CAPITOLATO TECNICO PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI LAVANOLEGGIO BIANCHERIA PIANA E CAPI DI VESTIARIO PER L’AZIENDA USL DELLA VALLE D’AOSTA
CAPITOLATO TECNICO PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI LAVANOLEGGIO BIANCHERIA PIANA E CAPI DI VESTIARIO PER L’AZIENDA USL DELLA VALLE D’AOSTA
CIG :
Azienda sanitaria regionale USL della Valle d'Aosta S.C. Provveditorato ed Economato – Servizi alberghieri e logistici
ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’erogazione, in un unico lotto, a favore dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, del servizio di noleggio e lavaggio della biancheria piana e confezionata, la gestione dei guanciali e di materassi , la gestione del guardaroba e della logistica intra ed extra ospedaliera , la fornitura di tutte le attrezzature ed automezzi per lo svolgimento del servizio.
Il servizio dovrà essere svolto a regola d’arte per il raggiungimento del massimo beneficio sia per l’utente esterno , sia per il personale interno dell’azienda.
Dovranno essere garantite la qualità dell’appalto nei singoli processi di lavorazione e modalità di esecuzione delle varie operazioni, nel rispetto dei tempi, delle procedure gestionali richieste e/o proposte, delle garanzie igienico-sanitarie, della continuità del servizio.
L’appaltatore impiegherà le strutture, le attrezzature e il personale che riterrà necessario ed opportuno utilizzare per l’espletamento del servizio richiesto.
ART. 2 DESCRIZIONE DELL’APPALTO
Il presente capitolato speciale disciplina l’espletamento del servizio di :
✓ noleggio, sanificazione/lavaggio, disinfezione, finissaggio, stiratura e piegatura di biancheria piana per tutti gli usi e le necessità dell’Azienda USL della Valle d’Aosta (comprensiva della biancheria non sterile per sala operatoria) e relativa movimentazione (consegna e ritiro dalle strutture complesse utilizzatrici) con personale e mezzi dell’Impresa comprese le coperte - (vedi scheda allegata )
✓ noleggio, sanificazione/lavaggio, asciugatura, disinfezione di eventuali materassi per letti degenza e per le culle e dei guanciali, inclusi i relativi teli di copertura, in materiale idoneo alla prevenzione incendi per tutti gli usi e le necessità dell’Azienda USL della Valle d’Aosta ( vedi scheda allegata)
✓ noleggio, sanificazione/lavaggio, disinfezione, asciugatura, stiratura e piegatura di biancheria confezionata , di divise ed abiti di lavoro per tutti gli usi e le necessità dell’Azienda USL della Valle d’Aosta comprese le divise “alta visibilità” destinate agli operatori del 118 nonché delle divise “gialle” da indossare per accedere ai blocchi operatori e alle sale di radiologia interventistica, delle divise “verdi” per accedere all’ambulatorio di endoscopia digestiva, al centro di sterilità e all’ambulatorio di dermatologia. Tale voce deve comprendere anche i camiciotti operandi ( vedi scheda allegata)
✓ fornitura di sistema informatico aggiornato quotidianamente che garantisca la tracciabilità e la movimentazione di tutti prodotti. Le divise dovranno essere dotate di microchip al fine di monitorare la corretta fornitura nei numeri e tempi previsti
✓ fornitura camici per operandi e partorienti
✓ espletamento , con personale, attrezzature e mezzi propri , del servizio di ritiro dello sporco con riconsegna del pulito, ovvero trasporto esterno, da e per lo stabilimento lavanderia come precisato all’art. 4 del presente capitolato
✓ organizzazione e gestione , con personale, attrezzature e mezzi propri, e ove previsto , allestimento, manutenzione e pulizia dei locali guardaroba messi a disposizione dall’Azienda USL della Valle d’Aosta
✓ costituzione e mantenimento costante delle scorte di reparto e/o guardaroba presso le strutture interessate, in conformità a quanto indicato di volta in volta dall’Azienda USL della Valle d’Aosta
✓ messa a disposizione di n. 10 armadi chiusi ( di dimensioni adeguate alle diverse necessità del reparto utilizzatore e facilmente sanificabili) per il deposito della biancheria pulita
✓ messa a disposizione di sacchi per la raccolta della biancheria sporca compresi sacchi idrosolubili per la raccolta di biancheria infetta, nonché fornitura di involucri robusti ,dotati di idoneo sistema di chiusura, di colore diverso se trattasi di presidi infetti, per il confezionamento dei cuscini e dei materassi
✓ messa a disposizione di carrelli idonei per la raccolta nei depositi di reparto dello sporco
✓ fornitura, a richiesta, dei DPI CALZATURE ( vedasi scheda allegata)
✓ lavaggio, disinfezione, asciugatura, stiratura, piegatura di eventuale materiale di proprietà dell’Azienda Usl della Valle d’Aosta (vedi tende, tendaggi, sistemi di contenzione dei pazienti, ecc.) e lavaggio dei capi di vestiario degli eventuali ospiti delle strutture sanitarie dell’Azienda Usl
✓ piccoli lavori di sartoria
✓ ogni altra prestazione che , pur non espressamente indicata, risulti necessaria per garantire l’esecuzione del servizio a perfetta regola d’arte
Le prestazioni oggetto dell’appalto saranno da espletarsi a favore dell’Azienda USL della Valle d’Aosta comprese tutte le sedi territoriali presenti sul territorio regionale . Per quanto riguarda le attività di guardaroba le stesse si effettueranno presso il PO Xxxxxxxxxx dove verranno messi a disposizione dell’appaltatore dei locali di proprietà dell’Azienda USL di cui si allegano di seguito le planimetrie ( ALLEGATO 1)
ART. 3 DURATA DELL’APPALTO
La durata dell’appalto è quantificata in n. 60 mesi più eventuali 36 mesi di rinnovo
ART. 4
MODALITA’ DI CONSEGNA BIANCHERIA PIANA E CONFEZIONATA PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI
Il servizio di distribuzione e ritiro dei capi, rispettivamente, puliti e sporchi internamente alle singole
S.C. ospedaliere dovrà essere eseguito presso i seguenti presidi ospedalieri con cadenza giornaliera, dal lunedì al sabato, ad esclusione dei festivi
Consegna e ritiro internamente presso le singole S.C. della biancheria e cuscini giornaliera presso | |||||||
Sede | Indirizzo | L | Ma | Me | G | V | S |
H. U.Parini | Xxxxx Xxxxxxx 0 - Xxxxx | X | X | X | X | X | X |
X. Xxxxxxxxxx | Xxx Xxxxxxx 0 - Xxxxx | X | X | X | X | X | X |
SC Psichiatria | Via Saint Xxxxxx del Corleans 248 – Aosta | X | X | X | X | X | X |
Secondo le seguenti modalità:
AL MATTINO
Entro le ore 8.00 :
• ritiro dello sporco presso i punti individuati per il ritiro
• verifica di quanto presente negli armadi e carrelli di reparto con conseguente compilazione dell’allegata scheda “Rilevazione” (Allegato 9)entro le ore 10.00
• trasmissione della scheda all’Ufficio Servizi alberghieri e logistici che compila le necessità di reintegro , dopo aver controllato l’occupazione dei posti letto e le eventuali ulteriori necessità manifestate dagli utilizzatori
• l’Ufficio Servizi alberghieri e logistici trasmette all’appaltatore le quantità di materiale che devono essere consegnate per singolo reparto
AL POMERIGGIO
Entro le ore 14.00
• consegna del materiale pulito presso i reparti con conseguente emissione bolla che deve essere prontamente trasmessa all’Ufficio Servizi Alberghieri e logistici per il controllo di congruità tra quanto richiesto e quanto consegnato.
ECCEZIONI
La consegna e il ritiro dello sporco e del pulito presso la SC Psichiatria avviene a cura del servizio trasporti dell’Azienda USL e pertanto è necessario soltanto predisporre giornalmente la verifica (secondo le modalità e la tempistica soprariportate) di quanto presente nell’armadio e nel carrello di reparto, inviare la scheda all’ufficio Servizi alberghieri e logistici e procedere alla preparazione del materiale con esclusione del servizio di consegna del pulito
In ogni caso l’appaltatore provvederà ad organizzare i trasporti presso il centro individuato per il lavaggio
Il sabato e i prefestivi è comunque prevista la doppia consegna secondo quantitativi che vengono di seguito riportati e che si devono ritenere presuntivi in quanto l’Azienda a seconda delle presenze e del periodo può o incrementarli o ridurli
BIANCHERIA IN CONSEGNA IL SABATO – PRESIDIO OSPEDALIERO PARINI
REPARTI | LENZUOLA | COPRILETTI | FEDERE | PAR+CAN |
MALATTIE INFETT. | 40 | 20 | 30 | 2+2 |
CHIRURGIA VASC. | 60 | 25 | 30 | 2+2 |
CHIRURGIA GEN. | 60 | 25 | 30 | 2+2 |
UROLOGIA | 50 | 20 | 25 | |
UTIC | 30 | 15 | 20 | 2+2 |
RIANIMAZIONE | 50 | 10 | 30 | |
PSICHIATRIA | 10 | 5 | 10 | 1+1 |
ONCOLOGIA | 50 | 20 | 20 | |
CARDIOLOGIA | 40 | 20 | 30 | 2+2 |
ORL | 30 | 15 | 20 | 2+2 |
MEDICINA 2 | 40 | 20 | 20 | 2+2 |
MEDICINA 1/3 | 70 | 20 | 30 | 2+2 |
ORTOPEDIA | 65 | 25 | 30 | 2+2 |
NEUROLOGIA | 50 | 20 | 30 | 2+2 |
CHIRURGIA URG. | 50 | 20 | 20 | 2+2 |
PRONTO SOCC. | 200 | 20 | 30 | |
118 | 110 | |||
DIALISI | 50 | 30 | 50 |
BIANCHERIA IN CONSEGNA IL SABATO – PRESIDIO OSPEDALIERO XXXXXXXXXX
REPARTI | LENZUOLA | COPRILETTI | FEDERE | TELINI FELPATI | PAR+CAN |
GERIATRIA A | 50 | 25 | 20 | 2+2 | |
GERIATRIA B | 60 | 30 | 30 | 2+2 | |
GINECOLOGIA E OSTETRICIA | 60 | 30 | 30 | 2+2 | |
SALA PARTO | 15 | ||||
HOSPICE | 10 | 5 | 10 | 1+1 | |
PEDIATRIA | 15 | 10 | 15 | 2+2 | |
NIDO | 30 | 15 | 20 | 40 | |
PATOLOGIA NEONATALE | - | - | - | 5 |
Al fine di evitare il permanere dei capi da trattare nelle S.C. e Servizi delle strutture dell’Azienda USL qualora si presentassero festività susseguenti, l’appaltatore dovrà garantire il servizio almeno a giorni alterni
ART. 5
MODALITA’ DI CONSEGNA BIANCHERIA PIANA E CONFEZIONATA PRESSO I PRESIDI TERRITORIALI
Tutte le richieste di lavanderia destinate ai presidi territoriali deve essere inoltrata all’Ufficio Servizi alberghieri logistici due (2) giorni prima della data prevista per la consegna onde permettere la preventiva analisi dei fabbisogni e la successiva trasmissione al servizio guardaroba per la predisposizione del materiale che verrà consegnato nei giorni riportati nella sottostante tabella dalla squadra trasporti dell’Azienda USL della Valle d’Aosta . Pertanto tutte le attività di logistica territoriale sono a carico dell’Azienda USL . A scopo conoscitivo e non esaustivo si elencano le sedi presenti sul territorio ribadendo che comunque le stesse possono variare, o in aumento o in diminuzione, durante il periodo contrattuale
Predisposizione confezionamenti per la consegna presso le strutture territoriali della biancheria ed eventuali cuscini settimanale presso | ||||||||
Sede | Indirizzo | L | M a | M e | G | V | S | |
RSA DI AOSTA | Piazza della Repubblica –Aosta | X | ||||||
RSA Antey Saint Xxxxx | Loc. Xxxxx – Antey-Saint-Xxxxx | X | ||||||
Poliambulatorio Donnas | di | Via Roma 105 - Donnas | X | |||||
Centro Dialisi Donnas | Via Roma 105 - Donnas | X | ||||||
Consultorio di Verres | Via Cretier 7 - Verres | X | ||||||
Consultorio di Brusson | Brusson | X | ||||||
Consultorio di Gaby | Gaby | X | ||||||
Ambulatori generali | Via X. Xxx 3 - Aosta | X | ||||||
Poliambulatorio Morgex | di | Via del Convento 5 - Morgex | X | |||||
Consultorio di Xxxxxx | Saint | Loc. Ordines 22 – Saint Xxxxxx | X | |||||
Consultorio Xxxxxxxxxx | di | Via Chanoux 37 – Xxxxxxxxxx | X | |||||
SERD | Via X. Xxx 1 –Aosta | X | ||||||
S.C. Microbiologia | Via X. Xxx, 5 - Aosta | X | ||||||
Consultorio di Nus | - Nus | X | ||||||
Poliambulatorio Chatillon | di | Via Chanoux 119 - Chatillon | X | |||||
Consultorio zona ovest | Via Saint Xxxxxx de Corleans 248 - Aosta | X | ||||||
Consultorio di Suaz | Pont | Loc. Pont Suaz – Charvensod | X | |||||
Centro dialisi Vincenti | Saint | Saint Xxxxxxx presso le TERME | X |
Consultorio di Variney | Loc. Chez Roncoz - Gignod | X | |||||
Casa circondariale | Brissogne | X | |||||
Centri traumatologici | Apertura solo durante la stagione sciistica nelle | ||||||
1. Pila | giornate che verranno stabilite dall’Azienda a | ||||||
2. Courmayeur | seconda della necessità di biancheria | ||||||
3. La Thuile | |||||||
4. Ayas | |||||||
5. Gressoney |
Resta pertanto inteso che i punti di consegna, le frequenze nonché le quantità e le tipologie dei capi consegnati potranno subire variazioni ad insindacabile giudizio dell’Azienda USL durante la vigenza contrattuale, senza che l’appaltatore abbia nulla a pretendere
ART. 6
VOLUMI DELL’APPALTO E CONSUMI MEDI
Il presente articolo è redatto sul principio della presupposizione in conseguenza del quale i dati concernenti le attività e i volumi dei servizi sono indicativi .
L’appaltatore avrà l’obbligo di evadere tutte le necessità in relazione ai servizi indicati al precedente art. 1 , tenendo conto dei quantitativi necessari per il buon funzionamento delle strutture.
I dati relativi all’attività 2014 sono riportati nelle tabelle sottostanti che a sua volta riportano le indicazioni delle strutture complesse e semplici che si trovano sia presso i presidi ospedalieri che presso le aree territoriali Considerata la natura e la variabilità delle prestazioni si precisa che i dati di attività sono da intendersi puramente indicativi e non impegnativi per l’Azienda USL della VALLE D?AOSTA
I prezzi dei singoli servizi saranno corrisposti in relazione ai quantitativi realizzati per ogni voce di
prezzo e rilevati a consuntivo mensile
OSPEDALE X. XXXXXX
Strutture complesse e strutture semplici | Posti letto ordinari | Posti letto D.H/Day surgery |
Dh multidisciplinare | 8 posti in barella | |
Andrologia | 1 | |
Cardiologia | 15 | |
Chirurgia generale e gastro | 30 | 4 |
Chirurgia toracica Chirurgia vascolare | 33 | 5 |
Chirurgia d’urgenza | 18 | |
Malattie infettive- Pneumotisiologia | 16 | |
Medicina 1 | 17 | |
Medicina 2 | 22 | |
Medicina 3 | 12 | |
Medicina d’urgenza | 7 |
Neurologia | 18 | |
Oncologia | 18 | 4 |
Ortopedia e traumatologia | 28 | |
Otorinolaringoiatria Oculistica Odontostomatologia | 12 | 3 |
Rianimazione | 12 | |
urologia | 21 | |
280 | 24 |
OSPEDALE XXXXXXXXXX
Strutture complesse e strutture semplici | Posti letto ordinari | Posti letto DH/Day surgery |
Geriatria lungodegenza | 16 | 2 |
Geriatria acuti | 19 | |
Geriatria riabilitativa | 14 | |
Nido | 21 | |
Patologia neonatale | 11 | 4 |
Ostetricia e ginecologia | 26 | |
Pediatria e neonatologia | 22 | 4 settimanali |
Hospice | 7 | |
TOTALE | 136 | 00 |
XXX XX. XXXXXX XX XXXXXXXX 000
Strutture complesse e strutture semplici | Posti letto ordinari | Posti letto DH/Day surgery | Posti letto totali |
Psichiatria | 15 | 8 | 23 |
Si inoltrano di seguito le dotazioni medie di presenza di lavanderia piana per singolo reparto precisando che le stesse sono da ritenersi indicative in quanto il consumo della biancheria è strettamente collegato al numero di pazienti presenti, ricoveri/dimissioni e tipologia di paziente . Si allegano di seguito le schede contenenti le dotazioni medie giornaliere per:
• PO PARINI
• PO XXXXXXXXXX
• TERRITORIO
Indicativamente ai dati di attività , nell’anno 2014 si sono registrate:
□ n. 120.961 giornate di degenza compreso Hospice
□ n.18.657 accessi in day-hospital
□ n. 16.276 sedute dialitiche
I dati di consumo del servizio di lavanderia rilevati nell’anno 2014 sono i seguenti:
DESCRIZIONE ATTIVITA’ | CONSUMO DELL’ANNO 2014 |
LAVAGGIO E NOLEGGIO BIANCHERIA CONFEZIONATA | 113.798 kg |
LAVAGGIO BIANCHERIA CONFEZIONATA DI PROPRIETA’ AZIENDA USL | 1479 KG |
LAVAGGIO E NOLEGGIO BIANCHERIA PIANA | 381.855 KG |
Relativamente ai servizi in oggetto, l’Azienda si riserva la facoltà nel corso del rapporto contrattuale:
1. di estendere i servizi a favore di nuovi presidi/servizi, secondo le indicazioni, dandone preavviso all’appaltatore almeno 7 giorni lavorativi in anticipo
2. di sospendere o ridurre i servizi presso i Presidi/Servizi, dandone preavviso all’appaltatore con almeno 7 giorni lavorativi di anticipo
Riduzioni del servizio potranno avvenire anche a seguito di disposizioni nazionali o regionali
ART. 7
CARATTERISTICHE DEL LAVAGGIO E DELLA STIRATURA DEGLI ARTICOLITESSILI
Le caratteristiche della biancheria piana sono riportate all’ALLEGATO 5
Il trattamento della biancheria piana e confezionata fornita a noleggio dovrà essere eseguito dall’Impresa presso gli stabilimenti indicati in sede di offerta, seguendo il processo lavorativo e le prescrizioni sotto illustrate:
• dovranno essere garantiti processi di lavorazione differenziata per biancheria di degenza, biancheria pediatrica, coperte di lana, coperture tessili di sala operatoria, biancheria alberghiera in genere,
• il processo di lavaggio dovrà garantire l’eliminazione di qualsiasi tipo di macchia o sporcizia, un risciacquo accurato per evitare che residui dei prodotti di lavaggio possano produrre allergie o irritazioni, l’eliminazione di odori sgradevoli, l’igienicità del prodotto fornito e la minima dispersione di polveri da sfaldamento dei tessuti. I capi rimasti irrimediabilmente macchiati da materiale organico o medicamentoso dovranno essere tolti dal flusso della biancheria in circolo e quindi sostituiti;
• i capi, dopo le operazioni di finissaggio che dovranno essere eseguite a regola d’arte, dovranno risultare:
• . perfettamente asciutti (il tasso di umidità consentito non dovrà essere superiore al 4%, onde evitare la rapida proliferazione microbica ed i cattivi odori) e privi di pieghe improprie;
• . privi di qualsiasi elemento estraneo (peli, capelli, oggetti, ecc …);
• . privi di odori sgradevoli.
• I prodotti utilizzati per il lavaggio dovranno essere pienamente rispondenti alle normative vigenti in materia, ed idonei ad assicurare agli articoli in genere la necessaria morbidezza, confortevolezza e l’assenza di odori sgradevoli, nonché ad evitare qualsiasi danno fisico agli utenti, quali allergie, irritazioni della pelle, ecc.
• I capi rotti, macchiati e non corrispondenti ai requisiti minimi di pulizia ed estetica dovranno essere sostituiti
• I capi di vestiario lavati dovranno essere completi di bottoni o altri sistemi di chiusura quando previsti in origine
L’Impresa dovrà dare comunicazione di ogni eventuale variazione sui prodotti utilizzati che dovesse verificarsi nel corso dell'appalto, e tali variazioni dovranno ottenere la preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante
Dovranno essere fornite, sia in sede di partecipazione alla gara che su eventuale richiesta durante il periodo di durata del contratto, le schede tecniche e di sicurezza relative ai prodotti usati.
L’ Azienda USL della Valle d’Aosta si riserva il diritto di effettuare, anche senza alcun preavviso, sopralluoghi presso gli stabilimenti dell’Impresa, di controllare tutte le procedure di lavorazione e di prelevare campioni dei prodotti in uso.
I capi da consegnare dopo il trattamento, se idonei alla distribuzione, dovranno essere piegati ed opportunamente confezionati in involucri di polietilene termosigillati, che garantiscano la massima condizione di igienicità.
Gli impianti di lavaggio dell’Impresa dovranno essere dotati di sistemi di depurazione delle acque, secondo le norme vigenti in materia (D.Lgs. 152 del 11.5.1999 e s.m.i.) e a richiesta si dovranno fornire i relativi report.
ART. 8
CARATTERISTICHE DELLA MATERASSERIA, COPERTE E GUANCIALI E LAVAGGIO
Materasso antidecubito ventilato in viscoelastico espanso composito, realizzato con materiali di diversa densità, adatto all’uso su letto elettrico con due o tre snodi, sanificabile, che dovrà essere munito di cover intercambiabile (senza cerniere esposte), traspirante, sanificabile, idrorepellente, bielastica, in grado di ridurre o di contrastare le forze di taglio e attrito, “fattori estrinseci lesioni da pressione”, come da ALLEGATO C al presente capitolato speciale d’oneri
Dovrà essere conforme alle normative vigenti.
Dovrà avere una portata minima terapeutica di 40 Kg e una portata massima terapeutica non inferiore a 150 kg, una densità del poliuretano tale da ingenerare una minima o assente memoria corta di ritorno e un’altezza minima di 14 cm e un peso non superiore a 15 Kg.
Le dimensioni del materasso dovranno , per la maggior parte della fornitura, essere 80X190X14 dovendosi adattare ai letti elettrici di proprietà dell’Azienda USL della Valle d’Aosta (XXXX- ROM AVANTGUARD 1200)
Tutta la materasseria dovrà comunque avere dimensioni e struttura adeguate a tutte le tipologie di letti, culle e barelle in uso presso le strutture dell’Azienda USL della Valle d’Aosta
Materassi e guanciali dovranno essere idonei ad operazioni di decontaminazione, disinfezione, lavaggio ed eventuale sterilizzazione, dovranno risultare maneggevoli, confortevoli, anallergici, traspiranti, silenziosi, inodori, atossici, dovranno essere conformi alle norme UNI, ISO, DIN e non dovranno generare polveri.
Le coperte dovranno essere rispondenti a quanto indicato nell’allegata scheda per la biancheria piana
I guanciali dovranno rispondere a quanto previsto dalla normativa vigente, dovranno inoltre essere facilmente sanificabili, resistenti a numerosi cicli di sanificazione, confortevoli e anallergici.
I materassi e i guanciali devono essere, in materiale ignifugo e autoestinguente, conformità alla classe di reazione al fuoco 1 IM, secondo il metodo di prova CSE-RF 4/83 contemplato dal D.M. 26/6/1984, associato al metodo "D" (per la manutenzione) di cui all'allegato A 1.6 dello stesso Decreto e conformità alle norme UNI.
La fodera di materassi e guanciali dovrà essere dotata di robusta cerniera di chiusura atta a facilitare le operazioni di manutenzione.
La periodicità dei lavaggi e della sanificazione dei materassi e dei guanciali è in relazione alle modalità d’uso ed al livello di rischio a cui essi sono sottoposti all’interno dei reparti ospedalieri e alle dimissioni del paziente, salvo diverse indicazioni relative all’utilizzo degli stessi presso le diverse UU.OO/strutture /servizi senza ulteriori oneri.
Il lavaggio e la sanificazione delle coperte e dei coprimaterassi è da effettuarsi, di norma, ad ogni dimissione/trasferimento del paziente.
Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche tecniche dei materassi si rimanda all’allegata 2
Oltre ai materassi antidecubito dovranno essere previsti dei materassi standard ( sia per letti normali che per culla) che dovranno possedere le seguenti caratteristiche :
ART. 9
CARATTERISTICHE DELLE DIVISE E LAVAGGIO
Le caratteristiche delle divise sono riportate all’allegato 3 del presente capitolato speciale d’oneri Il trattamento delle divise deve essere lo stesso di quello previsto sopra per la biancheria piana.
I capi da fornire, indicativamente nelle taglie dalla XS alla XXXL, dovranno essere personalizzati adattandoli alla corporatura e all'altezza del personale. Nel caso in cui le sopraddette taglie non permettano la vestizione del personale, l’Impresa dovrà provvedere comunque a fornire la divisa fuori taglia senza ulteriori oneri a carico delle Aziende.
Ogni divisa dovrà essere personalizzata, fatta esclusione per il vestiario del comparto operatorio dei reparti dotati di zona filtro (non nominativo).
Tutto il vestiario dovrà avere un sistema di controllo del numero di lavaggi effettuati mediante l’apposizione di un microchip che dovrà anche permettere la tracciabilità di ogni singolo indumento.
Le divise dovranno essere personalizzate come segue, salvo diversi accordi tra l’Impresa e l’Azienda:
• riportare nella parte anteriore esterna sinistra in modo ben visibile all’altezza del petto, attraverso l'applicazione di etichette termo-adesive, il logo aziendale e la qualifica del dipendente (medico, infermiere, tecnico, etc.) in base alle indicazioni fornite dall’azienda USL della Valle d’Aosta
• la casacca del personale sanitario dovrà riportare un profilo / bordo colorato come indicato all’Allegato A3 (tutti gli inserti colorati dovranno essere tali da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione del colore sulle parti confinanti).
• riportare nella parte posteriore interna del colletto il nominativo del dipendente nonché il codice identificativo concordato con l’Azienda. La personalizzazione dei capi dovrà essere effettuata tramite l’applicazione di etichetta cucita/termoadesiva all’interno di ogni singolo capo. Per ciò che attiene alla descrizione delle divise per ruolo e alla dotazione minima si rimanda all’Allegato A2 del presente capitolato.
I capi ricevuti in dotazione verranno restituiti all’Impresa in ciascuna delle seguenti circostanze:
o la persona cambi la sua funzione e qualifica;
o la persona interrompa il suo rapporto di lavoro con l'Azienda;
o per cambio taglia.
Qualora i capi, o quant’altro fornito, siano causa dimostrabile di riscontrati fenomeni allergici, di irritazione etc., l’Impresa dovrà trovare una soluzione alternativa senza alcun aggravio di spesa per le Aziende utilizzatrici.
Dovranno essere altresì previste divise di pronta disponibilità - ovvero di taglie varie non personalizzate e prive di dati identificativi - per garantire al personale un cambio idoneo in caso di urgenza, o per personale neoassunto fino alla consegna della divisa definitiva, che comunque dovrà essere garantita entro e non oltre i 20 gg. lavorativi dalla richiesta.
Dovrà essere garantita l’osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza.
Tutte le divise inviate al lavaggio dovranno essere riconsegnate entro 48 ore dal ritiro onde garantire la corretta vestizione del personale
ART. 10 CALZATURE
L’Impresa dovrà fornire le calzature da lavoro per il personale dipendente ed equiparato aventi le
caratteristiche tecniche riportate nell’allegata scheda 4
Il servizio consiste nella fornitura degli articoli descritti nell’allegata scheda , cui devono aggiungersi le seguenti prestazioni:
a) distribuzione iniziale generalizzata, secondo le indicazioni fornite dall’azienda USL della Valle d’Aosta, a tutto il personale avente diritto;
b) distribuzione da organizzare in modo decentrato con consegne dirette presso le singole unità operative o servizi,;
c) sostituzione delle dotazioni usurate, secondo le modalità e a seguito di autorizzazione rilasciata dall’Azienda USL della Valle d ‘Aosta .
Le calzature saranno consegnate:
• al personale di nuova assunzione contestualmente alla consegna della divisa secondo il ruolo ed i servizi ai quali il personale è stato assegnato;
• al personale già in servizio, con consegna presso la struttura richiedente , sulla base dell’usura della calzatura.
E’ prevista la sostituzione di un solo paio di calzature ogni 2 anni, previa autorizzazione da parte dell’ufficio aziendale preposto;
In casi particolari di rotture o smarrimento delle calzature saranno possibili anche più ricambi. In ogni caso la sostituzione delle calzature, salvo i casi di smarrimento, avverrà solo dietro presentazione al guardaroba delle scarpe usurate o rotte.
L’Impresa è tenuta, a richiesta dell’ Azienda, a fornire la reportistica dettagliata sulle calzature distribuite agli aventi diritto. Il costo della calzatura deve rientrare nel costo giornaliero della vestizione . se ne richiede comunque la quotazione anche in elenco a parte che non concorre all’assegnazione dell’appalto per quantificarne il costo qualora la calzatura dovesse essere sostituita prima del termine previso nel presente capitolato
Dovrà essere garantita l’osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza.
ART. 11
BIANCHERIA COLORATA PIANA E CONFEZIONATA NON STERILE FORNITA ALLE SALE OPERATORIE
La biancheria confezionata, non sterile, fornita alle sale operatorie dovrà essere riutilizzabile, destinata esclusivamente:
• ai Blocchi operatori del PO PARINI
• ai Blocchi operatori del Xxxxxxxxxx
• Sala Urgenze presso il PO Parini ,
ed essere possibilmente di colore giallo o arancione o comunque di un colore resistente al lavaggio
Per gli altri servizi di diagnosi e cura come di seguito riportato ossia:
• Sc Gastroenterologia – Sala endoscopia
• Sc Urologia – Sala endoscopia
• Centro di sterilità
• Sc Dermatologia
la biancheria confezionata dovrà essere di colore verde o comunque di altro colore diverso rispetto a quello utilizzato nei Blocchi operatori
La biancheria piana dovrà essere di colore verde e ove necessario deve rispondere alla norma UNI EN 13795:2013 ed essere in possesso di marcatura CE in conformità alla Direttiva 93/42/CE D.R. 46/97 e s.m.i.
ART. 12
ABITI AD ALTA VISIBILITÀ
Il lavaggio degli abiti ad alta visibilità deve mantenere le caratteristiche fisiche e funzionali rispondenti ai requisiti specifici per ogni tipo di dispositivo, così come previsto dalla normativa UNI EN ISO 20471:2013. Sono di seguito elencate in apposito allegate le caratteristiche delle divise del 118 – ALLEGATO 6
ART. 13
IGNIFUGICITÀ E CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO
Tutto il materiale con proprietà ignifughe deve avere adeguata certificazione. Le operazioni di lavaggio dovranno assicurare il mantenimento delle proprietà ignifughe dei materiali.
ART. 14 MOVIMENTAZIONE
Trasporto
L’Impresa dovrà provvedere al ritiro, trasporto e consegna degli articoli oggetto dell'appalto con proprio personale e mezzi da e per le Strutture Complesse dell’Azienda USL della Valle d’Aosta
Gli automezzi adibiti al trasporto, al ritiro e alla consegna devono essere conformi alla legislazione in materia nonché essere almeno “Euro 4”, dovranno essere commisurati alla viabilità del sito di consegna
/ ritiro, onde non intralciare i transiti di mezzi deputati a funzioni sanitarie di tipo ordinario e di emergenza.
Tempistiche e modalità di accesso dei mezzi dovranno comunque essere concordate con l’Azienda USL della Valle d’Aosta
Non è ammesso il contemporaneo trasporto con lo stesso automezzo di capi puliti e capi sporchi, a meno che non siano individuate due apposite zone di carico dell'automezzo stesso, ermeticamente separate, ed aventi accesso distinto direttamente dall'esterno
L’impresa si impegna a lavare o disinfettare i contenitori (carrelli, ecc.) ed i cassoni dei mezzi di trasporto per il ritiro e la consegna dei manufatti tessili a seconda delle necessità, e comunque ogni
qualvolta si passi con lo stesso contenitore o con la stessa area di carico dell’automezzo dal trasporto di manufatti tessili sporchi a quello di manufatti ricondizionati.
Al fine di mantenere libere le vie di fuga, durante il ritiro e la distribuzione della biancheria non vi devono essere soste all'interno degli edifici di carrelli o contenitori per il trasporto o lo stoccaggio.
Ritiro
L’impresa si impegna a fornire una dotazione adeguata, il cui costo dovrà essere a carico dell’aggiudicatario, di appositi sacchi contraddistinti da un “codice colore” al fine di consentire una raccolta differenziata dei manufatti tessili sporchi, che sarà operata dal personale dell’Azienda USL della Valle d’Aosta secondo la suddivisione riportata di seguito e affinché il personale addetto allo smistamento della biancheria adotti le misure di prevenzione e sicurezza previste:
SACCO BIANCO: biancheria piana
SACCO AZZURRO: biancheria confezionata (divise) SACCO ARANCIONE: articoli di lana, tendaggi e guanciali SACCO ROSSO in polietilene + idrosolubile: articoli infetti
SACCO GIALLO: biancheria pazienti e ospiti Strutture Residenziali SACCO ROSA: biancheria confezionata (divise) per soggetti allergici
Detti sacchi dovranno essere di polietilene a bassa densità o altro materiale idoneo all’uso conformi alle
norme vigenti, muniti di laccio di chiusura o altro sistema idoneo. Sarà cura dell’Impresa il rilevamento a mezzo di idonei sistemi, della presenza nei sacchi di oggetti metallici che dovranno essere restituiti alle Aziende.
La periodicità del ritiro della biancheria sporca (incluso divise del personale) è come ribadito dal lunedì al sabato
Consegna
L’impresa si impegna a riconsegnare direttamente la biancheria pulita (incluse le divise del personale) alle Strutture Complesse /Servizi/Presidi posizionandola ove richiesto. La consegna dovrà avvenire mediante il meccanismo di reintegro, previa analisi dell’Ufficio Servizi Alberghieri e logistici , e relativa autorizzazione alla consegna
Tale meccanismo prevede che l’Operatore dell’Impresa, dopo aver verificato il quantitativo presente presso le Unità Operative (armadio e carrello biancheria pulita) trasmetta il dato all’Ufficio Servizi alberghieri e logistici e provveda a ripristinare il quantitativo di manufatti tessili e la relativa scorta., dopo aver ricevuto in merito precisa autorizzazione dall’Ufficio
Per quanto concerne la fornitura dei giorni festivi, in cui peraltro non è prevista l’effettuazione del servizio di guardaroba, verranno fornite dall’Ufficio Servizi alberghieri e logistici le dotazioni fisse per sabato e domenica per ogni singola Struttura Complessa
Le note di consegna saranno controfirmate dal coordinatore della Struttura Complessa /Servizio/ Presidio o suo referente presso cui il materiale è stato consegnato, e dall'operatore dell’Impresa che ha effettuato la consegna.
Si precisa che, in caso di festività susseguenti, il servizio dovrà essere effettuato a partire dal secondo giorno festivo, e comunque concordando con l’Ufficio Servizi Alberghieri e logistici la più idonea giornata di fornitura.
I capi puliti, ad eccezione delle divise e della materasseria, dovranno essere consegnati contenuti in idonei involucri protettivi contenenti indicativamente :
• 10 lenzuolo per pacco
• 5 copriletti per pacco
• 10 federe per pacco
perfettamente ricoperti da protezioni che ne garantiscano il mantenimento in condizioni igieniche ottimali, e gli stessi dovranno recare un tagliando di controllo per consentire gli accertamenti del caso. In ogni caso l’Azienda USl della Valle d’Aosta si riserva di richiedere anche la singola unità di prodotto e l’aggiudicatario dovrà provvedere alla consegna in modalità sfuso
La consegna della materasseria dovrà essere effettuata in sacchi di polietilene trasparenti.
