ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE
Direzione Regionale Liguria
COORDINAMENTO ATTIVITA’ TECNICO EDILIZIA
Disciplinare di gara ALLEGATO 8
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Procedura aperta ai sensi art. 55, 5° comma e art. 122 comma 6 del D. Lgs. N. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., volta all’affidamento dei
“lavori di fornitura ed installazione di pareti divisorie, attrezzate e elementi speciali nell’ambito di un’opera di restauro conservativo di immobile vincolato”
Codice Identificativo Gara: 3595930F4B Codice Unico di Progetto: F39I11000040005
CAPITOLO 1
OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE
OPERE VARIAZIONI DELLE OPERE
Art 1.1 OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimata l’esecuzione dei lavori di fornitura ed installazione di pareti mobili, attrezzate e elementi speciali presso lo stabile sito in Genova Xxx X. Xxxxxxx 0.
L’ immobile è sottoposto a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali.
Art. 1.2 AMMONTARE DELL'APPALTO
1. Il corrispettivo per il presente appalto di lavori è così di seguito fissato:
N. | Designazione delle categorie omogenee | in Euro | |
1 | Lavori per la fornitura e posa in opera di pareti mobili ed attrezzate, elementi di chiusura speciali: importo soggetto a ribasso | OS 6 | 735.000,00 |
2 | Sicurezza: importo non soggetto a ribasso d’asta | 40.000,00 | |
Sommano da appaltare | 775.000,00 |
E’ ammessa la partecipazione alle ditte in possesso di categoria OG2 classifica III.
2. Con riferimento all’art. 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non si farà luogo ad alcuna anticipazione sul prezzo dei lavori.
3. Ai sensi dell’art. 82 comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, il contratto è stipulato interamente a misura. L’importo contrattuale, risulta, pertanto, dalla contabilizzazione delle pareti mobili, attrezzate ed elementi speciali nelle quantità espresse nel capitolato tecnico valutate ai prezzi unitari scontati della percentuale di ribasso espressa in sede di offerta dall’Appaltatore. L’importo contrattuale definitivo risulterà dalla contabilizzazione delle quantità effettivamente installate con eventuali variazioni in aumento o diminuzione disposte secondo quanto previsto dal punto 3. comma 4 del Disciplinare di Gara.
4. Non è previsto l’istituto della revisione prezzi e non trova applicazione l’art. 1664 comma 4 del C.C.
Art. 1.3 DESCRIZIONE DEI LAVORI
I lavori che formano l'oggetto dell'appalto sono dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e negli elaborati grafici, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dal Direttore dei lavori.
Art. 1.4
FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
1. La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dagli elaborati tecnici allegati alla documentazione di gara.
2. Per tutti i particolari si rimanda al capitolato tecnico, già citato.
3. Gli elaborati di cui al progetto esecutivo cantierabile dovranno essere redatti in conformità alle norme UNI vigenti in materia. Inoltre per tutte le indicazioni di grandezza presenti sugli elaborati di progetto ci si dovrà attenere alle norme UNI CEI ISO 1000 e UNI CEI ISO 31 nonché alla norma UNI 4546.
Art. 1.5
VARIANTI INTRODOTTE DALL’ISTITUTO
1. Per le eventuali variazioni in aumento o in diminuzione dell'importo presunto indicato nel contratto si fa riferimento a quanto disposto dall'art.132 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. e dagli specifici articoli di cui al Capitolato Generale ed al Regolamento di attuazione.
2. Per i lavori a misura l'importo definitivo dei lavori sarà desunto dal consuntivo degli stessi mediante l'applicazione dei prezzi, detratti della percentuale di ribasso d'asta, alle quantità realmente eseguite, nonché dall'eventuale esecuzione di lavorazioni in economia.
3. Per i lavori a corpo l’importo dei lavori sarà desunto dalla contabilizzazione per l’intero di tutte le categorie in cui è stato suddiviso l’appalto, detratta la percentuale di ribasso sull’importo a base di gara, nonché dall'eventuale esecuzione di lavorazioni in economia.
4. In particolare, per risolvere aspetti di dettaglio, il Direttore dei Lavori potrà disporre interventi che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro, e non superiore al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie comprese nell’appalto, come dai disposti dell'art.132 comma 3) d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. Pertanto un eventuale aumento o diminuzione delle quantità, compresi nei limiti sopra indicati, non può giustificare alcuna richiesta di indennità da parte della Ditta aggiudicataria.
5. Qualora l'Istituto, esercitando la facoltà di cui all'articolo 132 comma 3 della legge di riferimento, ordini l'esecuzione di lavori oltre l'importo indicato nel contratto di appalto, la determinazione dell'Istituto verrà comunicata all'appaltatore mediante ordini di servizio dalla Direzione dei Lavori.
6. Risulta altresì evidente che, delle opere e provviste appaltate, l'Istituto si riserva la facoltà di escludere quelle che ritenga più conveniente non fare eseguire, oppure eseguire direttamente oppure far eseguire da altre Ditte, nei limiti di quanto disposto dagli artt. specifici del Capitolato Generale e del Regolamento di attuazione. L'Appaltatore rinuncia in tal caso a qualsiasi ragione di opposizione o di compenso.
7. L'Amministrazione si riserva l’insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente regolamento e nel presente Capitolato Speciale.
Dovranno essere comunque rispettate le disposizioni di cui al d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.
8. Non sono considerati varianti e modificazioni gli interventi disposti dalla direzione dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio e che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie dell'appalto, sempreché non comportino un
aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Le varianti derivanti da errori od omissioni in sede di progettazione sono quelle di cui all'art.132, comma 6, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i..
9. Sono considerate varianti, e come tali ammesse, quelle in aumento o in diminuzione finalizzate al miglioramento dell'opera od alla funzionalità, che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto.
L'importo di queste varianti non può comunque essere superiore al 5% dell'importo originario e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
10. Nel caso in cui la stazione appaltante, tramite la Direzione Lavori, ritenesse di dover introdurre modifiche o varianti in corso d’opera, ferme restando le disposizioni di cui d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi, concordati mediante apposito verbale ai sensi D.P.R. 207/2010, nonché ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 133 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i.
Se l’Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti, i xxxxxx s’intendono definitivamente accettati.
11. Se le varianti derivano da errori od omissioni del progetto esecutivo ed eccedono il quinto dell'importo originario del contratto, si dovrà andare alla risoluzione del contratto ed alla indizione di una nuova gara, alla quale dovrà essere invitato a partecipare l'aggiudicatario iniziale. La risoluzione darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti calcolato fino all'ammontare dei 4/5 dell'importo del contratto.
Art. 1.6
DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL’APPALTATORE
1. Nessuna variazione o modifica al Contratto può essere introdotta ad iniziativa dell’Appaltatore se non è stata disposta dal Direttore dei lavori del Contratto e preventivamente approvata dall'Istituto, nel rispetto delle condizioni e nei limiti previsti nell’art. 1.5 del presente capitolato speciale.
2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dei lavori lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’Appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dei lavori stesso.
CAPITOLO 2
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO E MODO DI VALUTARE I LAVORI
Art. 2.1
NORMATIVA IN TEMA DI CONTRATTI PUBBLICI
1. L’Appaltatore riconosce e prende atto che l’esecuzione della prestazione è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare, il medesimo garantisce l’assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06, come modificato dalla L. 106/2011, nonché la sussistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal disciplinare di gara per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione.
2. L’Appaltatore assume espressamente l’obbligo di comunicare immediatamente all’Istituto - pena la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. – ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del Contratto.
3. L’Appaltatore prende atto che l’Istituto si riserva la facoltà, durante l’esecuzione del Contratto, di verificare, in ogni momento, la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l’insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.
4. L’Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d’igiene, di polizia urbana, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell’esecuzione dell’intervento (sia per quanto riguarda il personale dell’Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui al
D.P.R. 915/82 e s.m.i. o impartite dalle ASL, alle norme CEI, UNI, CNR.
5. Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, in materia di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e
s.m.i. riguardanti i “limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”, al D. Lgs. 277/91 ed alla legge 447/95 (Legge quadro sull’inquinamento acustico), nonché alle disposizioni regionali vigenti per ciascuna materia.
6. L'esecuzione dell'appalto è disciplinata anche, fatto salvo quanto in contrasto con la normativa vigente al momento del presente Appalto, dai seguenti documenti:
- Regolamento per l'esecuzione delle opere, delle forniture e dei servizi dell'I.N.P.S. in vigore al momento dell’indizione dell’appalto (indicato più brevemente in seguito come “R.O.F.”);
- Capitolato Generale per gli appalti a stampa dell’INPS, approvato con delibera Commissariale n. 3030 del 10.03.1947 e modificato con successive deliberazioni dal Consiglio di Amministrazione dello stesso Istituto nelle sedute del 15.03.1950, del 24.10.1952, del 25.06.1959, del 16.07.1965 e del 27.10.1966 (indicato più brevemente in seguito come "C.G")
7. Sarà inoltre applicata tutta la normativa che si desume dalle "LEGGI CONTRO LA DELINQUENZA MAFIOSA " n. 575 del 31.05.1965, n. 646 del 13.09.1982, n. 726 del 12.10.1982, n. 936 del 23.12.1982, n. 55 del 19.03.1990 e D.L. n. 76 del 13.03.1991 dal D.L. n. 490 dell'08.08.1994 e successive modifiche, ed, in particolare, dal D.P.R. n.
252 del 3.06.1998 e dalla recente legge 136/10 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
8. Sarà, altresì, applicata la normativa in materia di lotta contro il lavoro nero, con particolare riguardo alla legge n. 248 dell'11 agosto 2006 e successive circolari di attuazione degli enti preposti al controllo, e la normativa per l’emersione del sommerso ai sensi del D.L. 210/2002 convertito in legge 266/2002.
