TRA
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI
AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA
TRA
L’UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE, con sede legale in Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, 0 - Xxxxxx, codice fiscale n. 02133120150, d’ora in poi denominata “soggetto promotore”, rappresentata dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, domiciliato per la carica in Roma, Largo Xxxxxxxxx Xxxx n. 1,
E
L’ARNAS – Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione X. Xxxxxx di seguito denominata XXXXX X. Xxxxxx, con sede legale in Cagliari, Piazzale Ricchi n. 1, codice fiscale e P. IVA 02315520920, nella persona del Direttore Generale, Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxx in qualità di Legale rappresentante
VISTI
• il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante: “Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE”, e successive modifiche e integrazioni;
• il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, recante: “Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, e successive modifiche e integrazioni;
• il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante: “Modifiche al regolamento recante
norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”, e successive modifiche e integrazioni;
• il decreto rettorale n. 2232 del 16 dicembre 2015, recante: <<Modifiche al “Regolamento
delle scuole di specializzazione della Facoltà di Medicina e chirurgia "X. Xxxxxxx”>>;
• il decreto ministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, recante: “Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria”, in particolare l’art. 3;
• il decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402, recante: “Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria”;
• lo schema di convenzione relativo alla frequenza di strutture al di fuori della rete formativa,
approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Università Cattolica, nella seduta del 26 gennaio 2018;
• la proposta del Direttore della Scuola di specializzazione in Chirurgia generale circa la
presente convenzione,
CONSIDERATO CHE
• ai sensi del D.I.M n. 402/2017, Allegato 1, per l’attività formativa professionalizzante e per i tirocini, da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali e che qualora la
struttura risulti già facente parte della rete formativa di una scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell’Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura;
il soggetto ospitante dichiara:
di non far parte delle reti formative di altri Atenei;
di far parte della rete formativa di altro Ateneo e di aver verificato la mancata saturazione del potenziale formativo (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell’Ateneo già convenzionato che frequentano la propria struttura;
TUTTO CIO’ PREMESSO,
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1 Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.
Art. 2 Tirocinante
Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività di tirocinio in formazione specialistica in Chirurgia generale, il Xxxx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, medico in formazione specialistica presso la Scuola di specializzazione in Chirurgia generale dell’Università Cattolica (d’ora in poi denominato “tirocinante”).
Art. 3 Durata tirocinio
L’attività di tirocinio disciplinata dalla presente convenzione si svolge dal mese di Marzo 2023 al mese di Luglio 2023; il periodo di tirocinio potrà essere prorogato previo accordo scritto tra le Parti e accettazione del tirocinante.
Il tirocinante non può svolgere attività di tirocinio in regime di stage per più di diciotto mesi complessivi nell’arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.
Art. 4
Xxxxxx e tempi di tirocinio
Il soggetto ospitante mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature dell’Unità operativa complessa (U.O.C.) di S.C. di Chirurgia generale e dei trapianti.
Art. 5
Obiettivi e modalità del tirocinio
Ai fini del raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, il tirocinante svolgerà le attività professionalizzanti descritte nel seguente programma formativo individuale allegato alla presente convenzione quale sua parte integrante.
Art. 6
Natura giuridica del rapporto di tirocinio
Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.
In nessun caso l’attività dello specializzando è sostitutiva del personale di ruolo.
La frequenza del tirocinante è finalizzata all’addestramento previsto dall’ordinamento della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.
Art. 7 Accertamento frequenza
L’accertamento della regolare frequenza del tirocinante presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutore, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l’avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione.
Art. 8
Monitoraggio e verifica dell’attività di tirocinio
Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività di formazione è seguita e verificata dal tutore universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l’attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.
Art. 9 Tutela assicurativa
Il tirocinante ammesso a frequentare le strutture del soggetto ospitante sarà tenuto al rispetto delle norme interne e all’osservanza di tutte le disposizioni che regolano i servizi sanitari e ospedalieri in particolare.
Durante la sua permanenza presso dette strutture, egli sarà assicurato a cura dell’Università Cattolica contro eventuali infortuni o malattie professionali riportate durante lo svolgimento delle proprie funzioni.
Il soggetto ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale, come previsto dall’art. 41, comma 3, del d.lgs. n. 368/1999.
Art. 10 Sicurezza
Le Parti concordano che gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro e, se presente, gli obblighi previsti per il rischio di radiazioni ionizzanti dal d.lgs. n. 101/2020 gravino sulla struttura convenzionata per quanto riguarda i medici in formazione che si trovino presso di essa nell’espletamento di attività connesse alla didattica o alla ricerca.
Entrambe le Parti si impegnano a garantire al proprio personale la formazione di base prevista dal d.lgs. n. 81/2008 e dall’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011.
È onere dell’Azienda/Ente fornire formazione e informazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate in relazione alla mansione specifica e alle attività svolte, sorvegliando e verificando l’operato di questi soggetti.
L’informazione riguarderà anche i rischi della struttura, le modalità di gestione delle emergenze e pronto soccorso, i nominativi delle persone formate per queste gestioni, l’ubicazione della cassetta di pronto soccorso, l’eventuale fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), ragioni e modalità d’uso e quant’altro utile per lo svolgimento dell’attività in sicurezza.
I medici in formazione specialistica vengono sottoposti ai medesimi controlli sanitari del personale dipendente dall’Unità Operativa cui sono assegnati.
I medici in formazione specialistica devono essere dotati di tutte le protezioni previste per accedere e operare in zone esposte a radiazioni ionizzanti ed essere sottoposti ai relativi controlli dosimetrici e sanitari. Tali incombenze fanno carico alla struttura convenzionata.
L’Università Cattolica, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, provvede a sottoporre i medici in formazione specialistica alla sorveglianza sanitaria per le attività formative professionalizzanti previste dall’ordinamento didattico delle Scuole di specializzazione che si svolgono presso la Fondazione Policlinico universitario “X. Xxxxxxx”. I medesimi sono tenuti a presentare al Responsabile della struttura presso la quale si svolgerà la frequenza copia dell’attestato di idoneità alla mansione specifica prodotto dal medico competente dell’Università Cattolica. L’Ufficio competente dell’Azienda/Ente valuterà la certificazione di idoneità presentata in rapporto ai rischi dell’Azienda.
I medici in formazione specialistica dovranno comunque adempiere a ogni altra indicazione impartita dall’U.O.C. di S.C. di Chirurgia generale e dei trapianti del soggetto ospitante, secondo la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
Art. 11
Verifica della corretta applicazione della convenzione
Il Direttore della Scuola e il Dirigente Responsabile della struttura interessata vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento.
Art. 12 Obblighi del tirocinante
Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4.
Durante l’attività di formazione presso il soggetto ospitante il tirocinante è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza.
Il tirocinante deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
Il tirocinante è tenuto a osservare la normativa in materia di privacy, in particolare gli obblighi di riservatezza, nonché il segreto d’ufficio e professionale (Regolamento (UE) n. 2016/679) e al D.lgs
n. 101 del 10 agosto 2018 relativo all’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del citato Regolamento UE.
Art. 13
Elezione di domicilio e foro di competenza
Agli effetti della presente convenzione le Parti eleggono il proprio domicilio presso le seguenti sedi:
- Università Cattolica del Sacro Cuore, in Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxx 0;
-XXXXX X. Xxxxxx, in Cagliari, Piazzale Ricchi 1.
E’ fatto obbligo alle Parti di comunicare per iscritto con raccomandata A.R., anticipata tramite fax, o con PEC l’eventuale cambio di domicilio.
Per qualsiasi controversia che possa insorgere tra il soggetto ospitante e l’Università Cattolica in merito all’esistenza, alla validità, all’efficacia, all’interpretazione ed esecuzione del presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro di Roma, previo esperimento di un tentativo di accordo xxxxxxx fra le Parti a titolo transattivo.
Art. 14 Norma finale
Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell’Università Cattolica.
Roma,
XXXXX X. XXXXXX L’UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx
XXXXXX XXXXXX
Regione Autonoma della Sardegna 03.03.2023
09:27:36
GMT+00:00
Firmato digitalmente da: XXXXXXX XXXXX XXXXXX Data: 10/03/2023 10:34:21