CIG Z9F13B1CC3
Prot. n.4479
Belluno, 15 giugno 2015
OGGETTO: Contratto di prestazione professionale per l’affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
CIG Z9F13B1CC3
Con la presente scrittura, valida ad ogni effetto di legge, viene stipulato un contratto di prestazione professionale per lo svolgimento dell’incarico di R.S.P.P: esterno per il periodo 01/08/2015 – 31/07/2017
Tra
L’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto – Ufficio IV Ambito Territoriale di Belluno - di seguito indicato come A.T.- C.F. 80004910255 – con sede in xxx Xxxxxxxxxx, 00, rappresentato legalmente dalla dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx – Dirigente – nata a Conegliano il 19/06/1968 - e domiciliata per la sua carica presso questo A.T. e di seguito indicata come “Dirigente”
e
il sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx nato a Brescia il 05/06/1944 titolare della I.C.S. s.r.l. – P.I. 03601860178 – con sede legale in Bovezzo (BS) in xxx xxx Xxxxx, 00 e di seguito denominato “Prestatore”.
Visto e considerato
- che all’interno dell’Ambito Territoriale Ufficio IV non sono disponibili risorse umane in possesso dei prescritti titoli di studio e di formazione cui affidare l’incarico di cui trattasi;
- che ricorrono i motivi della particolare urgenza e necessità previsti dall’art. 31, comma 4, del D.Lgs. 81/2008, il proprio Regolamento 01/10/2009 recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell’articolo 7, comma 6, del Decreto Legislativo 20 marzo 2001, n. 165.
- il bando prot. n. 1497 del 18/03/2015 con cui è stata disposta la procedura alla selezione pubblica per l’affidamento dell’incarico di R.S.P.P. dell’A.T. di Belluno;
- il verbale della commissione esaminatrice con il quale è stato dato l’esito della valutazione delle domande di partecipazione pervenute e con il quale è stato individuato il vincitore per il conferimento dell’incarico professionale in oggetto;
- che il sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx, titolare della I.C.S. s.r.l. di Bovezzo (BS) è risultato aggiudicatario della gara per l’affidamento dell’incarico di R.S.P.P. di questo Ufficio Scolastico;
si conviene e si stipula
il seguente contratto le cui premesse ne costituiscono parte integrante. art.1 – Rapporto
Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt.2222 e seguenti
del C.C., un contratto di prestazione professionale consistente nello svolgimento di una attività con le modalità di seguito convenute.
Art.2 – Oggetto della prestazione.
I compiti relativi a tale incarico, come previsto dall’art.33 del D.Leg.vo 81/2008 sono:
• Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e l’individuazione delle misure per la sicurezza degli ambienti di lavoro, nel rispetto della norma vigente;
• L’elaborazione, per quanto di competenza, di misure preventive e protettive di cui all’art.28
– comma 2 - e di sistemi di controllo di tali misure;
• L’elaborazione delle misure di sicurezza per le varie attività dell’A.T.
• Proposizione di programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
• La partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’art.35;
• Fornitura ai lavoratori delle informazioni di cui all’art.36;
Le parti concordano inoltre, acquisita la disponibilità del Prestatore, l’erogazione del percorso formativo così come previsto dall’accordo Stato/Regione in vigore dal 26/01/2012, al punto 9.
Art.3 – Modalità di esecuzione della prestazione professionale
La prestazione dovrà essere resa personalmente dal Prestatore, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati.
Art.4 – Durata del contratto
L’incarico si svolgerà nel periodo dal 01/08/2015 al 31/07/2018.
Art.5 – Compenso
Le parti convengono che il compenso dovuto per l’espletamento della collaborazione professionale viene determinato annualmente in € 1464,00 comprensivo di IVA ed al lordo delle ritenute fiscali a carico del percepiente, da corrispondersi annualmente, previa presentazione della relativa fattura.
Il compenso sarà erogato con emissione di ordine di pagamento entro la scadenza, fatta salva la verifica da parte dell’A.T. dell’avvenuta regolare e completa esecuzione di quanto pattuito dal presente contratto.
Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto ed al Prestatore non spetterà alcun’altra indennità o rimborso spese al termine del contratto.
Art.6 – Recesso
L’A.T. si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto, corrispondendo al Prestatore il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto, qualora il risultato previsto non fosse conforme o non venissero rispettati gli impegni pattuiti.
Il Prestatore può recedere anticipatamente, prima della scadenza del contratto. In tal caso il compenso sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto, sempre che i risultati ottenuti siano proporzionalmente corrispondenti a quanto pattuito.
Sarà inoltre causa di immediato scioglimento, senza preavviso, il mancato puntuale adempimento delle prestazioni pattuite.
Art.7 – riservatezza dei risultati
Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell’A.T., pertanto il prestatore non può avvalersi dei detto lavoro per altri scopi, né portarlo a conoscenza di altri Enti. I dati e le informazioni di cui il prestatore verrà in possesso nello svolgimento dell’incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati e non potranno essere divulgati.
Art.8 - Responsabilità
L’A.T. non ha onere di stipulare polizza assicurativa contro infortuni che il prestatore dovesse subire nello svolgimento della sua mansione e questi solleva l’A.T. per qualsiasi responsabilità per danni a persone e cose derivanti dall’espletamento dell’incarico.
Art.9 – Norme di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si applicano gli art. 2222 e seguenti del Codice Civile.
Art. 10 – Tutela dati personali
Per la tutela del Prestatore, rispetto al trattamento dei dati personali, dovranno esserer osservate le disposizioni di cui al D.Leg.vo 196/2003
Art.11 – Foro competente
Per eventuali controversie il Foro competente è quello di Belluno.
Art.12 – Pubblicità
Il presente contratto, unitamente al curricolo del Prestatore, viene pubblicato sul sito Web e all’Albo pretorio dell’A.T.
Art.13 Accettazione
Il presente contratto viene redatto in duplice copia e trattenuto in originale da ciascuna parte contraente.
Belluno, 15 giugno 2015 Per accettazione e conferma
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx IL PRESTATORE Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxx