Polizza Infortuni e Malattia
Polizza Infortuni e Malattia
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Cattolica Assicurazioni – Società Cooperativa Prodotto Convenzione INFORTUNI PER I FAMILIARI DEGLI ODONTOIATRI SOCI ANDI
Data di realizzazione: 1/1/2019 – Il presente DIP aggiuntivo Danni è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA, iscritta nell’Albo delle Società Coop. al n. A100378. Lungadige Cangrande; n.16; CAP 37126; città Verona; tel. 000 0 000 000; sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx; email: xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 iscrizione all'albo Imprese tenuto dall'IVASS n° 1.00012, Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi al n° 019.
Con riferimento all’ultimo bilancio approvato, l’ammontare:
• del Patrimonio Netto è pari a 1.757 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 523 milioni di euro – il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 1.231 milioni di euro);
• del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 972 milioni di euro (a);
• del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 437 milioni di euro;
• dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 1.802 milioni di euro (b)
• dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, è pari a 1.403 milioni di euro.
Relativamente all’indice di solvibilità (Solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 1,85 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).
Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell’impresa si invita a consultare il sito al seguente link: xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx
Al contratto si applica la legge italiana
Che cosa è assicurato? |
Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si forniscono le seguenti precisazioni relative alle diverse prestazioni assicurative offerte. L’impresa risponde nei limiti delle somme assicurate concordate con il Contraente, oltre che di quelle indicate in modo specifico nelle Condizioni di assicurazione e nella scheda di polizza. |
Infortuni
Morte per infortunio
o Morte presunta: se la salma dell’Assicurato non viene ritrovata, è prevista la liquidazione del capitale garantito dopo sei mesi dalla presentazione e accettazione dell’istanza di morte presunta.
o Cumulo dell’indennità: l’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per l’invalidità permanente da infortunio. È prevista la corresponsione ai beneficiari della differenza tra l’indennizzo pagato per Invalidità permanente e la somma assicurata per il caso morte, in caso di successivo decesso dell’Assicurato.
o Morte da circolazione stradale: in caso di morte a seguito di infortunio dovuto a circolazione stradale, cattolica liquiderà un capitale doppio di quello previsto.
Invalidità permanente per infortunio
o L’indennizzo è calcolato moltiplicando la somma assicurata per la percentuale di invalidità permanente, al netto dell’eventuale franchigia operante in polizza secondo i seguenti criteri:
o se l’infortunio comporta una Invalidità permanente totale, viene corrisposta l’intera somma assicurata;
o se l’infortunio comporta una Invalidità permanente parziale, l’indennizzo è calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità accertato con riferimento alla Tabella invalidità permanente allegata in polizza.
o sono previsti criteri specifici e particolari di indennizzabilità in caso di invalidità preesistente e invalidità permanente parziale non presente nella sopra citata tabella, nonché un valore massimo di indennizzo in caso di lesioni plurime.
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, si precisa che non sono coperti i seguenti rischi Infortuni: • Infortuni causati da sport professionistico e pratica di sport che prevedono l’uso di veicoli o natanti a motore. • E’ inoltre esclusa la pratica dei seguenti sport: pugilato, atletica pesante, lotta nelle varie forme, arti marziali in genere, scalata di roccia o ghiaccio (salvo che non si tratti della pratica dell’alpinismo con scalata di rocce e accesso ai ghiacciai fino al 3° grado della scala di Monaco e purché non avvenga in solitaria), sci d’alpinismo e/o fuoripista, snowboard fuori pista, guidoslitta, motonautica, arrampicata libera (free climbing) speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci estremo, slittino, bob, hockey a rotelle e su ghiaccio, rugby, football americano, immersioni subacquee con autorespiratore, uso di canoa nei tratti montani di fiumi e torrenti caratterizzati da cascate, rafting, canyoning, bungee jumping. • Partecipazione a tornei, gare e relativi allenamenti di qualunque sport che preveda un preventivo tesseramento alle competenti federazioni sportive ad eccezione di: atletica leggera, bocce, golf, pesca subacquea senza autorespiratore, podismo, scherma, surf, tennis, tennistavolo, tiro, windsurf, vela. • Guida e pratica di sport che prevedono l’utilizzo di mezzi aerei, compresi quelli definiti dalla legge “apparecchi per il volo da diporto o sportivo” (ultraleggeri, deltaplani, paracaduti, parapendii e simili). • I trattamenti dell'infertilità e della fecondazione artificiale; • Le conseguenze dirette o indirette di trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale o naturale di particelle atomiche. • Le conseguenze di guerre, movimenti tellurici o eruzioni vulcaniche. • Le contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche prodotte da atti di terrorismo. • Guida di veicoli o natanti se l’Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore. • Guida di veicoli che richiedono alla data della stipula del contratto una patente di categoria superiore alla B, di natanti a motore, di macchine agricole e operatrici salvo che siano utilizzate per l’espletamento delle attività concernenti la normale vita privata. • Operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche derivanti da infortunio non indennizzabile ai sensi della polizza; • Azioni delittuose compiute o tentate dall'Assicurato; • Manovre ed esercitazioni militari durante il servizio militare in tempo di pace. |
Ci sono limiti di copertura? |
Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si segnalano le seguenti limitazioni di copertura: Sono esclusi i danni verificatisi in occasione di atti di guerra con l’eccezione degli infortuni avvenuti all’estero per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di eventi bellici mentre si trovava all’estero. L’assicurazione prevede franchigie e scoperti diversi a seconda delle garanzie scelte. Invalidità permanente da infortunio: Le prestazioni per invalidità permanente per infortunio sopra elencate sono soggette all'applicazione della seguente franchigia: - se l'invalidità permanente definitiva è di grado inferiore o pari al 5% della totale non si fa luogo a indennizzo; - se l'invalidità permanente definitiva supera il 5% della totale viene corrisposto l'indennizzo solo per la parte eccedente, salvo se l’invalidità è pari o superiore al 15%, nel qual caso non si applica alcuna franchigia. Sono previsti criteri specifici e particolari di indennizzabilità in caso di invalidità preesistente e invalidità permanente parziale non presente nella sopra citata tabella, nonché un valore massimo di indennizzo in caso di lesioni plurime |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato. Deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. |
Assistenza diretta/in convenzione: non presente | |
Gestione da parte di altre imprese: non presente | |
Prescrizione: Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Obblighi dell’impresa | La Società provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Xxxxx |
Xxxxxxxx | - In caso di recesso, la Compagnia provvederà a restituire l’importo corrisposto per l’adesione al contratto entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta. |
- In caso di recesso per sinistro da parte di Cattolica, questa restituisce al Contraente la parte di premio imponibile non goduta. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | In aggiunta rispetto a quanto indicato nel DIP, si precisa che la durata del contratto viene indicata in polizza e, in assenza di revoca dell’adesione da parte del singolo Assicurato, effettuata tramite la Contraente, o di altra causa di cessazione dell’assicurazione, al 31/12 le prestazioni si intendono tacitamente prorogate per l’annualità successiva, senza soluzione di continuità. |
Sospensione | Non prevista |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Nel caso in cui la singola adesione al contratto sia avvenuta tramite tecniche di promozione e collocamento a distanza, l'Assicurato ha diritto di recedere dall'adesione al contratto senza penali e senza dover indicare il motivo entro 14 giorni dalla data di conclusione dell'adesione stessa o dalla data di ricezione della documentazione contrattuale, se successiva, inviando una richiesta tramite raccomandata a.r. a Oris Broker srl o Cattolica. In caso di recesso, la Compagnia provvederà a restituire l'importo corrisposto per l'adesione al contratto entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta. |
Risoluzione | Non sono assicurabili le persone affette da intossicazione cronico alcolica, tossicodipendenza, sindromi psicoorganiche, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi, immunodeficienza acquisita (HIV). L’assicurazione cessa di conseguenza al manifestarsi di tali affezioni. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Il prodotto è rivolto ai familiari degli odontoiatri soci dell’Associazione Nazionale Dentisti Italiani. L’assicurazione è prestata per gli infortuni avvenuti durante l’attività professionale e/o ogni altra attività non professionale. |
Quali costi devo sostenere? |
- Costi di intermediazione Nella tabella di seguito riportata è data evidenza delle provvigioni percepite dagli intermediari: Tutti i rischi 11,5 % |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa Servizio Reclami di Gruppo Lungadige Cangrande n°16 – 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) |
Fax: 045/0000000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell’esponente, numero di polizza e nominativo del Contraente, numero e data del sinistro, indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato. La Società invierà risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. | |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Info su: xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). Obbligatoria per poter promuovere un’azione giudiziale |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. Facoltativa |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | - In caso di controversie di natura medica sulla determinazione dell’indennizzo a seguito di infortunio, possono essere risolte in via arbitrale mediante l’incarico di un collegio di tre medici. Ogni parte designa un proprio consulente, mentre il terzo medico viene designato di comune accordo e scelto tra i consulenti medici legali o, in caso di disaccordo, viene designato dal presidente del consiglio dell’ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo in cui si riunisce il collegio o di chi ne fa le veci. Il luogo di svolgimento dell’arbitrato coincide con il comune ove ha sede l’Istituto di Medicina Legale più vicino alla residenza dell’Assicurato. - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l’Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx) oppure all’IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante. |
PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN POLIZZA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.