FURTO
CONDIZIONI DI GARANZIA - NORME CONTRATTUALI
FURTO
Durata del contratto
Dalle ore 24:00 del | 30.04.2017 |
Alle ore 24:00 del | 30.04.2020 |
I° rata dalle ore 24:00 del | 30.04.2017 |
Alle ore 24:00 del | 30.04.2018 |
Rate successive annuali con scadenza alle ore 24:00 di ogni | 30 aprile |
ATI - D.B.B. DI XXXXX BROKER S.R.L./MAG JLT S.P.A.
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SOMMARIO
SEZIONE 1 | DEFINIZIONI E DESCRIZIONE ATTIVITA’ |
Art. 1.1 | Definizioni relative al contratto di assicurazione |
Art. 1.2 | Definizioni relative all’assicurazione furto e rapina |
SEZIONE 2 | NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE |
Art. 2.1 | Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio |
Art. 2.2 | Pagamento del premio |
Art. 2.3 | Aggravamento del rischio |
Art. 2.4 | Diminuzione del rischio |
Art. 2.5 | Buona fede |
Art. 2.6 | Assicurazione presso diversi assicuratori |
Art. 2.7 | Decorrenza, scadenza e proroga dell’assicurazione |
Art. 2.8 | Facoltà di recesso |
Art. 2.9 | Regolazione del premio |
Art. 2.10 | Oneri fiscali |
Art. 2.11 | Coassicurazione e delega |
Art. 2.12 | Forma delle comunicazioni |
Art. 2.13 | Clausola Broker |
Art. 2.14 | Rinvio alle norme di legge – foro competente |
Art. 2.15 | Trattamento dati |
Art. 2.16 | Interpretazione del contratto |
Art. 2.17 | Tracciabilità dei flussi finanziari |
SEZIONE 3 | NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE FURTO e RAPINA |
Art. 3.1 | Rischi assicurati |
Art. 3.2 | Furto |
Art. 3.3 | Rapina |
Art. 3.4 | Atti vandalici e guasti cagionati dai ladri |
Art. 3.5 | Portavalori |
Art. 3.6 | Recupero delle cose assicurate |
Art. 3.7 | Reintegro del premio e delle somme assicurate |
Art. 3.8 | Esclusioni |
SEZIONE 4 | NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI |
Art. 4.1 | Obblighi in caso di sinistro |
Art. 4.2 | Esagerazione dolosa del danno |
Art. 4.3 | Procedura per la valutazione del danno |
Art. 4.4 | Mandato dei periti |
Art. 4.5 | Operazioni peritali |
Art. 4.6 | Valore delle cose assicurate – determinazione del danno |
Art. 4.7 | Esonero dalla dichiarazione di sinistri pregressi |
Art. 4.8 | Pagamento dell’indennizzo |
Art. 4.9 | Informazione sui sinistri |
Art. 4.10 | Onorari periti |
SEZIONE 5 | PARTITE E CAPITALI ASSICURATI, LIMITI DI RISARCIMENTO, CALCOLO DEL PREMIO, RIPARTO DI COASSICURAZIONE |
Art. 5.1 | Partite e Capitali assicurati |
Art. 5.2 | Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti |
Art. 5.3 | Calcolo del premio |
Art. 5.4 | Riparto coassicurativo |
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SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Art. 1.1 – Definizioni relative al contratto di assicurazione:
Contraente | Il soggetto che stipula l’assicurazione. |
Assicurato | Il soggetto nell’interesse del quale è prestata garanzia. |
Società | La Compagnia Assicuratrice o il gruppo di Compagnie che prestano l’assicurazione. |
Broker | La D.B.B. Di Bella Broker |
Assicurazione | La garanzia prestata col contratto di assicurazione. |
Polizza | Il documento contrattuale che prova l’Assicurazione. |
Capitolato Speciale | Il complesso delle norme, rappresentate in polizza, che regolano il rapporto contrattuale. |
Garanzia | la copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo. |
Indennizzo Indennità Risarcimento | la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Xxxxxxxxx | Le somme massime che la Società è obbligata contrattualmente a pagare in caso di sinistro. |
Periodo assicurativo Annualità assicurativa | Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell’assicurazione. |
Premio | la somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società. |
Rischio | la probabilità che si verifichi il sinistro. |
Sinistro | L’evento per il quale è prestata l’assicurazione e dal quale è derivato il danno. |
Franchigia | l’importo che, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, viene detratto dall’ammontare del danno e rimane a carico dell’Assicurato,. |
Scoperto | La percentuale di danno convenuta a carico del Contraente e determinata a termini di polizza per ciascun sinistro |
Art. 1.2 – Definizioni relative all’assicurazione Furto – Rapina
Furto | Sottrazione di bene mobile al legittimo detentore |
Rapina | Sottrazione di bene mobile altrui mediante violenza alla persona o minaccia |
Portavalori | Persone incaricate del trasporto dei valori |
Primo rischio assoluto | Forma di assicurazione per la quale la Società indennizza i danni fino alla concorrenza della somma predeterminata ed assicurata, prescindendo dal valore complessivo dei beni e senza l’applicazione della regola proporzionale |
Valore intero | Forma di assicurazione per la quale la Società indennizza il danno denunziato per il suo intero valore e nei limiti della somma assicurata, a condizione che la somma stessa non sia di entità inferiore al valore dei beni in garanzia, altrimenti viene applicata la regola proporzionale |
Primo rischio relativo | Forma di assicurazione che prevede un limite di indennizzo, pari alla somma assicurata, e la dichiarazione del valore complessivo dei beni oggetto dell’assicurazione. Anche tale forma è soggetta all’applicazione della regola proporzionale, ove detti beni siano dichiarati di valore inferiore a quello reale. |
Valori | La valuta al corso legale, nazionale ed estera (con controvalore in valuta corrente), titoli di credito in genere, valori bollati, biglietti e tessere per mezzi pubblici e buoni benzina, tessere telefoniche ed autostradali a consumo, fustelle sanitarie, e quant’altro assimilabile. |
Mezzi di chiusura dei locali | Le protezioni di ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti i beni assicurati |
Guasti cagionati dai ladri | I guasti arrecati dai ladri, in occasione di un furto tentato o consumato, a fabbricati ed infissi posti a protezione dei beni assicurati. |
Contenuto | Tutto quanto contenuto nei Beni Immobili di proprietà ed o in uso al Contraente e rilevabili dalle proprie evidenze formali . A titolo esemplificativo e non esaustivo: impianti, macchinari ed attrezzature posti anche all’aperto nonchè mobili, arredamenti archivi, documenti, registri, cancelleria, stampati, macchine per ufficio elettriche ed elettroniche e loro macchine e parti accessorie, indumenti, tappezzerie, serramenti aggiunti e quanto altro di inerente, nulla escluso. |
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SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 2.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.
Art. 2.2 – Pagamento del premio – decorrenza della garanzia
Il Contraente pagherà alla Società, per il tramite del Broker:
a) la prima rata di premio dalle ore 24.00 del 30.04.2017 entro 30 giorni dalla decorrenza della garanzia, fermo restando l’effetto della copertura assicurativa dalla data di aggiudicazione ;
b) le rate di premio successive alla prima (annuali) entro 30 giorni dalle rispettive date di scadenza ;
c) le appendici di regolazione e/o le eventuali franchigie contrattuali anticipate dalla Società,
entro 30 giorni, previa consegna dei relativi documenti da parte della Società;
d) le eventuali appendici di modifica delle condizioni contrattuali in corso di annualità (adeguamenti di legge, etc.) entro 30 giorni previa consegna dei relativi documenti da parte della Società;
Si considera come data di avvenuto pagamento quella di emissione del relativo mandato da parte della Contraente.
Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno di pagamento con le modalità di cui sopra, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
Art. 2.3 – Aggravamento del rischio
Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni che modifichino il rischio, il Contraente deve darne comunicazione alla Società. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 C.C.
Art. 2.4 – Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione di rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o la parte di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 C.C. e rinuncia la relativo diritto di recesso.
Art. 2.5 – Buona fede
L’omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all’indennizzo, sempreché tali omissioni incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (esclusi i casi di dolo o colpa grave).
Rimane fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio superiore a quello in corso, di richiedere la modifica delle condizioni (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità corrente).
Art. 2.6 – Assicurazione presso diversi assicuratori
Se sulle medesime cose e per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Art. 2.7 – Decorrenza, scadenza e proroga dell’assicurazione
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del 30.04.2017 alle ore 24,00 del 30.04.2020
E’ facoltà della Contraente, se ed in quanto previsto a sensi di legge, richiedere il rinnovo del contratto per un periodo di tempo non superiore alla durata del contratto originario.
