CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE
Allegato 1
CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE
PER INCARICO DI PROJECT MANAGER PROGETTO EUROPEO INTERREG ALPINE SPACE
SMARTVILLAGES – (ASP 623) - Smart digital transformation of villages in the Alpine Space
Tra
Agenzia di Sviluppo GAL Genovese (di seguito GAL Genovese), società a responsabilità limitata a maggioranza pubblica con sede legale in xxx Xxxxxxxxxx 00/0 00000 Xxxxxx, C.F./P.IVA 01094850995 di seguito la “Società”,
e
il/la Sig./Sig.ra/Studio ………………………………… ………….., residente/sede legale in , C.F.
……………………………………………………..
Partita Iva n (di seguito “Professionista”)
A seguito dell’approvazione dell’incarico nella riunione del CdA del……………………………………
Premesso che
1) L’Agenzia di Sviluppo GAL Genovese è una società a responsabilità limitata a maggioranza pubblica che svolge attività di sviluppo delle aree rurali e di miglioramento delle attività dei comparti delle diverse filiere economiche attraverso l’attivazione e la gestione di progetti su fondi europei, nazionali, regionali o di qualsiasi altro soggetto potenziale erogatore;
2) al/alla Sig./Sig.ra / Studio ………………………………………………..…è riconosciuta una adeguata professionalità, avendo
maturato notevole esperienza nel settore in cui opera la Società;
3) oggetto del presente contratto è una collaborazione a carattere autonomo sia sotto il profilo formale che sostanziale;
4) il Professionista è interessato a collaborare con la Società a condizione di poter svolgere il proprio incarico con modalità tali da potergli garantire autonomia operativa e flessibilità di orari e presenze. Al contrario, egli non è disponibile a porre in essere forme di collaborazione più vincolanti rispetto a quelle proprie di una collaborazione libero-professionale;
5) con il presente contratto è escluso ogni assoggettamento sia al potere direttivo che di controllo del Personale, con il quale, per ragioni della sua opera, il Professionista potrà venire in contatto;
tutto ciò premesso,
si conviene e stipula quanto segue:
1) Premesse
Le premesse fanno parte integrante del presente contratto.
2) Oggetto della prestazione e modalità di esecuzione
a) Il GAL Genovese affida al Professionista l’incarico di svolgere attività di Project Management diretta al coordinamento, alla gestione ed al monitoraggio del Progetto EUROPEO INTERREG ALPINE SPACE, in osservanza dell’art. 6 del “Subsidy Contract for the Project SmartVillages. Il Professionista dovrà fornire alla Società consulenze specifiche, a titolo esemplificativo e non esaustivo, inerenti le seguenti attività:
• Partecipazione al Project Steering Group (PSG);
• Coordinamento delle attività di avvio, attuazione e chiusura del progetto e monitoraggio progressi attività ed eventuali ritardi;
• Coordinamento con il team che lavora sul progetto e coordinamento con il Financial Manager affinché le spese coincidano con le attività del progetto;
• Partecipazione alle riunioni tecniche del partenariato e allo Steering Commitee;
• Partecipazione ai meeting del progetto.
b) Il Professionista accetta l’incarico e si impegna a svolgerlo con la massima professionalità ed al meglio delle proprie capacità, muovendosi in sintonia con le eventuali indicazioni della Società e nel rispetto di ogni normativa, attuale o futura, comunque applicabile all’attività oggetto del contratto.
3) Obbligo di correttezza e riservatezza
a) Il Professionista si impegna a tenere una condotta che, per sua natura o per le possibili conseguenze,
non risulti in contrasto con i doveri connessi all’esecuzione del contratto.
b) Il Professionista si impegna a mantenere la più ampia riservatezza su tutto quanto concerne la Società.
E’ fatto, pertanto, divieto al Professionista di comunicare o divulgare qualsiasi tipo di informazione o notizia inerente l’organizzazione e/o attività della Società ed in genere a tutto ciò di cui sia venuto a
conoscenza durante l’esecuzione del contratto. Tale obbligo si estende anche al periodo successivo alla
cessazione del contratto.
c) E’ fatto divieto al Professionista di utilizzare documentazione o materiale di qualunque genere, di cui sia entrato in possesso per l’esecuzione del contratto, per fini estranei a quelli propri del contratto stesso.
4) Corrispettivo
a) Per le prestazioni di cui al punto 2) è convenuto, pattuito e dalle parti accettato un compenso lordo massimo di Euro 60.000,00 (sessantamila/00) per l’intera durata del contratto, oltre a Iva e
c.p.a., da liquidarsi, eventualmente anche mediante acconti mensili o secondo le modalità e i termini che saranno convenuti tra le parti, dietro presentazione di regolare fattura. Tale somma si intende quale
corrispettivo per l’attività complessivamente svolta dal professionista in esecuzione del contratto, nonché per l’assunzione di ogni connessa responsabilità ed obbligazione.
La Società si impegna a rimborsare le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dal Professionista per trasferte connesse allo svolgimento dell’incarico effettuate al di fuori del comune in cui ha sede il GAL Genovese. Tali spese saranno rimborsate dalla Società solo se debitamente documentate dal Professionista.
5) Durata e recesso
a) Il contratto decorre dal 16/07/2018. e avrà scadenza il 30/06/2021. Ciascuna delle parti potrà
recedere dal contratto con preavviso di 3 mesi, da comunicarsi all’altra parte con raccomandata A/R. Il GAL Genovese avrà altresì la facoltà di rinunciare al periodo di preavviso, liquidando al Professionista
un’indennità sostitutiva pari a 3 mesi di compenso.
b) Il contratto potrà inoltre essere risolto dalle parti con effetto immediato – senza obbligo di preavviso o di indennizzo alcuno - in presenza di una “giusta causa”. Costituisce giusta causa di recesso per la
Società, tra l’altro, la violazione da parte del Professionista di uno dei seguenti adempimenti:
1) Obbligo di correttezza e riservatezza, di cui al punto 3);
c) Il Professionista restituirà alla Società, entro 2 giorni dalla cessazione del contratto, ogni
documentazione o materiale, su qualsivoglia supporto, utilizzato per l’esecuzione del contratto stesso,
impegnandosi altresì a non trattenerne copia.
6) Impedimenti
a) Il Professionista si impegna a dare tempestiva comunicazione alla società del sopraggiungere di un
impedimento oggettivo, che non gli consentisse di svolgere l’incarico. Il perdurare di tale impedimento per un periodo di 2 mesi di calendario, consente al Gal Genovese di recedere dal contratto, con semplice comunicazione scritta e senza obbligo di preavviso né di corrispondere al Professionista alcuna indennità.
b) Durante il periodo di impedimento il Professionista non avrà diritto ad alcun compenso e pertanto la società non sarà tenuta a corrispondergli alcunché.
7) Ulteriori previsioni
a) Il contratto ha carattere strettamente personale. Esso non può quindi essere soggetto a cessione da parte del Professionista, né il Professionista potrà farsi sostituire nell’adempimento delle obbligazioni oggetto del contratto.
b) L’eventuale tolleranza di una delle parti di comportamenti dall’altra posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel contratto, non costituirà rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l’esatto adempimento di tutti i termini e condizioni in esso previsti.
c) Qualsiasi deroga, modifica od integrazione del contratto potrà intervenire esclusivamente in forma scritta e dovrà essere accettata da entrambe le parti. Qualsiasi comunicazione, richiesta consentita dalle disposizioni del contratto, dovrà essere effettuata per iscritto.
d) Nel caso in cui una qualunque clausola del presente contratto sia ritenuta illegittima, invalida o non azionabile in tutto o in parte, essa sarà ritenuta vincolante per le parti contraenti il presente contratto nei limiti in cui ciò sia legittimo. In ogni caso, l’illegittimità o invalidità di una o più clausole non avrà alcun effetto sulla legittimità e validità delle rimanenti clausole del presente contratto.
8) Trattamento dati personali
a) Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il Professionista autorizza la Società al trattamento dei dati personali per ottemperare agli obblighi normativi connessi al presente contratto.
9) Tracciabilità flussi finanziari
a) Il Professionista, con riferimento al presente contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari stabiliti dalla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Professionista si obbliga a comunicare alla Società gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nei termini e nelle modalità previsti dalla vigente normativa in materia. Tutte le transazioni relative al presente contratto dovranno avvenire a mezzo bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il Professionista si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati trasmessi.
10) Controversie
a) Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o collegata allo stesso, sarà esclusivamente competente il Foro di Genova.
11) Rinvio
a) Per quanto non stabilito dal presente contratto si fa esplicito rimando alle norme del Codice civile che disciplinano il lavoro autonomo (art. 2229 e seguenti), alle norme vigenti in materia nonché
all’ordinamento professionale, agli obblighi deontologici ed agli usi locali.
Fatto, letto, confermato e sottoscritto in ………………………………..il …………………………………………..
Agenzia di Sviluppo GAL Genovese …………………………………………………………….
Il Professionista ……………………………………………….
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, secondo comma, c.c., il Professionista sottoscrive per presa visione ed espressa accettazione e conferma il disposto delle clausole:
3) obbligo di correttezza e riservatezza; 5) durata e recesso; 6) impedimenti; 10) tracciabilità dei flussi finanziari.
Il Professionista ………………………………………………………………………….