Polizza Creditor Protection Insurance
Polizza Creditor Protection Insurance
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi
(DIP Vita)
Rappresentanza Generale per l’Italia di Cardif Assurance Vie
Alter Ego Duo Plus Dipendenti di Aziende Private (Polizza Collettiva n. 5143/01) Edizione Settembre 2021 (ultima edizione disponibile)
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Una soluzione assicurativa dedicata ai Lavoratori Dipendenti Privati, in forma di Polizza collettiva, che copre alcuni rischi che potrebbero impedire all’Aderente/Assicurato di rimborsare il Finanziamento.
Contraente: Volkswagen Financial Services S.p.A.
Decesso
🗸 Decesso per qualsiasi causa.
🗸 Somma assicurata massima 40.000 euro; Prestazione pari al debito residuo in linea capitale risultante alla data del Decesso. Le Compagnie, in aggiunta all’Indennità di cui sopra, liquidano inoltre anche un Indennizzo Ulteriore di importo pari all’Indennità medesima.
Invalidità Permanente
🗸 Invalidità Permanente, pari o superiore al 60%, per qualsiasi causa. Per Invalidità Permanente si intende perdita definitiva e irrimediabile, da parte dell’Assicurato, della capacità di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua specifica attività lavorativa. Il grado di Invalidità Permanente si calcola in base alle tabelle INAIL sull’indennizzo del danno biologico (art. 13 del D.Lgs. 38/2000 e successive modifiche e integrazioni).
🗸 Somma assicurata massima 40.000 euro; Prestazione pari al debito residuo in linea capitale risultante alla data del Sinistro. Le Compagnie, in aggiunta all’Indennità di cui sopra, liquidano inoltre anche un Indennizzo Ulteriore di importo pari all’Indennità medesima.
Che cosa è assicurato / Quali sono le prestazioni?
🗴 Assicurato che abbia compiuto 69 anni al momento dell’adesione
🗴 Assicurato con età superiore ai 72 anni al termine della copertura
🗴 Assicurato portatore di uno stato di invalidità permanente uguale o superiore al 34% al momento dell’adesione (non rilevano le Invalidità Permanenti riconosciute per patologie mentali/psichiatriche)
🗴 Assicurato che riceve una pensione d’invalidità o ha presentato domanda per ottenerla (non rilevano le Invalidità Permanenti riconosciute per patologie mentali/psichiatriche)
🗴 Assicurato con domicilio abituale e residenza fuori dall’Italia
🗴 Aderente o Assicurato che siano cittadini di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America
🗴 Aderente o Assicurato che facciano parte di liste di restrizione all’operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC
- Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx)
🗴 Aderente con domicilio abituale e residenza fuori dall’Italia
🗴 Assicurato che non sia Lavoratore Dipendente Privato
🗴 Assicurato con contratto di lavoro dipendente che non sia di diritto italiano, con un orario settimanale inferiore alle 16 ore e di durata inferiore ai 6 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro al momento dell’adesione
🗴 Assicurato che abbia ricevuto da parte del proprio datore di lavoro, nei 12 mesi prima dell’adesione, una contestazione disciplinare, un’intimazione di licenziamento o qualsiasi altra comunicazione scritta nella quale si è indicati per una procedura di mobilità o di cassa integrazione
Che cosa NON è assicurato?
Ogni garanzia può essere sottoposta a esclusioni, franchigie, limiti di indennizzo e periodi di carenza.
Le esclusioni per tutte le garanzie
! dolo dell’Assicurato, dell’Aderente o del Beneficiario
Ci sono limiti di copertura?
! sinistri legati a una guerra, dichiarata o non dichiarata, compresi (in via esemplificativa ma non esaustiva) guerra civile, insurrezione, atti di terrorismo, occupazione militare, invasione, tranne i Sinistri avvenuti nei primi 14 giorni dall’inizio degli eventi bellici, sempre che l’Assicurato si trovasse già sul posto al momento di tale inizio
! sinistri legati ad azioni intenzionali dell’Assicurato, ad eccezione del suicidio, quali: atti autolesivi; mutilazione volontaria; sinistri
provocati volontariamente dall’Assicurato; Sinistri dovuti all’uso di stupefacenti o di medicine in dosi non terapeutiche o non prescritte dal medico o a stati d’alcolismo acuto o cronico
! sinistri legati a un incidente aereo, se l’Assicurato viaggiava su un aereo non autorizzato al volo o con pilota senza brevetto
idoneo
! partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore
! sinistri che siano diretta conseguenza di stati depressivi, minorazioni dell’integrità psichica, affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche o dell’assunzione in via continuativa di farmaci psicotropi a scopo terapeutico
! sinistri che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni o radiazioni atomiche
! sinistri che siano conseguenza diretta di Attività Sportive Professionistiche o di sport aerei
! xxxxxxxx conseguenti al paracadutismo
🗸 La copertura vale in tutto il mondo.
Dove vale la copertura?
• Al momento della sottoscrizione del contratto devi compilare e sottoscrivere il Questionario per la valutazione delle richieste ed esigenze assicurative, il Modulo di Adesione e, se necessario, il Questionario Medico.
• Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete soprattutto sul tuo stato di salute. Dichiarazioni inesatte e reticenze possono influire sulla valutazione del rischio e comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennità, o persino la cessazione dell’Assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).
• E’ necessario comunicare alla Compagnia eventuali trasferimenti di domicilio abituale e residenza fuori dall’Italia e l’eventuale acquisizione della residenza in uno Stato sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi.
• In caso di sinistro devi comunicare alla Compagnia l’accaduto nei tempi e modi dalla stessa indicati, consegnare tutta la documentazione necessaria e attenerti alle eventuali ulteriori indicazioni fornite.
• Hai l’obbligo di comunicare alla Compagnia se hai perso nel corso della durata dell’Assicurazione uno o più requisiti che devono permanere ai sensi di polizza.
Che obblighi ho?
• Il Premio si paga in anticipo e in un'unica soluzione e sarà corrisposto dalla Contraente alla Compagnia. Il Premio ti sarà addebitato da Volkswagen Bank GmbH unitamente alla rata mensile del Finanziamento, in frazioni mensili pari ai mesi di durata del Finanziamento stesso e tempestivamente corrisposto alla Contraente. L'ammontare totale del Premio dipende dall’importo della rata di rimborso e dalla durata del Finanziamento.
• Il Premio è indicato nel Modulo di adesione e comprende l’eventuale imposta di assicurazione.
Quando e come devo pagare?
La copertura decorre, cioè entra in vigore, dalle ore 24 della Data di Decorrenza ovvero dal giorno di erogazione del Finanziamento. Le garanzie cessano:
- alla data di scadenza dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso del Finanziamento
- in caso di Decesso, dalla data dell’evento
- se viene liquidata l’Indennità per Invalidità Permanente
- se decidi di estinguere il Finanziamento o di esercitare il tuo diritto alla Portabilità (a meno che richieda di mantenere la copertura) con effetto dalla data indicata
- in caso di recesso da parte tua o della Compagnia, esercitato nei termini previsti dalle condizioni di assicurazione
- in caso di perdita dei requisiti di residenza e domicilio
- se dopo l’adesione, entri a far parte di liste di restrizione all’operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC – Office of Foreign Assets Control xxx.xxxxxxxx.xxx)
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Puoi ripensarci e recedere dalla polizza entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza comunicandolo alla Compagnia con lettera raccomandata A/R, fax o tramite email.
In caso di durata poliennale dell’Assicurazione, puoi anche recedere annualmente dal contratto, purché siano trascorsi almeno 5
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?
anni dalla Data di Decorrenza. In questo caso per recedere, devi comunicarlo alla Compagnia entro 60 giorni dalla scadenza annua con lettera raccomandata A/R, fax o tramite email.
Non sono previste riduzione di premio.
Sono previsti riscatti o riduzioni? ☐ SI ☑ NO
Polizza Creditor Protection Insurance
DIP – Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni Compagnia: Rappresentanza Generale per l’Italia di Cardif Assurances Risques Divers Prodotto: Alter Ego Duo Plus Dipendenti di Aziende Private (Polizza Collettiva n. 5520/02) Edizione Settembre 2021 (ultima edizione disponibile)
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Che tipo di assicurazione è?
Una soluzione assicurativa dedicata ai Lavoratori Dipendenti Privati, in forma di Polizza collettiva, che copre alcuni rischi che potrebbero impedire all’Aderente/Assicurato di rimborsare il Finanziamento.
Contraente: Volkswagen Financial Services S.p.A.
Che cosa è assicurato? Perdita d’Impiego
🗸 Perdita d’Impiego a seguito di licenziamento per Motivo Oggettivo individuale o collettivo, legittimamente intimato dal datore di lavoro
dopo la Data di Decorrenza per ragioni non riconducibili all’Assicurato, inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa, o comunque a seguito di sopravvenuta impossibilità o eccessiva onerosità della prestazione del datore di lavoro.
🗸 Somma assicurata pari a massimo 1.800 euro per ciascuna rata mensile; Prestazione pari a massimo 18 rate mensili per singolo Sinistro e massimo 36 rate mensili per l’intera durata della copertura
Inabilità Temporanea Totale (questa garanzia si attiva, in luogo della garanzia Perdita d’Impiego, in caso di variazione dello status di Lavoratore Dipendente Privato)
🗸 Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia che comporti la perdita temporanea e totale della capacità dell’Assicurato di svolgere la propria professione o mestiere. Se l’evento colpisce un Non Lavoratore, l’Inabilità Temporanea Totale è la perdita temporanea e totale della capacità dell’Assicurato di dedicarsi alle occupazioni ordinarie e quotidiane ossia di svolgere e di gestire i propri affari familiari, personali o domestici.
🗸 Somma assicurata pari a massimo 1.800 euro per ciascuna rata mensile; Prestazione pari a massimo 18 rate mensili per singolo Sinistro e massimo 36 rate mensili per intera durata della copertura
Che cosa NON è assicurato?
🗴 Assicurato che abbia compiuto 69 anni al momento dell’adesione
🗴 Assicurato con età superiore ai 72 anni al termine della copertura
🗴 Assicurato portatore di uno stato di invalidità permanente uguale o superiore al 34% al momento dell’adesione (non rilevano le Invalidità Permanenti riconosciute per patologie mentali/psichiatriche)
🗴 Assicurato che riceve una pensione d’invalidità o ha presentato domanda per ottenerla (non rilevano le Invalidità Permanenti riconosciute
per patologie mentali/psichiatriche)
🗴 Assicurato con domicilio abituale e residenza fuori dall’Italia
🗴 Aderente o Assicurato che siano cittadini di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America
🗴 Aderente o Assicurato che facciano parte di liste di restrizione all’operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office
of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx)
🗴 Aderente con domicilio abituale e residenza fuori dall’Italia
🗴 Assicurato che non sia Lavoratore Dipendente Privato
🗴 Assicurato con contratto di lavoro dipendente che non sia di diritto italiano, con un orario settimanale inferiore alle 16 ore e di durata inferiore ai 6 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro al momento dell’adesione
🗴 Assicurato che abbia ricevuto da parte del proprio datore di lavoro, nei 12 mesi prima dell’adesione, una contestazione disciplinare,
un’intimazione di licenziamento o qualsiasi altra comunicazione scritta nella quale si è indicati per una procedura di mobilità o di cassa integrazione
Ci sono limiti di copertura?
Ogni garanzia può essere sottoposta a esclusioni, franchigie, limiti di indennizzo e periodi di carenza.
Le esclusioni generali per tutte le garanzie
! dolo dell’Assicurato, dell’Aderente o del Beneficiario
! sinistri legati a una guerra, dichiarata o non dichiarata, compresi (in via esemplificativa ma non esaustiva) guerra civile, insurrezione, atti di terrorismo, occupazione militare, invasione, tranne i Sinistri avvenuti nei primi 14 giorni dall’inizio degli eventi bellici, sempre che l’Assicurato si trovasse già sul posto al momento di tale inizio
! sinistri legati ad azioni intenzionali dell’Assicurato, ad eccezione del suicidio, quali atti autolesivi; mutilazione volontaria; sinistri provocati volontariamente dall’Assicurato; Sinistri dovuti all’uso di stupefacenti o di medicine in dosi non terapeutiche o non prescritte dal medico o a stati d’alcolismo acuto o cronico
! sinistri legati a un incidente aereo, se l’Assicurato viaggiava su un aereo non autorizzato al volo o con pilota senza brevetto idoneo
! partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore
! Sinistri che siano diretta conseguenza di stati depressivi, minorazioni dell’integrità psichica, affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche o dell’assunzione in via continuativa di farmaci psicotropi a scopo terapeutico
! sinistri che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni o radiazioni atomiche
! sinistri che siano conseguenza diretta di Attività Sportive Professionistiche o di sport aerei
! xxxxxxxx conseguenti al paracadutismo
Le esclusioni specifiche per la garanzia Perdita d’Impiego
! licenziamenti presso il medesimo datore di lavoro preceduti, nei 12 mesi prima dell’adesione, da un’intimazione di licenziamento o da una comunicazione scritta che indicava l’Assicurato per una procedura di mobilità o di cassa integrazione;
! licenziamenti per “giusta causa”
! dimissioni
! licenziamenti per motivi disciplinari
! licenziamenti da parte di familiari dell’Assicurato: coniuge, fratelli, sorelle, xxx, xxxxxx e altri parenti fino al secondo grado, anche se il datore di lavoro è una persona giuridica e ha un ruolo decisionale, quale amministratore unico, amministratore delegato, direttore generale, procuratore (ad eccezione di licenziamenti di soggetti dipendenti da almeno due anni di azienda partecipata da parenti o affini, riconosciuti solo in caso di fallimento o cessazione dell’attività dell’impresa)
! cessazioni, per scadenza, di contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di inserimento (ex formazione lavoro), contratti di
apprendistato, contratti di lavoro intermittenti
! contratti di lavoro non regolati dal diritto italiano
! licenziamenti per il raggiungimento dell’età richiesta per il diritto alla “pensione di vecchiaia”
! risoluzioni del rapporto di lavoro, anche consensuali, motivate da riorganizzazioni aziendali che prevedono l’accompagnamento alla pensione
! messa in mobilità del lavoratore dipendente che maturi il diritto alla pensione di anzianità e/o di vecchiaia durante il periodo di mobilità
! situazioni che danno diritto all’indennità da parte della Cassa integrazione guadagni Ordinaria, Edilizia o Straordinaria
! licenziamento per superamento del periodo massimo di assenze per malattia applicabile al rapporto di lavoro (cd. “periodo di comporto”)
! licenziamento per carcerazione del lavoratore
Le esclusioni specifiche per la garanzia Inabilità Temporanea Totale
! interruzioni di lavoro dovute a gravidanza
Dove vale la copertura?
🗸 La copertura vale in tutto il mondo.
Che obblighi ho?
• Al momento della sottoscrizione del contratto devi compilare e sottoscrivere il Questionario per la valutazione delle richieste ed esigenze assicurative, il Modulo di Adesione e, se necessario, il Questionario Medico.
• Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete soprattutto sul tuo stato di salute. Dichiarazioni inesatte e reticenze possono influire sulla valutazione del rischio e comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennità, o persino la cessazione dell’Assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).
• E’ necessario comunicare alla Compagnia eventuali trasferimenti di domicilio abituale e residenza fuori dall’Italia e l’eventuale acquisizione di residenza in uno Stato sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi.
• In caso di sinistro, devi comunicare alla Compagnia l'accaduto nei tempi e modi dalla stessa indicati, consegnare tutta la documentazione necessaria e attenerti alle eventuali ulteriori indicazioni fornite.
• Hai l’obbligo di comunicare alla Compagnia se hai perso nel corso della durata dell’Assicurazione uno o più requisiti che devono permanere ai sensi di polizza.
Quando e come devo pagare?
• Il Premio si paga in anticipo e in un'unica soluzione e sarà corrisposto dalla Contraente alla Compagnia. Il Premio ti sarà addebitato da Volkswagen Bank GmbH unitamente alla rata mensile del Finanziamento, in frazioni mensili pari ai mesi di durata del Finanziamento stesso e tempestivamente corrisposto alla Contraente. L'ammontare totale del Premio dipende dall’importo della rata di rimborso e dalla durata del Finanziamento.
• Il Premio è indicato nel Modulo di adesione e comprende l’eventuale imposta di assicurazione.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura decorre, cioè entra in vigore, dalle ore 24 della Data di Decorrenza, ovvero dal giorno di erogazione del Finanziamento. Le garanzie cessano:
- alla data di scadenza dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso del Finanziamento
- in caso di Decesso, dalla data dell’evento
- se viene liquidata l’Indennità per Invalidità Permanente
- se decidi di estinguere il Finanziamento o di esercitare il tuo diritto alla Portabilità (a meno che richieda di mantenere la copertura) con effetto dalla data indicata
- in caso di recesso da parte tua o della Compagnia, esercitato nei termini previsti dalle condizioni di assicurazione
- in caso di perdita dei requisiti di residenza e domicilio
- se dopo l’adesione, entri a far parte di liste di restrizione all’operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC – Office of Foreign Assets Control xxx.xxxxxxxx.xxx)
Come posso disdire la polizza?
