POLIZZA DI ASSICURAZIONE LIBRO MATRICOLA
POLIZZA DI ASSICURAZIONE LIBRO MATRICOLA
Sezioni I Responsabilità Civile Auto e garanzie accessorie Sezione II Corpi Veicoli Terrestri e garanzie accessorie
La presente polizza è stipulata tra
COMUNE DI FERRARA |
XXXXXX XXXXXXXXX, 0 |
00000 XXXXXXX |
C.F. 00297110389 |
e
Società Assicuratrice |
Agenzia di |
Durata del contratto
Dalle ore 24.00 del : | 31.12.2009 |
Alle ore 24.00 del : | 31.12.2012 |
Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati
31.12
Alle ore 24.00 di ogni
DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI
Art.1 - Definizioni
Assicurazione : | Il contratto di assicurazione. | ||||||||
Polizza : | Il documento che prova l'assicurazione. | ||||||||
Contraente : | Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza. | ||||||||
Assicurato : | La persona fisica Assicurazione. | o | giuridica | il | cui | interesse | è | protetto | dalla |
Società : | L’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici. | ||||||||
Broker : | La AON S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società. | ||||||||
Proprietario: | L'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà. | ||||||||
Conducente: | La persona alla guida del veicolo. | ||||||||
Tariffa: | La tariffa della Società in vigore al momento della prima stipulazione del contratto. | ||||||||
Veicolo: | Mezzo di trasporto – comprese le parti di ricambio, gli accessori, gli optionals e gli audiofonovisivi stabilmente fissati. | ||||||||
Premio : | La somma dovuta dal Contraente alla Società. | ||||||||
Rischio : | La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. | ||||||||
Sinistro : | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. | ||||||||
Indennizzo/Risarcimento : | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. | ||||||||
Franchigia : | La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. | ||||||||
Scoperto : | La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. | ||||||||
Massimale per sinistro : | La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà. | ||||||||
Annualità assicurativa o periodo assicurativo : | Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. | ||||||||
Legge : | Le leggi sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive variazioni e integrazioni, decreto legislativo n.209 del 7 settembre 2005 – Codice delle assicurazioni private e successive modifiche | ||||||||
Regolamento : | Regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modifiche e integrazioni. | ||||||||
Attestato di rischio : | attestazione di cui al D.L. 23/12/76 n. 857 convertito nella L. 39 del 26/2/77 e successive variazioni e integrazioni. |
Art.2 – Identificazione dei veicoli
Come da elenco allegato.
SEZIONE I RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO E GARANZIE ACCESSORIE
Art. 1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società assicura, in conformità alle norme della legge e del regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto.
La Società inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni.
In questo caso le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive.
Per i rimorchi ed i semirimorchi, per le macchine operatrici trainate e per i carrelli trainati, tutti identificati con targa propria o con numero di telaio, l'assicurazione copre la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il mezzo è staccato dalla motrice, derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.
Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati a terzi sono coperti dalla polizza di responsabilità civile del veicolo trainante.
La Società risponde ei danni determinati da colpa grave dell’assicurato. L'assicurazione, nei limiti dei massimali RCA assicurati, copre anche:
1. la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private;
2. la responsabilità civile dei trasportati sul veicolo indicato in polizza per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati in occasione della circolazione del veicolo stesso;
3. la responsabilità per il traino di "carrelli appendice" a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
4. la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla circolazione del veicolo, con esclusione dei mezzi cingolati;
5. Per le Macchine Agricole: la responsabilità per il traino di rimorchi agricoli;
6. La responsabilità del Contraente, del conducente e del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto o da smarrimento;
7. Per i veicoli adibiti al trasporto di cose in base alla carta di circolazione: la responsabilità del Contraente e del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.
La Società inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" riportate nelle pagine successive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni.
In questo caso, come pure nei casi di cui ai precedenti punti 1, 2, 6, 7, le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" e delle sopra richiamate estensioni.
L'assicurazione non comprende i rischi della Responsabilità Civile per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
Art. 2 – ESCLUSIONI E RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
L'assicurazione non è operante:
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e successive modificazioni;
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
Nei predetti casi ed eventuali previsti dalla Legge, la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
La Società rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del proprietario (o locatario) – assicurato che del conducente nei seguenti casi:
- se il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell’esame teorico- pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata;
- se il conducente guida con patente scaduta, purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo indicato in polizza e a condizione comunque che anche la patente scaduta abilitasse alla guida di quest’ultimo.
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, se non è effettuato in conformità alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l’influenza dell’alcool) o 187 (Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti) D.L. 30/04/1992 n. 285 (Codice della strada), relativo regolamento e successive modifiche.
- se al momento del sinistro non è stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi del D. Lgs 285/1992 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 3 – ASSICURAZIONE AMMINISTRATA A LIBRO MATRICOLA
L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da assicurare inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente o in utilizzo esclusivo del Contraente a seguito di contratto di noleggio, leasing, comodato e simili.
Sono ammesse sostituzioni di veicoli.
In caso di sostituzione di veicolo il nuovo veicolo assicurato usufruirà della classe di merito del veicolo sostituito anche se ciò non avviene simultaneamente.
Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa in vigore alla data di stipulazione del presente contratto.
Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.
Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 (o diversa ora appositamente comunicata dal Contraente) del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o dalle ore 24 (o diversa ora appositamente comunicata dal Contraente) del giorno di ricevimento del fax con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24 (o diversa ora appositamente comunicata dal Contraente) della data di restituzione all'Impresa del certificato e del contrassegno.
Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.
Sono inoltre ammesse le sospensioni delle applicazioni.
In caso di fermata del veicolo, per periodi superiori a tre mesi, è ammessa la sospensione dell’applicazione; il relativo premio pagato e non goduto sarà conteggiato in sede di regolazione premio.
La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 90 giorni dal termine dell'annualità stessa.
Si precisa che ogni conguaglio di premio sia attivo che passivo verrà conteggiato in sede di regolazione premio.
Le disposizioni del presente articolo in quanto compatibili si applicano anche ai natanti.
Art. 4 – MASSIMALI DI GARANZIA
I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali la Società presta l'assicurazione. Nelle assicurazioni a massimale unico la somma relativa rappresenta il limite fino al quale la Società è obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose od animali di loro proprietà.
La presente assicurazione è prestata con i seguenti massimali di Euro 5.000.000,00= per tutti i mezzi come da elenco allegato al capitolato.
Art. 5 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – BUONA FEDE
L’omissione da parte dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Compagnia, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere all’Assicurato il versamento del rateo di premio con decorrenza dal momento in cui si è verificato tale aggravamento sino alla data di scadenza della prima annualità.
Art. 6 - AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti all'Impresa possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 C.C.).
Se invece la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla scadenza della rata di premio successiva alla comunicazione fatta dall’Assicurato (Art. 1897 C.C.).
Art. 7 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera.
L’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde; a questo scopo la Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). L’assicurazione non vale, tuttavia, per gli stati le cui sigle internazionali, sulla Carta Verde stessa, siano barrate.
La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.
La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l’articolo 1901, 2° comma del Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno (o del maggior periodo contrattualizzato in polizza) dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.
Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a restituire immediatamente quest’ultima alla Società che eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.
Resta fermo quanto disposto ai precedenti artt. 2 e 3.
Art. 8 - PAGAMENTO DEL PREMIO -REGOLAZIONE PREMIO
Il premio o la prima rata di premio deve essere pagato alla consegna della polizza, ovvero dei certificati e contrassegni di assicurazione.
Se il Contraente non paga i premi per le rate successive l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti.
Entro 90 giorni dalla scadenza annuale del contratto la Società provvederà ad emettere appendice di regolazione premio sulla base delle variazioni intervenute.
Le differenze attive/passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione ritenuta corretta emessa dalla Società.
Art. 9 – DURATA DEL CONTRATTO E ADEGUAMENTO DEL PREMIO
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta.
Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi due mesi prima della suddetta scadenza.
E' facoltà del Contraente, entro 60 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società il rinnovo per pari durata qualora ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità e condizioni previsti dalla legge stessa, previo accordo della Società.
E' facoltà inoltre del Contraente, entro 60 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.
La Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 120 giorni.
Per il pagamento del relativo premio è operante il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.
Art. 10 - PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITA'
Per l'applicazione delle regole evolutive previste dalle Condizioni Particolari, sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:
- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
Art. 11 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO – COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE
Il premio è determinato in base ai dati riportati sulla polizza con riferimento al veicolo, al proprietario di quest'ultimo (nel caso dei contratti di leasing, al locatario), al Contraente ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla polizza stessa.
Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente alla Società ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto.
In caso di mancata comunicazione la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia pagato al terzo, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.
Art. 12 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA’ DEL VEICOLO
Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente alla Società l'eventuale trasferimento di proprietà del veicolo, fornendone idonea documentazione.
In questi casi viene adottata una delle seguenti soluzioni: a) Sostituzione con altro veicolo - Conguaglio del premio
L'alienante, previa restituzione del certificato, del contrassegno e della Carta Verde relativi al veicolo alienato, può chiedere che la polizza sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà: in questo caso la Società procede all'eventuale conguaglio del premio dell'annualità in corso sulla base della tariffa e delle norme tariffarie in vigore sul contratto sostituito.
Le disposizioni del capoverso precedente si applicano anche nel caso in cui vi sia una documentata consegna del veicolo in conto vendita; tale documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore.
b) Alienazione del veicolo senza sostituzione
In questo caso la Compagnia restituisce il rateo di premio non goduto con decorrenza dal giorno in cui vengano consegnati alla Società o al Broker il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde.
Per i contratti amministrati a libro matricola non è prevista la cessione del contratto e/o la sua cessazione.
Art. 13 - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO
Non si applica ai contratti amministrati a libro matricola.
Art. 14 - ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO
In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, nei termini previsti dal regolamento ISVAP, la Società deve rilasciare al contraente una attestazione che contenga:
- la denominazione della Società;
- il nome - denominazione o ragione sociale o ditta - del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza per la quale l'attestazione viene rilasciata;
- il numero dei sinistri eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi cinque anni;
- nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva;
- nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto un'autovettura e sia stato stipulato sulla base della clausola Bonus/Malus, la classe di assegnazione del contratto per l'annualità successiva determinata secondo la scala Bonus/Malus di cui al provvedimento CIP n. 10 del 5 maggio 1993;
- i dati della targa di riconoscimento o quanto questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la firma dell'assicuratore.
Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Società, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.
La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:
- sospensione della garanzia nel corso del contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risoluti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.
Il contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Società che l'ha rilasciata.
Art. 15 - DUPLICATO DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO
Nel caso in cui il Certificato o il Contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare, la Società rilascia un duplicato su richiesta scritta del Contraente.
Se la perdita del Certificato o del Contrassegno è dovuta a sottrazione o a smarrimento, l’Assicurato deve dare prova di aver denunciato il fatto alle competenti Autorità.
Art. 16 - MODALITA’ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI ED OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo apposito approvato dall’ISVAP ai sensi dell’art. 143 della Legge e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.
A parziale deroga dell’art. 1913 del C.C. la denuncia deve essere presentata per iscritto alla Società o al Broker entro 15 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando l’Ufficio competente del Contraente ne è venuto a conoscenza.
La denuncia deve contenere l’indicazione del luogo, della data dell'evento, delle cause, delle modalità che lo hanno determinato e delle relative conseguenze, nonché le generalità e l'indirizzo delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni e l’entità, almeno approssimativa, del danno.
Art. 17 - RIPARAZIONI
Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell’officina, l’Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.
L’Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere per tale titolo diritto a particolari indennità.
A deroga di quanto sopra il Contraente è autorizzato ad effettuare le riparazioni necessarie al fine di non interrompere un pubblico servizio.
Qualora tuttavia il perito incaricato dalla Società non provveda a visionare il veicolo danneggiato entro 8 giorni lavorativi dalla data di denuncia del sinistro da parte della Contraente, l’Assicurato è autorizzato a procedere alle riparazioni fermi restando gli obblighi di cui al comma precedente.
Art. 18 - GESTIONE DELLE VERTENZE
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento dal danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.
Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.
La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende nè delle spese di giustizia penali.
L’Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio qualora le leggi vigenti lo prevedano.
Art. 19 - RISOLUZIONE COPERTURA ASSICURATIVA PER IL FURTO DEL VEICOLO
In caso di furto, rapina, appropriazione indebita del veicolo assicurato e di conseguente circolazione avvenuta contro la volontà del Contraente, ai sensi dell’art. 122, comma 3, del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 “Codice delle Assicurazioni Private”, l’assicurazione non ha effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza. A deroga all’articolo 1896, comma 1, secondo periodo, del Codice Civile, il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell’imposta pagata e del contributo S.S.N.
Art.20 - CESSAZIONE DI RISCHIO PER DISTRUZIONE O DEMOLIZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO
Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società restituendo il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde.
Il Contraente deve inoltre consegnare alla Società:
- in caso di distruzione od esportazione definitiva del veicolo, l'attestazione certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione;
- in caso di demolizione, copia del certificato attestante l'avvenuta consegna del veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore.
Art. 21 - ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE
Gli oneri fiscali e tutti gli altri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 22 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 23 - FORO COMPETENTE
Per le controversie riguardanti l'esecuzione del contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha la residenza il Contraente.
Art. 24 - INTEPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.
ART. 25 - OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO
La Società, entro 90 giorni dalle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
d) sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte).
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
ART. 26 – COASSICURAZIONE E DELEGA
L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio.
Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell’indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla società AON S.p.A. e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla AON S.p.A. la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, xxx comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l’incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.
Art. 27 - CLAUSOLA BROKER
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., AON S.p.A.
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, le comunicazioni a cui le Parti sono tenute potranno essere fatte anche tramite il Broker, ed in tal caso si intenderanno come fatte all’altra Parte. La Società Assicuratrice inoltre riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e che tale pagamento è liberatorio per il Contraente.
Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di una comunicazione scritta del Broker alla Società Assicuratrice.
La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. L’opera del broker sarà remunerata, in conformità alla prassi di mercato, dall’Assicuratore aggiudicatario nella misura del 5% del premio imponibile.
Art. 28 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA GARANZIA (SEMPRE OPERANTI)
A) BONUS/MALUS PER AUTOVETTURE
La presente assicurazione è stipulata nella formula Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione".
La”tabella delle classi di merito e relativi coefficienti di determinazione del premio” e la “tabella delle regole evolutive” corrispondono a quelle riportate nel testo del provvedimento C.I.P. n. 10 del 05/05/1993 pubblicato sul Supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 8/05/1993 .
La classe di assegnazione viene determinata sulla base dei criteri indicati dalle norme tariffarie in vigore al momento della stipulazione.
Per quanto non diversamente disposto vale quanto indicato nel libretto delle condizioni generali di assicurazione della Compagnia.
B) APPENDICI DI VINCOLO
Nel caso in cui il veicolo assicurato utilizzato dal Contraente a seguito di contratto di leasing, o simili su richiesta del Contraente o del proprietario del veicolo verrà emessa appendice di vincolo senza addebito di spese.
Art. 29 - CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER LA COPERTURA DI RISCHI NON COMPRESI NELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE (SEZIONE I) (SEMPRE OPERANTI)
A) CARICO E SCARICO EFFETTUATO CON MEZZI E DISPOSITIVI MECCANICI E NON
La Società assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa effettuate con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo e non meccanici, fino a concorrenza del massimale di € 500.000,00 per sinistro/anno. Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna e i danni conseguenti a inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo, ad alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosulo suscettibile di sfruttamento. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.
B) RICORSO TERZI DA INCENDIO
La Società in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato in polizza che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il limite massimo per sinistro/anno di € 500.000,00=, compresa l’esplosione del carburante non seguita da incendio.
Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'Assicurato.
C) RESPONSABILITA’ CIVILE DEI TRASPORTATI
L'Impresa assicura, nei limiti del massimale assicurato per la Responsabilità Civile Auto, la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati.
D) AUTOVEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP
La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri costretti su sedie a rotelle, effettuate con l’ausilio dei mezzi meccanici
E) SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA
L'Impresa rimborsa, fino alla concorrenza di € 1.000,00= per sinistro le spese sostenute per riparare i danni all’interno del veicolo determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali.
Il trasporto deve essere provato con idonea dichiarazione rilasciata dall’autorità.
F) DANNI DA INQUINAMENTO
Ad integrazione della copertura RC relativa alla circolazione del veicolo, la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell’ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza, con il limite massimo per sinistro/anno di € 300.000,00=.
G) RIMBORSO SPESE DI CUSTODIA E PARCHEGGIO
La Società rimborsa le spese di custodia e parcheggio, in presenza di veicolo sottoposto a fermo od a sequestro da parte dell’Autorità inquirente a seguito di sinistro da circolazione fino al massimo di € 500,00= per sinistro.
H) RIMBORSO SPESE TRASPORTO IN AMBULANZA DEL CONDUCENTE
La Società rimborsa le spese sostenute per il trasporto con ambulanza del conducente e/o dei trasportati in conseguenza di sinistro da circolazione fino al massimo di € 250,00= per sinistro.
I) DOLO E COLPA GRAVE
La Società risponde dei danni determinati da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente deve rispondere a norma di legge.
L) RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE
A parziale deroga dell’art. 1916 del C.C. la Società rinuncia all’azione di xxxxxxx nei confronti del conducente del veicolo, fatto salvo il caso di dolo. La Società inoltre, in caso di sinistro la cui responsabilità è imputabile a terzi, rinuncia al diritto di surrogazione nei confronti delle persone della cui opera il Contraente si avvalga a qualsiasi titolo nello svolgimento della propria attività, escluso il caso di dolo ed a condizione che l’assicurato non eserciti egli stesso azione di rivalsa contro il responsabile medesimo.
M) RISCHIO STATICO
Nel caso in cui vengano assicurati rimorchi, la garanzia vale per i danni a terzi derivanti da rimorchi in sosta se staccati dalla motrice, da manovre a mano.
N) DISPOSITIVI DI SICUREZZA
Qualora a seguito di un sinistro da circolazione, si rendessero necessaria la riparazione, la sostituzione e/o il ripristino di:
- air bags;
- pretensionatori di cinture di sicurezza;
- dispositivi antincendio;
del veicolo assicurato, la Società rimborserà le spese sostenute fino ad un massimo di € 1.500,00= per sinistro.
Quanto sopra purchè il danno non sia risarcito dal responsabile del sinistro o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dalla presente polizza.
O) IMPIANTO ANTIFURTO E/O DI LOCALIZZAZIONE SATELLITARE
Qualora a seguito di un sinistro da circolazione, si rendessero necessaria la riparazione, la sostituzione e/o il ripristino di:
- impianto antifurto;
- impianto di localizzazione satellitare;
del veicolo assicurato, la Società rimborserà le spese sostenute fino ad un massimo di € 1.500,00= per sinistro.
Quanto sopra purchè il danno non sia risarcito dal responsabile del sinistro o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dalla presente polizza.
P) MANCATO USO DEL VEICOLO DI RAPPRESENTANZA
Si intende prestata in garanzia, limitatamente alle vetture di rappresentanza utilizzate dal Contraente, così come rilevabile dai documenti che l’Amministrazione si impegna a mettere a disposizione della Società in qualsiasi momento a semplice richiesta della stessa.
La Società si obbliga a rimborsare all’Assicurato le spese documentate per il noleggio di un veicolo similare (esclusi carburanti e lubrificanti) a seguito della mancata disponibilità del veicolo assicurato in consenta di:
- perdita totale per furto o rapina, incendio, danni accidentali;
- sequestro conseguente ad incidente stradale.
In tutti i predetti casi il limite massimo di indennizzo è di € 50,00= al giorno per un massimo di 30 giorni per sinistro e per anno assicurativo.
L’assicurazione non opera:
- se nei confronti dell’Assicurato siano stati in precedenza adottati provvedimenti di sequestro del veicolo assicurato, senza che la circostanza sia stata resa nota alla Società;
- se l’Assicurato non faccia uso della facoltà di ricorso contro il provvedimento di sequestro.
Si precisa che l’Assicurato, in caso di sequestro del veicolo, è tenuto ad allegare i documenti ufficiali comprovanti il provvedimento adottato dall’Autorità ed a precisare il luogo ove trovasi sequestrato il veicolo stesso.
In caso di furto, unitamente alla denuncia di sinistro, dovrà essere inoltrata alla Società copia della denuncia di furto resa e vistata dall’Autorità competente.
In caso di perdita totale per furto, rapina, incendio o danni accidentali, il rimborso verrà riconosciuto con decorrenza dal settimo giorno successivo a quello in cui viene meno la disponibilità del veicolo e cesserà non oltre il giorno della comunicazione dell’Autorità circa l’eventuale ritrovamento del veicolo rubato o dalla sua sostituzione, non puramente contingente, con altro veicolo.
In caso di sequestro, il rimborso spettante verrà riconosciuto con decorrenza dal settimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di sequestro e cesserà non oltre il giorno del provvedimento di dissequestro.
Q) VEICOLI DELLA POLIZIA MUNICIPALE
La garanzia opera, limitatamente ai soli veicoli adibiti al servizio di Polizia Municipale, in conseguenza di danni da incendio o da danno accidentale, agli allestimenti esterni alla carrozzeria così come definiti dalle Leggi vigenti e riportati sulla carta di circolazione, fino ad un massimo indennizzo di € 2.000,00= per sinistro.
R) BAGAGLI
La Società si obbliga ad indennizzare i danni subiti dal bagaglio trasportato a seguito di incendio, furto, o danno da circolazione stradale.
La garanzia è valida esclusivamente per il bagaglio di proprietà dell’Assicurato, dei suoi dipendenti e/o delle persone per le quali l’Amministrazione sia in grado di giustificarne la presenza sul veicolo.
Per bagaglio si intendono oggetti di comune uso personale che, per loro naturale destinazione, i viaggiatori recano con sé, escluso denaro, preziosi e titoli.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.000,00= per evento e per anno assicurativo relativamente a ciascun veicolo assicurato, fino ad una concorrenza massima complessiva per anno assicurativo di € 15.000,00.
S) RIENTRO DEI PASSEGGERI
Qualora il veicolo assicurato non sia in grado di procedere autonomamente, la Società rimborserà le spese, purchè documentate, sostenute dal Contraente e dalle persone trasportate sul veicolo, per il
rientro alla residenza abituale fino alla concorrenza di € 500,00= per sinistro. La garanzia è operante anche qualora le operazioni di cui sopra vengano effettuate con mezzi del Contraente.
SEZIONE II CORPI VEICOLI TERRESTRI E GARANZIE ACCESSORIE
Le garanzie che seguono, punti da A) ad E), sono operanti su tutti i mezzi per i quali è prevista l’assicurazione di cui all’allegato “Elenco veicoli”, qualora nella colonna “Valore Assicurato Incendio/Furto/Eventi sociopolitici/Eventi naturali/Kasko” sia segnalato il valore commerciale del veicolo.
Art. 1 – GARANZIE ASSICURATE A) GARANZIE INCENDIO
La Società risarcisce i danni materiali e diretti subiti dal veicolo inclusi gli impianti, e le attrezzature
inerenti l'uso cui il veicolo è destinato purché ad esso incorporati in conseguenza di:
• incendio
• fulmine
• scoppio od esplosione
• caduta di aeromobili e loro parti e cose da essi trasportate.
B) GARANZIA FURTO
La Società risarcisce i danni materiali e diretti subiti dal veicolo o in conseguenza di:
• furto tentato o consumato;
• rapina
• estorsione
E' previsto il risarcimento sia del danno parziale che del danno totale.
La garanzia Furto prevede inoltre il risarcimento dei danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o della rapina ed il risarcimento dei danni al veicolo per il suo possesso od uso abusivo a seguito di furto o rapina o estorsione.
La Società risponde altresì dei danni da scasso subiti dal veicolo assicurato per l’esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti e accessori non assicurati.
La garanzia si estende alle parti interne al veicolo.
C) GARANZIA EVENTI SOCIOPOLITICI
La Società risarcisce i danni materiali e diretti subiti dai veicoli in conseguenza di atti di sabotaggio o vandalismo, scioperi, tumulti popolari, sommosse a carattere locale, atti di terrorismo.
L'assicurazione non opera quando il veicolo è portato o fatto portare sul luogo degli avvenimenti sopra indicati da persona che partecipi od intenda partecipare agli avvenimenti stessi.
D) EVENTI NATURALI
La Società risarcisce i danni materiali e diretti in conseguenza di allagamento, alluvione, bufera, caduta di sassi o di alberi, cedimento e smottamento del terreno, eruzione vulcanica, frana, grandine, inondazione, mareggiata, neve, tempesta, tromba d'aria, turbine di vento, uragano, valanga, slavina.
E) KASKO
La Società risarcisce i danni materiali e diretti in conseguenza di:
- collisione (con veicoli, persone, animali);
- urto contro qualsiasi ostacolo (anche trasportato dal vento e compresi gli oggetti scagliati da altri veicoli);
- ribaltamento;
- uscita di strada;
- caduta di oggetti e materiali;
- traino attivo o passivo, nonché da manovra o a spinta o a mano.
GARANZIA | LIMITE DI INDENNIZZO | SCOPERTI E/O FRANCHIGIE |
INCENDIO | valore assicurato | nessuna |
FURTO/RAPINA/ESTORSIONE | valore assicurato | franchigia € 250,00 |
EVENTI SOCIOPOLITICI | valore assicurato | franchigia € 250,00 |
EVENTI NATURALI | valore assicurato | franchigia € 250,00 |
KASKO | valore assicurato | scoperto 10% minimo € 250,00 |
ART. 2 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione vale negli stessi stati convenuti per l'assicurazione di responsabilità civile.
ART. 3 - DENUNCIA DEI SINISTRI
A parziale deroga dell’art. 1913 del C.C. la denuncia deve essere presentata per iscritto alla Società o al Broker entro 15 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando l’Ufficio competente del Contraente ne è venuto a conoscenza.
La denuncia deve contenere l’indicazione del luogo, della data dell'evento, delle cause, delle modalità che lo hanno determinato e delle relative conseguenze, nonché le generalità e l'indirizzo delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni e l’entità, almeno approssimativa, del danno.
Il contraente deve altresì presentare i seguenti documenti complementari: in caso di incendio:
in caso di danno totale la scheda di demolizione o l’estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) nonché copia del verbale dei vigili del fuoco se intervenuti.
In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite. in caso di furto/rapina/estorsione:
in caso di perdita senza ritrovamento del veicolo: l'estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) e la scheda di perdita di possesso, copia della denuncia alle Autorità competenti.
In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite, copia della denuncia alle Autorità competenti.
in caso di xxxxx xxxxx:
in caso di danno totale la scheda di demolizione o l’estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.).
In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite. altri danni:
qualsiasi documento utile alla valutazione del danno
A dimostrazione del danno agli enti assicurati la Società accetta quale prova dei beni danneggiati e distrutti la documentazione contabile e/o le scritture che il Contraente sarà in grado di esibire.
ART. 4 - LIQUIDAZIONE DEI DANNI - NOMINA DEI PERITI - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
La liquidazione del danno ha luogo, a decorrere dal trentesimo giorno dalla ricezione della denuncia del sinistro, mediante accordo fra le parti, ovvero - quando una di queste lo richieda - mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dal Contraente.
I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito.
Il pagamento dell'indennizzo è eseguito in Euro entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione ed è effettuato dopo che il Contraente ha prodotto la documentazione richiesta.
Qualora il recupero del veicolo o del natante rubato avvenga prima dell'indennizzo, l'Impresa risponderà soltanto dei danni sofferti dal veicolo o dal natante stesso in conseguenza del furto.
Se invece la Società ha risarcito integralmente l'Assicurato, il veicolo o il natante passa di proprietà all'Impresa stessa, a meno che l'Assicurato non rimborsi l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo.
Qualora la Società rimanga proprietaria del veicolo o del natante, resteranno a carico dell'Assicurato le maggiori spese di custodia del veicolo o del natante stesso dovute a ritardo nella comunicazione dell'avvenuto ritrovamento rispetto al tempo in cui ne ebbe notizia dall'Autorità.
Ove la Società abbia risarcito l'Assicurato soltanto in parte, il valore del veicolo o dei natante recuperato sarà ripartito nella stessa proporzione fra la Società e il Contraente, salvo la facoltà del Contraente stesso di conservare la proprietà del veicolo recuperato, restituendo l'ammontare dell'indennizzo ricevuto. In ogni caso si terrà conto dei danni parziali subiti dal veicolo o dal natante.
Salvo che per le riparazione di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell’officina, l’Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.
L’Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere per tale titolo diritto a particolari indennità.
A deroga di quanto sopra il Contraente è autorizzato ad effettuare le riparazioni necessarie al fine di non interrompere un pubblico servizio.
Qualora tuttavia il perito incaricato dalla Società non provveda a visionare il veicolo danneggiato entro
8 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della denuncia del sinistro da parte della Società o del Broker, l’Assicurato è autorizzato a procedere alle riparazioni fermi restando gli obblighi di cui al comma precedente.
Il giudizio sull’idoneità della documentazione sopraindicata e sull’equità della spesa spetta alla Società che ha pertanto facoltà, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione di spesa, di richiedere la messa a disposizione del veicolo per un accertamento postumo.
La richiesta rende l’indennizzo non esigibile fino all’espletamento della procedura. L’assicurato ha l’obbligo di comunicare la data e il luogo in cui il veicolo sarà visionabile. L’assicurato ha facoltà di partecipare alla perizia con un proprio tecnico. L’accordo tra i due periti, libero da ogni formalità, sarà vincolante per le parti.
In caso di mancato contraddittorio o di mancato accordo la Società pagherà entro 20 giorni dalla data, con offerta senza obbligo per il percipiente di sottoscrivere gli atti di quietanza, la somma pari alla valutazione del proprio perito sulla base delle condizioni di polizza.
ART. 5 - ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare l’esistenza di altre coperture per il medesimo rischio in capo agli assicurati.
ART. 6 - IMPOSTE E TASSE
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge presenti o futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
ART. 7 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni inviate alla Società devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax e simili) indirizzata alla Direzione dell'Impresa oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure al Broker.
ART. 8 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO
L’ammontare del danno è stabilito sulla base della differenza tra a il valore che il veicolo aveva al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.
L'ammontare del danno è determinato con riferimento alla quotazione riportata dall'Eurotax giallo, o, in caso di mancata quotazione o cessazione della sua pubblicazione, alla quotazione dei mercato.
In caso di danno parziale la Società rimborsa le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate, distrutte od asportate.
Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell’incidenza dell'IVA per la parte fiscalmente non recuperabile dall'Assicurato alla condizione che l'importo di tale imposta sia compreso nella somma assicurata.
In ogni caso:
• se la somma assicurata è inferiore al valore del veicolo al momento del sinistro, così come riportato dall'Eurotax giallo, la liquidazione è ridotta nella stessa proporzione;
• non viene risarcita una somma superiore a quella assicurata;
• dall'ammontare del danno risarcibile è detratto l'eventuale scoperto o franchigia previsto dalla polizza o da queste condizioni;
• non sono risarcibili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della sua riparazione né eventuali maggiori oneri indiretti derivanti da mancato uso, deprezzamento commerciale e simili;
• dall’ammontare del danno è detratto il valore di recupero;
• si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l’ammontare del danno sia pari o superiore all’80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. In tal caso la Società liquiderà il 100% del valore.
La Società risarcisce il danno senza considerare il degrado dovuto all'uso e alla vetustà del veicolo per i primi 12 mesi, calcolati dal giorno della prima immatricolazione.
ART. 9 ESCLUSIONI E DELIMITAZIONI
Dall'assicurazione dei "Rischi diversi" è escluso il risarcimento dei danni:
• avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove, salvo si tratti di gare di regolarità pura, indette dall'A.C.I. o dalla F.M.I.;
• determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato o delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti durante lo svolgimento dell'attività lavorativa o delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo o natante assicurato;
• subiti in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività di terremoto, salvo che l'Assicurato provi che il danno non ha avuto alcun rapporto con tale evento;
• alle merci, al bagaglio, agli effetti d'uso;
• da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo.
ART. 10 RINVIO
Per quanto non espressamente regolato dalle condizioni della presente Sezione II valgono, in quanto applicabili, quelle della Sezione I.
ART. 11- CONDIZIONI PARTICOLARI ASSICURAZIONE RISCHI DIVERSI (SEMPRE OPERANTI)
A) RIMBORSO SPESE DI IMMATRICOLAZIONE INCENDIO
La Società garantisce il rimborso delle spese di immatricolazione sostenute al momento dell'acquisto dei veicolo con il limite di Euro 300,00=, qualora si verifichi un sinistro coperto dalla garanzia Incendio che ne determini la sua perdita totale.
B) GARANZIA TASSA AUTOMOBILISTICA INCENDIO (VALIDA SOLO PER AUTOVETTURE)
La Società , in caso di sinistro che colpisca l'autovettura assicurata a seguito di un evento previsto dalla garanzia Incendio ed Eventi Accidentali, si impegna a corrispondere, congiuntamente alla liquidazione del sinistro stesso, un indennizzo pari alla quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.
C) RIMBORSO SPESE DI IMMATRICOLAZIONE FURTO
La Società garantisce il rimborso delle spese di immatricolazione sostenute al momento dell'acquisto del veicolo o del natante assicurato, con il limite di Euro 300,00=, qualora si verifichi un sinistro coperto dalla garanzia Furto che ne determini la sua perdita totale.
D) GARANZIA CONTRASSEGNO E TASSA AUTOMOBILISTICA FURTO
La Società in caso di furto totale del veicolo assicurato senza ritrovamento, si impegna a corrispondere, congiuntamente alla liquidazione del sinistro stesso, un indennizzo pari:
• al rateo di premio, al netto delle imposte, dell'assicurazione di Responsabilità civile contratta con l'impresa relativo al periodo intercorrente tra la data di avvenimento dei sinistro e la data dì scadenza della rata di premio pagata;
• alla quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.
E) FURTO CON RITROVAMENTO
La Società in caso di furto totale dei veicolo assicurato rimborsa le spese sostenute dal Contraente per:
• il parcheggio e/o la custodia del veicolo disposto dall’Autorità fino al giorno della comunicazione al Contraente dell'avvenuto ritrovamento;
• il traino dal luogo dove il veicolo è stato recuperato alla più vicina officina di riparazione;
• le spese di viaggio per sé e per i suoi familiari eventualmente al seguito, per il rientro dal luogo del furto o rapina al domicilio del Contraente fino alla concorrenza di Euro 300,00= complessive per sinistro.
F) SOCCORSO STRADALE
L’Impresa rimborsa, fino alla concorrenza di Euro 1.000,00=per sinistro, le spese sostenute dall’assicurato per il trasporto del veicolo danneggiato a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie di polizza.
G) PERDITA DELLE CHIAVI
L’Impresa, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese sostenute dall’assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di bloccaggio del sistema antifurto, per l’eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l’apertura delle portiere e/o bloccaggio del sistema antifurto. La garanzia è prestata entro il limite di Euro 300,00=per sinistro previa presentazione di regolare fattura.
H) GARANZIA CRISTALLI
La Società risarcisce i danni da rottura accidentale o da fatto di terzi del parabrezza, del lunotto posteriore, delle finestrature. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per ogni evento. Sono escluse dalla garanzia le rigature, le segnature, nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e comunque i danni agli specchi retrovisori esterni e della fanaleria in genere.
ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non diversamente disposto vale quanto indicato nel libretto delle condizioni generali di assicurazione della Società e/o dalle norme di legge.
In ogni caso le norme del capitolato prevalgono sulle condizioni a stampa.
NOTA BENE
Il parco automezzi del Comune di Ferrara, così come descritto nella tabella allegata, è aggiornato al 31.05.2009.
Il suddetto parco automezzi potrà quindi essere soggetto a modificazioni (sostituzioni e/o esclusioni e/o inclusioni) in corso di esecuzione del contratto. Pertanto l’offerta economica dovrà fare riferimento alla situazione cristallizzatasi al 31.05.2009.
Al 31.12 di ogni anno di vigenza del contratto dovranno essere aggiornati tutti i parametri per l’individuazione del premio di Responsabilità Civile Auto, sia con riferimento alla classe di merito, che con riferimento alle eventuali sostituzioni e/o esclusioni e/o inclusioni del parco automezzi.
Nel caso in cui alla suddetta data risultino delle sostituzioni e/o esclusioni e/o inclusioni, la quotazione formulata in sede di gara verrà applicata, per analogia di automezzo, all’automezzo sostituito o incluso. Pertanto l’importo della polizza in argomento dovrà tenere conto, già a partire dal 31.12.2009, delle
predette eventuali variazioni.
Premesso che è facoltà del Contraente richiedere, ove lo ritenga opportuno, l’applicazione delle garanzie assicurate di cui alla Sezione II Corpi Veicoli Terrestri e garanzie accessorie di polizza, lettere A), B), C), D) ed E), si conviene che il computo del premio per le predette garanzie sia determinato commisurando il valore commerciale di ciascun singolo veicolo riportato nell’elenco allegato denominato “Elenco veicoli”, al tasso lordo pro mille previsto per ogni categoria di veicoli e per ogni specifica garanzia.
Ciò premesso, ed in ragione delle future variazioni, si richiede di indicare nella tabella sottostante, in maniera distinta, per ciascuna categoria di veicoli e per ciascuna delle sotto elencate garanzie, la tassazione pro-mille lorda, da applicare, dietro richiesta del Contraente, al valore commerciale del veicolo da assicurare.
Incendio | Furto | Eventi Sociopolitici | Eventi Naturali | Kasko | |
Autovetture | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ |
Auto promiscui | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ |
Autocarri | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ |
Autoveicoli ad uso speciale | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ |
Scuolabus | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ |
Motocarri | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ |
Ciclomotori | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ |
Motocicli | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ |
Macchine operatrici | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ |
Macchine agricole | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ |
Rimorchi | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ |