POLIZZA DI ASSICURAZIONE
POLIZZA DI ASSICURAZIONE
Mi Fido
Polizza multigaranzia a Protezione degli Animali domestici, Responsabilità civile e Tutela Legale
IL PRESENTE SET INFORMATIVO CONTENENTE:
• IL DIP DANNI
• IL DIP AGGIUNTIVO DANNI
• IL GLOSSARIO
• LE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA. DATA DI REDAZIONE DEL PRESENTE SET INFORMATIVO 11/2020
Mod. NET/0156/01 - Xx. 00.0000
“PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE I DOCUMENTI PRECONTRATTUALI”
Documento redatto secondo le linee guida “Contratti semplici e chiari”
Contratto di Assicurazione Multirischi a Premio Mensile.
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni
Compagnia: Net Insurance S.p.A.
Prodotto: Mi Fido
Data ultimo aggiornamento: 11/2020
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di Assicurazione è?
Che cosa è assicurato?
Le Prestazioni assicurate per le somme indicate in Polizza, sono divise in sezioni (è possibile attivare una o più delle seguenti garanzie):
ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE VETERINARIE prevista per
entrambe le Versioni di vendita SILVER e GOLD:
Spese da intervento chirurgico e/o ricovero: nel caso in cui il tuo animale, a causa di Malattia o Infortunio, dovesse sottoporsi ad Intervento Chirurgico, l’Assicuratore rimborsa le spese per gli onorari del veterinario, le rette di degenza, i medicinali e le cure. L’Assicuratore rimborsa anche le spese per esami, visite e analisi nei trenta giorni precedenti e successivi il ricovero o Day Hospital.
Il rimborso previsto è fino ad € 2.000,00.
Altre Spese Veterinarie: in caso di Malattia o Infortunio del tuo animale non comportante Intervento Chirurgico, l’Assicuratore rimborsa le spese per esami, visite e analisi ricoveri anche in Day Hospital fino ad € 500,00.
Spese Funerarie: qualora il tuo animale deceda a causa di un Infortunio o Malattia indennizzabili, l’Assicuratore rimborsa fino ad € 100,00 le spese di smaltimento del corpo.
Spese di ricerca per ritrovamento: qualora il tuo animale sia stato dichiarato scomparso alle autorità competenti, l’Assicuratore terrà a proprio carico le spese ordinarie di ricerca dell'animale fino ad un importo massimo di € 500,00 per Sinistro e per annualità assicurativa.
ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE prevista solo per la Versione GOLD: sei assicurato, per le somme che devi pagare in quanto responsabile, per i danni involontariamente causati a terzi dal tuo animale domestico anche quando lo hai affidato ad altre persone che non lo custodiscano come professione. La garanzia è prestata fino alla concorrenza massima per Sinistro e per ciascun animale domestico assicurato di € 500.000,00.
ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE prevista solo per la Versione GOLD: quando l’Assicurato è coinvolto in una vertenza, l’Assicuratore alle condizioni della presente Polizza, nei limiti del Massimale di € 10.000,00 per Anno Assicurativo, copre le seguenti spese:
• compensi dell’avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza;
• compensi dell’avvocato per la negoziazione assistita e la mediazione;
Che cosa non è assicurato?
X Per l’Assicurazione Spese Mediche non sarà possibile assicurare animali che non hanno libretto sanitario, che non sono regolarmente vaccinati e muniti di microchip.
X Non sono rimborsate le Spese per interventi che non siano eseguiti o prescritti da un medico veterinario autorizzato all’esercizio della propria professione ai sensi delle norme di legge vigenti.
Ci sono limiti di copertura?
! La copertura è operante per animali domestici che abbiamo, al momento della stipula della Polizza, età superiore a sei mesi e inferiore a nove anni.
La garanzia cessa al compimento del decimo anno di età.
Per le Spese Mediche:
! i termini di carenza prevedono che la copertura decorre dalle ore 24 del 7° giorno per spese a seguito di Infortunio e dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello in cui ha effetto la Polizza per spese a seguito di malattia;
! per le Spese da intervento chirurgico e/o ricovero al massimale si applica uno scoperto del 20% con un minimo non indennizzabile di € 200,00;
! per le Altre Spese Veterinarie al massimale si applica uno scoperto del 15% con un minimo non indennizzabile di € 75,00.
• compensi dell’avvocato per la querela o la denuncia solo se, a seguito di questa, la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;
• compensi dei periti;
• spese di giustizia;
• spese di investigazione difensiva nel procedimento penale.
Questa Assicurazione è una Polizza che offre prestazioni di Rimborso Spese Veterinarie per il tuo cane/gatto, di Responsabilità civile terzi e Tutela Legale. L’offerta assicurativa è proposta secondo due possibili opzioni di vendita: Versione SILVER e Versione GOLD.
Dove vale la copertura
L’estensione territoriale varia a seconda delle garanzie di Polizza. In particolare:
le garanzie Rimborso Spese Veterinarie valgono per il Territorio italiano;
la garanzia Responsabilità Civile è prestata nel Mondo;
la garanzia Tutela Legale è operante in Europa.
Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto: hai l’obbligo di fare dichiarazioni veritiere esatte e complete.
Le dichiarazioni non vere, inesatte o non comunicate, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.
In corso di contratto: hai l’obbligo di comunicare eventuali cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio. L’omessa comunicazione può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 C.C. In caso di Sinistro: hai l’obbligo di comunicare all’Assicuratore l’esistenza e il nome di altre assicurazioni da te sottoscritte aventi le medesime coperture per lo stesso rischio (art. 1910 C.C.) e di rispettare i termini dei giorni indicati alla sezione “Cosa fare in caso di Sinistro” del Dip Aggiuntivo.
Quanto e come devo pagare?
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno di addebito del Premio sulla Carta di Credito o PayPal associata al Metodo di pagamento selezionato in fase di attivazione/modifica del proprio Account sul portale Xxxx (xxx.xxxx-xxxxxxxxx.xxx).
In caso di mancato addebito del Premio, per qualsiasi causa occorsa, l'Assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di effettivo addebito.
Se il Contraente non paga i premi successivi, od in caso di mancato addebito, da qualsiasi causa occorsa, dei premi successivi sulla Carta di Credito o PayPal associata al Metodo di pagamento selezionato in fase di attivazione/modifica del proprio Account sul portale Xxxx, l'Assicurazione si risolve dalle ore 24 (ventiquattro) del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’Assicurazione ha una durata pari ad un mese ed in mancanza di disdetta comunicata da una delle Parti, si proroga per un mese e così successivamente.
La copertura decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento del Premio o della prima rata di Premio.
Qualora il contratto sia stato concluso mediante Tecniche di Comunicazione a Distanza, lo stesso decorre dalle ore 24 del giorno stesso in cui l’Assicuratore ha raccolto la volontà del Contraente di sottoscrivere il presente contratto (data di effetto del contratto).
Come posso disdire la polizza?
La disdetta da parte del Contraente potrà essere inviata in qualunque momento ed avrà effetto a partire dalla scadenza del periodo contrattuale in cui viene inviata.
La disdetta potrà essere esercitata dal Contraente inviando Richiesta di disattivazione (“Servizi Attivi” - “Disattiva”) direttamente dal Pannello di Controllo del proprio Account Xxxx.
La disdetta, da parte dell’Assicuratore deve essere inviata mediante lettera raccomandata al Broker ed avrà effetto a partire dalla scadenza del periodo contrattuale successivo trascorsi 30 giorni dalla data di invio della raccomandata.
Qualora il contratto sia stato concluso mediante Tecniche di Comunicazione a Distanza, Il Contraente ha la facoltà di recedere dalla copertura assicurativa, nei 14 giorni successivi alla data del primo addebito del Premio, comunicando all’Assicuratore la propria volontà, direttamente dal proprio Account Xxxx o a mezzo lettera raccomandata.
Contratto di Assicurazione Multirischi a Premio Mensile.
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)
Compagnia: Net Insurance S.p.A.
