CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO IN
Dipartimento Sicurezza Servizio Polizia Locale
CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE,
DEPOSITO E CUSTODIA VEICOLI
1) OGGETTO
Concessione del servizio di rimozione, deposito e custodia ai sensi dell’art 159 del D. Lgs. 30.04.1992 n° 285, dei veicoli che sostano in violazione alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione ovvero quando ciò si renda necessario con riferimento alle vigenti disposizioni normative, solo su espressa attivazione di volta in volta da parte della Polizia Locale.
Il presente servizio comprende inoltre il trasporto gratuito dei mezzi dalla Polizia Locale di Napoli in avaria (successivo punto 7) e tutte le tipologie di rimozione di cui al successivo punto 6).
Gli interventi effettuati per soccorso stradale anche su richiesta degli organi di polizia (qualificabile come “gestione della cosa altrui” ai sensi della Circolare Ministero dell’Interno 300/A/2/52841/10 del 13.05.2002 e per gli effetti degli artt. 2028 e seguenti del Codice Civile), così come gli interventi per recupero di veicoli oggetto di furto, su richiesta degli organi di polizia in caso di assenza o impossibilità dell’avente diritto (assimilati anch’essi alla “gestione della cosa altrui” ai sensi e per gli effetti degli artt. 2028 e seguenti del Codice Civile), non rientrano nell’oggetto della presente concessione.
Tutti i servizi oggetto del presente capitolato sono ad ogni effetto servizi pubblici e, per tale motivo, non potranno essere rifiutati, differiti, sospesi o abbandonati. In tali casi si potrà procedere alla immediata e temporanea sostituzione del concessionario, ponendo a carico di quest’ultimo ogni eventuale spesa sostenuta.
2) CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE
Al concessionario, per ogni rimozione o intervento di cui al successivo punto 5) lettere A), B), C),
D) ed E) sarà riconosciuto quale corrispettivo l’importo delle tariffe di cui al predetto punto 5), da considerare quale base imponibile del canone concessorio più avanti descritto. Il pagamento del corrispettivo è posto a carico del trasgressore o dell’obbligato in solido. Alcun credito, in nessun caso, potrà essere vantato nei confronti dell’Amministrazione concedente.
Il canone concessorio è una quota percentuale calcolata sull'importo totale di ogni singolo intervento evaso (intendendosi per tale, l’intervento concluso con il pagamento da parte dell’utente); la quota percentuale che si assume quale canone concessorio è quella definita in sede di aggiudicazione.
Entro il giorno 5 di ogni mese il concessionario è tenuto, tramite PEC, a far pervenire report di tutti le operazioni effettuate del mese precedente, specificando quelle evase.
Il concessionario provvederà al versamento del canone concessorio entro il giorno quindici (15) di ogni mese, raggruppando gli interventi evasi del mese precedente, ed inviando copia della quietanza di pagamento tramite PEC.
Il concessionario dovrà consentire il controllo da parte della Polizia Locale dei dati relativi ai veicoli restituiti agli aventi diritto e di quelli ancora ricoverati in deposito, nonché l’accesso ai relativi registri contabili.
3) DURATA, VALORE ED ALEA.
La concessione, decorrente dal giorno successivo a quello della stipula del contratto per il formale affidamento del servizio, avrà durata di anni due, e potrà essere rinnovata per un ulteriore biennio ai
sensi dell’art. 354 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e succ. modifiche. Il rinnovo avverrà mantenendo ferme le condizioni previste dal presente capitolato e dal contratto di cui sopra.
La P.A. si riserva di procedere ad affidamento anticipato del servizio per motivi d'urgenza. In tal caso, la durata del servizio, e la stipula del contratto si intenderà retrodatata ex tunc alla data di affidamento anticipato risultante dalla comunicazione e/o dal verbale.
Valore stimato e presunto del contratto è € 6.594.002,00 IVA esclusa per due anni, per un totale di € 8.044.682,44 IVA inclusa e al lordo dell’aggio da corrispondere alla Stazione Appaltante e che verrà definito in gara; quindi il valore stimato al netto dell’aggio sarà calcolato dopo l’aggiudicazione, verificando e defalcando la percentuale dell’aggio offerto in gara dall’aggiudicatario.
Il valore complessivo della concessione stimato in caso di rinnovo è pari a € € 16.089.364,88 IVA inclusa e al lordo dell’aggio da corrispondere alla Stazione Appaltante.
Il presente contratto ha carattere aleatorio, ai sensi dell’art. 1469 del Codice Civile.
4) OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario è tenuto a disporre in modo esclusivo, per tutto il periodo di vigenza della concessione, di almeno n.8 (otto) veicoli immatricolati ad uso speciale e classificati nella categoria N2, ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. 30.04.1992 n° 285, aventi le caratteristiche tecniche definite nell’art. 12 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e succ. mod. (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) nonché di idonee aree di deposito, non inferiore a due, situate in zone non contigue della città metropolitana di Napoli, che permettano il normale accesso delle tipologie di veicoli previste dall’art. 47 del D. Lgs. 30.04.1992 n° 285, comma 2 lett. a), b), c), e d) e il ricovero di almeno 200 autoveicoli per area (categoria M1). Le predette aree dovranno essere raggiungibili con mezzi pubblici.
I carri rimotori devono possedere tutte quelle particolari caratteristiche ed accorgimenti tecnici, debitamente omologati, al fine di consentire lo svolgimento del servizio in condizioni di sicurezza per persone o cose. A tal fine l’Amministrazione potrà richiedere, con congruo preavviso non inferiore a mesi tre, adeguamenti ed innovazioni in ordine alle caratteristiche dei carri rimotori. In particolare questi ultimi devono possedere apposite attrezzature che consentano la rimozione dei veicoli aventi gli organi di movimento bloccati. I mezzi di cui sopra devono risultare conformi alle prescrizioni previste dalla normativa vigente per il peculiare servizio, devono essere uniformemente colorati, dotati di apparecchiature POS, di dispositivi atti ad illuminare la zona di intervento in caso di operazioni in orari notturni o comunque di scarsa visibilità e di cartelli o di scritte durature collocate sulla parte laterale della cabina, o comunque in modo visibile indicanti la destinazione del mezzo allo specifico servizio, nonché il numero progressivo assegnato al mezzo. Tali cartelli o scritte dovranno indicare esclusivamente “Denominazione dell'Impresa - Comune di Napoli - Polizia Locale - Servizio Rimozione Veicoli.
Tutti i carri rimotori devono risultare veicoli ad uso speciale per il soccorso stradale ai sensi del citato art. 12 D.P.R. 495/92, muniti permanentemente di speciali attrezzature tali da consentire la rimozione di qualsiasi tipo di autoveicoli e motoveicolo con massa a pieno carico fino ad almeno Kg 3.500 compresi.
Almeno due carri rimotori, conformemente omologati ed idonei per operare in strade con larghezza particolarmente ridotta, devono essere allestiti con braccio gru che consenta di effettuare il trasporto del veicolo mediante il traino dello stesso con un asse sollevato dette comunemente “Torrette”, mantenuto in tale posizione tramite idonei triangoli distanziatori, bracci retrattili a forca oppure mediante carrelli monoassi, costituenti attrezzatura ausiliaria dell'autoveicolo di soccorso.
I carri rimotori devono altresì consentire il più tempestivo intervento nell’esecuzione delle operazioni di rimozione e disporre di idonee apparecchiature di segnalazione luminosa dei veicoli stessi, ai sensi dell’art 151, comma 1, lettera p-septies del D. Lgs. 30.04.1992 n° 285, e di illuminazione della zona di intervento per le operazioni in ore serali e notturne.
Gli stessi devono inoltre essere dotati di idonea apparecchiatura ricetrasmittente o altro apparecchio di ricezione collegato con la propria sede, idonea a ricevere tempestivamente eventuali comunicazioni telefoniche della Polizia Locale.
Il concessionario si impegna altresì, qualora se ne presenti la necessità, a reperire direttamente o tramite terzi, mezzi idonei alla rimozione di veicoli con massa a pieno carico fino ad almeno Kg
3.500 compresi.
In particolare, il possesso dei predetti requisiti di esecuzione dovrà essere attestato, successivamente all’aggiudicazione, entro trenta giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante.
Un ritardo non giustificato può portare alla revoca dell’aggiudicazione, previa contestazione da parte del RUP del ritardo non giustificato. Si applicano in ogni caso le norme della L. 241/90 e ss.mm.ii.
Il concessionario assicura la continuità del servizio con tutti i veicoli, dando la propria reperibilità, sia feriale che festiva ed in qualsiasi orario, assicurando l’operatività degli stessi con un numero di addetti idoneo a garantire la piena funzionalità di almeno n.4 carri durante l’orario 06,00 – 09,00, di almeno n. 8 carri durante l’orario 9,00-20.00, di almeno n. 4 carri durante l'orario 20.00-22.00, e di almeno n. 2 carri durante l'orario notturno 22,00 – 06,00. Per esigenze particolari, quali manifestazioni sportive, religiose, eventi di carattere culturale o turistico etc., l’Amministrazione concedente potrà richiedere l’operatività di più carri nelle giornate feriali, nelle giornate festive e durante l’orario notturno dando preavviso di almeno 12 ore al concessionario. Il concessionario deve inoltre garantire l’apertura della depositeria, per consentire il ritiro dei veicoli rimossi da parte degli utenti, tutti i giorni sia feriali che festivi, con orario 06,00 – 24,00, tranne i giorni in cui vi siano le esigenze particolari di cui sopra in cui la consegna dei veicoli dovrà essere consentita fino alle ore 02.00 o almeno fino a due ore dopo il termine della manifestazione.
