CONVENZIONE DI EROGAZIONE LIBERALE TRA IL COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA E IL SIGNOR XXXX
CONVENZIONE DI EROGAZIONE LIBERALE TRA IL COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA E IL SIGNOR XXXX
L’anno XXXX, il giorno XXXX ( ) xxx xxxx xx ( ) alle ore a Xxxxxx xxxxx Xxxxxx, xx Xxxxxx Xxxxxx, x. 0, presso il Municipio, tra i signori:
1) XXXXX, residente in XXXXX, cod. fisc. XXXXXXXXX, di seguito denominato soggetto erogatore;
e
2) Xxxxxx xxx Xxxxx, nato a Foiano della Chiana il 16 marzo 1952 ed ivi residente in Xxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, x. 00, non in proprio ma in quanto rappresentante del Comune di Foiano della Chiana (CF 80000450512), in nome, nell’interesse e per conto del quale agisce ed interviene nella sua qualità di dipendente a tempo indeterminato dell’Amministrazione stessa col profilo professionale di “Funzionario” categoria D3, posizione economica D4, responsabile dell’area d’organizzazione “Personale, cultura, assistenza” e, quindi, ai sensi e per gli affetti di cui all’art. 107 del Decreto legislativo 267/2000;
premesso
- che il Comune di Foiano in quanto ente pubblico territoriale ha l’obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali anche per la pubblica fruizione (artt. 1 e 30 Dlgs 42/2004); e che in conseguenza di tale obbligo ha predisposto un progetto per il restauro dei registri anagrafici antichi (art. 29 Dlgs 42/2004);
che il soggetto erogatore ha interesse a finanziare l'attività di cui sopra;
che sia il progetto di restauro che la proposta del soggetto erogatore sono state approvate dalla Soprintendenza archivistica per la Toscana con prot. 4538/00.00.00.00 (art. 21 Dlgs 42/2004), i cui contenuti si intendono integralmente riprodotti e trascritti;
che la somma è inserita nel bilancio 2010 al capitolo 3760 ed è conforme agli obiettivi del PEG;
si conviene e si stipula quanto segue
Art.1 Obblighi del soggetto beneficiario
Il Comune di Foiano della Chiana si obbliga:
ad affidare la realizzazione del restauro del registro anagrafico XXXXX sulla base del progetto richiamato;
- a rendere di pubblico dominio la circostanza che il progetto di cui sopra è attuato grazie all’erogazione del soggetto erogatore con la seguente dicitura: “restauro eseguito a seguito di erogazione liberale del signor XXXX;
- ad inviare nei termini previsti al Ministero per i beni e le attività culturali l’apposito modulo per i soggetti beneficiari;
Art.2 Obblighi del soggetto erogante.
Il soggetto erogante si impegna a versare per tale erogazione all'Ente un corrispettivo globale di euro XXXXX da versarsi in unica soluzione entro il XXXX con bonifico bancario IT: 62P0539071468000001100301
Art. 3 Risoluzione e recesso del contratto
Il soggetto beneficiario ha diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento, in caso di inadempimento delle prestazioni di cui all’art. 1, con preavviso scritto di gg. 10 a mezzo di raccomandata a.r.. In caso di risoluzione del contratto il soggetto erogante è tenuto al risarcimento del danno cagionato all’Ente. Per il recesso del contratto le parti di riportano integralmente a quanto previsto dall’articolo 2237 del Codice civile.
Art. 4 Durata della convenzione.
La presente convenzione ha effetto tra le parti a decorrere dal XXXX e sino al XXXX.
Art. 5 Diritto d'uso dell'immagine.
Il soggetto erogante non avrà il diritto di utilizzazione per uso pubblicitario e commerciale dell'immagine del Comune, ancorché si tratti di immagine collettiva e non individuale dei soggetti del Comune stesso.
Art.6 Pubblicità.
Il soggetto erogante avrà il diritto nel territorio nazionale, per la durata del contratto, di svolgere ogni attività pubblicitaria e promozionale che ritenga opportuna relativamente alla propria erogazione e potrà pubblicizzare il fatto di essere impegnato nell’erogazione; si impegna però a non divulgare in pubblicità l'importo degli oneri finanziari sostenuti.
Art. 7 Norme fiscali.
Gli emolumenti relativi alle prestazioni di cui alla presente convenzione sono soggetti alle norme vigenti in materia fiscale. A tal fine si dichiara che il valore della presente convenzione è pari a XXXXX
Art.8 Limiti di responsabilità.
La stipula della presente convenzione è tassativamente limitata alla erogazione suindicata ed esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto di società, associazione, cointeressenza, corresponsabilità, fra soggetto erogante e soggetto beneficiario, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro.
Art. 9 Foro competente
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere il foro competente è quello di cui al X.X. 00 Ottobre 1933, n. 1611.
Art.10 Spese ed oneri fiscali
Sono a carico del soggetto erogante tutte le spese di stipulazioni della convenzione, nonché tutti gli oneri fiscali da versare in ottemperanza alla normativa vigente.
La convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso.
[località] , [data] Firme