PARTE I – PARTE DESCRITTIVA
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Area delle Risorse e dello Sviluppo dell'Area Vasta Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni Xxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E SVILUPPO DEI SOFTWARE GESTIONALI IN USO PRESSO L'ENTE CIG 8064191CEC |
SOMMARIO
PARTE I – PARTE DESCRITTIVA
Art. 1 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO Art. 2 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Art. 3 - DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
Art. 4 - CORRISPETTIVO, PRESTAZIONI E VALORE STIMATO DELL’ACCORDO QUADRO
Art. 5 - CAUZIONE PROVVISORIA E ULTERIORI GARANZIE
Art. 6 - FORMA DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI DI APPALTO DERIVANTI Art. 7 - AVVIO DEL SERVIZIO ED ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
Art. 8 - MODALITÀ DI PAGAMENTO E OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Art. 9 - INADEMPIENZE E PENALITA'
Art. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 11 - RECESSO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 13, DEL D.L. 95/2012 Art. 12 - RECESSO UNILATERALE
Art. 13 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO Art. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA Art. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO SUBAPPALTO Art. 16 - OBBLIGHI DEL FORNITORE A FINE CONTRATTO
PARTE II – DISCIPLINA TECNICA
Art. 17 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO Art. 18 - AVVIO DEL SERVIZIO
Art. 19 - REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI ALLE RISORSE DI RETE Art. 20 - PROPRIETA' DEL SOFTWARE
Art. 21 - ACCESSIBILITA'
Art. 22 - ESONERO DI RESPONSABILITÀ E TRASFERIMENTO DEI RISCHI
Allegato: Requisiti di partecipazione - Criteri di valutazione delle offerte
PARTE I – PARTE DESCRITTIVA
ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO
Il presente Capitolato riguarda la conclusione di un Accordo Quadro con un solo operatore economico ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni (d'ora innanzi “Codice”) in base al quale affidare, a seguito di contratti specifici per il periodo di 48 mesi, per una serie di software gestionali, prodotti, in fase di sviluppo o di nuova progettazione e implementazione, ad utilizzo interno all'Ente, i servizi di:
1) manutenzione e assistenza;
2) sviluppo correttivo ed evolutivo;
3) riprogettazione e implementazione della loro architettura di sviluppo al fine di ricondurli ad un'unica piattaforma che ottimizzi gli archivi di dati comuni e semplifichi l’accesso dell’utente, rendendolo unico per tutti gli applicativi coinvolti. Il servizio è da svolgersi nelle modalità di cui al Capo IV - Capitolato Tecnico del presente Capitolato speciale.
Nel servizio è da intendersi anche l’assistenza operativa all’utente che utilizza i software e una presenza on site di un operatore qualificato per almeno 16 ore settimanali.
L'Accordo Quadro viene aggiudicato a favore dell'operatore economico che avrà formulato la migliore offerta mediante espletamento di una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3 dello stesso Xxxxxx.
Il presente Capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell’Accordo Quadro e che regoleranno i successivi contratti di appalto specifici derivanti dall’Accordo Quadro.
L’appalto è costituito da un unico lotto, stante, da una parte, l’unicità della prestazione che non è separabile e che realizza un servizio unitario e, dall'altra, la necessaria unicità del rapporto contrattuale con unico fornitore del servizio stesso.
In caso di offerte anormalmente basse si procederà secondo quanto previsto dall’articolo 97 del Codice.
Si provvederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta congrua e conveniente per la Provincia di Brescia.
Tutti i servizi (con le relative caratteristiche) compresi quelli proposti e descritti dal concorrente nell’offerta tecnica, anche se non esplicitamente richiesti, sono vincolanti per l’aggiudicatario e compresi nel prezzo offerto in sede di gara. Pertanto, non potranno in nessun caso e per nessuna ragione essere richiesti compensi aggiuntivi rispetto al prezzo offerto in sede di gara (prezzo a base d’asta ribassato dallo sconto praticato).
I soggetti partecipanti alla gara per l'esecuzione del servizio dovranno dettagliare le attività proposte, le loro funzionalità, le modalità operative per il loro svolgimento. Nell’offerta tecnica i concorrenti dovranno dare esaustiva descrizione delle modalità del servizio offerto, mantenendo la suddivisione dei punti come descritti nel presente Capitolato.
