Determina del Direttore Generale
Determina del Direttore Generale
21.0171
del registro delle determine
OGGETTO Approvazione dello Schema di Patto di Integrità da richiedere agli operatori economici in tutte le procedure di gara per l’appalto di lavori, forniture e servizi e per i contratti di concessione di importo superiore ad € 150.000,00.
l’anno 2021 il giorno 05 del mese di maggio, in Bari, nella sede dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del territorio (da ora ASSET), in xxx X. Xxxxxxx, x. 00
l’xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, nella sua qualità di Direttore Generale dell’ASSET
VISTA la Legge regionale Puglia n. 41 del 02/11/2017 rubricata “Legge di riordino dell’Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET)” e s.m.i;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 593 del 27 ottobre 2017, con la quale l’xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx è stato nominato Commissario Straordinario dell’istituita Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio
- ASSET, al fine di garantire la continuità amministrativa dell'Ente durante la fase transitoria di trasformazione, con particolare riferimento agli adempimenti di natura contabile, amministrativa e legale necessari all'avvio della nuova agenzia;
VISTA la determina del Commissario Straordinario dell’ASSET n.1 del 10/01/2018 con la quale ASSET, in attesa dell’emanazione dei nuovi regolamenti di organizzazione e contabilità, ha fatto propri quelli dell’AREM;
VISTA la determina della Giunta regionale n.1711 del 23/09/2019 con la quale l’xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx è stato nominato Direttore Generale dell’ASSET;
VISTO il comma 17 dell’art. 1 della L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO il D.LGS. 18 aprile 2016, n. 50, rubricato “Codice dei contratti pubblici”, e ss.mm.ii.;
VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2021-2023, approvato con determina del Direttore Generale dell’ASSET n. 127 del 31 marzo 2021;
Premesso che
- L’ASSET è un organismo tecnico-operativo che opera a supporto della Regione Puglia nonché, nei casi previsti, anche a supporto di altre pubbliche amministrazioni, ai fini della definizione e gestione delle politiche per la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l’ecologia e il paesaggio, nonché ai fini della prevenzione e la salvaguardia del territorio dai rischi idrogeologici e sismici;
- L’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture – AVCP, nella determinazione n. 4/2012 aveva affermato la legittimità dell’inserimento di clausole contrattuali che impongono l’obbligo del rispetto dei protocolli di legalità/patti d’integrità. Nella determinazione si precisava che «mediante l’accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell’offerta, infatti, l’impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. Stato, sez. V, 9 settembre 2011, n. 5066)»;
- La previsione ha trovato riconoscimento normativo nell’articolo 1, co. 17, della l. 190/2012, laddove si dispone, in particolare, che: «le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara»;
- La Corte di Giustizia Europea nella sentenza C-425/14 ha affermato che la previsione dell’obbligo di accettazione di un protocollo di legalità appare idonea a rafforzare la parità di trattamento e la trasparenza nell’aggiudicazione di appalti. Inoltre, poiché tale obbligo incombe su qualsiasi candidato od offerente indistintamente, lo stesso non viola il principio di non discriminazione. La Corte ha specificato, tuttavia, che, conformemente al principio di proporzionalità, che costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, una siffatta misura non deve eccedere quanto necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito;
- Il Piano Nazionale Anticorruzione 2013, approvato con delibera CIVIT n. 72/2013 (Paragrafo B.14, Allegato 1), definisce patti e protocolli anticorruzione come segue: “I patti d'integrità ed i protocolli di legalità sono un complesso di condizioni la cui accettazione viene configurata dall’ente, in qualità di stazione appaltante, come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto”;
- Tale indirizzo è tuttora valido considerato che ANAC nei successivi Piani Nazionali Anticorruzione ha confermato la validità di tali strumenti pattizi come misure di prevenzione della corruzione;
Considerato che
- Per “Patto di Integrità” si intende l’impegno della stazione appaltante e dei concorrenti e dell’aggiudicatario a tenere un reciproco comportamento rispettoso dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché: 1) un espresso e concreto impegno anticorruzione, 2) l’impegno ad assolvere a tutte le misure etico-sociali volte a tutelare la salute dei lavoratori impegnati nell’appalto, l’assenza di discriminazioni, nonché la regolarità contributiva dei medesimi;
- questa amministrazione intende attivare tale strumento di contrasto alla corruzione;
- Il Responsabile per la prevenzione della corruzione, Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxx, ha elaborato l’allegato “Patto di Integrità”, composto da 8 articoli;
- Il Patto, una volta approvato, sarà sottoposto agli operatori economici di ogni procedura di gara per l’affidamento di appalti/concessioni di importo superiore ad € 150.000,00;
Ritenuto, pertanto
- Di dover impartire indirizzo ai RUP di prevedere nelle procedure di gara per lavori, servizi e forniture di importo superiore ad € 150.000,00 l’inserimento del “Patto di Integrità”;
Dato atto che
- il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell’ASSET;
- la pubblicazione del provvedimento all'albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLGS 196/1993 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, e dal Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione del provvedimento, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati;
Ritenuto di dover procedere nel merito
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato;
- di approvare lo schema di “Patto di Integrità” composto da 8 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
- di stabilire che in tutte le procedure di gara per l’appalto di lavori, forniture e servizi e per i contratti di concessione di importo superiore ad € 150.000,00 venga richiesta agli operatori economici la sottoscrizione del “Patto di Integrità”, da redigersi secondo lo schema allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
- di responsabilizzare i funzionari di questo Comune incaricati delle funzioni di cui all’art. 31 del
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ciascuno per quanto di competenza, affinché la stipula dei contratti pubblici e delle scritture private autenticate nonché dei contratti sottoscritti mediante scambio di corrispondenza sia preceduta dalla firma del Patto di Integrità;
- di disporre la notifica del presente provvedimento a tutti i dipendenti dell’Agenzia ASSET;
- di stabilire che il presente provvedimento costituisce atto propedeutico all’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione, all’interno del quale saranno previste le misure di verifica e monitoraggio del rispetto della misura di prevenzione della corruzione;
- di dare atto che il suddetto Patto fa parte delle misure anticorruzione previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Agenzia per il triennio 2021-2023;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’ASSET xxxx://xxxxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx;
- di dare al presente provvedimento immediata esecutività.
Si attesta l’esaustività delle informazioni tecniche e amministrative contenute nel provvedimento.
il funzionario istruttore Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxx
il Direttore Generale Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo online dell’ASSET nelle pagine del sito xxxx://xxxxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx dal 05/05/2021 al 20/05/2021
il responsabile dell’albo online
Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Si attesta l’avvenuta pubblicazione all’Albo online dell’ASSET dal / / al / / per quindici giorni consecutivi.
il responsabile dell’albo online
Allegato n. 1 alla determina n. asset.dge- DD.21.0171 del 05-05-2021 composto da n. 4 (quattro) facciate
Patto di integrità ex art. 1, comma 17, Legge 190/2012
OGGETTO | Patto di Integrità relativo alle procedure di gara per l’affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi e per i contratti di concessione di importo superiore ad € 150.000,00. |
TRA
l’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, di seguito denominata “ASSET”, con sede in Bari, via X. Xxxxxxx, n. 52 (codice fiscale 93485840727), rappresentata dal Direttore Generale, nella sua qualità di Legale Rappresentante dell’Ente
E
l’Operatore Economico …………………………….., con sede legale in …………………….., via …………….., n.
……., (C.F./P. IVA ………………), rappresentato da ………………….. , nella sua qualità di
……………………………..
Premesso che
- l’art. 1, comma 17, della L. 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”) dispone che “le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”;
- i Piani Nazionali Anticorruzione approvati dall’ANAC, già a partire dal 2013 (cfr. delibera CIVIT n. 72/2013), prevedono che le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione del citato art. 1, comma 17, della L. n. 190/2012, predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l’affidamento di appalti pubblici. A tal fine, i predetti soggetti inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Premessa
Il presente Patto di Integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l’Amministrazione, in qualità di Stazione appaltante, e l’operatore economico che è risultato aggiudicatario della
procedura di appalto/concessione per l’affidamento di lavori/servizi/forniture di
………………………………………………………………………………… - a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, impegnandosi espressamente a contrastare fenomeni di corruzione e illegalità e comunque a non compiere alcun atto volto a distorcere o influenzare indebitamente il corretto svolgimento dell’esecuzione del Contratto.
L’Amministrazione e l’Operatore economico si impegnano a rispettare, e a far rispettare al rispettivo personale e ai collaboratori il presente Patto di Integrità, il cui spirito e contenuto condividono pienamente.
Art. 2 – Ambito di applicazione
Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti dei dipendenti e collaboratori dell’Amministrazione e dell’Operatore economico, nell’ambito dell’esecuzione del Contratto.
In caso di aggiudicazione della gara, il presente Patto di Integrità verrà allegato al Contratto, così da formarne parte integrante e sostanziale.
Nel caso l’operatore economico sia un consorzio ordinario, un raggruppamento temporaneo o altra aggregazione d’imprese, le obbligazioni del presente Patto di Integrità investono tutti i partecipanti al consorzio, al raggruppamento, all’aggregazione.
In sede di gara il presente Patto di integrità è allegato al bando o alla lettera di invito e l’operatore economico, pena l’esclusione, dichiara di accettare ed approvare la disciplina del presente.
Art. 3 – Obblighi dell’Operatore economico
L’Operatore economico, in forza del presente Patto di Integrità, dichiara di:
a) non aver concluso con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione alla procedura e della formulazione dell’offerta, risultata poi essere la migliore;
b) non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del disciplinare o della lettera di invito o di altro atto al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno e s’impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno –direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati -somme di denaro o altre utilità finalizzate a facilitare l’affidamento e l’esecuzione del Contratto;
c) xxxxxxxsi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque, violazione delle regole della concorrenza ovvero segnalare tempestivamente all’Amministrazione e alla Pubblica Autorità competente qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità e violazioni delle regole di concorrenza di cui dovesse venire a conoscenza durante la fase di esecuzione del Contratto, fornendo elementi dimostrabili a sostegno delle suddette segnalazioni;
d) segnalare all’Amministrazione, nonché alla Pubblica Autorità competente e alla Prefettura, qualunque tentativo di concussione e qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell’Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all’esecuzione del Contratto;
e) non trovarsi in alcuna delle situazioni elencate dell’articolo 42 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. in materia di conflitto di interesse con la stazione appaltante;
f) non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato, e non si accorderà, con altri partecipanti alla procedura;
g) non aver consolidato intese o pratiche vietate restrittive o lesive della concorrenza e del mercato;
h) impegnarsi ad informare i propri collaboratori e dipendenti degli obblighi recati dal presente e vigilare affinché detti obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti;
i) non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, cosi come integrato dall'art. 21 del D. Lgs. n. 39/2013, o di non aver stipulato contratti con i medesimi soggetti.
L’Operatore economico avrà l’onere di pretendere il rispetto dei predetti obblighi anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di Integrità dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall’Operatore economico con i propri subcontraenti a pena di risoluzione del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.
L’Operatore economico prende atto e accetta che la violazione, comunque accertata dall’Amministrazione, di uno o più impegni assunti con il presente Patto di Integrità comporta l’applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 5.
Art. 4 – Obblighi della Stazione Appaltante
Nel rispetto del presente Patto di Integrità, la Stazione Appaltante:
a) si impegna a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza di cui alla L. n. 190/2012;
b) nel caso in cui venga riscontrata una violazione di detti principi o di prescrizioni analoghe, a valutare l’eventuale attivazione di procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nella procedura di affidamento e nell’esecuzione del Contratto, secondo quanto previsto dai piani di prevenzione della corruzione, dal proprio Codice di comportamento e dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici);
c) rende pubblici i dati riguardanti la procedura e l’aggiudicazione in esecuzione della normativa in materia di trasparenza.
Art. 5 - Sanzioni
La violazione del Patto di integrità è decretata dalla stazione appaltante a conclusione di un procedimento di verifica, nel quale è assicurata all’operatore economico la possibilità di depositare memorie difensive e controdeduzioni.
L’Operatore economico prende atto ed accetta che la violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità, nonché la non veridicità delle dichiarazioni rese, comunque accertati dall’Amministrazione, può comportare l’applicazione di una o più delle seguenti sanzioni, anche in via cumulativa tra loro:
a) risoluzione ex art. 1456 c.c. del Contratto, nonché incameramento della cauzione definitiva e risarcimento dell’eventuale danno ulteriore in caso di violazione a uno o più degli obblighi di cui al precedente articolo 3. La risoluzione potrà essere altresì esercitata ai sensi dell’art. 1456 c.c. (i) ogni qualvolta nei confronti del Fornitore, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, c.p., nonché (ii) nel caso in cui, violato l’obbligo di segnalazione di cui all’art. 3, lett. d), che precede, sia stata disposta nei confronti dei pubblici amministratori che hanno esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p. In tal caso troverà comunque applicazione quanto previsto dall’art. 32 del D.L.
90/2014, convertito nella legge n. 114/2014. Resta fermo che dell’intervenuta risoluzione del Contratto l’Amministrazione potrà tenere conto ai fini delle valutazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. 50/2016;
b) segnalazione del fatto all’ANAC ed alle competenti Autorità giurisdizionali.
Art. 6 – Efficacia del Patto
Il presente Patto di Integrità vincola l’operatore economico per tutta la durata della procedura di gara e, in caso di aggiudicazione, sino al completamento, a regola d’arte, della prestazione contrattuale.
Art. 7 – Controversie
Ogni eventuale controversia relativa all’interpretazione e all’esecuzione del presente Patto di Integrità sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente, secondo quanto previsto nel Contratto.
Art. 8 - Norme finali
Il presente Patto d'integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara. La mancanza del documento debitamente sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto concorrente comporterà l’esclusione dalla gara.
Il presente Patto di Integrità viene sottoscritto mediante firma digitale, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/1990, e del X.X.xx. n. 82/2005.
Letto, confermato e sottoscritto. Il Legale Rappresentante dell’Operatore economico Il Legale Rappresentante dell’ASSET |
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