Tra
PER LA VARIAZIONE DEL PIANO DI ZONA DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N 42
Tra
Le Amministrazioni Comunali di:
Monreale, Piana degli Albanesi, Belmonte Mezzagno, Santa Xxxxxxxx Xxxx, Villabate, Altofonte, Lampedusa e Linosa, Ustica ed il Comune di Palermo individuato come capofila del distretto sociosanitario 42;
L’Azienda Sanitaria Provinciale n. 6 (ex Ausl 6); La Provincia Regionale di Palermo;
Il Dipartimento della Giustizia – Ufficio Servizio Sociale Minori; Il Dipartimento Xxx.xx Penale – U.E.P.E.
La Caritas Diocesana – Eparchia di Piana degli Albanesi (PA); La Caritas di Palermo e la cooperativa sociale “La Panormitana”; Il Consorzio Xxx.Xx. Catania
Per
La variazione del piano di zona, Riequilibrio al 31/12/09, già approvato con accordo di programma siglato in data25/11/09, in applicazione dell’art. 19, comma 2, legge 8 novembre 2000 n. 328 -“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e del D.P.R.S n. 61 del 2 marzo 2009
PREMESSO
- Che l’art. 1 della legge n. 328/2000, rubricato “Principi generali e finalità” recita: “La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione”;
- Che il comune è l’ente titolare delle funzioni amministrative relative ai settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 267/2000;
- Che il disposto dell’art. 27 della legge n. 142/90, ora art. 34 TUEL (decreto legislativo n. 267/2000), consente che amministrazioni statali ed altri soggetti pubblici sottoscrivano accordi di programma “… per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione d’intervento coordinato”;
- Che l’art. 19 della legge n. 328/2000, al comma 2, prevede l’adozione del piano di zona attraverso accordo di programma;
- Che le “Linee Guida di indirizzo ai comuni per la redazione dei Piani di Zona – Triennio 2001- 2003, in attuazione della legge 328/00 approvate con DPRS 04/11/2002, determinano la
distrettualizzazione degli ambiti territoriali di intervento, istituendo n. 55 Distretti Socio Sanitari;
- Che la Regione Siciliana, con Circolare dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali del 6 aprile 2005 prot. 548, avente per oggetto “Gestione dei piani di zona ed affidamento dei servizi”, ha schematizzato le procedure che i Distretti socio-sanitari devono attuare in caso di variazioni del Piano di Zona;
- Che con Deliberazione n. 96 del 11/02/11, il Comitato dei Sindaci ha deliberato in merito all’approvazione della rimodulazione dell’ azione 8a ADI;
- Che con Deliberazione n. 106 del 08/07/11, il Comitato dei Sindaci ha deliberato in merito all’approvazione della rimodulazione dell’ azione 9;
- Che con Deliberazione n. 107 del 08/07/11, il Comitato dei Sindaci ha deliberato in merito all’approvazione della rimodulazione dell’ azione 16;
- Che con Deliberazione n. 110 del 08/07/11, il Comitato dei Sindaci ha deliberato in merito all’approvazione della rimodulazione dell’ azione 29;
- Che con Deliberazione n. 111 del 29/11/11, il Comitato dei Sindaci ha deliberato in merito all’approvazione della rimodulazione dell’ azione 8a, con riferimento al servizio Centri Diurni integrati”;
- Che il comune di Palermo, “Capofila” del Distretto Socio Sanitario 42, ha indetto presso la sede del Settore Servizi socio assistenziali, sita in xxx Xxxxxxxxx 00, in data 29/11/11, il Comitato dei Sindaci per l’integrazione, mediante la stipula del presente Accordo, del Piano di Zona e degli strumenti per la sua attuazione.
Le parti, come sopra costituite, concordano quanto segue:
Art. 1 La premessa è parte integrante dell’accordo e vale patto.
Art. 2
Campo di applicazione dell’accordo
L’accordo di programma è finalizzato all’adozione del piano di zona del Distretto Socio-sanitario n.42 formato dalla ASP 6 e dai comuni di Palermo, Monreale, Piana degli Albanesi, Belmonte Mezzagno, Santa Xxxxxxxx Xxxx, Villabate, Altofonte, Lampedusa e Linosa, Ustica, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, limitatamente al “Bilancio di Distretto”.
Art. 3
Impegni dei soggetti firmatari
L'attuazione del contenuto del presente accordo avviene ad opera dei singoli soggetti firmatari i quali si impegnano espressamente a svolgere le funzioni di loro competenza secondo le modalità previste dall’accordo stesso e da quanto specificato nell’allegato piano di zona, nonché a cooperare per superare gli eventuali ostacoli di ordine tecnico-amministrativo, procedurale e organizzativo.
Art. 4
Assetto istituzionale per la promozione/gestione del piano di zona
Il soggetto istituzionale che promuove e cura la programmazione e gestione delle politiche sociali del distretto socio sanitario e il Sindaco del comune capofila d’intesa con il comitato dei sindaci.
