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XXX XXX XXXXXX, 00 00000 - XXXX
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Xxx Xxxxxx Xxxxxx, 00 00000 XXXX XX
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
per i dipendenti e soci delle Cooperative sociali esercenti attività nel settore socio-sanitario, assistenziale-educativo
e di inserimento lavorativo.
Premessa
Le parti ritengono che per il rilancio dell'occupazione, in un'ottica di mercato sociale del lavoro stabilizzato tendente alla piena occupazione, avrà un ruolo centrale rispetto all'azienda di tipo tradizionale la cooperativa caratterizzata dalla figura del socio co-imprenditore, cioè del lavoratore imprenditore di se stesso.
Tale centralità riservata al socio co-imprenditore, infatti, garantirà un adeguamento dell'azione produttiva ai cicli del- l'economia, superando gli influssi negativi che i periodi di stagnazione economica producono sull'occupazione.
L'esigenza della stipula del presente contratto è stata determinata anche dall'entrata in vigore della legge 3 aprile 2001 n. 142 ed, in particolare, l'art. 3 che disciplina il trattamento economico del socio lavoratore e l'art. 6 che preve- de per le cooperative la definizione di un Regolamento in cui siano contenuti il richiamo ai CCNL applicabili e le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci.
Il Contratto si muove nelle logiche dettate dalla Unione Europea finalizzate al miglioramento dei rapporti individuali e collettivi di lavoro, alla crescita dei livelli occupazionali, alla protezione e sicurezza sociale, per concorrere a formula- re e rafforzare le regole di garanzia e di tutela dei processi lavorativi.
Infatti, con il Protocollo aggiuntivo al trattato di Maastricht del 1991, relativo alla politica sociale, i Governi dell'Unione Europea hanno indicato le materie su cui inciderà la politica sociale comunitaria per il conseguimento degli obiettivi delle loro azioni comuni: la sicurezza e la salute del lavoratore, le migliori condizioni di lavoro, l'informazione e la consultazione dei lavoratori, le pari opportunità, la rappresentanza e la difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro ivi compresa la cogestione, gli aiuti finanziari alla promozione dell'occupazione ed alla creazione dei posti di lavoro, la contrattazione collettiva europea. Per questi obiettivi, le Organizzazioni Sindacali e Datoriali svolgono una specifica funzione che esercitano nei confronti del legislatore comunitario, nonché una essenziale fun- zione negoziale nell'ambito del dialogo sociale.
Le Parti concordano, altresì, sulla necessità di affermare la paritaria funzione delle Organizzazioni Sindacali e Datoriali, sul piano del diritto al lavoro ed all'esercizio dell'impresa privata in un contesto di riconosciute libertà asso- ciative.
Sulla base di tali principi le Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie affermano il loro ruolo di stimolo e di con- trollo sulle politiche sociali e del lavoro, nonché la loro essenziale funzione negoziale nell'ambito del confronto con gli organismi istituzionali, governativi e legislativi del nostro Paese e della Comunità Europea.
Con spirito improntato alla massima solidarietà tra lavoro e capitale, la stipula di questo contratto, tra le ulteriori ed originali soluzioni introdotte, ha opportunamente esplicitato innovazioni anche sulla metodologia contrattuale, preve- dendo in modo consapevole un duplice livello di contrattazione:
" Il primo, di livello nazionale, mirato a realizzare un quadro normativo generale, ed uno standard retributivo di medio livello che, dovendo necessariamente avere come riferimento l'intero territorio nazionale, nel farsi carico delle situazioni di particolare sofferenza e disagio riscontrabili nel Mezzogiorno e nelle aree a più bassa produttività e redditività del lavoro, garantisca comunque un trattamento economico dignitoso e proporzionato alla qualità e quanti- tà del lavoro svolto.
" Il secondo, di livello regionale, o provinciale, o aziendale, destinato ad introdurre o consolidare impianti retri- butivi più avanzati, che permettono di muovere la trattativa in ragione del contesto socio economico, della produttivi- tà e delle diverse situazioni aziendali; una contrattazione locale, quindi, mirata ad adeguare e proporzionare le retri- buzioni alle diverse situazioni in cui le aziende si trovano ad operare.
Le parti stipulanti, oltre a dare valenza al duplice livello di contrattazione, che produrrà positivi risultati, hanno ritenu- to opportuno inserire nel contratto un impianto normativo rivolto a migliorare il rapporto di lavoro. Sono previsti, infat- ti, istituti di garanzia contrattuale, una più efficace azione di tutela dei lavoratori e di salvaguardia dei loro diritti, ferma restando la facoltà delle aziende di esercitare liberamente e con profitto il diritto di impresa e di associazione.
Sono state, inoltre, adeguate le retribuzioni rispetto al potere di acquisto ed accresciute le possibilità di guadagno con l'introduzione di elementi remunerativi della produttività e dei risultati aziendali.
Riconfermando gli impegni già precedentemente assunti e nel rispetto della coerenza dichiarata in tema di politica dei redditi, gli istituti contrattuali di contenuto economico saranno periodicamente e sistematicamente sottoposti a verifica da parte delle Organizzazioni stipulanti, essendo strettamente correlati alla dinamica del costo del lavoro, e formando comunque uno degli elementi capaci di creare meccanismi di bilanciamento sulla evoluzione del costo della vita.
Le parti ribadiscono, per concludere, che particolare cura sarà dedicata alla valutazione delle politiche aziendali e
degli obiettivi da conseguire, in tutti gli ambiti territoriali, perché una parte non trascurabile degli utili aziendali venga destinata al miglioramento delle condizioni ambientali e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a retribuire i risultati conseguiti in ragione dell'impegno partecipativo della componente lavoro.
Le parti, infine si impegnano ad esercitare, con il massimo scrupolo, una azione di controllo ed a denunciare even- tuali posizioni e/o gestioni irregolari, specie in ordine al "lavoro nero", ed allo sfruttamento del lavoro minorile, che degradano il rapporto di lavoro e disonorano la società civile
TITOLO I
VALIDITA' E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Art. 1 - II presente Contratto CoIIettivo NazionaIe di Lavoro discipIina in maniera unitaria, per tutto iI territorio nazio- naIe, i rapporti di Iavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, posti in essere in tutte Ie Cooperative socia- Ii, anche discipIinate daIIa Xxxxx 0 novembre 1991, n. 381 e successive modifiche ed integrazioni, esercenti attività neI settore "socio-sanitario, assistenziaIe-educativo e di inserimento Iavorativo", a quaIsiasi titoIo condotte ed in quaI- siasi forma esercitate aventi per oggetto I'esercizio di attività deI settore socio-sanitario, assistenziaIe-educativo e di inserimento Iavorativo.
A titoIo indicativo Ie Cooperative sociaIi a cui si appIica iI presente C.C.N.L. sono queIIe che:
a) SvoIgono interventi, gestiscono servizi neI comparto socio-sanitario, assistenziaIe-educativo ed attività con- nesse;
b) Hanno come scopo iI recupero, Ia riabiIitazione professionaIe, I'inserimento ed iI reinserimento sociaIe e Iavorativo, attraverso Ia concreta partecipazione ad attività Iavorative di persone svantaggiate od in condizione di emarginazione e tendono ad eIevare Ia capacità Iavorativa e Ia professionaIità di taIi soggetti aI fine di un Ioro suc- cessivo inserimento o reinserimento in ambiti Iavorativi ordinari;
c) SvoIgono attività Iavorative di tipo artigianaIe, industriaIe, agricoIo e commerciaIe, occupando Iavoratori nor- modotati e Iavoratori svantaggiati in proporzioni diverse in reIazione aI tipo di svantaggio di cui sono portatori i sog- getti avviati aI Iavoro.
A titoIo esempIificativo Ie attività sono Ie seguenti:
- comunità aIIoggio per minori;
- centro di formazione e/o di orientamento;
- centri di aggregazione giovaniIi;
- servizi di animazione territoriaIe;
- comunità terapeutiche per tossicodipendenti;
- comunità aIIoggio per portatori di handicap fisici e psichici;
- centri diurni e di accogIienza per soggetti portatori di handicap fisici e psichici;
- servizi di assistenza domiciIiare;
- centri diurni per anziani;
- gestione di strutture protette;
- attività di inserimento Iavorativo con presenze di persone svantaggiate, reaIizzato attraverso Ia gestione di unità produttive di tipo artigianaIe, industriaIe, agricoIo, commerciaIe;
- attività di recupero di persone svantaggiate anche attraverso strutture comunitarie residenziaIi o semiresi- denziaIi;
- servizi di assistenza domiciIiare integrata - ADI;
- asiIi nido;
- baby parking;
- prestazioni infermieristiche.
Le disposizioni deI presente contratto sono correIate ed inscindibiIi tra Ioro e pertanto non è ammessa Ia parziaIe appIicazione. Le parti concordano che iI presente CCNL sostituisce ed assorbe ad ogni effetto Ie norme deI prece- dente CCNL.
Le parti convengono che tra i requisiti per accedere ai finanziamenti agevoIati e/o agevoIazioni fiscaIi e contributive, o ai fondi per Ia formazione professionaIe, erogati da Enti pubbIici, nazionaIi, regionaIi, provinciaIi e/o deIIa U.E, sia compreso I'impegno da parte deIIe Aziende e deIIe Cooperative aII'appIicazione deI presente CCNL e di Iegge in materia di Iavoro. Ferma restando I'inscindibiIità di cui sopra, Ie Organizzazioni stipuIanti dichiarano che con iI pre- sente CCNL non hanno inteso sostituire Ie eventuaIi condizioni più favorevoIi praticate aI Iavoratore in forza prima deIIa data di stipuIa deI presente CCNL, che restano a Iui assegnate "ad personam".
Per quanto non espressamente previsto daI presente CCNL vaIgono Ie disposizioni di Iegge vigenti in materia di Iavoro.
II presente CCNL può essere richiamato neI RegoIamento previsto daII'art. 6 deIIa Xxxxx 0 apriIe 2001, n. 142.
A norma deI comma 1 deII'art. 3 deIIa predetta Iegge n. 142, neIIe cooperative aderenti aII'UNCI iI presente CCNL verrà appIicato integraImente ai soci con rapporto di Xxxxxx subordinato e sarà riferimento economico per i soci e i non soci con rapporto di Iavoro diverso da queIIo subordinato.
TITOLO II
LiveIIi di contrattazione: nazionaIe e regionaIe o provinciaIe o aziendaIe
Art. 2- Le parti concordano di discipIinare Ia presente contrattazione coIIettiva nazionaIe di Xxxxxx come appresso:
a) contrattazione di primo livello: contratto nazionale di settore;
b) contrattazione di secondo livello: contratto integrativo regionale o provinciale od aziendale di settore.
Art. 3 - La contrattazione collettiva nazionale vuole riconoscere alle Cooperative sociali il diritto di poter impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro, esso si basa su elementi predeter- minati e validi per tutta la durata del presente C.C.N.L.
Il presente C.C.N.L è formato da una parte normativa la cui durata è quadriennale e da una parte economica la cui durata è biennale.
Per il rinnovo del presente C.C.N.L. è necessario che una delle Parti dia, almeno tre mesi prima della relativa sca- denza, la disdetta presentando le proposte per un nuovo C.C.N.L .per consentire l'apertura delle trattative.
Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del presente C.C.N.L., e comunque per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla presentazione delle richieste di rinnovo, le Parti non assumeran- no iniziative unilaterali, ne procederanno ad azioni dirette. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data della scadenza, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva, verrà corrisposto ai lavo- ratori un elemento provvisorio della retribuzione denominata: "indennità di vacanza contrattuale".
L'importo di tale indennità sarà pari al 30% (trenta per cento) del tasso di inflazione programmato, applicato al mini- mo tabellare.
Dopo sei mesi di vacanza contrattuale detta indennità sarà pari al 50% (cinquanta per certo) dell'inflazione program- mata sempre calcolata sul minimo tabellare.
Dalla data di decorrenza di rinnovo del presente C.C.N.L., l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere corri- sposta. In sede di rinnovo del presente C.C.N.L. verranno contrattate le modalità per la compensazione delle even- tuali differenze retributive per tutto il periodo di vacanza contrattuale.
Alla contrattazione collettiva di primo livello è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente indi- viduate:
a) Costituzione e funzionamento della Commissione di Garanzia e Conciliazione;
b) Regolamentazione e determinazione delle quote sindacali.
Art. 4 - La contrattazione collettiva di secondo livello sarà svolta in sede regionale o provinciale od aziendale. Essa riguarda materie ed istituti stabiliti dal presente C.C.N.L., diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contratta- zione di primo livello.
Alla contrattazione collettiva di secondo livello è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate:
a possibilità di una diversa articolazione dell'orario normale di lavoro che, può essere svolto in modo differen- ziato nel corso dell'anno;
b determinazione dell'elemento economico "Premio Produzione Presenza". Detto elemento sarà concordato, in sede regionale o provinciale od aziendale tenendo conto dell'andamento congiunturale del settore e correlato ai risultati conseguiti o nella regione o nella provincia o nella azienda, tramite le risultanze di indicatori nazionali o regionali o provinciali od aziendali;
c costituzione e funzionamento dell'organismo regionale o provinciale od aziendale paritetico per la prevenzio- ne infortuni, per l'attuazione delle norme per l'igiene e l'ambiente di lavoro, nonché tutto quanto previsto dalla Legge
n. 626/94 in materia di sicurezza sul posto di lavoro;
d realizzazione di un incontro, a livello regionale o provinciale od aziendale, fra le parti stipulanti il presente CCNL, per la disamina ed approvazione dei contratti di formazione e lavoro, secondo la disciplina nazionale e le Leggi vigenti;
e attuazione della disciplina della formazione professionale,
f disciplina di altre materie od istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione regionale o pro- vinciale od aziendale dal presente C.C.N.L., mediante specifiche clausole di rinvio,
g determinazione della retribuzione dei soggetti svantaggiati occupati in progetti tesi al recupero sociale in relazione alla effettiva capacità lavorativa relativamente alle mansioni da svolgere.
L'accordo di secondo livello regionale o provinciale od aziendale, ha durata quadriennale.
Nell'arco di vigenza del presente C.C.N.L. potrà aversi una sola fase negoziale a livello regionale o provinciale od aziendale, da svolgere conformemente alla seguente procedura.
La richiesta di stipula della contrattazione di secondo livello deve essere presentata dopo almeno un mese dal depo- sito presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del presente CCNL.
Le Parti non assumeranno iniziative unilaterali ne procederanno ad azioni dirette nel periodo intercorrente tra la pre- sentazione delle richieste ed il termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dall'apertura delle trattative.
TITOLO III
Diritti Sindacali e di Associazione
Art. 5- Le parti riconoscono che ciascun lavoratore potrà usufruire nel corso dell'anno di permessi sindacali nei limiti di 8 (otto) ore, a titolo di diritto d'assemblea, che saranno richiesti al datore di lavoro dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL.
I lavoratori dipendenti per le ore di permesso di cui sopra riceveranno un rimborso pari alla retribuzione delle ore di permesso usufruito. Xxxxxxxx che viene escluso dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi previ- denziali ed assistenziali ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 318, del 14 giugno 1996, convertito con modificazione in Legge n. 402, il 29 luglio1996.
Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro; le assemblee si terranno all'inizio od alla fine dello stesso.
L'assemblea si svolge di norma fuori dei locali dell'azienda, ma in presenza i locali idonei, può svolgersi anche all'in- terno, previo accordo tra datore di lavoro e lavoratori dipendenti.
Art. 6 In applicazione della Legge 20 maggio 1970, n. 300, le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, possono, nelle aziende con più di 15 (quindici) lavoratori dipendenti , designare 1 (uno) rappresentante sindacale.
Ai Dirigenti delle rappresentanze sindacali, saranno concessi permessi per le loro funzioni, nel numero di otto ore mensili.
I Dirigenti per le ore di permesso di cui sopra riceveranno un rimborso pari alla retribuzione delle ore effettivamen- te usufruire. Detto rimborso non rientra nella retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali, a norma dell'art. 3 della Legge 402/1996.
Art. 7 I dirigenti sindacali facenti parte di organismi direttivi provinciali, regionali e nazionali delle organizzazioni sin- dacali stipulanti usufruiranno, nel limite complessivo di 5 (cinque) ore per ciascun dipendente di permessi fino ad un massimo di 20 ore annue nell'ambito aziendale.
I permessi sindacali dovranno essere richiesti per iscritto, con almeno 2 (due) giorni in anticipo dalle XX.XX. stipu- lanti il presente CCNL.
I dirigenti sindacali, per le ore di permesso riceveranno un rimborso pari alle ore effettivamente usufruire. Detto rim- borso è escluso dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza.
Art. 8 Per i lavoratori dipendenti chiamati a ricoprire cariche direttive sindacali di segreterie o dirigenti nazionali dei lavoratori, oppure a ricoprire cariche pubbliche elettive, si fa riferimento all'art. 31 della Legge 300/1970.
Art.9 - Per quanto riguarda i contributi sindacali, in ogni caso è assicurato alle XX.XX. stipulanti il presente CCNL il servizio gratuito di riscossione e versamento delle quote sindacali.
Le parti convengono che, considerati i costi che l'applicazione del presente CCNL comporta per l'assistenza alla sti- pulazione e per la successiva consulenza, le cooperative aderenti verseranno alla Sede Centrale dell'UNCI un con- tributo pari allo 0,50% del monte salari mensile corrisposto ai soci lavoratori, ai lavoratori dipendenti e agli altri colla- boratori anche attraverso apposite intese e convenzioni con istituti previdenziali.
Art. 10 - Le Parti, non potendo ignorare che, attualmente la funzione attribuita alla contrattazione collettiva non è più di esclusiva natura retributiva, ne si limita ad una mera disciplina del rapporto di lavoro, ma si configura come un complesso ed ordinato apparato negoziale, che comporta la condivisione di obbiettivi, strategie e comportamenti, tutti mirati al miglioramento degli assetti economici e sociali del paese ed alla salvaguardia dei livelli occupazionali, concordano, in coerenza con lo spirito di cui alla premessa, di assegnare al presente CCNL, anche il ruolo di stru- mento di documentazione e di lavoro, finalizzato ad estendere ad ogni livello la rappresentanza delle parti firmatarie e ad attivare e stimolare lo spirito di servizio a favore dei lavoratori e dei datori di lavoro. Con tale valenza vanno considerati gli allegati contenuti nel testo contrattuale. Per il loro utilizzo avrà valore, esclusivamente l'edizione predi- sposta a cura delle Parti stipulanti il presente C.C.N.L.
TITOLO IV
Decorrenza - Durata
Art. 11 - Il presente C.C.N.L. decorre dal 1 luglio 2003 e scadrà il 30 giugno 2007, per la materia di natura economi- ca scadrà il 30 giugno 2005.
Il contratto nella sua globalità si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga data disdetta tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata.
In caso di disdetta resterà In vigore sino a che non verrà sostituito dal successivo.
TITOLO V
Esclusività di stampa- Distribuzione contratti
Art. 12 - Il presente C.C.N.L. conforme all'originale, è stato edito dalle Parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l'e- sclusività a tutti gli effetti. E' vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione.
In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso delle Organizzazioni firmatarie.
Art. 13 - In ottemperanza a quanto previsto dalla prassi della contrattazione collettiva, nonché ai sensi delle vigenti norme di legge, le Parti contraenti si impegnano ad inviare copia del presente CCNL al CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro) al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed agli Enti Previdenziali ed Assistenziali interessati
Art 14 - Le Aziende e le Cooperative sono tenute a distribuire gratuitamente ad ogni singolo lavoratore dipendente in servizio e neo assunto copia del presente CCNL.
TITOLO VI
Efficacia del Contratto
Art. 15- . Le norme del presente CCNL sono operanti e dispiegano la loro efficacia direttamente nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori e sono impegnative per le Organizzazioni stipulanti.
Qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle parti di cui al presente CCNL, o qualsiasi estensione, pattuita con le altre parti diverse da quelle stipulanti, non può avvenire se non con il consenso espresso compiutamente dalle parti stipulanti.
TITOLO VII
Mobilità e mercato del lavoro
Art 16- Ferma restando la possibilità di utilizzare, in rapporto alle differenti esigenze delle Cooperative sociali, degli strumenti idonei di legge e i contratti di solidarietà (Legge 23. 7 1991, n. 223 e legge 19.7.1993, n. 238 e successivi interventi), in via sperimentale, per tutta la durata di vigenza del presente C.C.N.L, le Parti convengono che, a fronte di casi di difficoltà temporanea di mercato, di crisi, di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale che determinano esuberi occupazionali, si debbano concordare di volta in volta tra le parti stipulanti il presente C.C.N.L, i comportamenti e gli accorgimenti che tendano a diminuire per quanto possibile, le conseguenze sociali di minore impiego della forza lavoro.
Le Parti altresì, s'impegnano a ricercare congiuntamente con specifici accordi negoziali, soluzioni capaci di:
a definire la stima dei fabbisogni di mano d'opera e le esigenze relative di qualificazione, le procedure di ricer- ca, la disponibilità di lavoro extra e di surroga;
b. promuovere iniziative idonee al conseguimento di nuovi posti di lavoro;
c. realizzare incontri con le istituzioni per verificare gli obiettivi di sviluppo del settore.
TITOLO VIII
Classificazione del Personale
Art. 17 - I lavoratori sono inquadrati in un'unica scala classificatoria articolata su 10 (dieci) livelli, alla quale corrispon- dono 10 (dieci) livelli retributivi con valori minimi tabellari mensili.
I valori minimi tabellari mensili sono quelli appresso riportati.
L'inquadramento delle varie mansioni nelle singole categorie, verrà effettuato sulla base della declaratoria e dei pro- fili sotto enunciati.
I profili rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle mansioni in esse considerate ed hanno valore esemplificativo minimo.
Resta fermo che l'assegnazione dei lavori alle diverse categorie deve essere effettuata in base alle mansioni dagli stessi in concreto esercitate, indipendentemente dalle denominazioni usate dalle Parti.
Quadro
Appartengono all'area Quadri, i lavoratori che, pur non facendo parte della categoria dirigenziale, svolgono in manie- ra continuativa e dietro formale incarico della Cooperativa sociale una funzione di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione dell'impresa.
Primo Livello
- Responsabile di area aziendale strategica, direttore aziendale.
Secondo Livello
- Responsabile di area aziendale, psicologo, sociologo, pedagogista, medico se in possesso di 5 anni di espe- rienza nel settore cooperativo.
Terzo Livello
- Coordinatore di unità operativa e/o servizi complessi, psicologo, sociologo, pedagogista, medico. Quarto Livello
- Capoufficio, coordinatore di unità operativa e/o servizi semplici, educatore professionale. Xxxxxx Xxxxxxx
- Impiegato di concetto con responsabilità specifiche in area amministrativa, educatore professionale, assi- stente sociale, terapista della riabilitazione, infermiere professionale, consigliere di orientamento.
Sesto Livello
- Educatore senza titolo, impiegato di concetto, capo operaio, capo cuoco assistente domiciliare, operatore socio-assistenziale, addetto all'assistenza di base, maestra di attività manuali ed espressive, guida con compiti di programmazione, massaggiatore, animatore con titolo, infermiere generico, assistente all'infanzia con funzioni edu- cative, operatore dell'inserimento operativo.
Settimo Livello
- Operaio specializzato, impiegato d'ordine, cuoco, autista con patente D/K, autista soccorritore, autista accompagnatore, mpiegato d'ordine, animatore senza titolo, assistente domiciliare, operatore socio-assistenziale senza esperienza lavorativa,, addetto all'assistenza di base, operatore tecnico dell'assistenza, istruttore di attività manuali ed espressive, istruttore di nuoto, guida, operatore dei servizi informativi e di orientamento.
Xxxxxx Xxxxxxx
- Operaio qualificato, autista con patente B/C, aiuto cuoco, addetto all'infancìzia con funzioni non educative, addetto alla segreteria, assistente domiciliare, operatore socio-assistenziale, addetto all'assistenza di vase non for- mato.
Nono Livello
- Bagnino, operaio generico, centralinista, addetto alla cucina. Decimo Livello
- Addetto alle pulizie, addetto alla sorveglianza e custodia locali, addetto all'assolvimento di commissioni generiche, addetto ai servizi di spiaggia, ausiliario.
Altre qualifiche di valore equipollente non espressamente comprese nella suddetta elencazione. Riepilogo delle categorie nei rispettivi livelli
Classificazione Qualifiche Quadro
Livello 1° direttore
Livello 2° responsabile area aziendale
Livello 3° coordinatore
Livello 4° capo ufficio di unità operativa
Livello 5° impiegato di concetto
Livello 6° educatore senza titolo
Livello 7° operaio specializzato
Livello 8° operaio qualificato
Livello 9° operaio generico
Livello 10° addetto alle pulizie
Agli effetti della interpretazione e dell'applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro la dizione "lavoratore e/o dipendente" s'intende indicativa della categoria, impiegati ed operai.
Per le clausole che interessano una sola categoria di lavoratori vengono usate le dizioni separate, di impiegati od operai.
Art.18 - Ai rispettivi livelli previsti dalla classificazione del personale corrisponde un valore di retribuzione nazionale mensile come sotto elencata:
Classificazione minimo contingenza paga base
del personale tabellare nazionale
(a) (b) (c)
Quadro 801,54 532,47 1.334,01
Livello I 602,31 526,79 1.129,10
Livello II 504,12 521,62 1.025,74
Livello III 438,42 518,01 956,43
Livello IV 394,69 514,91 909,60
Livello V 359,88 512,33 872,21
Livello VI 299,98 510,78 810,76
Livello VII 245,24 508,19 753,59
Livello VIII 190,49 505,61 696,10
Livello IX 130,49 503,03 633,52
Livello X 100,53 500,45 600,98
Il significato dei vari termini di retribuzione indicati nel presente CCNL è:
1. per "Minimo Tabellare" si intendono gli importi contrassegnati con la lettera a), nella prima colonna della tabella sopra riportata;
2. per "Contingenza" si intendono gli importi indicati con la lettera b) nella seconda colonna della tabel- la sopra riportata:
3. per "Paga Base Nazionale" si intendono gli importi contrassegnati con la lettera c) nella terza colonna della tabella sopra riportata
4. Per "Retribuzione di Fatto" si intende la somma percepita dal lavoratore, comprensiva dì: paga base nazio- nale, eventuali scatti di anzianità, terzi elementi ecc.
La cooperativa non può corrispondere ai propri dipendenti o soci un trattamento economico inferiore al minimo retri- butivo di cui all'art. 3, comma I della legge 142 così come modificata dall'art. 9, lett. f) della legge 14.02.2003 n. 30
Titolo IX
Mansioni promiscue - Mutamento mansioni - Jolly
Art. 19 - Il lavoratore dipendente che sia adibito, con carattere di continuità, a mansioni relative a diverse qualifiche, sarà qualificato nella qualifica di categoria superiore e ne percepirà la retribuzione, quando le mansioni relative alla qualifica superiore abbiano rilievo sensibile e prevalente, sul complesso delle attività dallo stesso svolte.
Art. 20- Al lavoratore dipendente che viene normalmente adibito per oltre due mesi a mansioni per le quali è prevista una retribuzione superiore a quella che percepisce, deve essere corrisposta la retribuzione propria della mansione superiore.
Qualora l'esercizio delle mansioni si prolunghi oltre quattro mesi consecutivi, il dipendente acquisisce il diritto alla categoria superiori, salvo che la temporanea assegnazione a mansioni superiori non abbia avuto luogo per sostitu- zione di altro lavoratore.
Art. 21 - Vengono considerati Jolly quei lavoratori dipendenti cui la Cooperativa sociale non assegna una specifica mansione per adibirli sistematicamente a mansioni tecnicamente diverse su più fasi dell'intero ciclo di produzione presente nella Cooperativa stessa.
L'inquadramento dei jolly sarà al livello immediatamente superiore a quello della generalità delle singole mansione svolte.
TITOLO X
Assunzione - Documentazione - Visita Medica
Art. 22 - L'assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge. L'assunzione dovrà risultare da atto scritto, contenente le seguenti indicazioni:
1. data di assunzione e luogo dove è destinato a svolgere il lavoro;
2. la durata del rapporto di lavoro, nel caso di assunzione a tempo determinato;
3. la durata del periodo di prova;
4. la qualifica ed il livello d'inquadramento;
2. il trattamento economico.
La lettera di assunzione deve inoltre indicare: il cognome e nome e/o la ragione sociale, l'indirizzo, il codice fiscale, la posizione INPS del datore di lavoro o società, nonché tutti quei dati o notizie previste dalla legge.
La Cooperativa deve consegnare gratuitamente e contemporaneamente alla lettera di assunzione copia del presente CCNL.
Art. 23- Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
1. libretto di lavoro e tesserino di disoccupazione;
2. documenti relativi alle assicurazioni sociali per i dipendenti che ne sono in possesso;
3. libretto di "indennità sanitaria" per il personale da adibire a quelle attività per cui è richiesto dalla legge;
4. documentazione e dichiarazioni necessarie per l'applicazione delle norme previdenziali e fiscali;
5. accettazione della lettera di assunzione;
6. attestato di conoscenza di una o più lingue estere per le mansioni che implicano tale requisito;
7. certificato di servizio eventualmente prestato presso altre Aziende e/o Cooperative;
8. certificati o diplomi degli studi compiuti, o diploma od attestazione dei corsi di addestramento frequentati;
9. altri documenti e certificati che la Cooperativa richiederà per le proprie esigenze.
Il lavoratore dovrà dichiarare alla Cooperativa la sua residenza e/o dimora e notificare i successivi mutamenti. Se si tratta di lavoratore apprendista all'atto dell'assunzione egli dovrà produrre il titolo dì studio e dichiarare gli eventuali corsi professionali, nonché i periodi di lavoro svolti.
La Cooperativa deve rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.
Art. 24- Il lavoratore potrà essere sottoposto, prima dell'assunzione, a visita medica da parte del sanitario di fiducia della Cooperativa sociale per l'accertamento dei requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per l'espletamento del lavoro cui è destinato.
Egualmente potrà essere sottoposto a visita medica, a cura di gabinetti medici o di analisi specializzati, gestiti da Enti pubblici o universitari, allorquando il lavoratore dipendente contesti la propria idoneità fisica a continuare ad espletare le proprie mansioni o ad espletarne altre che non siano compatibili, per maggior gravosità con la propria idoneità fisica.
Il datore di lavoro ha la facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di Enti pubblici o da istituti specializzati di diritto pubblico.
Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie la cui diagnosi sarà comunicata al lavoratore.
Art. 25 - In considerazione di quanto disposto dall'art. 25, comma 2 della Legge n° 223 del 23 luglio 1991, non sono computati ai fini della determinazione delle quote di riserva:
a. le assunzioni dei lavoratori con qualifiche ricomprese nei livelli primo e secondo;
b. le assunzioni dei lavoratori con qualifiche ricomprese nel livelli terzo, quarto e quinto a condizione che abbia- no già prestato servizio presso Cooperative del medesimo settore ovvero che siano in possesso di un titolo di studio od attestati professionali attinenti alle mansioni da svolgere.
TITOLO XI
Periodo Di Prova
Art. 26 - La durata del periodo di prova non potrà superare: Livelli Periodo
1. Quadri 120 giorni di effettiva prestazione lavorativa
2. Livello I° e II° 60 giorni di effettiva prestazione lavorativa
3. Livello III° e IV° 45 giorni di effettiva prestazione lavorativa
4. Livello V° e VI° 30 giorni di effettiva prestazione lavorativa
5. Livello VII e VIII 20 giorni di effettiva prestazione lavorativa
6. Livello IX e X 10 giorni di effettiva prestazione lavorativa
Per gli apprendisti, indipendentemente dal livello di riferimento, la durata massima del periodo di prova è di 30 (tren- ta) giorni di effettiva prestazione lavorativa.
Ai fini del computo del periodo di prova sono utili esclusivamente le giornate effettivamente prestate, fermo restando il termine massimo di sei mesi previsto dall'articolo 10 della legge n° 604 del 15.07 1996.
Nel corso del periodo di prova ed al termine dello stesso, il periodo di lavoro potrà essere risolto da ambo le parti, senza obbligo di preavviso, ma con diritto al trattamento di fine rapporto.
II Iavoratore in prova ha diritto, in caso di insorgenza di maIattia, di esperire iI periodo di prova per iI tempo minimo necessario, fruire anche deI "mini comporto", ma non ha diritto aIIa retribuzione durante iI periodo di assenza per maIattia.
Trascorso iI periodo di prova senza che nessuna deIIe parti abbia dato regoIare disdetta, I'assunzione deI Iavoratore si intenderà confermata, ed iI periodo stesso sarà cumuIato aII'anzianità di servizio.
Titolo XII
Orario di Lavoro
Art. 27 - La durata normaIe deI Iavoro effettivo per Ia generaIità deIIe Cooperative sociaIi è fissato in 40 (quaranta) ore settimanaIi distribuito su cinque o sei giornate Iavorative. Ad esso è commisurata Ia retribuzione.
Per Iavoro effettivo si intende ogni attività che richiede un'appIicazione assidua e continuativa, conseguentemente non sono comprese neIIa dizione di cui sopra queIIe occupazioni che richiedono per Ioro natura o neIIa specificità deI caso, un Iavoro discontinuo o di sempIice attesa o custodia.
Non sono aItresì da considerarsi Xxxxxx effettivo Ie soste durante iI Iavoro superiore a 15 (quindici) minuti, nonché queIIe comprese tra I'inizio e Ia fine deII'orario giornaIiero; iI tempo per recarsi suI posto di Iavoro, i riposi intermedi presi sia aII'interno che aII'esterno deIIa Cooperativa; comunque tutto quanto previsto daII'art. 5 deI R.D. n. 1955 deI10 settembre 1923.
La durata normaIe di Iavoro per iI Iavoratore dipendente con mansioni discontinue o di sempIice attesa di cui aII'art. 25 è fissato nei Iimiti previsti daIIe Ieggi vigenti.
La distribuzione deII'orario di Iavoro non potrà essere suddiviso in più di tre frazioni.
In reIazione aIIe particoIari esigenze deIIe Cooperative sociaIi, aI fine di migIiorare iI servizio ai consumatori, con par- ticoIare riguardo ai fIussi di cIienteIa e di utenza, I'orario compIessivo annuaIe di Iavoro, pari a 40 (quaranta) ore set- timanaIi per 52 settimane annue, potrà essere distribuito neI corso deII'anno, con un aumento settimanaIe di 12 (dodici) ore e per un massimo di 16 (sedici) settimane aII'anno. II recupero dovrà essere effettuato nei periodi di minor Xxxxxx o retribuito con una maggiorazione deI 10% (dieci per cento).
La contrattazione regionaIe o provinciaIe o aziendaIe potrà discipIinare Ia possibiIità, per iI Iavoratore, di scegIiere iI momento iniziaIe e terminaIe deIIa prestazione entro una certa fascia, assicurando comunque una certa estensione temporanea (FIex-time).
La contrattazione regionaIe o provinciaIe aziendaIe potrà inoItre discipIinare Ia possibiIità deIIa condivisione, a due o più Iavoratori, deIIo svoIgimento deI Iavoro in un certo orario Xxxxxxxxx a Ioro Ia determinazione deI rispettivo tempo di Iavoro. (Job - sharing).
Diverse condizioni sono demandate aIIa contrattazione integrativa regionaIe o provinciaIe o aziendaIe, anche se Ia distribuzione deII'orario di Iavoro viene determinata daI presente CCNL
II datore di Iavoro deve esporre, in modo faciImente visibiIe ed in Iuogo accessibiIe a tutto iI personaIe interessato I'o- rario di Iavoro con indicazione deII'ora di inizio e di termine deI Iavoro deI personaIe occupato, nonché Ia durata degIi intervaIIi di riposo durante iI periodo di Iavoro.
Durante I'orario di Xxxxxx iI Iavoratore dipendente non potrà Iasciare iI proprio posto senza motivo Iegittimo e non potrà uscire daIIa Cooperativa senza esserne autorizzato.
II trattenersi neII'ambiente di Iavoro da parte deI Iavoratore per sue determinate esigenze, come iI tempo dei riposi intermedi, Ia sistemazione deIIa propria biancheria, Ia cura e I'igiene deIIa propria persona, non è considerato "tempo" a disposizione deI datore di Iavoro.
Le Parti, in reIazione aII'orario di Iavoro di cui aI presente articoIo, affermano Ia voIontà di perseguire neI corso deIIa vaIidità contrattuaIe, una progressiva riduzione deII'orario di Iavoro stesso, neII'ambito di una poIitica generaIe di ridu- zione deII'orario di Iavoro per favorire I'occupazione con iI maturarsi deIIe condizioni di riIancio deI settore.
Le Parti, per quanto concerne Ia fIessibiIità di cui aI presente articoIo, attuano una fattispecie di orario muItiperiodaIe ai sensi deI DM deI 30 agosto 1999.
Art. 28 - Sempre in osservanza aIIe occupazioni che richiedono Iavori discontinui o di sempIice attesa o custodia aIIe quaIi non è appIicabiIe Ia Iimitazione di orario sancita daII'art. 1 deI DRL 15 marzo 1923 n. 692 approvata con RDL deI 6 dicembre 1923 n. 2657 e pubbIicato neIIa GU numero 299 deI 21 dicembre 1923, sono considerate taIi Ie figu- re professionaIi, quaIi ad esempio:
a) Custodi;
b) Guardiani diurni e notturni;
c) Xxxxxxxx;
d) Xxxxxxx ed inservienti;
e) PersonaIe addetto ai Iavori di carico e scarico;
f) Addetti ai centraIini teIefonici privati,
g) PersonaIe addetto aIIa estinzione degIi incendi,
h) PersonaIe addetto agIi impianti di riscaIdamento, ventiIazione ed inumidimento
TITOLO XIII
Personale non soggetto a limitazione di orario
Art. 29 - Le Parti si danno atto che nel richiamarsi alle vigenti norme di legge sull'orario di lavoro, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall'art. 1 del RDL n. 692/1923, il quale esclude dalla limitazione dell'orario di lavoro i lavoratori dipendenti con funzioni direttive svolgenti determinate mansioni.
A tale effetto si conferma che, è da considerarsi personale direttivo quello addetto alla direzione tecnica o ammini- strativa della Cooperativa o di un reparto di essa con diretta responsabilità dell'andamento dei servizi ( articoli 2 e 3 del RD n° 1955/1923).
I lavoratori dipendenti di cui sopra hanno diritto ad una indennità speciale nella misura del 20% (venti per cento) della paga base nazionale.
TITOLO XIV
Orario di lavoro di fanciulli ed adolescenti
Art. 30- L'orario di lavoro dei minori di età, tra i quindici anni compiuti ed i diciotto anni compiuti, non può superare le 7 (sette) ore giornaliere e le 35 (trentacinque) settimanali.
L'orario di lavoro dei predetti minori, non può durare senza interruzione più di 4,30 ore (quattro ore e mezza). Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 4,30 ore (quattro ore e mezza), deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di almeno 30 (trenta) minuti ai sensi della legge n. 977/1967 e successive modificazioni ed integrazioni.
L'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro per il consumo dei pasti non è cumulabile con le interruzioni sopra pre- viste. L'interruzione di maggior durata assorbe quella di minor durata.
L'orario e la durata delle interruzioni suddette dovranno essere esposte, insieme agli altri orari.
TITOLO XV
Lavoro domenicale - Festivo - Notturno
Art. 31- Le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate nella giornata di domenica, o nelle giornate festive, saran- no retribuite con una maggiorazione del 6% (sei percento) da calcolarsi sulla paga base nazionale, quale corrispetti- vo del maggior disagio per il lavoro prestato.
Art. 32 - Il lavoro ordinario prestato occasionalmente nelle ore notturne viene maggiorato della percentuale del 15% (quindici percento) da calcolarsi sulla paga base nazionale
Art. 33 - Il lavoro ordinario prestato occasionalmente nelle ore notturne di una giornata festiva viene maggiorato del 20% (venti percento), da calcolarsi sulla paga base nazionale.
Si considera lavoro notturno quello prestato dalle ore 22.00 (ventidue) alle ore 6.00 (sei) il personale addetto ai turni notturni, il cui orario di lavoro si protrae dalle ore 22.00 (ventidue) alle ore 6.00 (sei), dovrà osservare un riposo di almeno 12 (dodici) ore consecutive prima di riprendere il lavoro.
TITOLO XVI
Lavoro Straordinario
Art. 34- Le prestazioni lavorative svolte oltre l'orario normale giornaliero sono considerate lavoro straordinario.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge è facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni lavorative straordinarie a carattere individuale, nel limite di 160 (centosessanta) ore annue .Il lavoratore dipendente non può compiere lavo- ro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci. Le maggiorazioni da calcolarsi sulla paga base nazionale, per i lavoratori al quale non si applica l'orario di lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia sono:
1) 15% (quindici percento) per le prestazioni di lavoro dalla 41° (quarantunesima) alla 48° (quarantottesima) ora settimanale;
2) 25% (venticinque percento) per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48° (quarantottesima) ora settimanale;
3) 35% (trentacinque percento) per le prestazioni di lavoro straordinario diurno festivo;
4) 40% (quaranta percento) per le prestazioni di lavoro straordinario notturno;
5) 50% (cinquanta percento) per le prestazioni di lavoro straordinario notturno festivo.
Il lavoro straordinario prestato in modo fisso e continuativo nei limiti previsti dal presente CCNL e dalla legge, non può in nessun caso considerarsi un prolungamento ordinario dell'orario di lavoro ne può trasformare la relativa retri- buzione per straordinario in retribuzione ordinaria.
Per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge.
TITOLO XVII
Lavoro a tempo determinato
Art. 35 - II Iavoro a tempo determinato è discipIinato daIIe Ieggi vigenti in materia.
Titolo XVIII
Lavoro parziale o part-time, genitori di portatori di handicap e di tossico dipendenti
Art.36 - II contratto di Iavoro a tempo parziaIe comporta Io svoIgimento di attività Iavorativa ad orario inferiore rispetto a queIIo ordinario previsto daI presente CCNL. II rapporto a tempo parziaIe ha Ia funzione di consentire, fIessibiIità deIIa forza Iavoro in rapporto ai fIussi di attività neII'ambito deIIa giornata, deIIa settimana o deII'anno e neI contempo una risposta vaIida ad esigenze individuaIi dei Iavoratori. L'instaurazione deI rapporto di Xxxxxx a part-time avverrà con atto scritto neI quaIe saranno precisati I'orario di Iavoro - con riferimento aI giorno, aIIa settimana, aI mese ed aII'anno- e gIi aItri eIementi previsti daI presente CCNL per iI rapporto di Iavoro a tempo pieno.
Per iI part-time giornaIiero o settimanaIe, iI periodo di prova potrà essere proIungato in proporzione aIIa minor durata deII'orario di Iavoro concordata. Copia deI contratto di Xxxxxx deve essere inviata entro 30 giorni aII'Ispettorato pro- vinciaIe deI Lavoro. La trasformazione deI rapporto di Xxxxxx da tempo pieno a tempo parziaIe e viceversa, deve avvenire con iI consenso deIIe parti, Ie quaIi possono stabiIire Ie condizioni per iI ripristino deI rapporto di Iavoro origi- nario. La Cooperativa sociaIe darà priorità neI passaggio da tempo pieno a tempo parziaIe o viceversa ai Iavoratori dipendenti già in forza, che ne abbiano fatta richiesta, rispetto ad eventuaIi nuove assunzioni per Ie stesse mansioni. La retribuzione, nonché i vari istituti contrattuaIi vengono caIcoIati proporzionaImente aIIe ore effettivamente Iavorate, saIvo diversa pattuizione tra Ie parti.
Art. 37- I Iavoratori dipendenti, genitori di portatori di handicap e di tossico dipendenti, riconosciuti daI servizio sanita- rio competente per territorio, che chiedono iI passaggio a tempo parziaIe, hanno iI diritto di precedenza rispetto agIi aItri Iavoratori dipendenti.
Titolo XIX Apprendistato
Art. 38 -La discipIina deII'apprendistato è regoIata daIIa Xxxxx 00 gennaio 1995 n. 25, daI regoIamento approvato daI DPR. 3 dicembre 96 n. 16 e daII'art 16 deIIa Xxxxx 00 giugno 1997 n. 196 oItre che daIIa norme deI presente C.C.N.L.. Possono essere assunti, con contratto di apprendistato, i giovani di età non inferiore a 16 anni e non supe- riore a 24 - ovvero a 26 anni neIIe aree di cui agIi obbiettivi 1 e 2 deI RegoIamento U.E. n. 2081/ 93. XxxXxxx X'ap- prendista sia portatore di handicap, i Iimiti di età di cui aI precedente comma sono eIevati di 2 anni. I soggetti porta- tori di handicap impiegati neII'apprendistato sono computati neIIe quote di cui aIIa Iegge n. 482/68 e successive modificazioni ed integrazioni. Stante Ia deIicatezza deIIe probIematiche innescate daIIa Xxxxx 000/00, Xx parti si impe- gnano ad incontrarsi con periodicità frequente, aIIo scopo di verificare Ie opportunità e gIi effetti suII'occupazione, derivanti daII'appIicazione concreta di taIe istituto per i fini occupazionaIi
Art. 39 - Per quanto si riferisce aII'assunzione, aII'orario di Iavoro, aIIe ferie, aII'indennità di maIattia ed infortuni vaIgo- no Ie norme di Iegge. La quaIifica professionaIe oggetto deII'apprendistato, I'orario di Iavoro ed i IiveIIi di inquadra- mento professionaIi sia iniziaIi che finaIi, devono essere espressamente indicati neIIe Iettera di assunzione.
Art. 40 - La durata deII'apprendistato è fissata in: un massimo di 6 (sei) mesi per tutti i IiveIIi di inquadramento. In caso di trasformazione deI contratto di Xxxxxx di apprendistato da tempo pieno a tempo parziaIe in corso di Iavoro, Ia durata iniziaImente prevista si intende proporzionaImente proIungata fino ad un massimo di 8 (otto) mesi.
Art. 41 - La retribuzione deII'apprendista è determinata appIicando Ie percentuaIi di seguito riportate, suIIa paga base nazionaIe reIativamente aI IiveIIo di inquadramento:
LIVELLO DURATA PRIMI 3 MESI SECONDI 3 MESI TERZI 3 MESI I, II, III, IV, V,
VI, VII, VIII, IX, X
Massimo 8 mesi
50%
60%
70%
Condizioni diverse possono essere stabiIite a IiveIIi regionaIe provinciaIe o aziendaIe daII'apposita Commissione di Garanzia e ConciIiazione (art. 81 deI presente CCNL).
Art. 42 - Quanto ai contenuti dell'attività formativa si stabilisce che, questa andrà articolata in contenuti a carattere trasversale ed in contenuti a carattere professionale, riprendendo le indicazioni forniti a riguardo dai decreti del Ministero Del Lavoro del 8 aprile 1998 e del 20 maggio 1999. La durata della formazione è pari a quanto appresso riportato:
Titolo di studio Ore di formazione medie annuali
Scuola dell'obbligo 120
Attestato di qualifica professionale 100
Diploma di scuola media superiore 80
Diploma universitario 60
Diploma di Laurea 60
Art. 43 - All'apprendista che avesse intrattenuto precedenti rapporti di apprendistato, anche non in mansioni analo- ghe, la Cooperativa dovrà fornire esclusivamente la formazione tecnico-professionale eventualmente non effettuata, mentre dovrà esonerarlo dall'effettuazione di attività formativa con contenuti di natura generale, se già effettuata presso il datore di lavoro precedente. All'atto dell'assunzione, la Cooperativa sociale richiederà all'apprendista di documentare l'eventuale attività formativa precedentemente svolta presso altra cooperativa, ai fini del conseguimen- to del credito formativo e comunque dell'esenzione dalla frequenza dei moduli formativi già contemplati. Le parti entro 6 (sei ) mesi dalla stipula del presente CCNL si incontreranno per definire il progetto formativo da sottoporre all'approvazione degli organi competenti.
TITOLO XX.
Formazione professionale - contratto di formazione e lavoro
Art. 44 - Nel quadro delle più generali intese tra le Organizzazioni stipulanti, il presente CCNL, preso atto che tutte le ragioni di addestramento e formazione professionale sono finalizzate all'arricchimento ed all'aggiornamento delle conoscenze professionali inerenti le mansioni svolte, tenuto conto altresì della continua evoluzione del settore e della necessità di un a costante revisione delle conoscenze individuali, le cooperative realizzeranno idonee iniziative tecnico-pratiche per consentire;
a) un'efficace inserimento di tutti i lavoratori dipendenti neoassunti,
b) un proficuo aggiornamento dei lavoratori dipendenti per quanto concerne la sicurezza, i nuovi metodi di lavoro, l'automazione dei processi produttivi;
c) un pronto inserimento dei lavoratori dipendenti, nelle nuovi mansioni a seguito dell'avvicendamento degli stessi.
Art. 45- Le parti convengono, per quanto di loro competenza, di attuare gli strumenti più idonei, di natura sia contrat- tuale che legislativa, al fine di utilizzare al meglio l'istituto del contratto di formazione e lavoro, ravvisando in esso uno strumento valido per favorire l'incremento occupazionale giovanile e concordano sulla necessità di realizzare comuni interventi per l'attivazione delle legge n. 863/84.
Art.46 - Le parti convengono che, le caratteristiche dei contratti di formazione e lavoro per l'acquisizione dei contenu- ti professionali sono indicate come segue:
Per l'acquisizione di professionalità elevata o professionalità intermedia o per agevolare l'inserimento professionale il contratto di formazione lavoro è consentito per il conseguimento della professionalità corrispondente al 1° - 2° -3° - 4°- 5°- 6° livello di inquadramento ed ha una durata massima di 24 (ventiquattro) mesi. Esso deve prevedere una formazione massima di ore come dalla tabella dell'art. 41 del presente CCNL, da effettuarsi presso il luogo di lavoro. Le cause di sospensione legale del contratto di formazione lavoro comportano l'improrogabilità del termine finale per un periodo di durata pari all'effettiva sospensione, unitamente nei casi in cui l'lNPS riconosca il diritto alla proroga ed ai benefici contributivi.
Art. 47 - La formazione sarà normalmente impartita da persone qualificate o dal datore di lavoro, i quali forniranno le conoscenze necessarie per inserire il lavoratore nel processo produttivo per cui è stato avviato.
Art. 48 - Ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, sarà assicurato il trattamento normativo ed eco- nomico di cui al presente CCNL.
TITOLO XXI
Lavoratori studenti
Art. 49 - Per le Cooperative sociali si conviene:
a) Lavoratori studenti universitari
A tali lavoratori dipendenti sarà concesso un giorno di permesso retribuito per ogni esame sostenuto.
Per gli esami di diploma universitario e di laurea i giorni di permesso retribuiti sono elevati a quattro. Ai lavoratori dipendenti che nel corso dell'anno debbano sostenere esami potranno essere concessi a richiesta permessi non retribuiti sino ad un massimo di 20 (venti) giorni l'anno;
b) Lavoratori studenti di scuole superiori e di scuole professionali
A tali lavoratori dipendenti saranno concessi tanti giorni di permesso retribuito quanti sono i giorni degli esami di diploma.
Ai lavoratori dipendenti predetti possono essere concessi a richiesta, permessi non retribuiti fino ad un massimo di 15 (quindici) giorni l'anno.
La Cooperativa sociale potrà richiedere la produzione delle certificazione necessarie all'esercizio dei diritti di cui al presente articolo.
Nell'arco di ogni anno potrà usufruire di permessi retribuiti il 3% (tre percento) dei lavoratori occupati dall'azienda e dalla cooperativa, ma compatibilmente con le esigenze del regolare svolgimento dell'attività produttiva.
I permessi retribuiti di cui al presente articolo non rientrano nella retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali ai sensi della legge n. 402/1996.
TITOLO XXII
Contratto di inserimento di lavoratori extracomunitari Contratto di inserimento di lavoratori portatori di handicap
Art. 50- Nel caso di assunzione a tempo indeterminato o determinato di lavoratori extracomunitari valgono le norme di legge e del presente CCNL.
Art.51 - Nel caso di assunzione a tempo indeterminato o determinato di lavoratori portatori di handicap valgono le norme di legge e del presente CCNL.
TITOLO XXIII
Occupazione femminile
Art. 52 - Le parti si incontreranno periodicamente a livello regionale provinciale o aziendale, al fine di realizzare azioni positive a favore dell'occupazione femminile. A tal fine saranno costituiti comitati per le pari opportunità, per la progettazione e realizzazione delle suddette iniziative, anche utilizzando le risorse dei vari enti pubblici.
TITOLO XXIV
Riposo settimanale - Festività- Permessi retribuiti Permessi straordinari retribuiti - Xxxxxxxx non retribuiti
Art. 53 - Il lavoratore dipendente ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalla legge, alla quale il presente contratto fa esplicito riferimento.
Si richiamano in maniera particolare le norme riguardanti le attività stagionali e quelle di pubblica utilità; i lavori di manutenzione, pulizia e riparazione impianti; la vigilanza nelle Cooperative e degli impianti; la compilazione dell'in- ventario annuale.
Art. 54 - Sono considerati giorni festivi, quindi dovranno essere retribuiti con le maggiorazioni previste dal presente CCNL, i giorni appresso specificati:
a) festività nazionali:
25 aprile - ricorrenza della liberazione 1 maggio- festa dei lavoratori;
2 giugno - Festa della Repubblica
b) festività infrasettimanali il primo giorno dell'anno, l'Epifania,
il giorno del lunedì di Pasqua
il 15 agosto - festa dell'assunzione il 1 novembre- Ognisanti
l'8 dicembre -Immacolata Concezione il 25 dicembre -Natale
il 26 dicembre -Santo Stefano la solennità del Santo Patrono
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia per i quali sia applicato l'orario normale settima- nale di 50 (cinquanta) ore, il trattamento economico per le festività è pari rispettivamente a dieci ore maggiorate.
A tutto il personale assente nella giornata di festività, per riposo settimanale, per malattia, infortunio dovrà essere corrisposta una giornata di retribuzione di fatto senza alcuna maggiorazione.
Per le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio, la lavoratrice dipendente ha diritto ad una indennità integrativa da corrispondersi a carico del datore di lavoro, più quella a carico dell'lNPS.
ll trattamento di cui al presente articolo non è dovuto nel casi di coincidenza delle festività sopra elencate con uno dei giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per provvedimenti disciplinari.
Al lavoratore dipendente che presta la propria opera nelle su indicate festività è dovuta, oltre alla normale retribuzio- ne giornaliera la retribuzione per le ore dl servizio effettivamente prestate, con la maggiorazione di cui all'art. 33 del presente C.C.N.L
Art. 55 -Al lavoratore dipendente potranno essere concessi brevi permessi retribuiti per giustificati motivi, da chiede- re normalmente durante la prima ora di lavoro.
Tali permessi retribuiti non possono superare complessivamente le 24 (ventiquattro) ore all'anno. Essi sono concessi a richiesta del lavoratore dipendente, tenendo conto delle esigenze di lavoro dell'azienda e della cooperativa.
Nel caso in cui le ore di permesso retribuite non vengano, in tutto o in parte usufruite, il lavoratore dipendente ha diritto comunque alla corresponsione della relativa retribuzione.
ln casi speciali e giustificati il lavoratore dipendente potrà usufruire di permessi di breve durata recuperando le ore di assenza con altrettante ore di lavoro nella misura massima di un ora al giorno.
Ai sensi dell'articolo 11 della legge 21 marzo 1990, n. 3, in occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica, coloro che adempiano funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati, nonché, in occasione di referendum, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.
l giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma precedente sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.
Art. 56 - Le parti convengono che, il lavoratore dipendente ha diritto a permessi straordinari retribuiti per i casi sotto elencati:
EVENTl GlORNl
a) matrimonio di un figlio 1 giorno
b) nascita o adozione di un figlio 2 giorni
c) decesso del padre, della madre, di un fratello, di una sorella,
di un coniuge, di figli 2 giorni
d) decesso di un suocero, di un nonno 1 giorno
e) al lavoratore dipendente donatore di midollo osseo saranno riconosciuti permessi retribuiti nella misura necessaria alla effettuazione del ciclo di analisi, rivolte ad accertare l'idoneità alla donazione.
ln caso di comprovata disgrazia famigliare, con legami di stretto vincolo di parentela (parentela di 1° grado ed ecce- zionalmente di 2° grado), o nei casi di grave calamità naturale, il datore di lavoro ed il lavoratore dipendente concor- deranno un congedo straordinario retribuito, nel limite massimo di 5 (cinque) giorni di calendario, che sarà stretta- mente rapportato alle reali esigenze di assenza, reclamate dalla natura della disgrazia o dall'evento calamitoso
ln altri casi di forza maggiore il lavoratore dipendente potrà usufruire di congedi retribuiti deducibili dai permessi retribuiti o dalle ferie annuali.
Art. 57- Al lavoratore dipendente, che ne faccia richiesta, possono essere concessi permessi non retribuiti per un massimo di 48 (quarantotto) ore all'anno.
TITOLO XXV
Sospensione - Soste - Riduzione d'orario - Recuperi
Art. 58 - ln caso di sospensione del lavoro per fatto indipendente dalla volontà del lavoratore dipendente quest'ultimo ha diritto alla normale retribuzione, per tutti i periodi della sospensione.
La norma di cui al precedente comma non si applica nel caso di pubblica emergenza per calamità naturali, eventi atmosferici straordinari, casi di forza maggiore o di scioperi.
ln caso di diminuzione del lavoro, constatata anche dai lavoratori dipendenti, il datore di lavoro può accordarsi con propri i lavoratori dipendenti per una sospensione dal lavoro a rotazione per periodi non superiori a 10 (dieci) giorni. ln tale periodo non decorrerà alcuna retribuzione e non maturerà alcuna mensilità aggiuntiva ad esclusione del X.XX..
Per i periodi di sosta dovute a cause impreviste, indipendenti dalla volontà del lavoratore dipendente o della Cooperativa è ammesso il recupero, purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e sia richiesto entro il mese successivo.
TITOLO XXVI
Intervallo per la consumazione dei pasti
Art. 59 - La durata del tempo per la consumazione dei pasti va da un minimo di mezz'ora ad un massimo di due ore, e viene concordato tra i lavoratori dipendenti ed il datore di lavoro.
TITOLO XXVII
Congedo per matrimonio
Art. 60 - Al lavoratore dipendente non in prova sarà concesso in occasione del suo matrimonio, un periodo di conge- do della durata di 15 (quindici) giorni consecutivi di calendario.
Durante tale periodo, per gli impiegati e gli operai decorrerà la normale retribuzione mensile, mentre il lavoratore dipendente apprendista ha diritto al pagamento di 80 (ottanta) ore di normale retribuzione.
Per i lavoratori dipendenti il trattamento economico di cui sopra è corrisposto dalla cooperativa in via anticipata ed è comprensivo dell'assegno dell'lNPS
La richiesta di congedo matrimoniale deve essere avanzata dal lavoratore dipendente, salvo casi eccezionali, con anticipo di 15 (quindici) giorni di calendario.
Xxxxx x 00 (xxxxxx) giorni successivi al termine di congedo matrimoniale, dovrà essere prodotto il certificato di matri- monio.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano per i lavoratori dipendenti con contratto a termine.
TITOLO XXVIII
Servizio militare -Volontariato
Art 61 - ln caso di chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D
L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303. Al lavoratore dipendente ripresentatosi nel termine di 30 (trenta) giorni di cui al citato decreto, dopo il compimento del servizio militare di leva, sarà riconosciuto - agli effetti della anzianità - il perio- do trascorso sotto le armi.
Per il richiamo alle armi si fa riferimento alle leggi vigenti, comunque, il lavoratore dipendente ha diritto, per il periodo in cui rimane sotto le armi, alla conservazione del posto di lavoro.
ll compimento di eventuali periodi di servizio militare per ferma volontaria risolve il rapporto di lavoro, senza il diritto al riconoscimento dei benefici di cui sopra.
Art. 62- Per il lavoratore dipendente impegnato in attività di servizio civile o in operazioni di soccorso alpino e spe- leologico si fa riferimento a quanto espressamente previsto dalle norme che disciplinano la materia ed in particolare dal DPR n. 61 del marzo 94, dalla legge n. 162/92 e dal DM n. 379/94 applicativo della stessa.
Ai lavoratori impegnati in attività di servizio di protezione civile o pronto soccorso, vengono riconosciuti i permessi retribuiti, fino ad un massimo di 16 (sedici) ore nell'anno solare.
Ai lavoratori dipendenti "volontari in servizio civile" che intendono prestare la loro opera nei Paesi in via di sviluppo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia ed in particolare dalle leggi n. 49/97 e n. 266/91, le cooperative, compatibilmente con le esigenze di servizio potranno concedere periodi di aspettativa non retribuita e senza decorrenza di anzianità a tutti gli effetti, di durata anche superiore ad un anno fino ad un massimo di due, salvo casi particolari.
TITOLO XXIX
Maternità
Art. 63 - l casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti ed i regolamenti sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri dipendenti.
Le parti concordano che la disposizione della legge 31 dicembre1971, n. 0000, xx xxxxxxx xx permessi post-parto, trovino applicazione in alternativa alla madre, anche nei confronti del padre dipendente ai sensi, per gli effetti ed alle condizioni previste dall'art. 7 della legge n. 1204/1971, nonché dalla sentenza n. 1/1987 della Corte Costituzionale. La lavoratrice dipendente in stato di gravidanza ha l'obbligo di esibire al datore di lavoro il certificato rilasciato dall'Ufficiale sanitario o dal medico del servizio sanitario nazionale e il datore di lavoro è tenuto a darne ricevuta.
Per usufruire dei benefici connessi al parto ed al puerperio la lavoratrice dipendente è tenuta ad inviare al datore di lavoro entro 15 (quindici) giorni successivi al parto il certificato di nascita del bambino rilasciato dall'ufficiale di stato civile o il certificato di assistenza al parto, vidimato dal Sindaco, previsto dal RDL. 15 ottobre 1936, n.2128.
Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice dipendete ha diritto ad astenersi dal lavoro:
a. per due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b. per tre mesi dopo il parto;
c. per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto ed il parto stesso;
d. per un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c);
e. per malattia del bambino di età inferiore a tre anni. Diritto riconosciuto anche al padre lavoratore anche se il figlio è adottivo o affidato, ai sensi della legge 04 maggio 1983, n° 184;
f. durante il primo anno di vita del bambino, il datore di lavoro deve consentire alle madri lavoratrici dipendenti due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro sia inferiore a 6 (sei) ore. Detti periodi. di riposo hanno durata di un'ora ciascuno e comportano il diritto alla lavoratrice madre dipendente di uscire dalla Cooperativa; sono di mezz'ora ciascuno e non comportano il diritto ad uscire dalla Cooperativa quando la lavoratrice madre dipendente voglia usufruire della camera di allattamento o del- l'asilo nido, ove istituito dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro.
Nessuna indennità è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa, ad eccezio- ne del 20% (venti per cento) della tredicesima mensilità, articolo 30 del D.P.R. 21 maggio 1953, n. 568.
Durante il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa la lavoratrice madre dipendente ha diritto ad una indennità pari all'80% (ottanta per cento) della normale retribuzione posta a carico dell'INPS, come stabilito dall'articolo 74 della Legge 23dicembre1978 n. 833. L'indennità anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1 della Legge 29 feb- braio1980, n. 33 è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2 della Legge 29 febbraio1980, n. 33.
Nei confronti dei lavoratori dipendenti assunti con contratto a termine o stagionale, l'INPS provvede direttamente al pagamento delle prestazioni di maternità agli aventi diritto ai sensi del sesto comma dell'art. 1della Legge 29 feb- braio1980 n. 33,
I periodi di assenza obbligatoria di cui alle lettere a), b), c) devono essere computati agli effetti indicati dall'art. 6 della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204; il periodo di assenza facoltativa di cui alla lettera d) è computabile solo ai fini di cui all'ultimo comma dell'art. 7 della Legge 30 dicembre1971 n. 1204.
La lavoratrice madre dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per tutto il periodo di gestazione e fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo eccezioni previste dalla legge "licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività della Cooperativa, ultimazione per la quale la lavoratrice madre dipendente era assun- ta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza dei termini per il quale era stato stipulato".
TITOLO XXX
Ferie
Art. 64- Il lavoratore dipendente di cui al presente contratto ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 28 (ventotto) giornate di calendario, salvo quelle previste per legge (fanciulli ed adolescenti).
A tal fine la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, viene considerata di 6 (sei) giorni.
Compatibilmente con le esigenze della Cooperativa sociale, e quelle dei lavoratori dipendenti è facoltà del datore di lavoro stabilire un periodo di ferie pari a due settimane.
Le ferie non potranno essere frazionate In più di tre periodi. Il diritto alle ferie è irrinunciabile ed inalienabile.
Per ragioni dì servizio il datore di lavoro potrà richiamare in servizio il lavoratore dipendente nel corso del periodo di ferie fermo restando il diritto del lavoratore dipendente a completare detto periodo in epoca successiva ed il diritto al rimborso delle spese sostenute.
Durante il periodo di ferie spetta al lavoratore dipendente la retribuzione di fatto
In caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore dipendente tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell'anno.
TITOLO XXXI
Aspettativa
Art. 65 - Al lavoratore dipendente assunto a tempo indeterminato, che ne faccia richiesta deve essere concesso un periodo di aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità ad alcun effetto, continuativo o frazionato in due periodi pari ad un mese ogni anno di anzianità maturata fino ad massimo di 6 (sei) mesi.
Il Lavoratore dipendente che entro 7 (sette) giorni della scadenza del periodo di aspettativa non si presenti per riprendere servizio è considerato dimissionario.
La Cooperativa sociale qualora accerti che durante il periodo di aspettativa sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può richiedere al lavoratore dipendente di riprendere il lavoro nel termine di 7 (sette) gior- ni.
Al lavoratore dipendente, ammalato o infortunato sul lavoro a sua richiesta il periodo di aspettativa sarà prolungato per un ulteriore periodo non superiore a 120 (centoventi) giorni, alle seguenti condizioni:
a. che siano esibiti dal lavoratore dipendete regolari certificati medici;
b. che non si tratti di malattie croniche o psichiche;
c. che il periodo richiesto sia considerato di aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità ad alcun altro effetto.
TITOLO XXXII
Malattia - Infortuni
Art. 66 - L'assenza per malattia deve essere comunicata nelle 24 (ventiquattro) ore, salvo i casi di giustificato impe- dimento; inoltre il lavoratore dipendente deve trasmettere entro due giorni il relativo certificato medico.
II Iavoratore dipendente deve dare immediata notizia di quaIsiasi infortunio, anche di Iieve entità, aI proprio datore di Iavoro, quando iI Iavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare aII'obbIigo suddetto ed iI datore di Xxxxxx non essendo venuto aItrimenti a conoscenza deII'accaduto e non abbia potuto inoItrare Ia prescritta denuncia aII'INAIL ed aII'autorità giudiziaria, resta esonerato da ogni e quaIsiasi responsabiIità derivante daI mancato ritardo stesso.
In mancanza di taIi comunicazioni, saIvo giuste ragioni di impedimento, Xx assenze scaturite da maIattia o infortunio sono considerate ingiustificate, ferme restando Ie sanzioni previste xxXXx Xxxxx per iI ritardo o mancata comunicazio- ne, nonché queIIe contrattuaIi.
II Iavoratore dipendente che presti servizio in Cooperative sociaIi addette aIIa preparazione, manipoIazione e vendita di sostanze aIimentari di cui xXXx Xxxxx 00 apriIe 1962 , n. 283, ha I'obbIigo, in caso di maIattia di durata superiore a cinque giorni, di presentare aI rientro in servizio aI datore di Iavoro iI certificato medico attestante che iI Iavoratore non presenta pericoIo di contagio dipendente daIIa maIattia medesima.
In caso di assenza per maIattia o infortunio viene assicurato iI seguente trattamento:
A. Periodo di comporto
1. in caso di maIattia iI Iavoratore dipendente non in prova, con anzianità di servizio fino a due anni, ha diritto aI mantenimento deI posto di Xxxxxx per assenza continuativa fino ad un massimo di sei mesi, anche a cavaIIo di due anni soIari;
2. in caso di maIattia iI Xxxxxxxxxx dipendente non in prova, con anzianità di sevizio superiore a due anni, ha diritto aI mantenimento deI posto di Iavoro per assenze, anche non continuative, ed anche per eventi morbosi diver- si, fino ad un massimo di 12 mesi (anno di 365 giorni) neI periodo di tre anni;
3. in caso di infortunio suI Iavoro e/o maIattia professionaIe, iI Iavoratore dipendente non in prova, ha diritto aIIa conservazione deI posto fino a quando dura I'inabiIità temporanea che impedisca totaImente e di fatto aI Iavoratore dipendete medesimo di attendere aI Iavoro e comunque non oItre Ia data indicata neI certificato definitivo di abiIita- zione aIIa ripresa deI Xxxxxx;
4. in caso di maIattia professionaIe iI Iavoratore dipendete non in prova ha diritto aIIa conservazione deI posto per un periodo di nove mesi consecutivi, senza interruzione deII'anzianità.
QuaIora .I'interruzione deI servizio si protragga oItre i termini sopra indicati è facoItà deI datore deI Iavoro risoIvere iI rapporto di Iavoro senza obbIigo di preavviso.
B. Trattamento economico
Ferme restando Ie norme di Iegge per quanto concerne iI trattamento di maIattia,, infortunio o maIattia professionaIe Ia cooperativa corrisponderà aI Iavoratore dipendente, quanto appresso:
a) caso di maIattia
1) i primi 3 (tre) giorni (carenza) vengono retribuiti, neIIa percentuaIe deI 60% (sessanta percento), soIo se Ia maIattia sia superiore a 10 (dieci) giorni Iavorativi;
2) per iI Iavoratore dipendente con anzianità di Xxxxxx fino a 2 (due) anni: integrazione deIIa prestazione INPS fino a garantire iI 80% (ottanta percento) deII'intero trattamento economico per i primi 6 (sei) mesi;
3) per iI Iavoratore dipendente con anzianità di Iavoro superiore a due anni: integrazione deI trattamento INPS fino a garantire I'90% (novanta percento) deII'intero trattamento economico per i primi 6 (sei) mesi.
b) caso di infortunio o maIattia professionaIe
1) per iI giorno deII'infortunio o deII'inizio deIIa maIattia professionaIe, iI 100% (cento percento) deIIa retribuzione percepita.
1. Per iI 1°, 2°,3°, giorno successivi aIIa data deII'evento iI 60% (sessanta percento) deIIa retribuzione perce- pita.
2. Per i giorni successivi daI 4° giorno aI 89° giorno una integrazione deIIa prestazione INAIL neIIa misura deI 40% (quaranta percento) deIIa retribuzione percepita.
3. DaI 90° giorno e successivi I'integrazione deIIa prestazione INAIL fino aIIa concorrenza deI 100% deIIa retri- buzione percepita.
AgIi effetti retributivi, per ogni periodo di maIattia iI computo si inizia daI primo giorno di assenza. L'integrazione non è dovuta se I'INPS e/o INAIL non riconoscono per quaIsiasi motivo I'indennità a Ioro carico.
Durante iI periodo di prova, non è dovuta aI Iavoratore dipendente, nessuna integrazione da parte deIIa Cooperativa. Le visite mediche di controIIo deI personaIe suIIe assenze daI Iavoro per maIattia sono espIetate daIIe unità Sanitarie LocaIi aIIe quaIi spetta Ia competenza escIusiva di taIe accertamento.
Per consentire I'effettuazione deIIe visite fiscaIi, iI Iavoratore dipendente è tenuto aI rispetto deIIe fasce orarie di repe- ribiIità secondo Ie disposizioni dettate daIIa competente autorità sanitaria.
Per quanto non previsto daI presente CCNL in materia di maIattia ed infortunio, vaIgono Ie norme di Xxxxx e regoIa- menti vigenti sia nazionaIi che regionaIi.
TITOLO XXXIII
Gratifica natalizia
Art. 67 - In occasione delle feste natalizie la Cooperativa sociale dovrà corrispondere al lavoratore dipendente un importo pari ad una mensilità della normale retribuzione.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore dipendente ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di lavoro prestato presso la Cooperativa. Per tali fini il periodo iniziale o finale superiore a 15 (quindici) giorni è computato come mese intero.
TITOLO XXXIV
Trattamento economico
Art. 68 - La normale retribuzione del lavoratore dipendente è costituta dalle seguenti voci:
a) paga base nazionale di cui all'art. 18 del presente CCNL;
b) elemento economico "premio produzione presenza", di cui all'art. 4 punto d) del presente CCNL;
c) eventuali scatti di anzianità, di cui all'art 69 del presente CCNL;
d) eventuali altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva sia di primo che di secondo livello, di cui all'art. 2 del presente CCNL.
L'elemento economico "premio produzione presenza" deve essere calcolato fra le parti stipulanti il presente CCNL nella contrattazione di secondo livello.
La quota oraria della retribuzione per tutti il lavoratori dipendenti ed in tutti i casi si ottiene dividendo l'importo mensi- le per il divisore convenzionale 173 (centosettantatre).
La quota giornaliera della retribuzione per tutti i lavoratori dipendenti ed in tutti i casi si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 26 (ventisei).
Al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità, qualora abbia piena e completa responsabilità per errori, che comportano l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete una indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 5% (cinque percento) mensile della paga base nazionale.
TITOLO XXXV
Aumenti periodici di anzianità
Art. 69 - L'anzianità di servizio decorre dal giorno dell'assunzione nella Cooperativa, computando come intera la fra- zione di mese superiore a 15 (quindici) giorni.
Gli aumenti periodici biennali sono pari al 3% (tre percento) della paga base nazionale e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del biennio.
Al lavoratore dipendente dovranno essere corrisposti un totale di 5 (cinque) scatti biennali di anzianità.
TITOLO XXXVI
Trasferta
Indennità per uso di mezzo di trasporto di proprietà del lavoratore dipendente
Art. 70 - Al lavoratore dipendente in trasferta oltre al rimborso delle spese di viaggio e di altre eventuali spese incon- trate per conto della Cooperativa, dovrà essere corrisposta una diaria giornaliera da determinare direttamente tra il datore di lavoro ed il lavoratore dipendente, ovvero, in difetto, dalla Commissione di Garanzia e Conciliazione (art.
81 del presente CCNL).
Se al lavoratore dipendente sono state attribuite mansioni comportanti l'impiego di mezzi di locomozione, tali mezzi e le relative spese saranno a carico della Cooperativa.
Qualora il mezzo di trasporto sia di proprietà del lavoratore dipendente, deve essere corrisposto, a titolo di rimborso delle spese di manutenzione e di trasporto per usura del mezzo, un compenso da determinare direttamente tra il datore di lavoro ed il lavoratore dipendente ovvero in difetto, dalla Commissione di Garanzia e Conciliazione (art 81 del presente CCNL).
TITOLO XXXVII
Indennità in caso di morte
Art. 71- In caso di morte del lavoratore dipendente, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavvi- so devono essere corrisposti a norma dell'art. 2122 del Codice Civile, al coniuge, ai figli, e, se vivevano a carico del lavoratore dipendente, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado.
La ripartizione dell'indennità, se non vi è accordo fra gli aventi diritto, deve farsi secondo le leggi vigenti.
In mancanza delle persone indicate al primo comma, le indennità sono attribuite secondo le norme della successio- ne legittima.
E' nullo ogni patto anteriore alla morte del lavoratore dipendente circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennità.
TITOLO XXXVIII
Corresponsione della retribuzione - reclami sulla busta paga
Art. 72 - La retribuzione deve essere liquidata al lavoratore dipendente con cadenza periodica, comunque non supe- riore a quella mensile.
All'atto del pagamento della retribuzione verrà consegnata al lavoratore dipendente la busta paga o prospetto equi- valente in cui dovranno essere distintamente specificate: la denominazione della Cooperativa sociale, il nome ed il cognome del lavoratore dipendente, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, nonché le singole voci e corri- spettivi importi costituenti la retribuzione stessa e la elencazione delle trattenute.
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata a quella indicata sulla busta paga o documento equipol- lente, nonché sulla qualità della moneta, dovrà essere fatta all'atto del pagamento; il lavoratore, dipendente che non provveda, perde ogni diritto al reclamo per ciò che riguarda il denaro contenuto nella busta paga stessa.
Qualsiasi reclamo sulla retribuzione, ovvero inerente al rapporto di lavoro, deve essere presentato dal lavoratore dipendente, a pena di decadenza, entro 6 (sei) mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro dello stesso.
Resta fermo comunque il disposto dell'art. 2113 del Codice Civile, come modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533.
TITOLO XXXIX
Risoluzione del rapporto di lavoro - Preavviso
Art. 73 - Fatte salve le leggi vigenti in materia di risoluzione del rapporto di lavoro, in tutte le cooperative sociali il rapporto di lavoro cessa se cessa il rapporto giuridico del socio nella cooperativa e nelle Cooperative con un numero inferiore di 15 (quindici) lavoratori dipendenti, il datore di lavoro può recedere dal contratto di lavoro a tempo inde- terminato dando preavviso scritto con raccomandata od altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento per le cause sotto elencate:
a) diverbio litigioso seguito da vie di fatto nell'interno della azienda e della cooperativa anche fra i dipenden- ti;
b) insubordinazione verso il datore di lavoro o superiori;
c) comportamento oltraggioso verso il datore di lavoro o superiori;
d) appropriazione di beni della Cooperativa o di terzi sul luogo di lavoro;
e) danneggiamento volontario, di beni della Cooperativa o di terzi sul luogo di lavoro;
f) concorrenza con la cooperativa in cui presta la propria opera;
g) esecuzioni di lavori senza permesso, nella cooperativa sia per proprio conto che per terzi;
h) falsificazione di documentazione aziendale propria della Cooperativa;
i) assenze non giustificate di oltre tre giornate consecutive o di 6 (sei) giornate nel biennio anche non conse- cutive;
j) il rientro dopo l'assenza per malattia o per infortunio oltre il secondo giorno dalla data di guarigione;
k) cessazione dell'attività,
l) gravi difficoltà economiche della Cooperativa.
I termini di preavviso di rescissione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono stabiliti dal successivo articolo
n. 74 del presente CCNL .
Il lavoratore dipendente dalla azienda e dalla cooperativa può recedere dal contratto di lavoro a tempo indetermina- to, dando preavviso scritto con raccomandata od altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, nei termini stabiliti nel successivo articolo 74 del presente CCNL.
Art. 74 - I termini di preavviso per ambedue le parti stipulanti il presente CCNL sono:
Classificazione fino a 5 anni fino a 10 anni oltre a 10anni
di anzianità di anzianità di anzianità
Quadro 90 giorni di calendario 120 giorni di calendario 150 giorni di calendario Livello 1° 60 giorni di calendario 90 giorni di calendario 120 giorni di calendario Livello 2° 45 giorni di calendario 60 giorni di calendario 90 giorni di calendario Livello 3° 30 giorni di calendario 45 giorni di calendario 60 giorni di calendario Livello 4° 20 giorni di calendario 30 giorni di calendario 45 giorni di calendario Livello 5° 6° 7° 8° 9° 10°
15 giorni di calendario 20 giorni di calendario 30 giorni di calendario
II periodo di preavviso non può coincidere con iI periodo di ferie, ne di congedo matrimoniaIe. AI Iavoratore dipende- te preavvisato potranno essere concessi brevi permessi per Ia ricerca di nuova occupazione.
La parte che risoIve iI rapporto di Iavoro senza i termini di preavviso di cui aII'art. 74 deI presente CCNL, o con preavviso insufficiente, deve corrispondere aII'aItra una indennità pari aII'importo deIIa retribuzione di fatto per iI periodo di mancato o insufficiente preavviso.
II periodo di preavviso sarà computato agIi effetti deI T.F.R.
TITOLO XL
Trattamento di fine rapporto
Art. 75 AI Iavoratore dipendente Xxxxxxxxxx o dimissionario sarà corrisposto iI trattamento previsto daIIa Xxxxx 00 maggio 1982, n. 297.
TITOLO XLI
Cessione - Trasformazione dell'Azienda - Liquidazione della Cooperativa
Art. 76 - Per iI trapasso, Ia cessione ed iI faIIimento deIIa Cooperativa sociaIe si fa riferimento aIIe disposizione di Iegge.
TITOLO XLII
Indumenti - attrezzi di lavoro
Art 77 - Quando viene fatto obbIigo aI Iavoratore dipendente di indossare speciaIi divise, Ia spesa reIativa è a carico deI datore di Iavoro.
E' parimenti a carico deI datore deI Iavoro Ia spesa reIativa agIi indumenti che i Iavoratori dipendenti sono tenuti ad usare per ragioni di sicurezza e per motivi igienico- sanitari.
II datore di Iavoro è inoItre, tenuto a fornire gIi attrezzi e gIi strumenti necessari per I'esecuzione dei Iavori.
II Iavoratore dipendente deve conservare in buono stato tutto quanto viene messo a sua disposizione senza appor- tarvi nessuna modificazione se non, dopo averne chiesta ed ottenuta I'autorizzazione daI superiore diretto.
QuaIunque modificazione da Iui fatta arbitrariamente a quanto messo a sua disposizione darà diritto aIIa Cooperativa di rivaIersi suIIe sue competenze per iI danno subito, previa contestazione formaIe deII'addebito.
In caso di risoIuzione di rapporto di Xxxxxx, iI Xxxxxxxxxx dipendente deve riconsegnare aI magazzino, aI personaIe incaricato, tutto queIIo che ha ricevuto in consegna temporanea.
TITOLO XLIII
Tutela della salute e della integrità fisica del lavoratore- ambiente di lavoro
Art. 78 - Le parti firmatarie deI presente CCNL, aI fine di migIiorare Ie condizioni di Iavoro neIIe cooperative, conven- gono di promuovere Ia ricerca, I'eIaborazione e I'attuazione di tutte Ie misure idonee a tuteIare Ia saIute e I'integrità fisica deI Iavoratore dipendente suIIa base di quanto in materia previsto daIIe norme di Iegge vigenti, nonché daIIe direttive comunitarie in tema di prevenzione.
Nei casi previsti daIIa Iegge, e dagIi accordi contrattuaIi ai vari IiveIIi, Ia Cooperativa sociaIe fornirà gratuitamente ido- nei mezzi protettivi (esempio guanti, stivaIi, maschere, grembiuIi etc) osservando tutte Ie precauzioni igieniche.
II Iavoratore dipendente dovrà utiIizzare secondo Xx disposizioni aziendaIi, curando aItresì Ia conservazione, i mezzi protettivi avuti in consegna.
Ciascun Iavoratore dipendente, deve prendersi cura deIIa propria sicurezza e deIIa propria saIute e di queIIa degIi aItri Iavoratori dipendenti presenti suI Iuogo di Iavoro, sui quaIi possono ricadere gIi effetti deIIe sue azioni od omis- sioni.
In particoIare i Iavoratori:
a) osservano Ie disposizioni e Ie istruzioni impartite daI datore di Iavoro e dai superiori, ai fini deIIa protezione coIIettiva ed individuaIe;
b) utiIizzano correttamente i macchinari, Ie apparecchiature, gIi utensiIi, Ie sostanze ed i preparati pericoIosi, i mezzi di trasporto e Ie aItre attrezzature di Iavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
c) utiIizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a Xxxx disposizione;
d) segnaIano immediatamente aI datore di Iavoro o aI responsabiIe deIIa sicurezza, deficienze dei mezzi e dispositivi di cui aIIe Iettere b) e c), nonché Ie aItre eventuaIi condizioni di pericoIo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, neII'ambito deIIe Ioro competenze e possibiIità, per eIiminare o ridur- re taIi deficienze o pericoIi, dandone notizie aI datore di Iavoro o aI responsabiIe deIIa sicurezza;
e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnaIazione o di controIIo;
f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di Ioro competenza, ovvero che pos- sono compromettere Ia sicurezza propria o di aItri Iavoratori dipendenti;
g) si sottopongono ai controIIi sanitari previsti nei Ioro confronti;
h) contribuiscano, insieme aI datore di Iavoro o aI responsabiIe deIIa sicurezza, aII'adempimento di tutti gIi obbIighi imposti daII'autorità competente o comunque necessari per tuteIare Ia sicurezza e Ia saIute dei Iavoratori
dipendenti durante il lavoro
Le Parti firmatarie del presente CCNL concordano di istituire una Commissione Paritetica composta da tre persone per parte per realizzare quanto previsto dalla legge 626/94 con apposito protocollo di intesa
TITOLO XLIV
Divieti
Art. 79 - E' proibito al lavoratore dipendente di prestare la propria opera presso cooperative diverse da quella in cui è regolarmente assunto, salvo il caso di sospensione dal lavoro senza il trattamento economico.
TITOLO XLV
Risarcimento danni
Art. 80 - I danni che comportano trattenute per il risarcimento debbono essere contestati formalmente al lavoratore dipendete non appena la Cooperativa ne sia a conoscenza.
L'importo del risarcimento, in relazione alla entità del danno arrecato, sarà ratealmente trattenuto nella misura mas- sima del 10% (dieci percento) della paga di fatto per ogni periodo di retribuzione.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro il saldo eventuale sarà trattenuto su tutti i compensi ed indennità dovuti al lavoratore dipendente a qualsiasi titolo.
TITOLO XLVI
Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione
Art. 81 - E' costituita una Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione, composta da dodici membri di cui sei nominate dalle Organizzazioni datoriali e sei nominati dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.
La Commissione ha i seguenti compiti:
a) esaminare e risolvere le controversie inerenti all'interpretazione ed applicazione nella Cooperativa sociale
del presente CCNL e della contrattazione integrativa di II livello.
b) Tentare la bonaria composizione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo che segue, delle vertenze di lavoro di qualsiasi tipo in sede di conciliazione prima di adire le vie giudiziarie;
c) Intervenire e fissare l'ammontare dell'elemento economico "premio di produzione presenza" in caso di con- troversia fra le parti nella contrattazione di II livello;
d) Verificare e valutare l'effettiva applicazione nelle singole Cooperative sociali di tutti gli istituti previsti dal presente CCNL e dalla sue modificazioni ed integrazioni, anche in ordine all'attuazione della parte retributiva e con- tributiva; il controllo è effettuato anche su richiesta di un solo lavoratore dipendete della Cooperativa: queste ultime sono tenute a fornire tutte le notizie necessarie alla Commissione;
e) Xxxxx ed interpretazione autentica della normativa contrattuale in caso di dubbio o incertezza, su segnala- zione di una delle parti stipulanti;
f) Xxxxx e soluzione di ogni eventuale problema che dovesse presentarsi in ordine alle esigenze rappresen- tate dalle parti contrattuali;
g) Definire la classificazione del personale, come previsto dall'art. 17 del presente CCNL;
h) Definire tutte le problematiche rinviate alla Commissione stessa dagli Artt. del presente CCNL.
TITOLO XLVII
Composizione delle controversie
Art. 82 - Per tutte le controversie individuali o collettive relative all'applicazione del presente CCNL, è prescritto il ten- tativo di conciliazione in sede sindacale, secondo le norme e le modalità stabilite dal presente articolo.
Anche per le controversie relative a licenziamenti individuali di cui alle leggi 15 luglio 1966, n. 604, ed 11 maggio 1990 n. 108, non derivanti da provvedimenti disciplinari, devono essere ugualmente fatti tentativi di composizione per il tramite della Commissione di cui all'art n. 81 del presente CCNL.
I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in quattro copie, dovranno essere sottoscritti anche dai lavora- tori dipendenti e dai datori di lavoro interessati. Due copie del verbale saranno inviate all'Ufficio Provinciale del Lavoro (Legge 11 agosto 1973, n. 533).
La parte interessata, sia essa lavoratore dipendente che datore di lavoro, alla definizione della controversia, è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione alla quale sia iscritta.
La Commissione di cui all'art. n. 81 del presente CCNL, ricevuta la richiesta di conciliazione, è tenuta a comunicare nei modi e nei termini di legge, alla parte contrapposta, oltre al motivo della controversia il luogo, il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione: l'incontro tra le parti deve avvenire entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di avvenuto invio della comunicazione alla parte contrapposta.
TITOLO XLVIII
Codice disciplinare
Art. 83 - Doveri del lavoratore dipendente - Il lavoratore dipendente deve esplicare l'attività per la quale è stato assunto con il massimo impegno e la massima diligenza ed in particolare:
1) Osservare l'orario di lavoro stabilito con il datore di lavoro o chi per esso ed adempiere a tutte le formalità che la Cooperativa ha posto in essere per il controllo delle presenze;
2) svolgere tutti i compiti che gli verranno assegnati dal datore di lavoro o chi per esso, nel rispetto delle norme del presente CCNL applicato in Cooperativa e delle disposizione attuative con la massima diligenza ed assi- duità;
3) conservare la più assoluta segretezza sugli interessi della Cooperativa sociale evitando di propagare, spe- cialmente alla concorrenza, notizie riguardanti le strategie di mercato usate ed in uso presso la Cooperativa stessa;
4) in merito alla posizione assegnata ed ai compiti inerenti, il lavoratore dipendente deve evitare di trarre in qualsiasi modo, profitti propri a danno dell'azienda e della cooperativa in cui lavora, evitando altresì di assumere impegni ed incarichi, nonché svolgere attività,, in contrasto con gli obblighi e doveri derivanti dal rapporto di lavoro. Si richiama a proposito il RDL del 13 novembre 1924 n. 1825 convertito in legge n. 562/1925 ;
5) usare la massima cortesia, anche nei modi e sistemi di presentazione, con la clientela ed il pubblico che per qualsiasi motivo intrattiene rapporti con la Cooperativa;
6) evitare nella maniera più assoluta di ritornare nei locali della Cooperativa e trattenersi oltre il normale orario di lavoro prestabilito, salvo che vi sia autorizzazione dell'azienda e della cooperativa, ovvero, che sia previsto dal presente CCNL o da disposizione legislative;
7) rispettare tutte le disposizioni in uso presso la cooperativa e dettate dai titolari e/o superiori se non contra- stanti con il presente CCNL e con le leggi vigenti
Disposizioni disciplinari. - I lavoratori dipendenti, che si renderanno inadempienti dei doveri inerenti all'attività da svolgere in riferimento al rapporto di lavoro instaurato, saranno sanzionati, in base alla gravità dell'infrazione com- messa, con :
1) rimprovero verbale,
2) rimprovero scritto;
3) multa non superiore all'importo di 4 (quattro) ore della retribuzione base;
4) sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 10 (dieci) giorni.
Non è possibile adottare alcun provvedimento disciplinare più grave del rimprovero verbale, nei confronti del lavora- tore dipendente, senza avergli preventivamente contestato formalmente l'addebito ed averlo sentito in sua difesa; in ogni caso i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 (cinque) giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
La comunicazione degli addebiti dovrà essere fatta con comunicazione scritta contenente la specificazione dell'infra- zione commessa. Il lavoratore dipendente avrà la possibilità di presentare le contro deduzioni a sua difesa entro 5 (cinque) giorni.
L'adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere presa entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore dipendente per presentare le sue giustificazioni. Tale decisione dovrà essere comunicata al lavoratore dipendente con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
I provvedimenti disciplinari saranno presi nei confronti dei lavoratori dipendenti che:
a) risultano assenti ingiustificati dal lavoro per uno o più giorni consecutivi fino ad un massimo di 3 (tre) giorni;
b) abbiano abbandonato il posto di lavoro senza giustificato motivo;
c) abbiano ritardato senza giustificato motivo l'inizio del lavoro e/o lo sospendano e/o ne
anticipino la cessazione;
d) procurino guasti, anche non gravi, a cose, attrezzature, impianti e quanto altro esistente presso la Cooperativa;
e) contravvengano al divieto di accettare mance dalla clientela della Cooperativa, da fornitori della stessa e che
comunque le promuovano e/o le sollecitino;
f) non rispettino le norme e le regole stabilite nel presente CCNL in Cooperativa, commettano atti che portino pregiudizio alla sicurezza, alla disciplina, all'igiene ed alla morale della Cooperativa .
E' evidente che il rimprovero verbale ed il rimprovero scritto saranno adottate per le mancanze di minor rilievo, la multa e la sospensione saranno adottate per le mancanze di maggior rilievo.
TITOLO XLIX
Patronati
Art. 84 - Gli Istituti di Patronato hanno il diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività all'interno delle Cooperative sociali, per quanto riguarda gli Istituti di Patronato di emanazione e/o convenzionate con le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, si conviene quanto segue: gli Istituti di Patronato potranno svolgere i compiti previsti dalla legge, mediante i propri rappresentanti, i cui nominativi dovranno essere portati pre- ventivamente a conoscenza delle Cooperative, muniti di documento di riconoscimento attestante tale qualifica, rila- sciato dalle Direzioni dei Patronati interessati, le quali dovranno segnalare eventuali variazioni.
I rappresentanti dei Patronati concorderanno con le singole Cooperative le modalità per lo svolgimento della loro atti-
vità che deve attuarsi senza pregiudizio per la normale attività aziendale.
Qualora, per ragioni di particolare e comprovata urgenza, i rappresentanti del Patronato dovessero conferire duran- te l'orario lavorativo con un lavoratore dipendente della Cooperativa per l'espletamento del mandato da questi confe- rito, gli stessi rappresentanti del Patronato ne daranno tempestiva comunicazione alla Direzione aziendale, la quale provvederà a rilasciare al lavoratore dipendente interessato il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario, sempre che non ostino motivi di carattere tecnico-organizzativo.
I rappresentanti del Patronato usufruiranno di appositi Xxxx messi a disposizione dalle Cooperative per informazioni di carattere generale.
TITOLO L
Assistenza sanitaria ed integrativa
Art. 85 - Le parti convengono di istituire una Commissione Paritetica a livello nazionale, composta da 6 (sei) perso- ne,, tre per ogni parte stipulante il presente CCNL, per individuare i sistemi, gli strumenti e gli schemi applicativi nel campo dell'assistenza sanitaria ed integrativa nonché gli eventuali rapporti di compatibilità tra l'offerta di servizi e le modalità e l'entità dei finanziamenti.
Fatta salva la facoltà del lavoratore dipendente di accedere o no, ovvero, esercitare opzioni diverse da quelle che potranno essere previste dalla Commissione stessa
TITOLO LI
Previdenza integrativa
Art. 86 - Le parti convengono di istituire una Commissione Paritetica a livello nazionale, composta da 6 (sei) persone tre per ogni parte stipulante il presente CCNL, per individuare i sistemi, gli strumenti e gli schemi applicativi nel campo della previdenza integrativa, nonché gli eventuali rapporti di compatibilità tra l'offerta di servizi e le modalità e l'entità dei finanziamenti.
E' fatta salva la facoltà del lavoratore dipendente di aderire o no, ovvero esercitare opzioni diverse da quelle che potranno essere previste dalla Commissione stessa.
TITOLO LII
Ente Nazionale Bilaterale delle Organizzazioni Autonome - "ENBOA"
Art. 87 - Le Parti convengono di istituire una Commissione Paritetica a livello nazionale, composta da 6 (sei ) perso- ne tre per ogni parte stipulante il presente CCNL, per individuare i sistemi, gli strumenti e gli schemi applicativi per la costituzione di un Ente Nazionale Bilaterale delle Organizzazioni Autonome "ENBOA".
TITOLO LIII
Ente Nazionale di Mutualità delle Organizzazioni Autonome "ENMOA"
Art. 88 - Le Parti convengono di istituire una Commissione Paritetica a livello nazionale, composta da 6 (sei ) perso- ne tre per ogni parte stipulante il presente CCNL, per individuare i sistemi, gli strumenti e gli schemi applicativi per la costituzione di un Ente Nazionale di Mutualità delle Organizzazioni Autonome "ENMOA".
NOTA A VERBALE:
Per ciò che concerne gli articoli 87 e 88, l'UNCI si riserva di aderire successivamente
TITOLO LIV
Contratti di inserimento
Art.89 - L'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori dipendenti privi di specifica esperienza lavorativa, si appli- ca per un periodo di 24 (ventiquattro ) mesi il trattamento retributivo di seguito riportato:
a) primo anno 85% (ottantacinque percento) della paga base nazionale corrispondente al livello di inquadra- mento,
b) secondo anno 90% (novanta percento) della paga base nazionale corrispondente al livello di inquadramen- to.
L'instaurazione del rapporto di lavoro con Contratto d'inserimento dovrà risultare da atto scritto.
TITOLO LV
Contratti di riallineamento
Art. 90- II presente CCNL recepisce I'intera normativa vigente in tema di Contratti di RiaIIineamento retributivo. Proprietà privata.
Le Organizzazioni stipuIanti intendono saIvaguardare Ia piena e compIeta proprietà deI testo contrattuaIe e ne inibi- scono Ia riproduzione totaIe o parziaIe ad Enti, Organizzazioni, Imprese e Privati, riservandosi ogni azione a saIva- guardia dei Ioro diritti.
Norma transitoria Vacanza contrattuaIe
Per Ia vacanza contrattuaIe i Iavoratori dipendenti devono percepire Ia somma di euro 258 (duecentocinquantotto), meno quanto già percepito dai Iavoratori dipendenti o soci per Io stesso motivo.