Dovrà essere garantito in ogni caso, una pronta reperibilità relativamente alla consegna dei veicoli, durante l’orario di chiusura per i casi urgenti valutati tali da parte del Corpo della Polizia Locale; Nelle serate della c.d. movida (venerdì, sabato e domenica) in orario 18.00 – 03.00 per le zone interessate, l’affidatario dovrà garantire un numero minimo di carri rimotori pari a n. 8 (otto).
Per i predetti giorni dovrà essere garantita la restituzione dei veicoli rimossi fino alle ore 06.00 del giorno successivo.
Sarà a cura del Corpo di Polizia Locale comunicare in modalità telematica, la localizzazione e l’orario di intervento con debito anticipo.
Essere forniti di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi prevista dall'articolo 2043 del Codice Civile per un massimale che verrà determinato con decreto del Ministro dei lavori pubblici da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Il concessionario dovrà intervenire su semplice chiamata degli organi della Polizia Locale, sia per effettuare le rimozioni coatte in caso di violazione al C.d.S., sia per effettuare le rimozioni o gli spostamenti di cui ai successivi punti 6) e 7). In ogni caso dovrà intervenire con il carro rimotore più idoneo al tipo di intervento segnalato, e dovrà raggiungere la località indicata nel
più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 minuti, salvo imprevisti che dovranno essere tempestivamente comunicati e giustificati alla Centrale Operativa della Polizia Locale, che sarà così posta in grado di disporre diversamente; ogni ritardo ingiustificato sarà annotato e contestato ai fini di una valutazione del corretto svolgimento delle prestazioni.
Il concessionario provvederà in ogni caso alla rimozione coatta dei veicoli solo su richiesta ed alla presenza degli organi preposti alla vigilanza a norma di legge.
Il concessionario non potrà in nessun caso agire di propria iniziativa, né vantare diritti o avanzare alcun tipo di pretesa in relazione alla scelta della tipologia o quantità degli interventi da effettuare, i quali rimangono circoscritti nell’ambito dei poteri discrezionali connessi alle esigenze di servizio degli organi di polizia stradale.
Effettuata la rimozione, l’impresa concessionaria provvederà al trasporto del veicolo ed al relativo deposito e custodia all’interno dell’area di cui al successivo punto 5.2, che abbia i requisiti previsti dalle normative vigenti. Ai sensi dell'art. 397 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 il concessionario responsabile del deposito assume la veste giuridica del custode e i relativi obblighi.
Il concessionario provvederà a comunicare giornalmente alla Sala Operativa del Corpo della Polizia Locale l’elenco dei veicoli rimossi e di tutti gli interventi effettuati; la comunicazione dovrà avvenire in via informatica, con l’obbligo di dotarsi dei necessari strumenti compatibili con il sistema informatico utilizzato dal Corpo della Polizia Locale.
Per ogni veicolo rimosso e non ancora riconsegnato, il concessionario dovrà provvedere entro 5 (cinque) giorni, a proprie spese, alla comunicazione dell’avvenuta rimozione al proprietario mediante telegramma/raccomandata/PEC sulla base dei dati forniti dal Comando della Polizia Locale previa richiesta con sistema informatizzato al competente ufficio. L’attestazione della notifica della comunicazione di cui trattasi dovrà essere esibita su richiesta del competente ufficio dell’Amministrazione.
La rimozione o il blocco del veicolo, in quanto sanzione accessoria, deve essere indicata nel verbale di contestazione redatto dal personale della Polizia Locale, da notificare all'intestatario del veicolo a termine dell'art. 201 CdS. Nello stesso verbale può essere opportuno anche un richiamo allo stato del veicolo con riferimento alla presenza o meno di danni rilevabili (consistenza). Unitamente al verbale di contestazione della violazione che ha comportato la rimozione viene notificato al proprietario che il veicolo non ritirato entro 3 mesi è considerato abbandonato e quindi alienato ai sensi del DPR 189/2001.
Alcun credito, in nessun caso, potrà essere vantato nei confronti dell’Amministrazione concedente.
Nel caso di mancato ritiro del veicolo e di conseguente non recupero delle spese di rimozione da parte del concessionario del servizio, il Comando di Polizia Locale si attiverà per l’alienazione o la distruzione del veicolo secondo la normativa vigente. In tal caso, l’eventuale ricavato servirà alla soddisfazione, in ordine di priorità, della sanzione pecuniaria, qualora non versata, nonché delle spese di rimozione e custodia; l’eventuale residuo verrà restituito all’avente diritto.
Il concessionario provvederà inoltre a comunicare al competente ufficio dell’Amministrazione, con cadenza mensile, entro il 5 del mese successivo (come visto nel punto 2 del CSA) l’elenco dei veicoli ritirati dai proprietari, con l’indicazione della data della rimozione e del ritiro, la targa della vettura, il numero della fattura, la somma fatturata (scorporando l’importo dovuto per la rimozione e l’importo dovuto per i giorni di custodia) con l’evidenza dell’imponibile.
Il concessionario dovrà obbligatoriamente prevedere un locale per ogni depositeria, debitamente attrezzato con apparecchiature telefoniche e informatiche, a disposizione della Polizia Locale con linea telefonica e di rete, per lo svincolo dei veicoli. Il concessionario potrà consegnare il veicolo solo a seguito di svincolo da parte di personale appartenente alla Polizia Municipale.
Nel caso di veicoli rimossi per i quali, decorsi 30 giorni dalla data della rimozione, nessuno abbia provveduto al ritiro degli stessi, il concessionario dovrà comunicare l'elenco dei veicoli giacenti al competente Ufficio dell'Amministrazione al fine dell'attivazione delle procedure previste dal D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 189. Anche in tal caso nessuna pretesa potrà essere avanzata nei confronti dell’Amministrazione concedente in ordine al rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute dal concessionario.
Il concessionario, quale sostituto dell’Amministrazione concedente, nei rapporti con gli utenti interessati è tenuto ad osservare rigorosamente gli obblighi derivanti dalla normativa di cui all’art. 1766 c.c. e ss., salvo quanto diversamente stabilito dal presente capitolato. Per il medesimo motivo, il concessionario è tenuto ad applicare le tariffe stabilite dall’Amministrazione Comunale con proprio atto.
Ai sensi dell’art. 1771 c.c. il concessionario non potrà richiedere all’Amministrazione concedente il ritiro dei veicoli in custodia, prima della scadenza della presente concessione. Al termine della presente concessione il concessionario è tenuto alla consegna dei veicoli non ritirati dai proprietari, all’Amministrazione o al nuovo concessionario. Nessuna pretesa potrà essere avanzata nei confronti dell’Amministrazione concedente in ordine al rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute dal concessionario.
Nel caso di veicoli rimossi per i quali emerga successivamente la provenienza furtiva, gli stessi dovranno essere restituiti ai legittimi proprietari, previo nulla osta da parte del competente ufficio della Polizia Locale, senza alcun addebito di spesa.
Decorsi cinque giorni dalla comunicazione al proprietario e/o avente diritto dell’avvenuto ritrovamento, lo stesso sarà tenuto al pagamento della tariffa giornaliera di deposito e custodia secondo le tariffe applicate per tale servizio. In ogni caso, nessuna pretesa potrà essere avanzata nei confronti dell’Amministrazione concedente in ordine al rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute dal concessionario.
Al concessionario è fatto obbligo di dotarsi dei mezzi e degli strumenti necessari a norma di legge per la conservazione dei dati personali trasmessi dall’Amministrazione concedente per motivi connessi agli adempimenti previsti dal presente atto. Al concessionario è fatto altresì obbligo di rispettare quanto previsto in materia di trattamento dei dati personali di cui al successivo punto “21”.
Il concessionario provvederà a realizzare una pagina web o spazio dedicato del proprio sito internet contenente in sintesi le informazioni utili in relazione al servizio. La pagina dovrà contenere indicazioni in merito agli orari di apertura e ai contatti attivabili con il gestore del servizio. Altre funzionalità della pagina web costituiranno eventualmente parte integrante del progetto tecnico funzionale allegato all'offerta. Tale pagina web o spazio dedicato dovrà essere consultabile attraverso un link presente sul sito dell'ente.
Il personale addetto al servizio di depositeria dovrà fornire telefonicamente ai cittadini negli orari di apertura le informazioni relative alla presenza o meno del veicolo all'interno del deposito, alle modalità per ottenerne la restituzione nonché altre informazioni attinenti le attività regolate dalla concessione.
Il concessionario rinuncia ad ogni compenso quando trattasi di mezzi sottratti all’applicazione della sanzione accessoria della rimozione, nei casi indicati nell’art. 354 del DPR 495/92;
Il concessionario si impegna al ritiro a titolo gratuito, presso il deposito attualmente in uso da parte dell’Amministrazione, dei veicoli non ritirati dai proprietari (quando rimossi e custoditi sensi dell’art 159 del D. Lgs. 30.04.1992 n° 285) per il trasporto nell’area di cui al successivo punto 5.2 , divenendone così depositario ai sensi dell’art. 1766 c.c. e seguenti.
In nessun caso, qualora il concessionario non riesca o possa riscuotere quanto dovuto da parte degli utenti, potranno essere avanzate pretese di alcun genere nei confronti dell’Amministrazione concedente; le spese sostenute rimarranno ad esclusivo carico del concessionario.
5) TARIFFE
Per ogni intervento di rimozione di auto/motoveicoli e ciclomotori, il concessionario dovrà richiedere all’utente le tariffe indicate dall’Amministrazione Comunale con proprio atto e pubblicate sul sito dell’Ente.
6) RIMOZIONI PER ORDINE PUBBLICO O PUBBLICA NECESSITA’
Negli eventuali casi di spostamento di veicoli, regolarmente parcheggiati, per urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità, nulla è dovuto dai proprietari degli stessi né da parte dell’Amministrazione concedente. In tal caso il concessionario dovrà intervenire secondo le modalità di cui al precedente punto 4) anche per rimozioni effettuate in orario notturno o in giorno festivo, sia per interventi limitati nel numero, sia per interventi rilevanti per numero e per percorso chilometrico e nessuna pretesa potrà essere avanzata nei confronti dell’Amministrazione concedente in ordine al rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute dal concessionario.
