CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE, ESCLUSI QUELLI DEL CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE
Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro
per il personale dipendente dell'Amministrazione Regionale escluso quello del Corpo forestale e di vigilanza ambientale
6 dicembre 2018
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE, ESCLUSI QUELLI DEL CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE
La delegazione trattante dell'Amministrazione regionale rappresentata da: Direttore Generale dell’Organizzazione e del personale
Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx
__ Direttore Generale dei Servizi Finanziari
Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
e la delegazione di parte sindacale rappresentata: dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria – RSU
e dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del contratto collettivo regionale di lavoro:
C.G.I.L. – FP C.I.S.L. – FPS U.I.L. – FPL |
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F.e.D.R.O. |
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FENDRES - SAFOR - CONFSAL |
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S.A.DI.R.S. |
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S.A.F. |
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SIAD - Sindacato Autonomo Dipendenti
Le parti, come sopra rappresentate, in seguito alla certificazione dell’Ufficio del Controllo interno di gestione, nota prot. n. 956 del 22 novembre 2018, sottoscrivono il seguente contratto collettivo integrativo di lavoro del personale, escluso quello del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, dell’Amministrazione regionale:
ARTICOLO 1 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE MEDIANTE BUONI PASTO
1. L'Amministrazione e gli Enti, ai sensi dell'articolo 86 del CCRL del 15 maggio 2001 assicurano il servizio mensa previsto dalla preesistente normativa, esclusivamente per il personale impiegato in attività lavorative che comportino la presenza anche in orario pomeridiano o in orario turnato, tramite consegna, di buoni pasto, del valore attuale di € 7,00, da utilizzare per il consumo di pasti o l'acquisto di generi alimentari presso esercizi commerciali convenzionati.
2. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 86 di cui al comma 1, come sostituito dall'articolo 26 del CCRL dell'8 ottobre 2008, il numero dei buoni è calcolato convenzionalmente su base annua nel numero di 100 per dipendente.
3. L'articolo 13 del CCRL parte normativa 2013-2015 del 13 febbraio 2017, ha inserito nell'articolo 86 di cui al comma 1, il comma 2 bis prevedendo che l'Amministrazione regionale e gli enti provvedono al ricalcolo, con riferimento al numero dei buoni (pasto) totali non distribuiti a fine anno, del numero dei buoni individuali da assegnare, fino a un massimo di 130 buoni a persona, senza che ciò comporti ulteriori spese. Tale procedura si definisce con le modalità stabilite dalla contrattazione integrativa.
ARTICOLO 2 - VALIDITA'
1. Il presente accordo è valido dalla data della sua sottoscrizione e decorre dall'anno 2017.
ARTICOLO 3 - CRITERI GENERALI
1. Si assume quale criterio generale che in sei mesi di servizio in Amministrazione regionale possano essere maturati 100 o più buoni pasto.
ARTICOLO 4 - DETERMINAZIONE PLAFOND BUONI DISTRIBUIBILE
1. Entro il primo semestre di ogni anno, l'Amministrazione regionale provvede a determinare il numero dei buoni totali non distribuiti nel seguente modo:
a) deve essere determinato il numero dei dipendenti a tempo determinato/indeterminato, assegnati/comandati IN, e quelli indicati nella Circolare Prot. n.P. 6375/2 del 02 marzo 2016, che nell'anno precedente potenzialmente avrebbe potuto maturare cento buoni pasto;
b) deve essere estratto il numero dei buoni complessivamente maturati nell'anno precedente dai dipendenti di cui alla lettera a);
c) deve essere determinato il plafond dei buoni da distribuire, pari alla differenza tra il numero potenziale dei buoni da distribuire ai dipendenti di cui alla lettera a) (ovvero numero dipendenti moltiplicato per 100 buoni annui) e il numero dei buoni complessivamente maturati nell'anno precedente di cui alla lettera b);
d) deve essere determinato, per i dipendenti che hanno raggiunto i cento buoni, il numero degli ulteriori potenziali buoni spettanti secondo la disciplina vigente.
ARTICOLO 5- DETERMINAZIONE PLAFOND: ESCLUSIONI
1. Nella determinazione dei dati di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 4, non devono essere considerati i dipendenti che, nell'anno di riferimento, si trovino nelle situazioni sotto indicate:
a) dipendenti comandati out che hanno ricevuto i buoni dalle Amministrazioni/Enti presso le quali prestano servizio, se il comando è durato per un periodo superiore a sei mesi;
b) dipendenti che hanno usufruito di un orario particolare che non da’ luogo alla maturazione di buoni pasto, se l’orario particolare è stato concesso per un periodo superiore a sei mesi;
c) dipendenti in part-time orizzontale e/o verticale, per un periodo superiore a sei mesi, qualora l'articolazione dell'orario di lavoro non rientri tra quelle che ordinariamente consentono l'assegnazione del buono pasto;
d) dipendenti collocati in aspettativa per un periodo superiore a sei mesi;
e) dipendenti a tempo determinato/indeterminato, assegnato/comandato IN, che sono cessati dal servizio entro il 31 maggio dell'anno precedente;
f) dipendenti neo assunti, a tempo determinato/indeterminato, assegnati o comandati IN, che hanno prestato servizio per un periodo inferiore a sei mesi;
g) dipendenti che non hanno prestato servizio, perchè assenti per un periodo di almeno sei mesi.
ARTICOLO 6 - CRITERI PER LA DISTRIBUZIONE DEL PLAFOND
1. Qualora il plafond di cui all'art.4, c.1, lett. c) sia sufficiente a coprire il numero complessivo dei buoni potenzialmente spettanti (art.4, c.1, lett. d)), si procede all'attribuzione, a ciascun dipendente, di tutti i buoni maturati secondo la disciplina vigente.
2. Qualora il plafond di cui all'art.4, c.1, lett. c) non sia sufficiente a coprire il numero complessivo degli ulteriori buoni potenzialmente spettanti (art.4, c.1, lett. d)), si procede all'assegnazione dei buoni nel seguente modo:
a) in primo luogo è assegnato un buono per ciascun rientro di durata pari o superiore a 3 ore;
b) in secondo luogo è assegnato un buono per ciascun rientro di durata pari o superiore a 2 ore;
c) in secondo luogo è assegnato un buono per ciascun rientro di durata pari o superiore a 1 ora;
d) l'eventuale plafond residuo viene attribuito ai dipendenti della Direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale qualora il plafond omologo di quello di cui all'art.4, c.1, lett. c) non sia sufficiente a coprire il numero degli ulteriori potenziali buoni spettanti ai dipendenti, della medesima Direzione, di cui all'omologo art.4, c.1, lett. d).
3. qualora il plafond di cui all'art.4, c.1, lett. c) non sia sufficiente a coprire tutti i casi rientranti nell'ipotesi di cui al c. 2 lettera a), il numero dei buoni assegnato a ciascun dipendente sarà direttamente proporzionale alla frequenza con cui ha effettuato le differenti tipologie di rientro secondo la seguente formula:
n. bp aggiuntivi spettanti al dip. X = c * n. teorico lettera d spettante al dipendente X
Σ d
Dove:
- "n. bp aggiuntivi spettanti al dip. X" è il numero dei buoni pasto aggiuntivi spettanti al dipendente X che ha fatto rientri di durata pari o superiore a 3 ore ;
- "c" è il plafond di cui all'art. 4, c. 1, lett. c);
- "d" è il numero di rientri di durata pari o superiore a 3 ore effettuati dal dipendente X.
4. qualora il plafond a disposizione non sia sufficiente a coprire tutti i casi rientranti nell'ipotesi di cui al c. 2, lett. b), il numero dei buoni assegnato a ciascun dipendente sarà direttamente proporzionale alla frequenza con cui ha effettuato rientri di durata pari o superiore a 2 ore, secondo la seguente formula:
n. bp aggiuntivi spettanti al dip. X = e * n. teorico lettera f spettante al dipendente X
Σ f
Dove:
- "n. bp aggiuntivi spettanti al dip. X" è il numero dei buoni pasto aggiuntivi spettanti al dipendente X che ha fatto rientri di durata pari o superiore a 2 ore;
- "e" è il plafond che residua dopo l'assegnazione di tutti i buoni di cui all'art. 6, c. 2, lett. a);
- "f" è il numero di rientri di durata pari o superiore a 2 ore effettuati dal dipendente X.
5. qualora il plafond a disposizione non sia sufficiente a coprire tutti i casi rientranti nell'ipotesi di cui al c. 2, lett. c), il numero dei buoni assegnato a ciascun dipendente sarà direttamente proporzionale alla frequenza con cui ha effettuato le differenti tipologie di rientro secondo la seguente formula:
n. bp aggiuntivi spettanti al dip. X = g * n. teorico lettera h spettante al dipendente X
Σ h
Dove:
- "n. bp aggiuntivi spettanti al dip. X" è il numero dei buoni pasto aggiuntivi spettanti al dipendente X che ha fatto rientri di durata pari o superiore a 1 ora;
- "g" è il plafond che residua dopo l'assegnazione di tutti i buoni di cui all'art. 6, c. 2, lettere a) e b);
- "h" è il numero di rientri di durata pari o superiore a 1 ora effettuati dal dipendente X.
6 dicembre 2018