SCHEMA DI CONTRATTO
Consip S.p.A.
Gara per la fornitura del servizio di manutenzione su apparati hardware e prodotti software del sistema informativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze
ALLEGATO 5
SCHEMA DI CONTRATTO
PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU APPARATI HARDWARE E PRODOTTI SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
TRA
La Consip S.p.A. - a socio unico - con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxxx x. 00/X, p. IVA 05359681003, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche “Consip”,
E
la Società , con sede legale in , Via
, X.XXX , in persona del e legale
rappresentante dott. , domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche “Impresa”,
PREMESSO CHE
− con convenzione del 2 gennaio 2003 e sulla base delle norme ivi richiamate, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di seguito per brevità anche
“Amministrazione”, ha affidato alla Consip lo svolgimento delle attività ivi previste, comprese le connesse acquisizioni di beni e servizi, tra cui quella oggetto del presente contratto;
− l’Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla
Consip nell’interesse dell’Amministrazione per l’affidamento del servizio di manutenzione su apparati hardware e prodotti software del Sistema Informativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
− l’Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del
presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva pari al 10% del corrispettivo complessivo ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
− l’Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato “I” – Dichiarazione d’offerta; Allegato “II” – Offerta tecnica; Allegato “III” Capitolato tecnico; Allegato “IV” – Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara) definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Valore delle premesse e norme regolatrici
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l’Allegato “I” (Dichiarazione d’offerta), l’Allegato “II”
(Offerta tecnica), l’Allegato “III” (Capitolato tecnico) e l’Allegato “IV” (Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara), nonché la dichiarazione del legale rappresentante posta in calce al presente atto.
2. L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
a) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica – ora Ministero dell’Economia e delle Finanze -, nonché dal regolamento relativo alla locazione e all’acquisto di apparecchiature informatiche, approvato con D.P.C.M. 6 agosto 1997, n. 452;
b) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.
d) dal codice deontologico della Consip S.p.A. approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 29 marzo 2004, verbale n. 82.
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dalla Consip prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall’Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Impresa ed accettate da Consip.
Articolo 2 Oggetto
1. La Consip, nell’interesse dell’Amministrazione, affida all’Impresa, che accetta, l’esecuzione dei servizi di seguito elencati da eseguirsi conformemente
alle prescrizioni, condizioni e termini contenute nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico:
a) servizio di manutenzione “on site”, così come descritto al paragrafo 3 del Capitolato tecnico, delle apparecchiature hardware e dei prodotti software indicati negli Allegati A e B del medesimo Capitolato tecnico per un periodo di 24 mesi decorrenti dalla data di “Dichiarazione di inizio attività” di cui al successivo articolo 3 del presente contratto;
b) servizio di presidio “on site”, così come descritto al paragrafo 4 del Capitolato tecnico, delle apparecchiature e dei prodotti software indicati nell’Allegato A del medesimo Capitolato tecnico per un periodo di 24 mesi decorrenti dalla data di “Dichiarazione di inizio attività” di cui al successivo articolo 3 del presente contratto;
c) servizio di click charge, così come descritto al paragrafo 5 del Capitolato tecnico per un periodo di 24 mesi decorrenti dalla data della “Dichiarazione di inizio attività” di cui al successivo articolo 3 del presente Contratto;
d) servizio di reporting così come descritto al paragrafo 6 del Capitolato tecnico per un periodo di 24 mesi decorrenti dalla “Dichiarazione di inizio attività” di cui al successivo articolo 3 del presente Contratto;
e) servizio di manutenzione in reperibilità, così come descritto al paragrafo 7 del Capitolato tecnico, delle apparecchiature e dei prodotti software indicati nell’Allegato A del medesimo Capitolato tecnico, per un periodo di 24 mesi decorrenti dalla “Dichiarazione di inizio attività” di cui al successivo articolo 3 del presente Contratto.
2. L’Impresa si impegna a prestare il servizio di affiancamento nelle modalità di cui all’art. 15.
3. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere eseguiti presso la seguenti sedi del Ministero dell’Economia e delle Finanze:
• Xxxxxx - Xxxxx Xxxxx, 000;
• Xxxx - Xxxxxx Xxxxxxxx, 0.
4. Il servizio dovrà essere attivato su tutte le apparecchiature e prodotti software installate presso le sedi elencate al precedente comma 2, per le quali, alla data di stipula del presente contratto, risulti scaduto il contratto di manutenzione originario o per le quali, nel periodo di vigenza contrattuale, andranno via via a scadere le garanzie e i relativi contratti di manutenzione, come meglio descritto nel successivo art. 14.
5. Per ogni apparecchiatura hardware e per ogni prodotto software in manutenzione è prevista la facoltà di recesso, da parte della Consip e/o dell’Amministrazione, dal servizio in ogni momento del periodo di efficacia del contratto, come meglio disciplinato nel successivo art. 10.
Articolo 3 Durata
1. Il presente Contratto ha la durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di inizio attività che sarà comunicata, a mezzo lettera raccomandata a.r., dalla Consip all’Impresa entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di stipulazione del presente contratto.
2. Nella “Dichiarazione di inizio attività” si darà evidenza delle apparecchiature che saranno oggetto del relativo servizio di manutenzione nonché del numero di pagine stampate sino al giorno antecedente la data della dichiarazione di inizio attività.
Articolo 4 Aumento e diminuzione
1. L’impresa pende atto, assumendo incondizionato impegno a riguardo, che la Consip si riserva la facoltà di apportare un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo contrattuale complessivo.
2. In caso di aumento fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo del presente contratto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente contratto e remunerate ai prezzi unitari di cui all’Allegato “I” al presente Contratto.
3. In caso di diminuzione fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, l’Impresa non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nell’Allegato I al presente Contratto.
Articolo 5
Obblighi e adempimenti a carico dell’Impresa
1. Sono a carico dell’Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
2. L’Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto delle norme e le prescrizioni tecniche e di
sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell’Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L’Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Consip e/o dell’Amministrazione.
3. L’Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Consip e/o l’Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. L’Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Amministrazione, oltre che dalla Consip, nonché a dare immediata comunicazione alla Consip di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
5. La Consip si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L’Impresa si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
6. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa degli obblighi di cui al precedenti comma, la Consip, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo art. 22.
Articolo 6
Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali
1. Le prestazioni contrattuali da svolgersi presso gli uffici dell’Amministrazione e/o della Consip potranno essere eseguite anche nel corso del normale orario di lavoro degli uffici; peraltro, l’Impresa prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici della Amministrazione e/o della Consip continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale dell’Amministrazione, della Consip e/o di terzi autorizzati. L’Impresa si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell’Amministrazione, della Consip e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.
2. Per le prestazioni contrattuali dovute, l’Impresa si obbliga altresì ad avvalersi esclusivamente di risorse altamente specializzate.
3. Le risorse preposte all’esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici dell’Amministrazione potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione alla Consip e/o all’Xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx 00 (xxxxx) giorni solari prima dell’inizio del servizio, dei relativi nominativi, dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione.
4. L’Impresa riconosce alla Consip e/o all’Amministrazione la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dalla Consip medesima e/o dalla stessa Amministrazione non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto; L’esercizio da parte della Consip di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
5. Nel caso in cui l’Impresa debba provvedere alla sostituzione di una delle risorse dovrà chiedere espressa autorizzazione alla Consip.
6. Nell’ipotesi di cui al precedente comma 5, la Consip si riserva la facoltà approvare la nuova figura professionale proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta. L’Impresa, comunque, dovrà garantire l’erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità.
7. Nel caso in cui l’Impresa proceda alla sostituzione di una delle risorse senza la necessaria preventiva autorizzazione della Consip, quest’ultima si riserva, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di effettuare una ritenuta sulla cauzione di cui al successivo articolo d’importo pari al 3% (tre per cento) della stessa.
8. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma, la Consip, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, ai sensi del successivo art. 22.
Articolo 7
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. L’Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. L’Impresa si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data
di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L’Impresa si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai comma precedenti vincolano l’Impresa anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Nell’ipotesi di inadempimento anche a uno solo degli obblighi di cui ai comma precedenti, la Consip, previa comunicazione all’Impresa delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti, si riserva di effettuare, sulle somme da versare (corrispettivo) o restituire (cauzione) alla medesima Impresa, una ritenuta forfetaria di importo pari al 10% del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l’Autorità competente avrà dichiarato che l’Impresa si sia posta in regola.
Articolo 8 Obblighi di riservatezza
1. L’impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di
riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Consip S.p.A. e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’Impresa sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali.
4. L’Impresa è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Consip ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Consip e/o all’Amministrazione.
6. L’Impresa potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Impresa stessa a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione e alla Consip.
Articolo 9 Responsabilità
1. L’impresa è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente contratto.
2. L’impresa è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti,
consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, alla Consip e/o all’Amministrazione, al loro personale, consulenti, nonché ai loro beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi.
Articolo 10
Servizio di manutenzione “on-site”
1. L’Impresa si obbliga a prestare il servizio di manutenzione “on-site” di cui al precedente art. 2, comma 1 lett. a) su tutte le apparecchiature hardware e sui prodotti software riportate nel Capitolato tecnico nonché nei suoi allegati e secondo le modalità indicate nel medesimo Capitolato tecnico.
2. Il servizio di manutenzione di cui al precedente art. 2, comma 1 lett. a) sarà prestato “on site” tutti i giorni feriali dalle ore 8.30-18.30 e alle 8.00 alle 14.00 il sabato, salvo diverso indicazione della Consip e/o dell’Amministrazione.
3. Il servizio di manutenzione hardware consiste in:
a) manutenzione preventiva, relativa alla messa a punto e al controllo delle apparecchiature;
b) manutenzione correttiva, relativa alla riparazione dei guasti che dovessero verificarsi e alla esecuzione delle prove e dei controlli necessari.
4. La manutenzione correttiva comprende ogni prestazione atta al ripristino dei malfunzionamenti. Si precisa che ai fini del presente contratto, si intende per malfunzionamento qualsiasi anomalia funzionale o fermo delle apparecchiature che, direttamente o indirettamente, provochi l’interruzione o la non completa disponibilità del servizio all’utenza e, in ogni caso, ogni difformità del prodotto in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d’uso.
5. Il servizio comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alla manodopera, parti di ricambio, materiali di consumo, ritiro, imballaggio, riconsegna, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare in perfetto stato di funzionamento le apparecchiature installate.
6. Il servizio di manutenzione dei prodotti software comprende, in particolare:
• invio delle migliorie (correzioni, aggiornamenti e miglioramenti) dei Prodotti e relativa documentazione;
• consegna di ogni nuovo update dei Prodotti; peraltro, la Consip avrà facoltà di utilizzare le nuove versioni e/o di continuare ad usare le precedenti.
7. La Consip e/o l’Amministrazione, tramite il “Numero verde” messo a disposizione dall’Impresa, segnaleranno alla stessa per il tramite del proprio Call Center, il presentarsi dei malfunzionamenti e/o fermi mediante chiamata telefonica al numero . Si precisa che i termini per il ripristino dei malfunzionamenti e/o fermi decorrono dalla suddetta comunicazione.
8. Per ogni intervento di manutenzione dovrà essere redatta da un incaricato della Consip e/o dell’Amministrazione e da un incaricato della Impresa una apposita nota di ripristino, in formato cartaceo od elettronico, secondo le indicazioni contenute nel Capitolato tecnico.
9. L’Amministrazione metterà a disposizione del personale addetto alla manutenzione, per la sola sede di Latina, un numero adeguato di posti di lavoro non attrezzati. Per posti di lavoro non attrezzati si intende la disponibilità di locali idonei ad accogliere gruppi di lavoro, dotati della normale attrezzatura di ufficio e del collegamento agli elaboratori.
10. L’Impresa si impegna, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 16, a rispettare i livelli di servizio indicati nel paragrafo 3.2 del Capitolato tecnico relativamente ai piani di manutenzione programmata.
11. In caso di malfunzionamento e/o di fermo delle apparecchiature e/o dei prodotti software l’Impresa si impegna ad intervenire e a ripristinare, in loco, la piena funzionalità delle medesime secondo i livelli di servizio specificati nel paragrafo 3.3 del Capitolato tecnico.
12. In caso di malfunzionamento e/o del fermo delle apparecchiature, qualora l’intervento non inizi entro i termini indicati nel paragrafo 3.3 del Capitolato Tecnico, la Consip applicherà le penali di cui al successivo articolo 16, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
13. Qualora la piena funzionalità delle apparecchiature non fosse ripristinata entro i termini indicati nel paragrafo 3.3 del Capitolato Tecnico la Consip avrà la facoltà di fare eseguire a terzi gli interventi necessari, addebitando all’Impresa tutti gli oneri sostenuti, ferma restando l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 16. In tale ipotesi, ai fini del calcolo delle penali in questione, l’intervento si riterrà concluso al momento della comunicazione all’Impresa da parte di Consip dell’intenzione di avvalersi dell’intervento di terzi.
14. Ove il ripristino del malfunzionamento e/o del fermo richieda un tempo superiore a quello stabilito nel paragrafo 3.3 del Capitolato tecnico, ovvero comporti il trasferimento dell’apparecchiatura in luogo diverso dai locali dell’Amministrazione, l’Impresa, previa comunicazione alla Amministrazione e alla Consip, dovrà provvedere, a propria cura e spese e per l'intero periodo del ripristino, alla sostituzione dell’apparecchiatura stessa – e delle
apparecchiature funzionalmente collegate se malfunzionanti - con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, entro 4 (quattro) giorni lavorativi decorrenti dalla richiesta di intervento, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 16.
15. Qualora il Mean Time To Repair, di cui al paragrafo 3.3 del Capitolato tecnico, definito come il tempo medio che intercorre tra l’insorgenza di un guasto ed il completamento della sua riparazione su problemi di severità 1 chiusi durante il trimestre, risulti superiore alle 6 ore, la Consip applicherà le penali di cui al successivo articolo 16.
16. Le parti di ricambio - che dovranno essere identiche alle parti sostituite e di primaria qualità e nuove di fabbrica - verranno fornite dalla Impresa senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione; le parti sostituite verranno ritirate dalla Impresa stessa che ne acquisisce la proprietà.
17. L’Impresa potrà apportare le modifiche ed i miglioramenti tecnici ritenuti opportuni al fine di elevare il grado di affidabilità dell’apparecchiatura e/o di semplificare la manutenzione provvedendo a proprie spese alle relative installazioni. Le parti fornite dovranno essere nuove restando impegnata l’Impresa a quanto previsto in termini di garanzia.
18. In caso di risoluzione del presente contratto per causa imputabile all’Impresa, questa si impegna sin d’ora a fornire alla Consip tutta la documentazione tecnica, redatta in lingua italiana, ed i dati necessari al fine di consentire alla Consip stessa di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione delle apparecchiature.
19. Per ogni tipo di apparecchiatura e/o prodotto software, la cui manutenzione è disciplinata dal presente contratto nonché del Capitolato tecnico, Consip si
riserva di recedere dal servizio di manutenzione in ogni momento del periodo di efficacia del contratto, ai sensi e con le modalità di cui al successivo articolo
23. Tale recesso sarà formalizzato mediante apposita comunicazione scritta da parte della Consip, inviata all’Impresa con un mese di preavviso. Ciò comporterà dal primo giorno del mese successivo alla data di uscita del servizio di manutenzione, la detrazione del canone di pagamento dell’apparecchiatura dimessa all’importo da corrispondere all’Impresa relativo al semestre di riferimento.
Articolo 11 Servizio di presidio on site
1. L’Impresa si obbliga a prestare il servizio di presidio “on-site” di cui al precedente art. 2, comma 1 lett. b) su tutte le apparecchiature hardware e sui prodotti software indicate nel Capitolato tecnico nonché nell’allegato A al medesimo Capitolato e secondo le modalità indicate nello medesimo Capitolato tecnico.
2. Il servizio di presidio “on-site”, da svolgersi presso il CED di Latina, sarà prestato dall’Impresa nei giorni feriali, dalle ore 8.30-18.30 ed il sabato dalle
8.30 alle 14.00, salvo diversa indicazione della Consip.
3. L’Impresa si obbliga, altresì, a svolgere il servizio di presidio “on-site” mediante la presenza presso il CED di Latina di almeno due risorse, un tecnico installatore-manutentore hardware ed un sistemista, secondo le modalità meglio specificate nel Capitolato tecnico.
4. L’Impresa si obbliga, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 16, ad intervenire e a ripristinare la piena funzionalità delle apparecchiature nel
pieno rispetto delle prescrizioni contenute nel paragrafo 4 del Capitolato tecnico.
Articolo 12 Servizio di reporting
1. Il servizio di reporting di cui all’art. 2, comma 1 lett. d) sarà prestato tutti i giorni feriali dalle ore 8.30 alle ore 18.30 e dalle ore 8.00 alle 14.00 il sabato, salvo diversa indicazione della Consip.
2. L’Impresa si obbliga a fornire i report entro la seconda settimana del trimestre successivo a quello a cui il report si riferisce, secondo i livelli di servizio indicati nel Capitolato tecnico.
3. L’Impresa si obbliga, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 16, a fornire i report di cui al comma precedente entro il termine fissato nel paragrafo 6 del Capitolato tecnico.
Articolo 13
Servizio di manutenzione in reperibilità
1. Il servizio di manutenzione in reperibilità di cui all’art. 2, comma 1 lett. e), consistente nella messa a disposizione su chiamata di una risorsa dell’Impresa, sarà prestato secondo i seguenti orari, salvo diversa indicazione della Consip:
• giorni feriali - 18.30-22.00,
• sabato – 14.00-22.00,
• festivi – 8.00-12.00.
2. L’Impresa si obbliga a garantire la reperibilità del personale tecnico per la prestazione del servizio di manutenzione correttiva, per quanto concerne le
stampanti site presso il CED di Latina ed i server adibiti alla gestione delle stesse, secondo i livelli di servizio stabiliti nel Capitolato tecnico.
3. L’Impresa si obbliga, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 16, ad intervenire e a ripristinare la piena funzionalità delle apparecchiature e/o dei prodotti software nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nel paragrafo 7 del Capitolato tecnico.
Articolo 14
Inserimento apparecchiature e prodotti software
1. Le apparecchiature ed i prodotti software per le quali scade la garanzia nell’arco di vigenza del contratto così come descritto nel Capitolato Tecnico, devono poter essere inserite in tale contratto di manutenzione mediante apposita comunicazione al fornitore, da parte della Consip, con un mese di preavviso. Tale inserimento comporterà, dal mese successivo al momento della segnalazione, l’aggiunta del canone di spesa relativo alla nuova apparecchiatura così come descritto nell’Allegato I (Dichiarazione d’offerta)
Articolo 15 Affiancamento
2. Per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni solari antecedenti la data di cui all’art. 3 comma 1, l’Impresa potrà affiancare, senza svolgere direttamente alcuna attività, il personale attualmente preposto alla attività di manutenzione, al fine di acquisire le conoscenze necessarie all’espletamento delle attività contrattuali da essa dovute.
3. Negli ultimi 2 (due) mesi di efficacia del presente contratto, l’Impresa dovrà trasferire, a personale Consip, dell’Amministrazione, o a terzi da esse
designati, il know-how sulle attività condotte, al fine di consentire la prosecuzione ottimale delle predette attività.
4. L’affiancamento di fine attività sarà organizzato secondo modalità da concordare, e potrà prevedere sessioni riassuntive, sessioni di lavoro congiunto, presentazioni, tavole rotonde, ecc. L’attività di affiancamento dovrà avvenire senza alcun onere per l’Amministrazione.
5. Resta inteso che la Consip, l’Amministrazione o i terzi da essi designati si impegnano ad usare le cognizione tecniche, oggetto del presente accordo di collaborazione, e tutte le informazioni a esso relative esclusivamente nell’ambito di realizzazione del medesimo, convenendo di non divulgarle e usarle unicamente nell’ambito del presente contratto o nella prosecuzione delle predette attività.
Articolo 16 Penali
1. Qualora nell’ambito del servizio di manutenzione preventiva di cui all’art. 2, comma 1 lett. a), si verifichi un ritardo rispetto ai termini indicati nel precedente art. 10, comma 10 , la Consip applicherà all’Impresa una penale pari ad € 200,00 (duecento/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo.
2. Qualora nell’ambito del servizio di manutenzione correttiva di cui all’art. 2, comma 1 lett. a), si verifichi un ritardo rispetto ai termini di intervento indicati nel precedente articolo 10, comma 12 , la Consip applicherà una penale pari ad
€ 200,00 (duecento/00) per ogni ora di ritardo, fino al limite massimo del 20% (venti per cento) del canone biennale di manutenzione dell’apparecchiatura interessata.
3. Qualora nell’ambito del servizio di manutenzione correttiva di cui all’art. 2,
comma 1 lett. a), il ripristino della piena operatività non intervenga nel rispetto dei termini indicati nell’art. 10, comma 13 la Consip applicherà una penale pari ad € 400 (quattrocento) per ogni ora di ritardo, fino al limite massimo del 20% (venti per cento) del canone biennale di manutenzione dell’apparecchiatura interessata.
4. Qualora nell’ambito del servizio di manutenzione correttiva di cui all’art. 2, comma 1 lett. a) si verifichi un ritardo nella sostituzione dell’apparecchiatura rispetto al termine indicato nell’art. 10, comma 14, la Consip applicherà una penale pari ad € 400 (quattrocento) per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino al limite massimo del 20% (venti per cento) del canone biennale di manutenzione dell’apparecchiatura interessata.
5. Qualora nell’ambito del servizio di manutenzione di cui all’art. 2, comma 1 lett. a), il Mean Time To Repair sia superiore al termine indicato nell’art. 10, comma 15 la Consip applicherà all’Impresa una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno percento) del canone mensile di manutenzione dell’apparecchiatura interessata fino al limite massimo del 20% (venti per cento) del canone biennale di manutenzione dell’apparecchiatura interessata.
6. Qualora nell’ambito del servizio di presidio on site di cui all’art. 2, comma 1 lett. b) il ripristino della piena funzionalità non intervenga nel rispetto dei termini indicati nell’art. 11, comma 4 la Consip applicherà una penale pari ad € 500 (cinquecento) per ogni ora di ritardo, fino al limite massimo del 20% (venti per cento) del canone biennale di manutenzione dell’apparecchiatura interessata.
7. Per ciascuna ora di fermo delle apparecchiature di cui all’Allegato 1, nel seguito detto anche “fermo macchina”, per guasti intervenuti durante le ore di
impiego effettivo delle stesse, che ecceda, nel xxxxx xx xx xxxx, xx 0 (xxx) ore, ripartite in non più di 3 (tre) guasti, Consip applicherà all’Impresa una penale pari allo 0,5% (zero virgola cinque percento) del canone mensile di manutenzione per ciascuna delle apparecchiature interessate, fino al limite massimo del 20% (venti per cento) del canone biennale di manutenzione dell’apparecchiatura interessata. I totali delle ore saranno calcolati alla fine di ciascun mese solare. Ai fini di tale calcolo le frazioni di ora superiori ai trenta minuti sono arrotondate all’ora.
8. Qualora, nell’ambito del servizio di reporting di cui all’art. 2, comma 1 lett. d) si verifichi un ritardo rispetto al termine indicato nell’art. 12, comma 3 la Consip applicherà all’Impresa una penale pari a € 50,00 (cinquanta) per ogni giorno lavorativo di ritardo.
9. Qualora, nell’ambito del servizio di reperibilità di cui all’art. 2, comma 1 lett. e), si verifichi un ritardo nell’iniziare l’intervento e nel ripristino dei server, delle stampanti e dei connessi software rispetto ai termini stabiliti nell’art. 13, comma 3 la Consip applicherà all’Impresa una penale pari a € 500 (cinquecento) per ogni ora di ritardo, fino al limite massimo del 20% (venti per cento) del canone biennale di manutenzione dell’apparecchiatura interessata.
10. Qualora il fermo o il mal funzionamento di una apparecchiatura comporti il mancato utilizzo di altre apparecchiature funzionalmente collegate, la Consip procederà, anche per tali altre apparecchiature, all’applicazione delle penali nella misura relativa al livello di servizio della manutenzione, a cui le stesse sono soggette al momento del fermo o del mal funzionamento.
11. Le penali verranno applicate previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla Consip stessa
nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.
12. Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti comma, la Consip si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto dall’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
13. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, l’Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Consip l’ammontare di eventuali oneri che l’Amministrazione dovesse applicare – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
14. La Consip, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 21, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
15. Qualora l’importo complessivo delle penali inflitte all’Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% dell’intero corrispettivo contrattuale di cui all’art. 17, la Consip ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità di cui all’art. 22 oltre il risarcimento di tutti i danni. Si conviene, inoltre, che l’ammontare delle penali, comunque inflitte, non potrà superare la somma complessiva pari al 20% dell’importo massimo di cui all’art. 17, pena la risoluzione del contratto.
Articolo 17 Corrispettivo
1. Il corrispettivo complessivo massimo del presente oggetto contrattuale , è di €
(XXXXXXXXXX), XXX xxxxxxx, ed è così suddiviso:
a) Euro ( ), quale corrispettivo complessivo per il servizio di manutenzione di cui all’art. 2, comma 1 lett. a);
b) Euro ( ) , quale corrispettivo complessivo per il servizio di presidio on site di cui all’art. 2, comma 1 lett. b);
c) Euro ( ), quale corrispettivo contrattuale massimo per la prestazione del servizio di Click Charge di cui all’art. 2, comma 1, lett. c); l’erogazione del servizio di tale servizio determina un onere per la Consip e/o per l’Amministrazione di Euro XXX, per ogni pagina stampata. L’Impresa prende atto ed accetta che la Consip, comunque, non garantisce l’attivazione del predetto servizio per un ammontare pari al corrispettivo massimo di cui alla presente lett. c).
d) Euro ( ), quale corrispettivo complessivo per il servizio di reporting di cui all’art. 2, comma 1 lett. d)
e) Euro ( ), quale corrispettivo complessivo per il servizio di manutenzione in reperibilità di cui all’art. 2, comma 1 lett. e);
2. Detti corrispettivi, devono intendersi comprensivi di tutti i livelli di servizio dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico per ogni tipo di servizio.
3. Il prezzo unitario offerto per ogni servizio è da intendersi, altresì, remunerativo di ogni onere e spesa necessario per l’esatto adempimento contrattuale ; tale corrispettivo contrattuale si riferisce all’esecuzione di tutti i servizi perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Impresa dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni
emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l’Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall’Impresa in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità, e l’Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.
6. L’Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.
7. Tutti gli importi si intendono al netto dell’IVA.
Articolo 18
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico dell’Impresa tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Consip per legge.
2. L’Impresa dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che l’Impresa è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 633/72; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/86.
Articolo 19 Fatturazione e pagamento
1. Ai fini del pagamento del corrispettivo di cui al precedente articolo 17, comma 1, lett. a) l’impresa emetterà fatture trimestrali posticipate a decorrere dalla “Dichiarazione di inizio attività” di cui al precedente articolo 3.
2. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all’art. 17, comma 1, lett. b) l’Impresa emetterà fatture mensili posticipate a decorrere dalla “Dichiarazione di inizio attività” di cui al precedente articolo 3.
3. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 17, comma 1, lett. c), l’Impresa potrà emettere fattura al termine di ciascun anno di durata del presente contratto sulla base del numero di copie effettivamente stampate.
4. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 17, comma 1, lett. d) l’Impresa emetterà fatture trimestrali posticipate a decorrere dalla “Dichiarazione di inizio attività” di cui al precedente articolo 3;
5. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 17, comma 1, lett. e) l’Impresa emetterà fatture trimestrali posticipate a decorrere dalla “Dichiarazione di inizio attività” di cui al precedente articolo 3.
6. Le fatture - che dovranno contenere il riferimento al presente contratto e alla singola prestazione contrattuale - dovranno essere intestate alla Consip S.p.A., Xxx Xxxxxx x. 00/X, 00000 Xxxx, p. IVA 05359581003, e spedite per la liquidazione alla Consip S.p.A., Ufficio Contabilità e Bilancio,Via Isonzo n. 19/E, 00198 Roma.
3. L’importo delle fatture verrà pagato dalla Consip entro 60 (sessanta) giorni Fine Mese Data di Ricevimento della fattura sul conto corrente n. , intestato all’Impresa presso , Ag. , in , Via , A.B.I. , C.A.B. . L’Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Consip le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero
pubblicate nei modi di legge, l’Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
Articolo 20 Trasparenza dei prezzi
1. L’Impresa espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Xxxxxxxxx;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
c) dichiara che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l’Impresa non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice
civile, per fatto e colpa dell’Impresa, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 21 Cauzione
1. La cauzione di cui alle premesse, prestata dall’Impresa a garanzia di tutte le obbligazioni assunte dal presente contratto, costituita mediante emessa da , sarà svincolata, previa deduzione di crediti della Consip verso l’Impresa, a seguito della piena ed esatta esecuzione del contratto.
2. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
3. La Consip ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell’Impresa, per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
4. La Consip ha diritto di valersi direttamente della cauzione per l’applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui all’art. 7 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro) del presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
5. In ogni caso l’Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui la Consip si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta della Consip.
6. In caso di inadempimento a tale obbligo la Consip ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
Articolo 22 Risoluzione
1. In caso di inadempimento dell’Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Consip per porre fine all’inadempimento, la Consip stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa; resta salvo il diritto della Consip al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
2. Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione EN ISO 9001:2000 per servizi di manutenzione di apparecchiature elettroniche rilasciata al fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 6 (sei) mesi, la Consip si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
3. La risoluzione di diritto si verifica mediante unilaterale dichiarazione della Consip, da comunicarsi all’Impresa mediante lettera raccomandata A.R., in tutti i casi previsti nel presente contratto ed in particolare nei seguenti articoli: 5 “Obblighi e adempimenti a carico dell’Impresa”, 6 “Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali”, 8 “Obblighi di riservatezza”, 16 “Penali”, 20 “Trasparenza dei prezzi”, 21 “Cauzione”, 25 “Divieto di cessione del contratto e cessione del credito”, 26 “Clausola compromissoria”. 28 “Subappalto”, 30 "Condizione particolare di risoluzione", 31 “Codice Deontologico”.
Articolo 23
Recesso
1. La Consip ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’Impresa con lettera raccomanda a.r..
2. Per ogni tipo di apparecchiatura, la cui manutenzione è disciplinata dal presente contratto, è previsto il recesso dal relativo servizio di manutenzione in ogni momento del periodo di efficacia del contratto, come meglio disciplinato al precedente articolo 10.
3. Dalla data di efficacia del recesso, l’Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Consip e/o all’Amministrazione.
4. In caso di recesso della Consip, l’Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del rimanente corrispettivo.
5. L’Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, nonché, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
Articolo 24 Recesso per giusta causa
1. Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Impresa siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio,
ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Consip ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ipotesi, l’Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
Articolo 25
Divieto di cessione del contratto e cessione del credito
1. E’ fatto divieto all’Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. L’impresa può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, ma tale cessione è subordinata all’accettazione espressa da parte della Consip.
3. E’ fatto, altresì, divieto all’Impresa di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma 1, 2 e 3 , la Consip, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
Articolo 26 Clausola compromissoria
1. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, saranno deferite ad un collegio arbitrale composto di tre membri, ai sensi degli artt. 806 e seguenti del cod. proc. civ.
2. La parte che intendesse promuovere il giudizio arbitrale dovrà notificare a
mezzo ufficiale giudiziario, apposito atto nel quale indicherà i quesiti ed il nome dell’arbitro nominato.
3. La controparte, nei 20 (venti) giorni successivi alla notificazione, provvederà, con le stesse modalità, a nominare il proprio arbitro e a formulare le controdeduzioni, nonché eventuali quesiti. Gli arbitri così nominati nomineranno, di comune accordo, il Presidente.
4. In mancanza di nomina dell’arbitro di parte, ovvero in mancanza di accordo sulla nomina dell’arbitro con funzioni di Presidente, su ricorso della parte più diligente, le nomine verranno richieste al Presidente del Tribunale di Roma, al quale spetterà, ai sensi del secondo comma dell’articolo 810 del cod. proc. civ., sia la nomina dell’arbitro della parte che non vi abbia provveduto entro i termini di cui sopra, sia la nomina del Presidente del Collegio.
5. Il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto ed inappellabilmente, entro 180 (centottanta) giorni dalla costituzione del Collegio medesimo. Il Collegio arbitrale avrà sede a Roma.
6. Qualora la controversia sorgesse durante l’esecuzione del contratto, l’Impresa sarà comunque tenuta a proseguire nell’esecuzione del contratto, senza sospendere o ritardare in alcun modo l’esecuzione stessa. Qualora l’Impresa non ottemperasse a tale obbligo, la Consip potrà risolvere di diritto il presente contratto. La risoluzione si verificherà di diritto, mediante unilaterale dichiarazione della Consip da comunicarsi con lettera raccomandata a.r..
Articolo 27 Foro competente
1. Per tutte le questioni relative a materie non deferibili al giudizio arbitrale è competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Articolo 28 Subappalto
1. L’Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede d’offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30 % dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni contrattuali: .
2. L’Impresa si impegna a depositare presso la Consip, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto l’Impresa deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti per l’appaltatore principale, nonché quelli previsti in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate (a titolo esemplificativo e non tassativo:1. Certificati o dichiarazione sostitutiva di certificazione del casellario giudiziale rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri, conforme al facsimile da ritirare presso la Consip; 2. Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese con dicitura antimafia, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri, conforme al facsimile da ritirare presso la Consip; 3. ai sensi dell’art. 17 Legge n. 68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, dichiarazione sostitutiva resa dal Legale Rappresentante dell’Impresa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; nonché apposita certificazione (in originale o copia autentica) rilasciata dagli uffici
competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della legge 68/1999; 4. Certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 445/2000 che attesti la regolarità contributiva; 5. Certificato o dichiarazione sostitutiva di notorietà rilasciata ai sensi dell’art. 47 e con le modalità dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 che attesti, ai sensi della Legge 383/2001, che non è in atto il piano individuale di emersione o che il relativo procedimento di emersione si è concluso). In caso di mancato deposito dei documenti necessari nel termine previsto, la Consip può risolvere il presente contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
3. L’Impresa dichiara che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
4. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Impresa, la quale rimane l’unica e sola responsabile, nei confronti della Consip, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
5. L’Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne la Consip da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
6. L’Impresa si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dalla Consip inadempimenti dell’impresa subappaltatrice; in tal caso l’Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Consip, né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
7. L’Impresa si obbliga, ai sensi dell’art. 18 comma 3 bis L. 55/90, a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
8. L’Impresa aggiudicataria si obbliga, ai sensi dell’articolo 18, comma 4, della legge 1990/55, a praticare per le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
9. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa agli obblighi di cui ai precedenti comma, la Consip può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
11. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 18 della L. 55/1990.
Articolo 29 Trattamento dei dati personali
1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per l’esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro i virtù dell’articolo 7 della citata normativa.
2. La Consip S.p.A. tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto il fornitore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, tramite i siti internet xxx.xxxxxx.xx e xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
Articolo 30
Condizione particolare di risoluzione
1. Atteso che alla stipula del presente contratto si è addivenuti in via d’urgenza, la corresponsione da parte della Consip all’Impresa del corrispettivo contrattuale resta subordinata all’esito degli accertamenti antimafia; nell‘ipotesi di accertamenti positivi, il presente contratto si intenderà risolto di diritto, salvo il diritto della Consip al risarcimento del danno.
2. Il presente contratto è condizionato in via risolutiva all’esito negativo del controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dall’Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000; in tale ipotesi, il contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata o periodica e la Consip S.p.A. avrà la facoltà di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto della Consip al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
3. La disposizione di cui al precedente comma prevale, in ogni caso, sulle disposizioni del presente contratto e relativi allegati con essa eventualmente contrastanti.
Articolo 31 Codice deontologico
1. L’Impresa dichiara di aver preso visione del Codice Deontologico consultabile sul sito internet della Consip e di uniformarsi ai principi ivi contenuti. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui all’art. 9 del Codice Deontologico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Consip S.p.A. e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. In caso si inosservanza degli obblighi di cui al precedente comma 1, la Consip avrà la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell’articolo 1456 codice civile.
Roma, lì
Consip S.p.A. L’Impresa
Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Il legale rappresentante
Il sottoscritto , in qualità di legale rappresentante dell’Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l’Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare
dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Art. 4 – Aumento e diminuzione
Art. 5 - Obblighi e adempimenti a carico dell’Impresa
Art. 6 - Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali Art. 7 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
Art. 8 - Obblighi di riservatezza Art. 9 - Responsabilità
Art. 16 - Penali
Art. 20 - Trasparenza dei prezzi Art. 21 - Cauzione
Art. 22 - Risoluzione Art. 23 – Recesso
Art. 24 - Recesso per giusta causa
Art. 25 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito Art. 27 - Foro competente
Art. 29 - Trattamento dei dati personali
Art. 30 - Condizione particolare di risoluzione Art. 31 - Codice deontologico
L’Impresa
Il legale rappresentante