Prodotto: Mi Fido
Data ultimo aggiornamento: 11/2020
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazioni prima della sottoscrizione del contratto.
Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nei rami danni di cui ai Provvedimenti IVASS n. 1756 del 18/12/2000, n. 2131 del 4/12/2002, n.2444 del 10/7/2006, n. 3213000422 del 9/4/2013 e n. 231077 del 20/12/2017. Iscritta all’Albo delle imprese IVASS n. 1.00136.
Il patrimonio netto di Net Insurance S.p.A. ammonta a € 65,6 milioni, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a € 17,5 milioni e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammontano a € 48,1 milioni.
Il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) ammonta a € 35,6 milioni; il requisito patrimoniale minimo (MCR) ammonta a € 12,7 milioni e i fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità ammontano a € 69,1 milioni. L’indice di solvibilità per il requisito patrimoniale di solvibilità (solvency ratio) è pari a 192%.
Tutti i dati sono desunti dal Bilancio della Società al 31/12/2019 disponibile sul sito internet dell’impresa al seguente link: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
Al contratto si applica la legge italiana.
Che Cosa è assicurato? | |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Che Cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | SEZIONE RIMBORSO SPESE VETERINARIE L’Assicuratore non rimborsa le spese derivanti da: a. infortuni o malattie conseguenti all'impiego dell'animale per la caccia; b. dolo o colpa grave dell'Assicurato, dei Familiari, nonché delle persone a cui è stato affidato l'animale assicurato; c. uso professionale dell'animale; d. uso dell'animale in violazione della legislazione vigente (maltrattamento, spettacoli o manifestazioni vietate, combattimenti, ecc.); e. malformazioni o difetti fisici di carattere congenito o riferibili a fattori ereditari, nonché patologie pregresse anche recidivanti; f. controlli di routine e/o facoltativi e/o check-up; g. malattie evitabili con vaccini e/o profilassi preventivi; h. acquisto di vaccini, antiparassitari e medicinali, tranne quanto previsto per gli interventi chirurgici; i. malattie mentali e problemi comportamentali; j. infortuni accaduti durante la partecipazione a competizioni sportive; k. gravidanza e patologie connesse, parto spontaneo; l. sterilizzazione, castrazione terapeutica, preventiva, infertilità, sterilità e fecondazione artificiale; m. soppressione e cremazione per pericolosità; n. taglio coda, taglio orecchie, chirurgia estetica e plastica, oculistica; o. malattie dei denti e paradontopatie; p. spese di igiene dentaria; |
q. terapie dietetiche inclusi gli alimenti medicati, i ricostituenti e i sali minerali; r. infortuni verificatisi nei primi 7 giorni di decorrenza della polizza e malattie manifestatesi nei primi 15 giorni di decorrenza della polizza; s. cure relative a malattie croniche; t. Filaria/Leshmania; u. pandemia; v. danni derivanti da guerre, guerre civili, sommosse, rischi sociopolitici, terrorismo; w. danni derivanti da catastrofi naturali (terremoto, alluvione, inondazione, calamità naturali). SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE Sono esclusi i danni: a. alle cose che l’Assicurato e i suoi Familiari abbiano in consegna, custodia o detengano a qualsiasi titolo; b. derivanti dall’esercizio dell’attività venatoria; c. causati da animali non iscritti all’anagrafe di competenza; d. ad altri animali di proprietà dell’Assicurato o di suoi Familiari; e. conseguenti ad uso professionale dell’animale, fatto salvo l’uso per non vedenti; f. cagionati dagli animali in occasione di ricovero temporaneo presso cliniche, ambulatori veterinari, pensioni per animali. SEZIONE TUTELA LEGALE Quando l’Assicurato è coinvolto in una vertenza, l’Assicuratore non copre le seguenti spese: - compensi dell’avvocato determinati tramite patti quota lite; - compensi dell’avvocato per la querela o la denuncia se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale; - compensi dell’avvocato domiciliatario se non indicato da ARAG; - spese per l’indennità di trasferta; - spese di esecuzione forzata oltre il secondo caso per Xxxxxxxx; - spese dell’organismo di mediazione quando la mediazione non è obbligatoria; - imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia; - multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere; - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali; - spese non concordate con ARAG; - ogni duplicazione di onorari in caso di domiciliazione. L’Assicurazione non opera per sinistri relativi a: 1. diritto di famiglia, successioni o donazioni; 2. materia fiscale o amministrativa; 3. fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive; 4. fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme; 5. fatti dolosi dei soggetti assicurati; 6. fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente; 7. vertenze con Net Insurance S.p.A.; 8. adesione ad azioni di classe (class action). |
Ci sono limiti di copertura? | |||
Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni. | |||
Eventi in garanzia | Limite Indennizzo Scoperto Franchigia | ||
Assicurazione Rimborso Spese Veterinarie (obbligatoria) | - per le Spese da intervento chirurgico e/o ricovero al massimale si applica uno scoperto del 20% con un minimo non indennizzabile di € 200,00; - per le Altre Spese Veterinarie al massimale si applica uno scoperto del 15% con un minimo non indennizzabile di € 75,00. | ||
Assicurazione Responsabilità Civile (facoltativa) | È prevista l’applicazione di una Franchigia per Sinistro di € 150,00. | ||
Assicurazione Tutela Legale (facoltativa) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di Sinistro? | Denuncia Sinistro: Per tutte le coperture ad eccezione di Tutela Legale: per richiedere informazioni su come denunciare un Sinistro, ricevere informazioni su un Sinistro già aperto o per inviare il modulo di denuncia Sinistro, allegando i documenti richiesti: accesso sul proprio Account Xxxx, direttamente dal Pannello di Controllo, utilizzando la funzione “Apertura Sinistri”; per posta: Net Insurance S.p.A. c/o Casella Postale 106, 26100 CREMONA – Italia; per e-mail: xxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx; per fax: x00 00 00000000; tramite Numero Verde: 000 0000 00 (Contact Center) dal lunedì al venerdì (8:00 - 18:00). Per la copertura Tutela Legale, in caso di Sinistro rivolgersi ad ARAG SE, Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia, Xxxxx xxx Xxxxxxxxx x. 00 - 00000 XXXXXX, ai numeri: telefono centralino: 000.0000000 fax per invio nuove denunce di Sinistro: 045.8290557 e-mail per invio nuove denunce di Sinistro: xxxxxxx@XXXX.xx fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del Sinistro: 045.8290449 |
Assistenza diretta in convenzione: le prestazioni che l’assicurato riceve da soggetti, enti o strutture diverse dalla Compagnia sono quelle del personale che interviene in forza della garanzia “Tutela Legale” (si veda il riquadro successivo). | |
Gestione da parte di altre imprese: Net Insurance S.p.A. ha affidato la gestione dei Sinistri Tutela Legale ad ARAG S.E. | |
Prescrizione: si rammenta al Contraente che i diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono, in base al Codice civile, in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Obblighi dell’impresa | Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, l’Assicuratore determina l’Indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione agli aventi diritto e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro 30 giorni dalla data in cui è stato firmato l’atto di liquidazione. |
Quanto e come devo pagare? | |
Premio | Il Premio è mensile e può essere corrisposto alla Compagnia tramite addebito sulla Carta di Credito o PayPal associata al Metodo di pagamento selezionato in fase di attivazione/modifica del proprio Account sul portale Xxxx. Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente. Il Premio di Assicurazione è comprensivo di imposta. |
Rimborso | Entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, l’Assicuratore rimborsa al Contraente il premio relativo al periodo di rischio non corso, escluse le imposte. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | L’Assicurazione ha una durata pari ad un mese ed in mancanza di disdetta comunicata da una delle Parti, si proroga per un mese e così successivamente. La disdetta da parte del Contraente potrà essere inviata in qualunque momento ed avrà effetto a partire dalla scadenza del periodo contrattuale in cui viene inviata. Qualora il contratto sia stato concluso mediante Tecniche di Comunicazione a Distanza, lo stesso decorre dalle ore 24 del giorno stesso in cui l’Assicuratore ha raccolto la volontà del Contraente di sottoscrivere il presente contratto, a partire da tale momento, fermo l’obbligo del Contraente al pagamento del Premio, l’Assicuratore garantisce all’Assicurato le prestazioni oggetto del presente contratto. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Qualora l'Assicurazione abbia durata maggiore di 30 giorni, il Contraente ha comunque facoltà di recedere dalla copertura assicurativa, nei 14 giorni successivi alla data del primo addebito del Premio. |
Risoluzione | Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, il Contraente o l’Assicuratore possono recedere dall’Assicurazione con preavviso di 30 giorni. |
Il prodotto è dedicato ai clienti che vogliono tutelare la salute del proprio Animale domestico, cane o gatto, e proteggersi in caso di danni causati a terzi e anche in caso di danni subiti.
A chi è rivolto questo prodotto
Sul Premio pagato, incidono i seguenti costi per l’intermediazione assicurativa, a carico del Contraente:
- quota parte del premio imponibile in valore percentuale, percepita in media per l’intermediazione assicurativa pari al 26,00%.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | I reclami, intesi come una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di un’impresa di assicurazione o di un suo agente e relativi dipendenti o collaboratori, riguardo ad un contratto o ad un servizio assicurativo (Regolamento ISVAP n. 24 del 2008, art. 2 lett. t bis), devono essere inoltrati, in forma scritta, tramite posta, fax o e-mail, a: Net Insurance S.p.A. - Ufficio Reclami Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx x. 0 - 00000 Xxxx Fax 06 89326.570 - Pec: xxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx Al fine di un’ottimale gestione dei reclami devono essere forniti i seguenti dati: • nome, cognome e domicilio del reclamante ed eventuale recapito telefonico e/o indirizzo e-mail; • numero di Polizza; • numero di Sinistro, qualora aperto; • individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; • breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; • ogni documentazione utile a sostegno della lamentela unita in allegato. La Compagnia, ricevuto il reclamo, ha 45 giorni (termine che può estendersi per un massimo di ulteriori 15 giorni nel caso di reclamo relativo al comportamento di un agente o relativo dipendente o collaboratore, laddove l'impresa richieda a quest'ultimo documentazione integrativa per la gestione del reclamo) per fornire un riscontro motivato al reclamante, in un linguaggio semplice e facilmente comprensibile. Si ricorda che non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto. |
All’IVASS | Qualora il diretto interessato, anche tramite i suoi rappresentanti, non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o non abbia ricevuto risposta nel termine massimo di 45 giorni (prorogabile per un massimo di ulteriori 15 giorni nel caso sopra indicato), prima di interessare l’Autorità giudiziaria, può rivolgersi a: 000000000 – Fax 00.00000000 – 42133353 La richiesta dovrà essere redatta in forma scritta e contenere le seguenti informazioni: • dati anagrafici del reclamante (nome, cognome, indirizzo postale, indirizzo e-mail - se disponibile anche indirizzo PEC, eventuale recapito telefonico; • individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; • breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; • copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; • ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Per la presentazione del reclamo all’IVASS, sul sito dell’Autorità è presente un apposito modulo da utilizzare per fornire tutti gli elementi necessari alla trattazione del reclamo. Devono essere inoltrati direttamente all’IVASS: • i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni) e relativi regolamenti attuativi; • i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 6 settembre 2005 n. 206 (vendita a distanza); • i reclami già presentati direttamente all’impresa di assicurazione o agli agenti, che non hanno ricevuto risposta entro il termine previsto dal Regolamento ISVAP n. 24/2008 da parte dei soggetti interessati o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente; • i reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Tutte le controversie relative ai contratti di assicurazione stipulati con la Net Insurance S.p.A. sono soggette alla giurisdizione italiana, pertanto resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione (art. 5 D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni) deferendo la controversia esclusivamente a organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione consultabile sul sito del suddetto Ministero (xxx.xxxxxxxxx.xx). |
Per i prodotti ove previsto è possibile l’utilizzo dell’Arbitrato, nella forma e nella modalità previsti dalle condizioni di assicurazione. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami per cui si sia già adita l’Autorità Giudiziaria o per i quali presso quest’ultima sia pendente un procedimento. | |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l’imprese che ha stipulato il contratto (rintracciabile all’indirizzo xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/), o all’IVASS che provvede all’inoltro dandone notizia al reclamante. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE ED ALL’ASSICURATO (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI UTILIZZARE TALE AREA.
Sommario
GLOSSARIO 2
PREMESSA 4
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 4
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio 4
Art. 2 - Altre assicurazioni 4
Art. 3 - Durata dell’Assicurazione - Effetto, durata e disdetta del contratto stipulato mediante Tecniche di Comunicazione a Distanza - Recesso 4
Art. 4 - Pagamento del Premio e decorrenza delle garanzie 5
Art. 5 - Modifiche dell’Assicurazione 5
Art. 6 - Oneri fiscali 5
Art. 7 - Giurisdizione, Procedimento di mediazione, Foro competente 5
Art. 8 - Legge applicabile 5
Art. 9 - Validità territoriale 6
Art. 10 - Recesso in caso di Sinistro 6
Art. 11 - Limiti di età 6
Art. 12 - Condizioni di operatività dell’Assicurazione 6
Art. 13 - Prova 6
SEZIONE I – RIMBORSO SPESE VETERINARIE 6
A. INTERVENTI CHIRURGICI E RICOVERI 6
Art. 14 - Oggetto dell’Assicurazione 6
B. ALTRE SPESE VETERINARIE 7
Art. 15 - Oggetto dell’Assicurazione 7
C. SPESE FUNERARIE 7
Art. 16 - Oggetto dell’Assicurazione 7
D. SPESE DI RICERCA PER RITROVAMENTO 7
Art. 17 - Oggetto dell’Assicurazione 7
Art. 18 - Carenza 7
Art. 19 - Esclusioni 7
Art. 20 - Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro 8
Art. 21 - Criteri per la liquidazione del danno 9
Art. 22 - Diritto di visita dell’Animale domestico 9
SEZIONE II – ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE 9
Art. 23 - Oggetto dell’Assicurazione 9
Art. 24 - Esclusioni 10
Art. 25 - Obblighi del Contraente in caso di Sinistro 10
Mod. NET/0156/01 - Ed. 11-2020
Art. 26 - Gestione delle vertenze e spese di resistenza 10
Art. 27 - Persone non considerate terzi 10
SEZIONE III – ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE 11
Art. 28 - Oggetto dell’Assicurazione 12
Art. 29 - Assicurati 12
Art. 30 - Garanzie 12
Art. 31 - Spese non coperte dall’Assicurazione 12
Art. 32 - Esclusioni 13
Art. 33 - Come denunciare un Sinistro 13
Art. 34 - Gestione del Sinistro, scelta dell’avvocato e pagamento delle spese 13
Art. 35 - Restituzione delle spese anticipate 14
Art. 36 - Disaccordo con ARAG per la gestione del Sinistro e conflitto di interessi 14
Art. 37 - Quando sono coperti i sinistri 14
Art. 38 - Quando avviene il Sinistro 14
Informativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 1
CONTATTI UTILI 1
GLOSSARIO
Per una corretta comprensione delle Condizioni di Assicurazione, consultare il significato convenzionale attribuito ai termini che seguono.
Definizioni Comuni a tutte le coperture
Account: complesso dei dati identificativi di un utente (comprensivo di proprio indirizzo e-mail e password segreta) che consentono al Contraente l'accesso alla piattaforma telematica di Xxxx, all'indirizzo xxxxx://xxxx-xxxxxxxxx.xxx
Animale domestico: si intende il cane o il gatto i cui dati siano riportati in Polizza, di proprietà del Contraente o di un relativo Familiare.
Anno assicurativo: periodo calcolato in anni interi, a partire dalle ore 24,00 della data di effetto.