L’Impresa si impegna inoltre ad avere una riserva di materassi e guanciali presso il locale guardaroba assegnato dall’Azienda USL della Valle d’Aosta , per evitare lo stoccaggio degli stessi presso le Strutture complesse
.L’Impresa deve garantire la tempestiva sostituzione degli stessi su richiesta dell’Ufficio Servizi alberghieri e logistici
ARTICOLO 15
LOCALI ADIBITI A MAGAZZINI E GUARDAROBA
L’Impresa sarà tenuta ad istituire ed organizzare un servizio di guardaroba e/o centro di smistamento gestito da proprio personale utilizzando a tal fine appositi locali messi a disposizione dall’Azienda USL della Valle d’Aosta
Tali locali da adibire a magazzino centrale ove alloggiare le scorte dei capi puliti e il centro di raccolta dei capi sporchi provenienti dai reparti verranno indicati alle Imprese partecipanti al momento della effettuazione dei sopralluoghi.
In ogni caso viene allegato al presente capitolato d’oneri la planimetria con la relativa ubicazione e consistenza dei locali – ALLEGATO 1
Avranno accesso ai locali solo gli operatori dell’Impresa, gli addetti alla manutenzione ed al controllo dell’Azienda USL della Valle d’Aosta .
. L’Impresa si impegna a condurre i locali concessi in uso con cura e diligenza evitandone il deterioramento e l'usura e garantendo la funzionalità e il decoro, provvedendo a propria cura e spese alle opere di ordinaria manutenzione e pulizia
L’impresa concorderà con l’Azienda USL della Valle d’Aosta eventuali migliorie da effettuarsi per i locali suddetti con oneri a carico dell’aggiudicatario.
I locali adibiti per la raccolta dei capi sporchi dovranno, ove gestiti dalla ditta, essere soggetti a procedure di corretta sanificazione ambientale nel rispetto dei regolamenti igienico-sanitari vigenti.
Le utenze saranno addebitate all’Azienda USL della Valle d’Aosta ad eccezione dei costi di telefonia e delle reti dati
L’Azienda USL della Valle d’Aosta si riserva di richiedere l'immediato ripristino delle condizioni igieniche in caso vengano riscontrate delle inadempienze.
Per quanto riguarda le eventuali opere di adeguamento dei locali, saranno eseguite a cura dell’Impresa, previo accordo sul progetto del lavoro.
L’impresa aggiudicataria deve, in accordo con il committente , garantire il mantenimento della conformità di tali spazi e di eventuali apparecchiature elettriche/elettroniche ed attrezzature introdotte nei locali assegnati, necessarie ai fini della propria attività lavorativa.
Il committente garantisce altresì la conformità degli impianti elettrici e le relative verifiche di legge.
ARTICOLO 16 ATTREZZATURE
L’Impresa dovrà fornire, porre in opera, ed utilizzare tutte le attrezzature a norma in materia di
sicurezza e antinfortunistica, necessarie al corretto svolgimento del servizi. A tutte le attrezzature utilizzate dovranno essere applicate targhette o adesivi indicanti il nominativo o il contrassegno dell’Impresa.
Dovrà essere altresì disponibile un sistema di reporting attestante la frequenza e la tipologia degli interventi di sanificazione delle attrezzature ove richiesto.
L’Impresa sarà responsabile della loro custodia. L’Azienda USL della Valle d’Aosta non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti del materiale utilizzato.
In sede di offerta tecnica, dovranno essere allegate al progetto le schede tecniche indicanti le caratteristiche di tutte le attrezzature e le apparecchiature utilizzate che dovranno rispettare tutte le norme in materia di prevenzione e sicurezza.
L’impresa aggiudicataria deve fornire all’Azienda USL della Valle d’Aosta in comodato d’uso gratuito , ai sensi dell’art. 1803 e seguenti del codice civile, per tutta la durata del contratto (compreso l’eventuale rinnovo) tutti i carrelli e contenitori necessari per l’espletamento della propria attività istituzionale, pertanto si ribadisce che il fabbisogno indicato nel presente articolo è puramente
indicativo, riservandosi l’Azienda USL della Valle d’Aosta la facoltà di richiedere quantitativi superiori od inferiori
I carrelli/contenitori dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche:
❖ carrelli portasacco a una, due o tre bocche , ognuno con coperchio, per sacchi da impiegare per la raccolta degli articoli sporchi, idonei al trasporto specifico, provviste di ruote in gomma antitraccia e antistatiche, facilmente movimentabili e senza rumorosità, muniti di paraurti in gomma antitraccia, facilmente sanificabili
❖ carrelli per il trasporto, la consegna e il ritiro della biancheria (piana e confezionata) e degli effetti letterecci (materassi e cuscini) idonei al trasporto specifico e realizzati in lamiera di lega leggera anodizzata, facilmente movimentabili senza rumorosità, muniti di paraurti in gomma antitraccia, provvisti di ruote in gomma piena antitraccia e antistatiche, provvisti di freno, facilmente sanificabili, maneggevoli all’uso, robusti e resistenti
❖ carrelli – container con chiusura a tenuta ermetica per l’allontanamento dei sacchi contenenti articoli sporchi , realizzati in materiale idoneo all’utilizzo nei reparti operatori, facilmente movimentabili sena rumorosità, minuiti di paraurti in gomma antitraccia e antistatiche, provvisti di freno, facilmente sanificabili, maneggevoli all’uso, robusti e resistenti
Tutte le tipologie di carrelli forniti devono essere di dimensioni adeguate per consentire l’accesso a tutti i percorsi orizzontali e verticali delle strutture dove si svolge il servizio
A tutti i carrelli contenitori deve essere apposto o targa o adesivo indicante il nominativo o il logo dell’aggiudicatario
L’Azienda USL non sarà responsabile di eventuali danno o furti dei carrelli/contenitori forniti
ARTICOLO 17
LAVAGGIO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
L’Impresa dovrà provvedere, su richiesta, al trattamento di materiale quale ad esempio: tendaggi, coperture in tessuto, capi di abbigliamento ecc., di proprietà dell’Azienda USL della Valle d’Aosta e degli ospiti delle strutture territoriali, nonché dei capi personali dei degenti.
I capi personali degli ospiti verranno consegnati a parte, con nota relativa, dalle strutture interessate e dovranno essere dotati di etichetta analogamente a quanto previsto per le divise ed essere riconsegnati entro 48 ore dal ritiro (estendibili a 72, in caso di festività).
Il trattamento di entrambe le tipologie potrà essere effettuato sia ad acqua che a secco; dovrà essere in ogni caso adatto alle caratteristiche dei tessuti.
L’Impresa sarà ritenuta responsabile del trattamento e quindi di eventuali danni arrecati agli abiti dei degenti.
L’Azienda USL della Valle d’Aosta si riserva di attivare a proprio insindacabile giudizio i servizi di cui sopra in qualunque momento del contratto.
La quotazione del servizio concorre ai fini dell’aggiudicazione e dovrà essere esplicitata “nell’offerta economica
ARTICOLO 18
MONITORAGGIO DEI CONSUMI
L’Impresa è tenuta a fornire, mediante sistema informatico aggiornato quotidianamente e possibilmente on-line , una reportistica che preveda almeno quanto segue:
• report riepilogativo delle dotazioni delle divise personalizzate e le relative movimentazioni.
• report riepilogativo delle dotazioni di biancheria piana per UO/servizio.
• report riepilogativo delle dotazioni (scorte) stabilite per UO/servizio.
• report riepilogativo della quantità giornaliera consegnata dei cambi di biancheria piana per UO/servizio.
• report riepilogativo delle dotazioni di biancheria verde e gialla non sterile per UO/servizio.
• report riepilogativo della biancheria piana reintegrata, verde, e confezionata dichiarata fuori uso per UO/servizio. dotazioni delle calzature, loro sostituzione ecc.
• ogni altra tipologia di report necessaria a comprendere il funzionamento del servizio.
Tutti i report, aggiornati quotidianamente, dovranno essere resi disponibili via web all’Azienda USL della Valle d’Aosta ed in particolare essere consultabili dal RUP e dal DEC e dovrà essere possibile esportare i dati in formato Excel o in formato aperto (es. csv, xml …).
ARTICOLO 19 CONTROLLI
L'ASL si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli che ritenga necessari per verificare l'esatto adempimento delle prestazioni indicate nel presente capitolato e nella offerta tecnica.
I controlli si riferiranno agli standard qualitativi e quantitativi sia stabiliti dal presente capitolato che dichiarati dalla ditta in sede di presentazione dell'offerta tecnica.
L'Amministrazione potrà far analizzare, in ogni momento ed a campione (tramite la comparazione con la campionatura di gara o attraverso prove di laboratorio effettuate da laboratori accreditati scelti dall’Azienda Sanitaria), la biancheria e la materasseria consegnata e trattata, nonché gli altri materiali impiegati nell'erogazione del servizio, ivi inclusi attrezzature ed automezzi, al fine di verificarne la conformità alle prestabilite specifiche.
Inoltre l’ Azienda si riserva fin d’ora di effettuare, in qualsiasi momento e con le metodiche ritenute più idonee, l’analisi sui capi trattati al fine di verificare lo stato di igiene nonché l’eventuale presenza di sostanze chimiche o di residui della lavorazione che possano reagire e riattivarsi in presenza di sudore, liquidi, medicamenti o quant’altro normalmente utilizzato nelle terapie mediche, provocando danni agli utenti, dei quali l’Affidatario sarà chiamato a rispondere
Gli oneri economici delle verifiche risultano a carico dell’Appaltatore.
L'ASL ha inoltre facoltà di controllare che i capi siano immuni da difetti che possano compromettere l'uso e la funzionalità dei medesimi, nonché il decoro del personale, rifiutando di prendere in carico i capi che non corrispondano ai requisiti richiesti e/o alla campionatura depositata.
Tutte le partite di prodotti non conformi alle specifiche richieste e/o dichiarate inidonee saranno respinte e dovranno essere prontamente sostituite da parte dell'Affidatario, fatta salva e impregiudicata l'applicabilità delle penali del caso e la richiesta di risarcimento di eventuali danni.
L’ASL potrà anche inviare i propri funzionari presso gli stabilimenti utilizzati per il ricondizionamento dei dispositivi tessili e di materasseria , per verificare le modalità di lavorazione ivi impiegate e la loro conformità alle specifiche previste dal presente capitolato e da quanto dichiarato nell’offerta presentata.
ARTICOLO 20 SISTEMA INFORMATICO
La Ditta Aggiudicataria provvederà ad installare un sistema informatico per la gestione ed il controllo di qualità del servizio, che dovrà essere messo in condivisione con l’Ufficio Servizi alberghieri e logistici
Tale sistema dovrà avere una capacità elaborativa minima che permetta controlli immediati delle scorte interne, delle dotazioni presso i Reparti, delle quantità da consegnare e di qualunque altra informazione possa servire per garantire la risoluzione tempestiva di qualsiasi problema.
In particolare detto sistema dovrà essere in grado di fornire, per la gestione del servizio, i seguenti minimi elementi conoscitivi:
• gestione delle dotazioni;
• quantitativo di biancheria consegnata e ritirata giornalmente presso i diversi reparti/servizi;
• divise consegnate e ritirate giornalmente dai vari reparti/servizi;
• gestione del guardaroba e dei depositi con le scorte presso i vari Reparti/Servizi;
• formulazione di qualsiasi statistica;
• movimentazione divise;
• gestione delle richieste;
• segnalazione in real-time delle anomalie sulle dotazioni;
• sistema di controllo automatico che consenta la gestione del flusso dei capi personalizzati.
Entro il terzo giorno di ogni mese successivo, la Ditta Aggiudicataria dovrà aggiornare i dati inerenti la movimentazione mensile della biancheria piana e confezionata , relativi al mese precedente.
I dati inseriti nel sistema informatico saranno verificati con i dati trascritti nei bollettari di consegna dei manufatti e l’Ufficio Servizi alberghieri e logistici provvederà ad emettere l’ordinativo grazie al quale la Ditta perverrà all’emissione di fattura in formato elettronico
La Ditta Aggiudicataria è tenuta inoltre a consegnare all’ASL la stampa delle giacenze e relativi scostamenti per il controllo, nonché la stampa relativa alla movimentazione dei diversi articoli.
In particolare detto sistema dovrà essere in grado di fornire, per il controllo di qualità del servizio, quanto riportato nel successivo articolo 21
ARTICOLO 21 CONTROLLO QUALITA’ DEL SERVIZIO
L'ASL si riserva di effettuare tutti i controlli che ritenga necessari per verificare l'esatto adempimento delle prestazioni indicate nel presente capitolato speciale ed al rispetto degli standard qualitativi e quantitativi in esso contenuti.
Gli Organi/persone dell’ASL preposti al controllo sono:
• □□ il Direttore per l’esecuzione del contratto o suo delegato;
• □□ il Coordinatore della Struttura complessa/Servizio; Per la Ditta Aggiudicataria:
• □□ il Responsabile del servizio;
• □□ il Responsabile in loco della ditta;
Nell’ambito delle misure adottate per il Controllo della Qualità dovranno essere chiaramente individuati:
a) il controllo di risultato;
b) il controllo di processo da parte dell’ASL;
c) il sistema di autocontrollo adottato dalla Ditta Aggiudicataria, verificato dalle persone preposte al controllo dell’ASL.
a. Il controllo di risultato
Il controllo di risultato dovrà essere effettuato come dettagliatamente descritto nel successivo articolo
n. 22
b. Il controllo di processo da parte dell’ASL
Il controllo di processo prevede la verifica dei processi, delle istruzioni operative e delle modalità di gestione ed espletamento delle diverse attività erogate dalla Ditta Aggiudicataria e descritte nel progetto tecnico di gara.
c. Il sistema di autocontrollo della Ditta Aggiudicataria
La Ditta dovrà implementare una specifica attività di autocontrollo e le relative schede/check list per il monitoraggio delle diverse attività-fasi di lavoro, nonché per la verifica del proprio operato in merito al rispetto della metodologia di lavoro, che evidenzino le criticità e pianifichi le azioni correttive, il tutto sulle specificità delle esigenze dell’ASL.
La documentazione utilizzata per la verifica di cui sopra, in qualunque momento, potrà essere visionabile dal personale referente per il controllo del servizio dell’ASL.
Il personale incaricato al quotidiano controllo operativo del servizio sono i Coordinatori Responsabili di Unità Operativa o loro delegati ed il DEC o suo delegato .
La Ditta si impegna a facilitare l’esercizio della predetta facoltà, fornendo le informazioni richieste e favorendo gli interventi allo scopo.
Il controllo potrà essere effettuato dalle competenti strutture dell’ASL anche mediante la compilazione del modulo di segnalazione delle “non conformità”, (ALLEGATO 7)rilevate dai referenti delle UU.OO. interessate dalla fruizione del servizio (Coordinatore Responsabile U.O.) e segnalando, di volta in volta, l’inadeguatezza dello stesso, con riferimento al non idoneo lavaggio, rammendo, piegatura e stiratura dei capi, nonché al comportamento dell’operatore ed al ritardo della consegna della biancheria rispetto ai tempi concordati, tenuto conto di un range di tolleranza di circa 30 minuti. A seguito dell’apertura di non conformità, per i predetti inadempimenti, la Ditta Aggiudicataria dovrà rispondere attraverso la predisposizione di azioni risolutive, da attivare nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 ore, o di azioni correttive, da concordare con l’ASL nella tempistica che verrà definita, a seconda della gravità della non conformità rilevata, anche con l’applicazione delle penalità previste al successivo articolo 22
ARTICOLO 22 CONTROLLO DI RISULTATO
Le Ditte partecipanti, in base alle indicazioni fornite dall’ASL, dovranno realizzare nel Progetto Tecnico un sistema di verifica del risultato della qualità espletate nell’ambito del servizio erogato, in conformità con quanto previsto nel presente capitolato speciale. Detto sistema di monitoraggio di risultato dovrà essere implementato informaticamente a cura e spese della Ditta Aggiudicataria.
Il progetto tecnico che la Ditta offerente dovrà sviluppare per la valutazione qualitativa delle attività dovrà tener conto delle 2 macro aree da controllare, come di seguito riportato. Dette macroaree, che corrispondono alle due principali tipologie di capi da trattare, biancheria piana e confezionata ,
comprendono una serie di sub-aree, che raggruppano per omogeneità più tipologie di capi, aventi lo stesso livello di qualità accettabile (LQA). Nell’ambito delle macroaree, le sub-aree da sottoporre a controllo dovranno contemplare almeno due (2) tipologie di controlli:
• sull’integrità e pulizia del capo
• sulla consegna della biancheria ai reparti/servizi destinatari.
Periodicamente i referenti al controllo individuati dall’ AUSL per ciascuna struttura interessata al servizio effettueranno i monitoraggi su alcune macroaree e relative sub-aree. L’individuazione delle macro e sub-aree da controllare sarà determinato dagli stessi referenti ed il controllo sarà realizzato in collaborazione/contraddittorio con la Ditta Aggiudicataria.
Le modalità di determinazione delle verifiche di risultato e la periodicità dell’effettuazione dei controlli, il numero degli stessi e delle macroaree controllate saranno programmate e concordate con la Ditta Aggiudicataria, sulla base di principi e criteri condivisi, tenendo conto del ciclo mensile della fatturazione, della globalità del servizio, della percentuale minima del 2.5% per le divise e del 5% per la biancheria piana, dell’intera popolazione da sottoporre a controllo nel periodo di riferimento. Il campione verrà definitivo dopo l’aggiudicazione, in contraddittorio, per ogni Presidio. In qualsiasi momento sulla base delle risultanze emerse sarà possibile modificare il numero delle verifiche e del campione da sottoporre al controllo del risultato.
Detto controllo dovrà essere effettuato applicando criteri di valutazione per i vari elementi, attraverso le griglie di controllo come saranno proposte nel progetto tecnico e successivamente definite d’intesa tra l’ASL e la Ditta Aggiudicataria.
Nell’area considerata gli addetti al controllo procederanno alla verifica di tutti gli elementi e ad ognuno di essi attribuiranno un criterio di valutazione ed un indicatore, indicando 0 in caso di conformità e 1 in caso di non conformità e riportando il tutto nella griglia di controllo.
Per ciascuna macro area saranno controllati gli elementi in base ai criteri predefiniti rispetto ad un livello di qualità minima accettabile ed ai livelli di soglia riportati successivamente. Il risultato sarà eventualmente moltiplicato per i coefficienti di ponderazione, laddove riportati.
Nel progetto tecnico la Ditta partecipante dovrà indicare, per il controllo di ciascun elemento criterio indicatore, gli strumenti utilizzati, se non è stato espressamente riportato il mero controllo visivo.
Se la somma dei singoli valori, ottenuti dal controllo degli elementi costituenti le unità soggette a verifica, ottiene un punteggio pari o superiore al valore LQA indicato per le diverse tipologie di servizi (sub-aree), l’esito della verifica sarà ritenuto positivo (unità accettata), al contrario sarà ritenuto negativo (unità rifiutata).
I controlli di risultato (collaudo del servizio) dovranno appurare il livello di qualità riscontrata rispetto al livello di qualità accettata come livello di qualità standard individuati per l’adempimento dei servizi relativi al presente appalto, come sotto indicato:
macroarea- biancheria piana:
• Da letto 0.85
• Da sala operatoria 0.90;
• Servizio logistica: 0,85
macroarea- biancheria confezionata-divise:
• Da corsia 0.85
• Da sala operatoria 0.90
• Da servizi vari 0.85;
• servizio logistica: 0.85
A titolo esemplificativo si elencano di seguito alcuni elementi, indicatori e modalità di rilevazione degli stessi per ogni sub-area-gruppo e tipologia di capi per il quale è stato sopra definito l’LQA:
BIANCHERIA PIANA DA LETTO (lenzuola, federe, copriletto, coperta, etc.) Strappi/rotture
Rammendi Macchie Corpi estranei Stiratura Piegatura
Umidità residua
Integrità della confezione Quantità consegnata Xxxxx
MATERASSI E CUSCINI:
xxxxxxx, strappi/rotture; quantità consegnata; integrità dei capi.
BIANCHERIA PIANA DA SALA OPERATORIA
Strappi/rotture Xxxxxxxx Xxxxxxx
Corpi estranei Stiratura Piegatura Umidità residua
Integrità della confezione Quantità consegnata Xxxxx
SERVIZIO DI LOGISTICA
idoneità delle attrezzature utilizzate;
igienicità dei locali utilizzati (guardaroba-depositi/magazzini, mezzi di trasporto, carrelli); rispetto fasce orarie e giorni di consegna;
rispetto fasce orarie e giorni di ritiro;
trasporto contemporaneo di biancheria sporca che pulita; variazioni di prodotti o materiali non autorizzati;
conformità tra quanto dichiarato nelle bolle di consegna e quello effettivamente consegnato.
DIVISE DA CORSIA (infermieri, oss, medici etc.) Strappi/rotture
Rammendi Macchie Corpi estranei Stiratura Piegatura
Umidità residua
Integrità della confezione Quantità consegnata Xxxxx
DIVISE DA SALA OPERATORIA (camici, casacche medici ed infermieri)
Strappi/rotture Xxxxxxxx Xxxxxxx
Corpi estranei Stiratura Piegatura Umidità residua
Integrità della confezione Quantità consegnata Xxxxx
DIVISE SERVIZI VARI (operai etc.) Strappi/rotture
Rammendi Macchie Corpi estranei Stiratura Piegatura
Umidità residua
Integrità della confezione Quantità consegnata Xxxxx
A ciascun elemento potrà essere assegnato un coefficiente ponderale con valore da 1 a 3. La maggior parte dei riscontri adotterà un criterio visivo di presenza/assenza, di riscontro documentale e reale e di misurazione con l’unità di misura lineare o di tempo, l’orologio-cronometro.
Al termine di un periodo di sperimentazione e taratura dell’intero sistema, che sarà concordato tra l’ASL e la Ditta aggiudicataria, le verifiche saranno effettuate con frequenza, almeno mensile, comunicando l’esecuzione delle stesse il giorno prima.
Se ritenuto opportuno potrà essere condiviso un programma delle verifiche.
L’unità controllata sarà sorteggiata o comunicata al momento stesso dell’avvio della verifica.
In caso di assenza di un Referente della Ditta Aggiudicataria, la verifica potrà venire effettuata direttamente dal personale dell’ASL e la ditta non potrà opporre a riguardo alcuna contestazione circa modalità e risultato ottenuto.
Per ogni unità soggetta a verifica, la Ditta dovrà produrre una griglia contenente, di massima, i seguenti dati:
• □□ Area, sub-area ed unità di riferimento;
• □□ Zona di controllo;
• □□ LQA;
• □□ Elenco degli elementi con eventuale coefficiente di ponderazione;
• □□ Data e ora di verifica;
• □□ Nome e cognome del verificatore della Ditta e del rappresentante dell’ASL.
La griglia dovrà prevedere appositi spazi per l’indicazione, per ciascun elemento, dell’esito attribuito (0-1) del punteggio ponderale calcolato, la somma dei coefficienti ponderali attribuiti agli elementi di controllo e la somma dei punteggi ottenuti nel corso della verifica.
La popolazione da sottoporre a campionamento e controllo periodico di riferimento verrà definita dopo l’aggiudicazione in contraddittorio con la Ditta.
Lo scostamento tra il livello di soglia riscontrato (LQR) e il livello di soglia accettabile sopra indicati (LQA), nelle verifiche effettuate, daranno adito ad addebito di una penale calcolata o sul canone corrispettivo/mensile di quel tipo di servizio che ha fatto registrare una soglia inferiore all’LQA indicato oppure con l’emissione di penale secondo l’art.40 del presente capitolato
Il valore verrà calcolato secondo la seguente formula:
1 - B/A = conforme al livello previsto per le macro aree, laddove
A = totale degli elementi sottoposti al controllo dell’entità controllata; B = punteggio totale.
Nel caso in cui non sia stata raggiunta la percentuale di conformità, per ogni singola unità riferita alla macroarea soggetta a controllo (campione minimo di controllo), saranno applicati i meccanismi sanzionatori previsti all’articolo 40 del presente capitolato speciale .
Se la singola unità sottoposta a controllo risultasse non conforme verrà applicata una penale così come determinato all’art. 40
Il sistema proposto, per l’effettuazione di tali controlli, ad esempio per la pulizia del carrello,dovrà, inoltre , tenere conto di concetti oggettivabili, come sotto riportato:
□□ un concetto di pulito, inteso come conformità, considerato come assenza o limitatezza entro certi range pre-definiti nel controllo specifico di macchie, alonature, residui solidi, depositi, residui organici, quali peli, sporco in genere, etc. compatibilmente con la tipologia della superficie e dell’oggetto considerati;
□□ l’assenza totale di corpi estranei e residui organici o la limitatezza di macchie, strappi e scuciture all’interno di un margine predefinito nel protocollo specifico uguale o inferiore a 2 centimetri di diametro e/o lunghezza per la biancheria piana e di 1 centimetro per le divise;
□□ lo strumento adottato per la misurazione delle diverse tipologie di sporco sarà costituito dall’uso di misurazione lineare, ove possibile, oltre al controllo visivo;
□□ la tempistica rilevata per la consegna della biancheria ai reparti/servizi o presso il punto di consegna , in un margine di tolleranza di +/- 30 minuti, sarà misurata con l’orologio.
La Ditta Aggiudicataria, in accordo con l’ASL, sulla base del progetto presentato e delle indicazioni su indicate, concorderà la modalità adeguata per la raccolta dei dati e la loro traduzione in grafici e reports statistici da consegnare periodicamente all’ASL.
Il sistema informatico dovrà essere in grado di gestire il sistema di controllo di risultato. La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla formazione del proprio personale e del personale dell’ASL deputato a detto sistema di controllo. La messa a punto del sistema di controllo di risultato dovrà essere effettuato secondo la tempistica stabilità nel progetto presentato in sede di gara, e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di decorrenza del contratto.
Resta inteso che la Ditta Aggiudicataria del servizio saranno concordate, in base alle risorse disponibili, le modalità da seguire per l’effettuazione dei controlli di risultato (numero controlli e periodicità programmata degli stessi e le risorse impegnate).
Le modalità di funzionamento dei controlli di risultato saranno scritte in un protocollo specifico e controfirmato dalle parti per essere allegato come specifica appendice al contratto.
ARTICOLO 23 RILEVAZIONE DI NON CONFORMITA’
La rilevazione di una non conformità può avvenire in 2 modi:
• Durante lo svolgimento delle attività quotidiane, parte del personale preposto al controllo del servizio nell’Unità Operativa e da parte del Responsabile di Commessa della Ditta Appaltatrice;
• Durante lo svolgimento di controlli periodici, con frequenze definite in accordo tra la Ditta Appaltatrice e la Stazione Appaltante.
ARTICOLO 24
RILEVAZIONE DURANTE SVOLGIMENTO ATTIVITA’
La rilevazione di una non conformità nelle attività quotidiane viene segnalata dalla Stazione Appaltante nella norma della figura del Referente e l’Unità Operativa, il quale provvede a segnalare il problema all’Ufficio Servizi alberghieri e logistici che provvederà ad informare ed eventualmente convocare il Responsabile della Ditta appaltatrice (il modulo di “Segnalazione della NON conformità” di seguito allegato 7). Le rilevazioni della non conformità sulla qualità e sulla quantità dei prodotti forniti devono essere effettuate sulla base degli standard qualitativi e quantitativi risultanti dalle indicazioni del Capitolato Speciale e dell’offerta della Ditta (tra cui scheda dotazione per la quantità).
Al fine di verificare una non conformità si potrà rendere necessario un immediato sopralluogo congiunto tra il Direttore di esecuzione del contratto o suo delegato ed il Referente della Ditta appaltatrice in sede dove si è rilevata la non conformità stessa.
La rilevazione della non conformità è valida anche in assenza del Referente della Ditta, appaltatrice, a condizione che il materiale non conforme venga immediatamente accantonato per essere successivamente visionato da quest’ultimo conservandone, ove necessario, gli estremi di rintracciabilità (es. n° bar code, tipologia del capo ecc.).
In conclusione deve essere garantito lo svolgimento di un contraddittorio tra le parti ovvero di un momento di confronto tra il Referente di commessa della Ditta Appaltatrice ed Direttore di esecuzione del contratto
SOLUZIONE DI NON CONFORMITA’
La non conformità sarà considerata tale, e quindi necessitante di soluzione, solo se durante il contraddittorio l’anomalia rilevata è al di fuori dagli standard definiti, risultanti dalle indicazioni del Capitolato Speciale e dell’offerta della Ditta (tra cui scheda dotazione per la quantità).
A seguito dell’apertura di non conformità la Ditta Aggiudicataria dovrà rispondere attraverso la predisposizione di azioni risolutive, da attivare nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 ore, o di azioni correttive, da concordare con il Direttore di esecuzione del contratto nella tempistica che verrà definita, a seconda della gravità della non conformità rilevata, anche con l’applicazione delle penalità previste al successivo articolo 40.
La soluzione deve essere registrata sul Modulo di Segnalazione non conformità di seguito allegato , indicando anche i tempi necessari alla risoluzione stessa.
Tipicamente la non conformità di tipo qualitativo viene risolta mediante sostituzione del materiale non conforme, mentre le non conformità, di tipo quantitativo trovano soluzione nel completamento della fornitura.
ARTICOLO _25
SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE
Scioperi: trattandosi di servizio di pubblica utilità, nel caso di scioperi o assemblee sindacali l’Impresa aggiudicataria è obbligata a rispettare le disposizioni di cui alla legge n. 146/1990 che prevede l’obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali.
Interruzioni: non sono ammesse interruzioni del servizio. Qualora per cause di forza maggiore dovesse verificarsi detta circostanza, l’Impresa aggiudicataria – in considerazione della gestione delle emergenze proposta con la offerta tecnica e del caso concreto - in accordo con il Direttore della esecuzione del contratto e/o con la Direzione Medica di Presidio Ospedaliero interessato deve sopperire a detta necessità, a proprie spese proponendo soluzioni temporanee alternative che garantiscano il regolare espletamento del servizio.
Qualora il servizio di emergenza sostitutivo non risultasse idoneo a soddisfare le esigenze dell’A.S.L. , quest’ultima provvederà allo svolgimento dello stesso nel modo che riterrà più opportuno, riservandosi di addebitare all’Impresa aggiudicataria inadempiente il maggior onere sostenuto.
Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo del soggetto aggiudicatario e che quest’ultimo non possa evitare con l’esercizio della diligenza presupposta dal presente capitolato.
Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede contrattuale e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all’A.S.L. dipendenti da tale interruzione. Tale disposto è correlato alla necessità e importanza di garantire il regolare e buon andamento del servizio pubblico nonché di tutelare gli interessi collettivi di cui l’A.S.L è portatrice.
ARTICOLO 26 RESPONSABILITÀ
La Ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni (anche in ragione di
eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi relativi alla gestione del servizio nonché per violazione delle norme, ivi compreso il codice della Privacy ecc…) eventualmente subiti da persone o cose o dall’ambiente in dipendenza dell’esercizio dell’appalto, esonerando l’Azienda USL della Valle d’Aosta da ogni responsabilità verso i prestatori di lavoro da essa dipendenti e verso terzi in genere per infortuni o danni che possano verificarsi in dipendenza anche indiretta dell’appalto. Pertanto, la stessa dovrà mantenere in essere per tutta la durata del periodo contrattuale adeguate polizze per le coperture assicurative ed i massimali non inferiori di seguito specificati:
a) garanzia per il risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti, patrimoniali e non patrimoniali, cagionati all’ Azienda USL della Valle d’Aosta e ai terzi in genere, connessi all’esecuzione del servizio con un massimale di almeno euro 3.000.000,00.=;
b) garanzia per il risarcimento dei danni a terzi derivanti dalle responsabilità della Ditta aggiudicataria e di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, di cui si avvalga con un massimale non inferiore ad euro 5.000.000,00.=;
c) garanzia di responsabilità verso il personale della Ditta aggiudicataria, relativa, in particolare, agli infortuni sul lavoro, ivi compresa la garanzia per viaggi effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto del proprio personale, malattie professionali ecc. con un massimale non inferiore ad euro3.000.000,00.=. In nessun caso eventuali franchigie o scoperti previsti nelle Polizze Assicurative presentate saranno opponibili all'Azienda USL della Valle d’Aosta , e i relativi importi rimarranno quindi a totale carico della Ditta.
Copia della polizza, conforme all’originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata alla stazione Appaltante entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, unitamente alla quietanza di pagamento del premio; quest’ultima dovrà essere presentata alla Stazione Appaltante con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità del contratto di assicurazione per tutta la durata del servizio.
La mancata stipulazione della polizza, la non conformità della stessa rispetto a quanto stabilito nel presente articolo oppure in altri articoli delle Norme di Partecipazione alla gara o, più in generale, di tutta la documentazione di gara, o il mancato pagamento del premio, tale da pregiudicare l ’efficacia della copertura assicurativa, costituiscono motivo di risoluzione del contratto (clausola risolutiva espressa, art. 1456 del Codice Civile) fatto salvo l'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.
E' facoltà della Stazione Appaltante richiedere la copertura assicurativa di ulteriori rischi non compresi nella polizza stipulata dalla Ditta.
La polizza dovrà avere validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza
Resta in ogni caso fermo l’obbligo di manleva assunto dall’appaltatore.
La Stazione Appaltante sarà esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della Ditta nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere si intende già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.
Non sarà neppure responsabile dei danni diretti o indiretti che l'appaltatore dovesse subire inconseguenza di un fatto doloso o colposo di terzi, compresi i dipendenti dell'A.S.L., in particolare, in conseguenza di furti.
L'Appaltatore è tenuto, nello svolgimento delle attività, al rigoroso rispetto della normativa per la protezione dell'ambiente. L’Appaltatore quindi si impegna, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità, ad effettuare, a sua cura e spese, lo smaltimento dei rifiuti e dei materiali di risulta nel rispetto più ampio delle normative vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti civili ed industriali.
A tal proposito si fa obbligo all’Appaltatore di produrre alla Stazione Appaltante la documentazione che indichi la destinazione finale del trasporto e attesti che il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti sia stato affidato a ditta in possesso delle necessarie autorizzazioni.
ARTICOLO 27
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ fatto divieto all’Appaltatore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 116 del D.Lgs. citato
.
ARTICOLO 28 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
AI fine di accedere ai pagamenti relativi al presente appalto l’appaltatore dovrà impegnarsi ad indicare
un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010 n.136.
L'appaltatore dovrà comunicare a questa Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui sopra, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l'appaltatore medesimo si assumerà altresì tutti gli obblighi previsti nella predetta legge 13/8/2010 n.136 e successive modifiche, in particolare quelli di cui all'articolo 3 della suddetta legge n. 136/2010.
L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura ufficio territoriale del Governo della propria provincia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziari.
L'appaltatore dovrà inserire nel contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente, ai sensi della legge n. 136/2010 e s. m., il seguente Schema di clausola contrattuale:
'Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari) L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa(...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 2. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...),si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della proprio controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 3. L'impresa (...),
in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...)."
L'appaltatore ha l'obbligo di trasmettere oltre ai contratti di subappalto anche i subcontratti per le
verifiche di cui all'art. 3, comma 9 della legge 13/8/2010 n. 136. Nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il contratto conseguente al presente appalto si intenderà risolto ai sensi del comma 8, art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136.
ARTICOLO 29 FORMAZIONE DEL PERSONALE
Per assicurare il corretto svolgimento del servizio presso le strutture dell’ASL AV la Ditta si avvarrà
del personale di cantiere ad oggi in servizio presso le strutture sanitarie ed eventualmente di altro personale qualificato che impiegherà sotto la propria diretta responsabilità.
La S.A. richiede che tutto il personale impiegato dalla Ditta sia formato almeno sui seguenti argomenti:
• conoscere ed applicare i contenuti del presente capitolato, del’offerta tecnica e dei protocolli operativi da essi derivati nello svolgimento della quotidiana attività lavorativa;
• conoscere i rischi principali e specifici ed interferenti dell'ambiente sanitario, oggetto d’appalto, e l'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e collettivi; di igiene ambientale ospedaliera, aggiornate rispetto alla più recente letteratura scientifica di competenza,
• Prevenzione dei rischi derivanti da ambiente ospedaliero.
La Ditta si dovrà impegnare a formare ed a mantenere in dotazione il personale di cantiere ed eventualmente integrarlo con proprio personale addestrato e formato e a trasmettere, non oltre un mese dal corso di addestramento, la documentazione attestante la formazione richiesta dalla S.A., controfirmata dal proprio operatore.
ARTICOLO 30 PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO
Il personale adibito al presente appalto dovrà essere:
1. in possesso del certificato medico di idoneità fisica alla mansione;
2. in regola con le vaccinazioni obbligatorie per legge: antitubercolare ed antitetanica. Sono raccomandate le vaccinazioni antiepatite A e B e quella antinfluenzale;
3. sottoposto annualmente a sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente, in analogia a quanto previsto per i lavoratori ospedalieri esposti al rischio biologico, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni. Gli accertamenti diagnostici integrativi della visita medica, che eventualmente potrebbero essere effettuati, saranno quelli indicati dalla Direzione Sanitaria;
4. provvisto di dispositivi di protezione individuali, ai sensi del Decreto del ministero della sanità del 28/09/1990 e del D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni.
Tali dispositivi, di colore diverso da quelli già in uso presso la S.A., dovranno essere concordati ed approvati dalla Direzione Sanitaria e dal Servizio di Prevenzione e Protezione della S.A.
In ogni momento lo ritenga necessario il Direttore dell’ Esecuzione del Contratto ed il Responsabile per la Sicurezza, potranno disporre per l'accertamento dei requisiti di cui sopra. La verifica dei
documenti sanitari relativi alle vaccinazioni, nonché di ogni altra documentazione sanitaria relativa al personale, che si ritenga utile esaminare, verrà effettuata periodicamente dalla Direzione Sanitaria.
La Ditta avrà l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti il passaggio di cantiere ed inerenti la presa in carico e la sicurezza del personale, assumendosi tutte le responsabilità dell'adempimento delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche, esonerando di conseguenza la Stazione Appaltante da ogni responsabilità in merito.
La Ditta ed il personale da essa dipendente dovranno uniformarsi a tutte le direttive di carattere generale e speciale impartite dalla Stazione Appaltante per il proprio personale rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero a quelle appositamente emanate per il personale della Ditta.
Nella RELAZIONE TECNICA DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO la Ditta dovrà indicare il numero e le qualifiche degli operatori messi a disposizione per l'esecuzione del servizio e le ore di lavoro complessive mensili svolte dagli stessi presso la Stazione Appaltante.
La Ditta dovrà garantire per tutta la durata del contratto ed in ogni periodo dell'anno, la presenza costante dell'entità numerica lavorativa stabilita in offerta, provvedendo ad eventuali assenze con una immediata sostituzione.
La Ditta aggiudicataria dovrà trasmettere, non oltre quindici giorni dall'esito della gara, l'elenco nominativo del personale che verrà adibito per l'espletamento del servizio, con l'indicazione, per ciascun addetto, della qualifica professionale e delle mansioni attribuite nell'ambito dell'appalto. Per ogni nominativo dovranno essere indicati gli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi. La Ditta si impegnerà inoltre a mantenere aggiornato tale elenco trasmettendone le eventuali variazioni all’ Ufficio servizi alberghieri e logistici
ARTICOLO 31 DIVISE
Il personale dovrà vestire una divisa di foggia e colore concordata con la Stazione Appaltante e tale da
rendere identificabili gli operatori in base alla qualifica, ma comunque di colore differente da quello dei dipendenti della stessa. L'uniforme dovrà essere provvista di targhette di riconoscimento secondo la vigente normativa .
La divisa dovrà essere mantenuta in perfetto stato di pulizia e di decoro.
La Ditta si assumerà l'obbligo di provvedere al lavaggio degli indumenti da lavoro del personale.
Il materiale monouso utilizzato come dispositivo di protezione individuale (mascherine, copriscarpe cuffie), sarà a carico della Ditta e dovrà essere distinguibile da quello in uso presso la Stazione Appaltante.
ARTICOLO 32 COMPORTAMENTO
La Ditta e il suo personale dovranno mantenere riservato quanto verrà a loro conoscenza in merito ai
pazienti ed alla organizzazione e attività svolte dalla Stazione Appaltante, durante l'espletamento del servizio.
La Ditta dovrà assumere i necessari provvedimenti nei confronti dei propri dipendenti, a seguito di segnalazioni scritte, agli stessi riferite, da parte della Stazione Appaltante.
I dipendenti della Ditta, che presteranno servizio nei settori e nelle strutture della Stazione Appaltante, saranno obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei confronti degli assistiti che degli operatori sanitari, ed agire in ogni occasione con diligenza professionale così come richiesto dal servizio.
La Ditta inoltre, si dovrà impegnare ad impiegare personale che osservi diligentemente le norme e le disposizioni disciplinari della Stazione Appaltante impegnandosi nel contempo a sostituire quegli operatori che diano motivo di fondata lagnanza da parte della Stazione Appaltante.
In particolare, la Ditta dovrà curare che il proprio personale:
• vesta dignitosamente e sia munito di cartellino di riconoscimento;
• abbia sempre con sé un documento di identità personale;
• consegni immediatamente i beni, ritrovati all'interno della Stazione Appaltante, qualunque sia il loro valore e stato, al proprio responsabile diretto che dovrà consegnarli al personale della Stazione Appaltante;
• segnali subito agli organi competenti della Stazione Appaltante ed al proprio responsabile diretto le anormalità rilevate durante lo svolgimento del servizio;
• non prenda ordini da estranei per l'espletamento del servizio;
• rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia,
• rispetti il divieto di fumare.
• non utilizzi telefoni o attrezzature di proprietà della Stazione appaltante (fax. Fotocopiatrici, ecc.)
La Ditta sarà comunque corresponsabile del comportamento dei suoi dipendenti in orario di servizio.
Essa risponderà dei danni derivati a terzi, siano essi utenti che dipendenti della Stazione Appaltante, da
comportamenti imputabili ai propri dipendenti.
ARTICOLO 33
OSSERVANZA DI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO ASSICURAZIONI E PREVIDENZE SOCIALI.
La Ditta dovrà assumere la manodopera secondo le norme di legge.
Sarà pertanto obbligo della Ditta di corrispondere agli addetti ai lavori le retribuzioni ed i compensi non inferiori ai minimi stabiliti dai contratti di lavoro nazionali ed osservare nei riguardi degli stessi tutte le previdenze assicurative, assistenziali e sociali previste dalla legge.
Si applica la clausola per il mantenimento dei livelli occupazionale intendendosi quale condizione particolare di esecuzione dell’appalto l’obbligo di utilizzare in via prioritaria i lavoratori del precedente appalto, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l’organizzazione di impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico – organizzative previste per l’esecuzione del servizio
Attualmente il personale dell'impresa che gestisce il servizio di lavanolo PRESSO I PRESIDI è costituto da n. 4 operatori
ARTICOLO 34 SICUREZZA
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA - VALUTAZIONE DEL RISCHIO
È fatto obbligo alla Ditta al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" D.Lgs n. 81 del 09/04/2008.e ss.mm.ii
L'Appaltatore deve redigere la Relazione sulla Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute durante il lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 artt. 28 e 29.
L'Ente, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, al fine di eliminare i rischi derivanti da interferenze, ha elaborato il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) allegato al presente Capitolato, nel quale sono riportate le misure che fa Ditta deve adottare per l'eliminazione delle interferenze. L'Appaltatore con l'inizio del servizio è obbligata a mettere in atto e a rispettare scrupolosamente tali misure.
E' fatto divieto al personale della Ditta di eseguire qualsiasi operazione non autorizzata e al di fuori dell'area di esecuzione del servizio, e di quanto previsto specificatamente dal relativo Capitolato, con particolare riferimento all'utilizzo di macchine e/o attrezzature.
Per quanto riguarda la sicurezza antinfortunistica, ogni responsabilità connessa è a carico della Ditta.
Articolo 35
SEGNALETICA DI SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO
L' Appaltatore deve predisporre, ove mancanti, e far affiggere a proprie spese i cartelli per i rischi connessi all'attività specifica del servizio svolto (cartellonistica di prescrizione e avvertimento) all'interno dei locali di utilizzo secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
Articolo 36
DETERMINAZIONE DEI COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA
In relazione all’art. 26 co. 5 del D.Lgs 81/2008 la Ditta deve specificatamente indicare in sede di offerta, a pena di nullità del contratto,il costo relativo alla sicurezza del lavoro che deve risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture.
Per i costi della sicurezza, di cui al DUVRI allegato al presente documento, afferenti all'esercizio dell'attività svolta dalla Ditta resta immutato l'obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie a ridurre al minimo i rischi.
Per quanto riguarda i costi della sicurezza necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze, essi, devono essere tenuti distinti dall'importo a base d'asta e non sono soggetti a ribasso.
I costi della sicurezza relativi alla presente procedura di gara ammontano ad Euro 2.550 e non sono soggetti a ribasso
Articolo 37 REFERENTE DELLA SICUREZZA
L’Ente comunicherà il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
L'Appaltatore deve comunicare all'Ente il nominativo del proprio Responsabile dei Servizio di Prevenzione e Protezione ed il nominativo di un suo rappresentante in loco, onde consentire a quest'ultimo di attivare, quando necessario, le procedure e le misure di coordinamento, nonché quanto richiamato nel DUVRI allegato al presente documento.
Articolo 38
SOPRALLUOGO CONGIUNTO PER LA COMUNICAZIONE DEI RISCHI
L'Appaltatore darà atto, prima dell'inizio delle attività, senza riserva di sorta:
• ad eseguire, unitamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ente, un attento e approfondito sopralluogo dei locali ove dovrà svolgersi il servizio;
• a sottoscrivere il relativo verbale congiunto di presa d'atto e di avere conseguentemente verificato e valutato, mediante la diretta conoscenza, i rischi connessi alla sicurezza nell'area interessata al servizio, al fine di preordinare ogni necessario o utile presidio di protezione e di avere informato i propri lavoratori;
• eventualmente integrare ove concordemente ritenuto opportuno, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, elaborato dall'Ente committente, indicante le misure adottate per eliminare i rischi sul lavoro dovuti alle interferenze sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto.
Articolo 39
PIANO DI EVACUAZIONE
L'Azienda Sanitaria ha adottato il "Piano di Emergenza" che stabilisce compiti e responsabilità per gli interventi in situazioni di emergenza e definisce l'organizzazione necessaria ad assicurare il coordinamento, le comunicazioni e le azioni per affrontare le emergenze all'interno delle strutture dell'Azienda . La procedura di emergenza deve essere concordata e uniformata per l'intera struttura, prescindendo dall'appartenenza del personale a organizzazioni diverse, al fine di rendere immediati ed efficaci gli interventi. L'Appaltatore, per quanto di competenza e relativamente ai locali utilizzati, deve attenersi a quanto indicato nel Piano di Emergenza di seguito allegato
ARTICOLO 40 INADEMPIENZE E PENALITA'
In caso di carenze rilevate, così come per i controlli eseguiti in contraddittorio per i quali si sia
verificato un ripetuto esito negativo l’azienda USL della Valle d’Aosta potrà applicare una penale che può variare da €.200,00 a € 1.000,00 giornalieri, a discrezione della Stazione Appaltante, commisurata alla gravità ed entità dei disservizi quali:
- Mancata rispondenza degli articoli forniti alle specifiche tecnico-merceologiche dichiarate dall’Impresa in sede di offerta ed a quanto previsto dal capitolato
• € 300,00 per ogni materasso difforme;
• € 500,00 per ogni materasso antidecubito difforme;
• € 600,00 per ogni attrezzatura/apparecchiatura difforme
• € 200, 00 per ogni articolo , diverso da quelli di cui ai punti precedenti, difforme
- Articoli non conformi a prescrizioni legislative e/o regolamentari attinenti alla sicurezza e salute degli utenti ed operatori € 1.000,00 per ogni articolo;
- Imperfette condizioni igieniche degli articoli consegnati, comprovabile attraverso macchie, plissettature, rammendi, odori sgradevoli, strappi assenza bottone, ecc. € 200,00 per ogni articolo;
- Per una riduzione superiore al 10% del reintegro della dotazione concordata: € 500,00 giornalieri per ogni Unità Operativa/Servizio;
- Per mancato o ridotto ritiro capi sporchi € 300,00 al giorno per ogni frequenza non rispettata;
- Mancato o ritardato consegna di divise personale : €.500,00= per ogni Unità Operativa/personale al giorno;
- Mancato ritiro di articoli infetti o potenzialmente infetti entro le 24 ore € 1.000,00 giornalieri per ogni Unità Operativa/Servizio;
- Ritardata o Ridotta scorta di magazzino in loco: €. 500,00 al giorno;
- Mancata consegna di divisa idonea tale da non consentire il cambio €.300,00 per ogni episodio ;
- Mancata consegna di divise non personalizzate per il blocco operatorio tale da non consentire il cambio €.300,00 per ogni episodio
- Mancata consegna di teleria per il blocco operatorio tale da non consentire gli interventi €.1000,00 per ogni episodio
- per sostituzione dei prodotti detergenti e disinfettanti senza il consenso della Azienda : €. 300,00 per ogni prodotto
- Ritardata fornitura delle divise definitive a nuovo personale e/o a personale già in servizio (i tempi non dovranno superare i 5 gg. lavorativi dalla richiesta) € 500,00 giornalieri;
- Trasporto contemporaneo di biancheria sporca e biancheria pulita nello stesso carrello € 1.000,00 a carrello
- Mancata rintracciabilità del responsabile indicato dalla ditta € 500,00
- Inadempimento relativo alle comunicazioni legate al personale impiegato per lo svolgimento del servizio € 500,00 a persona
- - Ritardo nell'avvio di eventuali servizi complementari e/o aggiuntivi rispetto ai termini concordati € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo
- Mancata esposizione del cartellino identificativo sulla divisa da parte degli operatori dell’Impresa € 200,00 per ogni contestazione
Tutte le penali sopra indicate subiranno un incremento pari:
- al 30% per singolo evento reiterato 5 volte nell’arco di 6 mesi,
- al 50% per singolo evento reiterato fino a 10 volte nell’arco di 6 mesi,
- al 100% per singolo evento reiterato oltre 15 volte nell’arco di 6 mesi,
L'applicazione delle penali non pregiudica eventuali azioni di risarcimento per maggior danno subito, derivante dall'inadempimento contrattuale e, pertanto, è fatta salva la facoltà delle ASL di richiedere il risarcimento di eventuali ulteriori danni derivanti dall’inadempienze e/o di esercitare il diritto alla risoluzione contrattuale. L'A.S.L. avrà facoltà di applicare penali di maggior importo in presenza di gravi violazioni o di disservizi e violazioni ripetute.
ARTICOLO 41
PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI
Gli eventuali ritardi e inadempimenti contrattuali, che danno luogo all'applicazione delle penali stabilite
nel C.S.A, saranno contestati alla ditta appaltatrice per iscritto, mediante raccomandata A/R / fax / email o PEC all’indirizzo e numero indicati in fase di partecipazione, da parte del RUP in base alle contestazioni formulate dal Direttore della Esecuzione del Contratto.
Il RUP assegnerà alla ditta appaltatrice un termine non inferiore di 10(dieci) giorni solari per la presentazione delle proprie giustificazioni, che dovranno pervenire per iscritto su supporto cartaceo.
Qualora le predette deduzioni non pervengano al protocollo del’ASL nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del RUP, a giustificare l’'inadempienza, il Responsabile del Procedimento potrà applicare al Fornitore le penali stabilite nel CSA a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel CSA non esonera in nessun caso l'’ appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
L' Azienda USL della Valle d’Aosta potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo (es. detrazione dall'importo della fattura ) , ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione o di altre garanzie rilasciate dall'appaltatore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo Raccomandata A.R. ovvero e-mail o PEC L'’ applicazione delle penali avverrà in modo automatico attraverso l'emissione di una nota di addebito ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n° 632/72.
ARTICOLO_42
- CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITÀ DI ECCEZIONI
L'appaltatore non può opporre eccezioni, ex art. 1462 codice civile, al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente capitolato.
Tutte le riserve che l'Impresa aggiudicataria intende formulare a qualsiasi titolo dovranno essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Azienda e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene aver diritto.
Detta comunicazione dovrà essere effettuata entro il termine decadenziale e perentorio di quindici giorni dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.
Non esplicando le riserve nei modi e nei termini sopra indicati, l'Impresa aggiudicataria decadrà dal diritto di far valere le riserve stesse. Le riserve presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda che emanerà gli opportuni provvedimenti.
ARTICOLO 43 RISOLUZIONE, REVOCA E RECESSO
L'Azienda USl della Valle d’Aosta si riserva la facoltà, con raccomandata A/R e con preavviso di gg. 30
e senza che la Ditta aggiudicataria possa vantare pretese e/o compensi di sorta, di recedere e/o risolvere il contratto:
- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP SpA) o le centrale di aggregazione per gli acquisti dovessero aggiudicare o stipulare convenzioni per il servizio oggetto del presente 'appalto. L'ASL recederà dal contratto ove l'’aggiudicatario non sia in condizioni di migliorare il corrispettivo richiesto, rispetto alle quotazioni Consip SpA o delle centrali di aggregazione degli i acquisti . L'’Azienda USL della Valle d’Aosta procederà, tuttavia , al recesso qualora le norme e/o provvedimenti delle Autorità nazionali o regionali obbligano - in ogni caso –l’ ’ASL ad aderire ai contratti stipulati dalle centrali di committenza non lasciando alla stessa alcun margine di scelta;
- qualora, anche successivamente all'aggiudicazione ovvero successivamente alla stipula del contratto ed all'esito delle procedure relative al rilascio della documentazione circa la sussistenza di una delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, (dlgs 159/2011) e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, dovesse risultare la sussistenza di una delle cause di decadenza, divieto o di sospensione nonché di tentativi di infiltrazione mafiosa: in tal caso, I'ASL della valle d’Aosta può, ai sensi dellArt.11
D.P.R. 252/98, revocare l'aggiudicazione ovvero recedere dal contratto, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite;
- in qualsiasi momento dal contratto, qualora tramite la competente prefettura siano accertati tentativi infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3 del DPR n. 252/1998. A tale scopo durante il periodi validità del contratto, l'impresa è obbligata a comunicare all'Azienda USL della Valle d’Aosta le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale ( fusioni e o trasformazioni, variazioni di soci a componenti degli organi di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al registro imprese entro 30 gg. della variazione;
- nei casi previsti dalla legge n.135 /2012 (conversioni in legge, con modificazioni, del dl n.95/2012)
- nei casi previsti da vigenti o sopravvenute normative
- nei casi previsti da provvedimenti amministrativi di autorità regionali o nazionali;
ARTICOLO 44 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
L’Azienda USL della Valle d’Aosta ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi
della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa diffida da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, nei seguenti casi::
- a carico dell'affidatario sia stata emessa sentenza penale di condanna passata in giudicato per frode;
- in caso di cessazione dell'attività;
- nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore.
- in caso di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
- in caso di cessione non autorizzata dei crediti;
- nel caso subappalti in tutto o in parte il servizio senza autorizzazione della Stazione Appaltante;
- nei casi di morte dell'aggiudicatario, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante dell'aggiudicazione
- arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, da parte dell’affidatario, di tutti o parte dei servizi oggetto del contratto;
- divulgazione non autorizzata di dati o informazioni relativi ad utenti, aziende e servizi o loro utilizzo non conforme;
- cessione parziale o totale del contratto ;
- violazioni delle disposizioni in materia di sub-appalto;
- cessazione o fallimento dell’affidatario;
- qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, siano state applicate un numero di penalità pari o superiori a dieci nell’arco di un anno;
- per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l’immediata risoluzione delL contratto;
- nelle ulteriori ipotesi previste dal presente capitolato e dal Capitolato Generale D’appalto per la fornitura di beni e servizi” e dal “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi;
- nelle ipotesi previste dal regolamento di esecuzione del codice degli appalti (DPR 207/2010)
Nei casi previsti il soggetto aggiudicatario, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni. AI verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione opera di diritto quando l'Amministrazione dell'ASL, concluso il relativo procedimento, deliberi di valersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario. I rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte, saranno trattenuti sulle fatture in pagamento e, ove queste non bastassero, sulla cauzione definitiva. L'ASL si riserva la facoltà, qualora si verificassero gli estremi di risoluzione contrattuale, di affidare le prestazioni di completamento al concorrente classificatosi secondo in graduatoria.
ARTICOLO 45 RISERVATEZZA
L'appaltatore ha l' obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che
transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'appalto.
L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza l’Azienda USL della Valle d’Aosta ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne
L'appaltatore potrà citare i contenuti essenziali del contratto appalto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'appaltatore medesimo a gare e appalti. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).
ARTICOLO 46
- BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE
L’appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; L’appaltatore, pertanto, si obbliga a manlevare l’ASL., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi. Qualora venga promossa nei confronti dell'ASL un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l’appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’ASL informerà prontamente per iscritto l' appaltatore delle suddette iniziative giudiziarie.
ARTICOLO 47- ESSENZIALITÀ CLAUSOLE
All’atto dell’offerta ciascun concorrente espressamente dichiara di accettare le clausole e le condizioni
previste nel presente Capitolato Speciale di Appalto e nei suoi allegati.
Con la sottoscrizione del contratto, l’Appaltatore espressamente dichiara di accettare tutte le clausole e condizioni previste in tutti i documenti che del contratto formano parte integrante.
In particolare, con la presentazione dell’offerta, l’Appaltatore non potrà sollevare eccezioni aventi oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi si debbano eseguire, nonchè gli oneri connessi e le necessità di dovere usare particolari cautele e adottare determinati accorgimenti; pertanto nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l’esecuzione del servizio
ARTICOLO 48 LINGUA
Tutta la documentazione dovrà essere prodotta in lingua italiana o francese . In caso di certificazioni o
attestazioni oppure di qualsiasi tipo di documentazione trasmesse in lingua diversa da quella italiana o francese e non accompagnate da traduzione in lingua italiana, effettuata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale, sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.
ARTICOLO 49 FORO COMPETENTE
Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di AOSTA
ARTICOLO 50 RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA
L’Impresa dovrà individuare uno o più referenti cui fare riferimento per la corretta gestione, reperibili
24 ore su 24 compresi i festivi.
L’Impresa dovrà comunicare alle Aziende, non oltre quindici giorni dall’inizio del servizio, il nome del Referente, nonché il recapito telefonico per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria.
A tale scopo lo stesso dovrà essere dotato di telefono cellulare, di email e di fax appositamente dedicato alle comunicazioni urgenti.
Il referente dovrà inoltre controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti per il regolare funzionamento del servizio. Esso dovrà mantenere un contatto continuo con gli addetti segnalati dalle Aziende per il controllo dell'andamento del servizio.
Nei casi di assenza o impedimento dell'incaricato referente, l’Impresa dovrà comunicare per iscritto (anche tramite Fax) il nominativo, l'indirizzo e il recapito telefonico del suo sostituto.
Art- 51 CAMPIONATURA
Per la partecipazione alla gara la ditta dovrà far pervenire , seguendo le indicazioni contenute del
disciplinare di gara, idonea campionatura , corredata da relativa scheda tecnica, dei seguenti articoli:
• materasso antidecubito comprensivo di cover
• materasso standard ADULTO E PEDIATRICO
• guanciale
• lenzuola per adulto e pediatrico
• traversa
• federa
• copriletto
• coperta di lana adulto e pediatrica
• sacchi raccolta biancheria
• zoccole autoclavabili e scarpe antinfortunistiche
• campionatura delle varie vestizioni previste in capitolato chiaramente separate e con scritto sopra a quale vestizione si fa riferimento in taglia M
• campionatura della vestizione del personale 118 in taglia M e L
• campionatura delle casacche e pantaloni gialli
• Campionatura di ogni modello di scarpa offerto
• Campionatura dei guanti di filo offerti
• Campionatura dei sacchi per la raccolta biancheria sporca
Tali campioni dovranno essere numerati e il numero deve corrispondere alla relativa scheda tecnica