Le prestazioni derivanti dall’Accordo Quadro saranno commissionate attraverso apposito contratto di appalto che potrà essere siglato con la forma di scrittura privata.
Con la partecipazione alla procedura di gara per l’affidamento dell’Accordo Quadro e conseguente sottomissione della propria offerta, si intendono perfettamente conosciuti e incondizionatamente accettati i documenti di gara e la regolamentazione dell’Accordo Quadro oltre alle norme di legge,
regolamentari e le disposizioni attuative che disciplinano l’affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici d’appalto.
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del Codice, è il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx – Funzionario dell Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni
Art. 2 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento dell’Accordo Quadro in oggetto i soggetti previsti dall’articolo 45 del Codice, in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnico professionale indicati nell’allegato del presente capitolato.
La migliore offerta sarà selezionata, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 del Codice, secondo i criteri di cui all’allegato del presente capitolato, con applicazione del metodo aggregativo compensatore.
Art. 3 – DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
L’Accordo Quadro avrà la durata di quattro anni (48 mesi) decorrenti dalla sottoscrizione dello stesso.
L'Accordo Quadro si concluderà comunque nel caso in cui la Provincia di Brescia abbia affidato prestazioni per l’importo massimo previsto all’articolo successivo. Alla scadenza del suddetto termine, l’Accordo con l’aggiudicatario si intenderà comunque risolto indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate all’operatore economico, senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo agli stessi.
Durante il periodo di validità dell’Accordo Quadro, la Provincia di Brescia, fermo restando quanto previsto dall’art. 4 del presente capitolato, si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente lo stesso o di indire apposite procedure di gara extra accordo per l’affidamento delle prestazioni oggetto anche del presente Accordo Quadro. In tal caso all’operatore economico nulla sarà riconosciuto a titolo di rimborso a qualsiasi titolo.
Art. 4 – CORRISPETTIVO, PRESTAZIONI E VALORE STIMATO DELL’ACCORDO QUADRO
Il valore della procedura, comprensiva delle opzioni, è pari a Euro 105.600,00 (IVA esclusa). L'importo negoziabile (a base di gara) è pari a € 88.000,00 (IVA esclusa).
Il costo della manodopera, stimato dalla Provincia di Brescia ai sensi dell’articolo 23, comma 16 del Codice, ammonta a € 80.000,00 (al netto dell’IVA di legge).
L'importo negoziabile è calcolato secondo la stima dei costi sostenuti in analoghi e precedenti affidamenti di servizi e sono da ritenersi indicativi e non vincolanti.
Non saranno accettate offerte pari o superiori al limite dell’importo a base di gara, pena l’esclusione dalla gara.
L’importo dell’onere della sicurezza è pari a zero in quanto non sono previsti rischi da interferenze (art. 26, comma 5, D. Lgs. 81/2008 e Determinazione Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5/3/2008).
Ai sensi dell’articolo 106, comma 12 del Codice, l’importo complessivo dell’Accordo Quadro potrà essere aumentato o diminuito fino ad un quinto dell’importo dell’Accordo stesso senza che l’aggiudicatario possa far valere il diritto di risoluzione dello stesso.
I contratti di appalto specifici derivanti dall’Accordo Quadro potranno avere dimensione ed importo variabile di qualsiasi entità rispetto all’importo complessivo stimato per l’Accordo.
Con la stipula dell'Accordo Quadro, l’impresa aggiudicataria si impegna ad assumere le prestazioni che successivamente saranno richieste ai sensi dell’Accordo Quadro, entro il periodo di validità dell’Accordo stesso.
La stipula dell’Accordo Quadro non impegna in alcun modo la Provincia di Brescia ad appaltare prestazioni fino al raggiungimento del limite di importo definito dal presente Accordo Quadro.
Le prestazioni successivamente appaltate saranno remunerate mediante l’applicazione dei prezzi offerti in sede di gara per l’affidamento dell’appalto specifico.
I prezzi contrattuali determinati come sopra si intendono accettati pienamente dall’operatore economico a tutto suo rischio in base ai propri calcoli, indagini e stime ed a seguito dello studio e della valutazione da parte sua della tipologia delle prestazioni da eseguire, e tenuto conto della situazione e di ogni altro elemento che in qualsiasi modo potrebbe influire sull'onerosità dei medesimi.
Art. 5 - CAUZIONE PROVVISORIA E ULTERIORI GARANZIE
Ai sensi dell’art. 93 del Codice, l’offerta è corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo stimato dell’Accordo Quadro posto base di gara, fatte salve le riduzioni previste dal medesimo articolo.
Al fine di evitare costi sproporzionati all’impresa aderente all’Accordo Quadro e in considerazione della peculiarità della procedura distinta in due fasi (Accordo Quadro e contratto specifico delle singole prestazioni), al momento della conclusione dell’Accordo Quadro non viene richiesta la cauzione definitiva sull’importo complessivo stimato dell’Accordo stesso. Al momento dell’affidamento dei singoli contratti di appalto derivanti dal presente Accordo Quadro la ditta dovrà costituire apposita cauzione definitiva nei modi, forme ed importi di cui all’art. 103 del Codice.
A garanzia della sottoscrizione dei contratti specifici e della permanenza in capo all’aggiudicatario dei requisiti di ammissione è richiesta una cauzione con le medesime modalità indicate dall’art. 93 del Codice di € 1.000,00 non soggetta a riduzioni che sarà svincolata al termine di validità dell’Accordo Quadro.
Art. 6 FORMA DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI DI APPALTO DERIVANTI
Il contratto di Accordo Quadro sarà stipulato nella forma di scrittura privata autenticata dopo che l’aggiudicazione sarà divenuta efficace ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice.
La ditta aggiudicataria dell’Accordo Quadro, ai fini della stipula del relativo contratto, dovrà depositare alla Stazione Appaltante tutta la documentazione richiesta entro i termini che saranno definiti nella lettera di aggiudicazione.
Qualora la Ditta aggiudicataria, nel termine assegnatogli, non ottemperi a quanto sopra richiesto, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di soprassedere alla stipulazione del contratto di Accordo Quadro, procedere all’incameramento del deposito cauzionale e scorrere la graduatoria o riproporre la procedura di gara.
Xxxxx parte integrante del contratto di Accordo Quadro i seguenti documenti anche se non materialmente allegati:
• il presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati;
• la polizza di garanzia fornita dall’appaltatore;
• il patto d'integrità.
I singoli Contratti di appalto derivanti dall’Accordo Quadro saranno stipulati in forma di scrittura privata. Ai sensi dell’articolo 32, comma 10, lett. b) del Codice non trova applicazione il termine dilatorio di 35 giorni per l’affidamento delle singole prestazioni e pertanto le stesse potranno avere
inizio subito dopo la firma da parte della ditta appaltatrice del contratto medesimo o della comunicazione di aggiudicazione dell’appalto specifico.
Gli oneri connessi alla stipula del contratto di Accordo Quadro e dei singoli contratti di appalto specifico sono a carico della Ditta aggiudicataria così come ogni spesa relativa alle pubblicazioni di legge. Resta a carico della Provincia di Brescia la sola IVA.
Art. 7 - AVVIO DEL SERVIZIO ED ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
Il servizio avrà decorrenza entro 5 giorni dalla stipula del contratto specifico. Tutte le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro devono essere svolte in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, in conformità alle disposizioni ricevute e con l’osservanza delle norme del presente Capitolato.
Gli operatori economici debbono uniformarsi rigorosamente alla normativa vigente in materia di lavoro, d’infortuni sul lavoro, d’igiene, di previdenza sociale, restando la Provincia di Brescia completamente esonerata da qualsiasi responsabilità in merito ad eventi avvenuti durante o in conseguenza delle prestazioni.
L’appaltatore è tenuto all’osservanza di tutti gli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, anche dopo la scadenza e fino alla eventuale sostituzione.
Tutte le prestazioni dovranno essere svolte a regola d’arte con assunzione di piena responsabilità da parte della ditta appaltatrice, nei modi e tempi indicati nel presente Accordo Quadro o in base a quanto sarà stabilito nelle singole lettere di invito alle diverse procedure di appalto specifico.
