ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
ansfisa.ansfisa.REGISTRO UFFICIALE.U.0021616.05-10-2021
L’ Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali o “ANSFISA” o “Agenzia”, con sede legale e medesima sede operativa in Roma in Via del Policlinico n.2, CAP 00161 e C.F./partita I.V.A. 96443320583, rappresentata dal Direttore Ing. Xxxxxxxx De Xxxxxxxxxx, nato a Roma il 19 giugno 1960 – Rappresentante legale domiciliato per la carica presso la sede legale,
E
il Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura dell’Università degli Studi di Udine di seguito in breve “Dipartimento” o “DPIA” o l’”Università”, con sede legale in Udine, via Palladio, 8, e sede operativa in Udine, via delle Scienze n.206, codice fiscale 80014550307, partita I.V.A. 01071600306, rappresentato dal Direttore del Dipartimento pro-tempore xxxx. Xxxxx Xxxxx nato a Monsummano Terme (Pistoia) il 31 maggio 1957, domiciliato per la carica presso la sede operativa,
nel seguito congiuntamente definite le “Parti” e singolarmente la “Parte”
Premesso che
- l’Università di Udine, ai sensi dell’art. 1 del proprio Statuto, promuove lo sviluppo e il progresso della cultura e delle scienze attraverso la ricerca, la formazione, la collaborazione scientifica e culturale con istituzioni italiane ed estere, contribuendo con ciò allo sviluppo civile, culturale, sociale ed economico del Friuli;
- per la realizzazione dei propri obiettivi l’Università di Udine sviluppa la ricerca scientifica, svolge attività didattiche e sperimentali, anche con la collaborazione ed il supporto di soggetti sia pubblici che privati;
- l’Università di Udine, per perseguire i propri fini istituzionali e per ricerche scientifiche di proprio interesse prioritario, può stipulare con terzi accordi di ricerca, anche con proprio eventuale apporto finanziario o logistico, in cooperazione, così come può accettare da terzi contributi per la ricerca in cooperazione;
- ANSFISA è istituzionalmente preposta alla supervisione della sicurezza delle ferrovie, delle infrastrutture stradali e autostradali a livello nazionale, con compiti di controllo e ispezione, e tra i suoi compiti vi è anche quello di svolgere attività di studio, ricerca e sperimentazione in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali;
- ANSFISA intende attivare una collaborazione di ricerca per lo sviluppo di metodologie di supporto alle ispezioni di sicurezza delle infrastrutture viarie da impiegare nell’espletamento dei propri compiti istituzionali;
- presso il Dipartimento DPIA operano gruppi di ricerca in settori affini a quelli oggetto dell’attività di ANSFISA e in particolare opera il Laboratorio SPRINT in Sicurezza e protezione intersettoriale;
- presso il Laboratorio SPRINT si sviluppano attività di ricerca relativamente a “metodologie di ispezione visiva finalizzate alla valutazione e miglioramento delle condizioni di sicurezza” che sono di interesse di ANSFISA;
VISTO
- l’articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante il “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i., che dispone che un Accordo concluso tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del Codice stesso, ricorrendo alcune condizioni che nella fattispecie sono integrate da tutte le parti del presente Accordo ovvero: l’Accordo stabilisce o realizza una
cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico; le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;
- l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’articolo 11, commi 2 e 3, della medesima legge;
- il decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni nella legge 16 novembre 2018, n. 130, recante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze” che all’articolo 12 fra l’altro prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’istituzione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA);
- il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, recante modifiche alla disciplina relativa all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA);
- il decreto legge 28 gennaio 2020, n. 24, Regolamento recante: «Statuto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali
e autostradali, denominata "ANSFISA"», il quale all’art. 1 punto e) cita: “svolge attività di studio, ricerca e sperimentazione in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali”.
CONSIDERATO CHE
- il modello di Accordo di collaborazione (di seguito Accordo) ai sensi dell’articolo
15 della legge n. 241/1990 meglio risponde alla realizzazione di attività istituzionali condivise e collaborative tra pubbliche Amministrazioni, pertanto applicabile esclusivamente per definire rapporti tra soggetti pubblici;
- per lo svolgimento dei suddetti compiti, nello stato di previsione della spesa di XXXXXXX il capitolo presenta la disponibilità finanziaria per provvedere all’impegno della relativa spesa;
- l’Università degli Studi di Udine è un soggetto di diritto pubblico e ha acconsentito a stipulare con ANSFISA un Accordo di collaborazione che prevede, tra l’altro, l’assegnazione di assegni di ricerca e/o borse di dottorato e/o borse di ricerca post lauream;
- ai fini della legittimità dell’utilizzo dello strumento dell’Accordo sussistono i presupposti ai sensi delle disposizioni normative sopra richiamate;
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE ART. 1 (RICHIAMO ALLE PREMESSE E AGLI ALLEGATI)
1.1 Le premesse sopraesposte costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di collaborazione.
ART. 2 (FINALITÀ E OGGETTO DELL’ACCORDO)
2.1 Le Parti con il presente Accordo disciplinano la collaborazione alle attività di ricerca dal titolo “Visite ispettive di sicurezza delle infrastrutture viarie” - acronimo VISIVIA - di seguito “attività/progetto”. Il programma dell’“attività/progetto” è
descritto nell’Allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente Accordo. Le Parti si impegnano a svolgere le attività specificate nell’Allegato Tecnico.
2.2 Nel corso dello svolgimento dei lavori, le Parti potranno concordare eventuali aggiornamenti e/o modifiche alla programmazione delle attività che si rendano opportuni o necessari per il miglior esito delle attività stesse, o che siano suggeriti dalla natura dei risultati nel frattempo conseguiti, provvedendo contestualmente ad aggiornare l’Allegato tecnico che verrà sottoscritto con le medesime modalità adottate per il presente Accordo di collaborazione.
ART. 3 (RESPONSABILI DELLA RICERCA)
3.1 Il Dipartimento designa il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx quale Responsabile dell’esecuzione della Ricerca. Il Responsabile coordinerà i lavori della Ricerca, senza pregiudizio sull’individuazione dell’inventore o autore (oppure inventori o autori) che verrà effettuata qualora la Ricerca dovesse portare a dei risultati tutelabili con una privativa.
3.2 ANSFISA designa quale proprio Responsabile e/o Referente per ogni attività o questione inerente alla esecuzione della ricerca l’Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx, professionista dell’Agenzia e coordinatore del Gruppo di Lavoro Sistemi di Gestione della Sicurezza, Normativa e Standard Tecnici.
3.3 L’eventuale sostituzione dei soggetti di cui ai commi precedenti del presente articolo dovrà essere comunicata all’altra Parte per iscritto.
3.4 I referenti svolgeranno le seguenti funzioni:
- favorire, promuovere e verificare l’attuazione del presente Accordo e il rispetto di quanto in esso previsto;
- valutare e proporre alle Parti modifiche e/o integrazioni al presente Accordo;
- individuare e programmare le attività oggetto del presente Accordo e concertarne le modalità di attuazione.
3.5 Fermi restando i referenti scientifici, ai fini delle attività del presente Accordo, ANSFISA costituirà un Gruppo di Lavoro al quale potranno essere chiamati ad operare anche soggetti esterni all’Agenzia e/o di altre pubbliche amministrazioni, opportunamente individuati con specifico decreto di nomina.
3.6 ANSFISA si impegna a comunicare all’Università ogni eventuale modifica alla composizione del Gruppo di Lavoro, secondo quanto previsto al successivo art. 20 del presente atto.
ART. 4 (MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E OBBLIGAZIONI A CARICO DELLE PARTI)
4.1 Le Parti si impegnano a svolgere le rispettive attività nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti, dei tempi, delle modalità organizzative e dei costi previsti nell’Allegato Tecnico.
4.2 ANSFISA si impegna a mettere a disposizione le risorse finanziarie previste a suo carico, finalizzate alla realizzazione dello studio o della ricerca, come riportato nell’art. 6 e nell’Allegato Tecnico.
4.3 ANSFISA eserciterà le funzioni di promotore del progetto di ricerca e collaborerà con il DPIA alla definizione degli obiettivi annuali ai fini dell’armonizzazione, della calendarizzazione annuale e del miglior controllo periodico, in ordine al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati di cui all’art. 2;
4.4 Il Dipartimento per il raggiungimento degli obiettivi e risultati di cui all’art. 2 metterà a disposizione di ANSFISA risorse logistiche, tecnologiche ed umane qualificate.
4.5 Il Dipartimento provvederà a rendicontare le spese come precisato al successivo art. 6 del presente Accordo.
4.6 Il presente Accordo, che vincola l’Università dalla data della sottoscrizione, avrà effetti nei riguardi di ANSFISA delle Parti solo dopo l’avvenuta registrazione del relativo decreto di approvazione da parte degli organi di controllo della legittimità amministrativa e contabile. con il riconoscimento all’Università dei costi sostenuti nelle more di dette registrazioni. Entro 10 giorni dalla registrazione del Decreto ANSFISA si impegna a comunicare all’Università a mezzo PEC la data di decorrenza del presente contratto.
