SCHEMA DI CONTRATTO
In liquidazione
SCHEMA DI CONTRATTO
PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
TRA
L’IGEA SPA IN LIQUIDAZIONE E
LA SOCIETÀ/IL RTI/CONSORZIO/………………………………………
PREMESSO
A. CHE con Determina a contrarre n. 32 del 09/09/2015, L’IGEA SPA IN LIQUIDAZIONE (di seguito denominata IGEA) ha indetto, ai sensi dell’art. 125 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito denominato Codice), una procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento del “Servizio Triennale di brokeraggio assicurativo”, da affidare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 81 del Codice;
B. CHE la Lettera di Invito è stato pubblicato sul profilo del committente (xxxx://xxx.xxxxxxx.xx) sul profilo della Regione Autonoma della Sardegna e sull’Albo Pretorio del Comune di Iglesias,;
C. CHE con verbale n. del la Commissione di gara ha definito la graduatoria provvisoria della procedura di gara;
D. CHE il Consiglio dell’IGEA, nell’adunanza del , con Determinazione n. , ha approvato la graduatoria provvisoria, aggiudicando definitivamente l’appalto in favore di
;
E. CHE la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell’art. 79, co. 5 lett a) del Codice;
F. CHE l’aggiudicatario dell’appalto (di seguito denominato Società) è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui all’art. 48, co. 2 e 11, co. 8 del Codice;
G. CHE è decorso il termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall’art. 79 del Codice;
H. CHE la Società conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati - ivi compreso il Capitolato tecnico, nonché la Lettera d’Invito – definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, la Società ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione economica delle stesse e per la
formulazione dell’offerta;
I. CHE la Società ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
ART. 1 - NORME REGOLATRICI
1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l’offerta economica, il capitolato tecnico e le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara. L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
a) dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
b) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
c) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i..
d) dal Decreto Legislativo 7 Settembre 2005, n. 209 – “Codice delle Assicurazioni private”.
e) dal Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.206;
2. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l’IGEA, l’Appaltatore rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall’IGEA prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall’Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Appaltatore ed accettate dall’IGEA.
ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO
1. Il contratto ha per oggetto l’affidamento del ”Servizio triennale di Brokeraggio Assicurativo”, come meglio specificato nel capitolato tecnico da erogare con le modalità dettagliatamente stabilite nel medesimo.
ART. 3 - DURATA
1. Il contratto avrà una durata temporale di 36 mesi decorrenti dalla data di firma del contratto che da avvio al servizio.
2. L’IGEA si riserva la facoltà di ricorrere alla ripetizione del servizio nei limiti di cui all’art. 57, comma 5, lett. b) del Codice per una durata massima di ulteriori 12 mesi.
ART. 4 – IMPORTO CONTRATTUALE
1. L’affidamento del servizio non comporta alcun onere per l’IGEA poiché l’attività del broker sarà remunerata con le provvigioni sui premi assicurativi poste a carico delle Compagnie di assicurazione.
2. In particolare la provvigione di cui sopra viene fissata, per l’intera durata del servizio, nella seguente misura:
% - quale provvigione per per le polizze rami RCA;
% - quale provvigione per le polizze rami diverse da RCA;
3. Tale provvigione deve ritenersi comprensiva di tutto quanto necessario per fornire la prestazione richiesta compiuta in ogni sua parte, incluse spese per viaggi e missioni, segreteria, spese per acquisizione di dati, spese generali e amministrative e di tutto quant’altro si renda necessario per l’espletamento dello stesso.
ART. 5 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
1. Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel capitolato tecnico e nell’offerta presentata in sede di gara.. L’ aggiudicatario si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell’IGEA e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto. L’aggiudicatario, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall’IGEA e/o da terzi.
2. L’IGEA, per le prestazioni in ordine alle quali è previsto da capitolato lo svolgimento delle attività presso la propria sede, metterà a disposizione dell’ aggiudicatario i locali necessari allo svolgimento delle medesime.
3. Per le prestazioni contrattuali dovute, l’Appaltatore si obbliga, altresì, ad avvalersi esclusivamente di risorse altamente specializzate. Le risorse preposte all’esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici dell’IGEA potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione all’XXXX, xxxxxx 00 (xxxxx) giorni prima dell’inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione.
4. Alla scadenza del contratto, l’ aggiudicatario dovrà riconsegnare liberi da persone e cose i locali messi a disposizione dall’IGEA.
5. L’ aggiudicatario prende atto che, per lo svolgimento delle attività di propria competenza l’IGEA potrà avvalersi sia di proprio personale sia di esperti esterni da essa incaricati.
6. L’ aggiudicatario riconosce all’IGEA la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. L’esercizio da parte dell’IGEA di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa. Nel caso in cui l’Appaltatore debba provvedere alla sostituzione di una delle risorse dovrà chiedere espressa autorizzazione al direttore dell’esecuzione del contratto.
7. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, l’IGEA si riserva la facoltà di approvare, tramite il direttore dell’esecuzione, la nuova figura professionale proposta entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta corredata dal curriculum della nuova risorsa. L’Appaltatore, comunque, dovrà garantire l’erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità.
8. Nel caso in cui l’ aggiudicatario proceda alla sostituzione di una delle risorse senza la necessaria preventiva autorizzazione, quest’ultima si riserva, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal’ aggiudicatario e da queste comunicate al Direttore dell’esecuzione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di effettuare una ritenuta sulla cauzione di cui all’art. 12, d’importo pari al 0,5% (zerovirgolacinquepercento) della stessa.
9. In caso di inadempimento da parte dell’ aggiudicatario degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’IGEA, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
10. Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi),. L’ aggiudicatario, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza. In merito a quanto sopra l’Amministrazione committente si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.
ART. 6 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
1. L’ aggiudicatario deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. L’ aggiudicatario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L’ aggiudicatario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’ aggiudicatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
5. L’ aggiudicatario si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’IGEA, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
6. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, co. 2, e dall’art. 6 del D.P.R.. 207/2010, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, lo stesso provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall’IGEA direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
7. In caso di ottenimento del DURC dell’Appaltatore, negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dell’esecuzione del contratto, proporrà, ai sensi del’art. 135 co. 1 del Codice, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’IGEA si riserva di pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore del contratto. Il responsabile del procedimento predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il responsabile del procedimento provvederà all’inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
ART. 7 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
1. L’ aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’IGEA e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L’ aggiudicatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’IGEA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’IGEA.
5. L’ aggiudicatario potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’ aggiudicatario stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’IGEA.
6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 8 “Trattamento dei dati personali”, l’ aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.
ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all’articolo 13 del d.lgs.. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione della Contratto stessa e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.
2. L’IGEA tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto l’ aggiudicatario acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, tramite il sito internet xxx.xxxxxxx.xx.
3. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato d. lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
5. L’esecuzione delle attività contrattuali implica un trattamento di dati personali che l’ aggiudicatario si obbliga ad effettuare nel rispetto della normativa in materia vigente. In particolare, l’Appaltatore si obbliga ad uniformarsi alle disposizioni di cui al citato d.lgs. 196/03 e s.m.i. ed alle eventuali ulteriori disposizioni impartitegli dal Titolare del trattamento dei dati personali – ovvero l’Amministrazione.
6. L’ aggiudicatario si impegna a svolgere i trattamenti di dati personali nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione all’adozione delle misure di sicurezza di cui alla normativa citata
ART. 9 - RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI – MANLEVA
1. L’ aggiudicatario, nell’esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’Appaltatore quanto dell’Amministrazione e/o di terzi.
2. L’ aggiudicatario si obbliga a manlevare e mantenere indenne l’IGEA da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in regione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del presente contratto.
ART. 10 - SUBAPPALTO
1. In considerazione dell’elevata componente professionale e fiduciaria delle prestazioni richieste, non è ammesso il subappalto
ART. 11 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della l. 136/2010, la Società si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’ aggiudicatario è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, L’ aggiudicatario non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
4. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).
ART. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA
1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l’ aggiudicatario ha depositato idonea garanzia dell’importo di Euro ( / ), resa ai sensi dell’art. 113 del Codice, in favore dell’IGEA.
2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (36 mesi) e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’IGEA, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’IGEA qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario In caso di inadempimento a tale obbligo, l’IGEA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
4. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del settantacinque percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’ aggiudicatario, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo pari al venticinque per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
5. L’IGEA ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 5 e 9 del presente contratto.
ART. 13 - POLIZZA ASSICURATIVA.
1. Alla data di presentazione dell'offerta, ed in ogni caso prima della stipulazione dei contratto, l’ aggiudicatario dovrà dimostrare di aver stipulato la polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali nel rispetto della normativa vigente.
2. Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere il massimale di almeno € 2.500.000,00.
ART. 14 - RECESSO
1. L’IGEA ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all’ aggiudicatario con PEC.
2. Dalla data di efficacia del recesso, l’aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’IGEA.
3. In caso di recesso dell’IGEA, l’ aggiudicatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto.
ART. 15 - RECESSO PER GIUSTA CAUSA
1. Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’ aggiudicatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’IGEA ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In ogni caso, l’IGEA potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 38 del Codice.
2. In caso di sopravvenienze normative interessanti l’IGEA che abbiano incidenza sull’esecuzione d o della prestazione del servizio, la stessa IGEA potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all’ aggiudicatario con PEC.
3. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’ aggiudicatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di
contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.
ART. 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
1. E’ fatto divieto all’ aggiudicatario di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 116 del Codice., il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 116 del Codice.
2. In caso di inosservanza da parte dell’ aggiudicatario agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’IGEA al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
ART. 17 - PENALI E RILIEVI
1. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al Capitolato Tecnico, determina l’applicazione di una penale pari ad Euro 50,00 per ogni 10 giorni solari di ritardo rispetto alla scadenza.
2. Deve considerarsi ritardo anche l’ipotesi di servizi resi in modo parzialmente difforme; di conseguenza la penale di cui al punto precedente, verrà applicata sino a quando i servizi non inizieranno ad essere resi in modo effettivamente conforme alle disposizioni del presente capitolato e dell’offerta tecnica.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati all’ aggiudicatario per iscritto dal direttore dell’esecuzione del contratto. Il v dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al direttore nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione.
5. Qualora l’IGEA ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Nel caso di applicazione delle penali, l’IGEA provvederà a recuperare l’importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.
ART. 18 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
1. L’IGEA si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’aggiudicatario. In tal caso l’IGEA ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’ aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
2. In ogni caso si conviene che l’IGEA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC., nei seguenti casi:
a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ IGEA;
b. nei casi di cui ai seguenti articoli: condizioni e modalità di esecuzione del servizio (art. 5); obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 6); obblighi di riservatezza (art. 7); responsabilità per infortuni e danni (art. 9); subappalto (art.10); cauzione definitiva (art. 12); polizza per responsabilità civile per negligenze , errori professionali (art. 13); divieto di cessione del contratto; cessione del credito (art. 16);
c) radiazione o cancellazione dal RUI di cui all’art. 109 del D.Lgs. n. 209/2005;
3. In base al combinato disposto degli articoli 297, co. 1 del D.P.R. 207/2010 e 140 del Codice, l’IGEA si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
ART. 19 – FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE
1. Il fallimento dell’ aggiudicatario comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto. Qualora l’ aggiudicatario sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’IGEA proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
2. In caso di fallimento dell’impresa mandataria, l’IGEA ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto.
3. In caso di fallimento dell’impresa mandante, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio direttamente.
4. In base al combinato disposto degli articoli 297, co. 1 del d.p.r. 207/2010 e 140 del Codice, l’IGEA si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
ART. 20 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RESPONSABILE DEL SERVIZIO
1. L’IGEA nominerà il direttore dell’esecuzione del contratto, preposto alla vigilanza sull’esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. Salvo diverse disposizioni, l’IGEA, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell’esecuzione del contratto.
2. Detto soggetto avrà il compito di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento, di controllare, in accordo con i competenti uffici dell’IGEA, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini dell'IGEA, nonché di procedere verifica di conformità in corso di esecuzione – in base al combinato disposto degli artt. 312, comma 2 e 313, comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 -,
3. L’ aggiudicatario indicherà il nominativo del responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell’ aggiudicatario medesimo, in ordine all’esecuzione dell’appalto di cui trattasi.
ART. 21 –PAGAMENTI
1. L’IGEA provvede al pagamento dei premi assicurativi tramite il Broker.
La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell’art. 1901 c.c..
Il Broker si impegna a rilasciare all’IGEA, le appendici e le ricevute emesse dalla Compagnia di Assicurazione debitamente quietanzate.
2. Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicuratrice entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà debitamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell’eventuale sospensione della garanzia assicurativa
ART. 22 – OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL’APPALTATORE
1. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
2. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'IGEA.
3. L’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’IGEA, nonché a dare immediata comunicazione all'IGEA di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
5. L' IGEA si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L’Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
6. L’Appaltatore è tenuto a comunicare all' IGEA ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all' IGEA entro dieci giorni dall’intervenuta modifica.
7. Tutta la documentazione creata o predisposta dall’Appaltatore nell’esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell’IGEA. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l’Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell’articolo 17.
ART. 23 - ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI
1. Ai fini del contratto le Parti eleggono i loro domicili legali rispettivamente:
- IGEA SPA IN LIQUIDAZIONE, Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, xxx –00000 XXXXXXXX PEC: :
xxxx@xxx.xxxxxxx.xx fax: x00 0000000000
- (Società) , . PEC:
Pertanto ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del contratto, salvo ove non sia diversamente previsto, dovrà essere effettuata, ai sopra evidenziati indirizzi, per iscritto e trasmessa a mezzo PEC, lettera raccomandata a.r., o a mezzo corriere, o via telefax, o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione.
2. Le comunicazioni si intenderanno ricevute nel momento in cui perverranno all’indirizzo del destinatario (se effettuate mediante lettera raccomandata a.r. o a mezzo corriere) o alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione (se effettuate tramite PEC o telefax). Le Parti accettano espressamente che, nelle ipotesi in cui ciò sia espressamente previsto nel Contratto o nel Capitolato tecnico, le comunicazioni possono intervenire mediante posta elettronica.
3. Ogni variazione nel domicilio eletto dovrà essere comunicata all’altra parte per iscritto, mediante lettera raccomandata a.r., entro 10 (dieci) giorni dall’intervenuta modifica.
ART. 24- FORO COMPETENTE
1. Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente, in via esclusiva, il Foro di CAGLIARI.
Xxxxx, approvato e sottoscritto