INDICE
Allegato B
Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani COMUNE DELLA SPEZIA
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 4
INDICE
ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 4
ART. 2 RIFERIMENTI NORMATIVI 4
ART. 3 CAMPO DI APPLICAZIONE 4
ART. 4 ESCLUSIONI 5
ART. 5 DEFINIZIONI 6
ART. 6 PRINCIPI GENERALI 8
ART. 7 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI 9
ART. 8 RIFIUTI URBANI 9
ART. 9 RIFIUTI SPECIALI 9
ART. 10 RIFIUTI URBANI PRODOTTI DA UTENZE NON DOMESTICHE 10
ART. 11 RIFIUTI PERICOLOSI 12
ART. 12 DEFINIZIONE DI GESTIONE DEI RIFIUTI 12
TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI 13
ART. 13 NORMA DI RINVIO 13
ART. 14 RIFIUTI URBANI NON INGOMBRANTI (CARTA E IMBALLAGGI IN CARTONE, FRAZIONE ORGANICA, IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLI, IMBALLAGGI IN VETRO E FRAZIONE RESIDUA) RACCOLTI CON ISOLE ZONALI 13
ART. 15 RIFIUTI URBANI NON INGOMBRANTI (CARTA E IMBALLAGGI IN CARTONE, FRAZIONE ORGANICA, IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLI, IMBALLAGGI IN VETRO E FRAZIONE RESIDUA) RACCOLTI CON SISTEMA DOMICILIARE 14
ART. 16 PERIMETRI 14
ART. 17 FREQUENZA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA 15
ART. 18 NORME RELATIVE ALLE ISOLE ZONALI E ALLE CAMPANE STRADALI 15
ART. 19 RIFIUTI URBANI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI DI PROVENIENZA DOMESTICA
SOGGETTI A CONFERIMENTO SEPARATO 16
TITOLO III - RACCOLTA DIFFERENZIATA 17
ART. 20 RIFIUTI CIMITERIALI 17
ART. 21 PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 17
ART. 22 CLASSI MERCEOLOGICHE 17
ART. 23 MODALITA’ DI CONFERIMENTO E RACCOLTA 18
ART. 24 RIFIUTI INGOMBRANTI DI PROVENIENZA DOMESTICA E NON DOMESTICA 19
ART. 25 RIFIUTI ORGANICI UMIDI 19
ART. 26 RIFIUTI VEGETALI DERIVANTI DA POTATURA E SFALCIO DI AREE VERDI 20
TITOLO IV - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 20
ART. 27 RIFIUTI DI IMBALLAGGI PRIMARI 20
ART. 28 SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA 20
ART. 29 FREQUENZA E MODALITA' DEL SERVIZIO PUBBLICO 21
ART. 30 CONTENITORI PORTARIFIUTI 21
ART. 31 SERVIZI VARI DI PULIZIA 21
ART. 32 INTERVENTI URGENTI DI DISINQUINAMENTO 22
ART. 33 SUPERFICI INTERESSATE DAL SERVIZIO DI IGIENE URBANA 22
ART. 34 FABBRICATI ED AREE SCOPERTE 22
ART. 35 TERRENI NON EDIFICATI E AREE DI CANTIERE EDILE O STRADALE 23
ART. 37 AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI 23
ART. 38 AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI 23
ART. 39 MANIFESTAZIONI PUBBLICHE 23
ART. 40 CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI 24
ART. 41 CADITOIE E POZZETTI STRADALI 24
TITOLO V - GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI 25
ART. 44 CAVE , CANTIERI E ATTIVITA’ POLVERULENTE 25
ART. 45 DISCIPLINA GENERALE 25
ART. 46 VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI 25
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 26
ART. 48 TRASPORTO DI RIFIUTI INERTI OBBLIGO DI DICHIARAZIONE 26
ART. 50 MODIFICHE AL CONTRATTO DI SERVIZIO 27
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti urbani nel territorio comunale, nonché il perseguimento degli obiettivi indicati ai commi 1, 2, 3 e 4 dell’art. 177 del D.Lgs. n. 152/06.
2. Il presente Regolamento viene adottato ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000, del D.Lgs. n. 507/93, del D.Lgs. n.152/06, del D.P.R. 158/99 e loro successive modificazioni e integrazioni.
3. L'istituzione dell'apposita tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 238 del D.Lgs. 152/06 avviene in conformità alle disposizioni fissate dal presente Regolamento.
4. L'attività di gestione dei rifiuti urbani è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa nelle forme di cui al D. Leg. 267/2000. Il Comune gestisce tali servizi tramite il Gestore del Servizio nelle forme indicate in apposito "contratto di servizio". I diritti dell’utenza sono garantiti dalla Carta dei Servizi predisposta dal Gestore secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
ART. 2 RIFERIMENTI NORMATIVI
Il presente Regolamento è predisposto ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO N. 152 del 3 aprile 2006 e in conformità:
al D.P.C.M. del 27 luglio 1984
alla Legge N. 475 del 9 novembre 1988; al D.M.A. del 26 gennaio 1990;
al D.M.A. del 29 maggio 1991;
al Capo III del DECRETO LEGISLATIVO n. 507 del 15 novembre 1993; al D.L. 267/2000;
al D.M. 12 giugno 2002 n. 161:
all'articolo 24 della Legge 31 luglio 2002, n. 179;
alla Legge 3 febbraio 2003, n. 14 (Legge Comunitaria 2002);
al D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36
e loro successive modificazioni e integrazioni.
Per la corretta classificazione dei rifiuti si fa riferimento all’art. 184 del D.Lgs. n. 152/06 e all’art. 8 del D.Lgs. n. 116/20.
ART. 3 CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente Regolamento costituisce l'ambito normativo entro il quale si svolgono le attività connesse al ciclo dei rifiuti ed agli altri servizi pubblici di igiene urbana e di carattere ambientale che vengono erogati sul territorio comunale.
In particolare l'intera gestione dei Rifiuti Urbani viene effettuata dal Comune con differenziazione spinta dei flussi merceologici che li compongono fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori, con riferimento specifico ai seguenti criteri:
a) evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente assicurando la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione
dei rifiuti urbani;
b) determinare le modalità del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani con l'osservanza di criteri di economicità e di efficienza, tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiale ed energia;
c) ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche;
d) non danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
e) promuovere sistemi tendenti a ridurre la quantità e pericolosità dei rifiuti e tendenti a mantenere i Rifiuti separati in "flussi distinti" a seconda delle categorie merceologiche (carta, vetro, plastica, organico, metalli ecc) favorendone così la reimmissione in circolo come materie prime e/o fonti energetiche.
Il presente Regolamento assume il "Conferimento differenziato" e la "Raccolta differenziata" quali sistemi e procedure per ottenere i "flussi distinti" di cui al comma precedente. La sperimentazione e la gestione delle forme organizzative tendenti a limitare la produzione di rifiuti nonché alla loro separazione in "flussi distinti" potrà avvenire anche con il coinvolgimento delle Associazioni Ambientaliste e di Volontariato.
Il presente Regolamento disciplina l’attività di gestione dei rifiuti:
- all’interno delle aree definite nei successivi articoli con riferimento ai pubblici servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e servizi accessori;
- in tutto il territorio comunale per quanto riguarda le norme finalizzate alla tutela igienico- sanitaria dell’ambiente e del territorio;
Più precisamente riguarda tutti i Rifiuti Urbani prodotti sul territorio Comunale per i quali il Comune ha l'obbligo della Raccolta e Smaltimento:
L'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei Rifiuti Urbani è disciplinata da apposito regolamento adottato dal Comune ai sensi dell'art. 68 del DL 15.11.93 N. 507.
ART. 4 ESCLUSIONI
Ai sensi dell’art. 185 del D.Lgs. 152/06 le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:
a) alle emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell’atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo a recepimento della direttiva 2009/31//CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
b) al terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
c) al suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione e le ceneri vulcaniche;
d) ai rifiuti radioattivi;
e) ai materiali esplosivi in disuso, ad eccezione dei rifiuti da “articoli pirotecnici”
f) alle materie fecali, paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso;
g) alle acque di scarico;
h) ai sottoprodotti di origine animale contemplati dal regolamento CE n. 1774/2002;
i) alle carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie;
j) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento dall'ammasso di risorse minerarie o dallo sfruttamento delle cave;
k) alle sostanze destinate ad essere utilizzate come materie prime per mangimi.
Ai fini della definizione delle esclusioni dal presente Regolamento, si richiamano inoltre i commi 3, 4, 4 bis e 4 ter dell’art. 185 del D. Lgs. 152/06.
ART. 5 DEFINIZIONI
Ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 152/06 si adottano le seguenti definizioni:
a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
b) produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;
c) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
d) gestione dei rifiuti: la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari;
e) raccolta: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta;
f) raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
g) smaltimento: qualsiasi operazione di versa dal recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;
h) riutilizzo: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
i) recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di preparali ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale (elenco non esaustivo delle operazioni di recupero all. c D. Lgs. n. 152/06);
j) riciclaggio: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali, o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini;
k) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B del D.Lgs. n. 152/06, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R 13 dell'allegato C del D.Lgs. n. 152/06;
l) deposito temporaneo prima della raccolta: il raggruppamento di rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell’art. 185 bis del D. Lgs. n 152/06;
m) centro di raccolta: area presidiata ed allestita per l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
n) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree provate ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
o) compostaggio di comunità: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell’utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
p) compostaggio: trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte;
Ai fini del presente regolamento si utilizzano le seguenti definizioni:
1 . Detenzione iniziale: funzioni e modalità di temporanea conservazione e custodia dei rifiuti presso i luoghi di produzione degli stessi.
2. Conferimento: operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti vengono trasferiti dai luoghi di detenzione ai dispositivi e attrezzature di raccolta, ovvero consegnati a trasportatore debitamente autorizzato.
3. Isola Zonale: insieme di contenitori ad accesso controllato tramite Ecocard per la raccolta differenziata.
4. Contenitore: manufatto di varia tipologia dedicato al conferimento dei rifiuti. Le diverse tipologie di rifiuti in termini di materiale, consistenza, pericolosità impongono una vasta gamma di "Contenitori" intesi come recipienti in grado di accogliere i rifiuti separatamente conferiti dal Produttore, eventualmente dotati dei necessari dispositivi di sicurezza quali chiusura ermetica, ecc.
5. Imballaggio: prodotto composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
6. Imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un’unità di vendita per l’utente finale o per il consumatore;
7. Imballaggio secondario o multiplo: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all’utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita.;
8. Imballaggio terziario o per il trasporto: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto;
9. Raccolta porta a porta: raccolta differenziata dei Rifiuti Urbani, a domicilio secondo modalità e tempi fissati dall'Ente gestore in accordo con l'Ufficio Comunale competente.
10. Raccolta su chiamata: raccolta di Rifiuti Xxxxxx Xxxxxxxxxxx: ritiro con appuntamento concordato preventivamente dall'Utente con l'Ente Gestore di beni durevoli dismessi.
11. Trasporto: operazioni ed attività connesse al trasferimento dei rifiuti dai dispositivi di raccolta o dai luoghi di detenzione iniziale fino agli impianti di riciclaggio e/o recupero o stoccaggio definitivo (discarica).
12. Valorizzazione: Ogni azione intesa a facilitare la manipolazione ai fini del trasporto ed utilizzo dei vari flussi di Rifiuti: Pressatura in balle, Pellettizzazione ecc.
ART. 6 PRINCIPI GENERALI
La gestione dei rifiuti da parte del Comune in regime di privativa si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
Il Comune, per quanto di competenza, promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti.
Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima vengono considerati prioritari rispetto alle altre forme di smaltimento. Per il conseguimento delle finalità del presente Regolamento il Comune, nell'ambito delle proprie competenze e in conformità alle disposizioni di Xxxxx e a quelle in seguito indicate, adotta ogni opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma, di soggetti pubblici e privati qualificati, nelle forme previste dal Decreto Legislativo n. 267/200 e del Decreto Legislativo n. 152/06.
Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione.
La gestione del servizio si conforma ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 ed in particolare, deve:
a) essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;
b) garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
c) ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
d) garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzioni;
e) garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio.
La gestione dei Rifiuti Urbani prodotti sul territorio del Comune si adegua alle Leggi Regionali vigenti, al D.Lgs. n. 152/06 e si conforma alle linee del Piano di gestione dei rifiuti e delle bonifiche approvato dalla Regione Liguria con delibera del Consiglio regionale n.14 del 25 marzo 2015 e successive eventuali modifiche e/o integrazioni.
Il servizio di raccolta differenziata viene attuato con separazione dei flussi di rifiuti a monte con l'obiettivo di:
- diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
- favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta quali carta, vetro, materiali metallici e plastica, cioè frazioni di RSU che, se raccolte in maniera tale da garantire un adeguato grado di purezza, riducono la quantità di risorse disponibili da avviare allo smaltimento, riducendo in tal modo i costi del servizio stesso;
- incentivare la raccolta differenziata delle frazioni organiche putrescibili dei RSU (rifiuti alimentari, scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità) nonché di sfalci erbacei, ramaglie e scarti verdi, affinché possano dar luogo alla formazione di fertilizzanti e/o compost agricoli;
- istituire un servizio di raccolta di materiali ingombranti di origine domestica per i quali risulta difficoltoso e causa di inconvenienti operativi o ambientali il trattamento congiunto con i rifiuti ordinari;
- migliorare la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi (batterie e pile, prodotti farmaceutici, prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F") per i quali le norme vigenti prescrivono l'adozione di tecniche di smaltimento separate;
- ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- contenere i costi di raccolta in equilibrio con i benefici derivanti.
ART. 7 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
Ai sensi dell’art. 183 del Decreto Legislativo 152 del 3 aprile 2006, si intende per "rifiuto" qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
I rifiuti vengono suddivisi in:
1) rifiuti urbani;
2) rifiuti speciali.
ART. 8 RIFIUTI URBANI
Si intendono per “rifiuti urbani”:
1) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nella tabella di seguito di cui all’art. 10 prodotti dalle Attività riportate nel successivo art. 10;
3) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
5) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché' i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5;
ART. 9 RIFIUTI SPECIALI
Con riferimento all’art. 184 del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006, si considerano rifiuti speciali:
1) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
2) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché' i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
3) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui all’art. 8 del presente Regolamento;
4) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui all’art. 8 del presente Regolamento;
5) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui all’art. 8 del presente Regolamento;
6) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui all’art. 8 del presente Regolamento;
7) i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
8) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006;
9) i veicoli fuori uso.
ART. 10 RIFIUTI URBANI PRODOTTI DA UTENZE NON DOMESTICHE
Vengono considerati rifiuti urbani, ai sensi del comma 2 dell’art. 8 del presente Regolamento, esclusivamente quelli presenti nella tabella di seguito riportata e prodotti dalle attività non domestiche di seguito elencate:
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza altaglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.
Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.
Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese
FRAZIONE | DESCRIZIONE | EER |
RIFIUTI ORGANICI | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense | 200108 |
Rifiuti biodegradabili | 200201 | |
Rifiuti dei mercati | 200302 | |
CARTA E CARTONE | Imballaggi in carta e cartone | 150101 |
Carta e cartone | 200101 | |
PLASTICA | Imballaggi in plastica | 150102 |
Plastica | 200139 | |
LEGNO | Imballaggi in legno | 150103 |
Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137* | 200138 | |
METALLO | Imballaggi metallici | 150104 |
Metallo | 200140 | |
IMBALLAGGI COMPOSITI | Imballaggi materiali compositi | 150105 |
MULTIMATERIALE | Imballaggi in materiali misti | 150106 |
Imballaggi in vetro | 150107 |
VETRO | Vetro | 200102 |
TESSILE | Imballaggi in materia tessile | 150109 |
Abbigliamento | 200110 | |
Prodotti tessili | 200111 | |
TONER | Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317* | 080318 |
INGOMBRANTI | Rifiuti ingombranti | 200307 |
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE | Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 | 200128 |
DETERGENTI | Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129* | 200130 |
ALTRI RIFIUTI | Altri rifiuti non biodegradabili | 200203 |
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI | Rifiuti urbani indifferenziati | 200301 |
Ai sensi del comma 2 bis dell’art. 198 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.
ART. 11 RIFIUTI PERICOLOSI
Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all’allegato I della parte quarta del D. Lgs. n. 152/06.
ART. 12 DEFINIZIONE DI GESTIONE DEI RIFIUTI
1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, per gestione dei rifiuti si intende il complesso delle seguenti attività:
a. spazzamento
b. conferimento
c. raccolta
d. trasporto
e. trattamento
f. smaltimento
g. recupero e riciclaggio
2. Per lo svolgimento coordinato dei suddetti servizi, il Gestore del Servizio può stipulare apposite convenzioni con altri Enti, Associazioni e Ditte private, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e del D. Lgs. n. 267/2000.
ART. 13 NORMA DI RINVIO
1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme dei Regolamenti Comunali di Igiene e Polizia Urbana, nonché le leggi vigenti in materia di gestione dei rifiuti.
2. Per quanto riguarda gli obblighi dell'Ente Gestore del Servizio, si rinvia a quanto definito nel Contratto di Servizio.
TITOLO II GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
ART. 14 RIFIUTI URBANI NON INGOMBRANTI (CARTA E IMBALLAGGI IN CARTONE, FRAZIONE ORGANICA, IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLI, IMBALLAGGI IN VETRO E FRAZIONE RESIDUA) RACCOLTI CON ISOLE ZONALI
1. I rifiuti urbani non ingombranti (carta e imballaggi in cartone, frazione organica, imballaggi in plastica e metalli, imballaggi in vetro e frazione residua), così come definiti rispettivamente all'art. 8 e all'art. 10 del presente Regolamento, devono essere conferiti, a cura del produttore, in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore. Se hanno la natura di rifiuti ingombranti, si fa espresso richiamo al successivo art. 24.
2. Il conferimento di tali rifiuti deve avvenire esclusivamente nei contenitori di riferimento predisposti dal Gestore del Servizio.
3. Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti non ingombranti:
a. i rifiuti ingombranti
b. i rifiuti pericolosi
c. i rifiuti speciali
d. sostanze allo stato liquido
e. materiali in fase di combustione
f. materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto
4. I rifiuti devono essere inseriti nei contenitori di riferimento. Qualora un contenitore risultasse già colmo, è vietato abbandonare i rifiuti ai lati dello stesso ed il loro conferimento deve avvenire nella postazione più vicina. Le modalità di conferimento devono rispettare quanto disposto dalle vigenti Ordinanze Dirigenziali.
5. Nel conferimento, particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta; tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurne la pericolosità. Gli aghi delle siringhe, inoltre, devono essere conferiti dopo essere stati incappucciati.
6. È vietato lasciar cadere, gettare e depositare nelle strade ed aree pubbliche, sui
marciapiedi e sulle aree aperte soggette al pubblico passaggio, immondizia o rifiuti di qualsiasi genere, sia solidi che liquidi, anche se allo scopo di fornire alimento ad animali, se non con le modalità contemplate nel “regolamento comunale sulla detenzione e la tutela degli animali”, art. 27, approvato con deliberazione consiliare n° 48 del 15.12.2014 e successive modificazioni e integrazioni.
ART. 15 RIFIUTI URBANI NON INGOMBRANTI (CARTA E IMBALLAGGI IN CARTONE, FRAZIONE ORGANICA, IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLI, IMBALLAGGI IN VETRO E FRAZIONE RESIDUA) RACCOLTI CON SISTEMA DOMICILIARE
1. I rifiuti urbani non ingombranti (carta e imballaggi in cartone, frazione organica, imballaggi in plastica e metalli, imballaggi in vetro e frazione residua), così come definiti rispettivamente all'art. 8 e all'art. 10 del presente Regolamento, devono essere conferiti, a cura del produttore, in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore. Se hanno la natura di rifiuti ingombranti, si fa espresso richiamo al successivo art. 24.
2. Il conferimento di tali rifiuti deve avvenire esclusivamente nei contenitori/sacchetti forniti dal Gestore del Servizio.
3. Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti non ingombranti:
a. i rifiuti ingombranti
b. i rifiuti pericolosi
c. i rifiuti speciali
d. sostanze allo stato liquido
e. materiali in fase di combustione
f. materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto
4. I rifiuti devono essere inseriti nei contenitori/sacchetti di riferimento ed esposti per il ritiro da parte del Gestore nei tempi e modalità previsti dalle vigenti Ordinanze Dirigenziali.
5. Nel conferimento, particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta; tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurne la pericolosità. Gli aghi delle siringhe, inoltre, devono essere conferiti dopo essere stati incappucciati.
6. È vietato lasciar cadere, gettare e depositare nelle strade ed aree pubbliche, sui marciapiedi e sulle aree aperte soggette al pubblico passaggio, immondizia o rifiuti di qualsiasi genere, sia solidi che liquidi, anche se allo scopo di fornire alimento ad animali, se non con le modalità contemplate nel “regolamento comunale sulla detenzione e la tutela degli animali”, art. 27, approvato con deliberazione consiliare n° 48 del 15.12.2014 e successive modificazioni e integrazioni.
ART. 16 PERIMETRI
1. I perimetri entro i quali il Gestore del Servizio svolge il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, sono definiti con l'obiettivo di estendere al massimo di utenti potenziali la possibilità di usufruire del servizio pubblico, compatibilmente con i livelli tecnico- organizzativi del Gestore stesso.
2. Si intendono coperti dal pubblico servizio anche quegli edifici ai quali si acceda mediante strada privata il cui sbocco, comunque, sia in area pubblica soggetta al servizio di raccolta effettuata dal Gestore del Servizio.
3. Nelle concimaie destinate ad accumulo di stallatico, o nelle compostiere ad uso familiare, è ammesso lo smaltimento della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti.
4. È vietato incendiare i rifiuti all'aperto.
5. I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta separata, devono essere conservati e conferiti negli appositi contenitori nelle modalità di cui agli artt. 14 e 14 bis del presente regolamento e nei centri di raccolta comunali.
6. Le norme relative al conferimento separato si applicano anche ai rifiuti urbani pericolosi.
ART. 17 FREQUENZA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA
1. La raccolta dei rifiuti urbani non ingombranti deve essere attualmente effettuata in conformità ai principi di cui al punto 2.1.1. della Deliberazione Interministeriale del 27.07.1984 che prevede la possibilità di stabilire frequenze di raccolta diverse, purché adeguatamente motivate, a condizione che non comportino maggiori rischi per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente e siano comunque salvaguardate le esigenze di decoro ambientale. I tempi e le modalità di conferimento, le capacità dei contenitori nei quali il conferimento viene effettuato, nonché le frequenze e le capacità del sistema di raccolta, devono assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, tra il flusso di ciascun ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta.
2. Tale raccolta viene assicurata in tutti i giorni lavorativi ed è svolta in fasce orarie corrispondenti al turno di lavoro antimeridiano, pomeridiano e serale-notturno dagli operatori del Gestore del Servizio, di intesa con il Comune.
ART. 18 NORME RELATIVE ALLE ISOLE ZONALI E ALLE CAMPANE STRADALI
1. I contenitori (ISOLE ZONALI) della raccolta differenziata dei rifiuti urbani dei materiali destinati alla valorizzazione e le campane di colore verde per la raccolta degli imballaggi in vetro sono collocati, a cura del Gestore, sul suolo pubblico o su aree private aperte al pubblico, previo nulla osta del proprietario, nel rispetto delle norme della Circolazione Stradale, senza creare alcun impedimento anche al traffico pedonale.
2. I contenitori/campane avranno forma e volumetria calcolate in base alle esigenze del Servizio e dovranno essere adeguate alla produzione media nazionale procapite.
3. L'area interessata dal contenitore/campana deve essere delimitata con segnaletica orizzontale di colore giallo. Sempre a cura del Gestore del Servizio e quando necessario devono essere installate le protezioni di ancoraggio e di fermo.
4. I contenitori/campane devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedirne esalazioni moleste; gli stessi, nonché le relative piazzole di sedime, devono essere sottoposti a periodici lavaggi e disinfezioni al fine di impedire l'insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria. La pulizia ed il lavaggio dei contenitori/campane vanno effettuate con cura utilizzando i detergenti più idonei a garantire l’igiene e la sicurezza dei cittadini e degli operatori stessi. Il Gestore assicura le suddette caratteristiche attraverso la programmazione (depositata presso i competenti Uffici Comunali) di periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei cassonetti e delle relative piazzole.
5. La collocazione dei contenitori/campane deve consentire le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale. È vietato ribaltare o danneggiare i contenitori; è vietato, altresì, eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Gestore del Servizio.
6. Al fine di consentire tali operazioni da parte dei mezzi del Gestore del Servizio gli spazi immediatamente adiacenti ai contenitori/campane dovranno essere lasciati liberi dall'utenza automobilistica (50 centimetri per lato).
7. Nella medesima area sono collocati più contenitori in funzione della richiesta del servizio e delle condizioni oggettive dei luoghi; la valutazione di tali elementi è effettuata dal Gestore del Servizio di concerto con il Corpo di Polizia Municipale ed altri servizi comunali competenti, tenendo presente il più possibile le esigenze dell'utenza.
ART. 19 RIFIUTI URBANI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI DI PROVENIENZA DOMESTICA SOGGETTI A CONFERIMENTO SEPARATO
1. I rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi quali ad esempio:
- accumulatori al piombo
- pile esauste
- farmaci scaduti o non più utilizzati
- lampade al neon, alogene, fluorescenti
- contenitori per olii minerali
- vernici
- prodotti tossici e/o infiammabili contrassegnati dai simboli "T"o "F" (chimici domestici)
devono essere conferiti in modo separato rispetto ai rifiuti ordinari, secondo le seguenti modalità:
a. le pile esauste devono essere conferite negli appositi contenitori installati presso i rivenditori in diversi punti della città o conferite presso i centri di raccolta comunali o utilizzando altri sistemi individuati dal Gestore del Servizio concerto con l’Ente;
b. i prodotti tossici e/o infiammabili (contrassegnati dai simboli "T" o "F"), unitamente ai relativi contenitori, devono essere conferiti esclusivamente presso i centri di raccolta comunali, o utilizzando altri sistemi individuati dal Gestore stesso di concerto con l’Ente;
c. i prodotti farmaceutici scaduti o non più utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori, di regola presso le Farmacie o presso i centri di raccolta comunali o utilizzando altri sistemi individuati dal Gestore del Servizio di concerto con l’Ente;
d. gli accumulatori esausti devono essere di norma consegnati al rivenditore contestualmente all'acquisto del bene equivalente o essere conferiti presso i centri autorizzati per lo stoccaggio, recupero e trattamento di veicoli fuori uso; nel caso di accumulatori esausti di esclusiva provenienza domestica gli stessi potranno essere conferiti ai centri di raccolta comunali;
e. le rimanenti tipologie, compresi i contenitori contaminati da solventi, collanti, stucchi, sverniciatori, smacchiatori, antiruggine, lucidanti, alcool, diserbanti, concimi chimici, anticrittogamici, detersivi, insetticidi, decalcificanti e le bombole spray, devono essere conferite presso i centri di raccolta comunali, o utilizzando altri sistemi individuati dal Gestore del Servizio, con le modalità che saranno opportunamente indicate di concerto con l’Ente;
f. gli olii vegetali usati devono essere conferiti presso le campane di colore gialle presenti sul territorio comunale presso i centri di raccolta comunali, o utilizzando altri sistemi
individuati dal Gestore del Servizio di concerto con l’Ente, per essere inviati a riciclo.
2. Il gestore del servizio provvede alla periodica raccolta e allo smaltimento finale o recupero, se possibile, dei materiali di cui alle lettere a), b), c),e) e f) nonché della frazione da esso raccolta di cui alla lettera d), direttamente o tramite modalità dallo stesso gestore individuate di concerto con l’Ente.
3. Resta ferma la possibilità di apportare modifiche all'organizzazione ed alle modalità di attuazione del servizio di raccolta differenziata di cui al presente articolo, da stabilirsi con appositi successivi provvedimenti degli organi comunali.
4. Il gestore garantisce la massima diffusione della comunicazione all’utenza rispetto alle metodiche di raccolta individuate.
ART. 20 RIFIUTI CIMITERIALI
1. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni sono rifiuti urbani ai sensi dell’art.183 comma 1 lettera b-ter x.xx 6 del D.Lgs. n. 152/06 e la loro raccolta deve essere effettuata con imballaggi a perdere di colore distinguibile, recanti la scritta “rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione” (D.P.R.254/03 e art.20 del disciplinare). Il trasporto e lo smaltimento segue il medesimo flusso dei rifiuti solidi urbani indifferenziati.
2. Deve essere favorito il recupero degli oggetti metallici, rimossi prima delle operazioni di cremazione e a seguito delle operazioni di esumazione ed estumulazione.
TITOLO III RACCOLTA DIFFERENZIATA
ART. 21 PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
1. Al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi, nonché per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 198 del D.Lgs.
n. 152/06, deve essere attuata la raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
2. Le modalità del conferimento, della raccolta e del trasporto dei rifiuti raccolti in modo differenziato sono disciplinate dal presente titolo in conformità a quanto previsto dal Piano d'area per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti della provincia della Spezia, approvato con Delibera del Consiglio provinciale n.48 del 6 agosto 2018.
3. La gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo i criteri e le garanzie di cui al D. Lgs. n. 152/06.
4. L’Amministrazione potrà istituire sistemi di incentivazione e bonus, anche in termini di sgravi tariffari, per aumentare la partecipazione dell’utenza alla raccolta differenziata ed al conferimento appropriato dei rifiuti di cui all’art. 19 del presente regolamento.
ART. 22 CLASSI MERCEOLOGICHE
1. Sulla base del piano della raccolta differenziata il Comune definisce, in accordo con il soggetto gestore, determinate categorie di prodotti da sottoporre a raccolta differenziata per il recupero di materiali. Oltre alla raccolta differenziata dei rifiuti
ingombranti, dei beni durevoli e dei rifiuti vegetali derivanti da sfalci e potature, la raccolta differenziata è da prevedersi in particolare nell'ambito delle sottoelencate frazioni:
a. materiali organici fermentescibili, derivanti sia da utenze domestiche sia da grandi utenze
b. vetro
c. carta e cartone
d. materiali metallici
e. plastica
x. xxxxxxx e indumenti usati
g. legno
h. domestici pericolosi
i. eventuali altre frazioni
2. Per tutte le frazioni provenienti da raccolta differenziata non è consentito lo smaltimento, ma deve esserne garantito il recupero, secondo quanto stabilito dalle Convenzioni ANCI-CONAI o da altre Convenzioni.
ART. 23 MODALITA’ DI CONFERIMENTO E RACCOLTA
Sono previste le seguenti modalità di conferimento dei rifiuti dei Rifiuti Urbani:
1. Conferimento su strada, presso le isole zonali ad accesso controllato, dei rifiuti prodotti, secondo le indicazioni di cui alle vigenti Ordinanze Comunali;
2. Raccolta Porta a Porta - Domiciliare;
3. Centri di raccolta comunale.
Raccolta con isole zonali
I contenitori devono essere dislocati in apposite piazzole, cioè spazi opportunamente allestiti, al fine di garantire l'igienicità, l'agevolezza delle operazioni di asporto, la salvaguardia delle esigenze di circolazione e di traffico, nonché l'armonico inserimento con le altre opere di arredo urbano.
I contenitori destinati a raccogliere i Rifiuti Urbani, devono essere collocati, di regola, in area pubblica, a cura dell'Ente Gestore, secondo il piano di posizionamento, corredato di mappa, da questo predisposto ed approvato dall'Assessorato competente. La localizzazione dei suddetti contenitori deve essere eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio e della fruibilità da parte dell’utenza. Le modalità di suddivisione dei rifiuti e di utilizzo delle isole zonali sono regolate dalle disposizioni previste dalle vigenti Ordinanze Dirigenziali.
Raccolta porta a porta - domiciliare
La raccolta differenziata viene effettuata con attrezzatura singola (mastelli e sacchetti) o collettiva (contenitori carrellati condominiali) presso le utenze domestiche e non domestiche, con apposito calendario di esposizione. Le modalità ed i tempi sono regolati dalle disposizioni previste dalle vigenti Ordinanze Dirigenziali.
Centri di raccolta comunali
1. I centri di raccolta comunali operano in conformità ai D.M. 8 aprile 2008 e D.M. 13 maggio 2009 e successive modifiche ed integrazioni.
2. I centri di raccolta sono attrezzati per la pesatura dei rifiuti conferiti con appositi sistemi come, ad esempio, tramite lettura magnetica con tesserini forniti agli utenti. Nei centri di raccolta sono autorizzati al conferimento solo gli utenti residenti o domiciliati nel Comune della Spezia e le imprese che svolgono la propria attività sul territorio comunale. Il
conferimento potrà essere esteso ai residenti di altri Comuni solo previ appositi accordi.
3. Il Produttore, anche abituale, dovrà sempre rivolgersi al personale addetto all'accettazione per la registrazione e le indicazioni relative allo scarico. Lo scarico è a cura dei Produttore che deve mettere oggetti e materiali negli appositi contenitori, seguendo le istruzioni fornite dal personale addetto. Quando il Centro è chiuso e/o non presidiato è vietato sia l'accesso che il conferimento dei rifiuti da parte degli Utenti.
4. È in ogni caso tassativamente vietato l'abbandono di rifiuti a fianco o nelle prossimità del Centro stesso.
Sono previste inoltre le seguenti modalità di conferimento:
Compostaggio domestico
Le utenze domestiche che praticano autocompostaggio possono iscriversi all’Albo Compostatori e contestualmente richiedere la riduzione della tariffa TARI, condizionata all'effettivo riscontro dell'attività di trasformazione in proprio dei rifiuti organici domestici, degli sfalci, fogliame, ramaglie e potature in terriccio fertilizzante (Compost). Tale attività dovrà essere condotta nel rispetto delle indicazioni tecniche che l'Ente Gestore predispone e comunica alle utenze che aderiscono all'iniziativa.
Raccolta periodica ingombranti e RAEE
Vengono inoltre individuati, nel rispetto della viabilità, i luoghi in cui l'Ente Gestore collocherà periodicamente (sabato e domenica) un mezzo adibito alla raccolta di ingombranti e RAEE. Il calendario sarà disponibile sulla pagina principale del sito web del Gestore.
ART. 24 RIFIUTI INGOMBRANTI DI PROVENIENZA DOMESTICA E NON DOMESTICA
1. I rifiuti ingombranti di qualsiasi provenienza non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta, né devono essere abbandonati sul suolo pubblico e/o privato ad uso pubblico (marciapiedi, strade, ecc.).
2. Per le utenze domestiche e non domestiche, previa prenotazione tramite numero verde del Gestore, il Gestore stesso provvede alla raccolta dei rifiuti ingombranti direttamente al piede del domicilio dell'utente.
3. Tutte le utenze, sia domestiche che non domestiche, possono altresì conferire i propri rifiuti ingombranti direttamente presso i centri di raccolta comunali.
4. Il conferimento diretto delle utenze domestiche e non, ha carattere gratuito.
ART. 25 RIFIUTI ORGANICI UMIDI
1. Le frazioni umide di rifiuti che vengono prodotte presso le mense pubbliche e private, civili e militari, i punti di ristorazione, nelle aree in cui vengono svolti mercati e presso gli esercizi commerciali che producono rifiuti organici putrescibili, devono essere raccolte separatamente.
2. Le modalità e i tempi per l'attuazione della raccolta differenziata della componente organica umida, di cui al comma precedente, vengono definiti con appositi provvedimenti della Civica Amministrazione.
3. I materiali organici che possono fermentare devono essere conferiti in idonei contenitori dedicati.
ART. 26 RIFIUTI VEGETALI DERIVANTI DA POTATURA E SFALCIO DI AREE VERDI
I rifiuti costituiti dai soli residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici privati, che presentino i requisiti per essere considerati come rifiuti urbani di cui all'art. 10 del presente Regolamento, devono essere smaltiti nei seguenti termini:
a. mediante conferimento negli appositi contenitori situati presso i centri di raccolta comunali;
b. mediante consegna, secondo le modalità di cui all'art. 24 del presente Regolamento, all'apposito servizio di ritiro rifiuti ingombranti, qualora si tratti di quantitativi ingenti, ovvero quando si tratti di residui di potatura di pezzatura ragguardevole;
ART. 27 RIFIUTI DI IMBALLAGGI PRIMARI
A seguito della stipula dell'Accordo di Programma Quadro per la gestione dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico 2020-2024 tra CONAI e ANCI, di cui all'articolo 224 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il Gestore del Servizio si attiva per la definizione delle attività di conferimento, raccolta e trasporto di rifiuti di imballaggi, fatti salvi i divieti di cui all’articolo 226.
TITOLO IV GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
ART. 28 SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA
L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei Servizi di Nettezza Urbana costituisce precipua competenza del Comune, il quale pertanto:
a. Definisce le modalità di espletamento dei Servizio in funzione delle caratteristiche urbanistiche, della viabilità, dell'intensità di traffico veicolare, delle attività commerciali, artigianali, turistiche presenti ed in genere dell'utilizzazione del territorio.
b. Stabilisce la frequenza di esecuzione del servizio e gli orari di svolgimento degli interventi in considerazione di valutazioni di carattere economico, igienico-sanitarie e di qualità delle prestazioni
L'Amministrazione Comunale si riserva di chiedere interventi supplementari. In tali casi verrà applicato apposito tariffario previsto dal contratto di servizio.
L'Ente Gestore, sulla base degli indirizzi tecnico-programmatici e finanziari forniti dal Comune, tenuto conto delle tecnologie e dei mezzi d'opera disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti, provvede in autonomia a definire le modalità di esecuzione dei servizi.
Eventuali altre modifiche o integrazioni possono essere definite autonomamente dallo stesso Ente Gestore purché non in contrasto con le direttive impartite dall'Amministrazione Comunale.
ART. 29 FREQUENZA E MODALITA' DEL SERVIZIO PUBBLICO
1. La frequenza e le modalità di espletamento dei servizi di Igiene Urbana sono definite con il Gestore del Servizio all'interno del "contratto di servizio", in funzione delle necessità dell'utenza ed in relazione alla tecnologia e ai mezzi d'opera disponibili, sentite le Circoscrizioni; il contratto di servizio attualmente in corso è stato approvato con deliberazione C.C. n° 23 del 16/07/2009 e aggiornato con deliberazione C.C. n° 5 del 08/02/2018.
2. Devono essere adottate le soluzioni operative più convenienti in funzione delle caratteristiche urbanistiche, della viabilità, dell'intensità del traffico veicolare, delle attività commerciali, artigianali e turistiche ed in genere dall'utilizzazione del territorio.
ART. 30 CONTENITORI PORTARIFIUTI
1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico sopra indicate, il Gestore del Servizio provvede ad installare appositi cestini gettacarte, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia secondo quanto previsto all'interno del Contratto di Servizio.
2. I cestini gettacarte (da palo o da terra) sono riservati alla raccolta di rifiuto minuto (es. mozziconi di sigarette, pacchetti di sigarette, involucri di cibi, deiezioni canine, …). È assolutamente vietato introdurre sacchetti contenenti rifiuti o abbandonare ogni genere di rifiuti nei pressi dei suddetti cestini.
3. È vietato eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Gestore del Servizio.
ART. 31 SERVIZI VARI DI PULIZIA
Possono rientrare fra i compiti affidati al Gestore i seguenti servizi:
a. manutenzione delle aree verdi e delle alberature cittadine, diserbamento periodico delle aree di circolazione, dei cigli delle strade e delle aiuole e delle aree pubbliche, nonché la conseguente asportazione dei rifiuti così prodotti, con particolare attenzione all’espiante di essenze portatrici di allergie;
b. pulizia, lavatura, disinfezione e deodorazione di tutti gli orinatoi pubblici in esercizio;
c. pulizia periodica esterna delle fontane, fontanelle, monumenti pubblici, gallerie di pubblico transito;
x. xxxxxxx, su chiamata da parte degli Organi Pubblici competenti, della carreggiata a seguito di incidenti stradali o di perdite del carico da parte di veicoli, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili dell'incidente e per le strade comprese entro il perimetro di spazzamento;
e. pulizia e lavaggio della pavimentazione dei portici soggetti permanentemente ad uso pubblico, di vicoli, strade, nonché lavaggio delle panchine situate in aree pubbliche aperte con particolare riferimento alle deiezioni dei volatili, con frequenze stabilite dal Gestore del Servizio, secondo quanto previsto dal Contratto di Servizio;
f. spazzamento meccanico e pulizia caditoie nelle singole vie o piazze così come indicato nel Contratto di Servizio in corso, approvato dal Comune con deliberazione C.C. n° 23 del 16/07/2009 e aggiornato con deliberazione C.C. n° 5 del 08/02/2018;
g. altri servizi affidati al Gestore del Servizio con atto del Sindaco per motivi di sicurezza o igiene, o non ricompresi nel contratto di servizio.
ART. 32 INTERVENTI URGENTI DI DISINQUINAMENTO
1. Il Gestore del Servizio provvede direttamente con le proprie strutture, conl'ausilio eventuale di ditte autorizzate, ai disinquinamenti che si rendono necessari sulle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico.
2. Il Gestore del Servizio provvede, altresì, allo smaltimento di rifiuti potenzialmente pericolosi giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, con le modalità definite e concordate, per quanto di competenza, con il Settore Tutela Ambiente del Comune.
ART. 33 SUPERFICI INTERESSATE DAL SERVIZIO DI IGIENE URBANA
I perimetri delle aree all’interno delle quali sono istituiti i servizi di spazzamento, diserbo stradale, lavaggio, pulizia delle caditoie e svuotamento dei cestini, vengono così definiti:
⮚ le strade e le piazze (compresi portici, marciapiedi, scalinate, aiuole spartitraffico, tazze delle alberature stradali) classificate come comunali;
⮚ le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
⮚ le aree verdi pubbliche;
⮚ i viali interni dei cimiteri limitatamente ai residui di fiori, addobbi, corone funebrie simili;
⮚ le aree pavimentate idonee al traffico veicolare all’interno di giardini o parchi comunali;
⮚ le aree appositamente allestite per i mercati.
Il servizio di bonifica delle discariche abusive è esteso a tutte le aree pubbliche comprese nel perimetro del territorio comunale.
ART. 34 FABBRICATI ED AREE SCOPERTE
1. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi.
2. È vietato l'accumulo di rifiuti in tali aree. In caso di scarico abusivo di rifiuti, anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente ne abbia la disponibilità, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, è obbligato alla rimozione ed avvio a smaltimento dei rifiuti abusivamente immessi ed al ripristino delle condizioni originarie dell'area; le operazioni ed i tempi a tal fine necessari saranno disposti con apposita Ordinanza del Sindaco ai sensi del D.Lgs. n. 152/06;
3. Trascorso inutilmente il termine concesso con l'Ordinanza di cui al comma precedente, il Comune provveda a far eseguire dal gestore, qualora ne abbia i requisiti, ovvero da soggetti idonei, previa procedura di evidenza pubblica, gli interventi di bonifica. Le spese sostenute saranno addebitate dal Comune al soggetto inadempiente.
ART. 35 TERRENI NON EDIFICATI E AREE DI CANTIERE EDILE O STRADALE
1. I terreni non edificati, a qualunque uso o destinazione siano adibiti e le aree di cantiere edile e stradale, devono essere conservati in buono stato di decoro e pulizia e costantemente liberi da materiali di scarto, abbandonati anche da terzi, a cura dei proprietari o di coloro che ne hanno la disponibilità. A tale scopo devono essere realizzati necessari canali di scolo ed altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni stessi, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.
2. In caso di abbandono di rifiuti sulle aree di cui al comma precedente, si rimanda a quanto già indicato ai commi 2 e 3 dell'art. 34.
ART. 36 MERCATI
1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccoglierei rifiuti definiti all'art. 8 e provenienti dalla propria attività in appositi sacchi chiusi e conferirli in contenitori o in attrezzature particolari allestite dalGestore del Servizio.
2. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita, ad opera dei singoli concessionari, entro un'ora dall'orario di chiusura.
3. In occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica, l'Ente promotore o comunque gli occupanti l'area interessata sono soggetti alla tassa giornaliera di smaltimento rifiuti prevista dal D.L. n° 507/93 e successive modificazioni, e devono concordare con il Gestore del Servizio le modalità per lo svolgimento del relativo servizio di raccolta.
ART. 37 AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI
1. Le aree pubbliche o di uso pubblico di pertinenza di pubblici esercizi, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute pulite dai rispettivi gestori, i quali devono mantenere costantemente pulito il suolo ad essi concesso, eventualmente attraverso adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuatolo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.
3. All'orario di chiusura l'area in concessione di cui al comma 1 deve risultare perfettamente pulita.
ART. 38 AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI
1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, debitamente attrezzate all’uso con appositi contenitori, devono essere mantenute pulite durante l'occupazione e devono essere riconsegnate pulite, sempre a cura e spese degli occupanti. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
2. i soggetti occupanti le aree di cui sopra dovranno depositare una garanzia cauzionale come da Regolamento delle Entrate presso l’ufficio che ha rilasciato l’autorizzazione all’occupazione.
ART. 39 MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo
2. culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze ed aree pubbliche, anche quando comportino la realizzazione di strutture precarie, sono tenuti a comunicare al Gestore del Servizio, con un preavviso di otto giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.
3. A manifestazione terminata, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi.
4. In tali occasioni di particolare rilevanza soprattutto in termini di affluenza di
5. pubblico, i promotori dovranno attivare, col coordinamento dell’Amministrazione e con le indicazioni del Gestore del Servizio, un piano di raccolta differenziata pre, durante e post manifestazione relativamente ai rifiuti riciclabili prodotti dalle loro specifiche attività e dai partecipanti all'evento.
6. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni, salvo il caso in cui promotore sia la Civica Amministrazione.
ART. 40 CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI
1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta.
3. In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia viene effettuata direttamente dal Gestore del Servizio, fatta salva la rivalsa delle spese nei confronti dei responsabili con le modalità di cui all’art. 34.
ART. 41 CADITOIE E POZZETTI STRADALI
Il Comune provvede alla pulizia delle caditoie stradali esistenti su aree aperte pubbliche e private soggette ad uso pubblico, al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche tramite i pozzetti stradali.
È assolutamente vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere nei pozzetti stessi.
ART. 42 CAROGNE DI ANIMALI
uffici dell’Ente.
2. Per motivi igienico-sanitari è fatto divieto di introdurre le suddette carogne all’interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti.
3. Le spoglie degli animali di affezione devono essere smaltite in conformità con le disposizioni delle leggi vigenti e secondo le modalità e tariffe indicate nei provvedimenti adottati dai competenti uffici.
ART. 43 ANIMALI
2. Essi sono tenuti a dotarsi di specifica attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure degli animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata.
3. Gli escrementi e i rifiuti devono essere raccolti in un sacchetto o altro idoneo contenitore e depositati nei cestini stradali.
4. Per la corretta conduzione si fa riferimento al “Regolamento sulla detenzione e la tutela degli animali” approvato con D.C.C. n. 48 del 15/12/2014 e modificato con D.C.C. n. 18 del 20/04/2017.
ART. 44 CAVE, CANTIERI E ATTIVITA’ POLVERULENTE
1. I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio, nonché di quelle da considerarsi ormai chiuse per ultimato esercizio, sono tenuti ad attrezzare le aree immediatamente adiacenti con idonee opere (recinzioni, ecc.) al fine di impedire l'accesso ad estranei, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie.
2. Inoltre i proprietari delle cave, dei cantieri in esercizio e delle attività polverulente, sono tenuti a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche o aperte al pubblico, confinanti con le suddette cave e cantieri, quando il transito di veicoli, che accedano a qualsiasi titolo, provochi lordura o imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).
3. Alla chiusura del cantiere, l'area esterna pubblica deve essere perfettamente pulita a cura dell'impresa e sgombera da qualsiasi residuo di lavorazione (legno, residui inerti, metalli, plastica, ecc.).
TITOLO V
GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI
ART. 45 DISCIPLINA GENERALE
ART. 46 VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI
In ottemperanza ai disposti dell'art. 231 del D.Lgs. n. 152/06:
a. il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 208, 209 e 210. Tali centri di raccolta possono ricevere anche i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore;
b. il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici, che ne cureranno la successiva consegna ai centri di cui alla precedente lett. a., qualora intenda cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro;
c. è vietato abbandonare relitti di veicoli, rimorchi e simili fuori uso o parti di essi sul suolo pubblico, privato adibito ad uso pubblico o su aree private;
d. i veicoli abbandonati, con targa e senza targa, dopo gli accertamenti del caso, dovranno essere rimossi con le modalità di cui al decreto Ministero Interno n° 460 del 22.10.1999.
ART. 47 RIFIUTI INERTI
2. I rifiuti inerti provenienti da demolizioni o costruzioni, non contaminati da residui amiantosi, ivi compresi i rifiuti lapidei provenienti da attività cimiteriali, prodotti da utenze non domestiche devono essere avviati a smaltimento presso discariche autorizzate ai sensi del D.Lgs. n. 152/06.
3. È fatta salva la possibilità di regolamentare diversamente la materia di cui al presente articolo, attraverso specifici accordi di programma.
4. È ammesso il conferimento presso i centri di raccolta di piccole quantità derivanti da modesti interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione.
ART. 48 TRASPORTO DI RIFIUTI INERTI OBBLIGO DI DICHIARAZIONE
1. Fermo restando l'obbligo di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/06 inerente al formulario per il trasporto di rifiuti effettuato da enti o imprese, al fine di controllare la provenienza e la destinazione dei rifiuti inerti di cui all'articolo precedente, onde evitare l'abbandono indiscriminato degli stessi, per i casi nei quali le sotto elencate notizie non sono desumibili dal formulario di cui sopra, i conducenti di autoveicoli e motoveicoli in transito nel territorio del Comune della Spezia (esclusi i veicoli in dotazione al Gestore del Servizio, quelli dei Comuni e delle Aziende Municipalizzate o Speciali, o per questi Enti operanti), che trasportano rifiuti inerti provenienti da lavori di ristrutturazioni edilizie e di demolizioni effettuati in proprio, sono tenuti a munirsi di apposita dichiarazione, secondo le indicazioni di cui al presente articolo.
2. La dichiarazione di cui al comma precedente deve altresì accompagnare i trasporti di rifiuti che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi al giorno, effettuati dal produttore dei rifiuti stessi.
3. Tale dichiarazione deve comunque contenere:
a. provenienza dei residui o rifiuti
b. data, ora e luogo di inizio trasporto
c. luogo di destinazione degli stessi
4. Detta documentazione deve essere esibita a richiesta degli organi di controllo durante il trasporto e deve essere conservata, per eventuali ulteriori controlli, per un anno dalla data dell'avvenuto deposito o smaltimento, corredata dalla documentazione rilasciata dall'impianto di destinazione del rifiuto.
TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ART. 49 SANZIONI
Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di gestione dei rifiuti, si applicano sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla normativa vigente, nell'ambito dei limiti minimo e massimo di sotto specificati:
a) per violazione alle norme di cui all'art. 16 - x.xx 4: divieto di incendiare i rifiuti all'aperto: da € 78,00 a € 387,00
b) per violazione alle norme dell'art. 36: mancata pulizia delle aree di parcheggio mercati: da € 78,00 a € 697,00
c) per violazione alle norme dell'art. 37: obbligo dei gestori di esercizi pubblici di tenere pulite le aree di rispettiva pertinenza:
da € 78,00 a € 697,00
d) per violazione alle norme dell'art. 38: obbligo degli appartenenti a spettacoli viaggianti di mantenere pulite le aree occupate durante l'uso e al momento della riconsegna delle stesse:
da € 150,00 a € 750,00 oltre agli oneri di pulizia dell'area
e) per violazione alle norme dell’art. 39 – mancata pulizia dopo manifestazioni pubbliche
da € 100,00 a € 400,00
f) per violazione alle norme dell'art. 41: smaltimento di rifiuti attraverso pozzetti stradali: da € 50,00 a € 200,00 se il conferimento riguarda rifiuti urbani
da € 200,00 a € 500,00 se il conferimento riguarda rifiuti speciali
da € 400,00 a € 800,00 se il conferimento riguarda rifiuti speciali pericolosi
g) per violazione dell’art. 44 – lordura da polveri da cave o cantieri da € 195,00 a € 750,00
h) per violazione alle norme dell’art. 48: obbligo di dichiarazione in caso di trasporto di rifiuti inerti:
da € 38,00 a € 150,00.
2. Per le violazioni alle disposizioni sulle modalità, tempi e modi della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, di cui alle vigenti Ordinanze Comunali, si fa riferimento alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 411 del 06/12/2021 e ss.mm.ii.
ART. 50 MODIFICHE AL CONTRATTO DI SERVIZIO
Le norme del presente Regolamento dovranno essere recepite dal Contratto di Servizio, attraverso relative modifiche corredate da specifiche sanzioni per le inadempienze, da sottoporre al Consiglio Comunale, entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore del Regolamento.