La Società si impegna comunque a prorogare l’assicurazione, su richiesta del Contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, per consentire l’espletamento delle procedure di gara per il rinnovo del contratto stesso.
In tale ipotesi il premio relativo ai periodi di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura. Alla scadenza, il contratto si intenderà cessato senza obbligo di ulteriori comunicazioni.
Al Contraente competerà comunque il pagamento di eventuali regolazioni maturate sino alla definitiva scadenza della polizza e dell’eventuale proroga.
Art. 2.8 – Facoltà di recesso
la Società ed il Contraente possono recedere dal presente contratto:
a) dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, con preavviso di 45 giorni. In tale evenienza la Società entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso;
b) dopo una annualità, ad ogni scadenza anniversaria, con preavviso di 45 giorni.
Art. 2.9 – Regolazione del premio (xxx xxxxxxxxx)
Qualora il premio viene convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell’importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati richiesti in base ai quali si procederà ad effettuare la regolazione di premio.
Se il contraente/assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti, la società deve fissare un ulteriore termine non inferiore a giorni 30, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione; la garanzia resta sospesa fino alle ore 24,00 del giorno in cui il contraente/assicurato non abbia adempiuto ai suoi obblighi, fermo restando il diritto della Società ad agire giudizialmente.
Qualora all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, questo ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, attraverso un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.
La Società, tramite il Broker, ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.
Ove il Contraente abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte o incomplete oppure e sempre in buona fede abbia reso tardivamente dichiarazioni, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l’eventuale quota di premio competente e
non percepita. Tuttavia l’eventuale pagamento dei sinistri sarà automaticamente sospeso fino a quando non sia ripristinata la regolarità amministrativa degli adempimenti suddetti.
Art. 2.10 – Oneri fiscali
Le imposte, le tasse, i contributi, e tutti gli oneri stabiliti dalla legge presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, agli indennizzi alle polizze ed agli atti da esse dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento è stato anticipato dalla Società.
Art. 2.11 – Coassicurazione e delega
Qualora l’assicurazione è ripartita per quote tra più Compagnie indicate in polizza, ognuna è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota. Il Contraente dichiara di aver affidato la consulenza ed assistenza nella gestione del presente contratto al Broker, e le Imprese coassicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società indicata in sede di offerta e riportata nel frontespizio della presente polizza; di conseguenza tutti i rapporti relativi alla presente assicurazione saranno intrattenuti direttamente con la Società delegataria che provvederà ad informare le coassicuratrici.
In particolare tutte le comunicazioni inerenti il contratto ivi comprese quelle relative al recesso ed alla gestione dei sinistri si intendono fatte o ricevute dalla delegataria in nome e per conto di tutte le Imprese coassicuratrici.
Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione nonché relativi alla rappresentanza processuale, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal Contraente per il tramite del Broker direttamente nei confronti di ogni Compagnia coassicuratrice.
La sottoscritta Società delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Imprese coassicuratrici indicate negli atti contrattuali a firmarli anche in nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società delegataria sui documenti di assicurazione li rende, ad ogni effetto, validi anche per le quote delle coassicuratrici.
Art. 2.12 – Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali l’Assicurato ed il Broker sono tenuti devono essere indirizzate alla Direzione per l’Italia della Società oppure all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
Tali comunicazioni tra le parti debbono essere fatte con lettera raccomandata, telex, fax o altro mezzo idoneo, indirizzate al Broker.
Art. 2.13 – Xxxxxxxx Xxxxxx
Ad ogni effetto di legge le parti contraenti riconoscono alla Società D.B.B. Di Xxxxx Xxxxxx, Viale Xxxxxx Xxxxxx 6 – 00192 ROMA, tel. x00 000000000, telefax x00 000000000 - iscritta al RUI al n.B000050588 (in seguito denominato anche Broker) capogruppo dell’ATI con la società MAGJLT. SPA con sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxx 00, iscritta al RUI – Sezione B – con il n.B000400942, il ruolo di cui al D. Lgs. 209/2005 (ex legge 792/84) relativamente alla predisposizione del Capitolato Speciale di Appalto, alla conclusione della relativa polizza ed alla assistenza e consulenza nella esecuzione e gestione delle conseguenti obbligazioni contrattuali, per tutto il tempo della durata.
In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente :
o che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e sostanziale dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte delle Compagnie Assicuratrici;
o che tutte le comunicazioni, tutte le corrispondenze anche in materia di sinistri e di gestione degli stessi, nonché tutti i rapporti amministrativi inerenti l’esecuzione del contratto, saranno trasmesse dall'una all'altra parte per il tramite del suddetto Broker.
o che il pagamento dei premi dovuti alla Società in relazione alla presente polizza venga effettuato dall’Ente Contraente per il tramite del Broker;
o che l’opera del Xxxxxx verrà remunerata, secondo gli usi del mercato nazionale ed internazionale, confermati dalla giurisprudenza, nella misura del 2,9%.
o La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per la Contraente e verrà trattenuto sulle rimesse dei premi di assicurazione all’atto della loro rendicontazione alle Compagnie.
Art. 2.14 – Rinvio alle norme di legge – Foro competente
Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni dattiloscritte, valgono unicamente le norme del Codice Civile. Si intendono pertanto abrogate tutte le condizioni di assicurazione eventualmente riportate a stampa.
Per le controversie riguardanti l’esecuzione del presente contratto e quale sede arbitrale si dichiara competente esclusivamente l’Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l’Ente Contraente.
Art. 2.15 – Trattamento dati
Il Contraente, ai sensi della legge 31/12/1996 n. 675, autorizza al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, la Società ed il Broker.
Art. 2.16 – Interpretazione del contratto
Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente / assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.
Art. 2.17 – Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società Assicuratrice, la Società di Brokeraggio, nonché ogni altra quualsiasi titolo interessata al presente contratto [cd filiera], sono impegnate ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13/08/2010 n.0 136 e s.m.i.
I soggetti di cui al paragrafo precedente sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità ed al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire - salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale [Poste Italiane S.p.A.] e riportate, relativamente a ciascuna transazione, il Codice iI Identificativo di Gara [CIG] o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto [CUP] comunicati dalla Stazione Appaltante.
Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n.0 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. e dall'art. 3, comma 8 della Legge.
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SEZIONE 3
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE FURTO – RAPINA
Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l’assicurazione in generale.
L’eventuale discordanza tra le norme che regolano l’assicurazione in generale, le norme che regolano l’assicurazione in particolare, le norme di legge e del Codice Civile in materia di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole all’Assicurato.
Art. 3.1- Rischi Assicurati
La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dal furto e dalla rapina dei beni assicurati nonché di quelli trasportati da Portavalori, nei limiti delle somme in quanto elencate alla successiva sezione 5.
Le garanzie vengono prestate A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO, fino alla concorrenza del limite stabilito in polizza, con rinuncia quindi da parte della Società a quanto le compete ai sensi dell’art. 1907 del codice civile.
Art. 3.2 – Furto
Relativamente alla garanzia furto, la Società indennizza i danni materiali direttamente derivati dal furto delle cose assicurate anche di proprietà di terzi, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali indicati in polizza contenenti le cose stesse:
a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili, uso fraudolento di chiavi o di dispositivi di apertura / chiusura azionati elettronicamente e dei relativi sistemi di comando;
b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;
d) furto con destrezza e misteriosa sparizione.
Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.
Qualora l’autore del furto sia un dipendente dell’Assicurato, la garanzia deve intendersi operante sempre che si verifichino le seguenti circostanze :
▪ che l’autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, nè di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
▪ che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell’interno dei locali stessi.
La garanzia furto è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura (porta, finestra, vetrina, ecc.) dei locali, trovantisi alla voce "ubicazione del rischio", situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani, ballatoi, scale, terrazze e simili, accessibili e praticabili dall'esterno, senza impiego di particolare agilità personale o di attrezzi come ad es. scale, corde e simili, sia difesa da almeno uno dei seguenti mezzi :
- robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetri antisfondamento, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili, manovrabili esclusivamente dall'interno) oppure chiuso con serrature x xxxxxxxxx;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega diverse dal ferro) fissate nei muri.
Il fabbricato in cui si trovano i locali contenenti le cose assicurate deve essere costruito e coperto in cemento, laterizi, pietre od altri simili materiali.
Se la linea del tetto è situata ad un'altezza inferiore a 4 metri dal suolo da superfici acque nonché da ripiani, ballatoi, scale, terrazze e simili, accessibili e praticabili dall'esterno, senza impiego di particolare agilità personale o di attrezzi come ad es. scale, corde e simili, il tetto deve essere costruito in laterizi armati o cemento armati e senza lucernari, oppure, in vetro cemento armato totalmente fisso.
Qualora non siano rispettati i suddetti requisiti o qualora il furto sia commesso con la sola rottura di cristalli o vetri ma senza scasso delle strutture e dei mezzi di chiusura, è applicato lo scoperto del 20% sull'indennizzo dovuto.
Tale scoperto non è operante quando il furto così avvenuto è commesso durante:
- l'orario di apertura al pubblico in presenza di addetti;
- l'intervallo di chiusura diurna;
- l'orario di chiusura, purchè attraverso le luci delle inferriate e dei serramenti ma permanendo all'esterno dei locali.
Qualora il furto o la rapina siano commessi utilizzando, per l’asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell’area in uso all’Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, con detrazione dello scoperto del 20%.
Sono parificati ai danni da furto i danneggiamenti causati alle cose assicurate per commettere il furto o nel tentativo di commetterlo.
Art. 3.3 – Rapina
Relativamente ai danni da rapina, avvenuta nei locali indicati in polizza, la garanzia è estesa al caso in cui l’Assicurato o i suoi dipendenti vengono costretti a consegnare le cose assicurate, anche con violenza e/o minaccia diretta verso altre persone, ed anche qualora le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
Art. 3.4 – Atti vandalici e guasti cagionati dai ladri
L’assicurazione comprende i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici o da atti commessi dagli autori del furto,della rapina, estorsione consumati o tentati.Sono comprese altresì:
❖le spese sostenute per riparare i guasti cagionati dai ladri ai locali ed ai relativi fissi, infissi contenuto etc.;
❖le spese sostenute per la ricostruzione dei registri, e/o documenti di archivio sottratti;
Art. 3.5 - Portavalori
La garanzia è riferita a tutti i titolari e dipendenti della Contraente quando svolgono per conto della medesima le mansioni di portavalori
L’assicurazione è prestata contro:
• il furto in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto valori;
• il furto con destrezza limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori medesimi;
• il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
• la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona minacciata)
commessi sulle persone incaricate adibite al trasporto dei valori mentre nell’esercizio delle loro funzioni relative al servizio esterno, che si svolge entro i confini della Repubblica Italiana, Repubblica di X. Xxxxxx o dello Stato della Città del Vaticano, detengono i valori stessi.
L’efficacia delle garanzie deve intendersi operante alla condizione che le persone adibite al trasporto (portavalori ed eventuali accompagnatori):
• non abbiano menomazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio di portavalori, siano di età non inferiore a 18 anni e non superiore a 65 anni, nonché dipendenti del Contraente;
• non svolgano il servizio più di uno per volta.
• Limitatamente alle mansioni di accompagnatori, autisti, gli appartenenti alle Forze dell’Ordine ed agli Istituti di Polizia Privata sono convenzionalmente equiparati ai “dipendenti”.
L’assicurazione vale soltanto durante l’orario di servizio tra le ore 5 e le ore 21.
Per servizio esterno si intende sia quello svolto all’interno che all’esterno dei locali del Contraente. Qualora si trovino insieme due o più persone incaricate del trasporto dei valori, dipendenti dello stesso Contraente ed indicate anche in polizze diverse della stessa società, l’assicurazione si intende complessivamente limitata alla somma assicurata per una sola di esse.
I trasporti valori possono essere effettuati a piedi e con qualsiasi mezzo di trasporto.
Art. 3.6 – Recupero delle cose assicurate
Se in seguito ad un sinistro di furto e/o rapina, le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato non rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime
.Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere, ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra la Isoieta e l'Assicurato.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.
Art.3.7 – Reintegro del premio e delle somme assicurate
In caso di sinistro le somme assicurate ed i limiti di indennizzo si intendono ridotti con effetto immediato e sino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile al netto di eventuali franchigie.
Su richiesta della Contraente e previo consenso della Società, detti limiti potranno essere reintegrati nei valori originari; in tal caso la Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all’importo reintegrato per il tempo intercorrente tra la data del reintegro ed il termine del periodo assicurativo in corso.
Art. 3.8 – Esclusioni
Sono esclusi dall’indennizzo i danni:
verificatisi in occasione di:
- atti di guerra, occupazione o invasione militare, insurrezione;
- esplosione o emanazione di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- maremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
- mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale;
- trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate al di fuori dell’area di pertinenza aziendale; a meno che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
causati da o dovuti a :
- frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, malversazione e loro tentativi;
- derivanti da ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari;
Sono altresì escluse dall’assicurazione :
-1-Cose in leasing e apparecchiature elettroniche, se ed in quanto assicurate con specifica polizza. Relativamente a tali cose resta convenuto che la presente assicurazione, soggetta ai termini ed alle condizioni tutte da essa previsti, prestata a PRA fino a concorrenza del limite stabilito in polizza, deve intendersi operante nei confronti di dette specifiche polizze esclusivamente nei seguenti termini (differenza di condizioni, valori e limiti):
- come assicurazione primaria per le garanzie eventualmente mancanti o per in operatività delle suddette polizze;
- come coassicurazione indiretta per tutti gli altri casi;
-2-Gioielli, pietre e metalli preziosi (se non inerenti l’attività assicurata); collezioni ed oggetti d’arte di valore singolo superiore a € 2.500,00,
-3-Merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi, se assicurati con specifica polizza;
-4-Aeromobili e natanti;
-5-Automezzi iscritti al P.R.A.
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SEZIONE 4
NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI
Art. 4.1 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:
a) fare quanto gli e' possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
b) darne avviso al Broker oppure alla Società, da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C,. con l’immediatezza che la gravità dell’evento richiede, a mezzo lettera raccomandata o telegramma o fax.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.
Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:
c) al più presto presentare dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate o sottratte;
f) mettere a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
Fermo restando la facoltà della Società di stabilire, anche valendosi di tutti i dati e documenti di cui dispone l’Assicurato, la qualità ed il valore di tutte le cose garantite esistenti al momento del sinistro, l’Assicurato viene esonerato dall’obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori.
L’Assicurato è sollevato dall’obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui fuori dei fabbricati assicurati o dei locali contenti le cose assicurate.
Art. 4.2 - Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
Art. 4.3 - Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno e' concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; e quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art.4.4 - Mandato dei Periti
I Periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. “Obblighi in caso di sinistro”;
3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. “Determinazione del danno”;
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle operazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei xxxxx.Xx perizia collegiale e' valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.
Art. 4.5 - Operazioni peritali
Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
Art.4.6 - Valore delle cose assicurate -determinazione del danno-
Premesso che per “valore a nuovo” si intende convenzionalmente il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali, le parti convengono di stipulare l’assicurazione in base al suddetto valore a nuovo alle condizioni che seguono:
1. in caso di sinistro si determina per ciascuna partita separatamente:
a) l’ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione valore a nuovo non esistesse;
b) il supplemento che, aggiunto all’indennità di cui al capoverso precedente, determina l’indennità complessiva calcolata in base al valore a nuovo.
2. Il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entra trenta giorni da quando è avvenuto il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere delle cose colpite dal danno.
3. L’assicurazione in base al valore a nuovo riguarda esclusivamente beni in stato di attività.
In caso di sinistro alle merci, attribuite in base al costo di riapprovvigionamento alla partita “Contenuto”, l’indennizzo verrà eseguito in base al costo di riapprovvigionamento stesso al momento del sinistro comprese le spese di trasporto, magazzinaggio, oneri fiscali, sdoganamento, etc.
Art. 4.7 -Esonero dalla dichiarazione di sinistri pregressi
La mancata dichiarazione dei danni che abbiano colpito le cose, le attività o le persone in tempi precedenti la stipulazione del presente contratto, non può essere invocata dalla Società come motivo di impugnazione per la liquidazione dell'indennizzo o del risarcimento del sinistro, fatto salvo il caso di manifesta e provata malafede.
Art. 4.8 - Pagamento dell'indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento
sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. “Esclusioni”.
Art. 4.9 – Informazioni sui sinistri
La Società si obbliga a fornire al Contraente, al termine di ogni annualità, la documentazione riepilogativa della situazione sinistri, indicando :
▪ i sinistri complessivamente denunciati (numero)
▪ i sinistri liquidati (numero ed importi liquidati)
▪ i sinistri riservati (numero ed importi riservati)
▪ i sinistri respinti e/o senza seguito (numero e motivazioni).
Tutti i sinistri, elencati progressivamente, dovranno riportare la data di apertura della pratica da parte della Società, il relativo numero, la data di accadimento dell’evento, la data dell’eventuale chiusura della pratica per liquidazione o per motivo diverso.
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita all’Ente Contraente entro il 90° giorno successivo alla scadenza del periodo assicurativo di riferimento anche mediante supporto informatico utilizzabile per le dovute elaborazioni statistiche. (possibilmente su foglio elettronico tipo excel).
Xxxxx restando gli obblighi suddetti per la Società, è facoltà del Contraente richiedere ed ottenere ulteriori aggiornamenti, con le stesse modalità di cui sopra, anche durante il periodo assicurativo e con preavviso di 30 giorni.
Art. 4.10 – Onorari periti
La Società rimborserà all'Assicurato l’importo da questi pagato in conseguenza di sinistri risarcibili ai sensi della presente polizza, per onorari del perito di parte e per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale, sino alla concorrenza dell’importo indicato nella Sezione 5 “Somme assicurate – Limiti di risarcimento”.
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SEZIONE 5 – PARTITE E CAPITALI ASSICURATI, LIMITI DI RISARCIMENTO, CALCOLO DEL PREMIO, RIPARTO DI COASSICURAZIONE
Art. 5.1– Partite e capitali assicurati
N. | Partite | Capitali assicurati | ||
1 | Contenuto | |||
1a | mobilio, arredamento, macchinari , tutto quanto altro di inerente, nulla escluso, posti in immobili di proprietà, in affitto e/o uso | €. 80.000,00 | ||
1b | Impianti, macchinario ed attrezzature, poste anche all’aperto | €. 100.000,00 | ||
2 | Spese | |||
Guasti cagionati dai ladri ai locali e agli infissi Vedasi Art. 3.4 | €. 20.000,00 | |||
3 | Portavalori | . | ||
Portavalori | Vedasi Art. 3.5 | 10.000,00 | ||
Totali somme assicurate | € . € 210.000,00 |
Art.5.2 – Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti
La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sotto riportate, con l’applicazione dei relativi limiti, franchigie e scoperti.
Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sotto riportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia, potranno essere applicati alla liquidazione del danno.
Partita Limite di risarcimento Franchigia Scoperto
1 | |||
1a | Tappeti, quadri, sculture, argenteria, denaro euro 10.000,00, | ||
1b | 100.000,00 | 20% | |
2 | |||
2 | 20.000,00 | ||
3 | |||
3 | 10.000,00 |
Art. 5.3 – Calcolo del premio
Il premio anticipato dalla Contraente viene così calcolato:
Partita | Parametro di riferimento (somme assicurate) | Tasso finito pro mille | Premio finito anticipato |
1 | Contenuto | ||
1a | 80.000,00 | € | |
1b | 100.000,00 | ||
2 | Spese | ||
2 | 20.000,00 | € | |
3 | Portavalori | ||
3 | 10.000,00 | € |
Rimane convenuto tra le parti che, in caso di regolazione,il premio verrà calcolato sulla base dei tassi finiti espressi nel presente articolo.
Art.5.4 – Riparto di coassicurazione
Il rischio di cui alla presente polizza viene ripartito tra le seguenti Imprese secondo le percentuali indicate:
Società | Agenzia | Percentuale di ritenzione |
(delegataria) | ||
La Società Il Contraente
⮚ | 2.2 | Pagamento del premio – decorrenza della garanzia |
⮚ | 2.5 | Buona fede |
⮚ | 2.7 | Decorrenza, scadenza e proroga dell’assicurazione |
⮚ | 2.8 | Facoltà di recesso |
⮚ | 2.9 | Regolazione del premio |
⮚ | 2.12 | Forma delle comunicazioni |
⮚ | 2.13 | Clausola Broker |
⮚ | 2.14 | Rinvio alle norme di legge - Foro competente |
⮚ | 2.16 | Interpretazione del contratto |
⮚ | 4.9 | Informazioni sinistri |
La Società |
Agli effetti dell’art. 1341 del C.C., la Società ed il Contraente dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali: