Accordo
Traduzione
Accordo
0.748.127.195.63
tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti del Messico concernente il traffico aereo di linea
Concluso il 4 novembre 2016
Entrato in vigore con scambio di note il 22 luglio 2018
(Stato 22 luglio 2018)
La Confederazione Svizzera e
gli Stati Uniti del Messico,
(qui di seguito chiamati «Parti»);
animati dal desiderio di agevolare l’ampliamento delle opportunità di servizi aerei internazionali;
desiderando assicurare il più elevato livello di sicurezza del trasporto aereo interna- zionale e riaffermando la loro profonda preoccupazione per atti o minacce diretti contro la sicurezza degli aeromobili, che mettono in pericolo la sicurezza delle persone e dei beni, incidono negativamente sul funzionamento del trasporto aereo e minano la fiducia del pubblico nella sicurezza dell’aviazione civile; e
in quanto Parti alla Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 19441;
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Definizioni
1. Per l’applicazione del presente Accordo e del suo Allegato, sempre che non sia disposto altrimenti:
a. il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e include ogni allegato adottato conformemente all’articolo 90 della Convenzione e ogni emendamento agli allegati o alla Convenzione conformemente agli arti- coli 90 e 94, sempre che detti allegati ed emendamenti siano applicabili per le due Parti;
b. la locuzione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l’Ufficio federa- le dell’aviazione civile e, per gli Stati Uniti del Messico, il Segretariato delle comunicazioni e dei trasporti, attraverso la Direzione Generale dell’Avia- zione Civile o, in ambedue i casi, qualsiasi persona o ente autorizzato a esplicare le funzioni attualmente attribuite a dette autorità;
RU 2018 2927
1 RS 0.748.0
c. la locuzione «imprese designate» indica una o più imprese di trasporti aerei che una Parte ha designato conformemente all’articolo 5 del presente Accor- do per l’esercizio dei servizi aerei convenuti;
d. la locuzione «servizi convenuti» indica i servizi aerei sulle linee indicate per il trasporto di passeggeri, merci e invii postali, singolarmente o in combina- zione fra loro;
e. le locuzioni «servizio aereo», «servizio aereo internazionale», «imprese di trasporti aerei» e «scali non commerciali» indicano quanto stabilito nell’arti- colo 96 della Convenzione;
f. il termine «territorio», in relazione a uno Stato, indica quanto stabilito nell’articolo 2 della Convenzione;
g. il termine «tariffa» indica il prezzo per il trasporto di passeggeri, bagagli e merci, nonché le condizioni e direttive che disciplinano i costi di trasporto – sulla base dei quali viene fissato l’importo – in funzione delle specificità dei servizi forniti, escluse tuttavia la rimunerazione e altre condizioni per il tra- sporto degli invii postali.
2. L’Allegato è parte integrante del presente Accordo. Salvo che una disposizione contraria non lo preveda espressamente, qualsiasi riferimento all’Accordo concerne parimenti l’Allegato.
Art. 2 Concessione di diritti
1. Le Parti si accordano reciprocamente i diritti specificati nel presente Accordo per l’esercizio di servizi aerei internazionali sulle linee indicate nelle tavole dell’Alle- gato. Detti servizi e linee sono di seguito designati «servizi convenuti» e «linee indicate».
2. Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, nell’esercizio di servizi aerei internazionali le imprese designate di ciascuna Parte fruiscono del diritto:
a. di sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell’altra Parte;
b. di effettuare su detto territorio scali non commerciali;
c. di imbarcare e sbarcare, su detto territorio e nei punti specificati nell’Alle- gato del presente Accordo, passeggeri, bagagli, merci e invii postali, a desti- nazione di o provenienti da punti sul territorio dell’altra Parte.
3. Nessun disposto del presente articolo conferisce alle imprese designate di una Parte il diritto di imbarcare sul territorio dell’altra Parte, dietro rimunerazione, passeggeri, bagagli, merci e invii postali destinati a un altro punto del territorio di quest’altra Parte.