In caso di durata poliennale dell’Assicurazione, puoi anche recedere annualmente dal contratto, purché siano trascorsi almeno 5 anni dalla Data di Decorrenza. In questo caso per recedere, devi comunicarlo alla Compagnia entro 60 giorni dalla scadenza annua.
Polizza Creditor Protection Insurance
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi multirischi (DIP aggiuntivo Multirischi)
Rappresentanze Generali per l’Italia di Cardif Assurance Vie e Cardif Assurances Risques Divers Alter Ego Duo Plus Dipendenti di Aziende Private (Polizze Collettive n. 5143/01 e 5520/02) Edizione Settembre 2021 (ultima edizione disponibile)
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita) e per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Cardif Assurance Vie S.A. con sede sociale in Francia a Parigi - 0, xxxxxxxxx Xxxxxxxx 00000, Registro commercio Parigi B 732 028 154, soggetta all’autorità di vigilanza del mercato francese Autorité de Côntrole Prudentiel et de Résolution (ACPR). Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l’Italia avente sede in Milano Piazza Xxxx Xx Xxxxx n. 3, cap 20124, iscritta nell’Albo delle Imprese di assicurazione con il numero I.00010 e autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D. M. del 27.02.1989; P.I., C.F. e numero iscrizione del Registro delle Imprese di Milano 00000000000; tel. 00.000000; sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx email:xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx; pec: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx.
Cardif Assurance Vie S.A. ha un Patrimonio Netto pari a 3.725,613 Milioni di Euro di cui 719,167 Milioni di Euro è il Capitale Sociale e 3.006,446 Milioni di Euro è il totale delle Riserve Patrimoniali.
L’indice di solvibilità Solvency II è pari a 183% e rappresenta il rapporto tra i fondi propri ammissibili (pari a 9.031 Milioni di Euro) e il Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell’Azienda richiesto dalla normativa vigente (pari a 4.949 Milioni di Euro) come indicato nella Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria dell’Impresa (SFCR) disponibile al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/000000/0000000/0000x-xXXXXxXxxxxxxXxxxxxxxxxXxx.xxx
Cardif Assurances Risques Divers S.A., con sede sociale in Francia a Parigi - 0, xxxxxxxxx Xxxxxxxx 00000, Registro commercio Parigi B 308 896 574, soggetta all’autorità di vigilanza del mercato francese Autorité de Côntrole Prudentiel et de Résolution (ACPR). Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l’Italia avente sede in Milano Piazza Xxxx Xx Xxxxx n. 3, cap 20124, iscritta nell’Albo delle Imprese di assicurazione con il numero I.00011 e autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D.
M. del 27.02.1989; P.I., C.F. e numero iscrizione del Registro delle Imprese di Milano 00000000000; tel. 02.77224.1; sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx email:xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx; pec: xxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx
Cardif Assurance Risques Divers S.A. ha un Patrimonio Netto pari a 332,066 Milioni di Euro di cui 21,602 Milioni di Euro è il Capitale Sociale e 310,464 Milioni di Euro è il totale delle Riserve Patrimoniali.
L’indice di solvibilità Solvency II è pari a 140% e rappresenta il rapporto tra i fondi propri ammissibili (pari a 628 Milioni di Euro ) e il Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell’Azienda richiesto dalla normativa vigente (pari a 448 Milioni di Euro) come indicato nella Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria dell’Impresa (SFCR) disponibile al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/000000/0000000/0000x-xXXXXxXxxxxxxXxxxxxxxxxxXxxxxxxxXxxxxx.xxx
Al contratto si applica la legge italiana
Che cosa è assicurato? | |
Ramo Vita: a) Decesso (ramo I) derivante da tutte cause. b) Invalidità Permanente(ramo I) di grado pari o superiore al 60%, derivante da Infortunio o da Malattia. Xxxx Xxxxx: a) Perdita d’Impiego (ramo 16) a seguito di licenziamento per Motivo Oggettivo. b) Inabilità Temporanea Totale (ramo 1 e 2) derivante da Infortunio o da Malattia (questa garanzia si attiva, in luogo della garanzia Perdita d’Impiego, in caso di variazione dello status di Lavoratore Dipendente Privato). Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? Non sono previste. | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Riduzione del Premio | Non sono previste opzioni con riduzione del premio. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Premio Aggiuntivo | Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle indicate nei DIP. |
Decesso: Franchigia non prevista.
Sono esclusi eventuali importi di rate scadute e non pagate.
Invalidità Permanente: Franchigia 59%.
L’Indennità è al netto di eventuali altri indennizzi già pagati per lo stesso sinistro dalle altre garanzie di polizza e di eventuali importi di rate scadute e non pagate.
Perdita d’Impiego: Franchigia: 30 giorni È esclusa la maxirata finale.
Inabilità Temporanea Totale: Franchigia: 30 giorni
È esclusa la maxirata finale.
Ci sono limiti di copertura?
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: In caso di sinistro, ti invitiamo a dare immediatamente avviso alla Compagnia privilegiando l’utilizzo del canale telefonico e chiamando il nostro Sevizio Clienti al numero 800.900.780 (oppure dall’estero +39/0277224686) attivo dal lunedì-venerdì dalle ore 8.30 – 19.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Potrai prendere un appuntamento telefonico anche attraverso la tua area riservata MyCardif. Un nostro consulente specializzato potrà assisterti nella raccolta della segnalazione telefonica di Sinistro, indicandoti le modalità di presentazione della denuncia e di istruzione della pratica nonchè i documenti necessari. Potrai comunque sempre presentare denuncia di Xxxxxxxx o contattarci: via e-mail scrivendo a: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx via posta a: Cardif – Back Office Protezione - Ufficio Sinistri, Casella Postale 421 - 20123 Milano (MI) DECESSO I documenti da consegnare alla Compagnia in caso di Sinistro sono: • certificato di morte; • certificato medico che precisi le esatte cause della morte; • se la causa del Decesso è una malattia, qualora ci sia stato un Ricovero Ospedaliero è necessaria la copia della cartella clinica del ricovero in cui è stata diagnosticata per la prima volta la malattia che ha portato al Decesso oppure, in alternativa, è sufficiente la copia della cartella clinica dell’ultimo ricovero, a condizione però che contenga una “anamnesi patologica remota e prossima”, cioè il quadro di tutte le informazioni utili alla diagnosi, sia per quanto riguarda il passato dell’Assicurato sia per quanto riguarda la malattia che ha portato al Decesso; • copia del verbale redatto dalle autorità intervenute se il Decesso è avvenuto a seguito di incidente stradale; • copia del referto autoptico, se è stata effettuata l’autopsia; • altra documentazione eventualmente necessaria per individuare i/il beneficiari/o di Polizza. INVALIDITA’ PERMANENTE I documenti da consegnare alla Compagnia in caso di Sinistro sono: • certificazione di Invalidità Permanente emessa dagli enti preposti (quali INAIL, INPS, ASL o commissioni mediche di verifica) o da un medico legale; • se la causa dell’Invalidità Permanente è una malattia, qualora ci sia stato un Ricovero Ospedaliero è necessaria la copia della cartella clinica del ricovero in cui è stata diagnosticata per la prima volta la malattia da cui deriva l’Invalidità; • copia del verbale redatto dalle autorità intervenute se l’Invalidità è conseguente ad incidente stradale e della cartella clinica relativa all’eventuale Ricovero Ospedaliero subito a seguito dell’incidente. XXXXXXX X’XXXXXXX I documenti da consegnare alle Compagnie in caso di Sinistro sono: • documentazione che attesta il licenziamento per Motivo Oggettivo; |
• documentazione che attesta il permanere dello stato di disoccupazione. INABILITA’ TEMPORANEA TOTALE I documenti da consegnare alle Compagnie in caso di Sinistro sono: • dichiarazione del medico curante; • qualora ci sia stato un Ricovero Ospedaliero, certificato di ricovero oppure copia della cartella clinica contenente una “anamnesi patologica remota e prossima”, cioè il quadro di tutte le informazioni utili alla diagnosi, sia per quanto riguarda il passato dell’Assicurato sia per quanto riguarda la malattia che ha portato all’Inabilità Temporanea Totale. | |
Prescrizione: Ai sensi dell’art. 2952 cod.civ.: Per le garanzie Decesso e Invalidità Permanente i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 10 anni dal giorno in cui si è verificato il Sinistro. Per la garanzia Perdita pecuniaria per Danno Totale dell’Autoveicolo i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 anni da quando si è verificato il Sinistro. Decorsi i termini previsti, le somme prescritte saranno devolute al fondo del Ministero dell’economia e delle finanze. | |
Liquidazione della prestazione: Riceverai l’indennità entro 30 giorni dalla data in cui le Compagnie avranno ricevuto tutta la documentazione che consente il rimborso. | |
Gestione da parte di altre imprese: Non prevista | |
Assistenza diretta/in convenzione: Non prevista | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Dichiarazioni inesatte e reticenze possono influire sulla valutazione del rischio e comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennità, o persino la cessazione dell’Assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile). In particolare, le informazioni richieste al momento della sottoscrizione dell’Assicurazione, con il Modulo di Adesione oppure nell’ambito delle formalità assuntive previste, risultano essenziali per le Compagnie ai fini della conclusione del contratto. Qualora emerga una dichiarazione inesatta e reticente, le Compagnie evidenziano sin d’ora che non avrebbero consentito alla conclusione del contratto se avessero conosciuto la reale situazione. Pertanto, potranno rifiutare la liquidazione di eventuali Sinistri anche in assenza di correlazione tra l’informazione inesattamente x xxxxxxxxxxxxxx rappresentata e la causa degli stessi Sinistri. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle indicate nei DIP |
Rimborso | Hai diritto al rimborso della parte di premio pagata e non goduta, nei seguenti casi: Recesso dell’Aderente: l’importo rimborsato è pari al Premio versato al netto delle imposte e della parte di Premio relativa al periodo per il quale la copertura ha avuto effetto. Potranno essere trattenute le spese amministrative per l'emissione del contratto, come quantificate nel Modulo di Adesione. Estinzione Anticipata Totale o Portabilità: se non hai richiesto il mantenimento della copertura assicurativa le Compagnie ti restituiscono la parte di Premio pagato relativa al periodo residuo. Dall’importo da restituire, già al netto delle imposte, potranno essere trattenute le spese amministrative per l’emissione del contratto, e per il rimborso del Premio, come quantificate nel Modulo di adesione. Estinzione Anticipata Parziale: le Compagnie restituiscono la parte di Premio pagato corrispondente alla riduzione della Prestazione e della durata della copertura assicurativa a seguito dell’Estinzione Anticipata Parziale. Dall’importo da restituire, già al netto delle imposte, le Compagnie potranno trattenere le spese amministrative effettivamente sostenute per il rimborso del Premio, secondo i criteri indicati nel Modulo di adesione. Perdita dei requisiti di assicurabilità: le Compagnie ti restituiscono la parte di Premio relativa al periodo residuo dal momento della perdita del requisito alla scadenza del periodo assicurativo interessato, al netto delle imposte e delle spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto e per il rimborso del Premio. |
Sconti | Non previsti |
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Durata | - La durata massima dell’Assicurazione è pari a 72 mesi dalla data di decorrenza - Per la sola garanzia Perdita d’Impiego la copertura assicurativa decorre dal 90°giorno successivo a quello di effetto dell’Assicurazione |
Sospensione | Non prevista |
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? | |
Revoca | Non prevista |
Recesso | Puoi ripensarci e recedere dalla polizza entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza comunicandolo alla Compagnia con lettera raccomandata A/R, fax o tramite email ai seguenti recapiti: Cardif, Back Office Protezione - Post Vendita Xxxxxxx Xxxxxxx 000 00000 Xxxxxx Fax: 00 00000000 Email: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx La copertura assicurativa cessa dalle ore 24 del giorno di inoltro della comunicazione. In caso di recesso la rata del finanziamento subirà una riduzione corrispondente alla quota periodica di premio assicurativo dovuta, e ti sarà riaccreditato l’importo delle eventuali rate già pagate, al netto delle imposte e della parte di premio relativa al periodo per il quale la copertura ha avuto effetto. Potranno essere trattenute eventuali spese amministrative sostenute per l’emissione del contratto (indicate nel Modulo di adesione). Il riaccredito verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione che consente il rimborso. In caso di durata poliennale dell'Assicurazione, puoi anche recedere annualmente dal contratto, purchè siano trascorsi almeno 5 anni dalla Data di Decorrenza. |
Risoluzione | Non prevista |
Sono previsti riscatti o riduzioni? SI ☐ NO ☑ | |
Valori di riscatto e riduzione | Non previsto |
Richiesta di informazioni | Non prevista |
Questo prodotto può essere sottoscritto solo da Lavoratori Dipendenti Privati residenti in Italia.
A chi è rivolto questo prodotto?
L’ammontare totale del Premio dipende dall’importo della rata di rimborso del Finanziamento e dalla durata del Finanziamento;
In caso di rimborso del premio per estinzione anticipata o trasferimento Finanziamento le relative spese di rimborso sono di 25,00 euro come indicato nel Modulo di adesione.
Costi amministrativi per la gestione del contratto: 9,60 % del Premio al netto delle tasse
L’Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare il suo stato di salute al costo di 230 € a suo carico.
I costi per l’emissione del contratto sono pari a 10,00 euro, i costi di intermediazione sono in media pari al 45% del Premio al netto delle tasse (su un Premio imponibile di 100,00 euro, la remunerazione dell’Intermediario è di 45,00 euro).
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All'impresa assicuratrice | Se il reclamo riguarda il comportamento delle Compagnie o la violazione da parte delle stesse Compagnie di norme cui sono soggette (per es. reclami sul contenuto delle coperture assicurative o sulla gestione dei sinistri), devi inviare una comunicazione scritta, per email, posta o fax, all'Ufficio Reclami delle Compagnie, al seguente recapito: Cardif - Ufficio Reclami Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx |
Email: xxxxxxx@xxxxxx.xxx fax 00.00.000.000 E’ possibile inoltrare il reclamo anche utilizzando il web-form presente sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Le Compagnie si impegnano a dare riscontro entro 45 giorni da quando hanno ricevuto il reclamo. Se non lo facessero o se non fossi soddisfatto della risposta, puoi rivolgerti all'IVASS con le modalità sotto riportate per i reclami presentati direttamente all’Istituto, allegando sia il reclamo sia l'eventuale risposta delle Compagnie. | |
All'IVASS | Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro ad opera della Compagnia nel termine sopraindicato, potrà rivolgersi all’IVASS a mezzo PEC, posta o fax: IVASS - Servizio tutela del consumatore Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx xxxxx@xxx.xxxxx.xx fax 00 0000 0000 Per la stesura del reclamo presentato all'IVASS è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito xxx.xxxxx.xx e sul sito della Compagnia xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione dedicata ai reclami. L'autorità di vigilanza del Paese delle Compagnie che hanno sede in Francia è ACPR (Autorité de Côntrole Prudentiel et de Résolution) alla quale possono essere inviati reclami seguendo la procedura indicata sul sito xxxx://xxxx.xxxxxx-xxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxx-xx-xxxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxx- lacp.html. |
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione (obbligatoria) | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98) |
Negoziazione assistita (facoltativa) | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente ‐ individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx‐net ‐ chiedendo l’attivazione della procedura FIN‐NET. |
REGIME FISCALE | |
Trattamento fiscale applicabile al contratto | Il contratto di Assicurazione, stipulato in Italia con soggetti che risiedono in Italia, è soggetto alla normativa fiscale italiana. In particolare si segnalano: - la totale esenzione da imposte sui premi versati per le garanzie Decesso e Invalidità Permanente - una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) del 19% dei premi versati per le garanzie Decesso e Invalidità Permanente entro i limiti previsti dalla normativa. La detrazione è riconosciuta all’Aderente - la totale esenzione da imposte della prestazione pagata ai Beneficiari, in caso di Decesso o Invalidità Permanente - un’imposta sui premi versati del 2,50% del premio imponibile per le garanzie Perdita d’Impiego e Inabilità Temporanea Totale |
IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO,
L'IMPRESA HA L’OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO
RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LA
PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.
L'IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO
SOLARE, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.
PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E
AVVERTENZE CONTENUTE IN PROPOSTA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE
POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d.
HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E
UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
CARDIF ASSURANCE VIE
Rappresentanza Generale per l’Italia
CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS
Rappresentanza Generale per l’Italia
ALTER EGO DUO PLUS DIPENDENTI DI AZIENDE PRIVATE
CREDITOR PROTECTION INSURANCE POLIZZE COLLETTIVE N. 5143/01 E N. 5520/02
Edizione 09/2021
La copertura assicurativa è facoltativa.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente le Condizioni di Assicurazione redatte secondo le Linee guida del Tavolo tecnico di lavoro “Contratti Semplici e Xxxxxx”.
Indice
La polizza in sintesi | pag. | 1 di 1 |
Condizioni di Assicurazione | pag. | 1 di 17 |
Glossario | pag. | 1 di 17 |
Norme che regolano l’Assicurazione | pag. | 3 di 17 |
Art. 1 - Cosa e chi coprono le Polizze? | pag. | 3 di 17 |
Art. 2 - Chi si può assicurare? | pag. | 3 di 17 |
Art. 3 - A quali condizioni opera l’Assicurazione? | pag. | 3 di 17 |
Art. 4 - Come assicurarsi? | pag. | 4 di 17 |
Art. 5 - Quanto durano le garanzie? | pag. | 4 di 17 |
Art. 6 - Si può recedere dall’Assicurazione? | pag. | 6 di 17 |
Art. 7 - Quali sono i rischi considerati e le prestazioni per ogni garanzia? | pag. | 7 di 17 |
Art. 8 - Quali eventi o situazioni sono esclusi dalle coperture? | pag. | 9 di 17 |
Art. 9 - A quanto ammonta l’Indennità massima per ogni garanzia? | pag. | 10 di 17 |
Art. 10 - Chi ha diritto all’Indennità in caso di Sinistro? | pag. | 10 di 17 |
Art. 11 - Come si calcola e come si paga il Premio? | pag. | 11 di 17 |
Art. 12 - Come si denuncia un Sinistro? | pag. | 11 di 17 |
Art. 13 - Quando riceverò l’Indennità? | pag. | 12 di 17 |
Art. 14 - Quale legge si applica a questo contratto? | pag. | 12 di 17 |
Art. 15 - Come comunico con le Compagnie? | pag. | 12 di 17 |
Art. 16 - Posso cedere la mia copertura assicurativa a terzi? | pag. | 13 di 17 |
Art. 17 - Le mie dichiarazioni possono incidere sul diritto all’Indennità? | pag. | 13 di 17 |
Art. 18 - Qual è il foro competente in caso di controversia? | pag. | 13 di 17 |
Art. 19 - A chi devo inviare un eventuale reclamo? | pag. | 13 di 17 |
Art. 20 - Protezione dei dati personali | pag. | 14 di 17 |
Per comprendere meglio la tabella delle Invalidità | pag. | 17 di 17 |
Situazioni esemplificative per comprendere il funzionamento della Polizza Alter Ego Duo Plus | pag. | 17 di 17 |
Modulo di adesione | pag. | 1 di 3 |
Questa copertura assicurativa, composta dalle Polizze Collettive n. 5143/01 e n. 5520/02, può essere sottoscritta solo dai Lavoratori Dipendenti Privati. Permette di affrontare con maggior tranquillità gli imprevisti che possono compromettere la capacità di rimborso del finanziamento tutelando il Cliente in caso di Decesso, Invalidità Permanente e Perdita d’Impiego. Se, nel corso della polizza, il Cliente cambia status lavorativo, al posto della garanzia Perdita d’Impiego si attiva la garanzia Inabilità Temporanea Totale.
Non sarà necessaria alcuna comunicazione della variazione di status lavorativo perché la Compagnia considererà semplicemente la condizione lavorativa del Cliente al momento del sinistro.
Questo prodotto offre le seguenti garanzie:
• Decesso
• Invalidità Permanente
• Perdita d’Impiego
• Inabilità Temporanea Totale (sostituisce la garanzia Perdita d’Impiego in caso di variazione dello status di Lavoratore Dipendente Privato).
In caso di Decesso e Invalidità Permanente verrà liquidato un importo pari al doppio del debito residuo del Finanziamento alla data del Sinistro, mentre in caso di Perdita d’Impiego o di Inabilità Temporanea Totale verrà invece riconosciuta una somma pari alle rate mensili del Finanziamento in scadenza durante il periodo di disoccupazione o di inabilità, al netto dei giorni di franchigia.
Leggere attentamente le Condizioni di Assicurazione
Questa pagina di sintesi illustra la polizza e le garanzie in modo immediato e nei tratti essenziali, ma non ha valore contrattuale e, pertanto, non sostituisce né integra i termini e le condizioni a cui l’Assicurazione è prestata, che sono esclusivamente quelli previsti negli articoli di seguito riportati.
In queste Condizioni di Assicurazione, ad aiutarla nella lettura e consultazione, troverà il simbolo “Da tenere a mente”. La invitiamo inoltre a fare riferimento al Glossario in cui sono riportate le definizioni dei termini indicati nelle Condizioni con l’iniziale maiuscola.
In caso di Sinistro o per ottenere Informazioni sulla Polizza: numero verde 800.900.780 oppure dall’estero +39/0277224686
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00 ed il sabato dalle 9.00 alle 13.00.
Da tenere a mente
Condizioni di Assicurazione
GLOSSARIO
Aderente
Persona fisica che sottoscrive le Polizze.
Assicurato
Soggetto che coincide con l’Aderente per il quale è prestata l’Assicurazione.
Assicurazione
Contratto con il quale le Compagnie prestano le coperture as- sicurative disciplinate nelle Condizioni di Assicurazione.
Attività sportiva professionistica
Attività sportiva remunerata e svolta con continuità da atleti, allenatori, preparatori atletici. La disciplina sportiva deve:
• essere regolamentata dal CONI;
• conseguire la qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali secondo le norme da loro emanate;
• essere praticata secondo le direttive del CONI, che distin- guono tra attività dilettantistica e attività professionistica.
Beneficiario
Soggetto cui spettano le prestazioni assicurative.
Carenza
Periodo di tempo immediatamente successivo alla Data di Decorrenza dell’Assicurazione, in cui le coperture assicura- tive sono sospese.
Compagnie, Assicuratore
Per le garanzie Decesso e Invalidità Permanente della Polizza Col- lettiva n. 5143/01, Cardif Assurance Vie – Rappresentanza Gene- rale per l’Italia (d’ora in poi, anche “Cardif Vie”), società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif.
• Sede legale: Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx
• Capitale sociale: 719.167.488,00 Euro
• X.XXX, C.F. e iscrizione al Reg. Imprese di Milano: 08916500153
• REA: 1254537
• PEC: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx
• Elenco I annesso all’Albo delle imprese di Assicurazione e riassicurazione: I.00010
• Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D.M. del 27.02.1989
Per le garanzie Perdita d’Impiego e Inabilità Temporanea To- tale della Polizza Collettiva n. 5520/02, Cardif Assurances Ri- sques Divers - Rappresentanza Generale per l’Italia (d’ora in poi, anche “Cardif RD”), società soggetta a Direzione e Coor- dinamento da parte di BNP Paribas Cardif.
• Sede legale: Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx
• Capitale sociale: 16,876 Milioni di Euro
• X.XXX, C.F. e iscrizione al Reg. Imprese di Milano: 08916510153
• REA: 1254536
• Elenco I annesso all’Albo delle imprese di Assicurazione e riassicurazione: I.00011
• Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D.M. del 27.02.1989
Condizioni di Assicurazione
Il documento, parte del Set informativo, che contiene l’insie- me delle clausole dell’Assicurazione.
Contraente
Volkswagen Financial Services S.p.A., che stipula le Polizze per conto dei clienti che sottoscrivono un Finanziamento con- cesso da Volkswagen Bank GmbH.
Data di Decorrenza
Giorno in cui viene erogato il Finanziamento.
Decesso
Morte dell’Assicurato.
Estinzione Anticipata Parziale
Riduzione dell’importo del Finanziamento a seguito di rim- borso.
Estinzione Anticipata Totale
Anticipata estinzione del Finanziamento a seguito di rimborso integrale del debito residuo, in un’unica soluzione e prima della scadenza, da parte del soggetto obbligato.
Finanziamento
Il finanziamento erogato da Volkswagen Bank GmbH finalizza- to all’acquisto di un’autovettura o motocicli elettrici.
Franchigia
Condizione contrattuale che limita, sul piano quantitativo, la garanzia prestata dalle Compagnie, facendo sì che una parte del danno rimanga a carico dell’Assicurato. Nelle Condizioni di Assicurazione consiste in un periodo di tempo durante il quale, pur in presenza di un evento indennizzabile, il Beneficiario non ha mai diritto ad alcuna Indennità.
Inabilità Temporanea Totale
Perdita temporanea e totale della capacità dell’Assicurato di svolgere la propria professione o mestiere.
Se l’evento colpisce un Non Lavoratore, l’Inabilità Temporanea Totale è la perdita temporanea e totale della capacità dell’As- sicurato di dedicarsi alle occupazioni ordinarie e quotidiane ossia di svolgere e di gestire i propri affari familiari, personali o domestici.
Indennizzo (o anche Indennità o Prestazione)
Somma dovuta al Beneficiario in caso di Sinistro, ad esclusio- ne degli importi dovuti a titolo di Indennizzo Ulteriore.
Indennizzo Ulteriore
Prestazione aggiuntiva liquidata dalle Compagnie nelle ipotesi di Decesso o Invalidità Permanente, di importo corrispondente all’Indennizzo.
Infortunio
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che pro- duca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Invalidità Permanente
Perdita definitiva e irrimediabile, da parte dell’Assicurato, della capacità di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipenden- temente dalla sua specifica attività lavorativa.
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di Assicurazione.
Lavoratore Autonomo
Persona fisica che esercita un’attività lavorativa regolare e
che, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IR- PEF), non percepisce un reddito da lavoro dipendente (vedi definizioni di Lavoratore Dipendente Xxxxxxx e di Lavoratore Di- pendente Pubblico) o da pensione. Sono considerati Autonomi anche i lavoratori dipendenti che percepiscono un reddito a fronte di contratti a progetto e di contratti di somministrazione lavoro (ex lavoratori interinali) sia alle dipendenze di aziende o enti di diritto privato sia alle dipendenze di una pubblica am- ministrazione.
Lavoratore Dipendente Privato
Persona fisica che, in posizione subordinata, presta il proprio lavoro alle dipendenze di individui o aziende o enti di diritto privato, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, in base a un contratto di lavoro dipendente di diritto italiano, con un orario settimanale di almeno 16 ore. Inoltre, al momento dell’a- desione, è richiesta un’anzianità minima di 6 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro. Sono considerati Lavoratori Dipendenti Privati anche i lavoratori che, in posizione subor- dinata, prestano il proprio lavoro, alle dipendenze di individui, aziende o enti di diritto privato, con i seguenti contratti: con- tratto a tempo determinato; contratto di inserimento (ex con- tratti di formazione lavoro); contratti di apprendistato; contratti di lavoro intermittente.
Lavoratore Dipendente Pubblico
Persona fisica che, in posizione subordinata, presta il proprio lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione italia- na, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria. Per pub- bliche amministrazioni si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e le scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi e associazioni, le Istituzioni Universitarie, gli Istituti Autonomi Case Popolari, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici naziona- li, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs. 30.7.1999 n. 300. Sono considerati Dipendenti Pubblici anche i dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina del parastato come da L. 70/1975.
Sono considerati Lavoratori Dipendenti Pubblici anche i lavo-
ratori che, in posizione subordinata, prestano il proprio lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione in base ai seguenti contratti: contratto a tempo determinato; contratto di inserimento (ex contratti di formazione lavoro); contratti di apprendistato; contratto di lavoro intermittente.
Licenziamento per Motivo Oggettivo
Licenziamento, individuale o collettivo, legittimamente intima- to dal datore di lavoro dopo la Data di Decorrenza per ragioni non riconducibili all’Assicurato, inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa, o comunque a seguito di sopravvenuta impossibilità o eccessiva onerosità della prestazione del datore di lavoro.
Malattia
Alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Massimale
La somma massima che le Compagnie pagano come Inden- nizzo.
Modulo di Adesione
Documento predisposto dalle Compagnie contenente la di- chiarazione di adesione alla copertura, che sarà firmato dall’A- derente.
Non Lavoratore
Persona fisica che non è né Lavoratore Autonomo, né Lavora-
xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, né Lavoratore Dipendente Pubblico. È considerato Non Lavoratore anche chi lavora da meno di sei mesi e non ha ancora superato il periodo di prova, i pensiona- ti (anche se contestualmente svolgono un’attività lavorativa), i lavoratori dipendenti con contratti di lavoro a chiamata con un orario settimanale inferiore a 16 ore o con contratti di lavo- ro accessorio o occasionale o con contratti di lavoro stipulati all’estero (se non regolati dalla legge italiana).
Perdita d’Impiego
Cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
Polizza Collettiva
Contratto di Assicurazione stipulato da un soggetto Contraen- te per conto di più Aderenti.
Polizza Danni
La Polizza Collettiva n. 5520/02 stipulata fra Contraente e Car- dif RD.
Polizza Vita
La Polizza Collettiva n. 5143/01 stipulata fra Contraente e Car- dif Vie.
Portabilità
L’esercizio, da parte dell’Aderente, della facoltà di surrogazio- ne prevista per legge, con conseguente trasferimento del Fi- nanziamento a un altro finanziatore.
Premio
Costo della copertura assicurativa, cioè la somma che si paga alle Compagnie per avere diritto alle prestazioni previste dall’Assicurazione.
Prescrizione
Estinzione del diritto alla Prestazione, se non è fatto valere en- tro i termini di legge.
Questionario medico
Documento con il quale le Compagnie pongono all’Assicurato domande sul suo stato di salute per valutare il rischio al mo- mento in cui accede alla copertura.
Ricovero Ospedaliero
Degenza ininterrotta che richiede il pernottamento in un ospe- dale, una clinica universitaria, o una casa di cura regolarmente autorizzati all’erogazione di prestazioni sanitarie, riabilitative e comunque al ricovero dei malati, e che sia necessaria per svol- xxxx accertamenti e/o terapie che non si possono svolgere in day hospital o in ambulatorio.
Set informativo
L’insieme dei documenti previsti dal Regolamento IVASS n. 41 del 02.08.2018 che devono essere contestualmente con- segnati all’Aderente/Contraente prima della sottoscrizione del contratto e pubblicati nel sito internet dell’impresa. Il Set infor- mativo è costituito dal DIP, dal DIP aggiuntivo, dalle Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario e dal Modulo di proposta/polizza/adesione.
Sinistro
Evento dannoso coperto dall’Assicurazione.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
Art. 1 - Cosa e chi coprono le Polizze?
Le Polizze coprono i rischi che potrebbero impedire di rimborsare il Finanziamento, e cioè il Decesso, l’Invalidità Permanente, la Perdita d’Impiego e l’Inabilità Temporanea Totale.
Le garanzie Decesso e Invalidità Permanente hanno effetto sempre e immediatamente.
Ferma la Carenza prevista dall’Assicurazione, anche la garanzia Perdita d’Impiego ha decorrenza immediata, perché le Polizze sono destinate esclusivamente ad Assicurati che al momento dell’adesione sono Lavoratori Dipendenti Privati. La garanzia Inabilità Temporanea Totale si attiverà, in luogo della garanzia Perdita d’Impiego, in caso di variazione dello status di Lavoratore Dipendente Privato dell’Assicurato.
Il dettaglio delle condizioni e delle prestazioni per ogni garanzia è indicato all’art. 7 Può acquistare queste garanzie solo insieme e quindi con un’unica sottoscrizione.
GARANZIA DELLE POLIZZE | |
Decesso | ✓ |
Invalidità Permanente | ✓ |
Perdita d’Impiego | ✓ |
Inabilità Temporanea Totale | In sostituzione della garanzia Perdita d’Impiego in caso di variazione dello status di Lavoratore Dipendente Privato dell’Assicurato. |
Art. 2 - Chi si può assicurare?
Per poter sottoscrivere il Contratto di Assicurazione è necessario che l’Assicurato, al momento dell’adesione:
• abbia 69 anni non compiuti;
• non sia portatore di uno stato di Invalidità Permanente riconosciuto, di grado uguale o superiore a 34% (non rilevano le Invalidità Permanenti riconosciute per patologie mentali/psichiatriche);
• non riceva una pensione di invalidità o, comunque, non abbia presentato domanda per ottenerla (non rilevano le pensioni di invalidità eventualmente riconosciute per patologie mentali/psichiatriche);
• sia un Lavoratore Dipendente Privato;
• non abbia ricevuto da parte del proprio datore di lavoro, nei 12 mesi prima dell’adesione, una contestazione disciplinare, un’intimazione di licenziamento o qualsiasi altra comunicazione scritta nella quale è indicato per una procedura di mobilità o di cassa integrazione;
• abbia fornito tutte le informazioni sul proprio stato di salute se richiesto dalle Compagnie.
È inoltre necessario che sia stato sottoscritto un Finanziamento che scada prima che l’Assicurato compia il 72° anno di età.
Art. 3 - A quali condizioni opera l’Assicurazione?
3.1 Condizioni al momento dell’adesione
L’Assicurazione può essere conclusa se, al momento dell’adesione:
• l’Assicurato ha il proprio domicilio abituale e residenza in Italia;
• l’Aderente o l’Assicurato non sono cittadini di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America;
• l’Aderente o l’Assicurato non facciano parte di liste di restrizione all’operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx);
• l’Aderente ha la propria residenza e domicilio abituale in Italia;
• l’Assicurato è un Lavoratore Dipendente Privato.
3.2 Condizioni durante l’Assicurazione
In caso di Assicurazione abbinata ai Finanziamenti, la stessa opera fin tanto che, nel corso della sua durata:
• l’Aderente continua a non essere residente in uno Stato sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America.
Inoltre le garanzie rimangono in vigore fin tanto che:
• l’Assicurato mantiene il proprio domicilio abituale e residenza in Italia;
• gli Stati di cui l’Aderente e l’Assicurato erano cittadini al momento dell’adesione continuano a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America oppure gli Stati di cui l’Aderente e l’Assicurato acquisiscono la cittadinanza dopo l’adesione
non sono sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America.
L’Aderente e l’Assicurato si obbligano a comunicare la perdita dei predetti requisiti nel corso della durata dell’Assicurazione.
La copertura assicurativa cessa dal momento della perdita del requisito e la Compagnia restituirà la parte di Premio relativa al periodo residuo da quel momento alla scadenza del periodo assicurativo interessato, per il quale il Premio è stato versato (inclusi i premi eventualmente incassati prima della conoscenza della perdita del requisito da cui deriva la cessazione del contratto), al netto delle imposte e delle eventuali spese amministrative sostenute pere l’emissione del contratto e per il rimborso del Premio. Se non ha comunicato tempestivamente la perdita del requisito, le Compagnie potranno applicare una penale corrispondente ai costi sostenuti per la gestione della Polizze nel tempo in cui non era a conoscenza della loro cessazione.
Si ricorda, quindi, che l’Assicurazione non opera per i Sinistri che accadono dopo il trasferimento, al di fuori dell’Italia, del domicilio abituale, oppure dopo il trasferimento della residenza in o l’acquisizione della cittadinanza di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America (o l’applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America allo Stato di residenza o cittadinanza originaria) dell’Aderente o dell’Assicurato.
In nessun caso le Compagnie possono pagare importi a soggetti inclusi nelle liste di restrizione all’operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx).
La Compagnia si riserva il diritto di acquisire ulteriori informazioni e documentazione integrativa al fine di:
• verificare il rispetto della normativa in materia di sanzioni finanziarie (siano esse disposte dall’Unione Europea, dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America) e/o embarghi, ivi incluse le disposizioni restrittive dell’operatività nei confronti dei Paesi Major Sanctioned Countries & Region (anche “MSC & Region”) come tempo per tempo indicati (ad oggi Cuba, Iran, Nord Xxxxx, Siria e Regione Crimea/Sebastopoli), dovendo inibire l’instaurazione di rapporti e/o l’operatività come per disposizioni normative applicabili alla Compagnia stessa;
• rispettare l’obbligo normativo di astenersi dall’instaurazione del rapporto assicurativo e/o il compimento di operazioni qualora emergano eventi impeditivi previsti dalle leggi vigenti e/o indicati a maggior rischio dalle disposizioni delle Autorità di settore anche europee (ad es. EIOPA-EBA-ESMA).
Art. 4 - Come assicurarsi?
Se l’importo del Finanziamento è superiore a 30.000 euro l’Assicurato deve completare e firmare il Questionario Medico predisposto dalle Compagnie.
Per concludere l’Assicurazione occorre firmare il Modulo di Adesione e confermare tutte le dichiarazioni ivi contenute.
Art. 5 - Quanto durano le garanzie?
5.1 Quando iniziano?
Decorrono, cioè entrano in vigore, dalle ore 24 della Data di Decorrenza, cioè dal giorno di erogazione del Finanziamento.
Quando cessano le garanzie
5.2 Quando cessano?
Le garanzie cessano:
• alla data di scadenza dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso del Finanziamento e comunque non oltre 72 mesi dalla data di erogazione.
Prima della naturale scadenza dell’Assicurazione, le garanzie possono cessare inoltre:
• se lei recede dal contratto nei termini previsti da queste Condizioni di Assicurazione, con effetto dalla data indicata;
• se lei decide di estinguere o di esercitare il suo diritto alla Portabilità del Finanziamento (> art. 5.3) (a meno che richieda di mantenere la copertura fino alla scadenza originaria del contratto) con effetto dalla data indicata;
• in caso di Decesso, dalla data dell’evento;
• se viene liquidata l’Indennità per Invalidità Permanente;
• se l’Assicurato perde il domicilio abituale o residenza in Italia, con effetto dalla data del trasferimento del domicilio o residenza;
• se l’Aderente o l’Assicurato acquisiscono la cittadinanza di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America con effetto dall’acquisizione della cittadinanza oppure se vengono applicate sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America allo Stato di cittadinanza originaria dell’Aderente o dell’Assicurato, con effetto dalla data di applicazione.
Inoltre, in caso di Assicurazione abbinata ai Finanziamenti, prima della naturale scadenza dell’Assicurazione, le garanzie possono cessare:
• se l’Aderente trasferisce la propria residenza in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America, con effetto dalla data del trasferimento della residenza (o anche se vengono applicate sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America allo Stato in cui l’Aderente ha trasferito, dopo l’adesione, la propria residenza originaria).
5.3 Che cosa succede se estinguo il Finanziamento in anticipo o se con la Portabilità trasferisco il contratto a un altro finanziatore?
In questi casi la copertura assicurativa termina il giorno dell’Estinzione Anticipata Totale o del trasferimento del Finanziamento, a meno che entro 15 giorni dalla richiesta di estinzione o di Portabilità del Finanziamento lei non abbia richiesto di mantenere la copertura fino alla scadenza originaria.
Se la copertura termina, le Compagnie le restituiscono la parte di Premio pagato relativa al periodo residuo determinato come segue:
• se non sono state effettuate Xxxxxxxxxx Anticipate Parziali → si farà riferimento al piano di rimborso originariamente sottoscritto;
• se sono state effettuate Xxxxxxxxxx Anticipate Parziali → si farà riferimento al piano di rimborso determinato con l’ultima Estinzione Anticipata Parziale.
Di seguito è riportata la formula del Premio rimborsato.
Ricordiamo che, dall’importo da restituire, già al netto delle imposte, le Compagnie potranno trattenere le spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto e per il rimborso del Premio, secondo quanto indicato nel Modulo di Adesione.
PER GARANZIE VITA E DANNI
Premio puro rimborsato = Premio puro X
Durata residua
Durata iniziale
Durata residua
Caricamenti e costi rimborsati = Caricamenti e Costi Cardif (al netto delle spese di emissione) X
Durata iniziale
Premio rimborso totale = Premio puro rimborsato + Caricamenti e costi rimborsati - Spese di rimborso
Dove:
• Premio puro è il Premio pagato dal Cliente per coprire il rischio ed ottenere la prestazione quando si verifica un sinistro;
• Caricamenti e Costi Cardif rappresentano le somme incluse nel Premio a copertura dei costi amministrativi e commerciali relativi alla gestione del contratto;
• Durata residua è il periodo che va dalla data di effetto dell’estinzione anticipata totale alla data di scadenza della copertura;
• Durata iniziale è la durata della copertura definita in fase di sottoscrizione del Finanziamento.
Quanto mi restituisce Xxxxxx se estinguo il finanziamento in anticipo? Ipotesi:
Data di decorrenza del contratto assicurativo: 15/02/2018 Data di scadenza del contratto assicurativo: 15/02/2023 Data di effetto estinzione anticipata totale: 15/02/2020 Garanzie Vita: Decesso e Invalidità Permanente
Garanzie Danni: Perdita d’Impiego e Inabilità Temporanea Totale
TOTALE (Garanzie Vita e Danni) | UNITÀ DI MISURA | |
Premio alla sottoscrizione di cui: | 300,00 | euro |
Tasse non rimborsabili | 2,23 | |
Spese di emissione | 10,00 | |
Premio puro | 125,00 | |
Caricamenti e costi al netto delle spese di emissione | 162,77 | |
Durata copertura assicurativa alla sottoscrizione | 60 | mesi |
Durata residua copertura assicurativa | 36 |
Calcolo del Premio rimborsato
TOTALE (Garanzie Vita e Danni) | UNITÀ DI MISURA | |
Premio puro rimborsato | 75,00 | euro |
Caricamenti e costi rimborsati | 97,67 | |
Spese di rimborso | 25,00 | |
Premio rimborsato totale | 147,67 |
Applicazione della formula
Premio Puro Rimborsato = 125,00 x (36/60) ➞ 75,00 € Caricamenti e Costi Rimborsati = 162,77 x (36/60) ➞ 97,67 € Premio Rimborsato Totale = 75,00 + 97,67 – 25,00 ➞ 147,67 €
Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx (Area Personale) potrà ottenere l’informazione sull’importo rimborsabile riferito alla sua copertura assicurativa.
Se invece lei ha richiesto di mantenere la copertura fino alla scadenza originaria, tutte le garanzie rimangono in vigore come di seguito specificato:
• se non sono state effettuate Estinzioni Anticipate Parziali → fino al termine del piano di rimborso originariamente sottoscritto;
• se sono state effettuate Estinzioni Anticipate Parziali → fino al termine e secondo l’importo risultanti dal piano di rimborso determinato con l’ultima Estinzione Anticipata Parziale.
Se intende mantenere le coperture, scriva alle Compagnie a mezzo posta, fax o tramite email: Cardif – Back Office Protezione – Post Vendita
Xxxxxxx Xxxxxxx 000
00000 Xxxxxx (XX)
Fax: 00 00000000
Email: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
In caso di Estinzione Anticipata Totale o di Portabilità, contatti sempre il Servizio Clienti al numero 800.900.780 oppure dall’estero al numero x00 0000000000 (lunedì - venerdì 8.30 -19.00; sabato 9.00 - 13.00).
5.4 Che cosa succede se rimborso in parte Alter Ego Duo Plus relativo al Finanziamento (Estinzione Anticipata Parziale)?
In questi casi viene modificato il piano di rimborso del finanziamento mediante riduzione dell’importo delle rate.
Le Compagnie restituiscono la parte di Premio pagata corrispondente alla riduzione della Prestazione a seguito dell’Estinzione Anticipata Parziale, versando il relativo importo sul conto corrente utilizzato per il pagamento del Premio.
Dall’importo da restituire, già al netto delle imposte, le Compagnie potranno trattenere le spese amministrative effettivamente sostenute per il rimborso del Premio, secondo i criteri indicati nel Modulo di adesione.
Come recedere
Art. 6 - Si può recedere dall’Assicurazione?
6.1 Il suo recesso
Lei può cambiare idea sull’adesione e recedere dall’Assicurazione entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza, ma deve comunicarlo alle Compagnie con lettera raccomandata A/R, fax o tramite email ai seguenti recapiti.
Cardif – Back Office Protezione – Post Vendita Xxxxxxx Xxxxxxx 000
00000 Xxxxxx
Fax 00 00000000
Email: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
La copertura assicurativa cessa dalle ore 24 del giorno di inoltro della comunicazione.
Le Compagnie provvedono a rimborsarle il Premio versato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione che consente il rimborso.
In caso di recesso la rata del finanziamento subirà una riduzione corrispondente alla quota periodica di premio assicurativo dovuta, e le sarà riaccreditato l’importo delle eventuali rate già pagate, al netto delle imposte e della parte di Premio relativa al periodo per il quale la copertura ha avuto effetto.
Potranno essere trattenute eventuali spese amministrative sostenute per l’emissione del contratto (indicate nel Modulo di adesione).
In caso di durata poliennale dell’Assicurazione, a fronte della riduzione di Premio che le è stata concessa nella misura indicata in queste Condizioni di Assicurazione, può anche recedere annualmente dal contratto, purché siano trascorsi almeno 5 anni dalla Data di Decorrenza.
Per recedere, deve comunicarlo alle Compagnie con un preavviso di 60 giorni con lettera raccomandata A/R, fax o tramite e-mail ai recapiti sopra indicati. Il recesso ha effetto dalla fine dell’annualità assicurativa in corso.
Se la durata poliennale è inferiore a 5 anni il recesso annuale non è consentito.
Recedere da una delle Polizze significa recedere anche dall’altra. L’esercizio del diritto di recesso anche con riferimento ad una sola delle Polizze comporta dunque la cessazione di tutte le garanzie previste dalle Polizze.
6.2 Il recesso delle Compagnie
Le Compagnie possono recedere dall’Assicurazione se l’Aderente o l’Assicurato entrano a far parte di liste di restrizione all’operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www. xxxxxxxx.xxx). La copertura assicurativa cessa dalle ore 24 del giorno in cui è stata ricevuta la comunicazione di recesso.
In nessun caso le Compagnie possono pagare importi a soggetti inclusi nelle liste di restrizione all’operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx).
Le Compagnie possono, inoltre, recedere dall’Assicurazione qualora le dichiarazioni rilasciate dall’Assicurato in sede di sottoscrizione dell’Assicurazione, con il Modulo di Adesione oppure nell’ambito delle formalità assuntive previste, risultano inesatte e reticenti.
Il recesso da una delle Polizze implica il recesso anche dall’altra. L’esercizio del diritto di recesso anche con riferimento ad una sola delle Polizze comporta dunque la cessazione di tutte le garanzie previste dalle Polizze.
Art. 7 - Quali sono i rischi considerati e le prestazioni per ogni garanzia?
7.1 Decesso
ASSICURATI GARANTITI | RISCHIO | PRESTAZIONE |
Tutti | Decesso, per qualsiasi causa, in ogni caso nei limiti di quanto previsto all’art. 8 (eventi o situazioni esclusi dalla copertura). | Indennità pari al debito residuo in linea capitale risultante alla data del Decesso, esclusi eventuali importi di rate scadute e non pagate. Le Compagnie, in aggiunta all’Indennità di cui sopra, liquidano inoltre anche un Indennizzo Ulteriore di importo pari all’Indennità medesima. Per i Massimali > art. 9 |
7.2 Invalidità Permanente
ASSICURATI GARANTITI | RISCHIO | PRESTAZIONE |
Tutti | Invalidità Permanente non inferiore al 60% dovuta a Infortunio o Malattia, verificatisi dopo la Data di Decorrenza, in ogni caso nei limiti di quanto previsto all’art. 8 (eventi o situazioni esclusi dalla copertura). La valutazione dell’invalidità non tiene conto di eventuali stati di invalidità già presenti al momento dell’adesione. | Indennità pari al debito residuo in linea capitale risultante alla data del Sinistro. L’Indennità è al netto di eventuali altri indennizzi già pagati per lo stesso Sinistro dalle altre garanzie di Polizza e di eventuali importi di rate scadute e non pagate. Le Compagnie, in aggiunta all’Indennità di cui sopra, liquidano inoltre anche un Indennizzo Ulteriore di importo pari all’Indennità medesima. Per i Massimali > art. 9 |
Per data del Sinistro si intende:
- in caso di Invalidità Permanente da Malattia: il giorno in cui si è stabilizzato il quadro clinico secondo la relazione medico-legale. Se questa non ci fosse, il giorno di presentazione della domanda alla ASL, all’INPS o all’INAIL;
- in caso di Invalidità Permanente da Infortunio: il giorno in cui è successo.
Il grado di Invalidità Permanente si calcola in base alle tabelle INAIL sull’indennizzo del danno biologico (art. 13 del D.Lgs. 38/2000 e successive modifiche e integrazioni).
7.3 Perdita d’Impiego
Questa garanzia ha decorrenza immediata, ferma restando la Carenza, in quanto la polizza assicurativa è destinata esclusivamente ai Lavoratori Dipendenti Privati al momento dell’adesione. È necessario che al
momento del Sinistro l’Assicurato sia ancora un Lavoratore Dipendente Privato.
ASSICURATI GARANTITI | RISCHIO | PRESTAZIONE |
Lavoratori Dipendenti Privati | Perdita d’Impiego a seguito di licenziamento per Motivo Oggettivo, in ogni caso nei limiti di quanto previsto all’art. 8 (eventi o situazioni esclusi dalla copertura). | Se l’Assicurato è ancora disoccupato dopo che è trascorso il periodo di Franchigia, riceve un’Indennità pari alle rate mensili che scadono durante il restante periodo di disoccupazione. In ogni caso sarà sempre esclusa la maxi rata finale. Se l’impiego era a tempo determinato, riceve un’Indennità pari alle rate che scadono entro la durata prevista del contratto di lavoro, esclusa la maxirata finale. Se, dopo il licenziamento, l’Assicurato ha un nuovo contratto di lavo- ro subordinato o riprende una qualsiasi attività remunerata, perde il diritto all’Indennità. Se viene licenziato di nuovo, la copertura assicurativa si riattiva. La ripresa dell’attività lavorativa va sempre comunicata immediata- mente alle Compagnie. Per i Massimali > art. 9 |
Carenza: 90 giorni.
Franchigia: 30 giorni, a partire dal primo giorno di inattività lavorativa, documentato dalla lettera di licenziamento o messa in mobilità.
7.4 Inabilità Temporanea Totale
Questa garanzia opera in sostituzione della garanzia Perdita d’Impiego qualora al momento del Sinistro l’Assicurato non sia più un Lavoratore Dipendente Privato.
ASSICURATI GARANTITI | RISCHIO | PRESTAZIONE |
Assicurati che al momento del Sinistro non siano più Lavoratori Dipendenti Privati. | Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia, in ogni caso nei limiti di quanto previsto all’art. 8 (eventi o situazioni esclusi dalla copertura). | Se l’Assicurato è ancora inabile dopo che è trascorso il periodo di Franchigia, riceve un’Indennità pari alle rate mensili che scadono durante il restante periodo di inabilità. In ogni caso sarà sempre esclusa la maxi rata finale. Se l’Assicurato riprende l’attività lavorativa o riacquista la capacità di dedicarsi alle occupazioni ordinarie e quotidiane ed entro 60 giorni deve di nuovo interrompere la propria attività per la stessa Malattia o Infortunio, la copertura viene ripristinata senza alcun periodo di Franchigia. Se invece la causa è diversa rispetto all’interruzione precedente, viene preso in considerazione un nuovo periodo di Franchigia. |
Per i Massimali > art. 9 |
Franchigia: 30 giorni, a partire dal primo giorno di inattività lavorativa oppure dal giorno della perdita della capacità di dedicarsi alle occupazioni ordinarie e quotidiane, indicato sul certificato medico.
DA SAPERE
Cos’è la Franchigia?
È il periodo di tempo durante il quale il Beneficiario non ha diritto ad alcuna Indennità, anche se si è verificato un Sinistro coperto da garanzia.
Ad esempio: se la Franchigia è di 30 giorni, il Beneficiario non riceverà alcuna Indennità prima che siano trascorsi 30 giorni dalla data del Sinistro; successivamente, da quel momento in poi riceverà le Indennità solo se ci sono ancora le condizioni che hanno fatto scattare la garanzia.
Cos’è la Carenza?
È il periodo di tempo immediatamente successivo alla Data di Decorrenza dell’Assicurazione, in cui le coperture assicurative sono sospese. In pratica, se la garanzia prevede una Carenza di 60 giorni, non saranno indennizzati i Sinistri che avverranno in questo periodo.
Art. 8 - Quali eventi o situazioni sono esclusi dalle coperture?
Per tutte le garanzie:
• dolo dell’Assicurato, dell’Aderente o del Beneficiario;
• Sinistri legati a una guerra, dichiarata o non dichiarata, compresi (in via esemplificativa ma non esaustiva) guerra civile, insurrezione, atti di terrorismo, occupazione militare, invasione, tranne i Sinistri avvenuti nei primi 14 giorni dall’inizio degli eventi bellici, sempre che l’Assicurato si trovasse già sul posto al momento di tale inizio;
• Sinistri legati ad azioni intenzionali dell’Assicurato, ad eccezione del suicidio, quali: atti autolesivi; mutilazione volontaria; Sinistri provocati volontariamente dall’Assicurato; Sinistri dovuti all’uso di stupefacenti o di medicine in dosi non terapeutiche o non prescritte dal medico o a stati d’alcolismo acuto o cronico;
• Sinistri legati a un incidente aereo, se l’Assicurato viaggiava su un aereo non autorizzato al volo o con pilota senza brevetto idoneo;
• partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
• Sinistri che siano diretta conseguenza di stati depressivi, minorazioni dell’integrità psichica, affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche o dell’assunzione in via continuativa di farmaci psicotropi a scopo terapeutico;
• Sinistri che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni o radiazioni atomiche;
• Sinistri che siano conseguenza diretta di Attività Sportive Professionistiche o di sport aerei;
• Xxxxxxxx conseguenti al paracadutismo. Per la sola garanzia Perdita d’Impiego:
• licenziamenti presso il medesimo datore di lavoro preceduti, nei 12 mesi prima dell’adesione, da un’intimazione di licenziamento o da una comunicazione scritta che indicava l’Assicurato per una procedura di mobilità o di cassa integrazione;
• licenziamenti per “giusta causa”;
• dimissioni;
• licenziamenti per motivi disciplinari;
• licenziamenti da parte di familiari dell’Assicurato: coniuge, fratelli, sorelle, xxx, xxxxxx e altri parenti fino al secondo grado, anche se il datore di lavoro è una persona giuridica e ha un ruolo decisionale, quale amministratore unico, amministratore delegato, direttore generale, procuratore (ad eccezione di licenziamenti di soggetti dipendenti da almeno due anni di azienda partecipata da parenti o affini, riconosciuti solo in caso di fallimento o cessazione dell’attività dell’impresa);
• cessazioni, per scadenza, di contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di inserimento (ex formazione lavoro), contratti di apprendistato, contratti di lavoro intermittenti;
• contratti di lavoro non regolati dal diritto italiano;
• licenziamenti per il raggiungimento dell’età richiesta per il diritto alla “pensione di vecchiaia”;
• risoluzioni del rapporto di lavoro, anche consensuali, motivate da riorganizzazioni aziendali che prevedono l’accompagnamento alla pensione;
• messa in mobilità del lavoratore dipendente che maturi il diritto alla pensione di anzianità e/o di vecchiaia durante il periodo di mobilità;
• situazioni che danno diritto all’indennità da parte della Cassa integrazione guadagni Ordinaria, Edilizia o Straordinaria;
• licenziamento per carcerazione del lavoratore. Per la sola garanzia Inabilità Temporanea Totale:
• interruzioni di lavoro dovute a gravidanza.
Art. 9 - A quanto ammonta l’Indennità massima per ogni garanzia?
GARANZIA DELLE POLIZZE | |
Decesso | 40.000 euro |
Invalidità Permanente | 40.000 euro |
Perdita d’Impiego | 1.800 euro per ciascuna rata mensile del Finanziamento, per un massimo di: • 18 rate mensili per singolo Sinistro; e • 36 rate mensili per l’intera durata della copertura. |
Inabilità Temporanea Totale | 1.800 euro per ciascuna rata mensile del Finanziamento, per un massimo di: • 18 rate mensili per singolo Sinistro; e • 36 rate mensili per l’intera durata della copertura. |
Per ciascun Assicurato, inoltre, l’Indennizzo Ulteriore di cui agli artt. 7.1 e 7.2, ferma la possibilità di un suo cumulo con le Indennità indicate in tabella, è limitato all’importo massimo di 40.000 euro. In ogni caso l’Indennità massima garantita dalle Compagnie per il cumulo delle prestazioni non può essere superiore a 80.000 euro.
Attenzione: con la Garanzia Perdita d’Impiego e Inabilità Temporanea Totale lei riceverà un’Indennità di importo pari alle rate mensili del Finanziamento che scadono durante il periodo di disoccupazione o inabilità, ma solo per il numero massimo di rate indicato in tabella (e non per tutte le rate restanti del Finanziamento, se di numero superiore).
DA SAPERE
Cos’è il Massimale?
È la somma massima che le Compagnie pagano come Indennizzo.
Per esempio, se il Massimale previsto è di 1.000 euro e il debito residuo (o il valore della rata di rimborso) di 1.500 euro, le Compagnie pagheranno 1.000 euro.
Art. 10 - Chi ha diritto all’Indennità in caso di Sinistro?
Per tutte le garanzie, ad eccezione del Decesso, è l’Aderente ad avere diritto all’Indennità.
Per la garanzia Decesso, l’Aderente ha la facoltà di designare il Beneficiario dell’Indennità in forma nominativa o generica nel Modulo di Adesione al momento della sottoscrizione dell’Assicurazione.
Nel caso di designazione generica l’Aderente ha facoltà di designare il Beneficiario nell’ambito delle categorie di soggetti indicate nel Modulo di Adesione. La designazione è revocabile e modificabile dall’Aderente in qualsiasi momento successivo all’emissione della polizza compilando e inviando alla Compagnia l’apposito modulo presente sul sito www.bnpparibascardif. it (Gestione Clienti > Gestione del Contratto). Ogni modifica di Beneficiario annulla e sostituisce la designazione precedente (farà fede la data indicata sul modulo).
Non possono essere Beneficiari i cittadini o i residenti di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America o comunque i soggetti inclusi nelle liste di restrizione all’operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury. gov).
Solo in caso di Portabilità, potrà essere indicata come Beneficiaria la banca che subentra nel Finanziamento.
In caso di estinzione anticipata totale del Finanziamento con scelta di mantenimento della copertura fino a scadenza originaria, lei ha la facoltà di poter mantenere la designazione del Beneficiario antecedentemente effettuata o di modificare la designazione stessa compilando e inviando alla Compagnia l’apposito modulo presente sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx (Area Clienti > Gestione del Contratto).
Il Beneficiario riceve l’Indennità direttamente dalla Compagnia oppure attraverso la Contraente.
L’Indennità corrisposta a seguito di Decesso non rientra nell’asse ereditario; in caso di pluralità di Beneficiari, la Compagnia ripartirà la prestazione assicurata in parti uguali.
Se l’Aderente manifesta specifiche esigenze di riservatezza può indicare un referente terzo diverso dal Beneficiario al quale la Compagnia potrà fare riferimento in caso di Decesso dell’Assicurato.
Art. 11 - Come si calcola e come si paga il Premio?
Premio dell’Assicurazione Alter Ego Duo Plus Dipendenti di aziende private abbinato ai Finanziamenti
L’ammontare totale del Premio dipende dall’importo della rata di rimborso del Finanziamento e dalla durata del Finanziamento e si ottiene come indicato in tabella:
GARANZIA | FORMULA DI CALCOLO | |||
PARTE VITA | Decesso, Invalidità Permamente | 3,47%* importo della rata di rimborso del Finanziamento * mesi di durata del Finanziamento | Totale Premio parte Vita | TOTALE Premio 5,00% |
PARTE DANNI | Perdita d’Impiego Inabilità Temporanea Totale | 1,53%* importo della rata di rimborso del Finanziamento * mesi di durata del Finanziamento | Totale Premio parte Danni |
Per esempio:
per un Finanziamento con rata di 100,00 euro che dura 72 mesi, il Premio totale per la PARTE VITA è di 249,84 euro (3,47%*72*100) e per la PARTE DANNI di 110,16 euro (1,53%*72*100), per un ammontare totale di 360,00 euro.
Il Premio è indicato nel Modulo di Adesione e comprende l’eventuale imposta di Assicurazione.
In caso di Finanziamento il Premio si paga in anticipo e in un’unica soluzione e sarà corrisposto dalla Contraente alla Compagnia. Il Premio sarà addebitato all’Aderente da Volkswagen Bank GmbH unitamente alla rata mensile del Finanziamento, in frazioni mensili pari ai mesi di durata del Finanziamento stesso e tempestivamente corrisposto alla Contraente.
Se l’Assicurazione ha durata poliennale, al Premio si applica una riduzione rispetto alla corrispondente tariffa annuale nella misura del 19,47% (applicata sulla sola parte di Premio relativa alle garanzie Danni, come sopra indicata).
Come denunciare un sinistro
Il Premio indicato nel Modulo di Adesione comprende già questa riduzione.
Art. 12 - Come si denuncia un Sinistro?
Appena si verifica il Sinistro, la invitiamo a comunicarlo alla Compagnia privilegiando l’utilizzo del canale telefonico e chiamando il nostro Sevizio Clienti al numero 800.900.780 (oppure dall’estero +39/0277224686) attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Potrà prendere un appuntamento telefonico anche attraverso la Sua area riservata MyCardif.
Un nostro consulente specializzato potrà assisterla nella raccolta della segnalazione telefonica di Sinistro indicandole le modalità di presentazione della denuncia e di istruzione della pratica nonché i documenti necessari (di seguito elencati).
Potrà inoltre contattare il nostro Servizio Clienti anche per ricevere informazioni sullo stato della pratica di Sinistro già in corso. Potrà comunque sempre presentare denuncia di Xxxxxxxx o contattarci:
• via e-mail scrivendo a: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
• via posta a: Cardif – Back Office Protezione - Ufficio Sinistri, Xxxxxxx Xxxxxxx 000, 00000 Xxxxxx (XX). I documenti da consegnare alle Compagnie in caso di Sinistro sono, per ogni garanzia:
- Decesso
Per liquidare il Sinistro:
• certificato di morte;
• certificato medico che precisi le esatte cause della morte;
• se la causa del Decesso è una malattia, qualora ci sia stato un Ricovero Ospedaliero è necessaria la copia della cartella clinica del ricovero in cui è stata diagnosticata per la prima volta la malattia che ha portato al Decesso oppure, in alternativa, è sufficiente la copia della cartella clinica dell’ultimo ricovero, a condizione però che contenga una “anamnesi patologica remota e prossima”, cioè il quadro di tutte le informazioni utili alla diagnosi, sia per quanto riguarda il passato dell’Assicurato sia per quanto riguarda la malattia che ha portato al Decesso;
• copia del verbale redatto dalle autorità intervenute se il Decesso è avvenuto a seguito di incidente stradale;
• copia del referto autoptico, se è stata effettuata l’autopsia. Per individuare chi ha diritto all’Indennità:
• documenti di identità di Beneficiari designati (se indicati in forma nominativa);
• documenti di identità di eventuali fideiussori o garanti (se indicati come Beneficiari);
• documenti di identità di eventuali cointestatari del Finanziamento (se indicati come Beneficiari);
• estratto dell’atto di matrimonio dell’Aderente se il Beneficiario è il coniuge;
• copia dell’atto sostitutivo di notorietà che indica generalità, età e capacità di agire di tutti i figli dell’Aderente (se indicati come Beneficiari);
• se i Beneficiari sono gli eredi testamentari, copia autenticata del testamento, se c’è, e copia dell’atto
sostitutivo di notorietà dove risulta che il testamento è l’ultimo ritenuto valido e non impugnato; l’atto deve indicare le generalità, l’età e la capacità di agire di tutti gli eredi;
• se l’Aderente non ha lasciato testamento, copia dell’atto sostitutivo di notorietà dove risulta che l’Aderente non ha lasciato testamento e che indica generalità, età e capacità di agire di tutti gli eredi.
- Invalidità Permanente
• certificazione di Invalidità Permanente emessa dagli enti preposti (quali INAIL, INPS, ASL o commissioni mediche di verifica) o da un medico legale;
• se la causa dell’Invalidità Permanente è una malattia, qualora ci sia stato un Ricovero Ospedaliero è necessaria la copia della cartella clinica del ricovero in cui è stata diagnosticata per la prima volta la malattia da cui deriva l’Invalidità;
• copia del verbale redatto dalle autorità intervenute se l’Invalidità è conseguente ad incidente stradale e della cartella clinica relativa all’eventuale Ricovero Ospedaliero subito a seguito dell’incidente;
- Perdita d’Impiego
• documentazione che attesta il licenziamento per Motivo Oggettivo;
• documentazione che attesta il permanere dello stato di disoccupazione.
- Inabilità Temporanea Totale
• dichiarazione del medico curante;
• qualora ci sia stato un Ricovero Ospedaliero, certificato di ricovero oppure copia della cartella clinica contenente una “anamnesi patologica remota e prossima”, cioè il quadro di tutte le informazioni utili alla diagnosi, sia per quanto riguarda il passato dell’Assicurato sia per quanto riguarda la malattia che ha portato all’Inabilità Temporanea Totale.
Per verificare prima il diritto all’Indennità e poi per liquidare il Sinistro, le Compagnie dovranno ricevere tutta la documentazione. Potranno anche richiederle documentazione integrativa o di sottoporsi ad accertamenti medici.
Attenzione: In relazione alla richiesta della cartella clinica in caso di Decesso le Compagnie le ricordano che i dati personali verranno trattati in conformità al Regolamento europeo 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) ed alla vigente normativa nazionale in materia che attribuisce la possibilità di accedere ai dati personali di persone decedute a coloro che, come il Beneficiario di questa Assicurazione, hanno un “interesse proprio”.
A lei e ai suoi famigliari spetta invece:
• sciogliere da ogni riserbo i medici curanti;
• consentire indagini, accertamenti e visite mediche da parte di consulenti medici di fiducia delle Compagnie, che ne sosterranno tutti i costi.
Solo quando le Compagnie ricevono tutta la documentazione, la denuncia è considerata completa e può partire la pratica di liquidazione.
Art. 13 - Quando riceverò l’Indennità?
Entro 30 giorni dalla data in cui le Compagnie avranno ricevuto tutta la documentazione richiesta. Ogni pagamento potrà avvenire solo:
• in euro;
• verso un conto corrente intestato all’avente diritto di un istituto di credito con sede nell’Unione Europea o nello Spazio economico Europeo e, comunque, aperto presso un’agenzia bancaria che si trova in uno Stato membro dell’Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo.