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicuratore: Net Insurance S.p.A., Impresa di Assicurazioni.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Broker: Xxxx S.r.l., iscritta al Registro Unico Intermediari di IVASS alla sezione B – n.000574406, che esercita professionalmente attività rivolta a mettere in diretta relazione con Imprese di Assicurazione o Riassicurazione, alle quali non sia vincolato da impegni di sorta, soggetti che intendono provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi.
Carenza: periodo successivo alla stipula dell’Assicurazione durante il quale non è operante la copertura.
Certificato di iscrizione dell'animale: modello con cui si attesta di aver impiantato un microchip, di aver effettuato la registrazione in Banca Dati Regionale Anagrafe Xxxxxx e di aver rilasciato il relativo libretto informatico sanitario.
L’iscrizione all’Anagrafe Xxxxxx, che si trova presso le ASL locali, è obbligatoria per tutti i proprietari e, in caso di mancata registrazione, ci si espone ad un provvedimento sanzionatorio.
Contraente/Assicurato: la persona fisica residente in Italia, che sottoscrive la Polizza di Assicurazione e ne assume i relativi oneri.
Day Hospital: la degenza, senza pernottamento, presso Veterinario o Istituto di Cura autorizzato, che eroga terapie mediche.
Familiare: la persona legata da vincolo di parentela con il Contraente (coniuge, convivente di fatto, unito civilmente, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, xxx, cugini, xxxxxx) e da persone con lui stabilmente conviventi così come risultante dallo stato di famiglia.
Franchigia: l'importo che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro.
Indennizzo/Rimborso: la somma dovuta dall’Assicuratore in caso di Xxxxxxxx.
Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Intervento Chirurgico: atto medico, avente una diretta finalità terapeutica o diagnostica, effettuato attraverso una cruentazione dei tessuti ovvero mediante utilizzo di sorgenti di energia meccanica, termica o luminosa.
Libretto sanitario: documento nel quale vengono riportate le vaccinazioni dell’animale. Può essere utilizzato anche come cartella clinica e quindi si possono trovare annotati anche eventi sanitari, trattamenti parassitologici e farmacologici, test, accoppiamenti, etc.
Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Malformazione/difetto fisico: ogni alterazione congenita od acquisita durante lo sviluppo fisiologico che sia evidente o clinicamente diagnosticabile
Massimale/Somma Assicurata: l’esborso massimo previsto dall’Assicuratore per uno o più sinistri avvenuti nell’Anno assicurativo.
Mod. NET/0156/01 - Ed. 11-2020
Microchip: dispositivo di identificazione a radiofrequenza a circuiti integrati o transponder RFID incapsulati in un involucro di vetro. L’impianto sottocutaneo contiene un numero identificativo unico.
Modulo di Proposta: il documento sottoscritto dal Contraente e dall’Assicuratore, che contiene i dati relativi alla Polizza, formandone parte integrante.
Parte: il Contraente o l’Assicuratore.
Parti: il Contraente e l’Assicuratore, quando congiuntamente.
Periodo di efficacia dell’Assicurazione: il periodo intercorrente tra la data del pagamento del Premio o quella indicata in Polizza, se coincidente con quella del pagamento, e la scadenza dell’Assicurazione.
Polizza: il documento contrattuale che prova l’Assicurazione.
Premio: la somma dovuta dal Contraente all’Assicuratore a fronte della stipulazione dell’Assicurazione.
Registrazione Anagrafe Felina: servizio attivato su base volontaria ed esclusivamente per gatti dotati di microchip.
Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.
Scoperto: la parte di danno, indennizzabile a termini di Polizza, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato.
Set Informativo: l’insieme della documentazione contrattuale (XXX Xxxxx, DIP Aggiuntivo, Condizioni Generali di Assicurazione) da consegnare al Contraente prima della sottoscrizione della Polizza.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
Sinistro di Tutela legale: l’insorgere della Controversia.
Tecniche di Comunicazione a Distanza: qualunque strumento che, senza la presenza fisica e simultanea della Compagnia e del Contraente, possa impiegarsi per la conclusione del Contratto di dette Parti.
Territorio italiano: il territorio della Repubblica italiana incluse Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.
Mod. NET/0156/01 - Ed. 11-2020
Tutore: apparecchio di contenimento immobilizzante prescritto da personale veterinario. Sono compresi i bendaggi elastici anche se adesivi limitatamente al trattamento o riduzione di una frattura radiograficamente accertata.
PREMESSA
Mi Fido è una Polizza multigaranzia che offre prestazioni di Rimborso Spese Veterinarie per il tuo cane/gatto, di Responsabilità civile e Tutela Legale.
Le Condizioni di Assicurazione riportate nelle pagine seguenti formano parte integrante della Polizza sottoscritta dal Contraente. L’Assicurazione vale esclusivamente per le Garanzie riportate a stampa sul modello di Xxxxxxx, ed è prestata per i Capitali assicurati e/o i Massimali riportati nelle presenti Condizioni di Assicurazione per le singole Garanzie, fatte salve altresì le Franchigie e i limiti di Indennizzo che siano riportati all’interno delle presenti Condizioni di Assicurazione.
Le coperture assicurative indicate sono operanti se richiamate in Polizza ed è stato pagato il relativo Premio.
Il prodotto è suddiviso in 3 Sezioni secondo lo schema seguente:
1. SEZIONE RIMBORSO SPESE VETERINARIE (Versione SILVER e GOLD)
a. Garanzia Spese da intervento chirurgico e/o ricovero
b. Garanzia Altre Spese Veterinarie
c. Garanzia Spese Funerarie
d. Garanzia Spese di ricerca per ritrovamento
2. SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE (Versione GOLD)
3. SEZIONE TUTELA LEGALE (Versione GOLD)
L’offerta assicurativa è proposta secondo due possibili opzioni di vendita: Versione SILVER e Versione GOLD:
Mi Fido Versione SILVER: prevede la garanzia Rimborso Spese Mediche Veternarie;
Mi Fido Versione GOLD: prevede le garanzie Rimborso Spese Mediche Veterinarie, Responsabilità civile terzi e Tutela Legale.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio
Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del
Mod. NET/0156/01 - Ed. 11-2020
rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/garanzie nonché la stessa cessazione
dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 X.X.
Xxx. 0 - Xxxxx xxxxxxxxxxxxx
Xx xxxx xx Xxxxxxxx, il Contraente/Assicurato deve comunicare all’Assicuratore l’esistenza e il nome delle Compagnie che prestano le medesime coperture per lo stesso rischio, ai sensi dell’art. 1910 C.C.
Art. 3 - Durata dell’Assicurazione - Effetto, durata e disdetta del contratto stipulato mediante Tecniche di Comunicazione a Distanza - Recesso
L’Assicurazione ha una durata pari ad un mese ed in mancanza di disdetta comunicata da una delle Parti, si proroga per un mese e così successivamente.
La disdetta da parte del Contraente potrà essere inviata in qualunque momento ed avrà effetto a partire dalla scadenza del periodo contrattuale in cui viene inviata.
La disdetta potrà essere esercitata dal Contraente inviando Richiesta di disattivazione direttamente dal Pannello di Controllo del proprio Account Xxxx.
La disdetta, da parte dell’Assicuratore deve essere inviata mediante lettera raccomandata al Broker ed avrà effetto a partire dalla scadenza del periodo contrattuale successivo trascorsi trenta giorni dalla data di invio della raccomandata.
Qualora il contratto sia stato concluso mediante Tecniche di Comunicazione a Distanza, lo stesso decorre dalle ore 24 del giorno stesso in cui l’Assicuratore ha raccolto la volontà del Contraente di sottoscrivere il presente contratto, a partire da tale momento, fermo l’obbligo del Contraente al pagamento del Premio, l’Assicuratore garantisce all’Assicurato le prestazioni oggetto del presente contratto.
Qualora l'Assicurazione abbia durata maggiore di 30 giorni, il Contraente ha comunque facoltà di recedere dalla copertura assicurativa, nei 14 giorni successivi alla data del primo addebito del Premio, comunicando all’Assicuratore la propria volontà, a sua scelta:
- accesso sul proprio Account Xxxx, direttamente dal Pannello di Controllo, utilizzando l’apposita funzione disponibile nei 14 giorni dall’acquisto;
- per posta: Net Insurance S.p.A. x/x Xxxxxxx Xxxxxxx 000, 00000 XXXXXXX – Xxxxxx.
