LINEE GUIDA RELATIVE ALLE PREVISIONI CONTRATTUALI, OBBLIGAZIONI E IMPEGNI CHE LA BANCA DOVRÀ OBBLIGATORIAMENTE INSERIRE IN OGNI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO CHE VERRÀ SOTTOSCRITTO CON I BENEFICIARI
LINEE GUIDA RELATIVE ALLE PREVISIONI CONTRATTUALI, OBBLIGAZIONI E IMPEGNI CHE LA BANCA DOVRÀ OBBLIGATORIAMENTE INSERIRE IN OGNI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO CHE VERRÀ SOTTOSCRITTO CON I BENEFICIARI
1. INTERVENTO DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI E DI FINLOMBARDA
(a) I Contratti di Finanziamento dovranno contenere specifica previsione contrattuale circa la partecipazione della Banca Europea per gli Investimenti ("BEI") e di Finlombarda S.p.A. ("Finlombarda") per il tramite dei fondi BEI al finanziamento dell’Iniziativa e circa il vantaggio finanziario derivante ai beneficiari finali dal contratto sottoscritto in data 25 luglio 2011 tra la BEI e Finlombarda - che prevede, inter alia, la concessione da parte di BEI di una linea di finanziamento a favore di Finlombarda pari a Euro 200.000.000,00 (duecentomilioni/00)- ed indicativamente stimabile in almeno 25 (venticinque) punti base all'anno alle attuali condizioni di mercato.
(b) In particolare i singoli Contratti di Finanziamento dovranno prevedere una clausola denominata "Partecipazione della Banca Europea per gli Investimenti e di Finlombarda" in cui sarà specificato il vantaggio finanziario, comunque non inferiore a 25 (venticinque) punti base all'anno alle attuali condizioni di mercato, trasferito ai beneficiari finali, e del seguente tenore:
"La Banca europea per gli investimenti (BEI) è l'istituzione finanziaria, istituita nel 1958 dal Trattato di Roma, che partecipa a fianco degli istituti finanziari al finanziamento di programmi di investimento rientranti negli obbiettivi economici fissati dall'Unione Europea. Il prestito, oggetto del presente contratto, dovrà rispettare il complesso dei criteri di ammissibilità richiesti dei finanziamenti BEI.
La società mutuataria riconosce una riduzione del tasso di interessi che sarebbe altrimenti applicabile, secondo le condizioni previste dal relativo articolo del presente contratto, in assenza del finanziamento BEI. A titolo informativo, tale riduzione è stimabile, alle attuali condizioni di mercato, in almeno 25 punti base rispetto al tasso annuale applicato dalla società mutuataria per prestiti simili".
2. TASSI DI INTERESSE
I Finanziamenti produrranno interessi al tasso Euribor a 6 mesi oltre a un margine che varierà in funzione della classe di rischio assegnata al relativo beneficiario.
Ai fini del presente articolo "Euribor" indica il tasso Euribor per periodi corrispondenti al periodo di interessi pertinente al Finanziamento – arrotondato, ove necessario, per eccesso a 1/1.000 – denominato “Euro Inter Bank Offered Rate”, quale rilevato alle ore 11:00 a.m. (ora di Bruxelles) di un giorno che cade 2 (due) giorni lavorativi immediatamente precedenti la data di inizio del relativo periodo di interessi, e pubblicato sul circuito Reuters sulla pagina Euribor 01, o su una nuova pagina della stessa o, in caso di indisponibilità della pubblicazione effettuata da Reuters, un'altra pubblicazione di livello paragonabile scelta per tale scopo da Finlombarda e dalla Banca.
3. RIMBORSO DEL FINANZIAMENTO
Con la sottoscrizione di ciascun Contratto di Finanziamento il relativo beneficiario si impegna a rimborsare ogni commissione, spesa e comunque ogni esborso che la Banca e/o Finlombarda dovessero effettuare in dipendenza del Finanziamento BEI, dell'accesso al Fondo di Garanzia ex art. 2 comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come successivamente modificata e integrata, anche a titolo diverso dal rimborso del capitale e del pagamento degli interessi.
4. RIMBORSO ANTICIPATO VOLONTARIO
Fermo restando tutto quanto precede, il beneficiario potrà rimborsare anticipatamente il Finanziamento, anche parzialmente, nel caso in cui la data prevista per l’estinzione anticipata coincida con una scadenza del periodo di interessi ivi determinato.
5. ESECUZIONE DEI SINGOLI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO
(a) I singoli Contratti di Finanziamento:
(i) saranno stipulati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero registrati presso la competente Agenzia delle Entrate ovvero stipulati per scrittura privata in forma idonea ai sensi della legge ai fini dell'attribuzione della data certa agli stessi;
(ii) rifletteranno le condizioni di provvista sui fondi della BEI;
(iii) conterranno una previsione ai sensi della quale l'erogazione del relativo Finanziamento avrà luogo entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento;
(iv) saranno disciplinati dal diritto italiano;
(v) saranno conformi alle presenti Linee Guida di Finanziamento;
(vi) saranno trasmessi a Finlombarda, entro 15 (quindici) giorni dalla stipula, in originale.
(b) La Banca si impegna a esercitare i diritti derivanti dai singoli Contratti di Finanziamento in modo da salvaguardare anche gli interessi di Finlombarda e della BEI e si impegna a non modificare i Contratti di Finanziamento qualora ciò possa pregiudicare gli interessi di Finlombarda e della BEI senza il preventivo consenso scritto di Finlombarda, che non verrà irragionevolmente negato.
6. OBBLIGHI RELATIVI ALLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI
Ciascun Contratto di Finanziamento dovrà contenere le seguenti previsioni:
"(a) Il beneficiario si obbliga a rispettare, oltre a quanto previsto dal presente contratto, anche le disposizioni dipendenti dal Contratto di Finanziamento BEI concluso tra Finlombarda e la BEI, e precisamente:
(i) a utilizzare il Finanziamento esclusivamente per la realizzazione del Progetto;
(ii) a realizzare integralmente il Progetto conformemente alle relative previsioni;
(iii) a consentire alle persone designate dalla BEI o da Finlombarda di effettuare visite ed ispezioni dei luoghi, impianti e lavori compresi nel Progetto, nonché tutte le verifiche che esse riterranno utili, agevolando il loro compito;
(iv) a far ricorso, per gli appalti e le commesse di lavoro, forniture, attrezzature e servizi destinati all'esecuzione del Progetto, a procedure conformi alle direttive del Consiglio dell'Unione Europea applicabili al Progetto stesso ovvero, qualora le suddette direttive non siano applicabili al Progetto, a procedure che rispettino in maniera soddisfacente per la BEI criteri di economicità ed efficienza;
(v) a eseguire i lavori necessari alla realizzazione del Progetto in conformità alla legislazione comunitaria, statale e locale applicabile in materia di protezione dell'Ambiente (come definito nel Contratto di Finanziamento BEI);
(vi) a fornire, su richiesta di Finlombarda, la documentazione rilasciata dalle autorità competenti comprovante la summenzionata conformità, documentazione che Finlombarda provvederà a trasmettere alla BEI qualora quest'ultima ne faccia espressa richiesta;
(vii) a far sì che le opere, gli impianti ed i macchinari costituenti il Progetto formino oggetto di manutenzione, di riparazione ed eventualmente di rifacimento o di revisione necessari per il mantenimento o il ripristino delle loro normali capacità di utilizzo.
(b) Il beneficiario dichiara che il Finanziamento è stato richiesto per la realizzazione del Progetto, approvato dalla BEI, e si impegna affinché le somme erogate ai sensi del presente contratto siano destinate interamente allo stesso.
(c) Il beneficiario, in conformità a quanto previsto nel Contratto di Finanziamento BEI, autorizza, fin d'ora, quest'ultima a trasmettere alla BEI l'originale del presente contratto ovvero una sua copia resa conforme dal notaio. Autorizza altresì Finlombarda, qualora gliene venga fatta richiesta, a fornire alla BEI qualsiasi dato relativo al Finanziamento.
(d) Il beneficiario prende atto che Finlombarda ha ceduto pro solvendo alla BEI i crediti di qualsiasi natura vantati nei confronti del beneficiario stesso in forza del presente Contratto, con le inerenti garanzie, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2843 del codice civile. Al tal fine, il beneficiario dichiara espressamente di accettare incondizionatamente e irrevocabilmente la cessione del predetto credito con le relative garanzie prendendo, altresì, atto che Finlombarda continuerà comunque ad incassare, anche nell'interesse della BEI, i crediti ceduti fino a comunicazione da parte di quest'ultima che ogni successivo pagamento dovrà essere effettuato direttamente dalla BEI stessa sul conto indicato nella medesima comunicazione."
Resta inteso che ai fini del presente articolo 6 per "Progetto" si intende il Finanziamento degli Ordini accettati o dei Contratti di fornitura ai sensi dell’Avviso alle imprese relativo alle singole linee di intervento.
7. CESSIONE DEL CREDITO E/O DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO DA PARTE DELLA BANCA
La Banca ha la facoltà di procedere alla cessione, in tutto o in parte, dei diritti, crediti, benefici e obblighi derivanti da, o relativi al singolo Contratto di Finanziamento ovvero alla cessione, in tutto o in parte, della propria posizione nel Contratto di Finanziamento in favore della BEI e di altre banche o istituzioni finanziarie che siano Banche Qualificate.
Ai fini del presente articolo 7 per "Banche Qualificate" si intende:
(a) una banca o un’altra istituzione finanziaria, la quale:
(i) sia residente ai fini fiscali in Italia e non agisca per i fini del contratto di finanziamento attraverso una stabile organizzazione situata al di fuori dell’Italia; e
(ii) sia autorizzata a svolgere in Italia l’attività che essa svolga o debba svolgere in relazione al contratto di finanziamento; o
(b) una stabile organizzazione, filiale o succursale in Italia di una banca o un’altra istituzione finanziaria,
(i) che non sia residente in Italia ai fini fiscali e per la quale ogni pagamento ricevuto ai sensi del Contratto costituisca reddito di impresa ai sensi degli articoli 81 e 152 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche; e
(ii) che sia residente a fini fiscali in uno Stato che abbia stipulato con la Repubblica Italiana un trattato sulla doppia imposizione, debitamente ratificato e in vigore; e
(iii) che sia autorizzata a svolgere in Italia l’attività che essa svolga o debba svolgere in relazione al contratto di finanziamento.
La Banca cedente si impegna a far sì che il cessionario accetti, a fronte del trasferimento della relativa quota di partecipazione, di aderire e diventare parte, con riferimento a tale quota di partecipazione, di tutti i documenti finanziari di cui era parte la Banca cedente (ivi inclusa a titolo esemplificativo la Convenzione) subentrando, con riferimento a quest’ultima, nella posizione della Banca cedente, e impegnandosi a sottoscrivere e formalizzare ogni atto che sia necessario a tal fine.
8. RINUNCIA E REVOCA
Ciascun Contratto di Finanziamento dovrà contenere le seguenti previsioni minime riferite ai casi di rinuncia/revoca/decadenza del Finanziamento:
a) il Soggetto beneficiario può rinunciare al Finanziamento in qualsiasi momento successivo alla concessione e prima dell’erogazione dello stesso, mediante comunicazione scritta indirizzata a Finlombarda e alla Banca convenzionata;
b) il Finanziamento verrà revocato da Finlombarda: (i) qualora vengano meno i requisiti soggettivi di ammissione all’Intervento finanziario meglio precisati nell’avviso alle imprese relativo alle singole linee di intervento; (ii) in caso di mancato adempimento delle obbligazioni e dei vincoli prescritti nel Contratto di finanziamento; (iii) qualora il Soggetto beneficiario venga posto in stato liquidazione o venga sottoposto a procedura concorsuale. Nel caso di revoca del Finanziamento già erogato, il Soggetto beneficiario dovrà restituire l’importo percepito nelle modalità ed nei tempi indicati nella comunicazione di Finlombarda di revoca e contestuale richiesta di restituzione;
c) qualora il Soggetto beneficiario non rispetti le prescrizioni ed i vincoli previsti in sede di delibera di Finlombarda o della Banca convenzionata ai fini dell’erogazione, decade dal Finanziamento.
9. CONDIZIONI SOSPENSIVE ALL'UTILIZZO
Tra le condizioni sospensive a ciascun utilizzo dei singoli Finanziamenti dovrà essere inserita la seguente:
"Non vi sia stata alcuna modifica sostanziale relativa al Progetto, in relazione alla quale Finlombarda si è impegnata a dare comunicazione ai sensi dell'articolo 8.01 del Contratto di Finanziamento BEI".