I paesi dell’Unione Europea sono riportati nel sito:
xxxxx://xxxxxx.xx/xxxxxxxx-xxxxx/xxxxx-xx/xxxxxxxxx_xx.
In nessun caso la Compagnia può pagare importi a residenti di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America o comunque i soggetti inclusi nelle liste di restrizione all’operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx).
Art. 14 - Quale legge si applica a questo contratto?
Come comunicare con Cardif
La legge italiana.
Art. 15 - Come comunico con le Compagnie?
Tranne che per il recesso (> art. 6.1), per i sinistri (> art. 12), per i reclami (> art. 19) e per la privacy (>art. 20) deve inviare le sue comunicazioni a mezzo posta o e-mail ai seguenti recapiti:
Cardif – Back Office Protezione – Post Vendita Xxxxxxx Xxxxxxx 000
00000 Xxxxxx (XX)
Email: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
Le Compagnie le scriveranno all’indirizzo di posta che ha fornito, o per Email se ha dato l’autorizzazione.
Le Compagnie, tramite la propria Home Page Internet (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx), mettono a disposizione la possibilità di accedere
ad un’area riservata per consultare la propria posizione assicurativa e gestire telematicamente il contratto. L’area è consultabile attraverso le credenziali assegnate al primo accesso in occasione della registrazione.
Art. 16 - Posso cedere la mia copertura assicurativa a terzi?
No, non può, in alcun modo e per nessuna ragione.
Art. 17 - Le mie dichiarazioni possono incidere sul diritto all’Indennità?
Sì, per questo è importante che al momento dell’adesione siano fornite informazioni vere e precise, soprattutto per quanto riguarda lo stato di salute dell’Assicurato. Dichiarazioni inesatte e reticenze possono influire sulla valutazione del rischio e comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennità, o persino la cessazione dell’Assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).
In particolare, le informazioni richieste all’Assicurato al momento della sottoscrizione dell’Assicurazione, con il Modulo di Adesione oppure nell’ambito delle formalità assuntive previste, risultano essenziali per le Compagnie ai fini della conclusione del contratto. Qualora emerga una dichiarazione inesatta e reticente, le Compagnie evidenziano sin d’ora che non avrebbero consentito alla conclusione del contratto se avessero conosciuto la reale situazione. Pertanto, potranno rifiutare la liquidazione di eventuali Sinistri anche in assenza di correlazione tra l’informazione inesattamente x xxxxxxxxxxxxxx rappresentata e la causa degli stessi Sinistri.
Art. 18 - Qual è il foro competente in caso di controversia?
Come fare un reclamo
Per qualunque controversia sull’applicazione o l’interpretazione delle Polizze che può nascere tra le Compagnie o la Contraente (o entrambe) da una parte, e l’Aderente o l’avente diritto dall’altra, il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio dell’Aderente o dell’avente diritto.
Art. 19 - A chi devo inviare un eventuale reclamo?
Reclami alle Compagnie
Se il reclamo riguarda il comportamento delle Compagnie o la violazione da parte delle stesse Compagnie di norme cui sono soggette (per es. reclami sul contenuto della copertura assicurativa o sulla gestione dei sinistri) lei deve inviare una comunicazione scritta a mezzo email, posta o fax all’Ufficio Reclami delle Compagnie ai seguenti recapiti:
Cardif - Ufficio Reclami
Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Email: xxxxxxx@xxxxxx.xxx
Fax: 00 00000000
Le Compagnie si impegnano a rispondere entro 45 giorni da quando hanno ricevuto il reclamo.
Se non lo facesse o se la risposta non fosse soddisfacente, può rivolgersi all’IVASS con le modalità sotto riportate per i reclami presentati direttamente all’Istituto, allegando sia il reclamo sia l’eventuale risposta delle Compagnie.
Reclami all’intermediario assicurativo
Se il reclamo riguarda il comportamento dell’intermediario assicurativo o la violazione da parte dello stesso intermediario di norme cui è soggetto (per es. reclami sulla distribuzione dei prodotti assicurativi), deve essere inviato per iscritto a quest’ultimo con le modalità indicate nella documentazione informativa prevista dalle norme vigenti consegnata a cura del medesimo intermediario assicurativo.
L’intermediario si impegna a rispondere entro 45 giorni da quando ha ricevuto il reclamo. Se non lo facesse o se la risposta non fosse soddisfacente, può rivolgersi all’IVASS con le modalità sotto riportate per i reclami presentati direttamente all’Istituto, allegando sia il reclamo sia l’eventuale risposta dell’intermediario.
Reclami all’IVASS
Se ritiene che non sia stata rispettata la normativa di settore deve rivolgersi, a mezzo PEC, posta o fax, direttamente all’IVASS ai seguenti recapiti:
IVASS - Servizio tutela del consumatore Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx
PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Fax: 00 00000000
Per la stesura del reclamo presentato all’IVASS è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito xxx.xxxxx.xx e sul sito delle Compagnie xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, nella sezione dedicata ai reclami.
Il reclamo deve indicare con chiarezza:
• il suo nome, cognome, indirizzo ed eventuale recapito telefonico;
• la Compagnia, l’intermediario o i soggetti nei confronti dei quali si presenta il reclamo;
• i motivi del reclamo e la documentazione a supporto.
In ogni caso, può rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, previo ricorso alla mediazione (come da procedura disciplinata dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010).
Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente ‐ individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx‐net ‐ chiedendo l’attivazione della procedura FIN‐NET.
Art. 20 - Protezione dei dati personali
Come parte del contratto assicurativo e in qualità di titolare del trattamento, l’Assicuratore è tenuto ad acquisire alcuni dati personali riferiti al Cliente (da intendersi quale Contraente/Aderente o Assicurato o Beneficiario del contratto assicurativo, oppure i soggetti che li rappresentano, o il Titolare effettivo), che sono tutelati dal Regolamento Generale (UE) sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (il “GDPR”).
Il conferimento dei dati personali richiesti dall’Assicuratore è necessario per il perfezionamento e la gestione del contratto assicurativo e in alcuni casi è obbligatorio per legge, regolamento, normativa comunitaria od in base alle disposizioni impartite da soggetti pubblici. Se il conferimento dei dati personali richiesti dall’Assicuratore fosse facoltativo, tale possibilità sarebbe indicata al momento della raccolta dei dati.
Le informazioni di seguito fornite riguardano anche, per quanto applicabili, i trattamenti di dati personali eventualmente posti in essere da soggetti che fanno parte della c.d. “Catena Assicurativa”, come di seguito specificati ferma la facoltà per gli stessi di rendere autonoma informativa.
I DATI PERSONALI RACCOLTI DALL’ASSICURATORE SONO NECESSARI:
A. Per adempiere ad obblighi di legge e di regolamento, laddove applicabili
L’Assicuratore tratta i dati personali del Cliente per adempiere a molteplici obblighi di legge e di regolamento, anche tra cui:
• adempimento di obblighi connessi all’esercizio dell’attività assicurativa;
• prevenzione delle frodi assicurative;
• prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo;
• contrasto all’evasione fiscale e adempimento degli obblighi di controllo fiscale e di notifica;
• monitoraggio e segnalazione dei rischi in cui l’organizzazione potrebbe incorrere;
• risposta ad una richiesta ufficiale di un’autorità pubblica o giudiziaria debitamente autorizzata.
Per tali finalità i dati del Cliente potranno inoltre essere trattati, quali autonomi titolari, da soggetti, pubblici o privati, esterni all’Assicuratore, ivi compresi i soggetti appartenenti alla c.d. “Catena Assicurativa” quali:
- intermediari, agenti, subagenti, mediatori di Assicurazione e di riassicurazione, partners per la gestione dei contratti di Assicurazione;
- autorità finanziarie o giudiziarie, arbitri e mediatori, agenzie statali o enti pubblici, enti ed organismi del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa, su richiesta e nei limiti consentiti dalla legge.
Un elenco aggiornato e completo dei suddetti soggetti o categorie di soggetti è disponibile presso la sede dell’Assicuratore.
Il trattamento dei dati per tali finalità da parte dell’Assicuratore e dei soggetti sopra indicati, non richiede di norma la prestazione del consenso da parte del Cliente.
B. Per l’esecuzione di un contratto di cui il Cliente è parte o per l’esecuzione di misure precontrattuali, adottate su sua richiesta
L’Assicuratore tratta i dati personali del Cliente per stipulare ed eseguire i relativi contratti, inclusi:
• la definizione del profilo di rischio assicurativo del Cliente e dei costi a suo carico;
• la prestazione dei servizi assicurativi che riguardano il Cliente;
• la gestione dei sinistri assicurativi, la relativa liquidazione e l’esecuzione della copertura assicurativa;
• fornire al Cliente le informazioni richieste in merito ai contratti dell’Assicuratore;
• l’assistenza e la risposta alle richieste;
• la valutazione dell’Assicuratore della possibilità di offrire al Cliente un contratto di Assicurazione e a quali condizioni.
Per tali finalità i dati del Cliente potranno inoltre essere trattati, quali autonomi titolari, da soggetti, pubblici o privati, esterni all’Assicuratore, ivi compresi i soggetti appartenenti alla c.d. “Catena Assicurativa” quali:
- soggetti terzi interessati dal contratto di Assicurazione, nel rispetto di quanto previsto dal diritto nazionale applicabile, quali:
I. i titolari del contratto, i sottoscrittori e gli assicurati, nonché i loro rappresentanti;
II. gli assegnatari di contratto o i beneficiari di surrogazione;
III. i soggetti responsabili di incidenti, le vittime, nonché i loro rappresentanti e i testimoni;
- alcuni professionisti regolamentati come operatori sanitari, avvocati, notai, trustee e auditor nonché periti e cliniche o strutture sanitarie;
- intermediari, agenti, subagenti, mediatori di Assicurazione e di riassicurazione, partners per la gestione dei contratti di Assicurazione.
Un elenco aggiornato e completo dei suddetti soggetti o categorie di soggetti è disponibile presso la sede dell’Assicuratore.
Il trattamento dei dati per tali finalità da parte dell’Assicuratore e dei soggetti sopra indicati, non richiede di norma la prestazione del consenso da parte del Cliente.
C. Per il perseguimento di legittimi interessi dell’Assicuratore
L’Assicuratore tratta i dati personali del Cliente per realizzare, sviluppare e gestire i propri contratti di Assicurazione, per migliorare la propria gestione del rischio e per tutelare i propri diritti legali, inclusi:
1. prova del pagamento del Premio o del contributo;
2. prevenzione delle frodi;
3. adesione a contratti di coassicurazione o di riassicurazione;
4. gestione IT, inclusa la gestione dell’infrastruttura (es. piattaforme condivise) e la continuità aziendale e la sicurezza IT;
5. elaborazione di modelli statistici individuali, basati sull’analisi del numero e dell’incidenza delle perdite, ad esempio per aiutare a definire il punteggio di rischio assicurativo del Cliente;
6. elaborazione di statistiche, test e modelli aggregati per la ricerca e lo sviluppo, al fine di migliorare la gestione del rischio del Gruppo societario dell’Assicuratore o al fine di migliorare prodotti e servizi esistenti o crearne di nuovi;
7. lancio di campagne di prevenzione, ad esempio creazione di alert in caso di calamità naturali o incidenti stradali;
8. formazione del personale dell’Assicuratore attraverso la registrazione delle telefonate ricevute ed effettuate dal suo call center;
9. personalizzazione dell’offerta dell’Assicuratore dedicata al Cliente e attraverso:
• miglioramento della qualità dei propri contratti assicurativi;
• promozione dei propri contratti di Assicurazione corrispondenti alla situazione e al profilo dell’Assicurato. Tale obiettivo può essere raggiunto:
- segmentando i potenziali e gli attuali clienti dell’Assicuratore;
- analizzando le abitudini dei Clienti e le loro preferenze sui vari canali di comunicazione che l’Assicuratore rende disponibili (e-mail o messaggi, visite al sito web dell’Assicuratore, ecc.);
- incrociando i dati raccolti dal contratto di Assicurazione che il Cliente ha già sottoscritto o del quale ha ricevuto un’offerta, con altri dati che l’Assicuratore già tratta su di lui (es. l’Assicuratore potrebbe individuare che il Cliente ha dei figli ma non ha ancora sottoscritto un’Assicurazione a copertura dell’intero nucleo familiare);
10. organizzazione di operazioni a premi, lotterie o campagne promozionali.
I dati personali del Cliente potranno essere aggregati in statistiche anonime che potranno essere offerte alle società del Gruppo BNP Paribas per contribuire allo sviluppo della loro attività. In questo caso i dati personali del Cliente non verranno mai divulgati e coloro che riceveranno queste statistiche anonime non saranno in grado di accertare l’identità del Cliente stesso.
Per le finalità di cui ai precedenti punti 1, 2, e 3, i dati del Cliente potranno inoltre essere trattati, quali autonomi titolari da soggetti, pubblici o privati, esterni all’Assicuratore, ivi compresi i soggetti appartenenti alla c.d. “Catena Assicurativa” quali:
- intermediari, agenti, subagenti, mediatori di Assicurazione e di riassicurazione, partners per la gestione dei contratti di Assicurazione;
- altri assicuratori, ai co-assicuratori, ri-assicuratori e fondi di garanzia, SIM e Società di gestione del risparmio;
- società di servizi per il quietanzamento, banche;
- Enti previdenziali se coinvolti in sinistri assicurativi o quando l’Assicuratore fornisce prestazioni complementari alle prestazioni previdenziali;
- autorità finanziarie o giudiziarie, arbitri e mediatori, agenzie statali o enti pubblici, enti ed organismi del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa, su richiesta e nei limiti consentiti dalla legge.
Un elenco aggiornato e completo dei suddetti soggetti o categorie di soggetti è disponibile presso la sede dell’Assicuratore.
Il trattamento dei dati per tali finalità da parte dell’Assicuratore e dei soggetti sopra indicati, non richiede di norma la prestazione del consenso da parte del Cliente.
I dati saranno trattati con procedure prevalentemente informatizzate, potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori dell’Assicuratore autorizzati al trattamento e/o da partner di fiducia che svolgono attività tecniche ed organizzative per conto dello stesso Assicuratore, in qualità di responsabili del trattamento, e saranno conservati per la durata del contratto e, al suo termine, per i tempi previsti dalle norme in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, ed assicurativi (di norma, 10 anni).
Per le menzionate finalità i dati personali del Cliente potranno essere trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE) solo verso Paesi per i quali la Commissione Europea abbia riconosciuto un livello adeguato di protezione dei dati o, in mancanza, sulla base dell’adozione delle clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea o di norme vincolanti d’impresa (per i trasferimenti infragruppo). Per richiedere una copia di tali garanzie o dettagli su dove siano consultabili, il Cliente può inviare una richiesta scritta ai recapiti di seguito indicati.
Il Cliente ha i seguenti diritti:
• Il diritto di accesso: il Cliente può ottenere informazioni riguardanti il trattamento dei propri dati personali e una copia di tali dati personali.
• Il diritto di rettifica: laddove il Cliente ritenga che i suoi dati personali siano incompleti o inesatti, potrà richiedere che tali dati personali vengano integrati e modificati.
• Il diritto alla cancellazione: il Cliente può richiedere la cancellazione dei propri dati personali, nella misura consentita dalla legge.
• Il diritto alla limitazione del trattamento: il Cliente può richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati personali.
• Il diritto di opposizione: il Cliente può opporsi al trattamento dei propri dati personali, per motivi connessi alla propria situazione particolare. Il Cliente ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
• Il diritto di revocare il suo consenso: qualora il Cliente abbia prestato il consenso al trattamento dei propri dati personali avrà sempre il diritto di revocare tale consenso in ogni momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
• Il diritto alla portabilità dei dati: ove legalmente applicabile, l’Assicurato ha il diritto di ricevere i propri dati personali che ha fornito all’Assicuratore o, laddove tecnicamente fattibile, richiedere che vengano trasferiti a terzi.
Se l’Assicurato desidera ricevere informazioni più dettagliate sul trattamento dei suoi dati personali effettuato dall’Assicuratore, può consultare il documento “Informativa sulla protezione dei dati personali” disponibile al seguente indirizzo web: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx (sezione “Privacy”).
Tale Informativa contiene informazioni più specifiche inerenti al trattamento dei dati personali che l’Assicuratore, in qualità di titolare del trattamento dei dati, è tenuto a fornire al Cliente. Essa include le categorie di dati personali trattati, il loro periodo di conservazione, nonché i destinatari dei dati personali.
Per qualsiasi richiesta di informazioni o per esercitare i suoi diritti, il Cliente potrà contattare il Data Protection Officer (il “DPO”, responsabile della protezione dei dati dell’Assicuratore) a mezzo e-mail o posta ordinaria, ai seguenti recapiti:
Data Protection Officer
> xxxx.xxxxxxxxxx.xxxxx@xxxxxx.xxx
> X.xx Xxxx Xx Xxxxx, 0 00000 Xxxxxx
Il richiedente dovrà allegare una scansione/copia del suo documento di identità per finalità di identificazione.
In conformità alla normativa applicabile, oltre ai diritti di cui sopra, il Cliente ha anche il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di Controllo competente.
In alcuni casi, per esempio quando denuncia un sinistro, l’Assicuratore può talvolta richiedere al Cliente di fornire dati riguardanti il proprio stato di salute, rispetto ai quali è altresì richiesto al Cliente il rilascio di un consenso esplicito al trattamento. In tal caso il consenso rilasciato dal Cliente riguarda anche i trattamenti eventualmente posti in essere, quali autonomi titolari, dai soggetti privati esterni all’Assicuratore necessariamente coinvolti in relazione alla gestione del rischio assicurato ivi compresi i soggetti appartenenti alla c.d. “Catena Assicurativa” (come intermediari, agenti, subagenti, mediatori di Assicurazione e di riassicurazione, partners per la gestione dei contratti di Assicurazione, altri assicuratori, co-assicuratori, ri-assicuratori e fondi di garanzia, SIM e Società di gestione del risparmio, società di servizi per il quietanzamento, banche, organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo, soggetti terzi interessati dal contratto di Assicurazione - nel rispetto di quanto previsto dal diritto nazionale applicabile - enti previdenziali se coinvolti in sinistri assicurativi o quando l’Assicuratore fornisce prestazioni complementari alle prestazioni previdenziali, partners commerciali, assicurativi e bancari, arbitri e mediatori, agenzie, professionisti regolamentati come operatori sanitari, avvocati, notai, trustee e auditor nonché periti e cliniche o strutture sanitarie).
Il Cliente acconsente a che i dati personali riguardanti il proprio stato di salute possano essere trattati dall’Assicuratore e dai soggetti sopra indicati esclusivamente per le finalità di gestione del contratto assicurativo.
In alcuni casi per esempio quando stipula la polizza, l’Assicuratore può talvolta richiedere al Cliente di fornire dati riguardanti il proprio stato di salute, ad esempio nel compilare una dichiarazione attestante il proprio stato di salute, un questionario medico o quando si eseguono formalità assuntive di ordine medico. Rispetto a tali dati è altresì richiesto al Cliente il rilascio di un consenso esplicito al trattamento. In tal caso il consenso rilasciato dal Cliente riguarda anche i trattamenti eventualmente posti in essere, quali autonomi titolari, dai soggetti privati esterni all’Assicuratore necessariamente coinvolti in relazione alla gestione del rischio assicurato ivi compresi i soggetti appartenenti alla c.d. “Catena Assicurativa” (come intermediari, agenti, subagenti, mediatori di Assicurazione e di riassicurazione, partners per la gestione dei contratti di Assicurazione ad altri assicuratori, co-assicuratori, ri-assicuratori e fondi di garanzia, SIM e Società di gestione del risparmio, società di servizi per il quietanzamento, banche, organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo, soggetti terzi interessati dal contratto di Assicurazione - nel rispetto di quanto previsto dal diritto nazionale applicabile - enti previdenziali se coinvolti in sinistri assicurativi o quando l’Assicuratore fornisce prestazioni complementari alle prestazioni previdenziali, partners commerciali, assicurativi e bancari, arbitri e mediatori, agenzie, professionisti regolamentati come operatori sanitari, avvocati, notai, trustee e auditor nonché periti e cliniche o strutture sanitarie).
Il Cliente acconsente a che i dati personali riguardanti il proprio stato di salute possano essere trattati dall’Assicuratore e dai soggetti sopra indicati esclusivamente per le finalità di conclusione del contratto assicurativo.
Quando il Cliente compila un questionario sanitario non cartaceo, l’emissione o la non emissione di un’offerta e le relative condizioni - in particolare in termini di coperture, importo del Premio ed eventuali formalità mediche aggiuntive - sono determinate automaticamente, sulla base delle risposte fornite dallo stesso Cliente. Ulteriori domande possono essere rivolte al Cliente ai fini di una valutazione del rischio più accurata che consideri il suo stato di salute (comprese le malattie che riguardano l’Assicurato o gli incidenti subiti in passato).
Sulla base delle risposte del Cliente può essere emessa un’offerta assicurativa. Il Premio e la copertura di questa offerta assicurativa possono essere modificati (aggiunta di alcune esclusioni, revoca di alcune coperture).
Il Cliente ha il diritto di contestare queste decisioni automatizzate rivolgendosi ad un membro del personale dell’Assicuratore, che deve considerare il punto di vista del Cliente. Tale diritto è esercitato secondo quanto indicato nel presente articolo e nella Sezione 7 dell’Informativa sulla protezione dei dati personali disponibile all’indirizzo web già citato.
PER COMPRENDERE MEGLIO LA TABELLA DELLE INVALIDITÀ
Il grado di Invalidità Permanente si calcola in base alle tabelle INAIL sull’indennizzo del danno biologico (art. 13 del D.Lgs. 38/2000 e successive modifiche e integrazioni). Ciò significa che qualsiasi percentuale di invalidità riconosciuta secondo le valutazioni INPS verrà ricalcolata in base alle tabelle INAIL (ESEMPIO: 60% invalidità INPS non corrisponde automaticamente al 60% invalidità INAIL).
Di seguito alcuni esempi sulla differente % di valutazione di Invalidità Permanente tra tabelle INAIL e Tabelle INPS
DEFINIZIONE DEL DANNO (COME DA TABELLE INPS) | TABELLE INAIL | TABELLE INPS |
Anchilosi cervicale o artrodesi cervicale in posizione favorevole, in funzione dei metameri interessati. | dal 20% al 33% | dal 21% al 30% |
Anchilosi rachide lombare. | fino al 25% | dal 31% al 40% |
Amputazione di gamba, a prescindere dal livello, non protesizzabile. | 65% | 60% |
Limitazione di 1/4 dei movimenti dell’anca. | 12% | 10% |
Insufficienza renale di lieve entità. | fino al 10% | dal 31% al 40% |
Diabete mellito tipo insulino dipendente (in buon compenso e senza segni di ripercussioni sistemiche). | dal 13% al 20% | dal 11% al 20% |
Esiti di exeresi polmonare totale monolaterale. | fino al 25% | 45% |
Disturbo d’ansia generalizzato. | non previsto | 10% |
SITUAZIONI ESEMPLIFICATIVE PER COMPRENDERE IL FUNZIONAMENTO DELLE POLIZZE N. 5143/01 E N. 5520/02
DECESSO | Xxxxx ha sottoscritto una copertura per 5 anni per un capitale pari a 20.000 euro. Trascorsi 3 anni, Xxxxx muore in un incidente. | Cardif a seguito del Decesso dell’Assicurato liquiderà ai beneficiari una somma pari al 200% del debito residuo da piano di ammortamento. Es: Debito Residuo del Finanziamento (alla data del Sinistro): 16.000 euro Importo rimborsato dalla Compagnia per il Sinistro: 32.000 euro |
INVALIDITÀ PERMANENTE | Al momento della stipula del prestito Xxxx si assicura per 30.000 euro. A seguito di una malattia gli viene riconosciuta un’invalidità pari all’80%. | Cardif liquiderà a Xxxx una somma pari al 200% del debito residuo da piano di ammortamento. Es: Debito Residuo del Finanziamento (alla data del Sinistro): 12.000 euro Importo rimborsato dalla Compagnia per il Sinistro: 24.000 euro |
PERDITA D’IMPIEGO | Xxxxx, al momento della sottoscrizione, lavora come impiegata in una società privata come contabile da 1 anno. A seguito del licenziamento, rimane senza lavoro per 20 mesi. | Xxxxxx liquiderà a Xxxxx una somma pari alle rate mensili del Finanziamento che perdura nel periodo di disoccupazione, al netto della franchigia di 30 gg. Es: Periodo di disoccupazione 20 mesi Rate del Finanziamento: 1.000 € x 19 indennità = 19.000 € Importo rimborsato dalla Compagnia per il Sinistro: 18.000 € (il numero massimo di rate rimborsabili per Sinistro è pari a 18) |
INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE (si attiva, in luogo della garanzia Perdita d’Impiego, in caso di variazione dello status di Lavoratore Dipendente Privato) | Xxxx riporta una frattura scomposta al femore. Nei successivi 8 mesi viene sottoposta a più operazioni. | Cardif liquiderà ad Xxxx una somma pari alle rate mensili del Finanziamento che perdurano nel periodo di inabilità, al netto della franchigia di 30 giorni. Es: Periodo di inabilità 8 mesi Rate del Finanziamento: 200,00 euro x 7 indennità = 1.400 euro Importo rimborsato dalla Compagnia per il Sinistro: 1.400 euro |
Condizioni di Assicurazione - 17 di 17
Ultimo aggiornamento 09/2021
MODULO DI ADESIONE
Data e luogo “CPI ALTER EGO DUO PLUS Dipendenti di aziende private” n. 5143/01 e n. 5520/02 tra Volkswagen Financial Services S.p.A., Cardif Assurance Vie e Cardif Assurances Risques Divers.
(Copertura assicurativa FACOLTATIVA e NON NECESSARIA per ottenere il Finanziamento)
DATI RELATIVI AL FINANZIAMENTO
Pratica Finanziamento n.: Durata Finanziamento (in mesi): Durata Copertura (in mesi): Somma da assicurare (in euro): Finalità del rapporto: Protezione del finanziamento
DATI RELATIVI ALL’ADERENTE/ASSICURATO
Tipo soggetto (P-Privato, F-Ditta o G-Società) Cognome e Nome
C.F. Data di nascita Luogo di nascita Prov. Nazione di nascita Xxxxx Xxxxxx e descrizione professionale svolta Paese di Cittadinanza Nazione residenza fiscale Tipologia documento d’identità
N. documento d’identità Rilasciato da Luogo rilascio Data rilascio Data scadenza documento Telefono E-mail Comune residenza Indirizzo residenza
C.A.P. residenza Nazione residenza Comune domicilio Indirizzo domicilio
C.A.P. xxxxxxxxx Xxxxxxx domicilio Comune corrispondenza Indirizzo corrispondenza
C.A.P. corrispondenza Nazione corrispondenza
Iban
Lista PEP/PIL SI NO
Origine dei fondi (PEP)
Patrimonio PEP Reddito Xxxxx Xxxxx
Mod. Mod. 26-5301-bis - VWB Alter Ego Duo Plus per dip. privati - 09/2021 - 1FIVE1
FACSIMILE
DESIGNAZIONE NOMINATIVA BENEFICIARIO 1
Dati relativi al Beneficiario 1 in caso di Decesso dell’Assicurato
Ragione Sociale** C.F./P.IVA** Sede Legale** Cognome e Nome/Legale Rappresentante o Delegato d’Impresa** C.F.*
Data di nascita* Sesso* Luogo di nascita (Città)* Nazionalità (Paese)* Cittadinanza*
Indirizzo di residenza* Città* Prov.* C.A.P.* Stato*
Telefono E-mail
PEP (Persona Politicamente Esposta)* SI NO Descrizione PEP*
Legame con l’Aderente*:
Attenzione che la mancata designazione nominativa del Beneficiario potrà comportare, nel caso di decesso dell’Assicurato, maggiori difficoltà nell’identificazione e nella ricerca del Beneficiario stesso. La revoca o la modifica del Beneficiario devono essere comunicati all’Assicuratore.
In caso di designazione di più Beneficiari, l’Indennità verrà suddivisa in parti uguali.
*Campi sempre obbligatori. **Campi obbligatori solo se si vuole indicare come Beneficiario un’impresa.
Escludo l’invio di comunicazioni da parte della/e Compagnia/e a tutti i Beneficiari indicati in forma nominativa prima del verificarsi dell’evento (barrare se il Cliente esclude l’invio).
Preferisco NON indicare il nome del Beneficiario e opto per la sua designazione generica (barrare se il Cliente non sceglie la designazione nominativa).
DESIGNAZIONE NOMINATIVA BENEFICIARIO 2
Dati relativi al Beneficiario 2 in caso di Decesso dell’Assicurato
Attenzione: in caso di designazione nominativa di più Beneficiari la prestazione assicurativa verrà ripartita in parti uguali.
Ragione Sociale** C.F./P.IVA** Sede Legale** Cognome e Nome/Legale Rappresentante o Delegato d’Impresa** C.F.*
Data di nascita* Sesso* Luogo di nascita (Città)* Nazionalità (Paese)* Cittadinanza*
Indirizzo di residenza* Città* Prov.* C.A.P.* Stato*
Telefono E-mail
PEP (Persona Politicamente Esposta)* SI NO Descrizione PEP*
Legame con l’Aderente*:
DESIGNAZIONE GENERICA BENEFICIARIO
(da compilare SE non è stato compilato il box “DESIGNAZIONE NOMINATIVA BENEFICIARIO”)
DESIGNAZIONE REFERENTE TERZO (non può coincidere con il BENEFICIARIO)
Qualora Lei abbia specifiche esigenze di riservatezza può compilare i dati sottostanti relativi ad un Referente terzo che sarà contattato in caso di Decesso dell’Assicurato. Il Referente può essere indicato anche se Lei ha deciso di non designare nominativamente i Beneficiari.
Cognome e Nome C.F. Indirizzo Città Prov. C.A.P. Stato Telefono E-mail
FACSIMILE
ADESIONE
Polizze n. 5143/01 e n. 5520/02 tra Volkswagen Financial Services S.p.A. e le Rappresentanze Generali per l’Italia di Cardif Assurance Vie e Cardif Assurances Risques Divers. Dichiaro di aver ricevuto, prima della sottoscrizione, in forma cartacea, di aver ben letto e compreso un documento conforme all’Allegato 3 del Reg. IVASS n. 40/2018, un documento conforme all’Allegato 4 del Reg. IVASS n. 40/2018 e, ove previsto, un documento conforme all’Allegato 4-ter del Reg. IVASS 40/2018 e successive disposizioni modificative.
Dichiaro di aver ricevuto in forma cartacea, prima della sottoscrizione, di aver ben letto, compreso ed accettato in ogni sua parte la documentazione precontrattuale e su supporto prescelto la documentazione contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni (set informativo) relativa alle Polizze collettive n. 5143/01 e n. 5520/02, e che mi è stato richiesto di fornire una serie di informazioni ritenute necessarie per valutare la coerenza delle Polizze alle mie richieste ed esigenze di copertura assicurativa. Confermo altresì di sapere ed accettare che:
- la garanzia Inabilità Temporanea Totale della Polizza n. 5520/02 si attiverà, in luogo della garanzia Perdita d’Impiego, in caso di variazione dello status di Lavoratore Dipendente Privato;
- in caso di Sinistro che interessa la garanzia Perdita d’Impiego (oppure, in ipotesi di modifica dello status di Lavoratore Dipendente Privato, la garanzia Inabilità Temporanea Totale), il numero delle Indennità mensili riconosciute all’Aderente potrà risultare inferiore, in considerazione del rischio assicurato, ed in particolare per effetto della franchigia e del massimale, al numero delle rate del Finanziamento che ancora rimangono da pagare;
- in caso di recesso dall’assicurazione entro 60 giorni dalla data di decorrenza, la rata del Finanziamento subirà una riduzione corrispondente alla quota periodica di Premio assicurativo dovuta, e sarà riaccreditato l’importo delle eventuali rate già pagate, al netto delle imposte e della parte di Premio relativa al periodo per il quale la copertura ha avuto effetto, nonché delle spese amministrative per l’emissione del contratto, come quantificate nel Modulo di Adesione. Il riaccredito verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione che consente il rimborso;
- di sapere che è possibile richiedere alle Compagnie le credenziali per l’accesso all’area riservata,
e, dunque, ADERISCO alle Polizze n. 5143/01 e n. 5520/02, indicando come Assicurato me stesso/a.
I costi totali della copertura assicurativa per la durata stabilita sono di euro (di cui euro riconosciuti all’intermediario).
L’importo del Premio relativo alle singole garanzie è indicato all’art. 11 delle Condizioni di Assicurazione. Il pagamento del Premio avviene in anticipo e in un’unica soluzione e verrà versato dalla Contraente alla Compagnia. Il Premio verrà addebitato unitamente alla rata mensile del Finanziamento. Le spese di emissione del contratto sono di 10,00 euro. In caso di rimborso del Premio per estinzione anticipata o trasferimento del Finanziamento, le spese di rimborso sono di 25,00 euro. Il Cliente incarica irrevocabilmente la Banca a trattenere dall’importo erogato con il Finanziamento il Premio assicurativo, affinché sia tempestivamente corrisposto a Volkswagen Financial Services S.p.A. che, a sua volta, ne effettua la diretta rimessa alla/e Compagnia/e assicurative partner.
Data e firma dell’Aderente / Assicurato
Ai fini dell’efficacia dell’adesione di cui sopra, nella qualità di Assicurato, DICHIARO INOLTRE:
- di non essere portatore di uno stato di Invalidità Permanente da malattia o infortunio di grado pari o superiore a 34%, riconosciuto da una compagnia di assicurazione o da INPS, INAIL o altro ente preposto (la dichiarazione non riguarda le Invalidità Permanenti riconosciute per patologie mentali/psichiatriche);
- di non ricevere una pensione di invalidità o non aver presentato domanda per ottenerla (la dichiarazione non riguarda pensioni di invalidità eventualmente riconosciutemi per patologie mentali/psichiatriche);
- di aver ricevuto copia dei moduli sanitari eventualmente da me firmati;
- di essere un Lavoratore Dipendente Privato, individuato ai fini della copertura assicurativa come: Persona fisica che, in posizione subordinata, presta il proprio lavoro alle dipendenze di individui o aziende o enti di diritto privato, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, in base a un contratto di lavoro dipendente di diritto italiano, con un orario settimanale di almeno 16 ore. Inoltre, al momento dell’adesione, è richiesta un’anzianità minima di 6 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro. Sono considerati Lavoratori Dipendenti Privati anche i lavoratori che, in posizione subordinata, prestano il proprio lavoro, alle dipendenze di individui, aziende o enti di diritto privato, con i seguenti contratti: contratto a tempo determinato; contratto di inserimento (ex contratti di formazione lavoro); contratti di apprendistato; contratti di lavoro intermittente;
- di non avere ricevuto nei 12 mesi antecedenti la presente adesione una contestazione disciplinare o un’intimazione di licenziamento o alcuna comunicazione scritta nella quale sono stato individuato come un lavoratore oggetto di una procedura di mobilità o di cassa integrazione.
ATTENZIONE: dichiarazioni dell’Assicurato sulle condizioni di assicurabilità e sul suo stato di salute.
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono escludere il diritto alla prestazione. Prima di firmare è necessario verificare che le dichiarazioni, comunicate con il questionario medico o in qualsiasi forma, siano precise e veritiere. Anche nei casi non espressamente previsti dalle Compagnie, l’Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare il suo effettivo stato di salute. Il costo della visita di 230,00 euro è a carico dell’Assicurato (per maggiori informazioni: Servizio Clienti 800.900.780).
Data e firma dell’Aderente / Assicurato
L’Aderente dichiara di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le condizioni sulla copertura assicurativa e, in particolare, gli artt. 3 “A quali condizioni opera l’Assicurazione?”; 6.2 “Recesso delle Compagnie”; 8 “Quali eventi o situazioni sono esclusi dalle coperture?”; 9 “A quanto ammonta l’indennità massima per ogni garanzia?”; 10 “Chi ha diritto all’indennità in caso di Sinistro?”; 12 “Come si denuncia un Sinistro?”; 13 “Quando riceverò l’indennità?”.
Data e firma dell’Aderente / Assicurato
Le polizze assicurative accessorie al Finanziamento sono facoltative e non indispensabili per ottenere il Finanziamento alle condizioni proposte; pertanto il Cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.
Confermo di voler ricevere la documentazione contrattuale in formato digitale e di voler aderire alle polizze con inserimento di OTP.
Data e firma dell’Aderente / Assicurato
FACSIMILE
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Aderente/Assicurato dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali fornita, ai sensi del Regolamento Generale (UE) sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (il “GDPR”), dalle Rappresentanze Generali per l’Italia di Cardif Assurance Vie e Cardif Assurances Risques Divers tramite l’art. 20 delle Condizioni di Assicurazione e il documento “Informativa sulla protezione dei dati personali” ivi richiamato, che si impegna a rendere nota agli altri interessati. Con la sottoscrizione in calce, esprime dunque il proprio consenso al trattamento dei dati personali - ivi compresi quelli appartenenti a categorie particolari ai sensi dell’art. 9 del GDPR, ove necessario per i servizi richiesti come specificato nell’informativa ricevuta - effettuato da parte delle Compagnie e di tutti i soggetti diversi indicati nell’informativa, per le finalità e con le modalità illustrate nell’informativa stessa.
Data e firma dell’Aderente / Assicurato
ALLEGATO 3
Regolamento IVASS n. 40/2018, modificato ai sensi del Provv. IVASS n. 97/2020
INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE
Il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al Contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione (fatto salvo si tratti di un contratto IBIP distribuito da intermediari iscritti nella sezione D del RUI, applicandosi in tal caso la disciplina dettata dalla Consob), di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all’Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.
PARTE I - INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI
Sezione I - Informazioni generali sull’Intermediario che entra in contatto con il Contraente
(a) Cognome e Nome (inserire dati Venditore);
(b) in qualità di Addetto all’attività di distribuzione assicurativa per l’Intermediario (inserire Ragione Sociale Convenzionato)
iscritto alla Sez. X xxx XXX, X. ......................................................................................................... in data ;
(c) sede legale/operativa ;
(d) telefono: ...................................................................................; indirizzo di posta elettronica o PEC: .........................................................................................................
Si segnala che gli estremi identificativi e di iscrizione sopra indicati possono essere verificati consultando il Registro Unico Intermediari (RUI), Sez. E, disponibile sul sito internet dell’IVASS (xxx.xxxxx.xx).
Si segnala che gli estremi identificativi e di iscrizione sopra indicati possono essere verificati consultando il Registro Unico Intermediari (RUI), Sez. D, disponibile sul sito internet dell’IVASS (xxx.xxxxx.xx).
(e) indirizzo del sito internet attraverso cui è promossa l’attività: xxx.xxxx.xxx
(f) istituto competente alla vigilanza sull’attività di intermediazione assicurativa svolta dai soggetti su indicati: IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 XXXX.
Sezione II - Informazioni sull’attività svolta dall’Intermediario assicurativo e riassicurativo
(a) VWFS mette a disposizione nei locali dei propri Convenzionati oppure sul sito internet sopra citato, i seguenti elenchi:
1. elenco recante la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali ha rapporti d’affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico;
2. elenco obblighi di comportamento cui adempie, indicati nell’allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018;
(b) in caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza il Contraente ha la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione dell’elenco sub (a).1.
Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interesse
(a) VWFS ed i soggetti indicati nella Sezione I non sono detentori di partecipazioni dirette o indirette o dei diritti di voto in alcuna impresa di assicurazione.
(b) Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un’impresa di assicurazione è detentrice di quote del capitale sociale o dei diritti di voto di VWFS o dei soggetti indicati nella Sezione I.
L’Intermediario VWFS e l’impresa di assicurazione Volkswagen Versicherung AG appartengono al medesimo gruppo e sono sottoposte al comune controllo di Volkswagen AG.
Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente
(a) L’attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’Intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’Intermediario deve rispondere a norma di legge.
(b) Il Contraente/Aderente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, può inoltrare reclamo per iscritto all’impresa di assicurazione preponente oppure all’Intermediario, anche in merito ai comportamenti dei dipendenti e dei collaboratori dell’Intermediario stesso. Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte di VWFS o dell’impresa entro il termine di legge, il Contraente/Aderente ha la facoltà di rivolgersi all’IVASS, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’Intermediario o dall’impresa preponente, attraverso le seguenti modalità:
a mezzo posta ordinaria all’indirizzo IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Xxx xxx Xxxxxxxxx,. 00 - 00000 Xxxx; tramite fax al numero 00 00000000; a mezzo PEC: xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx, utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito xxx.xxxxx.xx.
Qualora il reclamo sia di pertinenza di VWFS e cioè riguardi l’attività svolta da questa, dai soggetti indicati nella Sezione I, o da alcun altro addetto degli stessi, il Contraente/Aderente potrà inoltrare il reclamo direttamente a VWFS ad uno dei seguenti recapiti:
Indirizzo: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00/0 - 00000 , Xxxxxx - Alla Cortese Attenzione Uff. Customer Service Insurance Tel. x00 00 000000
E-mail xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx; PEC xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx
Qualora il reclamo sia invece di pertinenza dell’impresa preponente, e cioè riguardi il rapporto tra il Contraente/Aderente e la Compagnia che ha emesso la polizza, il reclamo potrà essere inoltrato direttamente all’impresa ai recapiti indicati nei DIP Aggiuntivi relativi ai singoli prodotti assicurativi, ai quali espressamente si rinvia. Nel caso dei rapporti di libera collaborazione ai sensi dell’art. 22, comma 10, D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012, l’Intermediario proponente/collaboratore che riceve un reclamo lo trasmette con immediatezza all’Intermediario emittente/principale per conto del quale svolge l’attività di intermediazione assicurativa oggetto del reclamo, dandone contestuale notizia al reclamante. L’informativa al reclamante può essere fornita direttamente dall’Intermediario principale. Anche in questo caso, si rinvia alle informazioni contenute nei DIP Aggiuntivi.
Mod. 26-5034 - Allegato 3 - 04/2022 - 1FIVE1
(c) Il Contraente ha in ogni caso la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente e indicati nei DIP Aggiuntivi dei prodotti assicurativi. In particolare:
(i) mediazione finalizzata alla conciliazione, per qualsiasi controversia civile o commerciale vertente su diritti disponibili, ai sensi del d.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 (per avviarla, occorre depositare apposita istanza presso un organismo di mediazione, il cui registro è disponibile sul sito del Ministero della Giustizia, xxx.xxxxxxxxx.xx, nel luogo del Giudice territorialmente competente);
(ii) negoziazione assistita finalizzata alla composizione bonaria della lite (il Contraente/Aderente può attivare tale procedura rivolgendosi al proprio avvocato, ai sensi del D.L. n. 132, 12 settembre 2014, e, in tal caso, le parti sottoscrivono un accordo con cui si impegnano a cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia entro un termine concordato).
ALLEGATO 4
Regolamento IVASS n. 40/2018, modificato ai sensi del Provv. IVASS n. 97/2020
INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP
Il distributore ha l’obbligo di consegnare o trasmettere al Contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.
Cognome e Nome (inserire dati Venditore); in qualità di Addetto all’attività di
distribuzione assicurativa per l’Intermediario (inserire Ragione Sociale Convenzionato)
iscritto alla Sez. E del XXX, N. ............................................................................................................................................................................................................................
L’attività è svolta in qualità di collaboratore dell’Intermediario VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES S.p.A. (di seguito VWFS).
PARTE I - INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI
Sezione I - Informazioni sul modello di distribuzione
(a) VWFS ha incarico per la distribuzione dei prodotti assicurativi delle seguenti imprese: Cardif Assurances Risques Divers, Cardif Assurance VIE, MMA IARD SA*, MMA IARD Assurance Mutuelles*, Volkswagen Versicherung AG, AXA France Vie*, Linear Assicurazioni, Reale Mutua di Assicurazioni, Allianz S.p.A., Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza generale per l’Italia.
N.B.: *Per le compagnie in questione, l’attività di intermediazione viene svolta congiuntamente con la Mach 1 S.r.l. (XXX X. X000000000, iscritta dal 15 settembre 2009), Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, Tel.: 00 00000000, E-mail: xxxxxxx@xxxx-0.xx, PEC: xxxx0@xxxxxxxxxxx.xx. Le specifiche attività di intermediazione svolte da Mach 1 S.r.l. nell’ambito dell’intermediazione del presente prodotto riguardano attività di messa in copertura della clientela e tutte le attività che possono essere definite di post-vendita in particolare fornire assistenza alla clientela e collaborare alla gestione dei sinistri. Per i reclami riguardanti l’attività della Mach 1 S.r.l. l’assicurato deve inviare comunicazione scritta con raccomandata a/r ai recapiti sopra indicati.
(b) Il contratto della compagnia Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza generale per l’Italia viene distribuito tramite collaborazione orizzontale con la Mansutti S.p.A., iscritta alla sezione B del RUI (XXX X.B000118869) con il ruolo di intermediario emittente.
(c) L’attività di distribuzione è svolta dal collaboratore di Sez. E del RUI per conto di VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES S.p.A., con sede legale in Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00/0 - 00000 Xxxxxx, iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), in data 12 febbraio 2019 con numero D000621181.
Sezione II - Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza
(a) VWFS ed i soggetti indicati nella Sezione I non forniscono al Contraente/Aderente una consulenza ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 3, del Codice, né una raccomandazione personalizzata, né una consulenza fondata su un’analisi imparziale e personale ai sensi del successivo comma 4, del medesimo articolo.
(b) VWFS ed i soggetti indicati nella Sezione I non distribuiscono in modo esclusivo i prodotti di una o più imprese di assicurazione.
(c) L’Intermediario propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di distribuire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.
Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni
(a) A fronte della propria attività di distribuzione assicurativa, VWFS riceve una commissione inclusa nel premio assicurativo, nonché, al raggiungimento di determinati volumi d’affari, eventuali remunerazioni aggiuntive sotto forma di partecipazioni agli utili delle imprese di assicurazione di cui è distributore.
Con riferimento alla distribuzione dei prodotti della MMA IARD SA, MMA IARD Assurance Mutuelles, AXA France Vie, il compenso percepito da VWFS è costituito dalla commissione inclusa nel premio assicurativo nonché da eventuali remunerazioni derivanti dalla partecipazione agli utili delle imprese di assicurazione di cui è distributore.
(b) VWFS non percepisce onorari direttamente dal cliente.
(c) Con riferimento all’offerta di contratti relativi all’assicurazione obbligatoria r.c. auto, ai sensi di quanto previsto in tema di trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto dall’art. 131 del Codice delle assicurazioni e dall’art. 9 del Regolamento ISVAP n. 23/2008, così come modificato e integrato dal provvedimento IVASS n. 76 del 2 agosto 2018, VWFS distribuisce i prodotti delle seguenti imprese:
- RCA ALLIANZ: l’Intermediario percepisce una provvigione pari al 15% del premio assicurativo in virtù dell’attività di intermediazione svolta;
- RCA REALE MUTUA (POLIZZA LIBRO MATRICOLA DEALER): l’Intermediario percepisce una provvigione pari al 10% del premio assicurativo in virtù dell’attività di intermediazione svolta.
(d) 1. Nel caso di polizze connesse a mutui o altri finanziamenti, ai sensi dell’articolo 28 del Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, VWFS dichiara di percepire dalle rispettive compagnie di assicurazione le seguenti provvigioni:
Polizza distribuita - Compagnia Assicurativa | Provvigione massima in % su premio imponibile | Provvigione in Euro / € 500,00 di premio imponibile |
ALTER EGO DUO PLUS - Cardif Assurance VIE ALTER EGO DUO PLUS DIPENDENTI PRIVATI - Cardif Assurance VIE e Risques Divers ALTER EGO LEASING - Cardif Assurance Risques Divers | 45% | € 225,00 |
L’importo fornisce un’indicazione esemplificativa di quanto percepito da Volkwagen Financial Services S.p.A a fronte di un ipotetico premio imponibile assicurativo pari ad € 500,00 (per ciascun prodotto).
Nello specifico delle polizze sottoscritte dal Cliente, il valore puntuale delle provvigioni ricevute per ciascun prodotto acquistato è qui di seguito indicato:
2. Nel caso di polizze danni, NEW FIRST TRIP, NEW BUSINESS TOUR, NEW CLUB VOYAGE COLLISIONE, NEW CLUB VOYAGE KASKO, VALUE, UP!VALUE, GAP, DUCATI START/POWER, DUCATI FAN/CLUB, SMALL, MEDIUM, LARGE CONTO PROPRIO, LARGE CONTO TERZI, CAPITAL SAFE, PERSONAL SAFE, PERSONAL SAFE MAN, ESTENSIONE GARANZIA USATO, AFTER SALES WARRANTY - l’Intermediario percepisce una commissione inclusa nel premio assicurativo in virtù dell’attività di intermediazione effettuata.
Mod. 26-5217 - Allegato 4 – 04/2022 - 1FIVE1
(e) L’informativa di cui alle lettere precedenti è relativa ai compensi complessivamente percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo, compresi i collaboratori iscritti nella Sez. E del RUI e gli intermediari principali con cui sono in essere rapporti di collaborazione orizzontale.
Sezione IV - Informazioni sul pagamento dei premi
(a) VWFS ha stipulato una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4% dei premi incassati, con un minimo di € 18.750,00.
(b) Le modalità per il pagamento dei premi ammesse da parte di VWFS sono le seguenti:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’Intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.
ALLEGATO 4 - TER
Regolamento IVASS n. 40/2018, modificato ai sensi del Provv. IVASS n. 97/2020
ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE
È obbligo del distributore mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, è obbligo del distributore consegnare o trasmettere al Contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.
“VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES S.p.A.” (di seguito VWFS) con sede in Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00/0 - 00000 Xxxxxx, iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), in data 12 febbraio 2019 con numero D000621181.
Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi
(a) Obbligo di consegna al Contraente dell’Allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet xxx.xxxx.xx;
(b) obbligo di consegna dell’Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
(c) obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal Contraente;
(d) obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del Contraente o dell’Assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
(e) se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il Contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;
(f) obbligo di valutare se il Contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l’obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all’articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
Allegato 4-ter – 04/2022 - 1FIVE1
(g) obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al Contraente di prendere una decisione informata.