A partire da tale data l'appaltatore dovrà essere in grado di provvedere a tutte le attività indicate nel presente Capitolato. Successivamente la Provincia di Brescia, per il tramite del RUP, procederà a verifica di conformità delle prestazioni eseguite rispetto agli obblighi contrattuali assunti.
L’aggiudicatario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il Codice di comportamento adottato dalla Provincia di Brescia con Deliberazione di Giunta Provincia n. 405 del 20/13, pena la risoluzione del contratto di Accordo Quadro.
Art. 8 - MODALITÀ DI PAGAMENTO E OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il corrispettivo dovuto alla ditta appaltatrice verrà corrisposto, come indicato: 20% alla sottoscrizione dei contratti derivanti dall'Accordo Quadro e successive rate trimestrali.
La Provincia di Brescia è tenuta a corrispondere gli importi dovuti entro 30 (trenta) giorni dalla data di accettazione di regolare fattura corrispondente alle prestazioni eseguite.
Gli ordini di pagamento relativi ai servizi saranno disposti, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che non evidenzi inadempienze.
La fattura dovrà essere intestata a: Provincia di Brescia – Xxxxxx Xxxxx XX x. 00 00000 Xxxxxxx - Part. IVA 03046380170 – Codice fiscale 80008750178 e dovrà essere trasmessa esclusivamente in formato XML tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate, come previsto dalla L. 244/2007 e secondo le specifiche tecniche di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze 23 gennaio 2015. Nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica va indicato il seguente codice univoco dell'ufficio: UF95O3.
Il tracciato XML della fatturaPA dovrà necessariamente contenere, oltre ai dati obbligatori previsti dalla legge, le seguenti informazioni indispensabili alla Provincia di Brescia per procedere alla liquidazione:
• dettaglio del servizio prestato e oggetto di fatturazione (punto del tracciato 2.2 “DatiBeniServizi”);
• riferimento alla determina dirigenziale di aggiudicazione e al CIG (punto del tracciato 2.1.3 “DatiContratto”);
• riferimento al Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni e al responsabile del procedimento (punto del tracciato 2.2.1.15
“RiferimentoAmministrazione”);
• codice IBAN per il pagamento della fattura (punto del tracciato 2.4.2.13 “IBAN”);
• l'indicazione della scissione dei pagamenti (punto del tracciato 2.2.2.7 “EsigibilitaIVA”).
Si precisa che le fatture che non contenessero tutte le informazioni sopra descritte verranno rifiutate, così come quelle emesse in modalità difforme rispetto alla periodicità prevista.
Si fa inoltre presente che le spese bancarie del bonifico sono a carico del beneficiario e verranno trattenute direttamente dalla Tesoreria della Provincia di Brescia.
La data di ricevimento della fattura, rilevante ai fini della decorrenza del termine di 30 giorni sopra citato, è attestata dalla ricevuta di consegna inviata dal SdI al soggetto che ha emesso la fattura. In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto previsto dall’art. 1284 C.C. La Provincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell’aggiudicataria dei requisiti sopra indicati. A norma dell’art. 3, commi. 1 e 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, l’affidataria e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità finanziaria. In particolare, per tutti i movimenti finanziari relativi all’affidamento, di cui trattasi, tali soggetti devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società “Poste italiane s.p.a.” e dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tali movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Ai sensi dell’art. 3, co. 5, della citata L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., è fatto obbligo indicare negli strumenti di pagamento (comprese le fatture emesse dall’affidataria) il Codice Identificativo di Gara (CIG), attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della Provincia.
Secondo il disposto dell’art. 3, co. 7, della menzionata L. 13.08.2010 n. 136 ss.mm.ii., l’affidataria e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti devono comunicare alla Provincia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sopra cennati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’affidataria e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
In caso di inottemperanza alle norme in tema di obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al richiamato art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., si applicano le sanzioni comminate secondo il disposto dell’art. 6 della medesima Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii.
Le cessioni di crediti di cui all'art. 106, comma 13 del Codice possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Le suddette cessioni devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Provincia di Brescia.
.1. ART. 9 – INADEMPIENZE E PENALITA'
Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti,□□formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e
quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno.
Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento.
L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento.
L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Art. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La risoluzione del contratto è disciplinata dall'articolo 108 del Codice.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo da parte dell’affidatario per i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del presente Capitolato del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.
La dichiarazione di risoluzione del contratto è adottata dal dirigente del Settore provinciale competente.
Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni del codice civile in materia di risoluzione per inadempimento, per impossibilità sopravvenuta o per eccessiva onerosità sopravvenuta del
contratto, in quanto compatibili.
Quanto detto sopra è altresi vero nei seguenti casi:
a) qualora, anche successivamente alla stipula del contratto, venga riscontrato il venir meno del possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara;
b) qualora non venga dato inizio alla gestione del servizio entro i termini previsti dal presente capitolato;
c) per sopravvenuta impossibilità dell'appaltatore di adempiere ai propri obblighi;
d) per effetto di reiterate, gravi inadempienze alle prescrizioni del presente capitolato;
e) a seguito di tre richiami scritti da parte della Provincia con o senza relative deduzioni dell'aggiudicataria non accoglibili a giudizio della Provincia;
f) per fallimento della ditta.
Art. 11 RECESSO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 13, DEL D.L. 95/2012
Qualora in vigenza di contratto intervenga una convenzione stipulata da Consip SpA, ai sensi dell’art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, con parametri migliorativi – tenendo conto nella valutazione del decimo delle prestazioni ancora da eseguire - e l’affidataria non aderisca alla proposta di modifica delle condizioni economiche previste dal presente contratto per riportarlo nel limite di cui all’art.26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, la Provincia recederà dal contratto previa comunicazione formale, con preavviso non inferiore a quindici giorni e pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.
Art. 12 RECESSO UNILATERALE
Il recesso dal contratto è disciplinato dall'articolo 109 del Codice.
Xxxxx i casi di recesso obbligatorio, la Provincia può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative al servizio eseguito nonché del decimo dell'importo del servizio non eseguito. Il decimo dell'importo del servizio non eseguito è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto del servizio eseguito.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'affidatario da parte del RUP, con posta elettronica certificata, da darsi con preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali la Provincia prende in consegna il servizio e ne verifica la regolarità.
Il preavviso di recesso indica le sopravvenute ragioni di pubblico interesse poste alla base del medesimo e prevede la facoltà, per l'affidatario, di far pervenire memorie e documenti entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
Il recesso è assunto con atto motivato del dirigente del Settore provinciale competente.
Art. 13 MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Ogni modifica consensuale delle condizioni e dei termini del contratto sottoscritto con l'affidatario richiede la forma scritta, a pena di nullità. L'affidatario non potrà pertanto introdurre unilateralmente alcuna variazione o modifica al contratto.
Le modifiche in corso di esecuzione del contratto sono disciplinate ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 106 del Codice.
La Provincia, qualora nel corso dell'esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni di cui all'art. 3 del presente Capitolato, fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'affidatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto (cd quinto d'obbligo).
Art. 14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del GDPR n. 679/2016 (Codice in materia di protezione dei dati personali), esclusivamente nell’ambito della procedura cui si riferisce il presente atto. I dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che l’operatore economico che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto deve fornire alla Provincia di Brescia la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente atto. La mancata produzione dei predetti documenti comporta l’esclusione dalla procedura o la decadenza dall’aggiudicazione.
I dati raccolti possono essere trattati dal personale della Provincia di Brescia che cura il procedimento di gara, dalla Commissione di gara ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse nel rispetto della normativa vigente. Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Brescia.
Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel, il responsabile del trattamento dei dati è il gestore della stessa piattaforma Sintel che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici. I Responsabili del trattamento dei dati sono i Dirigenti del Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza, il Dirigente del Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni, ciascuno per quanto di propria competenza.
Ai fini della regolare esecuzione del contratto, l’aggiudicatario dovrà necessariamente trattare dati personali per conto della Provincia di Brescia. Per tale motivo, in osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente e, in particolare, dall’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dall’articolo 29 del D. X.xx 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dalla legge 20 novembre 2017, n. 167, l’aggiudicatario, all’atto della sottoscrizione del contratto, verrà designato quale Responsabile “esterno” del Trattamento, assumendo gli obblighi e le responsabilità connesse a tale ruolo. Relativamente a detto trattamento, si precisa che il Titolare è la Provincia di Brescia e che il Responsabile “interno” del Trattamento è il Dirigente del Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni.
A seguito della designazione, l’aggiudicatario dovrà impegnarsi all’osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento, adottando le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali che dovranno essere correttamente trattati. A tal fine il contraente, prima dell’avvio delle attività, dovrà provvedere alla designazione degli “Incaricati del Trattamento” che saranno coinvolti nella realizzazione delle attività oggetto dell’appalto e comportanti il trattamento di dati personali, comunicando i relativi nominativi all’appaltante. Inoltre dovrà fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza dei dati così come previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, adottate per minimizzare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Art. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO SUBAPPALTO
L'affidatario è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni dedotte nel contratto. E' vietata , da parte dell'affidatario, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi – ove eventualmente
applicabili – di cessione di azienda oppure di atti di trasformazione, fusione e scissione per i quali si applicano le disposizioni di legge.
L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente alla Provincia ogni eventuale modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi.
Il subappalto è ammesso nei limiti di cui all'art. 105 del D. Lgs 50/2016.
Art. 16 - OBBLIGHI DEL FORNITORE A FINE CONTRATTO
Alla scadenza del contratto l’affidataria dovrà:
• garantire la chiusura di tutte le attività in corso;
• consegnare alla Provincia di Brescia ogni informazione (password di amministrazione e documentazione sulle configurazioni degli applicativi);
• garantire che le versioni dei linguaggi di programmazione dei software applicativi siano le più aggiornate;
PARTE II - PARTE TECNICA
Art. 17 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio che la Provincia di Brescia intende affidare, come indicato anche nell'oggetto dell'Accordo Quadro, riguarda manutenzione, assistenza e sviluppo di una serie di software gestionali, prodotti, in fase di sviluppo o di nuova progettazione e implementazione, ad utilizzo interno all'Ente, compresa la riprogettazione, lo sviluppo e l’implementazione della loro architettura di sviluppo al fine di ricondurli ad un'unica piattaforma che ottimizzi gli archivi di dati comuni e semplifichi l’accesso dell’utente, rendendolo unico per tutti gli applicativi coinvolti. Gli applicativi sono sviluppati in tecnologia web (Php e Javascript).
E' richiesta la presenza di un tecnico presso la sede della Provincia di Brescia per almeno 16 ore settimanali al fine di assicurare l’assistenza tecnica agli utenti dei software sopra indicati e per potersi occupare della manutenzione e gestione di eventuali altri applicativi sviluppati internamente.
Di seguito si elencano gli applicativi già in uso e che sono oggetto dei servizi richiesti alla fornitura:
1. Portale e-Scuola (xxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx): si richiede in particolare la manutenzione della parte relativa alla gestione dell’anagrafe degli studenti, dell’osservatorio scolastico e di tutta la reportistica ivi compresa, fino alla sostituzione del portale da una sua nuova riprogettazione;
2. Amministrazione trasparente: gestionale per il caricamento e la gestione di tutti dati riguardanti le sezioni Consulenti e collaboratori, Bandi di gara e contratti (compresa la predisposizione del file XML per l’AVCP), Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici, Registro Accessi Civici, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e relativi adempimenti e di quanto indicato nelle Linee Guida approvate con deliberazione dell'ANAC n.1310 del 28/09/2016. Il front office dell'applicativo è consultabile sul portale istituzionale dell'Ente nelle rispettive sezioni di Amministrazione trasparente. In relazione a questo applicativo e, nello specifico, alla sezione Bandi di gara e contratti, è richiesta anche l'estrazione di dati dalla piattaforma Sintel di Arca Lombardia, consultabile all'indirizzo web xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/xxx/xxxxxx/XXXX/Xxxx/x- procurement/piattaforma-sintel, per il loro riversamento nell'applicativo di Amministrazione trasparente;
3. Visualizzazione delibere fino all'anno 2014: ricerca e visualizzazione degli atti emessi dall'Ente (Xxxx dirigenziali, Decreti del Presidente, Deliberazioni del Consiglio, Deliberazioni di Xxxxxx, Determinazioni Dirigenziali) negli anni dal 2011 al 2014. E' consultabile all’indirizzo xxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx.
4. Gestione patrocini: backend e frontend dell'applicativo di presentazione e di gestione delle richieste per il patrocinio dell'Ente (xxxx://xxxxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/);
5. Rilevazione utenza turistica: per la rilevazione da parte degli Info-point delle presenze in ambito turistico;
6. Statistiche Turismo: per la produzione delle statistiche pubblicate dal Settore Turismo e generazione statistiche di consultazione;
7. Gestione strutture ricettive: gestione dati per le competenze della Provincia nell'ambito delle strutture ricettive.
8. Gestione turni polizia provinciale: per la generazione dei turni dei nuclei operativi del Comando di Polizia Provinciale. Il software può essere consultato da ogni singolo agente (tramite le credenziali in suo possesso) ed è integrato con l’applicativo aziendale per la gestione dei giustificativi.
9. Portale CIT servizi: per la gestione delle convenzioni e dei servizi rivolti ai comuni da parte del Cit della Provincia, per la comunicazione amministrativa con gli stessi, nonchè per la gestione della rendicontazione dei progetti di finanziamento;
10. Consultazione storico fatture: permette la ricerca e la visualizzazione delle fatture in uso prima dell'introduzione del sistema attuale di fatturazione eletttronica;
11. Gestione telefonia: per il monitoraggio e la rendicontazione del traffico telefonico, l'assegnazione/restituzione di telefoni cellulari, Tablet e Sim agli utenti con relativa reportistica per la consegna, statistiche ed estrazioni.
12. Programma Segreteria: per la gestione interna al Settore dell'Innovazione dei dati relativi agli atti amministrativi (contratti, impegni/accertamenti di bilancio, registrazione fatture, pagamenti/riscossioni). Permette di effettuare estrazioni di dati e interagisce con l'applicativo “Amministrazione trasparente”.
13. Catasto storico dei comuni della Valle Trompia: software sviluppato in tecnologia web (Php e Javascript) per il caricamento del catasto storico dei comuni citati e per la visualizzazione dei relativi dati on-line.
14. Gestione delle nomine provinciali delle società partecipate: per il caricamento delle nomine dei rappresentanti provinciali all'interno delle società partecipate della Provincia di Brescia e per la visualizzazione dei relativi dati on-line.
15. Track_CST e Track: per il tracciamento, il primo, dell’attività del gruppo CIT e, il secondo, per il gruppo dei sistemisti e dell’help desk;
16. Grafici Fotovoltaico: pagina di visualizzazione di dati di efficienza energetica dei pannelli fotovoltaici per gli istituti scolastici Xxxxxxxx xx Xxxxxxx ed Einaudi di Chiari;
17. Trasporti: gestione verifica pagamento marche da bollo assolte in forma digitale;
18. Verifica automatica consultazione/scarico documenti per l’obbligo ad uso interno;
19. Elenco software: software d’inventario applicativi della Provincia sviluppati internamente o esternamente;
Storici: Gestione Emendamenti, Timbrature Infopoint, Gestione autisti, Obbligazioni VIA Rifiuti, PEG, Tribunale.
Art. 18 AVVIO DEL SERVIZIO
Il servizio prevede lo svolgimento delle attività di cui al precedente Art. 17 e dovrà essere avviato entro 5 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto.
In considerazione della natura del servizio in oggetto e delle modalità di svolgimento del contratto, non sussistono rischi da interferenze ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria della Provincia, pertanto non è necessaria l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze.
Art. 19 REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI ALLE RISORSE DI RETE
Al fine di garantire l'assistenza e verificare il corretto utilizzo delle attrezzature, gli amministratori di sistema, individuati dal Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni, potranno in ogni momento accedere alle risorse del computer assegnato ai tecnici. A tale
proposito questi ultimi dovranno assicurare l'accesso alle postazioni e non sono autorizzati ad impostare password sul BIOS.
La Provincia effettua il costante monitoraggio dell'utilizzo dei servizi da parte del personale dell’affidataria, al fine di garantire la sicurezza e l’efficienza della rete, trasmettendo in caso di anomalie e/o su richiesta del Supervisore dell’Impresa la rendicontazione relativa all'uso dei servizi.
Sono vietati in particolare:
1. L'utilizzo delle attrezzature e dei servizi per fini diversi da quelli previsti dall’oggetto del servizio, ivi compresi i fini strettamente personali.
2. Violazione di segreti d'ufficio, brevetti o diritti d'autore, o norme e leggi similari, inclusa l'installazione o la distribuzione di copie pirata di software prodotto e protetto dalle leggi sulle licenze, di cui la Provincia non possiede regolare licenza in corso di validità.
3. Copia non autorizzata di materiale protetto da Copyright, compresa la digitalizzazione e distribuzione di musica e/o fotografie tratte da riviste, libri o altre fonti.
4. La diffusione di software, informazioni tecniche, software e tecnologia di criptazione, in violazione della normativa italiana ed internazionale.
5. Introduzione di programmi "maligni-dolosi" nella rete o sui server (ad es. virus, worms, troiani, ecc.).
6. La rivelazione a terzi della password del proprio account onde consentirne l'utilizzo.
7. L'utilizzo delle attrezzature della Provincia per ottenere o trasmettere materiale che viola i diritti fondamentali della persona.
8. Fare offerte fraudolente di prodotti, articoli o servizi utilizzando un qualunque account della Provincia.
9. Fare breccia nella sicurezza della rete o distruggere le connessioni. E' vietato in particolare l'accesso alla rete con l'account di altre persone che non hanno dato l'autorizzazione compreso l'accesso a dati memorizzati su server, sempre che queste azioni non rientrino nelle mansioni del servizio. In particolare la "distruzione" include lo sniffing della rete, intasare il traffico di rete (inondando di ping o trasmettendo pacchetti), rifiutare i servizi e gli script automatici e creare informazioni di routing per scopi illeciti.
10. Monitorare le porte e la sicurezza, se non preventivamente notificato e autorizzato dal Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni. Effettuare qualunque forma di monitoraggio di rete che possa intercettare dati destinati ad altri utenti, sempre che questa attività non rientri nelle normali mansioni lavorative. Raggirare l'autenticazione dell'utente o la sicurezza di qualunque client, rete o account.
11. Usare programmi, script o comandi, o inviare messaggi di qualunque tipo con l'intento di interferire o disabilitare l'utilizzo di una sessione di lavoro, utilizzando qualunque modo locale o tramite Internet/Intranet/Extranet.
Art. 20 – PROPRIETA' DEL SOFTWARE
Tutti i documenti (comprendendo, a titolo non limitativo, programmi, codici sorgenti e loro derivati, strumenti di programmazione, documentazione, prospetti, disegni, immagini o altri studi o rapporti in forma scritta, cartacea o elettronica) e i dati, che sono prodotti dall’affidataria nell’ambito delle attività del presente contratto, sono di proprietà della Provincia di Brescia.
Art. 21 - ACCESSIBILITA'
La linea seguita nella realizzazione dei portali è quella di garantire la massima usabilità e fruibilità dei contenuti informativi e dei servizi a tutte le categorie di utenti (ad esempio, garantendo diverse logiche di navigazione e una organizzazione efficiente dei contenuti nelle pagine), il tutto nel rigoroso rispetto dei requisiti di accessibilità stabiliti dalla normativa vigente in materia. E’ quindi espressamente richiesto che qualsiasi modifica correttiva da applicare al codice in essere continui a garantire l’assoluto rispetto dei requisiti di accessibilità, nonché la compatibilità con i browser più diffusi.
Art. 22 - ESONERO DI RESPONSABILITÀ E TRASFERIMENTO DEI RISCHI
L'affidataria risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione del rapporto contrattuale:
• a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà della Ditta stessa;
• a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà della Provincia di Brescia;
• a terzi e/o cose di loro proprietà.
Durante l’esecuzione del contratto l’affidataria è responsabile per danni derivanti a terzi dall’operato del proprio personale e di quello di terzi di cui eventualmente si avvalga nell’esecuzione delle attività in oggetto, pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire le condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni in tutte le operazioni connesse con il contratto.
E’ fatto obbligo all’affidataria di mantenere la Provincia di Brescia sollevata e indenne contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate, nei confronti della stessa Provincia, da terzi danneggiati.
L’affidataria sarà comunque tenuta a risarcire la Provincia di Brescia dal danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dalle presenti condizioni di contratto, ogni qual volta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione alle direttive impartite dalla Provincia di Brescia.