., per mezzo dei propri uffici competenti, verifica periodicamente la regolarità del servizio e/o della fornitura e la sua corrispondenza alle norme previste dal presente capitolato generale d'oneri, dagli atti di gara, dal capitolato speciale e dal contratto e, a tal fine, attiverà un sistema di controllo di qualità delle prestazioni erogate.
Al riscontro di eventuali violazioni, omissione o disapplicazione delle norme contrattuali, inclusi gli obblighi di tracci abilità di cui al successivo art. 17, che regolano il rapporto e/o di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale del servizio o della fornitura, l'A.O. provvederà a contestare per iscritto all'aggiudicatario affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni.
Qualora l'aggiudicatario, incorra negli inadempimenti di cui al precedente comma, gli verrà concesso un termine non inferiore a lO giorni, e comunque non superiore al termine individuato nel capitolato speciale d'appalto di riferimento a cui si rinvia, per le relative controdeduzioni e motivazioni.
In caso di mancato riscontro entro i termini di cui sopra, o qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti, l'A.O. procederà ad applicare la penale prevista dagli atti di gara o dal capitolato speciale d'appalto, senza ulteriori indugi, con provvedimento motivato e comunicato via P.E.C..
Per la determinazione del valore delle singole penali da applicarsi da parte dell' A.O., si rinvia a quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto, oltre alle eventuali spese sostenute in più dall' Amministrazione in caso di inadempimenti e/o risoluzione del contratto, nei casi di:
| Data ultima revisione | Data | Pagina |
Capitolato Generale d'Oneri per la Fornitura di Beni elo | 16 di | ||
00 12.10.2015 |
Servizi 34
violazione dei programmi temporali di esecuzione della fornitura, stabiliti o concordati con l'Amministrazione;
in caso di riscontro di imperfezioni e/o difetti imputabili alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio, o non conformità dei prodotti alle caratteristiche indicate nel presente capitolato generale d'oneri, negli atti di gara e nel capitolato speciale e/o lettera di invito;
mancato rispetto dei tempi concordati per il deposito del materiale richiesto o per la sostituzione dei prodotti scaduti.
Resta salva la risarcibilità dell'eventuale danno subito dall' A.D. non coperto dall'importo delle clausole penali.
La mancata fornitura di adeguata assistenza manutentiva e/o il mancato rispetto dei tempi di intervento dichiarati o accettati, costituiscono inadempimento contrattuale e comportano una penale per ogni giorno di ritardo, per il cui importo si rinvia al capitolato speciale d'appalto.
I prodotti offerti dovranno essere garantiti al 100% contro ogni difetto da parte della ditta che di volta in volta risulterà aggiudicataria. In caso di riscontro di imperfezioni e/o difetti o qualora, a seguito degli accertamenti effettuati dali' A.D., i prodotti forniti non risultassero conformi alle caratteristiche prescritte, l'affidatario, sarà obbligato a sostituirli gratuitamente con un prodotto avente analoghe caratteristiche e prestazioni di quello aggiudicato, di norma entro un termine di tre giorni lavorativi, o entro il termine indicato nel capitolato speciale, dal ricevimento della contestazione.
La mancanza di tale adempimento potrà determinare l'applicazione della penale secondo quanto sopra previsto, nonché la risoluzione del contratto in caso di gravi violazioni, come previsto dal presente articolo.
l beni difettosi verranno immediatamente riconsegnati al personale autorizzato della ditta individuata come fornitrice per l'analisi del guasto, le cui risultanze dovranno essere comunicate all'A.D. interessata entro 15 giorni dalla ricezione, e comunque non oltre il termine individuato nel capitolato speciale d'appalto di riferimento a cui si rinvia.
In caso di ulteriori ritardi I'A.D. si riserva la facoltà di applicare a carico dell'aggiudicatario, per ogm ulteriore inadempienza, una penale:
_ per ogni giorno di ritardo nella consegna, il cui ammontare in euro viene stabilito nel capitolato speciale d'appalto di riferimento;
_ per ogni giorno di ritardo per l'assistenza manutentiva, il cui ammontare ID euro viene stabilito nel capitolato speciale d'appalto di riferimento.
Nel caso di inadempienza, anche solo parziale, o di impossibilità assoluta del fornitore a provvedere entro i termini indicati, alla consegna della merce ordinata, l'A.D. avrà la facoltà di procedere all'acquisto, sul libero mercato, e l'eventuale maggior onere da ciò derivante sarà a carico del soggetto aggiudicatario.
In tutti i casi di parziale o occasionale inadempimento, l'Amministrazione avvierà il procedimento di accertamento, contestazione e messa in mora del contraente, e fatta salva l'applicabilità di una penale, con facoltà per l'A.D. di risolvere il contratto nel caso di accertamento di tre inadempimenti.
L'applicazione di tre penalità di cui al presente articolo, autorizza l'A.D. a risolvere per giusta causa il contratto, con perdita del deposito cauzionale e diritto al risarcimento del maggior danno subito.
Capitolato Generale d'Oneri per la Fornitura di Beni e10 | |||
00 | 12.10.2015 | l7 di 34 |
Data ultima revisione Data Pagina
Servizi
09446
Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione senza risoluzione del contratto, l'aggiudicatario dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.
Per le suddette penali l'A.O. provvederà ad emettere regolare fattura.
ART. 15 - Variazione nella consistenza dell'appalto:
Ai sensi dell'art. Il del X.X. 00 novembre 1923, n. 2440 e ss. mm. ed ii. qualora occorra un aumento o una diminuzione nelle forniture di beni o di servizi, l'affidatario, è obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino alla concorrenza di un quinto (in più o in meno) della fornitura.
I dati concernenti le attività e i volumi dei servizi e/o delle forniture sono puramente indicativi e sono introdotti negli atti di gara al solo fine di consentire alla Ditta concorrente di formulare appropriatamente la propria offerta.
I volumi di attività indicati, pertanto, non costituiscono impegno per l'A.O., che non garantisce il medesimo ammontare di attività o volume per tutti gli anni di vigenza contrattuale. L'aggiudicataria sarà, pertanto, tenuta a fornire, alle condizioni economiche risultanti in sede di gara solo le forniture e/o servizi effettivamente fruiti, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le forniture e/o i servizi erogati, al termine del contratto, risultassero diversi, per volume e quantità, da quelli indicati negli atti di
gara.
Le quantità presunte di fornitura, indicate negli atti di gara o nel contratto, non impegnano l'A.O. se non nei limiti del fabbisogno effettivamente occorrente in vigenza del contratto. Nessun diritto sorge in capo all'aggiudicatario in ordine all'eventuale ristoro per mancata ordinazione.
Salvo diversa ed esplicita pattuizione tra le parti, nessun vincolo di esclusività è posto a carico de]]' A.O., la quale, anche in vigenza del contratto, può rifornirsi liberamente sul mercato dei beni/servizi affidati al fornitore, senza che quest'ultimo possa sollevare obiezioni in merito.
ART. 16 - Corrispettivo e revisione prezzi:
11corrispettivo, determinato in sede di gara, si intende esaustivo di tutte le prestazioni richieste al fornitore e resta fisso e invariabile per tutta la durata contrattuale. L'aggiudicatario accetta a suo rischio i prezzi contrattuali, indipendenti da qualsiasi eventualità non prevista in sede d'offerta.
L'imposta sul valore aggiunto è a carico dell' A.O., salvo quanto previsto al successivo art. 19.
Ai sensi dell'art. 115 del Codice, tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo.
La revisione dei prezzi non si applica alle prestazioni rese nel corso dei primi dodici mesi del contratto, non ha efficacia retroattiva e viene concordata tra le parti, su istanza, adeguatamente motivata, dalla parte interessata, a dimostrazione dell' effettiva necessità di adeguamento, a seguito di apposita istruttoria condotta dal RUP in collaborazione con il DEC, facendo riferimento ai costi standardizzati determinati e pubblicati ai sensi dall'art. 7, comma 4, letto c), del Codice, nonché sulla base degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT e pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi del comma 5, del suddetto articolo.
Capitolato | Generale | d'Oneri | per la Fornitura | di Beni | e/o | Data ultima revisione 00 | Data 12.10.2015 | Pagina 18 di |
In assenza dei dati di cui al comma precedente, fatte salve nuove emanande disposizioni in materia, per il calcolo del compenso revisionale si utilizzeranno gli indici 1STAT dei prezzi al consumo per le famiglie di
Servizi 34
>.
•.. •
operai ed impiegati, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; il mese iniziale di riferimento sarà quello di avvio dell'esecuzione della fornitura.
La revisione dei prezzi del servizio elo della fornitura verrà accordata non sulla base di una rilevazione degli aumenti medi dei costi dell'impresa aggiudicataria, ma sulla base di una rilevazione di un effettivo e oggettivo aumento dei prezzi di beni e servizi.
La revisione si applica esclusivamente qualora l'istruttoria condotta dimostri che essa è dovuta alle prestazioni rese a decorrere dall'accoglimento dell'istanza revisionale che avverrà al momento dell'adozione del provvedimento deliberativo di revisione prezzi.
ART. 17 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e clausola T&T (Trasparenza e Traccaibilità):
L'Aggiudicatario, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136, cosi come modificata dal D.L. 13 novembre 2010 n. 187, convertito con L. 17 dicembre 2010, n. 217, s'impegna, a pena di nullità assoluta del contratto, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. Gli estremi identificativi deVi contoli correnteli dedicatoli, con l'indicazione dell'opera/serviziolfornitura alla quale sono dedicati, saranno comunicati all' A.D. nella fase di trasmissione di tutta la documentazione propedeutica alla sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Ogni variazione relativa ai conti o ai delegati di cui sopra dovrà essere comunicata all' A.O. entro 7 gg. dall'intervenuta variazione elo accensione del nuovo conto corrente dedicato, ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, entro 7 gg. dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Si precisa inoltre, che sino ad avvenuta comunicazione alla stazione appaltante, non è consentito utilizzare il conto stesso per i pagamenti relativi alla commessa pubblica.
Tutti i movimenti finanziari relativi ali' esecuzione dei contratti - ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all' acquisto di immobilizzazioni tecniche - devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dal successivo comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracci abilità delle operazIOnI.
Ai sensi del citato comma 3 dell'art. 3, possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi;
b) i pagamenti per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro per ciascuna spesa, fermo restando il divieto di impiego del contante;
c) i pagamenti relativi ad assicurazioni e fideiussioni stipulate in relazione alla commessa pubblica.
Tutti i pagamenti di cui alle letto a), b) e c) del presente comma devono essere obbligatoriamente documentati e, comunque, effettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie, senza l'indicazione del CIG/CUP.
Data ultima revisione | Data | Pagina | |
Capitolato Generale d'Oneri per la Fornitura di Beni e/o | 00 | 19 di | |
12.10.2015 |
Servizi 34
09448
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale, nonché gli altri strumenti di pagamento a tal fine considerati idonei, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. II della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP) relativo al contratto, che sarà specificamente fornito dalla Stazione appaltante.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
Gli obblighi inerenti la tracciabilità, di cui ai commi precedenti gravano, altresi, a pena di nullità assoluta, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria - fatta salva l'applicazione delle sanzioni dell'art. 6 della L. n. 136/2010 e s.m.i., ad informare immediatamente la Stazione appaltante e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede l'AG ..
L'AG. verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m. i.
Xxxxxxxx T&T;
L'aggiudicatario del contratto, i subappaltatori, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 11 dell'art. 118 del Codice, dal comma 1 dell'art. 3 della L. 136/2010 e dall'art. 17 della legge 55/1990.
Le informazioni non sensibili trasmesse all' AG. in applicazione delle suddette norme, saranno inserite sul profilo committente della stessa e rese accessibili al pubblico per tutta la durata del contratto e almeno fino al collaudo definitivo dello stesso.
La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà soggetta all'applicazione di penali o sanzioni secondo quanto specificato nella "norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità".
L'amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'art. 3 della L. 136/2010 verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contratti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità.
Le Linee Guida T&T, Trasparenza e Tracciabilità di Regione Lombardia, alle quali dovranno rigorosamente attenersi sia l'aggiudicatario del contratto sia le filiere dei subcontraenti coinvolti nell'esecuzione del contratto, sono allegate al capitolato speciale d'appalto di riferimento.
ART. 18 - Documento unico di regolarità contributiva (DURC);
La regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali costituisce indice rivelatore della correttezza dell'impresa nei rapporti con i propri dipendenti e l'art. 38 del Codice, al comma l, lett. i), esplicitamente dispone che sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono stipulare i relativi contratti i soggetti che hanno commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana.
Capitolato Generale d'Oneri per la Fornitura di Beni eia | 12.10.2015 | ||
00 | 20 di |
Data ultima revisione Data Pagina
Servizi 34
09449
La regolarità contributiva è dunque un requisito indispensabile sia per la stipulazione del contratto che per la stessa partecipazione alle procedure di evidenza pubblica, di conseguenza, l'Aggiudicatario deve essere in regola con i relativi obblighi fin dalla presentazione dell'offerta e conservare tale regolarità non solo per tutto lo svolgimento della procedura di gara, pena l'esclusione, ma anche durante l'esecuzione della fornitura.
L'A.O. provvederà periodicamente alla verifica della regolarità contributiva (DURC) al fine di accertare il mantenimento della regolarità degli obblighi contributivi assicurativi e previdenziali.
Qualora il DURC richiesto in costanza di rapporto risulti irregolare l'A.O. provvederà secondo quanto previsto all'art. 23 del presente capitolato.
In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori ovvero dal direttore dell'esecuzione, propone, ai sensi dell'articolo 135, comma l, del Codice, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la l'A.O. pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del Codice.
ART. 19 - Fatturazione, pagamenti e clausola split payment:
L'affidatario emette fattura del corrispettivo una volta effettuata la regolare esecuzione delle prestazioni.
La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SOl) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 e ss. mm. ii. ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo l, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244". L'art. I, comma 209, dispone che "l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche {. ..}, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica ").
iportato sul sito: xxx.xxxxxxxx.xxx.xx): | |
Denominazione Ente: | Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate |
Codice iPA: | aodv - 108 |
Codice Univoco Ufficio: | lI03CU |
Nome dell'Ufficio: | Gestione Economica Finanziaria |
Cod. fisco del Servizio di F.E.: | 02733390963 |
Le fatture elettroniche indirizzate alla presente A.O. devono contenere i seguenti elementi specifici (come r
Partita Iva: 02733390963
Data ultima revisione | Data | Pagina | |
Capitolato Generale d'Oneri per la Fornitura di Beni elo | 21 di | ||
00 12.10.2015 |
Servizi 34
Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA dovranno riportare:
l. Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 20 l O;
2. Il codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico.
Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono:
l. Data e Numero d'Ordine d'Acquisto ovvero Bolla di Servizio (associato a ciascuna riga fattura)
2. Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura)
3. Totale documento
4. Codice fiscale del cedente . O"
5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell'Ordine d'Acquisto emesso.
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 comma 4 e dell'art. 7 del D. Lgs. del 9 ottobre 2002 n. 231, come modificato dal D.Lgs. del 9 novembre 2012 n. 192, le parti nell'ambito della propria liberà contrattuale stabiliscono che il pagamento delle fatture sarà effettuato dali' AO. entro 60 giorni, subordinati all'esito positivo dell'eventuale collaudo/prova e, in ogni caso, al giudizio di accettabilità. Per individuare la data di decorrenza del pagamento, si farà riferimento alla data di ricevimento della fattura presso l'ufficio protocollo dell' AO ..
La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell'affidatario del presente capitolato generale d'oneri, di tutti gli atti di gara, del capitolato speciale e del contratto; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore dell' AO., fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte del fornitore.
Ai sensi del D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del lB gennaio 200B, n. 40, attuativo delle disposizioni di cui all'art. 4B-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, disciplinante i pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le Stazioni Appaltanti, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, procedono alla verifica, inoltrando secondo le modalità dell'art. 4 del citato D.M., apposita richiesta alla società Equitalia Servizi S.p.A. Se tale società comunica che risulta un inadempimento, la richiesta della Stazione Appaltante costituisce segnalazione ai sensi dell'art. 4B-bis, comma I, del decreto del Presidente della Repubblica n. 60211973.
Si porta a conoscenza, inoltre, che l' AO. ha conferito mandato irrevocabile alla società FiIilombarda S.p.A per l'esecuzione dei pagamenti per conto della suddetta Azienda. La società aggiudicataria, pertanto, riceverà il pagamento delle proprie fatture direttamente dalla società Finlombarda S.p.A ..
Clausola Split payment:
Le disposizioni in materia di "Split payment" introdotte dalla Legge di Stabilità per l'anno 2015, si applicano alle operazioni per le quali l'IVA diventa esigibile a partire dal I°gennaio 2015 per tutte le cessioni di beni e servizi poste in essere nei confronti degli Enti Pubblici.
Pertanto tutti i pagamenti relativi ad acquisti di beni e servizi effettuati anche da questa A.O. dal lO gennaio 2015 devono essere effettuati al netto dell'IV A applicata in fattura.
- | |||
Data ultima revisione | Data | ||
Capitolato Generale d'Oneri per la Fornitura di Beni elo | 00 | Pagina 22 di | |
12.10.2015 |
Servizi 34
.• 094fjl
,.
L'A.O. in relazione alle suesposte operazioni, assume il ruolo di debitore dell'IVA e dovrà provvedere al versamento della stessa, per le casistiche previste dalla normativa, direttamente all'Erario con le modalità ed i termini che saranno stabiliti da uno specifico Decreto Ministeriale e dalle modalità operative, nonché opportuni chiarimenti, che verranno fomiti dall'Agenzia delle Entrate.
II comunicato stampa n.7 del 9 gennaio 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ribadisce che il meccanismo del C.d. split payment previsto dall'art. l comma. 629 letto b) della Legge di Stabilità 2015 e dall'art. l7-ter del DPR 633/72, si applica alle operazioni fatturate a partire dallO gennaio 2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifichi successivamente a tale data.