Il rifiuto o il ritardo nell’adempimento di tale obbligo comporterà l’applicazione delle penali di cui al successivo punto 20), calcolate sulla base di ciascun diniego o ritardo di intervento, fatta salva la possibilità di ravvisare una causa di risoluzione ai sensi del successivo punto 15).
7) SOCCORSO STRADALE GRATUITO PER TUTTI I VEICOLI IN USO ALLA POLIZIA LOCALE ALL’INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE.
Qualora venga richiesto, il concessionario dovrà provvedere al recupero, e contestuale trasporto verso la sede indicata dal richiedente, dei veicoli in dotazione al Corpo della Polizia Locale (autoveicoli, autocarri, motoveicoli, ciclomotori), qualora si trovino in avaria all’interno del territorio comunale.
La richiesta sarà effettuata tramite la Sala Operativa della Polizia Locale.
L’esecuzione del servizio di cui ai commi precedenti viene svolto a titolo gratuito e non comporta alcun onere di spesa per l’Amministrazione comunale. Il rifiuto o il ritardo nell’adempimento di tale obbligo comporterà l’applicazione delle penali di cui al successivo punto 20), calcolate sulla base di ciascun diniego o ritardo di intervento, fatta salva la possibilità di ravvisare una causa di risoluzione ai sensi del successivo punto 15).
9) RESPONSABILITA’
E’ a carico del concessionario ogni incombenza atta ad evitare il verificarsi di danni alle persone ed alle cose nell’esercizio della gestione.
Il concessionario si assume ogni più ampia responsabilità in caso d’infortuni sia al personale addetto ai lavori che a terzi, che per fatto proprio o dei propri dipendenti possa derivare, nonché per ogni danno eventualmente arrecato a beni pubblici e privati.
Il concessionario è responsabile della rispondenza alle norme di legge delle attrezzature e dei macchinari utilizzati.
Il concessionario, inoltre, assume a proprio carico ogni onere derivante da danneggiamento, perdita o distruzione dei veicoli rimossi e/o depositati e di quanto in essi contenuto.
Il concessionario, inoltre, si assicura contro il rischio della responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. , per danni a persone e cose che dovessero verificarsi durante la rimozione e la custodia del veicolo, provvedendo a tale scopo ad assicurarsi con compagnia di consolidata presenza in campo nazionale e/o europeo: tale polizza deve coprire tutti i rischi connessi all'esercizio delle attività oggetto della prevista convenzione e comprendere le ipotesi di danneggiamento, atti vandalici, incendio e furto. A tale proposito il concessionario solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità sia per l'eventuale mancanza di copertura assicurativa che dovesse comunque verificarsi durante la vigenza della prevista convenzione, sia per l'eventualità che l'ammontare dei danni cagionati possa risultare di importo superiore al massimale assicurato.
Resta ferma la necessità, da parte del concessionario, di dotare ciascun veicolo adibito al servizio di rimozione, di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi, prevista dall'art. 2043 del Codice Civile, nel rispetto dei massimali previsti dall'art. 4 D.M. 04/09/1998, n.401 e dalla normativa vigente.
Gli eventuali danni a beni comunali verranno addebitati al concessionario, il quale è tenuto all’immediato ripristino, fatta salva la possibilità dell’Amministrazione Comunale di rivalersi sulla cauzione in caso di inadempienza.
Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione da qualsiasi controversia e responsabilità per risarcimento danni, indennizzi e da quanto altro potesse trarre origine, direttamente o indirettamente, dall’attività oggetto del servizio. Ogni responsabilità per danni che potessero derivare al Comune o a terzi, a cose o a persone, a causa dell’espletamento del servizio o per altre cause connesse, sarà a totale ed esclusivo carico del concessionario il quale è obbligato a sollevare da eventuali responsabilità l’Amministrazione da ogni richiesta od azione da chiunque avanzata in violazione a quanto sopra.
10) SPESE DI GESTIONE
Sono ad esclusivo carico del concessionario le eventuali spese imputabili alla gestione del servizio o in dipendenza di esso. Nessuna pretesa, per spese sostenute o crediti vantati che non sono regolamentati nel presente capitolato, potrà essere vantata nei confronti dell’Amministrazione concedente.
11) PERSONALE DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario del servizio dovrà garantire l’impiego di personale specializzato nel settore e in numero adeguato, in possesso della patente di guida e delle ulteriori abilitazioni previste dalla vigente normativa; dovrà inoltre ottemperare, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, agli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di lavoro, di assicurazioni sociali e prevenzione degli infortuni per il personale dipendente. Il concessionario si obbliga a rispettare il CCNL della categoria di appartenenza, degli eventuali accordi collettivi territoriali e aziendali, ferma restando l’applicazione delle specifiche norme sulla cooperazione (socio lavoratore). Il concessionario ha l’obbligo di applicare le normative vigenti in materia di sicurezza dei lavoratori.
Il personale impiegato dovrà essere amministrato dal concessionario, dovrà essere decorosamente vestito e dotato del materiale antinfortunistico (DPI) previsto dalla vigente normativa, da indossare nei casi previsti.
12) PROPOSTA PER L’UTILIZZO DEI CARRI RIMOTORI DI PROPRIETA’ DELL’ENTE E PROGETTO PER SOFTWARE DI GESTIONE E SCARRABILE- criterio di valutazione 2.4 lett. a) del Disciplinare –
Gli operatori economici, nell’offerta tecnica, potranno presentare (si precisa che la mancanza di tale proposta e di tale progetti, non comporterà l’esclusione dalla gara, ma una mancata valutazione del criterio):
1) una proposta che la concessione in comodato d’uso gratuito di tali carri da parte della Stazione Appaltante al concessionario, e ad uso esclusivo del servizio di cui alla presente concessione, per tutta la durata della stessa, con l’assunzione, da parte dell’aggiudicatario di tutti gli oneri riguardanti la messa in funzione degli stessi, l’RCA, la manutenzione ordinaria e straordinaria e gli oneri derivanti dalla registrazione del comodato d’uso presso gli enti preposti (alcun onere potrà essere addebitato alla Stazione Appaltante); i carri rimotori concessi in comodato d’uso gratuito dovranno essere aggiuntivi rispetto agli otto richiesti; nella proposta dovrà essere indicata la tempistica per l’intera procedura della messa in funzione dei carri rimotori, tenendo presente che gli stessi dovranno essere pronti per l’uso al massimo entro tre mesi dalla stipula contrattuale; si precisa che i carri rimotori sono diciassette (17) e che la proposta potrà prevedere la concessione in comodato fino a un massimo di quindici 15 carri rimotori; i due carri rimotori esclusi dalla possibile proposta sono quelli targati:CZ716TF e DB122NE; al termine della convenzione, i carri rimotori concessi in comodato d’uso gratuito, torneranno nella disponibilità della Stazione Appaltante, in perfetta efficienza per l’uso a cui destinati, previa verifica concordata delle parti e senza alcuna pretesa economica da parte del concessionario; si applicano in ogni caso gli art. 1803 e seguenti del codice civile;
2) un apposito progetto teso alla realizzazione di un software che consenta alla Polizia Locale, senza oneri per la Stazione Appaltante, la gestione ed il controllo di tutte le fasi operative e documentali del servizio (dalla chiamata alla restituzione del veicolo) e dell’intero rapporto amministrativo con l’impresa, e la realizzazione di un’APP ottimizzata per tutti i dispositivi di telefonia mobile che possa permettere al cittadino di conoscere in tempo reale se il proprio veicolo è stato rimosso, dove è stato depositato e la cifra che il cittadino dovrà pagare per il ritiro del veicolo.
L’impresa aggiudicataria, in tal caso, dovrà coprire i costi relativi alla progettazione, fornitura, istallazione, collaudo, connettività, manutenzione e formazione degli operatori della Polizia Locale, oltre ai costi di interfacciamento con i programmi attualmente in uso presso la centrale operativa della Polizia Locale.
Le informazioni inserite dovranno indicare:
• modello, targa e tipologia del veicolo rimosso;
• data e ora della ricezione della richiesta di intervento del carro rimotore;
• tipologia di intervento;
• luogo d’intervento;
• sigla radio della vettura interessata dalla richiesta d’intervento o, in caso di personale appiedato nominativo e/o matricola dell’agente operante;
• esito ed ora dell’intervento di rimozione;
• deposito ove è stato rimesso il veicolo rimosso;
• data, ora e importo del ritiro del veicolo per ogni singola operazione;
• numero del verbale di rimozione e del verbale di accertamento della violazione relativi all’operazione effettuata;
3) un apposito progetto teso alla messa a disposizione di un veicolo cosiddetto “scarrabile” con personale (autista e agganciatore) senza oneri per la stazione appaltante, che, in base ad esigenze della Stazione Appaltante con operazioni concordate, o in casi di momentanea mancanza di custode acquirente o di ditte ricomprese nell’art. 8 del DPR 571/82, potrà essere impiegato per il prelievo ed il trasporto di motoveicoli e ciclomotori sottoposti a fermo/sequestro amm.vo in depositi individuati dall’Amministrazione (in tal caso, alla ditta aggiudicataria verranno riconosciuti i costi relativi al prelievo ed al trasporto come da tariffe individuate con propria Tabella dalla UTG- Prefettura di Napoli per i veicoli sottoposti a fermo/sequestro amm.vo);
13) SUB CONCESSIONE E SUBINGRESSO
Il concessionario deve esercitare direttamente la concessione, prevedendosi, altrimenti, la decadenza della stessa.
E’ fatto assoluto divieto al concessionario di concedere ad altri la gestione dei servizi in parola.
In caso di morte del concessionario, gli eredi, purché in possesso dei necessari requisiti, subentrano nella concessione fino allo scadere del contratto, ma devono chiedere conferma al concedente entro quindici giorni, trascorsi i quali il contratto si intende risolto. Detta conferma è subordinata al rilascio delle autorizzazioni di legge.
14) RISERVA DI INTERVENTO IN ECONOMIA
Fatto salvo quanto previsto dai punti successivi in tema di risarcimento del danno, risoluzione del contratto e applicazione di penali, in ogni caso di ritardo, inadempienza, o comunque impossibilità momentanea da parte del concessionario a soddisfare le richieste operative rivolte ai sensi del presente capitolato, l'Amministrazione concedente si riserva la possibilità di effettuare in proprio o tramite terzi gli interventi ritenuti necessari. Anche in questo caso nessuna pretesa, verso il concedente o i terzi coinvolti, potrà essere avanzata da parte del concessionario. L’esecuzione di tale intervento sarà addebitata, in danno, al concessionario, fermo restando l'applicazione delle tariffe previste dalla Deliberazione Giuntale in caso di rimozione e custodia dei veicoli.
15) RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
Fatto salvo, in ogni caso, l’eventuale risarcimento del danno, il contratto si intende risolto qualora si verifichino una o più delle seguenti condizioni:
• per mancato inizio della gestione del servizio in parola entro i termini comunicati dal Comando di Polizia Locale;
• per mancato rilascio o revoca delle autorizzazioni o licenze necessarie per l’esercizio dell’attività;
• per violazione del precedente punto “10”;
• per sopravvenuta impossibilità in capo al concessionario di adempiere ai propri obblighi, quando il luogo o i mezzi non siano più idonei al servizio cui sono diretti;
• per inosservanza delle disposizioni attinenti alla disciplina del servizio e derivanti dalle condizioni di concessione, da norme di legge o regolamenti;
• per mancanza o perdita dei requisiti minimi richiesti al Concessionario;
• per reiterati rifiuti o ritardi nell’adempimento dell’obbligazione di cui ai precedenti punti “4”, “6” e “7”;
• per violazioni del Codice di Comportamento di cui al presente capitolato;
• per omesso reintegro della cauzione versata a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali;
• per richiesta di tariffe superiori, o senza titolo, rispetto a quelle stabilite dall’Amministrazione concedente;
• per ripetuti e ingiustificati ritardi contestati negli interventi richiesti dalla Sala Operativa della Polizia Locale;
• per ripetute e comprovate segnalazioni di danni ai veicoli rimossi/custoditi;
• per ogni altra grave e reiterata inadempienza contrattuale;
Nei casi sopra descritti di risoluzione, il concedente provvederà a dare debito preavviso al concessionario per un periodo non inferiore ai 15 giorni, diffidandolo dal permanere nel proprio comportamento inadempiente, con espresso monito che in caso contrario il contratto si intenderà risolto.
16) RECESSO DAL CONTRATTO
L’Amministrazione può esercitare in qualsiasi momento il recesso contrattuale ai sensi dell’art. 1373 del Codice Civile.
17) RISOLUZIONE CONSENSUALE
Il presente contratto può essere risolto per concorde volontà delle parti, con restituzione della cauzione.
18) RISOLUZIONE PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE
E’ in ogni caso facoltà dell’Amministrazione concedente risolvere il contratto, indipendentemente dalle scadenze di cui all'art. 3), qualora ricorrano giustificati motivi di pubblico interesse, dandone preavviso con lettera raccomandata/PEC, senza che il concessionario possa sollevare eccezione alcuna ed avanzare pretese di risarcimento ad alcun titolo.
19) RINVIO
Per tutto quanto non espressamente pattuito in tema di concessione della gestione del servizio, si richiama la normativa vigente specifica prevista dal D. Lgs. 30.04.1992 n° 285 e dal relativo Regolamento di esecuzione.
19) PENALI
Per ogni singola inadempienza della ditta aggiudicataria di una delle prescrizioni di cui agli artt. “4”, “6” e “7” del presente capitolato, verrà applicata una penale pari a 100,00 (cento/00) Euro che
verrà o direttamente versata dalla ditta inadempiente o prelevata dalla fideiussione prestata con relativo obbligo da parte della ditta di reintegrare detto fondo entro 10 gg. dalla data di prelievo.
La contestazione degli inadempimenti avverrà a mezzo PEC o altri strumenti informatici. Il concessionario dovrà produrre le proprie controdeduzioni entro 8 giorni dal ricevimento della nota di addebito.
In caso di mancato accoglimento delle controdeduzioni o di omissione di invio delle medesime nel termine previsto, l’Amministrazione procederà all'applicazione della penale.
L’infrazione verrà determinata dal Dirigente della Polizia Locale, o suo sostituto, al termine del procedimento.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare la concessione nel caso di ripetute inadempienze alle obbligazioni contrattuali.
20) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento Europeo UE 2016/679, il concessionario del servizio è designato responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all’espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente per il fine dell’espletamento del servizio stesso. La ditta concessionaria dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal Regolamento Europeo UE 2016/679, a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli nonché a vigilare sull’operato degli incaricati al trattamento.
Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile della presente concessione, con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.
L'Amministrazione Comunale esclude qualsiasi responsabilità dal cattivo utilizzo dei dati in possesso del concessionario.
21) SPESE
Tutte le spese, imposte, tasse inerenti e conseguenti il presente atto sono e saranno a totale carico del concessionario.
22) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Si applicano al presente appalto:
22.1 Protocollo di Legalità
Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07, ha preso atto del “Protocollo di Le- galità” sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007, pubblicato e prelevabile sul sito in- ternet della Prefettura di Napoli all’indirizzo xxx.xxxxxxxxx.xx, nonché sul sito Web del Comune di Napoli xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx unitamente alla Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07. Gli articoli 2 e 8 del “Protocollo di legalità”, che contengono gli impegni e le clausole alle quali la stazione appal- tante e l’aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, sono integralmente riprodotti nel presente disci- plinare di gara, che forma parte integrante e sostanziale del bando, evidenziando inoltre che le clau- sole di cui all’art. 8, rilevanti per gli effetti risolutivi, verranno inserite nel contratto o subcontratto per essere espressamente sottoscritte dall’aggiudicatario.
PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI
sottoscritto in data 1° agosto 2007 (estratto contenente gli articoli 2 ed 8)
ART. 2
• La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del D.P.R. n. 252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati;
• Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 curo, ovvero ai subappalti c/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 curo; tutte somme al netto di ì.v.a., la stazione appaltante:
a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autoriz- zazione ai subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antima- fia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo. tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;
b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi tito- lari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associa- zioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, 1’intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
c) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tu- tela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale c/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'auto- xxxx giudiziaria;
II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documenta- zione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;
decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni anti- mafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedi- mento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia dì cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefet- tura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipo- tesi di collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concor- suali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca imme- diata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano ac- quisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a tito- lo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;
d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risolu- zione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizza- zione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipo- tesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concor- suali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;
e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non auto - rizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98 ;
f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla pro- cedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente spe- cialistiche;
g) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei con- fronti di imprese affidatarie di subappalti e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitu- ra. dei servizi;
h) si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:
I. accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario banca- rio ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera ovve- ro con la prestazione del servizio o della fornitura - ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estera, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi al fini delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del decreto legi- slativo n. 190/02 - con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicura- tivi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza, senza giustificato motivo, l'applicazione di una penale nella misura del 10% del’importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la vio- lazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalla somme dovute in relazione alla prima crogazione utile; l'impresa dovrà, altresì.. incaricare l'intermediario bancario di trasmette- re, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art 7 del presente protocollo, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera. delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l’introito; fino alla costituzione della ban- ca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito a cura dell'impresa; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;
II. comunicare alla Camera di commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digi- tale - non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati" - i dati relativi agli inter- mediari bancari presso cui sono stati accesi i conti, comprensivi. degli elementi identificativi del rapporto (denominazione dell'istituto, numero del conto, Cin, ABI e CAB) e delle eventuali succes- sive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti;
si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), de- gli intermediari di cui al decreto-legge n.143/1991, prevedendo, in caso di violazione, la risolu- zione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto c/o al subcontratto e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia sta- to eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.
ART. 8
1. La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:
Clausola n. 1
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx, e che qui si intendono integralmente riportate e di accet- tarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorìtà Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagìne sociale o dei rispettivi fa- miliari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di la- vorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
Clausola n. 3
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della de- nuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.
Clausola n. 4
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la riso- luzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussi- stenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisi- zione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qua- lora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al mo- mento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima ero- gazione utile.
Clausola n. 5
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che preve- de la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al su- bappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
Clausola n. 6
La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
Clausola di cui al comma 2 dell’art. 3
“La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nei caso di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell’art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell’art. 10 del dpr 252/98 a carico del subforni- tore.”
22.2 Tracciabilità dei flussi finanziari
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettu- ra/Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Napoli della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
22.3 Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli
Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. n. 254 del 24/04/2014 e s.m.i., ha approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, visionabile sul sito xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx in "Amministrazione trasparente", le cui disposizioni si applicano altresì alle imprese fornitrici di beni e servizi. Le clausole sanzionatorie in caso di inosservanza di dette disposizioni sono inserite nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel contratto.
22.4 Patto di Integrità
La Deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 03/12/2015 “Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017: Approva- zione del Patto di Integrità per l'affidamento di commesse” approva il documento denominato “Pat- to di Integrità” recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti.
Il suddetto documento, pertanto, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato dal concor- rente nella “Documentazione Amministrativa”.
23) FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Napoli