9. All'Istituto è riconosciuta la facoltà di controllare o di far controllare nel corso dei lavori, la qualità, il tipo di materiale impiegato e le modalità di esecuzione, con riferimento alle condizioni del presente capitolato speciale e del capitolato tecnico, con diritto di revocare l'appalto quando tali condizioni non risultassero osservate.
Art. 2.2
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO E PERSONALE DELL’APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE
1. In conformità a quanto stabilito dall’art. 118, comma 1°, del D.Lgs. n. 163/06, il Contratto dovrà essere eseguito in proprio dall’Appaltatore, ed è fatto divieto al medesimo di cederlo in tutto in parte, salve le ipotesi di cui all’art. 116 del predetto Decreto.
2. Per l’esecuzione delle attività di cui al presente Contratto, l’Appaltatore potrà avvalersi di terzi operatori economici nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/06, nei limiti del 30 (trenta) per cento dell’importo complessivo del Contratto e dietro autorizzazione dell’Istituto ai sensi dei commi che seguono, rimanendo, anche in deroga alle previsioni di legge, solidalmente responsabile dell’operato degli stessi per eventuali ritardi e/o inadempimenti previsti nel presente appalto.
3. L’affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:
a) che, all’atto dell’Offerta o, in caso di varianti autorizzate delle prestazioni, all’atto delle medesime, l’Appaltatore abbia regolarmente ed esaustivamente indicato le parti del Contratto che intende subappaltare;
b) che l’Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso l’Istituto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni subappaltate;
c) che, al momento del deposito del contratto di subappalto presso l’Istituto, l’Appaltatore trasmetta, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 163/06 in relazione alla prestazione subappaltata, la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice, come modificato dalla L. 106/2011, e la documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnico-professionale del subappaltatore. Il contenuto di tali dichiarazioni, ed il possesso dei requisiti di carattere generale, di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo e di idoneità tecnico professionale, dovranno essere documentalmente comprovati dal subappaltatore su richiesta della Stazione Appaltante;
d) che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
4. Ai fini dell’autorizzazione al subappalto, l’Appaltatore deve presentare all’Istituto apposita istanza, alla quale allega i seguenti documenti:
a) copia autentica del contratto di subappalto;
b) la certificazione, resa dall’Appaltatore, in merito al possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice, dal Regolamento e dalla lex specialis in relazione alla prestazione subappaltata;
c) la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali stabiliti dall’art. 38 del Codice, come modificato dalla L. 106/2011, e da tutte le altre norme che regolino la capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
d) la documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, ove necessaria ai sensi delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/08;
e) la dichiarazione dell’Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
f) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici;
g) il piano operativo di sicurezza ad opera del subappaltatore.
5. L’Istituto provvederà al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza di cui sopra; tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che l’Istituto abbia espressamente autorizzato il subappalto, detta autorizzazione si intenderà concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a Euro 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell’autorizzazione sono ridotti alla metà.
6. Per il rilascio dell’autorizzazione di cui sopra, nonché per il pagamento degli stati di avanzamento o delle prestazioni, il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale, l’Istituto acquisisce d’ufficio il D.U.R.C. del subappaltatore in corso di validità.
7. In caso di ottenimento del D.U.R.C. del subappaltatore negativo per due volte consecutive, l’Istituto provvede ai sensi dell’art. 31, comma 5° del Codice.
8. In caso di R.T.I., il contratto di subappalto sarà stipulato dalla capogruppo, in nome e per conto del raggruppamento. È fatto obbligo all’impresa capogruppo indicare, all’atto della stipula del contratto di subappalto, l’impresa raggruppata per conto del quale il subappaltatore eseguirà le prestazioni, la quota detenuta dalla medesima nell’ambito dell’Appalto, e la percentuale di incidenza del subappalto su tale quota.
9. L’affidamento dei lavori da parte dei soggetti di cui all’art. 34, comma 1°, lettere b) e c), del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto. Si applicano comunque le disposizioni di cui all’art. 118, comma 2°, numero 4, e comma 5° del Codice.
10. Ai fini dell’accertamento in ordine alla regolare remunerazione dei subappaltatori a cura dell’Appaltatore, sarà obbligo del medesimo Appaltatore trasmettere all’Istituto,
entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dall’Istituto a favore di esso Appaltatore, il documento di pagamento debitamente quietanzato, relativo ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’Appaltatore non dovesse trasmettere i documenti quietanzati del subappaltatore entro il termine predetto, l’Istituto provvederà alla sospensione dei successivi pagamenti verso l’Appaltatore medesimo, salvo quanto previsto dal comma che segue.
11. Qualora l’Appaltatore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità delle attività eseguite dal subappaltatore, e sempre che quanto contestato dall’Appaltatore sia accertato dal Direttore dei lavori, l’Istituto sospende i pagamenti in favore dell’Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dei lavori.
12. Per le prestazioni affidate in subappalto, l’Appaltatore dovrà praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L’Appaltatore dovrà corrispondere gli oneri per la sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, ai propri subappaltatori senza alcun ribasso. L’Appaltatore sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
13. L’Appaltatore resta in ogni caso l’unico responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando quest’ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate.
14. L'Appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che i seguenti adempimenti concernenti l'oggetto del presente capitolato sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore:
- versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;
- versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
Art. 2.3 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI
1. Nell’esecuzione dei lavori in opera che forma oggetto del presente appalto, l’Appaltatore è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono gli interventi.
2. L’appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.
3. I suddetti obblighi vincolano l’Impresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell’Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
4. L’Appaltatore è responsabile in solido, nei confronti della Stazione appaltante, dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
5. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’Impresa appaltatrice dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.
6. L’appaltatore è obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui al comma 6 dell’art. 118 ed all’art. 131 del D. lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., ed egualmente è tenuta all'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 68/99 sulle “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e successivi decreti di attuazione.
7. L’appaltatore è inoltre obbligato al versamento all’INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale, con particolare riguardo all'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.
8. L’appaltatore è altresì obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali.
9. L’Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno presentare alla Stazione Appaltante prima dell’emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e comunque ad ogni scadenza bimestrale calcolata dalla data di inizio lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva.
10. Non possono essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la sola categoria prevalente indicata nel bando di gara, se prive delle relative adeguate qualificazioni, alcune lavorazioni relative a strutture, impianti ed opere speciali quali:
- il restauro, la manutenzione di superfici decorate di beni architettonici, il restauro di beni mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico;
- l'installazione, la gestione e la manutenzione ordinaria di impianti idrosanitari, del gas, antincendio, di termoregolazione, di cucina e di lavanderia;
- l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto;
- l'installazione, gestione e manutenzione di impianti pneumatici, di impianti antintrusione;
- l'installazione, gestione e manutenzione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili;
- i rilevamenti topografici speciali e le esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali;
- le fondazioni speciali, i consolidamenti di terreni, i pozzi;
- la bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi;
- i dispositivi strutturali, i giunti di dilatazione e gli apparecchi di appoggio, i ritegni antisismici;
- la fornitura e posa in opera di strutture e di elementi prefabbricati prodotti industrialmente;
- l'armamento ferroviario;
- gli impianti per la trazione elettrica;
- gli impianti di trattamento rifiuti;
- gli impianti di potabilizzazione.
Tali lavorazioni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 37, comma 11 della norma di riferimento sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.
Le medesime lavorazioni sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale.
11. Resta fissato l'obbligo del possesso dei requisiti di cui al D.M. 37/2008 e s.m.i. per la realizzazione delle opere soggette a tale normativa.
Art. 2.4
INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA DEL FORNITORE O DEL SUBAPPALTATORE E RITENUTA A GARANZIA DEI RELATIVI OBBLIGHI
1. Qualora l’Istituto consegua un D.U.R.C. che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del presente appalto, l’Istituto medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza, ritenendo le somme di spettanza dell’Istituto, e provvedendo direttamente al pagamento delle somme dovute agli altri enti previdenziali e a quelli assicurativi, compresa la cassa edile qualora ne ricorrano le motivazioni.
2. In ogni caso, sull’importo progressivo netto delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte dell’Istituto del certificato di collaudo o di verifica di regolare esecuzione, previo rilascio del D.U.R.C.
3. Sarà facoltà dell’Istituto, nel caso in cui venga definitivamente accertato che l’Appaltatore abbia commesso violazioni gravi alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, , sospendere ogni pagamento sino alla regolarizzazione del debito contributivo dell’Appaltatore.
4. In caso di ottenimento del D.U.R.C. dell’Appaltatore negativo per due volte consecutive, il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dei lavori, propone, ai sensi dell’art. 135, comma 1°, del Codice, la risoluzione del Contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
5. Ove l’ottenimento del D.U.R.C. negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l’Istituto pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione di cui all’art. 118, comma 8°, del Codice, dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico di cui all’art. 8 del Regolamento.
Art. 2.5
INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA RETRIBUTIVA DEL FORNITORE O DEL SUBAPPALTATORE
1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore o del subappaltatore, o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 118, comma 8°, ultimo periodo, del Codice, impiegato nell’esecuzione del Contratto, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
2. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Istituto può pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore del Contratto, ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli artt. 37, comma 11°, ultimo periodo e 118, comma 3°, primo periodo, del Codice.
3. I pagamenti di cui al comma 1°, eseguiti dall’Istituto, sono provati dalle quietanze predisposte a cura del R.U.P. e sottoscritte dagli interessati.
4. L’Istituto si riserva la facoltà di richiedere la cauzione di cui al punto 9 dell’art. 14 del Disciplinare di Gara quando l’importo contrattuale residuale dovuto all’esecutore del
contratto o al subappaltatore non risulti più sufficiente a compensare eventuali inadempienze nel pagamento delle retribuzioni.
5. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1°, il R.U.P. provvede all’inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro, per i necessari accertamenti.
Art. 2.6 DIRETTORE DEI LAVORI
1. La Direzione e la Vigilanza diretta sui lavori, ai sensi dell'art. 147 del regolamento per gli Appalti, sarà esercitata da un Ufficio di Direzione lavori, costituito da uno o più tecnici professionisti dell'Area Professionale Tecnico Edilizia della Direzione Regionale INPS per la Liguria con Uffici in Genova Viale Brigata Bisagno,2/37.
2. L’ufficio di direzione lavori è così individuato:
Direttore dei Lavori Geom. Xxxxx Xxxxxxxx Direttori Operativi Arch. Xxxxxxx Xxxxxx
Geom. Xxxxxx Xxxxx Geom. Xxxxxxx Xxxxx
3. I compiti e le funzioni sono definite dai disposti di cui alla norma di riferimento ed al regolamento di attuazione.
4. Il Direttore dei lavori del Contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione dell’appalto, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.
5. Al fine della regolare esecuzione del Contratto, il Direttore dei lavori svolge tutte le attività espressamente demandate allo stesso dal presente capitolato speciale e dalla normativa vigente, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti assegnati.
6. L’Istituto può nominare uno o più assistenti del Direttore dei lavori, ai quali affida per iscritto una o più delle attività di competenza dello stesso Direttore dei lavori.
7. Il D.L. avrà facoltà di rifiutare quei materiali e di far modificare e rifare quelle opere che ritenesse inaccettabili per deficiente qualità dei materiali o difettosa esecuzione da parte dell'Impresa o dei suoi fornitori, come pure vietare l'impiego di quei fornitori o di quei dipendenti dell'Impresa che ritenesse inadatti all'esecuzione dei lavori o all'adempimento di mansioni che la ditta intendesse affidare.
8. Egli fornirà alla ditta, in relazione alle necessità derivanti dall'andamento degli interventi o a richiesta dell'impresa stessa, tutte quelle indicazioni e prescrizioni tecniche che potessero ulteriormente occorrere per il buon andamento dei lavori, per cui, nell'eventualità di mancanza di qualche indicazione o di dubbio sull'interpretazione dei suoi obblighi contrattuali, l'impresa sarà tenuta a richiedere tempestivamente al D.L. le opportune istruzioni in merito ed a rimuovere senza compenso alcuno quanto avesse eventualmente eseguito di suo arbitrio.
9.Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori si debba constatare che nel contratto, capitolato o disegni non siano stati specificati alcuni particolari costruttivi o caratteristiche tecnologiche o di materiali, ecc..., necessari, a giudizio del D.L., alla regolare esecuzione del manufatto ed al rispetto delle leggi, norme e regolamenti vigenti, la Ditta è tenuta a fornire i materiali ed eseguire le opere relative in conformità agli ordini che in proposito impartirà il D.L. alle stesse condizioni contrattuali e senza che ad essa Ditta spetti alcun particolare compenso.
10. Tutte le attività non espressamente rientranti tra i compiti del Direttore dei lavori, o di altri soggetti coinvolti nella fase di esecuzione del presente appalto, saranno svolte dal R.U.P., secondo quanto previsto dalla legge.
Art. 2.7
STIPULA DEL CONTRATTO – CONSEGNA DEI LAVORI - PROGRAMMA OPERATIVO DEI LAVORI - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE - CONSEGNE PARZIALI - SOSPENSIONE
1. I termini previsti dalla vigente normativa decorrono dalla data del contratto, che verrà stipulato, in ordine alle disposizioni di cui all’art. 11 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., solo a seguito della verifica del possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti prescritti, previa consegna della documentazione richiesta a seguito dell’aggiudicazione provvisoria e di quella definitiva, secondo la tempistica prevista dall’art. 44 del D. Lgs. 20.03.2010, n. 53.
2. In particolare, prima della consegna lavori, l’appaltatore dovrà, altresì, comunicare i seguenti nominativi:
- il nominativo del tecnico abilitato al quale sarà affidata la direzione del cantiere da parte della Ditta;
- il nominativo del tecnico abilitato al quale sarà affidata l’attuazione ed il controllo di esecuzione in cantiere dei piani di sicurezza, nonché le misure di prevenzione e protezione concordate con l’Istituto al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle eventuali diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera e le attività istituzionali dell’INPS, secondo le disposizioni del D. Lgs. 81/2008;
- il nominativo del rappresentante la Ditta che sarà sempre in cantiere durante lo svolgimento operativo dei lavori e che sarà incaricato di ricevere gli ordini e le istruzioni del D.L.
➢ Esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di avvio dell’esecuzione del contratto.
➢ Presentare al visto del Responsabile del procedimento e del D.L., il programma per lo sviluppo dei lavori, tenendo presente che le modalità di esecuzione dei lavori, i tempi e le zone di intervento dovranno essere concordate con il D.L. al fine di limitare le interferenze con l’attività delle altre aziende presenti nello stabile dell’Ente.
Tale programma comprende le seguenti voci:
a. Sequenza delle lavorazioni e, pertanto, delle zone di intervento interessate;
b. Durata delle singole lavorazioni;
c. Il numero degli operai impiegati per ogni lavorazione;
d. Importo degli stati di avanzamento dell’esecuzione degli interventi alle scadenze temporali fissate dal programma, considerate le condizioni contrattuali dei pagamenti previste agli articoli seguenti.
Al programma sarà allegato un grafico che metterà in risalto: l’inizio, l’avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale saranno specificati tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l’Appaltatore si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti.
Entro quindici giorni dalla presentazione, il D.L. d’intesa con la Stazione appaltante comunicherà all’Appaltatore l’esito dell’esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l’approvazione, l’Appaltatore entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dal Direttore dei lavori.
Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma operativo si darà per approvato.
La proposta approvata sarà impegnativa per l'Appaltatore, il quale rispetterà i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma
operativo in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dal Direttore dei lavori.
L’Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:
- delle particolari condizioni dell’accesso allo stabile;
- della riduzione o sospensione delle attività per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell’appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.
Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell’Impresa appaltatrice e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.
3. L’avvio dell’esecuzione dei lavori dovrà essere effettuato entro 45 giorni dalla data di registrazione del contratto, in conformità a quanto previsto dal codice e dal regolamento.
4. Qualora la consegna, per colpa della Stazione appaltante, non avviene nei termini stabiliti, l’Appaltatore ha facoltà di richiedere la rescissione del contratto.
5. Nel giorno e nell’ora fissati dalla Stazione appaltante, l’Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere l’avvio dell’esecuzione, che sarà certificato mediante formale verbale redatto in contraddittorio.
6. L’ Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’effettivo inizio degli interventi e comunque entro cinque giorni dall’avvio degli stessi, la documentazione dell’avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile se previsto) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell’Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell’appalto.
Lo stesso obbligo fa carico all’Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell’effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell’autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo.
7. L’ Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 20 (venti) dalla data del verbale di consegna dei lavori fermo restando il rispetto del termine di cui al successivo comma per la presentazione dei progetto esecutivo cantierabile dei lavori.
8. Entro 10 (dieci) giorni dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione, l’Appaltatore predisporrà a sua cura e spese i progetti esecutivi cantierabili delle Forniture da realizzare, completi di tutti i dettagli necessari per la comprensione degli stessi e della descrizione dei tipi e della marca dei materiali che intende utilizzare.
Tali progetti verranno presentati al D.L. per accettazione, rimanendo inteso che eventuali tempi per adeguare i predetti progetti a osservazioni e richieste dal D.L. non autorizzeranno l’appaltatore a pretendere proroghe (che per tale caso non potranno essere concesse) al tempo utile per la realizzazione dell’intervento.
Il D.L. provvederà a restituire gli elaborati firmati per accettazione con le dovute osservazioni e richieste di modifica, se necessarie.
E’ facoltà della Direzione dell’Esecuzione esonerare la Ditta dalla redazione di tali progetti, formalizzando detto esonero.
9. L’Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le forniture appaltate entro il termine di giorni 120 (centoventi), naturali e consecutivi dalla data del verbale di avvio.
10. Nel caso in cui le forniture in appalto fossero molto estese, ovvero mancasse l’intera disponibilità dell’area sulla quale dovrà svilupparsi la posa in opera o comunque per
qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l’Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.
La data legale dell’avvio dell’esecuzione dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella del primo verbale di avvio dell’esecuzione parziale.
In caso di consegne parziali, l’Appaltatore è tenuto a predisporre il programma operativo dei lavori, in modo da prevedere l’esecuzione prioritaria degli interventi nell’ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate.
Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma operativo dei lavori redatto dall’Appaltatore e approvato dalla Direzione dell’Esecuzione, non si da luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per l’esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma operativo suddetto, indipendentemente dall’ammontare del ritardo verificatosi nell’ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma operativo di esecuzione dei lavori.
Nel caso di consegna parziale, decorsi novanta giorni naturali consecutivi dal termine massimo risultante dal programma di esecuzione dei lavori di cui al comma precedente senza che si sia provveduto, da parte della Stazione Appaltante, alla consegna delle zone non disponibili, l’Appaltatore potrà chiedere formalmente di recedere dall’esecuzione delle sole opere ricadenti nelle aree suddette.
Nel caso in cui l’Appaltatore, trascorsi i novanta giorni di cui detto in precedenza, non ritenga di avanzare richiesta di recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, non avrà diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello negozialmente convenuto.
11. Non appena intervenuta la consegna dei lavori è obbligo dell’impresa appaltatrice procedere, nel termine di 10 giorni, all’impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell’installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’opera e delle attrezzature di cantiere.
L’Impresa appaltatrice è tenuta, quindi, non appena avuta la consegna dei lavori, ad iniziarla, proseguendola poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da essa redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l’esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di avvio dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi.
12. La Direzione dell’esecuzione potrà disporre la sospensione dei lavori per uno o più periodi, fino ad un massimo complessivo di giorni 180 (centoottanta); dette sospensioni, essendo espressamente previste nel presente Capitolato Speciale, non saranno computate tra quelle di cui agli articoli specifici di cui al Codice e al Regolamento di attuazione, che danno all'Appaltatore diritto di risoluzione del contratto qualora superino nel complesso il limite massimo di sei mesi.
Analogamente le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, già contemplate nel programma operativo dei lavori non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all’Appaltatore di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.
Nell’eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori, insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole fasi di lavori, l’Impresa appaltatrice è tenuta a proseguire gli interventi eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, delle forniture in opera non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.
Con la ripresa delle forniture sospese parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori completa viene incrementato, su istanza dell’Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.
Ove, pertanto, secondo tale programma, la esecuzione delle forniture sospese possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima.
Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dell’Esecuzione ed Impresa appaltatrice, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.
Art. 2.08 SOSPENSIONI ILLEGITTIME
1. Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dall’Istituto per cause diverse da quelle stabilite dal precedente art. 2.07, sono considerate illegittime e danno diritto all’Appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni subiti.
2. Ai sensi dell’art. 1382 codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i criteri di cui all’art. 160 del Regolamento, ove applicabili.
3. Al di fuori delle voci elencate al predetto articolo, sono ammesse a titolo di risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.
Art. 2.09 LAVORO E SICUREZZA
1. L’Appaltatore dichiara e garantisce che osserva ed osserverà per l’intera durata del Contratto, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.
2. L’Appaltatore dichiara e garantisce che, nell’ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente appalto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/08 e sue eventuali modifiche o integrazioni.
3. L’Appaltatore si obbliga verso l’Istituto a far osservare la normativa in tema di lavoro, previdenza, assicurazioni, infortuni e sicurezza, di cui sopra, a tutti i propri eventuali subappaltatori.
4. L’Istituto, in caso di violazione da parte dell’Appaltatore o del suo subappaltatore degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle autorità, sospenderà ogni pagamento fino a che le predette autorità non abbiano dichiarato che l’Appaltatore si è posto in regola. Resta, pertanto, inteso che l’Appaltatore non potrà vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.
5. L’Appaltatore, prima dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, è obbligato a indicare in apposito documento gli eventuali rischi specifici (o gli aggravamenti di quelli esistenti) che siano connessi all’esecuzione delle prestazioni.
6. Ai sensi dell’art. 118, comma 6°, del D.Lgs. 163/06, prima dell’avvio dell’esecuzione, l’Appaltatore dovrà trasmettere all’Istituto la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del documento di valutazione dei rischi relativa sia ad esso Appaltatore che ai propri eventuali subappaltatori;
7. Ai sensi dell’art. 6, comma 3°, del Regolamento, l’Istituto verificherà la regolarità contributiva dell’Appaltatore, mediante acquisizione d’ufficio del D.U.R.C., nei seguenti casi:
per il pagamento di ogni stato di avanzamento lavori o prestazione;
per il certificato di collaudo;
per il certificato di regolare esecuzione;
per il certificato di verifica di conformità;
per l’attestazione di regolare esecuzione, ove prevista ed ammessa in relazione al presente Appalto;
per il pagamento del saldo finale;
per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto, e i relativi pagamenti, certificazioni e attestazioni.
8. Qualora tra la stipula del Contratto e il primo stato di avanzamento o accertamento delle prestazioni effettuate ovvero tra due successivi stadi di avanzamento delle forniture o accertamenti delle prestazioni effettuate, intercorra un periodo superiore a 180 (centottanta) giorni, l’Istituto acquisisce un D.U.R.C. relativo all’Appaltatore e ai subappaltatori entro i trenta (30) giorni successivi alla scadenza dei predetti centottanta giorni.
9. In caso di ottenimento del D.U.R.C. dell’appaltatore negativo per due volte consecutive, l’Istituto provvede ai sensi dell’art. 31, comma 5° del codice.
10. Per il caso di pendenze contributive verso l’INPS e di mancata regolarizzazione delle medesime, l’Istituto potrà trattenere definitivamente le somme relative a debiti contributivi, e relativi accessori, definitivamente accertati, rivalendosi in compensazione sulle somme da corrispondersi all’Appaltatore, alla stregua di quanto disposto dall’art. 2.4.
11. L’appaltatore riconosce che il costo del personale ritenuto congruo per l’esecuzione dei lavori in appalto coincide con quello dichiarato in sede di offerta economica.
12. L’Appaltatore si impegna a garantire e tenere manlevato e indenne l’Istituto da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i dipendenti propri e con quelli del subappaltatore, e da eventuali sanzioni irrogate all’Istituto ai sensi dell’art. 36 della legge
n. 300/70, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo, pertanto, l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.
13. Nel caso in cui dipendenti dell’Appaltatore o del subappaltatore, ai sensi delle disposizioni di legge, agissero direttamente nei confronti dell’Istituto per inadempimenti imputabili all’Appaltatore e/o al suo subappaltatore, in ordine alla normativa in tema di lavoro, previdenza o sicurezza, l’Appaltatore sarà obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori quale garante dell’Istituto, e a richiedere l’estromissione
dell’Istituto stesso, ai sensi degli artt. 108 e 109 c.p.c., provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall’autorità giudiziaria ai fini dell’emissione del provvedimento di estromissione.
14. In tutte le ipotesi sopra previste, saranno integralmente a carico dell’Appaltatore le spese legali affrontate dall’Istituto per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari, spese vive e generali, oltre I.V.A. e C.P.A.
15. Ai sensi del comma 5° dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 i costi relativi alla sicurezza sono quantificati dall’Appaltatore nella propria offerta economica.
16. I costi della sicurezza relativi alle interferenze scaturenti dalla esecuzione dei lavori in opera presso i locali dell’istituto non soggetti a ribasso d’asta sono complessivamente quantificati in € 20.329,12.
Art. 2.10
ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO
1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 79/97 e s.m.i., convertito con modificazioni dalla legge 140/97, non è dovuta alcuna anticipazione.
2. Se non diversamente specificato nel disciplinare di gara, i pagamenti in acconto verranno effettuati con l'avanzamento dei lavori, in relazione alla quota parte delle forniture effettuate rispetto all'importo di aggiudicazione.
3. La contabilizzazione sarà effettuata con le modalità previste dal Regolamento di attuazione.
4. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, risulti non inferiore ad Euro 100.000,00# (centomila/00).
5. Sull'importo dei singoli stati di avanzamento verrà applicata la ritenuta di garanzia dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) a norma del regolamento.
6. Verranno, inoltre, dedotti gli importi relativi:
- all’applicazione delle penali previste dal presente capitolato speciale durante l’esecuzione della prestazione;
- alle somme pari al 40% del dovuto qualora l’Appaltatore, ditta associata o subappaltatrice risulti non rispettare le norme citate all’art.1.6 del presente Capitolato speciale.
7. Qualora a carico della ditta contraente risulti, successivamente alla aggiudicazione, una situazione di non regolarità contributiva nei confronti degli Enti Previdenziali (incluse le casse edili ove previste) il pagamento delle rate di acconto, anche su compensi revisionali, nonché della rata di saldo e l’eventuale svincolo anticipato delle ritenute di garanzia resta subordinato alla regolarizzazione del debito riscontrato.
In caso di mancata regolarizzazione l’INPS si riserva il diritto di trattenere sulle somme dovute alla ditta aggiudicataria gli importi corrispondenti ai contributi omessi e relativi accessori definitivamente accertati.
8. I pagamenti saranno, altresì, subordinati alle verifiche previste dalla legislazione e dalle norme attuative in materia di disposizioni sui pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, in vigore al momento dell’indizione dell’appalto e che dovessero entrare in vigore durante l’esecuzione dello stesso.
9. Qualora a carico della ditta appaltatrice risultino inadempienze, si procederà secondo i
dettami di legge.
10. Le riserve di pagamento saranno applicate anche qualora le irregolarità di cui sopra risultino a carico dei subappaltatori/ lavoratori autonomi esecutori dell’appalto per conto della ditta contraente, per i quali la stessa resta unica responsabile nei confronti dell’Amministrazione appaltante.
11. I termini di pagamento degli acconti sono quelli fissati dal Regolamento di attuazione.
12. I pagamenti saranno effettuati su presentazione di fattura in originale e due copie intestate all’INPS- Direzione Regionale Liguria- Coordinamento Attività Tecnico Edilizia- Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 0- 00000 XXXXXX (P.IVA n. 02121151001).
13. Tali fatture dovranno essere corredate di apposita dichiarazione relativa alla regolarità contributiva (D.U.R.C.), di data non anteriore a 30 gg da quella della fattura stessa.
14. Il certificato per il pagamento dell’ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione della prestazione.
15. I materiali approvvigionati nel cantiere, sempre che siano stati accettati dalla Direzione dell’Esecuzione, verranno compresi negli stati di avanzamento per i pagamenti suddetti in misura non superiore alla metà del loro valore secondo quanto disposto dal regolamento.
16. La rata di saldo corrispondente all'importo delle somme trattenute per garanzia e risultante dall’effettiva liquidazione, sarà corrisposta a norma del codice e del regolamento, al termine del servizio biennale di manutenzione a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori.
17. A norma degli artt. 17 e 18 del D.P.R. n. 633 del 26.10.1972 l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) dovuta per l'appalto in oggetto sarà corrisposta dall'Appaltatore, con diritto di rivalsa nei confronti dell'Istituto.
18. Quando il certificato di pagamento, non venga emesso, per colpa della Stazione Appaltante, nei termini prescritti, si applicherà, in favore dell'Appaltatore, quanto disposto dalla legislazione vigente in materia.
Art. 2.11
TEMPI E MODI DELLA VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLE PRESTAZIONI ACQUISITE
1. Le attività di cui al presente appalto sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti dal presente capitolato speciale e dal capitolato tecnico, fatte salve le eventuali leggi di settore.
2. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del presente capitolato e del capitolato tecnico, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
3. La verifica di conformità è effettuata:
a) in sede di conclusione delle prestazioni di cui ai lavori, quale verifica di conformità definitiva.
4. La verifica è conclusa entro il termine di novanta giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
5. Del prolungarsi delle operazioni rispetto al predetto termine e delle relative cause, il soggetto incaricato della verifica di conformità trasmette formale comunicazione all’Appaltatore e al R.U.P., con l’indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformità. Nel caso di ritardi attribuibili al soggetto incaricato della verifica di conformità, il R.U.P. assegna un termine non superiore a quindici giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali propone all’Istituto la decadenza dell’incarico, ferma restando la responsabilità del soggetto sopra indicato per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza
Art. 2.12
INCARICO DELLA VERIFICA DI CONFORMITÀ
La verifica di conformità è effettuata direttamente dal Direttore dei lavori
Art. 2.13
ONERI DELL’APPALTATORE NELLE OPERAZIONI DI VERIFICA DI CONFORMITÀ
1. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono a carico dell’Appaltatore, il quale, a propria cura e spesa, mette a disposizione del Direttore dei lavori i mezzi necessari ad eseguirla.
2. Qualora l’Appaltatore non ottemperi a siffatti obblighi, il Direttore dei lavori dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’Appaltatore.
Art. 2.14 VERBALE DI ULTIMAZIONE
1. Il verbale di ultimazione dei lavori sarà compilato soltanto quando sia stata raggiunta la completa e perfetta ultimazione delle opere.
2. Qualora alla scadenza del termine di ultimazione tale stato di compiutezza e di perfezione non venga riconosciuto dalla Direzione Lavori, questa, mediante ordine di servizio, prescriverà gli interventi necessari per raggiungerla e fisserà il tempo della loro esecuzione, senza pregiudizio della decorrenza della penalità per ritardata ultimazione.
3. Trascorso inutilmente anche tale tempo, le opere occorrenti, previa la loro elencazione in un apposito verbale di constatazione da eseguirsi in seguito ad apposita visita in contraddittorio (o in caso di voluta assenza della Ditta, alla presenza di almeno due testimoni estranei alla Direzione dell’Esecuzione), saranno eseguiti d'ufficio da parte dell'Istituto, con diritto di rivalsa per l'onere delle opere compiute, e dei danni dovuti al ritardo di utilizzazione di tutte le opere appaltate.
Art. 2.15 CONTO FINALE
Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 90 (novanta) giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori unitamente alla verifica di conformità.
Art. 2.16
COLLAUDO
I tempi e le modalità di redazione del collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione sono quelli definiti dalla legislazione vigente.
Art. 2.17 PENALI
1. Salvo quanto già previsto nei precedenti articoli, l’Appaltatore sarà tenuto a corrispondere le seguenti penali nelle specifiche fattispecie di seguito previste, fatto salvo il risarcimento del maggior danno spettante all’Istituto ai sensi dell’art. 1382 c.c.:
0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo nell’avvio dei lavori, anche parziale;
0,5 per mille del valore della prestazione oggetto dell’inadempimento, per ogni giorno solare di ritardo nella sostituzione dei prodotti consegnati non conformi ai prodotti oggetto dei lavori;
0,7 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo del termine indicato per l’esecuzione dei lavori;
0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini rigorosamente stabiliti, qualora la ditta non rispetti i tempi di realizzazione del programma operativo dei lavori in opera.
0,7 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini rigorosamente stabiliti nel programma di sviluppo dei lavori per far fronte ai maggiori oneri di spesa a cui andrebbe incontro l'Istituto, causa il mancato utilizzo dei locali da parte dell’Amministrazione.
2. La sommatoria massima delle penali non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.
3. Il Direttore dei lavori riferisce tempestivamente al R.U.P. in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, il R.U.P. propone all'organo competente la risoluzione del Contratto per grave inadempimento.
4. L’Appaltatore prende atto ed accetta che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.
6. L’Appaltatore autorizza sin d’ora la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso Appaltatore dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.
7. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa.
Art. 2.18
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE
1. Oltre gli oneri previsti dal codice, dal DPR 207/2010 e agli altri indicati nel presente Capitolato speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti.
a) Nomina, prima dell'inizio dei lavori in cantiere, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato. L'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione dell’esecuzione apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico.
b) Le spese di viaggio e di trasferta del titolare, dei suoi rappresentanti e di tutto il personale dipendente per quante volte occorra.
c) Lo spostamento di materiali od altre attrezzature presenti in cantiere, siano essi di proprietà della ditta o di proprietà dell'Istituto.
d) La direzione, la guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose della Stazione appaltante che saranno consegnate all'Appaltatore.
e) La costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dell’esecuzione, di locali ad uso Ufficio del personale della direzione ed assistenza, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della direzione, compresa la relativa manutenzione.
f) l'approntamento dei necessari locali di cantiere, ove non siano resi disponibili locali da parte dell'Istituto, sia quelli per il personale, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami, sia quelli per la custodia dei materiali e dell'attrezzatura necessari per l'esecuzione dei lavori.
g) La fornitura di campionature di materiali o di lavorazioni, eventualmente già in sede di esame delle offerte, da depositarsi, a cura e spese della Ditta, nei modi e nei luoghi che l'Istituto indicherà. Sugli stessi dovrà essere effettuata, sempre a cura e spese dell'Appaltatore, presso i laboratori degli Istituti Universitari o di Pubbliche Amministrazioni incaricati, l'esecuzione di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei lavori, ovvero sui materiali impiegati o da impiegarsi nella fornitura, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. La Ditta sarà tenuta a reintegrare i campioni che, in conseguenza dell'effettuazione delle prove tecnologiche di cui al sopracitato articolo, fossero andati distrutti. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo, nei modi più adatti a garantirne l'autenticità. I campioni trattenuti in deposito dalla Direzione dell’Esecuzione saranno quelli corrispondenti a materiali e lavorazioni aventi effettivo impiego nell'esecuzione delle opere: detti campioni saranno restituiti solo dopo l'avvenuta certificazione di regolare esecuzione o l’avvenuta approvazione del collaudo.
h) La responsabilità civile per danni causati a terzi data l'eventuale contemporanea presenza nell'edificio di persone non in rapporto con la Ditta. In particolare, dovrà essere prestata specifica cura:
I) nel definire e segnalare con apposita cartellonistica le aree di cantiere;
II) nell’adottare tutte quelle misure per ridurre al minimo i disagi dovuti alle polveri, al rumore, ai fumi. Nel caso specifico, le lavorazioni che provocano rumori elevati ed analoghi disagi dovranno essere preventivamente segnalate.
i) L'attenzione ai particolari oneri propri dei lavori del presente appalto e derivanti:
I) dalla zona in cui è ubicata l'unita immobiliare con tutti i limiti che da ciò conseguono relativamente ai trasporti, alla sosta, al carico e scarico dei materiali e delle attrezzature e quindi alle ore in cui gli uni e gli altri possano avvenire;
II) dalle difficoltà inerenti al carico, scarico ed al trasporto dei materiali (di risulta o di
fornitura) in relazione ai limiti di sagoma e di carico dei veicoli usabili e allo stesso interno dello stabile;
III) dalle difficoltà inerenti in genere all'esecuzione delle opere appaltate con la eventuale contemporanea presenza nei locali adiacenti al cantiere di personale dell'Istituto e di terzi;
IV) dalla particolare cura ed attenzione con la quale eseguire gli interventi onde evitare di danneggiare quant'altro fornito o eseguito da altre ditte.
k) Il ripristino di qualunque parte di fornitura e/od opera di altra ditta eventualmente danneggiata dalle proprie maestranze.
j) L'allaccio ed il trasporto dell'energia elettrica e dell'acqua potabile per gli operai addetti all’opera, fornite dall'Istituto.
l) Il provvisorio smontaggio di porte di accesso, di controsoffittature, di pavimenti sopraelevati, di corpi illuminanti, tramezzature mobili, ecc.., l'eventuale trasporto di essi in magazzini temporanei per proteggerli dai naturali deterioramenti di cantiere e dalle offese che potrebbero arrecarvi le lavorazioni in oggetto ed il successivo rimontaggio;
m) La protezione mediante fasciature, coperture, ecc. delle suppellettili, degli arredi, degli archivi e di tutte le parti degli impianti che non è agevole togliere d'opera per difenderli da rotture, guasti, manomissioni, ecc..
n) L'adozione di tutti i provvedimenti, accorgimenti e cautele necessari al fine di evitare danneggiamenti, deterioramenti a qualunque parte dell'edificio (es.: pavimenti sopraelevati, controsoffitti, pareti mobili, tinteggiature, corpi illuminanti, infissi interni, arredi, apparecchiature elettroniche, ecc..).
o) Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione del’esecuzione.
p) Il pagamento di ogni e qualsiasi tassa e contributo necessari per l'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto, quali ad esempio gli oneri per concessioni comunali (espletamento delle pratiche per eventuale licenza di occupazione temporanea di suolo pubblico per la posa in opera di ponteggio esterno, di passi carrabili, di elevatore, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, allo scarico degli stessi, all'esecuzione degli interventi ovvero alle stesse opere finite.
q) La pulizia quotidiana dei locali e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto. In particolare si evidenzia che l’utilizzo delle zone di transito deve essere limitato alle necessità e per nessun motivo in dette zone possono essere lasciati materiali incustoditi. Inoltre, il transito di materiali ingombranti e arrecanti possibili rischi per il passaggio di persone non addette ai lavori deve essere sempre in ogni caso segnalato e concordato con la Direzione dell’Esecuzione.
r) Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso, alle persone dipendenti di altre imprese che eseguono lavorazioni per conto diretto della Stazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione del’esecuzione, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione delle prestazioni che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.
s) Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del
cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dell’esecuzione, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti propri ovvero esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.
t) L'adozione, nell'eseguimento di tutti le prestazioni, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando in particolar modo le disposizioni contenute nel D.P.R. 164/56 e tutte le norme in vigore in materia di infortunistica. Pertanto, ogni più ampia responsabilità civile, sia in caso di infortuni, sia in caso di furti o danni di qualsiasi genere ricadrà sull'Appaltatore, restandone sollevata la Stazione appaltante nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
u) Consentire l'uso anticipato dei blocchi d’archivio che venissero richiesti dalla Direzione dell’esecuzione, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Xxxx potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse.
v) Entro 15 giorni dal verbale di ultimazione l'Appaltatore dovrà effettuare la perfetta pulizia dei locali oggetto d'intervento dopo ultimate le opere nell'epoca indicata dalla Direzione dell’esecuzione, nonché rispettare l'obbligo di sgomberare completamente il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà, nonché dei rifiuti- scarti derivanti dalla propria prestazione.
z) La manutenzione e conservazione in perfetto stato di tutte le opere fino al collaudo definitivo, ivi compresa l'eliminazione di qualsiasi difetto di funzionamento, la sostituzione delle parti difettose e quanto altro necessario.
x) L'interesse dei capitali, l'alea sul costo dei materiali e della mano d'opera, restando pertanto a suo carico esclusivo il rischio di minor guadagno ed anche di una perdita derivante da errato apprezzamento nel fare l'offerta o da circostanze o da evenienze più sfavorevoli di quelle previste o prevedibili.
y) L'onere delle soggezioni che, nella esecuzione delle opere comprese nel presente atto, conseguiranno dalla coesistenza in luogo delle normali attività d'ufficio dell'Amministrazione appaltante. La Ditta appaltatrice dichiara quindi di non aver ragione di pretendere indennità speciali di nessun genere e si obbliga anzi formalmente a svolgere le prestazioni con la successione prescritta dal presente C.S.A. e che verrà tempestivamente prescritta dalla Direzione dell’esecuzione nell'intento di ottenere che tutte le opere, oggetto del presente appalto, possano svolgersi con continuità, nei tempi e nei modi richiesti da questa Amministrazione.
2. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi unitari dei lavori e nell'eventuale compenso a corpo di cui all'art. "Ammontare dell'Appalto" del presente Capitolato, e pertanto la Ditta nulla potrà richiedere per gli oneri sopra citati.
3. Detto eventuale compenso è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto ribasso contrattuale.
Art. 2.19
OBBLIGHI DELL'APPALTATORE E/O DEL LAVORATORE AUTONOMO QUALE DATORE DI LAVORO
1. Si specifica che l'Appaltatore dovrà adottare nell'esecuzione delle prestazioni, quei provvedimenti e quelle cautele per garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, ai sensi delle norme previste dal D. Lgs. n. 81 del 09.04 2008 e successive modifiche ed integrazioni, dal Regolamento di attuazione.
2. Tutti gli addetti al cantiere dovranno portare ben visibile, tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, la data di assunzione e, in casi subappalto, la relativa autorizzazione e ogni altra informazione prescritta dalla legislazione vigente in materia. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento deve contenere anche l'indicazione del committente.
3. Con riferimento al T.U. sulla sicurezza (D. Lgs. 81/2008), i datori di lavoro, durante l’esecuzione dell’opera, osservano le misure generali di tutela e curano in particolare:
a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
b) la scelta dell’ubicazione dei posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
d) la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
e) la delimitazione e l’allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e sostanze pericolose;
f) l’adeguamento, in funzione dell’evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all’interno o in prossimità del cantiere.
4. Con riferimento alle disposizioni del citato T.U., inerenti specificamente i cantieri temporanei, i datori di lavoro:
a) Adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui al Titolo IV del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
b) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
c) curano che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.
5. Con riferimento al D. Lgs. 81/2008, art. 97, i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri:
a) utilizzano le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del T.U.;
b) utilizzano i dispositivi di protezione individuale conformemente a quanto previsto dallo stesso T.U.;
c) si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.
6. Ogni più ampia responsabilità civile e penale in caso di infortuni ricadrà sull'Appaltatore, restandone sollevato sia l'Istituto Appaltante sia il personale preposto alla Direzione e Sorveglianza della esecuzione, nonché il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e l’esecuzione dell’opera.
Art. 2.20 GARANZIA
1. Per la durata prevista dalla Legge (e con un minimo, comunque, di cinque anni) a far tempo dal collaudo, l'appaltatore garantisce l'Istituto contro i vizi e i difetti che, in qualsiasi grado, diminuiscano l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati. Ciò anche nel caso che l'appaltatore abbia ignorato i detti vizi e difetti.
2. Per la durata sopraindicata l'appaltatore si obbliga a provvedere immediatamente a quelle prove, riparazioni, sostituzioni di parti difettose ed a tutte quelle altre prestazioni che fossero richieste in conseguenza.
Art. 2.21
CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' - COLLAUDI - FASCICOLO DI MANUTENZIONE
1. In ogni caso ed indipendentemente dall’importo o dalle dimensioni dello stesso, sarà cura della Ditta appaltatrice provvedere:
a) al rilascio di tutte le dichiarazioni di conformità e certificazioni di materiali previste dal capitolato tecnico, nonché dichiarazioni di esecuzione nel rispetto delle norme previste dalla normativa vigente in materia di lavorazioni di cui all’oggetto dell’appalto;
b) alle prove e verifiche di buon funzionamento previste anche da specifiche norme attinenti le opere dell’appalto;
c) all’esperimento di tutte le pratiche per l’ottenimento di collaudo, ove necessario, da parte di Enti di controllo dell’attività oggetto dell’appalto;
d) alla costituzione del fascicolo di manutenzione delle opere oggetto d’appalto, la cui redazione deve rispettare le indicazioni della normativa vigente in materia.
Art. 2.22 RECESSO
1. L’Istituto potrà recedere dal Contratto in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile, dandone comunicazione all’Appaltatore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno trenta giorni rispetto agli effetti del recesso.
2. In caso di recesso, l’Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni rese in conformità al presente capitolato ed al capitolato tecnico, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere. Al medesimo non spetterà alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro per attività da eseguirsi, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile.
Art. 2.23
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E PER DECADENZA DELL’ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE
Il Contratto è sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 135 del Codice, siccome richiamato dall’art. 297 del Regolamento.
Art. 2.24
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO, GRAVE IRREGOLARITÀ E GRAVE RITARDO
1. Il Contratto è altresì sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 136 del Codice, siccome richiamato dall’art. 297 del Regolamento.
2. È facoltà della Stazione Appaltante rescindere il Contratto dopo tre (3) accertate contestazioni.
Art. 2.25
CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE
1. Il Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
a) cessazione dell’attività di impresa in capo all’Appaltatore;
b) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell’Appaltatore verso l’Istituto, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06, come modificato dalla L. 106/2011, e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
c) perdita, in capo all’Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06, come modificato dalla L. 106/2011, e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
d) violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell’Appaltatore;
e) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
f) violazione dell’obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall’Appaltatore nel corso o in occasione dell’esecuzione contrattuale;
g) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell’Appaltatore;
h) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dall’Istituto;
i) mancata cessazione dell’inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità dei lavori entro il termine di 15 giorni dalla contestazione intimata dall’Istituto.
2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l’Istituto comunicherà all’Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.
3. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, imputabili all’Appaltatore, l’Istituto procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest’ultimo ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/06. Ove non fosse possibile l’escussione della cauzione, l’Istituto applicherà in danno dell’Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall’Istituto.
4. Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.
Art. 2.26 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. In tutti i casi di risoluzione del Contratto disposta dall’Istituto, l’Appaltatore deve provvedere al ripiegamento degli eventuali cantieri già allestiti ed allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tal fine assegnato dallo stesso Istituto; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l’Istituto provvede d’ufficio addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese.
2. È fatta salva, in capo all’Istituto, la facoltà prevista dall’art. 139, penultimo periodo, del Codice.
Art. 2.27
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO
1. In caso di fallimento dell’Appaltatore o di risoluzione del Contratto per grave inadempimento, l’Istituto può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l’originario Aggiudicatario.
2. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario Aggiudicatario in sede di Offerta.
3. La definizione di eventuali controversie tra l’Impresa appaltatrice e la Stazione appaltante, ove non vengano risolte ai sensi dell’art. 240 del d. lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. mediante accordo xxxxxxx, dovrà avvenire secondo le procedure indicate dagli artt. 241 e 243 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
Art. 2.28 FORO COMPETENTE
1. Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Genova, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.
Art. 2.29
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI A MISURA E DELLE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA INVARIABILITA' DEI PREZZI - NUOVI PREZZI
1. I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull’importo complessivo a base d’asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta a prezzi unitari), saranno pagate le prestazioni appaltate a misura e le somministrazioni, compensano:
a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.
2. I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili.
3. E’ esclusa ogni forma di revisione prezzi e non si applica il primo comma dell’art. 1664 del Codice Civile, ai sensi di quanto previsto dall’art. 133 comma 2 del D. Lgs. 12 aprile
2006 n. 163.
4. Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci dell’elenco prezzi del capitolato tecnico, si procederà alla promozione di nuovi prezzi con le modalità stabilite dal D.P.R. 207/10.
Art. 2.30 SPESE
Sono a totale ed esclusivo carico dell’appaltatore le spese per la stipula del contratto e ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie, escluse soltanto le tasse e imposte a carico dell’Istituto nelle percentuali di legge.
Art. 2.31 SICUREZZA DEI LAVORI
1. Ai sensi del D. Lgs. n.81/2008, nonché ai sensi dell’art. 131 comma 3 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. si precisa che:
- L’Istituto committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento grave della Ditta appaltatrice agli obblighi di sicurezza;
- L’Istituto committente è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità civile in caso di sinistro occorso a propri dipendenti per inosservanza della Ditta appaltatrice agli obblighi di sicurezza posti a suo carico.
2. L’Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell’ambito di applicazione della sicurezza cantieri, è tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e coordinamento.
3. Per evidenti ragioni di sicurezza, in nessun caso il numero degli operai presenti in cantiere potrà essere minore di due.
4. Nel caso in cui l'opera, per durata e numero di addetti previsti, rientri nei casi di cui alla direttiva cantieri mobili, si fa riferimento alla specifica normativa oltre che alla ulteriore legislazione vigente in materia di piani di sicurezza.
L’Istituto appaltante ha designato il professionista xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, in forza alla Direzione Regionale INPS- Coordinamento Attività Tecnico Edilizia- Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 0- Xxxxxx, quale coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei lavori in materia di sicurezza e di salute.
Il progettista ha redatto:
il piano di sicurezza e di coordinamento dai contenuti di cui all’art.100 del D.Lgs. n 81/2008 e s.m.i., che viene allegato alla lettera di xxxxxx e forma parte integrante del contratto di appalto;
un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, del quale si allegano alla lettera di invito le sole schede generali (le schede di dettaglio saranno consegnate alla ditta aggiudicataria all’atto della aggiudicazione).
5. Entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione e, comunque prima dell’inizio dei lavori, l’appaltatore deve redigere e consegnare all’Istituto appaltante:
- eventuali proposte integrative del sopra citato piano di sicurezza e di coordinamento, nonché del fascicolo, come detto all’art.131 comma 2 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.. In particolare l’appaltatore, valutate le fasi di lavorazione inserite nel piano e per ciascuna fase le fonti di rischio considerate, deve provvedere all’integrazione di quanto ritenuto necessario. Inoltre, l’appaltatore deve altresì valutare, confermando e integrando, la proposta di gestione nel tempo delle attività, considerato il proprio programma per lo sviluppo dei lavori di cui al precedente art. 2.9.
- il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, ai sensi dell’art.131 comma 2 lettera c) della norma di riferimento.
I contenuti del piano operativo devono prevedere, ai sensi delle vigenti norme, l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure esecutive,
gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, a perfetta integrazione del piano di sicurezza e di coordinamento redatto dalla committenza. Il piano operativo contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l’utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Particolare attenzione la ditta aggiudicataria deve fare alle modalità di attuazione delle valutazioni del rumore causato, negli ambienti di lavoro dell’Istituto, da particolari lavorazioni effettuate dall’appaltatore.
Altrettanto rilievo deve essere data alla normativa in materia di rischio da vibrazioni, con particolare riguardo al D. Lgs. 19 agosto 2005 n.187 "Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni".
L’appaltatore deve, altresì, dare attuazione a quanto previsto dagli obblighi legislativi in materia di impiego dei ponteggi.
Inoltre il piano operativo deve prevedere il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione della sicurezza a carico della ditta aggiudicataria e delle ditte subappaltatrici o riunite in associazione temporanea d’impresa.
Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni operative correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione.
6. Il coordinatore per la progettazione ed esecuzione per la sicurezza valuta i contenuti di quanto sopra e concorda con la ditta appaltatrice tutte le modifiche e le integrazioni da apportare al piano di sicurezza e di coordinamento.
7. All’appaltatore resta, comunque, per patto esplicito, affidato ogni onere, obbligo e responsabilità nei riguardi di tutte le fasi della realizzazione dell'appalto e in particolare della predisposizione, attuazione e controllo di esecuzione dei documenti relativi alla sicurezza previsti dalle norme di legge per gli appalti pubblici.
8. Gli oneri ed i costi relativi all’attuazione del piano operativo di sicurezza e delle integrazioni al piano di sicurezza di progetto sono stati valutati e quantificati all’interno dell’importo indicato nel bando di gara e pertanto, in relazione ad essi, nessun altro compenso dovrà essere riconosciuto alla Ditta per qualsiasi causa.
In particolare l’Appaltatore dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., consegnare al Direttore dei lavori e al Coordinatore per l’esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi, copia della comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza, sia per primo soccorso sia per incendio, e del medico competente. Dovrà comunicare il nominativo del responsabile dei lavoratori (RSL) e altresì consegnare copia degli attestati di partecipazione ai corsi di formazione obbligatoria per tutte le figure della sicurezza, come sopra individuate.
L’Appaltatore è altresì obbligato, nell’ottemperare a quanto prescritto dall’art. 131, comma 2 della norma di riferimento, ad inserire nelle “proposte integrative” o nel “piano di sicurezza sostitutivo” e nel “piano operativo di sicurezza”:
i dati relativi all'impresa esecutrice
- Anagrafica dell'impresa esecutrice
- Rappresentante legale (datore di lavoro)
- Nominativo del soggetto eventualmente delegato dal datore di lavoro per l'attuazione delle misure di sicurezza, accludendo possibilmente copia della delega conferita dal datore di lavoro
- Nominativo del responsabile del servizio di prevenzione dell'impresa
- Nominativo del medico competente (se esistono lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria.)
- Nominativi degli addetti alla sicurezza, alla prevenzione incendi, evacuazione e primo soccorso a livello aziendale e, eventualmente, di cantiere
- Nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (specificare se trattasi di rappresentante aziendale di cantiere o di bacino, segnalare il caso in cui i lavoratori non
si sono avvalsi della facoltà di nominare il RLS; nel caso di rappresentante di bacino è sufficiente indicare il bacino di appartenenza).
i dati relativi al singolo cantiere
- Ubicazione del cantiere
- Direttore tecnico del cantiere o responsabile dei lavori dell'impresa
- Elenco dei lavoratori dipendenti dell'impresa presenti in cantiere e Consistenza media del personale dell'impresa nel cantiere
- Indicazione delle lavorazioni affidate in subappalto e nominativi delle imprese designate per tali lavori (da aggiornare in corso d'opera)
- Elenco dei documenti inerenti la sicurezza, le autorizzazioni, le conformità, le segnalazioni, le denunce, ecc. di competenza dell'appaltatore
- Indicazioni sul protocollo sanitario previsto dal programma predisposto dal medico competente (MC)
- Eventuali indicazioni e/o procedure di sicurezza, in merito all'uso di prodotti chimici utilizzati nelle lavorazioni
- Indicazioni sulla natura di rischi di tipo professionale, ai quali sono esposti i lavoratori nelle specifiche lavorazioni del cantiere
- Eventuali indicazioni di natura sanitaria inerenti le lavorazioni previste in cantiere, da portare a conoscenza del medico competente.
- Indicazioni sulla gestione dei rifiuti prodotti e/o gestiti in cantiere
- Indicazioni sul livello di esposizione giornaliera al rumore (Lep, d) dei gruppi omogenei di lavoratori impegnati in cantiere
- Indicazioni e procedure sulle emergenze antincendio e di pronto soccorso, previste in cantiere e relativi incaricati alla gestione dell'emergenza
- Indicazioni tecniche sulla movimentazione manuale dei carichi
- Indicazioni sulla segnaletica di sicurezza da prevedere in cantiere
- Organizzazione e viabilità del cantiere
- Descrizione sintetica dei servizi igienici e assistenziali e dei servizi sanitari e di pronto intervento dell'impresa
- Elenco delle macchine, attrezzature ed eventuali sostanze pericolose utilizzate ed indicazione delle procedure per il loro corretto utilizzo
- Elenco sommario dei DPI messi a disposizione dei lavoratori e loro modalità di utilizzo
- Estratto delle procedure aziendali di sicurezza relative alle mansioni svolte nello specifico cantiere dai propri lavoratori dipendenti
- Indicazione degli interventi formativi attuati in favore di: - Responsabile del servizio di prevenzione e protezione; addetti ai servizi di protezione, antincendio, evacuazione e primo soccorso; rappresentanti dei lavoratori; lavoratori entrati per la prima volta nel settore dopo l'1/1/97
- Modalità di informazione dei lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza
- Modalità di revisione del piano di sicurezza operativo;
- quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire e ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.
9. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni qualvolta l’Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.
10. Tutti i documenti relativi alla sicurezza e di coordinamento sopra definiti costituiscono parte integrante del contratto di appalto.
11. Il piano (o i piani) redatti dall’impresa appaltatrice devono comunque essere sottoscritti dall’Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza:
- Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia;
- L’Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell’attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell’appalto.
12. Durante l’esecuzione dei lavori l’appaltatore dovrà attenersi ai disposti di cui all’art.131 della norma di riferimento.
In particolare il direttore di cantiere ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, vigilano sull’osservanza dei piani di sicurezza.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani e dei documenti sulla sicurezza di cui al presente articolo, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
13. Nella fase di realizzazione dell’opera il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ove previsto:
• verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di sicurezza e coordinamento;
• verificherà l’idoneità dei Piani Operativi di sicurezza;
• adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo, in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche;
• organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi;
• sovrintenderà all’attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese;
• controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci.
Il Coordinatore per l’esecuzione provvederà a:
• segnalare al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi;
• a proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.
14. Qualora si rendesse necessario da parte del coordinatore per l’esecuzione sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalla ditta appaltatrice, secondo i disposti della normativa vigente in materia di sicurezza, si precisa:
- che dette sospensioni costituiscono, comunque, periodo contrattuale e non saranno scomputate ai fini del calcolo della durata complessiva dell’appalto;
- che l’Istituto si riserva la facoltà di risolvere il contratto in corso per il verificarsi di dette sospensioni e/o qualora la ditta appaltatrice non provveda con ogni cura e urgenza ad attuare quanto prescritto dal coordinatore per l’esecuzione.
15 Per ogni giorno di sospensione di cui al sopra citato paragrafo, si stabilisce, comunque, una penale di € 100,00 (cento/00).
16. Resta inteso che è L’Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l’esecuzione.
Dette consultazioni, nonché eventuali proposte fatte al riguardo dal R.L.S. dovranno risultare dalla redazione di appositi verbali, firmati per accettazione dalle figure coinvolte e cointeressate.
La documentazione sarà consegnata per gli adempimenti di competenza al Direttore dei Lavori ed al Coordinatore per l’esecuzione della sicurezza.
17. Tutte le parti coinvolte (impresa appaltatrice – imprese in associazione- imprese subappaltatrici- lavoratori autonomi- direttore dei lavori- coordinatore per l’esecuzione), ciascuna per le proprie competenze e responsabilità, dovranno prestare particolare attenzione al coordinamento delle varie attività, alla cooperazione, nonché alla reciproca informazione.
18. Ulteriori particolari clausole contrattuali che definiscono la prevenzione dei rischi saranno valutate successivamente all’aggiudicazione e durante l’esecuzione dei lavori, in accordo fra le parti sopra menzionate.
19. Tutte le clausole del presente appalto connesse agli oneri e obblighi dell’appaltatore, con particolare riferimento a quelle della sicurezza, valgono anche per le ditte subappaltatrici o riunite in associazione temporanea di imprese o consorzio e per i lavoratori autonomi, che assumono, pertanto, nelle figure dei legali rappresentanti le
responsabilità spettanti per legge. Successivamente all’aggiudicazione, quindi, tutti i documenti, le clausole attinenti la sicurezza, nonché quant’altro ritenuto necessario dovranno essere formalmente accettati da tutti i legali rappresentanti delle imprese e/o lavoratori autonomi.
20. Per l’esecuzione dei lavori si richiama il rispetto di quanto previsto agli artt. 4 (controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali) e 5 (identificazione degli addetti nei cantieri) della legge 136/2010.
Art. 2.32
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI A MISURA E DELLE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA INVARIABILITA' DEI PREZZI - NUOVI PREZZI
1. I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull’importo complessivo a base d’asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta a prezzi unitari), saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono indicati nel seguente elenco.
2. Essi compensano:
a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
d) circa i lavori a misura e a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.
3. I prezzi medesimi, per lavori a misura e a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, s’intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili
4. E’ esclusa ogni forma di revisione prezzi e non si applica il primo comma dell’art. 1664 del Codice Civile, ai sensi di quanto previsto dall’art. 133 comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
5. Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci dell’elenco prezzi allegato, si procederà alla promozione di nuovi prezzi con le modalità stabilite dal D.P.R. 554/99, Regolamento di attuazione in materia di LL.PP., oltre a quanto previsto nelle indicazioni generali poste in calce dell’elenco prezzi allegato.
Art. 2.33
LAVORI E SOMMINISTRAZIONI IN ECONOMIA.
1. I lavori e le somministrazioni in economia, la cui esecuzione è prevista a titolo del tutto eccezionale, possono essere eseguiti soltanto nei limiti degli ordini volta a volta impartiti per iscritto dalla Direzione dei Lavori.
2. I prezzi dei lavori e delle somministrazioni in economia sono stabiliti con le modalità seguenti:
1) MERCEDI OPERAIE - Per ogni ora o mezz'ora di lavoro delle unità lavorative (secondo quanto indicato sul libretto di lavoro, unico documento ritenuto valido ai fini del riconoscimento della qualifica della mano d'opera e che dovrà in ogni caso essere esibito alla Direzione dei Lavori) sarà accreditato all'Appaltatore l'importo della mano d'opera riportato nel Prezziario Regionale Opere Edili della Liguria, relativo all'anno in corso alla data di aggiudicazione, aumentato di un importo pari al 26,50% per tenere conto degli utili e delle spese generali dell'impresa. Su detto importo sarà applicata la percentuale di ribasso espressa in offerta, che contabilmente sarà portata in detrazione.
Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.
2) MATERIALI E NOLI - Saranno accreditati all'Appaltatore i prezzi elementari dei materiali a piè d'opera riportati nel Prezziario della Camera di Commercio Ligure (edizione relativa all'anno in corso alla data di aggiudicazione) con la maggiorazione del 26,50% per spese generali e utili d'impresa (su detta percentuale verrà applicato il ribasso d'asta), nel Prezziario Informativo delle Opere Edili di Milano (edizione relativa all'anno in corso alla data di aggiudicazione), ridotti del valore ottenuto applicando la percentuale di ribasso espressa in offerta sulla quota parte di detto importo relativa agli utili e alle spese generali dell'impresa pari al 26,50%.
Nel caso in cui i prezzi dei materiali e dei noli non fossero riportati nei listini suddetti, saranno applicati i prezzi risultanti dalle fatture quietanzate.
3. Sarà onere della ditta aggiudicataria provvedere prima dell’inizio dei lavori all’acquisizione dei prezziari sopra indicati da consegnare alla Direzione Lavori.
Art. 2.34
CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE
1. L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell’Assistente ai lavori; ed anche, ai sensi dell’art. 118 comma 5 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali.
CAPITOLO 3
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI
Art. 3.1
NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI
Le modalità particolareggiate di misurazione e valutazione dei lavori sono descritte nel capitolato tecnico per ciascuna voce considerata nell'offerta.
Per tutte le opere non indicate le modalità di misurazione saranno quelle previste dalle normative nazionali.
In linea generale, si precisa quanto segue.
Nel caso di gara esperita con offerta con unico ribasso e appalto di lavori
esclusivamente a misura o esclusivamente a corpo, l'importo di ciascuno Stato di Avanzamento dei Lavori deve essere calcolato come descritto di seguito:
a) Per i lavori esclusivamente a misura, moltiplicando i prezzi di progetto di ciascuna
lavorazione per le quantità di lavorazioni realizzate; all'importo così calcolato viene detratto il ribasso d’asta.
b) Per i lavori esclusivamente a corpo, moltiplicando le aliquote d'incidenza di ciascun Corpo d'Opera riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto, per le percentuali di avanzamento dei Corpi d’Opera realizzati e per il prezzo globale offerto dall'appaltatore. All’importo così calcolato viene aggiunta (sia nel caso a che nel caso b) la percentuale dell'importo degli oneri della sicurezza corrispondente all'avanzamento dei lavori.
Nel caso di gara esperita con offerta a prezzi unitari e appalto di lavori a corpo e a misura, l'importo di ciascuno Stato di Avanzamento dei Lavori deve essere calcolato come descritto di seguito:
a) Per la parte dei lavori a misura, moltiplicando i prezzi offerti per ciascuna lavorazione nella lista per le quantità di lavorazioni realizzate;
b) Per la parte dei lavori a corpo, moltiplicando le aliquote d'incidenza di ciascun Corpo d'Opera rilevate dal Capitolato Speciale d'Appalto per l'importo dei lavori a corpo offerto dall'appaltatore nella lista e per le percentuali di Corpo d'Opera realizzate.
All’importo così calcolato viene aggiunto (sia nel caso a) che nel caso b) la percentuale dell'importo degli oneri della sicurezza corrispondente all'avanzamento dei lavori.
Nel caso di gara esperita con offerta a prezzi unitari e appalto di lavori esclusivamente a misura lo Stato di Avanzamento Lavori va calcolato come descritto nel caso a) dell'appalto misto e nel caso di appalto di lavori esclusivamente a corpo con la metodologia descritta nel caso b).
Contabilizzazione delle varianti
Nel caso di variante in corso d'opera gli importi in più ed in meno sono valutati con i prezzi di progetto e soggetti al ribasso d'asta che ha determinato l'aggiudicazione della gara ovvero con i prezzi offerti dall'appaltatore nella lista in sede di gara.
Art. 3.2 MANODOPERA
Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.
L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non soddisfino alla direzione dei lavori.
Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.
Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.
L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, anche se non fosse aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L'Appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante richiamati agli articoli precedenti.
Art. 3.3 NOLEGGI
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.
Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.
Con i prezzi di noleggio delle motopompe oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno, e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica e, ove occorra, anche il trasformatore.
I prezzi di noleggio di meccanismi in genere s’intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione dell'Amministrazione e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi.
Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi. Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.
Art. 3.4 TRASPORTI
Con i prezzi dei trasporti s’intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d'opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.
La valutazione delle materie da trasportare è fatta a seconda dei casi, a volume od a peso con riferimento alla distanza.
CAPITOLO 4
LAVORI VARI
Art. 4.1
LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI
1. Per la disciplina di eventuali lavori non previsti, modifiche o varianti in corso d’opera, si fa riferimento a quanto esplicitato all'Art. 1.5 del presente Capitolato.
2. Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei alle prestazioni da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
3. Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.
Art. 4.2
LIMITAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
1. Oltre al rispetto dei limiti previsti dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i., nei termini previsti nel progetto, comprovati da una specifica dichiarazione di conformità di un tecnico abilitato, ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., e del D.M. LL.PP. 246/89, le varie parti dell'opera, i singoli componenti e/o materiali, dovranno garantire l'accessibilità, l'adattabilità o la visibilità limitando la presenza di barriere architettoniche. In particolare dovranno essere evitati:
- ostacoli fisici che causino disagio alla mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi motivo, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
- ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
- la mancanza di segnalazioni e accorgimenti che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque ed in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
2. Il Direttore dei lavori raccoglierà in un fascicolo i documenti progettuali più significativi, la dichiarazione di conformità predetta (ed eventuali schede di prodotti) nonchè le istruzioni per la manutenzione con modalità e frequenza delle operazioni.