L’Assicuratore rimborsa al Contraente l’eventuale Premio imponibile, senza trattenuta alcuna, con le stesse modalità definite per il pagamento del Premio.
Art. 4 - Pagamento del Premio e decorrenza delle garanzie
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno di addebito del Premio sulla Carta di Credito o PayPal associata al Metodo di pagamento selezionato in fase di attivazione/modifica del proprio Account sul portale Xxxx.
In caso di mancato addebito del Premio, per qualsiasi causa occorsa, l'Assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di effettivo addebito.
Se il Contraente non paga i premi successivi, od in caso di mancato addebito, da qualsiasi causa occorsa, dei premi successivi sulla Carta di Credito o PayPal associata al Metodo di pagamento selezionato in fase di attivazione/modifica del proprio Account sul portale Xxxx, l'Assicurazione si risolve dalle ore 24 (ventiquattro) del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza.
Art. 5 - Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modifiche al contratto di Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 6 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Mod. NET/0156/01 - Ed. 11-2020
Il presente contratto è soggetto all’imposta sulle assicurazioni vigente in Italia.
Art. 7 - Giurisdizione, Procedimento di mediazione, Foro competente
Tutte le Controversie relative alla presente Assicurazione sono soggette alla giurisdizione italiana. In caso di Controversia tra le Parti, è possibile adire l’Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni deferendo la Controversia esclusivamente ad organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione consultabile sul sito del suddetto Ministero (xxx.xxxxxxxxx.xx). Qualora successivamente si ricorra all’Autorità Giudiziaria, foro competente è il luogo di residenza o domicilio elettivo dell’Assicurato o del Contraente.
Art. 8 - Legge applicabile
La Legge applicabile al contratto è quella italiana.
Art. 9 - Validità territoriale
L’estensione territoriale varia a seconda delle garanzie di Polizza. In particolare:
a) le garanzie Rimborso Spese Veterinarie valgono per il Territorio italiano;
b) la garanzia Responsabilità Civile è prestata nel Mondo;
c) la garanzia Tutela Legale è operante in Europa.
Art. 10 - Recesso in caso di Sinistro
Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, il Contraente o l’Assicuratore possono recedere dall’Assicurazione con preavviso di 30 giorni.
In caso di recesso l’Assicuratore, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di Rischio non corso.
Art. 11 - Limiti di età
L’Assicurazione è operante per Animali domestici che abbiano, al momento della sottoscrizione dell’Assicurazione, età superiore a sei mesi e inferiore a nove anni.
La garanzia cessa al compimento del decimo anno.
Tuttavia, per gli Animali domestici che compiano 10 anni in corso di contratto, l’Assicurazione mantiene la sua validità sino alla successiva scadenza mensile di Polizza.
Art. 12 - Condizioni di operatività dell’Assicurazione L’Assicurazione è operante per cane o gatto:
- regolarmente identificato, rispettivamente all’Anagrafica Canina o all’Anagrafica Felina; nonché munito di Microchip;
- munito di Libretto sanitario, regolarmente aggiornato;
- vaccinato per: cimurro, parvo-virosi, epatite e/o leptospirosi (cane) e rinotracheite, calicivirosi, pan-leucopenia (gatto) e comunque sottoposto ai richiami obbligatori di vaccino disposti dalla legge o da norme o regolamenti locali.
Qualora, in caso di Sinistro, l’evento non sia indennizzabile in quanto non rientrante nelle condizioni di operatività di cui sopra – compresi, a titolo esemplificativo, i casi in cui la documentazione prodotta in caso di Sinistro non sia compatibile con le dichiarazioni fornite dal Contraente in sede di assunzione del rischio da parte dell’Assicuratore – il Contraente può esercitare Recesso dall’Assicurazione, con le modalità e gli effetti di cui al precedente Art. 10.
Art. 13 - Prova
Mod. NET/0156/01 - Ed. 11-2020
E’ a carico di chi richiede l’Indennizzo, l’Indennità, il Rimborso o la Prestazione, provare che sussistono gli elementi che valgono a costituire il suo diritto.
SEZIONE I – RIMBORSO SPESE VETERINARIE
(prevista con Versione SILVER e GOLD)
A. INTERVENTI CHIRURGICI E RICOVERI
Art. 14 - Oggetto dell’Assicurazione
Nel caso in cui l’Animale Domestico a causa di Malattia o Infortunio, dovesse sottoporsi ad Intervento Chirurgico, anche in regime
di Day Hospital, l’Assicuratore rimborsa le spese veterinarie per:
• onorari del Veterinario e dei suoi assistenti che partecipano all’Intervento Chirurgico, diritti di sala operatoria e materiale di intervento (comprese le protesi);
• rette di degenza (compreso il Day Hospital);
• medicinali, assistenza e cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi svolti dal veterinario o su sua prescrizione;
• visite, accertamenti diagnostici ed esami forniti dalla struttura veterinaria durante il periodo di ricovero o Day Hospital purché i costi siano sostenuti nei 30 giorni precedenti o successivi all’Intervento Chirurgico.
Il rimborso delle spese sopra elencate, avverrà fino alla concorrenza del Massimale per Sinistro e per Anno assicurativo di € 2.000,00.
Il rimborso verrà effettuato previa deduzione, per ogni Sinistro, di uno scoperto del 20% con minimo non indennizzabile di € 200,00.
B. ALTRE SPESE VETERINARIE
Art. 15 - Oggetto dell’Assicurazione
In caso di Malattia o Infortunio dell’Animale Domestico non comportante Intervento Chirurgico, l’Assicuratore rimborsa le spese veterinarie per:
• visite del veterinario, esami, analisi, accertamenti e cure;
• ricoveri anche in Day Hospital;
• tutori, trattamenti fisioterapici e rieducativi, prescritti dal veterinario.
Il rimborso delle spese sopra elencate, avverrà fino alla concorrenza del Massimale per Sinistro e per Anno assicurativo di € 500,00.
Il rimborso verrà effettuato previa deduzione, per ogni Sinistro, di uno scoperto del 15% con minimo non indennizzabile di € 75,00.
C. SPESE FUNERARIE
Art. 16 - Oggetto dell’Assicurazione
Qualora l'Animale domestico assicurato deceda a causa di un Infortunio o Malattia indennizzabili, l’Assicuratore rimborsa fino ad € 100,00 le spese di smaltimento del corpo dell'animale assicurato.
Mod. NET/0156/01 - Ed. 11-2020
D. SPESE DI RICERCA PER RITROVAMENTO
Art. 17 - Oggetto dell’Assicurazione
Qualora l'Animale Domestico assicurato sia stato dichiarato scomparso alle autorità competenti, l’Assicuratore terrà a proprio carico le spese ordinarie di ricerca dell'animale fino ad un importo massimo di € 500,00 per Sinistro e per annualità assicurativa.
Sono sempre escluse le spese per ricompense.
Art. 18 - Carenza
Relativamente alle garanzie di cui ai precedneti artt. 14, 15 e 16, l’Assicurazione decorre dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello in cui ha effetto la Polizza per le Malattie e dalle ore 24 del 7° giorno per gli Infortuni.
Art. 19 - Esclusioni
L’Assicuratore non rimborsa le spese derivanti da:
a. infortuni o malattie conseguenti all'impiego dell'animale per la caccia;
b. dolo o colpa grave dell'Assicurato, dei Familiari, nonché delle persone a cui è stato affidato l'animale assicurato;
c. uso professionale dell'animale;
d. uso dell'animale in violazione della legislazione vigente (maltrattamento, spettacoli o manifestazioni vietate, combattimenti, ecc.);
e. malformazioni o difetti fisici di carattere congenito o riferibili a fattori ereditari, nonché patologie pregresse anche recidivanti;
f. controlli di routine e/o facoltativi e/o check-up;
g. malattie evitabili con vaccini e/o profilassi preventivi;
x. xxxxxxxx di vaccini, antiparassitari e medicinali, tranne quanto previsto per gli interventi chirurgici;
i. malattie mentali e problemi comportamentali;
j. infortuni accaduti durante la partecipazione a competizioni sportive;
x. xxxxxxxxxx e patologie connesse, parto spontaneo;
l. sterilizzazione, castrazione terapeutica, preventiva, infertilità, sterilità e fecondazione artificiale;
m. soppressione e cremazione per pericolosità;
n. taglio coda, taglio orecchie, chirurgia estetica e plastica, oculistica;
o. malattie dei denti e paradontopatie;
p. spese di igiene dentaria;
q. terapie dietetiche inclusi gli alimenti medicati, i ricostituenti e i sali minerali;
r. infortuni verificatisi nei primi 7 giorni di decorrenza della polizza e malattie manifestatesi nei primi 15 giorni di decorrenza della polizza;
s. cure relative a malattie croniche;
t. Filaria/Leshmania;
u. pandemia;
v. danni derivanti da guerre, guerre civili, sommosse, rischi sociopolitici, terrorismo;
w. danni derivanti da catastrofi naturali (terremoto, alluvione, inondazione, calamità naturali).
Art. 20 - Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro
In caso di Sinistro il Contraente dovrà far intervenire un Medico Veterinario affinché si prestino all’animale in copertura, le cure od i trattamenti del caso.
La denuncia di Xxxxxxxx deve essere inviata entro 3 giorni da quando il Contraente ne ha avuto la possibilità, attraverso una delle seguenti modalità:
- accesso sul proprio Account Xxxx, direttamente dal Pannello di Controllo, utilizzando la funzione “Apertura Sinistri”;
Mod. NET/0156/01 - Ed. 11-2020
- per posta: Net Insurance S.p.A. x/x Xxxxxxx Xxxxxxx 000, 00000 XXXXXXX – Xxxxxx;
- per e-mail: xxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx;
- per fax: x00 00 00000000;
- tramite Numero Verde: 000 0000 00 (Contact Center) dal lunedì al venerdì (8:00 - 18:00).
Il Contraente dovrà inviare all’Assicuratore, con le modalità di cui sopra, le seguenti informazioni/documenti:
- nome e cognome;
- numero di Polizza;
- giorno, ora e luogo del Sinistro;
- rapporto circostanziato a cura del veterinario, su carta intestata dello stesso, attestante le cause e le modalità del Sinistro;
- esami diagnostici, lastre, immagini, cartella clinica e tutto ciò che supporta la diagnosi, riportante n. Microchip dell’Animale assicurato;
- ricevute con valore fiscale debitamente quietanzate;
- ulteriori certificati medici o prescrizioni che attestino il decorso delle lesioni e della Malattia;
- Certificato di iscrizione dell'animale (cane);
- copia del documento di Registrazione Anagrafe Felina (gatto);
- Libretto Sanitario;
- qualsiasi altra documentazione veterinaria o informazione fosse necessaria per la gestione del Sinistro.
Per le sole Spese per ritrovamento Animale domestico il Contraente dovrà inviare le seguenti informazioni/documenti:
- nome e cognome;
- numero di Polizza;
- giorno, ora e luogo del Sinistro;
- denuncia di smarrimento presentata alla Pubblica Autorità.
L'inadempimento di tali obblighi può comportare la decadenza dal diritto all’Indennizzo ai sensi dell’art. 1915 X.X.
Xxx. 00 - Xxxxxxx per la liquidazione del danno
In seguito alla valutazione della documentazione pervenuta, l’Assicuratore procederà alla liquidazione del danno e al relativo pagamento.
Art. 22 - Diritto di visita dell’Animale domestico
In caso di Xxxxxxxx, l’Assicuratore ha il diritto di sottoporre l’Animale domestico per il quale è prestata l’Assicurazione agli accertamenti e controlli dalla stessa disposti e l’Assicurato ha l’obbligo di consentirli ed agevolarli, nonché di fornire all’Assicuratore ogni eventuale informazione richiesta.
L’inosservanza dell’obbligo sancito dal presente articolo comporta la decadenza dal diritto all’Indennizzo.
SEZIONE II – ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE
(prevista con Versione GOLD)
Art. 23 - Oggetto dell’Assicurazione
Mod. NET/0156/01 - Ed. 11-2020
L’Assicuratore tiene indenne il Contraente/Assicurato, Familiari ed il personale domestico fino a concorrenza del Massimale di € 500.000,00, con una franchigia assoluta di Euro 150,00 per Sinistro, di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale causato dalla proprietà, possesso, uso dell’Animale domestico, anche in consegna temporanea presso terzi per conto del Contraente/Assicurato, purché detti terzi non svolgano per professione tale attività.
Qualora il Contraente sia separato o divorziato, la garanzia è comunque operante per i fatti di figli minori per la responsabilità civile che ne possa derivare al Contraente, anche se i figli non vivono stabilmente con lui.
La garanzia è operante anche per i fatti di minori in affido all'Assicurato.
La garanzia è operante a condizione che la proprietà e/o custodia dell'Animale domestico sia condotta in ottemperanza alle normative vigenti.
Il Massimale deve intendersi quale limite di esposizione dell’Assicuratore per uno o più sinistri avvenuti nello stesso Anno assicurativo.
Art. 24 - Esclusioni Sono esclusi i danni:
a. alle cose che l’Assicurato e i suoi Familiari abbiano in consegna, custodia o detengano a qualsiasi titolo;
b. derivanti dall’esercizio dell’attività venatoria;
c. causati da animali non iscritti all’anagrafe di competenza;
d. ad altri animali di proprietà dell’Assicurato o di suoi Familiari;
e. conseguenti ad uso professionale dell’animale, fatto salvo l’uso per non vedenti;
f. cagionati dagli animali in occasione di ricovero temporaneo presso cliniche, ambulatori veterinari, pensioni per animali.
Art. 25 - Obblighi del Contraente in caso di Sinistro
La denuncia di Xxxxxxxx deve essere inviata entro 3 giorni da quando il Contraente ne ha avuto la possibilità, attraverso una delle seguenti modalità:
- accesso sul proprio Account Xxxx, direttamente dal Pannello di Controllo, utilizzando la funzione “Apertura Sinistri”;
- per posta: Net Insurance S.p.A. x/x Xxxxxxx Xxxxxxx 000, 00000 XXXXXXX – Xxxxxx;
- per e-mail: xxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx;
- per fax x00 00 00000000;
- tramite Numero Verde: 000 0000 00 (Contact Center) dal lunedì al venerdì (8:00 - 18:00).
Il Contraente dovrà inviare all’Assicuratore, con le modalità di cui sopra, le seguenti informazioni/documenti:
- nome e cognome;
- numero di Polizza;
- giorno, ora e luogo del Sinistro;
- rapporto circostanziato sull’evento;
- Certificato di iscrizione dell'animale (cane);
- copia del documento di Registrazione Anagrafe Felina (gatto);
- Libretto Sanitario;
- qualsiasi altra documentazione veterinaria o informazione fosse necessaria per la gestione del Sinistro.
L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.
Art. 26 - Gestione delle vertenze e spese di resistenza
Mod. NET/0156/01 - Ed. 11-2020
L’Assicuratore assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti o azioni spettanti all’Assicurato stesso. L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.
L’Assicuratore ha diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. Sono a carico dell’Assicuratore le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale assicuratoper il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Xxxxxxxxx, le spese vengono ripartite fra l’Assicuratore e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L’Assicuratore non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 27 - Persone non considerate terzi Non sono considerati terzi:
1) tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla presente assicurazione: il Contraente ed i suoi Familiari;
2) i genitori e i figli degli assicurati sopra indicati;
3) I collaboratori domestici, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, limitatamente ai danni a cose.
SEZIONE III – ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE
(prevista con Versione GOLD)
PREMESSA DI AFFIDAMENTO
La gestione dei sinistri di Tutela Legale è stata affidata da Net Insurance S.p.A. a:
ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Xxxxx xxx Xxxxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxx, in seguito denominata ARAG, alla quale l’assicurato può rivolgersi direttamente.
Principali riferimenti:
- telefono centralino: 000.0000000
- e-mail per invio nuove denunce di Sinistro: xxxxxxx@XXXX.xx
- fax per invio nuove denunce di Sinistro: +39 045.8290557
- e-mail per invio successiva documentazione relativa alla gestione del Sinistro: xxxxxxxx@XXXX.xx
- fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del Sinistro +39 045.8290449
DEFINIZIONI PARTICOLARI DELLA SEZIONE TUTELA LEGALE
Assistenza stragiudiziale: l’attività finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti senza l’intervento dell’autorità giudiziaria.
Contraente/Assicurato: il soggetto che stipula e sottoscrive il contratto di Assicurazione, in qualità di proprietario dell’Animale domestico (cane/gatto) indicato sulla scheda di polizza.
Contravvenzione: è un reato di minore gravità rispetto al delitto. Il reo risponde delle proprie azioni od omissioni, senza che sia necessaria la valutazione della presenza dell’elemento soggettivo (dolo o colpa).
Mod. NET/0156/01 - Ed. 11-2020
Controversia contrattuale: la controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte tramite contratti, patti o accordi.
Delitto colposo: colposo o contro l'intenzione è il delitto posto in essere senza la volontà di determinare l’evento che costituisce reato; l’evento si produce solo per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di norme di legge.
Delitto doloso: doloso o secondo l'intenzione è il delitto posto in essere con coscienza e volontà.
Fatto illecito: è il fatto che cagiona un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno. Tale danno è denominato "extracontrattuale" perché tra danneggiato e danneggiante non esiste alcun vincolo contrattuale.
Imputazione penale: consiste nell'addebitare formalmente ad una persona un fatto costituente reato.
Reato: è un fatto umano vietato dall’ordinamento giuridico, al quale si ricollega una sanzione penale. I reati si distinguono in delitti
(dolosi o colposi), per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione e/o della multa, e in contravvenzioni (reati di minore gravità rispetto ai delitti), per le quali è prevista la sanzione penale dell’arresto e/o dell’ammenda.
Transazione: accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono.
Tutela legale: ramo assicurativo previsto dal D. Lgs. 209/05, artt. 163, 164, 173 e 174.
Art. 28 - Oggetto dell’Assicurazione
Quando l’Assicurato è coinvolto in una vertenza, l’Assicuratore alle condizioni della presente Polizza, nei limiti del Massimale di
€ 10.000,00 per Anno assicurativo, copre le seguenti spese:
compensi dell’avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza;
compensi dell’avvocato per la negoziazione assistita e la mediazione;
compensi dell’avvocato per la querela o la denuncia solo se, a seguito di questa, la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;
compensi dell’avvocato xxxxxxxxxxxxxx, se indicato da ARAG;
spese di soccombenza poste a carico dell’Assicurato;
spese di esecuzione forzata fino a due casi per Sinistro;
spese dell’organismo di mediazione, quando la mediazione è obbligatoria;
spese per l’arbitrato, sia dell’avvocato difensore che degli arbitri;
compensi dei periti;
spese di giustizia;
spese di investigazione difensiva nel procedimento penale.
Le spese legali sono coperte per l’intervento di un solo avvocato per ogni grado di giudizio.
Art. 29 - Assicurati
L’Assicurato è il Contraente nell’ambito della vita privata, per fatti connessi alla proprietà e alla custodia dell’Animale domestico indicato in Polizza.
Art. 30 - Garanzie
Per le seguenti garanzie sono coperte le spese sostenute dall’Assicurato:
1. delitti colposi o contravvenzioni
Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni;
Mod. NET/0156/01 - Ed. 11-2020
2. xxxxx xxxxxx
Sono coperte le spese sostenute per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subìti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.
Art. 31 - Spese non coperte dall’Assicurazione
Quando l’Assicurato è coinvolto in una vertenza, l’Assicuratore non copre le seguenti spese:
- compensi dell’avvocato determinati tramite patti quota lite;
- compensi dell’avvocato per la querela o la denuncia se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale;
- compensi dell’avvocato domiciliatario se non indicato da ARAG;
- spese per l’indennità di trasferta;
- spese di esecuzione forzata oltre il secondo caso per Xxxxxxxx;
- spese dell’organismo di mediazione quando la mediazione non è obbligatoria;
ogni duplicazione di onorari in caso di domiciliazione.
spese non concordate con ARAG;
spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali;
multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia;
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Art. 32 - Esclusioni
L’Assicurazione non opera per sinistri relativi a:
1. diritto di famiglia, successioni o donazioni;
2. materia fiscale o amministrativa;
3. fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
4. fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
5. fatti dolosi dei soggetti assicurati;
6. fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente;
7. vertenze con Net Insurance S.p.A.;
8. adesione ad azioni di classe (class action).
Art. 33 - Come denunciare un Sinistro
La denuncia del Sinistro deve essere presentata tempestivamente a Net Insurance S.p.A. e/o ad ARAG nel momento in cui l’Assicurato ne ha conoscenza e comunque nel rispetto del termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione del contratto o di eventuali altri contratti emessi successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso Xxxxxxx. L’Assicurato può denunciare i nuovi sinistri utilizzando l’e-mail xxxxxxx@xxxx.xx oppure il numero di fax +39 000.0000000; invece, per inviare la successiva documentazione relativa alla gestione dei sinistri, può utilizzare l’e-mail xxxxxxxx@xxxx.xx oppure il numero di fax +39 000.0000000.
L’Assicurato deve informare Net Insurance S.p.A. e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l’eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione.
In mancanza, ARAG non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del Sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.
Art. 34 - Gestione del Sinistro, scelta dell’avvocato e pagamento delle spese
Ricevuta la denuncia del Sinistro ARAG verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell’Assicurato.
La fase stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la vertenza con l’accordo delle parti e si riserva di demandarne la gestione ad un avvocato di propria scelta.
Mod. NET/0156/01 - Ed. 11-2020
Per valutare la copertura assicurativa delle spese della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l’idoneità delle prove e argomentazioni che l’assicurato ha l’onere di fornire.
Per la fase giudiziale l’Assicurato ha il diritto di scegliere un avvocato tra gli iscritti all’albo:
dell'ufficio giudiziario competente per la vertenza;
del proprio luogo di residenza o sede legale; in caso di domiciliazione, ARAG indica l’avvocato domiciliatario.
L’incarico all’avvocato o al perito, che operano nell’interesse del proprio cliente, è conferito direttamente dall’Assicurato, pertanto ARAG non è responsabile del loro operato.
Le spese per gli accordi economici tra Assicurato e avvocato, per la transazione della vertenza e per l’intervento del perito o del consulente tecnico di parte sono coperte solo se preventivamente autorizzate da ARAG.
ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l’importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di assicurazione e senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista.
Se l’Assicurato paga direttamente il professionista, ARAG rimborsa quanto anticipato dopo aver ricevuto la documentazione comprovante il pagamento.
dell'importo richiesto.
Il pagamento delle spese garantite avviene entro il termine di 30 (trenta) giorni previa valutazione in ogni caso della congruità
Art. 35 - Restituzione delle spese anticipate
controparte.
L’Assicurato è obbligato a restituire le spese che sono state anticipate da ARAG quando ha diritto di recuperarle dalla
L’Assicurato ha l’obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva o il riscontro dato dalla Compagnia di responsabilità civile.
Art. 36 - Disaccordo con ARAG per la gestione del Sinistro e conflitto di interessi
In caso di disaccordo tra l'Assicurato e ARAG in merito alla gestione del Xxxxxxxx, la decisione può essere affidata ad un arbitro che decide secondo equità, scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente a norma del Codice di procedura civile.
Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.
In via alternativa è possibile adire l’autorità giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione. L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere il proprio avvocato nel caso di conflitto di interessi con ARAG.
Art. 37 - Quando sono coperti i sinistri
Sono coperti i sinistri che sono avvenuti dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il danno o presunto danno extra contrattuale e per la violazione o presunta violazione di norme penali.
Art. 38 - Quando avviene il Sinistro
La data di avvenimento del Sinistro è quella in cui si verifica l’evento a seguito del quale insorge la vertenza.
L’evento, in base alla natura della vertenza, è inteso come:
il danno o presunto danno extracontrattuale subìto dall’Assicurato;
la violazione o la presunta violazione della norma di legge.
In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, la data di avvenimento del Sinistro è quella in cui si verifica il primo evento dannoso.
Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico Sinistro e la data di avvenimento è quella del primo evento
dannoso.
Mod. NET/0156/01 - Ed. 11-2020
Se più assicurati sono coinvolti in uno stesso Xxxxxxxx, la garanzia opera con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate.
Se al momento della definizione del Sinistro il Massimale per Xxxxxxxx non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.
Informativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016
La società Net Insurance S.p.A. (più avanti, anche l’“Assicuratore”, “Net”, la “Società”) con sede legale in via Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 4 – 00000 Xxxx, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (più avanti, anche il “Regolamento”), ed in coerenza del principio di trasparenza e consapevolezza delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati, rende le presenti informazioni.
1) Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento è la Società Net Insurance S.p.A., con sede legale in via Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 4 – 00000 Xxxx, alla quale l’interessato, anche per il tramite del contraente, ha fornito i propri dati personali.
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I dati personali trattati da Net Insurance S.p.A., a seconda della tipologia di polizza da lei sottoscritta, sono i dati personali Suoi, dei Suoi familiari, degli assicurati e di terzi beneficiari (ove applicabile) o aventi titolo sui beni assicurati, da Lei forniti nel xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx Xxxxxxx (xxx nella fase di valutazione del rischio, sia nella successiva fase liquidativa).
Tali dati personali potranno includere, a titolo esemplificativo, dati identificativi, anagrafici e professionali, stato civile, informazioni finanziarie (inclusi i premi), dati bancari e dati relativi a documenti personali e qualsiasi altro beneficiario. Il mancato conferimento di tali dati, essendo necessario e/o strumentale all’esecuzione dei servizi e delle prestazioni richieste potrebbe non rendere possibile l’esecuzione del/dei contratto/i di assicurazione.
3) Finalità e base giuridica del trattamento dei dati
Net tratterà i Suoi dati personali per le seguenti principali finalità:
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- finalità connesse all’emissione del/i Contratto/i, finalità connesse all’esecuzione degli obblighi derivanti dal Contratto assunti dalla Società (ad esempio gestione amministrativa del rapporto, gestione dei sinistri, gestione dei premi e di eventuali richieste di indennizzo). La base giuridica di tali attività di trattamento si riviene nella necessità di dare esecuzione e gestire il Contratto di cui Lei è parte o le misure precontrattuali adottate su Sua richiesta;
- finalità connesse all’adempimento di obblighi previsti da leggi (es. normativa Antiriciclaggio, prevenzione del terrorismo), da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartire da Autorità a ciò legittimate dalla Legge e da Organismi di Vigilanza e Controllo. La base giuridica è individuata dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale a cui la Società è soggetta;
- finalità di prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali ovvero difendere in fase stragiudiziale e giudiziale i diritti della Società. La base giuridica si individua nel perseguimento del legittimo interesse della Società alla prevenzione dei fenomeni di frode in materia assicurativa e nella tutela dei diritti della Società derivanti dalla legge o dai contratti di cui è parte.
4) Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali:
a. è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate nel Regolamento;
b. avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità suddette, e, comunque, in modo da garantire la sicurezza dei dati stessi;
c. è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare e/o da altri soggetti in qualità di responsabili e/o autorizzati al trattamento.
5) Destinatari dei dati
a. I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 3 - ad altri soggetti della filiera assicurativa, quali coassicuratori, riassicuratori, società di archiviazione, società di gestione dei sinistri, fiduciari peritali e legali, enti di controllo (IVASS, COVIP, CONSAP, UIF, Banca d’Italia), Autorità Giudiziaria ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati personali è obbligatoria per legge o per la finalità di conclusione / esecuzione del contratto assicurativo.
b. Inoltre, i dati personali possono essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui al punto 3, a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate,) ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
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I dati non sono generalmente trasferiti fuori dall’unione europea; tuttavia, ove per specifiche esigenze connesse alla sede dei servizi resi dai fornitori, fosse necessario trasferire i dati verso Paese situati fuori dallo Spazio economico Europeo, anche in Paesi che non offrono protezione adeguata, Net si impegna a garantire livelli di tutela e salvaguardia anche di carattere contrattuale adeguati secondo le norme applicabili, ivi inclusa la stipulazione di clausole contrattuali tipo (si potrà richiedere al DPO/Responsabile per la protezione dei dati personali – all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx ovvero con lettera raccomandata indirizzata alla Società – copia degli impegni assunti dai terzi nel contesto di tali clausole nonché l’elenco dei Paesi situati fuori dallo Spazio Economico Europeo dove sono trasferiti i dati).
6) Periodo di conservazione dei dati
L’Assicuratore, fatta salva la gestione di eventuale contenzioso e la vigente normativa fiscale e tributaria, è obbligato a conservare i dati personali:
• riguardo ai contratti assicurativi, per cinque anni dalla data in cui il contratto ha cessato di avere effetto e per cinque anni dalla data di eliminazione senza pagamento di indennizzo o del pagamento di tutti gli importi dovuti a titolo di risarcimento e di spese dirette (Art. 8 del Regolamento ISVAP n.27/2008);
• riguardo ad ogni altro documento / contratto, per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione (art. 2220 del Codice Civile).
7) Diritti dell’Interessato
7.1) Il Regolamento conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti in relazione ai dati personali comunicati, che potranno essere esercitati nei limiti e in conformità a quanto previsto dalla normativa:
• Diritto di accesso ai suoi dati personali (art. 15);
• Diritto di rettifica (art. 16);
• Diritto di cancellazione (diritto all’oblio) (art. 17);
• Diritto di limitazione di trattamento (art. 18);
• Diritto alla portabilità dei dati (art. 20);
• Diritto di opposizione (art. 21);
• Diritto di contattare il Responsabile della protezione dei dati (DPO) per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali e all’esercizio dei diritti derivanti dal Regolamento. Il DPO può essere contattato come indicato nel successivo punto;
7.2) Per esercitare i diritti, può scrivere a: NET INSURANCE S.p.A.
Responsabile Protezione Dati
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XxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxXxxx@xxxxxxxxxxxx.xx XxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxXxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
7.3) Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giudiziale, Lei ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità a cui è demandato il controllo del rispetto del regolamento; per l’Italia: il Garante per la protezione nelle seguenti modalità:
a. raccomandata A/R indirizzata a Garante per la protezione dei dati personali, Xxxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx
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b. messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx
CONTATTI UTILI
PER DENUNCIARE UN SINISTRO RELATIVO A RIMBORSO SPESE VETERINARIE e RESPONSABILITA’ CIVILE
accesso sul proprio Account Xxxx, direttamente dal Pannello di Controllo, utilizzando la funzione “Apertura Sinistri”
per posta: Net Insurance S.p.A. x/x Xxxxxxx Xxxxxxx 000, 00000 XXXXXXX - Xxxxxx
per e-mail: xxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx
per fax: x00 00 00000000
tramite Numero Verde: 000 0000 00 (Contact Center) dal lunedì al venerdì (8:00 - 18:00)
PER TUTELA LEGALE ARAG SE
Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia, Xxxxx xxx Xxxxxxxxx x. 00 - 00000 XXXXXX
Telefono centralino: 000.0000000
Fax per invio nuove denunce di Sinistro: 045.8290557
E-mail per invio nuove denunce di Sinistro: xxxxxxx@XXXX.xx
Fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del Sinistro: 045.8290449
PER TUTTE LE ALTRE INFORMAZIONI
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