CONTRATTO DI CONCESSIONE
TRA
Complesso Monumentale della Pilotta, con sede legale in Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx 00, 00000, Xxxxx (xxx seguito, per brevità, anche “Concedente” o “Complesso” o “Museo”)
E
Electa SPA, via Bianca di Savoia 12 – 20122 Milano, P.I. 09671010156 (nel seguito per brevità anche “Impresa” o “Concessionario”)
(nel seguito per brevità congiuntamente Concedente e Concessionario, anche le “Parti”)
PREMESSO CHE
a) ai sensi dell’art. 115, commi 1 e 3, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”(“Codice dei Beni Culturali”), le attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta e, in tale ultimo caso, mediante la concessione a terzi per il tramite di procedure ad evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti;
b) ai sensi dell’art. 117, commi 1 e 2, del D. Lgs. n.42/2004, negli istituti e nei luoghi della cultura indicati all'art. 101 del medesimo Codice, possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, tra cui rientrano, tra gli altri, l’organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonché di iniziative promozionali i servizi di gestione di punti vendita e l’utilizzazione commerciale delle riproduzioni di beni; i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l’infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro;
c) l’art 117, comma 3, del Codice dei Beni Culturali, dispone che i servizi di cui al comma 1 possono essere gestiti in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria;
d) l’art. 117, comma 4, del Codice dei Beni Culturali, dispone che la gestione dei servizi medesimi è attuata nelle forme previste dall'articolo 115, tra cui rientra l’affidamento in concessione a soggetti terzi selezionati mediante procedure ad evidenza pubblica;
e) l’art. 151, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 (“Codice degli appalti”), prevede che per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della Nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla tutela, lo Stato, le regioni e gli enti territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1;
f) L’art. 183, comma 15 del D. Lgs. 50/2016, nell’ambito più generale delle disposizioni relativi alla finanza di progetto, dispone che gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di progetti di partenariato, alle condizioni nello stesso previste;
g) con deliberazione del CDA in data 04.08.2021, il Complesso della Pilotta ha stabilito di dare
avvio al progetto di mostra “I Farnese. Architettura, arte e potere” (d’ora in avanti “I Farnese”) prevista negli spazi del Complesso della Pilotta tra febbraio e giugno 2022;
h) la mostra è frutto di una collaborazione scientifica con l’Università degli Studi di Parma, l’Ordine degli Architetti P.P.C. della città e il Museo di Capodimonte. Partner dell’iniziativa sono Parma Capitale della Cultura Italiana 2020+2021, il Comune di Parma e la Fondazione Cariparma;
i) in data 09.08.2021, il Concessionario ha avviato la procedura prevista dal richiamato art. 183, comma 15;
j) il Complesso Monumentale della Pilotta ha proceduto all’indizione della procedura di gara in oggetto con determina dirigenziale n. 578 del 10.08.2021 e successivamente pubblicato in data 16/08/2021 il bando di gara avente ad oggetto “Procedura aperta per partenariato pubblico privato (PPP) ai sensi degli artt. 180 e 183, co. 15 del D.lgs. 50/2016 per la realizzazione della mostra “I Farnese. Architettura, arte e potere” prevista presso il Complesso Monumentale della Pilotta di Parma (febbraio-giugno2022). CUP F99J20001410001. – CIG 8867113D1E con scadenza per la presentazione delle offerte il 21 settembre 2021 ore 12:00;
k) a conclusione delle predette operazioni è stata deliberata l’aggiudicazione con determina dirigenziale n. 674 del 24.09.2021, e successivamente si è proceduto alla dichiarazione di efficacia con determina dirigenziale n. 771 del 25.10.2021 per un importo pari ad € 587.565,00 oltre ad I.V.A. di Legge in favore dell’operatore economico Electa S.p.a.;
l) l’Impresa è risultata aggiudicataria della concessione avente a oggetto i servizi indicati nell’art. 2;
m) l’Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto e, in particolare, garanzia fideiussoria definitiva;
n) costituiscono parte integrante del presente contratto i seguenti allegati:
• Allegato “I” – Progetto di fattibilità;
• Allegato “II” – PEF;
• Allegato “III” – Planimetria;
• Allegato “IV” – asseverazione del Piano Economico Finanziario;
• Allegato “V” – Garanzia fideiussoria definitiva.
o) il Concessionario dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni e consente di acquisiretutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
p) il Concessionario espressamente prende atto e accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi “solari” ove non diversamente stabilito.
TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1
VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI
1. Le premesse di cui al presente contratto, gli allegati, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo.
2. L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati indicati nella precedente premessa n), a titolo non esaustivo anche:
a) da tutte le norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
c) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
d) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D. Lgs. n. 50/2016;
e) dal D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008;
f) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. e dai relativi decreti ministeriali di attuazione;
g) dalle disposizioni nazionali e comunitarie in materia di tutela della privacy;
h) ove applicabili, dalle linee guida adottate dall’ANAC e dai decreti attuativi del D. Lgs. n. 50/2016.
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti tutti prodotti dal Complesso prevarranno sugli atti e i documenti prodotti dall’Impresa, a eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Impresa e accettate dalla Concedente, per quanto di rispettiva competenza.
ARTICOLO 2
OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE DELL’ESECUZIONE E GESTORE DEL CONTRATTO
1. La Concedente affida al Concessionario, che accetta, la gestione dei seguenti servizi e attività:
i. coordinamento organizzativo generale, secondo quanto indicato nel Progetto di fattibilità allegato sotto la voce “Coordinamento organizzativo generale”;
ii. gestione amministrativa e copertura finanziaria dei trasporti e delle assicurazioni delle opere d’arte;
iii. realizzazione delle pubblicazioni di mostra (catalogo e volume di saggi)
secondo le specifiche tecniche contenute nel Progetto di fattibilità allegato sotto la voce “Editoria” compresi tutti gli indispensabili servizi editoriali;
iv. progettazione, realizzazione e vendita al bookshop temporaneo di cui al comma 3 del presente articolo di una linea di merchandising dedicata alla mostra;
v. gestione del bookshop di mostra, allestito con il mobilio fornito dal Concedente, in uno spazio deputato e di proprietà del Complesso;
vi. realizzazione dell’immagine coordinata e delle sue declinazioni della mostra;
vii. servizio di ufficio stampa per la mostra;
viii. progettazione e realizzazione del piano di comunicazione e del piano marketing;
ix. fundraising per la raccolta di sponsor finanziari, tecnici e in co- marketing;
x. gestione di eventi privati presso il Complesso della Pilotta durante il periodo di mostra.
2. Il Concessionario si impegna a provvedere alla realizzazione e alla gestione di tutti i servizi e le attività sopra indicati a propria esclusiva responsabilità, cura e spese.
3. Gli spazi destinati alla sola mostra sono definiti nell’Allegato III al presente contratto e comprendono:
- al piano terra gli ambienti cosiddetti “Voltoni”, con la sezione architettura;
- al primo livello gli ambienti del Museo Archeologico con la sezione definita “Wunderkammer”;
- al secondo livello il Teatro Farnese e gli ambienti della “Galleria Petitot” con la sezione della quadreria.
Il percorso così descritto sarà accessibile solo mediante l’acquisto di un biglietto mostra o di un biglietto combinato Museo + Xxxxxx; non sarà accessibile ai titolari del solo biglietto Museo (cfr. articolo 6 che segue).
4. I locali e gli spazi destinati all’esecuzione del servizio di bookshop oggetto del presente contratto saranno situati all’interno del Complesso della Pilotta (area servizi al piano terra, di fianco ai cosiddetti “Voltoni”, come indicato nella planimetria allegata). Tali locali e spazi, ivi compresi gli arredi già esistenti, saranno messi a disposizione del Concessionario all’atto della redazione del “Verbale di Avvio delle attività di gestione del bookshop della mostra I Farnese presso il Complesso della Pilotta”.
5. La Concedente ha designato il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, nella persona del Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, e il Direttore dell’Esecuzione, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, nella persona della Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx.
6. Il Concessionario ha designato il Gestore del Contratto nella persona dell’Amministratore delegato Xxxxxxx Xxxxxxxx, e il referente operativo il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, referenti per tutte le attività previste dal presente contratto.
ARTICOLO 3
AVVIO, ORARI E CESSAZIONE DEI SERVIZI
1. La mostra verrà inaugurata il 17 marzo 2022 (apertura al pubblico 18 marzo) e terminerà il 30 giugno 2021 con possibile proroga fino al 31 luglio 2022 sulla base di quella che sarà la disponibilità del maggior prestatore, Museo e Bosco di Capodimonte.
2. Il Concessionario si impegna a garantire le attività e i servizi previsti dal presente contratto, da tutti i suoi allegati e in conformità al Progetto. La mostra seguirà i giorni e gli orari di apertura del Complesso, ovvero: ore 10.30-18.30 (ultimo ingresso 17:45), giorno di riposo il lunedì.
3. Il Concessionario, vista la documentazione di gara e la sottoscrizione del presente contratto, accetta che il Concedente, previo apposito accordo con il Concessionario stesso, possa modificare i suddetti giorni e gli orari di apertura e di chiusura, se migliorativi per lo svolgimento dei servizi.
4. Le eventuali variazioni dell’orario e/o dei giorni di cui al punto che precede, se preventivamente condivise dal Concessionario, dovranno essere comunicate dalla Concedente con anticipo di almeno 7 giorni.
5. Eventuali richieste da parte del Concessionario di variazione degli orari di cui sopra dovranno essere adeguatamente motivate e saranno oggetto di apposito accordo tra il Concessionario e la Concedente.
6. Alla scadenza della concessione, il Concessionario è tenuto alla riconsegna dei locali e del mobilio del bookshop liberi da cose e persone, nello stato in cui riconosce di averli ricevuti quale risultante dal Verbale di Avvio dell’esecuzione del Servizio. All’atto di riconsegna sarà redatto, in contraddittorio tra le parti, apposito Verbale di Riconsegna dei beni/spazi.
ARTICOLO 4 DURATA
1. La concessione delle attività e dei servizi di cui all’art. 2.1 cesserà inderogabilmente con la conclusione della mostra e si prolungherà per un periodo massimo di trenta giorni per l’espletamento delle attività di coordinamento del disallestimento, di trasporto di ritorno delle opere e di tutte le attività organizzative conclusive.
2. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Concedente si riserva di sospender le, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.
3. La Concedente si impegna a comunicare al Concessionario, con un anticipo di almeno cinque giorni, tutte le attività straordinarie che si svolgeranno nei locali del Complesso della Pilotta, anche non oggetto di concessione, e che possano avere riflessi sulla durata e/o esecuzione dei servizi oggetto di concessione.
ARTICOLO 5
CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE, CONTRIBUTI A FAVORE DEL CONCESSIONARIO E REVISIONE DEL PIANO ECONOMICO - FINANZIARIO
1. A titolo di corrispettivo della presente concessione, per la copertura dei costi assunti dal Concessionario a proprio rischio per l’esecuzione delle attività e dei servizi di cui all’art. 2, al Concessionario è riconosciuto il diritto di sfruttare economicamente i servizi di biglietteria SIAE della mostra, bookshop e produzione di gadget. Il Concessionario dovrà farsi forza propositiva per attività di fundraising, sponsorship e gestione di serate ed eventi oggetto del Contratto, con assunzione a proprio carico del rischio operativo legato alla gestione dei servizi medesimi, nei termini e alle condizioni previste dal Piano Economico e Finanziario (PEF). Resta inteso che ogni attività che il Concessionario intende organizzare in questi ambiti deve ricevere l’autorizzazione del Concedente che deve essere messo nelle condizioni di valutare in maniera particolare e informata la natura delle proposte e la loro compatibilità con le missioni, con le condizioni di sicurezza e l’immagine del Complesso con un preavviso di almeno 10 giorni, salvo casi eccezionali opportunamente motivati.
2. Dopo il raggiungimento del punto di pareggio ossia alla copertura dei costi tramite i ricavi dei servizi di cui al comma 1, il Concessionario verserà al Concedente una royalty pari al 35% (oltre iva, se dovuta) sui ricavi eccedenti - come meglio specificato nel successivo articolo 7 - che verserà alla fine della mostra, dopo l’approvazione della rendicontazione finale da parte della Concedente.
3. Resta inteso che il Piano Economico e Finanziario (PEF) indica l’investimento massimo complessivo globale che il Concessionario si impegna a garantire e sostenere; si precisa che tale investimento, pari a € 587.565,00 oltre ad I.V.A. di Legge è determinato in obbedienza a quanto indicato nel PEF.
4. Il Piano Economico e Finanziario (PEF) di cui al precedente punto 1 sarà oggetto di revisione solo alle condizioni e secondo le modalità indicate nel comma 6 dell’art. 165 del D. Lgs. 50/2016. Si specifica altresì che, qualora per cause connesse alla diffusione del Covid 19, il Concessionario fosse tenuto, in conseguenza di provvedimenti vincolanti delle autorità competenti, a sospendere le attività o la produzione della mostra (in qualunque fase essa si trovi: pre- allestimento, allestimento, mostra aperta al pubblico), le Parti si impegnano a individuare soluzioni di comune soddisfazione, come – a titolo esemplificativo – ricalendarizzare e/o estendere i termini temporali della mostra.
5. Entro sessanta giorni dalla fine della mostra, il Concessionario consegnerà alla Concedente la rendicontazione finale dei ricavi e dei costi corredata da giustificativi e/o relazioni tecniche e completa del calcolo della quota di spettanza della Concedente superato il punto di pareggio.
6. Entro sessanta giorni dalla consegna della rendicontazione, la Concedente si impegna a dare riscontro al Concessionario che, in caso positivo, provvederà al versamento della quota di spettanza del Concedente ai sensi del precedente comma.
ARTICOLO 6
SERVIZIO DI BIGLIETTERIA, GESTIONE E TARIFFE DEI TITOLI DI ACCESSO ALLA MOSTRA
Le Parti concordano che i prezzi degli ingressi alla mostra e le modalità degli ingressi gratuiti sono i seguenti:
• BIGLIETTO SIAE SOLO MOSTRA (di seguito “Biglietto SIAE”)
A. Intero: 13,00 euro
B. Ridotto: 11,00 euro (gruppi di adulti (12-30 pax); docenti delle scuole di ogni ordine e grado; militari e forze dell’ordine non in servizio; convenzioni che le Parti congiuntamente sottoscriveranno dopo la firma del presente contratto)
C. Giovani: 9,00 euro (ragazzi tra i 18 e i 25 anni) D. Minori 6-18 anni: 8,00 euro
X. Xxxxxxx speciale (possessori di Parma card): 8,00 euro F. Scuole: 6,00 euro
X. Xxxxxxxx: bambini sotto i 6 anni; accompagnatore familiare o appartenente a servizi socio- assistenziali di cittadini dell’Unione Europea portatori di handicap con documentazione sanitaria (il portatore di handicap entra gratuitamente); membri I.C.O.M. (International Council of Museums); guide turistiche dell’Unione Europea munite di licenza professionale/mediatori culturali; giornalisti italiani e stranieri, previa richiesta di accredito all’ufficio stampa del Complesso o di Electa il giorno dell’inaugurazione (negli altri giorni il biglietto è 8 euro); 1 accompagnatore per gruppo di adulti; max 2 accompagnatori per gruppo scuola.
• BIGLIETTI COMBINATI (BIGLIETTO MUSEO + BIGLIETTO MOSTRA) (di seguito “Biglietti Combinati”):
A. Biglietti Combinati interi: 16,00 euro, ovvero 8,00 euro per il biglietto di ingresso alla Mostra + 8 euro per il biglietto di ingresso al Complesso (di seguito “Biglietto Museo”).
B. Biglietti Combinati ridotti: 12,00 euro (minori di 26 anni; gruppi di adulti (12-30 pax); docenti delle scuole di ogni ordine e grado; militari e forze dell’ordine non in servizio; convenzioni che le Parti congiuntamente sottoscriveranno dopo la firma del presente contratto), ovvero 8,00 euro per il biglietto di ingresso alla Mostra + 4 euro per il biglietto di ingresso al Complesso (di seguito “Biglietto Museo”)
C. Biglietti Combinati giovani: 10,00 euro (ragazzi tra i 18 e i 25 anni), ovvero 8,00 euro per il biglietto di ingresso alla Mostra + 2 euro per il biglietto di ingresso al Complesso (di seguito “Biglietto Museo”).
D. Biglietti Combinati minori 6-18 anni: 8,00 euro per il biglietto di ingresso alla mostra, + 0 euro per il biglietto di ingresso al Complesso (di seguito “Biglietto Museo”)
E. Biglietti Combinati ridotto speciale (possessori di Parma card): 15,00 euro, ovvero 8,00 euro per il biglietto di ingresso alla Mostra + 7 euro per il biglietto di ingresso al Complesso (di seguito “Biglietto Museo”).
F. Biglietti Combinati Scuole: 6,00 euro, ovvero 6,00 euro per il biglietto di ingresso alla Mostra + 0 euro per il biglietto di ingresso al Complesso (di seguito “Biglietto Museo”).
G. Biglietti Combinati Gratuiti: bambini sotto i 6 anni; accompagnatore familiare o appartenente a servizi socio-assistenziali di cittadini dell’Unione Europea portatori di handicap con documentazione sanitaria (il portatore di handicap entra gratuitamente); membri I.C.O.M. (International Council of Museums); guide turistiche dell’Unione Europea munite di licenza professionale/mediatori culturali; giornalisti italiani e stranieri, previa richiesta di accredito all’ufficio stampa del Complesso o di Electa il giorno dell’inaugurazione (negli altri giorni il biglietto è pari al combinato ridotto); militari e forze dell’ordine in servizio; 1 accompagnatore per gruppo di adulti; max 2 accompagnatori per gruppo scuola.
Si precisa che saranno emessi due tagliandi di ingresso distinti, il primo di competenza del Complesso Monumentale della Pilotta e il secondo di competenza di Electa come descritto sopra, rilasciati da un unico operatore di biglietteria.
Si specifica ulteriormente che i titolari del Biglietto gratuito del Complesso che volessero visitare la Mostra avranno facoltà di acquistare il “Biglietto SIAE” alla tariffa corrispondente alla propria categoria, ovvero avranno facoltà di visitare la mostra con un titolo gratuito solo se rientranti nella categoria dei gratuiti della Mostra.
Prevendite del biglietto SIAE:
Diritto di prenotazione obbligatorio per gruppi e scolaresche:
1,50 euro prevendita biglietto individuale 1,00 prevendita biglietto gruppi
0,50 prevendita biglietto scuole
Ad Electa è riconosciuto il diritto di sfruttare economicamente i servizi di biglietteria SIAE; dopo il raggiungimento del punto di pareggio ossia alla copertura dei costi tramite i ricavi di cui al comma 1 dell’art. 5, il Concessionario verserà al Concedente una royalty pari al 35% dei ricavi eccedenti, che verserà alla fine della mostra, dopo l’approvazione della rendicontazione finale da parte del Concedente come specificato al successivo art. 7. Il “Biglietto Museo” è di titolarità esclusiva del Complesso.
Per quanto riguarda il biglietto mostra e le relative quote Siae dei biglietti combinati, il servizio di vendita biglietti on line (prevendita, promozione pratiche SIAE, accordi con piattaforme e banche) sarà gestito da società esterna e avverrà tramite piattaforma idonea, debitamente implementata delle funzioni relative all’emissione dei biglietti SIAE, di competenza di Electa SPA e interfacciata con sistemi anch’essi idonei per il corretto reindirizzamento dei pagamenti.
Il personale di biglietteria per la vendita on site dei biglietti “Mostra”, “Museo” e “Combinati” sarà a carico del Concedente, che svolgerà il servizio tramite società esterna; tale società sarà responsabile del servizio e fornirà al Concedente ogni garanzia di controllo e consegna incassi. Le Parti stabiliscono che la società fornirà ogni sera, alla chiusura della mostra, un report dettagliato dei biglietti emessi e degli incassi; la reportistica farà fede per ogni necessaria verifica dei ricavi giornalieri.
Tutte le operazioni riguardanti la piattaforma della vendita on site) saranno, per quanto riguarda il biglietto mostra e per le relative quote di spettanza SIAE dei biglietti combinati, a totale carico di Electa SPA che sarà parte attiva nella contrattualizzazione delle stesse. Saranno a totale carico del Complesso per il biglietto solo “Museo” e per le relative quote di spettanza dei biglietti combinati.
Il Concessionario sosterrà il costo della stampa sia per i biglietti Siae che per la relativa quota SIAE del biglietto combinato.
Resta inteso che le tre tipologie di biglietto potranno essere acquistate sulla base di una libera scelta da parte di tutti i visitatori paganti.
Resta altresì inteso che la disposizione di cui al precedente capoverso sarà operativa a partire
dalla effettiva implementazione della piattaforma ovvero, concretamente, dal momento in cui le parti saranno effettivamente in grado di affidare il servizio per la vendita online.
Si stabiliscono le seguenti modalità di pagamento/versamento: Biglietti acquistati in cassa:
- Biglietto SIAE acquistato con pagamenti elettronici: incasso diretto su conto corrente Electa (il pos sarà direttamente linkato al c/c Electa);
- Biglietto MUSEO acquistato con pagamenti elettronici: incasso diretto su conto corrente del Concedente (il pos sarà linkato al c/c Complesso);
- Biglietti COMBINATI acquistato con pagamenti elettronici: incasso diretto su conto corrente Electa per la quota SIAE e incasso diretto sul conto del Concedente per la quota MUSEO. Le parti dispongono che il versamento dovrà automaticamente essere suddiviso dalla piattaforma e dai sistemi elettronici di pagamento in due parti e versate direttamente sui rispettivi conti correnti;
- Biglietto SIAE acquistato per contanti: incasso consegnato quotidianamente dalla società che gestisce i servizi di cassa alla società per ritiro portavalori incaricata da Electa.
- Biglietto MUSEO acquistato per contanti: incasso consegnato quotidianamente dalla società che gestisce i servizi di cassa del Complesso.
- Biglietto COMBINATO acquistato per contanti: per la quota SIAE, incasso consegnato quotidianamente dalla società che gestisce i servizi di cassa alla società per ritiro portavalori incaricata da Electa; per la quota del biglietto MUSEO, incasso consegnato quotidianamente dalla società che gestisce i servizi di cassa del Complesso.
Biglietti acquistati on line:
- Prevendita Biglietto SIAE acquistato con pagamenti elettronici: incasso diretto su conto corrente Electa tramite apposita piattaforma. Ogni onere di gestione per questo servizio fatto valere dalla società che abbia in gestione tale modalità di pagamento verrà sostenuto da Electa;
- Prevendita Biglietto MUSEO acquistato con pagamenti elettronici: incasso diretto su conto corrente del Complesso. Ogni onere di gestione per questo servizio fatto valere dalla società che abbia in gestione tale modalità di pagamento verrà sostenuto dal Complesso;
- Prevendita Biglietto COMBINATO acquistato con pagamenti elettronici: incasso diretto su conto corrente Electa per la quota SIAE e incasso diretto sul conto del Concedente per la quota MUSEO. Le parti, che pagheranno ciascuna per la quota di competenza gli oneri derivanti dalla gestione delle relative piattaforme di pagamento online, dispongono che il versamento dovrà automaticamente essere suddiviso dalla piattaforma e dai sistemi elettronici di pagamento in due parti e versate direttamente sui rispettivi conti correnti.
ARTICOLO 7
MODALITA’ DEL CALCOLO DEI CORRISPETTIVI
Al termine della Mostra, qualora i ricavi derivanti dagli incassi del Biglietto SIAE, unitamente ai ricavi derivanti dalle vendite al Bookshop della Mostra e agli altri ricavi da sponsorizzazioni ed eventi privati promossi e gestiti direttamente dal Concessionario, non risulteranno sufficienti a garantire la copertura dei costi per la realizzazione della Mostra e per la gestione del Bookshop,
Electa non avrà nulla a pretendere nei confronti del Complesso che sarà dunque tenuto integralmente indenne.
Ove invece, i ricavi derivanti dagli incassi del Biglietto SIAE unitamente ai ricavi derivanti dalle vendite al Bookshop della Mostra e agli altri ricavi da sponsorizzazioni ed eventi privati promossi e gestiti direttamente dal Concessionario, eccedano i costi sostenuti per la realizzazione della Mostra e per la gestione del Bookshop, gli eventuali ricavi eccedenti maturati saranno ripartiti tra Electa e il Complesso nella misura del 65% a favore di Electa e 35% a favore del Complesso.
Qualora, successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto, Electa acquisisse sponsorizzazioni o finanziamenti di altro tipo o, comunque, nel caso in cui i costi sostenuti da Electa (rendiconto consuntivo) si rivelassero inferiori a quelli previsti (budget preventivo), la soglia a partire dalla quale Electa è tenuta al versamento della quota dei ricavi eccedenti di spettanza del Complesso si abbasserà in maniera diretta, adeguandosi all’eventuale contrazione della spesa a carico del conto economico.
ARTICOLO 8
MODALITÀ ED ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI
1. I servizi e le attività oggetto della presente concessione dovranno essere svolti a perfetta regola d’arte, per il raggiungimento del massimo beneficio della Concedente e dei visitatori, e nel pieno rispetto di quanto previsto dal presente Contratto e dai suoi allegati nonché del Progetto.
2. Per la tutela del pubblico interesse, il Concessionario dovrà garantire idonea pubblicità ai prezzi dei servizi oggetto della presente concessione, esponendo permanentemente e in modo visibile ai visitatori, i prezzi e le tariffe applicate.
3. La Concedente si riserva il diritto di controllare, in qualunque momento, i prezzi e le tariffe applicate dal Concessionario e di verificare presso i clienti se i prezzi e le tariffe applicate corrispondano al servizio reso.
4. Le spese sostenute da Electa in totale coerenza al piano economico finanziario (PEF) presentato ed allegato alla presente Convenzione, dovranno essere analiticamente rendicontate al Concedente.