4. Se, in seguito a conflitto armato, a disordini politici o a circostanze speciali e inconsuete, le imprese designate di una Parte non sono in grado di esercitare un servizio sulle linee da esse abitualmente percorse, l’altra Parte si adopera per rendere possibile il proseguimento dell’esercizio di tale servizio ripristinando dette linee in modo appropriato, segnatamente accordando, durante il periodo reputato necessario, i diritti per facilitare un esercizio duraturo.
Art. 3 Esercizio dei diritti
1. Le imprese designate fruiscono di condizioni di concorrenza pari ed eque per la fornitura dei servizi convenuti contemplati nel presente Accordo.
2. Le imprese designate di ciascuna Parte devono tenere conto degli interessi delle imprese designate dell’altra Parte, al fine di non pregiudicare inopportunamente i servizi convenuti di queste ultime imprese serventi le stesse linee o parti di esse.
3. Ciascuna Parte permette alle imprese designate di determinare la frequenza e la capacità dei servizi aerei internazionali da esse offerti, in base a considerazioni commerciali riferite al mercato. In conformità a questo diritto, nessuna Parte può limitare unilateralmente il volume di traffico, la frequenza, il numero di destinazioni, la regolarità dei servizi oppure il tipo di aeromobili utilizzati dalle imprese designate dell’altra Parte, eccetto che per ragioni doganali, tecniche, operative o ambientali, a condizioni analoghe e conformi all’articolo 15 della Convenzione.
4. Nessuna delle Parti ha il diritto di limitare unilateralmente l’esercizio delle im- prese designate dell’altra Parte, salvo secondo quanto previsto dal presente Accordo o a condizioni uniformi quali quelle previste dalla Convenzione.
Art. 4 Applicazione di leggi e regolamenti
1. Le leggi e i regolamenti di una Parte che, sul suo territorio, disciplinano l’entrata, l’uscita e i sorvoli degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale sono applicabili alle imprese designate dell’altra Parte.
2. Le leggi e i regolamenti di una Parte che, sul suo territorio, disciplinano l’entrata, la permanenza e l’uscita di passeggeri, equipaggi, bagagli, merci o invii postali, come le prescrizioni concernenti le formalità di entrata, uscita, emigrazione e immi- grazione, nonché le prescrizioni doganali e sanitarie, sono applicabili ai passeggeri, agli equipaggi, ai bagagli, alle merci o agli invii postali trasportati dagli aeromobili delle imprese designate dell’altra Parte fintantoché si trovano su detto territorio.
3. Nessuna Parte può favorire le proprie imprese di trasporti aerei rispetto a quelle designate dell’altra Parte nell’applicazione delle leggi e dei regolamenti menzionati nel presente articolo.
Art. 5 Designazione e autorizzazione d’esercizio
1. Ciascuna Parte ha il diritto di designare una o più imprese di trasporti aerei per l’esercizio dei servizi convenuti. Tali designazioni avvengono per scritto e sono notificate per via diplomatica all’altra Parte.
2. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, le autorità aeronautiche che hanno ricevuto la notifica di una simile designazione accordano senza indugio alle imprese designate dell’altra Parte la necessaria autorizzazione d’esercizio.
3. Le autorità aeronautiche di una Parte possono esigere che le imprese designate dell’altra Parte provino di essere in grado di adempiere i requisiti prescritti dalle leggi e dai regolamenti applicati abitualmente da dette autorità per l’esercizio dei servizi aerei internazionali, conformemente alle disposizioni della Convenzione.
4. Ciascuna Parte ha il diritto di rifiutare un’autorizzazione d’esercizio di cui al paragrafo 2 del presente articolo oppure, nei limiti che essa ritiene necessari, di vincolare a condizioni l’esercizio dei diritti definiti al paragrafo 2 del presente articolo, qualora non abbia la prova che le imprese di trasporti aerei hanno la sede principale nel territorio della Parte che le ha designate e che sono titolari di un certificato di operatore aereo valido rilasciato dalla suddetta Parte.
5. Una volta ricevuta l’autorizzazione d’esercizio di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le imprese designate possono, in ogni momento, esercitare i servizi conve- xxxx.
Art. 6 Revoca e sospensione dell’autorizzazione d’esercizio
1. Ciascuna Parte ha il diritto di revocare o sospendere temporaneamente l’autoriz- zazione per l’esercizio, a opera delle imprese designate dell’altra Parte, dei diritti menzionati nell’articolo 2 del presente Accordo, oppure di imporre le condizioni che reputa necessarie per l’esercizio di questi diritti se:
a. non ha la prova che dette imprese hanno la sede principale delle loro attività nel territorio della Parte che le ha designate e che sono titolari di un certifi- cato di operatore aereo valido rilasciato da detta Parte;
b. le suddette imprese hanno disatteso o gravemente infranto le leggi e i rego- lamenti della Parte che ha accordato i diritti; oppure
c. le suddette imprese non esercitano i servizi convenuti conformemente alle condizioni prescritte nel presente Accordo.
2. I diritti definiti nel presente articolo potranno essere esercitati solamente dopo consultazione con l’altra Parte, sempre che non siano necessarie la revoca immedia- ta, la sospensione temporanea o l’imposizione di condizioni secondo il paragrafo 1 del presente articolo per evitare altre infrazioni a leggi e regolamenti.
Art. 7 Sicurezza dell’aviazione
1. In conformità ai diritti e agli obblighi ad esse conferiti dal diritto internazionale, le Parti riaffermano che il loro reciproco obbligo di proteggere la sicurezza dell’aviazione civile nei confronti di atti di interferenza illecita forma parte integran- te del presente Accordo. Senza limitare il carattere generale dei diritti e obblighi ad esse conferiti dal diritto internazionale, le Parti agiscono in particolare conforme- mente alle disposizioni della Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, firmata a Tokyo il 14 settembre 19632, della Con- venzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, firmata all’Aia il 16 dicembre 19703, della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 19714, del relativo Protocollo aggiuntivo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti
2 RS 0.748.710.1
3 RS 0.748.710.2
4 RS 0.748.710.3
adibiti all’aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 24 febbraio 19885, e della Convenzione sul contrassegno di esplosivi plastici ed in foglie ai fini del rile- vamento, firmata a Montreal il 1° marzo 19916, e di ogni altra convenzione o proto- collo relativi alla sicurezza dell’aviazione civile ai quali le Parti aderiscono.
2. Le Parti si accordano reciprocamente, su richiesta, tutta l’assistenza necessaria per prevenire la cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti e delle installazioni per la navigazione aerea, nonché qualsiasi altra minaccia per la sicurezza dell’aviazione civile.
3. Nei loro rapporti reciproci, le Parti si conformano alle disposizioni relative alla sicurezza dell’aviazione stabilite dall’Organizzazione dell’aviazione civile interna- zionale e designate come Allegati alla Convenzione, per quanto tali disposizioni si applichino alle Parti medesime; esse esigono che gli esercenti degli aeromobili immatricolati nei loro registri, o che hanno la sede principale o la propria residenza permanente sul loro territorio, nonché gli esercenti di aeroporti situati sul loro terri- torio, si conformino a dette disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione.
4. Ciascuna Parte conviene che tali esercenti di aeromobili siano invitati a osservare le disposizioni contenute nel paragrafo 3 del presente articolo e concernenti la sicu- rezza dell’aviazione, che l’altra Parte esige per l’entrata, l’uscita o la permanenza sul territorio di quest’altra Parte. Ciascuna Parte provvede affinché siano effettivamente applicati sul proprio territorio provvedimenti appropriati per proteggere gli aeromo- bili e garantire l’ispezione dei passeggeri, degli equipaggi, dei bagagli a mano, dei bagagli, delle merci e delle provviste di bordo, prima e dopo l’imbarco e il carico. Ciascuna Parte prende favorevolmente in considerazione qualsiasi richiesta prove- niente dall’altra Parte di adottare misure di sicurezza speciali per far fronte ad una minaccia specifica.
5. In caso di un’effettiva cattura illecita o di una minaccia di cattura illecita di un aeromobile civile o di altri atti illeciti nei confronti della sicurezza di aeromobili, dei loro passeggeri o equipaggi, degli aeroporti o delle installazioni per la navigazione aerea, le Parti si assistono reciprocamente, facilitando le comunicazioni e altre misure appropriate per porre fine con rapidità e certezza all’incidente o alla minac- cia.
6. Se una Parte ha motivi fondati di credere che l’altra Parte non rispetti le disposi- zioni di sicurezza nell’aviazione di cui al presente articolo, le autorità aeronautiche di questa Parte possono richiedere consultazioni immediate con le autorità aeronau- tiche dell’altra Parte. Se non pervengono a un’intesa soddisfacente entro quindici
(15) giorni da tale domanda, è dato un motivo per differire, revocare o limitare l’autorizzazione d’esercizio e l’omologazione tecnica delle imprese di quest’altra Parte o di vincolarle a oneri. Se una situazione d’emergenza lo esige, una Parte può prendere provvedimenti provvisori prima che siano trascorsi quindici (15) giorni.
5 RS 0.748.710.31
6 RS 0.748.710.4
Art. 8 Sicurezza tecnica
1. Per l’esercizio dei servizi aerei previsti nel presente Accordo, ciascuna Parte deve riconoscere come validi i certificati di navigabilità, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o riconosciuti dall’altra Parte e ancora validi, a condizione che le esigenze richieste per ottenere questi documenti corrispondano almeno alle esigenze minime stabilite in base alla Convenzione.
2. Ciascuna Parte può tuttavia rifiutare di riconoscere, per i voli effettuati sopra il suo territorio, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o riconosciuti validi ai propri cittadini dall’altra Parte o da uno Stato terzo.
3. Ciascuna Parte può richiedere in ogni momento consultazioni sulle norme di sicurezza osservate dall’altra Parte per quanto riguarda i membri dell’equipaggio, gli aeromobili o il loro esercizio tecnico. Simili consultazioni devono svolgersi entro un termine di trenta (30) giorni dalla ricezione della domanda.
4. Se dopo tali consultazioni una Parte constata che in questi ambiti l’altra Parte non osserva né applica effettivamente le norme minime di sicurezza in vigore secondo la Convenzione, la prima Parte informa la seconda delle constatazioni fatte e dei passi ritenuti necessari per adempiere alle suddette norme minime e quest’ultima deve prendere adeguate misure per rimediare. Nel caso in cui la seconda Parte non adotti misure adeguate entro quindici (15) giorni, o un termine più lungo eventualmente convenuto, è dato un motivo per applicare l’articolo 6 del presente Accordo.
5. Indipendentemente dagli obblighi menzionati nell’articolo 33 della Convenzione, è convenuto che qualsiasi aeromobile esercitato dalle imprese designate di una Parte oppure, nel quadro di un contratto di leasing, su loro mandato per servizi da o verso il territorio dell’altra Parte, durante la permanenza su detto territorio può essere effettuata un’ispezione, da parte dei rappresentanti autorizzati di quest’altra Parte, a bordo e intorno all’aeromobile, al fine di verificare la validità dei documenti dell’aeromobile e delle licenze degli equipaggi, nonché lo stato apparente dell’aero- mobile e del suo equipaggiamento (nel presente articolo denominata «ispezione dell’area di traffico»), a condizione che l’ispezione non causi ritardi esagerati.
6. Se una simile ispezione dell’area di traffico o una serie di simili ispezioni dà adito a:
a. seri motivi per temere che un aeromobile o l’esercizio di un aeromobile non corrisponda alle norme minime stabilite in quel momento sulla base della Convenzione; o
b. seri motivi per temere che vi siano carenze nell’osservanza e nell’applica- zione efficaci dei requisiti di sicurezza stabiliti conformemente alla Conven- zione,
la Parte che effettua l’ispezione, in virtù dell’articolo 33 della Convenzione, è libera di desumere che i requisiti in base ai quali sono stati rilasciati o riconosciuti i certifi- cati o i brevetti per questo aeromobile o per il suo equipaggio, oppure che le esigen- ze in base alle quali l’aeromobile è esercitato, non soddisfano né superano le norme minime in vigore conformemente a questa Convenzione.
7. Nel caso in cui, per un’ispezione dell’area di traffico, l’accesso a un aeromobile esercitato dalle imprese designate di una Parte o in suo nome conformemente alle disposizioni del paragrafo 5 del presente articolo sia negato dal rappresentante di queste imprese, l’altra Parte è libera di desumere che sussistono seri motivi del genere di quelli menzionati nel paragrafo 6 e di trarne le conclusioni previste in quel paragrafo.
8. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sospendere immediatamente o modificare l’autorizzazione di esercizio delle imprese dell’altra Parte nel caso in cui la prima Parte, a seguito di un’ispezione o di una serie di ispezioni dell’area di traffico, di un accesso negato per un’ispezione dell’area di traffico, di consultazioni o altrimenti, giunga alla conclusione che sono necessarie misure urgenti per la sicurezza dell’esercizio di un’impresa di trasporti aerei.
9. Tutte le misure adottate da una Parte conformemente ai paragrafi 4 o 8 sono abrogate appena vengono a mancare i motivi che ne hanno richiesto l’adozione.
Art. 9 Esenzione da dazi e tasse
1. Gli aeromobili impiegati nel servizio aereo internazionale dalle imprese designate di una Parte e le loro normali attrezzature, le parti di ricambio, le riserve di carburan- te e lubrificanti, il materiale tecnico di consumo e le provviste di bordo (comprese le derrate alimentari, le bevande e i tabacchi), trasportati a bordo di tali aeromobili, in virtù del principio di reciprocità sono esentati, all’entrata nel territorio dell’altra Parte, da tutti i dazi doganali, tasse d’ispezione e altri tributi simili, a condizione che dette attrezzature, parti di ricambio, riserve e provviste rimangano a bordo degli aeromobili fino alla loro riesportazione oppure vengano utilizzati o consumati sugli stessi aeromobili durante i voli su tale territorio.
2. L’altra Parte esonera, in virtù del principio di reciprocità, le seguenti attrezzature e i seguenti oggetti da ogni tassa doganale, tassa d’ispezione e altri tributi simili che non sono basati sui costi dei servizi prestati all’arrivo:
a. normale attrezzatura, carburanti, lubrificanti, materiale tecnico di consumo e provviste di bordo (compresi le derrate alimentari, le bevande e i tabacchi) introdotti dall’impresa designata, o in suo nome, nel territorio dell’altra Parte o presi a bordo dell’aeromobile di detta impresa designata per destinarli al consumo a bordo degli aeromobili impiegati nel servizio aereo internaziona- le, anche qualora detta normale attrezzatura o altri beni simili debbano esse- re utilizzati in un tratto della rotta sopra il territorio dell’altra Parte;
b. parti di ricambio, inclusi i motori, importati dall’impresa designata, o in suo nome, nel territorio dell’altra Parte per la manutenzione o riparazione di un aeromobile impiegato nel servizio aereo internazionale, oppure prese a bordo;
c. titoli di trasporto, lettere di trasporto aereo e ogni tipo di materiale stampato che riporta l’insegna dell’impresa designata di una Parte, nonché normale materiale pubblicitario distribuito gratuitamente da detta impresa designata.
Il materiale elencato alle lettere a, b e c deve essere custodito sotto la vigilanza doganale.
3. Le normali attrezzature di bordo nonché il materiale e le provviste a bordo degli aeromobili impiegati dalle imprese designate di una Parte possono essere sbarcate sul territorio dell’altra Parte solamente con il consenso delle autorità doganali di questo territorio. In tal caso essi possono essere posti sotto la vigilanza di dette autorità fintanto che non siano riesportati o adibiti ad altro uso, conformemente ai regolamenti doganali in vigore nel territorio di questa Parte.
Art. 10 Transito diretto
I passeggeri, i bagagli e le merci in transito diretto sul territorio di una Parte che rimangono nella zona dell’aeroporto riservata a questo scopo saranno sottoposti solamente a un controllo molto semplificato, a condizione che misure di sicurezza contro le azioni violente, la pirateria aerea e il contrabbando di sostanze stupefacenti non esigano diversamente. I bagagli e le merci in transito diretto sono esentati da dazi e altri tributi analoghi.
Art. 11 Tasse di utilizzazione
1. Ciascuna Parte si adopera affinché le tasse di utilizzazione, imposte o ammesse all’imposizione dalle sue autorità competenti alle imprese designate dell’altra Parte, siano eque e adeguate. Dette tasse si fondano sui principi di una sana economia.
2. Le tasse pagate per l’utilizzazione degli aeroporti, delle installazioni per la navi- gazione aerea o dei servizi offerti da una delle Parti alle imprese designate dell’altra Parte non devono risultare superiori a quelle che devono essere pagate dagli aero- mobili nazionali impiegati nel servizio internazionale.
3. Ciascuna Parte appoggia le consultazioni tra le autorità o gli organi competenti in materia di tasse sul proprio territorio e le imprese designate che utilizzano i servizi e le installazioni, e sostiene tali autorità od organi e le imprese designate nello scam- bio di informazioni necessarie a consentire una verifica precisa dell’adeguatezza delle tasse in conformità con i principi contenuti nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Ciascuna Parte appoggia le autorità competenti in materia affinché informi- no gli utenti, entro un termine ragionevole, su proposte intese a modificare le tasse di utilizzazione, così che gli stessi possano esprimere il loro parere prima dell’applicazione delle modifiche.
Art. 12 Attività commerciali
1. Conformemente alle disposizioni e ai regolamenti vigenti in materia di entrata, soggiorno e lavoro, le imprese designate di una Parte hanno il diritto di tenere sul territorio dell’altra Parte rappresentanze adeguate. Tali rappresentanze possono comprendere personale amministrativo, operativo e tecnico, trasferito o assunto sul posto.
2. Per l’attività commerciale si applica il principio della reciprocità. Le autorità competenti di ciascuna Parte prendono tutti i provvedimenti del caso per assicurare che le rappresentanze delle imprese designate dell’altra Parte funzionino in modo adeguato.
3. In particolare, ciascuna Parte accorda alle imprese designate dell’altra Parte il diritto di vendere titoli di trasporto aereo sul proprio territorio direttamente e, a seconda del bisogno, per il tramite dei suoi agenti. Le imprese designate sono auto- rizzate a vendere simili titoli di trasporto e ognuno è libero di acquistarli nella valuta di quel territorio o in valute liberamente convertibili di altri Stati, conformemente alle leggi e ai regolamenti nazionali vigenti.
4. Le imprese designate di ciascuna Parte possono concludere con le imprese desi- gnate di ciascuna Parte oppure con imprese di trasporti aerei di uno Stato terzo accordi di cooperazione commerciale, come accordi di prenotazione di capacità («blocked space»), accordi di ripartizione di codici («code sharing») o altri accordi commerciali, a condizione che tali imprese dispongano delle corrispondenti autoriz- zazioni d’esercizio.
Art. 13 Conversione e trasferimento degli introiti
Conformemente alle leggi e agli ordinamenti nazionali vigenti, le imprese designate hanno il diritto di convertire in qualsiasi valuta liberamente disponibile e di trasferire nel proprio Paese, al tasso ufficiale del momento della conversione e del bonifico, le eccedenze realizzate sugli introiti del trasporto di passeggeri, bagagli, merci e invii postali. Se il traffico dei pagamenti tra le Parti è disciplinato da un accordo speciale, questo è applicabile.
Art. 14 Doppie imposizioni
La Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo degli Stati Uniti del Messico per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, firmata a Città del Messico il 3 agosto 19937 e modificata dal Protocollo firmato a Città del Messico il 18 settembre 2009, si applica ai redditi, agli utili e agli introiti delle imprese di trasporti aerei delle Parti.
Art. 15 Tariffe
1. Le tariffe applicate dalle imprese designate di una Parte per i servizi contemplati nel presente Accordo vanno fissate ad aliquote adeguate, tenendo conto di tutti gli elementi determinanti, inclusi gli interessi degli utenti, le spese d’esercizio, le parti- colari caratteristiche dei servizi, i tassi di commissione, un utile ragionevole, le tariffe riscosse da altre imprese di trasporti aerei e altre considerazioni di ordine economico sugli avvenimenti di mercato.
2. Le autorità aeronautiche prestano particolare attenzione alle tariffe contro le quali possono essere sollevate obiezioni perché ritenute eccessivamente discriminanti, oppure troppo elevate o restrittive a causa dell’abuso di una posizione dominante, oppure artificialmente basse a causa di sussidi o sostegni diretti o indiretti, oppure esagerate.
3. Le tariffe sono sottoposte all’approvazione almeno quindici (15) giorni prima della data prevista per la loro introduzione. Le autorità aeronautiche approvano o
7 RS 0.672.956.31
respingono le tariffe sottoposte per il trasporto di sola andata o di andata e ritorno fra i territori delle due Parti che iniziano nel proprio territorio. Se respingono le tariffe, notificano la mancata approvazione alle autorità aeronautiche dell’altra Parte il prima possibile o al più tardi entro quattordici (14) giorni dalla ricezione delle tariffe.
4. Nessuna delle autorità aeronautiche intraprende passi unilaterali atti a impedire l’introduzione delle tariffe proposte o il mantenimento di quelle esistenti per il trasporto fra i territori delle due Parti che inizia nel territorio dell’altra Parte.
5. A prescindere dal paragrafo 4 del presente articolo, qualora ritengano che una tariffa per il trasporto verso il proprio territorio rientri nelle categorie menzionate al paragrafo 2, le autorità aeronautiche di ciascuna Parte devono notificare la loro mancata approvazione alle autorità aeronautiche dell’altra Parte il più rapidamente possibile o almeno entro quattordici (14) giorni dalla ricezione delle tariffe.
6. Le autorità aeronautiche di ciascuna Parte possono esigere consultazioni su ogni tariffa oggetto della mancata approvazione. Tali consultazioni devono svolgersi entro un termine di trenta (30) giorni dopo la ricezione della relativa domanda. Se le Parti giungono a un’intesa, ciascuna Parte si adopera al meglio per attuarla. Se non si giunge a un’intesa, prevale la decisione della Parte dal cui territorio inizia il tra- sporto.
7. Per il trasporto fra i territori delle Parti, le autorità aeronautiche autorizzano le imprese designate dell’altra Parte a parificare le loro tariffe con quelle che un’impresa di trasporto aereo di ciascuna Parte o di uno Stato terzo è a quel momen- to autorizzata ad applicare per la stessa coppia di città.
Art. 16 Approvazione degli orari
1. Ciascuna Parte esige che gli orari previsti dalle imprese designate dell’altra Parte siano notificati alle proprie autorità aeronautiche almeno venti (20) giorni prima dell’inizio dei servizi convenuti. Lo stesso disciplinamento si applica a qualsiasi modifica di orario.
2. Per i voli supplementari al di fuori degli orari approvati per i servizi convenuti, le imprese designate di una Parte chiedono previamente l’autorizzazione delle autorità aeronautiche dell’altra Parte. Di regola, l’istanza è presentata almeno due (2) giorni feriali prima del volo.
Art. 17 Statistiche
Le autorità aeronautiche di entrambe le Parti si trasmettono reciprocamente, su richiesta, statistiche periodiche o altri dati analoghi concernenti il traffico relativo ai servizi convenuti.
Art. 18 Consultazioni
Ciascuna Parte può, in ogni momento, chiedere consultazioni in merito all’attua- zione, all’interpretazione, all’applicazione o alla modifica del presente Accordo. Dette consultazioni, che possono svolgersi tra autorità aeronautiche, iniziano il
prima possibile, al più tardi però sessanta (60) giorni dopo la ricezione della doman- da scritta dell’altra Parte, a meno che le Parti non abbiano convenuto diversamente. Ciascuna Parte si prepara per questi negoziati, nel corso dei quali presenta prove utili a sostenere la sua posizione, al fine di facilitare decisioni appropriate e realizza- bili sotto il profilo economico avendo piena conoscenza della situazione.
Art. 19 Composizione delle controversie
1. Qualsiasi controversia inerente al presente Accordo che non viene composta mediante negoziati diretti o per via diplomatica, può, su richiesta di una delle Parti, essere sottoposta a un tribunale arbitrale.
2. In tal caso, ciascuna Parte designa un arbitro; i due arbitri cooptano un Presiden- te, cittadino di uno Stato terzo. Se, entro un termine di due (2) mesi a decorrere dal giorno in cui una delle Parti ha designato il proprio arbitro, l’altra Parte non ha ancora designato il suo o se, nel corso del mese successivo alla designazione del secondo arbitro, i due arbitri non s’intendono sulla scelta del Presidente, ciascuna Parte può chiedere al presidente del Consiglio dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale di procedere alle designazioni necessarie.
3. Il tribunale arbitrale fissa le procedure e decide in merito alla suddivisione delle spese procedurali.
4. Le Parti s’impegnano a conformarsi a qualsiasi decisione pronunciata in virtù del presente articolo.
Art. 20 Modifiche
1. Ciascuna Parte può proporre modifiche al presente Accordo. Le modifiche con- venute dalle Parti sono ufficializzate per scritto ed entrano in vigore trenta (30) giorni dopo che le Parti si sono comunicate reciprocamente tramite scambio di note l’adempimento delle necessarie procedure interne.
2. Modifiche all’Allegato del presente Accordo possono essere convenute per scritto direttamente tra le autorità aeronautiche delle Parti ed entrano in vigore trenta
(30) giorni dopo.
3. In caso di conclusione di una convenzione generale multilaterale relativa al traffico aereo che vincoli ciascuna delle Parti, il presente Accordo sarà emendato al fine di essere conforme alle disposizioni di detta convenzione.
Art. 21 Denuncia
1. Ciascuna Parte può notificare in qualsiasi momento per scritto all’altra Parte di volere denunciare il presente Accordo. Una simile comunicazione va inviata simul- taneamente all’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.
2. La denuncia diventa efficace alla fine di un periodo d’orario, trascorso un termine di dodici (12) mesi dal ricevimento della notifica, a meno che la denuncia non venga revocata di comune intesa fra le Parti prima dello scadere di questo termine.
3. Se l’altra Parte non attesta di averla ricevuta, la notifica si reputa pervenuta quattordici (14) giorni dopo che l’Organizzazione dell’aviazione civile internaziona- le ne ha ricevuto comunicazione.
Art. 22 Registrazione
Il presente Accordo e tutte le sue modifiche vengono registrati presso l’Orga- nizzazione dell’aviazione civile internazionale.
Art. 23 Entrata in vigore
1. Il presente Accordo entra in vigore trenta (30) giorni dopo la data di ricevimento dell’ultima nota diplomatica scambiata tra le Parti per la conferma reciproca dell’adempimento delle procedure interne necessarie all’entrata in vigore dell’Ac- cordo.
2. Con l’entrata in vigore del presente Accordo è abrogato l’Accordo del 2 giugno 19668 tra la Svizzera e gli Stati Uniti del Messico concernente i trasporti aerei.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente incaricati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Città del Messico il 4 novembre 2016, in duplice esemplare, nelle lingue tedesca, spagnola e inglese, i tre testi facenti parimenti fede. In caso di divergenze di attuazione, di interpretazione o di applicazione del presente accordo, prevale il testo inglese.
Per la
Confederazione Svizzera:
Xxxxx-Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx in Messico
Per gli
Stati Uniti del Messico:
Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx Ministro delle comunicazioni e dei trasporti
8 [RU 1967 1267, 1993 1346]
Allegato
Tavole delle linee
Tavola delle linee I
Linee sulle quali le imprese designate dalla Svizzera possono esercitare servizi aerei:
Punti di partenza | Punti di scalo intermedi | Punti in Messico | Punti oltre |
Punti in Svizzera | Tutti i punti | Tutti i punti | Tutti i punti |
Tavola delle linee II
Linee sulle quali le imprese designate dagli Stati Uniti del Messico possono eserci- tare servizi aerei:
Punti di partenza Punti di scalo intermedi Punti in Svizzera Punti oltre
Punti negli Stati Uniti del Messico
Tutti i punti Tutti i punti Tutti i punti
Note
Ogni impresa di trasporti aerei designata di una Parte può, a sua discrezione, su determinati o su tutti i voli:
1. eseguire voli in una direzione o in entrambe;
2. combinare diversi numeri di volo all’interno di un volo;
3. rinunciare ad atterraggi in un determinato punto o in determinati punti;
4. a prescindere dall’articolo 5 (Designazione e autorizzazione d’esercizio) del presente Accordo, non è permesso a più di due imprese designate di ciascuna Parte esercitare servizi aerei tra Svizzera e Stati Uniti del Messico sulla stessa coppia di città;
5. le imprese designate possono esercitare diritti di traffico in quinta libertà solo se previamente concordati tra le autorità aeronautiche di entrambe le Parti e autorizzati.