Il comitato dei sindaci del distretto 42 è composto dai sindaci (o loro delegati) dei comuni del distretto socio-sanitario 42 ed è presieduto dal Sindaco del Comune Capofila, che assume il compito di Coordinare i lavori.
Al Comitato dei Sindaci compete:
— la verifica del raggiungimento degli obiettivi, attraverso le valutazioni dei risultati delle azioni di monitoraggio sullo stato di attuazione del piano di zona;
— l’approvazione di eventuali rimodulazioni delle azioni del piano stesso, sulla base delle esigenze che si dovessero verificare, su proposta del gruppo piano e fermi restando gli obiettivi come definiti nell’accordo di programma;
— la stipula di protocolli d’intesa o altri accordi con terzi non partecipanti all’accordo di programma;
— la predisposizione di tutti gli altri atti che sono necessari alla realizzazione degli interventi previsti nel piano e non rientrano nella competenza dei singoli comuni o di altri soggetti istituzionali;
— il contributo, attraverso proprie indicazioni e proposte, alla individuazione di futuri obiettivi da recepire negli accordi di programma da stipularsi;
Art. 5
Gruppo piano
Il gruppo piano del distretto socio-sanitario 42 è la struttura organizzativa deputata alla redazione e gestione del piano di zona e strumento operativo del distretto socio-sanitario.
Le competenze assegnate al gruppo Piano sono quelle già risultanti dagli accordi di Programma precedenti stipulati, nonché dal regolamento di funzionamento dell’organismo redatto ed approvato con delibera del Comitato dei Sindaci, nel corso delle attivita di programmazione di cui alle precedenti annualita:
Art. 6
Personale per il gruppo piano
L'utilizzo del personale per il gruppo di piano distrettuale avviene sotto la responsabilità funzionale ed organizzativa del coordinatore dello stesso.
Restano ferme, per il personale impiegato, la dipendenza amministrativa e i vincoli dello stato giuridico propri dell'Amministrazione di appartenenza, laddove tale personale sia dipendente di una delle amministrazioni locali interessate.
Art. 7
Modifiche
Eventuali modifiche dell’Accordo sono possibili purchè concordate unanimemente tra i soggetti in esso coinvolti e, compiuti nelle modalità e nei termini di cui alla circolare dell’Assessorato Regionale, della famiglia, delle politiche sociali e autonomie locali n. 4247 del 31/10/2006.
Art. 8
Collegio di vigilanza e suo funzionamento (ai sensi dell’art. 27 legge n. 48/91)
La vigilanza sul rispetto degli obblighi del presente Accordo è demandata ad un collegio presieduto da:
- Il sindaco del Comune di Palermo o da un suo delegato;
- I sindaci o loro delegati dei Comuni del D.S.S. 42 come previsto dall’art. 27 comma della legge 142/90 e dall’art. 1, lett. E, dalla legge regionale n. 48 del 1991 e ripreso successivamente, dal comma 7, art. 34 del d.lgs. n. 267/2000.
Il collegio di vigilanza, una volta appurato ritardi o negligenze nella realizzazione degli interventi, provvede a darne comunicazione agli altri soggetti firmatari dell’accordo al fine di concordare soluzioni o interventi da adottare, ivi inclusa la possibilità di proporre le necessarie modifiche al presente accordo, anche attraverso l’adozione di procedimenti di arbitrato e interventi surrogatori.
Art. 9
Eventuale procedimento di arbitrato
Le vertenze che dovessero sorgere fra gli enti aderenti all’accordo di programma, e che non si possono definire in via amministrativa, saranno definite da un collegio di tre arbitri, uno ciascuno in rappresentanza delle Parti e il terzo, con funzioni di Presidente, scelto congiuntamente dai primi due.
Il collegio in questione deciderà secondo legge.
Art. 10
Pubblicazione
Il legale rappresentante del comune capofila, trasmette alla Regione siciliana – Assessorato alla Famiglia, politiche sociali e autonomie locali – Dipartimento della Famiglia e delle politiche sociali servizio 3° - Funzionamento e qualità del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali - Ufficio di piano - xxx Xxxxxxxxx x. 00 - Xxxxxxx, il presente accordo di programma ed i relativi atti allegati, entro il termine fissato dal D.P.R.S n. 61 del 02 marzo 2009 per la trasmissione del piano di zona, ai fini della prescritta verifica; successivamente provvederà alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Art. 11
Durata
Il presente accordo ha durata triennale; esso si concluderà comunque ad avvenuta ultimazione dei progetti e degli interventi previsti nel piano di zona, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.
Art. 12
Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alla vigente disciplina generale dell’accordo di programma, di cui all’art. 34 TUEL (decreto legislativo n. 267/2000).
In fede e a piena conferma di quanto sopra, le parti si sottoscrivono come segue: