INDICE
COMUNE di CAMPI BISENZIO
CITTA’ METROPOLITANA di FIRENZE
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE
APPROVATO con DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE n. 8 del 07.01.2019
INDICE
Art. 1 (Oggetto del Regolamento) Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (Finalità)
Art. 4 (Modalità di promozione e informazione) Art. 5 (Ambito di applicazione)
Art. 6 (Applicabilità del contratto di sponsorizzazione) Art. 7 (Obblighi a carico del Comune)
Art. 8 (Vincoli di carattere generale)
Art. 9 (Le figure dello sponsor e del collaboratore istituzionale) Art. 10 (Iniziativa diretta o per azione di terzi)
Art. 11 (Regole per il caso di iniziativa di xxxxx)
Art. 12 (Regole per il caso di iniziativa spontanea dell'Ente) Art. 13 (Contenuti dell’offerta)
Art. 14 (Esame e valutazione delle offerte)
Art. 15 (Affidamento dell’incarico e stipulazione del contratto) Art. 16 (L'offerta di sostanziale mecenatismo)
Art. 17 (Utilizzo dei risparmi di spesa)
Art. 18 (Aspetti economici, contabili e fiscali) Art. 19 (Responsabilità)
Art. 20 (Verifiche e controlli)
Art. 21 (Trattamento dei dati personali) Art. 22 (Normativa di rinvio)
Art. 23 (Disposizioni finali)
Art. 1
(Oggetto del Regolamento)
1.1 Le norme del presente Regolamento costituiscono la disciplina generale per la realizzazione di rapporti afferenti la «sponsorizzazione» e la conclusione di speciali «accordi di collaborazione» relativi allo svolgimento di attività e di iniziative di interesse del Comune di Campi Bisenzio per le finalità indicate al successivo art. 3 e nei settori e campi di intervento di cui al successivo art. 5.
1.2 Il presente Regolamento è adottato in attuazione delle previsioni di cui all'art. 43 della Legge 27/12/1997, n. 449, che si pone, in tema, come normativa di principio, rispettando altresì le linee fondanti delle disposizioni contenute nel Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, nonché in attuazione dell'art. 120 del D.Lgs. 42/2004 e dell’art. 19 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 2 (Definizioni)
2.1 Ai fini del presente regolamento si intende:
per contratto di sponsorizzazione: il contratto a prestazioni corrispettive, mediante il quale una parte (sponsor), al fine di incrementare la propria notorietà e la propria immagine presso il pubblico, si obbliga a fornire una determinata prestazione in beni e/o servizi propri o acquisiti da terzi, attività, denaro od ogni altra utilità, a vantaggio del Comune (sponsee), che si impegna contestualmente a diffondere e pubblicizzare, tramite prestazioni di veicolazione, il nome od altro segno distintivo dello sponsor, associandoli alla propria attività amministrativa ovvero alle iniziative destinate al pubblico;
per sponsorizzazione: ogni contributo che può consistere in una somma di denaro ovvero nella fornitura di beni o nella prestazione di servizi o interventi o altre utilità provenienti da terzi (sponsor), allo scopo di promuovere il loro nome, ragione sociale, marchio, al fine di conseguire la promozione della propria immagine sociale;
per sponsor: il soggetto privato (persona fisica o giuridica) che intenda stipulare un contratto di sponsorizzazione con l’Amministrazione Comunale;
per sponsee: l’Amministrazione Comunale beneficiaria della sponsorizzazione, che rende una prestazione di mezzi consistente nella divulgazione dei segni distintivi dello sponsor nei modi previsti dal contratto;
per spazio pubblicitario: lo spazio fisico o digitale o ogni altro supporto di veicolazione delle informazioni, di volta in volta messo a disposizione dal Comune e utilizzato per promuovere l'immagine dello sponsor;
per accordo di collaborazione: lo strumento negoziale bilaterale o plurilaterale, mediante il quale vengono regolate le forme e modalità di coinvolgimento delle parti nell’ideazione e/o realizzazione di iniziative concertate o di interesse comune che abbiano una positiva ricaduta sul territorio comunale, in quanto finalizzate allo sviluppo economico, sociale e culturale della collettività di Campi Bisenzio.
Art. 3 (Finalità)
3.1 Il Comune di Campi Bisenzio intende avvalersi degli istituti della sponsorizzazione e degli accordi di collaborazione essenzialmente con le seguenti finalità:
• definire una disciplina organica delle iniziative di sponsorizzazione allo scopo di assicurare il rispetto della normativa vigente e i principi di efficienza, trasparenza, buon andamento e imparzialità che regolano l’attività della Pubblica Amministrazione;
• incentivare e promuovere una più spiccata innovazione nell'organizzazione tecnica ed amministrativa dell'Ente;
• recuperare maggiori risorse e realizzare maggiori economie di spesa;
• migliorare la qualità dei servizi prestati;
• realizzare sinergie con il settore privato.
3.2 Le iniziative di sponsorizzazione sono finalizzate in particolare al miglioramento della qualità del vivere urbano, alla valorizzazione e alla tutela del patrimonio artistico e culturale, nonché alla realizzazione di progetti e all’erogazione di servizi a carattere innovativo/sperimentale.
Art. 4
(Modalità di promozione e informazione)
4.1 Per promuovere e veicolare il nome, il logo, il marchio, e più in generale l’immagine dello sponsor, l’Amministrazione Comunale può mettere a disposizione dello stesso “spazi fisici o digitali” di volta in volta individuati in relazione all’iniziativa.
4.2 Qualora siano previsti impianti pubblicitari, targhe o altri supporti, gli stessi sono realizzati a cura e spese dello sponsor, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni indicate dagli uffici comunali competenti.
4.3 Nelle attività di sponsorizzazione, comunque effettuate, è esclusa qualsiasi forma di comunicazione commerciale del privato. L’Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di citare, per completezza della notizia, il nome dello sponsor.
4.4 Ove necessario in relazione alle modalità di sponsorizzazione, prima di attivare la procedura o, in caso di offerte spontanee avanzate dallo sponsor, il responsabile del servizio procedente, prima di accettare la proposta del privato, valuta le modalità di promozione dello sponsor con gli uffici competenti, nonché con gli altri servizi interessati all’iniziativa, acquisendone i relativi pareri.
Art. 5
(Ambito di applicazione)
5.1 Attraverso i contratti di sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione, il Comune acquisisce da soggetti terzi risorse finanziarie o strumentali (beni, forniture, servizi, opere e lavori pubblici); il ricorso al contratto di sponsorizzazione e/o di collaborazione può riguardare tutte le iniziative, le attività, i beni, i servizi e le opere pubbliche inserite nella programmazione dell'Ente.
5.2 Il contratto può ave ad oggetto, a titolo esemplificativo:
• attività di carattere culturale ed artistico;
• attività di restauro e di recupero conservativo di beni artistici, architettonici, culturali ed ambientali ed attività di valorizzazione del patrimonio comunale in generale;
• valorizzazione e miglioramento dell'assetto urbano, sistemazione e manutenzione di aree di verde pubblico, fornitura di arredo urbano;
• iniziative a sostegno dei servizi sociali;
• interventi a favore della scuola, quali attività di animazione, laboratori, fornitura di materiale, attrezzature didattiche, tecnico-scientifiche;
• interventi a favore del servizio bibliotecario;
• attività ed eventi sportivi;
• attività di comunicazione istituzionale;
• qualunque altra attività di rilevante interesse pubblico.
5.3 La sponsorizzazione potrà essere realizzata, tra l'altro, in una delle seguenti forme:
• contributi in denaro mediante assunzione diretta delle spese riferite alle attività oggetto di sponsorizzione o compartecipazione economica alle stesse. In questo ultimo caso sarà istituito un apposito capitolo di bilancio in entrata sul quale riversare le relative somme, da utilizzare esclusivamente con riferimento all'oggetto della sponsorizzazione;
• cessione gratuita di beni mobili e/o immobili;
• prestazioni di servizi;
• fornitura di materiali/attrezzature, anche di carattere informatico;
• attività finalizzate alla realizzazione di un'opera o lavoro;
• "adozione" di aree verdi e/o aree attrezzate per cani.
Art. 6
(Applicabilità del contratto di sponsorizzazione)
6.1 Possono formare oggetto di contratti di sponsorizzazione le attività di progettazione ed esecuzione di lavori pubblici, servizi e forniture. I soggetti eventualmente individuati devono possedere i requisiti e le attestazioni necessarie per lo svolgimento di tali attività, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
6.2 L'Amministrazione Comunale impartisce le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione nonché alla direzione ed esecuzione del contratto ed esercita i poteri di sorveglianza, al fine di garantire il rispetto del contratto e della normativa vigente.
6.3 Compete all’Amministrazione Comunale l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo ed esecutivo, dei collaudi (ivi compresi quelli in corso d’opera), nonché la vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori.
6.4 I progetti di sponsorizzazione inerenti beni culturali, qualora necessario, sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza e agli altri uffici competenti, al fine di ottenere i nulla osta o gli atti di assenso normativamente richiesti.
Art. 7
(Obblighi a carico del Comune)
7.1 Il Comune, quale controprestazione ai beni e/o ai servizi forniti dallo sponsor, potrà realizzare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, alcune delle forme pubblicitarie indicate di seguito:
• riproduzione del marchio-logo o delle generalità dello sponsor sul materiale pubblicitario delle iniziative oggetto della sponsorizzazione e/o nel sito web del Comune, all’interno dello spazio informativo dell'attività interessata;
• posizionamento di targhe o cartelli indicanti il marchio-logo o le generalità dello sponsor sui beni durevoli o sulle aree verdi oggetto della sponsorizzazione;
• utilizzo di spazi all'interno del Comune (es. bacheche, sale riunioni, impianti sportivi, ecc);
• utilizzo di spazi su documentazione del Comune.
7.2 Le forme di pubblicità possono riguardare tutte o solo alcune delle modalità previste dal presente articolo. Le stesse sono determinate in sede di stipulazione del contratto.
Art. 8
(Vincoli di carattere generale)
8.1 Tutte le iniziative di sponsorizzazione devono rispettare i seguenti vincoli di buona amministrazione:
• devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici;
• devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
• devono essere consone e compatibili con l'immagine del Comune di Campi Bisenzio e con il programma politico-amministrativo di mandato;
• devono produrre risparmi di spesa o acquisizione di entrate.
8.2 Sono in ogni caso escluse sponsorizzazioni riguardanti:
a) propaganda di natura politica, sindacale o religiosa;
b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacchi, prodotti alcolici, armi e materiale pornografico o a sfondo sessuale;
c) messaggi contenenti informazioni contrarie all’ordine pubblico, al buon costume, ingannevoli, pregiudizievoli per la salute, la sicurezza, l’ambiente, la tutela dei minori e/o dei consumatori e/o degli utenti pubblici;
d) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia e quelle ritenute
in qualsiasi altro modo in contrasto con la legge o con i regolamenti comunali, oppure inaccettabili per motivi di opportunità generale.
8.3 I messaggi dello sponsor devono rispettare la pari dignità degli individui e il principio di uguaglianza e non discriminazione fra i generi.
Art. 9
(Le figure dello sponsor e del collaboratore istituzionale)
9.1 Possono assumere la veste di sponsor ovvero di collaboratore istituzionale i seguenti soggetti, in possesso dei requisiti di ordine generale necessari per poter contrarre con una Pubblica Amministrazione, di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per quanto applicabile:
• qualsiasi persona fisica;
• qualsiasi persona giuridica, di natura pubblica o privata, avente o meno scopo o finalità commerciali:
• le società di persone;
• le imprese individuali;
• le associazioni senza scopo di lucro, le cui finalità statutarie non risultino in contrasto con i fini istituzionali del Comune.
Art. 10
(Iniziativa diretta o per azione di terzi)
10.1 La sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione possono avere origine per:
a) iniziativa dell’Amministrazione Comunale;
b) recepimento di iniziative provenienti da parte di uno qualsiasi dei soggetti indicati nel precedente art. 9.
Art. 11
(Regole per il caso di iniziativa di xxxxx)
11.1 Qualora l’iniziativa si correli alla proposta di soggetti terzi, essa deve essere riconosciuta e valutata come utile agli interessi e confacente agli scopi istituzionali dell'Ente con riferimento alle sue componenti economiche, qualitative ed organizzative. Il riconoscimento dell’utilità della proposta avviene mediante approvazione della stessa con deliberazione della Giunta Comunale.
11.2 Le proposte di sponsorizzazione provenienti da soggetti terzi devono specificare il valore presumibile del corrispettivo delle attività di promozione dell'immagine dello sponsor e le forme con le quali il medesimo corrispettivo viene ad essere reso.
11.3 Il Comune potrà comunque valutare l'opportunità di sottoporre la proposta a procedura di comparazione, al fine di confrontare l'offerta ricevuta con possibili ulteriori offerte migliorative.
In questo caso, una volta valutate l’opportunità e la rispondenza dell’offerta pervenuta alle prescrizioni del presente regolamento, potrà essere predisposto apposito avviso pubblico che manifesti l’intento dell’Amministrazione di procedere al reperimento di sponsorizzazioni finalizzate al finanziamento dell’evento e che preveda come importo minimo quello proposto dal soggetto terzo.
Alla scadenza dei termini fissati nell’avviso, l’Amministrazione procederà, tramite selezione delle proposte pervenute, all’individuazione dell’aggiudicatario, sulla base di criteri che tengano anche conto di elementi qualitativi aggiuntivi rispetto alla proposta presentata.
L’originario soggetto promotore potrà adeguare la propria proposta a quella giudicata dall’Amministrazione più conveniente. In questo caso, il promotore risulterà aggiudicatario.
11.4 Dopo l’approvazione da parte della Giunta Comunale della proposta proveniente dal terzo, a seguito della procedura di cui al punto 11.3, si procede alla sottoscrizione di un contratto o accordo in forma scritta, avente il contenuto di cui all’art. 15 del presente regolamento.
Art. 12
(Regole per il caso di iniziativa dell’Ente)
12.1 Le iniziative di sponsorizzazione vengono prioritariamente individuate nell’ambito degli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione assegnati ai Dirigenti/Direttori dei Settori/Servizi Autonomi.
La Giunta Comunale può altresì formulare proposte ulteriori per l'attivazione di iniziative di sponsorizzazione e/o accordi di collaborazione da attuare secondo gli indirizzi dell’Amministrazione.
12.2 La Giunta Comunale approva un progetto o una bozza di contratto stabilendo altresì come saranno utilizzati i proventi derivanti dalla sponsorizzazione o dall’accordo di collaborazione.
La Giunta potrà anche fissare il corrispettivo minimo che dovrà essere versato al Comune per la sponsorizzazione dell’iniziativa individuata, rispetto al quale coloro che manifesteranno interesse a partecipare alla procedura dovranno effettuare un’offerta in aumento.
12.3 Tutte le conseguenti fasi attuative e gestionali inerenti le iniziative oggetto di sponsorizzazione e/o di collaborazione sono demandate al Responsabile del servizio interessato, che vi provvede secondo le norme del presente regolamento e attraverso appositi atti.
12.4 La scelta dello sponsor avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, mediante procedura selettiva concorrenziale, con pubblicazione di apposito avviso.
12.5 L’avviso di cui al comma precedente dovrà contenere, in particolare, i seguenti elementi:
• l’oggetto del contratto ed i conseguenti obblighi dello sponsor, secondo i contenuti dello specifico progetto di sponsorizzazione e del capitolato;
• i requisiti di partecipazione;
• le modalità per la veicolazione dei segni distintivi dello sponsor;
• le modalità e i termini di presentazione dell’offerta di sponsorizzazione;
• le modalità e i criteri di valutazione delle offerte di sponsorizzazione, nel caso siano presentate più offerte;
• l’eventuale importo minimo, a base della procedura selettiva, richiesto quale corrispettivo della sponsorizzazione;
• l’ufficio procedente e il responsabile del procedimento.
12.6 E’ possibile l’affidamento del contratto di sponsorizzazione a trattativa privata diretta con un solo contraente quando:
a) sia stata esperita infruttuosamente la procedura selettiva;
b) in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui la particolare natura e caratteristiche dell’evento o dell'iniziativa limitino la trattativa ad un unico determinato soggetto;
c) nel caso di sponsorizzazioni il cui valore complessivo non superi € 5.000,00 (IVA esclusa).
12.7 L’affidamento di contratti di sponsorizzazione superiori alla soglia di cui al precedente comma avviene nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dalla normativa vigente in materia.
Art. 13 (Contenuti dell’offerta)
13.1 L'offerta è presentata in forma scritta secondo le modalità dettagliate nell'avviso di sponsorizzazione.
13.2 Nell'offerta devono essere indicati, di regola:
• le dichiarazioni richieste nell’avviso;
• la somma di denaro, il bene, l’attività, il servizio o la prestazione che si intende offrire a titolo di sponsorizzazione, ovvero la somma corrispondente;
• l'accettazione delle condizioni previste nell'avviso pubblico e nel progetto di sponsorizzazione;
• il contenuto del messaggio che costituirà oggetto del contratto o l'impegno, da parte dello sponsor, ad informare preventivamente il Comune sul contenuto del messaggio che egli intenderà utilizzare ai fini della sponsorizzazione;
• la dichiarazione espressa di assunzione diretta di responsabilità in merito agli adempimenti contrattuali.
Art. 14
(Esame e valutazione delle offerte)
14.1 Le offerte sono valutate dall’ufficio competente individuato in relazione all'oggetto della sponsorizzazione, nel rispetto dei criteri definiti dal progetto di sponsorizzazione e di quelli fissati nell'avviso pubblico.
14.2 I criteri di selezione delle offerte dovranno rispondere, di norma, ai seguenti principi generali:
• ove pervengano più offerte, è approvata apposita graduatoria, formata in base al maggior vantaggio economico per il Comune oppure sulla base dei punteggi attribuiti in ragione dei criteri qualitativo-economici eventualmente fissati nell’avviso (valore economico, convenienza dell’Amministrazione ad acquisire lo sponsor nella propria disponibilità, fiducia ed immagine dello sponsor per gli effetti di ritorno della pubblicizzazione dell’evento, eventuali servizi aggiuntivi e simili). Definita la graduatoria, viene effettuata l'assegnazione fino alla copertura totale prevista dall’avviso, cominciando dal primo soggetto della graduatoria; nel caso sia stato individuato un solo spazio pubblicitario, lo stesso è assegnato al primo della graduatoria;
• nel caso che più soggetti offrano il totale di quanto richiesto, si potrà procedere:
a) ad assegnazione tramite sorteggio, oppure
b) il contratto potrà riguardare gli stessi soggetti in maniera paritetica, previo assenso degli stessi, e, in tal caso, l'importo totale sarà suddiviso in parti uguali poste a carico dei soggetti che accetteranno; oppure
c) il Comune, valutate le circostanze, può decidere di accettare tutte le offerte pervenute e, sempre previo assenso dei soggetti offerenti, veicolare la parte eccedente l'importo del progetto per l'estensione dello stesso o proporre di sponsorizzare altre attività/iniziative del Comune;
• è facoltà della parte pubblica, in relazione a singoli progetti, fissare criteri particolari di selezione.
Art. 15
(Scelta del contraente e stipulazione del contratto)
15.1 Le modalità di scelta del contraente e tutti i contenuti contrattuali, e più in generale la gestione del rapporto di sponsorizzazione e/o di collaborazione rientra nelle competenze dei Dirigenti/Direttori dei Settori/Servizi Autonomi.
15.2 Il ricorso, da parte dell’Amministrazione, a forme di sponsorizzazione e/o ad accordi di collaborazione, anche laddove l’iniziativa provenga da terzi, va sempre formalizzato con apposito atto scritto di natura contrattuale, sottoscritto da parte dello sponsor e del Diigente/Direttore del Settore/Servizio Autonomo competente e nel quale sono, in particolare, stabiliti:
• l’individuazione dell’oggetto del contratto ed il contenuto della sponsorizzazione;
• il diritto dello sponsor all’utilizzazione “esclusiva” oppure “non esclusiva” degli spazi fisici e/o digitali individuati nell'ambito delle iniziative per i quali è prevista la sponsorizzazione;
• gli impegni e/o gli obblighi dello sponsee e dello sponsor;
• la durata del contratto di sponsorizzazione;
• le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze;
• l’eventuale cauzione nelle ipotesi di prestazioni continuative;
• spese e disposizioni contrattuali finali.
15.3 In ogni contratto deve essere prevista la clausola risolutiva espressa, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno, per i seguenti casi:
• mancata attuazione dell'iniziativa oggetto della sponsorizzazione o rinvio della stessa. La
risoluzione del contratto non comporta, in tal caso, alcun diritto da parte dello sponsor, a pretese o richiesta di risarcimento danni di qualsiasi natura;
• mancata ottemperanza ad una qualsiasi delle obbligazioni poste a carico dello sponsor, laddove il soggetto privato rechi danno all’immagine del Comune.
15.4 Al termine del rapporto derivante dalla stipulazione del contratto, lo sponsor è tenuto, con oneri a proprio carico, alla rimozione del proprio nome o altro segno distintitvo.
15.5 Il mancato o parziale pagamento del corrispettivo o la non corretta erogazione da parte dello sponsor di quanto pattuito, sono causa di decadenza dall’affidamento, e lo sponsor è tenuto alla rimozione del messaggio con oneri a proprio carico, fermo restando la possibilità per il Comune di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.
Art. 16
(L'offerta di sostanziale mecenatismo)
16.1 Le sponsorizzazioni offerte o proposte da privati o da enti e soggetti giuridici privi di finalità di lucro, soprattutto dove il ritorno di natura pubblicitaria appaia del tutto tenue e prevalga l'aspetto di un sostanziale contratto a prestazioni economicamente unilaterali con la prevalenza di profili cosiddetti di «mero mecenatismo» o spirito di liberalità da parte dello sponsor, non sono soggette a procedure selettive di sorta.
Il riconoscimento dell’utilità della proposta avviene mediante approvazione della stessa con deliberazione della Giunta Comunale.
Dopo l’approvazione da parte della Giunta Comunale della proposta proveniente dal terzo, si procede alla sottoscrizione di un contratto o accordo in forma scritta.
Art. 17
(Utilizzo dei risparmi di spesa)
17.1 Sono considerati risparmi di spesa le risorse finanziarie assegnate con il Piano Esecutivo di Gestione che dovessero risultare non utilizzate a seguito della stipula di un contratto di sponsorizzazione.
Art. 18
(Aspetti economici, contabili e fiscali)
18.1 Ove il corrispettivo della sponsorizzazione sia costituito da una somma di denaro, il pagamento avviene, di norma, almeno nella misura del 50% al momento della stipulazione del contratto e nella misura restante entro i 15 giorni successivi alla conclusione dell’iniziativa o attività correlata.
18.2 Se richiesto dal Comune, lo sponsor deve prestare apposita garanzia fideiussoria per il pagamento del corrispettivo, costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
18.3 Il contratto di sponsorizzazione costituisce attività rilevante ai fini IVA e soggetta ad aliquota di legge vigente. Il contributo specificato dal contratto dovrà essere sempre espresso con la dicitura “oltre ad IVA di legge”, e l’importo erogato dovrà pertanto essere sempre comprensivo di IVA.
18.4 Qualora il corrispettivo del contratto di sponsorizzazione consista in lavori, nella prestazione di servizi o nella fornitura di beni a carico dello sponsor, è fatto obbligo di operare la doppia fatturazione, ovvero la fatturazione dello sponsor al Comune del valore dei lavori, servizi o beni, soggetta ad IVA, e la fatturazione del Comune allo sponsor di un pari importo, sempre soggetto ad IVA, per il valore della promozione di immagine fornita allo sponsor.
18.5 La regolamentazione contabile del rapporto di sponsorizzazione, a seconda delle forme di realizzazione dello stesso, si effettuerà pertanto come di seguito indicato:
- contributi economici: il Comune emetterà fattura al soggetto finanziatore per un importo pari al
contributo versato, che dovrà coincidere con quello pattuito nel contratto;
- cessione gratuita di beni e/o servizi: lo sponsor fatturerà al Comune un importo pari al valore stimato del bene, dei lavori o dei servizi ceduti, come stabilito nel contratto di sponsorizzazione. In conseguenza, il Comune provvederà ad emettere fattura allo sponsor di uguale importo, a titolo di sponsorizzazione, con compensazione contabile delle due fatture;
- compartecipazione economica alle spese di realizzazione delle varie iniziative/attività organizzate dal Comune o assunzione diretta delle spese medesime: lo sponsor prenderà in carico il pagamento della/e fattura/e emessa/e dal/i fornitore/i;
18.6 Ogni spesa contrattuale inerente e conseguente alla stipulazione e alla registrazione del contratto di sponsorizzazione e/o dell’accordo di collaborazione è a carico dello sponsor.
18.7 Nel caso in cui il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione sia previsto in denaro, per i contratti di durata pluriennale, lo stesso dovrà essere effettuato annualmente in forma anticipata.
Art. 19 (Responsabilità)
19.1 Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità di natura civile o penale conseguente all’allestimento e allo svolgimento delle attività di promozione da parte dello sponsor.
19.2 Lo sponsor è responsabile a tutti gli effetti del personale eventualmente incaricato dell’esecuzione degli interventi, sia per quanto riguarda la capacità operativa sia per gli eventuali infortuni e responsabilità civili verso terzi. A tal fine, tutti i prestatori d’opera dovranno essere assicurati.
Art. 20 (Verifiche e controlli)
20.1 Le sponsorizzazioni potranno essere assoggettate a periodiche verifiche da parte del servizio comunale competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.
20.2 Le eventuali difformità emerse in sede di verifica dovranno essere tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e l’eventuale diffida produrranno gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.
Art. 21 (Trattamento dei dati personali)
21.1 Il Comune di Campi Bisenzio, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in relazione al contratto di sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.
21.2 Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
21.3 I diritti dell'interessato potranno essere esercitati in qualsiasi momento, secondo le modalità previste dagli articoli 12 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.
Art. 22 (Normativa di rinvio)
22.1 Per quanto non esplicitamente previsto e stabilito nel presente regolamento, si fa formale rinvio alle leggi e normative vigenti in materia di disciplina dei rapporti con la Pubblica Amministrazione ed
in particolare:
• Codice dei contratti approvato con il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
• D.Lgs. n. 267/2000;
• art. 43 della legge 449/1997;
• normativa del Codice Civile e altre leggi vigenti riguardanti la peculiare materia dei contratti e, più genericamente, delle obbligazioni;
• norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti adottati dal Comune.
22.2 Restano ferme specifiche discipline di settore ed eventuali divieti di sponsorizzazione ivi contenuti.
Art. 23 (Disposizioni finali)
23.1 Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
23.2 Il presente regolamento entra in vigore dalla data di adozione della relativa deliberazione che lo approva.