ARTICOLO 9
OBBLIGHI E ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO
1. Nell’espletamento dei servizi oggetto della Concessione, oltre ad adempiere agli impegni tutti assunti con il presente contratto, il Concessionario è obbligato a:
a. eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Offerta Tecnica nonché nel presente contratto e nei suoi Allegati;
b. osservare la legislazione in materia di trattamento dei rifiuti nonché a rispettare qualsiasi legge di settore applicabile;
c. osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni dovranno comprendere misure idonee concordate con il Concedente, a esclusivo carico del Concessionario e incluse a integrazione del PEF.
d. manlevare e tenere indenne la Concedente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti;
e. acquisire, a propria cura e spese, qualsiasi autorizzazione, licenza, nulla-osta, permesso o altra forma di assenso necessario per l’utilizzo delle strutture ovvero per la gestione dei servizi oggetto di Concessione;
f. presentare agli uffici competenti per il territorio tutti gli eventuali titoli abilitativi per la conduzione delle attività, richiesti dalla normativa vigente, espletando tutte le formalità amministrative necessarie per lo svolgimento dei servizi in Concessione;
g. provvedere all'avvio dei servizi entro i termini previsti dall’art. 3;
h. adeguare i servizi ai mutamenti di orario del Complesso che dovessero intervenire;
i. essere sempre in regola e assumere integralmente ogni onere presente e futuro, relativamente al pagamento di imposte, diritti, tasse inerenti alla gestione dell'attività e agli spazi concessi;
j. regolamentare l’entrata e l’uscita del personale e dei fornitori per le operazioni di carico e scarico attraverso accessi e spazi appositamente destinati, previamente concordati con la Concedente;
x. xxxxxxxxxx, a propria cura e spese, a quanto altro ritenuto necessario per l'erogazione dei servizi concessi;
l. contabilizzare, secondo le vigenti disposizioni in materia, tutti gli incassi provenienti dalla gestione dei servizi oggetto del presente contratto;
m. consentire e garantire il pagamento, da parte del pubblico, anche attraverso carte di credito, bancomat, POS ed altri sistemi similari e attraverso i circuiti eventualmente proposti in offerta tecnica;
n. informare tempestivamente la Concedente, di eventuali sospensioni dei servizi in concessione determinati da cause di forza maggiore (scioperi, calamità naturali, ecc.), così da consentirne, in ogni caso, la preventiva comunicazione agli utenti;
o. assicurare il rispetto di quanto previsto nell'art. 1 della Legge n.146 del 12.6.1990 e s.m.i. recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge";
p. non adibire i locali a usi diversi da quelli pattuiti, né utilizzarli per attività difformi o ulteriori a quelle indicate nel presente contratto, fatte salve eventuali ulteriori attività espressamente autorizzate dalla Concedente;
q. consentire alla Concedente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali
verifiche;
r. rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Concedente, nonché a dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto;
s. comunicare alla Concedente, entro 15 giorni dall’intervenuta modifica, ogni variazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi;
t. fornire alla Concedente ogni informazione, reportistica e/o documentazione contabile e amministrativa richiesta dalla Concedente, anche al fine di agevolare verifiche e controlli;
u. non applicare alcun sovrapprezzo o alcuna tariffa non preventivamente concordata con la Concedente sul servizio di biglietteria;
v. restituire gli spazi nelle condizioni precedenti la concessione;
2. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Concedente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, con le modalità previste al successivo art.13.
ARTICOLO 10
OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELLA CONCEDENTE
La Concedente, in quanto istituzione culturale, nonché in qualità di componente del Consiglio esecutivo della Mostra, ha facoltà esclusiva di scegliere gli orientamenti scientifici, curatoriali, museologici e museografici riguardo sia ai contenuti che alla immagine pubblica del progetto, accogliendo e analizzando in maniera costruttiva le proposte che dovessero venire dal Concessionario. In questa veste essa assicurerà, assieme agli altri partner (Università degli Studi di Parma, Ordine degli Architetti P.P.C. di Parma, Fondazione Cariparma) le seguenti attività:
– progettazione e curatela scientifica, compresa predisposizione indice catalogo e individuazione degli autori;
– progettazione architettonica, direzione lavori, sicurezza;
– restauri eventualmente richiesti da istituzioni terze in cambio del prestito di opere;
– allestimenti;
– produzione e allestimento degli apparati grafici;
– plastici e ricostruzioni;
– progettazione e realizzazione delle installazioni multimediali;
– guardiania, controllo accessi, gestione piattaforma e personale di biglietteria on site;
La Concedente è tenuta altresì a prestare con la dovuta diligenza la collaborazione necessaria per consentire lo svolgimento delle attività alle condizioni previste.
ARTICOLO 11 VERIFICHE E CONTROLLI
1. In corso di contratto la Concedente potrà effettuare, a suo insindacabile giudizio, con i modi e le tempistiche che riterrà più opportuni, tutte le verifiche di conformità delle prestazioni oggetto di concessione volte ad accertare che le prestazioni rese siano conformi, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, a quanto previsto dal presente contratto e da tutti i suoi allegati.
2. Delle operazioni di verifica di conformità verrà redatto apposito verbale o documento equivalente, che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza.
3. Al termine della Concessione, in caso di esito positivo della verifica di conformità finale, qualora risulti che il Concessionario abbia regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, la Concedente rilascerà il “certificato di verifica di conformità” nel rispetto di quanto previsto all’art. 102, D. Lgs. n. 50/2016.
4. Resta inteso che tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Concessionario e che, in occasione delle verifiche, il Concessionario è tenuto a prestare la massima collaborazione alla Concedente, fornendo tutte le informazioni e/o ladocumentazione eventualmente richiesta dalla Concedente.
ARTICOLO 12 GARANZIA DEFINITIVA
1. Il Concessionario ha prestato la garanzia definitiva conformemente a quanto previsto dall’art. 103 D. Lgs. n.50/2016 e, in particolare, allo schema tipo di cui al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.
2. La garanzia definitiva copre le obbligazioni assunte con il presente contratto e il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Concessionario.
3. La Concedente ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito: i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Concessionario; ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione della concessione.
4. La Concedente ha altresì diritto di valersi direttamente della garanzia per l’applicazione delle penali previste dal presente Contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno nonché per il recupero degli importi eventualmente corrisposti ai subappaltatori, in sostituzione della Concessionaria.
5. La Concedente ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del Concessionario per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
6. Il Concessionario si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del
medesimo.
7. Il Concessionario provvederà alla reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta, a pena di risoluzione di diritto del presente contratto. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell’80% dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Concessionario all’Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso con periodicità mensile dalla Concedente in ragione delle verifiche di conformità svolte. Il Concessionario dovrà inviare per conoscenza alla Concedente la comunicazione che invia al Garante ai fini dello svincolo. Quest’ultimo comunicherà alla Committente il valore dello svincolo. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato finale di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione del contratto. La Concedente si riserva di verificare la correttezza degli importisvincolati e di chiedere al Concessionario e al Garante in caso di errore un’integrazione.
8. Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
ARTICOLO 13
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO
1. È fatto divieto al Concessionario di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 175, comma 1, lett. d), punto 2), D. Lgs. 50/2016, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. Il Concessionario può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall’art. 106, c. 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Concedente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. È fatto, altresì, divieto al Concessionario di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. In caso di inadempimento da parte del Concessionario degli suddetti obblighi, la Concedente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
ARTICOLO 14
CESSAZIONE, REVOCA PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE, RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DELLA CONCEDENTE
1. Ai sensi dell’art. 176 del D. Lgs. 50/2016 la concessione cessa, senza applicazione dei termini di cui all’art. 21-nonies della Legge 241/1990, quando:
a) il Concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016;
b) il contratto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione, con riferimento alla procedura di aggiudicazione, degli obblighi derivanti dai Trattati,
come accertato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;
c) il contratto ha subito una modifica che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura di aggiudicazione ai sensi dell’art. 175, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016.
2. Nel caso in cui l’annullamento d’ufficio dipenda da vizio non imputabile al Concessionario, a quest’ultimo saranno riconosciuti gli importi previsti dal successivo comma 3.
3. La Concessione può essere risolta per inadempimento della Concedente o revocata per motivi di pubblico interesse ai sensi dell’art. 176, comma 4. Ove si verifichino tali ipotesi al Concessionario saranno riconosciuti:
a) i costi effettivamente sostenuti e documentati dal Concessionario;
b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in diretta conseguenza della risoluzione;
c) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10% del valore attuale dei ricavi risultanti dal Piano Economico Finanziario (PEF) allegato alla concessione per il residuo periodo di gestione.
4. Senza pregiudizio per il pagamento delle somme di cui al precedente comma, in tutti i casi di cessazione del rapporto concessorio diversi dalla risoluzione per inadempimento del Concessionario, il Concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria dei servizi, incassandone i ricavi da essa derivanti, sino all'effettivo pagamento delle suddette somme per il tramite del nuovo soggetto subentrante.
5. L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento delle somme previste al comma 3.
6. Qualora la concessione sia risolta per inadempimento del Concessionario trova applicazione l'articolo 1453 del cod. civ.
7. Per quanto non previsto, troveranno applicazione, in quanto compatibili, le ulteriori disposizioni dell’art. 176 del D. Lgs. 50/2016.
8. Resta salva in ogni caso l’applicazione dell’art. 165, D. Lgs. 50/2016.
ARTICOLO 15
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO
1. La Concedente, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario tramite pec, nei seguenti casi:
a) il Concessionario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
b) il Concessionario ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente contratto, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida A.N.A.C.;
c) la Concessione non avrebbe dovuto essere aggiudicata in considerazione di una grave
violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D .Lgs. n. 50/2016;
d) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Concessionario ai sensi del
D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
e) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n.231/01 che impediscano al Concessionario di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
f) in tutte le ipotesi espressamente previste dal presente contratto.
2. La Concedente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario tramite pec, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:
a) qualora nei confronti del Concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.
3. In caso in cui la Concedente accerti un grave inadempimento del Concessionario ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Concessionario e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Concessionario dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Concessionario abbia risposto, la Concedente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa; resta salvo il diritto della Concedente al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
4. Nel caso di risoluzione del contratto, il Concessionario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.
5. La Concedente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all’art. 110, comma 1, del
D. Lgs. n. 50/2016 potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare una nuova concessione per l’affidamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dal Concessionario in sede di offerta.
6. Resta fermo quanto previsto all’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto compatibile.
ARTICOLO 16 TRASPARENZA DEI PREZZI
1. Il Concessionario espressamente e irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall’art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d’interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Concessionario non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Concessionario, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà della Concedente di incamerare la garanzia prestata.
ARTICOLO 17 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
1. Il Concessionario ha l’obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Concedente, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché fatti, stati e condizioni relativi alle attività svolte dalla Concedente di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. Il Concessionario si impegna, altresì, a mantenere segrete e a non divulgare, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Concedente, le informazioni comunque ricevute in ordine al funzionamento dei sistemi di allarme, vigilanza e custodia della Concedente e dei locali/spazi oggetto della presente concessione.
3. Gli obblighi di cui ai precedenti commi si estendono a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni e i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
4. La Concedente è responsabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo e secondo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell’incarico affidatole con il contratto.
ARTICOLO 18
LOGO, MARCHI E SEGNI DISTINTIVI
1. Al Concessionario è assicurato, per l’erogazione dei servizi oggetto del presente contratto, l’uso per fini commerciali del logo ufficiale della Concedente nonché degli altri marchi e segni distintivi forniti e di volta in volta autorizzati dalla Concedente stessa. Resta salva la facoltà della Concedente di utilizzare il logo o contrassegno nonché degli altri marchi e segni distintivi per fini istituzionali ovvero di consentirne l’uso ad altri soggetti all’uopo autorizzati.
2. Il Concessionario, negli spazi nei quali sono gestiti i servizi, potrà esibire insegne, nomi, loghi, marchi e segni distintivi di terzi e diversi da quelli della Concedente solo ove dalla stessa previamente autorizzati. Saranno oggetto di previa autorizzazione da parte della Concedente anche le modalità di esibizione. Resta fermo che la Concedente non si assume alcuna responsabilità in ordine all’esibizione di loghi, segni distintivi o marchi terzi, ancorché oggetto di sua formale approvazione.
3. Il Concessionario si impegna inoltre a non usare il logo della Concedente per fini pubblicitari a vantaggio di iniziative diverse da quelle oggetto del presente Contratto.
ARTICOLO 19
BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE
1. Il Concessionario assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Concedente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino i diritti di cui al comma precedente, il Concessionario manleverà e terrà indenne la Concedente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Concedente.
3. La Concedente si obbliga ad informare prontamente per iscritto il Concessionario delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, la Concedente riconosce al Concessionario la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore della Concedente.
4. Nell’ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, la Concedente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azione sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, salvo che il Concessionario ottenga il consenso alla continuazione dell’uso dei dispositivi o delle soluzioni tecniche o di altra natura il cui diritto è giudizialmente contestato.
ARTICOLO 20
OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, il Concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, il Concessionario si
impegna a utilizzare i conti correnti dedicati forniti anteriormente alla stipula del presente contratto.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Concedente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario con raccomandata A.R. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge n. 136 del 13 agosto 2010.
3. Il Concessionario si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge n.
136 del 13 agosto 2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010.
4. Il Concessionario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Concedente.
5. Il Concessionario si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Concedente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Concessionario si obbliga a trasmettere alla Concedente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all’art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Xxxxx, restando inteso che la Concedente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell’AVCP (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Concessionario mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Concessionario medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
ARTICOLO 21 INCOMPATIBILITÀ
1. Il Concessionario dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione del contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.
2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Concessionario prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.
ARTICOLO 22
ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Concedente per legge.
Ai sensi dell’art. 1, lett. b, Tariffa Parte Seconda del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni, la presente scrittura privata non autenticata è soggetta a registrazione in caso d’uso.
Il contratto è stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016.
ARTICOLO 23 FORO ESCLUSIVO
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto e che non possano essere risolte in via amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Parma.
ARTICOLO 24 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Il Concessionario dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui al D. Lgs. n.196/2003 (così come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 101/2018 attuativo del Regolamento UE n. 2016/679) e del D. Lgs. n. 101/2018 stesso (nel seguito anche “Codice privacy”) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell’ambito del Disciplinare di gara al paragrafo 26 che deve intendersi in quest’ambito integralmente trascritto.
2. La Concedente tratta i dati forniti dal Concessionario ai fini della stipula del contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica e amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Concedente potranno
essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del contratto, il Concessionario acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. Il Concessionario si impegna, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del contratto, per le finalità descritte sopra richiamate.
4. Il Concessionario prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell’operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Concedente. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all’iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D. Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Concedente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), il Concessionario prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Concedente, nella sezione relativa alla trasparenza.
5. Con la sottoscrizione del contratto il Concessionario si obbliga a procedere all’esecuzione delle attività di trattamento dei dati personali, nell’integrale rispetto della normativa alle misure di sicurezza da adottare e agli ulteriori obblighi ivi previsti. Il Concessionario si impegna ad adottare le misure di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive e idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato.
6. In ragione dell’oggetto del Contratto, ove il Concessionario sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso potrà essere nominato “Responsabile del trattamento” dei dati personali ai sensi dell’art. 29 Codice privacy e dell’art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del Codice privacy (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall’art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
7. Nel caso in cui il Concessionario violi gli obblighi del Regolamento UE, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponde integralmente del danno agli interessati. In tal caso, la Concedente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
8. Il Concessionario si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.
Parma, lì
Il Concessionario/L’Impresa Il Concedente
Electa S.p.A. Complesso Monumentale della Pilotta Il legale rappresentante Il legale rappresentante Xxxxxxx Xxxxxxxx
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Firmato digitalmente da: XXXXXXXX XXXXXXX Data: 15/12/2021 16:33:59