COLLEGIO DI NAPOLI
COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
(NA) MARINARI Presidente
(NA) GIUSTI Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) XXXXXXX Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) XXXXXXXXXX Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) QUARTA Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX
Nella seduta del 25/05/2016 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Estinti anticipatamente due contratti di finanziamento dietro cessione del quinto della retribuzione e dietro delegazione di pagamento, il cliente, in sede di reclamo, contestava la mancata retrocessione delle quote di oneri finanziari e assicurativi non maturati. Insoddisfatto del riscontro, con ricorso reitera, assistito dal proprio legale, la domanda ai fini dell’accertamento del diritto alla restituzione delle diverse voci di costo relative alle commissioni, nonché del premio assicurativo secondo il criterio proporzionale alla durata dei finanziamenti, oltre ad interessi e alla rivalutazione monetaria oltre ad il risarcimento del danno derivante dalla violazione del dovere di correttezza e buona fede e alle spese di assistenza difensiva.
Costituitosi, il resistente eccepisce, innanzitutto, l’irricevibilità per mancanza di prova dell’ avvenuta estinzione anticipata dei due finanziamenti, atteso che il ricorrente si è limitato ad allegare esclusivamente copia del contratto e del relativo conteggio estintivo.
Tanto premesso, si rileva quanto segue in
DIRITTO
Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Innanzitutto infondata e perciò immeritevole di accoglimento è l’eccezione pregiudiziale sollevata dalla parte resistente circa l’irricevibilità del ricorso per mancanza di prova dell’estinzione anticipata dei due finanziamenti poiché nell’interlocuzione successiva al reclamo l’intermediario ha basato la propria strategia di composizione bonaria della controversia proprio sul presupposto che i rapporti si fossero anticipatamente estinti. A tale riguardo, la parte ricorrente ha allegato al ricorso una corrispondenza della banca che dà inequivocabilmente per avvenuta l’estinzione dei due contratti (v. in un caso analogo la decisione di questo Collegio n. 1556/2016).
Nel merito, il ricorrente richiede il rimborso delle commissioni e dei premi assicurativi determinato in ossequio al criterio proporzionale in relazione a due distinti contratti di finanziamento, il primo di cessione del quinto ed il secondo di delegazione di pagamento..
Al riguardo, costituisce orientamento consolidato di questo Arbitro quello secondo cui: “La questione dei rimborsi spettanti in occasione dell’estinzione anticipata di prestiti concessi contro cessione del quinto e delegazione di pagamento è stata più volte portata all’attenzione dei tre Collegi dell’ABF (v. tra le altre, Decisione n. 4020 del 25 luglio 2013). Gli approfondimenti effettuati, da ultimo anche da parte del Collegio di coordinamento (v. dec. cit.), hanno consentito di ritenere che, in caso di estinzione anticipata: a) l’intermediario debba restituire, per la parte non maturata, le commissioni addebitate in sede di stipula; b) in assenza di una “chiara e congrua” ripartizione nel contratto tra oneri e costi up-front e recurring, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci debba essere considerato soggetto a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale; c) in riferimento ai costi recurring, l’importo da rimborsare vada equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis (in base al quale l’ammontare complessivo delle spese viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue), giacché trattasi di corrispettivi allo svolgimento di attività amministrative il cui costo, al netto di fattori esogeni, è costante in pendenza di rapporto; d) l’onere economico del contratto di assicurazione, per il collegamento funzionale che lega tale contratto a quello di finanziamento, debba essere annoverato tra i “costi” del credito presi in considerazione dall’art. 125-sexies, comma 1, TUB ai fini della determinazione del diritto di rimborso del cliente; e) non sarebbe illegittimo, né irrazionale quantificare l’equa riduzione degli oneri assicurativi ponderando il rimborso della quota del premio in funzione del capitale residuo assicurato, purché l’applicazione di tale criterio di rimborso sia espressamente enunciata in contratto; f) in assenza di una siffatta previsione, sia ragionevole quantificare il diritto di rimborso del cliente applicando ai premi versati il principio di competenza economica, posto che si tratta di costi che maturano in ragione del tempo, e che di conseguenza sono da rilevare pro rata temporis” (ABF dec. 901 del 2015).
In ossequio a tali consolidati principi, dalla documentazione contrattuale relativa a tali contratti emerge che la commissione bancaria si compone di una serie di attività esclusivamente up front e, dunque, non è rimborsabile. Al contrario, la commissione di intermediazione, comprensiva delle commissioni all’agente/mediatore, comprende attività recurring (es. gestione delle rate di rimborso in scadenza e spese di segreteria). Da tale opacità deriva, conformemente agli orientamenti più volte espressi da questo Collegio (v., tra le tante, le decisioni nn. 4086/2012; 2178/2013; 2513/2014 e, in termini, la decisione
n. 482/2014) il riconoscimento del diritto del ricorrente alla restituzione della quota parte residua alla durata del finanziamento, pari (in applicazione del criterio proporzionale), rispettivamente, per il finanziamento dietro cessione del quinto, dell’importo pari a 1.316,86 euro e, per il finanziamento con delegazione di pagamento, dell’importo pari a 2.585,99 euro.
Quanto al premio assicurativo, va riaffermata la legittimazione passiva della resistente ex art. 22 L. n.221/2012 (di conversione del D.L. n. 179/2012), atteso che gli obblighi ivi stabiliti in capo all’impresa di assicurazione non sembrano incidere sul profilo della legittimazione (non sottraendo il finanziatore alla concorrente responsabilità per la restituzione del dovuto a fronte di negozi collegati) quanto piuttosto sull’esercizio dell’eventuale azione di regresso. Precisato questo, è appena il caso di ribadire la particolare tipologia dei rapporti oggetto della controversia. Essi si compongono, sul piano atomistico, di due (apparentemente) distinti contratti conclusi con la medesima controparte: mutuo da un lato; polizza assicurativa dall’altro. Tale due negozi risultano peraltro tra loro avvinti da un evidente ed incontestabile legame: quello di sincronicamente e contemporaneamente concorrere e cooperare al medesimo risultato economico – sociale consistente nell’assicurare al sovvenuto il finanziamento richiesto. Prevalente dottrina e giurisprudenza largamente maggioritaria precisano, perché si dia la fattispecie del collegamento, che debbano ricorrere due elementi: uno obiettivo, consistente nel nesso economico o teleologico tra i vari negozi e uno subiettivo, consistente nella intenzione di coordinare i vari negozi verso uno scopo comune, ossia nell’intento di collegare i due negozi. Il collegamento negoziale incide direttamente sulla causa dell’operazione contrattuale che viene posta in essere “risolvendosi nella interdipendenza funzionale dei diversi atti negoziali rivolta a realizzare una finalità pratica unitaria” (Cass., 16 febbraio 2007, n.3645; id., 10 luglio 2008, n.18884). Il nesso fra più negozi fa sì che l’esistenza, la validità, l’efficacia, l’esecuzione di un negozio influiscano sulla validità o efficacia o esecuzione di un altro negozio, oppure che il requisito di un negozio si comunichi all’altro, o ancora che il contenuto di un negozio sia determinato dal contenuto dell’altro, e così via. Ora, sembra ragionevole ritenere che i contratti in rassegna siano caratterizzati da un collegamento negoziale per la ricorrenza dei richiamati elementi obiettivo e subiettivo. Come si è avuto modo di osservare, dottrina e giurisprudenza impongono riguardo a siffatte fattispecie una considerazione unitaria dell’assetto degli interessi globalmente perseguito dalle parti in termini di validità, efficacia, complessiva utilità delle prestazioni dedotte nei contratti. In particolare, le evoluzioni del rapporto principale (il finanziamento) non possono non riflettersi su quello accessorio (l’assicurazione) poiché, venuto meno il primo, la persistenza del rapporto assicurativo si rivelerebbe privo di causa. Non è, in siffatta guisa, casuale che le riportate conclusioni rinvengano puntuale riscontro nell’accordo ABI – Ania del 22 ottobre 2008, rubricato alle “ linee guida per polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento”. Non consta che tali principi siano stati dal resistente osservati. Da tanto consegue il diritto del cliente al rimborso della relativa quota di premio di copertura non goduto in esito all’estinzione anticipata del finanziamento, calcolata (sempre in applicazione del criterio proporzionale), rispettivamente, per il finanziamento dietro cessione del quinto dello stipendio, dell’importo pari a 823,15 euro e, per il finanziamento con delegazione di pagamento, dell’importo pari a 823,51 euro.
Così per il complessivo importo di 2.140,01 euro per il finanziamento dietro cessione del quinto dello stipendio e dell’importo di 3.409,50 euro per il finanziamento con delegazione di pagamento, oltre agli interessi legali dalla data del reclamo e al ristoro delle spese di assistenza difensiva, equitativamente determinate in 200,00 euro, rigettata sia la domanda di risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria, trattandosi di un debito di valuta ex art. 1277 c.c., sia la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, in assenza dell’allegazione, da parte del ricorrente, degli elementi di fatto dai quali desumere l’esistenza e l’entità del pregiudizio.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 5.549,01, oltre interessi legali dalla data del reclamo; dispone altresì il ristoro delle spese per assistenza difensiva nella misura equitativamente determinata di € 200,00.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1