REPUBBLICA ITALIANA CONTRATTO DI FORNITURA TRA
Azienda Sanitaria Locale Roma 1
“Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, espletata in forma aggregata, per l’affidamento della FORNITURA DI DISPOSITIVI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE”
Allegato 2 al Disciplinare di gara Schema di Contratto
REPUBBLICA ITALIANA CONTRATTO DI FORNITURA TRA
L'Azienda Sanitaria , codice fiscale , con sede in Roma Via/Piazza - di seguito Azienda Sanitaria contraente - in persona del
Legale Rappresentante Dott.
, il quale interviene in esecuzione della Deliberazione/Determinazione n. del ;
E
, codice fiscale , partita IVA
, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di
REA n. , con sede in Via/Piazza
- di seguito “FORNITORE” - in persona del Legale Rappresentante
Dott./Sig. , il quale interviene in forza dei poteri conferiti con ;
PER
l’affidamento della fornitura di Dispositivi medici per “Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, espletata in forma aggregata, per l’affidamento della FORNITURA DI DISPOSITIVI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE”– Lotto/Lotti di gara / / / /. L’anno duemila il giorno del mese di , presso la Direzione Generale della Azienda Sanitaria contraente, innanzi a me , Ufficiale Rogante delegato con Deliberazione/Determinazione n. del a redigere e ricevere a tutti gli effetti di legge i contratti della Azienda Sanitaria contraente, sono personalmente comparsi:
- , nato/a il codice fiscale , in qualità di Legale Rappresentante della Azienda sanitaria contraente, che è persona a me nota;
- , nato/a il codice fiscale , in qualità di Legale Rappresentante del Fornitore, personalmente identificato mediante documento di identità
rilasciato da
;
il
con validità fino al
Detti comparenti, aventi i requisiti di legge, della cui identità personale, qualifica e poteri sono certo io Ufficiale Rogante, previa rinuncia di comune accordo fra loro e con il mio consenso alla assistenza dei testimoni, in virtù della facoltà consentita dal disposto dell’art. 48 della vigente Legge notarile n. 89 del
16/12/1913 e s.m.i.
Premesso che
− l’Azienda Sanitaria contraente ha conferito delega alla Azienda Sanitaria Locale Roma 1 - Azienda capofila per l’espletamento in forma aggregata ai sensi del DCA n. U00369/2015 della procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, l’affidamento della fornitura “Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, espletata in forma aggregata, per l’affidamento della FORNITURA DI DISPOSITIVI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE”, trasmettendo contestualmente i relativi fabbisogni;
−l’Azienda capofila ha esperito la suddetta procedura, indetta con Deliberazione D.G. n. del
e ne ha disposto l’aggiudicazione con Deliberazione D.G. n. del ;
−con Deliberazione/Determinazione n. del l’Azienda Sanitaria contraente ha recepito l’aggiudicazione per i Lotti e fabbisogni di competenza;
− il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti / / /;
−ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 D.Lgs. n. 50/2016 il Fornitore ha costituito garanzia definitiva di €
( );
− il Fornitore ha dichiarato in sede di offerta che gli sono ben note e accetta tutte le condizioni previste dalla documentazione della procedura e dall’offerta avanzata, le quali vengono accolte senza riserva e/o condizione alcuna;
− il Fornitore dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 codice civile, di accettare tutte le
condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole, in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di cui agli articoli richiamati all’art. 24 del contratto.
TUTTO CIÒ PREMESSO
le parti, come sopra rappresentate e costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 - Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara con i relativi allegati, l’Offerta Tecnica e tutti i documenti che la compongono, l’Offerta Economica, la “Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, delle Aziende Ospedaliere Universitarie, degli IRCCS Pubblici, dell’Azienda Ares 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata” di cui a Decreto del Commissario ad Acta Regione Lazio n. U00032/2017, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché al medesimo non materialmente allegati.
2. L'esecuzione della fornitura oggetto del contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
a) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
b) dal Codice Civile, dal D.Lgs. n. 50/2016 e dalle altre disposizioni normative, nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia contrattuale.
c) dalla normativa CE, nazionale, regionale e speciale di settore, oltreché dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di protezione dei dati personali.
3. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara della “Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, espletata in forma aggregata, per l’affidamento della fornitura di dispositivi “Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, espletata in forma aggregata, per l’affidamento della fornitura di dispositivi per anestesia e rianimazione prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Fornitore ed espressamente accettate dalla Azienda Sanitaria contraente.
4. Le clausole del contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente, che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all’incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.
Articolo 2 – Oggetto e valore del contratto
Lotto | Descrizione Lotto | CIG derivato |
1. Con il presente contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Azienda Sanitaria contraente ad eseguire la fornitura di dispositivi medici per anestesia e rianimazione per i Lotti di gara aggiudicati di seguito indicati:
2. Il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Azienda Sanitaria contraente ad eseguire altresì tutte le prestazioni, dettagliatamente descritte nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, il tutto nei limiti dell'importo economico complessivo del contratto pari a €
, ( / ) IVA esclusa, calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti moltiplicati per i quantitativi stimati quale fabbisogno della Azienda Sanitaria contraente indicati nell’Allegato 1A al Disciplinare di gara “Dettaglio della fornitura”.
3. I quantitativi dei prodotti componenti il Lotto aggiudicato costituiscono un fabbisogno stimato dell’Azienda sanitaria contraente e pertanto possono subire in corso di vigenza contrattuale variazioni in aumento o in diminuzione ai sensi dell’art. 106 D.Lgs. n. 50/2016.
4. La Azienda Sanitaria contraente può sospendere l’acquisizione dei prodotti che non risultassero più idonei a seguito di mutamento negli indirizzi tecnico-scientifici o per le esigenze operative del reparto utilizzatore.
Articolo 3 – Durata del contratto
1. Il contratto ha durata di mesi 36 (trentasei) a decorrere dalla data di sottoscrizione.
2. La Azienda Sanitaria contraente si riserva di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di nuovo contraente e, comunque, nella misura massima di mesi 6 (sei). In tal caso il Fornitore sarà tenuto a proseguire la fornitura agli stessi prezzi, patti e condizioni previste dal contratto ovvero più favorevoli per la Azienda Sanitaria contraente.
3. Secondo quanto previsto al Disciplinare di gara art. 3, comma 7, i primi 3 (tre) mesi di fornitura sono da considerarsi in prova, con facoltà della Azienda Sanitaria contraente di recedere dal contratto, in tutto o in parte, qualora in tale periodo riscontri, a proprio insindacabile giudizio, la non corrispondenza ai requisiti previsti e/o la mancata tenuta qualitativa dei prodotti o che la fornitura non rispondente ai contenuti del Disciplinare di gara, del Capitolato Tecnico, dell’Offerta Economica e della Offerta Tecnica.
Articolo 4 – Condizioni della fornitura
1. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura oggetto del contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico, nonché in conformità con quanto riportato nell’Offerta Economica e nell’Offerta Tecnica pena la risoluzione di diritto del contratto.
2. Le prestazioni contrattuali devono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all’aggiudicazione, comprese le norme UNI e CE applicabili.
3. I dispositivi oggetto della fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all’importazione, all’immissione in commercio e all’uso e devono, inoltre, rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all’atto dell’offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante l’esecuzione della fornitura.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui
sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Azienda Sanitaria contraente assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Azienda Sanitaria contraente da tutte le conseguenze derivanti da eventuali difformità della fornitura rispetto alle specifiche, caratteristiche tecniche e requisiti richiamati dal presente articolo nonché dall’eventuale inosservanza delle norme, prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali della Azienda Sanitaria contraente nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
7. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Azienda Sanitaria contraente di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
Articolo 5 – Innovazione Tecnologica
Il Fornitore che in corso di vigenza contrattuale presenti in commercio nuovi prodotti, analoghi a quelli oggetto della fornitura (anche a seguito di modifiche normative), recanti migliori caratteristiche di rendimento, dovrà proporre alla struttura referente della Azienda Sanitaria contraente la sostituzione dei prodotti alle stesse condizioni di fornitura ovvero migliorative. Nel caso vengano immessi in commercio nuovi prodotti, anche da parte di fornitori terzi, che producano dei vantaggi sostanziali e oggettivi sui pazienti (a titolo esemplificativo una maggiore efficacia del nuovo prodotto in termini di esiti su end point clinici rilevanti e/o maggiore sicurezza, documentate da studi clinici metodologicamente corretti e riconosciuti dalle linee guida di riferimento), la Azienda Sanitaria contraente sulla base delle indicazioni dei propri clinici, si riserva la facoltà di recedere motivatamente dal contratto.
Articolo 6 – Direttore dell’esecuzione del contratto e Referente della fornitura per il Fornitore
1. Il Direttore dell’esecuzione del contratto, nominato dalla Azienda Sanitaria contraente, è il Dott. NOME COGNOME, QUALIFICA AZIENDALE.
2. Il Direttore dell’esecuzione del contratto, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto e dalla normativa di settore, procede alla verifica di conformità in corso di esecuzione rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura.
3. Ai sensi dell’art. 9 del Capitolato Tecnico, il Fornitore individua il Sig./Dott. NOME COGNOME, QUALIFICA AZIENDALE, quale Referente della fornitura, con capacità di rappresentare il Fornitore agli effetti dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
4. In caso di assenza del Referente della fornitura, il Fornitore deve comunicare tempestivamente al Direttore dell’esecuzione del contratto il nominativo ed il recapito di un sostituto.
Articolo 7 – Obbligazioni specifiche del Fornitore
1. Il Fornitore deve essere in possesso delle prescritte autorizzazioni, nonché delle attrezzature e dell’organizzazione idonea alla gestione dell’appalto oggetto del presente contratto e pertanto solleva la Azienda Sanitaria contraente da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla gestione dell’appalto stesso.
2. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente contratto, a:
a) garantire la continuità, regolarità e completezza della fornitura;
b) eseguire la fornitura come previsto nella documentazione di gara impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione della fornitura secondo quanto stabilito nel contratto, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico e nella Offerta Tecnica;
c) manlevare e tenere indenne la Azienda Sanitaria contraente delle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da difetti di prodotti oggetto del contratto, ovvero in relazione ai diritti di privativa vantati da terzi;
d) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali ISO9000 per la gestione e assicurazione della qualità ed, in particolare, quanto previsto dalla normativa ISO9001;
e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Azienda Sanitaria contraente di monitorare la conformità delle forniture ai parametri di qualità predisposti ed alle norme previste nella documentazione di gara;
f) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo predisposte e comunicate dalla Azienda Sanitaria contraente;
g) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contralto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi referenti;
h) rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza del personale assumendosi ogni responsabilità in ordine all’adempimento delle vigenti prescrizioni/norme igienico-sanitarie ed infortunistiche, esonerando la Azienda Sanitaria contraente da qualsivoglia responsabilità in merito;
i) informare e formare i propri operatori impiegati nell’esecuzione dell’appalto circa le misure idonee per la protezione individuale da qualsivoglia tipologia di rischio connesso all’esecuzione stessa, nonché garantire che gli operatori medesimi siano provvisti, ove necessario, di dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente con oneri a carico del Fornitore;
j) assicurare il rispetto, da parte degli operatori impiegati nell’esecuzione dell’appalto, degli obblighi di condotta di cui al d.P.R. n. 62/2013 (“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”), estesi per quanto
compatibili, per effetto del disposto dell’art. 2, comma 3, del Decreto medesimo, ai “collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione”, a pena di risoluzione del contratto in caso di accertata grave violazione dei citati obblighi.
Articolo 8 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il proprio personale derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché dalla disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei
confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
3. Il Fornitore è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali.
Articolo 9 – Corrispettivi contrattuali
1. Per l’esecuzione della fornitura sono corrisposti al Fornitore i prezzi unitari offerti IVA esclusa per singolo dispositivo medico e di cui all’Offerta Economica allegata.
2. I corrispettivi contrattuali si riferiscono a forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni contrattuali e sono comprensivi dell’effettuazione dei servizi connessi indicati nella documentazione di gara nonché di tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alle prestazioni oggetto del contratto, compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale, nonché ogni altra spesa accessoria relativa alla fornitura.
3. I corrispettivi contrattuali sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori, non può vantare alcun diritto nei confronti della Azienda Sanitaria contraente, fatto salvo quanto previsto dall’art. 105, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016.
4. Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e
regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri
calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei
corrispettivi come sopra indicati se non nei limiti di cui al successivo comma.
7. I prezzi di aggiudicazione restano fissi ed invariabili per tutta la durata dell’appalto, eventualmente esteso. Esclusivamente decorsi 12 (dodici) mesi dall’avvio della fornitura e su richiesta del Fornitore, la Azienda Sanitaria contraente potrà procedere a revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. a), D.Lgs. n. 50/2016. Resta inteso che eventuali richieste di revisione in aumento o in diminuzione saranno valutate in contraddittorio tra la Azienda Sanitaria contraente e il Fornitore, procedendo, pertanto, di norma, ad un’istruttoria condotta sulla base dei costi standard ove definiti.
Articolo 10 – Fatturazione e pagamenti
1. Si applica la “Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, delle Aziende Ospedaliere Universitarie, degli IRCCS Pubblici, dell’Azienda Ares 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata” di cui a Decreto del Commissario ad Acta Regione Lazio n. U00032/2017, da intendersi parte integrante e sostanziale del contratto.
2. Il Fornitore procede a fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio. Le fatture devono
essere intestate alla Azienda Sanitaria contraente, e recare indicazione del seguente C.U.F.:
Fatturazione elettronica obbligatoria attraverso SdI - Sistema di Interscambio.
3. I prodotti consegnati in modalità conto deposito sono regolarmente fatturati dal Fornitore solo all’atto del loro effettivo utilizzo risultante dall’emissione dell’ordine da parte della Azienda Sanitaria contraente.
4. La liquidazione delle fatture è effettuata dalla Azienda Sanitaria contraente solo a seguito di verifica della rispondenza agli ordini di acquisto, ai corrispondenti documenti di trasporto ed all’esito positivo della verifica di conformità in corso di esecuzione effettuata dal Direttore dell’esecuzione del contratto.
5. Sui pagamenti delle fatture sono operate le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti alla Azienda Sanitaria contraente a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsti.
6. Nessun corrispettivo è dovuto al Fornitore per dispositivi medici non utilizzati e scaduti. Il Fornitore è obbligato a ritirare dal magazzino i dispositivi medici con scadenza uguale o inferiore a mesi 6 (sei) salvo diverso accordo scritto con la Azienda Sanitaria contraente.
7. Nessun corrispettivo è dovuto al Fornitore in caso di consegna di prodotti differenti da quelli aggiudicati oggetto del contratto.
8. E’ fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti, di sospendere o interrompere le prestazioni
previste dal contratto. In ogni caso di interruzione o sospensione anche parziali delle prestazioni contrattuali, il contratto è risolto di diritto e il Fornitore risponde direttamente degli eventuali danni causati alla Azienda Sanitaria contraente o a terzi.
9. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento
rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. La Azienda Sanitaria contraente, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, potrà sospendere, ferma restando 1’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 del codice civile).
10. Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 Legge n.
136/2010 e s.m.i. L’inadempimento degli obblighi di tracciabilità costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della medesima Xxxxx, fatta comunque salva l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 6 della stessa.
Articolo 11 – Inadempienze e penalità
1. Il ritardato e/o inesatto adempimento delle prestazioni contrattuali determina l’applicazione delle penali stabilite nel Capitolato Tecnico.
2. La Azienda Sanitaria contraente, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali potrà avvalersi della garanzia definitiva prestata dal Fornitore, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. In tal caso l’importo delle penali viene recuperato all’atto dell’emissione del mandato di pagamento della prima fattura utile.
3. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto della Azienda Sanitaria contraente di ottenere la prestazione, né di richiedere al Fornitore il risarcimento del maggior danno e, comunque, sia il rimborso dei costi sopportati dalla Azienda Sanitaria contraente a causa dell’inadempimento, compreso il maggior onere per il ricorso ad altro fornitore, sia il risarcimento delle sanzioni amministrative e pecuniarie dovute a ritardi/omissioni in cui la Azienda Sanitaria contraente dovesse incorrere, con l’incameramento della cauzione prestata.
4. Ove le inadempienze e le violazioni contrattuali dovessero ripetersi o in caso di grave inadempimento e grave ritardo, la Azienda Sanitaria contraente può risolvere il contratto. In tal caso è corrisposto al Fornitore il corrispettivo contrattuale per le forniture regolarmente eseguite fino al giorno della risoluzione, previa detrazione dell’importo delle penali applicate e delle necessarie maggiori spese che la Azienda Sanitaria contraente sarà costretta a sostenere a causa dell’anticipata risoluzione per fatto o colpa del Fornitore inadempiente.
Articolo 12 – Responsabilità per danni
1. Ogni responsabilità per quanto riguarda le caratteristiche dei prodotti forniti, difetti o vizi di produzione e/o di progettazione, nonché per gli eventuali inconvenienti e danni provocati a terzi - utenti/utilizzatori - dal loro pur corretto impiego, resta a totale e completo carico del Fornitore, il quale, rendendosene garante nei confronti della Azienda Sanitaria contraente, è tenuto all’osservanza di tutte le norme di legge, regolamentari, prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché di quelle che dovessero essere emanate in corso di validità dell’affidamento.
2. Ferme restando le responsabilità di cui al precedente comma, il Fornitore risponde pienamente sia dei danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale del Fornitore medesimo nell’esecuzione del contratto, sia dei danni causati a terzi e alla Azienda Sanitaria contraente, nonché a cose, di proprietà della medesima o di terzi, presenti ovvero pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi tutti derivanti da omissioni, negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni contrattuali o fornite dalla Azienda Sanitaria contraente durante l’esecuzione della fornitura ed imputabili al Fornitore o ai suoi dipendenti o a persone della cui attività la stessa si avvalga a qualsiasi titolo, obbligandosi a tenere indenne la Azienda Sanitaria contraente da qualsiasi responsabilità, pretesa e molestia.
3. Il Fornitore è tenuto al risarcimento di tutti i danni descritti ai precedenti commi senza eccezione e per l’intera vigenza contrattuale, fatta salva l’applicazione delle penali o l’eventuale risoluzione del contratto, tenendo indenne la Azienda Sanitaria contraente da qualsiasi responsabilità o da qualsivoglia rivalsa/pretesa anche da parte del personale del Fornitore medesimo.
4. I danni arrecati dal Fornitore in esecuzione della fornitura vengono contestati per iscritto al Fornitore stesso con fissazione di un termine breve per le controdeduzioni. Qualora le giustificazioni non vengano accolte dalla Azienda Sanitaria contraente ovvero non vengano presentate, ed il Fornitore non abbia provveduto al risarcimento anche mediante polizza assicurativa ovvero al ripristino totale nel termine fissato, la Azienda Sanitaria contraente provvede direttamente a trattenere il corrispondente importo sulla fattura di prima scadenza ovvero sul deposito cauzionale definitivo.
Articolo 13 – Copertura assicurativa
1. Il Fornitore deve essere in possesso di adeguata polizza assicurativa a beneficio della Azienda Sanitaria contraente e di terzi con massimali adeguati a garantire la copertura del rischio da responsabilità civile del Fornitore medesimo in ordine allo svolgimento di tutte le prestazioni/attività di cui all’affidamento oggetto del contratto.
2. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della copertura assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per lo svolgimento dell’appalto e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa, il contratto potrà essere
risolto di diritto dalla Azienda Sanitaria contraente con conseguente ritenzione della garanzia definitiva prestata e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno.
Articolo 14- Cessione di credito e di contratto
1. La cessione dei crediti maturati dal Fornitore a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016 e della “Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, dei Policlinici Universitari Pubblici, degli IRCCS Pubblici e dell’Azienda Ares 118” di cui a Decreto del Commissario ad Acta Regione Lazio n. U00308 del 03/07/2015.
2. In caso di cessione dei crediti, nel relativo contratto devono essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi: indicare il CIG dell’appalto e anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato; osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
3. La cessione del contratto è vietata, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1 lett. d), D.Lgs. n. 50/2016 in caso di modifiche soggettive.
Articolo 15 - Subappalto
1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto nei limiti del 30% (trenta per cento) del valore complessivo del contratto l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 D.Lgs. n. 50/2016 e all’art. 17 del Disciplinare di gara. OPPURE
1. Non essendo stato dichiarato dal Fornitore all’atto dell’offerta, non è ammesso il ricorso al subappalto.
Articolo 16 – Risoluzione del contratto e recesso
1. Ferme restando le cause di risoluzione del contratto previste dall’art. 108 D.Lgs. n. 50/2016, la Azienda Sanitaria contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 codice civile, dandone comunicazione al Fornitore, senza necessità di intervento dei competenti organi giudiziari, nei seguenti casi, oltre che in quelli già previsti negli altri articoli del presente contratto:
a) documentato verificarsi delle cause di risoluzione espressamente previste dal Disciplinare di gara e dal Capitolato Tecnico;
b) qualora durante il periodo di fornitura si verifichino più di n. 2 (due) contestazioni formali che abbiano dato luogo all'applicazione di penali;
c) qualora si verifichino gravi disservizi e/o inadempimenti agli obblighi stabiliti nel contratto e/o mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti di ogni ordine di cui al Disciplinare di gara, al Capitolato Tecnico, all’Offerta Tecnica nonché danni accertati su pazienti e/o operatori derivanti da difetti di fabbricazione dei prodotti;
d) interruzione o sospensione anche parziali delle prestazioni da parte del Fornitore, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 107 D.Lgs n. 50/2016;
e) inadempimento degli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori, nonché delle norme in materia di collocamento obbligatorio ed in materia di sicurezza sul lavoro;
f) accertata grave violazione, da parte degli operatori impiegati nell’esecuzione dell’appalto, degli obblighi di condotta di cui al d.P.R. n. 62/2013 (“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”), estesi per quanto compatibili agli stessi operatori;
g) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa;
h) inadempimento dell’obbligo di copertura assicurativa;
i) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% (dieci per cento) del valore del contratto;
j) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
k) subappalto non autorizzato;
l) cessazione dell’attività, fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, o procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni. In caso di fallimento il contratto si intende risolto dal giorno precedente a quello della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento e la Azienda Sanitaria contraente conserva verso il fallimento piene ed intere le sue ragioni di credito e di indennizzo spettanti per qualsiasi titolo nonché per l’anticipata risoluzione.
m) perdita dei requisiti soggettivi per l’esercizio delle attività, ivi comprese le autorizzazioni, attestazioni e/o abilitazioni richieste per l’esecuzione della fornitura di cui al presente affidamento, nonché accertamento dell’insussistenza in capo al Fornitore e/o al subappaltatore di requisiti di cui al D.Lgs. n. 163/2006;
n) inadempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010.
2. Il mancato esercizio da parte della Azienda Sanitaria contraente della facoltà di dichiarare risolto il contratto non comporta in alcun modo rinuncia ad una pretesa risarcitoria, né a proporre domanda di risoluzione in via ordinaria.
3. Nell’ipotesi di risoluzione contrattuale, la Azienda Sanitaria contraente, oltre all’applicazione delle
penalità previste, procede ad incamerare la cauzione prestata, nonché a rivalersi su eventuali esposizioni creditorie del Fornitore nei confronti della Azienda Sanitaria contraente per l'escussione di tutti i danni diretti ed indiretti che la Azienda Sanitaria contraente dovesse comunque sopportare per il rimanente periodo contrattuale, ivi compreso il maggior onere, rispetto a quello convenuto, per il ricorso ad altro fornitore, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
4. Resta comunque salvo il diritto della Azienda Sanitaria contraente, oltre ed in aggiunta alla applicazione delle penalità previste, di procedere all’acquisto presso terzi dei prodotti necessari, a danno del Fornitore inadempiente, anche nel caso in cui l’inadempimento non dia luogo alla risoluzione del contratto, restando in ogni caso a carico del Fornitore inadempiente la differenza per l’eventuale maggior prezzo rispetto a quello oggetto di aggiudicazione, nonché ogni altro onere o danno comunque derivante alla Azienda Sanitaria contraente a causa di tale inadempienza.
5. L’esecuzione in danno non esime il Fornitore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
6. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione e alla Azienda capofila e potranno essere valutati agli effetti dell'art. 80, comma 5 lett. c), D.Lgs. n. 50/2016 nonché anche ai fini della risoluzione dei contratti stipulati dal Fornitore con le altre Aziende Sanitarie in esito alla aggiudicazione della medesima procedura di gara.
7. Ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, commi 4- bis e 4-ter, e art. 92, commi 3 e 4, D.Lgs. 159/2011, la Azienda Sanitaria contraente potrà recedere dal contratto in qualunque tempo dandone comunicazione al Fornitore con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso, decorsi i quali prenderà in consegna la fornitura e ne verificherà la regolarità.
8. In caso di recesso della Azienda Sanitaria contraente il Fornitore dovrà rimuovere dai magazzini gli eventuali materiali non accettati dal Direttore dell’esecuzione del contratto e mettere i magazzini a disposizione della Azienda Sanitaria contraente nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero sarà effettuato d’ufficio e a sue spese.
9. In caso di recesso della Azienda Sanitaria contraente il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d’arte, e del valore degli eventuali materiali esistenti in magazzino, purché già accettati dal Direttore dell’esecuzione del contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile.
Articolo 17 – Garanzia definitiva
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 D.Lgs n. 50/2016, il Fornitore ha costituito garanzia definitiva definitiva a favore della Azienda Sanitaria contraente. Detta garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Azienda Sanitaria contraente.
2. La Azienda Sanitaria contraente, in presenza di inadempimenti del Fornitore o ricorrendo i presupposti di cui all’art. 103, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia, previa contestazione dell’inadempimento.
Articolo 18 – Brevetti industriali e diritti di privativa
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Azienda Sanitaria contraente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Azienda Sanitaria contraente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese giudiziali e legali a carico della medesima Azienda Sanitaria contraente.
3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma, la Azienda Sanitaria contraente fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
Articolo 19 - Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia
1. Le modifiche, nonché le varianti, del contratto saranno autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento.
2. Il contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all’art. 106 D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.
3. Nei casi di cui all’art. 106, comma 1 lett. b) e c), D.Lgs. n. 50/2016, in particolare:
- il contratto potrà essere modificato solo qualora l’eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% (cinquanta per cento) del valore del presente contratto. In caso di più modifiche successive, tale limitazione sarà applicata al valore di ciascuna modifica;
- a seguito della modifica del contratto, la Azienda Sanitaria contraente pubblicherà apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
4. Nei casi di cui all’art. 106, comma 1 lett. b), e comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, la Azienda Sanitaria contraente comunicherà all’Autorità Nazionale Anticorruzione le modificazioni apportate al contratto, entro 30 (trenta) giorni dal loro perfezionamento.
5. Ai sensi dell’art. 106, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016, la Azienda Sanitaria contraente, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, potrà imporre al Fornitore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente contratto. In tal caso il Fornitore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
6. E' ammesso il recesso di uno o più operatori raggruppati esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che gli operatori rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati alle forniture ancora da eseguire.
Articolo 20 – Obblighi di riservatezza e segretezza
1. Il Fornitore è tenuto all’osservanza della normativa di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dei relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
2. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e subcontraenti e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza la Azienda Sanitaria contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
Articolo 21 – Foro competente
1. Fermo restando quanto stabilito dall’art. 133, comma 1 lett. e), D.Lgs. n. 104/2010, per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, efficacia, esecuzione, risoluzione e/o interpretazione del contratto è competente esclusivamente il Foro di Roma.
Articolo 22 – Spese di contratto
1. Tutte le spese di bollo, registro, e copia inerenti al presente contratto sono a carico del Fornitore.
2. Il contratto è redatto in unico originale informatico, è soggetto ad imposta di bollo l’importo di € 45,00 (quarantacinque/00) ai sensi del D.M. 22/02/2007, ed è sottoposto a registrazione con procedura telematica a tassa fissa, con oneri a carico del Fornitore. Le imposte di bollo e di registrazione sono versate con modalità telematica mediante il Modello Unico Informatico.
Articolo 23 - Allegati
1. Si allega materialmente al contratto, quale parte integrante e sostanziale, l’Offerta Economica presentata dal Fornitore in sede di gara.
2. Si intendono allegati al contratto, quali parti integranti e sostanziali anche se non materialmente
collazionati al medesimo, i seguenti documenti: il Disciplinare di gara con i relativi allegati, l’Offerta Tecnica e tutti i documenti che la costituiscono, la “Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, delle Aziende Ospedaliere Universitarie, degli IRCCS Pubblici, dell’Azienda Ares 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata” di cui a Decreto del Commissario ad Acta Regione Lazio n. U00032/2017.
Articolo 24 - Dichiarazione ex artt. 1341 e 1342 del codice civile
1. Il sottoscritto ………………., in qualità di Legale Rappresentante ……………… del Fornitore, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel contratto, ferma restando la inderogabilità delle norme contenute nel bando di gara, nel Disciplinare di gara e relativi allegati, per quanto non previsto, nelle disposizioni del codice civile e delle leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili: art. 1 – Norme regolatrici e disciplina applicabile; art. 2 – Oggetto e valore del contratto; art. 3 – Durata; art. 4 – Condizioni della fornitura; art. 5 – Innovazione tecnologica; art. 7 – Obbligazioni specifiche del Fornitore; art. 9 – Corrispettivi contrattuali; art. 10 – Fatturazione e pagamenti; art. 11 – Inadempienze e penalità; art. 12 – Responsabilità per danni; art. 13 – Copertura assicurativa; art. 14 – Cessione di credito e di contratto; art. 16 – Risoluzione del contratto e recesso; art. 18 – Brevetti industriali e diritti di privativa; art. 19 – Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia art. 20 – Obblighi di riservatezza e segretezza; art. 21 – Foro competente; art. 22 – Spese di contratto.
Richiesto io Ufficiale Rogante della Azienda Sanitaria contraente ho ricevuto il presente atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. pagine a video, di cui interamente scritte n.
e la n. per x. xxxxx, firme escluse, e omessa la lettura degli allegati per espressa volontà delle parti, ricorrendo le condizioni di legge, ne ho data lettura alle parti le quali lo approvano e sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, con firma digitale ai sensi dell’art. 24 D.Lgs.
n. 82/2005 e s.m.i. di seguito verificata a mia cura ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013. In presenza delle parti io Ufficiale Xxxxxxx ho firmato il presente documento informatico con firma digitale. Per la Azienda Sanitaria contraente
Firmato Il Legale Rappresentante Per il Fornitore
Firmato Il Legale Rappresentante Firmato L’Ufficiale Rogante
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.