4.7 Per esigenze che si dovessero manifestare in ordine allo svolgimento e all’articolazione delle attività del presente Accordo, le Parti potranno concordare per iscritto le eventuali modifiche, rinnovi, rimodulazioni e/o integrazioni, purché le stesse non comportino oneri aggiuntivi e fermo restando l'ammontare complessivo stabilito all’articolo 5. Diversamente, le Parti dovranno procedere alla formale stipula di un atto aggiuntivo al presente Accordo.
4.8 Per il conseguimento delle finalità previste dal presente Accordo, le Parti si impegnano a consentire, alle persone impegnate nell’attività di collaborazione, l’accesso alle rispettive strutture, l’uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l’espletamento dell’attività tecnico-scientifica, nonché di quant’altro ritenuto utile per il raggiungimento dei fini previsti dall’art. 4 e sempre attraverso modalità non incompatibili con gli oneri e gli obblighi derivanti dalla rispettiva natura giuridica e finalità istituzionale.
Art. 5 (Durata ed efficacia)
5.1 La durata del presente Accordo è di 36 mesi, dalla data di decorrenza comunicata con le modalità di cui al punto 4.6.
5.2 Le Parti potranno prorogare il termine dell’Accordo mediante scambio di intenti da inviarsi tramite Posta Elettronica Certificata entro 60 giorni prima della
scadenza.
ARTICOLO 6 (CONTRIBUTO E MODALITÀ DI EROGAZIONE)
6.1 Il presente Accordo comporta oneri finanziari a carico dell’Agenzia per un totale complessivo pari a 379.000,00 euro (trecentosettantanovemila/00 Euro) così suddivisi:
Annualità
Importo in acconto
Importo a saldo
Totale
Prima annualità | Euro 69.000,00 | Euro 69.000,00 | Euro 138.000,00 |
Seconda annualità | Euro 66.500,00 | Euro 66.500,00 | Euro 133.000,00 |
Terza annualità | Euro 54.000,00 | Euro 54.000,00 | Euro 108.000,00 |
TOTALE | Euro 189.500,00 | Euro 189.500,00 | Euro 379.000,00 |
Laddove necessario, eventuali specifiche attività potranno essere disciplinate da successivi atti scritti anche nel caso di rimborso spese di missioni nazionali e internazionali a personale. Tutti gli atti scaturenti dal presente Accordo dovranno far riferimento agli estremi del presente atto.
6.2 Il pagamento sarà effettuato da ANSFISA, previa richiesta tramite PEC da parte del Dipartimento, tramite Banca d'Italia - Conto corrente unico di Ateneo aperto presso la Tesoreria della Banca d'Italia: 0034619 che sarà indicato nella nota di debito. Una prima rata in acconto, pari al 50 % del contributo previsto, sarà pagata entro i primi 30 giorni dell’annualità di riferimento (l’annualità decorre dalla data comunicata da ANSFISA come previsto dal precedente art. 4.6 e ha una durata di 365 giorni naturali e consecutivi), mentre la rata di saldo dell’annualità verrà erogata entro 60 giorni dal ricevimento della rendicontazione annuale.
6.3 Il ritardato pagamento determinato dalla indisponibilità della predetta provvista finanziaria, qualora non imputabile ad ANSFISA medesima, non comporta la
maturazione di interessi o penali.
6.4 Il Dipartimento presenterà il rendiconto relativo alle spese sostenute a valere sul finanziamento, secondo quanto previsto dal successivo art.7.
I report saranno corredati da dichiarazione che le spese sono state effettivamente sostenute.
6.5 ANSFISA valuta l’ammissibilità dei costi rendicontati dall’Università in relazione alle attività svolte dalla stessa, approvando la relazione periodica e la rendicontazione entro 30 giorni dalla ricezione.
6.6 Tutta la documentazione di spesa in originale è conservata presso l'Università per almeno cinque anni dalla presentazione della rendicontazione finale ed è resa disponibile a richiesta di ANSFISA. L'università assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.
6.7 Qualora le attività previste nel presente Accordo non siano realizzate in tutto o in parte, anche per ragioni indipendenti dalla volontà dell’Università, in misura tale da non generare spese vive almeno pari alla quota versata da ANSFISA di cui all’articolo 6, l’Università si impegna a restituire ad ANSFISA il contributo percepito e non utilizzato per lo svolgimento delle attività previste.
6.8 Per le somme attribuite non verrà emessa fattura in quanto rientranti nell’attività istituzionale del Dipartimento e, pertanto, escluse dal campo I.V.A. per mancanza del requisito soggettivo di cui all’art.4/5 del D.P.R. 633/72 e successive modificazioni ed integrazioni.
ARTICOLO 7 (MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE)
7.1 Il contributo viene erogato a copertura delle spese sostenute e finalizzate alla realizzazione delle attività di cui al presente atto, a titolo esemplificativo e non
esaustivo:
- ore/persona che il personale docente, ricercatore e tecnico del DPIA dedica all’attività di progetto;
- assegni di ricerca, e/o contratti a collaboratori;
- borse di dottorato e/o borse di ricerca post lauream;
- forniture e/o servizi esterni quali utilizzo di laboratori ambientali, strumenti informatici e/o di laboratori, software, spese per materiali di laboratorio, noleggi, spese di trasferta dei componenti del gruppo di ricerca;
- spese generali in quota percentuale (20%) sull’importo totale del contributo;
- altre spese concordate tra le parti necessarie alla realizzazione della ricerca.
7.2 Il Dipartimento presenterà un rendiconto di sintesi e una relazione periodica, da trasmettere entro 45 giorni dalla scadenza di ogni singola annualità.
ART. 8 (TITOLARITÀ DEI RISULTATI DELLA RICERCA E DELLE EVENTUALI PRIVATIVE)
8.1 Per “Risultati” deve intendersi il complesso di conoscenze scientifiche e tecnologiche – tutelabili o meno come privative industriali od intellettuali – eventuali prodotti o prototipi, conseguiti dall’attività di collaborazione come definita [nei precedenti paragrafi / nell’Allegato Tecnico], nonché le Privative.
Per “Privative” deve intendersi qualsiasi diritto di privativa industriale ed intellettuale, attraverso il quale possano essere tutelati i Risultati. In particolare e in via non esclusiva le Privative possono essere costituite da: brevetto per invenzione, modello d’utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, nuove varietà vegetali, software e diritti d’autore.
8.2 La titolarità esclusiva dei diritti sui Risultati spetta alla Parte che li ha conseguiti nell’ambito dell’attività di collaborazione. I diritti sui Risultati conseguiti da
entrambe le Parti saranno di titolarità congiunta.
8.3 Il diritto di essere riconosciuto inventore (nel caso dei brevetti per invenzione e dei modelli d’utilità) e, nel caso delle opere dell’ingegno, il diritto morale dell’autore dell’opera, spetta al collaboratore, dipendente o ricercatore della Parte che ha dato il contributo inventivo o creativo rilevante per l’ottenimento dei Risultati. Nel caso di pluralità dei collaboratori, dipendenti o ricercatori delle Parti che hanno dato tale contributo, i diritti di cui al presente paragrafo spettano a tutte queste persone.
8.4 Ciascuna Parte farà in modo di facilitare all’altra Parte il contatto con i propri collaboratori, dipendenti o ricercatori di cui al precedente paragrafo, nei casi in cui la loro collaborazione sia richiesta dalla normativa applicabile al fine del deposito di domande, l’estensione delle Privative all’estero, la trascrizione presso i pubblici registri.
8.5 La determinazione delle quote di ciascuna delle Parti, in caso di titolarità congiunta, verrà effettuata dalle Parti in buona fede, tenendo in considerazione l’apporto inventivo e/o creativo al Risultato generato da ciascuna delle Parti. Nel caso in cui le Parti non trovino l’Accordo sulla loro determinazione, le quote si intenderanno di egual misura.
8.6 In caso di contitolarità, la gestione delle Privative e i rapporti tra le Parti vengono regolati da apposito Accordo (di seguito, anche solo Accordo). In ogni caso, salvo che sia diversamente disposto nell’Accordo:
- l’attività di deposito e l’ottenimento delle Privative saranno a cura della Parte più diligente, che terrà informati i co-titolari di ogni decisione relativa e previo il consenso dell’altra Parte sul testo e/o contenuto di ciascuna Privativa;
- le spese per il deposito e l’ottenimento delle Privative (inclusi, in particolare, i
costi della redazione del documento brevettuale, estensione negli altri paesi, eventuali tasse di mantenimento delle Privative) saranno a carico delle parti;
- l’utilizzo in proprio sarà consentito a ciascuna Parte, previa corresponsione di compenso alla Parte che non utilizza in proprio secondo quanto indicato nell’Accordo e salvo il diritto di veto del Dipartimento nei casi specificatamente indicati nell’Accordo;
- la concessione a terzi di licenze (esclusive o non esclusive) nonché la cessione della Privativa sarà decisa a maggioranza pro quota e salvo il diritto di veto del Dipartimento nei casi specificatamente indicati nell’Accordo;
- i proventi derivanti dalla concessione di licenze saranno suddivisi tra le Parti in proporzione alle rispettive quote;
- la cessione della quota è libera, salvo il riconoscimento di un diritto di prelazione a favore dei contitolari;
- la difesa giudiziale e stragiudiziale potrà essere intrapresa dalla Parte che vi abbia interesse. Le utilità economiche che dovessero conseguirne verranno attribuite alla Parte che si è attivata o, pro quota, ai co-titolari, conformemente all’Accordo.
8.7 Ciascuna delle Parti avrà il diritto di prelazione sull’acquisto delle Privative o dei Risultati o della relativa quota spettante all’altra Parte oppure sulla concessione di una licenza per lo sfruttamento dei diritti dell’altra Parte. La prelazione dovrà essere esercitata entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione scritta inviata per raccomandata A/R oppure tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) sull’intenzione dell’altra Parte di cedere la propria Privativa o la propria quota di Privativa oppure di concedere la propria Privativa in licenza, comunicazione che dovrà contenere il nominativo del potenziale acquirente e il
corrispettivo offerto. Il corrispettivo dovrà in ogni caso coprire interamente tutti i costi relativi al deposito e all’ottenimento delle Privative sostenuti dal Dipartimento. Qualora l’altra Parte non eserciti il diritto di prelazione entro il termine indicato, il titolare sarà libero di disporre della propria quota.
8.8 Per i Risultati conseguiti, il Dipartimento avrà il diritto di sfruttamento e utilizzo a titolo gratuito per soli fini scientifici e didattici, fatto salvo quanto previsto in materia di pubblicazione dei Risultati di cui all’articolo 13.
ART. 9 (TITOLARITÀ DEI RISULTATI OCCASIONALI)
9.1 Per “Risultati Occasionali” si intendono le conoscenze scientifiche e tecnologiche acquisite nonché prodotti o prototipi realizzati da ciascuna Parte con l’occasione dell’attività di collaborazione, ma che non erano oggetto della stessa, come definita nell’Allegato Tecnico.
9.2 La titolarità esclusiva dei diritti sui Risultati Occasionali spetta alla Parte che li ha conseguiti;
9.3 Qualora una Parte intendesse disporre dei Risultati Occasionali si rivolgerà per prima all’altra, senza che ciò comporti alcun obbligo di proseguire la negoziazione qualora non si trovi un Accordo sulle condizioni di cessione. Il corrispettivo di cessione verrà stabilito dalle Parti in base al valore di mercato.
9.4 Nel caso di cessione dei Risultati da parte del Dipartimento ad ANSFISA, quest’ultima concede al Dipartimento il diritto di sfruttare ed utilizzare a titolo gratuito i Risultati per soli fini scientifici e didattici, fatto salvo quanto previsto in materia di pubblicazione dei Risultati di cui all’articolo 13.
ART. 10 (TITOLARITÀ DELLE CONOSCENZE PREESISTENTI)
10.1 Per “Conoscenze Preesistenti” devono intendersi le informazioni di natura tecnica o scientifica non generalmente note o facilmente accessibili nel settore di
riferimento di una delle Parti prima della stipulazione dell’Accordo.
10.2 Le Parti espressamente convengono che tutti i diritti sulle Conoscenze Preesistenti restano di proprietà della Parte che le possiede, ancorché queste siano messe a disposizione dell’altra Parte per il solo svolgimento delle attività previste dall’Accordo. La Parte che avrà accesso alle Conoscenze Preesistenti dell’altra Parte potrà utilizzarle solo per le finalità proprie delle attività previste dall’Accordo.
10.3 È in ogni caso escluso l’accesso di una Parte a Conoscenze Preesistenti dell’altra Parte non strettamente funzionali alla realizzazione dell’Accordo (ovvero senza le quali l’attività progettuale della Parte che le riceve non sia tecnicamente possibile) e alle conoscenze pregresse riferibili a gruppi di ricerca del Dipartimento diversi da quello coinvolto nell’Accordo. L’accesso alle Conoscenze Preesistenti, al di fuori di quanto previsto dall’Accordo, sarà determinato in base ad accordi scritti a condizioni, anche economiche, da concordare tra le Parti.
ART. 11 (UTILIZZO DEI SEGNI DISTINTIVI DELLE PARTI)
11.1 La collaborazione di cui al presente Accordo non conferisce alle Parti alcun diritto di usare, alcun nome, marchio o altro segno distintivo dell’altra Parte (incluse abbreviazioni), salvo che con il preventivo consenso scritto della Parte titolare, ovvero all’interno della presente convenzione.
ART. 12 (COPERTURA DEGLI ONERI ASSICURATIVI)
12.1 Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù del presente Accordo verrà chiamato a frequentare la sede di esecuzione delle attività di cui all’articolo 4.
ART. 13 (UTILIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI)
13.1 Nel caso di Risultati non tutelabili con Privative, le Parti sono libere di utilizzarli o
pubblicarli, parzialmente o integralmente. Resta impregiudicata la tutela delle Conoscenze Preesistenti e delle Informazioni Confidenziali.
13.2 Nel caso di Risultati tutelabili con Privative, l’utilizzo e la pubblicazione, parziale o integrale, degli stessi sono regolati dall’apposito Accordo di comunione di cui all’art. 8.
13.3 Prima della sottoscrizione dell’Accordo, l’utilizzo e la pubblicazione dei Risultati tutelabili con Privative da parte di ciascuna delle parti potrà avvenire salvo che vi si opponga l’altra Parte. L’utilizzo e la pubblicazione sono da considerarsi concessi in caso di silenzio protratto oltre i 30 giorni dalla richiesta di utilizzo o di pubblicazione, corredata della bozza del testo da pubblicarsi, inviata per iscritto da una Parte all’altra. L’opposizione potrà avvenire solo al fine di consentire la brevettazione dei Risultati, per il tempo necessario alla presentazione della domanda di brevetto e comunque, salvo diverso Accordo, per un tempo non superiore a mesi 6 dalla comunicazione dell’intenzione di procedere all’utilizzo o pubblicazione. In tale caso, l’utilizzo dei Risultati a fini di ricerca sarà comunque possibile, a condizione che lo stesso avvenga in regime di stretta confidenzialità diretto a non pre-divulgare l’invenzione.
13.4 Salvo specifici accordi contrari, l’utilizzo da parte di ANSFISA di relazioni e/o documenti redatti dal Dipartimento comporta l’obbligo della menzione del nome degli autori e del Dipartimento; non è consentito l’utilizzo del nome per scopi pubblicitari. Non è consentito in nessun caso l’uso del logo del Università, salva espressa autorizzazione.
Art. 14 (Riservatezza e obbligo di non uso)
14.1 Per “Informazioni Confidenziali” si intendono tutte le informazioni, i dati tecnici, le analisi, gli studi, le formule, le invenzioni, i documenti, il know-how, i segreti
aziendali, i processi tecnologici, i modelli, le informazioni commerciali, ed ogni altra informazione o materiale relativi ad una Parte o riguardanti i prodotti e/o i progetti di detta Parte, che siano forniti per iscritto, per corrispondenza, o anche verbalmente o con qualsiasi altro mezzo o forma, o che comunque siano trasferiti da dipendenti, amministratori, rappresentanti e/o consulenti della Parte divulgante alla Parte ricevente, in occasione dei contatti intercorsi tra loro.
14.2 Nel corso della Ricerca, ANSFISA e il Dipartimento si scambieranno reciprocamente Informazioni Confidenziali finalizzate esclusivamente allo svolgimento della Ricerca.
14.3 Nel corso dell’Accordo e anche successivamente alla sua scadenza o risoluzione fino a 3 anni dalla data di scadenza o fino a quando non si verificano le condizioni di cui al comma 5 del presente articolo, entrambe le Parti si impegnano a non divulgare a terzi, in assenza del previo consenso scritto dell’altra Parte, alcuna Informazione Confidenziale e a non utilizzare alcuna Informazione Confidenziale per scopi diversi da quelli strettamente previsti per lo svolgimento della Ricerca. Ciascuna Parte potrà comunicare le Informazioni Confidenziali soltanto a quei soggetti che sono informati della natura confidenziale delle stesse e che sono vincolati ad obblighi di riservatezza e non utilizzo non meno vincolanti e restrittivi di quelli previsti nell’Accordo e comunque in osservanza delle rilevanti disposizioni in materia di tutela dei dati personali.
14.4 Le Parti sono tenute a conservare le Informazioni Confidenziali utilizzando adeguate modalità di conservazione e le necessarie precauzioni, con la diligenza richiesta dalle circostanze e dalla natura delle informazioni. Le Parti non possono riprodurre in alcun modo o attraverso alcun mezzo le Informazioni Confidenziali.
14.5 L'obbligo di riservatezza non si applicherà a qualsiasi informazione che:
- la Parte ricevente possa dimostrare, tramite opportuna documentazione, essere legittimamente in suo possesso prima della divulgazione da parte della Parte divulgante;
- sia o diventi di pubblico dominio anteriormente alla sottoscrizione dell’Accordo ovvero anche successivamente, sempre che la divulgazione non sia conseguenza della violazione degli obblighi di riservatezza previsti dal presente articolo;
- sia stata divulgata con il previo consenso scritto della Parte divulgante;
- una Parte sia tenuta a comunicare ad Autorità pubbliche o giudiziarie a seguito di regolare e formale richiesta di queste ultime e/o alle quali sia comunque tenuta a fornire Informazioni Confidenziali per legge, regolamento o ordine dell’autorità giudiziale. In tal caso, la Parte che ha ricevuto l’ordine o la richiesta da parte dell’Autorità dovrà immediatamente informare la Parte divulgante e fornire copia delle Informazioni Confidenziali trasmesse all’Autorità, fermo restando che la divulgazione dovrà avvenire in misura strettamente necessaria per rispondere alla richiesta o all’ordine ricevuto.
14.6 Le Informazioni Confidenziali sono e rimangono proprietà esclusiva della Parte divulgante o di terzi che le hanno fornite alla Parte divulgante. La Parte ricevente non potrà rivendicare, direttamente o indirettamente, alcun diritto inerente alle Informazioni Confidenziali.
14.7 Ciascuna Parte, a semplice richiesta dell’altra, si impegna a consegnare, entro 15 giorni lavorativi dal ricezione della comunicazione via PEC/Raccomandata, tutti i documenti e/o materiale in proprio possesso e contenente le Informazioni Confidenziali relative all’altra Parte, salvo il diritto a trattenere copia degli stessi per l’adempimento di obblighi di legge, o delle proprie policy in materia di
trattamento dei dati o qualora si tratti di documenti e/o materiale che riguardino informazioni relative ad entrambe le Parti o elaborate congiuntamente.
ART. 15 (RESPONSABILITÀ DELLE PARTI)
15.1Ciascuna Parte si obbliga a sollevare e tenere indenne l’altra Parte da ogni danno, azione o pretesa di terzi che dovesse derivare dall’esecuzione del presente Accordo a causa dell’attività del proprio personale o comunque da eventi ad esso imputabili.
15.2 In caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione non imputabile ad ANSFISA, questa è tenuta a darne prontamente comunicazione scritta al Dipartimento.
ART. 16 (RECESSO)
16.1 Le Parti potranno recedere dal presente Accordo previo preavviso da comunicarsi tramite posta elettronica certificata indicata all’art. 20 con anticipo di almeno 60 giorni, qualora nel corso di svolgimento delle attività, intervengano fatti e provvedimenti che modifichino la situazione esistente all’atto della sottoscrizione dello stesso e ne rendano impossibile la sua conduzione a termine.
16.2 Lo scioglimento del presente Accordo non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.
16.3 Resta fermo, in ogni caso, l’obbligo per le Parti al compimento, anche oltre tale termine, di tutte le operazioni già avviate nel corso della sua validità nell’ambito degli adempimenti previsti dall’Accordo stesso e fatta salva la sopravvenienza di disposizioni, normative o regolamentari o derivanti dal presente Accordo, che dovessero renderne necessaria la risoluzione anticipata. In tale ipotesi saranno riconosciuti all’Università gli impegni assunti alla data di comunicazione scritta
della risoluzione anticipata.
16.4 Quanto sopra non limita in alcun modo il diritto delle parti di agire per il risarcimento dei danni in ragione di eventuali inadempimenti.
ART. 17 (CONDIZIONE)
17.1 Il presente Accordo è sottoposto alla condizione dell’effettiva concessione integrale del finanziamento da parte di ANSFISA inerente al progetto di ricerca richiamato in premessa.
ART. 18 (GESTIONE SICUREZZA E PREVENZIONE)
18.1 Ai fini degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., durante lo svolgimento dell’“at-tività/progetto” di cui al presente Accordo, il personale inviato presso la struttura ospitante è equiparato al lavoratore della struttura stessa. In applicazione all’articolo 10 del DM 363/1998, si concorda che il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D. Lgs. 81/2008, è individuato nel datore di lavoro della struttura ospitante. La struttura ospitante si assume l’onere di effettuare l’informazione e la formazione dei soggetti sui rischi e le misure di sicurezza ed emergenza adottate in relazione alla specifica attività svolta e a fornire i dispositivi di protezione individuale necessari dando, altresì, adeguate istruzioni sull’uso degli stessi. Nel caso in cui per lo svolgimento delle attività in collaborazione sia richiesta l’attivazione della sorveglianza sanitaria, si concorda che ciascuna delle Parti provvederà ad effettuare la visita medica per il giudizio di idoneità alla mansione specifica del proprio personale.
18.2 Il personale delle Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti ed alle disposizioni
in materia di sicurezza vigenti presso la sede di esecuzione delle “attività/progetto” di cui al presente Accordo, ad osservare le disposizioni previste dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., in particolare dall’art. 20 del citato decreto, e
le indicazioni fornite dai Responsabili della struttura ospitante e/o dal Responsabile delle attività di ricerca in laboratorio.
18.3 Ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente ogni infortunio capitato al personale dell’altra Parte durante lo svolgimento delle “attività/progetto” oggetto del presente Accordo.
ART. 19 (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)
19.1 Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito “GDPR”) e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti delle Autorità di Controllo degli Stati membri dell’Unione Europea ed in particolare del Garante per la protezione dei dati personali.
19.2 Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nel presente Accordo in rappresentanza delle Parti (qualifica, fonte della rappresentanza, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri riferimenti) sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione del presente Accordo e della esecuzione del rapporto giuridico che ne discende.
Le parti rendono disponibile l’informativa per tale categoria di interessati nella sezione “privacy” dei rispettivi siti web ufficiali.
19.3 Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali di propri dipendenti o collaboratori (nominativi, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri riferimenti) coinvolti nelle attività esecutive di cui al presente Accordo, sono trattati esclusivamente ai fini dell’esecuzione del rapporto giuridico ne discende, in conformità all'informativa resa ai sensi dell’art. 13 del GDPR, che ciascuna Parte
si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti o collaboratori nell'ambito delle proprie procedure interne.
ART. 20 (COMUNICAZIONI)
20.1 Le Parti convengono che le comunicazioni relative al presente atto avverranno a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:
- Dipartimento: xxxx@xxxxxxxxx.xxxxx.xx
- ANSFISA: xxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxx.xx
20.2 Le Parti individuano quali referenti amministrativi:
- Dipartimento: dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxx - 0432558714 - xxxxxxx.xxxx@xxxxx.xx
- ANSFISA: dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx – 0648880661 - xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx
ART. 21 (RINVIO A NORME)
21.1 Per tutto quanto non previsto nel presente Accordo, si rinvia a quanto richiamato nelle premesse ed alla normativa nazionale e comunitaria vigente.
ART. 22 (SPESE DI XXXXX E REGISTRAZIONE)
22.1 Il presente Accordo è firmato digitalmente. L’imposta di bollo, per l’unico esemplare, è assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 17/06/2014, dall’Università degli Studi di Udine (autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 59443/2015 d.d. 23/06/2015).
22.2 L’imposta di registro è dovuta solo in caso d’uso ai sensi dell’articolo 4 della Parte II Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986 s.m.i., con onere a carico del richiedente.
ART. 23 (DISPOSIZIONI FINALI)
23.1 Le Parti prendono visione anche dei rispettivi Codici di Comportamento adottati in ottemperanza alle disposizioni di prevenzione della corruzione di cui alla L. n. 190/2012 e pubblicati sui rispettivi siti istituzionali nella sezione Amministrazione Trasparente.
Il presente Accordo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le Parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall’art. 15, comma 2 bis della Legge n. 241/90.
Letto, confermato e sottoscritto
Università degli Studi di Udine Il Direttore DPIA
Xxxx. Xxxxx Xxxxx
Il Direttore di ANSFISA
Dr. Ing. Xxxxxxxx De Xxxxxxxxxx
Firmato digitalmente da: Xxxxx Xxxxx Data: 29/09/2021 16:38:50
XXXXXXXX DE XXXXXXXXXX 01.10.2021 18:30:40 GMT+01:00