Con la Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (cd Legge di stabilita 2015), è altresi previsto il meccanismo del reverse charge per le seguenti prestazioni:
l) Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici - nuova lettera a-ter) del comma 6 dell'art. 17;
2) Alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'art. 7-bis, comma 3, lettera a) - nuova lettera d-quater) del comma 6 dell'art. 17);
Per tutti gli adempimenti che riguarderanno la registrazione ed i successivi pagamenti dei documenti passivi emessi in regime di "REVERSE CHARGE" a partire dallO gennaio 2015 nei confronti della scrivente A.O. si richiede di riportare, in modo esplicito,la seguente dicitura:
"IVADA VERSARE AI SENSI DELL' ART. 17 TERDEL D.P.R. N. 633/ 1972"
Con specifico riferimento ai SERVIZI DI PULIZIA, si precisa che tale attività, se svolta in ambito istituzionale, rientra nel regime dello SPLIT PAYMENT.
Pertanto la fattura passiva sarà composta da imponibile + IVA con indicazione:
"IVA da versare a cura del committente/cessionario ex art. l7-ter, D.P.R. 633/72" e sulla stessa dovrà essere indicato che trattasi di operazione con "scissione di pagamenti".
ART. 20 - Sospensione e ritardo nei pagamenti:
L'A.O., al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura o del servizio, fino a che non sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.
La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica e non produrrà interessi moratori.
In caso di ritardo dei pagamenti, il saggio degli eventuali interessi moratori sarà pari, in ragione d'anno, al saggio degli interessi legali stabilito dall'art. 1284 comma l, del Codice Civile.
Si dà atto, che la suddetta regolamentazione, in relazione alla corretta prassi commerciale, alla natura del servizio/fornitura oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali, risulta equa.
Capitolato | Generale | d'Oneri | per la Fornitura | di Beni | elo | 12.10.2015 | 23 | di |
Data ultima revisione Data Pagina
Servizi 34
• •
Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto, o.per l'interruzione della fornitura/servizio da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta ad adempiere sino alla scadenza naturale del contratto.
ART. 21 - Clausola di salvaguardia:
Nel caso in cui durante il periodo di vigenza del contratto - in relazione ad eventuali provvedimenti delle competenti autorità regionali - l'assetto strutturale dell' A.O. dovesse subire modificazioni mediante lo scorporo di una o più strutture ospedali ere interessate al servizio e/o fornitura oggetto del contratto, l'appaltatore si obbliga sin d'ora a proseguire il servizio a favore dell'ente assegnatario della struttura alle stesse condizioni contrattuali, salva la facoltà dell' ente stesso di recedere dal contratto previa comunicazione, a mezzo lettera raccomandata A1R o via PEC entro 6 mesi dalla data di efficacia del provvedimento che dispone la modifica strutturale. Resta inteso che all'appaltatore saranno riconosciute le prestazioni già eseguite.
E' altresì riconosciuta la facoltà a questa Azienda di verificare, in ogni momento, la congruità economica del contratto - nell'eventualità in cui la Consip, o la Centrale Regionale Acquisti della Regione Lombardia, dovessero stipulare convenzione per il medesimo oggetto contrattuale - e recedere unilateralmente dal contratto, ave il concorrente non sia in condizioni di migliorare il corrispettivo richiesto, rispetto alle quotazioni della Consip o della Centrale Regionale Acquisti. Ove l'A.O. ritenesse di avvalersi di tale facoltà il recesso avverrà entro 60 giorni dalla formale comunicazione in tal.senso. L'affidatario non potrà frapporre al recesso eccezioni di sorta né avanzare alcuna pretesa o richiesta risarcitoria.
ART. 22 - Obbligo di informazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss. mm.:
Al fine di consentire lo scambio di informazioni necessarie all'adozione delle cautele e misure preventive adeguate ai rischi presenti presso le sedi interessate alla fornitura o introdotte dal fornitore, all'atto della formalizzazione dell'incarico l'A.O. comunica tutte le informazioni relative alla potenziale esposizione per il personale dell'affidatario a fattori di rischio propri della realtà dell' A.O. ed alle misure eventuali di prevenzione'e protezione da adottare; nel contempo l'affidatario deve comunicare per iscritto aIl'A.O. quali siano i rischi che lo svolgimento della loro attività può introdurre negli ambienti ove viene svolto il servizio e le prevedibili condizioni di esposizione agli stessi, oltre al nominativo e recapito del proprio Responsabile di Prevenzione e Protezione.
ART. 23 - Personale:
L'affidatario dovrà gestire, completamente in proprio e sotto la sua diretta responsabilità, i servizi richiesti.
Dovrà designare una persona con funzione di Responsabile della gestione da segnalare alla Amministrazione ed alla Direzione Aziendale di competenza, le cui funzioni, specificate nel capitolato speciale, sono quelle di controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti ivi stabiliti.
L'aggiudicatario, dovrà garantire il servizio e la sua continuità per tutta la durata del contratto, gli competono l'organizzazione e la direzione del servizio, che dovranno essere improntate alle esigenze operative e funzionali della struttura dell' A.O. appaltante e al raggiungimento dei risultati da conseguire .
..
L'affidatario, per tutte le fasi relative al servizio/alla fornitura, deve avvalersi di proprio personale qualificato e/o specializzato della cui condotta è responsabile.
Data ultima revisione | Data | Pagina | |
Capitolato Generale d'Oneri per la Fornitura di Beni e/o | 00 | 24 di | |
12.10.2015 |
Servizi 34
09 45 3~{l'I
Nell' esecuzione dei servizi/delle forniture, l'affidatario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro relativo al proprio personale dipendente, in vigore per il tempo in cui si svolge la fornitura stessa. L'aggiudicatario ha l'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni economiche e giuridiche non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del settore di riferimento e degli accordi integrativi locali in quanto applicabili.
Tali obblighi vincolano l'affidatario anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura, dalla struttura o dimensione del fornitore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L'aggiudicatario deve osservare nei riguardi dei propri dipendenti tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.
In particolare sono a carico del fornitore tutte le cautele e gli oneri derivanti dalle normative vigenti in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni in ambiente di lavoro.
11 personale dell'aggiudicatario, impiegato per l'esecuzione della fornitura, opera sotto l'esclusiva responsabilità del fornitore, anche nei confronti di terzi. La sorveglianza da parte dei responsabili delle A.O. (anche saltuaria) non diminuisce in nulla le responsabilità del fornitore per l'esatto adempimento della fornitura, né la responsabilità per danni a cose o persone, cosi come anche regolato agli artt. 5 e 12 del presente capitolato.
In caso di sciopero o di altra astensione dal lavoro, l'affidatario deve darne tempestiva comunicazione all' AO. concordando con quest'ultima, i provvedimenti necessari per evitare disservizi, fatta salva la possibilità, in caso di fornitura di servizi, da parte dell' AO. di trattenere sui pagamenti somme proporzionali al minor servizio reso.
Nel caso di fornitura di servizio, il nominativo, la qualifica e il curriculum professionale (quest'ultimo solo per le figure con responsabilità direttive o di coordinamento) del personale del fornitore, impiegato per l'effettuazione delle prestazioni contrattuali, devono essere comunicati all'AO. prima dell'avvio del servizio, ed ogni qual volta vi siano variazioni.
L'esecuzione del servizio/della fornitura non comporta, in alcun modo, a favore del personale impiegato a qualunque titolo dal fornitore, alcun diritto o pretesa a qualificarsi come personale dell' A.O .. Infatti i lavoratori dipendono dalla società aggiudicatrice e non possono o potranno vantare nessun diritto nei confronti dell' A.O., ne hanno o avranno rapporti diretti o indiretti con la stessa. L'aggiudicatario espressamente si impegna a tenere indenne l'AO. da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione sugli infortuni, libretti sanitari e responsabilità verso
terzi.
a) Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell'esecutore e del subappaltatore:
Data ultima revisione | Data | Pagina | |
Capitolato Generale d'Oneri per la Fornitura di Beni elo | 25 di | ||
00 12.10.2015 |
Per i contratti relativi a servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del Codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'A.O., può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle
Servizi 34
somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dòvute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli. articoli 37, comma Il, ùltimo periodo e 118, còmma 3, primo periodo, del Codice.
I pagamenti, di cui al comma precedente, eseguiti dall' A.O., sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.
l'
Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui sopra, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
b) Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore
l .
.Per i contratti relativi a sèrvizi e forniture, l'esecutore, e il subappaltatore e i soggetti di cui all'articolo
118, comma 8, ultimo periodo, del Codice, devono osservare le norme e prescrizioni dei. contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
Qualora l'aggiudicatario risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali o venisse segnalato l'omesso pagamento delle retribuzioni dovute in favore del personale addetto al servizio d'appalto, e conseguentemente violi le disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori,I'A.O. cautehitivamente precederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà all'aggiudicatario terminemassirÌlo di quindici giorni entro il quale procedere alla regolarizzazione della posizione contributiva e/o retributiva.
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. L'aggiudicatario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danno o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti.
Qualora l'aggiudicatario non adempia entro suddetto termine, l'A.D., previa diffida ad adempiere, tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto:
.. .. "
per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva sarà. disposto dall' A.O. direttamente agli enti previdenziali e assicurativi; ,
per le retribuzioni arretrate relativamente alle somme non contestate, l'A.O. potrà pagare anche in corso d'opera direttamente i lavoratori.
j
Per le inadempienze di cui sopra l'A.O. si riserva inoltre di escutere il deposito cauzionale definitivo.
ART. 24 - Subappalto:
,
Il contratto di subappalto consente al subappaltatore di sostituirsi all'appaltatore al fme di eseguire l'oggetto del contratto, ferma restando la responsabilità dell'originario appaltatore nei confronti del committente per l'esecuzione della fornitura o del serVizio (art. 1656 Codice Civile).
,
L'art. 118, comma I, del Codice sancisce il principio dell'esecuzione in proprio delle prestazioni oggetto dell'appalto da parte dell'affidatario, tuttavia, in tale direttiva generale, il comma 2 del suddetto articolo ammette il ricorso all'istituto in presenza di una serie di condizioni:
26 di | ||||
Capitolato Generale d'Oneri per la Fornitura | di Beni elo • | 00 | 12.10.2015 |
Data ultima revisione Data Pagina
Servizi l . 34
•• 094:)5
l'A.O. è tenuta ad indicare nei bandi di gara per l'affidamento dei servizi e delle forniture, le singole prestazioni di cui si compone l'appalto;
i servizi e le forniture, e le prestazioni di cui si compongono i relativi appalti sono subappaltabili nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto;
il concorrente, all'atto dell'offerta, o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, devono indicare i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo, in conforrnità a quanto previsto dall'art. 118 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Tale indicazione deve essere specifica, non essendo sufficiente una generica dichiarazione di volere ricorrere al subappalto;
l'aggiudicatario, che intende avvalersi del subappalto o cottimo, deve presentare all' A.O. apposita istanza scritta di autorizzazione al subappalto con allegata la documentazione prevista dall'articolo 118, commi 2 e 8, del Codice.
L'esecutore non potrà cedere a terzi il contratto o comunque dare in subappalto parte dell'esecuzione senza la preventiva autorizzazione scritta dell' A.O.; le modalità di richiesta e di autorizzazione al contratto in oggetto saranno esplicitate nei singoli regolamenti di gara.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non possono forrnare oggetto di ulteriore subappalto.
L'A.O. può risolvere il contratto (art. 29, lettera f), del presente capitolato) nelle ipotesi di cessione del contratto e/o di subappalto non autorizzati.
L'aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzI risultanti dall'aggiudicazione, con un ribasso non superiore al 20% (art. 118, comma 4, del Codice).
La partecipazione alla gara comporta, di regola, l'esclusione della possibilità, per i soggetti concorrenti, di essere successivamente autorizzati ad assumere la veste di subappaltatori.
L'A.O. non provvederà al pagamento diretto del/i subappaltarore/i e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere all' A.O., entro quindici giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.
ART. 25 - Subfornitura e subcontratto:
Ai sensi della Legge del 18 giugno 1998, n. 192, con il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna, per conto di un impresa committente, a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso. Pertanto, nella subfornitura il fornitore esegue la prestazione nei confronti del committente senza riferimenti e, soprattutto, senza collegamento funzionale rispetto alla destinazione della prestazione.
E' considerato subappalto (ex art. 118, comma ll, del Codice) qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impegno di mano d'opera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.
Data ultima revisione | Data | Pagina | |
Capitolato Generale d'Oneri per la Fornitura di Beni elo | 00 | 27 di | |
12.10.2015 |
Servizi 34
••
Il subappaltatore non può subappaltatore a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare ai sensi del disposto dell'art. 170 comma 2, e dell'art. 107 comma 2 lettera t),g),m),o), e p) del Regolamento.
In tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui all'art 118, comma 2, numero 4) del Codice.
E' fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati.
L'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi e la subfornitura a catalogo di prodotti informatici non si configurano come attività affidate in subappalto (art. 118, comma 12 del Codice), pertanto con tutte le conseguenze giuridiche del caso.
ART. 26 - Cessione del contratto:
Ai sensi del comma l dell'art. 118 del Codice dei Contratti Pubblici, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall' art. 116 del Codice.
E' tuttavia valida la cessione effettuata secondo le norme previste dall'art. 116 del Codice, non è pertanto, considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica del soggetto contraente, compresa la cessione d'azienda o del ramo d'azienda, che comporti il trasferimento dell'intera organizzazione aziendale o di una porzione di essa.
ART. 27 - Cessione del credito:
La cessione del credito dell'aggiudicatario, di cui all'art. 1260 c.c. e seguenti, è regolata dalle disposizioni previste dall'art. 117 del Codice.
Ai fini dell'opponibilità all' A.G., le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici (art. 117 comma 2, del Codice).
In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato (art. 117 comma 5, del Codice).
ART. 28 - Cessione e affitto d'azienda, trasformazione, fusione, scissione societaria, cessione di un ramo di azienda:
Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo I del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri Il maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice.
Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle
Capitolato | Generale | d'Oneri | per | la Fornitura | di Beni | elo | 00 | 12.10.2015 | 28 | di |
Data ultima revisione Data Pagina
Servizi 34
io
••
comunicazioni di cui al comma l, dell'art. 116, del Codice, non risultino sussistere i requisiti di cui all'ar!. lO-sexies della L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni (art. 116 comma 2, Codice).
Per i candidati o i concorrenti, singoli, associati o consorziati, che cedano, affittino l'azienda o un ramo d'azienda, ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, si applica l'art. 51 del Codice, ai sensi del suddetto articolo, il cessionario, l'affittuario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, saranno ammessi alla gara, all'aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, nonché dei requisiti necessari in base agli eventuali criteri selettivi utilizzati dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 62 del Codice, anche in ragione della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione previsti dal Codice all'art. 51.
Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici, si applica l'ar!. 116 del Codice, per tanto tali modifiche soggettive non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo l del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri Il maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice, (art. 116 comma l).
Qualunque modifica nella compagine sociale anche se non costitutiva di un nuovo soggetto giuridico, dovrà essere comunicata ali' A.O. affinché quest'ultima in analogia con quanto previsto dall'art. 116 possa procedere alle verifiche ai sensi e per gli effetti e nel rispetto dell'art. 38 del Codice. Xxxxx restando gli obblighi di comunicazione di cui al comma precedente, l'A.O. potrà nel corso dell'esecuzione dell'appalto procedere alla verifica della permanenza dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice.
Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui sopra senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma l producono, nei confronti delle stazioni appaltanti, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
CAPOllI
CAUSE ESTINTIVE E RISOLUTIVE DEL CONTRATTO
ART. 29 - Risoluzione del contratto:
L'A.O. può richiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi:
a. in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del Codice civile, tenendo indenne la ditta dalle spese sostenute, dai lavori eseguiti, dai mancati guadagni;
b. per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico; in tal caso l'A.O. sarà tenuta al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi del contratto;
c. in caso di grave negligenza e di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali, tali da compromettere la regolarità della fornitura o del servizio, ove siano state applicate almeno tre penalità, a meno che la gravità dell'inadempimento non sia tale da configurare, di per sé, giusta causa di risoluzione;
Capitolato | Generale | d'Oneri | per | la Fornitura | di Beni | e/o | 00 | 12.10.2015 | 29 | di |
Data ultima revisione Data Pagina
Servizi 34
09458 ..
d. quando a carico del fornitore sia stata emessa sentenza di condanna passata in ~i~dicato pedrode, o per qualsiasi reato che incida sulla sua moralità professionale, o per dehttJ finan~la~, o per contravvenzione alle disposizioni di cui al D. Lvo del 8 giugno 2001, n. 231 (Dlsclphna della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anc~e pri~~ di personalità giuridica, a norma dell'articolo Il della legge 29 settembre 2000, n. 300); e al codICI etici;
e. in caso di cessione dell'azienda, di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
f. in caso di cessione del contratto e/o di subappalto non autorizzato;
g. nei casi di morte del fornitore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante dell' aggiudicazione;
h. inadempimento degli oneri ed obblighi previsti a carico del fornitore in favore dei propri dipendenti;
i. violazione dei principi del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, del Codice Etico Aziendale vigente, del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (richiamati all'art. 2 del presente capitolato generale d'oneri);
j. violazione degli obblighi derivanti dall'art. 3, della L. del 13/8/2010, n. 136, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;
k. violazione delle norme previste dall'art. 33 del presente capitolato generale d'oneri.
Ove l'A.O. ravvisi la sussistenza di una delle cause sopra descritte, dalla lettera c) alla lettera h) dovrà contestarle per iscritto al fornitore, con la fissazione di un termine non inferiore a IO giorni solari per le controdeduzioni. Decorso tale termine l'A.O. adotterà le determinazioni ritenute opportune.
Qualora per qualsiasi ragione si addivenisse alla risoluzione del contratto, l'affidatario - ad eccezione delle ipotesi di cui alle letto a), b) e g) - oltre a incorrere nell'immediata perdita del deposito cauzionale a titolo di penale, sarà tenuto al completo risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed al rimborso delle maggiori spese che l'A.O. dovesse affrontare per il rimanente periodo contrattuale.
La risoluzione del contratto viene disposta con atto deliberativo del Direttore Generale, dell'adozione di tale atto viene data comunicazione alla impresa aggiudicataria.
Per quanto non contemplato nel presente Capitolato, si fa riferimento alla normativa vigente con particolare riferimento agli artt. 1453 e seguenti del codice civile.
ART. 30 - Fallimento, successione, liquidazione del fornitore:
Nel caso di fallimento del fornitore, il contratto si riterrà rescisso a pieno diritto a far data dal giorno della dichiarazione di fallimento, salva la facoltà per l'A.O. di ricorrere ad azione di rivalsa sulla cauzione e sui crediti maturati per tutte le eventuali ragioni di danni.
In caso di morte del fornitore le obbligazioni derivanti dal contratto saranno assunte solidalmente dagli eredi, riservandosi comunque l'A.O. la facoltà di ritenere cessato il contratto stesso.
Capitolato | Generale | d'Oneri | per la Fornitura | di Beni | e/o | 00 | 12.10.2015 | 30 | di |
Data ultima revisione Data Pagina
Servizi 34
•• 09459
In caso di scioglimento o di liquidazione del fornitore, l'A.O., a suo insindacabile giudizio, avrà il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto, quanto la continuazione dello stesso da parte dell'eventuale nuovo soggetto subentrante.
ART. 31 - Disdetta del contratto e diritto di recesso:
Qualora l'affidatario dovesse disdettare il contratto prima della scadenza convenuta, l'A.D. tratterrà senz'altro, a titolo di penale, il deposito cauzionale ed addebiterà, inoltre, le maggiori spese comunque derivanti dall'acquisto dei beni oggetto della fornitura, o per l'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni fatta salva la dimostrazione di eventuali ulteriori danni.
L'affidatario sarà comunque tenuto ad effettuare una comunicazione a mezzo raccomandata A1R o via P.E.C. ali' A.D. e la disdetta avrà effetto decorsi sei mesi dal ricevimento della stessa.
L'A.D., per giusta causa o giustificato motivo, potrà recedere dal contratto in qualunque momento, avendone dato preavviso scritto di almeno 15 giorni solari al fornitore. In tal caso, l'appaltatore avrà diritto alla retribuzione delle sole prestazioni correttamente eseguite, rinunciando esso, ora per allora, ad ogni ulteriore pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo.
Il contratto, dunque, si risolve dopo 15 giorni dalla comunicazione che l'A.D. intende avvalersi della clausola di recesso concordata, ai sensi dell'art. I3 73 c.c ..
È in ogni caso fatta salva l'ipotesi di recesso individuata all'art. 21, 2° comma.
ART. 32 - Clausola limitativa alla proponibilità di eccezioni:
L'affidatario non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente capitolato generale d'oneri, dal capitolato speciale, dagli atti di gara e dal contratto.
Tutte le riserve che l'affidatario intende formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all' A.O. e devono essere adeguatamente motivate.
Le riserve che siano state presentate nei modi sopra indicati, saranno prese in esame dall' Amministrazione che emanerà gli opportuni provvedimenti.
ART. 33 - Prevenzione interferenze illecite ed oneri a carico dell' A.O.:
In occasione di ciascuna delle gare indette l'A.D. si impegna a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate alla documentazione di gara, da rendere da parte del concorrente, le seguenti dichiarazioni:
a) clausola n. l: "il contraente appaltatore SI Impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all' Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.".
Capitolato Generale d'Oneri per la Fornitura di Beni e/o | 12.10.2015 | ||
00 | 31 di |
Data ultima revisione Data Pagina
Servizi 34
09460 ••
b) clausola n. 2: "la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per tal uno dei delitti di cui agli artt. 317 C.p., 318 c.p., 319 C.p., 3 19-bis C.p., 319-ter C.p., 319-quater C.p., 320 c.p., 322 C.p., 322-bis c.p.,346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p .."
..•
Nei casi suddetti l'esercizio della potestà risolutoria da parte della A.O. è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.
A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte dell' A.O. della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione ali' Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra l'A.O. ed l'impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del decreto legge. n. 90/2014.
CAPO IV
NORME FINALI
ART. 34 - Privacy:
I dati personali, sensibili e giudiziari acquisiti saranno trattati nel rispetto del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e sS.mm.ii, "Codice sulla Privacy" e della normativa vigente applicabile.
ART. 35 - Accesso agli atti:
Il diritto di accesso agli atti, il diniego/esclusione e il differimento dell' accesso delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, sono disciplinati dagli artt. 13 e 79 del Codice e dagli artt. 22 e ss della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, nonché dall'art. 30 del Regolamento Aziendale per gli acquisti.
L'accesso agli atti è differito nei casi espressamente contemplati dall'art. 13 comma 2 del Codice, nonché dall'art. 30 del Regolamento Aziendale per gli acquisti.
Ai sensi del comma 5, letto a) del suddetto art. 13, sono esclusi dal diritto di accesso e ogni forma di divulgazione le informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici e commerciali.
Pertanto, qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste di altri concorrenti di accesso agli atti inerenti le giustificazioni di prezzo, in quanto coperte da segreti tecnici o commerciali, dovrà prima segnalarlo con dichiarazione, rilasciata ai sensi del DPR n. 445/2000, nell'ambito della documentazione relativa alle giustificazioni del prezzo, dovrà precisare analiticamente, quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, comprovando e indicando anche le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti.
Capitolato | Generale | d'Oneri | per la Fornitura | di Beni | e/o | 00 | 12.10.2015 | 32 di |
Data ultima revisione Data Pagina
Servizi 34
•-•
•• 09461
In mancanza di presentazione di tale dichiarazione e della relativa documentazione, l'A.O. consentirà ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso nella forma di estrazione di copia delle giustificazioni a corredo dell' offerta economica.
Ai sensi dell'art. 79 comma 5 quater del Codice, fatti salvi i provvedimenti di esclusione e differimento adottati ai sensi dell'art. 13 del su menzionato Codice, l'accesso agli atti della procedura in oggetto è consentito entro lO giorni lavorativi dall'invio della comunicazione di aggiudicazione, mediante visione ed estrazione di copia.
Intervenuta la comunicazione di aggiudicazione dell'appalto, fatti salvi i provvedimenti di esclusione e differimento adottati ai sensi dell'art. 13 del suddetto Codice, questa Amministrazione, su semplice istanza degli interessati - si impegna, sin d'ora, a rilasciare - previo pagamento delle spese di riproduzione e/o di spedizione - copia della documentazione amministrativa, concernente gli atti di gara (delibere di indizione e di esito, provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice, verbali di gara ... ), copia della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti alla procedura (della quale, peraltro, viene data pubblica lettura nel corso della seduta pubblica di gara), nonché copia dell'offerta economica e delle giustificazioni a corredo dell'offerta (nelle parti relative alle giustificazioni di prezzo che non costituiscono segreto tecnico o commerciale) presentate dai concorrenti.
L'invio, al soggetto che vi abbia titolo, di copia autentica della documentazione elettronica è effettuato dali' A.O., in conformità del Codice dell' Amministrazione Digitale (D. Lgs. 07/03/2005 n. 82) con la trasmissione del documento richiesto all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato all'atto della Registrazione ovvero all'atto della presentazione dell'istanza di accesso.
Si precisa, infine che, ai sensi della già citata Xxxxx 241/1990 e ss.mm.ii., verrà data comunicazione dell'accoglimento dell'istanza di accesso agli atti alle ditte contro interessate.
ART. 36 - Codice etico:
L'aggiudicatario si impegna a rispettare le norme contenute nel "Codice Etico" dell' Azienda Ospedali era di Desio e Vimercate, pubblicato sul sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx detto codice, seppur non allegato al presente Capitolato, ne costituisce parte integrante e sostanziale. La ditta partecipante, sottoscrivendo l'impegno a tenere un comportamento di correttezza e buona fede, allegato al Regolamento di Xxxx, attesta di averne preso visione, di condividerne i contenuti e di impegnarsi, altresi, ad adottare comportamenti conformi ai principi e valori etici in esso enunciati.
In caso di violazione delle norme contenute nel predetto Codice Etico, I'A.O. avrà diritto di risolvere il contratto con l'aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, previa contestazione dell'addebito, salvo ogni ulteriore risarcimento dei danni tutti ivi compresi quelli per lesione della sua immagine ed onorabilità.
ART. 37 - Patto di Integrità:
Ogni operatore economico s'impegna a rispettare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutte le obbligazioni contenute nel "Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali", approvato con D.G.R. 30 gennaio 2014, n. X/1299 (allegato al Regolamento di Gara).
Data ultima revisione | Data | Pagina | |
Capitolato Generale d'Oneri per la Fornitura di Beni e/o | 00 | 33 di | |
12.10.2015 |
Ciascun operatore economico è pertanto consapevole che eventuali proprie violazioni al Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali costituiscono causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1546 Codice Civile, fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire.
Servizi 34
09462 •
ART. 38 - Spese contrattuali:
Le spese di copia e stampa, d'imposta di bollo, di registro e di quietanza e tutte le altre inerenti il contratto ed ogni altra spesa inerente alla sua formalizzazione sono a carico dell'Aggiudicatario, ivi incluse le spese sostenute dali' A.O. per visure, certificati, etc. Il relativo importo, richiesto dall' A.O. dovrà essere versato dall'esecutore stesso sul conto corrente bancario che verrà comunicato per iscritto dali' A.O ..
Inoltre, come disposto dall'art. 34, comma 35, della L. 17 dicembre 2012 n. 221, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, l'Aggiudicatario sarà tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante le spese relative alla pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara.
ART. 39 - Termini e notifiche:
I termini indicati nel presente capitolato generale, nei capitolati speciali e richiamati nei singoli contratti, decorrono dalla data espressamente indicata negli stessi.
Ove i termini siano indicati in giorni, questi si intendono di calendario e cioè consecutivi e continui.
Le notifiche di atti o le comunicazioni da cui decorrono termini per adempimento contrattuale devono essere effettuati tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). A tal fine, ogni aggiudicatario, per ciascun contratto, da stipularsi con l'A.O., dovrà rilasciare dichiarazione contenente l'elezione di domicilio legale (domicilio eletto, indirizzo di posta elettronica, indirizzo PEC) per l'esecuzione del contratto e per ogni altro effetto di legge.
Le altre comunicazioni saranno dirette al domicilio eletto, tramite P.E.C., e-mail o posta, il cui uso è espressamente autorizzato con la sottoscrizione del contratto.
Qualora l'aggiudicatario non provveda alla comunicazione dell'indirizzo pec, l'A.O. procederà alla notifica mediante l'utilizzo dell'indirizzo presente sull'INI-PEe.
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della fornitura/servizio oggetto del contratto (art. 34 del presente capitolato).
ART. 40 - Foro competente:
Per tutte le controversie, che dovessero insorgere nell'espletamento delle procedure concorsuali e nell' esecuzione dei contratti, che non possono essere risolte in via amichevole, le parti espressamente concordano di eleggere quale foro esclusivo e non concorrente con quelli ordinari previsti dalla legge, il Foro di Monza, e di escludere pertanto, l'eventuale giudizio al foro normativamente disciplinato dal Codice di procedura civile.
ART. 41 - Disposizioni finali:
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si rinvia a quanto previsto, dalla restante documentazione di gara, dai capitolati speciali, dai contratti, dal Codice Civile, dal Codice e s.m.i., dal Regolamento e s.m.i., dal D.P.R. 19.12.1999 n. 554, dal D.M. 19.04.2000 n. 145, dal D.P.R. 25.01.2000
n. 34 e da tutte le altre norme comunitarie, statali e regionali che comunque abbiano attinenza con l'appalto in oggetto, siano esse in vigore all'atto dell'offerta, siano esse emanate nel corso dell'esecuzione del contratto.
Data ultima revisione | Data | Pagina | |
Capitolato Generale d'Oneri per la Fornitura di Beni e/o | 00 | 34 di | |
12.10.2015 |
Servizi 34