REGIONE TOSCANA
PUBBLICATO SU AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE IN DATA 19/2/2021
REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale Piazza Santa Xxxxx Nuova n. 1 – 00000 Xxxxxxx
DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE
Numero della delibera | 241 |
Data della delibera | 18-02-2021 |
Oggetto | Transazione |
Contenuto | Approvazione Schema Accordo transattivo tra la AUSL Toscana Centro e l’Impresa Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Elettrici, con sede in Prato |
Dipartimento | DIPARTIMENTO AREA TECNICA |
Direttore Dipartimento | XXXXXXXXXXX XXXXX |
Struttura | SOC GESTIONE INVESTIMENTI ZONA FIRENZE |
Direttore della Struttura | XXXXXX XXXX |
Responsabile del procedimento | XXXXXX XXXX |
Conti Economici | |||
Spesa | Descrizione Conto | Codice Conto | Anno Bilancio |
Spesa prevista | Conto Economico | Codice Conto | Anno Bilancio |
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo | ||
Allegato | N° pag. | Oggetto |
A | 4 | Schema Accordo transattivo |
“documento firmato digitalmente”
IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)
Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005”;
Vista la delibera n. 1720 del 24/11/2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;
Richiamata la delibera n. 1064 del 19/07/2019 con cui il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, è stato nominato Direttore del Dipartimento Area Tecnica a decorrere dal 20/07/2019;
Richiamate le delibere n. 644 del 18/04/2019 “Approvazione del sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell’adozione di atti amministrativi ai dirigenti delle macro articolazione aziendali”, la delibera n. 1348 del 26/09/2019 “…Integrazione delle deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica….” che definiscono il sistema delle deleghe per il Dipartimento Area Tecnica, e la delibera n. 889 del 23/07/2020 “Sistema aziendale di deleghe: revisione della casistica riportata all’allegato “A” della Delibera del Direttore Generale n. 644 del 18/04/2019”;
Richiamate per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica:
- la Delibera n.885 del 16.06.2017 come modificata dalla delibera n. 1348 del 26.09.2019 di ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo Dipartimento, relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara, attribuendo, più specificamente, alla SOC tecnica competente la redazione della proposta di deliberazione per l’approvazione degli atti tecnici e alla SOC Appalti e Supporto Amministrativo l’adozione di tutta la documentazione amministrativa conseguente e necessaria per l’espletamento delle procedure di gara e per la stipula del contratto;
Richiamata la delibera nr. 1064 del 13/07/2017 avente ad oggetto “Modalità di individuazione o nomina dei responsabili unici del procedimento - dipartimento area tecnica”, nella quale si stabilisce che: “… con riferimento alle individuazioni o nomine dei Responsabili Unici dei Procedimenti preposti ad ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione afferente al Dipartimento Area Tecnica: - se l’attività interessa un’unica unità organizzativa, la figura del responsabile unico del procedimento (RUP) coincide con quella del dirigente preposto all’unità organizzativa medesima, salva diversa espressa designazione da parte di quest’ultimo di altro dipendente addetto all’unità (OMISSIS)”;
Premesso che:
- in data 29 Novembre 2015 durante la prova a carico dei G.E., effettuata secondo la normativa, presso il Presidio Ospedaliero Santa Xxxxx Xxxxxxxxxx di Bagno a Ripoli (Firenze), si è verificato un malfunzionamento sugli interruttori di scambio (Blindo 1 e Blindo 2), e le ulteriori prove effettuate, successivamente ( 6 Dicembre 2015) confermavano il malfunzionamento delle linee interessate;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 672 del 28 aprile 2016, si provvedeva in somma urgenza, ad ordinare all’impresa Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Elettrici l’esecuzione delle lavorazioni, come precisate nell’Accordo transattivo all. “A”;
- in data 10 dicembre 2015 l’impresa Xxxxxxxx Xxxxxxxx provvedeva al posizionamento del G.E.;
- in data 11 Dicembre 2015 in accordo con la dirigenza dell’Area Tecnica e la D.S.P.O. l’impresa Xxxxxxxx Xxxxxxxx - incaricata della manutenzione e conduzione degli impianti elettrici e meccanici del presidio provvedeva ad eseguire le attività per il ripristino delle alimentazioni di tutte le utenze ;
- durante l’intervento si verificava un evento dannoso che coinvolgeva quasi l’intero presidio a causa di un utensile di acciaio, in uso ad un dipendente della Ditta Gramigni, che caduto accidentalmente
provocava un corto circuito interno al Q.E.G. provocando danni rilevanti al Q.E. e all’intera cabina e quindi al presidio;
- a seguito dell’evento sopra descritto, per procedere al ripristino della cabina, è stato necessario mantenere in uso il gruppo elettrogeno fornito dal Gramigni, ed attivare diverse azioni per la ricostituzione degli impianti con conseguenti oneri economici a carico dell’AUSL;
