Lotto n° 2 Capitolato Speciale
Lotto n° 2 Capitolato Speciale
POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DEGLI ENTI E DELLE AZIENDE PUBBLICI |
CIG 8482290F21 |
Ministero della Salute Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 0 Xxx 00000 Xxxxx Xxxx Codice fiscale 80242250589
Effetto: | dalle ore 00.00 del 10/11/2020 |
Cessazione: Scadenza anniversaria | alle ore 24.00 del 09/11/2023 al 09/11 di ogni anno |
Premio lordo annuale | € 20.787,52 |
Sommario
SCHEDA DI COPERTURA ALLEGATA AL CONTRATTO 4
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 7
Art. 1 – Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto 7
Art. 2 – Assicurazione presso diversi Assicuratori 7
Art. 3 - Durata dell’assicurazione 7
Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 7
Art. 5 – Revisione del prezzo 8
Art. 6.1 - Norme relative al recesso 9
Art. 7 – Prova del contratto e modifiche dell’assicurazione 9
Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società 9
Art. 11 - Interpretazione del contratto 9
Art. 12 – Ispezioni e verifiche della Società 9
Art. 13 - Assicurazione per conto di chi spetta – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto 9
Art. 14 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio 9
Art. 16 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l.n°. 136/2010 11
Art. 17 - Rinvio alle norme di legge 11
Art. 18 – Rinuncia alla surrogazione 11
Art. 19- Trattamento dei dati 11
Art. 20 – Estensione territoriale 11
Art. 21 - Coassicurazione e Delega 11
Art. 22 – Clausole vessatorie 12
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 13
Art. 23 – Oggetto dell’Assicurazione 13
Art. 24 – Rischi esclusi dall’Assicurazione 13
Art. 25 – Estensione perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi 14
Art. 26 – Estensione perdite Patrimoniali per attività connessa all’assunzione del Personale 14
Art. 27 – Limiti di indennizzo e franchigia 14
Art. 28 – Assicurazione “Claims Made” – Retroattività 10 anni 14
Art. 30 – Persone non considerate terzi 15
Art. 31 – Cessazione dell’Assicurazione 15
Art. 32 – Vincolo di solidarietà 15
Art. 33 – Attività di rappresentanza 15
Art. 34 – Estensione Decreto legislativo n° 81/2008 15
Art. 35 – Ulteriori estensioni 15
Art. 35.1 – Perdite Patrimoniali derivanti dall’utilizzo degli Strumenti di Firma Elettronica di cui al Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005, integrato da D. Lgs. 235/2010 e dal DPCM del 22/3/2013) 15
Art. 35.2 – Perdite patrimoniali derivanti dallo svolgimento delle attività di Responsabile della prevenzione della corruzione (Legge n. 190/2012 e D. l. n. 174/2012) 15
Art. 36 – Acquisizioni in economia 16
Art. 37 – Perdite patrimoniali derivanti dall’attività di cui al D. Lgs. n. 196/2003 16
Art. 38 – Sinistri in serie 16
Art. 39 – Copertura sostituti 16
Art. 40 – Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro 16
Art. 41 – Gestione delle vertenze di danno – spese legali 16
Art. 42 – Xxxxxxxx da approvare esplicitamente per iscritto 17
SCHEDA DI COPERTURA ALLEGATA AL CONTRATTO
1. | Società / Assicuratori: |
2. | Contraente: Ministero della Salute Xxx X. Xxxxxxx, 0 00000 Xxxx |
3. | Numero e carica soggetti Assicurati: 124 Dirigenti di I e II fascia del Ministero della Salute |
4. | Periodo di Assicurazione: dalle 00.00 ore del 10/11/2020 alle 24.00 ore del 9/11/2023 |
5. | 5.1 Massimale per ciascun Sinistro: Euro 3.000.000,00 (requisito minimo soggetto a miglioria di offerta) con il massimo di: 5.2 3 volte il massimale di cui al punto 5.1) per sinistro per corresponsabilità; 5.3 6 volte il massimale di cui al punto 5.1) per anno per tutti gli Assicurati. |
6. | Franchigia per sinistro: Euro 1.000,00 |
7. | Data di retroattività: • 10/11/2010 |
8. | Clausola Intermediari: 8.1 Broker: In Più Broker S.r.l. |
8.2 Agente / Corrispondente: | |
9. | Premio annuo lordo a carico del Contraente: € 22.414,36 |
10. | Data della proposta di contratto |
La presente Xxxxxxx è una Polizza di responsabilità nella forma “claims made”. Ciò significa che la Polizza copre i reclami avanzati nei confronti dell’Assicurato e notificati agli Assicuratori per la prima volta durante il periodo di validità della copertura.
Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:
Assicurazione: | il contratto di assicurazione |
Polizza: | il documento che prova l’Assicurazione |
Contraente: | l’organismo della Pubblica Amministrazione che contrae questa assicurazione |
Assicurato: | il Contraente, compresi tutti gli uffici, i servizi e i distaccamenti di cui si compone |
Ente di appartenenza: | l’Ente facente parte della Pubblica Amministrazione con il quale il dipendente della Pubblica Amministrazione abbia un rapporto di servizio o un mandato. |
Dipendente: | le persone indicate sulla “Scheda di Copertura” |
Sinistro: | si configura un Sinistro quando l’Assicurato, per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione, riceve una comunicazione con la quale viene ritenuto responsabile per Danni in sede civile o amministrativa, o con la quale gli viene fatta formale richiesta di risarcimento di tali danni, oppure quando taluno dei Dipendenti sopra definiti riceve un’informazione di garanzia o la notifica dell’avvio di un procedimento per Responsabilità Amministrativa |
Società: | l’impresa assicuratrice, le imprese coassicuratrici nonché gli Assicuratori dei Lloyd’s, identificati nei documenti di polizza al punto 1 della scheda di copertura. |
Danno: | qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica |
Danni materiali: | il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte |
Perdite patrimoniali: | il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali |
Responsabilità civile: | la responsabilità extracontrattuale che possa gravare personalmente sull’Assicurato nell’esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell’art. 2043 e s.s.del C.C. e dell’art. 28 della Costituzione; la responsabilità civile conseguente alla lesione dell’interesse legittimo derivante dall’esercizio dell’attività amministrativa |
Responsabilità amministrativa: | la responsabilità gravante su taluno dei Dipendenti sopra definiti, avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale all’Assicurato, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, alla Pubblica Amministrazione o allo Stato |
Responsabilità amministrativa-contabile: | la Responsabilità Amministrativa sopra definita, gravante su taluno dei Dipendenti sopra definiti quando agisca quale “agente contabile” nella gestione di beni, valori o denaro pubblico |
Premio: | la somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori |
Indennizzo: | la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Xxxxxxxx |
Massimale: | la massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro |
Pubblica Amministrazione: | i soggetti pubblici individuati dall’art. 1. D.lgs 165/2001 |
Durata del contratto: | il periodo che ha inizio e termine alle date fissate nella “Scheda di Copertura” |
Periodo di assicurazione: | il Periodo di Assicurazione corrisponde separatamente a ciascuna annualità della Durata del Contratto, distinta dalla precedente e dalla successiva annualità. Il primo Periodo di Assicurazione ha effetto alla data e all’ora d’inizio della Durata del Contratto. |
Periodo di efficacia: | il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta, quale indicata nella “Scheda di Copertura”, e la data di scadenza della Durata del Contratto |
Scheda di copertura: | il documento, annesso a questa polizza per farne parte integrante, nel quale figurano i dettagli richiamati nel testo |
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 – Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto
Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all’organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.
Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all’aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall’intervenuta conoscenza.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 2 – Assicurazione presso diversi Assicuratori
L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società, l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (articolo 1910 del Codice Civile).
Art. 3 - Durata dell’assicurazione
L’Assicurazione è stipulata per la durata di anni 3 (tre) con effetto dalle ore 00.00 del 10/11/2020 e scadenza alle ore 24.00 del 9/11/2023.
Non è previsto il tacito rinnovo del contratto, pertanto l’assicurazione cesserà alla scadenza del 9/11/2023.
E’ facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga tecnica, temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 120 giorni decorrenti dalla scadenza o cessazione.
La Società si impegna altresì a concedere la proroga tecnica della presente assicurazione nei casi previsti al successivo art. 6, alle condizioni e con le modalità di cui al paragrafo 6.1.
Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Il premio dell’Assicurazione viene corrisposto dal Contraente con applicazione di una rateazione annuale all’attivazione della polizza, ossia al 10/11/2020 e al 10/11 di ogni scadenza anniversaria.
Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell’assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 00 del giorno indicato in polizza (10/11/2020) se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successivi.
Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).
I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.
Il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabile. Esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o
della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Se il Contraente non effettua nel termine anzidetto la comunicazione dei dati, la Società può fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta.
Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società, e della relativa ricevuta di pagamento, nel rispetto della vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e smi..
In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più regolazione).
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
Art. 5 – Revisione del prezzo
Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all’Art. 1 - “Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto”, ovvero nel caso in cui l’ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l’ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 5%, la Società potrà richiedere, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 “Codice degli Appalti”, la revisione del prezzo. A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati.
Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l’integrazione del premio nei termini di cui all’art. 4 “Pagamento e regolazione del premio e decorrenza della garanzia”. In caso di mancato accordo tra le parti, la Società potrà avvalersi di quanto previsto dal successivo art. 6.
Art. 6 – Recesso
Si conviene che le parti hanno la facoltà di recedere dal contratto prima di ogni ricorrenza annua con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 60 (sessanta) giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.
La facoltà di recesso può essere esercitata, nel corso dell’anno, con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 60 (sessanta) giorni di anticipo, nel caso di mancato accordo tra le parti, di cui al precedente articolo 5.
Art. 6.1 - Norme relative al recesso
La Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d’efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso. Ai fini del rimborso si tiene conto di eventuali importi dovuti dal Contraente.
In tutte le ipotesi di recesso, la Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all’art. 14 – “Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio” necessari per la redazione del bando di gara per l’affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.
In tutte le ipotesi di recesso, qualora alla data di efficacia dello stesso, il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultimo, la Società s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 120 (centoventi) giorni (c.d. “proroga tecnica”).
Art. 7 – Prova del contratto e modifiche dell’assicurazione
La Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali entro e non oltre 30 giorni dalla data di effetto di ciascun documento.
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell’appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.
Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, email o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 9 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 10 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art. 11 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell’interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 12 – Ispezioni e verifiche della Società
La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc. L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest’ultimo caso previo benestare dell’Assicurato.
Art. 13 - Assicurazione per conto di chi spetta – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta.
Art. 14 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
Pena l’applicazione della penale di cui all’ultimo comma del presente articolo, la Società, su richiesta del Contraente:
1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati
si impegna a fornire, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:
xxxxxxxx denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell’evento, data di denuncia, descrizione dell’evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato:
a) sinistri riservati con indicazione dell’importo a riserva;
b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell’importo già liquidato e la data di pagamento;
c) sinistri liquidati con indicazione dell’importo liquidato e la data di pagamento;
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti.
La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:
• la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa;
• rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.
In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell’inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 50,00 a valere sull’ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Art. 15 - Clausola Broker
Per l’assistenza nella presente procedura, la Stazione Appaltante dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di In Più broker S.r.l. con sede operativa in Roma – Via dei Baullari, 24 -Tel. 06/00000000 Pec: xxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante dal broker.
La remunerazione del broker è posta a carico della Società aggiudicataria del contratto, nella misura del 10% del premio imponibile. Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dalla Compagnia alla propria rete di vendita diretta e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l’Amministrazione appaltante.
La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.
Art. 16 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l.n°. 136/2010
La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
Art. 17 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 18 – Rinuncia alla surrogazione
Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato dei soggetti di seguito indicati, la Società rinuncerà al diritto di surrogazione nei confronti degli amministratori e dipendenti del Contraente nonché delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività.
Art. 19- Trattamento dei dati
Ai sensi del D.lgs. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art. 20 – Estensione territoriale
L’Assicurazione vale per il territorio dell’Europa geografica restando comunque esclusi i danni verificatisi ed i giudizi instaurati in Usa e Canada.
Art. 21 - Coassicurazione e Delega
Qualora l’assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell’art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell’Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell’Assicurazione.
La Spettabile , all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver
ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:
• firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
• incassare i premi dell’Assicurazione e pagare gli indennizzi,
• ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all’Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.
in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.
Resta inteso che al pagamento dell’indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 22 – Clausole vessatorie
Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Norme che regolano l’Assicurazione in Generale:
Art…………………………………………….
Art…………………………………………….
Art…………………………………………….
Art…………………………………………….
Art…………………………………………….
Art…………………………………………….
<L’indicazione delle suddette clausole è a carico della Società aggiudicataria, che dovrà provvedervi prima della stipula.>
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Art. 23 – Oggetto dell’Assicurazione
Ferme restando tutte le condizioni ed i termini stabiliti dalle norme contrattuali disciplinati dalla presente polizza, l’assicurazione terrà indenne l’Assicurato, quale organo della Pubblica Amministrazione, nei casi in cui:
a) l’Assicurato sia tenuto a risarcire al terzo danneggiato le Perdite Patrimoniali derivanti da atti od omissioni commessi con colpa lieve nell’esercizio dell’attività istituzionale da parte di uno o più dei Dipendenti;
b) l’Assicurato sia tenuto a risarcire al terzo danneggiato le Perdite Patrimoniali derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell’esercizio dell’attività istituzionale da parte di uno o più dei Dipendenti e si sia prodotta una differenza tra l’ammontare pagato dall’Assicurato e l’ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del o dei Dipendenti responsabili per colpa grave;
restando inteso e convenuto tra le parti che gli Assicuratori saranno obbligati solo ed in quanto sia stata accertata con sentenza definitiva del tribunale competente la sussistenza della Responsabilità Civile dell’Assicurato per fatto commesso da taluno dei Dipendenti, oppure della Responsabilità Amministrativa o Responsabilità Amministrativa-Contabile di uno o più dei Dipendenti con sentenza definitiva della Corte dei Conti.
Art. 24 – Rischi esclusi dall’Assicurazione
L'Assicurazione non vale per i Sinistri relativi a:
a) le responsabilità, accertate con provvedimento definito dell’autorità competente, che gravino personalmente su qualsiasi Dipendente per colpa grave e per Responsabilità Amministrativa o Amministrativa Contabile;
b) danni materiali di qualsiasi tipo salvo quanto precisato all’ultimo comma dell’Articolo 23 che precede e/o conseguenti ad errori professionali dei Dipendenti Tecnici riportati nella Scheda di Copertura;
c) attività svolta da taluno dei Dipendenti definiti in polizza quali componenti di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati, salvo quanto precisato dall’Articolo 33;
d) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
e) azioni od omissioni imputabili all’Assicurato a titolo di dolo di uno o più Dipendenti, accertato con provvedimento definitivo dell’autorità competente;
f) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
g) il possesso, la custodia o l’uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui al D. Lgs. n. 209 del 07.09.2005 e la successiva normativa di attuazione;
h) fatti o circostanze pregresse già note all’Assicurato e/o denunciate prima della data d’inizio della Durata del Contratto;
nonché per i Danni:
i) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
j) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse. atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.
Si precisa inoltre che l’Assicuratore non corrisponderà alcun indennizzo, in relazione a sinistri che derivino direttamente o indirettamente da richieste di risarcimento originate, connesse o conseguenti a danno corporale causato dall’Assicurato durante l’esercizio di attività professionali connesse con la fornitura di servizi medici sanitari, veterinari. Sono inoltre esclusi i danni patrimoniali derivanti da errore in diagnosi o conseguenti ad inefficace intervento di medici, sanitari o veterinari. Per danno corporale si intende: il
pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
Art. 25 – Estensione perdite per interruzione o sospensione di attività di Xxxxx
La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del Massimale annuale in aggregato indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo a carico dell'Assicurato.
Art. 26 – Estensione perdite Patrimoniali per attività connessa all’assunzione del Personale
L’Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione e gestione del personale. Per tali perdite, la Società risponderà per ogni singolo Assicurato e per anno Assicurativo nei limiti del Massimale di Polizza, indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo a carico dell'Assicurato.
Art. 27 – Limiti di indennizzo e franchigia
Relativamente all’attività di ciascuna delle persone indicate nella Scheda di Copertura, l’Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale di € 3.000.000,00 per ciascun sinistro.
In caso di corresponsabilità tra più Dipendenti nello stesso sinistro gli Assicuratori risponderanno fino e non oltre il limite di indennizzo cumulativo pari a 3 (TRE) volte il predetto massimale per sinistro, indipendentemente dal numero dei Dipendenti coinvolti.
In ogni caso, il massimo esborso che può derivare alla Società dalla presente polizza non potrà comunque superare il limite di indennizzo cumulativo pari a 6 (SEI) volte il predetto massimale per sinistro, cumulativamente per l’insieme di tutti i Sinistri verificatisi in uno stesso Periodo di Assicurazione, indipendentemente dal numero dei Sinistri notificati dall’Assicurato durante lo stesso periodo.
Restano fermi i limiti di indennizzo stabiliti all’Articolo 29 che segue.
L’Assicurazione è prestata con l’applicazione di una franchigia fissa di € 1.000,00 per singolo sinistro.
Art. 28 – Assicurazione “Claims Made” – Retroattività 10 anni
L’Assicurazione è prestata nella forma “claims made” e vale per i Sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione e che siano regolarmente denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, a condizione che siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 10 anni (dieci) prima dalla data di stipula della presente Polizza e a condizione che non siano già noti all’Assicurato o già sottoposti all’esame della Corte dei Conti.
Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile l’Assicurato, dopo appropriati accertamenti, dichiara che al momento della stipulazione di questo contratto non ha ricevuto comunicazioni, richieste o notifiche che possano configurare un Sinistro quale definito in questa polizza.
L’assicurazione cessa automaticamente relativamente al Dipendente licenziato per giusta causa.
Art. 29 – Garanzia postuma
L’Assicurazione è operante per i Sinistri che abbiano luogo durante un periodo di garanzia postuma di 2 anni (due) successivi alla data di scadenza della Durata del Contratto, purché derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza.
Altresì, nei confronti del Dipendente che nel corso della Durata del Contratto cessi dal servizio o dalle sue funzioni per pensionamento, morte o qualsiasi altro motivo diverso dal licenziamento per giusta causa, l’assicurazione sarà operante durante un periodo di garanzia postuma di 5 anni (cinque) a partire dalla data di cessazione dal servizio, a copertura dei Sinistri che abbiano luogo dopo la cessazione dal servizio e derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza.
Il Massimale stabilito nella Scheda di Copertura è l’obbligazione massima alla quale gli Assicuratori saranno tenuti, cumulativamente per tutti i Sinistri pertinenti all’intera durata della garanzia postuma. Resta inteso che ogni annualità di garanzia postuma costituirà un Periodo di Assicurazione distinto e separato, quale definito in questa polizza.
L’assicurazione cessa automaticamente relativamente al Dipendente licenziato per giusta causa.
Qualora risulti che i Xxxxx relativi a un Sinistro rientrante nella garanzia postuma sono risarcibili da altra assicurazione stipulata direttamente dall’Assicurato o da altri per suo conto, la garanzia postuma non sarà applicabile a tale Sinistro.
Art. 30 – Persone non considerate terzi
Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente e le società di cui l'Assicurato e le predette figure siano amministratori, ad eccezione di quanto precisato all’Art. 33 che segue.
Art. 31 – Cessazione dell’Assicurazione
Oltre agli altri casi previsti dalla legge, e salva la garanzia postuma di cui all’Art. 29 della presente Xxxxxxx, l’Assicurazione cessa in caso di cessazione da parte dell'Assicurato per pensionamento, per dimissioni o per altri motivi, dall'incarico istituzionale.
Art. 32 – Vincolo di solidarietà
L'Assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.
Art. 33 – Attività di rappresentanza
A parziale deroga di quanto stabilito dall’Art. 24 lettera c) si precisa che l’Assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Assicurati in rappresentanza dell’Ente di Appartenenza in altri organi collegiali.
Art. 34 – Estensione Decreto legislativo n° 81/2008
Sempre che il relativo addetto, Dipendente dell’Assicurato, sia in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che si sia sottoposto all’addestramento previsto dalla legge, e ferme restando tutte le altre condizioni ed esclusioni di polizza, l’Assicurazione delimitata in polizza è operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dal Dipendenti dell’Assicurato in funzione di:
1. “Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi”, di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni;
2. “Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l’Esecuzione”; di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni, con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209.
Art. 35 – Ulteriori estensioni
Art. 35.1 – Perdite Patrimoniali derivanti dall’utilizzo degli Strumenti di Firma Elettronica di cui al Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005, integrato da D. Lgs. 235/2010 e dal DPCM del 22/3/2013)
La garanzia di cui alla presente polizza comprende le perdite patrimoniali cagionate a terzi nell’erogazione di soluzioni di firma elettronica.
Ai fini della presente estensione di garanzia rivestono qualifica di terzo anche i soggetti titolari cui è attribuita o che hanno accesso, nell’esercizio dei rapporti intrattenuti con soggetti terzi per motivi istituzionali, societari o commerciali ai dispositivi per la creazione della firma elettronica.
Gli stessi soggetti, se amministratori o dipendenti della Contraente, assumono anche qualifica di Assicurato, fatto salvo il diritto di rivalsa spettante alla Società in caso di dolo o colpa grave giudizialmente accertati.
La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite di € 500.000,00 per sinistro, con il massimo di € 1.000.000,00 per anno assicurativo.
La garanzia di cui alla presente polizza vale per le perdite patrimoniali derivanti all’Assicurato in relazione alla responsabilità civile che possa insorgere in conseguenza di una violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 190/2012 e del D. l. n. 174/2012, per le attività svolte da soggetti - di cui l’Assicurato deve rispondere - incaricati delle funzioni di:
• Responsabile della prevenzione della corruzione nell’adozione del piano triennale e nel mantenimento dei livelli delle prestazioni a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione.
Questa specifica estensione è prestata fino alla concorrenza del massimale di € 1.500.000,00 per ciascun sinistro e per ciascun periodo annuale di assicurazione.
Art. 36 – Acquisizioni in economia
Premesso che taluno dei Dipendenti dell’Assicurato sia stato legittimato a procedere ai sensi dell’art. 36 del
D. Lgs. n. 50/2016 all’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia, l’assicurazione s’intende estesa, entro il limite delle soglie previste all’art. 35 comma 1 lettera a) e lettera d) del D. Lgs. 50/2016 per sinistro e per anno assicurativo, alle responsabilità derivanti all’Assicurato in conseguenza di perdite patrimoniali, esclusi i danni materiali e corporali, ancorché conseguenti ad inadempimento ed inesatto adempimento delle obbligazioni assunte dall’impresa cottimista.
Art. 37 – Perdite patrimoniali derivanti dall’attività di cui al D. Lgs. n. 196/2003
La garanzia di cui alla presente polizza comprende le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate da taluno dei Dipendenti dell’Assicurato a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, dello stesso. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali di tale Dipendente. La garanzia copre i danni cagionati in violazione dell’art. 11 del D. Lgs. n. 196/2003 e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell’art. 2050 c.c, e un danno non patrimoniale ai sensi dell’art. 2059 c.c..
Art. 38 – Sinistri in serie
In caso di Xxxxxxxx in serie la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell’Assicurazione.
Art. 39 – Copertura sostituti
Nel caso di sostituzione temporanea dell’Assicurato, l’Assicurazione s’intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti dal momento del loro incarico e l’ammontare del Premio relativo alla figura del sostituto sarà compensato con quello già corrisposto per l’Assicurato sostituito.
Art. 40 – Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
In caso di Xxxxxxxx quale definito in questa polizza, l’Assicurato deve farne denuncia per iscritto agli Assicuratori oppure al broker indicato in polizza al più presto e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza.
La denuncia di cui sopra, così come ogni comunicazione volta a interrompere il decorrere della prescrizione, se fatta dal Contraente per conto dell’Assicurato nei termini e con le modalità stabilite in questo articolo, sarà considerata dagli Assicuratori come se fosse fatta dall’Assicurato stesso.
Considerato che questa è un’assicurazione nella forma «claims made», quale temporalmente delimitata in questa polizza, l’omessa denuncia durante il Periodo di Assicurazione comporta la perdita del diritto dell’Assicurato all’Indennizzo.
Resa la denuncia, l’Assicurato è tenuto a fornire agli Assicuratori tutte le informazioni e l’assistenza del caso.
Senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, l’Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo.
Art. 41 – Gestione delle vertenze di danno – spese legali
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l’assenso dell’Assicurato.
Nel caso la Società non si avvalga di tale facoltà, l’Assicurato provvederà alla sua difesa, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, mediante legali o tecnici forniti dall’Avvocatura dello Stato.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui
sopra. La garanzia è prestata nei limiti previsti dall’art. 1917 c.c.. Rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno che comportino un procedimento di accertamento di danno erariale dinanzi alla Corte dei Conti, escluso comunque i procedimenti che si concludono con una sentenza di proscioglimento.
La Società non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 42 – Xxxxxxxx da approvare esplicitamente per iscritto
L’indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del
c.c. è a carico della Società, da indicare prima della data di effetto dell’assicurazione.
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