Ministero dell’Università e della Ricerca
m_pi.AOODGPBSS_MUR.REGISTRO UFFICIALE.U.0001319.08-03-2022.h.11:29
m_pi.AOODGPBSS_MUR.REGISTRO UFFICIALE.E.0001373.09-03-2022.h.17:36
Ministero dell’Università e della Ricerca
SEGRETARIATO GENERALE
Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali
CONVENZIONE PER ADESIONE PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI, A CONDIZIONI AGEVOLATE, DI CARATTERE SANITARIO A FAVORE DEI DIPENDENTI DEL MUR
TRA
MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA – Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali, con sede legale in Roma, Largo Xxxxxxx Xxxxxxx n. 1 – 00153,
X.X. x X. XXX 00000000000, in persona del Dott. Xxxxx Xx Xxxxx, nato a Roma, in data 06/08/1961, Codice Fiscale n. XXXXXX00X00X000X, in qualità di Direttore generale della Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali del Ministero dell’Università e della Ricerca, ed agli effetti del presente atto domiciliato ove sopra;
(a seguire anche «MUR»).
E
OSPEDALE ISRAELITICO, con sede legale in Xxxx, Xxxxxx Xxx Xxxxxxxxxx xxx'Xxxxx x. 00 – 00186, X.X. 00000000000 x X. XXX 00000000000, xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, in persona del Direttore Generale e Procuratore Speciale, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, munito dei necessari poteri in forza di procura speciale autenticata per atto del Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Notaio in Roma, in data 13.3.2020 (Rep. n. 9828 – Rog. n. 6549 – Registrato in Roma in data 18.03.2020, n. 6211, Serie 1T), domiciliato come sopra per la carica;
(a seguire anche «OI»)
PREMESSO CHE
a) l’Ospedale Israelitico, Ente Ebraico civilmente riconosciuto, eroga prestazioni sanitarie specialistiche e ambulatoriali in regime privato nelle sedi di Xxx Xxxxx x. 00, Xxxxxx Xxx Xxxxxxxxxx all’Xxxxx x. 00, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx n. 53, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx x. 00, Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx x. 00;
b) il MUR intende mettere a disposizione dei propri dipendenti e collaboratori, nonché ai familiari di questi (a seguire anche «Beneficiari»), la possibilità di avvalersi dell’OI, quale struttura medico-sanitaria altamente qualificata che si è resa disponibile in tal senso, per l’erogazione di prestazioni in regime privato a tariffe competitive e, in alcuni casi, con un servizio dedicato, con oneri esclusivamente a carico degli stessi Beneficiari;
c) le Parti intendono stipulare la presente Convenzione, senza caratteri di esclusiva, al fine di regolare le modalità di accesso, fruizione ed espletamento delle suddette prestazioni sanitarie;
d) gli oneri per le prestazioni oggetto della presente Convenzione sono esclusivamente a carico dei Beneficiari e che il MUR non risponde di eventuali inadempimenti dei Beneficiari né può essere considerato garante dell’adempimento per le prestazioni eseguite dall’OI.
TANTO PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 (Valore giuridico delle premesse)
1. Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Articolo 2 (Oggetto della Convenzione)
1. L’Ospedale Israelitico si impegna a riservare ai Beneficiari e ai loro familiari le particolari condizioni di seguito indicate:
a) prestazioni mediche e servizi ambulatoriali applicando una riduzione del 10% sul listino vigente in regime privato;
b) una riduzione del 10% sui preventivi dei ricoveri e degli interventi chirurgici;
c) prima visita odontoiatrica gratuita e una riduzione del 10% sui preventivi accettati del piano di cura;
d) accesso, in tempi brevi, alle prestazioni ambulatoriali a tariffe agevolate, con una spesa contenuta, di poco superiore alle tariffe previste nel Nomenclatore Tariffario della Regione Lazio;
e) invio periodico di promozioni dedicate con scontistiche riservate per check-up e visite specialistiche.
2. L’OI comunicherà di volta in volta percorsi diagnostici dedicati, che potranno essere opportunamente divulgati ai Beneficiari per il tramite del MUR, ove di interesse.
3. Le agevolazioni tariffarie non sono cumulabili con altre offerte promosse dall’OI.
4. I Beneficiari potranno usufruire delle prestazioni e dei servizi garantiti dall’OI, anche ove posseggano una copertura assicurativa in forma indiretta.
5. I listini vigenti alla data del perfezionamento della presente Convenzione, sia relativi alle prestazioni in regime privato che a quelle in tariffa agevolata, potranno essere oggetto di aggiornamenti da parte di OI.
Articolo 3 (Modalità operative)
1. Ai fini dell’applicazione delle agevolazioni tariffarie, i Beneficiari dovranno esibire all’accettazione amministrativa dell’Ospedale Israelitico una tessera/documento che attesti
l’appartenenza al MUR. In caso di familiare, è sufficiente esibire un’autocertificazione contenente il legame di parentela.
2. Il MUR si impegna a titolo gratuito a promuovere la presente Convenzione nei confronti dei Beneficiari. Il MUR consente all’Ospedale Israelitico di posizionare all’interno dei locali della propria sede materiale promozionale per la presentazione dei servizi oggetto del presente accordo.
3. Le prestazioni indicate all’art. 2 saranno comunicate dall’OI al MUR via mail all’indirizzo xxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.
Articolo 4 (Durata della Convenzione)
1. La presente Convenzione ha durata annuale con decorrenza dalla data di sottoscrizione.
2. Le Parti possono comunicare con lettera raccomandata A/R oppure a mezzo PEC la volontà di recedere dal presente accordo almeno 60 giorni prima della scadenza.
3. Le Parti hanno facoltà di rinnovare la presente Convenzione tramite comunicazione scritta da inviare, con almeno 30 giorni dalla scadenza all’altra parte, con lettera raccomandata A/R oppure a mezzo PEC.
4. Nessuna delle parti potrà pretendere indennità di qualsiasi natura per il mancato rinnovo della presente Convenzione.
Articolo 5 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)
1. Le Parti si impegnano a mantenere la più assoluta riservatezza su dati, notizie ed informazioni comunque ricevute nell’adempimento degli obblighi derivanti dal presente atto e si impegnano a far sì che i propri dipendenti e/o collaboratori rispettino tale obbligo.
2. In conformità a quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE (a seguire anche
«Regolamento UE»), dal X.Xxx. n. 196 del 30 giugno 2003 (a seguire anche «Codice Privacy»), nonché dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, tutti i dati personali che verranno
scambiati fra le Parti saranno trattati, rispettivamente da ciascuna delle Parti, per le sole finalità di esecuzione del presente accordo ed in modo strumentale all’espletamento dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge o di regolamento, della normativa comunitaria e/o derivanti da prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali. I dati saranno elaborati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, anche sensibili o idonei a rivelare lo stato di salute, come previsto dal Codice Privacy e dal Regolamento UE. In particolare, ciascuna Parte si impegna sin d’ora, nel caso in cui, per l’esecuzione del presente accordo, essa sia tenuta a trattare dati personali di terzi per conto dell’altra Parte, a farsi designare da quest’ultima, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, quale Responsabile del Trattamento a norma dell’art. 28 del Regolamento UE, con apposito atto da allegarsi al presente accordo. Allo stesso modo, ove dalle dinamiche di esecuzione dell’accordo emergesse una forma di contitolarità dei trattamenti di dati personali di terzi da parte di entrambe le Parti, queste ultime si impegnano a sottoscrivere, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, un contratto di contitolarità a norma dell’art. 26 del Regolamento UE da allegarsi al presente accordo, e a rispettare gli obblighi di informativa verso gli interessati. Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra Parte, nonché́ i dati personali (es. nominativi, indirizzo email, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività̀ di cui al presente Contratto, saranno trattati dall'altra Parte in qualità di Titolare per finalità̀ strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione del Contratto stesso ed in conformità̀ con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del GDPR che l'altra Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori secondo le proprie procedure interne.
Articolo 6 (Foro competente)
1. Per la risoluzione di qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.
Articolo 7 (Varie)
1. Ogni modifica della presente Convenzione per essere valida ed efficace deve essere previamente concordata e formalizzata per iscritto dalle Parti.
2. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso di uso. Le eventuali spese di bollo e registrazione saranno a carico dell’OI.
Letto, confermato e sottoscritto. Roma, lì 07/03/2022
MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Dott. Paolo Lo Surdo
Firmato digitalmente da LO XXXXX XXXXX
C=IT
O=MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA
OSPEDALE ISRAELITICO
Il Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Firmato digitalmente da: Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Ospedale Israelitico Firmato il 08/03/2022 13:35 Seriale Certificato: 446302
Valido dal 07/01/2021 al 07/01/2024 TI Trust Technologies CA