- alla Ditta Gramigni veniva, immediatamente, contestata la responsabilità per quanto accaduto ed inoltrata richiesta di risarcimento dei danni anche alla Società Assicuratrice Helvetia, indicata dalla medesima Impresa, che all’epoca dei fatti garantiva l’Impresa Gramigni;
- la Società Helvetia, dopo aver provveduto all’istruttoria anche per il tramite dei tecnici aziendali ed aperto il sinistro ha negato la copertura assicurativa, rigettando ogni possibile componimento bonario della vicenda;
- la richiesta danni veniva perciò nuovamente indirizzata alla Ditta Gramigni;
Preso atto che
- la Ditta Gramigni formulava molte eccezioni in merito alla fondatezza delle richieste di risarcimento e soprattutto in merito all’entità delle medesime, negando l’esclusiva responsabilità in merito alle stesse;
- con relazione pervenuta il 16.07.2020, la suddetta Ditta confutava mediante un proprio tecnico di fiducia, le diverse contestazioni mosse dalla Amministrazione, in particolare in merito ai tempi di ripristino del danno e quindi alle conseguenti spese dei noleggio delle apparecchiature sostitutive;
- la Ditta Gramigni, pur sostenendo che la causalità del sinistro e le conseguenti spese non sono addebitabili unicamente al proprio operato, al fine di addivenire ad una composizione bonaria, ed evitare le lungaggini della procedure giudiziarie, gravose per entrambe le parti, proponeva la composizione bonaria della vicenda;
- offriva di impegnarsi, a parziale riconoscimento di quanto ad essa contestato, a corrispondere la somma complessiva di € 52.166,72 (cinquantaduemilacentosessantasei,72), a titolo di contributo alle spese sostenute per il ripristino del danno, a completa tacitazione della trattativa intercorsa;
Dato atto che
- le contestazioni formulate dalla Ditta Gramigni con la relazione pervenuta il 16.07.2020, sono state esaminate dai tecnici dell’Azienda;
- che questi ultimi hanno ritenuto fondate le contestazioni sollevate dalla Xxxxx Xxxxxxxx, in particolar modo quelle relative alla vetustà del Q.E. danneggiato ed alla eccezione che i costi della realizzazione dell’intervento straordinario per la sostituzione con un Q.E. nuovo, non possono essere addebitati alla Ditta Gramigni per intero, stante il beneficio - a lungo termine - per l’Amministrazione;
- hanno ritenuto altresì fondate le contestazioni ed in merito al danno richiesto dalla ASL - e non provato - conseguente alla sospensione degli esami diagnostici effettuati normalmente nel presidio ed indirizzati - in quell’occasione - a strutture private e delle conseguenti spese;
Dato atto, altresì, che
- la proposta formulata con apposita relazione è stata sottoposta all’attenzione della Direzione Amministrativa la quale subordinava il proprio nulla osta al positivo parere dell’Avvocatura interna dell’Azienda;
- che quest’ultima interpellata dalla Direzione Amministrativa, riteneva la proposta formulata dalla Ditta Gramigni meritevole di essere presa in considerazione, come da comunicazione ( del 23.09.2020) agli atti della Struttura proponente;
Preso atto che le parti in esito ai contatti intercorsi al fine di evitare i costi e le incertezze di un contenzioso giudiziario - ritenuta congrua la proposta - si sono determinate a procedere alla sottoscrizione di un accordo transattivo da redigere secondo lo schema allegato al presente provvedimento sub lett. “A” quale parte integrante e sostanziale del medesimo;
Considerato che le somme introitate a seguito della transazione andranno a ristorare ed incrementare gli importi previsti sul Piano Investimenti aziendale destinati ai lavori di ristrutturazione del Presidio Aziendale Ospedale Santa Xxxxx Xxxxxxxxxx";
Su proposta del Direttore della Struttura S.O.S Gestione Investimenti Ospedali Firenze, Xxx. Xxxx Xxxxxx, che attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità dell’atto e congruenza dell’atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata dallo stesso in qualità di Responsabile del Procedimento;
Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore del Dipartimento Area Tecnica;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;
Ritenuto opportuno, per motivi di urgenza, dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii, vista la necessità di procedere alla sottoscrizione dell’accordo;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:
1) di approvare lo schema di accordo transattivo allegato al presente atto sub lett. A, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;
2) di procedere alla sottoscrizione dell’accordo transattivo allegato;
3) di disporre che le somme introitate a seguito della transazione andranno a ristorare ed incrementare gli importi previsti sul Piano Investimenti aziendale destinati ai lavori di ristrutturazione del Presidio Aziendale Ospedale Santa Xxxxx Xxxxxxxxxx";
4) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma di quanto previsto dall’art. 3-ter, del D.lgs. 502/92, articolo introdotto dal D.lgs. 229/99, e dall’art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40/2205 e ss.mm.ii..
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx)
Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Xxxxxxx Xxxxxxx)
Il DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Xxxxxxxx Xxxx)
Il DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxx)
ACCORDO TRANSATTIVO
Tra: L’AUSL Toscana Centro,
in persona del Direttore Generale e Legale rappresentante p.t. (Dr Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx), con sede in Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx 0, Xxxxxxx
e
la Ditta Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Elettrici, di Xxxxxxxx Xxxxxxxx, con sede in Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 Xxxxxxx (Xxxxx)
Premesso che:
- in data 29 Novembre 2015 durante la prova a carico dei G.E., effettuata secondo la normativa, presso il Presidio Ospedaliero Santa Xxxxx Xxxxxxxxxx di Bagno a Ripoli (FI), si è verificato un malfunzionamento sugli interruttori di scambio (Blindo 1e Blindo 2);
- in data 6 Dicembre 2015 sono state effettuate ulteriori prove tese all’individuazione del suddetto guasto, che confermavano il malfunzionamento delle linee interessate;
- a seguito di quanto sopra con Deliberazione del Direttore Generale n. 672 del 28 aprile 2016, si provvedeva in somma urgenza, ad ordinare all’impresa Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Elettrici le seguenti lavorazioni:
1) Noleggio con posizionamento in loco di un G.E da 000 Xxxxx dotato di interruttore di scambio a bordo e serbatoio da lt 1.000;
2) Realizzazione di collegamento andata e ritorno da G.E provvisorio esterno e il Q.E.G; sezione trasformatore 2 e linea preferenziale 2 con cavo FG7 4x(1x240)+T;
3) Spostamento dei seguenti carichi dalla sezione 1 alla sezione 2 su interruttori esistenti:
a) Produttore di vapore per la centrale di sterilizzazione;
b) Blindo 1 (elibase, Ris-Pacs, UTA sale 1 – 2 – 3, Centrale idrica);
c) UTA sale A –B – C e sala parto;
d) Sollevamento liquami;
e) Illuminazione esterna;
4) Individuazione dei guasti sulla sezione trasformatore 1 e blindo 1 del Q.E.G;
- in data 10 Dicembre 2015 l’Impresa Gramigni provvedeva al posizionamento del G.E.;
- in data 11 Dicembre 2015 in accordo con la dirigenza dell’Area Tecnica e la D.S.P.O. l’Impresa Gramigni, incaricato della manutenzione e conduzione degli impianti elettrici e meccanici del presidio, provvedeva ad eseguire le attività programmate tese al ripristino delle alimentazioni di tutte le utenze sia da linea ordinaria che da linea preferenziale;
- durante l’intervento si verificava un evento dannoso che coinvolgeva quasi l’intero presidio: un utensile di acciaio, in uso ad un dipendente della Ditta Gramigni, cadeva accidentalmente in una fessura causando un corto circuito interno al Q.E.G. provocando un black-out che in
tutto il primo lotto del presidio e nei reparti situati nel secondo lotto, nonché, nel corpo di collegamento alimentato dal Q.E.G. del primo lotto; venivano, inoltre, provocati danni rilevanti al Q.E. e all’intera cabina;
- a seguito dell’evento sopra descritto, per procedere al ripristino della cabina, è stato necessario mantenere in uso il gruppo elettrogeno fornito dal Gramigni, ed attivare diverse azioni per la ricostituzione degli impianti con conseguenti oneri economici a carico dell’AUSL.
- Alla Ditta Gramigni veniva, immediatamente, contestata la responsabilità per quanto accaduto ed inoltrata richiesta risarcimento dei danni anche alla Società Assicuratrice Helvetia, indicata dalla medesima Impresa, che all’epoca dei fatti garantiva l’Impresa Gramigni.
- Seguiva una lunga trattativa con la Società Helvetia, che dopo aver aperto ed istruito il sinistro, anche per il tramite dei tecnici aziendali, ed ipotizzato, in via informale, una parziale proposta conciliativa, negava la copertura assicurativa, dichiarando l’assenza di garanzia per quel tipo di danno dalla Polizza in essere, respingendo così ogni possibile componimento bonario della vicenda.
- La richiesta danni veniva perciò, nuovamente indirizzata alla Ditta Xxxxxxxx Xxxxxxxx.
- L’Impresa Gramigni negava, in diverse occasioni, la fondatezza delle richieste di risarcimento e contestava la propria responsabilità in via esclusiva: con relazione pervenuta in data 16 luglio 2020 mediante un proprio tecnico di fiducia, eccepiva la dilazione dei tempi impiegati per il ripristino del danno e le conseguenti spese di noleggio delle apparecchiature sostitutive, indentificava i suddetti tempi della ricostituzione come elemento significativo nella determinazione degli oneri economici, evidenziando la possibilità di tempi più congrui per la ricostituzione.
- La Ditta evidenziava, altresi, che il quadro elettrico danneggiato, già alquanto vetusto, veniva completamente sostituito con uno nuovo con un intervento di attività straordinaria, e non ripristinato con un semplice intervento di manutenzione ordinaria, con benefici - a lungo termine - per l’Amministrazione, non addebitabili esclusivamente all’impresa.
- Veniva, inoltre, contestato il danno richiesto dalla ASL per il fermo diagnostica, per l’assenza di riscontro documentale relativamente alla sospensione degli esami diagnostici effettuati normalmente nel presidio ed indirizzati - in quell’occasione - a strutture private e delle conseguenti spese.
- che l’impresa Gramigni, pur sostenendo che la causalità del sinistro e le conseguenti spese non sono addebitabili unicamente al proprio operato, nella medesima relazione, al fine di addivenire ad una composizione bonaria, ed evitare le lungaggini della procedure giudiziarie,
gravose per entrambe le parti, proponeva di corrispondere una somma di xxxxxx, a parziale riconoscimento di quanto ad essa contestato;
Considerato
- che le contestazioni formulate dalla ditta Gramigni per il tramite dell’Xxx. X. Xxxxxxx, con relazione pervenuta il 16 luglio 2020, relativamente all’entità del danno, sono state esaminate dai tecnici dell’Azienda;
- che a questi ultimi appare legittima la contestazione dell’Impresa, ritenendo veritiero che l’entità dei danni non sia riconducibile unicamente alla attività della Gramigni, ma conseguente a diverse concause;
- che la proposta dell’Impresa Gramigni con apposita relazione veniva sottoposta all’attenzione della Direzione Aziendale la quale subordinava il proprio nulla osta al positivo parere dell’Avvocatura interna dell’Azienda;
- che quest’ultima interpellata dalla Direzione Amministrativa, riteneva la proposta formulata dalla Ditta Gramigni meritevole di essere presa in considerazione.
*** *** *** Per tutto quanto sopra premesso e considerato
le parti in esito ai contatti instaurati alla ricerca di una conciliazione si sono infine determinate ad addivenire al presente accordo, allo scopo di evitare i costi e le incertezze, per entrambe, di un contenzioso giudiziario e
quanto segue:
convengono
Art. 1
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Art. 2
La Ditta Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Elettrici con sede in Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 Xxxxxxx (Xxxxx), riconoscendo solo parzialmente la fondatezza delle contestazioni ad essa addebitate dalla AUSL Toscana Centro, al solo scopo transattivo, in considerazione della durata e dei prevedibili costi del contenzioso giudiziario, accetta di corrispondere all'Ente, a titolo di contributo alle spese sostenute per il ripristino del danno, come dettagliatamente descritto nella relazione tecnica, la somma complessiva di € 52.166,72 (cinquantaduemilacentosessantasei,72), a completa tacitazione della trattativa intercorsa. L'importo complessivo indicato verrà corrisposto in un versamento unico alla sottoscrizione del presente accordo
Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente n. …... intestato AUSL Toscana Centro presso la Banca……………, individuato dal codice IBAN
…....................................
Art. 3
L’AUSL Toscana Centro, a fronte del pagamento della suddetta somma, da parte della Ditta Gramigni, nella misura e secondo le modalità previste al precedente art. 2, dichiara di rinunciare ad ogni contestazione ed addebito mosso nei confronti della Ditta Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Elettrici, in relazione ai lavori specificati in premessa e ad ogni pretesa connessa ai medesimi a qualsivoglia titolo.
Art. 4
Con la sottoscrizione del presente accordo, e fatto salvo quanto qui previsto, le parti dichiarano di non vantare, alcuna reciproca pretesa, a qualsivoglia titolo, e/o rinunciare ad ogni diritto azionabile ricollegabile all’accordo sottoscritto.
Firenze,
Per Ditta Gramigni Impianti Elettrici Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Per l’AUSL Toscana Centro
Il Direttore Generale (Dr Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx)