UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO CIG
INDICE
Art. 1 Oggetto dell’appalto Art. 2 Durata del contratto
Art. 3 Riepilogo coperture assicurative Art. 4 Corrispettivo del servizio
Art. 5 Aggiudicazione del Servizio
Art. 6 Caratteristiche e modalità di esecuzione del servizio Art. 7 Svolgimento dell’incarico – Obblighi dei contraenti Art. 8 Pagamento dei premi assicurativi
Art. 9 Tempi di esecuzione
Art. 10 Referente responsabile del servizio. Il Direttore dell’esecuzione. Art. 11 Cauzione definitiva
Art. 12 Personale addetto al servizio Art. 13 Riservatezza dei dati
Art. 14 Divieto di cessione del contratto. Subappalto. Art. 15 Penali
Art. 16 Risoluzione del contratto
Art. 17 Fallimento dell’appaltatore o morte del titolare Art. 18 Recesso.
Art. 19 Esecuzione in danno
Art. 20 Tracciabilità dei flussi finanziari Art. 21 Notificazioni
Art. 22 Trattamento dei dati personali Art. 23 Spese contrattuali
Art. 24 Foro competente Art. 25 Rinvio
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto il servizio di brokeraggio assicurativo professionale consistente nell’attività di assistenza, consulenza e gestione dei servizi assicurativi dell’Università degli Studi di Messina (d’ora in avanti Università) finalizzato all’individuazione delle soluzioni assicurative più idonee a soddisfare le esigenze di copertura dei rischi, l’assistenza in fase di gara, la stipulazione e la gestione dei contratti assicurativi.
La normativa di riferimento per lo svolgimento dell’attività è contenuta nel D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, attuativo della direttiva 2002/92/CE sull’intermediazione assicurativa, e nelle disposizioni dell’Autorità di Xxxxxxxxx.
ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avrà la durata di anni quattro decorrenti dalla stipula dello stesso ovvero, nel caso di inizio della prestazione antecedentemente alla stipulazione del contratto, dalla data di presa in carico del servizio.
L’Università si riserva, qualora sussistano ragioni di particolare urgenza, di dare esecuzione anticipata al contratto ai sensi dell’art. 32 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..
In caso di scadenza naturale o anticipata dell’incarico, il Broker, su richiesta dell’Università, si impegna a proseguire l’attività per un periodo massimo di 180 giorni, nelle more della definizione delle procedure di aggiudicazione della nuova gara.
ART. 3 – RIEPILOGO COPERTURE ASSICURATIVE
Si riportano nel prospetto che segue le polizze assicurative in essere al momento della pubblicazione della presente gara, con relative scadenze e premi:
Polizza | Premio annuo lordo | Scadenza |
RCA Autoparco Rettorato | € 6.391,00 | 30/04/2019 |
Cumulativa Infortuni | € 23.970,88 | 21/04/2019 |
RTC/RCO | € 74.980,00 | 21/05/2019 |
RC Patrimoniale Pubblica Amministrazione | € 10.000,00 | 27/12/2019 |
Furto/Rapina/Portavalori | € 14.990,00 | 31/01/2020 |
Kasco Dipendenti in Missione | € 18.750,00 | 31/01/2020 |
Tutela Legale | € 108.000,00 | 31/01/2020 |
ALL RISKS Patrimonio | € 337.632,33 | 28/06/2020 |
L’attività di assistenza, consulenza e collaborazione alla gestione ed all’esecuzione dei contratti relativi alle predette coperture, sarà demandata al Broker aggiudicatario della presente procedura a decorrere dalla data di conferimento dell’incarico, senza oneri aggiuntivi per l’Università.
ART. 4 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO.
Il servizio oggetto dell’appalto non comporta oneri economici diretti a carico dell’Università in quanto la remunerazione spettante al Broker sarà a carico delle Compagnie Assicuratrici con le quali saranno sottoscritti i singoli contratti assicurativi
Tale remunerazione sarà determinata sulla base della percentuale di provvigione chiesta dal Broker in sede di gara; tale percentuale troverà applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del nuovo piazzamento dei contratti esistenti, successivamente alla scadenza del loro termine naturale o alla eventuale risoluzione anticipata degli stessi.
L’importo delle provvigioni ovvero le percentuali e le relative modalità di calcolo dovranno essere espressamente indicate in ogni procedura per l’affidamento di contratti assicurativi e successivamente riportate nel testo contrattuale.
Sarà onere del Broker predisporre adeguata clausola (clausola di brokeraggio), da inserire nelle bozze dei capitolati d’oneri e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi.
Nessuna provvigione potrà altresì essere richiesta nel caso in cui l’ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle gare relative.
ART. 5 – AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO
L’aggiudicazione del servizio di cui all’articolo 1 avverrà secondo le norme, i termini, le modalità e le condizioni definite all’interno del presente capitolato e del relativo bando di gara.
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta tecnica | 80 |
Offerta economica | 20 |
TOTALE | 100 |
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
Nella colonna identificata con la lettera “D” vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.
Nella colonna identificata dalla lettera “T” vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti, o non attribuiti, in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.
Tabella dei criteri discrezionali (D), e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica
N° | CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI MAX | N° | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI D MAX | PUNTI T MAX |
1 | Analisi dei rischi e progettazione del programma assicurativo | 30 | 1.1 | metodologie proposte per l’individuazione, identificazione e analisi del rischio, con progettazione del programma assicurativo | 20 | |
1.2 | linee guida per l’attivazione di un programma assicurativo rispondente alle esigenze della stazione appaltante | 15 | ||||
2 | Modalità di gestione del programma assicurativo e assistenza in materia di sinistri | 30 | 2.1 | modalità di gestione dei contratti assicurativi, ivi compresa l’attività di assistenza e consulenza durante l’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento dei servizi assicurativi | 20 | |
2.2 | descrizione dell’assistenza prestata per la gestione dei sinistri | 6 | ||||
2.3 | descrizione degli strumenti di supporto informatico per la gestione del servizio | 3 | ||||
2.4 | descrizione delle modalità organizzative del servizio e indicazione delle risorse, con relative competenze, dedicate all’erogazione dello stesso, con particolare riferimento all’interfaccia con l’Ateneo | 6 | ||||
3 | Piano di formazione del personale universitario in materia di servizi assicurativi | 7 | 3.1 | ore di corso nella sede dell’Università | 5 | |
3.2 | ore di corso con modalità telematiche | 2 | ||||
4 | Servizi migliorativi | 3 | 4.1 | primo servizio aggiuntivo e/o migliorativo proposto | 1 | |
4.2 | secondo servizio aggiuntivo e/o migliorativo proposto | 1 |
4.3 | terzo servizio aggiuntivo e/o migliorativo proposto | 1 | ||||
TOTALE | 80 | 77 | 3 |
Il punteggio totale sarà il risultato della sommatoria dei punteggi ottenuti per i singoli Criteri e sub - criteri.
METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
Per l’offerta tecnica di natura qualitativa (criteri D) la Commissione effettuerà una valutazione di ogni singolo criterio e sub-criterio dando un giudizio. Ad ogni singolo giudizio viene attribuita una percentuale del punteggio massimo stabilito per i criteri e sub - criteri indicati.
Per ogni offerta, compilata secondo quanto richiesto, relativamente ad ogni criterio e/o sub- criterio sopraindicati, la Commissione esprimerà un giudizio al quale corrisponde un peso, così indicato nella tabella seguente che andrà moltiplicato per il punteggio tecnico massimo indicato nella tabella precedente (cfr. Colonna “PUNTI D MAX”).
GIUDIZIO | COEFFICIENTE |
non valutabile/insufficiente | 0,0 |
Sufficiente | 0,25 |
Discreto | 0,50 |
Buono | 0,75 |
Ottimo | 1,0 |
Saranno adottati i seguenti criteri motivazionali:
Ottimo: la valutazione sarà Ottimo nel caso vi sia assoluta rispondenza delle proposte alle esigenze dell’Amministrazione; concreta fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; massima chiarezza nell’esposizione degli impegni assunti; massima concretezza e innovazione di soluzioni; elevato grado di personalizzazione del servizio. In conclusione molto superiore agli standard richiesti.
Buono: la valutazione sarà Buono nel caso vi sia rispondenza delle proposte alle esigenze dell’Amministrazione; fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; chiarezza nell’esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; buon grado di personalizzazione del servizio. In conclusione completamente in linea con gli standard richiesti.
Discreto: La valutazione sarà Discreto nel caso vi sia discreta rispondenza delle proposte alle esigenze dell’Amministrazione; fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; sufficiente chiarezza nell’esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; discreto grado di personalizzazione del servizio. In conclusione abbastanza in linea con gli standard richiesti.
Sufficiente: La valutazione sarà Sufficiente nel caso vi sia sufficiente rispondenza delle proposte alle esigenze dell’Amministrazione; fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; sufficiente
chiarezza nell’esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; sufficiente grado di personalizzazione del servizio. In conclusione quasi in linea con gli standard richiesti.
Non valutabile/insufficiente: La valutazione sarà Insufficiente nel caso in cui vi sia poca rispondenza delle proposte alle esigenze dell’Amministrazione; mancanza di fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; mancanza di concretezza delle soluzioni; insufficiente grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, inferiore agli standard richiesti.
La somma dei punteggi tecnici parziali costituirà il punteggio complessivo PT.
Riparametrazione: Tutti i calcoli relativi alla media dei coefficienti provvisori ed alla loro riparametrazione in coefficienti definitivi sono effettuati con arrotondamento matematico alla seconda cifra decimale.
Soglia di sbarramento al punteggio tecnico. Ai sensi dell’art. 95, comma 8 del Codice dei Contratti, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a punti 50 su 80 punti complessivi attribuibili.
Gli operatori economici che nel complesso della valutazione qualitativa non avranno raggiunto un punteggio di qualità pari almeno a 50 punti su 80 attribuibili, non saranno ammessi alla apertura dell’offerta economica in quanto la relativa offerta verrà considerata non adatta a soddisfare le esigenze minime della Stazione Appaltante.
METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA – MAX PUNTI 20
L’offerta economica è valutata sulla base della provvigione offerta nei singoli rami assicurativi.
L’attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica avverrà attribuendo alle provvigioni trattenute dal Broker, applicate ai premi imponibili, ed espresse in percentuale con un massimo di 2 (due) decimali, i punteggi di seguito specificati.
Per l’offerta economica il punteggio massimo viene così ripartito:
TIPO POLIZZA | BASE ASTA | PUNTEGGIO |
RAMI RCA | 5%; | MAX 5 PUNTI |
RAMI DIVERSI DA RCA | 12% | MAX 15 PUNTI |
Al concorrente che avrà offerto il ribasso percentuale più alto sulla provvigione (%) indicata come base d’asta verrà assegnato il punteggio massimo indicato.
Relativamente agli altri concorrenti la Commissione procederà mediante l’utilizzo della seguente formula matematica:
PEi= pM * Pi/Pm
In cui:
PEi= punteggio da attribuire all’offerta economica i-esima considerata; pM= punteggio massimo attribuibile per le rispettive coperture (10/20); Pi= percentuale i-esima considerata;
Pm= percentuale più alta.
Non saranno presi in considerazione elementi di valutazione diversi da quelli indicati.
Il Broker non potrà richiedere alle Compagnie provvigioni superiori a quelle proposte in sede di
gara.
METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI
La Commissione procederà successivamente, per ciascun concorrente, ad effettuare la sommatoria dei singoli punteggi ottenuti per la parte economica (PE) e di quelli precedentemente ottenuti per la parte tecnica (PT). I punteggi saranno arrotondati a due numeri decimali dopo la virgola.
Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari (T), già espressi in valore assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida, congrua e conveniente per l’Università.
L’appalto verrà aggiudicato all’Impresa che avrà ottenuto la valutazione complessiva più elevata risultante dalla sommatoria dei succitati punteggi.
ART. 6 – CARATTERISTICHE E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il Broker si impegna a fornire, con i propri mezzi e la propria organizzazione, con la massima diligenza, professionalità, indipendenza e trasparenza, attività di supporto in materia assicurativa ed in particolare le seguenti prestazioni indicate in via principale e non esaustiva:
a) individuazione, analisi, e valutazione dei rischi attinenti al complesso delle attività facenti capo all’Università e successiva predisposizione del piano per la gestione dei rischi;
b) analisi delle polizze assicurative esistenti ed impostazione del programma assicurativo completo e personalizzato da trasmettere all’Università entro sessanta giorni dal conferimento dell’incarico;
c) aggiornamento dei contratti in essere in relazione alle esigenze dell’Università e alle evoluzioni legislative e regolamentari o, eventualmente, in relazione all'analisi del mercato assicurativo e delle novità proposte dalle Compagnie Assicuratrici;
d) segnalazione tempestiva dell’insorgenza di eventuali nuovi rischi ovvero delle mutate condizioni degli stessi fornendo l’assistenza necessaria all’eventuale modifica o adeguamento delle polizze in essere;
e) monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
f) fornire consulenza nella redazione degli atti di gara (in particolare la predisposizione dei capitolati d’oneri e modulistica connessa) per l’affidamento dei servizi assicurativi, con indicazione dei premi presunti, degli oneri e degli eventuali interventi migliorativi: detti atti dovranno essere strutturati in base alle reali necessità dell’Università ed essere messi a disposizione dell’Università non oltre 30 giorni dalla richiesta dell’Università; assistenza e consulenza nelle varie fasi di espletamento delle procedure di gara, di valutazione delle offerte di assicurazione e di stipula dei contratti assicurativi, ferma restando l’assoluta autonomia decisionale e la piena titolarità della scelta del contraente e della sottoscrizione dei contratti assicurativi e di ogni altro documento di perfezionamento delle polizze in capo all’Università;
g) verifica della coerenza e uniformità delle polizze rispetto al capitolato prima della trasmissione all’Università per la sottoscrizione, non oltre 15 giorni prima della decorrenza della polizza;
h) supporto alla gestione tecnica e amministrativa di tutti i contratti assicurativi dell’Università, attraverso il controllo sull’emissione delle polizze, appendici, notifica delle scadenze dei pagamenti dei premi e/o eventuali conguagli con almeno trenta giorni di anticipo, nonché degli atti di liquidazione dei sinistri e ogni altra connessa attività amministrativo-finanziaria, incluso il versamento dei premi alle compagnie per conto dell’Università;
i) gestione dei sinistri attivi e passivi occorsi durante il periodo di durata dell’incarico, attraverso idoneo servizio di gestione e liquidazione sinistri, con assistenza settimanale nelle varie fasi di trattazione, controllando l’adempimento delle compagnie agli obblighi loro derivanti dalle polizze;
j) gestione, secondo le medesime modalità descritte nella precedente lett. i), dei sinistri attivi e passivi verificatisi prima della data di conferimento dell’incarico e pendenti alla data medesima, ancorché già di competenza del broker precedentemente incaricato;
k) a seguito di richiesta dell’Università, fornire tempestivamente un report informativo relativo allo stato di trattazione di uno specifico sinistro, con sintetica descrizione dei contatti intercorsi tra il Broker e la compagnia assicuratrice;
l) consulenza e assistenza continua in merito ad ogni eventuale problematica assicurativa che possa insorgere nel corso dell’esecuzione del servizio, da prestare anche telefonicamente e con disponibilità a fissare incontri su richiesta dell’Università, previo congruo preavviso in relazione all’urgenza della questione prospettata;
m) elaborazione di un report quadrimestrale inerente l’andamento dei sinistri denunciati, senza seguito, liquidati e relativo importo, in trattazione e importo posto a riserva, corredato da valutazioni tecniche ed eventuali proposte migliorative;
n) predisposizione di pareri in materia assicurativa da rendere entro il termine massimo di 15 giorni (o termine inferiore in caso di urgenza) a seguito di richiesta dell’Università;
o) formazione e aggiornamento gratuiti, almeno una volta l’anno, da assicurare nella sede dell’Università, del personale dell’Università (almeno cinque unità) che collabora alla predisposizione e gestione dei contratti assicurativi, sulle problematiche assicurative connesse all’attività dell’Università, sul contenuto dei principali contratti assicurativi e sulle novità legislative e giurisprudenziali in materia di assicurazioni, senza che sia necessario l’inoltro di specifica richiesta da parte dell’Ente; a tal fine il Broker sottopone entro 60 giorni dalla stipula del contratto e, successivamente, entro i primi sessanta giorni di ciascun anno di vigenza del contratto apposito piano formativo indicante modalità e le tempistiche della formazione.
p) elaborazione di un rapporto semestrale che, in relazione agli elementi principali del programma assicurativo di cui alla precedente lettera b), evidenzi gli interventi effettuati e le attività da attuare a breve e medio termine.
q) ogni altro servizio offerto in sede di gara, secondo le specifiche indicate nei documenti di gara, oltre che secondo l’offerta formulata.
ART. 7 – SVOLGIMENTO DELL’INCARICO: OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI.
Il Broker si impegna a:
- impiegare propri mezzi e risorse accollandosi tutti gli oneri necessari all’espletamento dell’incarico, nonché assumendo tutti i rischi connessi all’esecuzione dello stesso;
- eseguire l’incarico secondo i contenuti del presente Capitolato speciale e dell’offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara, nell’esclusivo interesse dell’Università e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questa fornite;
- garantire soluzioni che risultano concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell’attività dell’Università;
- non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l’Università senza la preventiva esplicita autorizzazione di questa ultima, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto agli obblighi precedentemente assunti dall’Università;
- garantire la trasparenza nei rapporti con le Compagnie Assicuratrici aggiudicatarie dei contratti assicurativi;
- mettere a disposizione dell’Università ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- a cooperare sia con il Broker cessante che con il Broker subentrante alla scadenza dell’appalto, per dare in ogni caso piena ed integrale attuazione al passaggio di portafogli, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
Il Broker è l’unico responsabile dell’esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio; a tal fine il Broker garantirà la sua presenza 1 volta al mese e in caso di chiamata entro 24 ore, o minor tempo in base all’urgenza, presso l’Università.
Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a fare stipulare, modificare, integrare agli organi universitari competenti.
Il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente eventuali nuovi rischi ovvero l’insorgenza di mutate condizioni e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria al fine di procedere alle modifiche delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi universitari competenti.
I rischi per le responsabilità di cui trattasi e di tutte le altre, nessuna esclusa, scaturenti dall’incarico, dovranno essere coperti mediante idonea copertura assicurativa.
L’Università si impegna a:
- non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l’intermediazione del Broker;
- rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l’assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidata al Broker, il quale si rapporta, per conto dell’Università, con le Compagnie Assicuratrici per ogni questione inerente il contratto stesso;
- indicare espressamente, in ciascun capitolato d’appalto, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l’incarico;
- citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza e assistenza del Broker.
E’ esplicitamente convenuto che restano in capo all’Università l’assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti di assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.
In particolare, per la formulazione della disdetta, il Broker dovrà comunicare all’Università il termine per la proposizione della stessa con almeno 30 giorni di anticipo, predisponendo la relativa comunicazione.
Entro i limiti di cui al comma primo, l’Università autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie Assicuratrici, nel pieno rispetto della normativa in materia di affidamento dei pubblici appalti.
ART. 8 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI.
Il Broker trasmette all’Università i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie, etc.) almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nelle relative polizze.
L’Università provvede al pagamento dei premi assicurativi tramite il Broker. La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi del’art. 1901 del codice civile.
Il Broker si obbliga a versare i premi alle Compagnie di assicurazione interessate, in nome e per conto dell’Università, nei termini convenuti con le Compagnie medesime, al fine di garantire all’Università l’efficacia e la continuità delle rispettive coperture assicurative.
Il Broker si impegna a rilasciare all’Università le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici debitamente quietanzate, entro il termine di 15 giorni dall’emissione del documento da parte delle Compagnie.
In caso di comprovata impossibilità temporanea da parte dell’Università di provvedere ai relativi pagamenti, onde evitare periodi di scopertura assicurativa, il Broker si impegna a mantenere o a far mantenere dalle Compagnie assicuratrici attive le polizze assicurative con costanza della copertura.
Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia Assicuratrice entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell’eventuale sospensione della garanzia assicurativa.
ART. 9 – TEMPI DI ESECUZIONE
L’avvio del servizio oggetto del presente appalto dovrà avvenire entro il termine contrattualmente stabilito, così come previsto al precedente articolo 2, pena l’applicazione di penalità di cui al successivo articolo 15.
La documentazione di gara per l’affidamento dei servizi assicurativi dovrà essere messa a disposizione dell’Università da parte del Broker non oltre 30 giorni dalla data di avvio del servizio.
Le attività di cui al precedente articolo 6, che verranno effettuate dal Broker a seguito di richieste specifiche dell’Università, dovranno essere svolte nei tempi indicati di volta in volta nelle richieste medesime.
ART. 10 – REFERENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO. IL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il Broker aggiudicatario dovrà confermare, prima dell’inizio del servizio oggetto dell’appalto, il nominativo del responsabile del servizio con gli estremi di iscrizione all’albo dei broker ex legge
792/1984 e X.Xxx. 209/2005 e s.m.i., indicato in sede di contratto, cui competerà il ruolo di interlocutore con l’Università per ogni questione inerente l’esecuzione del contratto.
Il Referente dovrà essere di provata capacità, adeguata competenza nell’ambito di applicazione dell’appalto, con piena conoscenza delle norme che ne regolano lo svolgimento, con poteri e mezzi adeguati a garantire tutti gli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato.
L’Università si rivolgerà a tale Referente per ogni informazione o problema che dovesse sorgere durante l’espletamento del servizio. Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente sarà considerato dall’Università dichiarato e sottoscritto in nome e per conto del Broker.
Il Referente si obbliga a recarsi presso gli uffici dell’Amministrazione universitaria, qualora la medesima formulasse apposita richiesta motivata in tal senso.
Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al Referente e si intenderanno validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge.
Il Broker aggiudicatario dovrà comunicare le fasce orarie di reperimento del Referente nonché i relativi recapiti di telefonia fissa e mobile e indirizzi di posta elettronica.
Dovrà, altresì, essere individuato il sostituto del Referente in caso di eventuale assenza di quest’ultimo; il sostituto dovrà possedere adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento dl servizio.
L’Università, potrà, a suo insindacabile giudizio, richiedere in qualsiasi momento, la sostituzione del responsabile/coordinatore laddove non riscontri competenze in linea con le proprie esigenze. In tale caso, il broker dovrà individuare un nuovo responsabile/coordinatore entro 5 giorni solari dalla richiesta dell’Autorità. Il rispetto del predetto termine costituisce termine rilevante ai fini della risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
L’Università si riserva di nominare il Direttore dell’esecuzione del contratto con separato provvedimento.
ART. 11 – CAUZIONE DEFINITIVA
Il Broker aggiudicatario è tenuto a prestare, a garanzia degli impegni assunti con il contratto ed entro i termini stabiliti dall’Università, un deposito cauzionale definitivo, calcolato per l’intera durata del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 103 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..
La cauzione, da presentarsi in originale, potrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzione.
La cauzione dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:
- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- impegno da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale a versare l’importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta dell’Università, senza alcuna riserva.
Ai sensi dell’art. 93, com. 7 del del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., la cauzione definitiva può essere ridotta del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.
In caso di raggruppamento, lo stesso può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità.
La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia provvisoria di cui al disciplinare di gara, nonché l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
In caso di risoluzione del contratto per fatto del Broker aggiudicatario, la cauzione definitiva verrà incamerata dall’Università, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.
ART. 12 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
Il prestatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
Il prestatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli adempimenti verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il prestatore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali quanto disposto dal d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni.
Il Broker aggiudicatario dovrà, a sua cura e spese, provvedere alla completa osservanza delle disposizioni di legge vigenti e regolamenti sulla assistenza e previdenza dei lavoratori da esso dipendenti.
ART. 13 – RISERVATEZZA DEI DATI
Il Broker aggiudicatario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la più assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui avrà coscienza nello svolgimento del servizio, nonché l’obbligo di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso dell’Università.
Per quanto concerne la protezione dei dati personali, il prestatore si impegna:
• a rispettare ed assicurare le misure di sicurezza necessarie per adeguare il livello di protezione dei locali, degli archivi, dei documenti e dei dati alle prescrizioni del decreto legislativo 196/2003 e del Garante per la protezione dei dati personali;
• a conservare dati e documenti in modo da garantirne integrità, riservatezza e disponibilità;
• a non duplicare o riprodurre i dati personali custoditi in esecuzione del presente contratto, e a non renderli accessibili a terzi, se non richiesto dall’Università o dagli interessati;
• ad accedere ai dati esclusivamente per finalità connesse all’esecuzione del contratto;
• a consentire all’Università ed alle persone da questa incaricate l'accesso ai propri locali al fine di verificare il rispetto di quanto sopra.
ART. 14 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO.
Xxxx l’immediata risoluzione del contratto nonché il risarcimento di ogni conseguente danno, è fatto espresso divieto al Broker di cedere a terzi, in tutto o in parte, l’oggetto del contratto che verrà stipulato. Per la peculiarità della prestazione è altresì fatto divieto di subappalto.
ART. 15 – PENALI
In caso di ritardo nell’avvio del servizio rispetto al termine contrattualmente stabilito, l’Università si riserva di applicare una penale giornaliera di euro 500,00. Il massimo ritardo ammesso è di 15 giorni. Ove il predetto ritardo superi i 15 giorni, è facoltà dell’Università di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. e del successivo articolo 16.
Per quanto riguarda le violazioni e inadempienze che si risolvono in una non corretta esecuzione del servizio da parte del Broker, l’Università si riserva di applicare le seguenti penali:
- mancata produzione delle comunicazioni e della documentazione di cui al precedente articolo 6 (a titolo esemplificativo: documentazione di gara per l’affidamento dei servizi assicurativi, documenti da presentare a seguito di richieste specifiche dell’Università, avvisi di scadenza): l’Università applicherà – per le prime due infrazioni – una penale di euro 500,00 per ogni giorno di ritardo; la terza infrazione costituirà oggetto di risoluzione del contratto ai sensi dell’art.1456 c.c.;
- mancato rispetto degli altri adempimenti previsti dal presente capitolato, con particolare riguardo agli artt. 6, 8 e 9: l’Università potrà applicare una penale commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata, a sua discrezione, e secondo i principi di graduazione della violazione e di proporzionalità, da un minimo di euro 250,00 ad un massimo di euro 500,00, per ogni disservizio rilevato.
L’applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione scritta dell’inadempienza a seguito della quale il Xxxxxx avrà facoltà di controdedurre per iscritto entro e non oltre sette giorni dalla data di contestazione, ferma restando in ogni caso l’applicazione della penalità nella misura indicata.
Le suddette sanzioni sono tra loro cumulabili, fermo restando il diritto dell’Università al risarcimento del maggiore danno e alla risoluzione del contratto.
Le penali saranno liquidate mediante rivalsa sull’importo della garanzia versata ai sensi dell’art. 11, con obbligo del Broker di procedere, nel corso del contratto, alla sua eventuale reintegrazione.
ART. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.
L’Università si riserva l’insindacabile facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., e fatto salvo il risarcimento dei danni, in caso di inadempienza del Broker rispetto agli obblighi previsti dai precedenti articoli 6, 7, 8 e 9 o per gravi violazioni di disposizioni di legge, con particolare riferimento alla normativa vigente in materia di brokeraggio assicurativo.
Il contratto si intenderà, altresì, risolto di diritto:
- mancato reintegro della garanzia di cui al precedente art. 11 che sia stata escussa anche parzialmente;
- in caso di subappalto o cessione anche parziale del contratto;
- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte del Broker nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
- ritardo nell’avvio del servizio superiore a 15 giorni decorrenti dal primo giorno successivo al termine di cui al precedente articolo 9;
- nel caso di violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l’ulteriore prosecuzione del rapporto contrattuale;
- nel caso in cui venga meno l’iscrizione del Broker al R.U.I. (Sezione B);
- nel caso di scioglimento o liquidazione della società di brokeraggio o di ammissione della stessa a procedure concorsuali in genere;
- nel caso di gravi violazioni degli obblighi contrattuali (quali ingiustificata mancata esecuzione o grave ritardo, nella redazione dei capitolati tecnici necessari per la scelta delle compagnie assicuratrici, o servizio non conforme alle prescrizioni del presente capitolato e agli altri elaborati di gara nonché all’offerta del Broker).
In caso di risoluzione anticipata ai sensi del presente articolo e qualora l’Università ne faccia richiesta, il Broker si impegna ad assicurare la continuità delle prestazioni oggetto del contratto risolto per un periodo massimo di 180 giorni al fine di consentire all’Università di individuare il nuovo Broker.
Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del DPR n. 62/2013 contenente ”Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, il contratto è risolto di diritto in caso di violazione degli obblighi di condotta prescritti dalla normativa suddetta.
Il contratto è altresì risolto in caso di violazione degli obblighi previsti dal “Protocollo di legalità Xxxxx Xxxxxxx dalla Chiesa” stipulato il 12 luglio 2005 fra il Ministero dell’Interno, la Regione siciliana, l’Autorità di vigilanza sui Lavori Pubblici (ora Contratti pubblici), le Prefetture siciliane, l’INAIL e l’INPS ed a cui ha aderito l’Amministrazione in data 31/7/2013 giusta delibera del Consiglio di Amministrazione.
Art. 17 - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE
In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di altra procedura di crisi alla quale la legge ricolleghi lo scioglimento del contratto, l’Ateneo interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.
Art. 18 - RECESSO
In caso di sopravvenienze normative e/o altri eventi che abbiano incidenza sull’esecuzione del servizio, l’Ateneo potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all’Appaltatore con PEC.
Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.
ART. 19 – ESECUZIONE IN DANNO
Nel caso di inadempienze gravi o ripetute o in caso di omissione ovvero di sospensione anche parziale da parte del Broker dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contrato, ad eccezione dei casi di forza maggiore, l’Università ha la facoltà di risolvere il contratto, a mezzo PEC, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l’appalto a terzi in danno dell’appaltatore, fatta salva l’applicazione delle penali già definite.
ART. 20 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il Broker aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e smi.
ART. 21 – NOTIFICAZIONI
Tutte le intimazioni e/o comunicazioni dipendenti dal contratto d’appalto sono inviate dall’Amministrazione all’indirizzo PEC indicato dal Broker aggiudicatario, con valore di notifica a tutti gli effetti.
ART. 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
I dati personali conferiti ai fini dell’esecuzione del contratto saranno trattati dall’Università ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del contratto.
ART. 23 – SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese, tasse, imposte e gli oneri inerenti e conseguenti al contratto sono a carico del Broker aggiudicatario.
ART. 24 – FORO COMPETENTE
Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti è competente il Foro di Messina.
ART. 25 – RINVIO.
Per tutto quanto non previsto nella Documentazione di Xxxx e nel presente Contratto, si rimanda alle norme del Codice dei Contratti (D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), del Codice Civile ed alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.
Il Responsabile unico del procedimento
Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx
Responsabile Tecnico
Il Gruppo di Progettazione
Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx Avv. Xxxxx Xxxx Xxxxxx