ALLEGATO 2 CAPITOLATO TECNICO
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL FONDO REGIONALE FONCOOPER
ALLEGATO 2 CAPITOLATO TECNICO
1. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI
Legge 27 febbraio 1985, n 49, “Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione”, Titolo I. Criteri per la concessione dei finanziamenti alle società cooperative, escluse quelle di abitazione, rientranti nei limiti dimensionali previsti per le PMI;
Direttiva del Ministero Industria Commercio Artigianato del 9 maggio 2001 (in G.U. n. 171 del 25 luglio 2001).
1.2 TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO
1.L’intervento è costituito dalla concessione dei finanziamenti a tasso agevolato previsti dal Titolo I della legge 27 febbraio 1985, n. 49, concernente provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure a salvaguardia dell’occupazione, concessi a società cooperative operanti nel territorio della Regione Xxxxxx-Romagna, attingendo alle disponibilità del fondo di rotazione, denominato “Foncooper – Regione Xxxxxx-Romagna”.
2. L’agevolazione è concessa a finanziamento di investimenti riguardanti progetti finalizzati:
a. all’aumento della produttività o dell’occupazione o di entrambe mediante incremento e/o ammodernamento di mezzi di produzione e/o dei servizi tecnici, commerciali e amministrativi dell’impresa;
b. alla valorizzazione dei prodotti e razionalizzazione del settore distributivo;
c. alla ristrutturazione e riconversione degli impianti;
d. alla realizzazione ed all’acquisto di impianti nel settore della produzione, della distribuzione, del turismo e dei servizi;
e. all’ammodernamento, potenziamento ed ampliamento dei progetti di cui alla lettera a).
3. Il ricorso al finanziamento Foncooper preclude l’accesso ad agevolazioni creditizie e contributive di qualsiasi natura per gli stessi investimenti, fatte salve quelle inerenti all’accollo dei finanziamenti già perfezionati ed il contributo di cui all’art. 17 della Legge 27/02/85 n. 49 compatibilmente con quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014 e dal Regolamento (UE) n. 702/2014, articolo 8.
4. È previsto a Garanzia il privilegio sugli immobili, impianti e loro pertinenze, sui macchinari e sugli utensili della società cooperativa comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio; nessun’altra garanzia, di qualsiasi natura, deve essere richiesta; il privilegio può essere costituito
anche sui beni di proprietà di terzi, purché oggetto degli investimenti da finanziare e pertanto destinati al funzionamento ed esercizio della società cooperativa.
5. Gli aiuti sono concessi alle PMI società cooperative solamente se l’impresa ha presentato domanda di aiuto prima di avviare le attività relative all’esecuzione del progetto.
6. Sono ammissibili le spese, al netto di IVA, sostenute (fatturate) successivamente alla data di presentazione della domanda (a seguito del riscontro della regolarità formale e documentale), per gli investimenti distinti in:
Investimenti immobiliari e impianti fissi
- l’acquisizione di aree e/fabbricati;
- l’esecuzione di opere murarie;
- la realizzazione di impianti fissi. Investimenti produttivi
-l’acquisto, ammodernamento e ristrutturazione di macchinari, attrezzature e impianti, ivi compresi automezzi targati e natanti, comunque compatibili con la normativa comunitaria.
Investimenti immateriali
- licenze, brevetti e marchi;
- software.
Per essere considerati costi ammissibili i beni immateriali devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:
a) essere utilizzati esclusivamente nell’impresa beneficiaria degli aiuti;
b) essere iscritti a libro cespite;
c) essere acquistati da terzi a condizioni di mercato, senza che il venditore abbia rapporti di cointeressenza con la società cooperativa beneficiaria, quali ad esempio rappresentante legale, amministratore unico e componenti del consiglio di amministrazione;
d) devono figurare all’attivo dell’impresa per la durata dell’ammortamento del medesimo.
Per il settore della produzione agricola possono essere ammesse le spese per l’acquisto di terreni diversi da quelli destinati all’edilizia con un costo non superiore al 10% delle spese ammissibili dell’investimento e possono essere ammessi gli investimenti per la produzione di energia nel rispetto di quanto disposto dall’art. 14, paragrafo 4, commi 1, 3, 4, 5 e 6 del Regolamento (UE) n. 702/2014.
Gli aiuti non possono essere concessi alle PMI società cooperative nel caso di investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell’Unione secondo quanto previsto dall’art. 14, paragrafo 9, lettera d) del Regolamento (UE) n. 702/2014.
1.3 REGIME DI AIUTO, INTENSITÀ DELL’AIUTO CONCESSO, AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO E LIMITI
1. I contributi previsti dalla misura possono essere concessi, a scelta del proponente del progetto, nell’ambito dei seguenti regimi di aiuto:
− regime de minimis, così come disciplinato dal Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
n. L 352/1 del 24/12/2013) e il Regolamento (UE) N. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 352/9 del 24/12/2013);
− regime di esenzione, così come disciplinato dal Regolamento (UE) N. 651/2014 della - Commissione del 17 giugno 2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L187/1 del 26/06/2014) e dal Regolamento (UE) n. 702/2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L193/1 del 01/07/2014).
Il beneficiario potrà scegliere, con riferimento al progetto presentato, un solo regime di aiuto.
2. L’ammontare del finanziamento a tasso agevolato non può essere superiore al 70% della spesa ammissibile tenendo conto delle capacità di autofinanziamento, nel limite di Euro 2.000.000,00.
3. Ai sensi dell’art. 4, coma 1, lett. a) del Regolamento (UE) n. 702/2014 l'importo dell’aiuto concesso per singola società cooperativa, operante nel settore della produzione agricola primaria e per progetto di investimento non può essere superiore a 500.000,00 Euro.
4. La durata prevista per il finanziamento è fino a 8 anni (comprensivi di un periodo di preammortamento di 1 anno) se il progetto riguarda esclusivamente l’acquisto di beni immateriali, materiali e/o attrezzature; fino a 12 anni (comprensivi di un periodo di preammortamento di 2 anni) se il progetto comprende anche investimenti immobiliari e/o impianti fissi. I finanziamenti sono rimborsati in rate semestrali costanti posticipate.
5. L’intensità di aiuto non potrà comunque superare, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014:
a) il 20% dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese;
b) il 10% dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese;
6. L’intensità di aiuto non potrà comunque superare, ai sensi degli artt. 14 e 17 del Regolamento (UE) n. 702/2014, il 40 % dei costi ammissibili per le società cooperative agricole relativamente agli investimenti afferenti la produzione primaria, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli.
7. Ai fini del calcolo dell’intensità di aiuto, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 e del Regolamento (UE) n. 702/2014, tutti gli importi utilizzati devono essere intesi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere1.
8. Il tasso da applicare al finanziamento a tasso agevolato in favore delle società cooperative non deve essere inferiore al 25% del tasso di riferimento del settore in cui opera la cooperativa, tenuto conto della sua dimensione e della localizzazione del progetto.
1.4 BENEFICIARI
1. Società Cooperative, escluse quelle di abitazione, compresi i Consorzi in forma cooperativa rientranti nei limiti dimensionali previsti per le P.M.I. dall’art. 2 dell’Allegato I al Regolamento (UE)
n. 651/2014 e dal Regolamento (UE) n. 702/2014, sia a mutualità prevalente che non prevalente purché risultino in possesso dei requisiti mutualistici previsti dall’art. 2514 c.c. per le Cooperative a mutualità prevalente:
- divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
1.5 REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
Per essere ammissibili al finanziamento a tasso agevolato le società cooperative devono possedere i seguenti requisiti:
- essere iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura nonché all’albo statale delle società cooperative istituito con decreto del Ministero delle attività produttive del 23 giugno 2004;
- avere sede operativa nel territorio regionale alla data della domanda;
1 Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell’attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell’aiuto, come stabilito dall’ art. 7, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014 e dall’articolo 7, paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 702/2014.
essere in regola con i contributi previdenziali e fiscali, nonché con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
- applicare nei confronti dei soci-lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi nazionali e territoriali con riferimento a quanto disposto dall’art. 7 del D.L. 248/07 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria” convertito in legge dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31”;
- avere copia del verbale di avvenuta revisione effettuata nell’ultimo biennio precedente la data di presentazione delle domande e nell’ultimo anno precedente la data di presentazione delle domande per le società cooperative (comprese le sociali) per cui la legge prevede la revisione annuale;
- nel caso di aiuto in regime di xxxxxxxxx:
• essere ammissibili ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, con particolare riferimento al settore economico, ai requisiti dimensionali ed al fatto che l’impresa non risulti essere in stato di difficoltà ai sensi dell’art. 1, comma 4, lettera c) di detto regolamento e ai sensi dell’art. 2, punto 14, del Regolamento (UE) n. 702/2014;
• non essere destinatarie di un ordine di recupero di aiuti di stato illegittimi e non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e successivamente non restituito o depositato in un conto bloccato, gli aiuti dichiarati illegali o incompatibili con il mercato interno dalla Commissione Europea e dei quali la medesima ha ordinato il recupero.
I soggetti beneficiari non devono alla data della domanda:
a) avere procedimenti in corso di revoca totale di agevolazioni concesse dall’Amministrazione regionale;
b) essere oggetto di protesti;
c) essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza.
1.6 ACCESSO AI BENEFICI
1. Le domande sono presentate direttamente al soggetto gestore utilizzando moduli predisposti ad hoc.
2. Il gestore, sempre che ne riscontri la regolarità formale e documentale, assume in carico le domande secondo l’ordine cronologico di arrivo. Nel caso di domande incomplete il gestore provvede a richiedere l’integrazione della documentazione.
3. Le domande di finanziamento, il cui esame in fase di istruttoria richieda che vengano forniti chiarimenti ovvero altri elementi necessari al completamento della stessa, verranno ritenute decadute qualora questi non pervengano al gestore nei termini previsti dalle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo.
4. In caso di mancanza di disponibilità di risorse del Fondo rispetto alle istanze pervenute, le richieste verranno tenute in evidenza in “lista di attesa” e l’avvio delle istruttorie verrà autorizzato, nel rispetto del predetto ordine cronologico, quando le risorse saranno disponibili. Sarà cura del gestore darne comunicazione ai richiedenti, i quali dovranno eventualmente aggiornare, qualora ritenuto necessario, la documentazione a supporto della domanda per la conferma o meno dell’originario programma di investimento.
5. Nell’ambito delle suddette disponibilità, l’ordine assegnato non condiziona tuttavia l’ulteriore corso delle pratiche che, pertanto, sono portate a conclusione via via che vengono esauriti gli adempimenti e le formalità ad essi pertinenti. Le società cooperative possono presentare una nuova domanda, ma la valutazione della medesima avverrà successivamente all’approvazione del rendiconto finale e alla presentazione della documentazione prevista.
6. Per l’ammissione delle singole operazioni ai benefici del Foncooper, il Servizio competente accerta che le società cooperative risultino in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa che regola l’accesso al Foncooper e si avvale della collaborazione di un apposito Comitato denominato “Comitato Foncooper/Regione Xxxxxx-Romagna”.
7. Il finanziamento può essere erogato anche in presenza di fatture non quietanzate, fatto salvo l’impegno da parte del gestore di mettere in atto la tecnica bancaria più efficace per la salvaguardia del Fondo.
8. La valutazione delle domande di finanziamento del Comitato tecnico viene condotta tenendo presenti le disposizioni di legge che regolano le operazioni “Foncooper” ed è finalizzata ad accertare:
- la capacità di autofinanziamento della società cooperativa richiedente;
- la natura dei beni che formano oggetto dell’investimento;
- la capacità dell’impresa di far fronte agli impegni finanziari connessi con il rimborso del finanziamento;
- l’idoneità tecnica e la convenienza economica dell’investimento programmato, anche in relazione all’andamento degli specifici settori di attività;
- le eventuali modifiche al programma degli investimenti prima della presentazione del rendiconto.
9. Il Comitato tecnico è composto da 5 componenti ed è costituito con provvedimento della Regione stessa. Al Comitato partecipa un rappresentante del soggetto gestore, o suo delegato, quale proponente le materie oggetto di deliberazione e senza diritto di voto.
Il presidente ed i membri del Comitato vengono nominati dalla Regione Xxxxxx-Romagna con Determinazione dirigenziale.
Alle sedute del Comitato è invitato permanentemente un rappresentante del Consorzio fidi regionale tra le imprese cooperative istituito ai sensi dell’art. 7 della L.R. 22/90.
I componenti del Comitato di gestione non percepiscono alcuna retribuzione.
I componenti esterni dovranno dichiarare di non essere in alcuna situazione di conflitto di interessi ed incompatibilità rispetto alle funzioni ad essi affidate.
10. Il termine di conclusione del procedimento è di 90 giorni dalla presentazione della domanda. Le richieste di integrazione e le circostanze di cui al punto 4 sospendono i termini del procedimento.
1.7 VINCOLO DI DESTINAZIONE E GARANZIE
1) Gli investimenti immobiliari e gli impianti fissi sono soggetti a vincolo di destinazione per la durata di 10 anni dalla data di concessione.
2) Gli investimenti produttivi sono soggetti a vincolo di destinazione per la durata di 3 anni dalla data di concessione.
3) Nel periodo intercorrente fra la scadenza del vincolo di destinazione e la scadenza del finanziamento il soggetto beneficiario deve:
a) o procedere con l’estinzione anticipata;
b) o sostituire il privilegio con una idonea garanzia.
1.8 REVOCA E REVOCA PARZIALE
E’ dichiarata la revoca dei benefici concessi nei seguenti casi:
a) i soggetti beneficiari non mantengano e/o perdano uno o più requisiti di ammissibilità prima di presentare la rendicontazione;
b) la realizzazione delle spese per investimenti non sia conforme al progetto ed alle dichiarazioni contenute nella domanda o l’eventuale modifica richiesta non sia stata ritenuta ammissibile;
c) la liquidazione coatta amministrativa, la liquidazione volontaria o la dichiarazione di fallimento intervengano prima della liquidazione del finanziamento;
d) venga meno la natura cooperativa della società;
e) gli investimenti produttivi non siano a disposizione del soggetto beneficiario nei tre anni successivi la concessione delle agevolazioni;
f) gli investimenti immobiliari non siano a disposizione del soggetto beneficiario nei 10 anni successivi la concessione delle agevolazioni.
La revoca totale darà corso alle attività di recupero dell’ESL (Equivalente sovvenzione lordo) indebitamente percepito.
Revoca parziale
Al di fuori dei casi riportati al precedente paragrafo, l’agevolazione al finanziamento è revocata solo in parte qualora:
a. la rendicontazione finale riguardi spese non ammissibili ai sensi del presente provvedimento in misura superiore al 20% dell’intero finanziamento concesso e per un importo di fondi, indebitamente percepito, superiore a Euro 30.000,00.
b. la rendicontazione finale riporti una spesa complessiva inferiore al 80% dell’intero finanziamento concesso e per un importo di fondi, indebitamente percepito, superiore a Euro 30.000,00.
La Regione può eseguire ispezioni atte ad accertare l’effettivo possesso dei requisiti e lo svolgimento del progetto di investimento disponendo la revoca dei benefici.
2. ATTIVITA’ DEL SOGGETTO GESTORE
a) Redige le linee guida per la comunicazione alle imprese delle modalità di accesso alla agevolazione e la modulistica per la predisposizione della domanda e per la gestione delle fasi successive fino alla conclusione dell’intervento;
b) prende in carico e istruisce le richieste di ammissione all’agevolazione;
c) per tutto il Periodo di Investimento garantisce l’attività di istruttoria, valutazione, ammissione delle domande pervenute, l’attività di concessione e di gestione dei crediti allocati;
d) calcola l’ESL, lo comunica al beneficiario, svolge gli adempimenti previsti relativi alla compilazione del Registro Nazionale Aiuti;
e) garantisce il rispetto dei tempi elencati di seguito:
- massimo 10 giorni tra la presentazione della domanda da parte del richiedente e la assegnazione del numero di protocollo;
- massimo 60 giorni dall’assegnazione del numero di protocollo cronologico alla delibera tecnica di valutazione di merito di credito;
- massimo 30 giorni tra la predetta delibera e la delibera del Comitato Foncooper;
- massimo 60 giorni dalla richiesta di erogazione di un SAL alla effettiva liquidazione del finanziamento;
f) garantisce le erogazioni a SAL sulla base di autodichiarazioni da parte dei beneficiari, salvo l’ultima erogazione, pari ad almeno il 20% del Finanziamento concesso, da effettuare sulla base di una perizia tecnica che riguarda l’intero investimento;
g) garantisce la segreteria tecnica del Comitato Foncooper-Regione Xxxxxx-Romagna;
h) procede agli adempimenti amministrativi e contabili conseguenti alle determinazioni di ammissione alle agevolazioni, alle determinazioni di erogazione e di revoca delle agevolazioni ed effettua i controlli anche in loco;
i) verifica la situazione contabile del Fondo “Foncooper-Regione Xxxxxx-Romagna”, la rendicontazione delle disponibilità, degli impegni e delle insolvenze;
l) svolge attività di informazione e promozione presso il mondo cooperativo emiliano-romagnolo in relazione alle opportunità offerte dall’agevolazione prevista dalla L. 49/1985 Titolo I;
m) cura gli adempimenti e le attività collegate all’erogazione e ai successivi rientri delle somme nel Fondo di rotazione “Foncooper - Regione Xxxxxx-Romagna”;
n) cura le relazioni con i precedenti gestori al fine di garantire una efficiente ed efficace gestione del Fondo;
o) cura gli adempimenti relativi alle modifiche attinenti le operazioni medesime, successive all’erogazione, compresa l’istruttoria delle richieste relative alla modifica di tempi e modalità di restituzione dei finanziamenti;
p) gestisce i piani di ammortamento;
q) garantisce l’attività di incasso alle scadenze delle rate dei crediti allocati e di reimpiego delle risorse;
r) garantisce l’attività di recupero conseguente agli esiti dei controlli per incoerenza con l'oggetto del finanziamento concesso o da sofferenze o insolvenze del beneficiario, nonché le relative azioni giudiziarie/esecutive, anche oltre la scadenza contrattuale e fino alla completa restituzione dei finanziamenti;
s) rendiconta i costi sostenuti per lo svolgimento delle attività nell’esercizio delle funzioni affidate;
t) gestisce la sorveglianza ed il monitoraggio dei flussi di spesa e degli indicatori finanziari, fisici e procedurali delle operazioni agevolate;
u) gestisce le rateizzazioni delle somme indebitamente percepite tramite valutazione comparata degli importi dovuti, della dimensione del soggetto beneficiario e del piano di restituzione predisposto dal medesimo;
v) predispone le relazioni tecnico illustrative dello stato del fondo con cadenza annuale/semestrale;
z) alla scadenza contrattuale si impegna comunque alla gestione e all’incasso delle rate relative agli ammortamenti non ancora esauriti da parte dei beneficiari e alla restituzione semestrale delle risorse alla Regione;
j) effettua i controlli come previsti al successivo punto E;
k) offre eventuali servizi aggiuntivi;
w) svolge ogni altra attività connessa e funzionale alla gestione del Fondo.
Per le attività informative la Regione Xxxxxx-Romagna potrà avvalersi della collaborazione delle Sezioni regionali delle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute.
3. GRUPPO DI LAVORO
Il Soggetto gestore metterà a disposizione del servizio di gestione Foncooper un gruppo di lavoro dedicato alla gestione del Fondo.
Il gruppo di lavoro sarà formato da professionisti che abbiano complessivamente una comprovata esperienza nei seguenti ambiti:
- Project management;
- Selezione e valutazione di imprese, di valutazione di business plan e di selezione e valutazione di progetti industriali;
- Efficienza energetica e/o energia rinnovabile;
- Meccanismi di gestione contabile, monitoraggio e rendicontazione dei fondi SIE;
- Aiuti di Stato;
- Gestione di fondi agevolati similari.
Il gruppo di lavoro dedicato dovrà essere composto almeno dalle seguenti figure professionali:
- 1 responsabile di progetto con esperienza di almeno 10 anni;
- 1 esperto senior con esperienza di almeno 7 anni;
- 1 esperto con esperienza di almeno 5 anni;
- 2 esperti junior con esperienza di almeno 3 anni.
Ogni esperto potrà coprire anche più di un’area professionale.
4. CARATTERISTICHE ED AMMONTARE DEL FONDO
Il Fondo Foncooper è un fondo rotativo già assegnato in gestione e alimentato sia da risorse provenienti dai rientri degli investimenti già in corso, sia da risorse già disponibili del bilancio regionale. Il fondo verrà assegnato dal competente Servizio ed erogato al gestore, rispettando le necessità di cassa che interverranno in seguito alle pratiche deliberate da parte del Comitato di Gestione. Il Fondo potrà essere incrementato qualora vengano reperite ulteriori risorse.
Il Fondo non può essere utilizzato dal soggetto gestore nell'interesse proprio e costituisce patrimonio autonomo distinto a tutti gli effetti da quello del soggetto gestore medesimo, nonché da qualsiasi altro patrimonio da questi gestito. Non sono pertanto ammesse azioni sulla dotazione del fondo da parte dei creditori del soggetto gestore o nell'interesse dello stesso né eventuali azioni da parte dei creditori della banca depositaria o nell'interesse della stessa.
Sul conto affluiranno le somme rinvenienti da:
- Rate di ammortamento per capitale ed interessi contrattuali;
- Interessi maturati sulle giacenze del fondo;
- Interessi di mora per ritardati pagamenti delle rate;
- Estinzioni anticipate;
- Recuperi da procedure su posizioni insolute;
- Eventuali revoche.
Le risorse della dotazione del Fondo Foncooper e temporaneamente non utilizzate, sono depositate dal soggetto gestore presso le banche ed investite in forme di impiego finanziario che non comportino assorbimento di patrimonio di vigilanza, secondo quanto disposto dalla Circolare della Banca d’Italia n. 216 del 5 agosto 1996 e successive modificazioni. Le coordinate di tali impieghi dovranno essere comunicate alla Regione medesima.
Gli eventuali proventi finanziari che dovessero derivare dagli investimenti di cui al precedente punto saranno versati nel Fondo Foncooper, utilizzati ad incremento dello stesso e reinvestiti entro il Periodo di Investimento.
Le liquidità del Fondo non potranno essere investite in valori mobiliari ceduti, emessi o collocati anche indirettamente dal soggetto gestore o da soggetti facenti parte dell’eventuale gruppo di appartenenza dello stesso. In caso di raggruppamento di imprese, tale divieto si applica a ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento
5. CONTROLLI
Il gestore provvede ad accertare la consistenza ed il valore delle garanzie acquisibili, l'idoneità tecnica ed economica delle strutture produttive, la validità tecnica ed economica dell'investimento
programmato, l'effettiva realizzazione dell'investimento stesso ed il sostenimento delle relative spese.
In caso di richieste di finanziamento di importo di regola non superiore al 20% dell'importo massimo ammesso dalla normativa, gli accertamenti potranno essere effettuati esclusivamente su base documentale. Il gestore, nella fase di perfezionamento e di erogazione dei finanziamenti, provvede a verificare il permanere dei requisiti anche mediante acquisizione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del legale rappresentante della cooperativa, da acquisire nuovamente qualora la precedente sia stata rilasciata da oltre sei mesi, e della eventuale acquisizione del certificato antimafia.
Per lo svolgimento delle attività di monitoraggio, ispezione e controllo il gestore si impegna:
a) ad effettuare controlli sulle iniziative agevolate, anche tramite verifica in loco, finalizzate ad accertare l'avvenuta realizzazione del programma, in conformità a quanto previsto in fase di concessione dei finanziamenti agevolati, la corretta imputazione contabile delle spese ammesse alle agevolazioni ed il rispetto delle altre disposizioni richiamate nel presente capitolato;
b) in particolare, in relazione ai finanziamenti agevolati concessi a fronte di un programma di investimento, i controlli devono riguardare anche la presenza fisica dei beni oggetto del programma, il mantenimento in azienda dei beni oggetto di investimento e la regolare attività aziendale.
Tali controlli saranno effettuati con ogni mezzo ritenuto idoneo dal gestore, che dovrà relazionare con cadenza semestrale sull'esito di detti controlli.
Controlli della Regione
Competono alla Regione le funzioni di controllo. A tal fine il soggetto gestore deve consentire ai funzionari regionali, in forma telematica, l'accesso alle banche dati ed ai fascicoli inerenti i finanziamenti concessi attraverso il Fondo Foncooper a cooperative operanti nel territorio della Regione.
Fatto salvo il risarcimento per maggiori danni, in caso di inadempienza, senza giustificato motivo, da parte del soggetto gestore degli specifici obblighi previsti dalla convenzione, la Regione può richiedere una penale ai sensi dell'articolo 1382 codice civile.
Con cadenza semestrale il soggetto gestore provvede ad informare la Regione delle disponibilità presenti sul conto, con riferimento alla data del 30 giugno e del 31 dicembre del semestre precedente, evidenziando tutti i flussi registrati relativamente ai finanziamenti concessi a cooperative operanti nel territorio della Regione.
6. IL COMITATO FONCOOPER XXXXXX-ROMAGNA
Il Comitato tecnico è composto da 5 componenti ed è costituito con provvedimento della Regione stessa. Al Comitato partecipa un rappresentante del soggetto gestore, o suo delegato, quale proponente le materie oggetto di deliberazione e senza diritto di voto.
Il presidente ed i membri del Comitato vengono nominati dalla Regione Xxxxxx-Romagna con Determinazione dirigenziale. Alle sedute del Comitato è invitato permanentemente un rappresentante del Consorzio fidi regionale tra le imprese cooperative istituito ai sensi dell’art. 7 della L.R. 22/90.
I componenti del Comitato tecnico non percepiscono alcuna retribuzione. I componenti esterni dovranno dichiarare di non essere in alcuna situazione di conflitto di interessi ed incompatibilità rispetto alle funzioni ad essi affidate.
Il termine di conclusione del procedimento è di 90 giorni dalla comunicazione di avvio.
7. COMMISSIONE DI GESTIONE
La commissione di gestione sarà pari alla percentuale offerta in sede di gara, applicata agli importi deliberati ed erogati dal gestore, fino ad un massimo di 150.000 euro annui al netto di IVA, pari a 450.000,00 euro IVA esclusa per il triennio.
8. DURATA DEL CONTRATTO
L’Accordo di finanziamento ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di ricorrere, entro i tre anni successivi alla sottoscrizione del contratto iniziale, alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’art. 63, comma 5, del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.. Se concluso, il successivo accordo avrà durata di anni tre e saranno applicate le medesime condizioni previste per l’Accordo di finanziamento.